Dossier n. 65 Ufficio Documentazione e Studi 13 ottobre 2014 “GREEN ECONOMY”: IL COLLEGATO AMBIENTALE 2014 PREMESSA Questo provvedimento – in materia di “green economy” e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali 1 – rappresenta un fondamentale passo avanti nella definizione delle politiche ambientali nazionali in una logica di sviluppo sostenibile. L'ambiente diventa finalmente, a pieno titolo, fattore fondamentale di un'idea di sviluppo nuova e coraggiosa per il Paese, non più vincolo e freno alla crescita economica, ma benzina essenziale per intraprendere la strada di una ripresa che faccia della sostenibilità ambientale l'orizzonte da perseguire. Sono molte le materie sulle quali va ad incidere: dalle procedure di valutazione ambientale ai provvedimenti nel campo dell’energia, della difesa del suolo e delle risorse idriche; dagli interventi nel settore degli acquisti "verdi" e della gestione dei rifiuti (in merito ai quali si elimina ogni ipotesi di riduzione o di differimento degli obiettivi di raccolta differenziata) alle misure sul capitale naturale e sulla contabilità ambientale. Si tratta, ha affermato il relatore per la maggioranza Alessandro Bratti, insieme alla riforma delle agenzie ambientali e all'introduzione dei reati ambientali nel codice penale 2 , di un pacchetto di riforme necessarie e indispensabili per costruire la strada del nostro futuro. È una prima proposta organica e concreta, che va in una nuova direzione e coglie molti indirizzi politici contenuti nelle recenti comunicazioni al Parlamento europeo da parte della Commissione europea, quali, per citare le più significative, «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» e «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti». Per la prima volta in una legge dello Stato, il titolo riporta le due parole “green economy”. Un'economia, che fa dell'ambiente il perno dello sviluppo futuro per il nostro Paese, solo puntando su innovazione e qualità può sperare di giocare un ruolo da protagonista all'interno di un sistema sempre più globalizzato. Per una lettura più analitica e dettagliata del provvedimento si rinvia all’iter e ai dossier di approfondimento della Camera dei deputati. 1 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (AC 2093). Il disegno di legge è "collegato" alla legge di stabilità per il 2014 come risulta dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2014. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge “collegati” alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati (legge 31-12-2009, n. 196). 2 Vedi i provvedimenti ora al Senato: “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” (AS 1458) e “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (AS 1345). Si rimanda anche al dossier n. 26 - La tutela penale dell'ambiente. 1 SVILUPPO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLA NATURA È finanziato – nel limite di 35 milioni di euro – un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Le suddette risorse sono destinate al finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti volti a incentivare la mobilità sostenibile (ad es. iniziative di car-pooling, bike-pooling e bike sharing). Si prevede il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima nel caso di eventi che hanno determinato danni all'ambiente marino, agendo anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato. Si disciplina la definizione della Strategia nazionale delle “Green Community” da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri destinata a prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SANITARIA Vengono semplificate le procedure relative allo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti. Gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono esclusi dall’elenco dei progetti di competenza statale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a valutazione ambientale strategica (VAS). Con una norma si prevede che l'Istituto superiore di sanità (ISS) predisponga delle linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS) relativa ai progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, agli impianti di gassificazione e liquefazione, ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché alle centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. ONERI PER I CONTROLLI SU IMPIANTI TELEFONICI Gli oneri sostenuti dalle amministrazioni competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti sono a carico dei soggetti presentatori dell’istanza. ENERGIA Si apportano alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (c.d. SEU). In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto per 2 l'impianto elettrico della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui alla Tabella 1.A del decreto del MISE del 6 luglio 2012). Sono eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti. Infine sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni). APPALTI “VERDI” E MATERIALI POST CONSUMO Una delle due parti più corpose del provvedimento è quella che contiene disposizioni concernenti gli acquisti, con particolare riferimento al settore ambientale. Si prevede una riduzione del 30% dell'importo della garanzia 3 , e del suo eventuale rinnovo, da presentarsi a corredo dell’offerta di beni e servizi per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS (con una corrispondente riduzione del 20% per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel). Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067. Tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice dei contratti, si inserisce il possesso di un marchio Ecolabel, la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione, la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda, la valutazione dei costi di smaltimento e recupero. La registrazione EMAS e la certificazione Ecolabel costituiscono criteri di priorità per le imprese nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020. Si prevede per gli appalti pubblici di forniture di beni e servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale l’applicazione “dei criteri ambientali minimi” (CAM), rafforzata dal monitoraggio sulle stesse dell'Osservatorio dei contratti pubblici. Si disciplina la procedura per l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, del Made in Italy. Le azioni del Piano saranno finalizzate, 3 L’articolo 75 del codice degli appalti prevede che l’offerta nei contratti pubblici sia corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito. La norma dispone quindi uno sconto sull’importo di tale garanzia. 3 tra l’altro, a rafforzare l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto dei requisiti di sostenibilità sociale. Inoltre, il Piano è volto a rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l’indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra luogo di produzione e consumo, e la definizione di standard di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale. Si prevedono inoltre incentivi per le imprese che producono beni derivanti da materiali post-consumo e per l’acquisto di tali prodotti. La platea dei soggetti è stata modificata, nel corso dell'esame in Commissione Ambiente. In primo luogo viene consentita la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati, al fine di ricomprendere anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti. GESTIONE DEI RIFIUTI Si disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). In particolare, sono poste direttamente a carico dei comuni, che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata, l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa), e non più a carico dell'Autorità d'ambito, mentre si favorisce la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per i comuni “virtuosi”. Si consente ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta potranno anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione dei rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana. Le regioni potranno adottare Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti. A tal fine si consente la promozione di misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servite al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici. Al momento dell’acquisto dell’imballaggio pieno l’utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. 4 Si introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare. In particolare, si prevedono campagne informative e sanzioni per chi abbandona questi rifiuti nell’ambiente. Viene modificata la disciplina sulla pubblicazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, prevedendo che siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei Programmi di prevenzione dei rifiuti. Ai produttori e agli utilizzatori è demandato il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi. Si introducono modifiche alle attività dei Consorzi dei rifiuti di imballaggio (CONAI) che diventano incaricati di pubblico servizio con responsabilità nel conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Approvata una norma che accelera per i comuni l’attuazione di una tariffa rifiuti commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Si autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri; la possibilità di realizzazione con denuncia di inizio attività (DIA) di impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Si prevede che tra i rifiuti urbani che concorrono alla costituzione del compostato siano inclusi anche i rifiuti in plastica compostabile (ad esclusione dei prodotti assorbenti della persona). Il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potrà individuare i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni, il comune territorialmente competente. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame che non provvedono direttamente al loro trattamento devono consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. DIFESA DEL SUOLO E BACINI IDROGRAFICI Si detta un'articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo. In particolare si modifica la disciplina delle Autorità di bacino distrettuale e con l’esame della Commissione Ambiente si è disposta la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale. È stata inoltre modificata la partecipazione dei soggetti istituzionali alla Conferenza istituzionale permanente, che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle 5 Autorità di bacino; tra le funzioni assegnate alla Conferenza istituzionale è stata prevista la deliberazione dello statuto e di tutti gli altri atti amministrativi dell'Autorità di bacino. Altre modifiche riguardano: • la disciplina dei distretti idrografici, attraverso una riduzione dei distretti e una riorganizzazione degli ambiti territoriali dei distretti; • le disposizioni in materia di monitoraggio, al fine di riferirle al Piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti Autorità di bacino distrettuali, nonché i termini per l'adozione dei Piani di tutela; • la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico da parte degli enti competenti, per coniugare la prevenzione del rischio idraulico e la tutela degli ecosistemi fluviali. Stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2014 per la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato, esposti a rischio idrogeologico e in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Viene modificata la disciplina relativa agli interventi di "nuova costruzione" del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia), assoggettando al “permesso di costruire” gli interventi concernenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. La novella interviene sopprimendo il riferimento ai manufatti "installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti". Risorse idriche Si istituisce un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, anche con riferimento agli interventi connessi con la tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico. La definizione degli interventi definita da apposito D.P.C.M. dovrà dare priorità a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), sentiti gli enti di ambito, deve assicurare agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Capitale naturale e contabilità ambientale Viene istituito il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. E si introduce la contabilità ambientale per gli Enti territoriali. 6 Contestualmente si istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale. OIL FREE ZONE Si promuove l'istituzione delle “oil free zone”, quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. ***** RIFERIMENTI NORMATIVI SUI QUALI INTERVIENE IL PROVVEDIMENTO D.Lgs. 30-05-2008, n.115: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE D.Lgs. 03-04-2006, n.152: Norme in materia ambientale D.P.R. 06 - 06- 2001, n. 380: Testo Unico in materia edilizia 7
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