NORMATIVA DEI REGISTRI NAZIONALI ENS

ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS
SEDE CENTRALE
NORMATIVA DEI REGISTRI
NAZIONALI ENS
Struttura dei registri e dinamica delle procedure
di accreditamento
Area Formazione
3.0
ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS
INDICE
Art. 1 Tipologia dei Registri
pag. 02
Art. 2 Dinamica delle procedure
pag. 03
Art. 3 Iter procedurale
pag. 03
Art. 4 Pubblicizzazione
pag. 03
Art. 5 Iscrizione
pag. 03
Art. 6
Esclusione delle domande
pag. 04
Art. 7
Verifiche di valutazione per l’accreditamento
pag. 04
Art. 8
Punteggio
pag. 04
Art. 9 Ripetizione della prova di valutazione
pag. 05
Art. 10 Numero registrazione ai Registri Nazionali ENS
pag. 05
Art. 11 Pubblicazione dei nominativi accreditati
pag. 05
Art. 12 Durata e validità dell’accreditamento
pag. 05
Art.13 Rinnovo dell’accreditamento
pag. 06
Art.14 Valutazione dei requisiti di ammissione/crediti
pag. 07
Art.15 Cancellazione dai Registri Nazionali ENS
pag. 08
Art.16 Accesso alla documentazione delle prove di valutazione
pag. 08
1
ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS
Art. 1
TIPOLOGIA DEI REGISTRI
I Registri Nazionali ENS sono tre, articolati in varie sottocategorie dette moduli e
costituiscono degli elenchi di operatori qualificati ed accreditati all’ENS, ad uso
esclusivamente interno, per la selezione degli incarichi nelle attività formative.
Il Registro Nazionale Docenti - identificato con l’acronimo RND - si compone di tre
moduli, rispettivamente:
1° modulo: Docenti di LIS
2° modulo: Docenti di discipline complementari:
Deaf studies 1 1 (Storia degli studi e aspetti socio-linguisticoculturali)
Deaf studies 2 (Storia delle Associazioni dei sordi e l’ENS)
Educazione
LIS Tattile
Codice etico ENS e Legislazione sulla sordità in Italia
Arte dei sordi (teatro, cinema, pittura, scultura, fotografia,
letteratura, poesia in LIS)
La sordità dal punto di vista medico-legale
Psicologia applicata
Psicologia dinamica e della formazione
Psicopedagogia applicata
Didattica applicata
Glottodidattica della LIS
Etica e deontologia professionale
Verifiche e valutazioni
Dizione
Il Piano di Offerta Formativa dell’ENS (POF)
3° modulo: Coordinatori Didattici dei corsi di LIS
Il Registro Nazionale Assistenti alla Comunicazione - identificato con l’acronimo
RNA - si compone di tre moduli, rispettivamente:
1° modulo: Assistenti alla comunicazione udenti
2° modulo: Assistenti alla comunicazione sordi
3° modulo: Assistenti alla comunicazione con specializzazione in LIS tattile
Il Registro Nazionale Interpreti di LIS - identificato con l’acronimo RNI - si compone
di due moduli, rispettivamente:
1° modulo: Interpreti di LIS
2° modulo: Interpreti di LIS con specializzazione in LIS tattile
1
Studi Sociali sulla Cultura e Comunità dei Sordi .
2
ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS
Art. 2
DINAMICA DELLE PROCEDURE
Le procedure di accreditamento sono attive durante tutto l’arco dell’anno e le eventuali
sessioni di accreditamento sono cadenzate e avviate ripetutamente, con modalità e
tempistica diverse, dall’Ufficio Formazione della Sede Centrale ENS.
Art. 3 ITER PROCEDURALE
L’avvio di ogni procedura di accreditamento - disciplinata da apposito regolamento per ogni
modulo, come dettagliato nei capitoli di seguito - è deliberato dal Consiglio Direttivo
Nazionale ENS e comunicata tramite apposita circolare.
Art. 4 PUBBLICIZZAZIONE
La pubblicizzazione delle procedure di accreditamento avviene utilizzando appositi canali
preposti alla diffusione dell’informazione.
Nel caso specifico tutte le sedi periferiche che ricevono la relativa circolare sono invitate a
darne la massima diffusione ai soggetti interessati.
La Sede Centrale provvede a pubblicizzare dette procedure attraverso informative e
comunicati video sul sito istituzionale e attraverso mailing list interne.
Art. 5 ISCRIZIONE
L’iscrizione ai Registri Nazionali ENS è subordinata in primo luogo all’accettazione di apposita
domanda redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto a seconda della
tipologia del Registro e consegnata o inviata all’Ufficio Formazione della Sede Centrale ENS
durante tutto l’arco dell’anno, rispettando le modalità indicate e, in secondo luogo, al
superamento di eventuali prove di verifica di valutazione per l’accreditamento, come
definito negli specifici regolamenti.
Gli interessati devono inoltrare la domanda attestante la rispondenza dei requisiti di
ammissione/crediti, secondo quanto definito nei singoli regolamenti - inerenti a:
titolo di studio
borse di studio
formazione e aggiornamento specifici
esperienza professionale
pubblicazioni
In nessuna delle procedure di accreditamento è prevista la possibilità di accogliere come
candidato qualsiasi operatore coinvolto contestualmente nell’organizzazione.
Ai fini del primo accreditamento non è previsto il pagamento di una quota di iscrizione, che
dovrà altresì essere corrisposta in occasione del rinnovo dell’accreditamento ad ogni
Registro (vedasi art. 13) a prescindere dal numero dei moduli per cui si è accreditati.
L’Ufficio Formazione - a seguito dell’esamina della documentazione – potrà richiedere
un’integrazione documentale se la domanda risultasse mancante di alcuni degli allegati
previsti o non correttamente e completamente compilata.
Al candidato sarà comunicato l’esito dell’esamina della domanda e in caso di accettazione
(accoglimento) della stessa potrà:
3
ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS
1) essere accreditato d’ufficio, nel caso lo specifico regolamento di modulo non
preveda una prova di valutazione per l’accreditamento;
2) essere invitato a sostenere la prova di valutazione per l’accreditamento prevista
dallo specifico regolamento di modulo, fissando data e ora della prova, in occasione
delle sessioni in programma.
Le comunicazioni inerenti all’accreditamento saranno inviate via e-mail all’indirizzo fornito
dal candidato; ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata all’ENS.
L’ENS non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo postale e/o e-mail indicati nella domanda, né
per eventuali disguidi tecnici non imputabili all’ENS stesso, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Art. 6
ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
L’ENS potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione (non
accoglimento) della domanda di accreditamento per difetto dei requisiti prescritti.
Art.7
VERIFICHE DI VALUTAZIONE PER L’ACCREDITAMENTO
Le procedure di accreditamento ai Registri Nazionali ENS - oltre all’esamina d’ufficio della
documentazione trasmessa dai candidati – possono prevedere specifiche sessioni di
valutazione con prove “orali e/o scritte” atte ad accertare le competenze acquisite.
Le modalità e il numero di queste verifiche oltre alla composizione della commissione sono
dettagliate in ogni singolo specifico regolamento.
Le verifiche di valutazione per l’accreditamento sono effettuate da apposita commissione di
membri valutatori, presieduta dal Presidente di commissione che ha il compito di vigilare sul
corretto svolgimento delle procedure previste dallo specifico regolamento ed il suo voto è
determinante in eventuali casi di controversie.
Il Presidente di commissione, in caso di impossibilità a partecipare, deve essere sostituito da
un altro Dirigente delegato per l’occasione a ricoprire lo stesso ruolo.
I membri valutatori della commissione non possono essere sostituiti e in caso di assenza di
uno dei medesimi, il colloquio individuale previsto deve essere rinviato, organizzando una
prova suppletiva.
La commissione è supportata da un Segretario per l’espletamento delle funzioni di sua
competenza. Il Segretario non ha diritto di voto.
Art.8
PUNTEGGIO
Il risultato delle verifiche di valutazione per l’accreditamento viene quantificato con un voto
– derivante dalla media, nel caso sia prevista più di una prova – espresso in centesimi
secondo la seguente scala:
da 0/100 fino a 59/100
INSUFFICIENTE
da 60/100 fino a 69/100
SUFFICIENTE
da 70/100 fino a 79/100
DISCRETO
da 80/100 fino a 89/100
BUONO
da 90/100 fino a 99/100
DISTINTO
100/100
OTTIMO
4
ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS
Ai fini del superamento della prova e del rilascio del certificato di accreditamento verrà
considerato idoneo il soggetto che avrà raggiunto in termini di punteggio la sufficienza.
Detto punteggio è un dato interno che non viene divulgato pubblicamente; può essere altresì
un criterio adottato dalla Sede Centrale ENS per la selezione di docenti formatori e valutatori
per le commissioni di accreditamento.
L’esito della prova prevista verrà comunicato per iscritto ad ogni singolo partecipante e
trasmesso via e-mail.
Art. 9
RIPETIZIONE DELLA PROVA DI VALUTAZIONE
In caso l’esito della prova sostenuta sia negativo, è possibile ripeterla senza limitazioni di
numero e con le stesse modalità in successive sessioni comunicate agli interessati.
Art. 10 NUMERO REGISTRAZIONE AI REGISTRI NAZIONALI ENS
Ai candidati in possesso dei requisiti richiesti e che superano con esito positivo l’eventuale
prova di accreditamento, viene assegnato un codice alfanumerico di identificazione per la
registrazione al relativo registro.
Tale codice dovrà essere riportato in corrispondenza del nominativo nella compilazione delle
griglie dei progetti delle iniziative presentati e in ogni altra eventuale richiesta.
Art. 11 PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI ACCREDITATI
L’elenco degli accreditati nei diversi registri viene pubblicato ed aggiornato sul sito internet
istituzionale, unitamente ad un recapito mail (previa autorizzazione dell’interessato).
Art. 12 DURATA E VALIDITÀ DELL’ACCREDITAMENTO
L’iscrizione ai registri è vincolata al corso di validità della tessera associativa (di socio ENS e/o
di associazioni professionali di categoria riconosciute2) per i moduli che lo prevedono come
requisito.
Per gli iscritti al RND 1° e 3° modulo - a prescindere dall’anno dell’accreditamento fino al
2013 compreso - la prima scadenza è prevista per tutti a dicembre 2014; le successive
scadenze per tutti e tre i moduli, fissate ogni 5 anni saranno comunicate con apposita
circolare ENS.
Per gli iscritti al RNA e RNI a prescindere dall’anno dell’accreditamento la prima scadenza è
prevista per tutti a dicembre 2018; le successive scadenze, fissate ogni 5 anni saranno
comunicate con apposita circolare ENS.
Entro ogni scadenza dell’accreditamento deve essere presentata relativa domanda di
rinnovo.
2
Legge nr. 4 del 14 gennaio 2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate)
5
ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS
Art.13 RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO
L’accreditamento sarà rinnovabile entro la data della scadenza riportata sul certificato di
accreditamento, presentando apposita domanda su modello predisposto.
Le modalità di rinnovo sono definite da ogni singolo Regolamento, previa dimostrazione di
acquisizione di specifici crediti calcolati in base alla tabella all’articolo 14 nel periodo
intercorso tra l’accreditamento e la data della sua scadenza.
Tra le iniziative che producono crediti utili possono essere previsti particolari attività di
aggiornamento specifico e mirato di formazione continua che costituiscono requisito
fondamentale tra quelli previsti per il rinnovo dell’accreditamento e che permettono
d’ottenerlo d’ufficio. Tali iniziative sono pubblicizzate ed evidenziate con apposita circolare
ENS.
Per coloro che rispondono ai requisiti richiesti da ogni singolo Regolamento l’accreditamento
sarà rinnovato d’ufficio, previa comunicazione scritta.
In caso di accettazione (accoglimento) della domanda di rinnovo di accreditamento e
superamento con esito positivo dell’eventuale prova di valutazione è previsto il versamento
di una quota di diritti di segreteria di € 25,00 (venticinque euro) per ogni registro (a
prescindere dai moduli per cui si è accreditati), le cui modalità sono comunicate
direttamente all’interessato.
Il versamento di tale quota permette il rilascio del certificato di rinnovo di accreditamento.
A coloro che non rispondono ai requisiti previsti per il rinnovo dell’accreditamento - onde
evitare la cancellazione dal registro - sarà richiesto, previa comunicazione scritta:
1) di ripetere l’eventuale prova prevista secondo il relativo Regolamento;
2) oppure – per i moduli che non prevedono la prova - di soddisfare i requisiti richiesti
entro un periodo massimo di 2 anni (in questo caso il soggetto è da ritenersi
sospeso e non potrà ottenere incarichi relativi alle attività di formazione organizzate
dall’ENS)
Tutte le comunicazioni inerenti al rinnovo dell’accreditamento saranno inviate via e-mail
all’indirizzo fornito dal candidato; ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere
comunicata all’ENS.
L’ENS non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi tecnici non imputabili all’ENS stesso.
6
7
ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS
Art.14 VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE/CREDITI
La valutazione dei requisiti previsti avviene attraverso l’attribuzione di crediti che
comprovano:
1) la formazione di base e specifica e l’aggiornamento (punti 1, 2 e 3 della tabella
sottostante). Tali crediti sono acquisibili grazie al conseguimento di titoli di studio e - in
relazione alla Lingua e Cultura dei Sordi e nello specifico alle materie dei corsi – a borse
di studio, attestati di Corsi di specializzazione, Workshop, Seminari, Forum, Convegni e
Conferenze.
2) l’esperienza professionale (punti 4 e 5 della tabella sottostante). Tali crediti sono
acquisibili grazie a prestazione di docenza, coordinamento, tutoraggio, affiancamento,
servizi di interpretariato e assistenza alla comunicazione e all’eventuale pubblicazione di
scritti inerenti alla Lingua e Cultura dei Sordi e nello specifico alle materie dei corsi.
La valutazione di questi requisiti (crediti da sommare per ogni ambito) viene fatta d’ufficio
secondo i crediti elencati nella seguente tabella, tenendo in particolare conto dei crediti ENS
(vedasi punto 1.6 del Piano di Offerta Formativa dell’ENS).
1
2
TITOLI DI STUDIO
crediti
Diploma Scuola secondaria 2°
1
Diploma Laurea Triennale
Diploma Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea
Specialistica
Master 1° liv
2
Master 2° liv
5
Dottorato di Ricerca
Indirizzo nell’ambito psico-pedagogico inerente
ai titoli sovraelencati (2 crediti ulteriori per
ogni titolo)
6
BORSE DI STUDIO
FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO SPECIFICI
Corsi ogni ora
4
2
2
crediti
1
Workshop ogni 8 ore
5
Seminari, Forum,
ogni 2 ore
Convegni e Conferenze
1
ESPERIENZA PROFESSIONALE
crediti
ogni ora
5
4
crediti
(Fulbrigth, Erasmus,ENS,ecc)
3
3
PUBBLICAZIONI
1
crediti
ogni pubblicazione
2
ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS
Art.15 CANCELLAZIONE DAI REGISTRI NAZIONALI ENS
La cancellazione dai Registri Nazionali ENS è prevista d’ufficio nei seguenti casi:
1) Comportamenti inadeguati che pregiudichino gravemente la normale attività di
progettazione e realizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento che l’ENS
promuove, svolte o in essere, in violazione del Codice Deontologico e/o alle disposizioni
contrattuali sottoscritte devono essere segnalati a cura del Responsabile dell’iniziativa
con apposita comunicazione inviata al Responsabile dell’Area Formazione della Sede
Centrale ENS all’indirizzo [email protected]
2) Mancanza dei requisiti minimi previsti all’atto del rinnovo dell’accreditamento per un
periodo superiore ai 2 anni.
3) Perdita dello stato di associato (ENS o di associazioni professionali) ove sia un requisito
richiesto.
4) Decesso.
La cancellazione dai Registri Nazionali ENS può essere altresì richiesta dall’iscritto tramite
apposita comunicazione scritta.
Art.16 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE DI VALUTAZIONE
I candidati potranno esercitare il diritto di accesso alla documentazione elaborata in
occasione delle eventuali prove di valutazione previste previo appuntamento presso la Sede
Centrale ENS col Presidente della Commissione di valutazione, da richiedere esclusivamente
tramite richiesta scritta, trasmessa con raccomandata A/R entro e non oltre 15 giorni dalla
data di comunicazione dell’esito della prova.
8