ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS SEDE CENTRALE NORMATIVA DEI REGISTRI NAZIONALI ENS Struttura dei registri e dinamica delle procedure di accreditamento Area Formazione 3.0 ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS INDICE Art. 1 Tipologia dei Registri pag. 02 Art. 2 Dinamica delle procedure pag. 03 Art. 3 Iter procedurale pag. 03 Art. 4 Pubblicizzazione pag. 03 Art. 5 Iscrizione pag. 03 Art. 6 Esclusione delle domande pag. 04 Art. 7 Verifiche di valutazione per l’accreditamento pag. 04 Art. 8 Punteggio pag. 04 Art. 9 Ripetizione della prova di valutazione pag. 05 Art. 10 Numero registrazione ai Registri Nazionali ENS pag. 05 Art. 11 Pubblicazione dei nominativi accreditati pag. 05 Art. 12 Durata e validità dell’accreditamento pag. 05 Art.13 Rinnovo dell’accreditamento pag. 06 Art.14 Valutazione dei requisiti di ammissione/crediti pag. 07 Art.15 Cancellazione dai Registri Nazionali ENS pag. 08 Art.16 Accesso alla documentazione delle prove di valutazione pag. 08 1 ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS Art. 1 TIPOLOGIA DEI REGISTRI I Registri Nazionali ENS sono tre, articolati in varie sottocategorie dette moduli e costituiscono degli elenchi di operatori qualificati ed accreditati all’ENS, ad uso esclusivamente interno, per la selezione degli incarichi nelle attività formative. Il Registro Nazionale Docenti - identificato con l’acronimo RND - si compone di tre moduli, rispettivamente: 1° modulo: Docenti di LIS 2° modulo: Docenti di discipline complementari: Deaf studies 1 1 (Storia degli studi e aspetti socio-linguisticoculturali) Deaf studies 2 (Storia delle Associazioni dei sordi e l’ENS) Educazione LIS Tattile Codice etico ENS e Legislazione sulla sordità in Italia Arte dei sordi (teatro, cinema, pittura, scultura, fotografia, letteratura, poesia in LIS) La sordità dal punto di vista medico-legale Psicologia applicata Psicologia dinamica e della formazione Psicopedagogia applicata Didattica applicata Glottodidattica della LIS Etica e deontologia professionale Verifiche e valutazioni Dizione Il Piano di Offerta Formativa dell’ENS (POF) 3° modulo: Coordinatori Didattici dei corsi di LIS Il Registro Nazionale Assistenti alla Comunicazione - identificato con l’acronimo RNA - si compone di tre moduli, rispettivamente: 1° modulo: Assistenti alla comunicazione udenti 2° modulo: Assistenti alla comunicazione sordi 3° modulo: Assistenti alla comunicazione con specializzazione in LIS tattile Il Registro Nazionale Interpreti di LIS - identificato con l’acronimo RNI - si compone di due moduli, rispettivamente: 1° modulo: Interpreti di LIS 2° modulo: Interpreti di LIS con specializzazione in LIS tattile 1 Studi Sociali sulla Cultura e Comunità dei Sordi . 2 ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS Art. 2 DINAMICA DELLE PROCEDURE Le procedure di accreditamento sono attive durante tutto l’arco dell’anno e le eventuali sessioni di accreditamento sono cadenzate e avviate ripetutamente, con modalità e tempistica diverse, dall’Ufficio Formazione della Sede Centrale ENS. Art. 3 ITER PROCEDURALE L’avvio di ogni procedura di accreditamento - disciplinata da apposito regolamento per ogni modulo, come dettagliato nei capitoli di seguito - è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale ENS e comunicata tramite apposita circolare. Art. 4 PUBBLICIZZAZIONE La pubblicizzazione delle procedure di accreditamento avviene utilizzando appositi canali preposti alla diffusione dell’informazione. Nel caso specifico tutte le sedi periferiche che ricevono la relativa circolare sono invitate a darne la massima diffusione ai soggetti interessati. La Sede Centrale provvede a pubblicizzare dette procedure attraverso informative e comunicati video sul sito istituzionale e attraverso mailing list interne. Art. 5 ISCRIZIONE L’iscrizione ai Registri Nazionali ENS è subordinata in primo luogo all’accettazione di apposita domanda redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto a seconda della tipologia del Registro e consegnata o inviata all’Ufficio Formazione della Sede Centrale ENS durante tutto l’arco dell’anno, rispettando le modalità indicate e, in secondo luogo, al superamento di eventuali prove di verifica di valutazione per l’accreditamento, come definito negli specifici regolamenti. Gli interessati devono inoltrare la domanda attestante la rispondenza dei requisiti di ammissione/crediti, secondo quanto definito nei singoli regolamenti - inerenti a: titolo di studio borse di studio formazione e aggiornamento specifici esperienza professionale pubblicazioni In nessuna delle procedure di accreditamento è prevista la possibilità di accogliere come candidato qualsiasi operatore coinvolto contestualmente nell’organizzazione. Ai fini del primo accreditamento non è previsto il pagamento di una quota di iscrizione, che dovrà altresì essere corrisposta in occasione del rinnovo dell’accreditamento ad ogni Registro (vedasi art. 13) a prescindere dal numero dei moduli per cui si è accreditati. L’Ufficio Formazione - a seguito dell’esamina della documentazione – potrà richiedere un’integrazione documentale se la domanda risultasse mancante di alcuni degli allegati previsti o non correttamente e completamente compilata. Al candidato sarà comunicato l’esito dell’esamina della domanda e in caso di accettazione (accoglimento) della stessa potrà: 3 ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS 1) essere accreditato d’ufficio, nel caso lo specifico regolamento di modulo non preveda una prova di valutazione per l’accreditamento; 2) essere invitato a sostenere la prova di valutazione per l’accreditamento prevista dallo specifico regolamento di modulo, fissando data e ora della prova, in occasione delle sessioni in programma. Le comunicazioni inerenti all’accreditamento saranno inviate via e-mail all’indirizzo fornito dal candidato; ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata all’ENS. L’ENS non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo postale e/o e-mail indicati nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici non imputabili all’ENS stesso, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. Art. 6 ESCLUSIONE DELLE DOMANDE L’ENS potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione (non accoglimento) della domanda di accreditamento per difetto dei requisiti prescritti. Art.7 VERIFICHE DI VALUTAZIONE PER L’ACCREDITAMENTO Le procedure di accreditamento ai Registri Nazionali ENS - oltre all’esamina d’ufficio della documentazione trasmessa dai candidati – possono prevedere specifiche sessioni di valutazione con prove “orali e/o scritte” atte ad accertare le competenze acquisite. Le modalità e il numero di queste verifiche oltre alla composizione della commissione sono dettagliate in ogni singolo specifico regolamento. Le verifiche di valutazione per l’accreditamento sono effettuate da apposita commissione di membri valutatori, presieduta dal Presidente di commissione che ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle procedure previste dallo specifico regolamento ed il suo voto è determinante in eventuali casi di controversie. Il Presidente di commissione, in caso di impossibilità a partecipare, deve essere sostituito da un altro Dirigente delegato per l’occasione a ricoprire lo stesso ruolo. I membri valutatori della commissione non possono essere sostituiti e in caso di assenza di uno dei medesimi, il colloquio individuale previsto deve essere rinviato, organizzando una prova suppletiva. La commissione è supportata da un Segretario per l’espletamento delle funzioni di sua competenza. Il Segretario non ha diritto di voto. Art.8 PUNTEGGIO Il risultato delle verifiche di valutazione per l’accreditamento viene quantificato con un voto – derivante dalla media, nel caso sia prevista più di una prova – espresso in centesimi secondo la seguente scala: da 0/100 fino a 59/100 INSUFFICIENTE da 60/100 fino a 69/100 SUFFICIENTE da 70/100 fino a 79/100 DISCRETO da 80/100 fino a 89/100 BUONO da 90/100 fino a 99/100 DISTINTO 100/100 OTTIMO 4 ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS Ai fini del superamento della prova e del rilascio del certificato di accreditamento verrà considerato idoneo il soggetto che avrà raggiunto in termini di punteggio la sufficienza. Detto punteggio è un dato interno che non viene divulgato pubblicamente; può essere altresì un criterio adottato dalla Sede Centrale ENS per la selezione di docenti formatori e valutatori per le commissioni di accreditamento. L’esito della prova prevista verrà comunicato per iscritto ad ogni singolo partecipante e trasmesso via e-mail. Art. 9 RIPETIZIONE DELLA PROVA DI VALUTAZIONE In caso l’esito della prova sostenuta sia negativo, è possibile ripeterla senza limitazioni di numero e con le stesse modalità in successive sessioni comunicate agli interessati. Art. 10 NUMERO REGISTRAZIONE AI REGISTRI NAZIONALI ENS Ai candidati in possesso dei requisiti richiesti e che superano con esito positivo l’eventuale prova di accreditamento, viene assegnato un codice alfanumerico di identificazione per la registrazione al relativo registro. Tale codice dovrà essere riportato in corrispondenza del nominativo nella compilazione delle griglie dei progetti delle iniziative presentati e in ogni altra eventuale richiesta. Art. 11 PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI ACCREDITATI L’elenco degli accreditati nei diversi registri viene pubblicato ed aggiornato sul sito internet istituzionale, unitamente ad un recapito mail (previa autorizzazione dell’interessato). Art. 12 DURATA E VALIDITÀ DELL’ACCREDITAMENTO L’iscrizione ai registri è vincolata al corso di validità della tessera associativa (di socio ENS e/o di associazioni professionali di categoria riconosciute2) per i moduli che lo prevedono come requisito. Per gli iscritti al RND 1° e 3° modulo - a prescindere dall’anno dell’accreditamento fino al 2013 compreso - la prima scadenza è prevista per tutti a dicembre 2014; le successive scadenze per tutti e tre i moduli, fissate ogni 5 anni saranno comunicate con apposita circolare ENS. Per gli iscritti al RNA e RNI a prescindere dall’anno dell’accreditamento la prima scadenza è prevista per tutti a dicembre 2018; le successive scadenze, fissate ogni 5 anni saranno comunicate con apposita circolare ENS. Entro ogni scadenza dell’accreditamento deve essere presentata relativa domanda di rinnovo. 2 Legge nr. 4 del 14 gennaio 2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) 5 ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS Art.13 RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO L’accreditamento sarà rinnovabile entro la data della scadenza riportata sul certificato di accreditamento, presentando apposita domanda su modello predisposto. Le modalità di rinnovo sono definite da ogni singolo Regolamento, previa dimostrazione di acquisizione di specifici crediti calcolati in base alla tabella all’articolo 14 nel periodo intercorso tra l’accreditamento e la data della sua scadenza. Tra le iniziative che producono crediti utili possono essere previsti particolari attività di aggiornamento specifico e mirato di formazione continua che costituiscono requisito fondamentale tra quelli previsti per il rinnovo dell’accreditamento e che permettono d’ottenerlo d’ufficio. Tali iniziative sono pubblicizzate ed evidenziate con apposita circolare ENS. Per coloro che rispondono ai requisiti richiesti da ogni singolo Regolamento l’accreditamento sarà rinnovato d’ufficio, previa comunicazione scritta. In caso di accettazione (accoglimento) della domanda di rinnovo di accreditamento e superamento con esito positivo dell’eventuale prova di valutazione è previsto il versamento di una quota di diritti di segreteria di € 25,00 (venticinque euro) per ogni registro (a prescindere dai moduli per cui si è accreditati), le cui modalità sono comunicate direttamente all’interessato. Il versamento di tale quota permette il rilascio del certificato di rinnovo di accreditamento. A coloro che non rispondono ai requisiti previsti per il rinnovo dell’accreditamento - onde evitare la cancellazione dal registro - sarà richiesto, previa comunicazione scritta: 1) di ripetere l’eventuale prova prevista secondo il relativo Regolamento; 2) oppure – per i moduli che non prevedono la prova - di soddisfare i requisiti richiesti entro un periodo massimo di 2 anni (in questo caso il soggetto è da ritenersi sospeso e non potrà ottenere incarichi relativi alle attività di formazione organizzate dall’ENS) Tutte le comunicazioni inerenti al rinnovo dell’accreditamento saranno inviate via e-mail all’indirizzo fornito dal candidato; ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata all’ENS. L’ENS non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici non imputabili all’ENS stesso. 6 7 ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS Art.14 VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE/CREDITI La valutazione dei requisiti previsti avviene attraverso l’attribuzione di crediti che comprovano: 1) la formazione di base e specifica e l’aggiornamento (punti 1, 2 e 3 della tabella sottostante). Tali crediti sono acquisibili grazie al conseguimento di titoli di studio e - in relazione alla Lingua e Cultura dei Sordi e nello specifico alle materie dei corsi – a borse di studio, attestati di Corsi di specializzazione, Workshop, Seminari, Forum, Convegni e Conferenze. 2) l’esperienza professionale (punti 4 e 5 della tabella sottostante). Tali crediti sono acquisibili grazie a prestazione di docenza, coordinamento, tutoraggio, affiancamento, servizi di interpretariato e assistenza alla comunicazione e all’eventuale pubblicazione di scritti inerenti alla Lingua e Cultura dei Sordi e nello specifico alle materie dei corsi. La valutazione di questi requisiti (crediti da sommare per ogni ambito) viene fatta d’ufficio secondo i crediti elencati nella seguente tabella, tenendo in particolare conto dei crediti ENS (vedasi punto 1.6 del Piano di Offerta Formativa dell’ENS). 1 2 TITOLI DI STUDIO crediti Diploma Scuola secondaria 2° 1 Diploma Laurea Triennale Diploma Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica Master 1° liv 2 Master 2° liv 5 Dottorato di Ricerca Indirizzo nell’ambito psico-pedagogico inerente ai titoli sovraelencati (2 crediti ulteriori per ogni titolo) 6 BORSE DI STUDIO FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO SPECIFICI Corsi ogni ora 4 2 2 crediti 1 Workshop ogni 8 ore 5 Seminari, Forum, ogni 2 ore Convegni e Conferenze 1 ESPERIENZA PROFESSIONALE crediti ogni ora 5 4 crediti (Fulbrigth, Erasmus,ENS,ecc) 3 3 PUBBLICAZIONI 1 crediti ogni pubblicazione 2 ENS – ONLUS Sede Centrale – Normativa dei Registri Nazionali ENS Art.15 CANCELLAZIONE DAI REGISTRI NAZIONALI ENS La cancellazione dai Registri Nazionali ENS è prevista d’ufficio nei seguenti casi: 1) Comportamenti inadeguati che pregiudichino gravemente la normale attività di progettazione e realizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento che l’ENS promuove, svolte o in essere, in violazione del Codice Deontologico e/o alle disposizioni contrattuali sottoscritte devono essere segnalati a cura del Responsabile dell’iniziativa con apposita comunicazione inviata al Responsabile dell’Area Formazione della Sede Centrale ENS all’indirizzo [email protected] 2) Mancanza dei requisiti minimi previsti all’atto del rinnovo dell’accreditamento per un periodo superiore ai 2 anni. 3) Perdita dello stato di associato (ENS o di associazioni professionali) ove sia un requisito richiesto. 4) Decesso. La cancellazione dai Registri Nazionali ENS può essere altresì richiesta dall’iscritto tramite apposita comunicazione scritta. Art.16 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE DI VALUTAZIONE I candidati potranno esercitare il diritto di accesso alla documentazione elaborata in occasione delle eventuali prove di valutazione previste previo appuntamento presso la Sede Centrale ENS col Presidente della Commissione di valutazione, da richiedere esclusivamente tramite richiesta scritta, trasmessa con raccomandata A/R entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione dell’esito della prova. 8
© Copyright 2024 ExpyDoc