La valutazione delle azioni in caso di recesso

La valutazione delle azioni in caso di
recesso
«Diritto e prassi delle valutazioni d’azienda: aspetti critici»
Milano, 9-10 Giugno 2014
Ascanio Salvidio
dottore commercialista
revisore legale
L’intervento del Dott. Ascanio Salvidio riflette
esclusivamente le sue opinioni personali e non
impegna l’OIV – Organismo Italiano di
Valutazione
Argomenti trattati
• Quali «configurazioni di valore» ?
• Quali caratteristiche e contenuti della stima ex art. 2437-ter,
quinto comma ?
• Si deve/può tenere conto di c.d. sconti «di minoranza» ?
• L’«alterazione delle condizioni di rischio» ex art. 2497 –
quater, primo comma, lett. c) può essere osservata/misurata ?
Quali «configurazioni di valore» ?
«Obiettivo» della disciplina applicabile alla valutazione
delle azioni in caso di recesso
«Determinazione di un valore realistico della partecipazione del socio
recedente, che applicando correttamente gli strumenti di stima
elaborati dalla teoria e dalla prassi aziendalistiche contemperi al
meglio l’esigenza di disinvestimento a condizioni eque con quelle della
tutela degli altri soci, dell’organizzazione d’impresa che la società
rappresenta e dei diversi stakeholder dell’ente» (Marco Ventoruzzo,
2005, I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso del socio)
Le principali «bases of value» (IVS) - 1
•
Market value:
The estimated amount for which an asset should exchange on the valuation date
between a willing buyer and a willing seller in an arm’s lenght transaction, after
proper marketing and where the parties had each acted knowledgeably, prudently
and without compulsion
•
Investment value:
The value of an asset to the owner or a prospective owne for individual investment
or operational objectives.
•
Fair value:
The estimated price for the transfer of an asset or liability between identified
knowleadgeable and willing parties that reflects the respective interests of those
parties.
Market value (IVS) - 2
The estimated amount for which an asset should exchange on the valuation date
between a willing buyer and a willing seller in an arm’s lenght transaction, after
proper marketing and where the parties had each acted knowledgeably, prudently
and without compulsion
Fair value
IFRS 13
Valore intrinseco o
fondamentale (valore
economico del capitale):
funzione dei benefici economici
attesi e della loro rischiosità
Livello di
«efficienza» del
mercato
Valore di mercato in senso
stretto: prezzo verosimilmente
negoziato in un contesto
ordinato e trasparente
Fair value (IVS) - 3
The estimated price for the transfer of an asset or liability between identified
knowleadgeable and willing parties that reflects the respective interests of those
parties.
Prezzo equo per due
o più parti
specificamente
identificate
Considera i rispettivi
vantaggi e svantaggi
delle specifiche parti
negoziali
Diverso dal fair value
di cui all’IFRS 13 (che
è accostabile al
market value)
I benefici attesi e i «partecipanti al mercato»
•
Market value:
Tutti gli operatori attivi o che potrebbero esserlo in un dato momento. Non sono
individuati in maniera specifica: tipizzazione dei partecipanti al mercato. La
“cerchia” dei partecipanti al mercato è definita dai vantaggi/svantaggi afferenti
l’attività valutata, che sono comuni ed accessibili a tutti
•
Investment value:
La visione dei vantaggi/svantaggi afferenti l’attività valutata si restringe a quelli di
un unico soggetto o partecipante al mercato individuato con precisione
•
Fair value:
I partecipanti al mercato rilevanti sono unicamente le due (o più) controparti
negoziali, ai cui specifici vantaggi/svantaggi afferenti l’attività valutata viene fatto
riferimento
L’importanza dei fattori d’integrazione /combinazione
•
Valore oggettivo
I benefici attesi dell’attività oggetto di valutazione possono essere sfruttati da tutti i
partecipanti al mercato  valore «oggettivo» o «stand alone»
•
Valore soggettivo
I benefici attesi dell’attività oggetto di valutazione o almeno una parte di essi non
sono accessibili a tutti i partecipanti al mercato ma solamente ad alcuni od anche
soltanto ad un soggetto specifico  valore «soggettivo» o «strategico»
Il grado di ordinarietà dei benefici attesi
•
Valore in atto
I benefici attesi dell’attività oggetto di valutazione si stanno già manifestando oppure
si manifesteranno a seguito di azioni già intraprese. Esprimono, nel caso di
un’azienda, una capacità reddituale già conseguita o ragionevolmente conseguibile
in un arco temporale contenuto, quindi «osservabile» o sotto un profilo logicoquantitativo «dimostrabile»  valore «in atto»
•
Valore potenziale
I benefici attesi dell’attività oggetto di valutazione tengono conto di possibili sviluppi
futuri che discendono da azioni ancora da intraprendere. Esprimono, nel caso di
un’azienda, una capacità reddituale che dipende da decisioni/fatti
innovativi/straordinari, che possono essere individuati con precisione o anche solo
concepiti genericamente  valore «potenziale»
«Bases of value» IVS e le loro «declinazioni»
Benefici in
atto
Market
value
(intrinseco /di
mercato)
Fair value
Investment
value
Benefici
potenziali
Benefici
accessibili a
tutti
Benefici
accessibili solo
a pochi/uno
Valore «stand alone» o «strategico-soggettivo» ? - 1
«A» e «B» sono imprese operanti nel campo della grande distribuzione, che
partecipano alla società per azioni non quotata «C», che opera nel settore della
logistica.
C consegue un utile medio atteso di 12.
A e B realizzano, attraverso la loro partecipazione a C analoghe sinergie «speciali» e
«indivisibili», conseguendo benefici in termini di maggior utile netto medio atteso,
rispettivamente pari a 8 e a 2.
Le sinergie sono scalabili liberamente in funzione del livello di supporto logistico
offerto da C, che, per ragioni di governance è ripartito tra A e B in proporzione alle
rispettive partecipazioni. Ogni socio ha, quindi, un interesse ad appropriarsi delle
sinergie delle quali fruisce l’altro.
Valore «stand alone» o «strategico-soggettivo» ? - 2
Assumendo, per semplicità, che i flussi delle due imprese socie di C, A e B, nonché
quelli della stessa società azionaria partecipata e C, abbiano il medesimo grado di
rischio, e dato un costo del capitale, c.o.e. del 10%, avremo:
Valore stand-alone di C:
12/10% = 120
Valore strategico della partecipazione di A in C:
80%(120) + 8/10% = 96 + 80 = 176
Valore strategico della partecipazione di B in C:
20%(120) + 2/10% = 24 + 20 = 44
Valore «stand alone» o «strategico-soggettivo» ? - 3
A mette in atto politiche volte ad estromettere e comprimere i diritti di B, che, di
conseguenza, al verificarsi di una causa di recesso, decide per l’exit da C. Si instaura la
procedura di liquidazione della partecipazione di B:
1. Gli amministratori di C (espressione di A), nei quindici giorni antecedenti la data
fissata per l’assemblea all’ordine del giorno della quale è iscritta la deliberazione
che è causa di recesso, propongono una valutazione della partecipazione delle
azioni di B che tiene conto esclusivamente dei flussi in una prospettiva stand
alone:
120 x 20%= 24
2. B contesta la valutazione, chiedendo il riconoscimento del valore strategico della
propria partecipazione azionaria, che stima in ragione di 44.
3. Il Tribunale nomina l’esperto di cui al sesto comma dell’art. 2437-ter c.c.
Valore «stand alone» o «strategico-soggettivo» ? - 4
L’esperto nominato ex sesto comma art. 2437-ter c.c. procede, ai sensi dell’art. 1349 c.c. «...con
equo apprezzamento...»:
•
deve tenere conto di tutte le informazioni e circostanze rilevanti ai fini della valutazione:
anche dei concreti interessi delle parti rappresentati dai benefici sinergici ?
•
può esprimere un giudizio che contemperi tali interessi contrapposti ?
Le scelte possibili dell’esperto:
•
determina un valore in una prospettiva stand-alone  A si appropria delle sinergie indivisibili
di B senza pagarle
•
ricerca un valore di equo contemperamento negoziale, che idealmente si collocherà tra 24 e
44
Valore in atto o valore potenziale ?
•
La configurazione dei benefici attesi alla base della stima delle azioni in caso di
recesso deve essere tale da garantire non soltanto il socio recedente, ma anche gli
altri stakeholder: i creditori, i soci rimanenti
•
I benefici attesi e gli altri elementi assunti a base della valutazione devono
presentare caratteristiche di forte dimostrabilità
 benefici conseguiti o ragionevolmente conseguibili in condizioni di ordinarietà
 esclusione di effetti di mutamenti dei benefici che hanno origine nelle
decisioni che hanno costituito causa di recesso
Conclusione: possibili «configurazioni di valore»
Benefici in
atto
Market
value
(intrinseco /di
mercato)
Fair value
(valore
negoziale
equitativo)
Benefici
accessibili a
tutti
Benefici
accessibili solo
a pochi/uno
Configurazione del «valore» e Metodi di stima
(schema tratto dalla relazione
Prof. M. Ventoruzzo)
È possibile ipotizzare una «ponderazione» di diversi metodi di stima (reddituale, di
mercato, patrimoniale ?) quale aggregazione dei loro risultati ?
Oppure occorre ispirarsi al modello generale di valutazione, fondato sulla teoria del
valore di un’attività (W = funzione di (Benefici, Distribuzione nel tempo; Rischiosità),
utilizzando l’informazione fondamentale (redditività attesa, patrimonio) e quella di
mercato quali elementi da ponderare tra loro per quantificare e qualificare
correttamente gli elementi del modello di valutazione ?
Configurazione del valore e stime per altre finalità
Il risultato della stima effettuata in caso di recesso può assumere significato:
-
Ai fini di una stima di conferimento ?
-
Ai fini della determinazione del rapporto di cambio in occasione di fusioni/scissioni
?
Quali caratteristiche e contenuti della
stima ex art. 2437-ter, quinto comma ?
Caratteristiche e contenuti della stima
•
Completezza del procedimento estimativo
– ampiezza della base informativa
– analisi fondamentale
– analisi e motivazione delle scelte metodologiche
– analisi dei rischi ed identificazione delle modalità di trattamento
– esposizione razionale
•
Accertamenti sulla base informativa (audit, due diligence) ?
•
La figura dell’esperto eventualmente incaricato dagli amministratori
Si deve/può tenere conto di c.d.
sconti «di minoranza» ?
Differenze nel «valore fondamentale»
Benefici
in atto
«as is»
Valore
fondamentale
della società
per l’azionista
di minoranza
Efficientamento
gestione
Destinazione risorse e
patrimonio
Gestione dei profili di
rischio d’impresa
Miglioramenti
alla portata
dell’azionista di
maggioranza
Benefici in
atto
(pienezza)
Valore
fondamentale
della società
per l’azionista
di maggioranza
Aggiustamenti al valore fondamentale delle azioni
Valore fondamentale dell’intero capitale sociale per l’azionista di minoranza
Numero delle azioni
Valore fondamentale della singola azione
Sconti «puri» / Premi
«puri»
L’«alterazione delle condizioni di rischio»
ex art. 2497 – quater, primo comma, lett. c)
può essere osservata e misurata ?
Alcuni aspetti problematici
Nel caso di società per azioni non quotate, manca la possibilità di fare
riferimento ad elementi segnaletici desumibili dall’andamento dei prezzi di
borsa
La variazione delle condizioni di rischio non è l’unico elemento suscettibile di
incidere sul valore della partecipazione azionaria, che dipende anche dalla
eventuale variazione dei benefici attesi
La variazione delle condizioni di rischio potrebbe essere misurata attraverso
l’analisi del costo del capitale prima e dopo la «entrata» / «uscita» della
società dal perimetro di direzione e coordinamento (percepiblità e termini
per l’esercizio del diritto a recedere)
Un’ipotesi di individuazione delle aree d’indagine
c.o.e. = risk free rate + risk adjustment
In caso di benefici perpetui e
costanti nel tempo :
D


c.o.e.(l) = c.o.e.(u) + (c.o.e.(u) − c.o.d.) × × (1 − tc ) 
E


Area del rischio di
natura operativa
Area della fiscalità
Area del rischio di
natura finanziaria
grazie dell’attenzione
Ascanio Salvidio
Dottore commercialista
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