Aprile 2014

NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA MUTUALITà
Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
I MILLE RICORDI
Garibaldi
e le Società
di Mutuo Soccorso
Buon lavoro
dalla mutualità italiana!
Giuliano Poletti,
presidente della Lega nazionale cooperative e mutue
e dell'Alleanza delle cooperative italiane
è ora ministro del Lavoro, del Welfare e del Terzo settore.
XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV
Roma, 3 – 4 aprile 2014
Via A. Guattani, 9 - 00161 Roma - tel. 06.84439366-7 - fax 06.84439406-84439379 e-mail: [email protected] - www.fimiv.it
PRINCIPI E VALORI
DELLA MUTUALITÀ VOLONTARIA
La mutualità volontaria italiana si riconosce nell’impianto valoriale delle origini e ne riafferma con forza i seguenti principi: le società di mutuo soccorso
sono società di persone, non di capitali e non hanno scopo di lucro.
La partecipazione è libera e democratica
• Gli aderenti ad una società di mutuo soccorso sono Soci e non
clienti.
• Il Socio è parte attiva della collettività associata e concorre alle
decisioni attraverso la partecipazione libera e democratica agli
organi societari.
• La trasparenza nella gestione, il rispetto reciproco e la consapevolezza delle finalità sociali sono a fondamento del rapporto
associativo.
• Le società di mutuo soccorso promuovono la partecipazione
alla mutualità attraverso l’educazione, la formazione e l’informazione.
La mutualità “pura”
• Le società di mutuo soccorso sono soggetti giuridici a mutualità pura: esse svolgono esclusivamente attività per i Soci e tra
i Soci, ai quali assicurano non il conseguimento di un utile patrimoniale o finanziario, ma la copertura di determinate necessità personali ed economiche.
• Gli eventuali avanzi di gestione sono accantonati a riserva e diventano un patrimonio indivisibile intergenerazionale.
• L’adesione e la dimissione dei Soci è libera e volontaria. La società non ha facoltà di recedere dal rapporto associativo.
• La società di mutuo soccorso non seleziona i propri Soci, si rivolge a tutti i cittadini ed applica quindi il principio della “porta
aperta”.
La solidarietà è il fondamento
• La solidarietà si concretizza attraverso la raccolta dei contributi
liberamente conferiti da tutti i Soci e la loro erogazione sotto
forma di prestazioni e sussidi rispondenti ai bisogni di assistenza espressi dagli stessi Soci, secondo criteri e modalità opportunamente regolamentati.
• Aiuto reciproco, rispetto della dignità delle persone, condivisione del rischio ed assenza di fini lucrativi esaltano la responsabilità e la partecipazione collettiva.
• Il radicamento territoriale delle società di mutuo soccorso rappresenta un valore che rafforza il legame tra le persone e favorisce la coesione sociale.
contenuti
• editoriale / Le direttrici del
nostro impegno
• Gli strumenti della Mutualità
• La rete delle convenzioni
Socio-Sanitarie
• La Mutualità per la cultura
• tesi Xi congresso Fimiv
• Riforma Società di Mutuo
Soccorso: Vademecum ai fini
dell’adeguamento alla legge
3818/1886
• istruzioni per le nuove iscrizioni
alla camera di commercio
• iMA il savoir-faire
dell’Assistenza
L’illustrazione di copertina e altre immagini
di questo numero sono tratte dalla pubblicazione a cura di Bianca Gera e Stefano
Minerdo “I mille ricordi – Garibaldi e le società di mutuo soccorso”, Edizioni Consorzio Sociale Arca, Torino, 2014. Il volume
riporta le immagini della omonima mostra
itinerante organizzata dalla Fondazione
per le società di mutuo soccorso in occasione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia.
La Federazione Italiana della Mutualità (Fimiv) opera per preservare l’identità delle società di
mutuo soccorso e per farne ancora oggi un utile strumento di solidarietà, di integrazione assistenziale, sociale e sanitaria, di educazione alla convivenza civile.
Capitolo 4 - Attività mutualistica
Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
XI CONGRESSO NAZIONALE
Direttrici del nostro impegno
per un welfare solidale
GioVedÌ 3 ApRiLe 2014
di Placido Putzolu, presidente Fimiv
Roma, 3 – 4 aprile 2014
- HoteL MASSiMo d’AzeGLio,
ViA cAVouR, 18
- LeGAcoop, ViA G.A. GuAttAni, 9
SeSSione puBBLicA
Hotel Massimo d’Azeglio
Via cavour, 18
13,30 AccoGLienzA e
ReGiStRAzione pARtecipAnti
ApeRtuRA dei LAVoRi
Adempimenti statutari e
regolamentari
Saluti e interventi istituzionali
ReLAzione intRoduttiVA
Placido Putzolu, presidente Fimiv
GioRnAtA nAzionALe
deLLA MutuALitÀ
15,00 pReSiede e cooRdinA
Sebastiano Solano, presidente
Fondazione per le Società di Mutuo
Soccorso-piemonte
• Valori e principi della mutualità:
l’Italia unita nel mutuo soccorso
- Diego Robotti, Soprintendenza
archivistica piemonte e Valle d’Aosta
- Michelangelo Ingrassia, docente a
contratto di storia dell’età
contemporanea, università di
palermo
• Sindacato, mutualismo e
cooperazione: l’azione integrata
sul territorio
- Sebastiano Tringali, direttore
scientifico centro Studi Ames
• Gli interventi in ambito
sociosanitario nella storia del
mutuo soccorso
- Alain Coheur, presidente Social
economy europe
- Stefano Maggi, presidente
Fondazione cesare pozzo per la
Mutualità, docente università di
Siena
MutuALitÀ e coopeRAzione neL
SiSteMA SocioSAnitARio inteGRAtiVo
interventi programmati
• concLuSioni
Giorgio Bertinelli, Vice presidente
vicario Legacoop nazionale
VeneRdÌ 4 ApRiLe 2014
SedutA RiSeRVAtA Ai deLeGAti
Legacoop nazionale,
Via A. Guattani, 9
09,00 pReSentAzione RAppoRto
di AttiVitÀ FiMiV 2010-2013
interventi programmati
coordinamenti Soms
dibattito delegati
presentazione relazioni commissioni
congressuali
elezione organismi dirigenti
Approvazione documento finale
elezione organismi dirigenti
15,00 cHiuSuRA LAVoRi
conGReSSuALi
La Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria
(Fimiv) tiene a Roma, il 3 e il 4 aprile 2014, il suo XI Congresso
Nazionale.
Nata nel 1900 quale Federazione Italiana delle Società di mutuo soccorso, FIMIV opera per la promozione, lo sviluppo e la difesa del movimento mutualistico volontario nel campo assistenziale, sociosanitario,
previdenziale e culturale, per contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali della collettività, nell’ambito di un completo e moderno sistema di sicurezza sociale.
Fanno riferimento alla FIMIV diverse centinaia di società di mutuo soccorso storiche e moderne mutue sociosanitarie iscritte all’Anagrafe dei
fondi sanitari integrativi, che associano e assistono oltre un milione di
persone.
Aderente alla Lega nazionale cooperative e mutue (Legacoop), FIMIV è
impegnata nel processo di costruzione dell’Alleanza delle cooperative
italiane (Aci); è aderente all'Associazione internazionale della mutualità
(Aim); è socio fondatore del Forum terzo settore ed è riconosciuta dal
Ministero dell’Interno quale Ente nazionale con finalità assistenziali.
Il movimento mutualistico italiano
Il movimento mutualistico del nostro Paese è costituito storicamente
da tre componenti che presentano esigenze e funzioni diverse:
➢ Ssocietà di mutuo soccorso di medie e grandi dimensioni, con una
propria presenza sul territorio nazionale o regionale, società di mutuo soccorso settoriali o di categoria, casse aziendali mutualistiche di
previdenza e assistenza;
➢ Società operaie di mutuo soccorso storiche e territoriali di piccole
dimensioni, spesso con limitate capacità gestionali, che esercitano attività mutualistiche;
➢ Associazioni mutualistiche socio-culturali derivate da società di
mutuo soccorso storiche.
Gli ambiti di attività
In coerenza con il ruolo sociale che il mutuo soccorso riveste fin dal
suo primo impianto legislativo ottocentesco, l’erogazione di prestazioni e di trattamenti socio-sanitari-assistenziali e di sussidi economici
a fronte di spese sanitarie è l’ambito di attività primario e caratterizzante.
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Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
Fimiv si è prodigata affinché la Legge 3818/1886 riformata desse forma giuridica ad altre tipologie di
attività di cui le società hanno nel tempo e nei fatti
assunto il carico. Si profila pertanto l’apertura
verso contesti di bisogno attuali che richiedono di
formulare una rinnovata progettualità e di investire in nuove competenze.
Una società di mutuo soccorso può erogare contributi economici e servizi di assistenza familiare non
soltanto in caso di decesso del Socio, come era già
nelle previsioni originarie della Legge, ma anche
nei casi di “gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali
personali e familiari e in assenza di provvidenze
pubbliche”.
Sussistono altresì le condizioni affinché le società
di mutuo soccorso possano intraprendere, a favore dei propri Soci, anche attività di microcredito, limitatamente all’acquisto di beni e servizi necessari per il soddisfacimento di bisogni primari e finalizzate al recupero delle spese sostenute (per
esempio spese mediche, di locazione o scolastiche).
Il contesto di riferimento
Il contesto nel quale si colloca l’XI Congresso della
mutualità italiana, rappresentata dalle società di
mutuo soccorso, risente delle pesanti conseguenze
della lunga stagione recessiva. Lo scenario odierno
è ancora fortemente problematico, ulteriormente
aggravato da una perdurante e diffusa incertezza
sulle prospettive future, seppure recentemente mitigata da timidi accenni di ripresa.
La crisi ha accresciuto l’impoverimento di una
larga fascia di persone, ha allargato le disuguaglianze sociali, ha posto in discussione il consolidato e apprezzato sistema di tutele pubbliche del
welfare state, mettendo a rischio la coesione sociale
nel nostro paese.
La riduzione progressiva della spesa pubblica sta
impattando sui bilanci delle famiglie. In particolare,
la spesa privata per prestazioni sanitarie e socio assistenziali è in ascesa costante.
Tenuto conto della evoluzione demografica e della
composizione dei bisogni sociali, i soggetti concorrenti del non profit – tra questi la mutualità integrativa volontaria – rappresentano ormai un elemento
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imprescindibile per la costruzione di un welfare comunitario efficace, sostenibile e di qualità.
Cresce pertanto l’attenzione, da parte delle istituzioni, verso il terzo settore e, nel suo ambito, verso
il mutuo soccorso. Cosicché nel 2012, dopo svariati decenni di tentativi a vuoto, il nostro mondo
ha registrato lo storico risultato della riforma della
ottocentesca legge di riferimento (L. 3818 del
1886).
Anche in Europa si assiste a una rinnovata attenzione verso le “Mutual Benefit Societies”, nell’ambito del ruolo sempre più incisivo dell’economia
sociale. Dopo una lunga serie di pronunciamenti
formali del Parlamento europeo, probabilmente
nel secondo semestre - passate le elezioni europee
e con la presidenza italiana dell’Unione europea ci aspettiamo la presentazione, da parte della Commissione europea, di un Regolamento sullo statuto
della mutua europea.
Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
In Italia, con la crescita delle esperienze assistenziali e sanitarie integrative al servizio pubblico, la
mutualità integrativa volontaria sta riprendendo,
nel nostro tempo, il ruolo sussidiario e solidaristico delle origini.
Importanti società di mutuo soccorso hanno saputo tenere il passo con l’evoluzione sociale intervenuta nel nostro paese, si sono organizzate in
forma moderna e rispondono oggi con efficacia,
competenza e qualità ai mutati bisogni assistenziali,
offendo servizi per la salute, l’assistenza, il benessere, la sicurezza sociale.
Nello stesso tempo, nei numerosi piccoli, medi e
grandi comuni italiani, le società di mutuo soccorso storiche, anche le più piccole, perlopiù fondate tra la seconda metà dell’Ottocento ed il primo
decennio del ‘900, desiderano poter cogliere l’occasione della recente riforma della legge 3818 per
riattivare livelli, anche minimi, di prestazioni assistenziali.
Esse costituiscono una presenza costante, un presidio di solidarietà sociale aperto alla comunità, un
baluardo in difesa di patrimoni storici, luoghi di inclusione e di valorizzazione della cultura e delle più
antiche tradizioni locali.
Le direttrici del nostro impegno
Impegnato nella salvaguardia dell’universalità, solidarietà ed equità del servizio sanitario pubblico, il
movimento mutualistico intende orientare il suo
sviluppo in una direzione comunitaria, i cui effetti
non si esauriscano con l’erogazione di prestazioni
sanitarie e socio-assistenziali, ma incidano anche sui
comportamenti delle persone, rese più consapevoli
dalla forza che deriva dalla loro capacità di stare insieme.
Partecipare in forma mutualistica ad un progetto di
integrazione delle assistenze aiuta le persone a migliorare il livello di soddisfacimento dei propri bisogni inerenti la salute e a sviluppare ed
incrementare l’accesso a nuove e più articolate filiere di servizi, senza che vengano meno gli impegni del servizio pubblico a garantire i livelli
essenziali di assistenza (Lea), che sono e devono
continuare ad essere un diritto primario dei cittadini.
In questa ottica, si va costruendo l’orizzonte strategico del mutuo soccorso, che nella nostra visione
comporta il conseguimento di alcuni fondamentali
traguardi:
A) una maggiore integrazione del movimento
mutualistico;
B) una integrazione mutualistico-cooperativa
negli ambiti della salute e del benessere: il
settore del mutuo soccorso è coinvolto, nell’ambito del movimento cooperativo, nella
costruzione e nell’affermazione dell’Alleanza
delle cooperative italiane (ACI) ed è parte attiva nel Progetto Salute; esso ha contribuito
sostanzialmente e fattivamente alla sua impostazione ed è impegnato nell’attuazione concreta delle sue linee guida nei territori;
C) una progettualità territoriale capace di coinvolgere trasversalmente e strutturalmente i livelli relazionali intermedi che agiscono a vario titolo (associativo, cooperativo, imprenditoriale) nella società civile.
La proposta mutualistica si fa promotrice di un
dialogo con le comunità territoriali attraverso le
loro autonome rappresentanze, anche al fine di favorire la flessibilità dell’offerta e di renderla più funzionale alla domanda che esprime i bisogni delle
persone.
Crediamo che la dimensione territoriale favorisca
la capacità relazionale tra le persone e, conseguentemente, la prossimità al bisogno e al suo soddisfacimento.
Dal territorio, in cui si misurano i livelli di (in)soddisfazione dei bisogni di assistenza, può derivare un
nuovo patto di solidarietà tra i cittadini e tra questi e gli erogatori dei servizi (pubblici e privati) in
termini di continuità, prossimità e tempestività,
convenienza e sostenibilità, personalizzazione e
appropriatezza.
In tale logica, va considerata anche la questione
della sanità integrativa, diventata una componente
importante e diffusa della spesa sanitaria, soprattutto nella contrattazione del lavoro dove coinvolge milioni di lavoratori dipendenti. I suoi effetti
si traducono in una opportunità e in un vantaggio
socialmente rilevanti per i lavoratori che ne usufruiscono.
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Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
A distanza di oltre un secolo e mezzo dalla sua nascita, la mutualità volontaria rappresentata dalle società di mutuo soccorso svolge ancora oggi una funzione riconosciuta in campo sociale, sociosanitario, assistenziale e culturale, oltre che di salvaguardia di un prezioso patrimonio storico che risale al periodo della costruzione dell’Unità
d’Italia. La Federazione Italiana della Mutualità Integrativa e Volontaria (Fimiv), fondata nel 1900 quale Federazione delle società di mutuo soccorso, è l’organizzazione nazionale di rappresentanza, promozione, sviluppo e difesa delle società di mutuo soccorso e degli enti mutualistici associati.
La maggior parte delle 1450 società di mutuo soccorso oggi censite dalla Fimiv sono generalmente
nate in Italia a partire dalla metà dell’Ottocento. Risultano inoltre con la denominazione di “società di
mutuo soccorso” anche alcune centinaia di circoli ricreativi, gestiti in forma associativa o cooperativa a
seguito della riappropriazione, negli anni ’50, di sedi
di società di mutuo soccorso requisite durante il periodo fascista.
La prima di mutuo soccorso, la Società Generale fra
gli Operai di Pinerolo - dove ha sede il Museo storico
del mutuo soccorso - fu costituita nel 1848, a seguito
della libertà di associazione concessa dallo Statuto
albertino.
Le società di mutuo soccorso svolgono attività socioassistenziali, sociosanitarie, di inclusione sociale,
educative e culturali (borse di studio, conferenze, dibattiti, lezioni, organizzazione di eventi culturali,
teatro, cinema, ecc.), legate alle istanze territoriali.
Le società principalmente impegnate in attività sociosanitarie provvedono alla copertura dei bisogni
dei soci e dei loro famigliari a seguito di malattia, infortunio o particolari eventi che incidono sulla vita
e sulla capacità lavorativa, fornendo servizi, sussidi
in caso di malattia e rimborsi per una vasta gamma
di spese: ricoveri in case di cura, analisi di laboratorio, diagnostica strumentale, visite specialistiche,
ticket.
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Le società coerenti con il dettato normativo del settore (Legge 15 aprile 1886, n. 3818 “Costituzione legale
delle società di mutuo soccorso” (riformata nel 2012
dal D.L. 79) e maggiormente strutturate per erogare servizi e sussidi in ambito socioassistenziale e sociosanitario (circa 1 milione di assistiti, tra soci e loro familiari) aderiscono generalmente alla Fimiv, o sono ad essa
collegate attraverso coordinamenti territoriali.
Fimiv è stata fondata nel 1900 quale Federazione nazionale delle società di mutuo soccorso. Sciolta con
decreto prefettizio nel periodo fascista, la Federazione, accogliendo le società di mutuo soccorso sopravvissute, è stata ricostituita nel 1948 con la denominazione di Federazione italiana della mutualità
(Fim).A seguito della riforma della sanità del 1978 che
ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, le società di
mutuo soccorso specializzate in ambito socio-sanitario-assistenziale hanno accentuato il proprio ruolo integrativo al Ssn, basato sulla volontarietà delle adesioni. Di conseguenza, nel congresso del 1984 venne
adottata la denominazione attuale di Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (Fimiv).
Fimiv aderisce alla Lega nazionale delle cooperative
e mutue, al Forum del terzo settore e all’Aim (Associazione internazionale della mutualità). È riconosciuta
dal Ministero dell’Interno quale “Ente nazionale con
finalità assistenziali”, ai sensi della Legge n. 287/91, del
D.P.R. n. 235/2001 e del D.P.R. n. 640/72.
Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
Gli strumenti della mutualità
CONSORZIO NAZIONALE MU.SA
L’azione sussidiaria delle società di mutuo soccorso
in ambito sanitario e socio-sanitario si manifesta sostanzialmente attraverso tre diverse modalità di intervento:
– coperture sanitarie rivolte alle singole persone ed
ai loro familiari che esprimono il rapporto associativo come volontà individuale;
– pacchetti di prestazioni e servizi rivolti a gruppi di
lavoratori della stessa azienda o della stessa categoria professionale che esprimono il rapporto associativo come volontà collettiva non contrattualizzata;
– prestazioni sanitarie e servizi rivolti a tutti i dipendenti di un’azienda o di un gruppo di aziende che
esprimono il rapporto associativo come volontà
mediata da una contrattazione aziendale interna o
nazionale di categoria. In questo caso i contributi finalizzati a coperture economiche di tipo sanitario
vengono versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore direttamente alla società di mutuo soccorso se
essa è soggetto istitutivo del fondo oppure al fondo
aziendale o di categoria di cui soltanto la gestione
è affidata ad una società di mutuo soccorso. Naturalmente nel primo caso il rapporto associativo è
unicamente quello con la società di mutuo soccorso, nel secondo caso è doppio: con il fondo e
con la società di mutuo soccorso gestore dello
stesso.
Le Società di Mutuo Soccorso sono espressamente indicate tra i soggetti chiamati a gestire i Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (art 9 D.Lgs
229/99 ). Pertanto esse sono pienamente legittimate
e, per le loro caratteristiche mutualistiche (assenza di
scopo lucrativo e finalità esclusivamente assistenziali), sono le più qualificate a fornire un contributo
rilevante alle esigenze di integrazione sanitaria dei cittadini.
Il Consorzio Mutue Sanitarie (Mu.Sa.) è stato costituito nel mese di gennaio 2006 con lo scopo di realizzare accordi con enti pubblici o privati, finalizzati
a garantire ai lavoratori, con rapporto di lavoro subor-
dinato o di qualsiasi altra natura, nonché agli esercenti
attività libero-professionali, coperture in ambito sanitario e socio sanitario.
Il Consorzio Mu.Sa. è costituito da nove società di mutuo soccorso, tutte aderenti alla Fimiv:
- Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo,
con sede a Milano;
- Mutua Integrativa Sanitaria Campa, Bologna;
- Società Mutua Assistenza Sma, Modena;
- Insieme Salute Lombardia, Milano;
- Insieme Salute Toscana, Firenze;
- Insieme Salute Lazio, Roma;
- Insieme Salute Romagna, Forlì;
- Moa – Mutua Ospedaliera Artigiani di Varese;
- Società Mutua Pinerolese, Pinerolo.
Principi mutualistici
Le gestioni delle coperture sanitarie integrative trattate dal Consorzio Mu.Sa e affidate alle singole società
di mutuo soccorso associate garantiscono la piena applicazione dei principi mutualistici:
• assenza di fini lucrativi;
• principio della porta aperta;
• nessuna discriminazione delle persone assistite e garanzia di assistenza per tutta la vita (le società di mutuo soccorso non esercitano mai il diritto di recesso);
• partecipazione democratica delle persone assistite
che diventano soci della società di mutuo soccorso.
FONDO SALUTE SCE
Società Cooperativa per la Mutualità Europea
Il perseguimento di un sistema di relazioni e di alleanze in ambito europeo rappresenta il naturale supporto al progetto di affermazione e di sviluppo della
mutualità volontaria italiana. Il contesto europeo e
comunitario rappresenta infatti un terreno interes-
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Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
sante di conoscenza, di confronto e di relazioni.
Pensiamo alla ripresa del dibattito sullo statuto europeo della mutualità, allo sviluppo di una mutualità
sovranazionale ed alla sperimentazione di accordi internazionali tra le mutue.
La ripresa di rapporti con l’Associazione internazionale della mutualità (Aim) è finalizzata a conferire valore aggiunto all’azione della mutualità italiana, consentendo di conoscere più da vicino esperienze e
competenze riconosciute e accreditate, soprattutto
in ambito sanitario.
L’accordo di collaborazione tra la SNMS Cesare
Pozzo e l’Unione mutualistica francese Harmonie
Mutuelle, con l’assistenza delle rispettive associazioni nazionali - Fimiv e Fnmf (Féderation nationale
de la mutualité française), è approdata alla costituzione di “Fondo Salute SCE”, una Società Cooperativa
Europea.
L’attività della SCE è finalizzata a sviluppare una
cooperazione tra le mutue a livello internazionale e
si pone l’obiettivo generale di “rafforzare ulteriormente il ruolo e la capacità contrattuale, nell’ambito
dell’integrazione sanitaria, del movimento mutualistico italiano”.
CASSA MUTUALISTICA INTERAZIENDALE
La Cassa mutualistica interaziendale, costituita da
mutue sanitarie aderenti alla Fimiv, offre ad aziende,
enti, associazioni, fondi che hanno attivato o intendono costituire casse o fondi sanitari, l’esperienza e
la competenza delle mutue sanitarie per garantire
servizi di qualità e gestire i fondi con i principi della
mutualità e della solidarietà. Organismo democratico
e senza fini di lucro, la Cassa offre forme di assistenza sanitaria a favore dei lavoratori dipendenti o
in quiescenza, dei soci lavoratori, dei collaboratori e
dei lavoratori parasubordinati di imprese in qualsivoglia forma costituite sia pubbliche che private,
delle società cooperative, delle associazioni o enti
pubblici o privati.
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La Rete di convenzioni
socio-sanitarie
Fimiv ed il Consorzio nazionale Mu.Sa. hanno selezionato e convenzionato centri e strutture sanitarie
(ospedali, case di cura, laboratori di analisi e di diagnostica, medici specialisti, studi odontoiatrici e ottici), realizzando una rete qualitativamente valida e
in grado di risolvere qualsiasi problema di natura medico-chirurgica. Fanno parte della rete anche Centri
termali,Alberghi e Strutture ricettive. La rete sanitaria convenzionata è presente su tutto il territorio nazionale ed è soggetta ad un costante aggiornamento.
Oggi la rete sanitaria convenzionata Fimiv/Mu.Sa. dispone di oltre 2000 strutture selezionate, qualitativamente valide e in continua evoluzione per migliorare l’efficienza del servizio offerto.
La Carta Sanitaria Fimiv/Mu.Sa. (l’opuscolo delle
convenzioni) è on line sul sito della Fimiv (www.fimiv.it) ed è aggiornata periodicamente.
Il sistema di convenzioni Fimiv/Mu.Sa. è in grado di
offrire ai soci delle società di mutuo soccorso aderenti le seguenti prestazioni sanitarie a tariffe agevolate:
• Ricoveri con intervento • Trasporto in autoambulanza
• Ricoveri senza inter- • Lenti
vento
• Grandi interventi chirur- • Tecnologie e Ausili sanigici
tari (protesi acustiche,
articoli ortopedici, conservazione cordone ombelicale, et.)
• Differenza di tratta- • Protesi dentarie
mento alberghiero
• Accertamenti diagno- • Assistenza socio-sanitastici
ria ospedaliera
• Esami di laboratorio
• Assistenza domiciliare
infermieristica
• Cure odontoiatriche
• Cure termali
• Visite mediche speciali- • Strutture ricettive
stiche
Le convenzioni possono essere utilizzate da tutte le
società di mutuo soccorso aderenti alla Fimiv e consentono al socio di ottenere servizi e prestazioni sanitarie a tariffe agevolate, È necessario presentare la
Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
“Tessera Salute” al momento dell’accettazione
presso la struttura sanitaria convenzionata. Per ulteriori informazioni sulle strutture convenzionate ci si
può rivolgere alla Mutua di appartenenza o alla Fimiv.
La mutualità per la cultura
Sin dalle origini, il movimento mutualistico si è impegnato nell’istituzione di scuole di alfabetizzazione,
che assunsero un ruolo di supplenza alla scuola
pubblica, nelle campagne come nelle città. Questo
filone culturale è stato mantenuto nel corso del
tempo e ancora oggi molte società di mutuo soccorso, che si riconoscono nell’impianto valoriale
delle origini, mantengono vivo con diverse iniziative
(borse di studio, conferenze, dibattiti, lezioni, organizzazione di eventi culturali, teatro, cinema, ecc.) un
patrimonio di tradizioni e di cultura.
Per rafforzare il messaggio culturale delle società di
mutuo soccorso, sono sorte negli ultimi tempi importanti istituzioni mutualistiche che svolgono un
ruolo attivo e riconosciuto di promozione e di testimonianza di una storia ricca di eventi e di impegno
assistenziale e sociale.
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia;
la mostra su “Mutuo soccorso e Garibaldi” ed i progetti (Un filo d’acqua, L’Orco buono) che mirano al
recupero del patrimonio abitativo (social housing)
ed alla valorizzazione del territorio piemontese attraverso la realizzazione, presso alcune sedi delle società di mutuo soccorso, di una rete di servizi turistico-culturali, ambientali, formativi e didattici.
FONDAZIONE CESARE POZZO
PER LA MUTUALITÀ
È lo strumento mutualistico del quale la Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo ha inteso
dotarsi, per valorizzare appieno le attività di promozione culturale e solidaristica, anche al di fuori dello
scambio mutualistico tra i soci. La Fondazione gode
di ampia autonomia di missione e investe nella divulgazione del valore della mutualità nell’economia civile attraverso la gestione della Biblioteca Cesare
Pozzo e del Fondo De Lorenzo per la solidarietà
umanitaria.
FONDAZIONE PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
FONDAZIONE CAMPA
Sede a Torino. presso la Regione Piemonte.Tra le numerose iniziative in campo culturale, editoriale, pubblicistico e di promozione delle società di mutuo
soccorso messe in atto dalla Fondazione delle Soms
piemontesi, spiccano: la mostra itinerante “Modus vivendi”, che ha consentito alla Federazione di intensificare relazioni con il movimento mutualistico in
ambito territoriale; il percorso storico-culturale in
Opera nel settore sociosanitario, ha come obiettivo
sia l’erogazione di sussidi nei casi di malattia
gravi di alta rilevanza sociale, sia il sostegno nell’acquisizione di necessarie apparecchiature sanitarie.
Di recente ha dato avvio a un servizio di trasporto
disabili, completamente gratuito per alcune categorie e a prezzi molto contenuti per altre.
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Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
MUSEO STORICO DEL MUTUO SOCCORSO
BIBLIOTECA CESARE POZZO
Sede di testimonianza e di proposta storico-culturale, soprattutto
per le giovani generazioni. Il museo
ha ricevuto il riconoscimento della
Regione Piemonte.
Il Museo ha sede a
Pinerolo, nell’edificio storico acquistato nell’Ottocento dall’Associazione Generale degli Operai per
svolgervi l’attività sociale.
Ogni sala è dedicata ad un tema, illustrato per
mezzo di un allestimento museale che punta a restituire l’emotività e la percezione del sistema di relazioni interpersonali caratteristiche delle associazioni mutualistiche. Non solamente una struttura di
tipo didascalico, dunque, ma un percorso fatto in
modo da far entrare nello spirito del mutuo soccorso, così com’era sin dagli anni iniziali.
Attraverso i documenti, gli oggetti, i simboli, le
voci, i suoni, vengono rappresentati e quindi comunicati concetti - impalpabili anche se concreti quali lo spirito di solidarietà e di fratellanza.
Inaugurata nel 1977, è da oltre trent’anni lo strumento più importante di cultura e di ricerca negli ambiti più specifici della storia della mutualità.
Due sono i filoni più rilevanti del patrimonio documentaristico della Biblioteca “Cesare Pozzo”: la
storia dei trasporti e la mutualità. Di più recente
assetto è l’ambito di raccolta e ricerca inerente al
terzo settore e le sue reti solidaristiche. La Biblioteca Cesare Pozzo conta oltre 20.000 volumi di rilevante valore cui si sono aggiunte testate di periodici correnti e storici e più di 300 tesi di
laurea. Dal 2004 essa aderisce al Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) e beneficia di un contributo erogato dall’Assessorato alla cultura della
Regione Lombardia. La biblioteca mantiene inoltre collegamenti con università, reti Soms, associazioni culturali ed è consultabile sul sito internet www.mutuacesarepozzo. it/biblioteca.
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XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV
FEDERAZIONE ITALIANA DELLA MUTUALITÀ
INTEGRATIVA VOLONTARIA
XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV
(Roma, 3-4 aprile 2014)
Il valore del mutuo soccorso nel welfare
della solidarietà, dei diritti e delle opportunità
DOCUMENTO POLITICO
PER IL DIBATTITO CONGRESSUALE
(Approvato dalla Direzione Fimiv del 18 febbraio 2014)
SoMMARio
Premessa
1.
Noi con una identità di settore
1.1. Principi e valori
1.2. I Soci : categorie
1.3. Gli ambiti di intervento
2.
Noi dentro una normativa che ci riguarda
2.1. I fondi sanitari integrativi
2.2. Il ruolo delle società di mutuo soccorso
3.
Noi portatori di una visione di sistema
3.1. Integrazione del movimento mutualistico
3.2. Integrazione mutualistico-cooperativa
3.3. Progettualità mutualistica territoriale
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XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV
PREMESSA
Il contesto nel quale si colloca l’impegno della mutualità integrativa volontaria, rappresentata dalle società di mutuo soccorso, risente delle pesanti conseguenze della lunga stagione recessiva. Lo
scenario odierno è ancora fortemente problematico, ulteriormente aggravato da una perdurante
e diffusa incertezza sulle prospettive future, seppure recentemente mitigata da timidi accenni di ripresa.
La crisi ha accresciuto l’impoverimento di una larga fascia di persone, ha allargato le disuguaglianze sociali, ha posto in discussione il consolidato e
apprezzato sistema di tutele pubbliche del welfare state, mettendo a rischio la coesione sociale nel
nostro paese.
La riduzione progressiva della spesa pubblica sta
impattando sui bilanci delle famiglie. In particolare, la spesa privata per prestazioni sanitarie e socio assistenziali è in ascesa costante.
Tenuto conto della evoluzione demografica e
della composizione dei bisogni sociali, i soggetti
concorrenti del non profit – tra questi la mutualità integrativa volontaria – rappresentano ormai
un elemento imprescindibile per la costruzione di
un welfare comunitario efficace, sostenibile e di
qualità.
Cresce pertanto l’attenzione, da parte delle istituzioni, verso il terzo settore e, nel suo ambito, verso il mutuo soccorso. Cosicché nel 2012, dopo svariati decenni di tentativi a vuoto, il nostro mondo
ha registrato lo storico risultato della riforma della ottocentesca legge di riferimento (L. 3818 del
1886).
Anche in Europa si assiste ad una rinnovata attenzione verso le “Mutual Benefit Societies”, nell’ambito del ruolo sempre più incisivo dell’economia sociale. Dopo una lunga serie di pronunciamenti formali del Parlamento europeo, probabilmente nel secondo semestre - passate le elezioni europee e con
la presidenza italiana dell’Unione europea - ci
aspettiamo la presentazione, da parte della Commissione europea, di un Regolamento sullo statuto della mutua europea.
In Italia, con la crescita delle esperienze assistenziali e sanitarie integrative al servizio pubblico, la
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mutualità integrativa volontaria sta riprendendo,
nel nostro tempo, il ruolo sussidiario e solidaristico delle origini.
Importanti società di mutuo soccorso hanno saputo tenere il passo con l’evoluzione sociale intervenuta nel nostro paese, si sono organizzate in forma moderna e rispondono oggi con efficacia, competenza e qualità ai mutati bisogni assistenziali,
offendo servizi per la salute, l’assistenza, il benessere, la sicurezza sociale.
Nello stesso tempo, nei numerosi piccoli, medi e
grandi comuni italiani, le società di mutuo soccorso storiche, anche le più piccole, perlopiù fondate tra la seconda metà dell’Ottocento ed il primo
decennio del ’900, desiderano poter cogliere
l’occasione della recente riforma della legge 3818
per riattivare livelli, anche minimi, di prestazioni
assistenziali.
Esse costituiscono una presenza costante, un
presidio di solidarietà sociale aperto alla comunità, un baluardo in difesa di patrimoni storici, luoghi di inclusione e di valorizzazione della cultura
e delle più antiche tradizioni locali.
Impegnato nella salvaguardia dell’universalità,
solidarietà ed equità del servizio sanitario pubblico, il movimento mutualistico intende orientare il suo sviluppo in una direzione comunitaria,
i cui effetti non si esauriscano con l’erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, ma incidano anche sui comportamenti delle persone,
rese più consapevoli dalla forza che deriva dalla
loro capacità di stare insieme.
Partecipare in forma mutualistica ad un progetto
di integrazione delle assistenze aiuta le persone a
migliorare il livello di soddisfacimento dei propri
bisogni inerenti la salute e a sviluppare ed incrementare l’accesso a nuove e più articolate filiere
di servizi, senza che vengano meno gli impegni del
servizio pubblico a garantire i livelli essenziali di
assistenza (Lea), che sono e devono continuare ad
essere un diritto primario dei cittadini.
In questa ottica, si va costruendo l’orizzonte strategico del mutuo soccorso, che nella nostra visione comporta il conseguimento di alcuni fondamentali traguardi:
A) una maggiore integrazione del movimento
mutualistico;
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B) una integrazione mutualistico-cooperativa
negli ambiti della salute e del benessere: il
settore del mutuo soccorso è coinvolto,
nell’ambito del movimento cooperativo, nella costruzione e nell’affermazione dell’Alleanza delle cooperative italiane (ACI) ed è
parte attiva nel Progetto Salute; esso ha contribuito sostanzialmente e fattivamente alla
sua impostazione ed è impegnato nell’attuazione concreta delle sue linee guida nei territori;
C) una progettualità territoriale capace di
coinvolgere trasversalmente e strutturalmente i livelli relazionali intermedi che agiscono a vario titolo (associativo, cooperativo, imprenditoriale) nella società civile.
La proposta mutualistica si fa promotrice di un
dialogo con le comunità territoriali attraverso le
loro autonome rappresentanze, anche al fine di favorire la flessibilità dell’offerta e di renderla più
funzionale alla domanda che esprime i bisogni
delle persone.
Crediamo che la dimensione territoriale favorisca
la capacità relazionale tra le persone e, conseguentemente, la prossimità al bisogno e al suo
soddisfacimento.
Dal territorio, in cui si misurano i livelli di (in)soddisfazione dei bisogni di assistenza, può derivare
un nuovo patto di solidarietà tra i cittadini e tra
questi e gli erogatori dei servizi (pubblici e privati)
in termini di continuità, prossimità e tempestività, convenienza e sostenibilità, personalizzazione e appropriatezza.
In tale logica, va considerata anche la questione
della sanità integrativa, diventata una componente importante e diffusa della spesa sanitaria,
soprattutto nella contrattazione del lavoro dove
coinvolge milioni di lavoratori dipendenti. I suoi effetti si traducono in una opportunità e in un vantaggio socialmente rilevanti per i lavoratori che ne
usufruiscono.
Affinché questa stessa opportunità non si trasformi in un privilegio legato al solo mercato del
lavoro, riteniamo sia altrettanto giusto e proficuo
che i corpi associativi intermedi della società civile
se ne facciano espressione a vantaggio di tutti i
cittadini.
Pensiamo che sulla salute non ci possa essere profitto e che la solidarietà tra il bisogno e i modi e i
mezzi per soddisfarlo sia l’unico circuito possibile.
Le società di mutuo soccorso sono coinvolte a
pieno titolo nella normativa che disciplina i fondi
sanitari integrativi fino dalla sua prima introduzione, con l’art. 9 del D. Lgs. 502/92.
Il loro ruolo è riconosciuto sia come fonte istitutiva
di fondi sanitari integrativi del SSN, sia come enti
istitutivi e gestori di fondi sanitari in attuazione di
accordi, contratti o regolamenti aziendali che prevedano il versamento di contributi destinati all’assistenza sanitaria dei lavoratori dipendenti.
Se è evidente la dimensione chiusa ed esclusiva dei
fondi sanitari di derivazione contrattuale ex art. 51
DPR 917/1986, altrettanto lo è la connotazione
aperta che è stata attribuita dal legislatore ai fondi sanitari integrativi del SSN ex art. 9 del D. Lgs.
502/92 e successive modificazioni che, per questa ragione, includono tra le fonti istitutive anche
regioni, enti territoriali e locali, associazioni e le
stesse società di mutuo soccorso.
Per la costituzione dei fondi sanitari integrativi
aperti mancano ancora il decreto attuativo sulle
modalità di affidamento in gestione e il regolamento contenente le disposizioni relative al loro
ordinamento. Tuttavia, le società di mutuo soccorso, dotate di un proprio specifico ordinamento
di settore, nei fatti e in una accezione terminologica più moderna, sono già dei fondi sanitari
aperti, la cui propensione all’integrazione del SSN
è intrinseca alla loro storia, natura e vocazione
sussidiaria e complementare al servizio pubblico.
In definitiva, vogliamo provare, sul tema della salute e del benessere dei cittadini, a ribaltare la visione mercantilistica del rapporto tra domanda ed
offerta con una visione solidaristica, dove non è l’offerta che dispone ma è la domanda che, esprimendo dei bisogni, induce l’offerta a rispondere e a
strutturarsi per una più adeguata ed efficace presa in carico.
Per queste ragioni chiediamo un aperto confronto
di merito e di metodo sui pesi e i contrappesi che
il sistema pubblico e il sistema mutualistico insieme possono mettere in atto in una logica di
sana evoluzione e di crescita del welfare nel nostro
paese.
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1. NOI CON UNA IDENTITÀ DI SETTORE
il mutuo soccorso è un valore universale connaturato alla vita comunitaria degli uomini; è
stato fin dalle origini un movimento di idee e di
fatti che ha messo al centro della propria
azione l'obiettivo di organizzare comunità solidali che, con il mutuo appoggio, permettesse ai
singoli individui di vivere meglio.
A oltre 150 anni dalla sua nascita, la mutualità
volontaria si riconosce nell’impianto valoriale
delle origini.
1.1. PRINCIPI E VALORI
La mutualità volontaria italiana si riconosce nell’impianto valoriale delle origini e
ne riafferma con forza i seguenti principi:
le società di mutuo soccorso sono società di persone, non di capitali e non
hanno scopo di lucro.
La partecipazione è libera e democratica
• Gli aderenti ad una società di mutuo soccorso sono Soci e non clienti.
• il Socio è parte attiva della collettività associata e concorre alle decisioni attraverso la
partecipazione libera e democratica agli organi societari.
• La trasparenza nella gestione, il rispetto reciproco e la consapevolezza delle finalità
sociali sono a fondamento del rapporto associativo.
• Le società di mutuo soccorso promuovono
la partecipazione alla mutualità attraverso
l’educazione, la formazione e l’informazione.
La mutualità “pura”
• Le società di mutuo soccorso sono soggetti
giuridici a mutualità pura: esse svolgono
esclusivamente attività per i Soci e tra i
Soci, ai quali assicurano non il conseguimento di un utile patrimoniale o finanziario,
ma la copertura di determinate necessità
personali ed economiche.
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• Gli eventuali avanzi di gestione sono accantonati a riserva e diventano un patrimonio
indivisibile intergenerazionale.
• L’adesione e la dimissione dei Soci è libera
e volontaria. La società non ha facoltà di recedere dal rapporto associativo.
• La società di mutuo soccorso non seleziona
i propri Soci, si rivolge a tutti i cittadini ed applica quindi il principio della “porta aperta”.
La solidarietà è il fondamento
• La solidarietà si concretizza attraverso la
raccolta dei contributi liberamente conferiti
da tutti i Soci e la loro erogazione sotto
forma di prestazioni e sussidi rispondenti ai
bisogni di assistenza espressi dagli stessi
Soci, secondo criteri e modalità opportunamente regolamentati.
• Aiuto reciproco, rispetto della dignità delle
persone, condivisione del rischio ed assenza
di fini lucrativi esaltano la responsabilità e la
partecipazione collettiva.
• il radicamento territoriale delle società di
mutuo soccorso rappresenta un valore che
rafforza il legame tra le persone e favorisce
la coesione sociale.
La Federazione italiana della Mutualità (Fimiv)
opera per preservare l’identità delle società di
mutuo soccorso e per farne ancora oggi un
utile strumento di solidarietà, di integrazione
assistenziale, sociale e sanitaria, di educazione
alla convivenza civile.
in italia, il movimento mutualistico e i suoi valori hanno ricevuto l'attenzione del legislatore
subito dopo l'unità d'italia: il 15 aprile 1886 fu
promulgata la Legge 3818 che ha stabilito le
condizioni e le modalità di acquisizione, libera
e volontaria, del riconoscimento giuridico delle
società di mutuo soccorso.
nel dicembre 2012, dopo anni di interventi
normativi in diversi ambiti - dall’associazionismo ai fondi sanitari alla fiscalità - che hanno
di fatto inciso profondamente anche sul nostro
modello giuridico, la Legge 3818/1886 ha subito un sostanziale aggiornamento che ci per-
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mette di sviluppare una serie di ragionamenti
sulla realtà e sulla possibile evoluzione del mutualismo in italia.
La legge di settore riformata ha ridefinito le categorie dei Soci, ha meglio specificato gli ambiti di attività e ha individuato nella gestione
mediata di una società verso l’altra lo uno strumento tecnico di sostegno allo sviluppo della
mutualità. La riforma ha anche stabilito le modalità e i termini della registrazione pubblica e
della vigilanza sulle società di mutuo soccorso.
il mutuo soccorso si fonda su un patto di reciproco scambio di risorse e servizi tra gli aderenti, alla cui gestione tutti partecipano equamente e in modo democratico.
il Socio ordinario, fruitore dei benefici derivati
dalla raccolta e dalla condivisione mutualistica
dei contributi, costituisce il fulcro su cui ruota
l’attività di una società di mutuo soccorso.
ciascun Socio condivide il suo contributo con
quello degli altri affinché dalla somma dei contributi di tutti derivino le prestazioni che, opportunamente regolamentate, gli spettano
qualora incorra in una situazione di necessità.
1.2. SOCI – CATEGORIE
a) Soci ordinari
La natura del mutuo soccorso poggia sul
vincolo normativo della mutualità pura che
consente di erogare servizi e attività tipiche
esclusivamente in favore dei Soci. Si tratta,
tuttavia, di una nozione allargata di mutualità, che contestualizza il Socio e il suo bisogno di prestazioni in un ambito di vita quotidiano e coinvolge dunque anche i suoi
familiari conviventi, in qualità di Soci o semplicemente di assistiti.
di norma i Soci ordinari sono le persone fisiche che liberamente e volontariamente
scelgono di aderire ad una società di mutuo
soccorso.
L’interpretazione più estensiva della recente integrazione legislativa consente tuttavia
di affermare che anche le persone giuridiche,
quali le stesse società di mutuo soccorso e
i fondi sanitari, possono entrare nella categoria dei Soci ordinari di una società di mutuo soccorso, qualora i membri persone fisiche o i lavoratori iscritti a tali enti siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società
di mutuo soccorso a cui i predetti enti hanno aderito.
così facendo, in deroga al principio della
mutualità pura, con l’intento di dotare il
settore di idonei strumenti di sviluppo e di
consolidamento, si riproducono, in forma
mediata, gli effetti mutualistici a favore di
persone fisiche il cui rapporto associativo ricade esclusivamente in capo agli enti gestiti
da una società di mutuo soccorso.
una simile modalità di azione porta a rivedere la classificazione dei Soci ordinari, che
deve tenere conto di una dimensione partecipativa diversificata alla vita istituzionale
della società, per esempio il voto plurimo
per i Soci ordinari persone giuridiche.
b) Soci sostenitori
La legge riformata consente significativamente alle società di mutuo soccorso di ammettere nella propria compagine associata
la categoria dei Soci sostenitori, comunque
denominati, che possono anche essere persone giuridiche, cioè enti disposti ad impegnarsi per la diffusione e lo sviluppo della
società a cui aderiscono.
così come ciascun individuo si muove ed
agisce in un contesto quotidiano di relazioni con una molteplicità di corpi sociali intermedi di tipo associativo, cooperativo o
imprenditoriale, una società di mutuo soccorso, che è composta di individui, è un
soggetto collettivo comunitario che per affermarsi passa anche dentro e attraverso i
corpi sociali intermedi.
in questa logica i Soci sostenitori, persone
giuridiche aderenti ad una società di mutuo
soccorso, diventano partner attuatori di un
progetto mutualistico condiviso: la dimensione territoriale costituisce il suo naturale
alveo dove connettere, in forma autorganizzata, la domanda di salute che le persone
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esprimono con l’offerta che struttura i servizi e le prestazioni in nuove filiere.
1.3. GLI AMBITI DI INTERVENTO
Le attività che una società di mutuo soccorso
può svolgere sono disciplinate dagli artt. 1 e 2
della Legge 3818/1886, riformata nel 2012.
in coerenza con il ruolo sociale che il mutuo
soccorso riveste fin dal suo primo impianto legislativo ottocentesco e in continuità con i tratti
distintivi che specificatamente lo connotano, la
Legge riformata non solo ha aggiornato
l’aspetto terminologico ma, in maniera più sostanziale, ha dato forma giuridica a tipologie di
attività di cui le società hanno nel tempo e nei
fatti assunto il carico.
L’articolazione degli ambiti di attività è sufficientemente ampia e tale da consentire un’idea
di sviluppo e di crescita del mutuo soccorso
che va oltre i parametri consueti.
L’orizzonte mutualistico è naturalmente aperto,
per i Soci e i loro familiari, siano essi Soci o assistiti, all’erogazione di prestazioni e di trattamenti socio-sanitari e di sussidi economici a fronte di spese sanitarie; ma si profila anche l’apertura all’azione verso contesti di bisogno attuali che richiedono di formulare una rinnovata progettualità e di investire in nuove competenze.
ci riferiamo, nello specifico, alla possibilità che
una società di mutuo soccorso eroghi contributi economici e servizi di assistenza familiare
non soltanto in caso di decesso del Socio,
come era già nelle previsioni originarie della
Legge, ma anche nei casi di “gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in
assenza di provvidenze pubbliche”.
Si sta valutando al riguardo la possibilità che le
società di mutuo soccorso intraprendano, a favore dei propri Soci, attività di microcredito, limitate all’acquisto di beni e servizi necessari per
il soddisfacimento di bisogni primari e finalizzate al recupero delle spese sostenute (per esempio spese mediche, di locazione o scolastiche).
Vogliamo evidenziare inoltre come il legisla-
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tore, allargando il perimetro delle attività del
mutuo soccorso, abbia speso alcuni significativi
passaggi con riferimento alla erogazione di
servizi.
Avendo chiaro che una società di mutuo soccorso non può svolgere attività di impresa (art. 2
della Legge 3818 riformata), il ruolo della mutualità è anche quello di favorire la costruzione
di reti tra i fornitori e l’organizzazione di filiere
che agevolino, per condizioni e tariffe, l’accesso ai propri Soci che ne manifestino il bisogno.
in questa ottica la proposta mutualistica si fa
promotrice di un dialogo aperto e strutturato
con le comunità territoriali attraverso le loro
autonome rappresentanze, anche al fine di favorire la flessibilità dell’offerta e di renderla più
funzionale ai bisogni delle persone.
Il territorio rappresenta un punto di snodo nel
rapporto tra la domanda che esprime i bisogni
e l’offerta che struttura i servizi e le prestazioni.
da un lato la domanda disaggregata può trovare nella dimensione mutualistica aperta lo
strumento collettore organizzato tramite il
quale acquisire una capacità negoziale.
dall’altro l’offerta parcellizzata, connettendosi
ad una società di mutuo soccorso erogatrice di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie-assistenziali, può incontrare la complessità dei bisogni
insoddisfatti e provare a strutturarsi in reti e
nuove filiere.
dal territorio, in cui si misurano i livelli di
(in)soddisfazione dei bisogni di assistenza, può
derivare un nuovo patto di solidarietà tra i cittadini e tra questi e gli erogatori dei servizi
(pubblici e privati) in termini di
- continuità
- prossimità e tempestività
- convenienza e sostenibilità
- personalizzazione e appropriatezza.
per tutto questo e ancor di più per il patrimonio storico e culturale che le società di mutuo
soccorso possiedono e rappresentano, il legame con il territorio è stretto, spesso profondamente radicato, altre volte dimenticato e da
riscoprire. esso costituisce comunque un punto
di riferimento essenziale per lo sviluppo e la
crescita della mutualità.
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Abbiamo detto che le società di mutuo soccorso non possono avere rapporti economici
ed operativi nei confronti di soggetti terzi non
soci in base alla norma della mutualità pura.
tuttavia è possibile per le società di mutuo
soccorso “promuovere attività di carattere
educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei
valori mutualistici”. e’ evidente come tali attività siano svincolate dal criterio della mutualità
pura e si rivolgano piuttosto all’interesse generale della collettività.
Anche questo aspetto operativo proprio del
mutuo soccorso può essere colto come una opportunità di coesione sociale e di progettazione condivisa con le realtà associative, cooperative e istituzionali presenti nei territori.
1.4. LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
STORICHE
nei numerosi piccoli, medi e grandi comuni italiani, le Società di Mutuo Soccorso, perlopiù
fondate tra la seconda metà dell’ottocento ed
il primo decennio del ’900, costituiscono una
presenza costante, un presidio di solidarietà
sociale aperto alla comunità, un baluardo in difesa di patrimoni storici documentali e immobiliari, luoghi di inclusione e di valorizzazione
della cultura e delle più antiche tradizioni locali.
Grazie al loro forte radicamento territoriale il
numero dei Soci si è non solo mantenuto nel
tempo, ma sta anche crescendo.
Queste società, pur nell’evoluzione delle proprie
attività, non hanno mai perduto il riferimento originario ai principi della solidarietà e del mutuo
soccorso tra i Soci. esse avvertono chiaro il bisogno, particolarmente in questi tempi di difficoltà economica e sociale, di rafforzarsi per garantire un concreto sostegno ai propri Soci negli ambiti socio-sanitario e assistenziale.
Molte società storiche, anche le più piccole, desiderano poter cogliere l’occasione della recente riforma della legge di settore per riattivare livelli, anche minimi, di prestazioni assistenziali.
Ma le difficoltà che esse incontrano sono mol-
te e di varia natura: tecniche, culturali, politiche.
La complessa varietà ed articolazione dei bisogni sociali e sanitari espressi dalle diverse fasce di popolazione comporta una capacità di
analisi e di azione che le società di mutuo soccorso devono imparare ad attuare sui territori.
una volta individuata la tipologia delle prestazioni erogabili è poi necessario dotarsi di strumenti tecnici di valutazione statistica, di calcolo
attuariale e di norme regolamentari in modo
tale da consentire una equa ripartizione delle
risorse in funzione del bisogno.
La struttura organizzativa e gestionale di una società di mutuo soccorso, che operi negli ambiti prescritti dalla legge di settore, richiede agli amministratori una presenza assidua e una capacità gestionale di coordinamento dell’operato dei collaboratori, volontari e/o dipendenti, per attività che
spaziano dalla erogazione di prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali all’organizzazione di manifestazioni e iniziative culturali o ricreative.
Quanto più è vasta la dimensione degli associati tanto più complessa è la gestione: la mutualità mediata può essere uno strumento utile allo
scopo, anche se molta diffidenza persiste tra i
piccoli sodalizi per il timore di perdere la loro
capacità rappresentativa e motivazionale verso
i propri Soci a vantaggio della società gestore.
Fimiv ha il compito di aiutare le società storiche, che ne manifestino la volontà, a recuperare appieno le loro funzioni di assistenza sussidiaria ai Soci, avendo anche cura di seguire
ed agevolare il rapporto di gestione tecnica
mediato tra le società di mutuo soccorso di minori dimensioni e quelle più strutturate.
in particolare le società di mutuo soccorso storiche e territoriali, attraverso i loro coordinamenti regionali, con il supporto della Federazione, dovranno poter disporre dei servizi e
dell’assistenza necessari per
• il loro sviluppo organizzativo e gestionale;
• lo studio e la costruzione di prestazioni sociosanitarie e assistenziali o di loro variazioni;
• la promozione di iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali sulla prevenzione
sanitaria, preferibilmente in accordo con iitituzioni pubbliche e associazioni;
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• l’impostazione di un piano statistico generale della platea dei Soci e degli eventi sussidiati, con i loro eventuali costi gestionali,
di consulenza medica e legale;
• l’acquisizione della statistica comune e la
contestuale elaborazione di dati, al fine di
determinare il valore effettivo dei contributi
associativi che i Soci dovranno versare per
l’erogazione delle prestazioni mutualistiche;
• la promozione – possibilmente di concerto
con le istituzioni regionali e locali - della
mutualità integrativa e volontaria, attraverso convegni, dibattiti e conferenze;
• lo sviluppo di una rete di convenzioni con
erogatori di servizi socio-sanitari e assistenziali (cooperative sociali, poliambulatori medici, infermieristici e simili);
• la definizione di intese con enti o istituzioni
per studiare la fattibilità e promuovere, con
modalità mutualistiche, servizi sanitari e assistenziali quali: cure dentarie, assistenza
domiciliare alla non-autosufficienza temporanea e permanente, onoranze funebri, servizio badanti, servizi di accompagnamento
soci, ec
2. NOI DENTRO UNA NORMATIVA ChE CI
RIGUARDA
1 per la prima tipologia, l’art. 9 del dlgs 502/92, aggiornato
dal dlgs 229/99, ha stabilito un ambito di applicazione finalizzato a potenziare l’erogazione di:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali
e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate,
erogate da professionisti e da strutture accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la
sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri
per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera
professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri;
c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate
residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per
la quota posta a carico dell’assistito.
Fra le prestazioni erogabili, sono comprese anche:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale;
b) le cure termali;
c) l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni
non a carico del Servizio sanitario nazionale.
in aggiunta, il successivo decreto ministeriale del 2008 ha introdotto l’erogazione di prestazioni “finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o
infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente” e
“le prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli
essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di
patologie odontoiatriche.”
Le fonti istitutive dei Fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, da organizzazioni non lucrative operanti nei
settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo
di non adottare strategie e comportamenti di selezione
dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari
gruppi di soggetti.
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2.1. I FONDI SANITARI INTEGRATIVI
il decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009 (decreto Sacconi), il più recente in
ordine di tempo, che è intervenuto per meglio
precisare gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi, già indicati dal decreto ministeriale del 31 marzo 2008 (decreto turco), e
per stabilire le procedure e le modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale degli stessi
fondi, all’art. 2 comma 2 ha specificato che con
la definizione di fondi sanitari si intendono due
tipologie.
La prima riguarda i Fondi sanitari integrativi del
Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati
ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni1.
La seconda tipologia comprende gli enti, casse
e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51,
comma 2, lettera a), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
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il legislatore ha anche stabilito che i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono,
in prima istanza, autogestiti. essi possono anche essere affidati in gestione mediante convenzione da stipulare con istituzioni pubbliche
e private che operano nel settore sanitario o
sociosanitario da almeno cinque anni, secondo
modalità da stabilire con un apposito decreto
del Ministro della Sanità che, ad oggi, non è
stato ancora emanato.
nell’accezione corrente, dunque, l’attribuzione
generalizzata di “integrativi” estesa a tutti i
fondi sanitari è fuorviante. i decreti ministeriali
del 2008 e del 2009, come è stato sopra accennato, fanno riferimento infatti ad una seconda tipologia di fondi sanitari identificati
come enti, casse e società di mutuo soccorso
aventi fine esclusivamente assistenziale ed
operanti ai sensi dell’art. 51 del dpR
917/1986 e successive modificazioni.
detto articolo prevede che non concorrono a
formare reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore ad enti e casse, ivi comprese le società
di mutuo soccorso, aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore a 3.615,20
euro.
Gli ambiti di intervento per questa seconda tipologia di fondi “comprendono il complesso
delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da
essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione
alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione
delle prestazioni del SSn e gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.” Vengono così
garantite tutte le prestazioni sanitarie, anche
quelle sostitutive erogate di norma da questa
tipologia di fondi, a cui si vanno ad aggiungere
quelle più strettamente integrative al SSn.
infatti, a partire dal 2010, gli ambiti di intervento si intendono rispettati a condizione che
gli enti, casse e società di mutuo soccorso
aventi finalità esclusivamente assistenziale attestino,
su base annua, una quota minima di prestazioni integrative al SSn2 riguardanti l’assistenza odontoiatrica, l’assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non-autosufficienti e di
prestazioni finalizzate al recupero della salute
di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, nella misura non inferiore al
20 per cento dell’ammontare complessivo
delle risorse destinate alla copertura di tutte le
prestazioni garantite ai propri assistiti.
i fondi sono uno strumento importante di sostegno alla spesa sanitaria privata, in grado di
intercettare risorse economiche ingenti, particolarmente dalle imprese, per restituirle ai lavoratori sotto forma di rimborsi. essi possono
inoltre orientare accessi preferenziali verso il
SSn, ma anche verso il servizio privato convenzionato a condizioni agevolate.
A questo proposito, osserviamo che, a prescindere dalla possibilità dell’utente di disporre
o meno di una copertura della spesa sanitaria,
le lunghe liste di attesa e gli elevati costi di
compartecipazione richiesti per l’accesso al
2
il decreto ministeriale del 2009 ha stabilito che le prestazioni integrative sono da intendersi:
1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle
persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività
quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché
le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità
alberghiera;
2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in
ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in
base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza;
3) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti
temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie
autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
4) prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.
e’ stato avviato così un percorso di affiancamento di tutti i fondi
sanitari al SSn con il fine di garantirne la sostenibilità in una logica generale di complemento e di supplemento ai livelli essenziali di assistenza.
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XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV
servizio pubblico, a parità di prestazione, sono
diventati tali da suggerire la ricerca di percorsi
alternativi privati.
L’uscita dal sistema pubblico dell’utenza solvente che si rivolge al servizio privato è un
dato che costituisce, senza alcun dubbio, una
caduta nella sostenibilità delle assistenze pubbliche a pregiudizio, per esempio, del mantenimento delle esenzioni per le fasce più deboli
della popolazione. Ma, quando i tariffari del
servizio pubblico non reggono il confronto con
la concorrenza privata, non si pone soltanto il
rischio di insostenibilità gestionale del sistema
pubblico; più pericolosamente, è a rischio la tenuta dell’equità e dell’interesse generale alla
tutela della salute.
L’orientamento dei fondi sanitari, fino ad oggi,
è stato quello di contenere i tariffari delle strutture private convenzionate, concordando riduzioni su valori tendenzialmente prossimi a
quelli del SSn. per il futuro, si profila una situazione che potrebbe essere del tutto diversa: i
fondi sanitari, che nella generalità mantengono
il rimborso medio dei ticket tra l’80% e il
100%, volendo continuare ad erogare tale copertura dovranno decidere fino a che punto saranno in grado di farsi carico del maggior onere
che può derivare dall’eventuale ulteriore innalzamento delle quote di compartecipazione
richieste dal servizio pubblico all’utente, specialmente se, indirizzando i propri assistiti
verso la sanità privata convenzionata, si riscontrano costi inferiori.
Queste considerazioni, a nostro parere, suggeriscono non un freno al processo di diffusione
e di consolidamento del sistema dei fondi sanitari in difesa del servizio pubblico; al contrario, proprio alla luce dei rischi che si profilano,
crediamo fermamente che si debbano impostare politiche sanitarie e sociali innovative ed
equilibratrici, capaci di accompagnare lo sviluppo dell’assistenza sanitaria integrativa, riconoscendo il ruolo sociale dei fondi sanitari ed
agendo, di concerto con gli enti pubblici preposti, sull’orientamento delle coperture erogabili e sulle condizioni di accesso nell’interesse
generale della collettività.
20
L’erogatore pubblico potrebbe provare a superare la caduta di competitività e il rischio di
marginalità dei servizi per i soli meno abbienti,
partecipando alla costruzione di modelli mutualistici su base territoriale, attraverso i quali
programmare e sostenere modalità di accesso
a prestazioni e servizi fondate sulla partecipazione e sull’organizzazione responsabile ed autonoma delle risorse aggiuntive da parte dei
cittadini.
La dimensione territoriale assume in questo
processo una valenza sostanziale perché favorisce l’interlocuzione con gli enti di governo per
individuare meglio i bisogni e le istanze da
soddisfare e consente di assumere più efficacemente azioni di controllo, valutazione e correzione nell’allocazione delle risorse aggiuntive raccolte in forma mutualistica.
2.2. IL RUOLO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO
SOCCORSO
Le società di mutuo soccorso sono coinvolte
a pieno titolo nella normativa che disciplina
i fondi sanitari integrativi fino dalla sua
prima introduzione, con l’art. 9 del D. Lgs.
502/92.
il loro ruolo è riconosciuto sia come fonte istitutiva di Fondi sanitari integrativi del SSn sia
come enti istitutivi e gestori di fondi sanitari in
attuazione di accordi, contratti o regolamenti
aziendali che prevedano il versamento di contributi destinati all’assistenza sanitaria dei lavoratori dipendenti.
in particolare, a seguito della riforma della
Legge di settore 3818/1886, la gestione di un
fondo sanitario da parte di una società di mutuo soccorso può avvalersi del meccanismo
della mutualità mediata che determina il rapporto associativo del fondo sanitario, in favore
dei propri iscritti, con una società di mutuo
soccorso.
Se è evidente la dimensione chiusa ed esclusiva
dei fondi sanitari di derivazione contrattuale ex
art. 51 dpR 917/1986, altrettanto lo è la connotazione aperta che è stata attribuita dal le-
XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV
gislatore ai Fondi sanitari integrativi del SSn ex
art. 9 del d. Lgs. 502/92 e successive modificazioni che, per questa ragione, includono tra
le fonti istitutive anche regioni, enti territoriali
e locali, associazioni e le stesse società di mutuo soccorso.
per la costituzione dei fondi sanitari integrativi
aperti mancano ancora il decreto attuativo
sulle modalità di affidamento in gestione e il regolamento contenente le disposizioni relative al
loro ordinamento. tuttavia, le società di mutuo soccorso, dotate di un proprio specifico
ordinamento di settore, nei fatti e in una accezione terminologica più moderna, sono già dei
fondi sanitari aperti, la cui propensione all’integrazione del SSn è intrinseca alla loro storia,
natura e vocazione sussidiaria e complementare al servizio pubblico.
3. NOI PORTATORI DI UNA VISIONE DI SISTEMA
una mutua può essere identificata come uno
strumento mediatore tra la domanda e l’offerta, un veicolo portatore di bisogni, che si
muove in una dimensione territoriale da cui
emergono le criticità e in cui si individuano le
risorse aggiuntive negli ambiti che riguardano
la salute e il benessere delle persone.
La mutualità si propone di operare in un contesto ampio di integrazione del sistema pubblico delle assistenze.
in una forma sussidiaria tesa alla salvaguardia
dell’universalità, solidarietà ed equità del servizio sanitario pubblico, il settore mutualistico
intende orientare il suo sviluppo in una direzione comunitaria i cui effetti non si esauriscano con l’erogazione di prestazioni sanitarie,
ma anche incidano sui comportamenti delle
persone rese più consapevoli dalla forza che
deriva dalla loro capacità di stare insieme.
in questa logica si va costruendo l’orizzonte
strategico del mutuo soccorso che nella nostra
visione comporta il conseguimento di alcuni
fondamentali traguardi:
D) una maggiore integrazione del movimento mutualistico;
e) una integrazione mutualistico-cooperativa negli ambiti della salute e del benessere;
F) una progettualità territoriale capace di
coinvolgere trasversalmente e strutturalmente i livelli relazionali intermedi che
agiscono a vario titolo (associativo, cooperativo, imprenditoriale) nella società
civile.
3.1. INTEGRAZIONE DEL MOVIMENTO MUTUALISTICO
poiché l’affermazione della mutualità integrativa non può prescindere da un’attitudine culturale di cui i Soci sono portatori, crediamo che
la dimensione territoriale favorisca la capacità
relazionale tra le persone e, conseguente-
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XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV
mente, la prossimità al bisogno e al suo soddisfacimento.
d’altra parte, però, la piccola dimensione di
molte società di mutuo soccorso mette in luce
la loro fragilità economica e gestionale.
per questa ragione le nuove previsioni di legge
introducono un inedito strumento di collaborazione tra le società di mutuo soccorso: la mutualità mediata.
La Legge 3818 riformata stabilisce all’art. 3 la
possibilità per una società di mutuo soccorso
di minori dimensioni di aderire come Socio
persona giuridica ad un’altra società di mutuo
soccorso e di partecipare così allo scambio
mutualistico, rendendo i propri Soci persone fisiche beneficiari delle prestazioni erogate dalla
società più strutturata.
Questo meccanismo può consentire alle società di minori dimensioni di svolgere le loro
funzioni istituzionali in campo sanitario e sociosanitario e nel contempo di alleggerirle dell’onere di quegli adempimenti strutturali necessari per ritornare ai Soci in forma di sussidi i
contributi da essi versati.
prima della riforma, una società di mutuo soccorso che non fosse stata in grado di erogare
rimborsi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie non poteva che suggerire ai propri Soci di
iscriversi anche ad un’altra società in grado di
operare in tal senso. in questo modo però la
piccola società correva il rischio di vedere progressivamente allontanare i propri iscritti con
pregiudizio per la stabilità del suo governo.
da un lato la debolezza economica della piccola dimensione può essere superata mediante
il rapporto associativo con un’altra società più
strutturata, dall’altro la piccola dimensione
può esprimere e mettere a valore per entrambe la capacità relazionale che le deriva dal
radicamento territoriale.
un ulteriore strumento di integrazione sistemica tra società di mutuo soccorso può essere
il contratto di rete finalizzato alla collaborazione negli ambiti riguardanti le attività istituzionali e lo scambio di informazioni o prestazioni tecnico-operative.
22
3.2.
INTEGRAZIONE MUTUALISTICO-COOPERATIVA
La Federazione italiana della Mutualità aderisce a Legacoop nazionale ed è coinvolta, nell’ambito del movimento cooperativo, nella costruzione e nell’affermazione dell’Alleanza delle
cooperative italiane (Aci).
il settore del mutuo soccorso è parte attiva nel
progetto Salute: esso ha contribuito sostanzialmente e fattivamente alla sua impostazione ed
è impegnato nell’attuazione concreta delle sue
linee guida nei territori.
La cornice progettuale che il settore mutualistico condivide con la cooperazione affronta la
complessa ed ampia problematica della connessione tra la domanda di salute e la sua sostenibilità, partendo da una visione complessiva di contenimento della spesa pubblica, che
salvaguardi l’universalità, la solidarietà e
l’equità del sistema delle assistenze, e di orientamento della spesa privata in senso integrativo, che coinvolga direttamente i cittadini e
realizzi sistemi fiduciari tra i diversi attori sia
dell’offerta che della domanda.
in questo contesto, il mutuo soccorso, anche
alla luce del recente aggiornamento della
Legge di settore, fa proprio il concetto della salute come bene comune, al contempo collettivo
ed individuale, riconosciuto non solo come assenza della malattia ma anche, nell’accezione
più ampia, di stato di benessere, che assume
caratteristiche differenti a seconda dell’età e
del bisogno e si realizza tramite una pluralità di
strumenti, non sempre e non solo di tipo sanitario.
La mutualità e i settori della cooperazione sociale e della cooperazione dei medici sono impegnati a progettare insieme modalità e filiere
innovative di erogazione di prestazioni e di
servizi dedicati alla cura delle persone, facendosi carico della complessità dei bisogni, ottimizzando l’impiego delle risorse, specialmente
nell’integrazione socio-sanitaria, mettendo a
valore il ruolo di protagonista dell’utenza aggregata, direttamente responsabile dell’impiego delle risorse.
XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV
in questo processo la volontarietà del rapporto associativo mutualistico, che esprime e
rafforza l’appartenenza, costituisce uno strumento di coesione sociale.
Azioni di sistema tra mutualità e cooperazione
sono in atto in alcuni territori regionali dove
hanno già prodotto interessanti risultati. Mutue
sanitarie e cooperative sociali hanno intrapreso
un percorso di collaborazione a partire dall’attivazione di fondi sanitari a favore dei lavoratori di quel settore cooperativo, che sono allo
stesso tempo coinvolti come parte sia della
domanda, in quanto fruitori, che dell’offerta, in
quanto fornitori di alcune delle prestazioni e
dei servizi erogati. La connessione tra i due
piani è evidente, ma lo è altrettanto la constatazione che, solo se il fondo sanitario assume
una dimensione aperta al territorio, esso può
rappresentare per l’offerta uno sbocco adeguato allo sviluppo e alla crescita.
una ulteriore opportunità si sta definendo con
le cooperative sociali impegnate nella costruzione di reti ambulatoriali territoriali che, con
il mutuo soccorso, intendono promuovere programmi di accesso alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento per prestazioni odontoiatriche, fisioterapiche ma anche di varia
specialistica a tariffe minime e a condizioni
agevolate.
con l’intento di diffondere la partecipazione
mutualistica tra i cittadini e di coinvolgere sia
la domanda di assistenza che l’offerta di servizi
sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali a
condizioni vantaggiose, la cooperazione di consumo in Liguria, in Lombardia, in emilia Romagna ha attivato ormai da alcuni anni un rapporto privilegiato con il mutuo soccorso per
l’erogazione di forme aggiuntive di assistenza
sanitaria sia ai dipendenti che ai propri soci.
3.3. PROGETTUALITA’ MUTUALISTICA TERRITORIALE
una società di mutuo soccorso è un soggetto
economico flessibile che organizza la domanda, ne sostiene l’onere della spesa sanita-
ria, la collega all’offerta di servizi sul territorio
consentendone l’accesso ai Soci a condizioni
di maggior vantaggio. una società di mutuo
soccorso può passare dalla dimensione chiusa
del fondo contrattuale esclusivo a quella
aperta alla società civile e per questo richiede
la partecipazione di tutti quei corpi sociali intermedi che sono attivatori di relazioni con i
cittadini.
Gli attori che intervengono a dare senso e sostanza ad una società di mutuo soccorso sono
perciò:
- utenti
- imprese
- servizi (gestori e fornitori
di prestazioni)
- pubblica
amministrazione
→ domanda
→ domanda
→ offerta
→ orientamento
verso
l’integrazione
L’assetto normativo dei fondi sanitari in italia
ha contribuito alla crescita del settore fino a
fargli assumere i connotati di un sistema.
come tale esso si avvale di meccanismi di
azione verso i beneficiari (i cittadini e i lavoratori dipendenti) e di interazione tra i soggetti
attuatori (parti sociali, gestori mutualistici e
assicurativi) che, per la delicatezza e la sensibilità degli ambiti di intervento a loro riservati,
non possono e non devono comportare alcun
pregiudizio all’interesse generale.
L’intervento a sostegno della spesa per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie-assistenziali è
l’ambito di attività primario e caratterizzante
del mutuo soccorso. La possibilità riconosciuta
alle società di mutuo soccorso di istituire e/o
gestire fondi sanitari costituisce il riconoscimento del ruolo sussidiario a cui la mutualità
libera e volontaria non è mai venuta meno nel
corso della sua storia secolare.
Ma una società di mutuo soccorso che eroga
prestazioni di assistenza sanitaria non è un
alibi per favorire comportamenti opportunistici tendenti a far contrarre il servizio pubblico.
23
XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV
Al contrario, partecipare in forma mutualistica
ad un progetto di integrazione delle assistenze
deve aiutare le persone a migliorare il livello di
soddisfacimento dei propri bisogni inerenti la
salute e a sviluppare ed incrementare l’accesso a nuove e più articolate filiere di servizi,
senza che vengano meno gli impegni del servizio pubblico a garantire i Livelli essenziali di
assistenza (Lea), che sono e devono continuare
ad essere un diritto primario dei cittadini.
La contribuzione aggiuntiva è diventata una
componente importante e diffusa della spesa
sanitaria, soprattutto nella contrattazione del
lavoro dove coinvolge milioni di lavoratori dipendenti. i suoi effetti si traducono in una opportunità e in un vantaggio socialmente rilevanti per i lavoratori che ne usufruiscono e
che, in molti casi, coinvolgono anche i loro familiari.
Le risorse erogate dalle aziende, che si riversano in queste forme di assistenza, sono ingenti ed ammontano a centinaia di milioni di
euro; ad essi si sommano i benefici fiscali riconosciuti della deducibilità. L’incidenza economica è dunque assolutamente rilevante e comporta risvolti ed implicazioni che vanno ben
oltre la componente salariale.
nel nostro paese, quando si affronta il tema
dell’assistenza sanitaria integrativa si avverte
chiaramente una diffusa resistenza a dare spazio sociale a questo strumento, nel timore che
venga irreparabilmente compromessa la virtuosità del diritto generale al sistema di welfare pubblico. Ma è proprio così facendo che si
getta un’alea di sfiducia sulla capacità di tenuta e di garanzia dello stesso sistema pubblico e se ne evince tutta la sua fragilità.
Si suppone, con una visione miope a nostro parere, che potendo circoscrivere la materia alla
contrattazione del lavoro e considerando la
contribuzione delle aziende una mera componente salariale, si possano meglio preservare
gli attuali assetti del sistema pubblico delle
assistenze.
Si ignora così il valore sociale strategico di
lungo periodo dell’impianto giuridico-normativo che riguarda i fondi sanitari, uno stru-
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mento finalizzato alla ristrutturazione sostenibile del nostro sistema di welfare.
e’ bene ricordare che i benefici fiscali riservati
ai contributi destinati ai fondi sanitari sono riconosciuti a fronte di una loro virtuosità (assenza di lucro, di selezione e di discriminazione, integrazione al SSn) e che proprio l’aver
incluso regioni, enti locali e enti territoriali, associazioni e società di mutuo soccorso insieme
con la contrattazione del lavoro sia dipendente che autonomo, compresa la libera professione, tra le fonti istitutive dei Fondi sanitari
integrativi del SSn suggerisce una connessione tra fondi sanitari chiusi a dimensione
aziendale e fondi sanitari aperti a dimensione
territoriale.
nei fatti, il processo di cambiamento del nostro
sistema di welfare è già avviato da tempo e richiede adeguate politiche sanitarie per affrontarne l’evoluzione e le sue criticità.
Siamo convinti che il bene collettivo si tuteli
non ignorando o impedendo, bensì controllando i processi, affinché da essi non derivino
condizioni di iniquità e di disuguaglianza.
Se da un lato è comprensibile che l’intervento
sostitutivo o anche complementare dei fondi
sanitari, finalizzato a coprire la spesa a carico
dei cittadini per servizi e prestazioni che il SSn
dovrebbe garantire del tutto ma che di fatto
eroga in maniera insufficiente, possa prefigurare il rischio di un progressivo arretramento
della pubblica amministrazione dalle sue funzioni, dall’altro è responsabilità del decisore
pubblico di ricostruire un sistema di welfare più
equo, capace di garantire l’effettiva uguaglianza dei trattamenti e delle opportunità.
L’assistenza sanitaria integrativa rappresenta
per milioni di lavoratori una opportunità del cui
valore le associazioni sindacali hanno assunto
la rappresentanza nella contrattazione collettiva; affinché questa opportunità non si trasformi in un privilegio legato al solo mercato
del lavoro, riteniamo sia altrettanto giusto e
proficuo che i corpi associativi intermedi della
società civile se ne facciano espressione a vantaggio di tutti i cittadini.
i lavoratori sono innanzitutto cittadini e la di-
XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV
scontinuità delle opportunità di accesso alle
prestazioni sanitarie nel corso della vita, per se
stessi e per le loro famiglie, è un tema che deve
interessare la società nel suo complesso e dunque tutti i suoi livelli relazionali intermedi tra
cui, in primo luogo, le associazioni di rappresentanza dei cittadini a vario titolo.
crediamo fermamente che il valore integrativo
dei fondi sanitari si esprima, da un lato in
un’azione complementare al SSn, attraverso la
copertura dei costi di compartecipazione sostenuti dai cittadini, dall’altro in un’azione supplementare e aggiuntiva alle prestazioni erogate dal SSn, al fine di favorirne lo sviluppo e
la crescita.
il rischio paventato da molta parte dell’opinione pubblica di categorizzare l’erogazione
sanitaria in funzione della maggiore o minore
capacità contributiva derivata dalla contrattazione del lavoro e di riportare indietro di molti
decenni il nostro sistema di welfare nazionale
può trovare fondamento se non si prosegue
nella logica dell’integrazione al SSn e non si individuano ulteriori parametri aggiuntivi ed
estensivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa sugli ambiti di intervento dei fondi sanitari (20% dell’erogato). Se all’assistenza sanitaria integrativa non si impongono criteri
omogenei a quelli adottati dal servizio pubblico, in primo luogo di uniformità delle prestazioni essenziali tra le categorie del lavoro. Se
non si introducono precisi criteri di contenimento delle prestazioni sostitutive, per esempio quelle ospedaliere.
Si sta svolgendo una grande partita economica in cui, in assenza di politiche sanitarie
adeguate, è sempre più spesso la competizione tra i gestori che costruiscono l’offerta
a dettare le condizioni e le regole al posto
dell’utenza che, invece di assumere il ruolo di
protagonista, rimane, di questa partita, spettatrice spesso inconsapevole e isolata nella sua
individualità.
Mentre è proprio l’utenza organizzata che deve
acquisire capacità autonoma di trattare con
l’offerta e provare a stringere con essa un
patto di solidarietà che la orienti all’investi-
mento sull’innovazione e sulla crescita dei servizi, all’organizzazione di nuove filiere che traggano origine dai bisogni e alla definizione, nella
qualità, delle migliori condizioni di costo e di
accesso.
pensiamo che sulla salute non ci possa essere
profitto e che la solidarietà tra il bisogno e i
modi e i mezzi per soddisfarlo sia l’unico circuito possibile.
Vogliamo provare, sul tema della salute e del
benessere dei cittadini, a ribaltare la visione
mercantilistica del rapporto tra domanda ed
offerta con una visione solidaristica, dove
non è l’offerta che dispone ma è la domanda
che, esprimendo dei bisogni, induce l’offerta a
rispondere e a strutturarsi per una più adeguata ed efficace presa in carico.
Per queste ragioni chiediamo un aperto confronto di merito e di metodo sui pesi e i
contrappesi che il sistema pubblico e il sistema mutualistico insieme possono mettere in atto in una logica di sana evoluzione
e di crescita del welfare nel nostro paese.
i fondi sanitari derivati dalla contrattazione del
lavoro sono in crescita sostenuta in italia e
con essi cresce il numero dei lavoratori dipendenti beneficiari di coperture aggiuntive di assistenza sanitaria. Ma i numeri possono soltanto evidenziare i flussi di masse di lavoratori
distinti per azienda o per categoria che entrano
ed escono dai fondi. non rilevano la posizione
individuale di chi usufruisce di una opportunità
per un tratto della propria vita e poi, soprattutto laddove la mobilità lavorativa è particolarmente intensa, ne viene escluso, magari dovendo cedere la propria posizione ad un altro
lavoratore.
in assenza di una titolarità della copertura,
viene meno anche qualsivoglia strategia sociale collettiva che sia in grado di connettere il
conferimento contributivo aziendale con il bene
della persona nell’arco della sua intera vita.
il 20% di contenuto minimo integrativo previsto per i fondi di origine contrattuale è perlopiù orientato a coperture odontoiatriche minime (ablazione del tartaro e, in misura minore,
le cure) e trascura, tranne in alcuni limitati
25
XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV
casi, la componente sociosanitaria e socio-assistenziale, che pure è prevista.
poiché la contribuzione conferita ai fondi sanitari aziendali per i lavoratori dipendenti è relativamente bassa e altrettanto lo è l’età media
degli assistiti, si riscontra che da un lato le prestazioni odontoiatriche complesse, troppo diffuse e onerose per poter essere rimborsate, e
dall’altro le prestazioni e i servizi per l’assistenza domiciliare o in strutture residenziali,
anch’essi molto costosi in generale ma anche,
in quella fascia di età, sporadici e perciò poco
utilizzati, non entrano affatto o entrano marginalmente nella gamma delle prestazioni erogate. La prospettiva di una copertura per l’assistenza domiciliare o la residenzialità protetta
è di lungo termine e la sua sostenibilità comporta un accumulo di contribuzione su base individuale che il sistema dei fondi sanitari perlopiù ancora non attua.
Le coperture sono orientate prevalentemente
su servizi e prestazioni di più generale accesso
e di immediata fruizione o quantomeno con un
orizzonte temporale di intervento limitato alla
fase acuta delle patologie.
cronicità e non autosufficienza sono e restano
tuttavia gli ambiti che maggiormente incidono
sulla spesa privata: per poter organizzare un
sostegno economico realmente efficace bisogna innanzitutto aiutare le persone che hanno
bisogno a spendere meglio quelle somme che
comunque esse destinano all’assistenza e avvicinare le famiglie a forme di investimento
mutualistico preventivo.
Un sistema mutualistico di integrazione sanitaria aperto è un valore sociale capace di
farsi carico della continuità delle coperture
per tutta la vita del Socio. Ma la mutualità per
operare con equilibrio richiede una partecipazione precoce e, nel passaggio dalla dimensione chiusa di un fondo aziendale a quella
mutualistica aperta, è necessaria una programmazione contributiva continuativa e proiettata
verso il futuro.
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Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
RIFORMA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
VADEMECUM
AI FINI DELL’ADEGUAMENTO DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO ALLA RIFORMA DELLA
LEGGE 3818 DEL 1886 (D.L. 179 DEL 2012 CONVERTITO IN LEGGE IL 13 DICEMBRE 2012)
INDICE
1. Aggiornamento degli statuti
2. Iscrizione al Registro imprese / Sezione
imprese sociali
3. Attività istituzionali e attività diverse
4. Partecipazione a società di capitali
5. Rendiconto economico annuale
DOCUMENTI (a disposizione presso la Fimiv)
1. Istruzioni per le nuove iscrizioni al Registro Imprese
delle CCIAA
2. Accordo-tipo di Mutualità Mediata
3. Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale
A - Linee guida per le SMS con proventi superiori
a 250 mila euro
B.1 - Rendiconto economico semplificato per SMS
con proventi inferiori a 250 mila euro
B.2 - Rendiconto economico ulteriormente semplificato
4. Statuto-tipo SMS
RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Legge 3818/1886 e successive modifiche
2. Decreto Legge 8 ottobre 2012 n. 179 (convertito in
legge il 13 dicembre 2012)
3. Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 (decreto di attuazione DL 179)
4. Decreto Ministeriale 24 gennaio 2008 (linee guida
per la redazione del bilancio sociale)
5. Agenzia del Terzo Settore - Linee Guida per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese sociali.
1. AGGIORNAMENTO DEGLI STATUTI
Dalla lettura delle nuove norme vi è la necessità di
porre attenzione ad eventuali aggiornamenti degli Statuti della Società di mutuo soccorso. Di seguito si indicano le materie statutarie da verificare, ai fini sia di un
aggiornamento delle relative clausole, sia della loro
introduzione.
Qualora le SMS valutino la necessità o l’opportunità di modificare lo statuto è necessario l’intervento del notaio.
Le materie da considerare sono le seguenti:
1. la coerenza delle attività previste in sede di oggetto
sociale con quelle previste dal nuovo articolo 1
della legge 3818;
2. lo svolgimento delle attività culturali ed educative in via complementare a quelle istituzionali
3. l’estensione dell’attività mutualistica ai familiari
conviventi dei soci;
4. l’istituzione e/o la gestione dei fondi sanitari integrativi;
5. l’esercizio del criterio della mutualità mediata;
6. il richiamo all’assenza dello scopo di lucro;
7. l’organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale);
8. la categoria dei soci sostenitori;
9. processi verbali degli organi sociali;
10. devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o di sanzione a seguito della perdita della
qualifica di SMS.
Con riguardo al punto 1: è necessario verificare che
l’oggetto sociale della SMS sia coerente con le attività
elencate dall’articolo 1 della legge 3818.Alcune di tali
attività –soprattutto quelle contenute nelle lettere c) e
d)- hanno un carattere generico, rappresentano un perimetro indicativo di quanto sia possibile o no per le
SMS. Potrebbe non esservi, quindi, la necessità di modificare l’oggetto sociale descritto nello statuto vigente
qualora questo risulti coerente alle nuove disposizioni
di legge.
Con riguardo al punto 2: non vi sono dubbi riguardo al fatto che le attività culturali ed educative non
siano sufficienti per consentire ad un ente di qualificarsi come SMS ai sensi della legge 3818. Per conseguire tale obiettivo è necessario che sia svolta almeno
una delle attività previste dall’articolo 1. Si tratta,
quindi, di attività di carattere complementare che, tuttavia, non debbono essere sottovalutate, sia perché
molte SMS svolgono sul territorio una formidabile
azione educativa e culturale, volta anche a preservare
un patrimonio storico, architettonico e culturale che risale al nostro Risorgimento, sia perché -come vedremotali attività possono essere la condizione necessaria e
27
Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
sufficiente per applicare il cosiddetto criterio della
“mutualità mediata”.
La genericità delle espressioni usate dal Legislatore
consente di dare alle attività educative e culturali un
contenuto molto vasto, onnicomprensivo delle esperienze sinora sviluppate dalle SMS. Inoltre, appare ovvio che tali attività siano escluse dal vincolo della mutualità pura. D’altra parte, se le SMS debbono
promuovere prevenzione sanitaria e diffusione dei valori mutualistici, esse non possono che rivolgere le relative attività a soggetti terzi.
Con riguardo al punto 3: la norma stessa stabilisce
che anche i familiari conviventi dei soci possano usufruire delle prestazioni mutualistiche erogate dalla
SMS. Quindi, non è necessario prevederlo espressamente nello statuto, essendo sufficiente che gli stessi
siano menzionati nei regolamenti operativi e/o nelle
carte che disciplinano i rapporti tra i soci e la SMS.Tuttavia, occorre prestare attenzione alle clausole statutarie interpretabili in senso restrittivo, cioè nel senso che
la SMS sia abilitata a erogare prestazioni ai soli soci effettivi. In tal caso, è preferibile modificare lo statuto, a
condizione –ovviamente- che la SMS sia interessata ad
estendere le sue prestazioni anche ai familiari non
soci.
Con riguardo al punto 4: quella di istituire e/o gestire fondi sanitari integrativi è una facoltà. Nello statuto possono essere inserite clausole coerenti anche
nella logica di un’opportunità da cogliere nel futuro
prossimo. In altre parole, l’inserimento nello statuto di
tale modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie
non ne implica l’effettivo ricorso da parte della SMS.
Con riguardo al punto 5: è assolutamente consigliabile inserire espressamente nello statuto la possibilità
che la SMS aderisca in qualità di socio ad un’altra SMS
a condizione che quest’ultima svolga le proprie attività
istituzionali –cioè le attività previste dall’articolo 1
della legge 3818- in favore dei membri persone fisiche
della SMS aderente. Così come la possibilità che la
SMS abbia tra i propri soci altre SMS (vedi al riguardo
l’Allegato: ACCORDO TIPO MUTUALITÀ MEDIATA).
Lo scopo è sostanzialmente quello di consentire alle
SMS di minori dimensioni (e per tali motivi in condizioni di non poter erogare i servizi resi istituzionali
dalla presente legge) di continuare a svolgere la loro
funzione nei settori previsti dalla legge 3818. La scelta
di queste SMS di aderire ad un’altra in qualità di socio
consentirà alle stesse di mantenere la qualità di SMS ai
sensi della riforma legislativa perché comunque i soci
avranno la possibilità di beneficiare delle attività istituzionali previste dall’articolo 1 della legge 3818, ancorché erogate da altra società. A conferma della tesi ap-
28
pena esposta è possibile ricordare quanto previsto dal
verbale di revisione predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Infatti, nella parte dedicata al controllo dei “requisiti inerenti l’attività” si chiede al revisore di “specificare se gli scopi mutualistici sono
realizzati direttamente o attraverso il criterio della
mutualità mediata di cui all’articolo 3 L.
3818/1886”.
Altrettanto significativa è la possibilità di aderire alle
SMS in qualità di socio da parte dei Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei loro iscritti, anche alla
luce dei vantaggi che tale modalità porterebbe alla governance delle SMS in termini di semplificazione complessiva degli adempimenti procedurali tra SMS, Fondo
e lavoratori e di opportunità da parte dell’ente aderente di partecipare ai processi decisionali della SMS a
tutela degli interessi dei propri aderenti.
E’ importante che nello statuto il criterio della mutualità mediata sia disciplinato sia nel senso che la mutua
possa erogare le proprie prestazioni ai soci di un’altra
mutua aderente, sia nel senso opposto, cioè che i propri soci possa usufruire delle prestazioni di un’altra
SMS, cui la mutua aderisca.
Ai soci enti mutualistici possono essere attribuiti più
voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare
del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Mutua.
Considerata la difficoltà di disciplinare compiutamente
in sede statutaria la complessità delle prestazioni mutualistiche nei confronti sia dei soci persone fisiche, sia
dei soci aderenti ai sensi del criterio della mutualità mediata, appare opportuno prevedere una clausola statutaria che rinvii tale disciplina ad un regolamento interno1.
Occorre infine ribadire che la mutualità mediata non
ammette un atteggiamento passivo da parte della mutua che si affida ad un’altra. Il rapporto con i soci deve
comunque sussistere, il che implica che la SMS si debba
occupare della raccolta dei contributi relativi alle prestazioni svolte dall’altra mutua, della progettazione
delle prestazioni, del reclutamento dei soci, etc).
Con riguardo al punto 6: gli statuti delle SMS già dovrebbero contemplare la clausola di non lucratività, il
che significa che le SMS non possono distribuire avanzi
1 La clausola potrebbe avere il seguente contenuto: “I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con altre Società di mutuo
soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell’articolo 3 della legge
3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito
enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti
e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Mutua,
così come del versamento dei contributi”.
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di gestione tra i soci sotto forma di dividendi o in qualunque altro modo. Non va ignorata anche l’esclusione
di qualsiasi diritto del socio ad ottenere il rimborso dei
contributi versati in caso di scioglimento del rapporto
sociale o della SMS. I contributi vanno infatti ad incrementare il patrimonio sociale e il divieto di ripartizione
di quest’ultimo implica l’esclusione del rimborso del
versamento effettuato.
Con riguardo al punto 7: si tratta di un organo sociale che va necessariamente previsto dallo statuto, ma
la cui istituzione può essere condizionata al perfezionarsi di particolari parametri. Infatti, in materia di organo di controllo interno, l’articolo 3 della legge 3818
stabilisce che lo statuto debba determinare espressamente, tra l’altro, la “formazione degli uffici esecutivi e
di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni”. Si tratta di una norma che va riconsiderata
nel contesto più ampio della disciplina societaria e che,
per tale via, può essere coordinata con quella delle cooperative srl, con quanto ne consegue rispetto alla (non)
obbligatorietà di nominare l’organo di controllo (che
può essere anche nella forma monocratica) e di sottoporsi al controllo contabile in relazione a determinati
parametri. Una cooperativa srl ha l’obbligo di istituire
l’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) solo se supera determinati parametri2. Ovviamente, si tratta di criteri che non possono essere applicabili tout court alle SMS, perché non vi è capitale
sociale, né fatturato, etc. Si potrebbe, in assenza di indicazioni precise, fare riferimento ai parametri previsti
per l’obbligo di versare l’importo massimo del contributo di vigilanza (numero soci oltre i 10.000 e raccolta
contributi relativi alle prestazioni mutualistiche oltre i
500.000 euro).
Tale impostazione trova conferma nel verbale di revisione predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico quando nella parte dedicata all’organo di controllo pone la condizione che esso sia istituito per la
raccolta delle relative informazioni.
Con riguardo al punto 8: la clausola relativa ai soci
sostenitori è facoltativa e, in ogni caso, può essere sufficiente mantenere le clausole statutarie vigenti che
parlano di soci onorari o promotori in quanto la norma
di legge parla di soci sostenitori “comunque denominati”. Come già detto, tale categoria di soci non può es2 Quando supera 120.000 euro di capitale sociale ovvero redige il bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale
dei conti; supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal
primo comma dell’articolo 2435-bis (totale attivo patrimoniale 4.400.000
euro; ricavi delle vendite 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media
50 unità). In tal caso l’obbligo di nomina del sindaco cessa se, per due
esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati.
sere introdotta attraverso l’emissione di titoli finanziari.
Quindi il loro sostegno dovrà necessariamente tradursi nel versamento di contributi a fondo perduto, da
destinare alle riserve patrimoniali della sms, o contributi di altra natura (conferimenti di beni o servizi a titolo provvisorio o definitivo) finalizzati o meno a singole operazioni o all’erogazione di particolari servizi
mutualistici.
A fronte della mancata erogazione di servizi o di dividendi, la norma dà tuttavia la possibilità ai soci sostenitori di partecipare alla gestione della sms. Infatti, si
prevede che essi possano designare sino ad un terzo
del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci
ordinari. Si esclude quindi che tali soggetti possano partecipare direttamente all’organo amministrativo, lasciando loro la sola facoltà di designare tra i soci ordinari, cioè tra coloro che godono dei servizi
mutualistici, i propri rappresentanti. In ogni caso, si
esclude la possibilità che i soci sostenitori esercitino il
diritto di voto in assemblea, alla quale potranno eventualmente partecipare nelle forme previste in sede
statutaria. A tale conclusione si giunge considerando
che tale categoria non può essere in alcun modo assimilata a quella dei soci finanziatori nelle cooperative.
Con riguardo al punto 9: l’articolo 3 della legge
3818 prevede l’obbligo che lo statuto preveda la redazione dei processi verbali delle riunioni dei diversi organo sociali. Si tratta di un obbligo rispettato dalle
SMS nei fatti, ma frequentemente non richiamato dagli
statuti. Qualora nei prossimi mesi la SMS, per altri motivi, decida di modificare lo statuto si consiglia di colmare l’eventuale lacuna. In caso contrario, risulta sufficiente dimostrare, in occasione dell’eventuale
revisione, che i verbali sono stati formalmente redatti.
Si consiglia comunque di correggere lo statuto alla
prima occasione utile.
Con riguardo al punto 10: la modificazione della
clausola statutaria relativa alla devoluzione del patrimonio non è necessaria quando la stessa si esprima genericamente o rinvii alle norme di legge. E’ invece obbligatoria quando il destinatario indicato espressamente
sia diverso da quello che oggi prevede la legge (altra
SMS ovvero uno dei Fondi mutualistici promossi dalle
Centrali cooperative. In caso di adesione alla FIMIV il
fondo mutualistico è COOPFOND spa).
2. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il primo comma dell’articolo 23 stabilisce che “le Società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile
1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle im-
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prese sociali presso il registro delle imprese secondo
criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Con il medesimo decreto è istituita un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220, cui le Società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte”.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato un
decreto ministeriale (6 marzo 2013), con il quale ha definito i criteri e le modalità di iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, tenendo conto delle loro peculiarità, che sono diverse da quelle delle imprese sociali.
Il termine per l’iscrizione è stato dapprima fissato per
il 18 novembre 2013, ma –anche grazie alle richieste
delle Associazioni di rappresentanza delle SMS- il termine è slittato al 31 marzo 2014.
Le SMS saranno iscritte nella apposita sezione presentando istanza all’ufficio del registro delle imprese, accompagnata dal proprio atto costitutivo e statuto predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge
3818/18863.
Vale la pena ricordare che le SMS devono depositare
nella apposita sezione il documento rappresentativo
della situazione economica e patrimoniale applicando
- in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato
patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal DM 24 gennaio 2008, redatto in conformità del
documento denominato “linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali”.
Le Società di mutuo soccorso denunciano al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui
all’articolo 9 del DPR 581/1995: a) l’avvio delle attività
ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2
della legge 3818; b) l’apertura di unità locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell’attività svolta
presso le stesse.
3 Le Società di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad iscrivere nella
apposita sezione di cui all’art.1, ove ne ricorrano i presupposti:
a) le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto;
b) la delibera di nomina dei componenti l’organo amministrativo, ove
non ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove
costituito, se non ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della Società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell’atto costitutivo
e statuto, e relative modifiche;
e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;
f) la delibera di scioglimento della Società di mutuo soccorso, e di
nomina dei liquidatori;
g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;
h) l’istanza di cancellazione dalla apposita sezione;
i) ogni altro atto previsto dalla legge.
30
Ai fini dell’iscrizione nella sezione nella denominazione della società deve essere presente la locuzione:
«Società di mutuo soccorso».
Gli adempimenti sono diversi in relazione a determinate condizioni:
• le SMS già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del decreto (18 maggio 2013), che risultino
iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse
dalla apposita sezione, oppure nel repertorio delle
notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli
articoli 1, 2 e 3 della legge 3818, sono iscritte d’ufficio alla apposita sezione presentando una dichiarazione sostitutiva circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società.
• le SMS già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del decreto, che risultino iscritte nel registro
delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1,
2 e 3 della legge 3818, presentano all’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente,
entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di
iscrizione nella apposita sezione, accompagnata dall’atto costitutivo e statuto riformato in conformità
agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818.
• le SMS già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del decreto e non iscritte nel registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie economiche
ed amministrative, presentano all’ufficio del registro
delle imprese territorialmente competente, entro sei
mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione
nella apposita sezione, accompagnata dall’atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1,
2 e 3 della ridetta legge n. 3818.
Qualora le SMS non siano in grado di depositare l’atto
costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l’ultimo evento
bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a
giustificarne l’assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.
Tutte le SMS devono depositare per l’iscrizione nell’apposita sezione, contestualmente agli atti citati, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei
componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.
Qualora le SMS non provvedano agli adempimenti previsti nel termine stabilito, l’ufficio del registro delle imprese inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di
atti alle stesse relativi.
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Con il medesimo decreto 6 marzo 2013 è stata istituita
un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative,
di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui
le Società di mutuo soccorso saranno automaticamente
iscritte. Quindi, accanto alle sezioni dedicate rispettivamente alle cooperative a mutualità prevalente e alle
cooperative a mutualità non prevalente, secondo
quanto disposto dal decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive, vi sarà quella riservata
alle SMS.
Le SMS, nell’iscriversi al registro delle imprese, devono
anche richiedere il codice ATECO, il quale – in relazione alle caratteristiche tipiche del modello societarionon può che essere quello dedicato alle “attività di altre organizzazioni associative non classificabili” (n.
949990). Ovviamente, qualora la SMS eserciti altre attività (circostanza poco probabile e consigliabile), essa
può chiedere eventualmente un altro codice ATECO.
3. LA ESCLUSIVITÀ DELLE ATTIVITÀ DELLE SMS E IL
DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ D’IMPRESA
Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 della
legge 3818/1886 introduce un carattere di esclusività
riferito alle attività e ai servizi che le SMS possono svolgere, essenzialmente riconducibili ai settori socio sanitario, previdenziale, assistenziale e culturale.
In altre parole, le sms non possono svolgere attività diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
NUOVE ISCRIZIONI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO AL REGISTRO IMPRESE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO CCIAA (SEZ. IMPRESE SOCIALI)
Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, per le nuove iscrizioni delle Società di mutuo soccorso al Registro Imprese - Sezione Imprese Sociali - della CCIAA occorre presentare apposita istanza in forma telematica (quindi attraverso studi commercialisti), accompagnata dall’Atto
Costitutivo e dallo Statuto predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818.
Documenti necessari per la pratica in CCIAA:
1) Posta Elettronica Certificata (PEC): Un prerequisito formale richiesto per l’iscrizione al Registro Imprese è la
dotazione da parte della SMS di una casella di posta elettronica certificata (PEC).Al riguardo generalmente provvede lo stesso studio commercialista.
2) Procura conferimento incarico allo studio commercialista, per l’iscrizione della Soms alla CCIAA firmata dal
Rappresentante legale. Il modello di tale procura verrà proposto dal professionista scelto nell’elenco fornito
dal Coordinamento Soms o dalla Fimiv.
3) Dichiarazione sostitutiva di conformità dello Statuto e dell’Atto costitutivo alla L. 3818/1886 firmata dal rappresentante legale.
4) Dichiarazione riassuntiva cariche sociali in carica, firmata dal Rappresentante legale da cui risultino cognome,
nome, carica e data di nomina di ciascun amministratore ed eventuali sindaci;
5) Atto Costitutivo e Statuto: qualora le SMS non siano in grado di depositare l’Atto Costitutivo in considerazione
del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l’ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l’assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo Statuto rogato da un
notaio;
6) Rendiconto economico annuale semplificato per le SMS con proventi inferiori ad Euro 250.000.
N.B.: Le Camere di Commercio, al momento dell’iscrizione, potrebbero richiedere, nella loro autonomia organizzativa, ulteriori informazioni e/o documenti.Ad esempio, la DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA, per la quale si propone il seguente testo, da consegnare al commercialista per l’ev. inserimento nel campo apposito:
Oggetto Sociale: La Società di Mutuo Soccorso non ha fine di speculazione e di lucro. Essa ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge nel rispetto dei principi della
mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l’organizzazione dell’auto-aiuto tra i cittadini.
Per i soci, la Società promuove: azioni di prevenzione sanitaria e di tutela economica in caso di malattia o di
morte. Inoltre, insieme alla gestione del patrimonio storico intergenerazionale posseduto, promuove e organizza
una molteplicità di attività culturali e conviviali che hanno come obiettivo la promozione e lo sviluppo della
mutualità.
31
Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
Nonostante tale carattere di esclusività fosse presente
anche nella versione originaria della legge 3818, molte
SMS nel corso degli anni hanno svolto direttamente o
indirettamente - attività diverse da quelle ricomprese
nell’ambito dell’articolo 1, che possono essere ricondotte tra quelle di impresa.
Si tratta spesso di attività legate alla gestione del loro
patrimonio immobiliare che, tuttavia, non possono essere interpretate in contrasto con le norme di legge in
esame perché:
• sono riconducibili ad attività di natura sociale e solidaristica, di interesse generale come detta l’articolo
1 della legge 3818, promosse spesso da Autorità regionali o locali;
• sono sostanzialmente funzionali ad una corretta ed
efficace gestione e manutenzione degli immobili;
• contribuiscono –sul piano delle risorse finanziarie- a
perseguire le finalità istituzionali e/o a ridurre gli
oneri a carico dei soci per ottenere le relative prestazioni.
A sostegno della suesposta tesi vi sono indicazioni
precise da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia per il Terzo Settore, le quali affermano che l’attività
di locazione di beni immobili esercitata dagli enti non
commerciali non è idonea di per sé a configurare
l’esercizio di un’attività d’impresa.
Quando un ente commerciale concede in locazione
beni immobili, comunque acquisiti, con l’unico obiettivo di percepirne canoni, non fa altro che sfruttare
economicamente beni di sua proprietà, il che non determina esercizio di attività d’impresa. Si tratta di uno
dei mezzi attraverso il quale l’ente non commerciale si
sostiene e si procura i proventi necessari per il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali. Diversamente,
si arriverebbe alla inaccettabile conclusione secondo
32
cui un ente non commerciale potrebbe accettare la
donazione di un patrimonio immobiliare solo a
condizione che non lo gestisca e non ne tragga utili
da destinare alle proprie attività istituzionali.
Quindi, un’attività d’impresa potrebbe configurarsi
solo qualora l’ente non commerciale sia dotato di
un’apposita organizzazione di mezzi e risorse che vada
oltre la semplice struttura amministrativa necessaria
per stipulare i contratti e per riscuotere i canoni, cioè
una struttura che non svolge meri compiti di amministrazione del proprio patrimonio immobiliare.
In altre parole, non possono ricondursi nell’ambito
della mera locazione quei contratti complessi o integrati che prevedono, a carico del locatore, anche l’obbligo di rendere servizi ulteriori che risultino qualificanti ai fini della causa del contratto e che non si
sostanzino in semplici prestazioni accessorie alla locazione (circ. n. 12/E del 1° marzo 2007, la quale fa riferimento alla giurisprudenza comunitaria, in particolare
alla sent. 12 giugno 2003, causa C-275/01).
Vi possono essere poi attività collaterali, come l’esercizio di spacci o bar, rispetto alle quali va posta attenzione perché, in base ad un decreto del Ministero dell’Interno, la FIMIV ha la possibilità di rilasciare ai legali
rappresentanti delle mutue aderenti l’autorizzazione a
svolgere attività di somministrazione di bevande e alimenti in favore dei soli soci.
Le mutue che non hanno tale autorizzazione e che, soprattutto, operano attraverso tali spacci anche in favore
di terzi, dovranno affidare a terzi la gestione degli
stessi, evitando così di incorrere nel divieto di svolgere
attività di impresa.
Va da sé che per giustificare attività di questo genere
sia necessario lo svolgimento di almeno una delle attività istituzionali previste dall’articolo 1 della legge
3818, cui convogliare le risorse acquisite e che –elemento ancora più importante- i contributi versati dai
soci allo scopo di ottenere le prestazioni di cui al predetto articolo 1 non possano essere impiegate per finalità diverse da quelle fissate dalla legge. Si tratta di un
orientamento recepito in sede di verbale di revisione
laddove si chiede:
• se i contributi versati dai soci per le prestazioni mutualistiche offerte dalla SMS siano effettivamente utilizzati per le attività istituzionali previste dalla legge
3818/1886;
• se gli eventuali proventi derivanti da operazioni economiche non rientranti tra le attività istituzionali
della SMS e/o dall’impiego del patrimonio immobiliare siano destinati al perseguimento delle finalità
istituzionali della stessa.
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a) l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 30 giugno 2005, n. 83/E, ha precisato che una ONLUS
non può detenere partecipazioni in società di capitali che consenta alla stessa di assumere funzioni di
coordinamento e direzione della società partecipata
(esercizio di un’influenza dominante che incida in
modo determinante sulle scelte operative degli
organi della società partecipata). Si configurerebbe
in tal caso lo svolgimento di un’attività non consentita alle ONLUS;
b) la stessa risoluzione dispone anche che la detenzione di titoli o quote è ammissibile quando l’entità
della partecipazione e del ruolo svolto nella società partecipata si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un
impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla
percezione di utili da destinare al raggiungimento
degli scopi istituzionali
c) tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha considerato
anche l’ipotesi che le società di capitali possano assumere la qualifica di “impresa sociale”;
d) è ammissibile la detenzione da parte di una ONLUS
di partecipazione, anche maggioritarie o totalitarie
in società commerciali aventi la qualifica di “impresa sociale”, in quanto queste sarebbero sottoposte a rigidi vincoli che le farebbero rientrare nell’alveo degli enti non lucrativi
4. PARTECIPAZIONE DELLE SMS A SOCIETÀ DI CAPITALI
5. RENDICONTO ECONOMICO ANNUALE
È stato posto il quesito se una Società di mutuo soccorso possa partecipare al capitale di società per azioni
o società a responsabilità limitata e a quali condizioni.
Come già detto, le Società di mutuo soccorso non debbono avere finalità di lucro e non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né
possano svolgere attività di impresa” (articoli 1 e 2,
comma 2, legge 3818/1886). Quindi, limitandosi alla
norma citata, le SMS non potrebbero possedere partecipazioni in società di capitali aventi scopo di lucro.
E’ anche vero, d’altra parte, che le SMS sono assimilate
– in virtù delle loro peculiarità - alla categoria degli enti
non commerciali e delle ONLUS, come del resto si
evince dalla disciplina fiscale contenuta nell’articolo
15, lettera i-bis, del TUIR.
Alla luce di questa assimilazione si può quindi considerare quanto sostenuto dall’Agenzia per il Terzo Settore, con il proprio Atto di indirizzo (deliberazione n.
72 del 24 marzo 2011):
Le SMS debbono redigere un documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo
stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal DM 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato “linee guida e schemi
per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato delle imprese sociali”.
Fimiv ha predisposto al riguardo due schemi di
rendicontazione:
– il primo - rendiconto impostato secondo il criterio
di competenza - adottabile dalle SMS con proventi
superiori a 250mila euro;
– il secondo - impostato su criteri di cassa – è adottabile dalle SMS che abbiano proventi inferiori a
250mila euro: tale schema viene fornito in due modelli in quanto è stata predisposta anche una versione estremamente semplificata per le piccole
Soms storiche e territoriali che sul piano economico non registrano valori significativi.
33
Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014
CONVENZIONE-QUADRO FIMIV/MU.SA. PER I SERVIZI DI EMERGENZA
IMA il savoir-faire dell’assistenza
Con un’organizzazione unica, fortemente legata ai valori di solidarietà e di
rispetto altrui, IMA oggi è il numero
uno dell’assistenza in Francia e compare tra i 3 maggiori esponenti del mercato europeo. I 2200 dipendenti del
gruppo IMA, con passione e professionalità, intervengono 24 ore su 24, 7
giorni su 7 per risolvere tempestivamente tutte le situazioni d’emergenza.
Le origini
L’idea di creare una società specializzata nell’assistenza nasce in Francia nel
1981 per volontà di tre grandi mutue
assicuratrici: le “mutuelles” degli artigiani MAAF, dei commercianti e industriali MACIF e degli insegnanti MAIF,
con l’obiettivo di fornire ai propri assistiti delle prestazioni di assistenza di qualità. Ben presto
a queste mutue se ne sono aggiunte altre: la mutua delle
professioni alimentari (MAPA), dei funzionari (AMF), dei
militari (AGPM), delle collettività (SMACL), degli studenti
(MAE), dei lavoratori (MATMUT), dei motociclisti (Mutuelle des Motards) e più di 200 mutue sanitarie. Da queste fondamenta ha origine il nome IMA: Inter Mutuelles
Assistance: l’assistenza tra le mutue.
Numerose altre società, da federazioni sportive a grandi
case automobilistiche, a società assicurative europee,
hanno scelto IMA per offrire le loro prestazioni di assistenza in tutto il mondo. Oggi, più di 50 milioni di persone
beneficiano dell’esperienza di IMA.
Un partner affidabile
I valori di IMA trovano fondamento nell’economia sociale:
contribuire al benessere delle persone con un servizio di
qualità. IMA è sempre rimasta fedele nel tempo ai valori
ed ai principi dei soci fondatori: il rispetto per la persona
rimane al centro di tutto ciò che facciamo.
Il gruppo IMA, per garantirsi una stabilità finanziaria nel
tempo, reinveste sistematicamente i propri utili in nuovi
prodotti, servizi, strumenti tecnologici e risorse. Questo
a vantaggio di tutti i nostri soci in quanto ciò permette di
offrire prodotti e servizi di alta qualità, a prezzi altamente
competitivi.
Le strutture internazionali del gruppo IMA
Il gruppo Inter Mutuelles Assistance conta oggi 132 corrispondenti nel mondo e 10 centrali operative che beneficiano di una interconnessione informatica e telefonica
e servono direttamente 12 Paesi: Francia, Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Inghilterra, Irlanda, Marocco.
34
Ognuna delle filiali di IMA può, non
solo visualizzare in tempo reale una
pratica di assistenza aperta in un altro
sito, ma anche condividere la rete dei
fornitori e di mettere in opera i mezzi
più appropriati per un corretto svolgimento della pratica stessa.
La forza della rete
Per aiutare le persone in difficoltà, IMA
ha rigorosamente selezionato una rete
di oltre 55.000 collaboratori a livello
mondiale, di cui 12.000 in Italia.
La rete di IMA è costituita da numerosi
professionisti rispondenti a determinati
standard qualitativi: medici, infermieri,
baby-sitter, collaboratrici domestiche,
artigiani, hotel, centri di assistenza stradali, taxi…
Grazie alla loro professionalità e disponibilità, IMA si avvale di loro in qualsiasi momento del giorno e della
notte.
La Filiale Italiana
Nata nel 1990 per permettere alla Casa Madre francese
di essere più vicina ai propri assicurati in vacanza in Italia, IMA ITALIA ha suscitato immediatamente l’interesse di importanti società e compagnie italiane che
hanno stretto con essa dei solidi rapporti di partenariato, scegliendo di affidarle la fornitura dei propri servizi di assistenza.
La missione di IMA ITALIA è quella di offrire ai suoi
clienti un’assistenza umana, medica o tecnica con competenza e grande sensibilità.
Sia che si tratti di una consulenza medica, un’assistenza a
domicilio, di una riparazione urgente nella propria abitazione o di un soccorso stradale o di un auto sostitutiva.
Per questo FIMIV ha scelto IMA per promuovere ai propri iscritti dei servizi ad alto valore aggiunto in Italia e all’estero.
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zione e presa a carico di un alloggio provvisorio, di un magazzino per la custodia di mobili, di una baby-sitter, di un
aiuto domestico…interventi sul posto in caso di smarrimento di chiavi, di guasti elettrici o alla caldaia.
Le riparazioni in natura effettuate per conto della compagnia d’assicurazione permettono di abbreviare i tempi di
intervento, garantendo tempi di risposta più rapidi, qualità e controllo dei costi.
I nostri settori di intervento
Assistenza Medica
Dal 1981 IMA offre assistenza medica di alto livello in tutto
il mondo grazie ad un network medico mondiale di professionisti e di 8.000 ospedali convenzionati,qualificati per l'efficienza delle cure erogate e costantemente controllati.
La rete di medici è composta sia da medici generalisti che
da specialisti in pediatria, dentisti, oculisti, psicologi, psichiatri ... e specialisti del trasporto medico.
Presso ogni sede e struttura, IMA dispone di uno staff di
medici anestesisti ed infermieri specializzati in medicina
d'urgenza e formati per il trasporto di malati e feriti.
In ambito medico, IMA offre una vasta gamma di servizi
di assistenza: trasferimento verso la più vicina struttura
medica convenzionata o rimpatrio del paziente (compreso il trasporto aereo se la situazione lo richiede), contatti medici, telemedicina, servizio di “medical second
opinion”, invio di medicinali e protesi, servizio di interpretariato, assistenza ai familiari e anticipo di spese mediche.
Assistenza a Domicilio
IMA fornisce il sostegno alle famiglie ed alle persone in
difficoltà intervenendo in caso di infortunio o malattia improvvisa qualora sia richiesta una degenza ospedaliera o
domiciliare.
L’assistenza a domicilio comprende una vasta gamma di
servizi: collaboratrice domestica, baby-sitter, assistenza
scolastica a domicilio per bambini malati, la consulenza legale, sociale, amministrativa e medica e l’aiuto alla ricollocazione in caso di perdita di lavoro.
Per le persone anziane o non autosufficienti IMA propone
servizi di trasporto, aiuto domestico, consegna pasti, parrucchiere al domicilio, cure dal podologo, assistenza psicologica, teleassistenza, assistenza ed aiuto in caso di decesso.
Assistenza Mobilità Internazionale
IMA offre una vasta gamma di servizi in tutto il mondo per
soggiorni all’estero sia professionali che privati: l'assistenza medica, il rimpatrio e la presa a carico delle relative spese, supporto in caso di furto o smarrimento di documenti d’identità, anticipo di denaro, ricerca di un hotel,
informazioni legali e consigli di viaggio, supporto psicologico in caso di trauma.
Per soddisfare le richieste dei propri assistiti, IMA offre
consigli di viaggio e di consulenza legale, supporto durante il trasferimento (trasloco, assistenza nel disbrigo
delle pratiche burocratiche, scuola, alloggio, traduzioni...),
informazioni, aiuto alle famiglie, assistenza medica e presa
a carico delle spese mediche.
In caso di necessità, di fronte ad eventi eccezionali (pandemia, catastrofe naturale, instabilità politica…), IMA organizza una cellula di crisi che si occuperà di installare
strutture mediche sicure, di occuparsi della sicurezza
delle persone e, se necessario, ne organizzerà il rientro
d’urgenza.
Assistenza Auto
IMA è uno dei leader europei nell’assistenza del veicolo:
abbiamo l’esperienza, le competenze e le risorse necessarie per intervenire in qualsiasi momento 24 ore su 24.
Offriamo una gamma completa di servizi per i conducenti, i passeggeri ed i loro veicoli in caso di guasto, incidente o furto: soccorso stradale, riparazione sul posto, pernottamento o rimpatrio e accident management.
IMA è all’avanguardia nel campo dei 'veicoli intelligenti',
della telematica a bordo, dell’assistenza geolocalizzata con
sorveglianza elettronica del veicolo e della telediagnosi.
Assistenza Abitazione
IMA propone una gamma completa di servizi di assistenza all’abitazione 24h/24, 7 giorni su 7, avvalendosi di
collaboratori professionisti: riparazioni d’emergenza e di
messa in sicurezza per conto dell’assicuratore, organizza-
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Scopo Sociale
Favorire lo sviluppo delle attività mutualistiche svolte, ai sensi delle leggi vigenti in materia (L. 3818/1886- d.Lgs 229/99), dalle
Società di Mutuo Soccorso associate.
Le Società di Mutuo Soccorso sono espressamente indicate tra i soggetti chiamati a gestire i Fondi integrativi del Servizio Sanitario
nazionale (art 9 d.Lgs 229/99) e sono pertanto legittimate e pienamente qualificate
per le loro caratteristiche mutualistiche (assenza di scopo lucrativo e finalità esclusivamente assistenziali) per fornire un contributo rilevante alle esigenze di integrazione
sanitaria dei cittadini.
Caratteristiche
il consorzio Mu.Sa. si propone di fungere da General contractor per conto delle Società di Mutuo Soccorso associate, in particolare nelle trattative di rilievo nazionale
(contratti collettivi nazionali), per poi distribuire le gestioni
delle coperture sanitarie integrative tra le medesime Società di Mutuo Soccorso associate in proporzione alla dimensione organizzativa e in relazione alla presenza sul
territorio, in base ai criteri di ripartizione fissati dal Regolamento.
il consorzio Mu.Sa. si propone pertanto di rafforzare il
ruolo e la capacità contrattuale delle singole Società di
Mutuo Soccorso associate e si candida a partecipare a
trattative di rilievo nazionale al fine di competere in maniera adeguata con gli altri soggetti presenti sul mercato.
Oggetto
Realizzare in nome proprio e per conto delle
Società di Mutuo Soccorso associate, accordi
con organizzazioni di rappresentanza sindacale ed enti pubblici o privati, finalizzati a garantire ai lavoratori, con rapporto di lavoro
subordinato o di qualsiasi altra natura, nonché agli esercenti attività libero-professionali,
la previdenza e/o assistenza in campo sanitario e socio sanitario.
Valori
Le gestioni delle coperture sanitarie integrative trattate
dal consorzio Mu.Sa e affidate alle singole Società di
Mutuo Soccorso associate garantiranno la piena applicazione dei principi mutualistici:
•
assenza di fini lucrativi
•
principio della porta aperta
•
nessuna discriminazione delle persone assistite e garanzia di assistenza per tutta la vita (le Società di
Mutuo Soccorso non esercitano mai il diritto di recesso)
•
partecipazione democratica delle persone assistite che
diventano soci della Società di Mutuo Soccorso
strutturra ssanitaria
struttura
anitaria convenzionata