NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA MUTUALITà Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 I MILLE RICORDI Garibaldi e le Società di Mutuo Soccorso Buon lavoro dalla mutualità italiana! Giuliano Poletti, presidente della Lega nazionale cooperative e mutue e dell'Alleanza delle cooperative italiane è ora ministro del Lavoro, del Welfare e del Terzo settore. XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV Roma, 3 – 4 aprile 2014 Via A. Guattani, 9 - 00161 Roma - tel. 06.84439366-7 - fax 06.84439406-84439379 e-mail: [email protected] - www.fimiv.it PRINCIPI E VALORI DELLA MUTUALITÀ VOLONTARIA La mutualità volontaria italiana si riconosce nell’impianto valoriale delle origini e ne riafferma con forza i seguenti principi: le società di mutuo soccorso sono società di persone, non di capitali e non hanno scopo di lucro. La partecipazione è libera e democratica • Gli aderenti ad una società di mutuo soccorso sono Soci e non clienti. • Il Socio è parte attiva della collettività associata e concorre alle decisioni attraverso la partecipazione libera e democratica agli organi societari. • La trasparenza nella gestione, il rispetto reciproco e la consapevolezza delle finalità sociali sono a fondamento del rapporto associativo. • Le società di mutuo soccorso promuovono la partecipazione alla mutualità attraverso l’educazione, la formazione e l’informazione. La mutualità “pura” • Le società di mutuo soccorso sono soggetti giuridici a mutualità pura: esse svolgono esclusivamente attività per i Soci e tra i Soci, ai quali assicurano non il conseguimento di un utile patrimoniale o finanziario, ma la copertura di determinate necessità personali ed economiche. • Gli eventuali avanzi di gestione sono accantonati a riserva e diventano un patrimonio indivisibile intergenerazionale. • L’adesione e la dimissione dei Soci è libera e volontaria. La società non ha facoltà di recedere dal rapporto associativo. • La società di mutuo soccorso non seleziona i propri Soci, si rivolge a tutti i cittadini ed applica quindi il principio della “porta aperta”. La solidarietà è il fondamento • La solidarietà si concretizza attraverso la raccolta dei contributi liberamente conferiti da tutti i Soci e la loro erogazione sotto forma di prestazioni e sussidi rispondenti ai bisogni di assistenza espressi dagli stessi Soci, secondo criteri e modalità opportunamente regolamentati. • Aiuto reciproco, rispetto della dignità delle persone, condivisione del rischio ed assenza di fini lucrativi esaltano la responsabilità e la partecipazione collettiva. • Il radicamento territoriale delle società di mutuo soccorso rappresenta un valore che rafforza il legame tra le persone e favorisce la coesione sociale. contenuti • editoriale / Le direttrici del nostro impegno • Gli strumenti della Mutualità • La rete delle convenzioni Socio-Sanitarie • La Mutualità per la cultura • tesi Xi congresso Fimiv • Riforma Società di Mutuo Soccorso: Vademecum ai fini dell’adeguamento alla legge 3818/1886 • istruzioni per le nuove iscrizioni alla camera di commercio • iMA il savoir-faire dell’Assistenza L’illustrazione di copertina e altre immagini di questo numero sono tratte dalla pubblicazione a cura di Bianca Gera e Stefano Minerdo “I mille ricordi – Garibaldi e le società di mutuo soccorso”, Edizioni Consorzio Sociale Arca, Torino, 2014. Il volume riporta le immagini della omonima mostra itinerante organizzata dalla Fondazione per le società di mutuo soccorso in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. La Federazione Italiana della Mutualità (Fimiv) opera per preservare l’identità delle società di mutuo soccorso e per farne ancora oggi un utile strumento di solidarietà, di integrazione assistenziale, sociale e sanitaria, di educazione alla convivenza civile. Capitolo 4 - Attività mutualistica Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 XI CONGRESSO NAZIONALE Direttrici del nostro impegno per un welfare solidale GioVedÌ 3 ApRiLe 2014 di Placido Putzolu, presidente Fimiv Roma, 3 – 4 aprile 2014 - HoteL MASSiMo d’AzeGLio, ViA cAVouR, 18 - LeGAcoop, ViA G.A. GuAttAni, 9 SeSSione puBBLicA Hotel Massimo d’Azeglio Via cavour, 18 13,30 AccoGLienzA e ReGiStRAzione pARtecipAnti ApeRtuRA dei LAVoRi Adempimenti statutari e regolamentari Saluti e interventi istituzionali ReLAzione intRoduttiVA Placido Putzolu, presidente Fimiv GioRnAtA nAzionALe deLLA MutuALitÀ 15,00 pReSiede e cooRdinA Sebastiano Solano, presidente Fondazione per le Società di Mutuo Soccorso-piemonte • Valori e principi della mutualità: l’Italia unita nel mutuo soccorso - Diego Robotti, Soprintendenza archivistica piemonte e Valle d’Aosta - Michelangelo Ingrassia, docente a contratto di storia dell’età contemporanea, università di palermo • Sindacato, mutualismo e cooperazione: l’azione integrata sul territorio - Sebastiano Tringali, direttore scientifico centro Studi Ames • Gli interventi in ambito sociosanitario nella storia del mutuo soccorso - Alain Coheur, presidente Social economy europe - Stefano Maggi, presidente Fondazione cesare pozzo per la Mutualità, docente università di Siena MutuALitÀ e coopeRAzione neL SiSteMA SocioSAnitARio inteGRAtiVo interventi programmati • concLuSioni Giorgio Bertinelli, Vice presidente vicario Legacoop nazionale VeneRdÌ 4 ApRiLe 2014 SedutA RiSeRVAtA Ai deLeGAti Legacoop nazionale, Via A. Guattani, 9 09,00 pReSentAzione RAppoRto di AttiVitÀ FiMiV 2010-2013 interventi programmati coordinamenti Soms dibattito delegati presentazione relazioni commissioni congressuali elezione organismi dirigenti Approvazione documento finale elezione organismi dirigenti 15,00 cHiuSuRA LAVoRi conGReSSuALi La Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria (Fimiv) tiene a Roma, il 3 e il 4 aprile 2014, il suo XI Congresso Nazionale. Nata nel 1900 quale Federazione Italiana delle Società di mutuo soccorso, FIMIV opera per la promozione, lo sviluppo e la difesa del movimento mutualistico volontario nel campo assistenziale, sociosanitario, previdenziale e culturale, per contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali della collettività, nell’ambito di un completo e moderno sistema di sicurezza sociale. Fanno riferimento alla FIMIV diverse centinaia di società di mutuo soccorso storiche e moderne mutue sociosanitarie iscritte all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, che associano e assistono oltre un milione di persone. Aderente alla Lega nazionale cooperative e mutue (Legacoop), FIMIV è impegnata nel processo di costruzione dell’Alleanza delle cooperative italiane (Aci); è aderente all'Associazione internazionale della mutualità (Aim); è socio fondatore del Forum terzo settore ed è riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale Ente nazionale con finalità assistenziali. Il movimento mutualistico italiano Il movimento mutualistico del nostro Paese è costituito storicamente da tre componenti che presentano esigenze e funzioni diverse: ➢ Ssocietà di mutuo soccorso di medie e grandi dimensioni, con una propria presenza sul territorio nazionale o regionale, società di mutuo soccorso settoriali o di categoria, casse aziendali mutualistiche di previdenza e assistenza; ➢ Società operaie di mutuo soccorso storiche e territoriali di piccole dimensioni, spesso con limitate capacità gestionali, che esercitano attività mutualistiche; ➢ Associazioni mutualistiche socio-culturali derivate da società di mutuo soccorso storiche. Gli ambiti di attività In coerenza con il ruolo sociale che il mutuo soccorso riveste fin dal suo primo impianto legislativo ottocentesco, l’erogazione di prestazioni e di trattamenti socio-sanitari-assistenziali e di sussidi economici a fronte di spese sanitarie è l’ambito di attività primario e caratterizzante. 3 Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 Fimiv si è prodigata affinché la Legge 3818/1886 riformata desse forma giuridica ad altre tipologie di attività di cui le società hanno nel tempo e nei fatti assunto il carico. Si profila pertanto l’apertura verso contesti di bisogno attuali che richiedono di formulare una rinnovata progettualità e di investire in nuove competenze. Una società di mutuo soccorso può erogare contributi economici e servizi di assistenza familiare non soltanto in caso di decesso del Socio, come era già nelle previsioni originarie della Legge, ma anche nei casi di “gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche”. Sussistono altresì le condizioni affinché le società di mutuo soccorso possano intraprendere, a favore dei propri Soci, anche attività di microcredito, limitatamente all’acquisto di beni e servizi necessari per il soddisfacimento di bisogni primari e finalizzate al recupero delle spese sostenute (per esempio spese mediche, di locazione o scolastiche). Il contesto di riferimento Il contesto nel quale si colloca l’XI Congresso della mutualità italiana, rappresentata dalle società di mutuo soccorso, risente delle pesanti conseguenze della lunga stagione recessiva. Lo scenario odierno è ancora fortemente problematico, ulteriormente aggravato da una perdurante e diffusa incertezza sulle prospettive future, seppure recentemente mitigata da timidi accenni di ripresa. La crisi ha accresciuto l’impoverimento di una larga fascia di persone, ha allargato le disuguaglianze sociali, ha posto in discussione il consolidato e apprezzato sistema di tutele pubbliche del welfare state, mettendo a rischio la coesione sociale nel nostro paese. La riduzione progressiva della spesa pubblica sta impattando sui bilanci delle famiglie. In particolare, la spesa privata per prestazioni sanitarie e socio assistenziali è in ascesa costante. Tenuto conto della evoluzione demografica e della composizione dei bisogni sociali, i soggetti concorrenti del non profit – tra questi la mutualità integrativa volontaria – rappresentano ormai un elemento 4 imprescindibile per la costruzione di un welfare comunitario efficace, sostenibile e di qualità. Cresce pertanto l’attenzione, da parte delle istituzioni, verso il terzo settore e, nel suo ambito, verso il mutuo soccorso. Cosicché nel 2012, dopo svariati decenni di tentativi a vuoto, il nostro mondo ha registrato lo storico risultato della riforma della ottocentesca legge di riferimento (L. 3818 del 1886). Anche in Europa si assiste a una rinnovata attenzione verso le “Mutual Benefit Societies”, nell’ambito del ruolo sempre più incisivo dell’economia sociale. Dopo una lunga serie di pronunciamenti formali del Parlamento europeo, probabilmente nel secondo semestre - passate le elezioni europee e con la presidenza italiana dell’Unione europea ci aspettiamo la presentazione, da parte della Commissione europea, di un Regolamento sullo statuto della mutua europea. Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 In Italia, con la crescita delle esperienze assistenziali e sanitarie integrative al servizio pubblico, la mutualità integrativa volontaria sta riprendendo, nel nostro tempo, il ruolo sussidiario e solidaristico delle origini. Importanti società di mutuo soccorso hanno saputo tenere il passo con l’evoluzione sociale intervenuta nel nostro paese, si sono organizzate in forma moderna e rispondono oggi con efficacia, competenza e qualità ai mutati bisogni assistenziali, offendo servizi per la salute, l’assistenza, il benessere, la sicurezza sociale. Nello stesso tempo, nei numerosi piccoli, medi e grandi comuni italiani, le società di mutuo soccorso storiche, anche le più piccole, perlopiù fondate tra la seconda metà dell’Ottocento ed il primo decennio del ‘900, desiderano poter cogliere l’occasione della recente riforma della legge 3818 per riattivare livelli, anche minimi, di prestazioni assistenziali. Esse costituiscono una presenza costante, un presidio di solidarietà sociale aperto alla comunità, un baluardo in difesa di patrimoni storici, luoghi di inclusione e di valorizzazione della cultura e delle più antiche tradizioni locali. Le direttrici del nostro impegno Impegnato nella salvaguardia dell’universalità, solidarietà ed equità del servizio sanitario pubblico, il movimento mutualistico intende orientare il suo sviluppo in una direzione comunitaria, i cui effetti non si esauriscano con l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, ma incidano anche sui comportamenti delle persone, rese più consapevoli dalla forza che deriva dalla loro capacità di stare insieme. Partecipare in forma mutualistica ad un progetto di integrazione delle assistenze aiuta le persone a migliorare il livello di soddisfacimento dei propri bisogni inerenti la salute e a sviluppare ed incrementare l’accesso a nuove e più articolate filiere di servizi, senza che vengano meno gli impegni del servizio pubblico a garantire i livelli essenziali di assistenza (Lea), che sono e devono continuare ad essere un diritto primario dei cittadini. In questa ottica, si va costruendo l’orizzonte strategico del mutuo soccorso, che nella nostra visione comporta il conseguimento di alcuni fondamentali traguardi: A) una maggiore integrazione del movimento mutualistico; B) una integrazione mutualistico-cooperativa negli ambiti della salute e del benessere: il settore del mutuo soccorso è coinvolto, nell’ambito del movimento cooperativo, nella costruzione e nell’affermazione dell’Alleanza delle cooperative italiane (ACI) ed è parte attiva nel Progetto Salute; esso ha contribuito sostanzialmente e fattivamente alla sua impostazione ed è impegnato nell’attuazione concreta delle sue linee guida nei territori; C) una progettualità territoriale capace di coinvolgere trasversalmente e strutturalmente i livelli relazionali intermedi che agiscono a vario titolo (associativo, cooperativo, imprenditoriale) nella società civile. La proposta mutualistica si fa promotrice di un dialogo con le comunità territoriali attraverso le loro autonome rappresentanze, anche al fine di favorire la flessibilità dell’offerta e di renderla più funzionale alla domanda che esprime i bisogni delle persone. Crediamo che la dimensione territoriale favorisca la capacità relazionale tra le persone e, conseguentemente, la prossimità al bisogno e al suo soddisfacimento. Dal territorio, in cui si misurano i livelli di (in)soddisfazione dei bisogni di assistenza, può derivare un nuovo patto di solidarietà tra i cittadini e tra questi e gli erogatori dei servizi (pubblici e privati) in termini di continuità, prossimità e tempestività, convenienza e sostenibilità, personalizzazione e appropriatezza. In tale logica, va considerata anche la questione della sanità integrativa, diventata una componente importante e diffusa della spesa sanitaria, soprattutto nella contrattazione del lavoro dove coinvolge milioni di lavoratori dipendenti. I suoi effetti si traducono in una opportunità e in un vantaggio socialmente rilevanti per i lavoratori che ne usufruiscono. 5 Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 A distanza di oltre un secolo e mezzo dalla sua nascita, la mutualità volontaria rappresentata dalle società di mutuo soccorso svolge ancora oggi una funzione riconosciuta in campo sociale, sociosanitario, assistenziale e culturale, oltre che di salvaguardia di un prezioso patrimonio storico che risale al periodo della costruzione dell’Unità d’Italia. La Federazione Italiana della Mutualità Integrativa e Volontaria (Fimiv), fondata nel 1900 quale Federazione delle società di mutuo soccorso, è l’organizzazione nazionale di rappresentanza, promozione, sviluppo e difesa delle società di mutuo soccorso e degli enti mutualistici associati. La maggior parte delle 1450 società di mutuo soccorso oggi censite dalla Fimiv sono generalmente nate in Italia a partire dalla metà dell’Ottocento. Risultano inoltre con la denominazione di “società di mutuo soccorso” anche alcune centinaia di circoli ricreativi, gestiti in forma associativa o cooperativa a seguito della riappropriazione, negli anni ’50, di sedi di società di mutuo soccorso requisite durante il periodo fascista. La prima di mutuo soccorso, la Società Generale fra gli Operai di Pinerolo - dove ha sede il Museo storico del mutuo soccorso - fu costituita nel 1848, a seguito della libertà di associazione concessa dallo Statuto albertino. Le società di mutuo soccorso svolgono attività socioassistenziali, sociosanitarie, di inclusione sociale, educative e culturali (borse di studio, conferenze, dibattiti, lezioni, organizzazione di eventi culturali, teatro, cinema, ecc.), legate alle istanze territoriali. Le società principalmente impegnate in attività sociosanitarie provvedono alla copertura dei bisogni dei soci e dei loro famigliari a seguito di malattia, infortunio o particolari eventi che incidono sulla vita e sulla capacità lavorativa, fornendo servizi, sussidi in caso di malattia e rimborsi per una vasta gamma di spese: ricoveri in case di cura, analisi di laboratorio, diagnostica strumentale, visite specialistiche, ticket. 6 Le società coerenti con il dettato normativo del settore (Legge 15 aprile 1886, n. 3818 “Costituzione legale delle società di mutuo soccorso” (riformata nel 2012 dal D.L. 79) e maggiormente strutturate per erogare servizi e sussidi in ambito socioassistenziale e sociosanitario (circa 1 milione di assistiti, tra soci e loro familiari) aderiscono generalmente alla Fimiv, o sono ad essa collegate attraverso coordinamenti territoriali. Fimiv è stata fondata nel 1900 quale Federazione nazionale delle società di mutuo soccorso. Sciolta con decreto prefettizio nel periodo fascista, la Federazione, accogliendo le società di mutuo soccorso sopravvissute, è stata ricostituita nel 1948 con la denominazione di Federazione italiana della mutualità (Fim).A seguito della riforma della sanità del 1978 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, le società di mutuo soccorso specializzate in ambito socio-sanitario-assistenziale hanno accentuato il proprio ruolo integrativo al Ssn, basato sulla volontarietà delle adesioni. Di conseguenza, nel congresso del 1984 venne adottata la denominazione attuale di Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (Fimiv). Fimiv aderisce alla Lega nazionale delle cooperative e mutue, al Forum del terzo settore e all’Aim (Associazione internazionale della mutualità). È riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale “Ente nazionale con finalità assistenziali”, ai sensi della Legge n. 287/91, del D.P.R. n. 235/2001 e del D.P.R. n. 640/72. Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 Gli strumenti della mutualità CONSORZIO NAZIONALE MU.SA L’azione sussidiaria delle società di mutuo soccorso in ambito sanitario e socio-sanitario si manifesta sostanzialmente attraverso tre diverse modalità di intervento: – coperture sanitarie rivolte alle singole persone ed ai loro familiari che esprimono il rapporto associativo come volontà individuale; – pacchetti di prestazioni e servizi rivolti a gruppi di lavoratori della stessa azienda o della stessa categoria professionale che esprimono il rapporto associativo come volontà collettiva non contrattualizzata; – prestazioni sanitarie e servizi rivolti a tutti i dipendenti di un’azienda o di un gruppo di aziende che esprimono il rapporto associativo come volontà mediata da una contrattazione aziendale interna o nazionale di categoria. In questo caso i contributi finalizzati a coperture economiche di tipo sanitario vengono versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore direttamente alla società di mutuo soccorso se essa è soggetto istitutivo del fondo oppure al fondo aziendale o di categoria di cui soltanto la gestione è affidata ad una società di mutuo soccorso. Naturalmente nel primo caso il rapporto associativo è unicamente quello con la società di mutuo soccorso, nel secondo caso è doppio: con il fondo e con la società di mutuo soccorso gestore dello stesso. Le Società di Mutuo Soccorso sono espressamente indicate tra i soggetti chiamati a gestire i Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (art 9 D.Lgs 229/99 ). Pertanto esse sono pienamente legittimate e, per le loro caratteristiche mutualistiche (assenza di scopo lucrativo e finalità esclusivamente assistenziali), sono le più qualificate a fornire un contributo rilevante alle esigenze di integrazione sanitaria dei cittadini. Il Consorzio Mutue Sanitarie (Mu.Sa.) è stato costituito nel mese di gennaio 2006 con lo scopo di realizzare accordi con enti pubblici o privati, finalizzati a garantire ai lavoratori, con rapporto di lavoro subor- dinato o di qualsiasi altra natura, nonché agli esercenti attività libero-professionali, coperture in ambito sanitario e socio sanitario. Il Consorzio Mu.Sa. è costituito da nove società di mutuo soccorso, tutte aderenti alla Fimiv: - Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, con sede a Milano; - Mutua Integrativa Sanitaria Campa, Bologna; - Società Mutua Assistenza Sma, Modena; - Insieme Salute Lombardia, Milano; - Insieme Salute Toscana, Firenze; - Insieme Salute Lazio, Roma; - Insieme Salute Romagna, Forlì; - Moa – Mutua Ospedaliera Artigiani di Varese; - Società Mutua Pinerolese, Pinerolo. Principi mutualistici Le gestioni delle coperture sanitarie integrative trattate dal Consorzio Mu.Sa e affidate alle singole società di mutuo soccorso associate garantiscono la piena applicazione dei principi mutualistici: • assenza di fini lucrativi; • principio della porta aperta; • nessuna discriminazione delle persone assistite e garanzia di assistenza per tutta la vita (le società di mutuo soccorso non esercitano mai il diritto di recesso); • partecipazione democratica delle persone assistite che diventano soci della società di mutuo soccorso. FONDO SALUTE SCE Società Cooperativa per la Mutualità Europea Il perseguimento di un sistema di relazioni e di alleanze in ambito europeo rappresenta il naturale supporto al progetto di affermazione e di sviluppo della mutualità volontaria italiana. Il contesto europeo e comunitario rappresenta infatti un terreno interes- 7 Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 sante di conoscenza, di confronto e di relazioni. Pensiamo alla ripresa del dibattito sullo statuto europeo della mutualità, allo sviluppo di una mutualità sovranazionale ed alla sperimentazione di accordi internazionali tra le mutue. La ripresa di rapporti con l’Associazione internazionale della mutualità (Aim) è finalizzata a conferire valore aggiunto all’azione della mutualità italiana, consentendo di conoscere più da vicino esperienze e competenze riconosciute e accreditate, soprattutto in ambito sanitario. L’accordo di collaborazione tra la SNMS Cesare Pozzo e l’Unione mutualistica francese Harmonie Mutuelle, con l’assistenza delle rispettive associazioni nazionali - Fimiv e Fnmf (Féderation nationale de la mutualité française), è approdata alla costituzione di “Fondo Salute SCE”, una Società Cooperativa Europea. L’attività della SCE è finalizzata a sviluppare una cooperazione tra le mutue a livello internazionale e si pone l’obiettivo generale di “rafforzare ulteriormente il ruolo e la capacità contrattuale, nell’ambito dell’integrazione sanitaria, del movimento mutualistico italiano”. CASSA MUTUALISTICA INTERAZIENDALE La Cassa mutualistica interaziendale, costituita da mutue sanitarie aderenti alla Fimiv, offre ad aziende, enti, associazioni, fondi che hanno attivato o intendono costituire casse o fondi sanitari, l’esperienza e la competenza delle mutue sanitarie per garantire servizi di qualità e gestire i fondi con i principi della mutualità e della solidarietà. Organismo democratico e senza fini di lucro, la Cassa offre forme di assistenza sanitaria a favore dei lavoratori dipendenti o in quiescenza, dei soci lavoratori, dei collaboratori e dei lavoratori parasubordinati di imprese in qualsivoglia forma costituite sia pubbliche che private, delle società cooperative, delle associazioni o enti pubblici o privati. 8 La Rete di convenzioni socio-sanitarie Fimiv ed il Consorzio nazionale Mu.Sa. hanno selezionato e convenzionato centri e strutture sanitarie (ospedali, case di cura, laboratori di analisi e di diagnostica, medici specialisti, studi odontoiatrici e ottici), realizzando una rete qualitativamente valida e in grado di risolvere qualsiasi problema di natura medico-chirurgica. Fanno parte della rete anche Centri termali,Alberghi e Strutture ricettive. La rete sanitaria convenzionata è presente su tutto il territorio nazionale ed è soggetta ad un costante aggiornamento. Oggi la rete sanitaria convenzionata Fimiv/Mu.Sa. dispone di oltre 2000 strutture selezionate, qualitativamente valide e in continua evoluzione per migliorare l’efficienza del servizio offerto. La Carta Sanitaria Fimiv/Mu.Sa. (l’opuscolo delle convenzioni) è on line sul sito della Fimiv (www.fimiv.it) ed è aggiornata periodicamente. Il sistema di convenzioni Fimiv/Mu.Sa. è in grado di offrire ai soci delle società di mutuo soccorso aderenti le seguenti prestazioni sanitarie a tariffe agevolate: • Ricoveri con intervento • Trasporto in autoambulanza • Ricoveri senza inter- • Lenti vento • Grandi interventi chirur- • Tecnologie e Ausili sanigici tari (protesi acustiche, articoli ortopedici, conservazione cordone ombelicale, et.) • Differenza di tratta- • Protesi dentarie mento alberghiero • Accertamenti diagno- • Assistenza socio-sanitastici ria ospedaliera • Esami di laboratorio • Assistenza domiciliare infermieristica • Cure odontoiatriche • Cure termali • Visite mediche speciali- • Strutture ricettive stiche Le convenzioni possono essere utilizzate da tutte le società di mutuo soccorso aderenti alla Fimiv e consentono al socio di ottenere servizi e prestazioni sanitarie a tariffe agevolate, È necessario presentare la Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 “Tessera Salute” al momento dell’accettazione presso la struttura sanitaria convenzionata. Per ulteriori informazioni sulle strutture convenzionate ci si può rivolgere alla Mutua di appartenenza o alla Fimiv. La mutualità per la cultura Sin dalle origini, il movimento mutualistico si è impegnato nell’istituzione di scuole di alfabetizzazione, che assunsero un ruolo di supplenza alla scuola pubblica, nelle campagne come nelle città. Questo filone culturale è stato mantenuto nel corso del tempo e ancora oggi molte società di mutuo soccorso, che si riconoscono nell’impianto valoriale delle origini, mantengono vivo con diverse iniziative (borse di studio, conferenze, dibattiti, lezioni, organizzazione di eventi culturali, teatro, cinema, ecc.) un patrimonio di tradizioni e di cultura. Per rafforzare il messaggio culturale delle società di mutuo soccorso, sono sorte negli ultimi tempi importanti istituzioni mutualistiche che svolgono un ruolo attivo e riconosciuto di promozione e di testimonianza di una storia ricca di eventi e di impegno assistenziale e sociale. occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia; la mostra su “Mutuo soccorso e Garibaldi” ed i progetti (Un filo d’acqua, L’Orco buono) che mirano al recupero del patrimonio abitativo (social housing) ed alla valorizzazione del territorio piemontese attraverso la realizzazione, presso alcune sedi delle società di mutuo soccorso, di una rete di servizi turistico-culturali, ambientali, formativi e didattici. FONDAZIONE CESARE POZZO PER LA MUTUALITÀ È lo strumento mutualistico del quale la Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo ha inteso dotarsi, per valorizzare appieno le attività di promozione culturale e solidaristica, anche al di fuori dello scambio mutualistico tra i soci. La Fondazione gode di ampia autonomia di missione e investe nella divulgazione del valore della mutualità nell’economia civile attraverso la gestione della Biblioteca Cesare Pozzo e del Fondo De Lorenzo per la solidarietà umanitaria. FONDAZIONE PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FONDAZIONE CAMPA Sede a Torino. presso la Regione Piemonte.Tra le numerose iniziative in campo culturale, editoriale, pubblicistico e di promozione delle società di mutuo soccorso messe in atto dalla Fondazione delle Soms piemontesi, spiccano: la mostra itinerante “Modus vivendi”, che ha consentito alla Federazione di intensificare relazioni con il movimento mutualistico in ambito territoriale; il percorso storico-culturale in Opera nel settore sociosanitario, ha come obiettivo sia l’erogazione di sussidi nei casi di malattia gravi di alta rilevanza sociale, sia il sostegno nell’acquisizione di necessarie apparecchiature sanitarie. Di recente ha dato avvio a un servizio di trasporto disabili, completamente gratuito per alcune categorie e a prezzi molto contenuti per altre. 9 Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 MUSEO STORICO DEL MUTUO SOCCORSO BIBLIOTECA CESARE POZZO Sede di testimonianza e di proposta storico-culturale, soprattutto per le giovani generazioni. Il museo ha ricevuto il riconoscimento della Regione Piemonte. Il Museo ha sede a Pinerolo, nell’edificio storico acquistato nell’Ottocento dall’Associazione Generale degli Operai per svolgervi l’attività sociale. Ogni sala è dedicata ad un tema, illustrato per mezzo di un allestimento museale che punta a restituire l’emotività e la percezione del sistema di relazioni interpersonali caratteristiche delle associazioni mutualistiche. Non solamente una struttura di tipo didascalico, dunque, ma un percorso fatto in modo da far entrare nello spirito del mutuo soccorso, così com’era sin dagli anni iniziali. Attraverso i documenti, gli oggetti, i simboli, le voci, i suoni, vengono rappresentati e quindi comunicati concetti - impalpabili anche se concreti quali lo spirito di solidarietà e di fratellanza. Inaugurata nel 1977, è da oltre trent’anni lo strumento più importante di cultura e di ricerca negli ambiti più specifici della storia della mutualità. Due sono i filoni più rilevanti del patrimonio documentaristico della Biblioteca “Cesare Pozzo”: la storia dei trasporti e la mutualità. Di più recente assetto è l’ambito di raccolta e ricerca inerente al terzo settore e le sue reti solidaristiche. La Biblioteca Cesare Pozzo conta oltre 20.000 volumi di rilevante valore cui si sono aggiunte testate di periodici correnti e storici e più di 300 tesi di laurea. Dal 2004 essa aderisce al Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) e beneficia di un contributo erogato dall’Assessorato alla cultura della Regione Lombardia. La biblioteca mantiene inoltre collegamenti con università, reti Soms, associazioni culturali ed è consultabile sul sito internet www.mutuacesarepozzo. it/biblioteca. 10 XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV FEDERAZIONE ITALIANA DELLA MUTUALITÀ INTEGRATIVA VOLONTARIA XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV (Roma, 3-4 aprile 2014) Il valore del mutuo soccorso nel welfare della solidarietà, dei diritti e delle opportunità DOCUMENTO POLITICO PER IL DIBATTITO CONGRESSUALE (Approvato dalla Direzione Fimiv del 18 febbraio 2014) SoMMARio Premessa 1. Noi con una identità di settore 1.1. Principi e valori 1.2. I Soci : categorie 1.3. Gli ambiti di intervento 2. Noi dentro una normativa che ci riguarda 2.1. I fondi sanitari integrativi 2.2. Il ruolo delle società di mutuo soccorso 3. Noi portatori di una visione di sistema 3.1. Integrazione del movimento mutualistico 3.2. Integrazione mutualistico-cooperativa 3.3. Progettualità mutualistica territoriale 11 XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV PREMESSA Il contesto nel quale si colloca l’impegno della mutualità integrativa volontaria, rappresentata dalle società di mutuo soccorso, risente delle pesanti conseguenze della lunga stagione recessiva. Lo scenario odierno è ancora fortemente problematico, ulteriormente aggravato da una perdurante e diffusa incertezza sulle prospettive future, seppure recentemente mitigata da timidi accenni di ripresa. La crisi ha accresciuto l’impoverimento di una larga fascia di persone, ha allargato le disuguaglianze sociali, ha posto in discussione il consolidato e apprezzato sistema di tutele pubbliche del welfare state, mettendo a rischio la coesione sociale nel nostro paese. La riduzione progressiva della spesa pubblica sta impattando sui bilanci delle famiglie. In particolare, la spesa privata per prestazioni sanitarie e socio assistenziali è in ascesa costante. Tenuto conto della evoluzione demografica e della composizione dei bisogni sociali, i soggetti concorrenti del non profit – tra questi la mutualità integrativa volontaria – rappresentano ormai un elemento imprescindibile per la costruzione di un welfare comunitario efficace, sostenibile e di qualità. Cresce pertanto l’attenzione, da parte delle istituzioni, verso il terzo settore e, nel suo ambito, verso il mutuo soccorso. Cosicché nel 2012, dopo svariati decenni di tentativi a vuoto, il nostro mondo ha registrato lo storico risultato della riforma della ottocentesca legge di riferimento (L. 3818 del 1886). Anche in Europa si assiste ad una rinnovata attenzione verso le “Mutual Benefit Societies”, nell’ambito del ruolo sempre più incisivo dell’economia sociale. Dopo una lunga serie di pronunciamenti formali del Parlamento europeo, probabilmente nel secondo semestre - passate le elezioni europee e con la presidenza italiana dell’Unione europea - ci aspettiamo la presentazione, da parte della Commissione europea, di un Regolamento sullo statuto della mutua europea. In Italia, con la crescita delle esperienze assistenziali e sanitarie integrative al servizio pubblico, la 12 mutualità integrativa volontaria sta riprendendo, nel nostro tempo, il ruolo sussidiario e solidaristico delle origini. Importanti società di mutuo soccorso hanno saputo tenere il passo con l’evoluzione sociale intervenuta nel nostro paese, si sono organizzate in forma moderna e rispondono oggi con efficacia, competenza e qualità ai mutati bisogni assistenziali, offendo servizi per la salute, l’assistenza, il benessere, la sicurezza sociale. Nello stesso tempo, nei numerosi piccoli, medi e grandi comuni italiani, le società di mutuo soccorso storiche, anche le più piccole, perlopiù fondate tra la seconda metà dell’Ottocento ed il primo decennio del ’900, desiderano poter cogliere l’occasione della recente riforma della legge 3818 per riattivare livelli, anche minimi, di prestazioni assistenziali. Esse costituiscono una presenza costante, un presidio di solidarietà sociale aperto alla comunità, un baluardo in difesa di patrimoni storici, luoghi di inclusione e di valorizzazione della cultura e delle più antiche tradizioni locali. Impegnato nella salvaguardia dell’universalità, solidarietà ed equità del servizio sanitario pubblico, il movimento mutualistico intende orientare il suo sviluppo in una direzione comunitaria, i cui effetti non si esauriscano con l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, ma incidano anche sui comportamenti delle persone, rese più consapevoli dalla forza che deriva dalla loro capacità di stare insieme. Partecipare in forma mutualistica ad un progetto di integrazione delle assistenze aiuta le persone a migliorare il livello di soddisfacimento dei propri bisogni inerenti la salute e a sviluppare ed incrementare l’accesso a nuove e più articolate filiere di servizi, senza che vengano meno gli impegni del servizio pubblico a garantire i livelli essenziali di assistenza (Lea), che sono e devono continuare ad essere un diritto primario dei cittadini. In questa ottica, si va costruendo l’orizzonte strategico del mutuo soccorso, che nella nostra visione comporta il conseguimento di alcuni fondamentali traguardi: A) una maggiore integrazione del movimento mutualistico; XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV B) una integrazione mutualistico-cooperativa negli ambiti della salute e del benessere: il settore del mutuo soccorso è coinvolto, nell’ambito del movimento cooperativo, nella costruzione e nell’affermazione dell’Alleanza delle cooperative italiane (ACI) ed è parte attiva nel Progetto Salute; esso ha contribuito sostanzialmente e fattivamente alla sua impostazione ed è impegnato nell’attuazione concreta delle sue linee guida nei territori; C) una progettualità territoriale capace di coinvolgere trasversalmente e strutturalmente i livelli relazionali intermedi che agiscono a vario titolo (associativo, cooperativo, imprenditoriale) nella società civile. La proposta mutualistica si fa promotrice di un dialogo con le comunità territoriali attraverso le loro autonome rappresentanze, anche al fine di favorire la flessibilità dell’offerta e di renderla più funzionale alla domanda che esprime i bisogni delle persone. Crediamo che la dimensione territoriale favorisca la capacità relazionale tra le persone e, conseguentemente, la prossimità al bisogno e al suo soddisfacimento. Dal territorio, in cui si misurano i livelli di (in)soddisfazione dei bisogni di assistenza, può derivare un nuovo patto di solidarietà tra i cittadini e tra questi e gli erogatori dei servizi (pubblici e privati) in termini di continuità, prossimità e tempestività, convenienza e sostenibilità, personalizzazione e appropriatezza. In tale logica, va considerata anche la questione della sanità integrativa, diventata una componente importante e diffusa della spesa sanitaria, soprattutto nella contrattazione del lavoro dove coinvolge milioni di lavoratori dipendenti. I suoi effetti si traducono in una opportunità e in un vantaggio socialmente rilevanti per i lavoratori che ne usufruiscono. Affinché questa stessa opportunità non si trasformi in un privilegio legato al solo mercato del lavoro, riteniamo sia altrettanto giusto e proficuo che i corpi associativi intermedi della società civile se ne facciano espressione a vantaggio di tutti i cittadini. Pensiamo che sulla salute non ci possa essere profitto e che la solidarietà tra il bisogno e i modi e i mezzi per soddisfarlo sia l’unico circuito possibile. Le società di mutuo soccorso sono coinvolte a pieno titolo nella normativa che disciplina i fondi sanitari integrativi fino dalla sua prima introduzione, con l’art. 9 del D. Lgs. 502/92. Il loro ruolo è riconosciuto sia come fonte istitutiva di fondi sanitari integrativi del SSN, sia come enti istitutivi e gestori di fondi sanitari in attuazione di accordi, contratti o regolamenti aziendali che prevedano il versamento di contributi destinati all’assistenza sanitaria dei lavoratori dipendenti. Se è evidente la dimensione chiusa ed esclusiva dei fondi sanitari di derivazione contrattuale ex art. 51 DPR 917/1986, altrettanto lo è la connotazione aperta che è stata attribuita dal legislatore ai fondi sanitari integrativi del SSN ex art. 9 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni che, per questa ragione, includono tra le fonti istitutive anche regioni, enti territoriali e locali, associazioni e le stesse società di mutuo soccorso. Per la costituzione dei fondi sanitari integrativi aperti mancano ancora il decreto attuativo sulle modalità di affidamento in gestione e il regolamento contenente le disposizioni relative al loro ordinamento. Tuttavia, le società di mutuo soccorso, dotate di un proprio specifico ordinamento di settore, nei fatti e in una accezione terminologica più moderna, sono già dei fondi sanitari aperti, la cui propensione all’integrazione del SSN è intrinseca alla loro storia, natura e vocazione sussidiaria e complementare al servizio pubblico. In definitiva, vogliamo provare, sul tema della salute e del benessere dei cittadini, a ribaltare la visione mercantilistica del rapporto tra domanda ed offerta con una visione solidaristica, dove non è l’offerta che dispone ma è la domanda che, esprimendo dei bisogni, induce l’offerta a rispondere e a strutturarsi per una più adeguata ed efficace presa in carico. Per queste ragioni chiediamo un aperto confronto di merito e di metodo sui pesi e i contrappesi che il sistema pubblico e il sistema mutualistico insieme possono mettere in atto in una logica di sana evoluzione e di crescita del welfare nel nostro paese. 13 XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV 1. NOI CON UNA IDENTITÀ DI SETTORE il mutuo soccorso è un valore universale connaturato alla vita comunitaria degli uomini; è stato fin dalle origini un movimento di idee e di fatti che ha messo al centro della propria azione l'obiettivo di organizzare comunità solidali che, con il mutuo appoggio, permettesse ai singoli individui di vivere meglio. A oltre 150 anni dalla sua nascita, la mutualità volontaria si riconosce nell’impianto valoriale delle origini. 1.1. PRINCIPI E VALORI La mutualità volontaria italiana si riconosce nell’impianto valoriale delle origini e ne riafferma con forza i seguenti principi: le società di mutuo soccorso sono società di persone, non di capitali e non hanno scopo di lucro. La partecipazione è libera e democratica • Gli aderenti ad una società di mutuo soccorso sono Soci e non clienti. • il Socio è parte attiva della collettività associata e concorre alle decisioni attraverso la partecipazione libera e democratica agli organi societari. • La trasparenza nella gestione, il rispetto reciproco e la consapevolezza delle finalità sociali sono a fondamento del rapporto associativo. • Le società di mutuo soccorso promuovono la partecipazione alla mutualità attraverso l’educazione, la formazione e l’informazione. La mutualità “pura” • Le società di mutuo soccorso sono soggetti giuridici a mutualità pura: esse svolgono esclusivamente attività per i Soci e tra i Soci, ai quali assicurano non il conseguimento di un utile patrimoniale o finanziario, ma la copertura di determinate necessità personali ed economiche. 14 • Gli eventuali avanzi di gestione sono accantonati a riserva e diventano un patrimonio indivisibile intergenerazionale. • L’adesione e la dimissione dei Soci è libera e volontaria. La società non ha facoltà di recedere dal rapporto associativo. • La società di mutuo soccorso non seleziona i propri Soci, si rivolge a tutti i cittadini ed applica quindi il principio della “porta aperta”. La solidarietà è il fondamento • La solidarietà si concretizza attraverso la raccolta dei contributi liberamente conferiti da tutti i Soci e la loro erogazione sotto forma di prestazioni e sussidi rispondenti ai bisogni di assistenza espressi dagli stessi Soci, secondo criteri e modalità opportunamente regolamentati. • Aiuto reciproco, rispetto della dignità delle persone, condivisione del rischio ed assenza di fini lucrativi esaltano la responsabilità e la partecipazione collettiva. • il radicamento territoriale delle società di mutuo soccorso rappresenta un valore che rafforza il legame tra le persone e favorisce la coesione sociale. La Federazione italiana della Mutualità (Fimiv) opera per preservare l’identità delle società di mutuo soccorso e per farne ancora oggi un utile strumento di solidarietà, di integrazione assistenziale, sociale e sanitaria, di educazione alla convivenza civile. in italia, il movimento mutualistico e i suoi valori hanno ricevuto l'attenzione del legislatore subito dopo l'unità d'italia: il 15 aprile 1886 fu promulgata la Legge 3818 che ha stabilito le condizioni e le modalità di acquisizione, libera e volontaria, del riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso. nel dicembre 2012, dopo anni di interventi normativi in diversi ambiti - dall’associazionismo ai fondi sanitari alla fiscalità - che hanno di fatto inciso profondamente anche sul nostro modello giuridico, la Legge 3818/1886 ha subito un sostanziale aggiornamento che ci per- XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV mette di sviluppare una serie di ragionamenti sulla realtà e sulla possibile evoluzione del mutualismo in italia. La legge di settore riformata ha ridefinito le categorie dei Soci, ha meglio specificato gli ambiti di attività e ha individuato nella gestione mediata di una società verso l’altra lo uno strumento tecnico di sostegno allo sviluppo della mutualità. La riforma ha anche stabilito le modalità e i termini della registrazione pubblica e della vigilanza sulle società di mutuo soccorso. il mutuo soccorso si fonda su un patto di reciproco scambio di risorse e servizi tra gli aderenti, alla cui gestione tutti partecipano equamente e in modo democratico. il Socio ordinario, fruitore dei benefici derivati dalla raccolta e dalla condivisione mutualistica dei contributi, costituisce il fulcro su cui ruota l’attività di una società di mutuo soccorso. ciascun Socio condivide il suo contributo con quello degli altri affinché dalla somma dei contributi di tutti derivino le prestazioni che, opportunamente regolamentate, gli spettano qualora incorra in una situazione di necessità. 1.2. SOCI – CATEGORIE a) Soci ordinari La natura del mutuo soccorso poggia sul vincolo normativo della mutualità pura che consente di erogare servizi e attività tipiche esclusivamente in favore dei Soci. Si tratta, tuttavia, di una nozione allargata di mutualità, che contestualizza il Socio e il suo bisogno di prestazioni in un ambito di vita quotidiano e coinvolge dunque anche i suoi familiari conviventi, in qualità di Soci o semplicemente di assistiti. di norma i Soci ordinari sono le persone fisiche che liberamente e volontariamente scelgono di aderire ad una società di mutuo soccorso. L’interpretazione più estensiva della recente integrazione legislativa consente tuttavia di affermare che anche le persone giuridiche, quali le stesse società di mutuo soccorso e i fondi sanitari, possono entrare nella categoria dei Soci ordinari di una società di mutuo soccorso, qualora i membri persone fisiche o i lavoratori iscritti a tali enti siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società di mutuo soccorso a cui i predetti enti hanno aderito. così facendo, in deroga al principio della mutualità pura, con l’intento di dotare il settore di idonei strumenti di sviluppo e di consolidamento, si riproducono, in forma mediata, gli effetti mutualistici a favore di persone fisiche il cui rapporto associativo ricade esclusivamente in capo agli enti gestiti da una società di mutuo soccorso. una simile modalità di azione porta a rivedere la classificazione dei Soci ordinari, che deve tenere conto di una dimensione partecipativa diversificata alla vita istituzionale della società, per esempio il voto plurimo per i Soci ordinari persone giuridiche. b) Soci sostenitori La legge riformata consente significativamente alle società di mutuo soccorso di ammettere nella propria compagine associata la categoria dei Soci sostenitori, comunque denominati, che possono anche essere persone giuridiche, cioè enti disposti ad impegnarsi per la diffusione e lo sviluppo della società a cui aderiscono. così come ciascun individuo si muove ed agisce in un contesto quotidiano di relazioni con una molteplicità di corpi sociali intermedi di tipo associativo, cooperativo o imprenditoriale, una società di mutuo soccorso, che è composta di individui, è un soggetto collettivo comunitario che per affermarsi passa anche dentro e attraverso i corpi sociali intermedi. in questa logica i Soci sostenitori, persone giuridiche aderenti ad una società di mutuo soccorso, diventano partner attuatori di un progetto mutualistico condiviso: la dimensione territoriale costituisce il suo naturale alveo dove connettere, in forma autorganizzata, la domanda di salute che le persone 15 XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV esprimono con l’offerta che struttura i servizi e le prestazioni in nuove filiere. 1.3. GLI AMBITI DI INTERVENTO Le attività che una società di mutuo soccorso può svolgere sono disciplinate dagli artt. 1 e 2 della Legge 3818/1886, riformata nel 2012. in coerenza con il ruolo sociale che il mutuo soccorso riveste fin dal suo primo impianto legislativo ottocentesco e in continuità con i tratti distintivi che specificatamente lo connotano, la Legge riformata non solo ha aggiornato l’aspetto terminologico ma, in maniera più sostanziale, ha dato forma giuridica a tipologie di attività di cui le società hanno nel tempo e nei fatti assunto il carico. L’articolazione degli ambiti di attività è sufficientemente ampia e tale da consentire un’idea di sviluppo e di crescita del mutuo soccorso che va oltre i parametri consueti. L’orizzonte mutualistico è naturalmente aperto, per i Soci e i loro familiari, siano essi Soci o assistiti, all’erogazione di prestazioni e di trattamenti socio-sanitari e di sussidi economici a fronte di spese sanitarie; ma si profila anche l’apertura all’azione verso contesti di bisogno attuali che richiedono di formulare una rinnovata progettualità e di investire in nuove competenze. ci riferiamo, nello specifico, alla possibilità che una società di mutuo soccorso eroghi contributi economici e servizi di assistenza familiare non soltanto in caso di decesso del Socio, come era già nelle previsioni originarie della Legge, ma anche nei casi di “gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche”. Si sta valutando al riguardo la possibilità che le società di mutuo soccorso intraprendano, a favore dei propri Soci, attività di microcredito, limitate all’acquisto di beni e servizi necessari per il soddisfacimento di bisogni primari e finalizzate al recupero delle spese sostenute (per esempio spese mediche, di locazione o scolastiche). Vogliamo evidenziare inoltre come il legisla- 16 tore, allargando il perimetro delle attività del mutuo soccorso, abbia speso alcuni significativi passaggi con riferimento alla erogazione di servizi. Avendo chiaro che una società di mutuo soccorso non può svolgere attività di impresa (art. 2 della Legge 3818 riformata), il ruolo della mutualità è anche quello di favorire la costruzione di reti tra i fornitori e l’organizzazione di filiere che agevolino, per condizioni e tariffe, l’accesso ai propri Soci che ne manifestino il bisogno. in questa ottica la proposta mutualistica si fa promotrice di un dialogo aperto e strutturato con le comunità territoriali attraverso le loro autonome rappresentanze, anche al fine di favorire la flessibilità dell’offerta e di renderla più funzionale ai bisogni delle persone. Il territorio rappresenta un punto di snodo nel rapporto tra la domanda che esprime i bisogni e l’offerta che struttura i servizi e le prestazioni. da un lato la domanda disaggregata può trovare nella dimensione mutualistica aperta lo strumento collettore organizzato tramite il quale acquisire una capacità negoziale. dall’altro l’offerta parcellizzata, connettendosi ad una società di mutuo soccorso erogatrice di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie-assistenziali, può incontrare la complessità dei bisogni insoddisfatti e provare a strutturarsi in reti e nuove filiere. dal territorio, in cui si misurano i livelli di (in)soddisfazione dei bisogni di assistenza, può derivare un nuovo patto di solidarietà tra i cittadini e tra questi e gli erogatori dei servizi (pubblici e privati) in termini di - continuità - prossimità e tempestività - convenienza e sostenibilità - personalizzazione e appropriatezza. per tutto questo e ancor di più per il patrimonio storico e culturale che le società di mutuo soccorso possiedono e rappresentano, il legame con il territorio è stretto, spesso profondamente radicato, altre volte dimenticato e da riscoprire. esso costituisce comunque un punto di riferimento essenziale per lo sviluppo e la crescita della mutualità. XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV Abbiamo detto che le società di mutuo soccorso non possono avere rapporti economici ed operativi nei confronti di soggetti terzi non soci in base alla norma della mutualità pura. tuttavia è possibile per le società di mutuo soccorso “promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici”. e’ evidente come tali attività siano svincolate dal criterio della mutualità pura e si rivolgano piuttosto all’interesse generale della collettività. Anche questo aspetto operativo proprio del mutuo soccorso può essere colto come una opportunità di coesione sociale e di progettazione condivisa con le realtà associative, cooperative e istituzionali presenti nei territori. 1.4. LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO STORICHE nei numerosi piccoli, medi e grandi comuni italiani, le Società di Mutuo Soccorso, perlopiù fondate tra la seconda metà dell’ottocento ed il primo decennio del ’900, costituiscono una presenza costante, un presidio di solidarietà sociale aperto alla comunità, un baluardo in difesa di patrimoni storici documentali e immobiliari, luoghi di inclusione e di valorizzazione della cultura e delle più antiche tradizioni locali. Grazie al loro forte radicamento territoriale il numero dei Soci si è non solo mantenuto nel tempo, ma sta anche crescendo. Queste società, pur nell’evoluzione delle proprie attività, non hanno mai perduto il riferimento originario ai principi della solidarietà e del mutuo soccorso tra i Soci. esse avvertono chiaro il bisogno, particolarmente in questi tempi di difficoltà economica e sociale, di rafforzarsi per garantire un concreto sostegno ai propri Soci negli ambiti socio-sanitario e assistenziale. Molte società storiche, anche le più piccole, desiderano poter cogliere l’occasione della recente riforma della legge di settore per riattivare livelli, anche minimi, di prestazioni assistenziali. Ma le difficoltà che esse incontrano sono mol- te e di varia natura: tecniche, culturali, politiche. La complessa varietà ed articolazione dei bisogni sociali e sanitari espressi dalle diverse fasce di popolazione comporta una capacità di analisi e di azione che le società di mutuo soccorso devono imparare ad attuare sui territori. una volta individuata la tipologia delle prestazioni erogabili è poi necessario dotarsi di strumenti tecnici di valutazione statistica, di calcolo attuariale e di norme regolamentari in modo tale da consentire una equa ripartizione delle risorse in funzione del bisogno. La struttura organizzativa e gestionale di una società di mutuo soccorso, che operi negli ambiti prescritti dalla legge di settore, richiede agli amministratori una presenza assidua e una capacità gestionale di coordinamento dell’operato dei collaboratori, volontari e/o dipendenti, per attività che spaziano dalla erogazione di prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali all’organizzazione di manifestazioni e iniziative culturali o ricreative. Quanto più è vasta la dimensione degli associati tanto più complessa è la gestione: la mutualità mediata può essere uno strumento utile allo scopo, anche se molta diffidenza persiste tra i piccoli sodalizi per il timore di perdere la loro capacità rappresentativa e motivazionale verso i propri Soci a vantaggio della società gestore. Fimiv ha il compito di aiutare le società storiche, che ne manifestino la volontà, a recuperare appieno le loro funzioni di assistenza sussidiaria ai Soci, avendo anche cura di seguire ed agevolare il rapporto di gestione tecnica mediato tra le società di mutuo soccorso di minori dimensioni e quelle più strutturate. in particolare le società di mutuo soccorso storiche e territoriali, attraverso i loro coordinamenti regionali, con il supporto della Federazione, dovranno poter disporre dei servizi e dell’assistenza necessari per • il loro sviluppo organizzativo e gestionale; • lo studio e la costruzione di prestazioni sociosanitarie e assistenziali o di loro variazioni; • la promozione di iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali sulla prevenzione sanitaria, preferibilmente in accordo con iitituzioni pubbliche e associazioni; 17 XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV • l’impostazione di un piano statistico generale della platea dei Soci e degli eventi sussidiati, con i loro eventuali costi gestionali, di consulenza medica e legale; • l’acquisizione della statistica comune e la contestuale elaborazione di dati, al fine di determinare il valore effettivo dei contributi associativi che i Soci dovranno versare per l’erogazione delle prestazioni mutualistiche; • la promozione – possibilmente di concerto con le istituzioni regionali e locali - della mutualità integrativa e volontaria, attraverso convegni, dibattiti e conferenze; • lo sviluppo di una rete di convenzioni con erogatori di servizi socio-sanitari e assistenziali (cooperative sociali, poliambulatori medici, infermieristici e simili); • la definizione di intese con enti o istituzioni per studiare la fattibilità e promuovere, con modalità mutualistiche, servizi sanitari e assistenziali quali: cure dentarie, assistenza domiciliare alla non-autosufficienza temporanea e permanente, onoranze funebri, servizio badanti, servizi di accompagnamento soci, ec 2. NOI DENTRO UNA NORMATIVA ChE CI RIGUARDA 1 per la prima tipologia, l’art. 9 del dlgs 502/92, aggiornato dal dlgs 229/99, ha stabilito un ambito di applicazione finalizzato a potenziare l’erogazione di: a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati; b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri; c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito. Fra le prestazioni erogabili, sono comprese anche: a) le prestazioni di medicina non convenzionale; b) le cure termali; c) l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale. in aggiunta, il successivo decreto ministeriale del 2008 ha introdotto l’erogazione di prestazioni “finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente” e “le prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.” Le fonti istitutive dei Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali; b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza sanitaria; e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute; f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti. 18 2.1. I FONDI SANITARI INTEGRATIVI il decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009 (decreto Sacconi), il più recente in ordine di tempo, che è intervenuto per meglio precisare gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi, già indicati dal decreto ministeriale del 31 marzo 2008 (decreto turco), e per stabilire le procedure e le modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale degli stessi fondi, all’art. 2 comma 2 ha specificato che con la definizione di fondi sanitari si intendono due tipologie. La prima riguarda i Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni1. La seconda tipologia comprende gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV il legislatore ha anche stabilito che i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono, in prima istanza, autogestiti. essi possono anche essere affidati in gestione mediante convenzione da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo modalità da stabilire con un apposito decreto del Ministro della Sanità che, ad oggi, non è stato ancora emanato. nell’accezione corrente, dunque, l’attribuzione generalizzata di “integrativi” estesa a tutti i fondi sanitari è fuorviante. i decreti ministeriali del 2008 e del 2009, come è stato sopra accennato, fanno riferimento infatti ad una seconda tipologia di fondi sanitari identificati come enti, casse e società di mutuo soccorso aventi fine esclusivamente assistenziale ed operanti ai sensi dell’art. 51 del dpR 917/1986 e successive modificazioni. detto articolo prevede che non concorrono a formare reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore ad enti e casse, ivi comprese le società di mutuo soccorso, aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore a 3.615,20 euro. Gli ambiti di intervento per questa seconda tipologia di fondi “comprendono il complesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del SSn e gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.” Vengono così garantite tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle sostitutive erogate di norma da questa tipologia di fondi, a cui si vanno ad aggiungere quelle più strettamente integrative al SSn. infatti, a partire dal 2010, gli ambiti di intervento si intendono rispettati a condizione che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziale attestino, su base annua, una quota minima di prestazioni integrative al SSn2 riguardanti l’assistenza odontoiatrica, l’assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non-autosufficienti e di prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, nella misura non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. i fondi sono uno strumento importante di sostegno alla spesa sanitaria privata, in grado di intercettare risorse economiche ingenti, particolarmente dalle imprese, per restituirle ai lavoratori sotto forma di rimborsi. essi possono inoltre orientare accessi preferenziali verso il SSn, ma anche verso il servizio privato convenzionato a condizioni agevolate. A questo proposito, osserviamo che, a prescindere dalla possibilità dell’utente di disporre o meno di una copertura della spesa sanitaria, le lunghe liste di attesa e gli elevati costi di compartecipazione richiesti per l’accesso al 2 il decreto ministeriale del 2009 ha stabilito che le prestazioni integrative sono da intendersi: 1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; 2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza; 3) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza; 4) prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie. e’ stato avviato così un percorso di affiancamento di tutti i fondi sanitari al SSn con il fine di garantirne la sostenibilità in una logica generale di complemento e di supplemento ai livelli essenziali di assistenza. 19 XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV servizio pubblico, a parità di prestazione, sono diventati tali da suggerire la ricerca di percorsi alternativi privati. L’uscita dal sistema pubblico dell’utenza solvente che si rivolge al servizio privato è un dato che costituisce, senza alcun dubbio, una caduta nella sostenibilità delle assistenze pubbliche a pregiudizio, per esempio, del mantenimento delle esenzioni per le fasce più deboli della popolazione. Ma, quando i tariffari del servizio pubblico non reggono il confronto con la concorrenza privata, non si pone soltanto il rischio di insostenibilità gestionale del sistema pubblico; più pericolosamente, è a rischio la tenuta dell’equità e dell’interesse generale alla tutela della salute. L’orientamento dei fondi sanitari, fino ad oggi, è stato quello di contenere i tariffari delle strutture private convenzionate, concordando riduzioni su valori tendenzialmente prossimi a quelli del SSn. per il futuro, si profila una situazione che potrebbe essere del tutto diversa: i fondi sanitari, che nella generalità mantengono il rimborso medio dei ticket tra l’80% e il 100%, volendo continuare ad erogare tale copertura dovranno decidere fino a che punto saranno in grado di farsi carico del maggior onere che può derivare dall’eventuale ulteriore innalzamento delle quote di compartecipazione richieste dal servizio pubblico all’utente, specialmente se, indirizzando i propri assistiti verso la sanità privata convenzionata, si riscontrano costi inferiori. Queste considerazioni, a nostro parere, suggeriscono non un freno al processo di diffusione e di consolidamento del sistema dei fondi sanitari in difesa del servizio pubblico; al contrario, proprio alla luce dei rischi che si profilano, crediamo fermamente che si debbano impostare politiche sanitarie e sociali innovative ed equilibratrici, capaci di accompagnare lo sviluppo dell’assistenza sanitaria integrativa, riconoscendo il ruolo sociale dei fondi sanitari ed agendo, di concerto con gli enti pubblici preposti, sull’orientamento delle coperture erogabili e sulle condizioni di accesso nell’interesse generale della collettività. 20 L’erogatore pubblico potrebbe provare a superare la caduta di competitività e il rischio di marginalità dei servizi per i soli meno abbienti, partecipando alla costruzione di modelli mutualistici su base territoriale, attraverso i quali programmare e sostenere modalità di accesso a prestazioni e servizi fondate sulla partecipazione e sull’organizzazione responsabile ed autonoma delle risorse aggiuntive da parte dei cittadini. La dimensione territoriale assume in questo processo una valenza sostanziale perché favorisce l’interlocuzione con gli enti di governo per individuare meglio i bisogni e le istanze da soddisfare e consente di assumere più efficacemente azioni di controllo, valutazione e correzione nell’allocazione delle risorse aggiuntive raccolte in forma mutualistica. 2.2. IL RUOLO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO Le società di mutuo soccorso sono coinvolte a pieno titolo nella normativa che disciplina i fondi sanitari integrativi fino dalla sua prima introduzione, con l’art. 9 del D. Lgs. 502/92. il loro ruolo è riconosciuto sia come fonte istitutiva di Fondi sanitari integrativi del SSn sia come enti istitutivi e gestori di fondi sanitari in attuazione di accordi, contratti o regolamenti aziendali che prevedano il versamento di contributi destinati all’assistenza sanitaria dei lavoratori dipendenti. in particolare, a seguito della riforma della Legge di settore 3818/1886, la gestione di un fondo sanitario da parte di una società di mutuo soccorso può avvalersi del meccanismo della mutualità mediata che determina il rapporto associativo del fondo sanitario, in favore dei propri iscritti, con una società di mutuo soccorso. Se è evidente la dimensione chiusa ed esclusiva dei fondi sanitari di derivazione contrattuale ex art. 51 dpR 917/1986, altrettanto lo è la connotazione aperta che è stata attribuita dal le- XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV gislatore ai Fondi sanitari integrativi del SSn ex art. 9 del d. Lgs. 502/92 e successive modificazioni che, per questa ragione, includono tra le fonti istitutive anche regioni, enti territoriali e locali, associazioni e le stesse società di mutuo soccorso. per la costituzione dei fondi sanitari integrativi aperti mancano ancora il decreto attuativo sulle modalità di affidamento in gestione e il regolamento contenente le disposizioni relative al loro ordinamento. tuttavia, le società di mutuo soccorso, dotate di un proprio specifico ordinamento di settore, nei fatti e in una accezione terminologica più moderna, sono già dei fondi sanitari aperti, la cui propensione all’integrazione del SSn è intrinseca alla loro storia, natura e vocazione sussidiaria e complementare al servizio pubblico. 3. NOI PORTATORI DI UNA VISIONE DI SISTEMA una mutua può essere identificata come uno strumento mediatore tra la domanda e l’offerta, un veicolo portatore di bisogni, che si muove in una dimensione territoriale da cui emergono le criticità e in cui si individuano le risorse aggiuntive negli ambiti che riguardano la salute e il benessere delle persone. La mutualità si propone di operare in un contesto ampio di integrazione del sistema pubblico delle assistenze. in una forma sussidiaria tesa alla salvaguardia dell’universalità, solidarietà ed equità del servizio sanitario pubblico, il settore mutualistico intende orientare il suo sviluppo in una direzione comunitaria i cui effetti non si esauriscano con l’erogazione di prestazioni sanitarie, ma anche incidano sui comportamenti delle persone rese più consapevoli dalla forza che deriva dalla loro capacità di stare insieme. in questa logica si va costruendo l’orizzonte strategico del mutuo soccorso che nella nostra visione comporta il conseguimento di alcuni fondamentali traguardi: D) una maggiore integrazione del movimento mutualistico; e) una integrazione mutualistico-cooperativa negli ambiti della salute e del benessere; F) una progettualità territoriale capace di coinvolgere trasversalmente e strutturalmente i livelli relazionali intermedi che agiscono a vario titolo (associativo, cooperativo, imprenditoriale) nella società civile. 3.1. INTEGRAZIONE DEL MOVIMENTO MUTUALISTICO poiché l’affermazione della mutualità integrativa non può prescindere da un’attitudine culturale di cui i Soci sono portatori, crediamo che la dimensione territoriale favorisca la capacità relazionale tra le persone e, conseguente- 21 XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV mente, la prossimità al bisogno e al suo soddisfacimento. d’altra parte, però, la piccola dimensione di molte società di mutuo soccorso mette in luce la loro fragilità economica e gestionale. per questa ragione le nuove previsioni di legge introducono un inedito strumento di collaborazione tra le società di mutuo soccorso: la mutualità mediata. La Legge 3818 riformata stabilisce all’art. 3 la possibilità per una società di mutuo soccorso di minori dimensioni di aderire come Socio persona giuridica ad un’altra società di mutuo soccorso e di partecipare così allo scambio mutualistico, rendendo i propri Soci persone fisiche beneficiari delle prestazioni erogate dalla società più strutturata. Questo meccanismo può consentire alle società di minori dimensioni di svolgere le loro funzioni istituzionali in campo sanitario e sociosanitario e nel contempo di alleggerirle dell’onere di quegli adempimenti strutturali necessari per ritornare ai Soci in forma di sussidi i contributi da essi versati. prima della riforma, una società di mutuo soccorso che non fosse stata in grado di erogare rimborsi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie non poteva che suggerire ai propri Soci di iscriversi anche ad un’altra società in grado di operare in tal senso. in questo modo però la piccola società correva il rischio di vedere progressivamente allontanare i propri iscritti con pregiudizio per la stabilità del suo governo. da un lato la debolezza economica della piccola dimensione può essere superata mediante il rapporto associativo con un’altra società più strutturata, dall’altro la piccola dimensione può esprimere e mettere a valore per entrambe la capacità relazionale che le deriva dal radicamento territoriale. un ulteriore strumento di integrazione sistemica tra società di mutuo soccorso può essere il contratto di rete finalizzato alla collaborazione negli ambiti riguardanti le attività istituzionali e lo scambio di informazioni o prestazioni tecnico-operative. 22 3.2. INTEGRAZIONE MUTUALISTICO-COOPERATIVA La Federazione italiana della Mutualità aderisce a Legacoop nazionale ed è coinvolta, nell’ambito del movimento cooperativo, nella costruzione e nell’affermazione dell’Alleanza delle cooperative italiane (Aci). il settore del mutuo soccorso è parte attiva nel progetto Salute: esso ha contribuito sostanzialmente e fattivamente alla sua impostazione ed è impegnato nell’attuazione concreta delle sue linee guida nei territori. La cornice progettuale che il settore mutualistico condivide con la cooperazione affronta la complessa ed ampia problematica della connessione tra la domanda di salute e la sua sostenibilità, partendo da una visione complessiva di contenimento della spesa pubblica, che salvaguardi l’universalità, la solidarietà e l’equità del sistema delle assistenze, e di orientamento della spesa privata in senso integrativo, che coinvolga direttamente i cittadini e realizzi sistemi fiduciari tra i diversi attori sia dell’offerta che della domanda. in questo contesto, il mutuo soccorso, anche alla luce del recente aggiornamento della Legge di settore, fa proprio il concetto della salute come bene comune, al contempo collettivo ed individuale, riconosciuto non solo come assenza della malattia ma anche, nell’accezione più ampia, di stato di benessere, che assume caratteristiche differenti a seconda dell’età e del bisogno e si realizza tramite una pluralità di strumenti, non sempre e non solo di tipo sanitario. La mutualità e i settori della cooperazione sociale e della cooperazione dei medici sono impegnati a progettare insieme modalità e filiere innovative di erogazione di prestazioni e di servizi dedicati alla cura delle persone, facendosi carico della complessità dei bisogni, ottimizzando l’impiego delle risorse, specialmente nell’integrazione socio-sanitaria, mettendo a valore il ruolo di protagonista dell’utenza aggregata, direttamente responsabile dell’impiego delle risorse. XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV in questo processo la volontarietà del rapporto associativo mutualistico, che esprime e rafforza l’appartenenza, costituisce uno strumento di coesione sociale. Azioni di sistema tra mutualità e cooperazione sono in atto in alcuni territori regionali dove hanno già prodotto interessanti risultati. Mutue sanitarie e cooperative sociali hanno intrapreso un percorso di collaborazione a partire dall’attivazione di fondi sanitari a favore dei lavoratori di quel settore cooperativo, che sono allo stesso tempo coinvolti come parte sia della domanda, in quanto fruitori, che dell’offerta, in quanto fornitori di alcune delle prestazioni e dei servizi erogati. La connessione tra i due piani è evidente, ma lo è altrettanto la constatazione che, solo se il fondo sanitario assume una dimensione aperta al territorio, esso può rappresentare per l’offerta uno sbocco adeguato allo sviluppo e alla crescita. una ulteriore opportunità si sta definendo con le cooperative sociali impegnate nella costruzione di reti ambulatoriali territoriali che, con il mutuo soccorso, intendono promuovere programmi di accesso alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento per prestazioni odontoiatriche, fisioterapiche ma anche di varia specialistica a tariffe minime e a condizioni agevolate. con l’intento di diffondere la partecipazione mutualistica tra i cittadini e di coinvolgere sia la domanda di assistenza che l’offerta di servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali a condizioni vantaggiose, la cooperazione di consumo in Liguria, in Lombardia, in emilia Romagna ha attivato ormai da alcuni anni un rapporto privilegiato con il mutuo soccorso per l’erogazione di forme aggiuntive di assistenza sanitaria sia ai dipendenti che ai propri soci. 3.3. PROGETTUALITA’ MUTUALISTICA TERRITORIALE una società di mutuo soccorso è un soggetto economico flessibile che organizza la domanda, ne sostiene l’onere della spesa sanita- ria, la collega all’offerta di servizi sul territorio consentendone l’accesso ai Soci a condizioni di maggior vantaggio. una società di mutuo soccorso può passare dalla dimensione chiusa del fondo contrattuale esclusivo a quella aperta alla società civile e per questo richiede la partecipazione di tutti quei corpi sociali intermedi che sono attivatori di relazioni con i cittadini. Gli attori che intervengono a dare senso e sostanza ad una società di mutuo soccorso sono perciò: - utenti - imprese - servizi (gestori e fornitori di prestazioni) - pubblica amministrazione → domanda → domanda → offerta → orientamento verso l’integrazione L’assetto normativo dei fondi sanitari in italia ha contribuito alla crescita del settore fino a fargli assumere i connotati di un sistema. come tale esso si avvale di meccanismi di azione verso i beneficiari (i cittadini e i lavoratori dipendenti) e di interazione tra i soggetti attuatori (parti sociali, gestori mutualistici e assicurativi) che, per la delicatezza e la sensibilità degli ambiti di intervento a loro riservati, non possono e non devono comportare alcun pregiudizio all’interesse generale. L’intervento a sostegno della spesa per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie-assistenziali è l’ambito di attività primario e caratterizzante del mutuo soccorso. La possibilità riconosciuta alle società di mutuo soccorso di istituire e/o gestire fondi sanitari costituisce il riconoscimento del ruolo sussidiario a cui la mutualità libera e volontaria non è mai venuta meno nel corso della sua storia secolare. Ma una società di mutuo soccorso che eroga prestazioni di assistenza sanitaria non è un alibi per favorire comportamenti opportunistici tendenti a far contrarre il servizio pubblico. 23 XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV Al contrario, partecipare in forma mutualistica ad un progetto di integrazione delle assistenze deve aiutare le persone a migliorare il livello di soddisfacimento dei propri bisogni inerenti la salute e a sviluppare ed incrementare l’accesso a nuove e più articolate filiere di servizi, senza che vengano meno gli impegni del servizio pubblico a garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea), che sono e devono continuare ad essere un diritto primario dei cittadini. La contribuzione aggiuntiva è diventata una componente importante e diffusa della spesa sanitaria, soprattutto nella contrattazione del lavoro dove coinvolge milioni di lavoratori dipendenti. i suoi effetti si traducono in una opportunità e in un vantaggio socialmente rilevanti per i lavoratori che ne usufruiscono e che, in molti casi, coinvolgono anche i loro familiari. Le risorse erogate dalle aziende, che si riversano in queste forme di assistenza, sono ingenti ed ammontano a centinaia di milioni di euro; ad essi si sommano i benefici fiscali riconosciuti della deducibilità. L’incidenza economica è dunque assolutamente rilevante e comporta risvolti ed implicazioni che vanno ben oltre la componente salariale. nel nostro paese, quando si affronta il tema dell’assistenza sanitaria integrativa si avverte chiaramente una diffusa resistenza a dare spazio sociale a questo strumento, nel timore che venga irreparabilmente compromessa la virtuosità del diritto generale al sistema di welfare pubblico. Ma è proprio così facendo che si getta un’alea di sfiducia sulla capacità di tenuta e di garanzia dello stesso sistema pubblico e se ne evince tutta la sua fragilità. Si suppone, con una visione miope a nostro parere, che potendo circoscrivere la materia alla contrattazione del lavoro e considerando la contribuzione delle aziende una mera componente salariale, si possano meglio preservare gli attuali assetti del sistema pubblico delle assistenze. Si ignora così il valore sociale strategico di lungo periodo dell’impianto giuridico-normativo che riguarda i fondi sanitari, uno stru- 24 mento finalizzato alla ristrutturazione sostenibile del nostro sistema di welfare. e’ bene ricordare che i benefici fiscali riservati ai contributi destinati ai fondi sanitari sono riconosciuti a fronte di una loro virtuosità (assenza di lucro, di selezione e di discriminazione, integrazione al SSn) e che proprio l’aver incluso regioni, enti locali e enti territoriali, associazioni e società di mutuo soccorso insieme con la contrattazione del lavoro sia dipendente che autonomo, compresa la libera professione, tra le fonti istitutive dei Fondi sanitari integrativi del SSn suggerisce una connessione tra fondi sanitari chiusi a dimensione aziendale e fondi sanitari aperti a dimensione territoriale. nei fatti, il processo di cambiamento del nostro sistema di welfare è già avviato da tempo e richiede adeguate politiche sanitarie per affrontarne l’evoluzione e le sue criticità. Siamo convinti che il bene collettivo si tuteli non ignorando o impedendo, bensì controllando i processi, affinché da essi non derivino condizioni di iniquità e di disuguaglianza. Se da un lato è comprensibile che l’intervento sostitutivo o anche complementare dei fondi sanitari, finalizzato a coprire la spesa a carico dei cittadini per servizi e prestazioni che il SSn dovrebbe garantire del tutto ma che di fatto eroga in maniera insufficiente, possa prefigurare il rischio di un progressivo arretramento della pubblica amministrazione dalle sue funzioni, dall’altro è responsabilità del decisore pubblico di ricostruire un sistema di welfare più equo, capace di garantire l’effettiva uguaglianza dei trattamenti e delle opportunità. L’assistenza sanitaria integrativa rappresenta per milioni di lavoratori una opportunità del cui valore le associazioni sindacali hanno assunto la rappresentanza nella contrattazione collettiva; affinché questa opportunità non si trasformi in un privilegio legato al solo mercato del lavoro, riteniamo sia altrettanto giusto e proficuo che i corpi associativi intermedi della società civile se ne facciano espressione a vantaggio di tutti i cittadini. i lavoratori sono innanzitutto cittadini e la di- XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV scontinuità delle opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie nel corso della vita, per se stessi e per le loro famiglie, è un tema che deve interessare la società nel suo complesso e dunque tutti i suoi livelli relazionali intermedi tra cui, in primo luogo, le associazioni di rappresentanza dei cittadini a vario titolo. crediamo fermamente che il valore integrativo dei fondi sanitari si esprima, da un lato in un’azione complementare al SSn, attraverso la copertura dei costi di compartecipazione sostenuti dai cittadini, dall’altro in un’azione supplementare e aggiuntiva alle prestazioni erogate dal SSn, al fine di favorirne lo sviluppo e la crescita. il rischio paventato da molta parte dell’opinione pubblica di categorizzare l’erogazione sanitaria in funzione della maggiore o minore capacità contributiva derivata dalla contrattazione del lavoro e di riportare indietro di molti decenni il nostro sistema di welfare nazionale può trovare fondamento se non si prosegue nella logica dell’integrazione al SSn e non si individuano ulteriori parametri aggiuntivi ed estensivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa sugli ambiti di intervento dei fondi sanitari (20% dell’erogato). Se all’assistenza sanitaria integrativa non si impongono criteri omogenei a quelli adottati dal servizio pubblico, in primo luogo di uniformità delle prestazioni essenziali tra le categorie del lavoro. Se non si introducono precisi criteri di contenimento delle prestazioni sostitutive, per esempio quelle ospedaliere. Si sta svolgendo una grande partita economica in cui, in assenza di politiche sanitarie adeguate, è sempre più spesso la competizione tra i gestori che costruiscono l’offerta a dettare le condizioni e le regole al posto dell’utenza che, invece di assumere il ruolo di protagonista, rimane, di questa partita, spettatrice spesso inconsapevole e isolata nella sua individualità. Mentre è proprio l’utenza organizzata che deve acquisire capacità autonoma di trattare con l’offerta e provare a stringere con essa un patto di solidarietà che la orienti all’investi- mento sull’innovazione e sulla crescita dei servizi, all’organizzazione di nuove filiere che traggano origine dai bisogni e alla definizione, nella qualità, delle migliori condizioni di costo e di accesso. pensiamo che sulla salute non ci possa essere profitto e che la solidarietà tra il bisogno e i modi e i mezzi per soddisfarlo sia l’unico circuito possibile. Vogliamo provare, sul tema della salute e del benessere dei cittadini, a ribaltare la visione mercantilistica del rapporto tra domanda ed offerta con una visione solidaristica, dove non è l’offerta che dispone ma è la domanda che, esprimendo dei bisogni, induce l’offerta a rispondere e a strutturarsi per una più adeguata ed efficace presa in carico. Per queste ragioni chiediamo un aperto confronto di merito e di metodo sui pesi e i contrappesi che il sistema pubblico e il sistema mutualistico insieme possono mettere in atto in una logica di sana evoluzione e di crescita del welfare nel nostro paese. i fondi sanitari derivati dalla contrattazione del lavoro sono in crescita sostenuta in italia e con essi cresce il numero dei lavoratori dipendenti beneficiari di coperture aggiuntive di assistenza sanitaria. Ma i numeri possono soltanto evidenziare i flussi di masse di lavoratori distinti per azienda o per categoria che entrano ed escono dai fondi. non rilevano la posizione individuale di chi usufruisce di una opportunità per un tratto della propria vita e poi, soprattutto laddove la mobilità lavorativa è particolarmente intensa, ne viene escluso, magari dovendo cedere la propria posizione ad un altro lavoratore. in assenza di una titolarità della copertura, viene meno anche qualsivoglia strategia sociale collettiva che sia in grado di connettere il conferimento contributivo aziendale con il bene della persona nell’arco della sua intera vita. il 20% di contenuto minimo integrativo previsto per i fondi di origine contrattuale è perlopiù orientato a coperture odontoiatriche minime (ablazione del tartaro e, in misura minore, le cure) e trascura, tranne in alcuni limitati 25 XI CONGRESSO NAZIONALE FIMIV casi, la componente sociosanitaria e socio-assistenziale, che pure è prevista. poiché la contribuzione conferita ai fondi sanitari aziendali per i lavoratori dipendenti è relativamente bassa e altrettanto lo è l’età media degli assistiti, si riscontra che da un lato le prestazioni odontoiatriche complesse, troppo diffuse e onerose per poter essere rimborsate, e dall’altro le prestazioni e i servizi per l’assistenza domiciliare o in strutture residenziali, anch’essi molto costosi in generale ma anche, in quella fascia di età, sporadici e perciò poco utilizzati, non entrano affatto o entrano marginalmente nella gamma delle prestazioni erogate. La prospettiva di una copertura per l’assistenza domiciliare o la residenzialità protetta è di lungo termine e la sua sostenibilità comporta un accumulo di contribuzione su base individuale che il sistema dei fondi sanitari perlopiù ancora non attua. Le coperture sono orientate prevalentemente su servizi e prestazioni di più generale accesso e di immediata fruizione o quantomeno con un orizzonte temporale di intervento limitato alla fase acuta delle patologie. cronicità e non autosufficienza sono e restano tuttavia gli ambiti che maggiormente incidono sulla spesa privata: per poter organizzare un sostegno economico realmente efficace bisogna innanzitutto aiutare le persone che hanno bisogno a spendere meglio quelle somme che comunque esse destinano all’assistenza e avvicinare le famiglie a forme di investimento mutualistico preventivo. Un sistema mutualistico di integrazione sanitaria aperto è un valore sociale capace di farsi carico della continuità delle coperture per tutta la vita del Socio. Ma la mutualità per operare con equilibrio richiede una partecipazione precoce e, nel passaggio dalla dimensione chiusa di un fondo aziendale a quella mutualistica aperta, è necessaria una programmazione contributiva continuativa e proiettata verso il futuro. ****** 26 Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 RIFORMA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO VADEMECUM AI FINI DELL’ADEGUAMENTO DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO ALLA RIFORMA DELLA LEGGE 3818 DEL 1886 (D.L. 179 DEL 2012 CONVERTITO IN LEGGE IL 13 DICEMBRE 2012) INDICE 1. Aggiornamento degli statuti 2. Iscrizione al Registro imprese / Sezione imprese sociali 3. Attività istituzionali e attività diverse 4. Partecipazione a società di capitali 5. Rendiconto economico annuale DOCUMENTI (a disposizione presso la Fimiv) 1. Istruzioni per le nuove iscrizioni al Registro Imprese delle CCIAA 2. Accordo-tipo di Mutualità Mediata 3. Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale A - Linee guida per le SMS con proventi superiori a 250 mila euro B.1 - Rendiconto economico semplificato per SMS con proventi inferiori a 250 mila euro B.2 - Rendiconto economico ulteriormente semplificato 4. Statuto-tipo SMS RIFERIMENTI NORMATIVI 1. Legge 3818/1886 e successive modifiche 2. Decreto Legge 8 ottobre 2012 n. 179 (convertito in legge il 13 dicembre 2012) 3. Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 (decreto di attuazione DL 179) 4. Decreto Ministeriale 24 gennaio 2008 (linee guida per la redazione del bilancio sociale) 5. Agenzia del Terzo Settore - Linee Guida per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese sociali. 1. AGGIORNAMENTO DEGLI STATUTI Dalla lettura delle nuove norme vi è la necessità di porre attenzione ad eventuali aggiornamenti degli Statuti della Società di mutuo soccorso. Di seguito si indicano le materie statutarie da verificare, ai fini sia di un aggiornamento delle relative clausole, sia della loro introduzione. Qualora le SMS valutino la necessità o l’opportunità di modificare lo statuto è necessario l’intervento del notaio. Le materie da considerare sono le seguenti: 1. la coerenza delle attività previste in sede di oggetto sociale con quelle previste dal nuovo articolo 1 della legge 3818; 2. lo svolgimento delle attività culturali ed educative in via complementare a quelle istituzionali 3. l’estensione dell’attività mutualistica ai familiari conviventi dei soci; 4. l’istituzione e/o la gestione dei fondi sanitari integrativi; 5. l’esercizio del criterio della mutualità mediata; 6. il richiamo all’assenza dello scopo di lucro; 7. l’organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale); 8. la categoria dei soci sostenitori; 9. processi verbali degli organi sociali; 10. devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o di sanzione a seguito della perdita della qualifica di SMS. Con riguardo al punto 1: è necessario verificare che l’oggetto sociale della SMS sia coerente con le attività elencate dall’articolo 1 della legge 3818.Alcune di tali attività –soprattutto quelle contenute nelle lettere c) e d)- hanno un carattere generico, rappresentano un perimetro indicativo di quanto sia possibile o no per le SMS. Potrebbe non esservi, quindi, la necessità di modificare l’oggetto sociale descritto nello statuto vigente qualora questo risulti coerente alle nuove disposizioni di legge. Con riguardo al punto 2: non vi sono dubbi riguardo al fatto che le attività culturali ed educative non siano sufficienti per consentire ad un ente di qualificarsi come SMS ai sensi della legge 3818. Per conseguire tale obiettivo è necessario che sia svolta almeno una delle attività previste dall’articolo 1. Si tratta, quindi, di attività di carattere complementare che, tuttavia, non debbono essere sottovalutate, sia perché molte SMS svolgono sul territorio una formidabile azione educativa e culturale, volta anche a preservare un patrimonio storico, architettonico e culturale che risale al nostro Risorgimento, sia perché -come vedremotali attività possono essere la condizione necessaria e 27 Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 sufficiente per applicare il cosiddetto criterio della “mutualità mediata”. La genericità delle espressioni usate dal Legislatore consente di dare alle attività educative e culturali un contenuto molto vasto, onnicomprensivo delle esperienze sinora sviluppate dalle SMS. Inoltre, appare ovvio che tali attività siano escluse dal vincolo della mutualità pura. D’altra parte, se le SMS debbono promuovere prevenzione sanitaria e diffusione dei valori mutualistici, esse non possono che rivolgere le relative attività a soggetti terzi. Con riguardo al punto 3: la norma stessa stabilisce che anche i familiari conviventi dei soci possano usufruire delle prestazioni mutualistiche erogate dalla SMS. Quindi, non è necessario prevederlo espressamente nello statuto, essendo sufficiente che gli stessi siano menzionati nei regolamenti operativi e/o nelle carte che disciplinano i rapporti tra i soci e la SMS.Tuttavia, occorre prestare attenzione alle clausole statutarie interpretabili in senso restrittivo, cioè nel senso che la SMS sia abilitata a erogare prestazioni ai soli soci effettivi. In tal caso, è preferibile modificare lo statuto, a condizione –ovviamente- che la SMS sia interessata ad estendere le sue prestazioni anche ai familiari non soci. Con riguardo al punto 4: quella di istituire e/o gestire fondi sanitari integrativi è una facoltà. Nello statuto possono essere inserite clausole coerenti anche nella logica di un’opportunità da cogliere nel futuro prossimo. In altre parole, l’inserimento nello statuto di tale modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie non ne implica l’effettivo ricorso da parte della SMS. Con riguardo al punto 5: è assolutamente consigliabile inserire espressamente nello statuto la possibilità che la SMS aderisca in qualità di socio ad un’altra SMS a condizione che quest’ultima svolga le proprie attività istituzionali –cioè le attività previste dall’articolo 1 della legge 3818- in favore dei membri persone fisiche della SMS aderente. Così come la possibilità che la SMS abbia tra i propri soci altre SMS (vedi al riguardo l’Allegato: ACCORDO TIPO MUTUALITÀ MEDIATA). Lo scopo è sostanzialmente quello di consentire alle SMS di minori dimensioni (e per tali motivi in condizioni di non poter erogare i servizi resi istituzionali dalla presente legge) di continuare a svolgere la loro funzione nei settori previsti dalla legge 3818. La scelta di queste SMS di aderire ad un’altra in qualità di socio consentirà alle stesse di mantenere la qualità di SMS ai sensi della riforma legislativa perché comunque i soci avranno la possibilità di beneficiare delle attività istituzionali previste dall’articolo 1 della legge 3818, ancorché erogate da altra società. A conferma della tesi ap- 28 pena esposta è possibile ricordare quanto previsto dal verbale di revisione predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Infatti, nella parte dedicata al controllo dei “requisiti inerenti l’attività” si chiede al revisore di “specificare se gli scopi mutualistici sono realizzati direttamente o attraverso il criterio della mutualità mediata di cui all’articolo 3 L. 3818/1886”. Altrettanto significativa è la possibilità di aderire alle SMS in qualità di socio da parte dei Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei loro iscritti, anche alla luce dei vantaggi che tale modalità porterebbe alla governance delle SMS in termini di semplificazione complessiva degli adempimenti procedurali tra SMS, Fondo e lavoratori e di opportunità da parte dell’ente aderente di partecipare ai processi decisionali della SMS a tutela degli interessi dei propri aderenti. E’ importante che nello statuto il criterio della mutualità mediata sia disciplinato sia nel senso che la mutua possa erogare le proprie prestazioni ai soci di un’altra mutua aderente, sia nel senso opposto, cioè che i propri soci possa usufruire delle prestazioni di un’altra SMS, cui la mutua aderisca. Ai soci enti mutualistici possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Mutua. Considerata la difficoltà di disciplinare compiutamente in sede statutaria la complessità delle prestazioni mutualistiche nei confronti sia dei soci persone fisiche, sia dei soci aderenti ai sensi del criterio della mutualità mediata, appare opportuno prevedere una clausola statutaria che rinvii tale disciplina ad un regolamento interno1. Occorre infine ribadire che la mutualità mediata non ammette un atteggiamento passivo da parte della mutua che si affida ad un’altra. Il rapporto con i soci deve comunque sussistere, il che implica che la SMS si debba occupare della raccolta dei contributi relativi alle prestazioni svolte dall’altra mutua, della progettazione delle prestazioni, del reclutamento dei soci, etc). Con riguardo al punto 6: gli statuti delle SMS già dovrebbero contemplare la clausola di non lucratività, il che significa che le SMS non possono distribuire avanzi 1 La clausola potrebbe avere il seguente contenuto: “I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con altre Società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell’articolo 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Mutua, così come del versamento dei contributi”. Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 di gestione tra i soci sotto forma di dividendi o in qualunque altro modo. Non va ignorata anche l’esclusione di qualsiasi diritto del socio ad ottenere il rimborso dei contributi versati in caso di scioglimento del rapporto sociale o della SMS. I contributi vanno infatti ad incrementare il patrimonio sociale e il divieto di ripartizione di quest’ultimo implica l’esclusione del rimborso del versamento effettuato. Con riguardo al punto 7: si tratta di un organo sociale che va necessariamente previsto dallo statuto, ma la cui istituzione può essere condizionata al perfezionarsi di particolari parametri. Infatti, in materia di organo di controllo interno, l’articolo 3 della legge 3818 stabilisce che lo statuto debba determinare espressamente, tra l’altro, la “formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni”. Si tratta di una norma che va riconsiderata nel contesto più ampio della disciplina societaria e che, per tale via, può essere coordinata con quella delle cooperative srl, con quanto ne consegue rispetto alla (non) obbligatorietà di nominare l’organo di controllo (che può essere anche nella forma monocratica) e di sottoporsi al controllo contabile in relazione a determinati parametri. Una cooperativa srl ha l’obbligo di istituire l’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) solo se supera determinati parametri2. Ovviamente, si tratta di criteri che non possono essere applicabili tout court alle SMS, perché non vi è capitale sociale, né fatturato, etc. Si potrebbe, in assenza di indicazioni precise, fare riferimento ai parametri previsti per l’obbligo di versare l’importo massimo del contributo di vigilanza (numero soci oltre i 10.000 e raccolta contributi relativi alle prestazioni mutualistiche oltre i 500.000 euro). Tale impostazione trova conferma nel verbale di revisione predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico quando nella parte dedicata all’organo di controllo pone la condizione che esso sia istituito per la raccolta delle relative informazioni. Con riguardo al punto 8: la clausola relativa ai soci sostenitori è facoltativa e, in ogni caso, può essere sufficiente mantenere le clausole statutarie vigenti che parlano di soci onorari o promotori in quanto la norma di legge parla di soci sostenitori “comunque denominati”. Come già detto, tale categoria di soci non può es2 Quando supera 120.000 euro di capitale sociale ovvero redige il bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis (totale attivo patrimoniale 4.400.000 euro; ricavi delle vendite 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media 50 unità). In tal caso l’obbligo di nomina del sindaco cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati. sere introdotta attraverso l’emissione di titoli finanziari. Quindi il loro sostegno dovrà necessariamente tradursi nel versamento di contributi a fondo perduto, da destinare alle riserve patrimoniali della sms, o contributi di altra natura (conferimenti di beni o servizi a titolo provvisorio o definitivo) finalizzati o meno a singole operazioni o all’erogazione di particolari servizi mutualistici. A fronte della mancata erogazione di servizi o di dividendi, la norma dà tuttavia la possibilità ai soci sostenitori di partecipare alla gestione della sms. Infatti, si prevede che essi possano designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari. Si esclude quindi che tali soggetti possano partecipare direttamente all’organo amministrativo, lasciando loro la sola facoltà di designare tra i soci ordinari, cioè tra coloro che godono dei servizi mutualistici, i propri rappresentanti. In ogni caso, si esclude la possibilità che i soci sostenitori esercitino il diritto di voto in assemblea, alla quale potranno eventualmente partecipare nelle forme previste in sede statutaria. A tale conclusione si giunge considerando che tale categoria non può essere in alcun modo assimilata a quella dei soci finanziatori nelle cooperative. Con riguardo al punto 9: l’articolo 3 della legge 3818 prevede l’obbligo che lo statuto preveda la redazione dei processi verbali delle riunioni dei diversi organo sociali. Si tratta di un obbligo rispettato dalle SMS nei fatti, ma frequentemente non richiamato dagli statuti. Qualora nei prossimi mesi la SMS, per altri motivi, decida di modificare lo statuto si consiglia di colmare l’eventuale lacuna. In caso contrario, risulta sufficiente dimostrare, in occasione dell’eventuale revisione, che i verbali sono stati formalmente redatti. Si consiglia comunque di correggere lo statuto alla prima occasione utile. Con riguardo al punto 10: la modificazione della clausola statutaria relativa alla devoluzione del patrimonio non è necessaria quando la stessa si esprima genericamente o rinvii alle norme di legge. E’ invece obbligatoria quando il destinatario indicato espressamente sia diverso da quello che oggi prevede la legge (altra SMS ovvero uno dei Fondi mutualistici promossi dalle Centrali cooperative. In caso di adesione alla FIMIV il fondo mutualistico è COOPFOND spa). 2. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE Il primo comma dell’articolo 23 stabilisce che “le Società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle im- 29 Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 prese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Con il medesimo decreto è istituita un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le Società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte”. Il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato un decreto ministeriale (6 marzo 2013), con il quale ha definito i criteri e le modalità di iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, tenendo conto delle loro peculiarità, che sono diverse da quelle delle imprese sociali. Il termine per l’iscrizione è stato dapprima fissato per il 18 novembre 2013, ma –anche grazie alle richieste delle Associazioni di rappresentanza delle SMS- il termine è slittato al 31 marzo 2014. Le SMS saranno iscritte nella apposita sezione presentando istanza all’ufficio del registro delle imprese, accompagnata dal proprio atto costitutivo e statuto predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/18863. Vale la pena ricordare che le SMS devono depositare nella apposita sezione il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal DM 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato “linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali”. Le Società di mutuo soccorso denunciano al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’articolo 9 del DPR 581/1995: a) l’avvio delle attività ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge 3818; b) l’apertura di unità locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell’attività svolta presso le stesse. 3 Le Società di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad iscrivere nella apposita sezione di cui all’art.1, ove ne ricorrano i presupposti: a) le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto; b) la delibera di nomina dei componenti l’organo amministrativo, ove non ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e relative modifiche; c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e relative modifiche; d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della Società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e relative modifiche; e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie; f) la delibera di scioglimento della Società di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori; g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione; h) l’istanza di cancellazione dalla apposita sezione; i) ogni altro atto previsto dalla legge. 30 Ai fini dell’iscrizione nella sezione nella denominazione della società deve essere presente la locuzione: «Società di mutuo soccorso». Gli adempimenti sono diversi in relazione a determinate condizioni: • le SMS già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del decreto (18 maggio 2013), che risultino iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818, sono iscritte d’ufficio alla apposita sezione presentando una dichiarazione sostitutiva circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società. • le SMS già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del decreto, che risultino iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818, presentano all’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione, accompagnata dall’atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818. • le SMS già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, presentano all’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione, accompagnata dall’atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818. Qualora le SMS non siano in grado di depositare l’atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l’ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l’assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio. Tutte le SMS devono depositare per l’iscrizione nell’apposita sezione, contestualmente agli atti citati, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina. Qualora le SMS non provvedano agli adempimenti previsti nel termine stabilito, l’ufficio del registro delle imprese inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi. Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 Con il medesimo decreto 6 marzo 2013 è stata istituita un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le Società di mutuo soccorso saranno automaticamente iscritte. Quindi, accanto alle sezioni dedicate rispettivamente alle cooperative a mutualità prevalente e alle cooperative a mutualità non prevalente, secondo quanto disposto dal decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive, vi sarà quella riservata alle SMS. Le SMS, nell’iscriversi al registro delle imprese, devono anche richiedere il codice ATECO, il quale – in relazione alle caratteristiche tipiche del modello societarionon può che essere quello dedicato alle “attività di altre organizzazioni associative non classificabili” (n. 949990). Ovviamente, qualora la SMS eserciti altre attività (circostanza poco probabile e consigliabile), essa può chiedere eventualmente un altro codice ATECO. 3. LA ESCLUSIVITÀ DELLE ATTIVITÀ DELLE SMS E IL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ D’IMPRESA Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 della legge 3818/1886 introduce un carattere di esclusività riferito alle attività e ai servizi che le SMS possono svolgere, essenzialmente riconducibili ai settori socio sanitario, previdenziale, assistenziale e culturale. In altre parole, le sms non possono svolgere attività diverse da quelle espressamente previste dalla legge. NUOVE ISCRIZIONI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO AL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO CCIAA (SEZ. IMPRESE SOCIALI) Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, per le nuove iscrizioni delle Società di mutuo soccorso al Registro Imprese - Sezione Imprese Sociali - della CCIAA occorre presentare apposita istanza in forma telematica (quindi attraverso studi commercialisti), accompagnata dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Documenti necessari per la pratica in CCIAA: 1) Posta Elettronica Certificata (PEC): Un prerequisito formale richiesto per l’iscrizione al Registro Imprese è la dotazione da parte della SMS di una casella di posta elettronica certificata (PEC).Al riguardo generalmente provvede lo stesso studio commercialista. 2) Procura conferimento incarico allo studio commercialista, per l’iscrizione della Soms alla CCIAA firmata dal Rappresentante legale. Il modello di tale procura verrà proposto dal professionista scelto nell’elenco fornito dal Coordinamento Soms o dalla Fimiv. 3) Dichiarazione sostitutiva di conformità dello Statuto e dell’Atto costitutivo alla L. 3818/1886 firmata dal rappresentante legale. 4) Dichiarazione riassuntiva cariche sociali in carica, firmata dal Rappresentante legale da cui risultino cognome, nome, carica e data di nomina di ciascun amministratore ed eventuali sindaci; 5) Atto Costitutivo e Statuto: qualora le SMS non siano in grado di depositare l’Atto Costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l’ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l’assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo Statuto rogato da un notaio; 6) Rendiconto economico annuale semplificato per le SMS con proventi inferiori ad Euro 250.000. N.B.: Le Camere di Commercio, al momento dell’iscrizione, potrebbero richiedere, nella loro autonomia organizzativa, ulteriori informazioni e/o documenti.Ad esempio, la DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA, per la quale si propone il seguente testo, da consegnare al commercialista per l’ev. inserimento nel campo apposito: Oggetto Sociale: La Società di Mutuo Soccorso non ha fine di speculazione e di lucro. Essa ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l’organizzazione dell’auto-aiuto tra i cittadini. Per i soci, la Società promuove: azioni di prevenzione sanitaria e di tutela economica in caso di malattia o di morte. Inoltre, insieme alla gestione del patrimonio storico intergenerazionale posseduto, promuove e organizza una molteplicità di attività culturali e conviviali che hanno come obiettivo la promozione e lo sviluppo della mutualità. 31 Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 Nonostante tale carattere di esclusività fosse presente anche nella versione originaria della legge 3818, molte SMS nel corso degli anni hanno svolto direttamente o indirettamente - attività diverse da quelle ricomprese nell’ambito dell’articolo 1, che possono essere ricondotte tra quelle di impresa. Si tratta spesso di attività legate alla gestione del loro patrimonio immobiliare che, tuttavia, non possono essere interpretate in contrasto con le norme di legge in esame perché: • sono riconducibili ad attività di natura sociale e solidaristica, di interesse generale come detta l’articolo 1 della legge 3818, promosse spesso da Autorità regionali o locali; • sono sostanzialmente funzionali ad una corretta ed efficace gestione e manutenzione degli immobili; • contribuiscono –sul piano delle risorse finanziarie- a perseguire le finalità istituzionali e/o a ridurre gli oneri a carico dei soci per ottenere le relative prestazioni. A sostegno della suesposta tesi vi sono indicazioni precise da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia per il Terzo Settore, le quali affermano che l’attività di locazione di beni immobili esercitata dagli enti non commerciali non è idonea di per sé a configurare l’esercizio di un’attività d’impresa. Quando un ente commerciale concede in locazione beni immobili, comunque acquisiti, con l’unico obiettivo di percepirne canoni, non fa altro che sfruttare economicamente beni di sua proprietà, il che non determina esercizio di attività d’impresa. Si tratta di uno dei mezzi attraverso il quale l’ente non commerciale si sostiene e si procura i proventi necessari per il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali. Diversamente, si arriverebbe alla inaccettabile conclusione secondo 32 cui un ente non commerciale potrebbe accettare la donazione di un patrimonio immobiliare solo a condizione che non lo gestisca e non ne tragga utili da destinare alle proprie attività istituzionali. Quindi, un’attività d’impresa potrebbe configurarsi solo qualora l’ente non commerciale sia dotato di un’apposita organizzazione di mezzi e risorse che vada oltre la semplice struttura amministrativa necessaria per stipulare i contratti e per riscuotere i canoni, cioè una struttura che non svolge meri compiti di amministrazione del proprio patrimonio immobiliare. In altre parole, non possono ricondursi nell’ambito della mera locazione quei contratti complessi o integrati che prevedono, a carico del locatore, anche l’obbligo di rendere servizi ulteriori che risultino qualificanti ai fini della causa del contratto e che non si sostanzino in semplici prestazioni accessorie alla locazione (circ. n. 12/E del 1° marzo 2007, la quale fa riferimento alla giurisprudenza comunitaria, in particolare alla sent. 12 giugno 2003, causa C-275/01). Vi possono essere poi attività collaterali, come l’esercizio di spacci o bar, rispetto alle quali va posta attenzione perché, in base ad un decreto del Ministero dell’Interno, la FIMIV ha la possibilità di rilasciare ai legali rappresentanti delle mutue aderenti l’autorizzazione a svolgere attività di somministrazione di bevande e alimenti in favore dei soli soci. Le mutue che non hanno tale autorizzazione e che, soprattutto, operano attraverso tali spacci anche in favore di terzi, dovranno affidare a terzi la gestione degli stessi, evitando così di incorrere nel divieto di svolgere attività di impresa. Va da sé che per giustificare attività di questo genere sia necessario lo svolgimento di almeno una delle attività istituzionali previste dall’articolo 1 della legge 3818, cui convogliare le risorse acquisite e che –elemento ancora più importante- i contributi versati dai soci allo scopo di ottenere le prestazioni di cui al predetto articolo 1 non possano essere impiegate per finalità diverse da quelle fissate dalla legge. Si tratta di un orientamento recepito in sede di verbale di revisione laddove si chiede: • se i contributi versati dai soci per le prestazioni mutualistiche offerte dalla SMS siano effettivamente utilizzati per le attività istituzionali previste dalla legge 3818/1886; • se gli eventuali proventi derivanti da operazioni economiche non rientranti tra le attività istituzionali della SMS e/o dall’impiego del patrimonio immobiliare siano destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della stessa. Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 a) l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 30 giugno 2005, n. 83/E, ha precisato che una ONLUS non può detenere partecipazioni in società di capitali che consenta alla stessa di assumere funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata (esercizio di un’influenza dominante che incida in modo determinante sulle scelte operative degli organi della società partecipata). Si configurerebbe in tal caso lo svolgimento di un’attività non consentita alle ONLUS; b) la stessa risoluzione dispone anche che la detenzione di titoli o quote è ammissibile quando l’entità della partecipazione e del ruolo svolto nella società partecipata si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali c) tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha considerato anche l’ipotesi che le società di capitali possano assumere la qualifica di “impresa sociale”; d) è ammissibile la detenzione da parte di una ONLUS di partecipazione, anche maggioritarie o totalitarie in società commerciali aventi la qualifica di “impresa sociale”, in quanto queste sarebbero sottoposte a rigidi vincoli che le farebbero rientrare nell’alveo degli enti non lucrativi 4. PARTECIPAZIONE DELLE SMS A SOCIETÀ DI CAPITALI 5. RENDICONTO ECONOMICO ANNUALE È stato posto il quesito se una Società di mutuo soccorso possa partecipare al capitale di società per azioni o società a responsabilità limitata e a quali condizioni. Come già detto, le Società di mutuo soccorso non debbono avere finalità di lucro e non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possano svolgere attività di impresa” (articoli 1 e 2, comma 2, legge 3818/1886). Quindi, limitandosi alla norma citata, le SMS non potrebbero possedere partecipazioni in società di capitali aventi scopo di lucro. E’ anche vero, d’altra parte, che le SMS sono assimilate – in virtù delle loro peculiarità - alla categoria degli enti non commerciali e delle ONLUS, come del resto si evince dalla disciplina fiscale contenuta nell’articolo 15, lettera i-bis, del TUIR. Alla luce di questa assimilazione si può quindi considerare quanto sostenuto dall’Agenzia per il Terzo Settore, con il proprio Atto di indirizzo (deliberazione n. 72 del 24 marzo 2011): Le SMS debbono redigere un documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal DM 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato “linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali”. Fimiv ha predisposto al riguardo due schemi di rendicontazione: – il primo - rendiconto impostato secondo il criterio di competenza - adottabile dalle SMS con proventi superiori a 250mila euro; – il secondo - impostato su criteri di cassa – è adottabile dalle SMS che abbiano proventi inferiori a 250mila euro: tale schema viene fornito in due modelli in quanto è stata predisposta anche una versione estremamente semplificata per le piccole Soms storiche e territoriali che sul piano economico non registrano valori significativi. 33 Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 CONVENZIONE-QUADRO FIMIV/MU.SA. PER I SERVIZI DI EMERGENZA IMA il savoir-faire dell’assistenza Con un’organizzazione unica, fortemente legata ai valori di solidarietà e di rispetto altrui, IMA oggi è il numero uno dell’assistenza in Francia e compare tra i 3 maggiori esponenti del mercato europeo. I 2200 dipendenti del gruppo IMA, con passione e professionalità, intervengono 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere tempestivamente tutte le situazioni d’emergenza. Le origini L’idea di creare una società specializzata nell’assistenza nasce in Francia nel 1981 per volontà di tre grandi mutue assicuratrici: le “mutuelles” degli artigiani MAAF, dei commercianti e industriali MACIF e degli insegnanti MAIF, con l’obiettivo di fornire ai propri assistiti delle prestazioni di assistenza di qualità. Ben presto a queste mutue se ne sono aggiunte altre: la mutua delle professioni alimentari (MAPA), dei funzionari (AMF), dei militari (AGPM), delle collettività (SMACL), degli studenti (MAE), dei lavoratori (MATMUT), dei motociclisti (Mutuelle des Motards) e più di 200 mutue sanitarie. Da queste fondamenta ha origine il nome IMA: Inter Mutuelles Assistance: l’assistenza tra le mutue. Numerose altre società, da federazioni sportive a grandi case automobilistiche, a società assicurative europee, hanno scelto IMA per offrire le loro prestazioni di assistenza in tutto il mondo. Oggi, più di 50 milioni di persone beneficiano dell’esperienza di IMA. Un partner affidabile I valori di IMA trovano fondamento nell’economia sociale: contribuire al benessere delle persone con un servizio di qualità. IMA è sempre rimasta fedele nel tempo ai valori ed ai principi dei soci fondatori: il rispetto per la persona rimane al centro di tutto ciò che facciamo. Il gruppo IMA, per garantirsi una stabilità finanziaria nel tempo, reinveste sistematicamente i propri utili in nuovi prodotti, servizi, strumenti tecnologici e risorse. Questo a vantaggio di tutti i nostri soci in quanto ciò permette di offrire prodotti e servizi di alta qualità, a prezzi altamente competitivi. Le strutture internazionali del gruppo IMA Il gruppo Inter Mutuelles Assistance conta oggi 132 corrispondenti nel mondo e 10 centrali operative che beneficiano di una interconnessione informatica e telefonica e servono direttamente 12 Paesi: Francia, Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Inghilterra, Irlanda, Marocco. 34 Ognuna delle filiali di IMA può, non solo visualizzare in tempo reale una pratica di assistenza aperta in un altro sito, ma anche condividere la rete dei fornitori e di mettere in opera i mezzi più appropriati per un corretto svolgimento della pratica stessa. La forza della rete Per aiutare le persone in difficoltà, IMA ha rigorosamente selezionato una rete di oltre 55.000 collaboratori a livello mondiale, di cui 12.000 in Italia. La rete di IMA è costituita da numerosi professionisti rispondenti a determinati standard qualitativi: medici, infermieri, baby-sitter, collaboratrici domestiche, artigiani, hotel, centri di assistenza stradali, taxi… Grazie alla loro professionalità e disponibilità, IMA si avvale di loro in qualsiasi momento del giorno e della notte. La Filiale Italiana Nata nel 1990 per permettere alla Casa Madre francese di essere più vicina ai propri assicurati in vacanza in Italia, IMA ITALIA ha suscitato immediatamente l’interesse di importanti società e compagnie italiane che hanno stretto con essa dei solidi rapporti di partenariato, scegliendo di affidarle la fornitura dei propri servizi di assistenza. La missione di IMA ITALIA è quella di offrire ai suoi clienti un’assistenza umana, medica o tecnica con competenza e grande sensibilità. Sia che si tratti di una consulenza medica, un’assistenza a domicilio, di una riparazione urgente nella propria abitazione o di un soccorso stradale o di un auto sostitutiva. Per questo FIMIV ha scelto IMA per promuovere ai propri iscritti dei servizi ad alto valore aggiunto in Italia e all’estero. Anno VIII, n. 25 - 3-4 aprile 2014 zione e presa a carico di un alloggio provvisorio, di un magazzino per la custodia di mobili, di una baby-sitter, di un aiuto domestico…interventi sul posto in caso di smarrimento di chiavi, di guasti elettrici o alla caldaia. Le riparazioni in natura effettuate per conto della compagnia d’assicurazione permettono di abbreviare i tempi di intervento, garantendo tempi di risposta più rapidi, qualità e controllo dei costi. I nostri settori di intervento Assistenza Medica Dal 1981 IMA offre assistenza medica di alto livello in tutto il mondo grazie ad un network medico mondiale di professionisti e di 8.000 ospedali convenzionati,qualificati per l'efficienza delle cure erogate e costantemente controllati. La rete di medici è composta sia da medici generalisti che da specialisti in pediatria, dentisti, oculisti, psicologi, psichiatri ... e specialisti del trasporto medico. Presso ogni sede e struttura, IMA dispone di uno staff di medici anestesisti ed infermieri specializzati in medicina d'urgenza e formati per il trasporto di malati e feriti. In ambito medico, IMA offre una vasta gamma di servizi di assistenza: trasferimento verso la più vicina struttura medica convenzionata o rimpatrio del paziente (compreso il trasporto aereo se la situazione lo richiede), contatti medici, telemedicina, servizio di “medical second opinion”, invio di medicinali e protesi, servizio di interpretariato, assistenza ai familiari e anticipo di spese mediche. Assistenza a Domicilio IMA fornisce il sostegno alle famiglie ed alle persone in difficoltà intervenendo in caso di infortunio o malattia improvvisa qualora sia richiesta una degenza ospedaliera o domiciliare. L’assistenza a domicilio comprende una vasta gamma di servizi: collaboratrice domestica, baby-sitter, assistenza scolastica a domicilio per bambini malati, la consulenza legale, sociale, amministrativa e medica e l’aiuto alla ricollocazione in caso di perdita di lavoro. Per le persone anziane o non autosufficienti IMA propone servizi di trasporto, aiuto domestico, consegna pasti, parrucchiere al domicilio, cure dal podologo, assistenza psicologica, teleassistenza, assistenza ed aiuto in caso di decesso. Assistenza Mobilità Internazionale IMA offre una vasta gamma di servizi in tutto il mondo per soggiorni all’estero sia professionali che privati: l'assistenza medica, il rimpatrio e la presa a carico delle relative spese, supporto in caso di furto o smarrimento di documenti d’identità, anticipo di denaro, ricerca di un hotel, informazioni legali e consigli di viaggio, supporto psicologico in caso di trauma. Per soddisfare le richieste dei propri assistiti, IMA offre consigli di viaggio e di consulenza legale, supporto durante il trasferimento (trasloco, assistenza nel disbrigo delle pratiche burocratiche, scuola, alloggio, traduzioni...), informazioni, aiuto alle famiglie, assistenza medica e presa a carico delle spese mediche. In caso di necessità, di fronte ad eventi eccezionali (pandemia, catastrofe naturale, instabilità politica…), IMA organizza una cellula di crisi che si occuperà di installare strutture mediche sicure, di occuparsi della sicurezza delle persone e, se necessario, ne organizzerà il rientro d’urgenza. Assistenza Auto IMA è uno dei leader europei nell’assistenza del veicolo: abbiamo l’esperienza, le competenze e le risorse necessarie per intervenire in qualsiasi momento 24 ore su 24. Offriamo una gamma completa di servizi per i conducenti, i passeggeri ed i loro veicoli in caso di guasto, incidente o furto: soccorso stradale, riparazione sul posto, pernottamento o rimpatrio e accident management. IMA è all’avanguardia nel campo dei 'veicoli intelligenti', della telematica a bordo, dell’assistenza geolocalizzata con sorveglianza elettronica del veicolo e della telediagnosi. Assistenza Abitazione IMA propone una gamma completa di servizi di assistenza all’abitazione 24h/24, 7 giorni su 7, avvalendosi di collaboratori professionisti: riparazioni d’emergenza e di messa in sicurezza per conto dell’assicuratore, organizza- 35 Scopo Sociale Favorire lo sviluppo delle attività mutualistiche svolte, ai sensi delle leggi vigenti in materia (L. 3818/1886- d.Lgs 229/99), dalle Società di Mutuo Soccorso associate. Le Società di Mutuo Soccorso sono espressamente indicate tra i soggetti chiamati a gestire i Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale (art 9 d.Lgs 229/99) e sono pertanto legittimate e pienamente qualificate per le loro caratteristiche mutualistiche (assenza di scopo lucrativo e finalità esclusivamente assistenziali) per fornire un contributo rilevante alle esigenze di integrazione sanitaria dei cittadini. Caratteristiche il consorzio Mu.Sa. si propone di fungere da General contractor per conto delle Società di Mutuo Soccorso associate, in particolare nelle trattative di rilievo nazionale (contratti collettivi nazionali), per poi distribuire le gestioni delle coperture sanitarie integrative tra le medesime Società di Mutuo Soccorso associate in proporzione alla dimensione organizzativa e in relazione alla presenza sul territorio, in base ai criteri di ripartizione fissati dal Regolamento. il consorzio Mu.Sa. si propone pertanto di rafforzare il ruolo e la capacità contrattuale delle singole Società di Mutuo Soccorso associate e si candida a partecipare a trattative di rilievo nazionale al fine di competere in maniera adeguata con gli altri soggetti presenti sul mercato. Oggetto Realizzare in nome proprio e per conto delle Società di Mutuo Soccorso associate, accordi con organizzazioni di rappresentanza sindacale ed enti pubblici o privati, finalizzati a garantire ai lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato o di qualsiasi altra natura, nonché agli esercenti attività libero-professionali, la previdenza e/o assistenza in campo sanitario e socio sanitario. Valori Le gestioni delle coperture sanitarie integrative trattate dal consorzio Mu.Sa e affidate alle singole Società di Mutuo Soccorso associate garantiranno la piena applicazione dei principi mutualistici: • assenza di fini lucrativi • principio della porta aperta • nessuna discriminazione delle persone assistite e garanzia di assistenza per tutta la vita (le Società di Mutuo Soccorso non esercitano mai il diritto di recesso) • partecipazione democratica delle persone assistite che diventano soci della Società di Mutuo Soccorso strutturra ssanitaria struttura anitaria convenzionata
© Copyright 2024 ExpyDoc