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IN PRIMO PIANO
N. 12 - dicembre 2014
RETRIBUZIONE DIFFERITA Tutta la disciplina e gli esempi di calcolo della prestazione
Cassa integrazione ordinaria
N
ell’ipotesi di cassa integrazione a zero ore il
lavoratore non matura
la tredicesima mensilità. Se,
per esempio, un lavoratore
con retribuzione lorda pari a
2.400 euro è stato in Cig a
zero ore dal 1° gennaio al 31
marzo 2014 e per il residuo
periodo dell’anno ha regolarmente prestato attività lavorativa, allo stesso spetterà la
corresponsione nel mese di
dicembre 2014 di una tredicesima pari ad euro 1.800
[2.400 – (2.400/12x3)].
Per i tre mesi di cassa integrazione lo stesso lavoratore percepirà dall’Inps una
indennità pari all’80% della
retribuzione, comprensiva
del rateo di 13ma; tuttavia,
l’applicazione dei massimali per la liquidazione della
Cig potrebbe in alcuni casi
vanificare proprio la quota
parte di mensilità aggiuntiva da ricomprendere nell’indennità.
Diversa, e più articolata, è
l’ipotesi della cassa integrazione ad orario ridotto.
In questo caso, infatti, maturano due quote di tredicesima: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate
o comunque riferite ad eventuali assenze tutelate; la seconda si riferisce alle ore
non lavorate per effetto della
riduzione di orario a causa
dalla cassa integrazione e
beneficerà della parziale in-
tegrazione salariale. Per
quantificare
l’ammontare
della tredicesima (ma si utilizza anche per gli altri emolumenti caratterizzati da maturazione
ultramensile,
n.d.r.) che il datore di lavoro
deve corrispondere al lavoratore è possibile fare riferimento al coefficiente rappresentato dalle ore lavorabili
nell’anno.
Invero, occorre evidenziare
come sull’argomento l’Istitu-
In Cig a zero ore
non matura
la tredicesima
to sia intervenuto attraverso
il messaggio n. 17610 del 30
ottobre 2012, avente a oggetto la Domanda di autorizzazione Cigo industria, con
particolare riguardo alla
compilazione del flusso
UniEMens ed alle modalità
di calcolo della prestazione.
Attraverso il messaggio appena citato, l’Inps ha voluto,
tra l’altro, esplicare gli elementi e l’algoritmo utilizzati
dal medesimo Istituto per il
calcolo della prestazione (Cigo industria, n.d.r.) nei casi
di comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa tramite il flusso
UniEMens (affrontati dall’istituto attraverso la circolare n. 13/2011).
Nel riquadro, riportato alla
pagina successiva, vengono
analizzati gli aspetti operativi in riferimento al calcolo
della prestazione, ivi compreso il trattamento afferente
le mensilità aggiuntive.
Integrazione salariale
e mensilità aggiuntive:
ulteriori considerazioni
Come evidenziato dal messaggio Inps n. 11110 del 7
aprile 2006, la retribuzione
globale integrabile è composta, oltre che dagli emolumenti corrisposti alla fine di
ogni periodo di paga, anche
da competenze che maturano e vengono erogate con
periodicità non mensile. Le
quote di tale retribuzione
maturate nel mese devono
ricomprendersi nell’importo
fissato quale limite massimo
cui rapportare il trattamento
di integrazione salariale.
“Ne deriva che in concreto
le quote di mensilità aggiuntive vengono di rado rimborsate dall’Inps in quanto eccedono il tetto mensile applicabile alla singola fattispecie tenuto conto che il
ragguaglio ad ore del compenso ultramensile (13° e
14° etc.) sommato al ragguaglio ad ore del trattamento
corrisposto mese dopo mese
non può in ogni caso superare il massimo spettante”.
Sulla base delle constatazioni
appena illustrate si possono
quindi verificare le seguenti
ipotesi:
n l’importo dell’integrazione calcolata nella misura
dell’80% sulla retribuzione globale è superiore al
massimale, per cui al lavoratore viene erogato un
trattamento ragguagliato a
quest’ultimo importo. In
questo caso non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive per le ore
di intervento della cassa
integrazione in quanto per
tali ore è già stato corrisposto l’importo massimo
orario;
n l’importo dell’integrazione
calcolata nella misura dell’80% della retribuzione è
inferiore al massimale e
quindi al lavoratore si corrisponde l’importo effettivo
dell’integrazione. In questa
ipotesi le quote di mensilità
aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento
del massimale.
La rarità con cui si verifica
la concreta integrazione delle quote delle mensilità aggiuntive è altresì corroborata dalla previsione secondo
cui, in linea di massima, le
voci retributive integrabili
sono quelle sulle quali devono essere commisurati i
contributi previdenziali, co-
munque a condizione che
abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà e che
siano riferiti ad orario di lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di
quaranta ore settimanali.
Tra l’altro, anche le quote di
Cig calcolate sulle somme
forfettarie corrisposte a titolo di arretrati retributivi sulla base di accordo o contratto sono teoricamente integrabili, spettando tuttavia
Per la Cigs
si applicano
le stesse regole
della Cig
solo se nel periodo cui si
riferiscono non sia già saturato il massimale mensile e
fino a concorrenza dello
stesso. Di più complicata
gestione sarebbe a questo
punto la situazione di coesistenza di ratei di mensilità
aggiuntive e arretrati retributivi nell’ipotesi in cui la
retribuzione corrente non
avesse già saturato il massimale per la Cig: qualora
l’incidenza congiunta degli
elementi ultramensili portasse a superare il massimale, occorrerebbe calcolare la
quota parte degli stessi da
imputare a Cig.
Sempre con riguardo all’ipotesi – previa saturazione del massimale – per la
quale non sia possibile integrare – totalmente o parzialmente – le quote afferenti le
mensilità aggiuntive, circa
l’obbligazione o meno in
capo all’azienda di farsi carico della quota parte di
mensilità aggiuntive durante i periodi di Cig ad orario
ridotto, esistono orientamenti diversi, che vanno
dall’assenza di un’obbligazione in tal senso fino ad
una copertura tout court.
Una tutela di natura integrativa potrebbe in ogni caso
essere prevista dalla contrattazione collettiva di settore e/o da un accordo
aziendale.
Di seguito si propongono due
esempi di calcolo della prestazione per cassa integrazione
ordinaria a carico dell’Inps,
attraverso i quali viene verificata l’integrabilità dei ratei
per le mensilità aggiuntive.
Tredicesima e cassa
integrazione straordinaria
Il rapporto della Cigs con gli
altri istituti (tra cui le mensilità aggiuntive) segue in generale le regole previste per
la Cig ordinaria. Particolarità
sono previste – ma non sono
qui oggetto di trattazione –
con riguardo al Trattamento
di fine rapporto.
n
TREDICESIMA MENSILITÀ E CALCOLO DELLA PRESTAZIONE PER CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA A CARICO DELL’INPS
IMPIEGATO CON PAGA MENSILIZZATA IN CIG A ZERO ORE
Retribuzione mensile: euro 2.400,00 (non variata nel corso del 2014)
Mensilità previste dal Ccnl: 13
Ore da integrare: 168 ore di Cigo “a zero ore” nel corso del mese di marzo ’14
Coefficiente orario contrattuale: 173
Innanzitutto occorre individuare il massimale per Cig applicabile.
La retribuzione presa a base per la determinazione del massimale è pari a quella teorica
UniEMens maggiorata del rateo di mensilità aggiuntiva:
2.400,00 x 13 / 12 = 2.600,00
La retribuzione mensile lorda maggiorata dei ratei è superiore alla c.d. retribuzione
“soglia” (pari ad euro 2.098,04 per l’anno 2014), cosicché il massimale di riferimento è
pari ad euro 1.165,58.
Il relativo massimale orario è pari a quello mensile diviso per le ore lavorabili nel mese:
1.165,58 / 168 = 6,94
La retribuzione oraria presa a base per il calcolo della prestazione (RMoP) è pari
all’importo minore tra l’80% della retribuzione oraria (RMo) ed il massimale orario
(Mo).
RMo = 2.400,00 + (2.400,00/12) = 2.600,00 / 173 = euro 15,03
L’80% è pari a: 15,03 x 80% = 12,02
È anche possibile dettagliare le due quote, quella relativa alla retribuzione corrente e
quella afferente la mensilità aggiuntiva:
RMo mensilità corrente = 2.400,00 / 173 = 13,87 x 80% = 11,10
RMo tredicesima = (2.400,00 / 12) / 173 = 1,16 x 80% = 0,93
GLI ESEMPI
Poiché la sola quota oraria di intervento (euro 11,10) supera già il massimale orario
(6,94), nulla è dovuto per la tredicesima mensilità dall’Inps.
Trattandosi di Cig a zero ore di durata pari a tre settimane nel mese, per la stessa
mensilità non matura il relativo rateo di tredicesima a carico del datore di lavoro.
L’importo della tredicesima mensilità spettante – assumendo che durante il periodo di
riferimento non siano intervenute altre cause di assenza per le quali non matura la
mensilità aggiuntiva – è pari a:
2.400,00 – (2.400,00 / 12 x1 ) = 2.400,00 – 200,00 = 2.200,00 euro
OPERAIO CON PAGA ORARIA IN CIG AD ORARIO RIDOTTO
Retribuzione oraria: euro 8,00 (non variata nel corso del 2014)
Mensilità previste dal Ccnl: 13
Ore da integrare: 50 ore di Cigo ad orario ridotto nel corso del mese di ottobre ’14
Coefficiente orario contrattuale: 173
Innanzitutto occorre individuare il massimale per Cig applicabile.
La retribuzione presa a base per la determinazione del massimale è pari a quella teorica
UniEMens maggiorata del rateo di mensilità aggiuntiva:
retribuzione teorica UniEMens = 8,00 x 184 = euro 1.472,00
1.472,00 x 13 / 12 = 1.594,67
La retribuzione mensile lorda maggiorata dei ratei è inferiore alla c.d. retribuzione
“soglia” (pari ad euro 2.098,04 per l’anno 2014), cosicché il massimale di riferimento è
pari ad euro 969,77.
Il relativo massimale orario è pari a quello mensile diviso per le ore lavorabili nel mese:
969,77 / 184 = 5,27
La retribuzione oraria presa a base per il calcolo della prestazione (RMoP) è pari
all’importo minore tra l’80% della retribuzione oraria (RMo) ed il massimale orario
(Mo).
RMo = [(1.472,00 x 13 /12) / 184] = 1.594,67 / 184 = 8,67
L’80% è pari a: 8,67 x 80% = 6,94
È anche possibile dettagliare le due quote, quella relativa alla retribuzione corrente e
quella afferente la mensilità aggiuntiva:
RMo mensilità corrente = 1.472,00 / 184 = 8,00 x 80% = 6,40
RMo tredicesima = (1.472,00 / 12) / 184 = 0,66 x 80% = 0,54
Poiché la sola quota oraria di intervento (euro 6,40) supera già il massimale orario
(5,27), nulla è dovuto per la tredicesima mensilità dall’Inps.
Assumendo che un accordo aziendale preveda l’integrazione totale dei ratei di tredicesi­
ma in Cig a carico del datore di lavoro, se nel corso dell’anno non sono intervenute altre
cause di assenza rilevanti, l’ammontare della tredicesima sarà il seguente:
Importo tredicesima = 8,00 x 173 = 1.384,00 euro
Diversamente, nell’ipotesi in cui si ritenesse non dovuta l’integrazione dei ratei di
tredicesima in Cig da parte del datore di lavoro, l’ammontare della tredicesima sarebbe
decurtato attraverso il seguente conteggio (assumendo 2080 le ore lavorabili nell’anno):
[(8,00 x 173) x [(2080 – 50) / 2080]] = 1.384,00 x (2030/2080) = 1.350,73 euro
IN PRIMO PIANO
N. 12 - dicembre 2014
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per Cigo a carico dell’Inps dove viene verificata l’integrabilità dei ratei per le mensilità aggiuntive
e straordinaria: quale tredicesima?
CIGO: MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE (MESSAGGIO INPS N. 17610/2012)
L’importo dell’integrazione salariale
da corrispondere a ciascun lavora­
tore è soggetto ad un limite mensi­
le massimo indipendentemente dal
periodo di paga che viene rivalutato
annualmente in ragione dell’au­
mento derivante dalla variazione
dell’Indice Istat dei prezzi al consu­
mo per le famiglie di operai e degli
impiegati.
Il massimale da prendere a riferi­
mento varia a seconda che la retri­
buzione lorda mensile del lavorato­
re, maggiorata dei ratei di mensi­
lità aggiuntive, sia minore/uguale
o maggiore ad una retribuzione
mensile “soglia” fissata per legge,
pari, per l’anno 2014, ad euro
2.098,04.
Qualora la retribuzione lorda men­
sile del lavoratore, maggiorata dei
ratei relativi alle mensilità ag­
giuntive, sia inferiore o uguale ad
euro 2.098,04, il massimale sarà
pari ad euro 969,77; qualora sia
superiore sarà pari ad euro
1.165,58.
Retribuzione mensile lorda (RM)
presa a base per la determinazio­
ne del Massimale
La retribuzione mensile lorda (RM)
presa a base per la determinazione
del Massimale è pari alla retribuzio­
ne teorica (<RetribuzioneTeorica>)
indicata nel flusso UniEMens.
Nel caso di lavoratore part­time la
retribuzione mensile lorda dovrà
essere rapportata attraverso la per­
centuale riferita all’orario ridotto.
Un riproporzionamento della retri­
buzione mensile lorda dovrà essere
applicato anche nell’ipotesi di lavo­
ratori assunti/cessati in corso di
mese.
2.098,04, il massimale sarà pari ad
euro 969,77; diversamente sarà pa­
ri ad euro 1.165,58.
La legge n. 427 del 1980 stabilisce
che l’importo dei massimali deve
essere rapportato alle ore di inte­
grazione autorizzate.
Di conseguenza, ai fini della quanti­
ficazione della prestazione è neces­
sario determinare il Massimale ora­
rio e la retribuzione oraria.
Per tutte le altre tipologie di lavora­
tori (assunti/cessati in corso di me­
se e/o retribuiti su base oraria o
giornaliera) la retribuzione oraria
viene determinata moltiplicando la
retribuzione teorica (<RetribTeori­
ca>) per il numero di mensilità
(<NumMensilita>) espresso in unità
con 3 decimali, diviso per 12 ed
ulteriormente diviso per le ore lavo­
rabili espresse in unità con due de­
cimali.
Maggiorazione ratei
mensilità aggiuntive
Alla RM (Retribuzione mensile lor­
da) così determinata devono essere
sommati gli importi riferiti ai ratei
delle mensilità aggiuntive che avvie­
ne attraverso il seguente calcolo:
RM x n. mensilità UniEMens
(<NumMensilita>) espresso in uni­
tà con tre decimali /12
Massimale orario (Mo)
Si ottiene dividendo il Massimale
mensile (M) per le ore lavorabili
nel mese, esposte nel flusso Unie­
mens attraverso l’elemento (<Ore­
Lavorabili>).
Si dovranno adottare semplici ac­
corgimento nelle ipotesi di lavora­
tori part­time e quelle afferenti i
casi di assunzione/cessazione nel
corso del mese.
Retribuzione oraria
presa a base
per il calcolo della prestazione
(RMoP)
La retribuzione oraria da utilizzare
per il calcolo della prestazione è
l’importo minore tra i seguenti:
n 80% della retribuzione oraria
(RMo);
n massimale orario (Mo).
Individuazione
del Massimale (M)
Il massimale da applicare viene in­
dividuato confrontando la retribu­
zione mensile lorda maggiorata dei
ratei di mensilità aggiuntive, con la
retribuzione “soglia”.
Per l’anno 2014, se la retribuzione
mensile lorda (RM) maggiorata dei
ratei è inferiore o uguale ad euro
Retribuzione oraria (RMo)
Per i lavoratori c.d. mensilizzati,
senza interruzione del rapporto nel
corso del mese, la retribuzione
oraria è determinata dividendo la
retribuzione mensile lorda (RM),
comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, per il divisore orario
contrattuale.
Contratto di solidarietà e tredicesima
di integrazioItualelnetrattamento
è calcolato in percensulla base del trattamento retributivo perso dal lavoratore; quest’ultimo si determina escludendo gli aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei 6
mesi antecedenti la stipula
del contratto di solidarietà.
Relativamente ai vari istituti
contrattuali (ferie, festività,
gratifica natalizia, quattordicesima mensilità) che potrebbero essere ridimensionati ed
influire, quindi, sul trattamento economico spettante al
lavoratore, occorre stabilire,
sulla base del contratto di solidarietà stipulato, come e in
che misura siano stati ridotti
gli oneri a carico del datore di
lavoro a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.
In genere, tuttavia, con riguardo alle mensilità aggiuntive per i contratti di solidarietà si fa in parte riferimento
a quanto previsto per la cassa
integrazione.
Nei periodi di orario ridotto
maturano, infatti, due quote
di tredicesima: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate o comunque riferite ad eventuali assenze tutelate; la seconda si riferisce alle
ore non lavorate per effetto
della riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà. La prima quota viene
corrisposta alla scadenza fissata dalla contrattazione collettiva, mentre per la seconda
è facoltà del datore di lavoro
accantonare la parte di integrazione salariale riferita alla
tredicesima per corrisponder-
la al lavoratore in unica soluzione insieme alla prima quota, oppure corrisponderla
mensilmente in aggiunta all’integrazione Inps.
Per l’anno 2014, l’ammontare
del trattamento di integrazione salariale è aumentato nella
misura del 10%; conseguentemente il trattamento di integrazione salariale complessivo è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario (art. 1, comma 186, legge n. 147/2013).
La quota di integrazione salariale in solidarietà deve, parimenti alla cassa integrazione,
essere ridotta del 5,84%.
Rispetto alla cassa integrazione, invece, l’indennità corrisposta a fronte del contratto di solidarietà non è soggetta all’applicazione dei massimali Inps. n
Indennità salariale lorda
L’indennità salariale lorda è uguale
alla retribuzione oraria presa a base
per il calcolo (RMoP) moltiplicato il
numero di ore da integrare (OP).
Indennità integrativa netta
L’indennità netta è pari all’indennità
salariale lorda ridotta di un importo
pari all’applicazione dell’aliquota
contributiva prevista a carico degli
apprendisti (5,84%).
L’algoritmo descritto dall’Inps, at­
traverso il messaggio n. 17610 del
30 ottobre 2012, per il calcolo del­
la prestazione per Cassa integra­
zione guadagni ordinaria (Cigo) in­
dustria non richiama il divisore
convenzionale
tradizionalmente
utilizzato per quantificare il rateo di
mensilità aggiuntive a carico della
cassa integrazione.
Vale la pena ricordare che, secon­
do le indicazioni fornite dall’Inps,
attraverso la circolare n. 66484 del
21 dicembre 1972, la determina­
zione della quota integrabile di al­
cune voci della retribuzione – quali
la gratifica natalizia, il premio di
produzione ed altre indennità ma­
turate con periodicità diversa da
quella del normale periodo di paga
– deve essere effettuata dividendo
il relativo importo per 2.000 (cioè il
divisore convenzionale da ridurre
proporzionalmente nei casi di
compensi riferiti a periodi inferiori
all’anno) e moltiplicando la quota
corrispondente all’80 per cento del
valore orario calcolato per il nume­
ro delle ore di integrazione salaria­
le autorizzate per il periodo di cas­
sa integrazione.
I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO
Pagg. 240 – e 66,00
TREDICESIMA MENSILITÀ IN CASO DI CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
OPERAIO CON PAGA ORARIA – CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
L’ESEMPIO
Si ipotizzi la situazione di un operaio di un’azienda del settore industria in Cds dal 1°
settembre al 31 dicembre con una riduzione di orario pari a 120 ore.
Retribuzione oraria: euro 8,00 (non variata nel corso del 2014)
Mensilità previste dal Ccnl: 13
Coefficiente orario contrattuale: 173
Per i contratti di solidarietà non si debbono rispettare i massimali previsti invece per la Cig.
Importo tredicesima = 8,00 x 173 = 1.384,00 euro
Occorre distinguere le due quote per solidarietà, l’una a carico del datore di lavoro e l’altra
a carico dell’Inps. Al riguardo supponiamo che nel contratto di solidarietà stipulato sia
previsto quale parametro per il calcolo delle quote di mensilità aggiuntive il coefficiente
orario annuo pari a 2080 ore. Si avrà:
Quota tredicesima a carico del datore di lavoro = 1.384,00 / 2080 x 1960 = 1.304,15
Quota tredicesima a carico dell’Inps = 1.384,00 / 2080 x 120 = 79,85 x 70% = 55,90 –
(5,84% di 55,90) = 55,90 – 3,26 = 52,64
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