8 IN PRIMO PIANO N. 12 - dicembre 2014 RETRIBUZIONE DIFFERITA Tutta la disciplina e gli esempi di calcolo della prestazione Cassa integrazione ordinaria N ell’ipotesi di cassa integrazione a zero ore il lavoratore non matura la tredicesima mensilità. Se, per esempio, un lavoratore con retribuzione lorda pari a 2.400 euro è stato in Cig a zero ore dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 e per il residuo periodo dell’anno ha regolarmente prestato attività lavorativa, allo stesso spetterà la corresponsione nel mese di dicembre 2014 di una tredicesima pari ad euro 1.800 [2.400 – (2.400/12x3)]. Per i tre mesi di cassa integrazione lo stesso lavoratore percepirà dall’Inps una indennità pari all’80% della retribuzione, comprensiva del rateo di 13ma; tuttavia, l’applicazione dei massimali per la liquidazione della Cig potrebbe in alcuni casi vanificare proprio la quota parte di mensilità aggiuntiva da ricomprendere nell’indennità. Diversa, e più articolata, è l’ipotesi della cassa integrazione ad orario ridotto. In questo caso, infatti, maturano due quote di tredicesima: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate o comunque riferite ad eventuali assenze tutelate; la seconda si riferisce alle ore non lavorate per effetto della riduzione di orario a causa dalla cassa integrazione e beneficerà della parziale in- tegrazione salariale. Per quantificare l’ammontare della tredicesima (ma si utilizza anche per gli altri emolumenti caratterizzati da maturazione ultramensile, n.d.r.) che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore è possibile fare riferimento al coefficiente rappresentato dalle ore lavorabili nell’anno. Invero, occorre evidenziare come sull’argomento l’Istitu- In Cig a zero ore non matura la tredicesima to sia intervenuto attraverso il messaggio n. 17610 del 30 ottobre 2012, avente a oggetto la Domanda di autorizzazione Cigo industria, con particolare riguardo alla compilazione del flusso UniEMens ed alle modalità di calcolo della prestazione. Attraverso il messaggio appena citato, l’Inps ha voluto, tra l’altro, esplicare gli elementi e l’algoritmo utilizzati dal medesimo Istituto per il calcolo della prestazione (Cigo industria, n.d.r.) nei casi di comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tramite il flusso UniEMens (affrontati dall’istituto attraverso la circolare n. 13/2011). Nel riquadro, riportato alla pagina successiva, vengono analizzati gli aspetti operativi in riferimento al calcolo della prestazione, ivi compreso il trattamento afferente le mensilità aggiuntive. Integrazione salariale e mensilità aggiuntive: ulteriori considerazioni Come evidenziato dal messaggio Inps n. 11110 del 7 aprile 2006, la retribuzione globale integrabile è composta, oltre che dagli emolumenti corrisposti alla fine di ogni periodo di paga, anche da competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile. Le quote di tale retribuzione maturate nel mese devono ricomprendersi nell’importo fissato quale limite massimo cui rapportare il trattamento di integrazione salariale. “Ne deriva che in concreto le quote di mensilità aggiuntive vengono di rado rimborsate dall’Inps in quanto eccedono il tetto mensile applicabile alla singola fattispecie tenuto conto che il ragguaglio ad ore del compenso ultramensile (13° e 14° etc.) sommato al ragguaglio ad ore del trattamento corrisposto mese dopo mese non può in ogni caso superare il massimo spettante”. Sulla base delle constatazioni appena illustrate si possono quindi verificare le seguenti ipotesi: n l’importo dell’integrazione calcolata nella misura dell’80% sulla retribuzione globale è superiore al massimale, per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato a quest’ultimo importo. In questo caso non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive per le ore di intervento della cassa integrazione in quanto per tali ore è già stato corrisposto l’importo massimo orario; n l’importo dell’integrazione calcolata nella misura dell’80% della retribuzione è inferiore al massimale e quindi al lavoratore si corrisponde l’importo effettivo dell’integrazione. In questa ipotesi le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento del massimale. La rarità con cui si verifica la concreta integrazione delle quote delle mensilità aggiuntive è altresì corroborata dalla previsione secondo cui, in linea di massima, le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali, co- munque a condizione che abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà e che siano riferiti ad orario di lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di quaranta ore settimanali. Tra l’altro, anche le quote di Cig calcolate sulle somme forfettarie corrisposte a titolo di arretrati retributivi sulla base di accordo o contratto sono teoricamente integrabili, spettando tuttavia Per la Cigs si applicano le stesse regole della Cig solo se nel periodo cui si riferiscono non sia già saturato il massimale mensile e fino a concorrenza dello stesso. Di più complicata gestione sarebbe a questo punto la situazione di coesistenza di ratei di mensilità aggiuntive e arretrati retributivi nell’ipotesi in cui la retribuzione corrente non avesse già saturato il massimale per la Cig: qualora l’incidenza congiunta degli elementi ultramensili portasse a superare il massimale, occorrerebbe calcolare la quota parte degli stessi da imputare a Cig. Sempre con riguardo all’ipotesi – previa saturazione del massimale – per la quale non sia possibile integrare – totalmente o parzialmente – le quote afferenti le mensilità aggiuntive, circa l’obbligazione o meno in capo all’azienda di farsi carico della quota parte di mensilità aggiuntive durante i periodi di Cig ad orario ridotto, esistono orientamenti diversi, che vanno dall’assenza di un’obbligazione in tal senso fino ad una copertura tout court. Una tutela di natura integrativa potrebbe in ogni caso essere prevista dalla contrattazione collettiva di settore e/o da un accordo aziendale. Di seguito si propongono due esempi di calcolo della prestazione per cassa integrazione ordinaria a carico dell’Inps, attraverso i quali viene verificata l’integrabilità dei ratei per le mensilità aggiuntive. Tredicesima e cassa integrazione straordinaria Il rapporto della Cigs con gli altri istituti (tra cui le mensilità aggiuntive) segue in generale le regole previste per la Cig ordinaria. Particolarità sono previste – ma non sono qui oggetto di trattazione – con riguardo al Trattamento di fine rapporto. n TREDICESIMA MENSILITÀ E CALCOLO DELLA PRESTAZIONE PER CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA A CARICO DELL’INPS IMPIEGATO CON PAGA MENSILIZZATA IN CIG A ZERO ORE Retribuzione mensile: euro 2.400,00 (non variata nel corso del 2014) Mensilità previste dal Ccnl: 13 Ore da integrare: 168 ore di Cigo “a zero ore” nel corso del mese di marzo ’14 Coefficiente orario contrattuale: 173 Innanzitutto occorre individuare il massimale per Cig applicabile. La retribuzione presa a base per la determinazione del massimale è pari a quella teorica UniEMens maggiorata del rateo di mensilità aggiuntiva: 2.400,00 x 13 / 12 = 2.600,00 La retribuzione mensile lorda maggiorata dei ratei è superiore alla c.d. retribuzione “soglia” (pari ad euro 2.098,04 per l’anno 2014), cosicché il massimale di riferimento è pari ad euro 1.165,58. Il relativo massimale orario è pari a quello mensile diviso per le ore lavorabili nel mese: 1.165,58 / 168 = 6,94 La retribuzione oraria presa a base per il calcolo della prestazione (RMoP) è pari all’importo minore tra l’80% della retribuzione oraria (RMo) ed il massimale orario (Mo). RMo = 2.400,00 + (2.400,00/12) = 2.600,00 / 173 = euro 15,03 L’80% è pari a: 15,03 x 80% = 12,02 È anche possibile dettagliare le due quote, quella relativa alla retribuzione corrente e quella afferente la mensilità aggiuntiva: RMo mensilità corrente = 2.400,00 / 173 = 13,87 x 80% = 11,10 RMo tredicesima = (2.400,00 / 12) / 173 = 1,16 x 80% = 0,93 GLI ESEMPI Poiché la sola quota oraria di intervento (euro 11,10) supera già il massimale orario (6,94), nulla è dovuto per la tredicesima mensilità dall’Inps. Trattandosi di Cig a zero ore di durata pari a tre settimane nel mese, per la stessa mensilità non matura il relativo rateo di tredicesima a carico del datore di lavoro. L’importo della tredicesima mensilità spettante – assumendo che durante il periodo di riferimento non siano intervenute altre cause di assenza per le quali non matura la mensilità aggiuntiva – è pari a: 2.400,00 – (2.400,00 / 12 x1 ) = 2.400,00 – 200,00 = 2.200,00 euro OPERAIO CON PAGA ORARIA IN CIG AD ORARIO RIDOTTO Retribuzione oraria: euro 8,00 (non variata nel corso del 2014) Mensilità previste dal Ccnl: 13 Ore da integrare: 50 ore di Cigo ad orario ridotto nel corso del mese di ottobre ’14 Coefficiente orario contrattuale: 173 Innanzitutto occorre individuare il massimale per Cig applicabile. La retribuzione presa a base per la determinazione del massimale è pari a quella teorica UniEMens maggiorata del rateo di mensilità aggiuntiva: retribuzione teorica UniEMens = 8,00 x 184 = euro 1.472,00 1.472,00 x 13 / 12 = 1.594,67 La retribuzione mensile lorda maggiorata dei ratei è inferiore alla c.d. retribuzione “soglia” (pari ad euro 2.098,04 per l’anno 2014), cosicché il massimale di riferimento è pari ad euro 969,77. Il relativo massimale orario è pari a quello mensile diviso per le ore lavorabili nel mese: 969,77 / 184 = 5,27 La retribuzione oraria presa a base per il calcolo della prestazione (RMoP) è pari all’importo minore tra l’80% della retribuzione oraria (RMo) ed il massimale orario (Mo). RMo = [(1.472,00 x 13 /12) / 184] = 1.594,67 / 184 = 8,67 L’80% è pari a: 8,67 x 80% = 6,94 È anche possibile dettagliare le due quote, quella relativa alla retribuzione corrente e quella afferente la mensilità aggiuntiva: RMo mensilità corrente = 1.472,00 / 184 = 8,00 x 80% = 6,40 RMo tredicesima = (1.472,00 / 12) / 184 = 0,66 x 80% = 0,54 Poiché la sola quota oraria di intervento (euro 6,40) supera già il massimale orario (5,27), nulla è dovuto per la tredicesima mensilità dall’Inps. Assumendo che un accordo aziendale preveda l’integrazione totale dei ratei di tredicesi ma in Cig a carico del datore di lavoro, se nel corso dell’anno non sono intervenute altre cause di assenza rilevanti, l’ammontare della tredicesima sarà il seguente: Importo tredicesima = 8,00 x 173 = 1.384,00 euro Diversamente, nell’ipotesi in cui si ritenesse non dovuta l’integrazione dei ratei di tredicesima in Cig da parte del datore di lavoro, l’ammontare della tredicesima sarebbe decurtato attraverso il seguente conteggio (assumendo 2080 le ore lavorabili nell’anno): [(8,00 x 173) x [(2080 – 50) / 2080]] = 1.384,00 x (2030/2080) = 1.350,73 euro IN PRIMO PIANO N. 12 - dicembre 2014 9 per Cigo a carico dell’Inps dove viene verificata l’integrabilità dei ratei per le mensilità aggiuntive e straordinaria: quale tredicesima? CIGO: MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE (MESSAGGIO INPS N. 17610/2012) L’importo dell’integrazione salariale da corrispondere a ciascun lavora tore è soggetto ad un limite mensi le massimo indipendentemente dal periodo di paga che viene rivalutato annualmente in ragione dell’au mento derivante dalla variazione dell’Indice Istat dei prezzi al consu mo per le famiglie di operai e degli impiegati. Il massimale da prendere a riferi mento varia a seconda che la retri buzione lorda mensile del lavorato re, maggiorata dei ratei di mensi lità aggiuntive, sia minore/uguale o maggiore ad una retribuzione mensile “soglia” fissata per legge, pari, per l’anno 2014, ad euro 2.098,04. Qualora la retribuzione lorda men sile del lavoratore, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità ag giuntive, sia inferiore o uguale ad euro 2.098,04, il massimale sarà pari ad euro 969,77; qualora sia superiore sarà pari ad euro 1.165,58. Retribuzione mensile lorda (RM) presa a base per la determinazio ne del Massimale La retribuzione mensile lorda (RM) presa a base per la determinazione del Massimale è pari alla retribuzio ne teorica (<RetribuzioneTeorica>) indicata nel flusso UniEMens. Nel caso di lavoratore parttime la retribuzione mensile lorda dovrà essere rapportata attraverso la per centuale riferita all’orario ridotto. Un riproporzionamento della retri buzione mensile lorda dovrà essere applicato anche nell’ipotesi di lavo ratori assunti/cessati in corso di mese. 2.098,04, il massimale sarà pari ad euro 969,77; diversamente sarà pa ri ad euro 1.165,58. La legge n. 427 del 1980 stabilisce che l’importo dei massimali deve essere rapportato alle ore di inte grazione autorizzate. Di conseguenza, ai fini della quanti ficazione della prestazione è neces sario determinare il Massimale ora rio e la retribuzione oraria. Per tutte le altre tipologie di lavora tori (assunti/cessati in corso di me se e/o retribuiti su base oraria o giornaliera) la retribuzione oraria viene determinata moltiplicando la retribuzione teorica (<RetribTeori ca>) per il numero di mensilità (<NumMensilita>) espresso in unità con 3 decimali, diviso per 12 ed ulteriormente diviso per le ore lavo rabili espresse in unità con due de cimali. Maggiorazione ratei mensilità aggiuntive Alla RM (Retribuzione mensile lor da) così determinata devono essere sommati gli importi riferiti ai ratei delle mensilità aggiuntive che avvie ne attraverso il seguente calcolo: RM x n. mensilità UniEMens (<NumMensilita>) espresso in uni tà con tre decimali /12 Massimale orario (Mo) Si ottiene dividendo il Massimale mensile (M) per le ore lavorabili nel mese, esposte nel flusso Unie mens attraverso l’elemento (<Ore Lavorabili>). Si dovranno adottare semplici ac corgimento nelle ipotesi di lavora tori parttime e quelle afferenti i casi di assunzione/cessazione nel corso del mese. Retribuzione oraria presa a base per il calcolo della prestazione (RMoP) La retribuzione oraria da utilizzare per il calcolo della prestazione è l’importo minore tra i seguenti: n 80% della retribuzione oraria (RMo); n massimale orario (Mo). Individuazione del Massimale (M) Il massimale da applicare viene in dividuato confrontando la retribu zione mensile lorda maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, con la retribuzione “soglia”. Per l’anno 2014, se la retribuzione mensile lorda (RM) maggiorata dei ratei è inferiore o uguale ad euro Retribuzione oraria (RMo) Per i lavoratori c.d. mensilizzati, senza interruzione del rapporto nel corso del mese, la retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione mensile lorda (RM), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, per il divisore orario contrattuale. Contratto di solidarietà e tredicesima di integrazioItualelnetrattamento è calcolato in percensulla base del trattamento retributivo perso dal lavoratore; quest’ultimo si determina escludendo gli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà. Relativamente ai vari istituti contrattuali (ferie, festività, gratifica natalizia, quattordicesima mensilità) che potrebbero essere ridimensionati ed influire, quindi, sul trattamento economico spettante al lavoratore, occorre stabilire, sulla base del contratto di solidarietà stipulato, come e in che misura siano stati ridotti gli oneri a carico del datore di lavoro a seguito della riduzione dell'orario di lavoro. In genere, tuttavia, con riguardo alle mensilità aggiuntive per i contratti di solidarietà si fa in parte riferimento a quanto previsto per la cassa integrazione. Nei periodi di orario ridotto maturano, infatti, due quote di tredicesima: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate o comunque riferite ad eventuali assenze tutelate; la seconda si riferisce alle ore non lavorate per effetto della riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà. La prima quota viene corrisposta alla scadenza fissata dalla contrattazione collettiva, mentre per la seconda è facoltà del datore di lavoro accantonare la parte di integrazione salariale riferita alla tredicesima per corrisponder- la al lavoratore in unica soluzione insieme alla prima quota, oppure corrisponderla mensilmente in aggiunta all’integrazione Inps. Per l’anno 2014, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato nella misura del 10%; conseguentemente il trattamento di integrazione salariale complessivo è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario (art. 1, comma 186, legge n. 147/2013). La quota di integrazione salariale in solidarietà deve, parimenti alla cassa integrazione, essere ridotta del 5,84%. Rispetto alla cassa integrazione, invece, l’indennità corrisposta a fronte del contratto di solidarietà non è soggetta all’applicazione dei massimali Inps. n Indennità salariale lorda L’indennità salariale lorda è uguale alla retribuzione oraria presa a base per il calcolo (RMoP) moltiplicato il numero di ore da integrare (OP). Indennità integrativa netta L’indennità netta è pari all’indennità salariale lorda ridotta di un importo pari all’applicazione dell’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%). L’algoritmo descritto dall’Inps, at traverso il messaggio n. 17610 del 30 ottobre 2012, per il calcolo del la prestazione per Cassa integra zione guadagni ordinaria (Cigo) in dustria non richiama il divisore convenzionale tradizionalmente utilizzato per quantificare il rateo di mensilità aggiuntive a carico della cassa integrazione. Vale la pena ricordare che, secon do le indicazioni fornite dall’Inps, attraverso la circolare n. 66484 del 21 dicembre 1972, la determina zione della quota integrabile di al cune voci della retribuzione – quali la gratifica natalizia, il premio di produzione ed altre indennità ma turate con periodicità diversa da quella del normale periodo di paga – deve essere effettuata dividendo il relativo importo per 2.000 (cioè il divisore convenzionale da ridurre proporzionalmente nei casi di compensi riferiti a periodi inferiori all’anno) e moltiplicando la quota corrispondente all’80 per cento del valore orario calcolato per il nume ro delle ore di integrazione salaria le autorizzate per il periodo di cas sa integrazione. I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO Pagg. 240 – e 66,00 TREDICESIMA MENSILITÀ IN CASO DI CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ OPERAIO CON PAGA ORARIA – CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ L’ESEMPIO Si ipotizzi la situazione di un operaio di un’azienda del settore industria in Cds dal 1° settembre al 31 dicembre con una riduzione di orario pari a 120 ore. Retribuzione oraria: euro 8,00 (non variata nel corso del 2014) Mensilità previste dal Ccnl: 13 Coefficiente orario contrattuale: 173 Per i contratti di solidarietà non si debbono rispettare i massimali previsti invece per la Cig. Importo tredicesima = 8,00 x 173 = 1.384,00 euro Occorre distinguere le due quote per solidarietà, l’una a carico del datore di lavoro e l’altra a carico dell’Inps. Al riguardo supponiamo che nel contratto di solidarietà stipulato sia previsto quale parametro per il calcolo delle quote di mensilità aggiuntive il coefficiente orario annuo pari a 2080 ore. Si avrà: Quota tredicesima a carico del datore di lavoro = 1.384,00 / 2080 x 1960 = 1.304,15 Quota tredicesima a carico dell’Inps = 1.384,00 / 2080 x 120 = 79,85 x 70% = 55,90 – (5,84% di 55,90) = 55,90 – 3,26 = 52,64 FORMULARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO Gabriele Bonati - Elisa Bonati Il Formulario del Rapporto di Lavoro è lo strumento indispensabile per l’attività lavorativa quotidiana dei professionisti del lavoro e degli addetti all’amministrazione del personale. Il volume permette di avere a disposizione tutte le formule che consentono la gestione dei rapporti di lavoro dipendente nelle loro forme e modalità, dalla fase di costituzione e di stipula dei contratti individuali di lavoro a quella del loro svolgimento. Ogni singola scheda prevede: disposizione di riferimento, funzione, sanzioni, aspetti fiscali e contributivi. Il software allegato consente la creazione di formule, standard o personalizzabili. 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