I casi pratici - Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore
Mercoledì 15 Ottobre 2014 - N. 283
40 Norme & tributi
FISCO
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Bilanci. La disciplina che deve essere seguita dopo l’aggiornamento dei principi contabili
Interessi passivi alla prova Oic
Capitalizzazione con regole differenti per le tipologie di finanziamento
FOCUS
Luca Miele
In caso di contestuale accensione di finanziamenti generici e di finanziamenti specifici per la costruzione di un
bene, il calcolo degli interessi passivi capitalizzabili sul
costo dello stesso necessita,
in primo luogo, del computo
del costo di costruzione capitalizzabile.
Il nuovo principio contabile
Oic16,approvatoloscorsoagosto, ha inteso rendere più agevole l’applicazione della imputazione degli oneri finanziari al
costo delle immobilizzazioni
materiali,siaincasodifinanziamenti specifici (cosiddetti "di
scopo")siadifinanziamentigenerici, illustrando le modalità
di calcolo della capitalizzazionemediante unesempiocontenuto nell’appendice B del principio contabile.
Ma procediamo per gradi.
L’articolo 2426, (comma 1, n. 1,
codice civile) stabilisce che «il
costo di produzione comprendetutti icosti direttamenteimputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per
la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al
periodo di fabbricazione e fino
al momento in cui il bene può
essere utilizzato; con gli stessi
criteripossono essereaggiunti
gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi». In altre
parole,èconsentitalacapitalizzazione degli interessi passivi
che vanno imputati alla voce
C17 "Interessi e altri oneri finanziari" del conto economico e che hanno la propria contropartitanellavoceA4"Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni".
Secondo l’Oic 16 la capitalizzazione è ammessa esclusivamente in riferimento a interes-
LA SPECIFICITÀ
Capitalizzabili gli interessi
che derivano
dai prestiti «di scopo»
o destinati all’acquisto
o la costruzione del bene
si passivi relativi a beni che richiedono un periodo significativo di costruzione, sia in caso
di fabbricazione interna che in
caso di acquisizione esterna.
Analoga previsione è recata
dall’Oic13per lacapitalizzazione di interessi passivi relativi a
beni merce, mobili o immobili,
che risultano capitalizzabili
ogni volta che un bene necessitadiunlungoperiodo intercorrentetra laproduzionee lasuccessiva commercializzazione.
Il periodo di costruzione,
ossia il periodo necessario affinché il bene sia tecnicamen-
te utilizzabile (compreso il
tempo di montaggio e messa a
punto), è anche l’arco temporale in cui è ammessa la capitalizzazione. Il principio contabile afferma anche che se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee
all’attività di costruzione, gli
oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati ma imputati al conto economico come[/EMPTYTAG]
spese di esercizio. Si deve trattare quindi di fattori esogeni
che in qualche modo non sono
nella"disponibilità"dell’impresa. La capitalizzazione è sospesa durante i periodi, non brevi,
nei quali lo sviluppo del bene è
interrotto.
Gli interessi capitalizzabili
sono quelli derivanti dai cosiddetti finanziamenti "di scopo",
ossia finanziamenti destinati
ad essere utilizzati per l’acquisto o la costruzione del bene.
L’ammontaredegliinteressicapitalizzabilièpariall’ammontaredeglionerifinanziariderivanti dall’accensione del finanziamento di scopo (finanziamenti
amedio-lungotermine),dedotti gli eventuali interessi attivi
derivanti dall’investimento
temporaneo dei fondi ottenuti.
Le maggiori novità contenute nel nuovo principio contabile riguardano le modalità di capitalizzazionedeglionerifinanziari laddove l’impresa acceda
anche a finanziamenti generi-
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ci, cioè non direttamente finalizzatiall’acquistooallacostruzionedelbene.Intalcaso, infatti,glistessipossonoessere capitalizzati, seguendo l’esempio
dell’appendice B dell’Oic 16,
ma solo in parte, nei limiti della
quota attribuibile alle immobilizzazioniincorso dicostruzione. Tale ammontare capitalizzabile è determinato applicando ai costi sostenuti per l’investimento un tasso di capitalizzazione corrispondente alla
media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante
l’esercizio,diversidai finanziamenti di scopo.
Pertanto, il primo passaggio
è calcolare l’importo del costo
di costruzione su cui effettuare
la capitalizzazione e per fare
ciò occorre effettuare una mediadei costi sostenuti nel corso
dei vari mesi, in quanto i costi
sostenuti all’inizio dell’esercizio hanno un periodo di capitalizzazione maggiore di quelli
sostenuti alla fine dell’esercizio (si veda caso 1 in tabella).
Una volta stabilito il costo di
costruzionecapitalizzabile,occorre calcolare gli oneri finanziari capitalizzabili, prendendo in considerazione innanzituttoglioneririconducibiliaifinanziamenti di scopo e considerandopoiifinanziamenti generici a concorrenza dell’importo necessario a finanziare il
costo medio di costruzione.
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I casi pratici
LA SITUAZIONE
IL POSSIBILE COMPORTAMENTO
COSTO DI
COSTRUZIONE
OGGETTO DI
CAPITALIZZAZIONE
Una società ha dato in appalto nel 2014 la costruzione di un impianto
sostenendo i seguenti costi per stati di avanzamento lavori per un
ammontare pari a 750:
31 gennaio: 120, 31; marzo: 80, 30; settembre: 350; 31 dicembre 200.
La società ha acceso finanziamenti specifici e finanziamenti generici.
Qual è l’importo del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione
necessario per determinare la misura degli oneri finanziari
capitalizzabili nel 2014?
Il nuovo OIC 16 chiarisce che il costo di costruzione su cui
calcolare la capitalizzazione è pari a 257,5. Come illustrato
nell’appendice B al citato principio, poiché il periodo di
capitalizzazione dei costi sostenuti nei quattro diversi giorni del
2014 è pari, rispettivamente, a 11, 9, 3 e 0 mesi il costo medio
accumulato è dato dalla somma di 110, 60, 87,5 e 0 (= 257,5) in
quanto ciascun costo va "ragguagliato" al proprio periodo di
capitalizzazione.
ACQUISTO
E RISTRUTTURAZIONE
Una società edile ha acquistato un immobile sul quale deve
effettuare degli interventi di ristrutturazione al fine di
procedere, successivamente, alla vendita.
L’immobile è un bene merce. Durante il periodo dei lavori di
ristrutturazione la società sostiene degli interessi passivi
derivanti da un finanziamento contratto per l’acquisto e la
ristrutturazione. Tali interessi sono deducibili integralmente
nell’esercizio di sostenimento?
Gli interessi capitalizzati sull’immobile sono deducibili con i
limiti dell’articolo 96 del Tuir (30% del Rol) se il finanziamento
è destinato all’acquisto di un immobile destinato alla
rivendita. Si ritiene, invece, che se il finanziamento è relativo
anche alla ristrutturazione, gli interessi capitalizzati in
bilancio sono riconosciuti come tali anche fiscalmente,
consentendo la deducibilità senza le limitazioni dell’articolo
96 del Tuir.
IMMOBILI
PATRIMONIO
Una società intende acquistare un immobile di civile abitazione da
destinare alla locazione e contrarre un finanziamento di scopo per
l’acquisto.
Si chiede se, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, sia più
conveniente procedere alla costruzione del medesimo immobile
anziché all’acquisto, considerato che l’articolo 90, comma 2, del
Tuir non considera indeducibili gli oneri finanziari relativi
all’acquisizione di immobili patrimonio.
Dal punto di vista della deducibilità degli interessi passivi non
sussistono differenze tra finanziamenti destinati all’acquisto o
alla costruzione dell’immobile patrimonio.
Infatti, il termine acquisizione utilizzato dall’articolo 90 si
riferisce sia all’acquisto che alla costruzione. Ne deriva che tali
interessi seguono le regole ordinarie di cui all’articolo 96 del
Tuir e non rientrano nell’indeducibilità prevista dal comma 2
dell’articolo 90.
PERIODO
DI RISTRUTTURAZIONE
Un’impresa intende acquistare dei complessi immobiliari
dismessi (opifici industriali) per recuperarli e mediante
significativa ristrutturazione destinarli a strutture alberghiere da
immettere sul mercato.
Per fare ciò l’impresa necessita di reperire risorse sia per
finanziarie l’acquisto che per finanziarie i costi di ristrutturazione.
Gli oneri finanziari che saranno sostenuti possono essere
capitalizzati ai fini del bilancio e dedotti fiscalmente?
In base all’articolo 2426 codice civile e all’OIC 16, gli interessi
passivi relativi ai finanziamenti contratti per l’acquisto di
immobili e per i lavori di ristrutturazione degli stessi possono
essere capitalizzati ma solo per il periodo di durata
dell’intervento edilizio di ristrutturazione e fino al momento in cui
il bene è idoneo per la vendita.
Tale capitalizzazione rileva anche ai fini fiscali e consente la
deducibilità integrale degli interessi passivi.
I beni merce. Le conseguenze
Doppio beneficio per la deducibilità
Gli interessi passivi capitalizzati sul costo dei beni merce
ai sensi dell’articolo 110, comma
1,letterab)delTuirsonodeducibili nel periodo di imposta di
competenza, fino a concorrenza degli interessi attivi, senza
sottostare ai limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del
Tuir(30%delRol).Isuddettiinteressi, oltre ad essere esclusi
dalle limitazioni dell’articolo
96, incrementano il risultato
operativo lordo (Rol) dell’impresa cui fare riferimento per il
computo dei limiti stessi. In altre parole, la capitalizzazione
degli interessi passivi determina un duplice effetto positivo:
consente la deducibilità piena
degliinteressieaumentailvalore delle rimanenze e, quindi, del
Rol consentendo di dedurre un
ammontaredialtriinteressipassivi pari al 30% dell’importo capitalizzato.
In riferimento agli immobili
merce, l’articolo 110, comma 1,
lettera b) del Tuir stabilisce che
«… si comprendono nel costo
gli interessi passivi sui prestiti
contrattiper la loro costruzione
o ristrutturazione». Letteralmente,quindi,illegislatorefariferimento ai soli interessi passivi relativi ai costi di ristrutturazionee nonanchea quellirelati-
EFFETTI POSITIVI
La capitalizzazione consente
uno sconto pieno
degli interessi,
aumenta il valore
delle rimanenze e del Rol
vi al costo di acquisto degli immobili. In base a ciò, le Entrate
hanno chiarito che non sono capitalizzabili gli interessi passivi
derivantidall’acquisto diimmobili alla cui produzione è diretta
l’attività dell’impresa destinati
alla successiva rivendita (circolare n. 19/E2009).
Si ritiene che tale interpretazione debba rilevare esclusivamente con riguardo all’attività
di puro trading di immobili e
non anche con riguardo agli interessi passivi che le imprese
edili sostengono in relazione a
mutui accesi per l’acquisto di
immobili da ristrutturare e poi
rivendere; tali interessi dovrebbero "sfuggire" alla limitazione
della deducibilità di cui all’articolo 96. Nella fattispecie, la capitalizzazione riguarda anche
gli interessi passivi relativi
all’acquisto dell’immobile che
costituisce il primo atto di un
processo"produttivo" piùcomplesso che include l’acquisto
dell’immobile e la ristrutturazioneechehaunaduratasignificativa; il processo determina,
quindi,unadifferenzatemporale tra il momento in cui avviene
l’uscita finanziaria e il momentodeiricavichesimanifesteranno in esercizi successivi. Ed è
proprio questa differenza temporalechegiustificalacapitalizzazione dell’onere.
La fattispecie è assai diversa
da quella dell’impresa edile che
effettua esclusivamente un’attività di compravendita di un immobile nello stato originario,
senza effettuare alcun intervento di ristrutturazione prima di
collocare il bene sul mercato. Il
riconoscimento fiscale della capitalizzazione degli interessi è
stato esteso dagli organi competenti (risoluzione 3/DPF del
2008) anche alle rimanenze di
beni diversi dagli immobili, laddove consentito dalle norme civilistiche e dai principi contabili. Tali interessi sono quindi
esclusi dall’applicazione dei limiti di cui all’articolo 96 del Tuir. Ciò in ragione del fatto che, ai
finifiscali, lerimanenzesono assunte secondo il loro valore correttamente rappresentato in bilancio in base al combinato dispostoagliarticoli92e93delTuir e 110, comma 1 dello stesso testo unico. Pertanto, la corretta
capitalizzazione in bilancio degli interessi ha riconoscimento
fiscale per tutti i beni merce, anche diversi dagli immobili, con
conseguenteesclusionedailimitidi deducibilitàdell’articolo96.
L.M.
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