Il Sole 24 Ore Mercoledì 15 Ottobre 2014 - N. 283 40 Norme & tributi FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Bilanci. La disciplina che deve essere seguita dopo l’aggiornamento dei principi contabili Interessi passivi alla prova Oic Capitalizzazione con regole differenti per le tipologie di finanziamento FOCUS Luca Miele In caso di contestuale accensione di finanziamenti generici e di finanziamenti specifici per la costruzione di un bene, il calcolo degli interessi passivi capitalizzabili sul costo dello stesso necessita, in primo luogo, del computo del costo di costruzione capitalizzabile. Il nuovo principio contabile Oic16,approvatoloscorsoagosto, ha inteso rendere più agevole l’applicazione della imputazione degli oneri finanziari al costo delle immobilizzazioni materiali,siaincasodifinanziamenti specifici (cosiddetti "di scopo")siadifinanziamentigenerici, illustrando le modalità di calcolo della capitalizzazionemediante unesempiocontenuto nell’appendice B del principio contabile. Ma procediamo per gradi. L’articolo 2426, (comma 1, n. 1, codice civile) stabilisce che «il costo di produzione comprendetutti icosti direttamenteimputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteripossono essereaggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi». In altre parole,èconsentitalacapitalizzazione degli interessi passivi che vanno imputati alla voce C17 "Interessi e altri oneri finanziari" del conto economico e che hanno la propria contropartitanellavoceA4"Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni". Secondo l’Oic 16 la capitalizzazione è ammessa esclusivamente in riferimento a interes- LA SPECIFICITÀ Capitalizzabili gli interessi che derivano dai prestiti «di scopo» o destinati all’acquisto o la costruzione del bene si passivi relativi a beni che richiedono un periodo significativo di costruzione, sia in caso di fabbricazione interna che in caso di acquisizione esterna. Analoga previsione è recata dall’Oic13per lacapitalizzazione di interessi passivi relativi a beni merce, mobili o immobili, che risultano capitalizzabili ogni volta che un bene necessitadiunlungoperiodo intercorrentetra laproduzionee lasuccessiva commercializzazione. Il periodo di costruzione, ossia il periodo necessario affinché il bene sia tecnicamen- te utilizzabile (compreso il tempo di montaggio e messa a punto), è anche l’arco temporale in cui è ammessa la capitalizzazione. Il principio contabile afferma anche che se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all’attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati ma imputati al conto economico come[/EMPTYTAG] spese di esercizio. Si deve trattare quindi di fattori esogeni che in qualche modo non sono nella"disponibilità"dell’impresa. La capitalizzazione è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto. Gli interessi capitalizzabili sono quelli derivanti dai cosiddetti finanziamenti "di scopo", ossia finanziamenti destinati ad essere utilizzati per l’acquisto o la costruzione del bene. L’ammontaredegliinteressicapitalizzabilièpariall’ammontaredeglionerifinanziariderivanti dall’accensione del finanziamento di scopo (finanziamenti amedio-lungotermine),dedotti gli eventuali interessi attivi derivanti dall’investimento temporaneo dei fondi ottenuti. Le maggiori novità contenute nel nuovo principio contabile riguardano le modalità di capitalizzazionedeglionerifinanziari laddove l’impresa acceda anche a finanziamenti generi- .com QUOTIDIANO DEL FISCO Approfondimenti su sconti Irap e reati tributari SulQuotidianodelFiscotuttii giornil’offertainformativadel GruppoSole24Oreinmateria tributaria.IlQuotidianodel Fiscooffreunapanoramica completadinotiziee approfondimentipergli operatoriprofessionali. Nell’edizioneonlineoggi un’analisidiRaffaeleRizzardi sull’ipotesidisconto sull’imonibileIrap;unarticolodi SaraMeccasullaresponsabilità penaleperreatitributaridegliex amministratori;unarticolodi DavideSettembresulregime applicabileallaconsulenzain materiadiinvestimenti www.quotidianofisco.ilsole24ore.com ci, cioè non direttamente finalizzatiall’acquistooallacostruzionedelbene.Intalcaso, infatti,glistessipossonoessere capitalizzati, seguendo l’esempio dell’appendice B dell’Oic 16, ma solo in parte, nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioniincorso dicostruzione. Tale ammontare capitalizzabile è determinato applicando ai costi sostenuti per l’investimento un tasso di capitalizzazione corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l’esercizio,diversidai finanziamenti di scopo. Pertanto, il primo passaggio è calcolare l’importo del costo di costruzione su cui effettuare la capitalizzazione e per fare ciò occorre effettuare una mediadei costi sostenuti nel corso dei vari mesi, in quanto i costi sostenuti all’inizio dell’esercizio hanno un periodo di capitalizzazione maggiore di quelli sostenuti alla fine dell’esercizio (si veda caso 1 in tabella). Una volta stabilito il costo di costruzionecapitalizzabile,occorre calcolare gli oneri finanziari capitalizzabili, prendendo in considerazione innanzituttoglioneririconducibiliaifinanziamenti di scopo e considerandopoiifinanziamenti generici a concorrenza dell’importo necessario a finanziare il costo medio di costruzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA I casi pratici LA SITUAZIONE IL POSSIBILE COMPORTAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE OGGETTO DI CAPITALIZZAZIONE Una società ha dato in appalto nel 2014 la costruzione di un impianto sostenendo i seguenti costi per stati di avanzamento lavori per un ammontare pari a 750: 31 gennaio: 120, 31; marzo: 80, 30; settembre: 350; 31 dicembre 200. La società ha acceso finanziamenti specifici e finanziamenti generici. Qual è l’importo del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione necessario per determinare la misura degli oneri finanziari capitalizzabili nel 2014? Il nuovo OIC 16 chiarisce che il costo di costruzione su cui calcolare la capitalizzazione è pari a 257,5. Come illustrato nell’appendice B al citato principio, poiché il periodo di capitalizzazione dei costi sostenuti nei quattro diversi giorni del 2014 è pari, rispettivamente, a 11, 9, 3 e 0 mesi il costo medio accumulato è dato dalla somma di 110, 60, 87,5 e 0 (= 257,5) in quanto ciascun costo va "ragguagliato" al proprio periodo di capitalizzazione. ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE Una società edile ha acquistato un immobile sul quale deve effettuare degli interventi di ristrutturazione al fine di procedere, successivamente, alla vendita. L’immobile è un bene merce. Durante il periodo dei lavori di ristrutturazione la società sostiene degli interessi passivi derivanti da un finanziamento contratto per l’acquisto e la ristrutturazione. Tali interessi sono deducibili integralmente nell’esercizio di sostenimento? Gli interessi capitalizzati sull’immobile sono deducibili con i limiti dell’articolo 96 del Tuir (30% del Rol) se il finanziamento è destinato all’acquisto di un immobile destinato alla rivendita. Si ritiene, invece, che se il finanziamento è relativo anche alla ristrutturazione, gli interessi capitalizzati in bilancio sono riconosciuti come tali anche fiscalmente, consentendo la deducibilità senza le limitazioni dell’articolo 96 del Tuir. IMMOBILI PATRIMONIO Una società intende acquistare un immobile di civile abitazione da destinare alla locazione e contrarre un finanziamento di scopo per l’acquisto. Si chiede se, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, sia più conveniente procedere alla costruzione del medesimo immobile anziché all’acquisto, considerato che l’articolo 90, comma 2, del Tuir non considera indeducibili gli oneri finanziari relativi all’acquisizione di immobili patrimonio. Dal punto di vista della deducibilità degli interessi passivi non sussistono differenze tra finanziamenti destinati all’acquisto o alla costruzione dell’immobile patrimonio. Infatti, il termine acquisizione utilizzato dall’articolo 90 si riferisce sia all’acquisto che alla costruzione. Ne deriva che tali interessi seguono le regole ordinarie di cui all’articolo 96 del Tuir e non rientrano nell’indeducibilità prevista dal comma 2 dell’articolo 90. PERIODO DI RISTRUTTURAZIONE Un’impresa intende acquistare dei complessi immobiliari dismessi (opifici industriali) per recuperarli e mediante significativa ristrutturazione destinarli a strutture alberghiere da immettere sul mercato. Per fare ciò l’impresa necessita di reperire risorse sia per finanziarie l’acquisto che per finanziarie i costi di ristrutturazione. Gli oneri finanziari che saranno sostenuti possono essere capitalizzati ai fini del bilancio e dedotti fiscalmente? In base all’articolo 2426 codice civile e all’OIC 16, gli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per l’acquisto di immobili e per i lavori di ristrutturazione degli stessi possono essere capitalizzati ma solo per il periodo di durata dell’intervento edilizio di ristrutturazione e fino al momento in cui il bene è idoneo per la vendita. Tale capitalizzazione rileva anche ai fini fiscali e consente la deducibilità integrale degli interessi passivi. I beni merce. Le conseguenze Doppio beneficio per la deducibilità Gli interessi passivi capitalizzati sul costo dei beni merce ai sensi dell’articolo 110, comma 1,letterab)delTuirsonodeducibili nel periodo di imposta di competenza, fino a concorrenza degli interessi attivi, senza sottostare ai limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del Tuir(30%delRol).Isuddettiinteressi, oltre ad essere esclusi dalle limitazioni dell’articolo 96, incrementano il risultato operativo lordo (Rol) dell’impresa cui fare riferimento per il computo dei limiti stessi. In altre parole, la capitalizzazione degli interessi passivi determina un duplice effetto positivo: consente la deducibilità piena degliinteressieaumentailvalore delle rimanenze e, quindi, del Rol consentendo di dedurre un ammontaredialtriinteressipassivi pari al 30% dell’importo capitalizzato. In riferimento agli immobili merce, l’articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir stabilisce che «… si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contrattiper la loro costruzione o ristrutturazione». Letteralmente,quindi,illegislatorefariferimento ai soli interessi passivi relativi ai costi di ristrutturazionee nonanchea quellirelati- EFFETTI POSITIVI La capitalizzazione consente uno sconto pieno degli interessi, aumenta il valore delle rimanenze e del Rol vi al costo di acquisto degli immobili. In base a ciò, le Entrate hanno chiarito che non sono capitalizzabili gli interessi passivi derivantidall’acquisto diimmobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa destinati alla successiva rivendita (circolare n. 19/E2009). Si ritiene che tale interpretazione debba rilevare esclusivamente con riguardo all’attività di puro trading di immobili e non anche con riguardo agli interessi passivi che le imprese edili sostengono in relazione a mutui accesi per l’acquisto di immobili da ristrutturare e poi rivendere; tali interessi dovrebbero "sfuggire" alla limitazione della deducibilità di cui all’articolo 96. Nella fattispecie, la capitalizzazione riguarda anche gli interessi passivi relativi all’acquisto dell’immobile che costituisce il primo atto di un processo"produttivo" piùcomplesso che include l’acquisto dell’immobile e la ristrutturazioneechehaunaduratasignificativa; il processo determina, quindi,unadifferenzatemporale tra il momento in cui avviene l’uscita finanziaria e il momentodeiricavichesimanifesteranno in esercizi successivi. Ed è proprio questa differenza temporalechegiustificalacapitalizzazione dell’onere. La fattispecie è assai diversa da quella dell’impresa edile che effettua esclusivamente un’attività di compravendita di un immobile nello stato originario, senza effettuare alcun intervento di ristrutturazione prima di collocare il bene sul mercato. Il riconoscimento fiscale della capitalizzazione degli interessi è stato esteso dagli organi competenti (risoluzione 3/DPF del 2008) anche alle rimanenze di beni diversi dagli immobili, laddove consentito dalle norme civilistiche e dai principi contabili. Tali interessi sono quindi esclusi dall’applicazione dei limiti di cui all’articolo 96 del Tuir. Ciò in ragione del fatto che, ai finifiscali, lerimanenzesono assunte secondo il loro valore correttamente rappresentato in bilancio in base al combinato dispostoagliarticoli92e93delTuir e 110, comma 1 dello stesso testo unico. Pertanto, la corretta capitalizzazione in bilancio degli interessi ha riconoscimento fiscale per tutti i beni merce, anche diversi dagli immobili, con conseguenteesclusionedailimitidi deducibilitàdell’articolo96. L.M. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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