ing. Claudio di Macco - DM Consulting

“Aspetti economico-finanziari. Gli elementi a
favore degli Enti Concedenti”
Cesena, 10 febbraio 2014
ing. Claudio di Macco
dM Consulting - energia e ambiente
ing. Claudio di Macco - dM Consulting
AGENDA
 Gli assetti post gara per gli Enti locali - benefici e
potenziali criticità:
 la proprietà delle reti
 i singoli benefici economici attesi
 Emendamenti al D.L. “Destinazione Italia”
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Gli assetti post gara per gli Enti locali,
benefici e potenziali criticità
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La proprietà degli impianti
 Tre regimi proprietari delle infrastrutture utilizzate per
l'erogazione dei servizi pubblici locali:
 proprietà dei Comuni titolari del servizio
 proprietà dei Comuni che le hanno conferite ad una società
a capitale interamente pubblico e incedibile (art. 113,
comma 13 del TU degli Enti Locali, c.d. “società
patrimoniale delle reti”)
 proprietà, in tutto o in parte, del gestore del servizio
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La proprietà degli impianti
 Il 42% delle quote di partecipazione nel capitale sociale delle
società di distribuzione è detenuto da Enti pubblici (in genere
Comuni).
 Tra le società più grandi a controllo municipale sono quotate
in Borsa: A2A, Hera, Ascopiave e Iren
 La proprietà delle reti è distribuita tra pubblico e privato,
con percentuali rispettivamente del 5% (in generale Comuni) e
del 75%. La proprietà della quota restante non è chiaramente
identificata
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La proprietà degli impianti
In relazione al regime di proprietà il DM n.226/2011 prevede che:
A. Porzioni di impianti di proprietà dell’Ente locale concedente o di
una società patrimoniale delle reti non cambiano di proprietà
B. Porzioni di impianti di proprietà del gestore precedente, ove la
concessione preveda la devoluzione gratuita a scadenza naturale,
divengono di proprietà dell’Ente locale se alla data di cessazione del
servizio:
 è raggiunta la scadenza naturale
 non è stata ancora raggiunta e la concessione non preveda nulla
in caso di cessazione anticipata del servizio, previo pagamento
di un valore di rimborso ridotto previsto dal DM (calcolo del
degrado in base a una durata utile convenzionale come differenza fra
la data di scadenza naturale della concessione e la data di
realizzazione dell’investimento)
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La proprietà degli impianti
C. Negli altri casi la proprietà passa al gestore vincitore della gara
d’ambito previo pagamento del valore di rimborso al gestore
uscente.
Resta in ogni caso il vincolo per il gestore di far rientrare l’impianto
nella disponibilità funzionale del Comune alla scadenza dell’affidamento
POST GARA  in ciascuna delle ipotesi di proprietà esaminate vi
sono differenti e specifiche ricadute economiche per i Comuni.
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Benefici economici attesi per gli Enti locali
Per i Comuni il DM 226/2011 prevede:
 Riconoscimento annuale della remunerazione del capitale investito
netto (come calcolato in tariffa)  se proprietari;
 Canone pari ad una quota parte della remunerazione del capitale di
località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della quota
annua di ammortamento, come risultano da esito gara, con un tetto
del 5%,  a tutti i Comuni;
 Tassa/canone di occupazione del suolo e sottosuolo dell’impianto di
proprietà del distributore;
 Valori dei titoli di efficienza energetica per interventi addizionali
nell’ATEM come risultano dall’esito della gara
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Remunerazione annuale del capitale investito netto per l’attività di
distribuzione e misura (1/4)
 E’ il capitale riconosciuto in tariffa, RAB (regulatory asset base)
 Il tasso di remunerazione del capitale investito è fissato per il
biennio 2014-2015 dal nuovo metodo tariffario (del. AEEG
n.573/2013) al 6,9% nell’attività di distribuzione e al 7,2% nella
misura
 Per i due successivi bienni i tassi saranno determinati entro il 30 nov.
2015 e 2017
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Remunerazione annuale del capitale investito netto per l’attività di
distribuzione e misura (2/4)
Criticità
 Laddove in assenza di una precisa contabilizzazione degli
investimenti effettuati da parte dei Comuni – i.e. gli investimenti di
primo impianto – AEEG ha determinato il RAB sulla base di un criterio
parametrico (con successiva decurtazione del 10%) e non in base ai
costi storici  Differenza VIR – RAB molto elevata
 Meno accentuata è questa differenza nel caso di conferimento dei
beni comunali ad una società pubblica che li abbia adeguatamente
valorizzati e riportati in bilancio  Differenza VIR - RAB 0
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Remunerazione annuale del capitale investito netto per l’attività di
distribuzione e misura (3/4)
 Nella maggior parte dei casi vi è un elevato delta VIR/RAB anche per
motivi di natura strutturale  RAB è strutturalmente sottodimensionato:
 per la differente metodologia di calcolo
 perché RAB detrae i contributi privati (*)
 per la difficoltà di ricostruzione dei costi storici ove non siano stati
contabilizzati
(*) Novità nel DL n. 145/2013: al fine di allineare/avvicinare il valore del
VIR a quello del RAB si prevede la sottrazione dal VIR dei contributi
privati
 Punto di attenzione per AEEG: necessità di aggiornamento della
metodologia di calcolo del RAB per salvaguardare il valore delle reti
comunali
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Remunerazione annuale del capitale investito netto per l’attività di
distribuzione e misura (4/4)
Criticità
 Mancato riconoscimento degli ammortamenti alle società patrimoniali
(art. 8 comma 3 del DM n. 226/2011) determina:
• un deprezzamento del valore degli asset della società
patrimoniale
• un riconoscimento degli ammortamenti alla concessionaria per
costi non interamente sostenuti
 Punto di attenzione per MiSE
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Il Canone
 quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai
servizi di distribuzione e misura e della quota annua di ammortamento
 offerto in gara con un tetto del 5%
Criticità
 Se ci sarà poca contendibilità degli Atem in gara  canone offerto
minore del tetto
 Punto di attenzione per AGCM e/o MiSE
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Tassa/canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche
 Pagamento effettuato dalla società proprietaria della rete di
distribuzione che occupa suolo e sottosuolo pubblico  salvo che si
tratti di cespiti in devoluzione gratuita a fine periodo
 Pagamento alternativo TOSAP o COSAP
 Importo stabilito dall’Ente locale sulla base del numero complessivo
delle utenze finali attivate sulla rete della società che eroga il
servizio
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Valori dei Titoli di Efficienza Energetica – TEE (1/2)
Tra i criteri di gara  Investimenti di efficienza energetica da effettuare
nell’ambito gestito addizionali rispetto agli obiettivi annuali del
distributore (art. 13 comma 1 lett. e) DM 226/2011)
 Meccanismo:
 I risparmi ottenuti dal gestore con interventi di efficienza
energetica vengono certificati dal GSE con l’emissione di TEE
negoziabili (1 TEE = 1 TEP)
 Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali una somma pari al
valore dei TEE degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara,
valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità nell'anno
precedente  conguaglio a fine anno solo se positivo
 ciascun Ente locale riceverà TEE in proporzione al gas distribuito
dal gestore in quel comune nell’anno precedente
 per il 2014 la delibera AEEG n. 13 /2014 ha previsto il prezzo
unitario di 96,43 € per ogni TEE consegnato
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Valori dei Titoli di Efficienza Energetica (2/2)
Criticità
 il DM prevede interventi sugli usi finali di gas naturale  gli
operatori chiedono l’estensione a qualsiasi tipo di intervento di
risparmio energetico che generi TEE;
 incertezza sulla possibilità di acquistare i TEE da altri soggetti che
abbiano fatto interventi nel medesimo ATEM;
 devono essere definite procedure operative per la valutazione e
certificazione da parte del GSE dei risparmi annuali (possono
essere le stesse previste per i TEE di cui agli obblighi nazionali?).
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Emendamenti al DL n. 145/2013 “Destinazione Italia”
Approvati dalle Commissioni 6 e 10 della Camera, devono terminare
l’iter  22 febbraio termine per la conversione in legge
 Proroga dei termini per l’avvio delle gare e per l’individuazione
della stazione appaltante per i primi tre raggruppamenti  4
mesi
 Richiamo ai criteri di valutazione del VIR previsti nelle linee
guida del MiSE (emanande) in tutti i casi in cui il contratto o la
concessione non preveda criteri contrattuali
 Potere di controllo dell’AEEG se il VIR supera del 10% il valore del
RAB  segnalazione alla SA
 Anticipo alla SA del corrispettivo una tantum a copertura degli
oneri di gara.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Ing. Claudio di Macco
[email protected]
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