D.A.ITALIA 83 GENNAIO/FEBBRAIO 2014 NORMATIVA E DIRITTI LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI VENDING NORMATIVA E DIRITTI UNO DEI PROBLEMI PIÙ SENTITI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA ITALIANA È SENZ’ALTRO DETERMINATO DALLE MODALITÀ CON CUI VENGONO INDETTI E GESTITI GLI APPALTI PUBBLICI. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONTINUANO INFATTI A PREDISPORRE BANDI DI GARA E CAPITOLATI IN UNA SOSTANZIALE ASSENZA DI REGOLE E A PRIVILEGIARE IN VIA QUASI ESCLUSIVA IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. QUESTO RENDE DAVVERO COMPLESSO POTER OFFRIRE AI CONSUMATORI FINALI UN BUON SERVIZIO, ELEMENTO CHE DOVREBBE INVECE ESSERE DETERMINANTE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE P.A. QUALCHE MESE FA, SU QUESTO ARGOMENTO, DUE AVVOCATI DELLO STUDIO INTERLEX, ANDREA NETTI E MICHELA BIGONZONI, HANNO SCRITTO UN ARTICOLO 22 CHE ABBIAMO DECISO DI PUBBLICARE INTEGRALMENTE. L’AVV. NETTI È ATTUALMENTE IL RESPONSABILE DELL’AREA LEGALE DI DUE IMPORTANTI GRUPPI DI GESTIONE E HA MATURATO UN’ESPERIENZA SPECIFICA NEL VENDING. SVOLGENDO QUESTA FUNZIONE HA RECENTEMENTE OTTENUTO LA SOSPENSIONE DI UN BANDO DI LIVELLO EUROPEO PRESSO IL TAR LOMBARDO CONTRO L’AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA), DIMOSTRANDO LA FONDATEZZA DELL’EVIDENTE ANTI-ECONOMICITÀ E LA NON SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. UN’ORDINANZA CHE HA UN GRANDE SIGNIFICATO, TANTO DA DIVENTARE A PIENO TITOLO IL LEADING CASE PER IL SETTORE. LA NOSTRA REDAZIONE, PER APPROFONDIRE ULTERIORMENTE L’INTERESSANTE ARGOMENTO, HA DECISO DI INCONTRARE E INTERVISTARE ANDREA NETTI. D.A.ITALIA 83 GENNAIO/FEBBRAIO 2014 ANDREA NETTI INTERVISTA CON ANDREA NETTI automatica all’interno dell’Ateneo. Lì nandomi ad una società che opera a ho iniziato a conoscere questo mondo livello nazionale. e ad appassionarmi alle sue dinamiNon ci sono molti profili professionali come il tuo all’interno del settore del vending. Come sei entrato in contatto con questo mondo? Il mio rapporto con il vending nasce all’Università, quando mi sono trovato a parlare con il titolare della società che gestiva il servizio di distribuzione che. Poi, per una serie di coincidenze, Quali sono state le tue prime man- treni non persi e anche cause vinte, sioni? Ho iniziato circa sei anni fa oc- mi sono avvicinato alla società di ge- cupandomi delle problematiche più stione che ha la sede nella città dalla semplici, dall’amministrazione alle quale provengo, Macerata. comunicazioni COM5 e poi, forte an- Tramite questo contatto ho iniziato che di un’esperienza di diritto ammi- ad avere le prime esperienze profes- nistrativo dello Studio di cui sono so- sionali all’interno del settore, avvici- cio, mi sono potuto dedicare ai bandi 23 D.A.ITALIA 83 GENNAIO/FEBBRAIO 2014 e, nello specifico, alle concessioni. Ad oggi credo di aver analizzato oltre 200 concessioni per il vending, esperienza che mi ha consentito di iniziare a percepirne le problematiche e, lavorando all’interno di grandi aziende del settore, anche di comprendere le problematiche del gestore che ormai non era più disposto ad accettare un meccanismo che si stava traducendo per lui in una sorta di cravatta attorno al collo. Se la P.A. non seleziona il gestore per la propria qualità tecnica, ma con un sistema fondamentalmente basato sul massimo ribasso, alla fine la scelta ricadrà sempre e solo su chi offre di più. Come nasce l’idea di ragionare sulla responsabilità sociale della P.A.? Ad un certo punto mi sono trovato a riflettere con la Collega Michela Bigonzoni su come tradurre un’esigenza del mercato in un diritto e quindi trasformare il rapporto tra il gestore e la P.A., che oggi è decisamente sbilanciato. Se l’operatore vending può affermare alcuni diritti quando si siede ad un tavolo con la P.A., allora il rapporto tra le parti può ritrovare un corretto equilibrio. Nel momento in cui io ho e costruisco un diritto, tutti i gestori a livello italiano lo possono esercitare. Da qui la responsabilità sociale della P.A., perché nel momento in cui indice una gara, si assume una responsabilità, che non solo è riferita al plesso che il singolo gestore andrà a servire, ma diventa una responsabilità di mercato. Le Pubbliche Amministrazioni danno però l’impressione di vedere il vending solo come un’occasione per fare cassa La P.A. non può guardare a chi si aggiudica una concessione semplicemente come una “mucca da mungere”, perché ha bisogno di sopperire ad esigenze di cassa. Il meccanismo oltre che sbagliato non è nemmeno risolutivo, perché il ristorno vending incide in maniera del tutto marginale sui loro bilanci. Basti pensare agli ospedali, i cui i canoni di concessione sono spiccioli rispetto alle voragini che si sono create negli anni. Se una P.A. non comprende che il sistema della selezione pubblica serve per tutelare il mercato e farlo crescere, viene meno a quella responsabilità sociale che le viene attribuita dall’Europa in giù. Il bando dell’ARCA lombarda è un esempio illuminante di questa situazione: 19 grandi lotti con ristorni che avrebbero “ucciso” i conti economici di qualunque gestione. Quanto è importante per il settore aver vinto il ricorso? Quando ho letto la prima volta il bando dell’ARCA, mi sono subito reso conto del fatto che mi trovavo davanti al cosiddetto leading case, quel caso che crea un precedente e che fa testo. Eravamo di fronte ad D.A.ITALIA 83 GENNAIO/FEBBRAIO 2014 collega, stiamo già scrivendo un articolo esplicativo della tesi posta alla base del ricorso ARCA, così che possa essere di utilità per tutti gli operatori del vending e con l’associazione di categoria. una gara europea davvero importante e con un ristorno molto rilevante: se qualche giudice illuminato avesse compreso quali erano gli aspetti economici e finanziari di una concessione vending e quindi stabilito che il bando ARCA era contrario a delle norme e non sostenibile, l’ordinanza avrebbe creato un precedente di fondamentale importanza. Contrario a delle norme del Codice degli Appalti? La concessione era strutturata su quella che io chiamo il sistema della “doppia leva”. Da un lato preme sulla leva del ristorno, quindi abbassa il conto economico perché aumenta i costi e dall’altra usa la leva della gara sul prezzo. In fase di ricorso ho sostenuto che questo meccanismo mette in torsione qualunque tipo di piano economico, perché l’azione combinata di queste due leve porta all’annullamento della marginalità del gestore. Siccome l’utile d’impresa è tutelato da varie norme, ma in particolare dall’Art. 30 del Codice degli Appalti, sulla base di questo ragionamento il Tar della Lombardia - Sezione di Milano, ci ha dato ragione e definito il Bando ARCA anti-economico e non sostenibile. Hai scritto un testo molto interessante sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione in tema di vending. Le tesi che hai sostenuto in fase di ricorso ARCA saranno riprese da un altro articolo? Ho scritto il primo articolo con Michela, alla quale va attribuita la co-paternità del testo. L’ordinanza del TAR per la Lombardia è una pietra miliare e, insieme alla Ci vorrebbe una legge che traduca i diritti dei gestori in una norma dello Stato. Pensi sia possibile arrivare a quest’obiettivo di lungo periodo? Senza dubbio. Il mio sogno è poter un giorno partecipare alla redazione di una legge di riforma del settore, prendere parte ad un tavolo decisionale dove poter portare la mia esperienza, che si fonde con gli studi che ho fatto. Una normativa di settore oggi non esiste e sarebbe davvero importante poter contribuire a scrivere delle norme destinate a regolare il mercato del vending. Questo è chiaramente un obiettivo a lungo termine, sul quale ho anche un’idea precisa su quali sono gli aspetti da toccare, dalle questioni operative a quelli più importanti e strategici come le concessioni. Sei Presidente dell’Organismo di Vigilanza (d. lgs. 231) di alcune importanti realtà del vending. Ritieni che aderire alla 231 sia ormai indispensabile per alcune imprese del settore? La 231 è una legge del 2001 oggi conosciuta per casi eclatanti di responsabilità amministrativa (Thyssen-Krupp e Ilva) che hanno portato a pesantissime sanzioni detentive per gli amministratori e pecuniarie per le aziende. Le aziende non sono obbligate ad aderire alla 231 ma, se compiono determinati reati, la norma viene applicata con la concreta possibilità di subire dure conseguenze. Le imprese, soprattutto quelle di una certa dimensione, devono potersi presentare in sede di giudizio con un’adeguata difesa, è una necessità imprescindibile, perché il processo è penale. NORMATIVA E DIRITTI Per il vending la 231 scatta per le concessioni, i rapporti con la PA, la sicurezza sul lavoro, le tematiche ambientali, l’informatica (dati dei palmari), gli aspetti relativi alle turbative di mercato o di aste, gli aspetti commerciali, ecc. Per rendere più semplice agli operatori del settore aderire a questa norma, si potrebbe creare un modello di 231 specifico per i gestori e poi farselo approvare dal Ministero. Un’altra delle grandi tematiche di attualità nel vending è la certificazione dei corrispettivi. In che modo hai collaborato con il Deputato Lodolini? Emanuele Lodolini è un mio carissimo amico ed io ho avuto la fortuna di fare con lui un piccolo lavoro che il Governo, nelle forme dell’ordine del giorno, nel corso della discussione alla Camera dei Deputati sulla Delega fiscale, ha recepito come impegno. Le attuali norme in vigore non prevedono alcuna forma di tracciatura delle transazioni relative alle vendite al consumo mediante distributori automatici con la conseguenza che il fisco non ha strumenti idonei per riscontrare le vendite e le somministrazioni effettive: la soluzione è di certificare il software attuale secondo un protocollo da concordare con l’Agenzia delle Entrate, su questo sarà d’oro il grande lavoro che sta portando avanti CONFIDA. Bisogna creare un insieme di regole che facciano crescere questo mercato ed eliminino le forme di concorrenza sleale e puntino e spostino l’attenzione sugli aspetti qualitativi delle imprese. Il gestore deve essere selezionato perché offre un servizio migliore, non perché paga un ristorno più alto o fa i prezzi più bassi. All’interno di questo quadro di regole l’aspetto della certificazione dei corrispettivi è ovviamente centrale ma non è tutto, l’Ordine del Giorno chiede più in generale una riforma del settore, attribuendo ad esempio l’IVA agevolata a chi somministra cialde su macchine date in comodato, non anche a chi vende cialde - magari attraverso il canale on line - su macchine altrui. 25 D.A.ITALIA 83 GENNAIO/FEBBRAIO 2014 LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLA P.A. MODERNA IN TEMA DI VENDING: PRIME INDICAZIONI IN CONTROTENDENZA Il settore della Distribuzione Automatica ha iniziato ad uscire dall’anonimato solo di recente, diventando oggetto di studio e di interesse da parte di media, consumatori, fondi di investimento e della magistratura italiana; ma la conoscenza che i più hanno del settore è ancora molto approssimativa, se non addirittura superficiale. Si deve evidenziare che, malgrado la crisi economica e finanziaria abbia profondamente colpito il nostro Bel Paese, il settore del vending ha fatto coraggiosamente fronte alle numerose difficoltà mantenendo una sostanziale stabilità (- 0,3% rispetto al 2012), rilevandosi, pertanto, una ottima cartina di tornasole della salute dell’imprenditoria italiana. Il giro di affari sviluppato tramite l’erogazione di prodotti caldi, freddi, snack e food mediante distributori automatici, difatti, ammonta a circa 2,6 MLD di Euro e, non di meno, gli operatori economici hanno acquisito una maggiore sensibilità ai temi della sana alimentazione ed alla tutela ambientale, sebbene finora la propensione di acquisto tramite vending machine non è ancora alta, ma senza dubbio, in futuro, si formerà un nuovo ed ampio bacino di utenti. Ciò nonostante, le Pubbliche Amministrazioni perseverano nel predisporre Bandi di gara e Capitolati Tecnici in assenza di regole, in particolare, con riferimento all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, omettono di esplicitare criteri, sub-criteri di valutazione delle offerte ed i relativi pesi ponderali, nonché i metodi di formazione della graduatoria. A tal proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha espressamente affermato che i criteri di valutazione non devono mai conferire una libertà incondizionata di scelta alle stazioni appaltanti, bensì deve essere limitata attraverso la definizione di criteri specifici, correlati al servizio ed ai prodotti, nonché ”adeguatamente specifici ed obiettivamente quantificabili”. 26 Al contrario, la selezione operata dai decisori pubblici italiani si riduce unicamente alla offerta economica (il trend registrato è dai 60 agli 80 punti su 100), dunque, senza ispirarsi al corretto equilibrio tra qualità del servizio ed entità economica della concessione, con l’evidente rischio di ledere i diritti del consumatore e la marginalità delle imprese, oltre a determinare potenziali distorsioni della concorrenza, adozione di politiche di dumping e comportamenti al limite del lecito. In breve, l’assegnazione del servizio di ristoro per mezzo distributori automatici nei luoghi della Pubblica Amministrazione, avviene generalmente a favore dell’operatore economico che, più di altri, ha ridotto (spesso in misura drastica) i prezzi e/o corrisponde un canone maggiore. Una situazione che, nel tempo, si è evoluta come una vera e propria “guerriglia” tra i gestori al ribasso sui prezzi, determinando, da un lato, l’arricchimento dei soli committenti, dall’altro, ha lasciato spazi a comportamenti opportunistici da entrambe le parti (private e pubbliche), con il rischio di dover alla lunga tagliare in qualità e servizio. Come combattere gli operatori non virtuosi? E come indirizzare i decisori pubblici nella corretta stesura dei Bandi e dei relativi Capitolati Tecnici? Senz'altro la fase della improvvisazione deve dirsi chiusa ed il primo passo da compiere è la creazione di una fase di valutazione ex ante, valida e capace di orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, la quale attualmente è assente sia per una percezione distorta da parte di quest’ultime del comparto vending, sia per la mancanza di un omogeneo patrimonio di informazioni specifiche, specie di natura normativa. Ciò costituirebbe la prima fase di una politica di responsabilizzazione volta a ridurre gli effetti distorsivi ed a garantire agli operatori economici un equilibrio economico finanziario complessivo (e con esso la remunerazione della gestione), nonché individuare e garantire standard di qualità rispetto alla Distribuzione Automatica. Ragioni di ordine logico impongono, quindi, di esaminare in via preliminare gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, formulati in ordine alla delicata questione della distinzione tra “appalto di servizi” e “concessione di servizi”, per comprendere le numerose difficoltà che gli addetti ai lavori incontrano lungo il loro percorso di indagine in tema di vending. Sulla scorta del diritto comunitario, è innegabile che l’istituto della concessione è divenuto un prezioso strumento di cooperazione tra pubblico e privato, finalizzato al soddisfacimento degli interessi della collettività, nonché al contenimento ed alla riduzione dei costi per consentire, sul piano organizzativo, di attuare una forma di partnership con i privati nella gestione dei servizi. Alla luce di tale mutamento, è sempre più sentita la necessità di colpire in maniera drastica le violazioni della concorrenza e, di conseguenza, di garantire, a favore di ogni potenziale offerente, un grado di pubblicità adeguato che permetta un’apertura del mercato ai servizi alla concorrenza, nonché il controllo dell’imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Da qui l’esigenza di tracciare chiaramente la distinzione tra la figura della concessione e quella dell’appalto. Superata la posizione della dottrina classica, basata sulla distinzione tra contratto e provvedimento, i recenti sviluppi legislativi italiani, sotto la pressione del diritto comunitario, sono totalmente alieni dalle questioni nominalistiche, ritenendo più corretto spostare la questione sul piano puramente economico. Sintomatica, in questo senso, è la pronuncia del Consiglio di Stato, la quale ha espressamente affermato che le concessioni di servizi pubblici, nel quadro del diritto comunitario, non si distinguono dagli appalti di servizi per il titolo provvedimentale dell’attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell’appalto, ma per il fenomeno di traslazione dell’alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato. Con riguardo a quanto detto, è inequivocabile che si è in presenza di stefanoserafini.com cashless red evolution Coges Engine è il sistema di pagamento per il Vending più completo ed evoluto: le più avanzate funzioni cashless si integrano con la rilevazione dei dati e la telemetria in un unico sistema compatto e flessibile, che si rinnova nel tempo adattandosi a qualsiasi esigenza. D.A.ITALIA 83 GENNAIO/FEBBRAIO 2014 una concessione di servizi, ai sensi e gravare sostanzialmente sull'Ammi- della direttiva 93/37/CE, ha individua- per gli effetti degli artt. 3, comma XII nistrazione che direttamente liquida il to l’elemento discretivo tra le due fi- e 30 del D.Lgs. 163/2006, allorquando corrispettivo al prestatore di servizi. gure giuridiche in esame nel diritto di le modalità di remunerazione pattuite gestione, il quale consente al conces- consistono nel diritto del prestatore di Ma c’è di più. La Commissione CE, co- sionario di percepire un corrispettivo sfruttare la propria prestazione ed im- sciente dei notevoli cambiamenti, è dall’utente per un determinato perio- plicano, al contempo, che quest’ultimo intervenuta sulla vexata quaestio con do di tempo, nonché nel trasferimento assuma il rischio legato alla gestione la Comunicazione interpretativa del 12 della responsabilità della gestione. dei servizi in questione. Al contrario, si aprile 2000 sulle concessioni nel diritto Sulla base delle considerazione testé configura un “appalto di servizi” quan- comunitario. L’istituzione comunitaria, svolte, la Commissione CE ha afferma- do l'onere del servizio stesso venga a a mente dell’art. 1, comma II, lett. d) to che la concessione di servizi si con- figura ogni qualvolta che l’operatore possibile affrontare il tema della qua- di distributori automatici nei locali di si assume i rischi di gestione (in sen- lificazione giuridica del contratto con un ente pubblico è qualificabile come so finanziario) del servizio rifacendosi il quale la Pubblica Amministrazione concessione di servizi, ossia come “un sugli utenti, in particolare, per mezzo affida a privati la distribuzione, attra- contratto che presenta le stesse ca- della riscossione di un qualsiasi tipo di verso apparecchi automatizzati, di be- ratteristiche di un appalto pubblico di canone. In altri termini, l’alea del man- vande e prodotti alimentari nei propri servizi, ad eccezione del fatto che il cato funzionamento del meccanismo locali. corrispettivo della fornitura di servizi contrattuale è un elemento caratteriz- Il Supremo Consesso della Giustizia consiste unicamente nel diritto di ge- zante anche la concessione di servizi. amministrativa], ha sostenuto che l’af- stire i servizi o in tale diritto accom- Ricostruito il quadro normativo e giu- fidamento del servizio di somministra- pagnato da un prezzo, in conformità risprudenziale di riferimento, è ora zione bevande ed altri prodotti a mezzo all’articolo 30”. 28 D.A.ITALIA 83 GENNAIO/FEBBRAIO 2014 Nel dettaglio, si rileva che, secondo i dietro il pagamento di un contributo; ti: a) la circostanza per cui il rischio più recenti ed autorevoli indirizzi inter- quanto, e soprattutto, dall’assunzione della gestione del servizio resta intera- pretativi, l’istituto della concessione di in capo all’impresa aggiudicataria di mente in capo al soggetto affidatario, servizi si fonda sull’enucleazione del- tutti gli oneri e degli obblighi afferen- che è anche tenuto a corrispondere un la causa del contratto, evidenziando- ti la gestione del servizio di fornitura- importo pecuniario in favore dell’Am- ne la natura mista: finalità ed oggetto somministrazione in questione. ministrazione; b) il fatto che il servi- del contratto non sono esclusivamente Pertanto, come è stato evidenziato più zio viene erogato non in favore della costituiti dalla concessione in uso dei volte dalla giurisprudenza e dalla dot- Pubblica Amministrazione, bensì della locali da parte dell’Amministrazione, al trina, l’interprete, ai fini del corretto collettività di utenti della stessa (per fine di installare apparecchi automatici inquadramento della fattispecie, deve esempio studenti, docenti, personale di alimenti e bevande nei propri locali servirsi dei seguenti elementi dirimen- dipendente). Appurato che la corretta qualificazione desumibili dal Trattato[20] e dei princi- lettivi.”. giuridica è in termini di “concessione di pi generali relativi ai contratti pubblici Corollario dei suddetti principi sono servizi” si deve chiarire che essa, ben- e, in particolare, di trasparenza, ade- le prescrizioni relative alla confezione ché sottratta all’applicazione dell’in- guata pubblicità, non discriminazione, dell'offerta ed alle modalità della sua tero corpus di disposizioni in materia parità di trattamento, mutuo ricono- presentazione, in particolare, la sua di Contratti Pubblici, ai sensi e per gli scimento, proporzionalità, previa gara separazione effetti dell’art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, informale a cui sono invitati almeno amministrativa. è comunque sottoposta all’identica di- cinque concorrenti, se sussistono in Non di frequente, infatti, si registra sciplina del contenzioso dettata per i tale numero soggetti qualificati in re- nella prassi che i documenti attestan- contratti e, quanto alla scelta del con- lazione all’oggetto della concessione, ti i requisiti di ammissibilità (Busta A) cessionario, “al rispetto dei principi e con predeterminazione dei criteri se- non siano contenuti in una busta ben NORMATIVA E DIRITTI dalla documentazione 29 D.A.ITALIA 83 GENNAIO/FEBBRAIO 2014 distinta da quelle contenenti l'offerta que, non ha natura meramente for- migliore offerente. (Busta B per l’offerta tecnica e Busta male, bensì risponde all'esigenza di In estrema sintesi, sulla base della C per l’offerta economica) e gli altri ti- evitare che le scelte preliminari di in- citata normativa e della giurispruden- toli valutabili, con la conseguenza che dividuazione degli ammessi e quelle za vagliata, deve reputarsi corretta la la fase di ammissione non si svolga in successive di carattere valutativo (di configurazione del servizio, costituito modo del tutto avulso dai condiziona- individuazione, cioè della migliore of- dalla installazione e dalla gestione di menti derivanti da una precoce cono- ferta), entrino, fra loro, in regime di distributori automatici di bevande e di scenza dei contenuti economici e, in commistione, nel pieno rispetto dei generi alimentari all’interno di struttu- generale, afferenti il merito della par- principi costituzionali di imparzialità re pubbliche, alla stregua di una “con- tecipazione della impresa concorrente. e di buon andamento dell'attività am- cessione di servizi” rientrante nell’am- La separazione delle varie fasi, dun- ministrativa pubblica nella scelta del bito applicativo dell’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici con conseguente Concludendo, l’aridità comunitari e della disposizione sopra applicazione: 1) in ordine alla scelta dell’art. 30 D. Lgs. 163/2006, è sta- citata, nonché tenendo conto della dif- del concessionario, dei principi desu- to possibile, in questo primo scritto, ficile esigenza di contemperare costi mibili dal Trattato e dei principi gene- fornire agli operatori del settore le vantaggiosi e qualità complessiva del rali relativi ai contratti pubblici sopra prime coordinate valide per navigare servizio; aspetto quest’ultimo che ne- ricordati (art. 30, comma III del D.Lgs. nelle acque poco limpide del sistema cessariamente deve essere valutato e n. 163/2006); 2) del rito speciale di cui vending. Non a caso, i successivi con- non dimenticato in una vecchia soffitta. all’art. 119 del c.p.a. (ex art. 23 bis del- tributi intendono illustrare ai decisori la legge n. 1034/1971 espressamente pubblici le corrette modalità di confe- abrogato dall'art. 4 del IV allegato al zionamento dei bandi e dei disciplinari Codice). di gara, nel pieno rispetto dei principi 30 nonostante AVV. MICHELA BIGONZONI E AVV. ANDREA NETTI DELLO STUDIO INTERLEX
© Copyright 2024 ExpyDoc