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D.A.ITALIA 83 GENNAIO/FEBBRAIO 2014
NORMATIVA E DIRITTI
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI VENDING
NORMATIVA
E DIRITTI
UNO DEI PROBLEMI PIÙ SENTITI NEL SETTORE
DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA ITALIANA È
SENZ’ALTRO DETERMINATO DALLE MODALITÀ CON
CUI VENGONO INDETTI E GESTITI GLI APPALTI PUBBLICI. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONTINUANO INFATTI A PREDISPORRE BANDI DI GARA E CAPITOLATI IN UNA SOSTANZIALE ASSENZA DI REGOLE E
A PRIVILEGIARE IN VIA QUASI ESCLUSIVA IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. QUESTO RENDE DAVVERO COMPLESSO POTER
OFFRIRE AI CONSUMATORI FINALI UN BUON SERVIZIO, ELEMENTO CHE DOVREBBE INVECE ESSERE DETERMINANTE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE P.A.
QUALCHE MESE FA, SU QUESTO ARGOMENTO, DUE
AVVOCATI DELLO STUDIO INTERLEX, ANDREA NETTI E
MICHELA BIGONZONI, HANNO SCRITTO UN ARTICOLO
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CHE ABBIAMO DECISO DI PUBBLICARE INTEGRALMENTE. L’AVV. NETTI È ATTUALMENTE IL RESPONSABILE DELL’AREA LEGALE DI DUE IMPORTANTI GRUPPI DI GESTIONE E HA MATURATO UN’ESPERIENZA
SPECIFICA NEL VENDING. SVOLGENDO QUESTA FUNZIONE HA RECENTEMENTE OTTENUTO LA SOSPENSIONE DI UN BANDO DI LIVELLO EUROPEO PRESSO
IL TAR LOMBARDO CONTRO L’AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA), DIMOSTRANDO LA
FONDATEZZA DELL’EVIDENTE ANTI-ECONOMICITÀ
E LA NON SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. UN’ORDINANZA CHE HA UN
GRANDE SIGNIFICATO, TANTO DA DIVENTARE A PIENO TITOLO IL LEADING CASE PER IL SETTORE.
LA NOSTRA REDAZIONE, PER APPROFONDIRE ULTERIORMENTE L’INTERESSANTE ARGOMENTO, HA DECISO DI INCONTRARE E INTERVISTARE ANDREA NETTI.
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ANDREA NETTI
INTERVISTA CON
ANDREA NETTI
automatica all’interno dell’Ateneo. Lì
nandomi ad una società che opera a
ho iniziato a conoscere questo mondo
livello nazionale.
e ad appassionarmi alle sue dinamiNon ci sono molti profili professionali come il tuo all’interno del settore del vending. Come sei entrato in
contatto con questo mondo? Il mio
rapporto con il vending nasce all’Università, quando mi sono trovato a
parlare con il titolare della società
che gestiva il servizio di distribuzione
che. Poi, per una serie di coincidenze,
Quali sono state le tue prime man-
treni non persi e anche cause vinte,
sioni? Ho iniziato circa sei anni fa oc-
mi sono avvicinato alla società di ge-
cupandomi delle problematiche più
stione che ha la sede nella città dalla
semplici, dall’amministrazione alle
quale provengo, Macerata.
comunicazioni COM5 e poi, forte an-
Tramite questo contatto ho iniziato
che di un’esperienza di diritto ammi-
ad avere le prime esperienze profes-
nistrativo dello Studio di cui sono so-
sionali all’interno del settore, avvici-
cio, mi sono potuto dedicare ai bandi
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e, nello specifico, alle concessioni.
Ad oggi credo di aver analizzato oltre
200 concessioni per il vending, esperienza che mi ha consentito di iniziare
a percepirne le problematiche e, lavorando all’interno di grandi aziende
del settore, anche di comprendere le
problematiche del gestore che ormai
non era più disposto ad accettare un
meccanismo che si stava traducendo
per lui in una sorta di cravatta attorno al collo. Se la P.A. non seleziona il
gestore per la propria qualità tecnica,
ma con un sistema fondamentalmente basato sul massimo ribasso, alla
fine la scelta ricadrà sempre e solo
su chi offre di più.
Come nasce l’idea di ragionare sulla responsabilità sociale della P.A.?
Ad un certo punto mi sono trovato a
riflettere con la Collega Michela Bigonzoni su come tradurre un’esigenza del mercato in un diritto e quindi
trasformare il rapporto tra il gestore
e la P.A., che oggi è decisamente sbilanciato. Se l’operatore vending può
affermare alcuni diritti quando si siede ad un tavolo con la P.A., allora il
rapporto tra le parti può ritrovare un
corretto equilibrio.
Nel momento in cui io ho e costruisco
un diritto, tutti i gestori a livello italiano lo possono esercitare. Da qui la responsabilità sociale della P.A., perché
nel momento in cui indice una gara, si
assume una responsabilità, che non
solo è riferita al plesso che il singolo
gestore andrà a servire, ma diventa
una responsabilità di mercato.
Le Pubbliche Amministrazioni danno
però l’impressione di vedere il vending solo come un’occasione per fare
cassa La P.A. non può guardare a chi
si aggiudica una concessione semplicemente come una “mucca da mungere”, perché ha bisogno di sopperire
ad esigenze di cassa. Il meccanismo
oltre che sbagliato non è nemmeno
risolutivo, perché il ristorno vending
incide in maniera del tutto marginale sui loro bilanci. Basti pensare agli
ospedali, i cui i canoni di concessione
sono spiccioli rispetto alle voragini
che si sono create negli anni.
Se una P.A. non comprende che il sistema della selezione pubblica serve
per tutelare il mercato e farlo crescere, viene meno a quella responsabilità sociale che le viene attribuita
dall’Europa in giù.
Il bando dell’ARCA lombarda è un
esempio illuminante di questa situazione: 19 grandi lotti con ristorni che
avrebbero “ucciso” i conti economici di qualunque gestione. Quanto è
importante per il settore aver vinto
il ricorso? Quando ho letto la prima
volta il bando dell’ARCA, mi sono subito reso conto del fatto che mi trovavo davanti al cosiddetto leading case,
quel caso che crea un precedente
e che fa testo. Eravamo di fronte ad
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collega,
stiamo già scrivendo un articolo
esplicativo della
tesi posta alla
base del ricorso
ARCA, così che
possa essere di
utilità per tutti
gli operatori del
vending e con
l’associazione di
categoria.
una gara europea davvero importante e con un ristorno molto rilevante:
se qualche giudice illuminato avesse
compreso quali erano gli aspetti economici e finanziari di una concessione
vending e quindi stabilito che il bando
ARCA era contrario a delle norme e
non sostenibile, l’ordinanza avrebbe
creato un precedente di fondamentale
importanza.
Contrario a delle norme del Codice
degli Appalti? La concessione era
strutturata su quella che io chiamo
il sistema della “doppia leva”. Da un
lato preme sulla leva del ristorno,
quindi abbassa il conto economico
perché aumenta i costi e dall’altra
usa la leva della gara sul prezzo. In
fase di ricorso ho sostenuto che questo meccanismo mette in torsione
qualunque tipo di piano economico,
perché l’azione combinata di queste
due leve porta all’annullamento della
marginalità del gestore.
Siccome l’utile d’impresa è tutelato da varie norme, ma in particolare
dall’Art. 30 del Codice degli Appalti,
sulla base di questo ragionamento il
Tar della Lombardia - Sezione di Milano, ci ha dato ragione e definito il
Bando ARCA anti-economico e non
sostenibile.
Hai scritto un testo molto interessante sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione in tema di
vending. Le tesi che hai sostenuto in
fase di ricorso ARCA saranno riprese da un altro articolo? Ho scritto il
primo articolo con Michela, alla quale
va attribuita la co-paternità del testo.
L’ordinanza del TAR per la Lombardia
è una pietra miliare e, insieme alla
Ci vorrebbe una legge che traduca i
diritti dei gestori in una norma dello Stato. Pensi sia possibile arrivare
a quest’obiettivo di lungo periodo?
Senza dubbio. Il mio sogno è poter
un giorno partecipare alla redazione
di una legge di riforma del settore,
prendere parte ad un tavolo decisionale dove poter portare la mia esperienza, che si fonde con gli studi che
ho fatto. Una normativa di settore
oggi non esiste e sarebbe davvero importante poter contribuire a scrivere
delle norme destinate a regolare il
mercato del vending. Questo è chiaramente un obiettivo a lungo termine,
sul quale ho anche un’idea precisa
su quali sono gli aspetti da toccare,
dalle questioni operative a quelli più
importanti e strategici come le concessioni.
Sei Presidente dell’Organismo di
Vigilanza (d. lgs. 231) di alcune importanti realtà del vending. Ritieni
che aderire alla 231 sia ormai indispensabile per alcune imprese del
settore? La 231 è una legge del 2001
oggi conosciuta per casi eclatanti di
responsabilità amministrativa (Thyssen-Krupp e Ilva) che hanno portato
a pesantissime sanzioni detentive per
gli amministratori e pecuniarie per le
aziende.
Le aziende non sono obbligate ad
aderire alla 231 ma, se compiono determinati reati, la norma viene applicata con la concreta possibilità di
subire dure conseguenze. Le imprese, soprattutto quelle di una certa dimensione, devono potersi presentare
in sede di giudizio con un’adeguata
difesa, è una necessità imprescindibile, perché il processo è penale.
NORMATIVA E DIRITTI
Per il vending la 231 scatta per le
concessioni, i rapporti con la PA, la
sicurezza sul lavoro, le tematiche
ambientali, l’informatica (dati dei palmari), gli aspetti relativi alle turbative
di mercato o di aste, gli aspetti commerciali, ecc.
Per rendere più semplice agli operatori del settore aderire a questa norma, si potrebbe creare un modello di
231 specifico per i gestori e poi farselo approvare dal Ministero.
Un’altra delle grandi tematiche di
attualità nel vending è la certificazione dei corrispettivi. In che modo
hai collaborato con il Deputato Lodolini? Emanuele Lodolini è un mio carissimo amico ed io ho avuto la fortuna di fare con lui un piccolo lavoro che
il Governo, nelle forme dell’ordine del
giorno, nel corso della discussione
alla Camera dei Deputati sulla Delega
fiscale, ha recepito come impegno.
Le attuali norme in vigore non prevedono alcuna forma di tracciatura delle transazioni relative alle vendite al
consumo mediante distributori automatici con la conseguenza che il fisco
non ha strumenti idonei per riscontrare le vendite e le somministrazioni
effettive: la soluzione è di certificare
il software attuale secondo un protocollo da concordare con l’Agenzia
delle Entrate, su questo sarà d’oro il
grande lavoro che sta portando avanti
CONFIDA.
Bisogna creare un insieme di regole
che facciano crescere questo mercato
ed eliminino le forme di concorrenza
sleale e puntino e spostino l’attenzione sugli aspetti qualitativi delle imprese.
Il gestore deve essere selezionato
perché offre un servizio migliore, non
perché paga un ristorno più alto o fa i
prezzi più bassi.
All’interno di questo quadro di regole
l’aspetto della certificazione dei corrispettivi è ovviamente centrale ma
non è tutto, l’Ordine del Giorno chiede
più in generale una riforma del settore, attribuendo ad esempio l’IVA
agevolata a chi somministra cialde su
macchine date in comodato, non anche a chi vende cialde - magari attraverso il canale on line - su macchine
altrui.
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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLA P.A. MODERNA
IN TEMA DI VENDING:
PRIME INDICAZIONI IN
CONTROTENDENZA
Il settore della Distribuzione Automatica ha iniziato ad uscire dall’anonimato
solo di recente, diventando oggetto di
studio e di interesse da parte di media,
consumatori, fondi di investimento e
della magistratura italiana; ma la conoscenza che i più hanno del settore è
ancora molto approssimativa, se non
addirittura superficiale.
Si deve evidenziare che, malgrado la
crisi economica e finanziaria abbia
profondamente colpito il nostro Bel
Paese, il settore del vending ha fatto
coraggiosamente fronte alle numerose
difficoltà mantenendo una sostanziale
stabilità (- 0,3% rispetto al 2012), rilevandosi, pertanto, una ottima cartina di
tornasole della salute dell’imprenditoria italiana.
Il giro di affari sviluppato tramite l’erogazione di prodotti caldi, freddi, snack
e food mediante distributori automatici, difatti, ammonta a circa 2,6 MLD di
Euro e, non di meno, gli operatori economici hanno acquisito una maggiore
sensibilità ai temi della sana alimentazione ed alla tutela ambientale, sebbene finora la propensione di acquisto
tramite vending machine non è ancora alta, ma senza dubbio, in futuro, si
formerà un nuovo ed ampio bacino di
utenti.
Ciò nonostante, le Pubbliche Amministrazioni perseverano nel predisporre Bandi di gara e Capitolati Tecnici
in assenza di regole, in particolare,
con riferimento all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, omettono di esplicitare
criteri, sub-criteri di valutazione delle offerte ed i relativi pesi ponderali,
nonché i metodi di formazione della
graduatoria. A tal proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha
espressamente affermato che i criteri
di valutazione non devono mai conferire
una libertà incondizionata di scelta alle
stazioni appaltanti, bensì deve essere
limitata attraverso la definizione di criteri specifici, correlati al servizio ed ai
prodotti, nonché ”adeguatamente specifici ed obiettivamente quantificabili”.
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Al contrario, la selezione operata dai
decisori pubblici italiani si riduce unicamente alla offerta economica (il
trend registrato è dai 60 agli 80 punti
su 100), dunque, senza ispirarsi al corretto equilibrio tra qualità del servizio
ed entità economica della concessione, con l’evidente rischio di ledere i
diritti del consumatore e la marginalità delle imprese, oltre a determinare
potenziali distorsioni della concorrenza, adozione di politiche di dumping e
comportamenti al limite del lecito. In
breve, l’assegnazione del servizio di ristoro per mezzo distributori automatici
nei luoghi della Pubblica Amministrazione, avviene generalmente a favore
dell’operatore economico che, più di
altri, ha ridotto (spesso in misura drastica) i prezzi e/o corrisponde un canone maggiore.
Una situazione che, nel tempo, si è
evoluta come una vera e propria “guerriglia” tra i gestori al ribasso sui prezzi, determinando, da un lato, l’arricchimento dei soli committenti, dall’altro,
ha lasciato spazi a comportamenti opportunistici da entrambe le parti (private e pubbliche), con il rischio di dover
alla lunga tagliare in qualità e servizio.
Come combattere gli operatori non
virtuosi? E come indirizzare i decisori pubblici nella corretta stesura dei
Bandi e dei relativi Capitolati Tecnici?
Senz'altro la fase della improvvisazione deve dirsi chiusa ed il primo passo
da compiere è la creazione di una fase
di valutazione ex ante, valida e capace
di orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, la quale attualmente è
assente sia per una percezione distorta da parte di quest’ultime del comparto vending, sia per la mancanza di un
omogeneo patrimonio di informazioni
specifiche, specie di natura normativa.
Ciò costituirebbe la prima fase di una
politica di responsabilizzazione volta
a ridurre gli effetti distorsivi ed a garantire agli operatori economici un
equilibrio economico finanziario complessivo (e con esso la remunerazione
della gestione), nonché individuare e
garantire standard di qualità rispetto
alla Distribuzione Automatica.
Ragioni di ordine logico impongono,
quindi, di esaminare in via preliminare gli orientamenti giurisprudenziali e
dottrinali, formulati in ordine alla delicata questione della distinzione tra
“appalto di servizi” e “concessione di
servizi”, per comprendere le numerose
difficoltà che gli addetti ai lavori incontrano lungo il loro percorso di indagine
in tema di vending.
Sulla scorta del diritto comunitario,
è innegabile che l’istituto della concessione è divenuto un prezioso strumento di cooperazione tra pubblico e
privato, finalizzato al soddisfacimento
degli interessi della collettività, nonché al contenimento ed alla riduzione dei costi per consentire, sul piano
organizzativo, di attuare una forma di
partnership con i privati nella gestione
dei servizi.
Alla luce di tale mutamento, è sempre più sentita la necessità di colpire
in maniera drastica le violazioni della
concorrenza e, di conseguenza, di garantire, a favore di ogni potenziale offerente, un grado di pubblicità adeguato
che permetta un’apertura del mercato
ai servizi alla concorrenza, nonché il
controllo dell’imparzialità delle procedure di aggiudicazione.
Da qui l’esigenza di tracciare chiaramente la distinzione tra la figura della
concessione e quella dell’appalto.
Superata la posizione della dottrina
classica, basata sulla distinzione tra
contratto e provvedimento, i recenti sviluppi legislativi italiani, sotto la
pressione del diritto comunitario, sono
totalmente alieni dalle questioni nominalistiche, ritenendo più corretto spostare la questione sul piano puramente
economico.
Sintomatica, in questo senso, è la pronuncia del Consiglio di Stato, la quale ha espressamente affermato che
le concessioni di servizi pubblici, nel
quadro del diritto comunitario, non si
distinguono dagli appalti di servizi per
il titolo provvedimentale dell’attività,
né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di
pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la
loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell’appalto, ma per il fenomeno di
traslazione dell’alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato.
Con riguardo a quanto detto, è inequivocabile che si è in presenza di
stefanoserafini.com
cashless red evolution
Coges Engine è il sistema di pagamento
per il Vending più completo ed evoluto: le
più avanzate funzioni cashless si integrano
con la rilevazione dei dati e la telemetria
in un unico sistema compatto e flessibile,
che si rinnova nel tempo adattandosi a
qualsiasi esigenza.
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una concessione di servizi, ai sensi e
gravare sostanzialmente sull'Ammi-
della direttiva 93/37/CE, ha individua-
per gli effetti degli artt. 3, comma XII
nistrazione che direttamente liquida il
to l’elemento discretivo tra le due fi-
e 30 del D.Lgs. 163/2006, allorquando
corrispettivo al prestatore di servizi.
gure giuridiche in esame nel diritto di
le modalità di remunerazione pattuite
gestione, il quale consente al conces-
consistono nel diritto del prestatore di
Ma c’è di più. La Commissione CE, co-
sionario di percepire un corrispettivo
sfruttare la propria prestazione ed im-
sciente dei notevoli cambiamenti, è
dall’utente per un determinato perio-
plicano, al contempo, che quest’ultimo
intervenuta sulla vexata quaestio con
do di tempo, nonché nel trasferimento
assuma il rischio legato alla gestione
la Comunicazione interpretativa del 12
della responsabilità della gestione.
dei servizi in questione. Al contrario, si
aprile 2000 sulle concessioni nel diritto
Sulla base delle considerazione testé
configura un “appalto di servizi” quan-
comunitario. L’istituzione comunitaria,
svolte, la Commissione CE ha afferma-
do l'onere del servizio stesso venga a
a mente dell’art. 1, comma II, lett. d)
to che la concessione di servizi si con-
figura ogni qualvolta che l’operatore
possibile affrontare il tema della qua-
di distributori automatici nei locali di
si assume i rischi di gestione (in sen-
lificazione giuridica del contratto con
un ente pubblico è qualificabile come
so finanziario) del servizio rifacendosi
il quale la Pubblica Amministrazione
concessione di servizi, ossia come “un
sugli utenti, in particolare, per mezzo
affida a privati la distribuzione, attra-
contratto che presenta le stesse ca-
della riscossione di un qualsiasi tipo di
verso apparecchi automatizzati, di be-
ratteristiche di un appalto pubblico di
canone. In altri termini, l’alea del man-
vande e prodotti alimentari nei propri
servizi, ad eccezione del fatto che il
cato funzionamento del meccanismo
locali.
corrispettivo della fornitura di servizi
contrattuale è un elemento caratteriz-
Il Supremo Consesso della Giustizia
consiste unicamente nel diritto di ge-
zante anche la concessione di servizi.
amministrativa], ha sostenuto che l’af-
stire i servizi o in tale diritto accom-
Ricostruito il quadro normativo e giu-
fidamento del servizio di somministra-
pagnato da un prezzo, in conformità
risprudenziale di riferimento, è ora
zione bevande ed altri prodotti a mezzo
all’articolo 30”.
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Nel dettaglio, si rileva che, secondo i
dietro il pagamento di un contributo;
ti: a) la circostanza per cui il rischio
più recenti ed autorevoli indirizzi inter-
quanto, e soprattutto, dall’assunzione
della gestione del servizio resta intera-
pretativi, l’istituto della concessione di
in capo all’impresa aggiudicataria di
mente in capo al soggetto affidatario,
servizi si fonda sull’enucleazione del-
tutti gli oneri e degli obblighi afferen-
che è anche tenuto a corrispondere un
la causa del contratto, evidenziando-
ti la gestione del servizio di fornitura-
importo pecuniario in favore dell’Am-
ne la natura mista: finalità ed oggetto
somministrazione in questione.
ministrazione; b) il fatto che il servi-
del contratto non sono esclusivamente
Pertanto, come è stato evidenziato più
zio viene erogato non in favore della
costituiti dalla concessione in uso dei
volte dalla giurisprudenza e dalla dot-
Pubblica Amministrazione, bensì della
locali da parte dell’Amministrazione, al
trina, l’interprete, ai fini del corretto
collettività di utenti della stessa (per
fine di installare apparecchi automatici
inquadramento della fattispecie, deve
esempio studenti, docenti, personale
di alimenti e bevande nei propri locali
servirsi dei seguenti elementi dirimen-
dipendente).
Appurato che la corretta qualificazione
desumibili dal Trattato[20] e dei princi-
lettivi.”.
giuridica è in termini di “concessione di
pi generali relativi ai contratti pubblici
Corollario dei suddetti principi sono
servizi” si deve chiarire che essa, ben-
e, in particolare, di trasparenza, ade-
le prescrizioni relative alla confezione
ché sottratta all’applicazione dell’in-
guata pubblicità, non discriminazione,
dell'offerta ed alle modalità della sua
tero corpus di disposizioni in materia
parità di trattamento, mutuo ricono-
presentazione, in particolare, la sua
di Contratti Pubblici, ai sensi e per gli
scimento, proporzionalità, previa gara
separazione
effetti dell’art. 30 D.Lgs. n. 163/2006,
informale a cui sono invitati almeno
amministrativa.
è comunque sottoposta all’identica di-
cinque concorrenti, se sussistono in
Non di frequente, infatti, si registra
sciplina del contenzioso dettata per i
tale numero soggetti qualificati in re-
nella prassi che i documenti attestan-
contratti e, quanto alla scelta del con-
lazione all’oggetto della concessione,
ti i requisiti di ammissibilità (Busta A)
cessionario, “al rispetto dei principi
e con predeterminazione dei criteri se-
non siano contenuti in una busta ben
NORMATIVA E DIRITTI
dalla
documentazione
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distinta da quelle contenenti l'offerta
que, non ha natura meramente for-
migliore offerente.
(Busta B per l’offerta tecnica e Busta
male, bensì risponde all'esigenza di
In estrema sintesi, sulla base della
C per l’offerta economica) e gli altri ti-
evitare che le scelte preliminari di in-
citata normativa e della giurispruden-
toli valutabili, con la conseguenza che
dividuazione degli ammessi e quelle
za vagliata, deve reputarsi corretta la
la fase di ammissione non si svolga in
successive di carattere valutativo (di
configurazione del servizio, costituito
modo del tutto avulso dai condiziona-
individuazione, cioè della migliore of-
dalla installazione e dalla gestione di
menti derivanti da una precoce cono-
ferta), entrino, fra loro, in regime di
distributori automatici di bevande e di
scenza dei contenuti economici e, in
commistione, nel pieno rispetto dei
generi alimentari all’interno di struttu-
generale, afferenti il merito della par-
principi costituzionali di imparzialità
re pubbliche, alla stregua di una “con-
tecipazione della impresa concorrente.
e di buon andamento dell'attività am-
cessione di servizi” rientrante nell’am-
La separazione delle varie fasi, dun-
ministrativa pubblica nella scelta del
bito applicativo dell’art. 30 del Codice
dei Contratti Pubblici con conseguente
Concludendo,
l’aridità
comunitari e della disposizione sopra
applicazione: 1) in ordine alla scelta
dell’art. 30 D. Lgs. 163/2006, è sta-
citata, nonché tenendo conto della dif-
del concessionario, dei principi desu-
to possibile, in questo primo scritto,
ficile esigenza di contemperare costi
mibili dal Trattato e dei principi gene-
fornire agli operatori del settore le
vantaggiosi e qualità complessiva del
rali relativi ai contratti pubblici sopra
prime coordinate valide per navigare
servizio; aspetto quest’ultimo che ne-
ricordati (art. 30, comma III del D.Lgs.
nelle acque poco limpide del sistema
cessariamente deve essere valutato e
n. 163/2006); 2) del rito speciale di cui
vending. Non a caso, i successivi con-
non dimenticato in una vecchia soffitta.
all’art. 119 del c.p.a. (ex art. 23 bis del-
tributi intendono illustrare ai decisori
la legge n. 1034/1971 espressamente
pubblici le corrette modalità di confe-
abrogato dall'art. 4 del IV allegato al
zionamento dei bandi e dei disciplinari
Codice).
di gara, nel pieno rispetto dei principi
30
nonostante
AVV. MICHELA BIGONZONI E AVV.
ANDREA NETTI DELLO STUDIO
INTERLEX