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Aggiornamento APPALTI
Circolare 25 settembre 2014
Determinazioni ANAC e Codice Antimafia
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), avendo assunto i compiti e le funzioni
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito
della soppressione di quest’ultima ha formulato alcune osservazioni in merito
all’applicazione delle verifiche “antimafia”.
Le norme contenute nel Codice dei Contratti, nel Regolamento, nel Codice Antimafia, in
combinato disposto, hanno creato alcune difficoltà di coordinamento in ordine alla verifica
dei requisiti.
Al riguardo si osserva che tra i requisiti di carattere generale occorrenti per il
conseguimento dell’attestato di qualificazione è richiesta l’assenza della pendenza del
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative.
Alcune criticità sono emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni antimafia
nell’ambito del sistema di qualificazione, con particolare riferimento alla tipologia di
documentazione da acquisire per le verifiche antimafia in sede di rilascio dell’attestato di
qualificazione da parte delle SOA.
Riferimenti normativi
Art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei Contratti
Art. 78 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione del Codice
D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice antimafia
Atto di segnalazione A.N.AC. 2/9/2014 n. 1 - Verifiche antimafia ai fini del rilascio
dell’attestato di qualificazione
Determinazione A.N.AC. 2/9/2014 n. 2
Verifiche antimafia
L'art. 67 del Codice antimafia ricomprende espressamente l'attestazione di qualificazione
tra i provvedimenti il cui rilascio è condizionato dalle verifiche antimafia. La questione
posta è se le SOA siano tenute ad effettuare le verifiche acquisendo soltanto la
“comunicazione antimafia” o se le medesime debbano acquisire, altresì, l’“informazione
antimafia”.
Per verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o
un tentativo di infiltrazione mafiosa, il Codice antimafia prevede l’istituzione della Banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia. Fino all’attivazione della predetta
Banca dati i soggetti acquisiscono la documentazione antimafia direttamente dalle
Prefetture competenti.
Al riguardo le SOA non sono espressamente indicate nell’elenco dei soggetti autorizzati e,
dunque, non sarebbero abilitate a consultare il sistema informativo istituito dal Codice
antimafia. Sistema informativo che, peraltro, al momento non è ancora attivo.
Con l’atto di segnalazione l’ANAC invita il legislatore ad un intervento di modifica
dell’art. 97 del Codice Antimafia per chiarire se le SOA rientrano tra i soggetti abilitati
all’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e con quali
modalità le predette società possono acquisire la prescritta comunicazione antimafia.
Verifica dei requisiti
Le verifiche contemplate nell’art. 38 del Codice dei contratti attengono alla fase di gara e
sono funzionali alla comprova dei requisiti generali dichiarati dai concorrenti in tale sede.
Le verifiche previste nel Codice antimafia riguardano, invece, il momento antecedente alla
stipula del contratto – e come tali sono limitate all’aggiudicatario – ed alla fase esecutiva
dello stesso.
Consegue da quanto sopra che, ai fini della verifica dei requisiti di carattere generale dei
concorrenti in sede di gara, continua a trovare applicazione esclusivamente l’art. 38,
comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, trattandosi di disposizione normativa sulla quale
non incidono, in relazione a tale fase della procedura, le norme dettate dal Codice
Antimafia.
Ai fini della stipula del contratto, invece, occorre eseguire sull’aggiudicatario le verifiche
contemplate dallo stesso art. 38, comma 1, lett. b), così come innovate dal Codice
antimafia.
L’Autorità sottolinea che la mera pendenza del procedimento per l’irrogazione di misure
cautelari non osta alla stipula del contratto (né all’affidamento in subappalto), ma le
stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare i riscontri presso il Tribunale del luogo di
residenza/dimora del soggetto persona fisica che ha rilasciato la dichiarazione di cui
all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti.
Pendenza del procedimento interdittivo
Si considera “pendente” il procedimento per l’irrogazione di una misura di prevenzione
soltanto a seguito dell’iscrizione, nell’apposito registro della Cancelleria del tribunale,
della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno
dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della repubblica,
Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore).
Occorre sottolineare al riguardo che mentre ai sensi del citato art. 38, comma 1, lett. b) del
Codice dei contratti, costituisce causa ostativa alla stipula del contratto d’appalto la mera
pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, il Codice
antimafia prevede invece che sia il giudice a poter disporre in via provvisoria l'operatività
dei divieti di stipula dei contratti e di rilascio dell’attestazione SOA durante il
procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione.
Tale ultima disposizione non attribuisce, dunque, come invece l’art. 38, comma 1, lett. b),
del Codice dei contratti, effetto interdittivo automatico alla mera pendenza dei
procedimenti in questione.
Sistema di qualificazione
Le verifiche per la partecipazione alla gara, previste dall’art. 38 del Codice dei Contratti,
devono riguardare i seguenti soggetti:
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società.
Le verifiche contenute nel Codice Antimafia, all’art. 85, estendono il controllo a:
“soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice
civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
Pertanto, ai fini del rilascio della qualificazione SOA, quali sono i soggetti che devono
essere controllati?
Il Codice Antimafia chiarisce che non possono ottenere le qualificazioni SOA per
l’esecuzione di lavori pubblici i soggetti ai quali è stata applicata, con provvedimento
definitivo, una delle misure di prevenzione. Infatti, l’obbligo di acquisire la
documentazione antimafia rimane in capo alle amministrazioni prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,
ovvero prima di rilasciare le attestazioni di qualificazione.
Le Società Organismo di Attestazione (SOA) sono equiparate alle amministrazioni in
quanto preposte all’esercizio di pubbliche funzioni.
L’ANAC conclude il ragionamento ritenendo che l’assenza delle cause ostative
“antimafia” debba essere verificata anche per i soggetti ulteriori indicati nel Codice
antimafia, quale garanzia dell’affidabilità morale dell’impresa che intende ottenere
l’attestato di qualificazione.
La buona notizia è che tale soluzione interpretativa comporta, quindi, che il divieto
contemplato nell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, in relazione al rilascio
dell’attestato di qualificazione, opera non più sulla base della mera pendenza del
procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, ma sulla base di un
provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria
l'operatività del divieto durante il procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione.
Termini
La Banca Dati Nazionale prevista dal Codice antimafia non è ancora operativa e le
Amministrazioni si devono rivolgere alle Prefetture competenti per il rilascio della
documentazione.
I termini previsti sono:
45 giorni, prorogabili di ulteriori 30 (giorni 15 in caso d’urgenza) per il rilascio della
comunicazione e dell’informazione antimafia.
Per quanto riguarda esclusivamente l’informazione antimafia, il Codice prevede che,
decorso il termine previsto, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza del
documento.
Per quanto riguarda, invece, il rilascio dell’attestazione SOA, questa può avvenire anche
nelle more del rilascio della comunicazione antimafia.
Conclusioni
L’ANAC fornisce chiarimenti in ordine a queste questioni:
la verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia previste dal Codice dei contratti
ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione deve essere effettuata anche nei
confronti dei soggetti indicati dal Codice antimafia, quale ulteriore garanzia
dell’affidabilità morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione;
il divieto in relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione opera non più sulla base
della mera pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione,
ma sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via
provvisoria l'operatività del divieto stesso durante il procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione;
è possibile procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi
infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la
facoltà di procedere alla revoca del predetto documento in caso di successiva
documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza
di cause di decadenza previste dal Codice antimafia.
Si richiama la circolare Appalti 13 settembre 2013 – Controlli antimafia.
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