SOLUZIONE srl Servizi per gli enti locali www.entionline.it Aggiornamento APPALTI Circolare 25 settembre 2014 Determinazioni ANAC e Codice Antimafia L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), avendo assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione di quest’ultima ha formulato alcune osservazioni in merito all’applicazione delle verifiche “antimafia”. Le norme contenute nel Codice dei Contratti, nel Regolamento, nel Codice Antimafia, in combinato disposto, hanno creato alcune difficoltà di coordinamento in ordine alla verifica dei requisiti. Al riguardo si osserva che tra i requisiti di carattere generale occorrenti per il conseguimento dell’attestato di qualificazione è richiesta l’assenza della pendenza del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative. Alcune criticità sono emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni antimafia nell’ambito del sistema di qualificazione, con particolare riferimento alla tipologia di documentazione da acquisire per le verifiche antimafia in sede di rilascio dell’attestato di qualificazione da parte delle SOA. Riferimenti normativi Art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei Contratti Art. 78 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione del Codice D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice antimafia Atto di segnalazione A.N.AC. 2/9/2014 n. 1 - Verifiche antimafia ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione Determinazione A.N.AC. 2/9/2014 n. 2 Verifiche antimafia L'art. 67 del Codice antimafia ricomprende espressamente l'attestazione di qualificazione tra i provvedimenti il cui rilascio è condizionato dalle verifiche antimafia. La questione posta è se le SOA siano tenute ad effettuare le verifiche acquisendo soltanto la “comunicazione antimafia” o se le medesime debbano acquisire, altresì, l’“informazione antimafia”. Per verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o un tentativo di infiltrazione mafiosa, il Codice antimafia prevede l’istituzione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Fino all’attivazione della predetta Banca dati i soggetti acquisiscono la documentazione antimafia direttamente dalle Prefetture competenti. Al riguardo le SOA non sono espressamente indicate nell’elenco dei soggetti autorizzati e, dunque, non sarebbero abilitate a consultare il sistema informativo istituito dal Codice antimafia. Sistema informativo che, peraltro, al momento non è ancora attivo. Con l’atto di segnalazione l’ANAC invita il legislatore ad un intervento di modifica dell’art. 97 del Codice Antimafia per chiarire se le SOA rientrano tra i soggetti abilitati all’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e con quali modalità le predette società possono acquisire la prescritta comunicazione antimafia. Verifica dei requisiti Le verifiche contemplate nell’art. 38 del Codice dei contratti attengono alla fase di gara e sono funzionali alla comprova dei requisiti generali dichiarati dai concorrenti in tale sede. Le verifiche previste nel Codice antimafia riguardano, invece, il momento antecedente alla stipula del contratto – e come tali sono limitate all’aggiudicatario – ed alla fase esecutiva dello stesso. Consegue da quanto sopra che, ai fini della verifica dei requisiti di carattere generale dei concorrenti in sede di gara, continua a trovare applicazione esclusivamente l’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, trattandosi di disposizione normativa sulla quale non incidono, in relazione a tale fase della procedura, le norme dettate dal Codice Antimafia. Ai fini della stipula del contratto, invece, occorre eseguire sull’aggiudicatario le verifiche contemplate dallo stesso art. 38, comma 1, lett. b), così come innovate dal Codice antimafia. L’Autorità sottolinea che la mera pendenza del procedimento per l’irrogazione di misure cautelari non osta alla stipula del contratto (né all’affidamento in subappalto), ma le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare i riscontri presso il Tribunale del luogo di residenza/dimora del soggetto persona fisica che ha rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti. Pendenza del procedimento interdittivo Si considera “pendente” il procedimento per l’irrogazione di una misura di prevenzione soltanto a seguito dell’iscrizione, nell’apposito registro della Cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore). Occorre sottolineare al riguardo che mentre ai sensi del citato art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, costituisce causa ostativa alla stipula del contratto d’appalto la mera pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, il Codice antimafia prevede invece che sia il giudice a poter disporre in via provvisoria l'operatività dei divieti di stipula dei contratti e di rilascio dell’attestazione SOA durante il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Tale ultima disposizione non attribuisce, dunque, come invece l’art. 38, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti, effetto interdittivo automatico alla mera pendenza dei procedimenti in questione. Sistema di qualificazione Le verifiche per la partecipazione alla gara, previste dall’art. 38 del Codice dei Contratti, devono riguardare i seguenti soggetti: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Le verifiche contenute nel Codice Antimafia, all’art. 85, estendono il controllo a: “soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Pertanto, ai fini del rilascio della qualificazione SOA, quali sono i soggetti che devono essere controllati? Il Codice Antimafia chiarisce che non possono ottenere le qualificazioni SOA per l’esecuzione di lavori pubblici i soggetti ai quali è stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione. Infatti, l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia rimane in capo alle amministrazioni prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero prima di rilasciare le attestazioni di qualificazione. Le Società Organismo di Attestazione (SOA) sono equiparate alle amministrazioni in quanto preposte all’esercizio di pubbliche funzioni. L’ANAC conclude il ragionamento ritenendo che l’assenza delle cause ostative “antimafia” debba essere verificata anche per i soggetti ulteriori indicati nel Codice antimafia, quale garanzia dell’affidabilità morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione. La buona notizia è che tale soluzione interpretativa comporta, quindi, che il divieto contemplato nell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, in relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione, opera non più sulla base della mera pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, ma sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l'operatività del divieto durante il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Termini La Banca Dati Nazionale prevista dal Codice antimafia non è ancora operativa e le Amministrazioni si devono rivolgere alle Prefetture competenti per il rilascio della documentazione. I termini previsti sono: 45 giorni, prorogabili di ulteriori 30 (giorni 15 in caso d’urgenza) per il rilascio della comunicazione e dell’informazione antimafia. Per quanto riguarda esclusivamente l’informazione antimafia, il Codice prevede che, decorso il termine previsto, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza del documento. Per quanto riguarda, invece, il rilascio dell’attestazione SOA, questa può avvenire anche nelle more del rilascio della comunicazione antimafia. Conclusioni L’ANAC fornisce chiarimenti in ordine a queste questioni: la verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia previste dal Codice dei contratti ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati dal Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell’affidabilità morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione; il divieto in relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione opera non più sulla base della mera pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, ma sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l'operatività del divieto stesso durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione; è possibile procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza previste dal Codice antimafia. Si richiama la circolare Appalti 13 settembre 2013 – Controlli antimafia. Entionline ha strutturato un nuovo servizio per consentire ai nostri clienti l'aggiornamento sistematico della modulistica da utilizzare per la gestione delle gare comunali (beni e servizi + lavori pubblici + gestioni aggregate), regolamenti compresi, in considerazione delle continue modifiche apportate (e che verranno apportate a breve) dall'evoluzione normativa di settore: Vai alla scheda illustrativa del servizio Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente [email protected], oppure telefonare allo 030/2531939. di zona o scrivere a Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: [email protected] oppure via fax allo 02/87366244. Ultime circolari Appalti: Circolare Appalti 22 settembre – Notiziario Circolare Appalti 19 settembre – Monitoraggio opere pubbliche Circolare Appalti 15 settembre – Notiziario Circolare Appalti 12 settembre – Decreto Sblocca Italia Circolare Appalti 8 settembre – Notiziario Circolare Appalti 4 settembre – Legge Delega appalti Circolare Appalti 1 settembre – Notiziario Circolare Appalti 29 agosto – Direttive europee appalti Circolare Appalti 25 agosto – Notiziario Circolare Appalti 21 agosto – Cause di esclusione (seconda parte) Circolare Appalti 28 luglio – Notiziario Circolare Appalti 25 luglio – Cause di esclusione (prima parte) Circolare Appalti 21 luglio – Notiziario Circolare Appalti 18 luglio – Affidamento servizio di assistenza scolastica Circolare Appalti 14 luglio – Notiziario Circolare Appalti 11 luglio – Corte dei Conti e D.L. 66/2014 Circolare Appalti 7 luglio – Notiziario Circolare Appalti 4 luglio – D.L. 90/2014 - Giudizi in materia di appalti pubblici Circolare Appalti 30 giugno – Notiziario Circolare Appalti 27 giugno – D.L. 90/2014 - Semplificazione della Pubblica Amministrazione Circolare Appalti 23 giugno – Notiziario Circolare Appalti 20 giugno – Conversione del D.L. 66/2014 - Spendig review-3 Circolare Appalti 16 giugno – Notiziario Circolare Appalti 13 giugno – Centrali uniche di committenza Circolare Appalti 9 giugno – Notiziario Circolare Appalti 6 giugno – Affidamento diretto ad operatore economico Circolare Appalti 2 giugno – Notiziario Circolare Appalti 30 maggio – Novità procedure in economia e MePA Circolare Appalti 26 maggio – Notiziario Circolare Appalti 23 maggio – Novità D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (seconda parte) Circolare Appalti 19 maggio – Notiziario Circolare Appalti 16 maggio – Novità D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (prima parte) Circolare Appalti 12 maggio – Notiziario Circolare Appalti 9 maggio – Rinnovo e proroga del contratto d’appalto Circolare Appalti 5 maggio – Notiziario Circolare Appalti 2 maggio – Stand Still – Termine stipulazione del contratto Circolare Appalti 28 aprile – Notiziario Circolare Appalti 17 aprile – Aggiornamento Convenzioni CONSIP Circolare Appalti 14 aprile – Notiziario Circolare Appalti 11 aprile – Cauzione provvisoria Circolare Appalti 7 aprile – Notiziario Circolare Appalti 4 aprile – Comunicazioni aggiudicazione definitiva Circolare Appalti 31 marzo – Notiziario Circolare Appalti 28 marzo – Deroghe in materia di appalti per l'edilizia scolastica Circolare Appalti 24 marzo – Notiziario Circolare Appalti 21 marzo – Quesiti in materia di Appalti Circolare Appalti 17 marzo – Notiziario Circolare Appalti 14 marzo – Requisiti speciali - 2 Circolare Appalti 10 marzo – Notiziario Circolare Appalti 7 marzo – Requisiti speciali Circolare Appalti 3 marzo – Notiziario Circolare Appalti 28 febbraio – Adempimenti informativi delle procedure di gara - 2 Circolare Appalti 24 febbraio – Notiziario Circolare Appalti 21 febbraio – Adempimenti informativi delle procedure di gara Circolare Appalti 17 febbraio – Notiziario Circolare Appalti 14 febbraio – Diritto di accesso agli atti di gara Circolare Appalti 10 febbraio – Notiziario Circolare Appalti 7 febbraio – AVCpass - Requisiti Circolare Appalti 3 febbraio – Notiziario Circolare Appalti 31 gennaio – Proroghe settore appalti
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