SOLUZIONE srl Servizi per gli enti locali www.entionline.it Aggiornamento Affari Generali Circolare 25 luglio 2014 Ripartizione dei diritti di rogito addio Premessa Il DL 90/2014 ha cancellato la ripartizione dei diritti di rogito tra segretario comunale, Ministero dell’Interno (già AGES) e comune. I diritti rimangono a quest’ultimo. Nonostante la norma sembri di favore per il bilancio comunale, ANCI e UPI il 10 luglio in sede di audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera hanno espresso delle perplessità sulla validità della scelta operata. La norma Da un punto di vista meramente tecnico-normativo, l’art. 10 del DL 90/2014 ha abrogato il quarto comma dell’art. 41 della legge 312/1980. La norma abrogata attribuiva al segretario comunale una quota, “fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”, dei diritti di rogito incassati dal comune secondo le misure fissate dalla Tabella D allegata alla legge 604/1962. Dal combinato disposto della norma in esame e dell’art. 30 della legge 734/1973 (articolo modificato dal DL 55/1983, art. 27) il segretario comunale percepiva il 67,50% delle somme incassate, il Ministero dell’Interno il 10% ed il comune il 22,50%. La ripartizione avveniva su base trimestrale. Oggi, dopo il DL 90/2014, “il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”. L’attività “notarile” del segretario Abbiamo esaminato in precedenti circolari l’attività rogatoria del segretario comunale (per tutte si veda la circolare Affari Generali 5 marzo 2014). Il segretario è “l’ufficiale rogante del comune”. In quanto tale “può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente” (art. 97 co. 4 lett. c) del TUEL). Il 67,50% dei diritti di rogito rappresentava il “corrispettivo” per la suddetta attività notarile. Ma quali diritti ? Francamente chi scrive non comprende quale sia la reale finalità della cancellazione del riparto dei diritti. L’art. 334 del DPR 207/2010 ha previsto la “scrittura privata” semplice per la stipulazione dei contratti d’appalto affidati “mediante cottimo fiduciario”. L’art. 13 del DL 52/2012 ha poi previsto che “per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto” i diritti non siano da riscuotere. Tali norme hanno di fatto notevolmente ridotto, se non azzerato, i diritti di rogito riscossi per i contratti d’appalto. Perlomeno nei comuni di medio-piccole dimensioni. Pertanto, il segretario beneficiava prevalentemente, se non unicamente, dei diritti per il rogito dei contratti a contenuto immobiliare. Attività rogatoria che Entionline ha cercato di sostenere e diffondere con le proprie circolari (per tutte si veda la circolare Affari Generali 5 marzo 2014). E’ noto che non tutti i segretari svolgano l’attività notarile per gli atti immobiliari del comune. Pertanto, nella pratica effettiva la norma in esame risulta “anti-meritocratica” e punitiva nei confronti di quei segretari e vicesegretari che applicandosi, ed assumendosi responsabilità aggiuntive, hanno da sempre rogato ogni atto nell’interesse dell’ente, anche quelli a contenuto immobiliare che certamente sono i più complessi. Attività facoltativa ? Luigi Oliveri (ItaliaOggi 11.7.2014) ha scritto che l’attività rogatoria sarebbe un’attività dovuta, alla quale il segretario non si può sottrarre, nonostante la cancellazione della ripartizione dei diritti di rogito. Concordiamo con Oliveri, che stimiamo, sulla considerazione che l’art. 97 del TUEL non sia stato intaccato dal DL 90/2014 e pertanto le competenze notarili del segretario non siano venute meno. Al contrario, non condividiamo l’assunto per cui il segretario comunale sia tenuto (obbligato) a rogare i contratti dell’ente. In primo luogo la lett. c) dell’art. 97 TUEL scrive chiaramente che il segretario “può rogare” tutti i contratti nei quali l’ente è parte. Quindi, se lo ritiene, può svolgere a tuttotondo le funzioni rogatorie per l’ente, sostituendosi a quel professionista specializzato che è il notaio. Se il legislatore avesse inteso imporre al segretario il rogito di tutti gli atti del comune avrebbe usato un formulazione diversa della lett. c). Ad esempio: “il segretario roga tutti i contratti” o, meglio, “il segretario deve rogare tutti i contratti”. In secondo luogo, nella prassi quotidiana effettiva è noto che non tutti i segretari abbiano svolto l’attività notarile per gli atti immobiliari e chi scrive non ricorda particolari prese di posizione dell’ANCI, o di singoli amministratori, tese ad “obbligare” i segretari a rogare i contratti immobiliari facendo valere l’art. 97 del TUEL. A maggior ragione, se l’attività “è facoltativa”, la cancellazione della ripartizione dei diritti di rogito non è che l’ennesimo provvedimento che in concreto appiattisce il merito e la produttività individuale. Ne sono ben consapevoli ANCI e UPI che il 10 luglio scorso, davanti alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, hanno sostenuto che “in merito alle scelte effettuate dal Governo relativamente agli onorari professionali per le avvocature degli enti pubblici, ai diritti di rogito per i segretari comunali e provinciali, e agli incentivi per la progettazione interna, si evidenzia come le stesse, sebbene motivate da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di perequazione, possano determinare un ostacolo alla valorizzazione delle risorse interne, producendo l’effetto opposto di un maggiore ricorso a professionisti esterni all’amministrazione, con conseguenti maggiori oneri” (“audizione” AC2486 documento del 10.7.2014). Cosa fare Il DL 90/2014, seppur in corso di conversione, è in vigore dal 25 giugno scorso. Dal 25 giugno i diritti di rogito sono incamerati interamente dall’ente. Pertanto è necessario provvedere all’ultima liquidazione trimestrale dei diritti per il periodo 1° aprile - 24 giugno 2014. In assenza di differenti indicazioni da parte del MEF, a giudizio di chi scrive gli operatori, in via prudenziale, debbono per il momento liquidare i diritti entro il limite massimo del terzo dello stipendio del segretario maturato dal 1° gennaio 2014 al 24 giugno 2014. Infatti, il segretario ha potuto svolgere le funzioni rogatorie, in pieno regime di ripartizione dei diritti, solo fino al 24 giugno. Quindi, lo “stipendio in godimento” sul quale calcolare il limite del terzo deve essere commisurato al periodo 1° gennaio – 24 giugno. A rinforzo di tale interpretazione, si rammenta che i Giudici contabili hanno sostenuto la necessità di ragguagliare il tetto del terzo alla retribuzione effettivamente percepita con riferimento al “periodo di servizio” e non a quella teoricamente spettante (Corte dei conti Lombardia 429/2010/PAR). Il periodo di servizio, in regime di ripartizione dei diritti, è il periodo 1° gennaio – 24 giugno. Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: [email protected] oppure via fax allo 02/87366244. Ultime circolari Affari Generali: Circolare AffariGenerali 21 luglio – Notiziario Circolare AffariGenerali 17 luglio – Trasparenza e privacy: le modalità di riutilizzo dei dati pubblicati Circolare AffariGenerali 14 luglio – Notiziario Circolare AffariGenerali 10 luglio – La formazione degli organi delle province secondo la legge 56/2014 (Delrio) – Parte II Circolare AffariGenerali 7 luglio – Notiziario Circolare AffariGenerali 3 luglio – La formazione degli organi delle province secondo la legge 56/2014 (Delrio) – Parte I Circolare AffariGenerali 1 luglio – Le quote di genere nelle giunte dopo la legge Delrio Integrazione Circolare AffariGenerali 30 giugno – Notiziario Circolare AffariGenerali 26 giugno – Trasparenza e privacy: i curricula e le dichiarazione reddituali/patrimoniali dei politici Circolare AffariGenerali 23 giugno – Notiziario Circolare AffariGenerali 18 giugno – La pubblicazione dei dati relativi alle DIA ed alle SCIA Circolare AffariGenerali 16 giugno – Notiziario Circolare AffariGenerali 12 giugno – La clausola esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità Circolare AffariGenerali 9 giugno – Notiziario Circolare Ragioneria 6 giugno – Obbligo di invarianza della spesa ex Legge 56/2014 Circolare AffariGenerali 5 giugno – L’esercizio del controllo analogo sulle società pubbliche Circolare AffariGenerali 2 giugno – Notiziario Circolare AffariGenerali 29 maggio – Elezioni amministrative 2014: l’insediamento della nuova amministrazione (Parte III) Circolare AffariGenerali 27 maggio – Ufficio contratti: le imposte sui contratti immobiliari a titolo gratuito (integrazione) Circolare AffariGenerali 26 maggio – Notiziario Circolare AffariGenerali 23 maggio – Elezioni amministrative 2014: l’insediamento della nuova amministrazione (Parte II) Circolare AffariGenerali 19 maggio – Notiziario Circolare AffariGenerali 15 maggio – Elezioni amministrative 2014: l’insediamento della nuova amministrazione (Parte I) Circolare AffariGenerali 12 maggio – Notiziario Circolare AffariGenerali 8 maggio – Le imposte sui contratti immobiliari a titolo gratuito Circolare AffariGenerali 5 maggio – Notiziario Circolare AffariGenerali 1 maggio – Le unioni di comuni dopo la legge 56/2014 (Delrio) – parte II Circolare AffariGenerali 28 aprile – Notiziario Circolare AffariGenerali 17 aprile – Le unioni di comuni dopo la legge 56/2014 (Delrio) – parte I Circolare AffariGenerali 14 aprile – Notiziario Circolare AffariGenerali 11 aprile – Le quote di genere nelle giunte dopo il DDL Delrio Circolare AffariGenerali 7 aprile – Notiziario Circolare AffariGenerali 4 aprile – Atti immobiliari 4: la rimozione di vincoli gravanti su immobili PEEP Circolare AffariGenerali 31 marzo – Notiziario Circolare AffariGenerali 27 marzo – La composizione dei consigli comunali e delle giunte secondo il DDL Delrio Circolare AffariGenerali 24 marzo – Notiziario Circolare AffariGenerali 21 marzo – L’attuazione del PTPC: gli obblighi di formazione del personale Circolare AffariGenerali 17 marzo – Notiziario Circolare AffariGenerali 14 marzo – Attestazione annuale di conferibilità e compatibilità dell'incarico
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