circolare Affari Generali 25 luglio 2014

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Aggiornamento Affari Generali
Circolare 25 luglio 2014
Ripartizione dei diritti di rogito addio
Premessa
Il DL 90/2014 ha cancellato la ripartizione dei diritti di rogito tra segretario comunale,
Ministero dell’Interno (già AGES) e comune. I diritti rimangono a quest’ultimo.
Nonostante la norma sembri di favore per il bilancio comunale, ANCI e UPI il 10 luglio in
sede di audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera hanno espresso
delle perplessità sulla validità della scelta operata.
La norma
Da un punto di vista meramente tecnico-normativo, l’art. 10 del DL 90/2014 ha abrogato il
quarto comma dell’art. 41 della legge 312/1980.
La norma abrogata attribuiva al segretario comunale una quota, “fino ad un massimo di un
terzo dello stipendio in godimento”, dei diritti di rogito incassati dal comune secondo le
misure fissate dalla Tabella D allegata alla legge 604/1962.
Dal combinato disposto della norma in esame e dell’art. 30 della legge 734/1973 (articolo
modificato dal DL 55/1983, art. 27) il segretario comunale percepiva il 67,50% delle
somme incassate, il Ministero dell’Interno il 10% ed il comune il 22,50%. La ripartizione
avveniva su base trimestrale.
Oggi, dopo il DL 90/2014, “il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente
al comune o alla provincia”.
L’attività “notarile” del segretario
Abbiamo esaminato in precedenti circolari l’attività rogatoria del segretario comunale (per
tutte si veda la circolare Affari Generali 5 marzo 2014).
Il segretario è “l’ufficiale rogante del comune”. In quanto tale “può rogare tutti i contratti nei
quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente” (art.
97 co. 4 lett. c) del TUEL).
Il 67,50% dei diritti di rogito rappresentava il “corrispettivo” per la suddetta attività
notarile.
Ma quali diritti ?
Francamente chi scrive non comprende quale sia la reale finalità della cancellazione del
riparto dei diritti.
L’art. 334 del DPR 207/2010 ha previsto la “scrittura privata” semplice per la stipulazione
dei contratti d’appalto affidati “mediante cottimo fiduciario”.
L’art. 13 del DL 52/2012 ha poi previsto che “per i contratti relativi agli acquisti di beni e
servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti
informatici di acquisto” i diritti non siano da riscuotere.
Tali norme hanno di fatto notevolmente ridotto, se non azzerato, i diritti di rogito riscossi
per i contratti d’appalto. Perlomeno nei comuni di medio-piccole dimensioni.
Pertanto, il segretario beneficiava prevalentemente, se non unicamente, dei diritti per il
rogito dei contratti a contenuto immobiliare. Attività rogatoria che Entionline ha cercato di
sostenere e diffondere con le proprie circolari (per tutte si veda la circolare Affari Generali
5 marzo 2014).
E’ noto che non tutti i segretari svolgano l’attività notarile per gli atti immobiliari del
comune. Pertanto, nella pratica effettiva la norma in esame risulta “anti-meritocratica” e
punitiva nei confronti di quei segretari e vicesegretari che applicandosi, ed assumendosi
responsabilità aggiuntive, hanno da sempre rogato ogni atto nell’interesse dell’ente, anche
quelli a contenuto immobiliare che certamente sono i più complessi.
Attività facoltativa ?
Luigi Oliveri (ItaliaOggi 11.7.2014) ha scritto che l’attività rogatoria sarebbe un’attività
dovuta, alla quale il segretario non si può sottrarre, nonostante la cancellazione della
ripartizione dei diritti di rogito.
Concordiamo con Oliveri, che stimiamo, sulla considerazione che l’art. 97 del TUEL non
sia stato intaccato dal DL 90/2014 e pertanto le competenze notarili del segretario non
siano venute meno. Al contrario, non condividiamo l’assunto per cui il segretario
comunale sia tenuto (obbligato) a rogare i contratti dell’ente.
In primo luogo la lett. c) dell’art. 97 TUEL scrive chiaramente che il segretario “può rogare”
tutti i contratti nei quali l’ente è parte. Quindi, se lo ritiene, può svolgere a tuttotondo le
funzioni rogatorie per l’ente, sostituendosi a quel professionista specializzato che è il
notaio.
Se il legislatore avesse inteso imporre al segretario il rogito di tutti gli atti del comune
avrebbe usato un formulazione diversa della lett. c). Ad esempio: “il segretario roga tutti i
contratti” o, meglio, “il segretario deve rogare tutti i contratti”.
In secondo luogo, nella prassi quotidiana effettiva è noto che non tutti i segretari abbiano
svolto l’attività notarile per gli atti immobiliari e chi scrive non ricorda particolari prese di
posizione dell’ANCI, o di singoli amministratori, tese ad “obbligare” i segretari a rogare i
contratti immobiliari facendo valere l’art. 97 del TUEL.
A maggior ragione, se l’attività “è facoltativa”, la cancellazione della ripartizione dei diritti
di rogito non è che l’ennesimo provvedimento che in concreto appiattisce il merito e la
produttività individuale.
Ne sono ben consapevoli ANCI e UPI che il 10 luglio scorso, davanti alla Commissione
Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, hanno sostenuto che “in merito alle scelte
effettuate dal Governo relativamente agli onorari professionali per le avvocature degli enti pubblici,
ai diritti di rogito per i segretari comunali e provinciali, e agli incentivi per la progettazione
interna, si evidenzia come le stesse, sebbene motivate da esigenze di contenimento della spesa
pubblica e di perequazione, possano determinare un ostacolo alla valorizzazione delle risorse
interne, producendo l’effetto opposto di un maggiore ricorso a professionisti esterni
all’amministrazione, con conseguenti maggiori oneri” (“audizione” AC2486 documento del
10.7.2014).
Cosa fare
Il DL 90/2014, seppur in corso di conversione, è in vigore dal 25 giugno scorso. Dal 25
giugno i diritti di rogito sono incamerati interamente dall’ente. Pertanto è necessario
provvedere all’ultima liquidazione trimestrale dei diritti per il periodo 1° aprile - 24
giugno 2014.
In assenza di differenti indicazioni da parte del MEF, a giudizio di chi scrive gli operatori,
in via prudenziale, debbono per il momento liquidare i diritti entro il limite massimo del
terzo dello stipendio del segretario maturato dal 1° gennaio 2014 al 24 giugno 2014.
Infatti, il segretario ha potuto svolgere le funzioni rogatorie, in pieno regime di
ripartizione dei diritti, solo fino al 24 giugno. Quindi, lo “stipendio in godimento” sul quale
calcolare il limite del terzo deve essere commisurato al periodo 1° gennaio – 24 giugno.
A rinforzo di tale interpretazione, si rammenta che i Giudici contabili hanno sostenuto la
necessità di ragguagliare il tetto del terzo alla retribuzione effettivamente percepita con
riferimento al “periodo di servizio” e non a quella teoricamente spettante (Corte dei conti
Lombardia 429/2010/PAR). Il periodo di servizio, in regime di ripartizione dei diritti, è il
periodo 1° gennaio – 24 giugno.
Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga
reinviata, potete richiederla a: [email protected] oppure via fax allo 02/87366244.
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