Accordo tra ASSOMANUTENTORI e UGL SICUREZZA

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UGL UFFICIO SICUREZZA, C.F. 97782290585, avente sede in via delle Botteghe Oscure, 54 Roma rappresentata da Paolo Varesi, Vice Segretario Generale UGL ED ASSOMANUTENTORI, Associazione Nazionale Manutentori, C.F. 02742440593, avente sede in via Pierluigi Nervi, 201 scala h interno 18 Latina, rappresentata da Luis Fernando Michelena. PREMESSO CHE: •
•
•
•
•
•
•
Ugl Ufficio Sicurezza è articolazione centrale di una associazione sindacale confederale a carattere nazionale, comparativamente più rappresentativa; Ugl Ufficio Sicurezza promuove attività formative di studio e ricerca relative alla materia della sicurezza sul lavoro, anche attraverso l’elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro, anche attraverso enti e/o aziende di settore ritenute in possesso di precisi requisiti di serietà e moralità; Ugl Ufficio Sicurezza promuove l’adesione dei lavoratori alla confederazione e la diffusione dei valori che ispirano la propria opera sociale anche attraverso rapporti con associazioni che abbiano tra gli scopi statutari attività connesse alla cultura della tecnica, alla sicurezza nella vita e sui luoghi di lavoro; Assomanutentori svolge attività nei settori della cultura, della manutenzione e dell’istallazione in ogni ambito della tecnica, il rispetto dell’ambiente la tutela e la salute nella vita e sui luoghi di lavoro, la formazione professionale, l’assistenza, la sicurezza nella vita e sui luoghi di lavoro, la tecnica in ogni sua forma; Assomanutentori si propone la diffusione della conoscenza dei problemi, delle tecniche, dei risultati e delle soluzioni nell’ambito della figura professionale del “manutentore” e dell’ “istallatore” in ogni ramo della tecnica anche attraverso la realizzazione di percorsi formativi qualificanti; Assomanutentori attua azioni volte al riconoscimento professionale, di qualità, di eccellenza, di abilitazione della figura del “manutentore” e dell’ “istallatore” in ogni ramo della tecnica, soprattutto per percorsi inerenti il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro; E’ intendimento delle parti di avvalersi della collaborazione, esperienza e professionalità reciproche per l’organizzazione di corsi di formazione indirizzati alla figura del “manutentore” e dell’ “istallatore” in ogni ramo della tecnica con relativa emissione di attestati e documenti di certificazione dei percorsi formativi; TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 La premessa è parte integrante del seguente contratto. Art. 2 Assomanutentori nel rispetto della normativa del decreto legislativo 81/08 e successive modifiche, si impegna a promuovere, coordinare ed effettuare direttamente corsi di formazione per i lavoratori impiegati in ogni settore della tecnica, per la qualifica del “manutentore” e dell’ “istallatore”. Assomanutentori si assume l’onere dell’organizzazione di predetti corsi, tenendo conto degli standard formativi di Ugl Ufficio Sicurezza. Assomanutentori potrà chiedere collaborazione diretta ad Ugl Ufficio Sicurezza relativamente a singoli percorsi formativi, allo scopo di consentire una maggiore interazione nello sviluppo delle attività ha la presente convenzione. Art. 3 Il presente accordo di collaborazione opera solamente in relazione alle azioni di formazione e qualificazione delle figure del “manutentore” e “istallatore” in ogni ramo della tecnica, per i percorsi formativi che coinvolgano i temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, settore che rappresenza la mission di Ugl Ufficio Sicurezza. Sarà altresì cura di Assomanutentori di dare comunicazione ad Ugl Ufficio Sicurezza delle date di inizio e conclusione di ciascun corso. Nel termine di 8 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione i rappresentanti di Assomanutentori ed UGL Ufficio Sicurezza approveranno un "Allegato Tecnico" ad hoc che costituirà parte imprescindibile della convenzione stessa. Nell'Allegato Tecnico verranno stabilite le modalità operative per la commercializzazione dei corsi, i listini prezzi, le azioni commerciali, le percentuali di partecipazione agli incassi". Art. 4 Assomanutentori, con la firma del presente accordo manleva Ugl Ufficio Sicurezza da ogni e qualsivoglia responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi alla materiale erogazione dei corsi oggetto dell’accordo. Art. 5 Allo scopo di promuovere la “qualificazione” dei manutentori e degli istallatori in ogni ramo della tecnica Assomanutentori ed Ugl Ufficio Sicurezza organizzeranno un “Comitato di Scopo”, composto da 3 membri per ogni sigla scelti tra persone con maturate e riconosciute competenze nell’ambito della materia oggetto dei percorsi formativi. Il “Comitato di Scopo” assumerà il ruolo di ente certificatore e di accreditamento delle azioni formative promosse e sviluppate direttamente da Assomanutentori in collaborazione con Ugl Ufficio Sicurezza. Art. 6 Gli attestati di formazione e qualificazione della figura del “manutentore” e dell’ “istallatore” in ogni ramo della tecnica saranno sempre sottoscritti dal Direttore del “Comitato di Scopo” all’uopo nominato e protocollati secondo modalità operative che saranno definite alla prima riunione utile. Gli attestati di formazione e tutto quanto attiene allo svolgimento effettivo del corso verrà inviato all’Ente di Certificazione delle Competenze scelto alla prima riunione utile del Comitato di Scopo. Art. 7 Assomanutentori non è in alcun caso autorizzata a spendere il nome di Ugl Ufficio Sicurezza o ad utilizzarne il marchio al di fuori dei casi previsti dal presente accordo di collaborazione. Art. 8 Il presente accordo di collaborazione avrà durata di 2 anni e potrà essere rinnovato alla scadenza salvo disdetta di una delle parti da notificarsi all’altra a mezzo di raccomandata a/r da inoltrarsi con un preavviso di almeno 30 gg. Art. 9 Il presente accordo di collaborazione si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 cc, a seguito di semplice comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r per violazione degli impegni assunti agli articoli 2, 3 e 6 dell’accordo stesso o, relativamente alla costituzione del “Comitato di Scopo” con funzione di certificazione della qualità e della professionalità del “manutentore” o dell’ “istallatore”, qualora la normativa di settore dovesse prevedere forme specifiche di “certificazione” delle professioni oggetto dell’accordo o delle cosiddette professioni non riconosciute, cui il presente accordo può essere allargato. Art. 10 Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed all’applicazione del presente accordo, le Parti concordano sulla competenza esclusiva del Foro di Roma. 19/06/2014
Roma, lì………….. Per UGL Ufficio Sicurezza Per Assomanutentori Paolo Varesi Luis Fernando Michelena …………………………………………………………. …………………………………………