Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 11 24.03.2015 Dividendi intersocietari Normativa interna, normativa comunitaria Convenzioni contro le doppie imposizioni e Categoria: Ires Sottocategoria: Dividendi Lo scopo del presente lavoro è analizzare il regime di tassazione dei dividendi nazionali, intracomunitari ed Extra-UE percepiti dalle società di capitali italiane nonché i dividendi in uscita erogati dai soggetti fiscalmente residenti in Italia a soggetti non residenti. Verrà analizzata la normativa interna, la normativa comunitaria e, ove esistente, la disciplina convenzionale. Premessa La tassazione dei dividendi intersocietari rinviene la propria disciplina interna rispettivamente: nell’art. 89 D.P.R. 917/1986 per i dividendi percepiti dalle società di capitali; nell’art. 27 e 27–bis del D.P.R. 600/1973 per i dividendi erogati da società di capitali residenti nel territorio dello Stato a soggetti non residenti. Oltre alle citate disposizioni, assumono notevole rilevanza nella tassazione dei dividendi intersocietari: la Direttiva n. 90/435/CEE del 23 luglio 1990, cosi come “rifusa” nella Direttiva 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE1, meglio nota come Direttiva 1 La causa principale dell’emanazione della Direttiva in sostituzione della Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, è rinvenibile nelle numerose modifiche che la Direttiva originaria aveva subito e, inoltre, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 6 maggio 2008 in merito alla causa C-133/06 che aveva determinato la riformulazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della Direttiva 90/435/CEE. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info madre-figlia. Si segnala sia da ora che nel corso della riunione del 09.11.2014, l’Ecofin ha dato il via libera a rilevanti modifiche sulla Direttiva 2011/96/UE; le Convenzioni contro le doppie imposizioni che, come noto, essendo ispirate al prototipo convenzionale rappresentato dal Modello OCSE, prevedono, generalmente, all’art. 10 la determinazione della potestà impositiva sui dividendi, nonché le varie possibilità di applicare le c.d. “ritenute in uscita”. Alla luce del quadro normativo delineato, procederemo ora all’analisi dei vari casi che possono presentarsi. I dividendi percepiti da una società di capitali italiana I dividendi erogati da una società di capitali italiana Nell’esaminare le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da una società di capitali residente in Italia, distingueremo a seconda che si tratti di: dividendi erogati da una società italiana; dividendi erogati da una società non residente in Italia, distinguendo: le società UE; e le società extra-UE. I dividendi percepiti da una società di capitali italiana, se erogati da una partecipata residente, costituiscono reddito imponibile in capo alla percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 917/1986. I dividendi percepiti dalle società di capitali, sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui sono soggetti è il 27,5% del 5% quindi l’1,375%. La tassazione avviene generalmente per cassa, in deroga al principio generale della competenza e i dividendi sono tassati nell’esercizio in cui sono percepiti. Se il dividendo è incassato in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui è imputato per competenza, deve essere operata una variazione in diminuzione per l’intero importo; successivamente, nel periodo d’imposta in cui il dividendo è incassato, andrà invece operata una variazione in aumento nel quadro RF per la parte percentuale imponibile. Si propone il seguente esempio. ESEMPIO - Tassazione dei dividendi La società Beta S.r.l. detiene una partecipazione nella società Gamma S.r.l. Nel 2014 la società Beta ha percepito dividendi dalla società Gamma relativi al 2013 per un importo di € 1.000,00. A fronte di questa situazione, la società Beta: - ha già contabilizzato i dividendi in base al principio di competenza, nel 2013; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info - ha conseguentemente effettuato, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2013, una variazione in diminuzione nel quadro RF per € 1.000,00, in quanto fiscalmente i dividendi concorrono alla formazione del reddito quando effettivamente percepiti (criterio di cassa); - effettua nel Mod. UNICO SC 2015, periodo d’imposta 2014, una variazione in aumento del risultato d’esercizio per il 5% dell’importo dei dividendi, quindi: € 1.000,00 x 5% = € 50,00 (RF31). Ogni voce da indicare a rigo RF31 deve essere identificata da un apposito codice. Il codice “1” identifica il 5% dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione da presentare nel 2015. 1 50 Gli utili ricevono un diverso trattamento fiscale in relazione alla società distributrice: gli utili derivanti da società di persone sono disciplinati dal comma 1 dell’articolo 89; gli utili derivanti da società di capitali sono disciplinati dal comma 2 dell’articolo 89. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti sono assoggettati a tassazione in capo a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione (articolo 5 del TUIR); in tal caso opera quindi il principio di competenza e non di cassa (esercizio in cui gli utili sono stati prodotti dalla società, indipendentemente dalla circostanza che gli utili non siano stati distribuiti). ESEMPIO - Tassazione dei dividendi Riprendendo il precedente esempio, ed ipotizzando che la società Beta S.r.l. detiene una partecipazione nella società Gamma S.n.c., i redditi realizzati nel 2014 dalla S.n.c. saranno imputati e tassati in capo alla società Beta S.r.l. nel periodo d’imposta 2014, UNICO SC 2015, mediante l’applicazione dell’aliquota prevista ai fini IRES ovvero al 27,5% (articolo 89, comma 1, TUIR) e, quindi, non potendo beneficiare dell’applicazione della detassazione del 95% prevista per i dividendi. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Diversamente, come detto, in ipotesi di partecipazione in un’altra società di capitali la tassazione sarà dell’1,375%. I dividendi erogati da una società di capitali europea Nel caso di dividendi erogati da società residenti nell’UE a società residenti nel territorio dello Stato la norma di riferimento è sempre l’art. 89 del TUIR che prevede l’esenzione sul 95% degli stessi. Tuttavia, un aspetto aggiuntivo da tenere in considerazione è che quando le controllate estere erogano dividendi alla casa madre (sia italiana che estera) questi, generalmente, scontano una ritenuta (dal 10% al 30%) a seconda della normativa fiscale del paese di residenza della società controllata. Ipotizzando che la società beta sia tedesca avremo quanto segue. Tassazione dei dividendi Alfa S.r.l. possiede il 100% delle quote di Beta Germania che realizza un utile netto di 72.500. Beta Germania utile netto 72.500 dividendo2 72.500 20% 14.500 quota di proprietà 100,0% 58.000 quota imponibile 5% 2.900 aliquota IRES 27,5% 797 Credito d’imposta3 5% 14.500 725 Ritenuta Alfa S.r.l. IRES NETTA 72 Dividendo netto 57.928 Tuttavia, l’applicazione delle ritenute in uscita sui dividendi da parte dello Stato estero è subordinata: ‐ alla possibili applicazione della Direttiva Madre–Figlia (Direttiva 2011/96/UE che rifonde la Direttiva 90/435/CEE); ‐ all’analisi della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra il paese di residenza della casa madre (percettore) e il paese di residenza della società controllata (soggetto erogante). 2 Non si considerano per semplicità gli accantonamenti a riserva legale. L’applicazione del credito d’imposta in tale misura è subordinata all’applicazione da parte del paese estero dell’aliquota convenzionale per le ritenute in uscita. 3 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La Direttiva Madre-Figlia La Direttiva n. 2011/96/UE, meglio nota come Direttiva Madre–Figlia, concerne il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. L’ art. 1 della citata disposizione definisce l’ambito oggettivo di applicazione. In particolare, l’art. 1 dispone che “Ogni Stato membro applica la presente direttiva: alla distribuzione degli utili percepiti da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri; alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali; alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione; alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie”. In sostanza, la norma ha per oggetto l’erogazione di dividendi da e verso società residenti all’interno dell’UE. Affinché trovi applicazione la Direttiva Madre–Figlia è necessario che vengano rispettati i criteri sanciti dall’ articolo 2 e 3 della Direttiva n. 2011/96/UE, che vengono riportati nella seguente tabella. Tabella – I requisiti per l’applicazione della Direttiva Madre-Figlia 1. 2. 3. Le società rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A, della Direttiva 2011/96/UE. La società madre detiene una partecipazione diretta non inferiore al 10 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili. Le società risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea. Sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di 4. regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato della predetta direttiva. 5. La partecipazione è detenuta ininterrottamente per almeno due anni. Al verificarsi delle suddette condizioni, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva Madre-Figlia hanno il diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso della ritenuta eventualmente operata dalla società che effettua la distribuzione (comma 1), o, in alternativa, possono Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info chiedere direttamente alla società figlia la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti (comma 3). ESEMPIO - Tassazione dei dividendi Alfa S.r.l. possiede il 100% delle quote di Beta Germania che realizza un utile netto di 72.500. Sono verificati i requisiti per l’applicazione della Direttiva Madre–Figlia. Beta Germania Utile netto 72.500 4 72.500 Dividendo Ritenuta 0 Alfa S.r.l. Convenzioni contro le doppie imposizioni Quota di proprietà 100,0% 72.500 Quota imponibile 5% 3.625 Aliquota IRES 27,5% 997 Credito d’imposta5 5% 0 0 IRES NETTA 997 Dividendo netto 71.503 Qualora non fosse possibile applicare la Direttiva Madre Figlia, in luogo della tassazione prevista dalla normativa interna, potranno trovare applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni che, come noto, essendo accordi tra più stati prevalgono sulla norma interna. Generalmente, le Convenzioni contro le doppie imposizioni seguono il Modello OCSE. La disciplina dei dividendi è rinvenibile nell’articolo 10 del modello OCSE che recita testualmente: 1. I dividendi pagati da una società residente in uno stato contraente ad un residente di un altro stato sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato del quale la società pagante è residente ed in base alla disciplina di tale stato, ma se il beneficiario economico dei dividendi è residente nell’altro Stato l’imposta non può eccedere: 4 Non si considerano per semplicità gli accantonamenti a riserva legale. L’applicazione del credito d’imposta in tale misura è subordinata all’applicazione da parte del paese estero dell’aliquota convenzionale per le ritenute in uscita. 5 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario economico è una società (diversa da una società di persone) che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disporranno di comune accordo le modalità applicative di queste limitazioni. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società sugli utili dai quali derivano i dividendi. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 10 del Modello OCSE forniscono indicazioni in merito alla potestà impositiva sui dividendi. Si premette che il paragrafo 1 ha per oggetto i “dividendi pagati” e quindi, cosi come sottolineato dal Commentario all’articolo 10 del Modello OCSE, paragrafo 6, le somme che sono effettivamente a disposizione degli azionisti secondo quanto richiesto dal contratto o dagli usi. In particolare, il paragrafo 1 attribuisce la potestà impositiva sui dividendi allo Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia, mancando l’avverbio “soltanto”, si tratta di una potestà impositiva concorrente con il paese di residenza della società erogante. La potestà impositiva concorrente desunta dalle indicazioni presenti nel paragrafo 1, viene sottoposta a dei limiti nel paragrafo 2 dell’articolo 10, del Modello OCSE 2010. In pratica, lo Stato di residenza della società erogante può sottoporre a tassazione i dividendi, se il beneficiario economico dei dividendi è residente nell’altro Stato, nei seguenti limiti: a. il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario economico è una società (diversa da una società di persone) che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b. il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Naturalmente, saranno gli accordi tra gli Stati Contraenti a definire le quote di partecipazione necessarie all’ottenimento del beneficio fiscale. Il paragrafo 4, dell’articolo 10, del Modello OCSE 2010, sancisce che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non troveranno applicazione se il beneficiario economico dei dividendi residente in uno Stato, svolge una attività nell’altro Stato dove risiede la società che paga i dividendi, attraverso una stabile organizzazione e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In sostanza, la citata disposizione prevede la sottoposizione a tassazione come utile della stabile organizzazione, sei dividendi pagati sono collegati a partecipazioni facenti parte dell’attivo della stabile organizzazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In tal caso, la potestà impositiva sarà rinvenibile nell’articolo 7, del Modello OCSE 2010. ESEMPIO Tassazione dei dividendi In riferimento al precedente esempio, ipotizziamo che mancando uno dei requisiti per l’applicazione della Direttiva Madre-Figlia, come ad esempio l’ininterrotto possesso da due anni, troveranno applicazione le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania, che all’art. 10 dispone quanto segue: 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. In deroga al paragrafo 2, l'imposta sui dividendi pagati da una società di capitali residente della Repubblica italiana ad una società residente della Repubblica federale di Germania che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale sociale della prima società non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. In base alla disposizione richiamata, la Germania applicherà, sui dividendi in uscita una ritenuta massima del 15%. In sostanza, avremo: Alfa S.r.l. possiede il 100% delle quote di Beta Germania che realizza un utile netto di 72.500. Non sono verificati i requisiti per l’applicazione della Direttiva Madre–Figlia. Beta Germania Utile netto 72.500 6 72.500 Dividendo Ritenuta 15% 10.875 100,0% 61.625 Alfa S.r.l. Quota di proprietà 6 Non si considerano per semplicità gli accantonamenti a riserva legale. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Quota imponibile Aliquota IRES 7 Credito d’imposta I dividendi erogati da una società extraUE 5% 3.081 27,5% 847 5% 10.875 544 IRES NETTA 304 Dividendo netto 61.321 L’altro caso oggetto di analisi, è quello dei dividendi provenienti da un paese extracomunitario che non sia un paradiso fiscale. In questo caso la norma di riferimento è ancora l’art. 89 D.P.R. 917/1986 che, a prescindere dalla quota di partecipazione, prevede sempre l’esenzione sul 95% dell’ammontare. A differenza dei casi precedenti, tuttavia, troverà applicazione una ritenuta alla fonte nel paese estero che sarà stabilita dalle norme Convenzionali. In sostanza, nulla cambia rispetto al precedente caso, se non l’impossibilità di applicare la Direttiva Madre–Figlia. Nel caso di dividendi erogati da soggetti residenti in paradisi fiscali, la norma di riferimento è l’art. 89, co. 3, del D.P.R. 917/1986. Le richiamate disposizioni prevedono la tassazione integrale sui dividendi provenienti da Paesi Black list. In particolare, si prevede che: se gli utili non sono già stati tassati per trasparenza; o il contribuente ha ottenuto risposta favorevole all’interpello ex. art. 167 c. 5 lettera b)8; i dividendi sono tassati integralmente; dimostrando i requisiti richiesti dall’esimente lettera b) sin dall’inizio del periodo di possesso: i redditi del soggetto estero non sono tassati per trasparenza; e i dividendi sono tassati solo sul 5% del loro ammontare. Come detto, Il regime integrale di tassazione sui dividendi di provenienza Black list, non opera: nel caso in cui gli utili distribuiti sono già stati imputati per trasparenza in ossequio alla disciplina prevista in materia di Controlled Foreign Companies, in quanto tale disposizione prevale rispetto a quella prevista per i dividendi (art. 167 e 168 del TUIR); 7 L’applicazione del credito d’imposta in tale misura è subordinata all’applicazione da parte del paese estero dell’aliquota convenzionale per le ritenute in uscita. 8 Rispettando inoltre le condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 (sin dall’inizio del periodo di possesso). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info qualora il contribuente dall’Amministrazione abbia Finanziaria ottenuto mediante un parere favorevole interpello preventivo, presentato secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell’articolo 167 del D.P.R. n. 917/1986. Se il contribuente riesce a dimostrare che i requisiti richiesti per la disapplicazione della CFC (esimente lettera b) sussistono “sin dall’inizio del possesso” delle partecipazioni, così da ricostruire tutte le vicende reddituali e fiscali della controllata black list, i dividendi sono tassati sul 5% del loro ammontare. Quindi, dimostrando i requisiti richiesti dall’esimente lettera b) sin dall’inizio del periodo di possesso: i redditi del soggetto estero non sono tassati per trasparenza; i dividendi sono tassati solo sul 5% del loro ammontare. Tassazione per trasparenza CFC Favorevole in quanto Tassazione dei dividendi si riconosce lo svolgimento di una effettiva attività commerciale NO 100% Art. 167 c. 5 esimente lettera a). Favorevole in quanto riconosce la mancata allocazione dei Esito redditi nel paradiso fiscale ma dell’interpello solo per l’esercizio in corso. CFC Favorevole in quanto riconosce Art. 167, c. 5, la mancata allocazione dei redditi nel paradiso fiscale sin lett. b) dall’inizio della detenzione della NO 100% NO 5% partecipazione (Art. 167 c. 5 lettera b). Sfavorevole. SI Esenti nel limite del reddito già tassato per trasparenza. È sempre conveniente presentare interpello disapplicativo per la CFC? Solo se si riesce a dimostrare che i requisiti richiesti per la disapplicazione della CFC (esimente lettera b) sussistono “sin dall’inizio del possesso” delle partecipazioni. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Esempio – La controllata Malaysiana Tabella– Tassazione per trasparenza e interpello disapplicativo a confronto Risposta favorevole interpello Tassazione per trasparenza ex. art. 167 disapplicativo (esimente lettera a) del TUIR Malaysia Malaysia Reddito imponibile 1.000 Reddito imponibile 1.000 Socio società extra-UE Imposte 28% 280 Reddito netto 720 Dividendi distribuiti 720 Dividendi distribuiti Ritenuta in uscita - Ritenuta in uscita Dividendi in uscita 720 Dividendi in uscita 280 Imposte 28% 720 Italia Italia Redditi imputati per - Redditi imputati per trasparenza trasparenza 720 720 1.000 IRES 27,5% - IRES 27,5% 275 Credito d’imposta - Credito d’imposta 275 IRES netta - IRES netta Tassazione totale 280 Tassazione totale Dividendi percepiti 720 Dividendi percepiti - Reddito imponibile 720 Reddito imponibile - IRES 27,5% 198 IRES 27,5% - Tassazione totale 478 Tassazione totale 280 280 Oggetto di analisi ora è il caso della società di capitali italiana che eroga dividendi al socio estero. Nel caso in cui il socio sia una società di capitali fiscalmente residente in un paese extra-UE, è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%9, sia che si tratti di partecipazioni qualificate sia che si tratti di partecipazioni non qualificate. Dividendi erogati a soci persone fisiche non residenti in Italia Partecipazioni qualificate Partecipazioni non qualificate Ritenuta del 26% a titolo d’imposta 9 Per i dividendi percepiti a partire dal 1° Luglio 2014 per effetto del D.L. 66/2014. I dividendi percepiti antecedentemente a tale data scontavano una ritenuta del 20%. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La normativa interna dovrà essere coordinata con le Convenzioni contro le doppie imposizioni, ove esistenti. In particolare, il par. 2 dell’art. 10, del Modello OCSE che costituisce il prototipo Convenzionale di riferimento, prevede che i dividendi corrisposti da una società italiana ad un privato di altro Stato residente sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in caso di percipiente persona fisica. Da un punto di vista pratico, per invocare l’applicazione dell’aliquota ridotta il socio non residente deve attivarsi tempestivamente. In particolare, si dovranno utilizzare gli appositi modelli approvati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate n. 84404/2013 del 10.07.2013 chiedendo l’applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi. Il contribuente per evitare l’applicazione della ritenuta del 26% in luogo della più favorevole ritenuta del 15% (da verificare nell’apposita Convenzione stipulata con lo Stato membro di residenza del soggetto percipiente), potrà presentare alla SRL italiana il modello A, corredato dell'attestazione di residenza fiscale rilasciata dall’Autorità fiscale dello Stato in cui il beneficiario dei redditi è residente, chiedendo, ove possibile l’applicazione delle norme convenzionali. X ALFA S.R.L. Oltre alla parte proposta, il Modello A si compone delle ulteriori sezioni: descrizione dei dividendi percepiti; dichiarazione del beneficiario o del suo rappresentante autorizzato in Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 12 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info cui dichiara, tra l’altro, l’esistenza delle condizioni previste dalle norme convenzionali e la richiesta di applicazione dell’aliquota ridotta; l’attestazione dell’Autorità Fiscale del Paese di residenza del soggetto non residente. Il Sostituto d’imposta italiano, sotto la propria responsabilità, ha la facoltà di applicare il regime fiscale Convenzionale. Nei casi in cui: - la ritenuta sia stata già applicata; - il sostituto d’imposta, pur ricevendo il modello A, non abbia voluto applicare la più favorevole norma Convenzionale; il socio non residente dovrà attivarsi per chiedere il rimborso della maggiore ritenuta subita. Dovrà presentare sempre il Modello A (barrando la casella rimborso), allegando la documentazione comprovante il diritto al rimborso (ad esempio la documentazione riguardante i requisiti relativi alla detenzione della partecipazione, copia delle certificazioni relative ai proventi erogati in Italia, documentazione originale o copia autentica comprovante l'effettiva corresponsione dei dividendi o degli interessi al beneficiario), all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 65129 Pescara – Italia (fax 085/ 52145 - indirizzo email: [email protected] ). È bene tener presente che la domanda di rimborso va presentata entro 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (art. 38, co. 1 e 2 del D.P.R. 29 602/1973). X Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 13 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Preventivamente Richiesta applicazione Socio non aliquota ridotta residente Posteriormente Socio società UE Richiesta rimborso Nel caso in cui i dividendi siano erogati a società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella c.d. White list, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento (art. 27, co. 3 – ter, D.P.R. 600/1973). Si può anche evitare l’applicazione dell’aliquota ridotta, qualora sussistano i requisiti per l’applicazione della Direttiva n. 2011/96/UE (che rifonde la Direttiva 90/435/CEE), recepita nel nostro ordinamento nell’art. 27 –bis del D.P.R. 600/1973. La richiamata disposizione prevede che le società estere che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta (ovvero alla richiesta di esenzione) se: a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione Europea; c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta Direttiva; d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. In sostanza, i dividendi erogati da una società residente in Italia alla sua controllante, la quale deve detenere una partecipazione minima del 20%10, sono esenti da ritenute in uscita nello Stato membro di residenza della società figlia. 10 La percentuale era del 10% fino al 2008. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 14 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Per ottenere l’esenzione, sussistendone i requisiti, la società estera dovrà presentare alla società italiana il Modello E approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate n. 84404/2013 del 10.07.2013. x ALFA SRL Il Modello E, oltre alla sezione proposta, si compone della: descrizione dei dividendi percepiti; dichiarazione del beneficiario o del suo rappresentante autorizzato in cui dichiara, tra l’altro, che sussistono i requisiti per l’applicazione della normativa in questione e si richiede l’esenzione dall’imposta italiana; l’attestazione dell’Autorità Fiscale del Paese di residenza del soggetto non residente relativa alla sussistenza dei requisiti. Nel modello, da inviare preventivamente al sostituto d’imposta, per chiedere la non applicazione della ritenuta, deve essere allegata una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c), nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) (la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno). Sia la certificazione che la dichiarazione della società si effettuano compilando il modello E. Anche in questo caso, qualora la società “figlia” residente in Italia non applica direttamente il regime di esenzione previsto dall’art. 27–bis del D.P.R. 600/1973, il modello E può essere utilizzato inviandolo al centro Operativo di Pescara, anche per richiedere il rimborso dell’imposta applicata con le modalità e i termini indicati per il Modello A. - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 15 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
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