Fiscal Approfondimento

Fiscal Approfondimento
Il Focus di qualità
N. 11
24.03.2015
Dividendi intersocietari
Normativa
interna,
normativa
comunitaria
Convenzioni contro le doppie imposizioni
e
Categoria: Ires
Sottocategoria: Dividendi
Lo scopo del presente lavoro è analizzare il regime di tassazione dei dividendi nazionali, intracomunitari
ed Extra-UE percepiti dalle società di capitali italiane nonché i dividendi in uscita erogati dai soggetti
fiscalmente residenti in Italia a soggetti non residenti.
Verrà analizzata la normativa interna, la normativa comunitaria e, ove esistente, la disciplina
convenzionale.
Premessa
La tassazione dei dividendi intersocietari rinviene la propria disciplina interna
rispettivamente:
 nell’art. 89 D.P.R. 917/1986 per i dividendi percepiti dalle società di
capitali;
 nell’art. 27 e 27–bis del D.P.R. 600/1973 per i dividendi erogati da
società di capitali residenti nel territorio dello Stato a soggetti non
residenti.
Oltre alle citate disposizioni, assumono notevole rilevanza nella tassazione dei
dividendi intersocietari:

la Direttiva n. 90/435/CEE del 23 luglio 1990, cosi come “rifusa” nella
Direttiva 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE1, meglio nota come Direttiva
1 La causa principale dell’emanazione della Direttiva in sostituzione della Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio
1990, è rinvenibile nelle numerose modifiche che la Direttiva originaria aveva subito e, inoltre, alla luce della sentenza della
Corte di Giustizia del 6 maggio 2008 in merito alla causa C-133/06 che aveva determinato la riformulazione dell'articolo 4,
paragrafo 3, secondo comma, della Direttiva 90/435/CEE.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
1
www.fiscal-focus.it
www.fiscal-focus.info
madre-figlia. Si segnala sia da ora che nel corso della riunione del
09.11.2014, l’Ecofin ha dato il via libera a rilevanti modifiche sulla
Direttiva 2011/96/UE;

le Convenzioni contro le doppie imposizioni che, come noto, essendo
ispirate al prototipo convenzionale rappresentato dal Modello OCSE,
prevedono, generalmente, all’art. 10 la determinazione della potestà
impositiva sui dividendi, nonché le varie possibilità di applicare le c.d.
“ritenute in uscita”.
Alla luce del quadro normativo delineato, procederemo ora all’analisi dei vari
casi che possono presentarsi.
I dividendi
percepiti da
una società di
capitali italiana
I dividendi
erogati da una
società di
capitali italiana
Nell’esaminare le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da una società
di capitali residente in Italia, distingueremo a seconda che si tratti di:
 dividendi erogati da una società italiana;
 dividendi erogati da una società non residente in Italia, distinguendo:

le società UE;

e le società extra-UE.
I dividendi percepiti da una società di capitali italiana, se erogati da una
partecipata residente, costituiscono reddito imponibile in capo alla percipiente
limitatamente al 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 917/1986.
I dividendi percepiti dalle società di capitali, sia in caso di partecipazioni
qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95%
del loro ammontare e la tassazione a cui sono soggetti è il 27,5% del 5% quindi
l’1,375%.
La tassazione avviene generalmente per cassa, in deroga al principio generale
della competenza e i dividendi sono tassati nell’esercizio in cui sono percepiti.
Se il dividendo è incassato in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello
in cui è imputato per competenza, deve essere operata una variazione in
diminuzione per l’intero importo; successivamente, nel periodo d’imposta in cui
il dividendo è incassato, andrà invece operata una variazione in aumento nel
quadro RF per la parte percentuale imponibile.
Si propone il seguente esempio.
ESEMPIO - Tassazione dei dividendi
La società Beta S.r.l. detiene una partecipazione nella società Gamma S.r.l. Nel
2014 la società Beta ha percepito dividendi dalla società Gamma relativi al 2013
per un importo di € 1.000,00.
A fronte di questa situazione, la società Beta:
-
ha già contabilizzato i dividendi in base al principio di competenza,
nel 2013;
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
2
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
-
ha conseguentemente effettuato, nella dichiarazione relativa al
periodo d’imposta 2013, una variazione in diminuzione nel quadro
RF per € 1.000,00, in quanto fiscalmente i dividendi concorrono alla
formazione del reddito quando effettivamente percepiti (criterio di
cassa);
-
effettua nel Mod. UNICO SC 2015, periodo d’imposta 2014, una
variazione in aumento del risultato d’esercizio per il 5%
dell’importo dei dividendi, quindi:
€ 1.000,00 x 5% = € 50,00 (RF31).
Ogni voce da indicare a rigo RF31 deve essere identificata da un apposito
codice.
Il codice “1” identifica il 5% dei dividendi imputati per competenza negli esercizi
precedenti ed incassati nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione da
presentare nel 2015.
1
50
Gli utili ricevono un diverso trattamento fiscale in relazione alla società
distributrice:

gli utili derivanti da società di persone sono disciplinati dal comma 1
dell’articolo 89;

gli utili derivanti da società di capitali sono disciplinati dal comma 2
dell’articolo 89.
Gli utili derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti sono
assoggettati a tassazione in capo a ciascun socio, proporzionalmente alla sua
quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
(articolo 5 del TUIR); in tal caso opera quindi il principio di competenza e non di
cassa
(esercizio
in
cui
gli
utili
sono
stati
prodotti
dalla
società,
indipendentemente dalla circostanza che gli utili non siano stati distribuiti).
ESEMPIO - Tassazione dei dividendi
Riprendendo il precedente esempio, ed ipotizzando che la società Beta S.r.l.
detiene una partecipazione nella società Gamma S.n.c., i redditi realizzati nel
2014 dalla S.n.c. saranno imputati e tassati in capo alla società Beta S.r.l. nel
periodo d’imposta 2014, UNICO SC 2015, mediante l’applicazione dell’aliquota
prevista ai fini IRES ovvero al 27,5% (articolo 89, comma 1, TUIR) e, quindi, non
potendo beneficiare dell’applicazione della detassazione del 95% prevista per i
dividendi.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
3
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Diversamente, come detto, in ipotesi di partecipazione in un’altra società di
capitali la tassazione sarà dell’1,375%.
I dividendi
erogati da una
società di
capitali
europea
Nel caso di dividendi erogati da società residenti nell’UE a società residenti nel
territorio dello Stato la norma di riferimento è sempre l’art. 89 del TUIR che
prevede l’esenzione sul 95% degli stessi.
Tuttavia, un aspetto aggiuntivo da tenere in considerazione è che quando le
controllate estere erogano dividendi alla casa madre (sia italiana che estera)
questi, generalmente, scontano una ritenuta (dal 10% al 30%) a seconda della
normativa fiscale del paese di residenza della società controllata.
Ipotizzando che la società beta sia tedesca avremo quanto segue.
Tassazione dei dividendi
Alfa S.r.l. possiede il 100% delle quote di Beta Germania che
realizza un utile netto di 72.500.
Beta Germania
utile netto
72.500
dividendo2
72.500
20%
14.500
quota di proprietà
100,0%
58.000
quota imponibile
5%
2.900
aliquota IRES
27,5%
797
Credito d’imposta3
5% 14.500
725
Ritenuta
Alfa S.r.l.
IRES NETTA
72
Dividendo netto
57.928
Tuttavia, l’applicazione delle ritenute in uscita sui dividendi da parte dello Stato
estero è subordinata:
‐
alla possibili applicazione della Direttiva Madre–Figlia (Direttiva
2011/96/UE che rifonde la Direttiva 90/435/CEE);
‐
all’analisi della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra
il paese di residenza della casa madre (percettore) e il paese di
residenza della società controllata (soggetto erogante).
2
Non si considerano per semplicità gli accantonamenti a riserva legale.
L’applicazione del credito d’imposta in tale misura è subordinata all’applicazione da parte del paese estero dell’aliquota
convenzionale per le ritenute in uscita.
3
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
4
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
La Direttiva
Madre-Figlia
La Direttiva n. 2011/96/UE, meglio nota come Direttiva Madre–Figlia, concerne il
regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
L’ art. 1 della citata disposizione definisce l’ambito oggettivo di applicazione.
In particolare, l’art. 1 dispone che “Ogni Stato membro applica la
presente direttiva:

alla distribuzione degli utili percepiti da società di questo
Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;

alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato
membro a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali;

alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di
società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e
provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da
quello in cui è situata la stabile organizzazione;

alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato
membro a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di
società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie”.
In sostanza, la norma ha per oggetto l’erogazione di dividendi da e verso società
residenti all’interno dell’UE.
Affinché trovi applicazione la Direttiva Madre–Figlia è necessario che vengano
rispettati i criteri sanciti dall’ articolo 2 e 3 della Direttiva n. 2011/96/UE, che
vengono riportati nella seguente tabella.
Tabella – I requisiti per l’applicazione della Direttiva Madre-Figlia
1.
2.
3.
Le società rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A,
della Direttiva 2011/96/UE.
La società madre detiene una partecipazione diretta non inferiore al 10
per cento del capitale della società che distribuisce gli utili.
Le società risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione
Europea.
Sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di
4.
regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o
temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato
della predetta direttiva.
5.
La partecipazione è detenuta ininterrottamente per almeno due anni.
Al verificarsi delle suddette condizioni, i soggetti in possesso dei requisiti
richiesti
dalla
Direttiva
Madre-Figlia
hanno
il
diritto
di
chiedere
all’amministrazione il rimborso della ritenuta eventualmente operata dalla
società che effettua la distribuzione (comma 1), o, in alternativa, possono
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
5
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
chiedere direttamente alla società figlia la non applicazione della ritenuta alla
fonte sugli utili distribuiti (comma 3).
ESEMPIO - Tassazione dei dividendi
Alfa S.r.l. possiede il 100% delle quote di Beta Germania che realizza un utile
netto di 72.500. Sono verificati i requisiti per l’applicazione della Direttiva
Madre–Figlia.
Beta Germania
Utile netto
72.500
4
72.500
Dividendo
Ritenuta
0
Alfa S.r.l.
Convenzioni
contro le
doppie
imposizioni
Quota di proprietà
100,0%
72.500
Quota imponibile
5%
3.625
Aliquota IRES
27,5%
997
Credito d’imposta5
5% 0
0
IRES NETTA
997
Dividendo netto
71.503
Qualora non fosse possibile applicare la Direttiva Madre Figlia, in luogo della
tassazione prevista dalla normativa interna, potranno trovare applicazione le
convenzioni contro le doppie imposizioni che, come noto, essendo accordi tra
più stati prevalgono sulla norma interna.
Generalmente, le Convenzioni contro le doppie imposizioni seguono il Modello
OCSE.
La disciplina dei dividendi è rinvenibile nell’articolo 10 del modello OCSE che
recita testualmente:
1. I dividendi pagati da una società residente in uno stato contraente ad un
residente di un altro stato sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato del quale la
società pagante è residente ed in base alla disciplina di tale stato, ma se il
beneficiario economico dei dividendi è residente nell’altro Stato l’imposta
non può eccedere:
4
Non si considerano per semplicità gli accantonamenti a riserva legale.
L’applicazione del credito d’imposta in tale misura è subordinata all’applicazione da parte del paese estero dell’aliquota
convenzionale per le ritenute in uscita.
5
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
6
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario
economico è una società (diversa da una società di persone) che detiene
almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti disporranno di comune accordo
le modalità applicative di queste limitazioni.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società sugli utili dai quali
derivano i dividendi.
I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 10 del Modello OCSE forniscono indicazioni in
merito alla potestà impositiva sui dividendi.
Si premette che il paragrafo 1 ha per oggetto i “dividendi pagati” e quindi, cosi
come sottolineato dal Commentario all’articolo 10 del Modello OCSE, paragrafo
6, le somme che sono effettivamente a disposizione degli azionisti secondo
quanto richiesto dal contratto o dagli usi.
In particolare, il paragrafo 1 attribuisce la potestà impositiva sui dividendi allo
Stato di residenza del beneficiario.
Tuttavia, mancando l’avverbio “soltanto”, si tratta di una potestà impositiva
concorrente con il paese di residenza della società erogante.
La potestà impositiva concorrente desunta dalle indicazioni presenti nel
paragrafo 1, viene sottoposta a dei limiti nel paragrafo 2 dell’articolo 10, del
Modello OCSE 2010.
In pratica, lo Stato di residenza della società erogante può sottoporre a
tassazione i dividendi, se il beneficiario economico dei dividendi è residente
nell’altro Stato, nei seguenti limiti:
a.
il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario
economico è una società (diversa da una società di persone) che
detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i
dividendi;
b.
il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Naturalmente, saranno gli accordi tra gli Stati Contraenti a definire le quote di
partecipazione necessarie all’ottenimento del beneficio fiscale.
Il paragrafo 4, dell’articolo 10, del Modello OCSE 2010, sancisce che le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non troveranno applicazione se il beneficiario
economico dei dividendi residente in uno Stato, svolge una attività nell’altro
Stato dove risiede la società che paga i dividendi, attraverso una stabile
organizzazione e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a tale stabile organizzazione.
In sostanza, la citata disposizione prevede la sottoposizione a tassazione come
utile della stabile organizzazione, sei dividendi pagati sono collegati a
partecipazioni facenti parte dell’attivo della stabile organizzazione.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
7
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
In tal caso, la potestà impositiva sarà rinvenibile nell’articolo 7, del Modello
OCSE 2010.
ESEMPIO Tassazione dei dividendi
In riferimento al precedente esempio, ipotizziamo che mancando uno dei
requisiti per l’applicazione della Direttiva Madre-Figlia, come ad esempio
l’ininterrotto possesso da due anni, troveranno applicazione le disposizioni della
Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania, che
all’art. 10 dispone quanto segue:
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente
di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla
legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. In deroga al paragrafo 2, l'imposta sui dividendi pagati da una società di
capitali residente della Repubblica italiana ad una società residente della
Repubblica federale di Germania che detiene direttamente almeno il 25 per
cento del capitale sociale della prima società non può eccedere il 10 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
In base alla disposizione richiamata, la Germania applicherà, sui dividendi in
uscita una ritenuta massima del 15%.
In sostanza, avremo:
Alfa S.r.l. possiede il 100% delle quote di Beta Germania che realizza un utile
netto di 72.500. Non sono verificati i requisiti per l’applicazione della Direttiva
Madre–Figlia.
Beta Germania
Utile netto
72.500
6
72.500
Dividendo
Ritenuta
15%
10.875
100,0%
61.625
Alfa S.r.l.
Quota di proprietà
6
Non si considerano per semplicità gli accantonamenti a riserva legale.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
8
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Quota imponibile
Aliquota IRES
7
Credito d’imposta
I dividendi
erogati da una
società extraUE
5%
3.081
27,5%
847
5% 10.875
544
IRES NETTA
304
Dividendo netto
61.321
L’altro caso oggetto di analisi, è quello dei dividendi provenienti da un paese
extracomunitario che non sia un paradiso fiscale.
In questo caso la norma di riferimento è ancora l’art. 89 D.P.R. 917/1986 che, a
prescindere dalla quota di partecipazione, prevede sempre l’esenzione sul 95%
dell’ammontare.
A differenza dei casi precedenti, tuttavia, troverà applicazione una ritenuta alla
fonte nel paese estero che sarà stabilita dalle norme Convenzionali.
In sostanza, nulla cambia rispetto al precedente caso, se non l’impossibilità di
applicare la Direttiva Madre–Figlia.
Nel caso di dividendi erogati da soggetti residenti in paradisi fiscali, la norma di
riferimento è l’art. 89, co. 3, del D.P.R. 917/1986.
Le richiamate disposizioni prevedono la tassazione integrale sui dividendi
provenienti da Paesi Black list.
In particolare, si prevede che:
 se gli utili non sono già stati tassati per trasparenza;
 o il contribuente ha ottenuto risposta favorevole all’interpello ex. art.
167 c. 5 lettera b)8;

i dividendi sono tassati integralmente;
 dimostrando i requisiti richiesti dall’esimente lettera b) sin dall’inizio del
periodo di possesso:

i redditi del soggetto estero non sono tassati per trasparenza;

e i dividendi sono tassati solo sul 5% del loro ammontare.
Come detto, Il regime integrale di tassazione sui dividendi di provenienza Black
list, non opera:

nel caso in cui gli utili distribuiti sono già stati imputati per trasparenza
in ossequio alla disciplina prevista in materia di Controlled Foreign
Companies, in quanto tale disposizione prevale rispetto a quella
prevista per i dividendi (art. 167 e 168 del TUIR);
7
L’applicazione del credito d’imposta in tale misura è subordinata all’applicazione da parte del paese estero dell’aliquota
convenzionale per le ritenute in uscita.
8
Rispettando inoltre le condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 (sin dall’inizio del periodo di
possesso).
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
9
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info

qualora
il
contribuente
dall’Amministrazione
abbia
Finanziaria
ottenuto
mediante
un
parere
favorevole
interpello
preventivo,
presentato secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell’articolo
167 del D.P.R. n. 917/1986. Se il contribuente riesce a dimostrare che i
requisiti richiesti per la disapplicazione della CFC (esimente lettera b)
sussistono “sin dall’inizio del possesso” delle partecipazioni, così da
ricostruire tutte le vicende reddituali e fiscali della controllata black
list, i dividendi sono tassati sul 5% del loro ammontare. Quindi,
dimostrando i requisiti richiesti dall’esimente lettera b) sin dall’inizio
del periodo di possesso:
 i redditi del soggetto estero non sono tassati per trasparenza;
 i dividendi sono tassati solo sul 5% del loro ammontare.
Tassazione
per
trasparenza
CFC
Favorevole
in
quanto
Tassazione
dei
dividendi
si
riconosce lo svolgimento di una
effettiva attività commerciale
NO
100%
Art. 167 c. 5 esimente lettera a).
Favorevole in quanto riconosce
la
mancata
allocazione
dei
Esito
redditi nel paradiso fiscale ma
dell’interpello solo per l’esercizio in corso.
CFC
Favorevole in quanto riconosce
Art. 167, c. 5, la mancata allocazione dei
redditi nel paradiso fiscale sin
lett. b)
dall’inizio della detenzione della
NO
100%
NO
5%
partecipazione (Art. 167 c. 5
lettera b).
Sfavorevole.
SI
Esenti
nel
limite
del
reddito
già
tassato
per
trasparenza.
È sempre conveniente presentare interpello disapplicativo per la CFC?
Solo se si riesce a dimostrare che i requisiti richiesti per la disapplicazione della
CFC (esimente lettera b) sussistono “sin dall’inizio del possesso” delle
partecipazioni.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
10
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Esempio – La controllata Malaysiana
Tabella– Tassazione per trasparenza e interpello disapplicativo a confronto
Risposta favorevole interpello
Tassazione per trasparenza ex. art. 167
disapplicativo (esimente lettera a)
del TUIR
Malaysia
Malaysia
Reddito imponibile
1.000
Reddito imponibile
1.000
Socio società
extra-UE
Imposte 28%
280
Reddito netto
720
Dividendi distribuiti
720
Dividendi distribuiti
Ritenuta in uscita
-
Ritenuta in uscita
Dividendi in uscita
720
Dividendi in uscita
280
Imposte 28%
720
Italia
Italia
Redditi imputati per -
Redditi imputati per
trasparenza
trasparenza
720
720
1.000
IRES 27,5%
-
IRES 27,5%
275
Credito d’imposta
-
Credito d’imposta
275
IRES netta
-
IRES netta
Tassazione totale
280
Tassazione totale
Dividendi percepiti
720
Dividendi percepiti
-
Reddito imponibile
720
Reddito imponibile
-
IRES 27,5%
198
IRES 27,5%
-
Tassazione totale
478
Tassazione totale
280
280
Oggetto di analisi ora è il caso della società di capitali italiana che eroga
dividendi al socio estero. Nel caso in cui il socio sia una società di capitali
fiscalmente residente in un paese extra-UE, è prevista l’applicazione di una
ritenuta a titolo d’imposta del 26%9, sia che si tratti di partecipazioni
qualificate sia che si tratti di partecipazioni non qualificate.
Dividendi erogati a soci persone fisiche non residenti in Italia
Partecipazioni qualificate
Partecipazioni non qualificate
Ritenuta del 26% a titolo d’imposta
9 Per i dividendi percepiti a partire dal 1° Luglio 2014 per effetto del D.L. 66/2014. I dividendi percepiti antecedentemente a
tale data scontavano una ritenuta del 20%.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
11
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
La normativa interna dovrà essere coordinata con le Convenzioni contro le
doppie imposizioni, ove esistenti.
In particolare, il par. 2 dell’art. 10, del Modello OCSE che costituisce il prototipo
Convenzionale di riferimento, prevede che i dividendi corrisposti da una società
italiana ad un privato di altro Stato residente sono imponibili anche nello Stato
di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della
legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi, in caso di percipiente persona fisica.
Da un punto di vista pratico, per invocare l’applicazione dell’aliquota ridotta il
socio non residente deve attivarsi tempestivamente.
In particolare, si dovranno utilizzare gli appositi modelli approvati con il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate n. 84404/2013 del
10.07.2013 chiedendo l’applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a
soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni
sui redditi.
Il contribuente per evitare l’applicazione della ritenuta del 26% in luogo della
più favorevole ritenuta del 15% (da verificare nell’apposita Convenzione
stipulata con lo Stato membro di residenza del soggetto percipiente), potrà
presentare alla SRL italiana il modello A, corredato dell'attestazione di
residenza fiscale rilasciata dall’Autorità fiscale dello Stato in cui il beneficiario
dei redditi è residente, chiedendo, ove possibile l’applicazione delle norme
convenzionali.
X
ALFA S.R.L.
Oltre alla parte proposta, il Modello A si compone delle ulteriori sezioni:
 descrizione dei dividendi percepiti;
 dichiarazione del beneficiario o del suo rappresentante autorizzato in
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
12
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
cui dichiara, tra l’altro, l’esistenza delle condizioni previste dalle norme
convenzionali e la richiesta di applicazione dell’aliquota ridotta;
 l’attestazione dell’Autorità Fiscale del Paese di residenza del soggetto
non residente.
Il Sostituto d’imposta italiano, sotto la propria responsabilità, ha la facoltà di
applicare il regime fiscale Convenzionale.
Nei casi in cui:
-
la ritenuta sia stata già applicata;
-
il sostituto d’imposta, pur ricevendo il modello A, non abbia voluto
applicare la più favorevole norma Convenzionale;
il socio non residente dovrà attivarsi per chiedere il rimborso della maggiore
ritenuta subita.
Dovrà presentare sempre il Modello A (barrando la casella rimborso), allegando
la documentazione comprovante il diritto al rimborso (ad esempio la
documentazione riguardante i requisiti relativi alla detenzione della
partecipazione, copia delle certificazioni relative ai proventi erogati in Italia,
documentazione
originale
o
copia
autentica
comprovante
l'effettiva
corresponsione dei dividendi o degli interessi al beneficiario), all’Agenzia delle
Entrate, Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 65129 Pescara – Italia
(fax
085/
52145
-
indirizzo
email:
[email protected] ).
È bene tener presente che la domanda di rimborso va presentata entro 48 mesi
dalla data del prelevamento dell’imposta (art. 38, co. 1 e 2 del D.P.R. 29
602/1973).
X
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
13
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Preventivamente
Richiesta
applicazione
Socio non
aliquota ridotta
residente
Posteriormente
Socio società UE
Richiesta rimborso
Nel caso in cui i dividendi siano erogati a società e agli enti soggetti ad
un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea
e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono
inclusi nella c.d. White list, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con
l’aliquota dell’1,375 per cento (art. 27, co. 3 – ter, D.P.R. 600/1973).
Si può anche evitare l’applicazione dell’aliquota ridotta, qualora sussistano
i requisiti per l’applicazione della Direttiva n. 2011/96/UE (che rifonde la
Direttiva 90/435/CEE), recepita nel nostro ordinamento nell’art. 27 –bis del
D.P.R. 600/1973.
La richiamata disposizione prevede che le società estere che detengono
una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della
società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della
ritenuta (ovvero alla richiesta di esenzione) se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della Direttiva n.
435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea,
senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di
doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di
fuori dell'Unione Europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di
opzione
o
di
esonero
che
non
siano
territorialmente
o
temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella
predetta Direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un
anno.
In sostanza, i dividendi erogati da una società residente in Italia alla sua
controllante, la quale deve detenere una partecipazione minima del 20%10,
sono esenti da ritenute in uscita nello Stato membro di residenza della
società figlia.
10
La percentuale era del 10% fino al 2008.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
14
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Per ottenere l’esenzione, sussistendone i requisiti, la società estera dovrà
presentare
alla
società
italiana
il
Modello
E
approvato
con
il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate n. 84404/2013 del
10.07.2013.
x
ALFA SRL
Il Modello E, oltre alla sezione proposta, si compone della:
 descrizione dei dividendi percepiti;
 dichiarazione del beneficiario o del suo rappresentante autorizzato
in
cui
dichiara,
tra
l’altro,
che
sussistono
i
requisiti
per
l’applicazione della normativa in questione e si richiede l’esenzione
dall’imposta italiana;
 l’attestazione dell’Autorità Fiscale del Paese di residenza del
soggetto non residente relativa alla sussistenza dei requisiti.
Nel modello, da inviare preventivamente al sostituto d’imposta, per
chiedere la non applicazione della ritenuta, deve essere allegata una
certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero,
che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle
lettere a), b) e c), nonché una dichiarazione della società che attesti la
sussistenza del requisito indicato alla lettera d) (la partecipazione sia
detenuta ininterrottamente per almeno un anno).
Sia la certificazione che la dichiarazione della società si effettuano
compilando il modello E.
Anche in questo caso, qualora la società “figlia” residente in Italia non
applica direttamente il regime di esenzione previsto dall’art. 27–bis del
D.P.R. 600/1973, il modello E può essere utilizzato inviandolo al centro
Operativo di Pescara, anche per richiedere il rimborso dell’imposta
applicata con le modalità e i termini indicati per il Modello A.
- Riproduzione riservata -
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
15
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info