1.3.2014 Bio Suisse – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma SOMMARIO [Estrato] Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche Parte IV – Sommario (Estratto*) Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma Elenco delle abbreviazioni 7 Parte I Direttive comuni 10 Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame 35 Parte III Direttive per trasformazione e commercio 142 Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche 245 1 Definizioni 245 2 Dichiarazione 245 3 Annuncio per il riconoscimento Gemma 245 4 Area di raccolta 245 5 Attività di raccolta 246 6 Trasformazione e immagazzinamento 246 7 Stabilità dell’habitat e biodiversità 246 8 Procedura di controllo 246 Parte V Direttive per l’importazione 247 * I numeri delle pagine si riferiscono alla versione integrale delle direttive. La presente parte preceduta dall’elenco delle abbreviazioni ne rappresenta un estratto. Guida alla lettura della nuova edizione delle direttive bio Suisse Ogni singola direttiva è costituita da diverse parti per formare un settore tematico; in seno all’associazione sono autorizzate a prendere decisioni diverse istanze: << I principi e gli obiettivi di una direttiva sono approvati dall’assemblea dei delegati e sono contrassegnati con una barra verde a margine del testo. << Le istruzioni che seguono si basano sui principi e ne disciplinano l’applicazione tecnica. Le modifiche delle istruzioni sono presentate alle organizzazioni associate e se queste non fanno opposizione entro il termine di 60 giorni il consiglio direttivo le mette in vigore. Le istruzioni nel testo non sono particolarmente evidenziate. << Per determinati aspetti esistono norme di attuazione operative rilasciate e adeguate dalle commissioni del marchio competenti. Queste norme sono contrassegnate da una barra tratteggiata verticalmente a margine del testo. << Gli allegati infine contengono elenchi modificabili a breve termine e informazioni pratiche. Le competenze sono definite individualmente, il segretariato centrale di Bio Suisse tiene un elenco sintetico. Gli allegati seguono direttamente il capitolo al quale si riferiscono. Sono designati come allegati e sono contrassegnati da una barra tratteggiata orizzontalmente a margine del testo. Queste direttive come pure i documenti supplementari contraddistinti dal riferimento -> sono messi a disposizione sul sito www.bio-suisse.ch (Normative & Promemoria) e www.bioaktuell.ch (Normative bio). 1.3.2014 Bio Suisse – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma 7 Elenco delle abbreviazioni t ° Ingrediente critico per quanto concerne la tecnologia genetica: dichiarazione d‘impegno per il rispetto del «divieto di tecnologia genetica» giusta le disposizioni del RegB-UE e dell’ OrdB. Questi prodotti o procedimenti sono soggetti a permesso del segretariato centrale di Bio Suisse (questo vale sia per licenziatari che per trasformatori in azienda). ACE area con clima esterno AGRIDEA Centrali di consulenza agricola Lindau (precedentemente LBL) e Losanna (precedentemente Service romand de vulgarisation agricole SRVA) ALP Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP bio-CH Qualità bio di materia prima o derrata alimentare che adempie i requisiti dell’Ordinanza bio federale (OrdB) bio-UE Qualità bio di materia prima o derrata alimentare che adempie i requisiti del Regolamento relativo al metodo di produzione biologico dell’Unione Europea (RegB-UE) CE Commissione di esperti CEL Commissione d’esame delle licenze della Bio Suisse (organo predecessore della CMT) CMI Commissione del marchio importazione di Bio Suisse CMP Commissione del marchio produzione di Bio Suisse CMT Commissione del marchio trasformazione e commercio di Bio Suisse CRP Commissione di riconoscimento dei produttori della Bio Suisse (organo predecessore della CMP) DEFR Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (in precedenza DFE) DFE Dipartimento federale dell’economia (dall’1.1.2013 DEFR) DFI Dipartimento federale dell’interno Dir. Direttive Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma. I riferimenti a titoli con numeri a una o due cifre nelle direttive sono indicati come capitoli (p. es. cap. 4.2), i numeri a tre o a quattro cifre si riferiscono agli articoli (p. es. art. 4.2.2). Nei documenti delle normative che non fanno parte delle direttive il riferimento alle direttive è completato con «dir.» o «direttive». ET Trasferimento di embrioni FiBL Istituto di ricerche sull’agricoltura biologica GO Galline ovaiole ha Ettaro HMF Hydroxymethylfurfural IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements LAF Luce ad alta frequenza METAS Ufficio federale di metrologia e di accreditamento non biologico Da produzione convenzionale o PI; spesso (p. es. nella dichiarazione di derrate alimentari) viene sostituito da «convenzionale» OAdd Ordinanza sugli additivi (RS 817.022.31) OCEst Ordinanza sui contributi d’estivazione (910.133) ODerr Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02) OEto Ordinanza del DFE del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici) (RS 910.132.4) OGM Organismi geneticamente modificati OLAIA Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali (RS 916.307.1) 8 Bio Suisse – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma 1.3.2014 OPAc Ordinanza sulla protezione delle acque (RS 814.201) OPAn Ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1) OPD Ordinanza sui pagamenti diretti OrdB Ordinanza bio federale: Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (RS 910.18) OrdB DFE Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica (RS 910.181) ORI Ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1) ORRPChim Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81) OsoE Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (RS 817.021.23) PI Produzione integrata PI Pollame da ingrasso PO Pollastrelle PV Peso vivo PVC Cloruro di polivinile Regolamento UE Regolamento (CE) no 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 RegB-UE Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 SAU Superficie agricola utile SSRA Programma concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (v. OEto art. 3) SS Sostanza secca UBGF Unità bestiame grosso fertilizzante UFVet Ufficio federale di veterinaria USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFSP Ufficio federale della sanità pubblica UFV Ufficio federale di veterinaria UHT Ultra High Temperature. Riscaldamento a temperature molto elevate per brevissimi periodi di tempo di latte e latticini URA Programma concernente l’uscita regolare all’aperto degli animali da reddito (v. OEto art. 4) UV Ultravioletto (oltre il violetto): radiazione nel settore invisibile con una lunghezza d’onda tra 380 e 10 nm Tutte le leggi e le ordinanze federali sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL (precedentemente l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale), 3003 Berna, tel. 031 325 50 50, o possono essere scaricati dal sito internet www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html 1.3.2014 Bio Suisse – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche 245 Parte IV: Direttiva per la raccolta di piante selvatiche Anche per la raccolta di piante selvatiche i principi e gli obiettivi delle direttive Bio Suisse valgono come linee guida. Sono considerate piante selvatiche le piante e i funghi commestibili nonché parti di essi, presenti nella natura, nei boschi e sulle superfici agricole non coltivate. La raccolta di piante selvatiche è considerata un complemento alla produzione agricola. Per la raccolta di piante selvatiche non vi è periodo di conversione. I prodotti possono essere contrassegnati con la Gemma integrale a certificazione avvenuta. Se il produttore non è in possesso del marchio Gemma, il rilascio del marchio Gemma avviene mediante la stipulazione di un contratto di licenza con la Bio Suisse. Il partner contrattuale non può essere nel contempo capoazienda di un’azienda agricola gestita in regime non biologico. 1 Definizioni Le piante selvatiche raccolte per le quali sono state adottate misure colturali sono considerate prodotti agricoli e non piante selvatiche ai sensi della presente direttiva. Per il riconoscimento di prodotti agricoli fa stato la procedura giusta la parte II come pure capitolo 2 della parte I di queste direttive. 2 Dichiarazione I prodotti possono essere contrassegnati con la Gemma integrale a certificazione avvenuta. Per prodotti provenienti esclusivamente dalla raccolta selvatica, la stessa va dichiarata nella denominazione specifica e per prodotti composti nell’elenco degli ingredienti (p. es. «raccolta selvatica certificata»). 3 Annuncio per il riconoscimento Gemma La domanda del riconoscimento Gemma di piante selvatiche può essere inoltrata in ogni momento. In occasione del controllo deve essere a disposizione una descrizione completa della zona di raccolta (vedi punto 4 della presente prescrizione), dell’attività di raccolta (5), dell’immagazzinamento e della trasformazione (6) nonché la prova della sostenibilità ecologica (stabilità dell’habitat e biodiversità, 7) e del procedimento di controllo (8). Prima della stipulazione del contratto la Bio Suisse verifica la conformità della domanda con le direttive e le prescrizioni. Ai singoli raccoglitori è vietata la raccolta parallela, rispettivamente l’immagazzinamento della stessa specie vegetale di qualità biologica e non biologica. L’attività di raccolta di produttori Gemma è controllata in occasione del controllo aziendale ordinario. 4 Area di raccolta Nell’area di raccolta e nelle vicinanze non devono trovarsi fonti di emissioni nocive. Per quanto riguarda l’area di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo: << condizioni topografiche e pedoclimatiche nell’area di raccolta << condizioni di proprietà e di usufrutto nell’area di raccolta << fonti di emissione nell’area di raccolta e nelle vicinanze: quali esistono e in quale misura << dimensioni, posizione geografica e delimitazione dell’area di raccolta << prova che negli ultimi 3 anni non sono state impiegate sostanze ausiliarie non ammesse in agricoltura biologica. In genere è sufficiente una spiegazione plausibile assieme all’ispezione dell’area da parte del controllore. Nel dubbio deve essere a disposizione una conferma del proprietario delle superfici o può essere richiesta un’analisi dei residui. Questi dati devono essere documentati nei piani delle particelle, nelle cartine geografiche o nei piani catastali in scala massima di 1:50‘000. Sui piani devono figurare i confini dell’area di raccolta, eventuali fonti di emissione nonché i centri di raccolta e di immagazzinamento. La raccolta nelle zone protette è vietata. 246 5 Bio Suisse – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche 1.3.2014 Attività di raccolta Sull’attività di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo: << procedimento di raccolta dalla pianificazione alla raccolta, all’immagazzinamento, alla trasformazione e alla vendita << rapporto della raccolta (raccoglitore, quantità, data) << qualificazione e formazione dei raccoglitori (conoscenza delle norme vigenti, dei confini dell’area, della tecnica di raccolta, dell’intensità di sfruttamento, del periodo di raccolta, ecc.) << identità dei responsabili principali della raccolta << nome comune e botanico delle piante selvatiche raccolte. Devono essere inoltre a disposizione i seguenti documenti inerenti all’attività di raccolta: << permesso di raccolta (se previsto dalla legge) << elenco dei raccoglitori. I raccoglitori devono disporre di conoscenze sulla raccolta sostenibile, il responsabile della raccolta deve informare in merito. La raccolta di piante protette è vietata. 6 Trasformazione e immagazzinamento La trasformazione e l’immagazzinamento di piante selvatiche vanno descritti in modo completo. Valgono le prescrizioni nella parte III in queste direttive, in particolare i requisiti specifici dei prodotti nel capitolo 4 «Frutta, verdura, erbe, funghi e germogli». Se le piante selvatiche sono trasformate da terzi, il trasformatore per conto terzi deve essere controllato e certificato secondo le direttive Bio Suisse. 7 Stabilità dell’habitat e biodiversità L’attività di raccolta dev’essere ecologicamente sostenibile. Essa è considerata tale se la stabilità dell’habitat e la biodiversità non sono pregiudicate. La valutazione della sostenibilità va effettuata di caso in caso. Per la valutazione della sicurezza ecologica devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo: << Descrizione completa della zona; << Parti delle piante selvatiche raccolte (pianta intera, foglie, fiori, ecc.); << Intensità di sfruttamento nell’area di raccolta; << Altre attività di raccolta nella stessa area. Il controllore conferma la sostenibilità ecologica. Se necessario occorre consultare un esperto indipendente. 8 Procedura di controllo L’area di raccolta nonché l’eventuale immagazzinamento e la trasformazione sono soggetti per analogia alla procedura di controllo giusta il capitolo 2 nella parte I delle direttive Bio Suisse. Al rapporto di controllo vanno allegati i documenti elencati al punto 4–7. La riproduzione è ammessa unicamente con il consenso dell‘editore Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen Association suisse des organisations d’agriculture biologique Associazione svizzera delle organizzazioni per l’agricoltura biologica Associaziun svizra da las organisaziuns d’agricultura biologica BIO SUISSE Peter Merian-Strasse 34 . CH-4052 Basel Tel. 061 204 66 66 . Fax 061 204 66 11 www.bio-suisse.ch . [email protected]
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