Parte IV – Sommario (Estratto*)

1.3.2014
Bio Suisse – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma
SOMMARIO [Estrato] Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche
Parte IV – Sommario (Estratto*)
Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio
di prodotti Gemma
Elenco delle abbreviazioni 7
Parte I Direttive comuni
10
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame
35
Parte III Direttive per trasformazione e commercio
142
Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche 245
1
Definizioni
245
2
Dichiarazione
245
3
Annuncio per il riconoscimento Gemma
245
4
Area di raccolta
245
5
Attività di raccolta
246
6
Trasformazione e immagazzinamento
246
7
Stabilità dell’habitat e biodiversità
246
8
Procedura di controllo
246
Parte V Direttive per l’importazione
247
* I numeri delle pagine si riferiscono alla versione integrale delle direttive. La presente parte preceduta
dall’elenco delle abbreviazioni ne rappresenta un estratto.
Guida alla lettura della nuova edizione delle direttive bio Suisse
Ogni singola direttiva è costituita da diverse parti per formare un settore tematico; in seno all’associazione sono
autorizzate a prendere decisioni diverse istanze:
<< I principi e gli obiettivi di una direttiva sono approvati dall’assemblea dei delegati e sono contrassegnati
con una barra verde a margine del testo.
<< Le istruzioni che seguono si basano sui principi e ne disciplinano l’applicazione tecnica. Le modifiche delle
istruzioni sono presentate alle organizzazioni associate e se queste non fanno opposizione entro il termine
di 60 giorni il consiglio direttivo le mette in vigore. Le istruzioni nel testo non sono particolarmente evidenziate.
<< Per determinati aspetti esistono norme di attuazione operative rilasciate e adeguate dalle commissioni del
marchio competenti. Queste norme sono contrassegnate da una barra tratteggiata verticalmente a margine del testo.
<< Gli allegati infine contengono elenchi modificabili a breve termine e informazioni pratiche. Le competenze
sono definite individualmente, il segretariato centrale di Bio Suisse tiene un elenco sintetico. Gli allegati
seguono direttamente il capitolo al quale si riferiscono. Sono designati come allegati e sono contrassegnati da una barra tratteggiata orizzontalmente a margine del testo.
Queste direttive come pure i documenti supplementari contraddistinti dal riferimento -> sono messi a disposizione sul sito www.bio-suisse.ch (Normative & Promemoria) e www.bioaktuell.ch (Normative bio).
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Bio Suisse – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma
7
Elenco delle abbreviazioni
t
°
Ingrediente critico per quanto concerne la tecnologia genetica: dichiarazione d‘impegno per
il rispetto del «divieto di tecnologia genetica» giusta le disposizioni del  RegB-UE e dell’
OrdB.
Questi prodotti o procedimenti sono soggetti a permesso del segretariato centrale di Bio
Suisse (questo vale sia per licenziatari che per trasformatori in azienda).
ACE
area con clima esterno
AGRIDEA
Centrali di consulenza agricola Lindau (precedentemente LBL) e Losanna (precedentemente
Service romand de vulgarisation agricole SRVA)
ALP
Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
bio-CH
Qualità bio di materia prima o derrata alimentare che adempie i requisiti dell’Ordinanza bio
federale (OrdB)
bio-UE
Qualità bio di materia prima o derrata alimentare che adempie i requisiti del Regolamento
relativo al metodo di produzione biologico dell’Unione Europea (RegB-UE)
CE
Commissione di esperti
CEL
Commissione d’esame delle licenze della Bio Suisse (organo predecessore della CMT)
CMI
Commissione del marchio importazione di Bio Suisse
CMP
Commissione del marchio produzione di Bio Suisse
CMT
Commissione del marchio trasformazione e commercio di Bio Suisse
CRP
Commissione di riconoscimento dei produttori della Bio Suisse (organo predecessore della
CMP)
DEFR
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (in precedenza  DFE)
DFE
Dipartimento federale dell’economia (dall’1.1.2013  DEFR)
DFI
Dipartimento federale dell’interno
Dir.
Direttive Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma.
I riferimenti a titoli con numeri a una o due cifre nelle direttive sono indicati come capitoli (p.
es. cap. 4.2), i numeri a tre o a quattro cifre si riferiscono agli articoli (p. es. art. 4.2.2). Nei
documenti delle normative che non fanno parte delle direttive il riferimento alle direttive è
completato con «dir.» o «direttive».
ET
Trasferimento di embrioni
FiBL
Istituto di ricerche sull’agricoltura biologica
GO
Galline ovaiole
ha
Ettaro
HMF
Hydroxymethylfurfural
IFOAM
International Federation of Organic Agriculture Movements
LAF
Luce ad alta frequenza
METAS
Ufficio federale di metrologia e di accreditamento
non
biologico
Da produzione convenzionale o PI; spesso (p. es. nella dichiarazione di derrate alimentari)
viene sostituito da «convenzionale»
OAdd
Ordinanza sugli additivi (RS 817.022.31)
OCEst
Ordinanza sui contributi d’estivazione (910.133)
ODerr
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02)
OEto
Ordinanza del DFE del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici (Ordinanza sui
programmi etologici) (RS 910.132.4)
OGM
Organismi geneticamente modificati
OLAIA
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali (RS 916.307.1)
8
Bio Suisse – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma
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OPAc
Ordinanza sulla protezione delle acque (RS 814.201)
OPAn
Ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1)
OPD
Ordinanza sui pagamenti diretti
OrdB
Ordinanza bio federale: Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle
derrate alimentari ottenuti biologicamente (RS 910.18)
OrdB DFE
Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica (RS 910.181)
ORI
Ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1)
ORRPChim
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81)
OsoE
Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (RS 817.021.23)
PI
Produzione integrata
PI
Pollame da ingrasso
PO
Pollastrelle
PV
Peso vivo
PVC
Cloruro di polivinile
Regolamento
UE
Regolamento (CE) no 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
RegB-UE
Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
SAU
Superficie agricola utile
SSRA
Programma concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (v. OEto art. 3)
SS
Sostanza secca
UBGF
Unità bestiame grosso fertilizzante
UFVet
Ufficio federale di veterinaria
USAV
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
UFAG
Ufficio federale dell’agricoltura
UFSP
Ufficio federale della sanità pubblica
UFV
Ufficio federale di veterinaria
UHT
Ultra High Temperature. Riscaldamento a temperature molto elevate per brevissimi periodi di tempo di
latte e latticini
URA
Programma concernente l’uscita regolare all’aperto degli animali da reddito (v. OEto art. 4)
UV
Ultravioletto (oltre il violetto): radiazione nel settore invisibile con una lunghezza d’onda tra 380 e 10 nm
Tutte le leggi e le ordinanze federali sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL (precedentemente
l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale), 3003 Berna, tel. 031 325 50 50, o possono essere scaricati dal sito internet
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
1.3.2014
Bio Suisse – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma
Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche
245
Parte IV: Direttiva per la raccolta di piante
selvatiche
Anche per la raccolta di piante selvatiche i principi e gli obiettivi delle direttive Bio Suisse valgono come linee
guida.
Sono considerate piante selvatiche le piante e i funghi commestibili nonché parti di essi, presenti nella natura,
nei boschi e sulle superfici agricole non coltivate. La raccolta di piante selvatiche è considerata un complemento alla produzione agricola.
Per la raccolta di piante selvatiche non vi è periodo di conversione. I prodotti possono essere contrassegnati
con la Gemma integrale a certificazione avvenuta.
Se il produttore non è in possesso del marchio Gemma, il rilascio del marchio Gemma avviene mediante la
stipulazione di un contratto di licenza con la Bio Suisse. Il partner contrattuale non può essere nel contempo
capoazienda di un’azienda agricola gestita in regime non biologico.
1
Definizioni
Le piante selvatiche raccolte per le quali sono state adottate misure colturali sono considerate prodotti agricoli
e non piante selvatiche ai sensi della presente direttiva. Per il riconoscimento di prodotti agricoli fa stato la
procedura giusta la parte II come pure capitolo 2 della parte I di queste direttive.
2
Dichiarazione
I prodotti possono essere contrassegnati con la Gemma integrale a certificazione avvenuta. Per prodotti provenienti esclusivamente dalla raccolta selvatica, la stessa va dichiarata nella denominazione specifica e per
prodotti composti nell’elenco degli ingredienti (p. es. «raccolta selvatica certificata»).
3
Annuncio per il riconoscimento Gemma
La domanda del riconoscimento Gemma di piante selvatiche può essere inoltrata in ogni momento.
In occasione del controllo deve essere a disposizione una descrizione completa della zona di raccolta (vedi
punto 4 della presente prescrizione), dell’attività di raccolta (5), dell’immagazzinamento e della trasformazione
(6) nonché la prova della sostenibilità ecologica (stabilità dell’habitat e biodiversità, 7) e del procedimento di
controllo (8). Prima della stipulazione del contratto la Bio Suisse verifica la conformità della domanda con le
direttive e le prescrizioni.
Ai singoli raccoglitori è vietata la raccolta parallela, rispettivamente l’immagazzinamento della stessa specie
vegetale di qualità biologica e non biologica. L’attività di raccolta di produttori Gemma è controllata in occasione del controllo aziendale ordinario.
4
Area di raccolta
Nell’area di raccolta e nelle vicinanze non devono trovarsi fonti di emissioni nocive.
Per quanto riguarda l’area di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:
<< condizioni topografiche e pedoclimatiche nell’area di raccolta
<< condizioni di proprietà e di usufrutto nell’area di raccolta
<< fonti di emissione nell’area di raccolta e nelle vicinanze: quali esistono e in quale misura
<< dimensioni, posizione geografica e delimitazione dell’area di raccolta
<< prova che negli ultimi 3 anni non sono state impiegate sostanze ausiliarie non ammesse in agricoltura
biologica. In genere è sufficiente una spiegazione plausibile assieme all’ispezione dell’area da parte del
controllore. Nel dubbio deve essere a disposizione una conferma del proprietario delle superfici o può
essere richiesta un’analisi dei residui.
Questi dati devono essere documentati nei piani delle particelle, nelle cartine geografiche o nei piani catastali
in scala massima di 1:50‘000. Sui piani devono figurare i confini dell’area di raccolta, eventuali fonti di emissione nonché i centri di raccolta e di immagazzinamento. La raccolta nelle zone protette è vietata.
246
5
Bio Suisse – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma
Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche
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Attività di raccolta
Sull’attività di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:
<< procedimento di raccolta dalla pianificazione alla raccolta, all’immagazzinamento, alla trasformazione e
alla vendita
<< rapporto della raccolta (raccoglitore, quantità, data)
<< qualificazione e formazione dei raccoglitori (conoscenza delle norme vigenti, dei confini dell’area, della
tecnica di raccolta, dell’intensità di sfruttamento, del periodo di raccolta, ecc.)
<< identità dei responsabili principali della raccolta
<< nome comune e botanico delle piante selvatiche raccolte.
Devono essere inoltre a disposizione i seguenti documenti inerenti all’attività di raccolta:
<< permesso di raccolta (se previsto dalla legge)
<< elenco dei raccoglitori.
I raccoglitori devono disporre di conoscenze sulla raccolta sostenibile, il responsabile della raccolta deve informare in merito. La raccolta di piante protette è vietata.
6
Trasformazione e immagazzinamento
La trasformazione e l’immagazzinamento di piante selvatiche vanno descritti in modo completo. Valgono le
prescrizioni nella parte III in queste direttive, in particolare i requisiti specifici dei prodotti nel capitolo 4 «Frutta,
verdura, erbe, funghi e germogli».
Se le piante selvatiche sono trasformate da terzi, il trasformatore per conto terzi deve essere controllato e
certificato secondo le direttive Bio Suisse.
7
Stabilità dell’habitat e biodiversità
L’attività di raccolta dev’essere ecologicamente sostenibile. Essa è considerata tale se la stabilità dell’habitat e
la biodiversità non sono pregiudicate.
La valutazione della sostenibilità va effettuata di caso in caso. Per la valutazione della sicurezza ecologica
devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:
<< Descrizione completa della zona;
<< Parti delle piante selvatiche raccolte (pianta intera, foglie, fiori, ecc.);
<< Intensità di sfruttamento nell’area di raccolta;
<< Altre attività di raccolta nella stessa area.
Il controllore conferma la sostenibilità ecologica. Se necessario occorre consultare un esperto indipendente.
8
Procedura di controllo
L’area di raccolta nonché l’eventuale immagazzinamento e la trasformazione sono soggetti per analogia alla
procedura di controllo giusta il capitolo 2 nella parte I delle direttive Bio Suisse.
Al rapporto di controllo vanno allegati i documenti elencati al punto 4–7.
La riproduzione è ammessa unicamente con il consenso dell‘editore
Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen
Association suisse des organisations d’agriculture biologique
Associazione svizzera delle organizzazioni per l’agricoltura biologica
Associaziun svizra da las organisaziuns d’agricultura biologica
BIO SUISSE
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