Circolare n. 8/2014 Pagina 1 di 4 A tutti i Clienti Loro sedi Associati Alberto Bertani Dottore Commercialista Revisore Legale Mario Montepietra Circolare n. 8/2014 del 05 dicembre 2014 – Parte II (tutte le circolari sono consultabili anche sul nostro sito all’indirizzo www.bdassociati.it ) Dottore Commercialista Revisore Legale Anna Fantini Nuovi adempimenti e semplificazioni fiscali Ragioniere Commercialista Consulente del Lavoro Andrea Sassi Ragioniere Commercialista Revisore Legale Giacobbe Silvi Dottore Commercialista Revisore Legale Giovanni Salsi Dottore Commercialista Revisore Legale Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 21/11/2014 n. 175 Indice: 1. Premessa 2. Certificazione Unica (modello Cu) da parte dei sostituti d’imposta (articolo 2) 3. Dichiarazione 730 precompilata (articolo 1) Filippo Fontana 4. Dichiarazione di successione (articolo 11) Dottore Commercialista Revisore Legale 5. Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 12) 6. Allineamento definizione prima casa Iva - registro (articolo 33) Collaboratori 7. Attestazione di prestazione energetica – Ape (articolo 34) Claudia Giacomelli Dottore Commercialista Revisore Legale Valeria Gasparini Dottore Commercialista Revisore Legale 1. Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21/11/2014 n. 175 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) che entrerà in vigore il 13 dicembre 2014 (ovvero trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Di seguito si riepilogano le principali misure e semplificazioni introdotte dal predetto decreto legislativo nonché la loro specifica decorrenza, se normativamente prevista in data diversa da quella di entrata in vigore del decreto stesso. 2. Certificazione Unica (modello Cu) da parte dei sostituti d’imposta (articolo 2) A partire dalle somme corrisposte nel periodo di imposta 2014, i sostituti d’imposta dovranno riepilogare e certificare ai propri sostituiti i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, nonché (per la prima volta), i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, utilizzando obbligatoriamente la nuova certificazione unica, che dovrà essere altresì trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti. STUDIO BD e ASSOCIATI – Associazione Professionale – Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it – e-mail: [email protected] Sede legale e Studio: 42025 Cavriago (RE) Via Govi n. 25 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 372522 Studio Consulenza del Lavoro: 42025 Cavriago (RE) Via Govi n. 25 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 372555 Studio: 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) Via Podgora n. 1 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 673319 Circolare n. 8/2014 Pagina 2 di 4 E’ prevista l’applicazione di una sanzione pari a euro 100,00 per ogni certificazione omessa, Associati Alberto Bertani Dottore Commercialista Revisore Legale Mario Montepietra Dottore Commercialista Revisore Legale tardiva o trasmessa in modo errato (salvo che la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo). L’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato sul sito internet una bozza di modello e istruzioni di compilazione della certificazione unica che sarà pertanto destinata a sostituire il modello CUD e la certificazione in forma libera finora utilizzate. Anna Fantini Ragioniere Commercialista Consulente del Lavoro Dal 2015, i sostituti di imposta dovranno quindi: - Andrea Sassi cade di sabato); Ragioniere Commercialista Revisore Legale Giacobbe Silvi Dottore Commercialista Revisore Legale Giovanni Salsi Dottore Commercialista Revisore Legale Filippo Fontana Dottore Commercialista Revisore Legale Collaboratori consegnare al sostituito la certificazione unica entro il 02/03/2015 (il 28/02 – per il 2015 – trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la predetta certificazione unica entro il 09/03/2015 (il 07/03 – per il 2015 – cade di sabato); - trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770) entro il 31/07/2015. 3. Dichiarazione 730 precompilata (articolo 1) L’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, metterà telematicamente a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, una dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente. Claudia Giacomelli Dottore Commercialista Revisore Legale Valeria Gasparini Dottore Commercialista Revisore Legale La dichiarazione precompilata sarà resa disponibile direttamente al contribuente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o altro intermediario (es. dottore commercialista o consulente del lavoro) abilitato allo svolgimento dell’assistenza fiscale. La dichiarazione precompilata, che partirà in via sperimentale dal 2015, sarà rivolta sostanzialmente a dipendenti e pensionati che, per l’anno d’imposta 2013, hanno presentato o avevano i requisiti per utilizzare il modello 730 e verrà predisposta dall’Agenzia delle Entrate sfruttando ed elaborando anche i dati contenuti nella certificazione unica (si veda il punto 2 che precede), le informazioni già presenti nell’Anagrafe tributaria (esempio dichiarazione dell’anno precedente e versamenti eseguiti) ed i dati trasmessi da soggetti terzi (esempio banche, assicurazioni, enti previdenziali, forme pensionistiche complementari, eccetera). Il modello 730 precompilato proposto dall’Agenzia delle Entrate, destinato a dipendenti e pensionati, potrà essere accettato così come proposto, modificato o integrato con ulteriori dati. Si precisa che il modello 730 precompilato non è obbligatorio, restando sempre ferma la possibilità, per ogni contribuente che riceverà la proposta di dichiarazione, di non avvalersene e STUDIO BD e ASSOCIATI – Associazione Professionale – Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it – e-mail: [email protected] Sede legale e Studio: 42025 Cavriago (RE) Via Govi n. 25 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 372522 Studio Consulenza del Lavoro: 42025 Cavriago (RE) Via Govi n. 25 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 372555 Studio: 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) Via Podgora n. 1 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 673319 Circolare n. 8/2014 Pagina 3 di 4 di presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi (730 o modello Unico PF) con le Associati modalità ordinarie. Alberto Bertani Dottore Commercialista Revisore Legale Mario Montepietra Dottore Commercialista Revisore Legale Anna Fantini 4. Dichiarazione di successione (articolo 11) Con il Decreto Legislativo n. 175/2014, sono state apportate alcune misure di semplificazione degli adempimenti connessi alla dichiarazione di successione. Precisamente: Ragioniere Commercialista Consulente del Lavoro - viene ampliata l’area di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione nel Andrea Sassi caso di eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, in cui non sono compresi Ragioniere Commercialista Revisore Legale immobili o diritti reali immobiliari; in tali casi la soglia dell’attivo ereditario entro la quale si Giacobbe Silvi fruisce dell’esonero dalla presentazione viene infatti innalzata dagli attuali euro 25.822,84 ad Dottore Commercialista Revisore Legale euro 100.000,00; Giovanni Salsi Dottore Commercialista Revisore Legale - dichiarazione di successione, viene soppresso l’obbligo di produrre una dichiarazione di Filippo Fontana successione integrativa; sarà quindi l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate a liquidare l’imposta Dottore Commercialista Revisore Legale di successione tenendo conto anche dei predetti importi, senza che essi debbano essere oggetto di apposita dichiarazione; Collaboratori Claudia Giacomelli Dottore Commercialista Revisore Legale in caso di rimborsi fiscali a favore del de cuius erogati (agli eredi) dopo la presentazione della i documenti da allegare alla dichiarazione di successione potranno essere forniti non solo in originale o in copia autenticata, ma anche in copia non autenticata corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità dei documenti fotocopiati; Valeria Gasparini Dottore Commercialista Revisore Legale resta fermo che l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere, se necessario, i documenti in originale o in copia autenticata. 5. Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 12) Con il Decreto Legislativo n. 175/2014, viene abrogato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici ed ammesse alla detrazione Irpef/Ires (attualmente pari al 65%), relativamente ai lavori che proseguono per più periodi di imposta (tale obbligo, previsto a carico dei contribuenti beneficiari della detrazione dall’articolo 29, comma 6, del Decreto Legge n. 185/2008, ora abrogato, doveva essere assolto entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute). Si precisa che rimane invece confermato l’obbligo per il contribuente di trasmettere telematicamente all’Enea, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, la documentazione prevista dalla normativa in materia, necessaria ai fini della fruizione della detrazione. STUDIO BD e ASSOCIATI – Associazione Professionale – Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it – e-mail: [email protected] Sede legale e Studio: 42025 Cavriago (RE) Via Govi n. 25 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 372522 Studio Consulenza del Lavoro: 42025 Cavriago (RE) Via Govi n. 25 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 372555 Studio: 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) Via Podgora n. 1 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 673319 Circolare n. 8/2014 Pagina 4 di 4 6. Allineamento definizione prima casa Iva - registro (articolo 33) Associati Il Decreto Legislativo n. 175/2014 interviene ad allineare la nozione di “prima casa” rilevante ai Alberto Bertani fini dell’applicazione dell’Iva agevolata con quella già prevista in materia di imposta di registro. Dottore Commercialista Revisore Legale In ambito Iva, viene infatti cancellato il riferimento alla definizione di immobile “non di lusso” Mario Montepietra Dottore Commercialista Revisore Legale Anna Fantini Ragioniere Commercialista Consulente del Lavoro così come definito dal decreto ministeriale 02/08/1969. Ai fini dell’individuazione dell’abitazione meritevole di fruire dell’agevolazione “prima casa”, anche in ambito Iva, occorrerà fare esclusivo riferimento alla classificazione catastale dell’immobile abitativo, unico criterio già applicabile, dal 01/01/2014, in ambito di imposta di registro (categorie catastali da A2 a A7 e A11). Andrea Sassi Ragioniere Commercialista Revisore Legale 7. Attestazione di prestazione energetica – Ape (articolo 34) Giacobbe Silvi Dottore Commercialista Revisore Legale Il Decreto Legislativo n. 175/2014 stabilisce che, l’applicazione delle sanzioni alle violazioni, che saranno accertate e contestate dal Ministro dello sviluppo economico, in tema di omessa Giovanni Salsi Dottore Commercialista Revisore Legale Filippo Fontana Dottore Commercialista Revisore Legale Collaboratori allegazione dell’Ape o di omessa dichiarazione dell’acquirente/conduttore di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici, da allegare/dichiarare nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei contratti di locazione di edifici soggetti a registrazione (si veda al riguardo nostra circolare studio n. 3/2014 del 24/01/2014): - Claudia Giacomelli non esenta dall’obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione/copia dell’attestazione; Dottore Commercialista Revisore Legale - la presentazione dovrà avvenire entro 45 giorni. Valeria Gasparini Dottore Commercialista Revisore Legale Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. Studio BD e Associati Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo. STUDIO BD e ASSOCIATI – Associazione Professionale – Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it – e-mail: [email protected] Sede legale e Studio: 42025 Cavriago (RE) Via Govi n. 25 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 372522 Studio Consulenza del Lavoro: 42025 Cavriago (RE) Via Govi n. 25 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 372555 Studio: 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) Via Podgora n. 1 tel. +39 0522 372511 r.a. fax +39 0522 673319
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