APE : le novità del Decreto - Professionisti Aziendali Associati

Settimanale di Aggiornamento Fiscale del 28 Marzo 2014
APE : le novità del Decreto “ Destinazione Italia “ (D.L
145/2013)
Il decreto “Destinazione Italia” (D.L. 145/2013), convertito con legge 21
febbraio 2014 n. 9, è intervenuto con delle modifiche sulla disciplina in
materia di certificazione energetica degli edifici, per ridefinire gli obblighi
di dotazione e di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica
(APE).
APE - definizione
Che cosa è l’APE (attestato di prestazione energetica)? Corrisponde al
“documento, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che
attesta la prestazione energetica di un edificio fornendo raccomandazioni
per il miglioramento dell’efficienza energetica”.
Le novità del D.L 145/2013
Nei contratti di compravendita immobiliare e nei nuovi contratti di
locazione di edifici interi o di singole unità immobiliari soggetti a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il
conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione
della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione
energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o
allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in
parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a
euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di
locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non
eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Ambito oggettivo di applicazione della disciplina
Volendo, allora, procedere ad analizzare in modo “sistematico” le regole
che compongono la disciplina attuale in tema di prestazione energetica
degli edifici è possibile individuare l’esclusione dell’obbligo di dotarsi
(allegare, informare e consegnare) del certificato per le seguenti categorie
di immobili :
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STUDIO DI MILANO
CLAUDIO NATALE
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile
LAURA NATALE
Responsabile EDP
DARIO NATALE
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile
D ANIELE R ONCHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
S TEFANO T ARRICONE
Dottore Commercialista
F RANCESCO M ONACO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
S TEFANO V ITTORIA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
E LISA S ALVADEO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
S ABINO B ARBAROSSA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
D IEGO B OSCHIROLI
Dottore Commercialista
Praticanti:
I LARIA R EDAELLI
Consulenti legali:
A NDREA D I G REGORIO
Avvocato in Milano
M ARCO B ERNARDI
Avvocato in Milano
Consulente del lavoro:
Studio Della Monica
Studio in Milano
Via Vincenzo Monti 47
20123 Milano
Tel. 0248007139 (r.a.)
Fax 0248006146
Cod. Fisc./P. IVA
04752970154
www.studiopaa.com
1. fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
2. fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili, per l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. b) d.lgs. 192/2005;
3. fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione e ciò stante
l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. c) d.lgs. 192/2005;
4. gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della
destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo normale non
prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi
multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
5. gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, e ciò stante
l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. f) d.lgs. 192/2005;
6. i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto di trasferimento;
7. i fabbricati “al grezzo” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
Gli obblighi di allegazione
L'obbligo di allegazione dell'APE coinvolge i seguenti atti:
- la compravendita;
- gli atti di trasferimento a titolo oneroso (ad es. permuta, assegnazione di alloggi da
cooperative edilizie, conferimento in società, ecc.);
- i nuovi contratti di locazione, con esclusione di quelli che hanno per oggetto singole unità
immobiliari.
L’altra importante novità in tema di riforma di sistema sanzionatorio riguarda l’estensione della
responsabilità (in via solidale) anche all’acquirente o al conduttore che sono responsabili
ciascuno per la metà della sanzione.
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