Settimanale di Aggiornamento Fiscale del 28 Marzo 2014 APE : le novità del Decreto “ Destinazione Italia “ (D.L 145/2013) Il decreto “Destinazione Italia” (D.L. 145/2013), convertito con legge 21 febbraio 2014 n. 9, è intervenuto con delle modifiche sulla disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici, per ridefinire gli obblighi di dotazione e di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). APE - definizione Che cosa è l’APE (attestato di prestazione energetica)? Corrisponde al “documento, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio fornendo raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”. Le novità del D.L 145/2013 Nei contratti di compravendita immobiliare e nei nuovi contratti di locazione di edifici interi o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Ambito oggettivo di applicazione della disciplina Volendo, allora, procedere ad analizzare in modo “sistematico” le regole che compongono la disciplina attuale in tema di prestazione energetica degli edifici è possibile individuare l’esclusione dell’obbligo di dotarsi (allegare, informare e consegnare) del certificato per le seguenti categorie di immobili : 1 STUDIO DI MILANO CLAUDIO NATALE Ragioniere Commercialista Revisore Contabile LAURA NATALE Responsabile EDP DARIO NATALE Ragioniere Commercialista Revisore Contabile D ANIELE R ONCHI Dottore Commercialista Revisore Contabile S TEFANO T ARRICONE Dottore Commercialista F RANCESCO M ONACO Dottore Commercialista Revisore Contabile S TEFANO V ITTORIA Dottore Commercialista Revisore Contabile E LISA S ALVADEO Dottore Commercialista Revisore Contabile S ABINO B ARBAROSSA Dottore Commercialista Revisore Contabile D IEGO B OSCHIROLI Dottore Commercialista Praticanti: I LARIA R EDAELLI Consulenti legali: A NDREA D I G REGORIO Avvocato in Milano M ARCO B ERNARDI Avvocato in Milano Consulente del lavoro: Studio Della Monica Studio in Milano Via Vincenzo Monti 47 20123 Milano Tel. 0248007139 (r.a.) Fax 0248006146 Cod. Fisc./P. IVA 04752970154 www.studiopaa.com 1. fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; 2. fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, per l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. b) d.lgs. 192/2005; 3. fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. c) d.lgs. 192/2005; 4. gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo normale non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; 5. gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. f) d.lgs. 192/2005; 6. i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto di trasferimento; 7. i fabbricati “al grezzo” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. Gli obblighi di allegazione L'obbligo di allegazione dell'APE coinvolge i seguenti atti: - la compravendita; - gli atti di trasferimento a titolo oneroso (ad es. permuta, assegnazione di alloggi da cooperative edilizie, conferimento in società, ecc.); - i nuovi contratti di locazione, con esclusione di quelli che hanno per oggetto singole unità immobiliari. L’altra importante novità in tema di riforma di sistema sanzionatorio riguarda l’estensione della responsabilità (in via solidale) anche all’acquirente o al conduttore che sono responsabili ciascuno per la metà della sanzione. PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI 2
© Copyright 2025 ExpyDoc