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I
REGIONE
a_tPIEMONTE
Direzione Programmazione Strategica,Politiche Territoriali edEdilizia
Settore Infrastruttura geografica, strwnentl e tecnologieper ilgoverno del territorio
12 1 LIAR. 2014
Data
Protocollo a
:f /DBO&30
Class(flcazione 011.010.020
Al Comune di
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
OGGETTO: Regolainento Edilizio art 16.
Con nota pervenuta via e-mail il 21/02/2014 viene posto il seguente quesito:
skiks pronunciata dal consiglio di stato la sentenza a 5557/2013 eke pare metta in
discussione dichiarando contra legem regolamenti e norme tecniche locali che prevedano che gli
aggetti quail per esempio i balconi non siano contemplati per la verifica di distanze e confrontanze.
Se cosi fosse, anche il regolamento ediizio tipo regionale sarebbe messo in discussione? Chiedo
cortesemente. di conoscere quale sia la vostra posizione in merito e se possibile twere qualche
chiarimento su come ci si debba comportare nel&spplicazione delle norme locali.”
e
“.
La citata sentenza riguarda il caso di tin balcone avente tin aggetto di mt 2,40 calcolato
rispetto al fib delle finestre che risulta essere arretrato rispetto al fronte dell’edificio. Tale minim
risulta superiore rispetto a quella ammessa did Regolamento Edilizio comunale.
La sentenza richiaina la decisione del Consiglio di Stato, sea IV, 7 luglio 2008 n. 3381, che
contiene questa significativa affennazione: “secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, I
balconl aggettantl sono quell che sporgono dalla facclata dall’edlflclo, costituendo solo un
prolungamento dell’appartamento del quale protendono, non svolgono alcuna funzione di sostegno,
né di necessaria copertura, come viceversa ê riscontrabile per le terrazze a livello Incassate net
corpo dett’edtflclo (Can. civ. sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913; 7 settembre 1996, a 8159), con la
conseguenza che mentre i primi, quelli aggettarati, non detenninano volume dell’edificio, net
secondo caso essi costituiscono corpo dell’edificio, e contribuiscono quindi alla detenninazione del
volume.”
La sentenza richiama la normativa comunale che recita “. . ..nella verifica delle distanze non
Si tiene conto . . .di balconi e . . ..di aggetto inferiore a m 1,60 . . ..“; tale norma 6 definita
eccezionale e difavore, in quanto integra e “deroga (con il favore della giurisprudenza,
come si è avuto inodo di dimostrare, seppur entro determinati limiti) aila norma di ordine pubblico
di ciii all ‘arL 9 del DM del 1975. Non v è dubbio che tall “deroghe/integrazioni debbano essere
interpretate in senso restrittivo: cii fini del calcolo della clistanza, quindi, il balcone aggettante
coinunque non pith die essere calcolato partendo clalle finestre, arretrate rispetto cii fronte
dell ¶edzflcio.... in tale ipotesi il halcone avrebbe un aggetto cli nt 2, 40, e quincE non rientrerebbe nel
precetto “f” di ciii alla norma regolamentare cotnunale.
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REGJONE
* P1EMONTE
Per le considerazioni sopra esposte si puO affermare che i balconi che sporgono dalla facciata
deli edificio per non piu di mt. I ,50 non sono da considerare ai fini della determinazione del fib di
fabbricazione.
Cordiali Saluti
A. TricaJat