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Commento 5 marzo 2014 n. 562
TRIBUTI LOCALI
Imposta Unica Comunale (c.d. IUC): profili generali
di Stefano Setti
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata soppressa la TARES. Inoltre, la casa trova una nuova Imposta Unica Comunale denominata “IUC”
che si basa su due presupposti: il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali. Più in generale tale nuova imposta è composta
dall’IMU, avente natura patrimoniale, con esclusione delle abitazioni principali, nonché da una componente riferita ai servizi suddivisa tra la
TASI (servizi indivisibili) nonché dalla nuova tassa sui rifiuti (TARI, che di fatto sostituisce la “vecchia” TARES).
Con decorrenza 1° gennaio 2014 ad opera della Legge di Stabilità 2014 è stata prevista l’introduzione della nuova imposta Unica Comunale (c.d.
IUC), che si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili nonché la fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone:
dell’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (la cui disciplina resta tuttora contenuta
nell’art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni ad opera della Legge n. 214/2011 disposizione che ha subito tuttavia diverse
modifiche finalizzate principalmente ad escludere dal 2014 l’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale);
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (c.d. TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (c.d. TARI - in luogo della TARES abrogata con effetto 1° gennaio 2014), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Presupposto
Soggetto passivo
Base imponibile
IMU
(i n m e r i t o a l l e n o v i t à
introdotte dalla Legge di
Stabilità 2014 s i v e d a
Commento 30 gennaio 2014
n. 549)
Possesso di immobili diversi
dall’abitazione principale
(escluse quelle di lusso)
Possessore
Valore immobile art. 13 del D.L.
n. 201/2011
Tari
Possesso o detenzione a
qualsiasi titolo di locali
suscettibili di produrre rifiuti
Utilizzatore
Superficie del fabbricato
Tasi
Possesso o detenzione a
qualsiasi titolo di fabbricati
Possessore/Utilizzatore (tra il
10% e il 30%)
Base imponibile IMU (aliquota
base 1 per mille)
TASI
Presupposto della TASI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale (come definita ai fini
dell’IMU), di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che: il titolare del diritto
reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel
regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’importo complessivamente dovuto, la parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. I Comuni possono:
aumentarla, fino ad un limite massimo;
ridurla, fino al suo azzeramento.
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Attenzione
A seguito del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio scorso, i Comuni potranno aumentare
ulteriormente le aliquote Tasi dello 0,8 per mille. Ne consegue che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI potrà
raggiungere il 3,3 per mille per l’abitazione principale ovvero l’11,4 per mille sugli altri immobili comprensiva dell’IMU.
Attenzione
La TASI ha in comune con la TARI il presupposto impositivo, le esclusioni ed i soggetti obbligati. Infatti, il presupposto impositivo
è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale (come definita ai fini dell’IMU), di aree
scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Però la base imponibile è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU.
TARI
Presupposto della TARI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree
comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della
Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
La base imponibile della TARI è data dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto
edilizio suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ne deriva che ciò che si deve prendere a riferimento è la mera idoneità dei locali e delle
aree a produrre rifiuti, a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi.
Si precisa, inoltre, che al fine dell’applicazione della tassa si devono considerare le superfici dichiarate ovvero accertate ai fini dei precedenti
prelievi sui rifiuti.
Attenzione
Con riferimento alla determinazione della superficie da assoggettare alla nuova tassa non si deve tener conto della parte di
essa ove siano formati in via prevalente e continuativa rifiuti speciali per il cui smaltimento provvedono a proprie spese
direttamente i produttori.
Attenzione
In presenza di rifiuti speciali assimilati che sono prodotti da magazzini di materie prime e prodotti finiti, la tassa è dovuta solo
nella misura del 40%. Rientrano tra i rifiuti assimilati quelli che sono prodotti da uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio di
lavoratori e pubblico. Inoltre, si fa presente che la TARI sarà dovuta nella misura massima del 20% della tariffa nei seguenti
casi:
mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento;
interruzione del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o
pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Riferimenti normativi
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014).
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