Commento 5 marzo 2014 n. 562 TRIBUTI LOCALI Imposta Unica Comunale (c.d. IUC): profili generali di Stefano Setti A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata soppressa la TARES. Inoltre, la casa trova una nuova Imposta Unica Comunale denominata “IUC” che si basa su due presupposti: il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali. Più in generale tale nuova imposta è composta dall’IMU, avente natura patrimoniale, con esclusione delle abitazioni principali, nonché da una componente riferita ai servizi suddivisa tra la TASI (servizi indivisibili) nonché dalla nuova tassa sui rifiuti (TARI, che di fatto sostituisce la “vecchia” TARES). Con decorrenza 1° gennaio 2014 ad opera della Legge di Stabilità 2014 è stata prevista l’introduzione della nuova imposta Unica Comunale (c.d. IUC), che si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili nonché la fruizione di servizi comunali. La IUC si compone: dell’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (la cui disciplina resta tuttora contenuta nell’art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni ad opera della Legge n. 214/2011 disposizione che ha subito tuttavia diverse modifiche finalizzate principalmente ad escludere dal 2014 l’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale); di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (c.d. TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (c.d. TARI - in luogo della TARES abrogata con effetto 1° gennaio 2014), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Presupposto Soggetto passivo Base imponibile IMU (i n m e r i t o a l l e n o v i t à introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 s i v e d a Commento 30 gennaio 2014 n. 549) Possesso di immobili diversi dall’abitazione principale (escluse quelle di lusso) Possessore Valore immobile art. 13 del D.L. n. 201/2011 Tari Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti Utilizzatore Superficie del fabbricato Tasi Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati Possessore/Utilizzatore (tra il 10% e il 30%) Base imponibile IMU (aliquota base 1 per mille) TASI Presupposto della TASI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale (come definita ai fini dell’IMU), di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che: il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’importo complessivamente dovuto, la parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. I Comuni possono: aumentarla, fino ad un limite massimo; ridurla, fino al suo azzeramento. www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani ©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano, telefono 02.36165.200 - e-mail: [email protected] -1- Attenzione A seguito del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio scorso, i Comuni potranno aumentare ulteriormente le aliquote Tasi dello 0,8 per mille. Ne consegue che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI potrà raggiungere il 3,3 per mille per l’abitazione principale ovvero l’11,4 per mille sugli altri immobili comprensiva dell’IMU. Attenzione La TASI ha in comune con la TARI il presupposto impositivo, le esclusioni ed i soggetti obbligati. Infatti, il presupposto impositivo è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale (come definita ai fini dell’IMU), di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Però la base imponibile è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU. TARI Presupposto della TARI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. La base imponibile della TARI è data dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ne deriva che ciò che si deve prendere a riferimento è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi. Si precisa, inoltre, che al fine dell’applicazione della tassa si devono considerare le superfici dichiarate ovvero accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Attenzione Con riferimento alla determinazione della superficie da assoggettare alla nuova tassa non si deve tener conto della parte di essa ove siano formati in via prevalente e continuativa rifiuti speciali per il cui smaltimento provvedono a proprie spese direttamente i produttori. Attenzione In presenza di rifiuti speciali assimilati che sono prodotti da magazzini di materie prime e prodotti finiti, la tassa è dovuta solo nella misura del 40%. Rientrano tra i rifiuti assimilati quelli che sono prodotti da uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio di lavoratori e pubblico. Inoltre, si fa presente che la TARI sarà dovuta nella misura massima del 20% della tariffa nei seguenti casi: mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento; interruzione del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. Riferimenti normativi Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014). www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani ©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano, telefono 02.36165.200 - e-mail: [email protected] -2-
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