Italia Oggi Mar 28/01/2014 Estratto da pag. Istruzioni lnail nella circolare 5/14 Nuova malattia dopo 15 ann l • m CARIA DE LErus l peggioramento della ma lattia avvenuto dopo 15 anni è una «nuova malat tia». n principio è stabilito dalla sentenza n. 46/2010 della Corte costituzionale che l'Inail recepisce, dettando le istruzio ni, con la circolare n. 5/2014. La corte in sostanza ha detto che è vero che dopo quindici anni non è più possibile chieder� il riconoscimento di un peggio ramento dei postumi di una malattia professionale (come ha sempre fatto l'Inail); però, ha aggiunto, se la maggiore inabilità dipende dal protrarsi dell'esposizione del lavoratort; a un rischio patogeno, allora SI è in presenza di una «nuova» malattia anche se della stessa natura della prima. Dal punto di vista operativo, dunque, la denuncia di un ag gravamento che si sia verificato entro la scadenza del quindi cennio, termine fissato dal T.u. Inail (dpr n. 1124/1965) per la revisione delle rendite, determi na un aggiornamento (appunto revisione) della prestazione in godimento. Invece la denuncia di un aggravamento che si sia verificato dopo la scadenza del quindicennio è da considerare una nuova malattia, sempre che ricorra anche la continuazione, I l A'f}omentn oltre la data di decorrenza della rendita già in essere, dell'espo sizione all'agente patogeno che ha dato causa all'originaria patologia. Il nuov:o indi!i�z� va combinato con 1 termm1 d1 prescrizione per le richies�. In particolare, la domanda d1 ag gravamento presentata entro l'anno successivo al quindicen nio, è trattata come una revi sione; diversamente, qualora l'aggravamento, pur verificato si entro il termine di revisione (15 anni), venga richiesto dopo il decorso del termine annuale di decadenza, lo stesso non sarà valutato ai fini della revisione della rendita, né (attenzione) sarà riconosciuto come «nuo va» malattia. La domanda di aggravamento presentata dopo il quindicennio è trattata come una nuova malattia professio nale, a patto che venga accer tato che i postumi siano venuti in essere dopo la scadenza del quindicennio e siano riconduci bili al protrarsi dell'esposizione a rischio oltre la data di decor renza dell'originaria rendita. Il nuovo indirizzo si applica ai casi futuri, nonché a quelli ancora in fase di istruttoria e a quelli per i quali siano in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritti o decisi con sentenza passato in giudicato. NORME E FISCO 29
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