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Italia Oggi
Mar 28/01/2014
Estratto da pag.
Istruzioni lnail nella circolare 5/14
Nuova malattia
dopo 15 ann l
•
m CARIA DE LErus
l peggioramento della ma­
lattia avvenuto dopo 15
anni è una «nuova malat­
tia». n principio è stabilito
dalla sentenza n. 46/2010 della
Corte costituzionale che l'Inail
recepisce, dettando le istruzio­
ni, con la circolare n. 5/2014. La
corte in sostanza ha detto che
è vero che dopo quindici anni
non è più possibile chieder� il
riconoscimento di un peggio­
ramento dei postumi di una
malattia professionale (come
ha sempre fatto l'Inail); però,
ha aggiunto, se la maggiore
inabilità dipende dal protrarsi
dell'esposizione del lavoratort;
a un rischio patogeno, allora SI
è in presenza di una «nuova»
malattia anche se della stessa
natura della prima.
Dal punto di vista operativo,
dunque, la denuncia di un ag­
gravamento che si sia verificato
entro la scadenza del quindi­
cennio, termine fissato dal T.u.
Inail (dpr n. 1124/1965) per la
revisione delle rendite, determi­
na un aggiornamento (appunto
revisione) della prestazione in
godimento. Invece la denuncia
di un aggravamento che si sia
verificato dopo la scadenza del
quindicennio è da considerare
una nuova malattia, sempre che
ricorra anche la continuazione,
I
l
A'f}omentn
oltre la data di decorrenza della
rendita già in essere, dell'espo­
sizione all'agente patogeno che
ha dato causa all'originaria
patologia. Il nuov:o indi!i�z�
va combinato con 1 termm1 d1
prescrizione per le richies�. In
particolare, la domanda d1 ag­
gravamento presentata entro
l'anno successivo al quindicen­
nio, è trattata come una revi­
sione; diversamente, qualora
l'aggravamento, pur verificato­
si entro il termine di revisione
(15 anni), venga richiesto dopo
il decorso del termine annuale
di decadenza, lo stesso non sarà
valutato ai fini della revisione
della rendita, né (attenzione)
sarà riconosciuto come «nuo­
va» malattia. La domanda di
aggravamento presentata dopo
il quindicennio è trattata come
una nuova malattia professio­
nale, a patto che venga accer­
tato che i postumi siano venuti
in essere dopo la scadenza del
quindicennio e siano riconduci­
bili al protrarsi dell'esposizione
a rischio oltre la data di decor­
renza dell'originaria rendita.
Il nuovo indirizzo si applica
ai casi futuri, nonché a quelli
ancora in fase di istruttoria e a
quelli per i quali siano in atto
controversie amministrative o
giudiziarie o, comunque, non
prescritti o decisi con sentenza
passato in giudicato.
NORME E FISCO
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