Allegato A - Comune di Santa Cristina Gela

ORIGINALE
COMUNE DI VALVESTINO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr
del
25
09.09.2014
DETERMINAZIONE
ALIQUOTE
PER
OGGETTO: L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TASI ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore 20.30 nel Comune di
Valvestino, sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in
seduta straordinaria di prima convocazione nelle persone dei signori:
PACE DAVIDE
BONOMI ANTONIO
MANESTRINA SIRO
BONISOLI CARLO
ANDREOLI DIEGO
GHIDONI GIUSEPPE
PORTA RAFFAELLA
TONOLI ALITO
ANDREOLI VALENTINA
PORTA MAURO
SALVADORI SABRINA
TOTALE
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Presente / Assente
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
No Si
Si No
No Si
9 2
(*) assente giustificato
Assiste il Segretario Comunale reggente Dott.ssa Marilena Però, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pace Davide, nella sua qualità di Sindaco protempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al nr. 9 all’ordine del giorno.
Il Sindaco illustra in modo dettagliato l’argomento.
Dopo breve discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’imposta
unica comunale (I.U.C.) composta dall’imposta municipale propria (I.MU.), dal tributo per i servizi
indivisibili (TA.SI.) e dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.);
Considerato che l’imposta unica comunale (I.U.C.) ha come presupposto impositivo, tra l’altro,
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali e che la componente TA.SI. riguarda i servizi
indivisibili;
Vista la propria deliberazione n. 20 del 9.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TA.SI.) – Imposta Unica Comunale (IUC);
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha
previsto che: ”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
Visto l’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, con il quale è stato ulteriormente differito al 30
settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
Verificato che, ai sensi dell’art. 1, comma 675, della Legge 147/2013, la base imponibile TASI è
quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.MU.) di cui all’art. 13 del D.L.
n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
Considerato che:
l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013 fissa l'aliquota di base della TA.SI. nella
misura dell’ 1 per mille;
l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 stabilisce il vincolo da rispettare per la
deliberazione delle aliquote TA.SI. ed in particolare “la somma delle aliquote della TA.SI. e
dell’I.MU. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’I.MU. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille”;
l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 fissa per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all’art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011 l’aliquota massima della TA.SI. nella misura
dell’1 per mille;
Richiamato l’articolo 1, comma 1, del D.L. 16/2014 rubricato “Disposizioni in materia di TA.SI. e
TA.RI.” che testualmente recita: “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote
TA.SI. possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo (del comma 677 art.
1 Legge n. 147/2013), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille ……”,
purché siano finanziate , relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse
equiparate, detrazioni di imposta od altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quelli determinatisi con riferimenti all’IMU relativamente alla stessa tipologia di
immobili;
Rilevato che non viene applicata la TASI per l’abitazione principale con ciò utilizzando il maggior
introito derivante dall’applicazione dell’ulteriore aliquota dello 0,8 per mille, dando atto che la
somma delle aliquote TASI (0,8) ed IMU (10,60) per la tipologia di immobili del gruppo D è
contenuta nel limite fissato nel valore di 11,4 per mille;
Visto l’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che il
tributo TA.SI. ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale come definita ai fini I.MU., ed aree edificabili a qualsiasi uso
adibiti;
Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, pertanto, di determinare – tenuto conto delle stime di gettito effettuate dal servizio
finanziario le seguenti aliquote per l’applicazione della TA.SI. (Tributo per i servizi indivisibili) –
Anno 2014:
Tipologia di Immobili
Aliquota/percentuale
Annotazione
Abitazione principale e sue pertinenze escluse le categorie
catastali classificate in A/1, A/8, A/9.
(per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali)
0,00
esenti
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze
1,10 per mille
Immobili del gruppo catastale “ D”
0,80 per mille
Aree edificabili
1,10 per mille
Altri fabbricati
1,10 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale ( art. 1, comma 678, legge
147/2013)
Unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare stessa (art. 6
comma 3 regolamento IUC)
1,00 per mille
30 per cento
Acquisito il parere favorevole, sia sotto il profilo della regolarità tecnica, sia sotto il profilo della
regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli 8, contrari 1 ( Porta Mauro ), astenuti nessuno su nr 9 presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, per l’anno 2014, le seguenti aliquote del
tributo sui servizi indivisibili (TA.SI.):
Tipologia di Immobili
Aliquota/percentuale
Annotazione
Abitazione principale e sue pertinenze escluse le categorie
catastali classificate in A/1, A/8, A/9.
(per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali)
0,00
esenti
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze
1,10 per mille
Immobili del gruppo catastale “ D”
0,80 per mille
Aree edificabili
1,10 per mille
Altri fabbricati
1,10 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale ( art. 1, comma 678, legge
147/2013)
Unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare stessa (art. 6 comma 3
regolamento IUC)
1,00 per mille
30 per cento
2) Di dare atto altresì che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TA.SI. e dell’IMU. 2014 per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale (Legge n. 147/2013 prima, come modificata dal D.L.
16/2014 poi) per l’IMU al 31/12/2013, fissata all’11,4 per mille (10,6+0,8) per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l’anno 2014, l’aliquota
massima non può eccedere il 2,50 per mille elevato al 3,30 per mille (per effetto del D.L.
16/2014);
3) Di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito
dall’art. 1, commi 669-675, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
4) Di dare atto che il gettito stimato derivante dall’istituzione della TA.SI., in relazione alle
fattispecie sopra illustrate, è quantificabile in euro 11.000,00 e non eccede la sommatoria dei
costi dei servizi indivisibili come quantificato nella deliberazione consiliare assunta in data
odierna con atto nr 24 raggiungendo una percentuale di copertura dei servizi indivisibili pari al
12,10%;
5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della
Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;
6) Di dare mandato al Responsabile del Servizio affinché provveda ad inserire sul portale del
federalismo fiscale (www.finanze.it) entro il termine del 10.09.2014 la presente deliberazione di
approvazione delle aliquote oltre che la delibera di approvazione del regolamento IUC
contenente la componente TASI;
Quindi,
IL CONSIGLIO
COMUNALE
Sentita la proposta del Sindaco Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti favorevoli 8, contrari 1 ( Porta Mauro ), astenuti nessuno su nr 9 presenti e votanti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto della ristrettezza dei termini per l’invio al competente
Ministero.
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Pace Davide
L I IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to Dott.ssa Marilena Però
________________________________________________________________________________
La su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Addì, 09.09.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to Dott.ssa Marilena Però
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
( registro pubblicazioni nr 196 )
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata:
-
all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
sul sito internet istituzionale comunale, come prescritto dall’art.32, comma 1, della legge
69/2009
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Valvestino, lì 10.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Pace Fernando
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo
giorno di pubblicazione ( art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
Valvestino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pace Fernando