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Il Giudice Sportivo
della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
Avvocato Alessandro Avagliano
ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:
FILIPPO QUAGLIA – Atleta
Società Ok Judo Club Imperia
nel procedimento disciplinare R.G. 1419/J
Esaminata la denuncia a firma del Presidente della società Yoshin Ryu ASD di Bordighera (IM)
Sig.ra Albertina Molinari, l’Ufficio della Procura Federale avviava un procedimento disciplinare a
carico degli atleti Mirko Scarfò e Filippo Quaglia (entrambi tesserati con la nominata società)
responsabili di aver partecipato ad allenamenti presso altre società sportive della Provincia di
Imperia, quali la OK Club Imperia e la Judo Club Vallecrosia, ed allo stage organizzato nella città di
Pradleves (CN) con la società Ok Judo Club Imperia svoltosi tra il 19 e 24 agosto 2013, pur
essendo tesserati con la Yoshin Ryu ASD di Bordighera e senza aver mai ricevuto da questa
ultima alcuna autorizzazione.
Il Sostituto Procuratore Federale, pertanto, ritenuto necessario riscontrare e verificare le
circostanze sopra indicate, procedeva con la opportuna attività istruttoria, all’esito della quale,
acquisita e visionata ampia documentazione cartacea e fotografica, disponeva lo stralcio della
posizione disciplinare aperta nei confronti dell’atleta Scarfò.
Proseguiva, pertanto, la propria attività istruttoria nei confronti dell’atleta Quaglia.
Successivamente dalle risultanze di indagine emergeva che l’incolpato, benché non avesse
partecipato al nominato stage con la società Ok Club Imperia, di contro aveva svolto diversi
allenamenti presso la predetta società durante l’anno 2013, e ciò nonostante fosse già tesserato
presso la Yoshin Ryu ASD di Bordighera.
Quindi con nota del 20 Marzo 2014, la Procura Federale contestava all’atleta, per i fatti descritti in
premessa, la violazione dei principi sportivi sanciti dalle Carte Federali agli artt. 8, comma 4, e 10
dello Statuto nonché all’art. 2 del R.F.G.S. e degli artt. 9 dello Statuto e 60 del R.O.F. in materia di
relazioni sportive e stabilità del vincolo per essersi allenato nel 2013 presso altra società in
assenza di autorizzazioni e/o nullaosta.
Contestava altresì alla società Ok Club Imperia la violazione dei principi sportivi di lealtà,
correttezza e proibità sanciti dalle Carte Federali agli artt. 8, comma 4, e 10 dello Statuto, nonché
dell’art. 2 del R.F.G.S. e degli artt. 9 dello Statuto e 60 del R.O.F. in materia di relazioni sportive e
stabilità del vincolo per aver fatto allenare nel 2013 presso la propria struttura l’atleta Filippo
Quaglia in assenza di autorizzazioni e/o nullaosta.
I rubricati infine venivano avvisati della possibilità di prendere visione del fascicolo d’ufficio ed
estrarre altresì copia degli atti e dei documenti in esso contenuti, nonché di inviare alla Procura
Federale eventuali deduzioni e considerazioni a propria difesa nonché ancora di avvalersi di un
difensore.
Successivamente, a seguito della contestazione di addebito notificate, pervenivano memorie
difensive da parte degli indagati nelle quali l’atleta, dal canto suo, sottolineava la propria buona
fede con la quale avrebbe partecipato agli allenamenti evidenziando i buoni rapporti che lo
legavano alla società OK Club Imperia, e che avrebbe svolto solo poche sedute di esercizio per via
della ‘troppa distanza dal luogo di lavoro’ alla palestra.
La società Ok Club Imperia sosteneva, nella propria memoria difensiva, di non aver mai iscritto
l’atleta presso lo stage sopra indicato, precisando al contempo che gli allenamenti svolti presso la
propria società da parte dell’incolpato si sarebbero svolti solo a seguito dell’iscrizione dello stesso
per l’anno 2013/2014 ad un corso di jujitsu.
Pertanto il Sostituto Procuratore Federale, conclusa la fase istruttoria ed evidenziata la
contraddittorietà tra le dichiarazioni rilasciate dagli incolpati nei propri scritti difensivi, in data 24
Luglio 2014, disponeva l’invio degli atti al Giudice Sportivo, ritenendo doversi procedere nei
confronti degli stessi precisando le proprie conclusioni e chiedendo, tra l’altro, l’irrogazione della
sanzione della squalifica di mesi tre a carico dell’atleta Quaglia e di applicare l’ammenda di €
100,00 alla società ASD Ok Club Imperia.
All’udienza di discussione, tenutasi il giorno 25 Settembre 2014, risultava presente il Sostituto
Procuratore Federale Avv. Veronica Savarese il quale si riportava alle richieste già formulate in atti
di rinvio a giudizio chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Nessuno era presente
per i soggetti deferiti.
Il Giudice Sportivo, pertanto, espone i seguenti
Motivi della Decisione
Alla luce della documentazione in atti e dall’esame degli elementi probatori prodotti in corso di
istruttoria è emerso che i fatti oggetto di deferimento sono provati.
In particolare è risultato in maniera evidente che l’incolpato, benché fosse tesserato presso la
società ASD Yoshin Ryu di Bordighera per l’anno 2013, abbia svolto in pari anno allenamenti
presso altra società contravvenendo in siffatto modo alla specifica normativa federale in materia.
Né la difesa dell’incolpato ha prodotto durante la fase di indagine validi elementi di discolpa, ma
anzi le sue deduzioni appaiono, oltre che sprovviste di fondamento, anche contraddittorie se
raffrontate con le dichiarazioni rese dalla società Ok Club Imperia.
Inoltre la flebile giustificazione addotta dal denunciato di aver preso parte ad allenamenti presso la
citata società ‘solo poche volte’ integra comunque un comportamento violativo delle norme federali
prescindendo dalla durata temporale dello stesso.
Tuttavia questo Giudice ai fini di una corretta commisurazione della sanzione, deve tenere in
considerazione anche la lettera di scuse inviata dall’incolpato con nota del 19 Settembre 2014 con
la quale lo stesso appare del tutto pentito e rammaricato per i fatti contestati. Il Sig. Quaglia,
oltretutto, ha sempre tenuto un comportamento assolutamente collaborativo durante l’intera fase di
indagine svolta dalla Procura Federale.
Per i comportamenti tenuti dal Sig. Quaglia dovrà necessariamente rispondere anche la società Ok
Club Imperia che ha permesso che tale atleta si allenasse con lei in assenza di necessaria
autorizzazione da parte della società titolare del tesseramento dello stesso.
P.Q.M.
Il Giudice in parziale accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale commina al sig.
Quaglia Filippo la sanzione della squalifica di mesi 2 (due) e alla A.S.D. OK Judo Club Imperia
l’ammenda di euro 100,00.
Roma, 25 Settembre 2014
IL GIUDICE SPORTIVO
(Avv. Alessandro Avagliano)
Sentenza depositata in data 10 Ottobre 2014