Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Avvocato Alessandro Avagliano ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di: FILIPPO QUAGLIA – Atleta Società Ok Judo Club Imperia nel procedimento disciplinare R.G. 1419/J Esaminata la denuncia a firma del Presidente della società Yoshin Ryu ASD di Bordighera (IM) Sig.ra Albertina Molinari, l’Ufficio della Procura Federale avviava un procedimento disciplinare a carico degli atleti Mirko Scarfò e Filippo Quaglia (entrambi tesserati con la nominata società) responsabili di aver partecipato ad allenamenti presso altre società sportive della Provincia di Imperia, quali la OK Club Imperia e la Judo Club Vallecrosia, ed allo stage organizzato nella città di Pradleves (CN) con la società Ok Judo Club Imperia svoltosi tra il 19 e 24 agosto 2013, pur essendo tesserati con la Yoshin Ryu ASD di Bordighera e senza aver mai ricevuto da questa ultima alcuna autorizzazione. Il Sostituto Procuratore Federale, pertanto, ritenuto necessario riscontrare e verificare le circostanze sopra indicate, procedeva con la opportuna attività istruttoria, all’esito della quale, acquisita e visionata ampia documentazione cartacea e fotografica, disponeva lo stralcio della posizione disciplinare aperta nei confronti dell’atleta Scarfò. Proseguiva, pertanto, la propria attività istruttoria nei confronti dell’atleta Quaglia. Successivamente dalle risultanze di indagine emergeva che l’incolpato, benché non avesse partecipato al nominato stage con la società Ok Club Imperia, di contro aveva svolto diversi allenamenti presso la predetta società durante l’anno 2013, e ciò nonostante fosse già tesserato presso la Yoshin Ryu ASD di Bordighera. Quindi con nota del 20 Marzo 2014, la Procura Federale contestava all’atleta, per i fatti descritti in premessa, la violazione dei principi sportivi sanciti dalle Carte Federali agli artt. 8, comma 4, e 10 dello Statuto nonché all’art. 2 del R.F.G.S. e degli artt. 9 dello Statuto e 60 del R.O.F. in materia di relazioni sportive e stabilità del vincolo per essersi allenato nel 2013 presso altra società in assenza di autorizzazioni e/o nullaosta. Contestava altresì alla società Ok Club Imperia la violazione dei principi sportivi di lealtà, correttezza e proibità sanciti dalle Carte Federali agli artt. 8, comma 4, e 10 dello Statuto, nonché dell’art. 2 del R.F.G.S. e degli artt. 9 dello Statuto e 60 del R.O.F. in materia di relazioni sportive e stabilità del vincolo per aver fatto allenare nel 2013 presso la propria struttura l’atleta Filippo Quaglia in assenza di autorizzazioni e/o nullaosta. I rubricati infine venivano avvisati della possibilità di prendere visione del fascicolo d’ufficio ed estrarre altresì copia degli atti e dei documenti in esso contenuti, nonché di inviare alla Procura Federale eventuali deduzioni e considerazioni a propria difesa nonché ancora di avvalersi di un difensore. Successivamente, a seguito della contestazione di addebito notificate, pervenivano memorie difensive da parte degli indagati nelle quali l’atleta, dal canto suo, sottolineava la propria buona fede con la quale avrebbe partecipato agli allenamenti evidenziando i buoni rapporti che lo legavano alla società OK Club Imperia, e che avrebbe svolto solo poche sedute di esercizio per via della ‘troppa distanza dal luogo di lavoro’ alla palestra. La società Ok Club Imperia sosteneva, nella propria memoria difensiva, di non aver mai iscritto l’atleta presso lo stage sopra indicato, precisando al contempo che gli allenamenti svolti presso la propria società da parte dell’incolpato si sarebbero svolti solo a seguito dell’iscrizione dello stesso per l’anno 2013/2014 ad un corso di jujitsu. Pertanto il Sostituto Procuratore Federale, conclusa la fase istruttoria ed evidenziata la contraddittorietà tra le dichiarazioni rilasciate dagli incolpati nei propri scritti difensivi, in data 24 Luglio 2014, disponeva l’invio degli atti al Giudice Sportivo, ritenendo doversi procedere nei confronti degli stessi precisando le proprie conclusioni e chiedendo, tra l’altro, l’irrogazione della sanzione della squalifica di mesi tre a carico dell’atleta Quaglia e di applicare l’ammenda di € 100,00 alla società ASD Ok Club Imperia. All’udienza di discussione, tenutasi il giorno 25 Settembre 2014, risultava presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Veronica Savarese il quale si riportava alle richieste già formulate in atti di rinvio a giudizio chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Nessuno era presente per i soggetti deferiti. Il Giudice Sportivo, pertanto, espone i seguenti Motivi della Decisione Alla luce della documentazione in atti e dall’esame degli elementi probatori prodotti in corso di istruttoria è emerso che i fatti oggetto di deferimento sono provati. In particolare è risultato in maniera evidente che l’incolpato, benché fosse tesserato presso la società ASD Yoshin Ryu di Bordighera per l’anno 2013, abbia svolto in pari anno allenamenti presso altra società contravvenendo in siffatto modo alla specifica normativa federale in materia. Né la difesa dell’incolpato ha prodotto durante la fase di indagine validi elementi di discolpa, ma anzi le sue deduzioni appaiono, oltre che sprovviste di fondamento, anche contraddittorie se raffrontate con le dichiarazioni rese dalla società Ok Club Imperia. Inoltre la flebile giustificazione addotta dal denunciato di aver preso parte ad allenamenti presso la citata società ‘solo poche volte’ integra comunque un comportamento violativo delle norme federali prescindendo dalla durata temporale dello stesso. Tuttavia questo Giudice ai fini di una corretta commisurazione della sanzione, deve tenere in considerazione anche la lettera di scuse inviata dall’incolpato con nota del 19 Settembre 2014 con la quale lo stesso appare del tutto pentito e rammaricato per i fatti contestati. Il Sig. Quaglia, oltretutto, ha sempre tenuto un comportamento assolutamente collaborativo durante l’intera fase di indagine svolta dalla Procura Federale. Per i comportamenti tenuti dal Sig. Quaglia dovrà necessariamente rispondere anche la società Ok Club Imperia che ha permesso che tale atleta si allenasse con lei in assenza di necessaria autorizzazione da parte della società titolare del tesseramento dello stesso. P.Q.M. Il Giudice in parziale accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale commina al sig. Quaglia Filippo la sanzione della squalifica di mesi 2 (due) e alla A.S.D. OK Judo Club Imperia l’ammenda di euro 100,00. Roma, 25 Settembre 2014 IL GIUDICE SPORTIVO (Avv. Alessandro Avagliano) Sentenza depositata in data 10 Ottobre 2014
© Copyright 2024 ExpyDoc