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Supplemento n. 1 al B.U. n. 46/I-II del 18/11/2014 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 18/11/2014 Nr. 46/I-II
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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Comuni in provincia di Trento
Comune di Rabbi
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 27 ottobre 2014, n. 31
Comune di Rabbi. Adeguamento dello Statuto Comunale alle disposizioni di cui alla L.R. 5 febbraio 2013 n. 1.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria precedente deliberazione n° 43 di data 27.11.2008, esecutiva, veniva
adottato, nella stesura attualmente in vigore, lo statuto del Comune di Rabbi composto di n° 59 articoli;
Considerato che l’art. 22 della L.R. 05.02.2013 n° 1 “Modifiche alle disposizioni Regionali in materia
di ordinamento ed Elezione degli Organi dei Comuni” stabilisce che i Comuni adeguino il proprio Statuto
alle disposizioni recate dalla cennata Legge Regionale entro 18 mesi dall’entrata in vigore della medesima;
Precisato ancora come il mancato adeguamento comporta l’applicazione delle disposizioni previste
dall’art. 87 – comma 2 – del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L e ss.mm. che
prevedono l’immediata diffida ad adempiere da parte della Giunta Provinciale entro tre mesi, scaduti i
quali la Giunta Provinciale scioglie il Consiglio Comunale inadempiente;
Preso atto come L.R. 1/2013 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige n° 7 dd. 12.02.2013 ed è entrata in vigore il 14.03.2013 (30° giorno successivo alla
pubblicazione) e conseguentemente il termine di 18 mesi previsto dalla disposizione di Legge sopra richiamata scadrà il giorno 14.09.2014;
Ritenuto di provvedere all’adeguamento dello Statuto Comunale in relazione alle disposizioni di legge sopra richiamate precisando in particolare come per questo Comune necessiti modificare esclusivamente la composizione della Giunta Comunale (da quattro a tre componenti oltre al Sindaco), rimanendo
invariato per il resto il testo nella formulazione adottata con la richiamata deliberazione Consiliare n° 43
dd. 27.11.2008;
Evidenziato pertanto come l’art. 16 – Composizione della Giunta Comunale – al comma 1. assume
la nuova formulazione di seguito precisata:
ART. 16 Composizione
1.
2.
3.
4.
5.
Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. tre assessori, di cui uno
avente le funzioni di vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
omissis
omissis
omissis
omissis
Preso atto che nessun Consigliere Comunale richiede di intervenire in sede di discussione;
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 - 2°
comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. in ordine alla regolarità
tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;
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Rilevato che non risulta necessario acquisire il parere di regolarità contabile né l’attestazione di copertura della spesa da parte del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, non comportando il presente
atto impegno di spesa;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.;
Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, e contrari n. 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi
per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori previamente
nominati,
delibera
1.
di adeguare lo Statuto Comunale alle disposizioni di cui alla L.R. 05.02.2013 n° 1 “Modifiche alle
disposizioni Regionali in materia di ordinamento ed Elezione degli Organi dei Comuni”, nel rispetto
dei termini precisati all’art. 22 della cennata L.R..
2.
Di precisare che per questo Comune necessiti modificare esclusivamente la composizione della
Giunta Comunale (da quattro a tre componenti oltre al Sindaco), rimanendo invariato per il resto il
testo nella formulazione adottata con Deliberazione Consiliare n° 43 dd. 27.11.2008.
3.
Di precisare pertanto che l’art. 16 – Composizione della Giunta Comunale – al comma 1. assume la
nuova formulazione di seguito precisata:
ART. 16 – Composizione
1.
2.
3.
4.
5.
Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. tre assessori, di cui uno
avente le funzioni di vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
omissis
omissis
omissis
omissis
rimanendo per il resto invariato il testo precedentemente adottato.
4.
Di dare atto che la modifica di cui al precedente punto 3) dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissa per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, entrando in
vigore il 30° giorno successivo alla sua affissione.
5.
Di trasmettere copia della presente Deliberazione unitamente alla modifica statutaria adottata alla
Giunta Regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Ministero dell’Interno nonché al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento per quanto di rispettiva competenza.
6.
Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;
 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104,
entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso
avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163
e ss.mm.
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7.
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Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3,
non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall’inizio
della pubblicazione, come stabilito dall’art. 79 – 3° comma – del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L.
IL SINDACO
LORENZO CICOLINI
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
GIUSEPPE GIRARDI
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO COSTANZI
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