Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 09.04.2014. OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo sgravio dal diritto di uso civico sulla neoformata p.f. 419/2 di mq. 101 C.C. Amblar ed apposizione vincolo uso civico sulla p.f. 676/16 . Ai sensi dell’art. 14 del Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, prima della trattazione del punto si assenta e si allontana dall’aula il consigliere Sergio Pellegrini. Relazione. Con nota del 02.07.2013 prot. n. 1376 il sig. Malench Giuseppe - in qualità di proprietario della p.ed. 60/1 pp.mm. 2 e 3 - ha richiesto di poter acquisire parte della p.f. 419 C.C. Amblar di proprietà comunale. In particolare l’area oggetto di richiesta di cessione, gravata dal vincolo di cui alla legge 16.06.1927 n. 1766 con natura di terre di uso civico, catastalmente e tavolarmente individuata come pascolo, si presenta dal punto di vista planimetrico con una marcata pendenza e si presenta di fatto quale pertinenza della limitrofa abitazione p.ed. 60/1 di proprietà del succitato signor Malench. Dall’esame del tipo di frazionamento n. 72/2013, prodotto dal richiedente in oggetto e dimesso agli atti, si rileva che la superficie di proprietà comunale interessata alla cessione è pari a mq. 101 (neoformata p.f. 419/2). Il valore della superficie oggetto di richiesta di acquisto è stato determinato in euro 100,00 al mq. per un totale di euro 10.100,00, giusta perizia di stima redatta in data 08.04.2014 assunta il 09.04.2014 prot. n. 810 dal geom. Roberto Callovini. Per quanto riguarda le caratteristiche del terreno in esame si fa presente che: o presso il Libro Fondiario di Fondo la p.f. 419 risulta caricata presso la P.T. 50 a nome del Comune di Amblar e gravata dal vincolo di cui alla legge 16.06.1927, n. 1766 con natura di terre di uso civico; o l’area, seppur catastalmente e tavolarmente individuata come pascolo in realtà si presenta come andito e pertinenza di esclusivo utilizzo dei proprietari della p.ed. 60/1; o ai fini urbanistici l’area in oggetto è classificata dal P.R.G. comunale in zona “Area agricola di interesse secondario”. Le descritte caratteristiche fisiche della particella, unitamente alla dimensione, non rendono tale superficie di alcun interesse pubblico ed ai fini dell’esercizio del diritto all’utilizzo collettivo del bene che, di fatto, nella zona non viene più esercitato da anni. Per contro, la cessione di detta realità consentirebbe nello specifico di dotare legittimamente l’abitazione di una pertinenza che si rende necessaria per una corretta funzionalità; inoltre, il ricavato proveniente dalla vendita consentirà all’Amministrazione comunale di provvedere ad interventi nel settore delle opere pubbliche volte al beneficio della collettività così come espressamente previsto dall’art. 10 della L.P. 14.06.2005 n. 6 ed in particolare ad eseguire i lavori di nuova pavimentazione del parcheggio in via Linor. Nella consapevolezza poi che il patrimonio di uso civico sia un bene fondamentale da tutelare e mantenere in quanto risorsa per l’intera collettività non solamente in presenza di effettivo utilizzo collettivo dei terreni assegnati, ma in vista di una doverosa salvaguardia dell’ambiente montano, così importante anche per i riflessi economico-turistici alla stessa legati, l’Amministrazione comunale a compensazione dell’estinzione del vincolo sulla neoformata p.f. 419/2 di mq. 101, intende vincolare ad uso civico il terreno individuato dalla p.f. 676/16 di mq. 980 strettamente connesso ad una zona di proprietà comunale attualmente gravata da uso civico cercando in tal modo di non depauperare il proprio patrimonio pur mediante un equo contemperamento dei vari interessi pubblici da gestire. La p.f. 676/16, di dimensioni abbondantemente maggiori rispetto al terreno per il quale verrà chiesta l’autorizzazione all’estinzione del diritto di uso civico, verrà totalmente vincolata all’uso civico, anche in vista di ulteriori successive operazioni che il Comune intendesse effettuare su altre particelle. IL CONSIGLIO COMUNALE Sentita la relazione. Sentiti gli interventi dei consiglieri il cui contenuto si rimanda al verbale di seduta. Esaminato il relativo estratto tavolare e foglio di possesso, nonché il tipo di frazionamento n. 72/2013 a firma del geom. Massimo Poda di data 02.05.2013 vistato dall’Ufficio del Catasto di Fondo in data 13.06.2013. Vista la perizia di stima di data 08.04.2014, assunta agli atti il 09.04.2014 sub n. redatta dal geom. Roberto Callovini, che attribuisce alla realità oggetto della presente cessione il valore di euro100,00 al mq. per un totale di euro 10.100,00. Condiviso che l’entrata derivante dalla cessione della realità oggetto di estinzione dell’uso civico vada accertata al cap. 1016 codice risorsa 4011705 del bilancio ed impiegata per finanziare gli interventi come sopra descritti. Ritenuto sussistere sia un interesse pubblico prevalente alla cessione sia i requisiti consentiti dalla normativa per una corretta gestione di uso civico nell’interesse generale. Confermata la volontà di mantenere integro il patrimonio di uso civico e considerato pertanto doveroso, a titolo di compensazione per la diminuzione del patrimonio gravato da uso civico a seguito dell’operazione di cui sopra, procedere contestualmente all’aggravio della p.f. 676/16 in P.T. 50 C.C. Amblar di complessivi mq. 980 di proprietà comunale . Acquisiti, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. Vista la legge 16.07.1927, n. 1766 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332. Vista la legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6 come modificata dalla Legge Provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 e di essa in particolare gli artt. 10, 13 e 16. Visto il Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 n. 6 approvato con D.P.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg., come modificato dal D.P.P. 28.11.2006, n. 21-74/Leg. Visto il Testo unico delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto –Adige approvato con D.P.R. 31.08.1972, n. 670 e gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 17.07.1952 n. 1064 recante norme di attuazione del predetto Statuto speciale in materia di usi civici. Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L – modificato dal DPReg. 1° febbraio 2005, n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1. Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013, n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3. Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano di n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e votanti, contrari n. - astenuti n. ----- accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori previamente nominati DELIBERA 1. di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie Locali l’autorizzazione all’estinzione del vincolo dal diritto di uso civico su parte della p.f. 419 (costituente la neoformata p.f. 419/2 di mq. 101) C.C. Amblar di proprietà comunale, così come individuata dal tipo frazionamento n. 72/2013 a firma del geom. Massimo Poda; 2. di inoltrare contestualmente al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell’articolo 13 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6, l’apposizione del vincolo d’uso civico sulla p.f. 676/16 in P.T. 50 C.C. Amblar di complessivi mq. 980; 3. di dare atto che sulla p.f. 676/16 sarà apposto il vincolo di cui alla Legge 16.06.1927, n. 1766 con natura di terre di uso civico, anche in vista di ulteriori successive operazioni di sgravio che il Comune intendesse effettuare su altre particelle; 4. di destinare il ricavato proveniente dalla successiva vendita, pari ad euro 10.100,00 ad interventi nel settore delle opere pubbliche volte al beneficio della collettività così come espressamente previsto dall’art. 10 della L.P. 14.06.2005 n. 6 ed in particolare ai lavori di nuova pavimentazione del parcheggio in via Linor; 5. di dare atto che l’entrata derivante dalla cessione dell’area indicata nel presente provvedimento sarà accertata al cap. 1016 codice risorsa 4011705 del bilancio di previsione in corso; 6. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 7. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi: • opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; • ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
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