3LFRQWUROOLVXLFRQWUDWWLDSURJHWWRHSDUWLWHLYD Il ministro del lavoro Giuliano Poletti in data 1 Aprile 2014 ha annunciato un piano straordinario di controlli sull’utilizzo improprio dei contratti di collaborazione a progetto e partite IVA che possono mascherare rapporti di lavoro subordinati. Il ricorso a tali tipologie contrattuali, ha spiegato il Ministro, deve essere giustificato da concrete esigenze produttive ed aziendali che di seguito riepiloghiamo. /DYRURDSURJHWWR&R&R3UR Il contratto a progetto è stato rivisto dalla legge 92/2012 cosiddetta riforma Fornero in vigore dal 18 luglio 2012 ( vedi nostra scheda del 17/07/2013 pubblicata sul sito internet www.studiomenozziconsulenti.it ) con l’evidente intento di limitarne l’utilizzo. Infatti ha stabilito che il progetto deve essere funzionalmente connesso al conseguimento di un risultato finale obiettivamente verificabile, che non può più consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente e non può comportare compiti esecutivi o ripetitivi e deve prevedere l’autonomia del lavoratore. Inoltre ha introdotto la presunzione relativa in base alla quale quando l’attività del collaboratore a progetto è analoga a quella svolta dai colleghi dipendenti, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro committente, la collaborazione è considerata un rapporto di lavoro subordinato fin dall’inizio. Infine il Ministero del Lavoro ha indicato a titolo esemplificativo una serie di attività che non possono rientrare in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto quali ad esempio commessi, camerieri, autisti, magazzinieri, manutentori, addetti alle pulizie, estetisti e parrucchieri, autisti, muratori e qualifiche operaie nell’edilizia ecc. 3DUWLWH,YD In tema di partite iva la riforma Fornero introduce una specifica presunzione per contrastare le cosiddette “ false partita Iva “, in particolare ne prevede il disconoscimento ( salvo prova contraria del committente ) qualora si vengano a verificare almeno due delle seguenti tre condizioni : 1. La durata della collaborazione supera gli otto mesi annui per due anni consecutivi con lo stesso committente ; 2. Il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisce più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi ; 3. Il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente. Il decreto ministeriale del 20 dicembre 2012 ha precisato che i parametri per la verifica vanno applicati a posteriori rispetto alla legge che li ha previsti quindi : - relativamente alla durata degli 8 mesi, la verifica va riferita a ciascun anno civile ( 1 gennaio – 31 dicembre ), pertanto visto che la disposizione è entrata in vigore il 18 luglio 2012, la condizione per il 2012 non si applica e andrà verificata con riferimento agli anni 2013 e 2014 ; - da luglio 2014 quello riguardante il corrispettivo ed il relativo ammontare dovrà essere considerato calcolando i corrispettivi fatturati, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite. In caso di disconoscimento il rapporto viene ricondotto ad un contratto di collaborazione a progetto ( qualora sia ipotizzabile la presenza di un progetto ), oppure ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ( qualora non sussistano i requisisti di legge per la stipulazione di un progetto o il collaboratore svolge un’attività con modalità analoghe a quella dei dipendenti ). La presunzione di cui sopra non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di elevato grado acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’ esercizio concreto di attività ; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti ( 18.663,00 euro per il 2012 ), ( 19.196,00 euro per il 2013 ) e ( 19.395,00 euro nel 2014 ). c) Prestazioni lavorative svolte nell’ esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’ iscrizione a un ordine, a registri, albi, ruoli o elenchi la cui ricognizione avverrà con decreto del ministero del lavoro. Restano in ogni caso in vigore le norme di carattere generale sul lavoro autonomo che di seguito riportiamo. L’ attività del collaboratore autonomo con partita IVA trova il proprio fondamento giuridico nel contratto d’ opera definito dall’ art. 2222 del cod. civile. Si può parlare di prestazioni d’ opera (che comprendono anche le consulenze professionali) nelle ipotesi in cui un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’ opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d’ opera svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione della prestazione, senza alcun coordinamento con l’ attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’ organizzazione aziendale. La prestazione d’ opera, pertanto, si caratterizza per: • Assenza di vincoli di orario; • Libertà nelle scelte delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore; • Raggiungimento di un risultato; • Compenso determinato in funzione delle opere eseguite e del servizio reso e privo quindi del carattere della periodicità; • Assunzione del rischio economico da parte del prestatore di lavoro ( rischio d’ impresa ). Pertanto alla luce di quanto sopra specificato, invitiamo le Aziende a porre in atto le opportune verifiche. A disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali Saluti Studio Menozzi Consulenti del lavoro
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