Gestione del personale FALSE PARTITE IVA E COLLABORAZIONI A PROGETTO Negli ultimi tempi si sono rafforzati i controlli sulle false collaborazioni e le false partite Iva. Lo scopo degli accertamenti è quello di “stanare” i rapporti di lavoro che nascondono, in realtà, rapporti di lavoro dipendente. L’imprenditore deve, quindi, verificare che nella sua azienda non si verifichino potenziali situazioni dubbie che potrebbero portare all’obbligo di stabilizzazione del collaboratore e al pagamento di pesanti sanzioni. .IT Presunzione e presupposti IO ð 1. Collaborazione con lo stesso committente di Le prestazioni rese da un lavoratore con partita Iva durata complessiva superiore a 8 mesi annui sono considerate, salvo per 2 anni consecutivi. che sia fornita prova con2. Corrispettivo derivante dalla collaborazione traria da parte del comche costituisca più dell’80% dei corrispettivi ð ð mittente, rapporti di colcomplessivamente percepiti dal collaboratore laborazione coordinata e nell’arco di 2 anni solari consecutivi. continuativa qualora ricor3. Disponibilità, per il collaboratore, di una porano almeno 2 delle condisizione fissa di lavoro presso una delle sedi zioni indicate a fianco. dell’impresa. Dal momento che nel caso sopra descritto si è in presenza di una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa, per la sua legittimità si renderebbe necessaria la presenza di un progetto. AT FALSE PARTITE IVA REQUISITI DEL PROGETTO In assenza di un progetto W ð W W ð Effetti La partita Iva, trasformata in Si applica la disciplina delle co.co. co.co.co., diventa una co.co. pro. co. con partita Iva. La partita Iva, trasformata Trasformazione in un rapporto in co.co.co., è soggetta alla di lavoro dipendente a tempo sanzione prevista per le indeterminato dalla data di inizio co.co.co. senza progetto. del rapporto. Se la partita Iva, trasformata in co.co.co, svolge un’attività con modalità analoghe a quella dei dipendenti, la co.co.co è considerata rapporto dipendente a tempo determinato sin dalla data di inizio del rapporto. .R In presenza di un progetto In entrambi i casi Collegamento ð ad un risultato finale ð ð Specificità • Il progetto deve essere autonomo, pur potendo rientrare nel normale ciclo produttivo dell’impresa. ð • Il progetto non può essere uguale all’oggetto sociale del committente, ma deve essere caratterizzato da un’autonomia di contenuti e di obiettivi. Compiti ð meramente esecutivi Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi, ð cioè caratterizzati da una semplice attuazione di ordini impartiti dal committente, senza margine di autonomia da parte del collaboratore. • Il progetto deve indicare l’attività prestata dal collaboratore. • Il progetto deve individuare un “risultato finale”. CONTROLLI ESCLUSIONE PROVA COMPETENZE Gli ispettori del lavoro hanno aumentato la frequenza dei controlli sui rapporti di lavoro autonomo che nascondono, in realtà, rapporti di lavoro dipendente. Il lavoratore deve avere competenze teoriche o pratiche di grado elevato e un reddito minimo annuo di € 19.395 (per il 2014). Le competenze del collaboratore possono essere misurate dai titoli di studio e dall’esperienza lavorativa pregressa. RATIO AZIENDA [n. 1/2014 • 10390] Aggiornato al 4.09.2014 Centro Studi Castelli s.r.l. - Riproduzione vietata 31 CO.CO. PRO FITTIZIE Presunzione assoluta • I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Presunzione relativa • Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svol- 32 .IT zarsi in attività ritenute: - meramente esecutive, cioè caratterizzate dalla semplice attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia da parte del collaboratore, oppure nelle quali al collaboratore non rimane alcuna possibilità di autodeterminazione delle modalità esecutive dell’attività; - meramente ripetitive, cioè derivanti da attività rispetto alle quali non è necessaria nessuna indicazione da parte del committente, pur costituendo attività elementari tali da non richiedere, per la loro stessa natura e per il contenuto delle mansioni nelle quali si definiscono, specfiche indicazioni operative fornite, di volta in volta, dal datore di lavoro. IO AT W W - la prestazione lavorativa sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione ad un ordine o a registri, albi, ruoli o elenchi. Centralità del progetto • È fondamentale, per provare che la collaborazione sia effettiva, la presenza di un progetto. Secondo la normativa, il progetto manca quando non sono presenti i seguenti requisiti: - collegamento ad un determinato risultato finale; - autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente; - non coincidenza con l’oggetto sociale del committente; - svolgimento di compiti non meramente esecutivi e ripetitivi. • Il progetto deve necessariamente collegato ad un determinato risultato finale. • Inoltre, in relazione alla forma del contratto (necessariamente scritta), è esplicitamente richiesta la descrizione del progetto con individuazione: - del suo contenuto caratterizzante; - del risultato finale che si intende conseguire. • Pertanto, il contenuto del progetto deve indicare con precisione l’attività prestata in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un risultato obiettivamente verificabile. .R • Per il 2012, il limite di reddito annuo che esclude la presunzione è stato pari a 18.663 euro. • Per il 2013, il limite di reddito annuo che esclude la presunzione è stato pari a 19.196 euro. • Per il 2014, il limite di reddito annuo che esclude la presunzione è pari a 19.395 euro. ta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente. • Sono escluse prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi. W PARTITE IVA FITTIZIE • Le prestazioni rese da un soggetto titolare di partita Iva sono considerate collaborazioni coordinate e continuative, salvo prova contraria del committente, qualora ricorrano almeno due presupposti, relativi: - alla durata della collaborazione; - al corrispettivo della medesima collaborazione; - alle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro. • La presunzione non si applica nei seguenti casi: - quando il lavoratore con partita Iva svolge attività connotate da competenze teoriche o pratiche di grado elevato ed abbia un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti; ESEMPI • Sviluppo di uno specifico software. • Ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale. Natura del progetto • Il progetto dev’essere autonomamente identificabile nell’ambito dell’oggetto sociale del committente. • Pertanto, il progetto deve distinguersi dall’oggetto sociale del committente. In sede di contratto, quindi, l’oggetto della prestazione di lavoro non può tradursi in una semplice riproposizione dell’attività dell’impresa committente. • Il progetto, inoltre, non può concretiz- Centro Studi Castelli s.r.l. - Riproduzione vietata ATTIVITÀ DIFFICILMENTE CONSIDERATE CO.CO.PRO • Addetti a distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici. • Addetti alle agenzie ippiche. • Addetti alle pulizie. • Autisti e autotrasportatori. • Baristi e camerieri. • Commessi e addetti alle vendite. • Custodi e portieri. • Estetiste e parrucchieri. • Facchini. • Istruttori di autoscuola. • Letturisti di contatori. • Magazzinieri. • Manutentori. • Muratori e qualifiche operaie nell’edilizia. • Piloti e assistenti di volo. • Prestatori di manodopera nel settore agricolo. • Addetti alle attività di segreteria e terminalisti. • Addetti alla somministrazione di cibo e bevande. • Prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti “in bound” (ricezione di chiamate). Queste attività, per loro natura, non sono ritenute assimilabili all’attività di un collaboratore a progetto. RATIO AZIENDA [n. 1/2014 • 10390] Aggiornato al 4.09.2014
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