nl ib febbraio-marzo 2015 - Studio Legale Ichino Brugnatelli e

Comunicato a cura di Giorgio Vaccaro. Centro Studi “Sistema famiglia” –
Associazione Circolo Psicogiuridico.
Il Centro Studi “Sistema Famiglia” dell’Associazione Circolo Psicogiuridico,
in persona del Presidente Avv. Giorgio Vaccaro, osserva come con
l’approvazione delle modifiche passate al Senato il 23 ottobre di fatto,
purtroppo, la negoziazione assistita in tema di separazione personale e divorzio
che, in mancanza di figli minori, poteva costituire il vero motore per la
velocizzazione del processo della Famiglia, consentendo ai cittadini di poter
separarsi e divorziare, con l’assistenza dei rispettivi legali, è stata bloccata da
un incredibile, quanto improprio, preventivo passaggio all’Ufficio del
Pubblico Ministero per gli affari civili.
La sostituzione del II comma prevede testualmente ora, il coinvolgimento del
PM affinchè questi possa “ravvisare irregolarità” ed in mancanza di
comunicare “agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti di cui al III
comma” ovvero di provvedere alla trasmissione dell’accordo di negoziazione
assistita all’Ufficiale di Stato Civile per le successive annotazioni.
E’ evidente come il Senato abbia svuotato di contenuto la norma sulla
negoziazione assistita, riferita alla separazione od al divorzio: nessun termine
è stato infatti previsto per l’esercizio del potere del PM di ravvisare delle
“irregolarità” – ed a tutti gli operatori di giustizia è noto come l’ufficio del
PM per gli affari civili sia già oberato ai limiti dal carico di lavoro esistente
– ancora, la norma è assolutamente inadeguata, non specificando quali siano i
riferimenti per consentire al Pm di svolgere il proprio compito, posto che, a
differenza delle istanze giudiziali o consensuali per la separazione od il
divorzio, la negoziazione assistita prevede che sia il solo “accordo di
negoziazione” ad essere “trasmesso al PM” – nell’ottica di una vera
degiurisdizionalizzazione della tematica- e quindi senza alcun documento
ulteriore, che possa consentire di ravvisare irregolarità di sorta.
Vi è poi l’inserimento innovativo, frutto dei lavori del Senato, dell’ipotesi di
un accordo di negoziazione assistita che consenta la separazione od il divorzio
1 anche alle coppie con figli : anch’esso trova il suo punto di caduta nella
previsione dell’opera di controllo del PM, al quale l’accordo deve essere
trasmesso, affinchè l’ufficio della Procura presso il tribunale civile abbia a
ritenere “che l’accordo risponda all’interesse dei figli”.
Anche in questo caso, infatti, la gravissima omissione della previsione di un
termine, per l’opera del PM, rende la via della negoziazione assistita lunga
quanto, se non più, di quella giurisdizionale mentre, la mancanza di ogni
previsione di deposito di documenti, oltre alla semplice trasmissione
dell’accordo, priva di fatto il PM di ogni concreta possibilità di verifica della
corrispondenza dell’accordo raggiunto, con l’assistenza degli Avvocati delle
parti, all’interesse dei figli.
Ricordiamo al Legislatore come il compito di esercitare un “controllo” sulla
corrispondenza dell’accordo separativo o divorzile sia dalle norme vigenti da
sempre delegato al Tribunale Civile nelle sue sezioni famiglia, che hanno
costruito nel tempo una giurisprudenza di rara completezza e come di fatto mai
l’Ufficio del PM sia intervenuto a ravvisare irregolarità od a verificare la
corrispondenza di un accordo all’interesse dei figli: una buona occasione per
la degiurisdizionalizzazione del processo civile della famiglia, rischia così
di sfumare, prima ancora di vedere la luce.
Avv. Giorgio Vaccaro
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