Dell Vostro 1015 Instructions

Regolamento
CPR SYSTEM s.c.
Approvato il 20/06/2014
1
Sommario
PARTE PRIMA......................................................................................................................... 3
1.
Oggetto e Definizioni ........................................................................................................ 3
2.
Ambito soggettivo d’applicazione ....................................................................................... 3
3.
Attrezzature in Proprietà, a Noleggio, in Lungo Affitto e in Comodato.................................... 3
4.
Movimentazione, Ordini di Ritiro, Ordini d’Acquisto, Ordini di Lungo Affitto, Conferme
d’Ordine, Resi Attrezzature e Cambio tipologia Attrezzature ................................................. 5
5.
Dichiarazioni di Movimentazione ed Estratti Conto ............................................................... 7
6.
Modalità di pagamento ..................................................................................................... 8
7.
Credito, Attrezzature in Extra Credito Garantito ed Indennizzo per Perdita............................. 8
8.
Mancato Rispetto dell’Indice di Rotazione, Penale per Eccessiva Movimentazione e Penale
per Lenta Movimentazione .............................................................................................. 10
9.
Ripristino Attrezzature, Inventario Dichiarazione di movimentazioni discordanti, Controlli e
verifiche da parte di CPR ................................................................................................. 11
10. Pulizia Attrezzature da parte dei Soci distributori ed obblighi dei Soci Produttori................... 13
11. Gruppi ........................................................................................................................... 14
12. Variazione Servizi di Movimentazione e Tariffe .................................................................. 15
13. Riacquisto e Restituzione delle Attrezzature dal Socio ........................................................ 15
14. Ristorno e cessione di crediti tra Soci ............................................................................... 16
PARTE SECONDA .................................................................................................................. 19
15. Oggetto ......................................................................................................................... 19
16. Istituzione e composizione delle Assemblee Separate dei Soci ............................................ 19
17. Partecipazione alle Assemblee Separate ........................................................................... 19
18. Svolgimento delle Assemblee Separate ............................................................................. 19
19. Trattazione dell’ordine del giorno ed elezione dei delegati .................................................. 19
20. Verbale ......................................................................................................................... 20
21. Espressione del voto dei delegati all’Assemblea Generale ................................................... 20
PARTE TERZA....................................................................................................................... 22
22. Numero dei componenti il consiglio di amministrazione ...................................................... 22
23. Criteri per definire le proposte di candidature ................................................................... 22
24. Criteri raccomandati ....................................................................................................... 22
25. La commissione elettorale ............................................................................................... 23
PARTE QUARTA .................................................................................................................... 24
26. Disposizioni Finali ........................................................................................................... 24
ALLEGATO A ........................................................................................................................ 25
2
PARTE PRIMA
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE
DELLE ATTREZZATURE CPR SYSTEM s.c.
1.
Oggetto e Definizioni
1.1
Il presente documento contiene la disciplina attuativa ed integrativa delle disposizioni
statutarie del CPR System s.c., (d’ora in poi “CPR”) relative al Circuito Ortofrutta ed al
Circuito Carni nell’ambito dei rapporti fra CPR ed i propri soci, ai rapporti fra i soci stessi ed
altresì dei servizi resi da CPR a favore dei propri associati e dei soggetti che, ad altro titolo,
s’impegnano ad osservare le seguenti disposizioni (d’ora in poi “Regolamento”).
1.2
Fatte salve altre definizioni indicate nel presente Regolamento le parole ed espressioni con
iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito, sia nell’utilizzo al singolare che al
plurale, nell’elenco delle definizioni allegato (Allegato A).
2.
Ambito soggettivo d’applicazione
2.1
CPR offre i Servizi di Movimentazione a favore dei Soci associati a CPR e nei confronti dei
quali non sia in corso alcuna procedure di esclusione da CPR, ovvero di soggetti non
associati in base ad accordi contrattuali.
2.2
CPR gestisce l’intero ciclo delle Movimentazioni in conformità allo Statuto CPR, al presente
Regolamento, ai termini e condizioni dei diversi Servizi di Movimentazione così come
deliberati da CPR e vincolanti per tutti i Soci in virtù del rapporto associativo.
2.3
I Soci non potranno avvalersi di soggetti diversi da CPR per ottenere prestazioni analoghe o
concorrenti con i Servizi di Movimentazione (ex art. 13 Regolamento).
3.
Attrezzature in Proprietà, a Noleggio, in Lungo Affitto e in Comodato
3.1
Nell’ambito del Circuito Ortofrutta, i Soci potranno utilizzare le Attrezzature e godere dei
Servizi di Movimentazione solo ed esclusivamente in base alle seguenti tipologie
contrattuali:
3.2
(i)
Attrezzature in Proprietà;
(ii)
Attrezzature in Lungo Affitto;
(iii)
Attrezzature a Noleggio;
(iv)
Comodato Attrezzature.
Nell’ambito del Circuito Carni e altri Prodotti Freschi, i Soci potranno utilizzare le
3
Attrezzature e godere dei Servizi di Movimentazione solo ed esclusivamente a Noleggio e,
pertanto, ai fini del Circuito Carni e altri Prodotti Freschi si applicheranno solo ed
esclusivamente le disposizione del presente Regolamento relative al Noleggio.
3.3
I Soci potranno ordinare e ritirare Attrezzature in Proprietà, in Lungo Affitto e a Noleggio,
così come disciplinato dalle Modalità Operative specificatamente per le singole tipologie
contrattuali, per un controvalore pari complessivamente a:
3.4
(i)
importo massimo definito come Rischio Assunto da CPR
(ii)
copertura data dall’assicurazione del credito
(iii)
ammontare della Garanzia emessa a favore di CPR
E’ fatto espresso divieto ai Soci di utilizzare a qualsivoglia titolo le Attrezzature per fini
diversi da quelli disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3.5
I Soci Produttori potranno movimentare le Attrezzature con i loro prodotti solo ed
esclusivamente alle Destinazioni Ammesse e Centri di Deposito. Non sarà consentita la
Movimentazione di Attrezzature, vuote o piene, a qualsivoglia titolo a (o da) destinatari
diversi dalle Destinazioni Ammesse o dai Centri di Deposito.
3.6
I Soci non potranno cedere le Attrezzature a Soci od a terzi, in proprietà od in godimento a
qualsivoglia titolo, oneroso o gratuito, fatta eccezione per il Comodato Attrezzature, nei
limiti di seguito fissati, od in casi in cui siano stati previamente autorizzati per iscritto da
CPR.
3.7
I Soci dovranno impartire al personale che utilizzi le Attrezzature indicazioni precise e
tassative sulle correte modalità di utilizzazione delle stesse, assicurandosi che le
Attrezzature non vengano sottratte, danneggiate, piegate in modo errato, violento o
comunque utilizzate in modo improprio.
3.8
I Soci potranno utilizzare le Attrezzature solo per la Movimentazione di prodotti rientranti
nella filiera agro alimentare nel Circuito Ortofrutta e nella filiera carni nel Circuito Carni, con
le limitazioni relative alle specifiche Attrezzature previste dalle Modalità Operative.
3.9
Il Lungo Affitto potrà avere ad oggetto qualsiasi numero di Attrezzature. Per ogni anno di
utilizzo delle Attrezzature in Lungo Affitto il Socio è tenuto a versare un canone pari al 15%
(quindici per cento) del prezzo di acquisto di tali Attrezzature fissato dalle Modalità
Operative applicabili alla data di emissione della fattura da parte di CPR. Il pagamento del
canone per il Lungo Affitto dovrà essere effettuato, previa emissione di fattura da CPR, per
il primo anno contrattuale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ritiro delle Attrezzature,
ed in seguito entro il medesimo termine decorrente dall’inizio degli anni contrattuali
successivi.
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3.10
I Soci che utilizzino Attrezzature in Lungo Affitto per una durata superiore a 7 (sette) anni
consecutivi avranno diritto, entro 2 (due) mesi dalla data di scadenza di tale termine, di
esercitare un diritto di opzione di acquisto di tutte o parte di tali Attrezzature mediante
comunicazione a CPR e contestuale versamento allo stesso di una somma pari al 10%
(dieci per cento) del prezzo di acquisto di quelle stesse Attrezzature fissato dalle Modalità
Operative applicabili alla data di comunicazione dell’esercizio del diritto di opzione. Il diritto
di opzione non potrà più essere esercitato decorsi 2 (due) mesi dalla scadenza del settimo
anno di Lungo Affitto.
3.11
Le Attrezzature a Noleggio, sono concesse in godimento ai Soci, che le possono utilizzare
esclusivamente in base al Servizio di Movimentazione richiesto dal Socio Distribuzione. CPR
rimane esclusiva proprietaria delle Attrezzature concesse a Noleggio.
3.12
Il Comodato Attrezzature è consentito solo fra Soci, se di durata inferiore all’anno solare, se
risulta preventivamente e correttamente comunicato a CPR attraverso CPR Online e se
entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione a CPR quest’ultimo non abbia espresso
parere motivato contrario al perfezionamento del Comodato Attrezzature fra i Soci.
3.13
Qualsiasi Comodato Attrezzature perfezionato fra soggetti che non siano entrambi Soci alla
data di perfezionamento o durante la vigenza dello stesso, o che non sia preventivamente
comunicato a CPR nei termini indicati, o che sia stato vietato da CPR ai sensi del paragrafo
precedente, si considererà inefficace.
3.14
Nel caso in cui il Comodato Attrezzature sia concordato o comunque duri per un lasso di
tempo superiore al limite massimo di un anno solare, lo stesso si riterrà a tutti gli effetti
cessato ed inefficace alla scadenza di tale termine.
4.
Movimentazione, Ordini di Ritiro, Ordini d’Acquisto, Ordini di Lungo Affitto,
Conferme d’Ordine, Resi Attrezzature e Cambio tipologia Attrezzature
4.1
I Soci potranno comunicare gli Ordini di Ritiro di Attrezzature, ivi inclusi gli Ordini di
Acquisto, gli Ordini di Lungo Affitto e le Dichiarazioni di Movimentazione, esclusivamente in
via informatica e solo utilizzando CPR Online. Laddove non sia diversamente previsto nel
presente articolo la disciplina riferita agli Ordini di Ritiro si deve ritenere applicabile anche
agli Ordini di Acquisto ed agli Ordini di Lungo Affitto.
4.2
Il Servizio di Movimentazione e la Tariffa applicabili alle Attrezzature oggetto dell’Ordine di
Ritiro verranno individuati automaticamente da CPR Online in base ai seguenti elementi:
(i)
luogo ove ha la propria sede legale il Socio Produttore che invia l’Ordine di Ritiro;
(ii)
tipologia di Attrezzature oggetto dell’Ordine di Ritiro;
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(iii)
presso quale Destinazione Ammessa/Socio Distributore viene effettuata dal Socio
Produttore la consegna delle Attrezzature movimentate.
4.3
L’invio da parte del Socio dell’Ordine di Ritiro implica la sua totale adesione alle specifiche
condizioni e termini del Servizio di Movimentazione ed altresì della relativa Tariffa in vigore
alla data d’inoltro dell’Ordine di Ritiro così come precisate dalle Modalità Operative. La
Tariffa indica i prezzi di acquisto, Lungo Affitto o Noleggio delle Attrezzature franco Centro
di Deposito.
4.4
CPR dovrà comunicare il proprio eventuale rifiuto dell’Ordine di Ritiro, ovvero inviare la
Conferma d’Ordine entro i termini indicati nelle Modalità Operative. In caso di assenza di
comunicazioni da parte di CPR al Socio entro il termine indicato nelle Modalità Operative
l’Ordine di Ritiro si dovrà ritenere rifiutato.
4.5
Nella Conferma d’Ordine CPR dovrà indicare il Centro di Deposito presso cui il Socio potrà
recarsi a sua cura e spese per ritirare le Attrezzature ed altresì entro quale arco temporale il
ritiro dovrà essere effettuato indicando il Termine per il Ritiro Attrezzature. Le spese di ritiro
e successiva consegna delle Attrezzature sono esclusivamente a carico del Socio Produttore
fatti comunque salvi diversi accordi in casi specifici
4.6
Nel caso in cui il Socio non ritiri le Attrezzature ordinate entro 2 (due) giorni dalla scadenza
del Termine per il Ritiro delle Attrezzature, l’Ordine di Ritiro o di Acquisto si riterrà
automaticamente e retroattivamente inefficace e non più vincolante per CPR.
4.7
L’Ordine di Acquisto di Attrezzature accettato da CPR con la Conferma d’Ordine
perfezionerà l’acquisto in capo al Socio delle Attrezzature acquistate, ma il trasferimento del
diritto di proprietà sulle stesse si avrà solo al momento di ritiro da parte del Socio delle
Attrezzature presso il Centro di Deposito.
4.8
Il Socio dovrà preventivamente informare CPR della sua volontà di effettuare un Reso
Attrezzature e CPR dovrà tempestivamente rispondere al Socio accettando o meno tale
reso. Nel caso in cui CPR comunichi l’accettazione del Reso Attrezzature dovrà indicare
presso quale Centro di Deposito questo andrà effettuato a cura e spese del Socio.
4.9
Il Socio potrà richiedere la sostituzione dell’Attrezzatura quando ciò risulti necessario per
soddisfare le richieste dei Soci Distributori comunicate a CPR. Le Attrezzature ritirate
saranno valutate al medesimo prezzo pagato al momento dell’acquisto da parte del Socio,
mentre per le Attrezzature in Lungo Affitto si darà seguito dalla data di ritiro all’applicazione
della Tariffa di noleggio relativa alla tipologia di Attrezzature ritirata ed al conteggio
settennale del termine. La riconsegna a CPR delle Attrezzature oggetto di sostituzione, così
come il ritiro delle nuove Attrezzature saranno a cura e spese del Socio richiedente.
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5.
Dichiarazioni di Movimentazione ed Estratti Conto
5.1
Le Dichiarazioni di Movimentazione dovranno essere effettuate dal Socio per qualsivoglia
tipo di Movimentazione, incluse ma non limitatamente, le consegne od i ritiri di Attrezzature
a/da CPR, a/da Centri di Deposito, a/da Destinazioni Ammesse, a/da altri Soci Produttori, i
Resi Attrezzature e le Rettifiche.
5.2
Non saranno ritenute efficaci, e perciò considerate come non ricevute, da CPR le
Dichiarazioni di Movimentazione:
(i)
(ii)
effettuate con modalità diverse da quelle offerte da CPR Online;
ricevute da CPR con un ritardo superiore ai 7 (sette) giorni di calendario dalla data
in cui il Socio ha effettuato la Movimentazione oggetto della Dichiarazione di
Movimentazione.
5.3
Le Dichiarazioni di Movimentazione inefficaci ai sensi del precedente paragrafo 5.2 verranno
automaticamente cancellate da CPR Online, senza alcuna comunicazione al Socio, ed alle
stesse pertanto non potranno essere riferite le Rettifiche di cui al paragrafo 5.5 successivo.
5.4
CPR invia mensilmente ai Soci a mezzo e mail, prima della trasmissione della fattura per i
Servizi di Movimentazione resi, un estratto conto delle Movimentazioni che dal CPR Online
risultano effettuate nel mese di riferimento (d’ora in poi “Estratto Conto”). In tale Estratto
Conto verranno evidenziate da CPR le differenze riscontrate fra i dati inviati dal Socio con le
Dichiarazioni di Movimentazione e quelli ricevuti da altri Soci sue controparti.
5.5
Il Socio potrà comunicare a CPR a pena di decadenza, entro e non oltre 10 (dieci giorni)
dalla data di invio dell’Estratto Conto mensile e solo utilizzando CPR Online, eventuali
Rettifiche.
5.6
Decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio dell’Estratto Conto mensile, senza comunicazioni
di Rettifiche da parte del Socio destinatario dell’Estratto Conto tutti i dati in questo
contenuti si riterranno definitivi e non più modificabili dal Socio.
5.7
Il Socio che, per motivi imprevisti, imprevedibili e comprovati, non sia in grado di utilizzare
CPR Online accetta che CPR effettui la determinazione del Servizio di Movimentazione, della
Tariffa, delle eventuali penali, dell’Indennizzo per Perdite, del numero di Movimentazioni e
del calcolo di tutti gli altri dati che da queste dipendono, basandosi sulle Dichiarazioni di
Movimentazione effettuate dagli altri Soci, sue controparti, ai quali il Socio effettui la
consegna od il ritiro, a seconda dei casi, delle Attrezzature.
5.8
Il Socio sarà tenuto ad adottare nel più breve tempo possibile il formato elettronico di CPR
Online che verrà messo a disposizione e richiesto da CPR. Nel caso in cui vi sia un ritardo
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ingiustificato da parte del Socio CPR Online bloccherà automaticamente tutti gli Ordini di
Ritiro trasmessi dal Socio fino a quando il formato di CPR Online elettronico non verrà
adottato dal Socio inadempiente.
6.
Modalità di pagamento
6.1
I Servizi di Movimentazione resi da CPR verranno fatturati ai Soci Produttori per le
Movimentazioni effettuate da ciascun Socio Produttore durante un mese di calendario e le
fatture dovranno essere saldate entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese mediante
ricevuta bancaria ovvero, previo accordo scritto con CPR, a mezzo bonifico bancario o
assegni.
6.2
L’eventuale ritardato pagamento da parte del Socio, oltre a tutte le altre conseguenze
previste dallo Statuto CPR, comporterà l’automatico maturare degli interessi di mora al
tasso in vigore e legittimerà CPR a bloccare, sospendere o revocare tutti gli Ordini di
Attrezzature anche se già accettati ed a compensare tale credito con qualsivoglia altro
debito che CPR abbia nei confronti del Socio moroso.
7.
Credito, Attrezzature in Extra Credito Garantito ed Indennizzo per Perdita
7.1
Ciascun Socio potrà verificare numero, tipologia e misure delle Attrezzature rientranti nel
suo Credito mediante consultazione di CPR Online.
7.2
Il Credito di un Socio varierà in aumento od in diminuzione, rispettivamente del numero e
tipo di Attrezzature:
(i)
consegnate dal Socio (aumento del Credito) e/o
(ii)
ritirate dal Socio (diminuzione del Credito) a, o da, altri Soci, Destinazioni Ammesse,
CPR o Centri di Deposito.
7.3
Il Socio avrà diritto di ordinare e ritirare un numero di Attrezzature pari al suo Credito così
come risultante da CPR Online 2 (due) giorni lavorativi prima della data di ricezione da
parte di CPR dell’Ordine di Ritiro.
7.4
Il Socio, oltre alle Attrezzature di cui al precedente paragrafo 7.3, potrà ordinare e ritirare
un ulteriore numero massimo di Attrezzature a Noleggio che complessivamente abbiano un
controvalore, calcolato in base al loro prezzo di acquisto stabilito dalla Tariffa applicabile
alla data di ricezione dell’Ordine di Ritiro, pari:
(i)
alla Quota Garantita; o
(ii)
all’ammontare della Garanzia emessa a favore di CPR.
Tutte le Attrezzature ritirate dal Socio in forza del presente paragrafo 7.4 saranno definite
8
come “Attrezzature in Extra Credito Garantito” ai fini del presente Regolamento.
Nel caso in cui il Socio non abbia una Quota Garantita o questa non sia sufficiente a
consentire il ritiro delle Attrezzature in Extra Credito Garantito richieste, il Socio potrà
avvalersi della possibilità di far emettere a favore di CPR la Garanzia, ovvero far aumentare
l’ammontare garantito della Garanzia eventualmente già emessa, per l’importo necessario al
ritiro delle Attrezzature in Extra Credito Garantito richieste.
7.5
Nel caso in cui il Socio formuli un Ordine di Ritiro di Attrezzature in Extra Credito Garantito
per le quali ai sensi del precedente paragrafo 7.4 sia necessaria l’emissione o l’aumento
dell’importo, per tutte o per parte di tali Attrezzature, della Garanzia, tale Socio dovrà far
pervenire a CPR unitamente all’Ordine di Ritiro la Garanzia per un importo pari all’eventuale
Indennizzo per Perdita dovuto a CPR relativamente alle Attrezzature in Extra Credito
Garantito, ovvero integrare ed aggiornare l’ammontare della Garanzia già depositata od
emessa a favore di CPR. Nel caso l’Ordine di Ritiro venga inviato a CPR senza l’emissione od
integrazione della Garanzia tale Ordine si riterrà inefficace. Il Socio nel conferire alla propria
banca mandato di credito per l’emissione della Garanzia a favore di CPR dovrà pattuire con
la stessa termini e modalità tali da consentire l’aumento della Garanzia su richiesta del
Socio in conformità a quanto previsto dal presente paragrafo, mentre CPR, in qualità di
beneficiaria, sarà tenuta a comunicare alla banca eventuali riduzioni dell’ammontare
garantito risultanti dall’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento o da altre
norme applicabili ai rapporti fra Socio e CPR.
7.6
Qualora il Socio ometta di restituire Attrezzature in Lungo Affitto entro il termine fissato dal
relativo contratto o ne denunci la perdita, ed altresì nei casi in cui il Socio denunci la perdita
di Attrezzature a Noleggio, CPR, fatte salve altre disposizioni applicabili dello Statuto e del
contratto che regola per ciascun Socio il Lungo Affitto, sarà legittimata ad ottenere il
pagamento di un ammontare pari all’Indennizzo per Perdita ed a trattenere presso di sé
Attrezzature identiche a quelle non restituite o perse, che risultino nel Credito del Socio alla
data di mancata riconsegna o denuncia di perdita, e ciò fino alla data di restituzione delle
Attrezzature indebitamente trattenute o fino al pagamento dell’Indennizzo per Perdita.
7.7
Ai fini del precedente paragrafo 7.6, qualora il Socio utilizzi Attrezzature in Proprietà,
Attrezzature a Noleggio, Attrezzature in Comodato e Attrezzature in Lungo Affitto, verranno
imputate al Credito di tale Socio, dal quale CPR è legittimata a trattenere un numero di
Attrezzature pari a quelle trattenute indebitamente o perdute, prima le Attrezzature in
Proprietà e solo successivamente, qualora residuino altre Attrezzature, le Attrezzature in
Lungo Affitto, le Attrezzature a Noleggio e le Attrezzature in Comodato.
9
8.
Mancato Rispetto dell’Indice di Rotazione, Penale per Eccessiva Movimentazione
e Penale per Lenta Movimentazione
8.1
Qualora CPR rilevi che un Socio durante l’anno di riferimento abbia superato l’Indice di
Rotazione
delle
Attrezzature
rientranti
nel
suo
Parco
Attrezzature,
comunicherà
tempestivamente al Socio il numero e la tipologia di Attrezzature che il Socio è tenuto ad
acquistare o ad ottenere in Lungo Affitto fissando altresì il termine, non inferiore a 30
(trenta) giorni, entro il quale il Socio dovrà dar seguito all’acquisto o Lungo Affitto delle
Attrezzature indicate da CPR.
8.2
Nel caso in cui il Socio entro il termine sopra indicato al paragrafo 8.1 non ottemperi
tempestivamente alla comunicazione effettuata da CPR ai sensi del paragrafo precedente,
lo stesso sarà tenuto al pagamento della Penale per Eccessiva Movimentazione.
8.3
Qualora CPR rilevi che un Socio nell’arco di 30 (trenta) giorni consecutivi risulti aver
costantemente trattenuto delle Attrezzature non Movimentate, tale Socio sarà tenuto al
pagamento della Penale per Lenta Movimentazione maturata a suo carico.
8.4
Il Socio sarà tenuto a pagare la Penale per Lenta Movimentazione e/o la Penale per
Eccessiva Movimentazione entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione
della fattura da parte di CPR che in caso di mancato pagamento sarà legittimata, senza
necessità di previa escussione del Socio, a chiedere direttamente e per l’importo
corrispondente, eventualmente maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso previsto
dalla normativa applicabile, l’escussione della Garanzia ove risulti emessa per conto del
Socio inadempiente.
8.5
Al fine di evitare la sovrapposizione o l’errato calcolo delle penali di cui ai paragrafi
precedenti sarà onere del Socio dare tempestivamente comunicazione a CPR dell’eventuale
perdita di Attrezzature, specificando tipologia, misure e quantità. A seguito della
comunicazione del Socio, CPR provvederà ad emettere una fattura di ammontare pari
all’Indennizzo per Perdita dovuto a CPR per la perdita di tali Attrezzature.
8.6
Al credito di CPR per il titolo di cui al precedente paragrafo 8.5 si applicheranno le
medesime disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.4.
8.7
Non appena ricevuto il pagamento del proprio credito per indennizzo a seguito di perdita di
Attrezzature, nei casi di cui al precedente paragrafo 8.5, CPR aggiornerà i dati del Parco
Attrezzature e del Credito del Socio interessato e le Attrezzature perse per le quali CPR sia
stata indennizzata non potranno, da quel momento in poi, essere prese a base di calcolo
per alcuna delle penali di cui ai precedenti paragrafi.
10
9.
Ripristino Attrezzature, Inventario Dichiarazione di movimentazioni discordanti,
Controlli e verifiche da parte di CPR
9.1
CPR provvederà a sostituire tutte le Attrezzature che perverranno rotte o comunque non
più utilizzabili presso i propri Centri di Deposito nonché alla loro eventuale riparazione.
9.2
I costi di sostituzione e rigranulazione delle Attrezzature ai sensi del paragrafo precedente
saranno a carico di CPR e nulla sarà dovuto da parte del Socio beneficiario oltre a quello già
previsto nelle Tariffe.
9.3
I Soci saranno tenuti ad effettuare l’Inventario entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun
anno ed a trasmetterne le risultanze a CPR. Il predetto termine non è vincolante in tutti i
casi in cui CPR, in forza del successivo paragrafo 9.8, provveda ad effettuare l’Inventario
direttamente od attraverso soggetti terzi.
9.4
Nell’ipotesi in cui i Soci omettano di effettuare l’Inventario, lo redigano in modo incompleto
o comunque omettano di comunicarlo a CPR entro il termine indicato, verrà applicata a
carico del Socio Produttore inadempiente una sanzione pari al 5% (cinque per cento) del
valore del Parco Attrezzature del Socio Produttore alla data del 31 dicembre dell’anno per il
quale l’Inventario non è stato effettuato, od è stato redatto in modo incompleto, o non è
stato comunicato tempestivamente a CPR, mentre al Socio Distributore verrà applicata una
riduzione pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo versato o dovuto a tale Socio
Distributore da CPR per i servizi resi durante l’anno al quale l’Inventario omesso, ritardato
od incompleto si riferisce.
9.5
In caso di difformità tra le Dichiarazioni di Movimentazione inviate dal Socio ed i dati
risultanti al CPR in base ai documenti emessi direttamente da CPR, od attraverso la verifica
di cui al paragrafo 9.9 successivo, prevarranno quelli di CPR.
9.6
In caso di difformità tra i dati inviati da diversi Soci, prevalgono quelli del Socio che ha
ricevuto le Attrezzature piene di prodotti ortofrutticoli o carni.
9.7
I Soci sono gli unici responsabili della correttezza dei dati inviati attraverso CPR Online.
9.8
CPR, direttamente con proprio personale o tramite aziende specializzate, può effettuare
controlli presso le aziende di tutti i Soci al fine di verificare la corretta applicazione dello
Statuto CPR, del presente Regolamento e delle Modalità Operative, ivi incluse, ma non
limitatamente alle, attività di Movimentazione, corretto utilizzo delle Attrezzature,
correttezza delle Dichiarazioni di Movimentazione. CPR avrà inoltre il diritto di effettuare
una verifica fisica, direttamente od incaricando soggetti terzi, dell’Inventario del Socio
presso le sedi dello stesso ed in tal caso l’Inventario di riferimento per l’applicazione del
11
Regolamento sarà quello effettuato in conformità alla presente disposizione e sottoscritto
dal Socio per conferma ed accettazione.
9.9
CPR verifica al 31 dicembre di ogni anno, in contraddittorio con i Soci che le differenze
contabili fra Attrezzature consegnate e ritirate, al netto di un’eventuale percentuale di
tolleranza stabilita dalle Modalità Operative per eventuali perdite, ed escluse le rotture in
quanto ritirate da CPR come integre ai sensi del presente Articolo, siano effettivamente
presenti presso i Soci e le Destinazioni Ammesse.
9.10
Nel caso in cui durante le verifiche di cui al precedente paragrafo 9.9 venga accertato un
numero mancante di Attrezzature, si applicheranno le seguenti discipline a seconda che si
tratti di Soci Distributori o Soci Produttori:
(i)
Soci Distributori: CPR comunicherà al Socio Distributore una richiesta di indennizzo
delle Attrezzature mancanti al quale il Socio Distributore dovrà ottemperare
mediante versamento a CPR, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione, di una somma pari al prezzo di acquisto delle
Attrezzature mancati in vigore alla data di scadenza del termine di pagamento
indicato od al prezzo medio dell’anno al quale l’inventario di tali Attrezzature
mancanti si riferisce. . CPR sarà legittimata a compensare tale credito con eventuali
debiti che CPR abbia nei confronti del Socio Distributore. Le somme versate dal
Socio Distributore saranno utilizzate da CPR per acquistare ed immettere nel circuito
di Movimentazione le Attrezzature mancanti;
(ii)
Soci Produttori: CPR provvederà a decurtare ed aggiornare la situazione del Parco
Attrezzature del numero e tipologia di Attrezzature mancanti, secondo le modalità
previste dal paragrafo 7.7.
(iii)
Nel caso in cui insorga un disaccordo fra CPR e Socio in relazione alle risultanze
delle verifiche o conteggi compiuti da CPR in base al presente Articolo 9 od al
precedente Articolo 8 CPR e Socio conferiranno mandato irrevocabile, congiunto ed
a transigere all’arbitratore indipendente scelto dal Socio fra uno dei nominativi
indicati nelle Modalità Operative, od in caso di sua indisponibilità ad altro
professionista scelto dal Socio dal medesimo elenco.
9.11
Il professionista designato ai sensi del precedente paragrafo 9.10 (iii) avrà i poteri di
arbitratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1349 del Codice Civile ed altresì il potere di
transigere qualsivoglia dissenso o controversia insorga fra CPR e Socio, dovendo giungere
alle sue determinazioni in base alle previsioni regolamentari qui indicate ed a quanto
disposto dalle Modalità Operative, con equo apprezzamento ed esclusione del suo mero
12
arbitrio.
9.12
L’attività del professionista avrà inizio con la mera comunicazione scritta di CPR o del Socio
in cui si richiede il suo intervento ai sensi del precedente paragrafo 9.11. Le decisioni del
professionista dovranno essere scritte e motivate, adottate nel più breve tempo possibile e
vincolanti per CPR ed il Socio che saranno tenuti a rispettarle ed adempierle, quale
transazione fra le stesse perfezionata attraverso l’attività del professionista. Le spese e
competenze del professionista saranno ripartite fra CPR ed il Socio nella misura stabilita dal
professionista e lo stesso determinerà modi e tempi della propria attività e della possibilità
delle Parti di esporre le proprie ragioni.
10.
Pulizia Attrezzature da parte dei Soci distributori ed obblighi dei Soci Produttori
10.1
I Soci Distributori dovranno provvedere alla pulitura, senza lavaggio, delle Attrezzature ed
alla successiva collocazione delle stesse chiuse una sopra all’altra sulle pedane (Pallet CPR)
utilizzate per la loro Movimentazione, avendo cura di eliminare dalle stesse prima della
chiusura carte, alveoli, oggetti e residui di qualsivoglia natura, ed impartendo altresì agli
addetti a tali attività indicazioni precise e tassative sulla cura e diligenza con cui svolgerle.
10.2
I termini e le modalità di prestazione dei servizi previsti dal precedente paragrafo 10.1, ivi
incluso il corrispettivo dovuto al Socio Distributore, verranno previsti e dettagliati nelle
Modalità Operative e nel contratto standard di prestazioni di servizi fra CPR ed i singoli Soci
Distributori che verrà allegato alle stesse.
10.3
CPR avrà il diritto di effettuare mensilmente, delle verifiche a campione sulle Attrezzature
ricevute dal Socio Distributore o direttamente presso le strutture aziendali dello stesso,
aventi ad oggetto lo svolgimento diligente da parte dei Soci Distributori delle attività
indicate nel paragrafo 10.1 precedente, così come meglio precisate nelle Modalità
Operative, ed a tal fine i Soci Distributori dovranno consentire libero accesso a tali verifiche
che potranno svolgersi anche senza preavviso da parte di CPR ed in qualsiasi orario di
apertura anche se non al pubblico degli esercizi dei Soci Distributori. A tali verifiche a
campione avranno sempre diritto di partecipare anche persone incaricate dai Soci
Distributori interessati e delle stesse verrà redatto un verbale scritto.
10.4
Qualora all’esito delle verifiche di cui al paragrafo precedente CPR rilevi un numero di
Attrezzature, fra quelle esaminate, in relazioni alle quali non siano state rispettate le
disposizioni del presente articolo, così come precisate dalle Modalità Operative, in misura
uguale o superiore al limite di tolleranza del 7% (sette per cento), il Socio Distributore
inadempiente riconoscerà a CPR uno sconto pari al 2% (due per cento) del corrispettivo
13
che CPR risulti aver versato o comunque del quale sia ancora debitore nei confronti del
Socio Distributore per i servizi resi dallo stesso durante l’anno di calendario nel quale abbia
avuto luogo la verifica di cui al paragrafo precedente, per ogni punto percentuale, o
frazione uguale o superiore allo 0,5 %, che superi il limite di tolleranza del 7% sopra
indicato [Esempio: caso in cui la verifica scostamento sia del 9,6% ed il corrispettivo
annuale pagato o dovuto da CPR al Socio Distributore di Euro 600.000,00. Calcolo dello
sconto: 2 per 2,6% arrotondato al 3% , totale percentuale di sconto = 6% su 600.000,00
= Euro 36.000,00 sconto a favore di CPR].
10.5
Nell’ambito del Circuito Ortofrutta, i Soci Produttori hanno l’obbligo di consegnare i propri
prodotti in Attrezzature con l’etichetta non adesiva, ridotta secondo le norme vigenti ed
eventualmente in conformità a quanto previsto dalle Modalità Operative, posizionata nella
testata esterna dell’Attrezzatura. I Soci saranno tenuti a comunicare a CPR le eventuali
violazioni del presente paragrafo 10.5.
10.6 Nell’ambito del Circuito Carni, i Soci Produttori hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente
etichette adesive water removable, posizionate nella testata esterna dell’Attrezzatura, e non
utilizzare punti metallici, etichette, nastri adesivi od altri elementi apposti sulle Attrezzature
che le possano danneggiare, usurare, limitare o comunque che possano renderne meno
agevole il trasporto, chiusura, pulitura, trasporto e/o utilizzo. Le Modalità Operative
indicheranno termini e modalità di utilizzo delle etichette adesive alle quali i Soci dovranno
conformarsi. I Soci saranno tenuti a comunicare a CPR le eventuali violazioni del presente
paragrafo.
10.7
I Soci Produttori hanno l’obbligo di consegnare i propri prodotti in Attrezzature
correttamente aperte con le sponde tra loro agganciate. I Soci saranno tenuti a comunicare
a CPR eventuali violazioni del presente paragrafo.
11.
Gruppi
11.1
Il Socio Capogruppo è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione nella composizione del
Gruppo a CPR con congruo anticipo rispetto alla data in cui tale variazione diverrà efficace
nei confronti dei terzi in base alle norme vigenti.
11.2
Tutte le Movimentazioni effettuate da Soci appartenenti ad un Gruppo verranno imputate ai
fini del presente Regolamento solo al Socio di quel Gruppo al quale il Socio Distributore che
riceve le Attrezzature ha imputato la propria Dichiarazione di Movimentazione. Pertanto al
Socio appartenente al Gruppo così individuato saranno addebitate le Movimentazioni,
conteggiato il Credito, le Attrezzature in Extra Credito Garantito, la Garanzia, l’Indennità per
14
Perdita e le Penali in relazione a tali Movimentazioni.
11.3
Fra Soci appartenenti al medesimo Gruppo è consentito il Comodato Attrezzature anche per
periodi di tempo superiori al limite massimo di un anno, fermo restando l’obbligo di
comunicazione a CPR di tali accordi ed altresì la specifica segnalazione della durata
eccedente l’anno laddove venga pattuita.
12.
Variazione Servizi di Movimentazione e Tariffe
12.1
CPR comunicherà ai Soci le Modalità Operative ed eventuali variazioni economiche o di
disciplina dei Servizi di Movimentazione e relative Tariffe. Tali Modalità Operative e
modifiche entreranno in vigore nel termine indicato da CPR nella propria comunicazione.
13.
Riacquisto e Restituzione delle Attrezzature dal Socio
13.1
In caso di scioglimento del rapporto associativo per recesso del Socio, il Socio s’impegna a
rivendere a CPR, e CPR accetta di riacquistare, le Attrezzature in Proprietà.
13.2
Il riacquisto avverrà entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di scioglimento del
rapporto associativo con CPR ad un prezzo pari a quello al quale ciascuna Attrezzatura in
Proprietà era stata acquistata dal Socio cessato.
In caso di mancata riconsegna di tutte le Attrezzature in Proprietà ai sensi del presente
articolo entro 90 giorni dalla data di scioglimento del rapporto associativo con CPR, questa
considererà decadute le condizioni per il riacquisto delle Attrezzature in Proprietà non
riconsegnate, rimanendo comunque piena facoltà di CPR la determinazione dell’opportunità,
del prezzo, e delle condizioni per un eventuale riacquisto delle Attrezzature del Socio
cessato.
13.3
CPR potrà compensare il debito a titolo di corrispettivo per il riacquisto di Attrezzature in
Proprietà, con qualsivoglia credito vantato da CPR nei confronti del Socio anche se non
ancora scaduto alla data di scioglimento del rapporto associativo con CPR.
13.4
In caso di scioglimento del rapporto associativo per esclusione del Socio attraverso delibera
di espulsione da parte del Consiglio di Amministrazione, rimarrà piena facoltà di CPR la
determinazione dell’opportunità, del prezzo, e delle condizioni per un eventuale riacquisto
delle attrezzature, anche compensando il debito a titolo di corrispettivo per il riacquisto di
Attrezzature con qualsivoglia credito vantato da CPR nei confronti del Socio anche se non
ancora scaduto alla data di scioglimento del rapporto associativo con CPR.
13.5
Il Socio che cessi di essere tale, per qualsivoglia motivo, dovrà restituire agli altri Soci le
Attrezzature ricevute in Comodato, e consegnare alle Destinazioni Ammesse od ai Centri di
15
Deposito le Attrezzature di proprietà CPR ricevute in Lungo Affitto, Noleggio, e a
qualsivoglia titolo nel suo possesso o detenzione, provvedendo altresì entro i termini fissati
a saldare tutti i crediti eventualmente vantati da CPR.
In caso di mancata riconsegna di tutte le Attrezzature di cui al presente paragrafo 13.5
entro 30 giorni dalla data di scioglimento del rapporto associativo con CPR, il Socio sarà
tenuto al pagamento di indennizzo per mancata restituzione pari al prezzo di acquisto delle
Attrezzature non restituite vigente in base alla Tariffa applicabile alla data di mancata
restituzione dell’Attrezzatura.
13.6
Il Socio per il quale sia cessato il rapporto associativo con CPR, anche successivamente ai
termini indicati nei precedenti paragrafi, non potrà in nessun caso trasferire qualsivoglia
diritto su e/o concedere in godimento a soggetti terzi diversi dai Soci comodanti o da CPR
le Attrezzature rientranti nel suo Parco Attrezzature e quelle che detenga o possieda a
qualsivoglia titolo alla data di scioglimento del rapporto associativo con CPR.
14.
Ristorno e cessione di crediti tra Soci
14.1
Il riconoscimento del ristorno ai Soci avverrà nei limiti fissati dal codice civile, in conformità
a quanto previsto dallo Statuto CPR ed in base alle seguenti gestioni mutualistiche derivanti
dai rapporti di CPR con i Soci (il “Ristorno”):
1) Prestazioni, ricavo rilevato a conto economico alla voce A1;
2) Cessioni, ricavo rilevato a conto economico alla voce A1;
3) Acquisto di Imballaggi;
4) Trasporti effettuati da Soci, costo rilevato a conto economico alla voce B7;
5) Servizi prestati dai Soci, costo rilevato a conto economico alla voce B7.
14.2
Alla luce di quanto indicato al paragrafo precedente si stabilisce che il Ristorno sarà
calcolato, rispetto alle diverse gestioni mutualistiche, in base alle movimentazioni di
Imballaggi, con le seguenti modalità:
1) Prestazioni voce A1 conto economico: calcolato in base al numero di Imballaggi
oggetto di Movimentazioni effettuate dal Socio (numero Imballaggi oggetto di
Movimentazioni x Euro = Ristorno).
2) Cessioni voce A1 conto economico: calcolato in base al numero di Imballaggi
acquistate dal Socio (numero di Imballaggi acquistate dal Socio x Euro = Ristorno).
3) Acquisto di Imballaggi da parte di CPR : calcolato in base al numero di Imballaggi
acquistate da CPR (numero Imballaggi acquistate da CPR x Euro = Ristorno).
4) Servizi di trasporto prestati a favore di CPR dai Soci voce B7 conto economico:
16
calcolato in base al numero di Imballaggi trasportate (numero Imballaggi trasportate x
Euro = Ristorno);
5) Servizi, diversi rispetto a quelli del precedente punto 4, prestati dai Soci a favore di
CPR voce B7 conto economico: calcolato in base al numero di Imballaggi oggetto delle
Movimentazioni (numero Imballaggi oggetto di Movimentazioni x Euro = Ristorno).
14.3
CPR, in conformità allo Statuto CPR ed alle norme vigenti, stabilirà in quale misura
remunerare le diverse gestioni secondo la modalità di calcolo prescelta, secondo i criteri
indicati ai paragrafi seguenti del presente articolo 14.
14.4
Il Ristorno calcolato in conformità ai paragrafi precedenti verrà versato da CPR al Socio e/o
imputato ad aumento della sua quota del capitale sociale di CPR (di seguito “Incremento
Capitale Socio”), in conformità ai seguenti criteri, laddove la definizione di “Quota
Capitale del Socio” di seguito utilizzata significa la quota di capitale sociale di CPR di cui il
Socio risulti titolare al 31 dicembre dell’anno di esercizio al quale il calcolo del Ristorno è
riferito:
(i)
ai Soci con Quota Capitale del Socio inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
verrà imputato a Incremento Capitale Socio il Ristorno fino al raggiungimento di tale
soglia, mentre l’eventuale ammontare di Ristorno residuo maturato dal Socio verrà
in pari misura versato al Socio ed ulteriormente imputato ad Incremento Capitale
Socio [Es: Quota Capitale del Socio = 40.000,00; Ristorno 20.000,00, Disciplina:
Incremento Quota Capitale del Socio fino a Euro 50.000,00, residua Ristorno di Euro
10.000,00, versato al Socio per il 50% = Euro 5000,00, e per un pari ammontare
imputato alla Quota Capitale del Socio che risulterà di Euro 55.000,00]; e ai Soci con
Quota Capitale del Socio fra Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed Euro 100.000,00
(centomila/00) il Ristorno verrà in pari misura versato al Socio ed imputato ad
Incremento Capitale Socio [Es: Quota Capitale del Socio = 60.000,00; Ristorno
20.000,00, Disciplina: Incremento Quota Capitale del Socio di una somma pari al
50% del Ristorno = Euro 10.000,00 e versamento al Socio dell’altro 50% del
Ristorno = Euro 10.000,00, all’esito dei quali la Quota Capitale del Socio che
risulterà di Euro 70.000,00 ed il Ristorno versato di Euro 10.000,00];
(ii)
nei casi in cui, a seguito dell’applicazione del precedente punto (ii) la Quota Capitale
del Socio risulti eccedente la soglia massima di Euro 100.000,00 (centomila/00), il
Ristorno verrà imputato a Quota Capitale del Socio solo fino al raggiungimento di
tale soglia, mentre tutto l’ammontare residuo gli verrà versato da CPR [Es: Quota
Capitale del Socio = Euro 85.000,00; Ristorno 40.000,00, Disciplina: Incremento
17
Quota Capitale del Socio fino a Euro 100.000,00 e perciò per Euro 15.0000, residua
Ristorno maturato dal Socio di Euro 25.000,00, interamente versato al Socio].
(iii)
nei casi in cui la Quota Capitale del Socio risulti eccedente la soglia massima di Euro
100.000,00 (centomila/00), il Ristorno verrà versato per l'intero ammontare da CPR
al Socio.
14.5
Con singoli contratti di cessione CPR potrà cedere ad un Socio (“Socio Cessionario”) un
proprio credito (“Credito Ceduto”) verso altro Socio (“Socio Ceduto”) mediante semplice
comunicazione scritta, mentre è fatto espresso divieto ai Soci di cedere i crediti vantati nei
confronti di CPR ad altri Soci o a terzi, fatta eccezione per società di factoring previamente
assentite da CPR.
18
PARTE SECONDA
SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE DI CPR SYSTEM s.c.
15.
Oggetto
15.1
Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle Assemblee
Separate di CPR , secondo i principi di cui all’articolo 2540 del Codice Civile e all’articolo 40
dello Statuto CPR (d’ora in poi “Assemblee Separate”).
16.
Istituzione e composizione delle Assemblee Separate dei Soci
16.1
Sono istituite tre Assemblee Separate, i Soci sono ripartiti nelle seguenti Sezioni in base alla
sede legale per le società o alla residenza per gli imprenditori individuali:

Sezione Nord per i soci del Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino
Alto Adige e Veneto.

Sezione Centro – Nord per i soci dell’Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria ed
esteri.

Sezione Sud per i soci del Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania,
Molise, Sardegna e Sicilia.
16.2
Il numero e le zone territoriali di competenza delle singole Assemblee Separate come sopra
individuate potranno essere modificate con delibera del consiglio di amministrazione di CPR,
sulla base delle variazioni che potranno verificarsi nella distribuzione territoriale dei Soci.
17.
Partecipazione alle Assemblee Separate
17.1
Ogni Socio ha diritto di partecipare esclusivamente all’Assemblea Separata alla quale è
assegnato sulla base di quanto evidenziato al punto 16.1.
17.2
I Soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altro Socio residente nella medesima
zona territoriale, nei limiti di cui all’articolo 37 dello Statuto CPR.
17.3
Ogni Socio potrà partecipare all’Assemblea generale senza diritto di voto.
18.
Svolgimento delle Assemblee Separate
18.1
Lo svolgimento delle Assemblee Separate, sia ordinarie sia straordinarie, è disciplinato dagli
articoli da 33 a 38 dello Statuto CPR.
19.
Trattazione dell’ordine del giorno ed elezione dei delegati
19.1
Ogni argomento all’ordine del giorno è illustrato da una relazione iniziale del presidente
19
dell’Assemblea Separata, ultimata la quale ogni Socio presente ha diritto a intervenire.
19.2
Al termine di tutti gli interventi, il presidente dell’Assemblea Separata, qualora non siano
necessari ulteriori chiarimenti, pone in votazione il punto all’ordine del giorno.
19.3
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il presidente dell’Assemblea Separata pone in
votazione l’elezione dei delegati all’Assemblea Generale, scelti tra i presenti con le modalità
di cui al successivo comma 19.6..
19.4
Ciascuna Assemblea Separata elegge un delegato all’Assemblea Generale e un supplente
del medesimo, che lo sostituirà in caso d'impedimento, ogni dieci Soci presenti o
rappresentati, o frazione di dieci superiore a cinque, scegliendo fra gli stessi.
19.5
I delegati all’Assemblea Generale sono ripartiti tra maggioranza e minoranza in modo
proporzionale, garantendo comunque la rappresentanza della minoranza, anche nell’ipotesi
in cui questa non abbia riportato un numero di voti sufficiente a ottenere un delegato
all’Assemblea Generale.
19.6
Il segretario dell’Assemblea Separata, con l’ausilio degli scrutatori se nominati, dopo aver
consultato i presenti, forma la lista dei Soci candidati delegati e la lista dei Soci candidati
delegati supplenti. L’Assemblea Separata esprime un unico voto sull’intera lista dei delegati
effettivi, e sull’intera lista dei delegati supplenti.
Il numero dei delegati da eleggere è determinato ai sensi del precedente comma 19.4, e la
ripartizione degli stessi tra rappresentanti della maggioranza e della minoranza deve tenere
conto di quanto previsto al comma 19.5.
20.
Verbale
20.1
Il verbale di ciascuna Assemblea Separata, redatto ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto
CPR, deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al presidente dell’Assemblea
Generale prima dell’inizio della stessa.
21.
Espressione del voto dei delegati all’Assemblea Generale
21.1
I delegati eletti da ciascuna Assemblea Separata nominano un loro portavoce che prima
dello svolgimento delle votazioni nell’Assemblea Generale riferisce alla stessa l’esito delle
votazioni tenutesi nell'Assemblea Separata su ciascun punto all’ordine del giorno.
I delegati eletti dalle Assemblee Separate sono strettamente vincolati a esprimere il loro
voto nell’Assemblea Generale secondo il mandato dell’Assemblea Separata che li ha eletti.
Qualora sia i delegati che i loro delegati supplenti non si presentino all’Assemblea Generale
per esprimere in tale sede la votazione dell’Assemblea Separata cui appartengono, è
20
attribuita dal presente Regolamento delega al presidente del Consiglio di Amministrazione
di CPR affinché egli stesso comunichi in Assemblea Generale l’esito delle votazioni, così
come risultano dal verbale di cui al precedente articolo 6, tenutesi nell’Assemblea Separata
i cui delegati e delegati supplenti risultino assenti all’Assemblea Generale.
Nell’ipotesi in cui all’esito delle votazioni tenutesi in Assemblea Separata si verifichi una
parità di voti sarà determinante ai fini della formazione della maggioranza richiesta per la
validità della deliberazione il voto dei/del Soci/o che sono/è tale dal medesimo maggiore
periodo di tempo ed in caso di parità di voti che sono stati espressi da Soci di
corrispondente anzianità, prevarrà il voto del Socio fra questi che risulta avere effettuato
nei 12 (dodici) mesi anteriori alla delibera il maggior numero di Movimentazioni.
Le votazioni che si svolgono nell’Assemblea Generale si sostanziano pertanto nella presa
d’atto dell’esito delle votazioni svoltesi nelle Assemblee Separate.
21.2
Il verbale dell’Assemblea Generale deve contenere, con riferimento a ciascun punto
all’ordine del giorno, l’esplicita indicazione dei voti complessivamente espressi nelle
Assemblee Separate e rappresentati dai delegati, e la presa d’atto da parte dell’Assemblea
Generale dell’esito delle votazioni delle Assemblee Separate.
21
PARTE TERZA
REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI
22.
Numero dei componenti il consiglio di amministrazione
22.1
Il numero dei consiglieri da eleggere è 16 di cui n. 13 spettanti ai Soci conferenti e n. 3 ai
Soci Distributori. Nessun Socio può avere più di un consigliere.
23.
Criteri per definire le proposte di candidature
23.1
Prioritariamente viene stabilito il numero di consiglieri spettante a ciascun area (Nord: Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto.; Centro Nord:
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e soci esteri. Sud: Lazio, Abruzzo, Puglia,
Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia). Applicando il rapporto
regione/totale CPR per i seguenti parametri:
a) numero di voti;
b) movimentazione imballaggi CPR ;
c) capitale sociale sottoscritto e versato;
d) numero degli imballi di proprietà e in noleggio lungo dei Soci.
24.
Criteri raccomandati
a) Assicurare la presenza in consiglio di consiglieri che coprano le diverse categorie di
prodotto e le diverse aree. A titolo indicativo si indicano le seguenti categorie: frutta
estiva, frutta invernale, agrumi, uva e frutta d’importazione, verdure e ortaggi.
b) I nominativi dei candidati consiglieri vengono proposti dai soci scelti in base ai criteri
oggettivi di cui al punto 23.
c) I canditati devono rappresentare aziende che siano in regola con lo Statuto CPR e il
presente Regolamento.
d) garantire l’equilibrio della rappresentanza attraverso la designazione del Presidente da
parte dei Soci Produttori e del VicePresidente da parte dei Soci Distributori, o viceversa
e) Il presidente del consiglio di amministrazione di CPR è eletto dal consiglio e dura in
carica non più di due mandati.
Dopo due mandati consecutivi di designazione del presidente da parte dei Soci
Distributori, deve seguire almeno un mandato di designazione da parte dei Soci
Produttori.
f) Assicurare l’equilibrio della rappresentanza nel consiglio di amministrazione di CPR tra
22
azienda private e aziende cooperative.
25.
La commissione elettorale
25.1
L’assemblea al termine di ogni mandato consigliare elegge la commissione elettorale
composta dal presidente e due membri scelti anche al di fuori dei Soci, che siano
rappresentativi del settore ortofrutticolo, con il compito di vigilare sull’andamento dei
rapporti fra Soci e gli amministratori della cooperativa e di formulare, al termine del
mandato, proposte di candidature per il rinnovo del consiglio di amministrazione di CPR.
23
PARTE QUARTA
26.
Disposizioni Finali
26.1
In caso di difformità od incongruenze tra le disposizioni dello Statuto CPR e del presente
Regolamento prevarranno quelle dello Statuto CPR, mentre in caso di difformità od
incongruenze tra le disposizioni del presente Regolamento e le Modalità Operative o le
comunicazioni del CPR ai Soci prevarranno le disposizioni del presente Regolamento.
26.2
I rapporti fra CPR e Soci sono regolati dalle norme italiane vigenti per quanto non regolato
dallo Statuto, dal presente Regolamento, dalle Tariffe e dalle Modalità Operative, con
espressa esclusione delle norme della convezione delle Nazioni Unite sui contratti di
compravendita internazionale di beni mobili, adottata a Vienna l'11 aprile.
26.3
Per tutte le controversie fra CPR e Soci derivanti dall’interpretazione od applicazione delle
norme richiamate al paragrafo precedente sarà competente in via esclusiva, il Foro di
Ferrara fatta comunque salva la facoltà per il solo CPR di adire il Socio di fronte a
qualsivoglia altro foro competente in forza delle vigenti norme processuali italiane e, per i
Socio con sede al di fuori dell’Italia, del Regolamento UE n. 44/2001 e fatte salve altresì le
eventuali competenze inderogabili della sezione specializzata presso il Foro di Bologna
(Tribunale delle Imprese - D.Lgs. n. 168/2003).
24
ALLEGATO A
ELENCO DEFINIZIONI
a.
“Attrezzature”: s’intendono i vari tipi di contenitori a sponde abbattibili, minibins, pallet ed
altre attrezzature consegnate da CPR a qualsivoglia titolo ai propri Soci. Nel testo del
presente Disciplinare il riferimento alle Attrezzature và inteso ed applicato, salva diversa
indicazione nel testo, come riferimento alle singole tipologie e, all’interno delle stesse, alle
diverse misure di Attrezzature. Pertanto ogni comunicazione di dati relativa alle Attrezzature
ed alla loro Movimentazione si deve interpretare come riferita alle diverse tipologie e,
all’interno delle stesse, alle diverse misure di Attrezzature di volta in volta indicate dal Socio;
b.
“Attrezzature a Noleggio”: s’intendono le Attrezzature concesse in godimento al singolo
Socio delle quali CPR rimane proprietaria ed utilizzate in base al Servizio di Movimentazione
richiesto dal Socio Distribuzione;
c.
“Attrezzature in Extra Credito”: s’intende il numero di Attrezzature a Noleggio, di seguito
definite, distinte per tipologia ed all’interno di questa per misure, consegnate al Socio in
numero eccedente rispetto al Credito;
d.
“Attrezzature in Proprietà”: s’intendono le Attrezzature acquistate dal Socio da CPR con
contratto di Compravendita;
e.
“Attrezzature non Movimentate”: s’intende il numero di Attrezzature a Noleggio, escluse
le Attrezzature in Proprietà e quelle utilizzate in Lungo Affitto, consegnate al, o ritirate dal,
Socio che non risultino mai oggetto di Movimentazione per 30 (trenta) giorni consecutivi
dalla data di consegna o ritiro da parte del Socio;
f.
“Centri di Deposito”: s’intendono i depositi e le strutture adibite alle operazioni di
smistamento delle Attrezzature attraverso cui CPR, direttamente o attraverso imprese terze,
gestisce la Movimentazione;
g.
“Circuito Ortofrutta”: si intende l’intero ciclo delle movimentazioni delle Attrezzature CPR
all’interno della filiera Ortofrutticola, dal Socio Produttore, al Socio Distributore, e
successivamente al Centro di Deposito CPR;
h.
“Circuito Carni e altri Prodotti Freschi”: si intende l’intero ciclo delle movimentazioni
delle Attrezzature CPR all’interno della filiera di lavorazione e commercializzazione Carni, e
della filiera dei prodotti Freschissimi e Freschi Industriali, dal Socio Produttore al Socio
Distributore, e successivamente al Centro di Deposito CPR;
i.
“Comodato Attrezzature”: s’intende il contratto di comodato d’uso gratuito delle
Attrezzature perfezionato fra Soci, comunicato attraverso CPR Online a CPR e della durata
25
massima di un anno.
j.
“CPR Online”: s’intende il sistema informatico fornito ai Soci da CPR per la gestione della
Movimentazione come di seguito definita;
k.
“Credito”: s’intende il numero di Attrezzature, distinte per tipologia e all’interno di questa
per misure, di cui il Socio risulti proprietario o delle quali abbia il godimento in forza di un
contratto di Lungo Affitto, così come di seguito definito, e che risultino dalla consultazione di
CPR Online in deposito presso CPR, i Centri di Deposito o presso altri Soci diversi dal Socio
titolare del Credito;
l.
“Destinazioni Ammesse” s’intendono le strutture centralizzate di gestione di punti vendita
poste in essere e gestite da imprese della Grande Distribuzione Organizzata (“GDO”) Socie di
CPR o comunque gestite da imprese non socie ma legate da accordi con Soci, e Ipermercati
appartenenti a Soci, imprese di produzione o commercializzazione Socie (quest’ultime
qualificate anche come movimentazioni interne);
m.
“Dichiarazione di Movimentazione”: s’intende la comunicazione effettuata dal Socio a
CPR di ogni singola Movimentazione di Attrezzature effettuata nell’arco di una giornata
mediante l’utilizzo in via esclusiva di CPR Online utilizzando la modalità automatica
(estrattore) o la modalità manuale (via portale);
n.
“Garanzia”: s’intende il deposito cauzionale di una somma di danaro effettuata dal Socio su
un conto corrente indicato da CPR o la garanzia autonoma ed a prima domanda prestata a
favore di CPR da un istituto bancario, con un testo sostanzialmente uguale allo standard
comunicato da CPR ai Soci, ed a garanzia del pagamento da parte del Socio dell’Indennizzo,
delle Tariffe, delle Penali per Lenta Movimentazione ed Eccessiva Movimentazione, e di ogni
e qualsivoglia altro ammontare dovuto a qualsivoglia titolo dal Socio a CPR;
o.
“Gruppo”: s’intendono due o più Soci fra i quali intercorra un rapporto di collaborazione
commerciale;
p.
“Imballaggi”: s’intendono i vari tipi di contenitori a sponde abbattibili, cassette e minibins,
Nel testo del presente Disciplinare il riferimento agli Imballaggi và inteso ed applicato, salva
diversa indicazione nel testo, come riferimento alle singole tipologie e, all’interno delle
stesse, alle diverse misure di Imballaggi. Pertanto ogni comunicazione di dati relativa agli
Imballaggi ed alla loro Movimentazione si deve interpretare come riferita alle diverse
tipologie e, all’interno delle stesse, alle diverse misure degli Imballaggi di volta in volta
indicate dal Socio;
q.
“Indennizzo per mancata restituzione”: s’intende la somma dovuta dal Socio a CPR a
titolo di risarcimento per la mancata restituzione a CPR entro i termini fissati di Attrezzature
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a Noleggio e/o di Attrezzature in Extra Credito e/o di qualsiasi altra Attrezzatura di proprietà
di CPR a qualsiasi titolo nelle disponibilità del Socio, pari al prezzo di acquisto delle
Attrezzature
non restituite vigente in base alla Tariffa applicabile alla data di mancata
restituzione dell’Attrezzatura;
r.
“Indice di Rotazione”: s’intende il numero massimo di Movimentazioni delle Attrezzature,
rientranti nel Parco Attrezzature di ciascun Socio, consentite durante ciascun anno di
calendario, e determinato da CPR applicando un coefficiente di 20 (venti) al numero di
Attrezzature rientranti nel Parco Attrezzature. L’eventuale superamento dell’Indice di
Rotazione da parte del Socio si verifica, senza distinzione per tipologia di Attrezzature, in
base ai dati risultanti da CPR Online, attraverso la divisione del numero di Movimentazioni
effettuate dal Socio, durante un periodo preso a riferimento di 12 (dodici) mesi, per il
numero di Attrezzature rientranti nel Parco Attrezzature del Socio alla data di scadenza del
dodicesimo mese di ciascun anno di calendario. Pertanto, a titolo esemplificativo in presenza
di un Parco Attrezzature pari a n. 2300, il limite massimo di Movimentazioni nell’arco
dell’anno di riferimento risulterà pari a 2300 moltiplicato per 20 = 46.000 Movimentazioni.
s.
“Inventario”: s’intende l’inventario fisico effettuato da ogni Socio ed inviato a CPR nel quale
vengono inseriti i dati relativi all’inventario delle Attrezzature che si trovano presso il Socio
alla data di comunicazione di tale inventario;
t.
“Lungo Affitto” s’intende il contratto perfezionato fra il Socio e CPR in forza del quale le
Attrezzature gli sono concesse in godimento a fronte del pagamento del corrispettivo indicato
nella Tariffa applicabile per la durata minima di 12 (dodici) mesi che si rinnova
automaticamente salvo disdetta comunicata dal Socio nei termini fissati dal relativo
contratto;
u.
“Modalità Operative”: s’intendono le precisazioni ed attuazioni del Disciplinare e
Regolamento CPR di volta in volta comunicate ai Soci;
v.
“Movimentazione”: s’intende la consegna di una singola Attrezzatura, vuota o piena, fra
CPR ed il Socio, o fra Soci, o fra questi ultimi ed i depositi CPR e/o i Centri di Deposito come
di seguito definite, in conformità alle diverse tipologie di Servizi di Movimentazione offerti da
CPR, intendendosi comunque come Movimentazione l’effettuazione di una sola tratta di
trasferimento tra due luoghi;
w.
“Ordine di Ritiro”: s’intende la comunicazione inviata dal Socio a CPR mediante CPR Online
nella quale viene richiesta a CPR la consegna di Attrezzature precisando il numero,
la
tipologia e la data di ritiro delle Attrezzature;
x.
“Ordine di Acquisto”: s’intende l’ordine con il quale il singolo Socio chiede di acquistare
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Attrezzature, nel quale dovrà precisare tipologia e misure delle stesse;
y.
“Ordine di Lungo Affitto”: s’intende la comunicazione inviata dal Socio a CPR mediante
CPR Online nella quale viene richiesta a CPR la consegna di Attrezzature in Lungo Affitto;
z.
“Conferma d’Ordine”: s’intende la comunicazione con la quale CPR risponde all’Ordine di
Ritiro del Socio accettandolo, modificandolo o parzialmente rifiutandolo, ed indicando altresì
presso quale(i) Centro di Deposito(e) il Socio dovrà effettuare il ritiro delle Attrezzature
ordinate;
aa.
“Parco Attrezzature”: s’intende, in relazione a ciascun Socio, il numero di Attrezzature
risultante dalla somma algebrica fra il numero di Attrezzature delle quali lo stesso risulti ad
una data determinata proprietario o delle quali lo stesso abbia il godimento in base ad un
contratto di Lungo Affitto o ad un Comodato fra Soci, alle quali andranno sottratte le
Attrezzature che il Socio abbia eventualmente concesso ad altri Soci in base ad un contratto
di Comodato fra Soci. Perciò: “Parco Attrezzature” = (Attrezzature in Proprietà + Attrezzature
in Lungo Affitto + Attrezzature in Comodato in uso utilizzate dal Socio) – (Attrezzature in
Comodato date dal Socio ad altri Soci). Per i Soci che non siano proprietari di alcuna
Attrezzatura, né abbiano il godimento di alcuna Attrezzatura in base a Contratti di Lungo
Affitto, il “Parco Attrezzature” ai sensi del presente Regolamento dovrà intendersi come il
numero totale di Movimentazioni imputabili a tale Socio durante l’anno di esercizio diviso per
un coefficiente di 20;
bb.
“Penale per Eccessiva Movimentazione”: s’intende una maggiorazione del 20% (venti
per cento) della Tariffa del Servizio di Movimentatine applicata a tutte le Movimentazioni
eccedenti l’Indice di Rotazione;
cc.
“Penale per Lenta Movimentazione”: s’intende una somma pari alla Tariffa del servizio di
noleggio per il numero più basso di Attrezzature non Movimentate che risultano nel periodo
di riferimento, distinte in base alla tipologia e misura; oltre la soglia di tolleranza determinata
dalle Modalità Operative in vigore.
dd.
“Quota Garantita”: s’intende l’ammontare che si ricava applicando al controvalore delle
Attrezzature di cui il Socio risulti proprietario alla data di ricezione di un suo Ordine di Ritiro
di Attrezzature in Extra Credito, la percentuale stabilita dalle Modalità Operative ed a tale
data in vigore;
ee.
“Regolamento CPR”: s’intende il Regolamento del CPR in vigore;
ff.
“Resi Attrezzature”: s’intende la restituzione da parte del Socio a CPR delle Attrezzature
difettose o difformi da quelle oggetto dell’Ordine di Ritiro;
gg.
“Rettifiche”: s’intende la comunicazione inviata a CPR dal Socio con la quale quest’ultimo
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corregge una o più Dichiarazioni di Movimentazione;
hh.
“Servizi di Movimentazione”: s’intendono i servizi di movimentazione con ritiro
consolidato, con Noleggio, di movimentazione semplice e tutti gli eventuali diversi o nuovi
servizi offerti da CPR ai Soci con le Tariffe, i termini e le condizioni deliberate di volta in volta
da CPR e comunicate ai Soci;
ii.
“Soci”: s’intendono tutti i soggetti regolarmente associati a CPR in base alle norme statutarie
e regolamentari vigenti;
jj.
“Soci Produttori”: s’intendono i Soci che consegnano prodotti utilizzando le Attrezzature;
kk.
“Soci Distributori”: s’intendono i Soci che ricevono le Attrezzature dai Soci produttori;
ll.
“Socio Capogruppo”: s’intende il Socio al quale il Socio distributore imputi le Dichiarazioni
di Movimentazione e ciò anche per le Movimentazioni effettivamente poste in essere da altri
Soci appartenenti al Gruppo;
mm. “Statuto CPR”: s’intende lo statuto di CPR System s.c. in vigore;
nn.
“Tariffe”: s’intendono i termini e modalità specifiche di erogazione dello specifico Servizio di
Movimentazione - ivi inclusi prezzi di acquisto delle Attrezzature, ammontari, percentuali o
elementi numerici di calcolo delle penali previste dal presente Disciplinare - approvati di volta
in volta da CPR per ogni tipologia di Servizio di Movimentazione;
oo.
“Termine per il Ritiro Attrezzature”: s’intende il termine ultimo indicato nella Conferma
d’Ordine da CPR entro il quale il Socio deve provvedere al ritiro delle Attrezzature presso il
Centro di Deposito.
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