Alessandro Torello “Territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea” Diritto dell’Unione Europea (Prof. Pietro Pustorino) - a.a. 2013/2014 Territorio doganale (Dazi) • 1 Luglio 1968: applicazione di una tariffa doganale comune sostituisce i dazi doganali nazionali. • 1993 - Trattato sull’Unione Europea (Maastricht): Mercato Unico e 4 libertà fondamentali: libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali. • Il territorio doganale UE (“Cintura doganale”) è composto dai 28 Paesi UE incluse: acque territoriali/marittime interne + spazio aereo. • Dazi doganali = una delle risorse proprie dell’UE (voce bilancio UE). • Tuttavia il territorio doganale UE: NON coincide con la somma dei territori che compongono il territorio geofisico e politico dell’Unione Europea. NON coincide con il territorio fiscale della Comunità (esempio: Isole Canarie sono parte del territorio doganale UE, ma hanno un regime fiscale diverso da quello della Spagna continentale). Alcune eccezioni: • Principato di Monaco, Andorra e San Marino NON sono Paesi Membri UE, ma fanno parte del territorio doganale UE. • Territori parte di Paesi Membri UE, ma NON appartenenti al territorio doganale UE, quindi considerati come territori di “Paesi Terzi” (territori extra-UE, ma SOLO dal lato doganale) → a) Italia: Campione d’Italia (enclave italiana in territorio svizzero), Livigno, territori lacustri tra Ponte Tresa e Porto Ceresio (aree in territorio italiano lungo il Lago di Lugano). b) Spagna: Ceuta e Melilla (territori spagnoli sulla costa del Marocco). c) Regno Unito: Gibilterra. d) Francia: TOM - Polinesia francese, Wallis e Futuna, Mayotte ... Paesi Membri UE Fonte: Enciclopedia Treccani - http://images.treccani.it Volume delle merci in entrata nell’UE • Importazioni UE = 20% del totale delle importazioni mondiali. • Importazioni UE = Oltre 2 miliardi di tonnellate di merci. • Media di circa 200 milioni di dichiarazioni doganali annue negli ultimi 10 anni. Fonte: Commissione Europea. Funzioni e ruoli delle Dogane comunitarie • Italia: fusione Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato • Collaborazione tra dogane comunitarie: Convenzione Napoli II (1998) • COM(2001) 51 e COM(2008) 169 sulle strategie per l’unione doganale Funzioni principali Dogane UE: I. Controlli su documenti e merci. II. Controlli antifrode, contro il contrabbando, la falsificazione, traffici illegali. III. Controlli su norme sanitarie, fito-sanitarie, fito-patologiche … • Convenzione di Washington - CITES (Convention on International Trade of Endangered Species): controlli su animali e piante minacciate da estinzione – recepito con Regolamento 338/1997. • Dual Use (dichiarazioni di libera esportazione): utilizzo non militare e quindi materiale per un uso ESCLUSIVAMENTE civile. • Verifiche sulle “Norme CE” (macchinari, giocattoli, forniture elettriche e materiali pericolosi per la salute) – caso CE: China Export (falsificazioni dei marchi). ↓ Controlli sull’origine della merce e repressione sulle false indicazioni dell’origine. ↓ Rif. Accordi di Madrid del 1891 sulle fallaci indicazioni relative alla provenienza (successive modifiche: Londra 1934 e Nizza 1957). Accordi recepiti in Italia con L. 1178 del 1959. Aspetti essenziali delle merci considerati in Dogana: 1. “Origine geografica” della merce – luogo geografico in cui sono state prodotte le merci (l’origine geografica della merce è da distinguere dall’”origine commerciale”, cioè il luogo da cui provengono le merci). 2. Qualità. 3. Quantità. 4. Valore - altro aspetto delicato: calcolo del valore in dogana. Lotta alle frodi • • • Certificati di origine falsificati per beneficiare dell’annullamento dei dazi o dei dazi ridotti. Dichiarazioni e pagamenti IVA fraudolenti (e.g. operazioni commerciali fittizie). Evasione delle accise (e.g. sigarette e tabacchi in generale). Fonte: Commissione Europea ed Eurostat (2012) - http://europa.eu/pol/cust/index_it.htm Infrazioni nel 2012 - contro i Diritti di proprietà intellettuale (IPR)*: • Provenienza delle merci. • Per articoli: Cina e Hong Kong (64% + 8%), in prevalenza materiale elettronico • Per valore: Cina e Hong Kong (77% + 10%) • Numero di casi di infrazione: 90.473 (circa il 95% contro trademark) • Valore stimato: circa 900 milioni Euro (nel 2011: valore 1,27 miliardi) Fonte: Commissione Europea, “Report on EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border 2012”, 2013, pp. 7–8 e p. 18. *IPR: Intellectual Property Rights (infringement). Fluttuazione nel numero di articoli sequestrati (IPR) tra 2002 e 2012 Fonte: Commissione Europea, “Report on EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border 2012”, 2013, p. 12. Articoli sequestrati (IPR) per Stato Membro (confronto 2011 – 2012) Fonte: Commissione Europea, “Report on EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border 2012”, 2013, p. 24. Territorio fiscale (IVA e Accise) • Livelli IVA variano da un Paese Membro all’altro → frammentazione fiscale tra Paesi UE e disomogeneità nelle politiche fiscali comunitarie. • Riferimento normativo comunitario: Direttiva 2006/112/CE sul sistema di imposta comune sul valore aggiunto, poi modificata dalla Direttiva 2010/45/UE (si parla anche di fatturazione elettronica). • Riferimento normativo in Italia: Decreto Legge 331/1993, convertito in legge → Legge 427/1993. • Riferimento normativo in Spagna: Ley 37/1992 sobre el Valor Añadido; Real Decreto 1624/1992 e Real Decreto 1619/2012. • Dichiarazione INTRASTAT: “cessioni/acquisto intracomunitarie” (operazioni vendita/acquisto dentro l’UE). ↓ INTRASTAT: in base al volume di affari possono essere presentate dalle imprese dichiarazioni su base mensile o annuale. Sono gli effetti del mercato unico (Trattato di Maastricht del 1992 – effetti dal 1° Gennaio 1993). • Contesti particolari, alcuni esempi: Isole Canarie, regime fiscale speciale: Spagna IVA al 21% Canarie IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) al 7% su molti beni (fino al 2012: 5%). San Marino ha stretto accordi con l’Italia e l’UE per essere incluso nel territorio doganale UE (e nel sistema monetario UE e legarsi quindi alla BCE), tuttavia NON appartiene al territorio fiscale italiano → Imposta Monofase: 17% sulla maggior parte dei beni. Aliquote IVA nell’UE Stato membro Belgio Bulgaria Rep. Ceca Croazia Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Codice ISO BE BG CZ HR DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Aliquota Aliquota super ridotta ridotta 4 2.1 4.8 4 3 - Fonte: Commissione Europea – Gennaio 2014. 6/12 9 15 7 9 6.5/13 10 5.5/7 9/13.5 10 5/8 12 5/9 6/12 5/18 5/7 6 10 5/8 6/13 5/9 8.5 10 10/14 6/12 5 Aliquota standard 21 20 21 25 25 19 20 23 21 19.6 23 22 19 21 21 15 27 18 21 20 23 23 24 20 20 24 25 20 Aliquota parcheggi 12 13.5 12 12 13 - Accise Come l’IVA hanno carattere nazionale. Gravano sui beni di “largo consumo”. Possono essere distinte in: • Armonizzate: su tabacchi, oli minerali (combustibili e benzine) e alcolici. • Non armonizzate: su energia (principalmente elettrica). Definizione (Decreto Legislativo 504/1995): “imposizione indiretta sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo”. Riferimenti normativi: Direttiva 2003/96/CE e Direttiva 2008/118/CE (recepita in Italia nel 2010 con Decreto Legislativo 48/2010). Accise sono un punto chiave della fiscalità nazionale e una fonte fondamentale per le entrate dello Stato. Gettito erariale - principali fonti: 1) Imposte sui redditi 2) IVA 3) Accise IVA e Accise a confronto nell’UE: • Accise gravano come aliquote sull’unità di prodotto (e.g. sul litro di benzina) • IVA invece grava come aliquota generica (e.g. 22%). • Come per l’IVA, anche le accise vengono definite dai singoli Stati dell’UE. • Assenza di un processo di armonizzazione e integrazione fiscale/tributario dentro l’UE. • Dentro l’UE, ciascun Paese è libero di applicare accise su prodotti diversi e aliquote variabili (costo della benzina varia molto da Paese a Paese nell’UE). Normativa doganale comunitaria Riferimenti normativi fondamentali in tema di codice doganale: • Regolamento 2913/1992 (CDC: Codice Doganale Comunitario) • Regolamento 2454/1993 (DAC: Disposizioni di applicazione del CDC) • Regolamento 450/2008 • Regolamento 952/2013 (CDU: Codice Doganale dell’Unione) • Giugno 2016: Regolamento 952/2013 sostituirà Regolamento 2913/1992 (?). • In Italia riferimento normativo è il TULD (Testo Unico Leggi Doganali del 1973). Beni comunitari - col nuovo codice doganale si potrebbe parlare di “Beni unionali”: 1) Beni interamente prodotti e ottenuti dentro l’UE. 2) Beni importati da Paesi Terzi (Paesi extra-UE) e “immessi in libera pratica”, cioè beni resi comunitari. Certificato di Origine della merce (Certificate of Origin) a) Non Preferenziale: • Origine della merce intesa come “made in”. • Articolo 24 Regolamento 2913/92: “luogo di produzione del bene o luogo dove il bene ha subito l’ultima sostanziale trasformazione”. • Rilasciato dalle Camere di Commercio (CCIAA in Italia). • Finalità: Applicazione di misure di salvaguardia non tariffaria all’import (contingentamenti, embarghi commerciali, dazi antidumping); certificazione e garanzia dell’origine (etichettatura come “made in”). b) Preferenziale: • Emesso dalla Dogana e prevede l’esenzione di dazi o trattamenti daziari agevolati in seguito ad accordi di commercio internazionale stretti tra l’UE e il Paese Terzo di destinazione della merce (o da cui si importa). • Esempi di certificati sono: l’EUR1, l’EUR-MED, FORM A, o l’ATR (per la Turchia). • Attualmente vigono accordi tra UE e: EFTA (Svizzera, Liechtenstein, Islanda e Norvegia). Pan Euro-Med (Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Egitto, Giordania, Autorità Palestinese, Siria, Libano). Western Balkans (FYROM, Albania, Montenegro, Bosnia H., Serbia, Moldavia). Messico, Cile e Sud Africa. Nomenclatura merci e TARIC Codificazione delle merci negli scambi internazionali: • Sistema armonizzato (6 cifre – HS: Harmonised System): Valido e utilizzato in almeno 160 Paesi nel mondo definito all’interno della World Customs Organization (WCO – sede Bruxelles) struttura: 21 Sezioni e 97 Capitoli (Edizione 2012) si stima che il sistema armonizzato sia in grado di classificare e codificare almeno il 98% delle merci scambiate a livello di commercio internazionale (fonte: WCO) • Nomenclatura combinata (8 cifre) = Sistema armonizzato + 2 cifre • TARIC (10 cifre): nomenclatura usata nell’UE per definire la tariffa doganale/dazi per le importazioni nell’UE. Le prime 6 cifre corrispondono al Sistema armonizzato + 4 cifre Confronto tra livelli di dazi nel caso di importazioni (Canada, USA, UE): • Misure anti-dumping • Impatto sulle politiche commerciali di un Paese Materiale Sistema armonizzato Canada USA 76 07 11 XX 0 5,8% (fino a 0.01 mm) 76 06 12 XX 0 3% Erga omnes 7,5% Pollame – gallus domesticus 01 05 11 XX 238% 0,9 Cents/unità 5,2 Cents /unità Vino fino a 13,7° - 14° 22 04 21 XX 18,7 Cents/litro 6,3 Cents/litro 32 Cents/litro Ceramiche 69 11 10 XX 0 25% Erga Omnes 12% Cina 13,1 – 36,1% Rotoli alluminio 0,008 – 0,018 mm. 0,007 – 0,021 mm. (UE) Alluminio lamine 0.14 – 0.4 mm. Unione Europea Erga omnes 7,5% Cina 14,6 – 35,6% Base Imponibile per Dazi e IVA Scomposizione del TRASPORTO: I) Trasporto EXTRA-UE II) Trasporto DENTRO UE Riferimento per il calcolo dei Dazi → TRASPORTO “CIF FRONTIERA” UE: • Dal punto di partenza della merce nel territorio extra-UE fino al primo punto di entrata nel territorio UE. (Rif. Incoterm CIF: Cost, Insurance and Freight). • Ad esempio Hong Kong – Siena, scomposizione in due tratte: 1) Hong Kong – Rotterdam (via nave, extra-UE) 2) Rotterdam – Siena (via camion, tratta dentro UE) Imponibile per calcolare i Dazi: Fattura: Prezzo merce (franco fabbrica - EXW) Trasporto CIF frontiera UE (solo EXTRA-UE) Assicurazione CIF frontiera UE (solo EXTRA-UE) Costi di manipolazione in fase di carico della merce (eventuali stoccaggi) prima di entrare nell'UE. Imponibile per calcolare l’IVA (riferimento normativo in Italia: Articolo 69 del DPR 633/1972) Fattura: Prezzo merce (franco fabbrica - EXW) Trasporto completo (EXTRA-UE + DENTRO UE) Assicurazione per l'intero trasporto (fino alla destinazione finale nell'UE) Costi di manipolazione in fase di carico e in fase di scarico della merce Tariffe e addizionali nel porto di destinazione finale Dazi (calcolati sulla base imponibile – vedi sopra) Eventuali Accise e Royalties (su know-how, brevetti … ) ERRORI nel calcolo delle IMPONIBILI DAZI e IVA - sanzioni: accusa di evasione dazi e Iva, e rischio di accusa di contrabbando, fino al procedimento penale per falso ideologico Valore della merce in dogana Molte difficoltà interpretative: Commissione UE e normativa UE: valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per merci vendute per l’esportazione verso l'UE (quindi destinazione finale: il territorio doganale UE). Qualora mancasse il valore di transazione si usano i criteri alternativi: a) valore di merci identiche oppure valori di merci similari; b) somma dei valori dei materiali usati e delle lavorazioni; c) valori arbitrari o fittizi (extrema ratio). Fonte: Sintesi degli Articoli 29, 30 e 31 del Regolamento 2913/1992 Regimi doganali ⇒ VALIDI SOLO per operazioni tra UE e Paesi Terzi (Paesi extra-UE) ⇒ Regimi doganali: I) definitivi. II) sospensivi. Regimi definitivi: si pagano: Dazi + IVA + eventuali Accise a) Esportazione definitiva di beni fuori dall’UE: • Emissione della fattura in regime di non imponibilità IVA (“senza” IVA): Legge IVA italiana: DPR 633/1972 (Articoli 7, 8, 9). • Packing list della merce. • EX/A: Dichiarazione doganale di “esportazione definitiva” (DAU: Documento amministrativo unico). • Certificato di origine preferenziale per usufruire di riduzioni/esenzione dazi nel momento in cui la merce entra nel paese indicato come destinazione finale. • Certificati fitosanitari, specifiche su royalties […]. b) Importazioni definitiva di beni nell’UE: • Due momenti prima che la merce acquisisca lo status di merce comunitaria: 1) Momento “doganale”: Immissione in libera pratica (pagamento dei dazi doganali). 2) Momento “fiscale”: Immissione a consumo (dopo aver pagato dazi, si paga l’IVA ed eventuali accise). • IM: Dichiarazione doganale di “importazione definitiva” → modulo di dichiarazione del valore in dogana DV1 – Allegato 28 del Regolamento 2454/1993 (DAC). • Certificato di origine preferenziale per usufruire di riduzioni/esenzione dazi in fase di importazione. • Certificati fitosanitari, specifiche su royalties […] Regimi temporanei (sospensivi): prevista la sospensione temporanea (o parziale) dei dazi doganali Export: 1) Esportazioni temporanee (temporary export) • Carnet ATA (Convenzione di Bruxelles del 1961): durata 6-12 mesi con eventuali estensioni per fiere o manifestazioni, o materiali come campioni – merce transita in regime di esenzione dei dazi . Hanno aderito oltre 40 Paesi extra UE, incluse potenze economiche come USA, Cina, Canada e Giappone. • Carnet CDP (e.g. tra UE e Taiwan): simile al Carnet ATA, ma con costi diversi. 2) Perfezionamento passivo (outward processing) • Merce esce dall’UE e subisce un processo di trasformazione in territorio extra-UE e poi rientra nel territorio comunitario. • Si pagano dazi, IVA e accise SOLO sulle lavorazioni/ trasformazioni effettuate fuori dall’UE, non sull’intero valore della merce. • Esempio: merce italiana viene esportata temporaneamente in Ucraina per subire un processo di lavorazione e poi riportata in Italia dopo la lavorazione. Import: 3) Perfezionamento attivo (inward processing) • Merce proveniente da un Paese extra-UE entra nel territorio UE per subire un processo lavorativo all’interno dell’UE e successivamente viene riesportata nel Paese extra-UE di provenienza. 4) Ammissione temporanea (temporary admission) • Importazione temporanea di merci extracomunitarie, per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazi e IVA). La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all’utilizzo. 5) Deposito doganale (customs warehouse) • Stoccaggio della merce in un magazzino doganale (un luogo autorizzato dall’Autorità doganale e sottoposto al controllo delle Autorità doganali – il magazzino doganale può essere sia pubblico che privato). • Merce che rimarrà in esenzione dazi, IVA e accise in attesa della destinazione finale 6) Trasformazione sotto controllo doganale (goods transformation/processing under customs authority inspection) • Importazione di merci extra-UE da sottoporre a lavorazioni/trasformazioni nella Comunità senza pagamento dei dazi all’entrata della merce nel territorio UE. I dazi verranno pagati successivamente e SOLO sul prodotto finito derivante dalla lavorazione dentro il territorio UE. • Obiettivo: evitare il pagamento di dazi antidumping o dazi e accise elevati su materie pirme provenienti da Paesi extra-Ue e quindi poter incentivare la trasformazione dentro il territorio UE, avvantaggiando le aziende comunitarie. • Ad esempio: Fogli di alluminio (Nomenclatura combinata 7607 1119) provenienti dalla Cina (sottoposti a dazio antidumping: dazio molto elevato che viene sospeso con questo regime). I fogli verranno trasformati in rotoli di alluminio per uso domestico (Nomenclatura combinata 7607 1111) e si pagherà un dazio finale molto più basso. Discorso analogo con l’importazione dell’alcol (dazi e accise sospesi) e poi trasformato in profumo (si pagano i dazi comunitari e le accise eventuali solo sul prodotto finito). • Casi: settore auto (Honda - Paesi Nafta); settori cosmetica/profumi (alcol). Regime dei “Transiti” T1: transito di merce NON-comunitaria che transita dentro l’UE per raggiungere poi una destinazione extra-UE, senza pagamento dei diritti doganali. • Esempio: merce proveniente dal Cile che viene scaricata al porto di Rotterdam in Olanda (territorio UE) e poi però deve proseguire per una destinazione extra-UE (Ucraina o Russia). Con il T1 la merce non paga dazi per attraversare il territorio doganale UE. T2: transito di merce comunitaria all’interno di un territorio extra-UE senza pagamento di dazi. • Esempio merce che dall’Italia deve arrivare in Belgio, attraversando la Svizzera (Paese non-UE). Carnet TIR : Convenzione del 1975 - Ginevra (Transports Internationaux Routiers). • Merce transita su camion e non viene sottoposta al pagamento di dazi durante il transito dal punto di partenza fino alla destinazione finale. • I dazi all’importazione vengono pagati solo nel Paese di destinazione finale. • Merce transita senza controlli intermedi e senza “rottura di carico”. • Dal 2009 nella UE il regime TIR viene appurato per via telematica. Modulistica: alcuni esempi (DAU, EUR 1)
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