dgr 1953 - LombardiaSociale

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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 17 giugno 2014
D.g.r. 13 giugno 2014 - n. X/1953
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario regionale per l’esercizio 2014 - Integrazione
regolamentazione assenze nei servizi residenziali e
semiresidenziali area disabili e dipendenze
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la seguente normativa:
•decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo
1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421»;
•decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie»;
•decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di
assistenza sanitari e sociosanitari integrati»;
•legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
e socio-sanitario»;
•legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità»;
Richiamati
regionale:
i
seguenti
documenti
di
programmazione
•d.c.r. n. X/78 del 10 luglio 2013, «Programma regionale di
sviluppo della X legislatura»;
•d.c.r. n. IX/88 del 17 novembre 2010, «Piano socio sanitario
regionale 2010-2014»;
Richiamata inoltre la d.g.r. n. X/1185 del 20 dicembre 2013,
«Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014»;
Premesso che la citata d.g.r. 1185/2013, all’Allegato 4, paragrafo 3.2, «Regole di gestione del budget», ha fornito le indicazioni per il trattamento economico delle assenze nelle unità d’offerta socio sanitarie;
Preso atto:
•delle sollecitazioni pervenute da parte di alcune ASL, di diversi gestori di unità d’offerta, nonché di familiari di utenti
delle stesse;
•dei dati più aggiornati sull’andamento delle assenze nelle
unità d’offerta socio sanitarie e delle relative motivazioni
prevalenti individuate a seguito di apposite verifiche effettuate;
Rilevato che, alla luce della prima applicazione delle citate
regole di cui alla d.g.r. 1185/2013, emerge l’opportunità che le
regole stesse vengano integrate con una attenzione specifica al
progetto individuale della singola persona, alle sue relazioni familiari e sociali e al relativo percorso di assistenza socio sanitaria;
Considerato in particolare che:
•nelle unità d’offerta residenziali per disabili (RSD e CSS),
per gli ospiti maggiorenni le assenze in molti casi sono
finalizzate a mantenere un raccordo stretto e costante
con la famiglia e con il contesto sociale d’origine: l’ospite
rientra in famiglia per periodi di vacanza sia brevi (fine
settimana) che prolungati;
•nelle suddette unità d’offerta, per gli ospiti minorenni il rap-
porto con la famiglia di origine costituisce un elemento
fondamentale per evitare un’impropria istituzionalizzazione e, pertanto, va particolarmente curato e mantenuto;
•nelle unità d’offerta semi-residenziali per disabili (CDD), gli
utenti maggiorenni sono coinvolti in progetti di inclusione sociale che prevedono la partecipazione ad attività
esterne non assicurate dalla struttura e diversi periodi di
vacanza con i familiari, cause di un alto livello di assenza;
•per gli utenti minorenni frequentanti i CDD e i Centri Diur-
ni Continui di riabilitazione, il programma personalizzato
comprende talvolta azioni di raccordo con la scuola frequentata dall’utente e la necessità di interventi diretti da
parte degli educatori del Centro presso la scuola stessa;
•nelle
unità d’offerta residenziali per tossicodipendenti e
alcoldipendenti le assenze sono finalizzate a ricostruire le
relazioni familiari e, soprattutto nella fase di fine progetto,
a sperimentare all’esterno della comunità percorsi di reinserimento sociale finalizzati alla gradualità del distacco e
alla verifica del programma compiuto dalla persona prima di concludere la permanenza in comunità;
Ritenuto di confermare quanto disposto in materia di assenze
dalla dgr 1185/2013 che stabilisce di riconoscere la remunerazione a carico del FSR, nell’ambito del budget assegnato all’unità d’offerta, entro il limite massimo di 10 giorni consecutivi di
assenza e per un massimo di 20 giorni annui per utente;
Ritenuto, alla luce delle motivazioni in precedenza, di integrare quanto disposto sul trattamento delle assenze, prevedendo
quanto segue nei soli casi in cui le assenze stesse si configurano
come completamento del processo di assistenza alla persona:
a) unità d’offerta residenziali per disabili (RSD e CSS), ospiti
maggiorenni: il tetto di assenze remunerabili con oneri a
carico del FSR per rientri in famiglia, ove trovi specifiche e
articolate motivazioni nell’ambito del Progetto Educativo
Individuale, può essere incrementato sino ad un massimo
di 50 giorni su base annua;
b) unità d’offerta residenziali per disabili (RSD e CSS), ospiti
minorenni (età inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 2014): il tetto di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR, ove trovi specifiche e articolate motivazioni
nell’ambito del Progetto Educativo Individuale con evidenza del rapporto del minore con la famiglia d’origine,
può essere incrementato sino ad un massimo di 90 giorni
su base annua;
c) unità d’offerta semi-residenziali per disabili (CDD), utenti
maggiorenni: il tetto massimo di assenze remunerabili con
oneri a carico del FSR, ove trovi specifiche e articolate motivazioni nell’ambito del Progetto Educativo Individuale,
può essere incrementato sino ad un massimo di 30 giorni
su base annua, comprensivi anche dei 4 giorni ammissibili per le attività di programmazione educativa previsti
dalla d.g.r. 1185/2013;
d) unità d’offerta semi-residenziali per disabili (CDD e Centro
Diurno Continuo di riabilitazione), utenti minorenni (età inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 2014): è possibile
rendicontare la frequenza scolastica come assenza remunerata a carico del FSR esclusivamente per le giornate di
presenza del personale educativo presso la scuola e a
condizione che tale presenza superi le 4 ore giornaliere. Le
attività scolastiche devono essere dettagliatamente previste nel Piano di Assistenza Individuale e tra la struttura e la
scuola frequentata dal minore deve essere definito un apposito protocollo nel quale vengano precisate le modalità con cui viene assicurata la presenza dell’educatore.
Rimane fermo anche in questo ambito il tetto dei 30 giorni
di assenza massimi remunerabili per altri motivi, per i quali
valgono le indicazioni di cui al punto precedente;
e) unità d’offerta residenziali per tossicodipendenti e alcoldipendenti: il tetto di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR, ove trovi specifiche e articolate motivazioni
nell’ambito del Programma Terapeutico Individuale, può
essere incrementato sino ad un massimo di 40 giorni su
base annua;
Ritenuto di prevedere che il superamento del limite massimo
dei 20 giorni di assenza annui in applicazione a quanto previsto dal presente provvedimento è condizionato al rilascio di
specifica autorizzazione da parte della ASL di ubicazione dell’unità d’offerta, sulle base dei Programmi Educativi e Terapeutici
Individuali;
Ritenuto che le determinazioni integrative in materia di assenze introdotte dal presente atto trovano applicazione nell’ambito
del contratto già stipulato con gli Enti Gestore;
Specificato inoltre che le ASL, nello svolgimento delle proprie
funzioni di vigilanza, sono incaricate di effettuare i necessari
controlli di appropriatezza, al fine di fornire la migliore applicazione di quanto sopra, nel rispetto delle regole generali di sistema e nella salvaguardia degli obiettivi di efficacia degli interventi socio sanitari evidenziati;
Considerato di prevedere che, nell’ambito del processo di revisione della rete delle unità d’offerta socio sanitarie, possono
essere individuate modalità di utilizzazione delle strutture più coerenti con il bisogno rilevato, con particolare riferimento a quelle
situazioni che non richiedono un inserimento prolungato di tipo
residenziale ma solo attività di sostegno diurno o per pochi giorni la settimana;
Ritenuta inoltre l’opportunità, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, di precisare che:
•per tutte le unità d’offerta socio sanitarie le assenze dovute a soggiorni climatici organizzati per gli ospiti non
concorrono alla determinazione del tetto dei giorni di assenza massimi remunerabili a carico del FSR, allorché allo
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stesso partecipino, seppur non esclusivamente, operatori
che hanno un rapporto stabile con gli utenti della stessa
unità d’offerta;
•la fattispecie dell’assenza a carico del FSR per rientri in
famiglia si riferisce esclusivamente al sistema dei servizi
residenziali, derivandone l’impossibilità di rendicontare a
carico del FSR giornate di assenza per rientri in famiglia
nella rete di offerta semiresidenziale;
Stabilito di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali per il necessario tramite nei confronti degli
enti gestori e la gestione dei conseguenti rapporti giuridici ed
economici, nonché per le necessarie determinazioni in ordine ai
controlli di appropriatezza;
Stabilito di dare atto che, sotto il profilo economico, le determinazioni assunte in materia di assenze attraverso il presente provvedimento non comportano per l’anno 2014 maggiori oneri a
carico del FSR, rimanendo fermo il limite del budget negoziato
alla data del 31 marzo 2014 con le unità d’offerta della rete socio sanitaria interessate;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della Giunta Regionale;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di confermare quanto disposto in materia di assenze dalla
dgr 1185/2013 che stabilisce di riconoscere la remunerazione a
carico del FSR, nell’ambito del budget assegnato all’unità d’offerta, entro il limite massimo di 10 giorni consecutivi di assenza e
per un massimo di 20 giorni annui per utente;
2. di integrare, alla luce delle motivazioni in premessa espresse, che qui si intendono integralmente richiamate, quanto disposto in materia di assenze dalla d.g.r. 1185/2013, prevedendo
quanto segue nei soli casi in cui le assenze stesse si configurano
come completamento del processo di assistenza alla persona:
a) unità d’offerta residenziali per disabili (RSD e CSS), ospiti
maggiorenni: il tetto di assenze remunerabili con oneri a
carico del FSR per rientri in famiglia, ove trovi specifiche e
articolate motivazioni nell’ambito del Progetto Educativo
Individuale, può essere incrementato sino ad un massimo
di 50 giorni su base annua;
b) unità d’offerta residenziali per disabili (RSD e CSS), ospiti
minorenni (età inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 2014): il tetto di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR, ove trovi specifiche e articolate motivazioni
nell’ambito del Progetto Educativo Individuale con evidenza del rapporto del minore con la famiglia d’origine,
può essere incrementato sino ad un massimo di 90 giorni
su base annua;
c) unità d’offerta semi-residenziali per disabili (CDD), utenti
maggiorenni: il tetto massimo di assenze remunerabili con
oneri a carico del FSR, ove trovi specifiche e articolate motivazioni nell’ambito del Progetto Educativo Individuale,
può essere incrementato sino ad un massimo di 30 giorni
su base annua, comprensivi anche dei 4 giorni ammissibili per le attività di programmazione educativa previsti
dalla d.g.r. 1185/2013;
d) unità d’offerta semi-residenziali per disabili (CDD e Centro
Diurno Continuo di riabilitazione), utenti minorenni (età inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 2014): è possibile
rendicontare la frequenza scolastica come assenza remunerata a carico del FSR esclusivamente per le giornate di
presenza del personale educativo presso la scuola e a
condizione che tale presenza superi le 4 ore giornaliere. Le
attività scolastiche devono essere dettagliatamente previste nel Piano di Assistenza Individuale e tra la struttura e la
scuola frequentata dal minore deve essere definito un apposito protocollo nel quale vengano precisate le modalità con cui viene assicurata la presenza dell’educatore.
Rimane fermo anche in questo ambito il tetto dei 30 giorni
di assenza massimi remunerabili per altri motivi, per i quali
valgono le indicazioni di cui al punto precedente;
e) unità d’offerta residenziali per tossicodipendenti e alcoldipendenti: il tetto di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR, ove trovi specifiche e articolate motivazioni
nell’ambito del Programma Terapeutico Individuale, può
essere incrementato sino ad un massimo di 40 giorni su
base annua;
3. di prevedere che il superamento del limite massimo dei 20
giorni di assenza annui in applicazione a quanto previsto dal
presente provvedimento è condizionato al rilascio di specifica
autorizzazione da parte della ASL di ubicazione dell’unità d’offerta, sulla base dei Programmi Educativi e Terapeutici individuali;
4. di demandare alla ASL, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, il compito di effettuare i necessari controlli di
appropriatezza, al fine di garantire la corretta finalizzazione delle
assenze al completamento del processo assistenziale in applicazione delle determinazioni assunte con il presente provvedimento e nel rispetto delle regole generali di sistema, a salvaguardia degli obiettivi di efficacia degli interventi socio sanitari
evidenziati;
5. di prevedere che, nell’ambito del processo di revisione della rete delle unità d’offerta socio sanitarie, possono essere individuate modalità di utilizzazione delle strutture più coerenti con
il bisogno rilevato, con particolare riferimento a quelle situazioni
che non richiedono un inserimento prolungato di tipo residenziale ma solo attività di sostegno diurno o per pochi giorni la
settimana;
6. di stabilire che le determinazioni integrative in materia di assenze introdotte dal presente atto trovano applicazione nell’ambito del contratto già stipulato con gli Enti Gestori, esplicandone efficacia integrativa, ad ogni conseguente effetto recettizio
rispetto al sinallagma contrattuale presupposto;
7. di precisare che:
a) per tutte le unità d’offerta socio sanitarie le assenze dovute a soggiorni climatici organizzati per gli ospiti non concorrono alla determinazione del tetto dei giorni di assenza
massimi remunerabili a carico del FSR, allorché allo stesso
partecipino, seppur non esclusivamente, operatori che
hanno un rapporto stabile con gli utenti della stessa unità
d’offerta;
b) la fattispecie dell’assenza a carico del FSR per rientri in
famiglia si riferisce esclusivamente al sistema dei servizi
residenziali, derivandone l’impossibilità di rendicontare a
carico del FSR giornate di assenza per rientri in famiglia
nella rete di offerta semiresidenziale;
8. di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali per il necessario tramite nei confronti degli enti gestori e la definizione dei conseguenti rapporti giuridici ed
economici;
9. di prevedere che, sotto il profilo economico, le determinazioni assunte in materia di assenze attraverso il presente provvedimento non comportano per l’anno 2014 maggiori oneri a
carico del FSR, rimanendo fermo il limite del budget negoziato
alla data del 31 marzo 2014 con le unità d’offerta della rete socio sanitaria interessate;
10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul BURL.
II segretario: Marco Pilloni