TASSA ANNUALE SU LIBRI E REGISTRI Versamento entro il 17 marzo Entro il prossimo 17 marzo occorrerà versare la tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei libri e dei registri. Entro il 17 marzo prossimo (la scadenza del 16 marzo cade di domenica ed è prorogata automaticamente al lunedì successivo) le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei libri e dei registri. L’obbligo riguarda le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.). L’importo, da versare con il Modello F24 utilizzando, nella sezione Erario, il Codice tributo 7085, anno di riferimento 2014, è pari a: - euro 309,87 per le società il cui capitale (o fondo di dotazione) alla data del 1° gennaio non è superiore a 516.456,90 euro; - euro 516,46 per le società il cui capitale (o fondo di dotazione) alla data del 1° gennaio è superiore a 516.456,90 euro. Di seguito l’esempio di compilazione dell’F24: La scrittura contabile per il pagamento della tassa annuale (deducibile fiscalmente nell’anno del pagamento) è la seguente: __________________________ Imposte e tasse dell’esercizio ___________________ a Banca c/c 309,87 (oneri diversi di gestione) pagamento tassa annuale forfetaria bollatura e numerazione libri sociali La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile). In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri: • libro dei soci • libro delle obbligazioni • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio. Gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari - art. 2214 codice civile) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse (circolare 92/2001). Precisazioni sull’imposta di bollo Nonostante la soppressione dell'obbligo di bollatura iniziale, l'imposta di bollo resta dovuta per le formalità di numerazione con riferimento al libro giornale e libro degli inventari. Nel momento della loro stampa occorrerà assolvere l’imposta: per le società di capitali che hanno fatto il versamento della tassa di concessione governativa: una marca da bollo da 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione; per gli altri soggetti che non devono versare la tassa di concessione governativa: una marca da bollo da 32,00 euro (ovvero due marche da bollo da 16,00 euro) ogni 100 pagine o frazione. Marca da bollo per la tenuta dei libri in modo informatico (DM 23 gennaio 2004, CM 36 del 2006, CM 5 del 2012) L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa, allegata al DPR 642/1972, tenuti su supporto di memorizzazione ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la non modificabilità dei dati memorizzati, è dovuta nella misura di 16,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T. Nel caso in cui il contribuente opti per la tenuta dei libri come documenti informatici, è tenuto a comunicare sia il numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l’anno, unitamente all’importo e agli estremi del versamento in acconto dell’imposta, sia il numero definitivo dei predetti atti e documenti, unitamente all’importo e agli estremi del versamento a saldo. La comunicazione preventiva (Circolare ministeriale n. 5 del 29 febbraio 2012) è effettuata antecedentemente al momento della prima registrazione relativa al periodo di imposta. Mentre la comunicazione consuntiva è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo. A regime è sufficiente effettuare un’unica comunicazione entro il 31 gennaio di ogni anno, contenente il numero definitivo degli atti dei documenti e dei registri emessi o utilizzati durante l’anno precedente; l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta a saldo per l’anno precedente ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione dell’eventuale eccedenza; l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta in acconto per l’anno in corso. Sanzioni omesso versamento tassa di concessione governativa per vidimazione libri sociali Si riporta l’art. 9 del DPR 641/1972 (in vigore dal 1 aprile 1998) in tema di sanzioni: “Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila (103 euro). Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.” Nella versione precedente dell’articolo era prevista una sanzione specifica per il mancato versamento della tassa di concessione governativa annuale, non più presente nell’attuale norma. Riportiamo quanto indicato sul sito dell’agenzia delle entrate: “L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.” Il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/1997) prevede la riduzione delle sanzioni sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad 1/10 del minimo (1/10 del 100%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad 1/8 del minimo (1/8 del 100%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene quando non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente 1% ma fino al 31 dicembre 2013 2,5%) con maturazione giorno per giorno. Gli interessi si sommano al tributo da versare, mentre la sanzione amministrativa deve essere corrisposta mediante versamento con il modello F23 (causale "SZ" da evidenziare al campo "9" codice tributo "678T" da indicare al campo "11" - codice Ufficio delle Entrate competente in relazione della sede legale del soggetto interessato da rilevare al campo "6" reperibile sul sito dell’agenzia delle entrate. Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected] – [email protected]). Servizio Fiscale Tributario 03/03/2014
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