IVA 2014: DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE a cura di Antonio Gigliotti GLI AUTORI Antonio Gigliotti Direttore e autore della collana di aggiornamento professionale “Fiscal-Focus.it” e del quotidiano “Fiscal-Focus.info”. Dottore Commercialista dello “Studio Tributario Gigliotti & Associati”, revisore legale, pubblicista, specializzato in materia tributaria, autore di diverse pubblicazioni in materia fiscale. Collabora con importanti quotidiani di carattere nazionale. Esperto fiscale in materia tributaria per le rubriche di RAI 1 e Radio Rai 1 Ha collaborato: Gioacchino De Pasquale I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Testo chiuso in redazione in data 17 Gennaio 2014 Indice Indice 1. NOVITÀ DICHIARAZIONE IVA 2014 Pag. 1 1.1. Le novità del quadro VE Pag. 3 1.2. Le novità del quadro VF Pag. 5 1.3. Le novità del quadro VO Pag. 6 1.4. Altre novità Pag. 7 2. Pag. 9 DICHIARAZIONE IVA 2014: ASPETTI GENERALI 2.1. Soggetti Obbligati e Soggetti esonerati Pag. 9 2.2. Dichiarazione IVA in forma autonoma e in forma unificata Pag. 13 2.3. Termini di presentazione Pag. 17 2.4. Modalità di presentazione Pag. 18 2.5. Termini e modalità di versamento Pag. 24 2.6. Casi particolari Pag. 25 2.6.1. Fallimento e liquidazione coatta amministrativa Pag. 25 2.6.2. Cessazione Attività Pag. 27 2.6.3. Soggetti non residenti Pag. 28 2.6.4. Contabilità separata e contabilità unificata Pag. 31 2.6.5. Affitto dell’unica azienda dell’imprenditore individuale Pag. 31 2.7. Operazioni straordinarie Pag. 32 2.8. Modello IVA base 2014 Pag. 34 3. DICHIARAZIONE IVA 2014: COMPILAZIONE 3.1. Frontespizio Pag. 37 Pag. 37 3.1.1. Tipo di dichiarazione Pag. 40 3.1.2. I dati del contribuente Pag.42 3.1.3. Dichiarante diverso dal contribuente Pag.45 3.1.4. Firma della dichiarazione Pag.49 3.1.5. Impegno alla presentazione telematica Pag.50 3.1.6. Visto di conformità Pag.51 3.2. Il quadro VA Pag.63 3.2.1. Sezione I: DATI ANALITICI GENERALI Pag.65 3.2.2. Sezione II: Dati riepilogativi relativi a tutte le attività Pag.68 3.2.3. Sezione III: Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti Finanziari Pag.74 3.3. La compilazione del quadro VC per gli esportatori abituali Pag.77 3.3.1. dati del quadro VC Pag. 80 3.3.2. Acquisti con utilizzo del plafond e divergenze con il rigo VF13 Pag.86 3.3.3. Il trasferimento del Plafond nelle operazioni straordinarie Pag.88 3.3.4. Esempio di compilazione quadro VC Pag.93 3.4 Il quadro VD Pag.94 3.5. Il quadro VE Pag.96 3.5.1. La composizione del quadro VE Pag.101 3.5.2. Sezione I: Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati 3.5.3. Operazioni imponibili agricole, commerciali e professionali Pag.101 Pag.103 3.5.4. Le operazioni con detraibilità limitata Pag.104 3.5.5. Le operazioni ad esigibilità differita Pag.105 Indice 3.5.6. Sezione III: Determinazione degli imponibili Pag.109 3.5.7. Sezione IV: altre operazioni Pag.110 3.6. Il quadro VF 4. 5. 6. 7. Pag.113 3.6.1. Sezione I: Ammontare acquisti interni, intracomunitari e importazioni Pag.115 3.6.2. Sezione II: totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino 3.6.3. Sezione III - determinazione dell'iva ammessa in detrazione Pag.120 Pag.124 3.7. Il quadro VJ Pag.125 3.8. Il quadro VH e le liquidazioni periodiche Pag.134 3.9. Quadri VL, VT, VK e VO Pag.145 3.9.1. Il quadro VL Pag.145 3.9.2. Il quadro VT Pag.147 3.9.3. Il quadro VX Pag.148 3.9.4. Quadro VO Pag.149 DICHIARAZIONE IVA 2014: ESEMPI DI COMPILAZIONE Pag. 151 4.1. Esempio: Artigiano che effettua operazioni occasionali Pag. 151 4.2. Esempio: acquisti intracomunitari e acquista dalla Repubblica di San Marino Pag. 159 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: ASPETTI GENERALI Pag. 167 5.1. Aspetti generali Pag. 169 5.2. Natura NON dichiarativa della Comunicazione dati IVA Pag. 170 5.3. Soggetti obbligati e soggetti esonerati Pag. 171 5.4. Termini e modalità di presentazione Pag. 176 5.5. Casi particolari di presentazione Pag. 179 5.5.1. Esercizio di più attività con contabilità separate Pag. 180 5.5.2. Soggetto non residente Pag. 180 5.5.3. Liquidazione IVA di gruppo Pag. 182 5.5.4. Operazioni straordinarie Pag. 182 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: COMPILAZIONE Pag. 185 6.1. Sezione I: dati generali Pag. 185 6.2. Sezione II Pag. 190 6.2.1. RIGO CD1 - OPERAZIONI ATTIVE: Pag. 191 6.2.2. RIGO CD2 - OPERAZIONI PASSIVE: Pag. 195 6.2.3. RIGO CD3 - IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA Pag. 198 6.3. Sezione III: DETERMINAZIONE DELL’IVA DOVUTA O A CREDITO - RIGHI DA CD4 A CD6 Pag. 198 6.4. Firma della Dichiarazione e impegno alla presentazione telematica Pag. 200 6.5. Regime sanzionatorio e adempimenti in caso di errori Pag. 201 COMUNICAZIONE IVA: ESEMPI DI COMPILAZIONE Pag. 207 7.1. Esempio: cessioni di beni e prestazioni di servizi ad operatori UE Pag. 207 7.2. Esempio: acquisto di beni e servizi da operatori UE Pag. 209 7.3. Esempio: importazioni ed esportazioni Pag. 212 7.4. Esempio: cessioni non imponibili e acquisti con utilizzo del plafond Pag. 214 7.5. Esempio: la comunicazione dati IVA del medico che svolge attività esenti e in via occasionale imponibili 7.6. Esempio: subappalto nel settore edile Pag. 217 Pag. 219 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Capitolo 1 – Novità Dichiarazione IVA 2014 Gli adempimenti annuali IVA sono: la Comunicazione dati IVA; la Dichiarazione annuale. In merito alla Comunicazione annuale dati IVA 2014 relativa all’anno 2013 questa va presentata, dai soggetti obbligati, entro il 28.02.2014 esclusivamente in via telematica. La Comunicazione annuale dei dati Iva deve essere presentata con il modello approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11. Con il Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014 sono state approvate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011, al fine di: adeguare alla normativa in vigore le istruzioni del modello di comunicazione annuale dati IVA; semplificarne la compilazione. Tali istruzioni sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2013 e devono essere utilizzate a partire dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2013. Modello Comunicazione Dati IVA Istruzioni Comunicazione Dati IVA Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014, Protocollo n. 4877 L’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario, come sottolinea lo stesso Provvedimento, per l’obbligo di emissione della fattura e inclusione nel volume d’affari ai fini IVA, come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012), per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6-bis, art. 21, D.P.R. 633/1972 quando non sono soggette all’imposta per carenza del presupposto territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, la fattura deve essere emessa per: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 – 4 e 9 del DPR 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE → annotazione “inversione contabile”; 1 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE → annotazione “operazione non soggetta”. In particolare, per tali operazioni si sottolinea che le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA prevedono la loro inclusione nel rigo CD1, campo 1. Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 17 gennaio 2011 e del 15 gennaio 2010. Per quanto riguarda la Dichiarazione Annuale, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 4869 del 15.01.2014 sono stati pubblicati i modelli definitivi delle dichiarazioni Iva, modelli Iva/2014 e Iva Base/2014, e relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2013. In dettaglio, il citato Provvedimento ha reso disponibili: la Dichiarazione IVA 2014 per l’anno 2013, “modello ordinario” con le relative istruzioni per la compilazione; il Modello IVA base 2014 per l’anno 2013 e relative istruzioni da utilizzare in determinati casi che presentano un minore grado di complessità. Il Modello IVA 2014 per l’anno d’imposta 2013 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma della dichiarazione sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nel Modello Unico 2014. Varie le novità presenti: l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria efficace dal 1° ottobre 2013, che ha prodotto effetti sia nel quadro VF che nel quadro VE; l’introduzione nel quadro VE delle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura e che, dal 2013, concorrono alla determinazione del volume d’affari anche se non sono soggette all’Iva perché carenti del requisito della territorialità (articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972); eliminazione modello 26/LP; eliminazione nel quadro VO, delle opzioni per i regimi fiscali introdotti dalla Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, L. 296/2006, non più esercitabili dalle società agricole per l’anno 2013 . Rimane invece la casella per effettuare la revoca dei regimi opzionale; per quanto riguarda le operazioni con esigibilità differita è stata eliminata l’indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “IVA per 2 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione cassa” ex art. 7, D.L. n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall’1.12.2012, sia nel quadro VE che nel quadro VF. si è tenuto conto, nel quadro VO, dell’ingresso della Croazia nella UE a partire dal 1° luglio 2013. Analizziamo nel dettaglio le principali novità della Dichiarazione IVA 2014 per l’anno 2013. 1.1. Le novità del quadro VE Nel quadro VE tre sono le principali novità da segnalare: l’inserimento nella sezione II, dell’apposito rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni con aliquota Iva al 22%. Al riguardo si ricorda che il recente incremento dell’aliquota ordinaria Iva, dal 21 al 22 per cento, efficace dal 1° ottobre 2013, è frutto delle disposizioni dall’art. 11, co. 1, D.L. n. 76/2013 che ha posticipato la decorrenza dell’incremento al 1° ottobre 2013, mentre originariamente era stato fissato al 1° luglio 2013 a opera della Finanziaria 2013. Imponibile operazioni con aliquota 22% Imposta Nel rigo VE36 relativo alle “Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi” è stato eliminato il campo 2 destinato all’indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “IVA per cassa” ex art. 7, D.L. n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall’1.12.2012. 3 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione MODELLO 2013 MODELLO 2014 Soppresso a partire dal 01.12.2012 È stato ridenominato il rigo VE39, “Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”, per tener conto, nella determinazione del volume d’affari 2013, delle operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura. Si tratta, nello specifico, delle operazioni disciplinate dall’art. 21, co. 6 – bis, D.P.R. 633/1972, ovvero: → cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’articolo 10, nn. Da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’unione europea, per le quali va emessa fattura con la descrizione "inversione contabile”; → cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’unione europea, per le quali va emessa fattura con l’annotazione “operazione non soggetta” (C.M. 12/E/2013). La previgente normativa prevedeva, invece, l’obbligo di emissione della fattura relativamente alle operazioni escluse da IVA in difetto del presupposto territoriale, per le sole prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE. Le operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72 non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale, pur concorrendo alla formazione del volume d’affari (quadro VC). MODELLO 2013 MODELLO 2014 4 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 1.2. Le novità del quadro VF Nel quadro VF, le novità da evidenziare sono: l’introduzione del rigo VF12 dedicato all’indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dall’1.10.2013, all’aliquota IVA ordinaria del 22%; l’eliminazione nel rigo VF20 del campo 2 destinato alle operazioni assoggettate al regime IVA per cassa ex art. 7, D.L. n. 185/2008, soppresso a decorrere dall’1.12.2012; MODELLO 2013 MODELLO 2014 Rinumerato per quanto riguarda la determinazione del pro – rata, al rigo VF34, campo 5, non devono essere ricomprese le operazioni non soggette a IVA già indicate a rigo VE39, Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”, per tener conto, nella determinazione del volume d’affari 2013, delle operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura. 5 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 1.3. Le novità del quadro VO Nel quadro VO, per tener conto dell’ingresso nell’UE della Croazia dal 1° luglio 2013, al rigo VO10, appare la ventottesima casella, denominata “HR”, per il ventottesimo Paese Ue: la Croazia. Tale rigo riguarda la possibilità, per chi ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili in un altro Stato membro, per un importo non superiore a 100mila euro, di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva nello Stato comunitario di destinazione. Da evidenziare che nelle Bozze della Dichiarazione IVA 2014, pubblicate l’11.12.2013, era stata inserita la ventottesima casella, denominata “HR”, anche nel rigo VO11, per effettuare la revoca dell’opzione precedentemente descritta. Tale casella è stata eliminata nei modelli definitivi. Sempre nel quadro VO, per tener conto delle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2013 (articolo 1, comma 513, della legge di stabilità 2013 – L. 228/2012) erano state eliminate, nei modelli in bozza della Dichiarazione IVA 2014, le indicazioni di due regimi fiscali opzionali introdotti dalla Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura: quello dedicato alle società agricole (società di persone, a responsabilità limitata e cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola e che prevedono nel loro oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione o denominazione l’indicazione di “società agricola”) che potevano scegliere di tassare il reddito in base ai criteri catastali, piuttosto che secondo le regole ordinarie; quello per le compagini costituite da imprenditori agricoli (che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci), che potevano invece, sempre in deroga al regime naturale, optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. La scelta andava indicata nel quadro VO del modello di dichiarazione Iva e valeva tre anni. 6 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Più in dettaglio, il comma 513 della Legge di Stabilità 2013 aveva abrogato i commi 1093 e 1094 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare: → si evidenza che il predetto comma 1093 consentiva alle: società di persone; alle società a responsabilità limitata; alle società cooperative; che rivestissero la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, di optare per l’imposizione dei redditi su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del TUIR. Il comma 1094, invece, prevedeva per gli imprenditori agricoli, ovvero società di persone e società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito mediante l’applicazione all’ammontare dei ricavi del coefficiente di redditività del 25%. Sulla base di quanto stabilito dal comma 513 della Legge di Stabilità 2013, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013, non potevano più essere esercitate le opzioni summenzionate (C.M. 12/E/2013). Sulla base del tenore letterale del comma 513, tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria, nella C.M. 12/E/2013, aveva sottolineato che le opzioni già esercitate ai sensi dei commi 1093 e 1094 perdono efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (dal 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Per tener conto delle citate disposizioni erano stati eliminati i righi VO23 e VO24, che permettevano di esercitare o revocare l’opzione dei regimi summenzionati. La legge di stabilità 2014 ridà efficacia dal 1° gennaio 2014 alle norme contenute nei commi 1093 e 1094 della L. 296/2006 (che consentono l'opzione per il reddito agrario). In sostanza, il disposto congiunto della Legge di Stabilità 2013 e della Legge di Stabilità 2014, NON consente di optare per i regimi opzionali descritti esclusivamente per il periodo d’imposta 2013, Dichiarazione IVA 2014. 7 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Per tale ragione nei modelli definitivi della Dichiarazione IVA 2014 sono stati reinseriti i righi V023 e VO24, per effettuare la revoca dei regimi fiscali opzionali introdotti dalla Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura. Tra gli effetti del cambio di rotta, ad esempio, si segnala che le società agricole che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2013 (ovvero con il primo periodo d'imposta in corso a tale data), per il primo esercizio dovranno determinare il reddito in base al bilancio e potranno esercitare l'opzione per il reddito agrario dal periodo di imposta successivo, cioè nella maggior parte dei casi, dal 1° gennaio 2014. 1.4. Altre novità Tra le altre novità, si segnala la soppressione del mod. IVA 26/LP. Tale modello doveva essere presentato dalla società controllante al competente Agente della riscossione unitamente alle eventuali garanzie per le eccedenze di credito compensate. I dati di tale modello sono desunti direttamente dal quadro VH dei singoli mod. annuali IVA 2014 delle società controllate. Di conseguenza anche le società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo dovranno compilare il rigo VH13 del mod. IVA 2014. Infine, ora non è più prevista la presentazione all’Agente della riscossione da parte della società controllante del mod. IVA 26/PR. Si segnala, infine, che nel quadro VL, rigo VL8, nella sezione 2 è stato inserito il campo 2 riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo di cui all’art. 73 al fine di indicare il credito, chiesto a rimborso e non accettato dall’Ufficio, che non può essere trasferito al gruppo. 8 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Capitolo 2 - Dichiarazione IVA 2014: aspetti generali Nel presente capitolo analizzeremo gli aspetti generali relativi alla Dichiarazione IVA 2014 per l’anno 2013, con particolare riferimento ai seguenti temi: → Soggetti obbligati e soggetti esonerati alla presentazione del modello, → Dichiarazione IVA in forma autonoma e in forma unificata, → Termini di presentazione, → Modalità di presentazione, → Termini e modalità di versamento, → Casi particolari. Si analizzeranno, infine, i medesimi elementi in merito al Modello IVA Base 2014 per l’anno 2013. 2.1. Soggetti Obbligati e Soggetti esonerati Sono obbligati in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, tutti i contribuenti che nel corso del 2013 o degli anni precedenti abbiano presentato il modello di inizio attività (AA7 o AA9). Si tratta, dunque, degli esercenti attività d’impresa, ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2014 SOGGETTI IN POSSESSO NUMERO P.IVA ESERCENTI ATTIVITA’ D’ IMPRESA ESERCENTI ATTIVITA’ ARTISTICHE O PROFESSIONALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, CULTURALI (se hanno optato, ex L. 398/91) 9 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Sono, altresì, obbligati a presentare la Dichiarazione IVA 2014 per il periodo 2013: Il curatore fallimentare e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura 1. concorsuale abbia avuto inizio nel 2013,. La Dichiarazione IVA va presentata relativamente a tutto il periodo d’imposta. 2. Gli eredi del contribuente deceduto nel 2013 3. Le società beneficiarie in caso di scissione. 4. Le società incorporanti 5. Gli agricoltori e gli esercenti attività di intrattenimento che avevano optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari 6. I contribuenti che si avvalgono del regime semplificato degli ex. minimi, previsto dall’art. 27, comma 3, D.L. 98/2011 Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti: i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti, di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. In tal caso, l’esonero non si applica: → qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata); → se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331 del 1993); → se siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2, Decreto IVA; → se siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario: compravendita di oro e di argento; compravendita di rottami e altro materiale di recupero; prestazioni di contratto di subappalto nell’ambito del settore edile, ecc. i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 98 (c.d. SUPER MINIMI); i giornalai e tabaccai che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, ai sensi dell’art. 34, comma 6. Si tratta di agricoltori in regime di esonero, ovvero agricoltori che hanno realizzato nel corso del 10s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 2013 un volume di affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni relative a beni, di cui alla Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972. gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA, ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. La disciplina, di cui all'art. 74 comma 6, costituisce il regime naturale IVA per i soggetti che esercitano le attività di intrattenimento, di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972: essi possono in ogni caso optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. Le attività d’intrattenimento, di cui alla Tariffa allegata D.P.R. 640/1972 come sostituita dal D.Lgs. 60/1999, sono: → esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio; → utilizzazione di biliardi, di elettrogrammafoni, di bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati, sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio gokart. Per tali attività l'imposta sugli intrattenimenti non si applica quando sono svolte a scopo agonistico-sportivo; → ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse; → esercizio del gioco nelle case da gioco (casinò) e negli altri luoghi destinati a tale scopo (ad esempio navi da crociera). Le attività di intrattenimento, soggette all'imposta sugli intrattenimenti (ISI), sono disciplinate ai fini IVA dall'art. 74 comma 6, Decreto IVA, che prevede: l'applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; la forfetizzazione della detrazione; l'esonero dagli obblighi di fatturazione (salvo per le operazioni pubblicità, di sponsorizzazione e di cessione o concessione di diritti televisivi e radiofonici connessi): la certificazione dei corrispettivi avviene mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi apparecchi, misuratori fiscali o biglietterie automatizzate; l'esonero dagli obblighi di registrazione delle operazioni attive: nel registro degli acquisti vanno registrate anche le fatture attive, di cui è obbligatoria l'emissione; 11 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA; l'obbligo di adozione della contabilità separata (art. 36 comma 4) per le attività diverse da quelle di intrattenimento; versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti: utilizzo modello F24 con codice tributo 6729 (IVA forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti); Non rientrano tra i soggetti esclusi coloro che svolgono altre attività di spettacolo (elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. 633/1972): sono soggette ad IVA con le modalità ordinarie, salva l'applicazione di un regime semplificato forfetario per i contribuenti minori (con volume d'affari relativo all'anno solare precedente non superiore a 25.822,84 euro) e per gli spettacoli viaggianti (indipendentemente dal volume d'affari). Ai fini dell'individuazione del tipo di attività svolta, la C.M. 165/E/2000 ha precisato che l'intrattenimento comprende attività che presentano come prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento, mentre lo spettacolo è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione di tipo culturale. le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. Circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986); L’esonero riguarda il soggetto che NON esercita nel frattempo alcuna attività rilevante ai fini IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell’azienda stessa (Circolari Agenzia Entrate nn. 154/1995, punto 7.4, 72/1986 e 26/1985). i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione Europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; i soggetti che hanno optato per la L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74 quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. 12s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 2.2. Dichiarazione IVA in forma autonoma e in forma unificata La dichiarazione IVA può essere presentata in forma unificata o in forma autonoma. Con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione IVA si deve tener conto di quanto disposto: – dal D.L. n. 78/2009, secondo il quale i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata (se a credito d’imposta) possono scegliere di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal modello UNICO; – dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione IVA a febbraio anche ai contribuenti con saldo IVA annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito. La possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, permette al contribuente di sottrarsi all’ulteriore adempimento della presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. Pertanto, la dichiarazione IVA può essere presentata in forma autonoma (per obbligo o per scelta) da tutti i contribuenti. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2014 AUTONOMA PER FACOLTÀ Contribuenti con saldo annuale IVA a credito Art.3, comma 1 del D.P.R. 322/98, per effetto delle modifiche D.L. 78/2009 Contribuenti con saldo annuale IVA a debito Circolare Agenzia Entrate n.1 del 25 gennaio 2011 ENTRO FEBBRAIO 2014 13 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione La dichiarazione va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi: → società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare; → soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2013 (ad esempio, la società di persone cessata il 14.12.2013, senza messa in liquidazione); → società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (art.73); → curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; → soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R n. 633/72); → soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72); → soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; → soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 01.01.2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti. Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma: i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito – d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’art. 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78); i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter – usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva come chiarito dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2011. Possono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma: • i soggetti che intendono: utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale; • i soggetti che presentano la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio, al fine di poter usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva. 14s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione La dichiarazione in forma unificata comprende due distinte dichiarazioni: → redditi, → IVA. La dichiarazione in forma unificata NON può comprendere: → il Modello 770, ordinario e semplificato; → la dichiarazione Irap. Possono presentare la dichiarazione IVA in forma unificata, i contribuenti: con periodo di imposta coincidente con l'anno solare; tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che di quella IVA. In mancanza di uno dei suddetti requisiti si dovrà presentare obbligatoriamente la dichiarazione IVA in forma autonoma. Per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide sempre con l’anno solare, come disposto dall’art. 7, comma 1, D.P.R. 917/1986. Diversamente: → per le società di persone, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni; → per le società di capitali, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER FACOLTA’ UNIFICATA Se sono rispettate entrambe le condizioni: - presentazione Dichiarazione redditi e IVA, - periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. 15 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione PER OBBLIGO Se è rispettata almeno 1 delle condizioni: - presentazione della sola Dichiarazione IVA, AUTONOMA - periodo d’imposta NON coincidente anno solare, PER FACOLTA’ - sempre se saldo a credito, - se saldo a debito entro febbraio 2014. Si propongono i seguenti esempi. Esempio n. 1 Impresa individuale che ha iniziato l’attività il 30.03.2013. Può presentare la dichiarazione unificata. Esempio n. 2 Impresa individuale che ha cessato l’attività il 30.06.2013. Può presentare la dichiarazione unificata, se presenta anche la dichiarazione dei redditi. Esempio n. 3 Professionista che ha iniziato l’attività il 30.06.2013. Può presentare la dichiarazione unificata. Esempio n. 4 Srl che ha iniziato l'attività in data 1° luglio 2013 e termina il primo periodo d’imposta il 31.12.2013. Può presentare la dichiarazione unificata. Esempio n. 5 Srl che ha cessato l'attività in data 1° luglio 2013. Presentazione dichiarazione in forma autonoma. 16s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Esempio n. 6 Srl che ha iniziato l'attività in data 1° luglio 2012 e termina il primo periodo d’imposta il 31.12.2013. Presentazione dichiarazione in forma autonoma. 2.3. Termini di presentazione I soggetti: – obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma; – che potrebbero presentare la dichiarazione unificata, ma che, tuttavia, scelgono di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, devono presentare la dichiarazione annuale a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica. È, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, al fine di beneficiare dell’esonero dalla presentazione della “Comunicazione annuale dati IVA” (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1). In caso di dichiarazione unificata, invece, il contribuente dovrà: – includere la dichiarazione redditi e la dichiarazione annuale IVA nella dichiarazione unificata; – inviare telematicamente la dichiarazione unificata dal 1° maggio ed entro il 30 settembre. Anche la dichiarazione unificata dovrà essere presentata in via telematica. PRESENTAZIONE DICHIRAZIONE IVA 2014 (telematica) IN VIA AUTONOMA UNIFICATA IN UNICO DAL 01 FEBBRAIO 2014 DAL 01 MAGGIO 2014 AL 30 SETTEMBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2014 17 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati trasmessi tramite procedure telematiche. La dichiarazione IVA: → presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati si considera valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge; → presentata dopo 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta. Dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza Si considerano omesse Le conseguenze dipendono dalle risultanze della dichiarazione IVA, ovvero: → se dichiarazione senza debito IVA, sanzione da euro 258 a euro 2.065; → se dichiarazione con debito IVA, sanzione varia dal 120% al 240% dell’imposta dovuta con un minimo di euro 258. 2.4. Modalità di presentazione La dichiarazione IVA deve essere presentata in via telematica. Le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato, e quindi deve applicarsi la sanzione stabilita dall'art. 8 comma 1 D.Lgs. 471/1997, che va da 258 Euro a 2.065 Euro. La trasmissione della dichiarazione in via telematica può essere effettuata: direttamente o tramite intermediario abilitato. 18s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Presentazione dichiarazione IVA 2014 Via TELEMATICA Direttamente Tramite intermediario abilitato TRASMISSIONE DIRETTA II contribuente che predispone personalmente la propria dichiarazione può trasmetterla direttamente utilizzando: → il servizio telematico Entratel, se sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di soggetti superiore a 20; → il servizio telematico Fisconline, se non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste, ma per un numero di soggetti non superiore a 20. Presentazione dichiarazione IVA 2014 Via TELEMATICA Direttamente ENTRATEL FISCOONLINE 19 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario: richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione: "Se non sei ancora registrato ai servizi..." del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it); stampare l'esito della pre-iscrizione; compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente; presentare la domanda ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate della Regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del richiedente, allegando la documentazione necessaria. Prima di utilizzare il servizio è necessario generare un ambiente di sicurezza con le credenziali di ciascun utente in modo da garantire l'identità del soggetto che effettua le operazioni. Esso consiste in due coppie di chiavi di cui una pubblica (conosciuta sia all'utente che all'agenzia) e una privata (nota solo all'utente), che dovranno essere utilizzate per la firma elettronica e la cifratura dei file. Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Fiscoonline è necessario ottenere il relativo PIN (personal identification number), tramite: il sito internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it; telefono al numero verde 848.800.444; presso qualsiasi ufficio. Il contribuente ottiene subito una prima parte del codice Pin e, successivamente, tramite servizio postale, riceve la password e la seconda parte del codice Pin. Per accedere al servizio sarà necessario indicare codice fiscale e password, che dopo il primo accesso dovrà essere sostituita con una nuova, che sarà soggetta a scadenza periodica ogni 90 giorni. I contribuenti che presentano direttamente la dichiarazione, devono conservare la dichiarazione trasmessa fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria, in caso di controllo (fatto salvo il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni di natura penale). Nell'ambito di un gruppo, la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative a soggetti ad esso appartenente, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. 20s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Si considerano appartenenti al gruppo: l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante; le società controllate, ovvero le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata da questa, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società dichiarante deve consegnare la dichiarazione, sottoscritta, alla società incaricata. La società incaricata deve osservare tutti gli adempimenti previsti per gli intermediari abilitati, cioè: → rilasciare l'impegno alla trasmissione; → trasmettere telematicamente nei termini la dichiarazione; → rilasciare l'originale della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARO ABILITATO I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, sono individuati dall'art. 3, comma 3, D.P.R. 322/98, ovvero: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti, tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al D.Lgs. 88/1992; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 241/1997; associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i Caf-dipendenti; i Caf-imprese; coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; 21 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione gli studi professionali e le società di servizi, in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, per le dichiarazioni da loro predisposte. Con il provvedimento dell’11 giugno 2012, l’Amministrazione Finanziaria ha incluso i “notai” tra i soggetti abilitati alla presentazione telematica della dichiarazione. Gli intermediari abilitati devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate: → obbligatoriamente, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante; → obbligatoriamente, le dichiarazioni predisposte dal contribuente, per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. L'accettazione all'invio telematico delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa. Presentazione tramite intermediario Predisposta dall’intemediario Obbligo di trasmettere Predisposta dal contribuente Facoltà di accettare, Obbligo di trasmettere Gli obblighi dell’intermediario sono: 1. Rilascio al dichiarante dell'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione Contestualmente alla ricezione della dichiarazione predisposta dal contribuente o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'intermediario deve rilasciare al dichiarante in forma libera l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, precisando se essa gli è stata consegnata già compilata o è stata da lui predisposta. 2. Trasmissione della dichiarazione Entro il termine legislativo previsto (dichiarazione IVA 2014: 30 settembre 2014), l'intermediario deve provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali si è assunto il relativo impegno. Si considerano, in ogni caso, tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i 22s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. 3. Rilascio al dichiarante dell'originale della dichiarazione e della copia della comunicazione dell'avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate Trasmessa la dichiarazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento, deve essere rilasciata al dichiarante da parte dell'intermediario. La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'intermediario che ha effettuato l'invio, che deve a sua volta consegnare una copia al dichiarante. Quest'ultimo deve conservarla, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 4. Conservazione di copia delle dichiarazioni trasmesse L'intermediario deve conservare, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo, copia delle dichiarazioni trasmesse. Le copie delle dichiarazioni IVA 2014 trasmesse entro il 30 settembre 2014, dovranno, pertanto, essere conservate fino al 31 dicembre 2018. La conservazione può avvenire anche su supporto informatico. 5. Responsabilità dell’intermediario Sono: → in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), con possibilità di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, sanzione da euro 516 a euro 5.164; → revoca dell'abilitazione, in caso di gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni, o in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista, o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale. 23 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 2.5. Termini e modalità di versamento Il termine ultimo di versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, risulta diverso a seconda che il contribuente presenti la dichiarazione IVA: – in forma unificata o – in forma autonoma. La modalità con la quale è possibile versare l’IVA derivante dalla dichiarazione annuale, indipendentemente dalla modalità di presentazione utilizzata dal contribuente è unica, ed è il modello F24 (telematico). Si ricorda che il limite minimo di versamento/rimborso dell’IVA è fissato dal D.P.R. n. 126/2003, nella misura pari a € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Dichiarazione IVA in forma autonoma I soggetti che compilano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l’eventuale IVA a debito, entro il 17 marzo 2014 (il 16 Marzo 2014 cade di Domenica) Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto, a partire dal 16 marzo. Dichiarazione IVA in forma unificata Anche in questo caso il termine di pagamento dell’IVA a debito risultante da dichiarazione, rimane ancorato alla data del 17 marzo 2014 (il 16 Marzo 2014 cade di Domenica) ed è parimenti possibile usufruire della rateizzazione. È, tuttavia, prevista la possibilità per i soggetti che presentano dichiarazione unificata di corrispondere l’IVA a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con l’applicazione dell’interesse mensile dello 0,4%. In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma, il quale deve versare l’IVA a debito, tassativamente, entro il 17 marzo 2014, il contribuente che presenta la dichiarazione IVA unificandola ai redditi può versare l’imposta a debito entro: – 24s il 17 marzo 2014 senza maggiorazioni; IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione – il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese. Soggetti che compilano DICHIARAZIONE IVA 2014 AUTONOMA OBBLIGATORIO VERSAMENTO IVA A DEBITO entro il 17.03.2014 VERSAMENTO IVA A DEBITO Soggetti che compilano DICHIARAZIONE IVA 2014 UNIFICATA entro il 17.03.2014 senza maggiorazioni VERSAMENTO IVA A DEBITO entro il termine di versamento delle imposte di Unico (maggiorazione 0,40% mese o fraz.) Per il versamento dell’IVA annuale deve essere utilizzato il codice tributo 6099 , versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. Lo stesso codice deve essere utilizzato anche qualora dalla dichiarazione annuale scaturisca un’IVA a credito che il contribuente intende compensare con altri debiti tributari/contributivi. 2.6. Casi particolari Esamineremo ora i seguenti casi particolari: → Fallimento e liquidazione coatta amministrativa; → Cessazione attività ed esistenza di due o più partite IVA nel corso del 2013; → Soggetto non residente; → Contabilità unificata e contabilità separate; → Affitto dell’unica azienda dell’imprenditore individuale; → Operazioni straordinarie (cenni). 2.6.1. Fallimento e liquidazione coatta amministrativa L’analisi di tale fattispecie rende necessario distinguere: → Il fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, dichiarati nel corso del periodo 2013; 25 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione → Il fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo la chiusura del periodo d’imposta 2013. Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dichiarati nel corso del periodo 2013 In merito a tale fattispecie, la dichiarazione IVA relativa a tutto l’anno d’imposta, deve essere presentata in forma autonoma e deve comporsi di due moduli: → uno per le operazioni registrate dal 1° gennaio alla data di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ovvero per le operazioni effettuate prima dell'assoggettamento alla procedura concorsuale; va inoltre barrata la casella di cui al rigo VA3. Per tali operazioni, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare in via telematica, entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione (Modello IVA 74-bis) con riferimento alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. La funzione di questa dichiarazione è quella di consentire all'Erario, l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, mentre non legittima la richiesta di rimborso dell'eventuale credito IVA dell'impresa fallita. → uno per le operazioni che vanno dal giorno successivo alla data di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa fino al 31 dicembre, ovvero le operazioni effettuate dal curatore a partire dall'inizio della procedura. In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, ad eccezione dei quadri VT e VX, che vanno compilati solo nel modulo 01. La dichiarazione IVA: → deve essere presentata in via autonoma e trasmessa telematicamente; → va compilato il quadro del Frontespizio dedicato al "Dichiarante diverso dal contribuente", riportando i seguenti dati in relazione al curatore o commissario liquidatore: codice fiscale, codice carica ("3" in caso di curatore, "4" in caso di commissario liquidatore), dati anagrafici, va, inoltre, barrata la casella "Art. 74 bis", indicando la data di nomina del curatore o commissario liquidatore e la data di inizio della procedura. 26s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dichiarati dopo la chiusura del periodo d’imposta 2013. Nell'ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2014 periodo d’imposta 2013, e quest'ultima dichiarazione non sia stata ancora presentata, essa deve essere presentata dal curatore o dal commissario liquidatore: → nei termini ordinari, ovvero → entro 4 mesi dalla nomina se questo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione. Anche in questo caso resta fermo l'obbligo di presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, ed entro quattro mesi alla nomina del curatore fallimentare, lo specifico modello Iva 74-bis. Esempio n. 1 Fallimento società Alfa Srl dichiarato in data 15 Febbraio 2014. Presentazione dichiarazione IVA entro il 30 settembre 2014. Esempio n. 2 Fallimento società Alfa Srl dichiarato in data 15 Giugno 2014, con contestuale nomina del curatore. Presentazione dichiarazione IVA entro il 15 Ottobre 2014. 2.6.2. Cessazione Attività I soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2013 devono presentare l'ultima dichiarazione annuale IVA entro i normali termini di presentazione. Di conseguenza, si rende necessario distinguere tra persone fisiche e società. Le persone fisiche presenteranno la dichiarazione IVA in forma unificata, nel caso in cui sussista l’obbligo alla trasmissione della dichiarazione dei redditi; Per le società, deve essere trasmessa la dichiarazione in forma autonoma, ad eccezione del caso in cui la cessazione dell'attività abbia effetto al 31 dicembre 2013, e quindi il periodo di imposta coincida con l'anno solare, e sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. 27 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Cessazione attività 2013 Persone fisiche Società Dichiarazione IVA in forma unificata Dichiarazione IVA in forma autonoma, salvo coincidenza tra cessazione attività e termine cessazione periodo d’imposta Nell’ipotesi in cui un contribuente abbia cessato l'attività con chiusura della partita IVA nel corso del 2013, per poi riaprirne una nuova nel corso dello stesso anno, per la stessa attività o per un'altra, va presentata un'unica dichiarazione IVA composta da: → frontespizio, con indicazione della partita IVA in essere per l’ultima attività esercitata nel 2013; → modulo 1, con compilazione di tutti i quadri relativamente all’ultima attività esercitata, compresi i quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati di entrambe le attività; → modulo 2, con compilazione di tutti i quadri relativamente alla prima attività esercitata e indicazione nel campo 1 del rigo VA1 della corrispondente partita IVA. 2.6.3. Soggetti non residenti In merito ai soggetti non residenti, le istruzioni alla Dichiarazione IVA 2014 periodo d’imposta 2013, distinguono i seguenti casi: soggetto non residente che ha operato tramite stabile organizzazione; soggetto non residente che ha operato mediante rappresentane fiscale; soggetto non residente che ha operato mediante identificazione diretta; passaggio, in corso d’anno, da rappresentate fiscale a identificazione diretta; passaggio, in corso d’anno, da identificazione diretta a rappresentate fiscale. Nella seguente tabella si descrivono le modalità di compilazione della Dichiarazione Iva nei casi prospettati. 28s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Caso Modalità di compilazione dichiarazione IVA La dichiarazione IVA, relativa al soggetto estero, deve essere presentata in forma autonoma indicando nel Frontespizio come contribuente il soggetto non residente e come dichiarante il Rappresentante fiscale rappresentante fiscale. In caso di variazione del rappresentante fiscale nel corso del periodo di imposta, la dichiarazione, comprensiva di un unico modulo per tutte le operazioni effettuate nell'anno, deve essere presentata dal rappresentante vigente al momento della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione IVA deve essere presentata in forma autonoma indicando nel Frontespizio come contribuente il soggetto non Identificazione diretta residente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, va compilata anche la sezione dedicata al dichiarante, nella quale va indicato il relativo rappresentante, legale o negoziale, riportando il codice carica 1. Nel corso del 2013: La dichiarazione IVA deve essere costituita da: → frontespizio: indicazione del soggetto non residente quale contribuente e della partita IVA attribuita a seguito della presentazione del modello ANR utilizzato per l'identificazione diretta; → modulo 1: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi Passaggio da rappresentate fiscale a identificazione diretta dell'identificazione diretta, compilando solo in questo modulo la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC,VH,VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal soggetto non residente; → modulo 2: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale. Nel campo 5 del rigo VA1 va indicata la partita IVA utilizzata da quest'ultimo e rilasciata a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9. Tra il 1° Gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione La dichiarazione IVA relativa al 2013, deve essere costituita da un solo modulo nel quale vanno riepilogate le operazioni effettuate nel corso 29 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione del periodo di imposta. Nella sezione del Frontespizio dedicata al contribuente, vanno indicati i dati del soggetto non residente a seguito della presentazione del modello ANR utilizzato per l'identificazione diretta. Nel campo 5 del rigo VA1 va indicata la partita IVA estinta, utilizzata dal rappresentante fiscale. Nel corso del 2013 La dichiarazione IVA deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli: → frontespizio: indicazione del soggetto non residente, quale contribuente e della partita IVA attribuita a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante fiscale: nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6; → modulo 1: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi dell'istituto del rappresentante fiscale, compilando solo in questo modulo la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del Passaggio da identificazione diretta a rappresentate fiscale quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal soggetto non residente; → modulo 2: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi dell'istituto dell'identificazione diretta. Nel campo 5 del rigo VA1 va indicata la partita IVA, utilizzata dal soggetto non residente ed estinta. Tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione La dichiarazione IVA relativa al 2013, deve essere costituita da un solo modulo nel quale vanno riepilogate le operazioni effettuate nel corso del periodo di imposta. Nella sezione del Frontespizio dedicata al contribuente, vanno indicati i dati del soggetto non residente a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9. Nel campo 5 del rigo VA1 va indicata la partita IVA estinta, utilizzata dal rappresentante fiscale. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6. 30s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione La dichiarazione IVA deve essere presentata in forma autonoma o Stabile organizzazione unificata, sulla base delle norme generali, con indicazione della stabile organizzazione nel Frontespizio come contribuente e del relativo rappresentante, legale o negoziale (codice carica "1"), quale dichiarante. 2.6.4. Contabilità separata e contabilità unificata Il contribuente con contabilità unica, ai fini IVA deve compilare un frontespizio e un modulo composto dai quadri: VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO. Il contribuente che esercita più attività e che, per obbligo o per opzione, ha adottato la contabilità separata, ai sensi dell'art. 36 del Decreto IVA, dovrà presentare la dichiarazione IVA composta da: → un frontespizio; → tanti moduli quante sono le contabilità separate, tenendo presente che: in ogni modulo devono essere indicati i dati relativi alla sezione 1 del quadro VA e alla sezione 1 del quadro VL, nonché i dati dei quadri VE, VF e VJ, in quanto essi riguardano ogni singola contabilità; → nel modulo 1, oltre i dati esposti nel punto precedente e relativi alla contabilità separata descritta nel modulo stesso, vanno compilate la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VD, VH, VK, VT, VX e VO, in quanto i dati in essi contenuti riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente. 2.6.5. Affitto dell’unica azienda dell’imprenditore individuale In merito alla dichiarazione Iva dell’imprenditore che affitta l’unica azienda, l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 72/14522 del 1986, ha chiarito che il “locatore dell'unica azienda data in affitto perde lo status di soggetto passivo di imposta”, anche se conserva la partita IVA. Nella seguente tabella si riassumono i casi che possono presentarsi. 31 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Soggetto Concedente persona fisica Fattispecie Dichiarazione IVA Affitto unica azienda tutto No dichiarazione IVA. 2013 No tenuta contabilità Affitto unica azienda parte 2013 Concedente Società Iva limitatamente al periodo di esercizio dell’attività Affitto azienda o ramo Nessuna sospensione attività. d’azienda tutto 2013 Si Dichiarazione IVA Affitto unica azienda parte Nessuna sospensione attività. 2013 Si Dichiarazione IVA Affitto azienda o ramo Locatario Presentazione Dichiarazione d’azienda tutto 2013 Si Dichiarazione IVA Affitto unica azienda parte Dichiarazione IVA per periodo 2013 d’attività. 2.7. Operazioni straordinarie Nel caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, quali: Fusione, Scissione, Conferimento, Cessione o donazione d'azienda, ecc…, bisogna distinguere a seconda che vi sia continuità o meno tra i soggetti partecipanti. In sostanza: → nel caso in cui vi sia una generale situazione di continuità tra i soggetti partecipanti, le modalità di compilazione della dichiarazione IVA divergono a seconda che la trasformazione sia avvenuta nel corso del 2013 o tra il 1° gennaio 2013, e la data di presentazione della dichiarazione stessa. Trasformazione avvenuta nel corso del periodo di imposta 2013 Con estinzione del soggetto dante causa Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2013, che ha comportato l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, scissa, conferente, cedente,...), la 32s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione dichiarazione IVA deve essere presentata dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario,...), che deve presentare il modello composto da: frontespizio con indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione; modulo 1 (soggetto avente causa) con compilazione di tutti i quadri, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL, in cui vanno indicati i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2013 dal soggetto avente causa e quelli relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre, nel corso del quale è avvenuta la trasformazione soggettiva. Vanno, inoltre, compilati i quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione; modulo 2 (soggetto dante causa) con compilazione di tutti i quadri, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL, in cui vanno indicati i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2013 dal soggetto dante causa fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data in cui è avvenuta la trasformazione soggettiva. Vanno, inoltre, compilati i quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione. Nel campo 1 del rigo VA1 deve essere indicata la partita IVA del soggetto, cui il modulo si riferisce. Senza estinzione del soggetto dante causa Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2013 che non ha comportato l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione d'azienda), la dichiarazione IVA deve essere presentata: Dal soggetto avente causa se l'operazione ha comportato la cessione del debito/credito IVA L'avente causa presenterà la dichiarazione IVA con le stesse modalità descritte nel caso di estinzione del soggetto dante causa, indicando, nel campo 1 del rigo VA1, la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce, e barrando la casella 2. Il soggetto dante causa presenterà, invece, la propria dichiarazione per rilevare le operazioni effettuate nel corso del 2013 relativamente alle attività non trasferite, barrando la casella 3 del rigo VA1 per comunicare di aver partecipato ad un'operazione straordinaria e indicando nel campo 4 il credito risultante dalla dichiarazione IVA 2012 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione. 33 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Da entrambi i soggetti se l'operazione non ha comportato la cessione del debito/credito IVA Trasformazione avvenuta tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA Con estinzione del soggetto dante causa II soggetto risultante dalla trasformazione dovrà presentare oltre la propria dichiarazione anche quella del soggetto dante causa estinto, sempre che quest'ultimo non abbia già adempiuto prima dell'estinzione. Quest'ultima dichiarazione dovrà essere presentata in forma autonoma con indicazione del soggetto estinto quale contribuente e del soggetto avente causa quale dichiarante (con indicazione del codice carica "9"). Senza estinzione del soggetto dante causa Entrambi i soggetti presenteranno la propria dichiarazione. 2.8. Modello IVA base 2014 Si tratta di una versione semplificata della dichiarazione annuale, che può essere utilizzato, in alternativa al modello ordinario, sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione in forma unificata, sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione in via autonoma. Possono presentare il modello IVA BASE/2014 i soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno: hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto,non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’art. 34 per gli agricoltori o dall’art. 74-ter per le agenzie di viaggio; hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni, per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse, di cui all’art. 34-bis; non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, eccetera); non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond, di cui all’art. 2, comma 2, della L. n. 28 del 1997; non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. 34s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Non possono utilizzare il modello IVA BASE/2014: i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta; le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi; i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE; i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva, sottoposti a procedura concorsuale; le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, di cui all’art. 73. Il modello di dichiarazione IVA BASE è costituito dal frontespizio che deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata in via autonoma (in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2013) e da un modulo, composto dai quadri: → VA – informazioni sull’attività; → VE – determinazione del volume d’affati; → VF – operazioni passive e IVA ammessa in detrazione; → VJ – imposta relativa a particolari tipologie di operazioni; → VH – liquidazioni periodiche; → VL – liquidazione dell’imposta annuale; → VT – ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA; → VX – determinazione dell’imposta da versare o del credito d’imposta. Le modalità e i termini di presentazione del modello IVA BASE/2014 sono le stesse previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2014 (sia in via autonoma che in forma unificata). PRESENTAZIONE MODELLO IVA BASE 2014 (telematica) IN VIA AUTONOMA UNIFICATA IN UNICO DAL 01 FEBBRAIO 2014 DAL 01 MAGGIO 2014 AL 30 SETTEMBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2014 35 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Capitolo 3 - Dichiarazione IVA 2014: compilazione Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale (mod. IVA 2014) è stato predisposto con la consueta struttura modulare. In tale sede pare opportuno segnalare che fino al 31.01.2014 è stata effettuata la consultazione pubblica per la Dichiarazione Iva standard, inizialmente fissata al 03 Gennaio 2014 con comunicato stampa del MEF del 26 Novembre 2013. Il citato documento, deriva dall’adozione da parte della Commissione Europea, il 23 ottobre 2013, della proposta di direttiva del Consiglio COM(2013)721, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, con la finalità di introdurre una dichiarazione IVA standard armonizzata tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Si ricorda che lo schema base di dichiarazione Iva proposto dalla Commissione prevede la compilazione obbligatoria soltanto di cinque caselle concernenti l’importo totale: i) delle operazioni attive; ii) delle operazioni passive; iii) dell’Iva esigibile; iv) dell’Iva detraibile; v) del saldo complessivo dell’imposta dovuta o a credito. Accanto al contenuto standard indicato, sarà facoltà di ciascuno Stato membro introdurre elementi “aggiuntivi”, con un limite massimo, ovvero non deve essere superato il limite massimo di 26 caselle. Tali informazioni “aggiuntive” saranno concesse solo se finalizzate al reperimento di dati utili a conseguire la finalità di un efficace controllo da parte del Fisco nazionale. Tutti gli Stati membri dovranno conformarsi alle scadenze comuni fissate dalle disposizioni UE, con la possibilità che la dichiarazione standardizzata debba essere presentata con cadenza mensile con l’abolizione dell’obbligo di inviare una dichiarazione Iva annuale riepilogativa. 3.1. Frontespizio A seconda che un contribuente presenti la Dichiarazione IVA in forma “autonoma” o in forma “unificata” lo stesso dovrà compilare rispettivamente: → il frontespizio del modello IVA 2014, se la dichiarazione IVA viene presentata “in via autonoma”; → ovvero quello del modello UNICO/2014 se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata. 37 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Dichiarazione IVA 2014 Frontespizio Autonoma Unificata Frontespizio IVA 2014 Frontespizio Unico 2014 Di seguito, si illustrano le principali modalità di compilazione del Frontespizio per il contribuente che presenta la Dichiarazione in forma “autonoma”. Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente. Il frontespizio si compone di 2 facciate: la prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 38 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione la seconda facciata richiede l’indicazione: – del codice fiscale del contribuente posto nella parte superiore del modello; – dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante; – la firma della dichiarazione; – l’impegno alla presentazione telematica; – i dati relativi al visto di conformità; – la sottoscrizione dell’organo di controllo. 39 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.1.1. Tipo di dichiarazione La prima parte della seconda facciata del Frontespizio riguarda il “Tipo” di dichiarazione presentata, ovvero: - Correttiva nei termini; - Dichiarazione integrativa a favore; - Dichiarazione Integrativa. Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Anche quando sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. A tal fine si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. In ogni caso è tuttavia necessario distinguere la c.d. “integrativa a favore” dall’ ”integrativa a sfavore”. La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata in due diversi casi: 1. per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso. Tale dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; 2. per correggere errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo. 40 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione La “Dichiarazione integrativa a sfavore” deve essere presentata per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor debito d’imposta o un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Se viene presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno è possibile ravvedere gli importi, ma è comunque possibile presentarla entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. È infine possibile presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n. 322/98, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. Correzione delle dichiarazioni Entro i termini per la presentazione della dichiarazione Dichiarazione correttiva Oltre i termini per la presentazione della dichiarazione Dich. integrativ a a favore Dich. integrativ aa sfavore Dich. integrativa per la correzione della richiesta di rimborso 41 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.1.2. I dati del contribuente Nella Sezione “Dati del Contribuente” vanno indicati: – i dati generali del contribuente; – i dati personali del contribuente persona fisica; – i dati personali del contribuente diverso da persona fisica. Da segnalare che: → per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel campo natura giuridica deve essere apposto un codice desumibile dalle istruzioni alla Dichiarazione IVA 2014. 42 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione → per quanto riguarda i soggetti non residenti: il “codice Stato estero” va desunto dall’elenco degli Stati esteri riportato in Appendice; 43 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 44 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione il campo “numero di identificazione IVA Stato estero” deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell’Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza. 3.1.3. Dichiarante diverso dal contribuente Il riquadro va compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione. Alcuni dei casi possibili sono: rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore; rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito; curatore fallimentare; commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria); custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata); rappresentante fiscale di soggetto non residente; erede; liquidatore (liquidazione volontaria); soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione; 45 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993; soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita; liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione); amministratore di condominio; soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una Pubblica Amministrazione; commissario liquidatore di una Pubblica Amministrazione. Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione: del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione; del codice di carica corrispondente; nonché dei dati anagrafici richiesti. I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all’estero. Per quanto riguarda il codice carica, andrà inserito uno dei seguenti codici. Nelle istruzioni alla Dichiarazione IVA 2014 viene sottolineato che “la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita”. 46 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Compilazione nei casi in cui il dichiarante sia diverso dal contribuente Codice fiscale dichiarante (chi sottoscrive la dichiarazione) Uno dei codici carica indicati nella tabella generale dei codici carica Caso in cui una società presenti la dichiarazione per un altro contribuente Dati anagrafici dichiarante: Cognome, nome, Data e Comune di nascita, Località di residenza 47 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Con riferimento ai codici sopra elencati si evidenzia che: nelle ipotesi di cui ai codici 3 e 4 deve essere indicata la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina dei predetti soggetti. Se la dichiarazione è relativa all’anno in cui si è aperto il fallimento o la procedura concorsuale, deve essere barrata l’apposita casella art. 74-bis. Inoltre deve essere indicata la data di fine procedura nella dichiarazione relativa all’anno di chiusura della stessa, mentre fino a tale momento deve essere barrata l’apposita casella “Procedura non ancora terminata”; per l’apposita dichiarazione (Modello IVA 74-bis), da presentare da parte dei curatori fallimentari o commissari liquidatori: – nell’ipotesi di cui al codice 5 va indicata la data del relativo provvedimento di nomina; – nell’ipotesi in cui il rappresentante fiscale, codice 6, sia un soggetto diverso da persona fisica, nel riquadro “Dichiarante diverso dal contribuente” devono essere indicati il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i relativi dati anagrafici nonché il codice fiscale della società che rappresenta l’operatore non residente. Si pone in evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono sempre essere indicati negli spazi riservati ai “Dati del contribuente”; – nell’ipotesi di cui al codice 7 devono essere indicati i dati di uno degli eredi, con l’indicazione nell’apposito campo della data di decesso del contribuente; – nell’ipotesi di cui al codice 8 indicare anche la data di nomina; – nell’ipotesi di cui al codice 9 da utilizzare, ad esempio, nell’ipotesi di fusione per incorporazione avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale, va indicata come contribuente la società incorporata e come dichiarante la società incorporante, il cui codice fiscale deve essere indicato nel relativo campo “Codice fiscale società dichiarante”, mentre nei restanti campi devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società incorporante. 48 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.1.4. Firma della dichiarazione Tale riquadro si compone: del numero di moduli di cui si compone la dichiarazione (nel quadro VL sono riportate le caselle per l’indicazione dei quadri compilati); Generalmente nella casella relativa al numero di moduli, viene indicato il valore “1”. Tuttavia, in caso di contabilità separate o di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc…) devono essere compilati più moduli e quindi indicato il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione. dello spazio per la firma che deve essere apposta dal contribuente o dal soggetto dichiarante diverso dal contribuente; 49 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione la casella “invio avviso telematico dell’intermediario” da barrare qualora l’intermediario assuma l’impegno di ricevere e comunicare al contribuente, su esplicita richiesta del contribuente, gli esiti della dichiarazione e gli inviti a fornire chiarimenti. In riferimento a tale indicazione, si sottolinea che il D.L. n. 159/2007 ha modificato l’articolo 2bis del Decreto-Legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l’invito a fornire chiarimenti, previsto dall’art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico). I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/ 1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta. Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità). L’intermediario accetta tale richiesta barrando la casella “ricezione avviso telematico” nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. 3.1.5. Impegno alla presentazione telematica Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la dichiarazione. L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale; se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; 50 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la dichiarazione. Inoltre, nella casella relativa all’impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio. COMUNICAZIONE ESITI DICHIARAZIONE Intermediario Contribuente Ha presentato direttamente la propria dichiarazione 3.1.6. Non ha conferito l’incarico all’intermediario (non ha barrato la casella “Invio avviso telematico all’intermediario”) Ha assunto l’impegno alla ricezione dell’avviso telematico nel riquadro Impegno alla presentazione telematica Visto di conformità 51 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Sul tema, pare opportuno delineare la necessità del visto di conformità, nonché le relative procedure da espletare. In via preliminare, si osserva che la compensazione c.d. “orizzontale” del credito IVA annuale (o trimestrale) trova una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte/contributi/premi dovuti dallo stesso. L’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014 → aumenta da €. 516.456,90 a € 700.000 il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24; → il limite aumenta ad € 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto. Il D.L. n. 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali” ha ridotto da € 10.000 a € 5.000 il limite entro il quale è consentito l’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 del credito IVA annuale (trimestrale) senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale (apposita istanza). Come previsto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 16.3.2012 la riduzione del citato limite è applicabile alle compensazioni effettuate a decorrere dall’1.4.2012. In sintesi, a seconda dell’ammontare del credito IVA, per il contribuente trovano applicazione le seguenti disposizioni: la compensazione c.d. “orizzontale” del credito IVA annuale (o trimestrale), nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale); 52 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 5.000 è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In tal caso il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione; per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Si rammenta innanzitutto che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, costituisce compensazione “orizzontale” la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico. L’utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l’imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico configurando “di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito”, non identifica una compensazione “orizzontale” in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale. L’Agenzia nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E ha aggiunto che “le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni … sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito”. Si pensi, ad esempio, al saldo IVA 2013 a debito (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA primo trimestre 2014 (codice tributo 6031). In tale situazione il credito è relativo ad un periodo successivo a quello del debito da “estinguere” e pertanto, considerato che “per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione”, la stessa va necessariamente effettuata tramite il mod. F24. È possibile sostenere, al contrario, che non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l’utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito 2012 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2012) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2013 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2013). Tale forma di “detrazione” trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2014. 53 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione In presenza di un credito IVA 2013 di importo pari o inferiore a € Utilizzo pari o inferiore a € 5.000 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali. Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2013 utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2013 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la dichiarazione Utilizzo superiore a € 5.000 annuale fino all’ammontare di € 5.000. Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2014. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità. Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 5.000 è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Per la compensazione del credito IVA per importi superiori ad € 5.000 annui il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. 54 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Aspetti operativi connessi alla trasmissione telematica di una delega di pagamento In seguito alla trasmissione telematica di una delega di pagamento, il Acquisizione contribuente (o l’intermediario preposto) riceve una prima comunicazione del file attestante l’avvenuta acquisizione del file da parte dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di utilizzo di un credito IVA, la delega è successivamente Esito di sottoposta ad ulteriori controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei accettazione requisiti previsti dall’art. 10 del D.L. 78/2009, a fronte dei quali è prodotta una seconda comunicazione attestante l’esito di accettazione o di scarto. Deleghe contenenti Nel caso in cui non sia stata preventivamente compensazioni di crediti presentata la dichiarazione ovvero l’istanza IVA superiori a € 5.000 da cui emerge il credito stesso. annui. Deleghe contenenti Nel caso in cui la dichiarazione da cui compensazioni di crediti emerge il medesimo credito non presenti il IVA superiori a € 15.000 visto di conformità. Deleghe oggetto di scarto annui. Deleghe contenenti Sono oggetto di scarto, in ogni caso. compensazioni di crediti IVA che l’importo superino del risultante credito dalla dichiarazione presentata, decurtato di quanto eventualmente già utilizzato in compensazione. Lo scarto delle deleghe avviene successivamente all’accettazione delle Motivazioni stesse da parte del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria ed è dello scarto evidenziato, nelle relative ricevute telematiche, con le motivazioni della mancata accettazione. Se la delega è scartata, in caso di pagamento mediante addebito su conto Storno del corrente bancario e postale dell’intermediario abilitato, si procede allo pagamento storno dell’ammontare dei relativi saldi dall’importo dell’addebito complessivamente richiesto. 55 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione È prudente procedere alla trasmissione delle deleghe contenenti Spedizione con congruo anticipo compensazioni IVA con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di versamento, così da avere la possibilità, in caso di scarto della delega, di ritrasmetterla previa rimozione dell’errore che ne ha determinato la mancata accettazione, evitando di incorrere nelle conseguenti sanzioni. Presentazione della dichiarazione Iva annuale Prevedendo di utilizzare in compensazione il credito IVA è possibile presentare “in via anticipata” la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dall’1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche nel caso in cui l’importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a € 5.000. Come sopra accennato l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2013 per importi superiori a € 5.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2014. I contribuenti possono in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all’interno del mod. UNICO fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui. La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo del credito in compensazione ad € 15.000, può comunque essere sostituita da una dichiarazione correttiva “nei termini”/integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore. Anche con riferimento a tale “nuova” dichiarazione la compensazione è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della stessa. La presentazione del mod. IVA 2014 in forma autonoma entro febbraio, esonera il contribuente dall’invio della Comunicazione dati IVA relativa al 2013. I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono individuati dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, e sono: i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; i Consulenti del Lavoro; i periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; 56 i responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese. s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Il rilascio del visto di conformità Per poter apporre il visto di conformità, devono essere soddisfatte alcune condizioni. Le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto che appone il visto. Come disposto dall’art. 23, D.M. n. 164/99, e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato anche quando sono tenute e predisposte: direttamente dal contribuente; da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale. Tali attività devono essere eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato. Nella Circolare n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate consente al contribuente di “rivolgersi a un CAF imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto”, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. In tal caso, il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. In riferimento alle società di servizi, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E precisa che: in presenza di più di 2 soci “tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più professionisti che siano abilitati all’apposizione del visto di conformità”; il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei professionisti abilitati “deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio del visto”. In mancanza di tale requisito temporale si configura un’ipotesi di tenuta delle scritture contabili da parte di un soggetto non abilitato al rilascio del visto con conseguente possibilità, per il contribuente, di rivolgersi ad un CAF imprese ovvero a un professionista abilitato. La polizza assicurativa Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità. 57 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione A tal fine: la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale senza alcuna limitazione della garanzia a un solo specifico modello di dichiarazione; il massimale della polizza, come previsto dall’art. 6, DM n. 164/99, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e non deve essere inferiore a € 1.032.913,80; la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia. La comunicazione alla preventiva DRE I requisiti per il rilascio del visto di conformità sono stabiliti dal D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, dal D.M. n. 164 del 31 maggio 1999 e dalla circolare 21/E del 4 maggio 2009. In particolare, l’articolo 21 del Decreto n. 164/1999, prevede che i professionisti che intendono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, devono darne comunicazione preventiva alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: la richiesta di essere inserito nell’elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali; i dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA; il domicilio e altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale; la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. Alla comunicazione dovranno essere allegati: la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza; la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti (art. 8, comma 1, D.M. n. 164/1999); la dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; 58 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale. Le dichiarazioni previste dall’art. 21 del D.M. n. 164/1999 devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. La comunicazione, con la documentazione allegata, va inviata, alle direzioni regionali competenti tramite: consegna a mano; raccomandata A/R; oppure tramite PEC. Per il rilascio del visto di conformità non è previsto un provvedimento esplicito dell’Agenzia delle Entrate, ma ci sarà l’inserimento nell’Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto per coloro che risulteranno in regola con la documentazione richiesta e prevista dal citato D.M. 164/1999. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati devono essere comunicati, ai sensi del comma 3, art. 21 citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano con le medesime modalità. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 24.2.2010: “tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione”. L’iscrizione nell’elenco è effettuata con effetto retroattivo, ossia con valenza dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE. I professionisti che risultano già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è stato suddiviso in rate. Una nota della DRE del Piemonte, indirizzata agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro delle provincie piemontesi, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’elenco informatizzato dei professionisti che sono abilitati al rilascio del visto di conformità. La nota della Direzione Regionale, ricorda ai professionisti abilitati all’apposizione del visto, che gli stessi hanno l’obbligo di produrre, alla scadenza della polizza assicurativa, il rinnovo o la quietanza successiva. La polizza deve contenere i requisiti che sono prescritti dall’articolo 22 del D.M. 164/99, tra cui figura anche la validità della copertura assicurativa. 59 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Il rinnovo della polizza o gli attestati delle quietanze devono essere comunicati alla DRE entro 30 giorni dalla scadenza, consegnati a mano, via fax, PEC, o raccomandata A/R. Il mancato rispetto di tale temine comporterà che il professionista non potrà apporre il visto e sarà cancellato dall’elenco; tuttavia lo stesso può nuovamente iscriversi producendo una nuova e completa comunicazione ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 164/99. Un punto importante sottolineato dalla nota della Direzione Regionale del Piemonte, sta nel fatto che il professionista deve garantire la continuità della copertura assicurativa. Inoltre, è possibile utilizzare una polizza stipulata da una società di servizi, solo nel caso in cui nel contratto di assicurazione la società è il contraente e il professionista risulti come soggetto assicurato per l’attività di apposizione del visto. La nota della DRE del Piemonte precisa ancora che nell’ipotesi di variazione di domicilio fiscale, il professionista deve comunicare il nuovo domicilio entro 30 giorni, qualora lo stesso sia in un Comune fuori regione, l’iscrizione del professionista nell’elenco risulterà senza soluzione di continuità e la Direzione che ha ricevuto la comunicazione dovrà comunicare i dati alla nuova DRE competente. Per poter rilasciare il visto di conformità, è necessario porre in essere una serie di controlli e conservare una traccia del lavoro svolto. Il “certificatore” attesta la correttezza formale delle dichiarazioni, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (si veda la Check-list allegata nella Guida Operativa del Visto di conformità). Finalità del controllo L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 57/E, ha chiarito che: il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno precedente; il controllo implica la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione. L’attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini IVA. 60 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione I controlli da effettuare L’Agenzia delle Entrate richiede al “certificatore” l’esecuzione dei seguenti controlli: il controllo del codice attività; il controllo documentale; la conservazione della documentazione. Il professionista dovrà verificare che il codice attività indicato nella dichiarazione IVA annuale corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO 2007. L’Agenzia delle Entrate ha individuato una serie di verifiche sufficienti per l’attestazione della corretta esecuzione dei controlli richiesti dal citato art. 2, comma 2. A tal fine, va verificata la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito IVA, ossia la presenza: prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; di operazioni non imponibili; di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; di operazioni non soggette all’imposta; di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. La Circolare n. 12/E precisa che: il “certificatore” deve specificare “quali fattispecie hanno generato l’eccedenza di imposta anche integrando la check-list con altre fattispecie idonee a generare l’eccedenza di imposta, in tale ottica, la prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità di generare il credito nel caso concreto […]”. La check-list delle fattispecie che possono aver generato il credito IVA fornita nella Circolare n. 57/E, va considerata esemplificativa e non esaustiva quindi, se necessario, va integrata dal soggetto che appone il visto con lo specifico caso analizzato (si veda un fac-simile nella Guida Operativa). È necessario verificare l’integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili nel caso particolare in cui il credito IVA “destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione” sia pari o superiore al volume d’affari. Diversamente, nei casi più frequenti, ossia qualora il credito IVA sia inferiore al volume d’affari, l’Agenzia ritiene sufficiente verificare la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta nell’anno. 61 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Si ritiene che tale ultimo riferimento vada inteso nel senso che il controllo va effettuato non solo per le fatture d’acquisto, bensì anche per le fatture emesse. E’ anche opportuno procedere al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali) e dei relativi versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL). In presenza di un credito IVA formatosi in anni precedenti, è necessario procedere alla verifica dell’esposizione del credito nella dichiarazione presentata. Con riferimento al credito IVA 2010, riportato nel 2011, si dovrà verificare che l’ammontare dello stesso sia quello risultante dal mod. IVA 2011. 62 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.2. Il quadro VA 63 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Il quadro VA del Modello IVA 2014 si compone di tre sezioni dedicate a: → dati analitici generali; → dati riepilogativi relativi a tutte le attività; → dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari. Nell'ipotesi più frequente in cui il contribuente eserciti un'unica attività, e in assenza di trasformazioni soggettive, le presenti sezioni vanno compilate nell'ambito di un unico modulo. Se invece il contribuente esercita più attività con contabilità separate ex art. 36 o se nell'anno sono intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, conferimento, cessioni..), vanno presentati tanti moduli con tante Sezioni 1 quante sono le attività separate o i soggetti partecipanti alle operazioni straordinarie, mentre la sezione 2 andrà compilata una sola volta per ciascun soggetto con i dati complessivi. La compilazione di più moduli a causa della presenza di più sezioni 3 non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio. Tabella – Il quadro VA Sezione 1 Sezione 2 Tante Sezioni 1 quante sono le attività separate o i soggetti partecipanti alle operazioni straordinarie. Deve essere compilata una sola volta e deve contenere il riepilogo di tutti i dati del soggetto dichiarante. La compilazione di più moduli a causa della presenza di più sezioni 3 non Sezione 3 modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio. In caso di compilazione di più moduli, essi vanno numerati progressivamente. 64 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.2.1. Sezione I: DATI ANALITICI GENERALI Il rigo VA1 è composto dalle seguenti cinque caselle: → da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie. Nei casi di fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di azienda, altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, nella casella 1 va indicata la partita IVA della società incorporata, scissa, ecc…. Il relativo modulo dovrà essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultima esercitata nel periodo antecedente l'operazione straordinaria. Va inoltre barrata la casella 2 nel caso in cui il soggetto fuso, scisso, trasformato continui un'attività rilevante ai fini IVA. → da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie. La casella 3 deve essere barrata dal soggetto dante causa che ha partecipato ad operazioni straordinarie o ad altre trasformazioni sostanziali soggettive. Nel caso in cui il soggetto dante causa eserciti più attività con contabilità separate, la casella andrà barrata solo nel modulo 1. Nella casella 4 va indicato il credito risultante dalla dichiarazione IVA 2013, ceduto in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria. → Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa. La casella 5 deve essere compilata nel caso in cui un soggetto non residente nell'anno oggetto della dichiarazione abbia operato, non contemporaneamente in quanto i due istituti sono alternativi, sia tramite rappresentante fiscale che successivamente mediante identificazione diretta, o viceversa. 65 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Nell'ipotesi in questione, va presentata dalla partita IVA "attiva" alla data di presentazione della dichiarazione, un'unica dichiarazione composta da più moduli, uno per ogni istituto di cui si è avvalso il soggetto non residente. Pertanto nel modulo 02, dedicato all'istituto non più utilizzato, dovrà essere indicata la relativa partita IVA. Si rinvia al cap. 2 parte relativa alla presentazione della Dichiarazione IVA da parte di soggetti non residenti. La casella va compilata anche se la variazione è intervenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione in oggetto. Nel rigo VA2 va indicato il codice dell'attività svolta dal contribuente desumibile dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, reperibile sui siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Nell'ipotesi di esercizio di più attività, si possono verificare due casi distinti: → contabilità unica: in tal caso di dovrà indicare il codice attività relativo all'attività che ha realizzato il maggior volume d'affari; → contabilità separata: in tal caso si dovranno compilare tanti quadri VA quante sono le attività svolte: in ogni quadro si dovrà quindi indicare il codice attività relativo. 66 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Nel caso di variazione del codice attività non comunicata o comunicata in modo non corretto, l'indicazione nella dichiarazione del codice corretto unitamente alla presentazione della dichiarazione di variazione ex art. 35 precludono l'applicazione di sanzioni. Il rigo VA3 va barrato nel caso in cui il modulo della dichiarazione si riferisce alla parte dell'anno solare che precede la dichiarazione di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, fattispecie che può, evidentemente, verificarsi solo nell'anno di inizio della procedura. Il rigo VA4 va compilato dalle società di gestione del risparmio di cui all'art. 8 D.L. 351/2001, le quali sono soggetti IVA relativamente alle operazioni poste in essere dai fondi da esse istituiti: l'IVA di ciascun fondo va determinata e liquidata separatamente, mentre il versamento è cumulativo. Nel modulo relativo all'attività di ogni fondo vanno pertanto indicati: la denominazione; il numero identificativo attribuito al fondo dalla Banca d'Italia; il numero di partita Iva della società di gestione del risparmio sostituita, nell'ipotesi di sostituzione nella gestione del fondo di una società di gestione del risparmio ad un'altra, verificatasi nel corso dell'anno di imposta. 67 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Il rigo VA5 va compilato dai contribuenti che hanno detratto l’IVA relativa a spese per telefonia mobile (acquisto e gestione) in misura superiore al 50%. Si dovrà indicare: → nelle caselle 1 e 2 l'ammontare di imponibile ed imposta dei costi di acquisizione, anche mediante leasing, delle apparecchiature cellulari; → nelle caselle 3 e 4, imponibile ed imposta delle spese di gestione. Le istruzioni alla dichiarazione precisano che il rigo va compilato anche dai contribuenti la cui detrazione effettiva risulti poi ridotta per la presenza di limitazioni della detrazione conseguenti all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette (ad esempio pro-rata di detrazione). 3.2.2. Sezione II: Dati riepilogativi relativi a tutte le attività Il rigo VA10 va compilato dai soggetti che nel corso del 2013 hanno fruito di agevolazioni agli effetti dell'IVA, previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali, con l'indicazione del relativo codice, così come previsto dalle istruzioni alla dichiarazione. Se il contribuente ha usufruito di agevolazioni previste da diversi provvedimenti di legge, deve riportare il codice attribuito dall'evento che prevede il maggior differimento del termine di presentazione. Vittime di richieste estorsive e dell’usura – i soggetti che esercitano un’attività commerciale, imprenditoriale o di lavoro autonomo, che avendo rifiutato richieste estorsive, subiscono nel territorio dello Stato danni ai beni mobili e immobili possono 1. ai sensi dell’art. 20, co. 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, godere della proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale. Soggetti colpiti dagli eventi metereologici verificatesi nel 2013 nella Regione Sardegna. 2. Per i soggetti che alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 di cui all’elenco approvato con l’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, il Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013, ha previsto la 68 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza n. 16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013. Il D.L. calamità naturali (D.L. 151/2013) estende sino al 17 febbraio 2014 la sospensione dei pagamenti e introduce la possibilità di richiedere un finanziamento per reperire le risorse relative ai tributi. Soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 3 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall’articolo 23, comma 12 octies, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall’art. 1, comma 612, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 4 Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali. I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d’imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi l’apposita Tabella) devono comunque indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto. Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato: → nel rigo VL29, campo 1 l’importo dei versamenti periodici e dell’acconto dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione; 69 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione → nel rigo VL29, campo 3 esclusivamente l’importo dei versamenti non eseguiti per effetto della sospensione. I contribuenti che, per l'anno di imposta 2012 hanno adeguato il volume d'affari alle risultanze dei parametri, devono indicare nel rigo VA11: - in colonna 1 i maggiori corrispettivi; - in colonna 2 la relativa imposta versata tramite modello F24 e codice tributo 6493. Maggiori corrispettivi La relativa imposta versata tramite modello F24 e codice tributo 6493 Il maggior imponibile con la relativa imposta derivanti dall'adeguamento non devono essere indicati nel quadro VE poiché si riferiscono all'anno 2012 e non a quello 2013. I contribuenti che vogliono adeguarsi ai parametri per il 2013 devono versare la maggiore IVA dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2014, relativa al periodo di imposta 2013, tramite modello F24 e codice tributo 6493. II maggiore imponibile e la maggiore imposta risultante andranno indicati nella dichiarazione IVA 2015. Si propone il seguente prospetto di sintesi. Fattispecie Versamento Dichiarazione Iva da versare entro il termine Adeguamento parametri di presentazione della Indicare in Dichiarazione 2012 ai fini IVA dichiarazione IVA 2013 con IVA 2014, quadro VA. F24 codice tributo 6493 70 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Iva da versare entro il termine Adeguamento parametri di presentazione della Indicare in Dichiarazione 2013 ai fini IVA dichiarazione 2014 con F24 IVA 2014, quadro VA. codice tributo 6493 Il rigo VA12 è riservato agli enti o società che nell'anno/i precedente/i hanno aderito, in qualità di controllanti, alla liquidazione IVA di gruppo di cui al D.M. 13 dicembre 1979. Nel caso di mancato rinnovo della stessa o di cessazione del controllo nel corso dell'anno, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo non chiesta a rimborso può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione esclusivamente dall'ente o società controllante. Nel rigo VA12 è quindi necessario indicare: → in casella 1 l'anno cui si riferisce il credito di gruppo; → in casella 2 l'importo compensato nel 2013, per il quale devono essere presentate le garanzie di cui all’art. 6, comma 3 D.M. 13.12.1979 (titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione rilasciata da aziende o istituti di credito, polizza fideiussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione). Il rigo va compilato anche nel caso in cui una società esterna al gruppo abbia incorporato nel corso del 2013 una società controllante, con conseguente cessazione della liquidazione IVA di gruppo nel corso dell'anno, per indicare l'eccedenza di credito di gruppo compensata nell'anno 2012 dalla incorporante. Qualora invece la procedura di liquidazione IVA di gruppo prosegua fino alla fine dell'anno con contabilità separata, il credito acquisito dalla società incorporante potrà da questa essere utilizzato solo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'incorporazione; di conseguenza, per la parte compensata e quindi da garantire, il relativo credito IVA andrà indicato nella dichiarazione dell'anno in cui il credito è stato utilizzato. Nel rigo VA13 vanno indicate le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti dei condomini nel corso del 2013 con esclusione di quelle di cui alle lett. a) e b) dell’art.1, comma 2 del D.M. 12.11.1998, ovvero forniture di acqua, energia elettrica e gas, 71 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione nonché delle operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte. Il rigo VA14 va compilato dai contribuenti che a partire dal 2014 intendono avvalersi del particolare regime di cui all'art. 27 D.L. 98/2011. In particolare: → la casella 1 va barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente all'applicazione del regime; → nella casella 2 va indicato l'importo dell'IVA da versare ai sensi dell'art. 19-bis2, D.P.R. 633/1972 per effetto della rettifica della detrazione. La maggiore imposta dovuta a seguito della rettifica della detrazione IVA deve essere versata: in un'unica soluzione; ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione di interessi mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 6497 (sezione Erario). La prima o l'unica rata deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'IVA relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi: di conseguenza coloro che aderiscono al regime dal 1° gennaio 2014 devono effettuare il versamento entro il 16.3.2014. L'importo della rettifica indicata nella casella 2 non deve essere compreso nel rigo VF56. Il rigo VA15 è riservato alle società che risultano non operative ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994, ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies del D.L. 138/2011. Quest'ultima norma ha previsto ulteriori casi che determinano la non operatività di una società: → in perdita fiscale per 3 periodi di imposta; → in perdita fiscale per 2 periodi di imposta e in un terzo periodo abbia dichiarato un reddito inferiore all'ammontare minimo fissato dall'art. 30, comma 3, L. 724/1994. Ha inoltre previsto per tali soggetti l'aumento di 10,5 punti percentuali dell'aliquota Ires. 72 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Per le società e gli enti non operativi il credito IVA risultante dalla relativa dichiarazione annuale: → non può essere chiesto a rimborso; → non può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997; → non può costituire oggetto di cessione a terzi. Qualora, inoltre, per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente risulti non operativo e non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per un ammontare complessivo non inferiore all'importo che risulta dall'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 30 comma 1 della legge 724/1994, il credito IVA non può essere riportato e viene quindi "perso" definitivamente. Come chiarito dell’Amministrazione Finanziaria con la C.M. n. 23/2012 la disciplina delle società di comodo opera nei confronti dei soggetti in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta successivo al triennio in cui è stata evidenziata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, una situazione di perdita fiscale ovvero una situazione di perdita fiscale per un biennio e per un anno un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’Iva di gruppo. Nella casella 1 del rigo VA15 va indicato uno dei seguenti codici: → “1” società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione; → "2" società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente; → “3” società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti; → “4” società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali stabilite per il cosiddetto test di operatività ai fini del reddito. La società che si trova nella situazione "4" perde quindi l'eccedenza IVA detraibile risultante dalla dichiarazione: tale eccedenza andrà comunque indicata nel rigo VX2 o nel corrispondente rigo della sezione 3 del quadro RX del Modello Unico 2014 in caso di presentazione della dichiarazione in forma unificata 73 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.2.3. Sezione III: Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti Finanziari La sezione 3 va compilata dai contribuenti che intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 36-vicies ter, dell'articolo 2, del D.L. n. 138/2011 (cd. "Manovra di ferragosto"), introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 148/2011, che così stabilisce: "Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà”. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili nell'esercizio di imprese o arti e professioni, la norma prevede quindi la riduzione del 50% delle sanzioni amministrative riguardanti: → le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette (art. 1, D.lgs. n. 471/97); → le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi (art. 5, D.lgs. n. 471/97); 74 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione → le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA (art. 6, D.lgs. n. 471/97). La riduzione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei contribuenti: con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro; che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano solo strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; indicano nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA i rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari di cui all'art. 7 DPR 605/1973 nel corso del periodo d'imposta. In particolare dei righi VA20-VA26 va indicato: – il codice fiscale dell'operatore finanziario rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria italiana (colonna 1) o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale estero (colonna 2); – in colonna 3, la denominazione dell'operatore finanziario; 75 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione – in colonna 4, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2011): Nel caso in cui i righi previsti non fossero sufficienti per indicare i rapporti con gli operatori finanziari deve essere compilata un'altra sezione 3 indicando "02" nel campo " Mod. N." e così via. In presenza di operazioni straordinarie i dati richiesti nella sezione se riguardanti il soggetto dante causa vanno indicati nel modulo ad esso relativo. La compilazione di più moduli a causa della presenza di più sezioni 3 non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio. 76 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.3. La compilazione del quadro VC per gli esportatori abituali Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell’IVA. In sostanza, il quadro VC della dichiarazione annuale è dedicato agli esportatori abituali, soggetti che nell’anno precedente o, nel caso di utilizzo del metodo mensile, nei dodici mesi precedenti, hanno: effettuato, fatturato e registrato più del 10% di operazioni in esportazione o altre operazioni assimilate. Anno precedente “Plafond fisso” 12 mesi precedenti esportazioni >10% Registrano Operazioni ad essa assimilate “Plafond mobile” Del proprio volume d’affari rettificato La scelta del metodo avviene nel rigo VC14, barrando l’apposita casella. L’istituto del plafond consente agli esportatori abituali di effettuare acquisti (nel limite del plafond disponibile) senza pagare l’Iva al fornitore (o alla Dogana nel caso di importazioni), inviando al medesimo la cosiddetta dichiarazione d’intento, di cui si riporta un fac-simile: 77 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione La dichiarazione d’intento autorizza, infatti, il fornitore ad emettere fattura senza addebito d’imposta ai sensi dell’art.8, co.1, lett. c) del DPR n.633/72. La dichiarazione ha validità per l’anno solare di riferimento e, se utilizzata per importazioni senza applicazione dell’IVA, va consegnata all’Ufficio doganale d’ingresso prima di effettuare ogni singola operazione. 78 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Le lettere d’intento devono: essere redatte in duplice copia; essere numerate progressivamente per ogni anno solare; essere consegnate o inviate al fornitore prima dell’effettuazione del primo acquisto per il quale si richiede la non applicabilità dell’IVA; iscriverle entro 15 giorni nel registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o nel registro delle dichiarazioni di intento. I soggetti che ricevono le dichiarazioni d’intento emesse da esportatori abituali sono tenuti all’invio telematico dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate tramite la compilazione di un apposito modello. Recentemente è stato modificata la scadenza di presentazione, prevedendo che la relativa comunicazione debba essere inviata entro il termine previsto per la prima liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale), nella quale confluiscono le operazioni non imponibili ai sensi dell’art.8 c.1 lett. c) del DPR 633/72, a nulla rilevando il momento di ricezione della dichiarazione d’intento. NUOVA SCADENZA ( art. 2 c. 4 DL 16/2012) termine di presentazione della comunicazione connesso: - data di emissione della fattura all’esportatore abituale; - periodicità di liquidazione adottata dal cedente/prestatore contribuente mensile (entro il 16 del mese successivo a quello nel quale è stata emessa e registrata la “prima fattura” senza applicazione dell’IVA) contribuente trimestrale (entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre nel quale è stata emessa e registrata la “prima fattura” senza applicazione dell’IVA) Riassumendo, gli operatori nazionali che intendano usufruire della facoltà di effettuare acquisti (nel limite del plafond disponibile) senza pagare l’Iva al fornitore (o alla Dogana nel caso di importazioni), devono effettuare le seguenti operazioni: 79 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione → Verificare il proprio status di esportatore abituale che sussisterà qualora il rapporto operazioni non imponibili/volume d’affari sia maggiore del 10%; → Inviare la dichiarazione d’intento al fornitore per giustificare l’emissione della fattura senza addebito dell’iva; → Tenere apposito registro delle dichiarazioni rilasciate ai fornitori o registrarle nel registro delle fatture emesse. 3.3.1. I dati del quadro VC I dati richiesti nella compilazione del quadro VC sono quelli previsti dall’art.10 del DPR n.435/01. Già dal 2002 non è teoricamente più previsto l’obbligo per gli esportatori abituali che si avvalgono del plafond di annotare mensilmente, in apposito prospetto nel registro Iva vendite (registro corrispettivi o registro delle dichiarazioni d’intento), i dati relativi all’andamento del plafond poiché tali dati vanno indicati nel citato quadro VC (C.M. n.6/02). Non va tuttavia dimenticato che, per espressa previsione dello stesso regolamento, gli esportatori abituali dovranno fornire agli organi dell'amministrazione, se ne faranno eventuale richiesta (fino al secondo mese precedente a quello della richiesta): → l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie utilizzabile all'inizio di ciascun mese; → l’ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati in ciascun mese senza pagamento dell’imposta. È bene, pertanto, che i vecchi prospetti, ancorché non necessariamente annotati nei registri, vengano comunque conservati. 80 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Nel quadro VC trovano collocazione le informazioni necessarie all’Amministrazione Finanziaria al fine di verificare se il contribuente ha correttamente utilizzato il plafond spettante. Il quadro si compone di sei colonne nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righi da VC1 a VC12, i seguenti dati: → colonna 1: ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari; → colonna 2: ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni. Nelle ipotesi di trasferimento del beneficio di utilizzo del plafond, ad esempio affitto d’azienda o cessione d’azienda, le colonne 1 e 2, devono essere compilate dal soggetto subentrante a partire dalla data di utilizzo del plafond ricevuto. → colonna 3: volume d’affari, suddiviso per ogni mese, relativo all’anno d’imposta 2013. A partire dall’anno d’imposta 2013 la colonna deve essere compilata indicando l’ammontare mensile delle operazioni effettuate con esclusione di quelle individuate dall’articolo 21, comma 6- bis. Tali operazioni, infatti, concorrono alla determinazione del volume d’affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale. → colonna 4: ammontare delle cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente nello stesso periodo d’imposta 2013. Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell’anno 2013 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito mentre i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell’anno 2013 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2013, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese. → colonna 5: volume d’affari suddiviso per ogni mese dell’anno 2012; 81 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione → colonna 6: ammontare delle cessioni all’esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell’anno 2012. In particolare, si dovrà indicare: Ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari Ammontare del plafond utilizzato per importazione di beni In colonna 3 deve essere indicato il volume d’affari, suddiviso per mese, relativo all’anno d’imposta 2013. Nel volume d’affari non vanno incluse le operazioni di cui al co. 6 - bis, art. 21, D.P.R. 633/1972. Tali operazioni infatti, pur rientrando nel volume d’affari non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale. Si tratta delle seguenti operazioni: → cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’articolo 10, nn. Da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea, per le quali va emessa fattura con la descrizione "inversione contabile”; → cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione eEuropea, per le quali va emessa fattura con l’annotazione “operazione non soggetta” (C.M. 12/E/2013). 82 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Volume d’affari 2013 suddiviso per mese L’ammontare delle cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali ecc…effettuate mensilmente nello stesso periodo d’imposta 2013. Le colonne 5 e 6 devono essere compilate solo dai contribuenti che nel corso dell’anno 2013 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2013, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese. Nel rigo VC14 va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2013 ovvero alla data del trasferimento del beneficio di utilizzo nelle ipotesi, ad esempio, di affitto o cessione d’azienda. Plafond disponibile al 1° Gennaio 2013 83 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l’effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno ed una validità per il solo mese di gennaio 2013 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta. È bene, tuttavia, osservare come: → dal quadro VC non emerga direttamente l’importo del plafond disponibile ad inizio di ogni mese (tranne il dato di inizio anno), ma risultino semplicemente i dati che rilevano ai fini dell’istituto; → non sempre i dati riportati in questo quadro risultino perfettamente correlati a quelli contenuti in altri righi della dichiarazione (in particolare VE30 e VF13), a causa della non perfetta coincidenza fra le regole che disciplinano la compilazione della dichiarazione annuale e quelle che riguardano l’istituto del plafond. Le operazioni attive che generano plafond sono individuabili dal rigo VE30 della dichiarazione annuale. Si tratta, pertanto, delle: - Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972; - Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all'esportazione entro 90 giorni dalla consegna di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), - Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla UE ex art. art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993; - Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. f), D.L. n. 331/1993; 84 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972; - Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 633/1972; - Cessioni e prestazioni a residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano (a rt. 71, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); - Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.) ai sensi dell’art. 72, D.P.R. n. 633/1972; - Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese le operazioni triangolari), ai sensi dell’art. 41, D.L. n. 331/1993; - Triangolazione UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (es.: una ditta italiana vende a una ditta francese ma su incarico della ditta francese consegna a una ditta tedesca) ai sensi dell’art. 41, D.L. n. 331/1993; - Triangolazione UE promossa da soggetto passivo nazionale (es.: una ditta tedesca vende ad una ditta italiana ma consegna a una ditta francese su incarico della ditta italiana) ex arrt. 41, D.L. n. 331/1993; - Triangolazioni nazionali (operatore italiano cede beni ad altro operatore nazionale, con consegna ad operatore comunitario) ex art. 58, comma 1, D.L. 331/1993; - Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati - art. 37, comma 1, D.L. n. 41/1995. Non concorrono a formare il plafond (l’esclusione è spontanea poiché si tratta di operazioni che non compaiono nel quadro VE): - le esportazioni gratuite di beni non oggetto dell’attività di costo unitario non superiore a €25,82 o di quelli per i quali al momento dell’acquisto od importazione non è stata detratta l’Iva ai sensi dell’art.19 (sono operazioni FCI e va emessa, ai fini doganali, fattura pro-forma con indicazione del valore effettivo dei beni ai soli fini doganali); - esportazioni di campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati in modo indelebile (sono operazioni FCI e va emessa, ai soli fini doganali, fattura “proforma” con valore effettivo); 85 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione - cessioni gratuite a soggetti UE di campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati in modo indelebile (sono operazioni FCI – va emesso DDT con causale “campione gratuito ai sensi art.2, co.3, lett. d) del DPR n.633/72” – non va compilato Intrastat); - esportazioni per sostituzioni in garanzia (sono operazioni FCI e va emessa, ai fini doganali, fattura “pro-forma” con indicazione del valore effettivo dei beni ai soli fini doganali); - sostituzioni in garanzia relative a cessioni intracomunitarie (sono operazioni FCI – va emesso DDT con causale “sostituzione in garanzia” – no Intrastat); - cessioni gratuite di beni a soggetti UE (non sono cessioni intracomunitarie in quanto manca il requisito dell’onerosità e quindi subiscono lo stesso trattamento Iva delle operazioni interne); - esportazioni definitiva “franco valuta in conto deposito” (risoluzione n.1024 Dipartimento delle dogane del 05/06/00); - esportazioni temporanee, riferite a beni inviati all’estero per subire determinati trattamenti al termine del quale rientrano nel territorio dello Stato (c.d. perfezionamento passivo – viene emessa fattura “pro forma” ai fini doganali); - esportazioni temporanee (art.214 TULD) o con utilizzo di carnet ATA (art.91 C.d.C.) di beni inviati all’estero per la tentata vendita e successivamente venduti dall’estero (risoluzione Dogane n.839/V/SD del 05/06/00); - esportazioni definitiva senza passaggio della proprietà con “lista valorizzata” (C.M. n.156/E/99, C.Ad. n.8/D del 27/02/03 e C.M. n.19/E/02). Il metodo utilizzato nell’anno per determinare il plafond va indicato (in sede di dichiarazione annuale, a posteriori) nel rigo VC14, compilando: - la casella 2: se si è usato il metodo solare; - la casella 3: se si è usato il metodo mensile. 3.3.2. Acquisti con utilizzo del plafond e divergenze con il rigo VF13 L’esportatore abituale che, previo invio della dichiarazione d’intento al fornitore, ha effettuato e registrato nell’anno solare acquisti NI ai sensi dell’ art.8, c.1 lett. c), li deve collocare nel rigo VF13 della dichiarazione Iva. 86 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Analoga collocazione vale per le importazioni (dichiarazioni d’intento presentate alla Dogana) con la precisazione che in quest’ultimo caso il medesimo importo (corrispondente alla base imponibile indicata in bolletta doganale) andrà indicato anche nel rigo di dettaglio VF25, casella 3. È utile evidenziare come il totale del rigo VF (operazioni registrate) possa divergere dalla somma di colonna 1 e 2 del quadro VC (plafond utilizzato). Il motivo, come evidenziato in precedenza, è rappresentato dal fatto che il plafond disponibile va “svuotato” con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione e non, invece, in base al criterio del registrato (che dal 14/03/97 vale, invece, dal lato attivo ai fini della formazione del plafond). Indipendentemente dal ricevimento delle fatture o delle bollette doganali e dalla loro registrazione nel registro di cui all’art.25 del DPR n.633/73 (registro Iva acquisti), occorre quindi fare riferimento all’evento che si verifica per primo tra quelli di seguito evidenziati: - consegna dei beni (art.6 DPR n.633/72); - pagamento (art.6 d.P.R. n.633/72); - emissione della fattura (art.6, co.4, DPR n.633/72); - accettazione della bolletta doganale (art.36, co.2, T.U.L.D. – R.M. n.161/E/08). Altro fattore che potrebbe influire sulla divergenza dei due dati è costituito dalla presenza di note di variazione riferite ad acquisti con l’utilizzo del plafond. Ricordiamo, infine, che dal 14/03/98 il plafond può potenzialmente essere utilizzato per l’acquisto di qualsiasi bene (anche strumentale) o servizio oltre che per l’importazioni di beni (anche strumentali), con le seguenti eccezioni: - fabbricati; - aree fabbricabili; 87 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione - beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi dell’art.19 e seguenti del DPR n.633/72, compresi quelli che rientrano nel regime del margine (C.M. n.177/E/95 p.5). 3.3.3. Il trasferimento del Plafond nelle operazioni straordinarie In via generale, la legittimità del trasferimento del Plafond è subordinata al verificarsi di determinate condizioni, indicate per il conferimento, e applicabile con i necessari adattamenti alle altre operazioni straordinarie, nella R.M. 16/E/1996 e R.M. 165/E/2008. I citati interventi di prassi, chiariscono che “Il conferimento d’azienda o di ramo aziendale determina il subentro nella posizione di esportatore abituale da parte del conferitario il quale può fruire del plafond maturato dalla conferente quando ricorrono due condizioni: 1. il conferitario continua, senza soluzione di continuità, l’attività relativa ai complessi aziendali oggetto del conferimento, in precedenza svolta dal conferente; 2. il conferente subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali conferiti (cfr. Ris. Min. n. 360030 del 18 marzo 1977; Ris. Min. n. 505229 del 7 novembre 1987; Ri. Min. n. 621099 del 4 luglio 1989).” Ai requisiti sostanziali dettati dall’Amministrazione Finanziaria si aggiungono adempimenti di carattere formale, dettati dall’art. 35 del D.P.R. 633/1972. La disposizione richiamata prevede la presentazione del modello di variazioni dati IVA entro 30 giorni, utilizzando i modelli AA9/10 per le persone fisiche e modello AA7/10 per le società. Subentro nel Plafond: Condizioni Il conferitario prosegue l’attività relativa ai complessi aziendali trasferiti, precedentemente svolta dal conferente Presentazione del modello di variazioni dati IVA entro 30 giorni 88 Subentro del conferitario nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali conferiti s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione L’art. 8, co. 4, del D.P.R. 633/1972 disciplina il trasferimento del Plafond nel caso di affitto d’azienda. La norma richiamata recita “Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio”. Le condizioni dettate dal disposto normativo affinché sia possibile operare nei casi di affitto d’azienda il trasferimento del Plafond sono le seguenti 1: 1. dichiarazione esplicita di voler operare il trasferimento del plafond nel contratto di affitto d’azienda; 2. presentazione del modello di variazioni dati IVA entro 30 giorni, utilizzando i modelli AA9/10 per le persone fisiche e modello AA7/10 per le società. Nello specifico, per ciò che riguarda la presentazione del modello di variazioni dati IVA, dovrà essere compilata la sezione 3, del quadro D, del modello AA7/10. Al fine di analizzare la possibilità di trasferire il plafond Iva nelle operazione di conferimento aziendale, considerato il vuoto normativo sul tema, sarà necessario rifarsi ad alcuni interventi di prassi ed, in particolare, alla già richiamata R.M. 165/E/2008, che detta le condizioni necessarie per operare il trasferimento del Plafond Iva nelle operazioni di conferimento, e la R.M. 124/E/2011, che oltre a ribadire e puntualizzare i concetti espressi dalla R.M. 165/E/2008 analizza un caso particolare di trasferimento del Plafond indicando, altresì, le necessarie procedure per operare una sua ripartizione. Partiamo dall’analisi delle condizioni necessarie per operare il trasferimento del Plafond Iva. L’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 165/E/2008, in parziale modifica della R.M. 16/E/1996, subordina il passaggio del plafond iva non "al trasferimento di tutti i debiti/crediti dell'azienda ma solo delle posizioni attive e passive necessarie ad assicurare, in situazione di continuità la prosecuzione dell'attività di impresa rivolta ai clienti non residenti". 1 Si veda R.M. 450173/1992. 89 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione In altri termini, l'Agenzia, richiamando quanto espresso dalla Ctr del Piemonte con la Sentenza 5.3.2007, n. 8, ammette il trasferimento del plafond a condizione che si realizzi il passaggio dei rapporti giuridici strettamente collegati e generatori del plafond Iva 2. Tale concetto viene ribadito nella R.M. 124/E/2011. Infatti, nel documento menzionato l’Amministrazione Finanziaria è “dell’avviso che il trasferimento del plafond non sia condizionato al trasferimento di tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative al ramo d'azienda conferito. Il diritto a fruire dello speciale trattamento fiscale previsto dalla norma nasce, infatti, dalla situazione obiettiva, ovverosia dall'essere esportatore abituale nei limiti quantitativi previsti dalla relativa disciplina. Situazione nella quale il conferitario subentra per effetto del conferimento del ramo aziendale dedito all'attività di esportazione”. Subentro nel Plafond Conferimento : Condizioni Il conferitario prosegue l’attività relativa ai complessi aziendali trasferiti, precedentemente svolta dal conferente Passaggio dei rapporti giuridici strettamente collegati e generatori del plafond Iva nei limiti quantitativi necessari ad acquisire la qualifica di esportatore abituale Nella R.M. 124/E/2011, l’Amministrazione Finanziaria affronta una particolare questione, riguardante il trasferimento del plafond iva per effetto di un'operazione di conferimento e l'effettuazione di operazioni di triangolazione da parte delle società partecipanti al conferimento. In particolare, la società istante (Alfa S.r.l.) nella propria istanza d'interpello fa presente che, a seguito dell'operazione di conferimento del ramo aziendale afferente la produzione di macchinari in una società di nuova costituzione (Beta S.r.l.), l'intera attività produttiva sarà 2 La Settimana Fiscale 2.3.2012 - n. 8 - p. 37 Conferimento d'azienda - Trasferimento del plafond Iva di Pietrobon Leonardo- 90 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione svolta dalla società beneficiaria (Beta S.r.l.), mentre l'attività di vendita a favore dei soggetti extra Ue sarà ad essa riservata. In sostanza, quindi, la società interpellante (Alfa S.r.l.) da vita ad un'operazione di triangolazione, di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972, in cui: • la società istante - conferente (Alfa S.r.l.) assume la qualifica di promotore dell'operazione di triangolazione; • la società beneficiaria dell'operazione di conferimento - conferitaria (Beta S.r.l. di nuova costituzione) assume, invece, il ruolo di primo cedente nazionale. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il plafond iva maturato dalla società conferente (Alfa S.r.l.) nell'anno precedente e trasferibile alla società conferitaria (Beta S.r.l.), è utilizzabile nel modo seguente: dalla società conferitaria (Beta S.r.l.) in misura pari al rapporto tra l'ammontare stimato delle operazioni di natura non imponibile che, si presume, verranno realizzate nell'anno successivo dalla medesima società (Beta S.r.l.) e la somma di tali operazioni e delle operazioni non imponibili che la società conferente (Alfa S.r.l.) si presume realizzerà nel medesimo anno. Con riferimento a tali ultime operazioni – in merito alle cessioni ed alle prestazioni non imponibili ipoteticamente realizzabili dalla società conferente (Alfa S.r.l.) - l'Agenzia, stante l'effettuazione di operazioni triangolari, precisa la necessità di assumere a riferimento la differenza tra i corrispettivi praticati dalla conferente (Alfa S.r.l.) ai clienti extra ue ed i corrispettivi praticati dalla società conferitaria (Beta S.r.l.) alla conferente (Alfa S.r.l.); dalla società conferente (Alfa S.r.l.) per la quota residua, rispetto a quanto attribuito alla società conferitaria secondo le indicazioni di cui sopra. Si propone il seguente esempio. Suddivisione Plafond IVA A B C D E Plafond di Alfa Srl anno 2012 da suddividere per l’anno 2013 Operazioni stimate non imponibili Alfa Srl Operazioni stimate non imponibili Beta Srl Margine da attribuire ad Alfa Srl Ripartizione Plafond a beta 300.000 200.000 100.000 100.000 100.000/100.000+130.000= 43,5% F Plafond Trasferito a Beta 87.000 H Plafond Trasferito ad Alfa 113.000 91 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Infine, in merito alle procedure operative, nella R.M. 124/E/2011 viene chiarito che: la società conferente indicherà il passaggio del plafond e i criteri di attribuzione dello stesso in parte alla stessa società e in parte alla conferitaria; la società conferitaria, a sua volta, dovrà provvedere all’indicazione dell’operazione nella comunicazione di variazione dati da rendere ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, compilando il modello AA7/10, quadro D, sezione 1, barrando la casella PL, concernente il trasferimento del plafond Iva. Per la cessione d’azienda o di ramo d’azienda valgono le stesse considerazioni effettuate in merito al conferimento. Per quanto concerne, invece, le altre operazioni straordinarie ed il trasferimento del plafond Iva l'Agenzia delle Entrate ha stabilito: • con la R.M. 27.6.1974 n. 525029 che, qualora due o più società si concentrino in una sola, sia per incorporazione che mediante fusione, la società incorporante ovvero la società derivante dalla fusione subentra in tutti gli obblighi ed i diritti delle società preesistenti, ivi compresa quindi la facoltà di fruire della qualità di esportatore abituale, eventualmente spettante a queste ultime; • con le R.M. 7.7.1978, n. 410792 e 9.8.1978 n. 410683, la possibilità per una società derivante da un'operazione di trasformazione di fruire della qualifica di esportatore abituale, sempreché la medesima società abbia assorbito a tutti gli effetti i rapporti giuridici attivi e passivi e continui l' attività esortativa della ditta individuale cessata per effetto dell'operazione di trasformazione sociale; • per quanto riguarda la scissione, si possono estendere, con i relativi adattamenti, le considerazioni effettuate in merito al conferimento; • infine, per quanto riguarda la trasformazione si sottolinea che l’operazione comporta solo un cambio di veste giuridica, che non inficia lo status di esportatore abituale. 92 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.3.4. Esempio di compilazione quadro VC Alfa srl: → Ha registro esportazioni nel 2013 per euro 250.000,00; → Nel 2013 ha realizzato un volume di affari di euro 500.000,00, comprensive di operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA (Art. 7 – 7 septies, D.P.R. 633/1972) per euro 20.000,00 (mese di Febbraio 2013); → Nel corso del 2013, avendone i requisiti (esportazioni superiori al 10% del volume d’affari 2012) con plafond di euro 200.000,00 (esportazioni effettuate nel 2012), ha effettuato: - Acquisti interni in sospensione d’imposta per euro 100.000; - Importazioni in sospensione d’imposta per euro 40.000,00. Le suddette somme andranno indicate come di seguito esposto (per semplicità si riportano solo i totali): 100.000 40.000 480.000 250.000 200.000 I 20.000 euro per operazioni art. 21, co. 6 –bis, D.P.R. 633/1972 concorrono alla determinazione del volume d’affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale. La parte di plafond non utilizzata (200.000 – (100.000 + 40.000) non potrà essere riportata nel 2014. Per il 2014: → Sussiste la condizione di esportatore abituale essendo le esportazioni superiori al 10% del volume d’affari; → Il plafond utilizzabile sarà pari ad euro 250.000,00. 93 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.4. Il quadro VD L’articolo 8 del D.L. 351/2001 prevede per le società di gestione del risparmio la possibilità di cedere il credito emergente dalla dichiarazione annuale dell’IVA oltre che ai sensi dell’art. 43bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 43-ter dello stesso Decreto. Il presente quadro deve essere utilizzato: → sia dalle società di gestione del risparmio per l’indicazione del credito IVA risultante dalla presente dichiarazione, ceduto in tutto o in parte ad altri soggetti ai sensi del citato art. 8, comma 2, del d.l. n. 351/2001 e secondo le modalità previste dal citato art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973; → sia dai cessionari, appartenenti allo stesso gruppo come definito dal citato art. 43-ter, ai quali tali crediti sono stati ceduti. La compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione del credito di cui trattasi, a norma del comma 2, dell’art. 43-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973. 94 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Il cessionario acquisisce la titolarità del credito ricevuto con la presentazione della dichiarazione Si ricorda che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione dal cessionario, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, a partire dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi si sono generati in capo al soggetto cedente (1° gennaio 2014 atteso che ai fini dell’IVA il periodo d’imposta coincide con l’anno solare). Tale credito costituisce quindi un importo da utilizzare a scomputo dei versamenti periodici o annuale, a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta. 95 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.5. Il quadro VE Novità: aumento aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% ridenominato il rigo VE39, “Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”, per tener conto, nella determinazione del volume d’affari 2013, delle operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura. Novità: è stata eliminata l’indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “IVA per cassa” ex art. 7, DL n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall’1.12.2012. 96 Si tratta, nello specifico, delle operazioni disciplinate dall’art. 21, co. 6 – bis, D.P.R. 633/1972 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Il quadro VE ha per oggetto l’indicazione delle operazioni attive effettuate dal contribuente, che concorrono a formare il “volume d’affari IVA”. Sono innanzitutto da evidenziare le novità: → introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012); → l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria frutto delle disposizioni dall’art. 11, co. 1, D.L. n. 76/2013. La normativa richiamata, infatti, ha posticipato, modificando le originarie previsioni dell’art. 40, co. 1 – ter, D.L. 98/2011, conv. con mod. L. 111/2011, la decorrenza dell’incremento al 1° Ottobre 2013. Per quanto riguarda le novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2013, in via preliminare, si osserva che ai sensi dell’art. 20, D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. 1), D.Lgs. n. 18/2010: “Per volume d’affari del contribuente si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. L’articolo 1 comma 325 della Legge di Stabilità 2013 (ex art. 1, co. 2, lett. c) del D.L. n.216/12) rivede significativamente il sistema delle esclusioni dal computo del volume d’affari di cui all’art.20, co.1, primo periodo, del D.P.R. n.633/72: “all’articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36.” Viene, quindi, confermato il principio di irrilevanza nella determinazione del Volume d’affari: - dei passaggi di beni tra attività separate (art.36, co.5, del Decreto Iva) - e delle cessioni di beni ammortizzabili, precisando, però, che rientrano anche le voci B.I.3) e B.I.4) dello Stato patrimoniale attivo di cui all’art.2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), in luogo dell’attuale formulazione che citata, invece, l’art.2425, n.3) c.c., ovvero i lavori in corso su ordinazione; 97 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione - è sta ta sop p re ssa l’ e sclusione , introdotta dall’art.1, co.1 del D.Lgs. n.18 dell’11/02/10, delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Paese UE, non soggette all’imposta ai sensi dell’art.7- 7 septies del D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica che la Legge di Stabilità 2013 opera sull’art.1, co.1, lett. a) del D.L. n. 746/83. Il decreto, dunque, modifica in senso estensivo il concetto di volume d'affari, in cui confluiscono: → I servizi sia i servizi generici che non generici; → le cessioni di beni fuori campo per carenza del requisito territoriale. Ne risultano influenzati (in negativo) tutti gli istituti dell'Iva che prendono in considerazione tale grandezza (compreso il regime dell'Iva per cassa), tranne il plafond, per il quale, in conformità a quanto suggerito su queste pagine in occasione della consultazione lanciata a settembre dalle Finanze, il legislatore ha escluso le operazioni non territoriali dal denominatore del rapporto di cui al D.L. 746/83. Per quanto riguarda l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, l’Amministrazione Finanziaria consapevole delle difficoltà operative connesse a tale evento, con il comunicato stampa del 30 settembre 2013, ha fornito le prime indicazioni. Con il richiamato comunicato stampa, l’Amministrazione Finanziaria ha rimandato per la corretta gestione Iva delle operazioni nel periodo transitorio alla C.M. 45/E del 12 ottobre 2011, emanata a seguito dell’incremento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21% avvenuto nel 2011. Nel citato documento di prassi e, in particolare, nel par. 3, della C.M. 45/E del 12 ottobre 2011, si fa riferimento, relativamente alla gestione delle operazioni nel periodo transitorio, all’art. 6 del D.P.R. 633/1972 che, come noto, detta i criteri generali per l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione al quale è collegata l’individuazione della corretta aliquota Iva applicabile. Inoltre, risulteranno decisivi: - in relazione agli acquisti intracomunitari di beni, la nuova formulazione dell'art. 39 del D.L. 331/93; - i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 16/E/2013 in merito al momento di effettuazione dei servizi generici resi/ricevuti a/da soggetti passivi non stabiliti in Italia, contenute nel co. 6, art. 6, D.P.R. 633/1972 introdotto ad opera della Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011). Pare opportuno riportare, una tabella riepilogativa relativa all’indicazione del momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva per le varie fattispecie oggetto di analisi. 98 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Tabella - Il momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva Fattispecie Momento effettuazione operazione Cessione di beni immobili Cessione di beni mobili Prestazione di servizi Servizi internazionali Contratti di somministrazione Stipula dell'atto notarile Momento di consegna o di spedizione (anche con fatturazione differita) Il momento di effettuazione è individuato con riferimento al pagamento del corrispettivo Momento di ultimazione Vale la data del pagamento Destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità Prelievo dei beni estranee all’esercizio dell’impresa Prestazione di servizi effettuate per l’uso Il momento di effettuazione è quello in cui le personale o familiare dell’imprenditore stesse sono rese o, se le prestazioni hanno oppure effettuate gratuitamente per altre carattere periodico o continuativo, il mese finalità estranee all’esercizio dell’impresa successivo a quello in cui sono rese Se commissionari alla vendita il momento di effettuazione Contratti di commissione è quello in cui il commissionario vende i beni al terzo, mentre nel caso di commissionari all’acquisto è quello in cui il commissionario acquista i beni dal terzo. Si considerano effettuate all’atto della rivendita a terzi, oppure, per i beni non Contratti estimatori restituiti, alla scadenza del termine convenuto per la restituzione e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Cessione e acquisti intracomunitari Vale il momento di spedizione dallo Stato Membro d’origine Il differimento riguarda solo il momento del pagamento dell’imposta, e, di conseguenza, Operazioni c.d. ad esigibilità differita dovrà verificarsi il momento di effettuazione dell’operazione in base alle indicazioni art. 6, D.P.R. 633/1972. 99 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Secondo l’art. 201 del codice doganale Importazioni comunitario dell’accettazione sorge della al momento dichiarazione doganale. La schematizzazione proposta deve tener conto di una serie di “deroghe” presenti nel sistema dell'Iva. Ad esempio, in base all’art. 6, co. 4, D.P.R. 633/1972 si anticipa il momento di effettuazione dell'operazione all'atto del pagamento o dell'emissione della fattura sia per la cessione di beni, mobili e immobili, sia per le prestazioni di servizi. Nella gestione dei pagamenti si dovrà considerare anche lo strumento utilizzato per il pagamento: in caso accredito in conto corrente (bancario o postale) l'operazione si considera effettuata in coincidenza con il momento in cui si riceve la comunicazione dell'avvenuto accreditamento da parte della banca (o posta); nel pagamento con cambiali, l'effettuazione coincide con il rilascio dei titoli e non con la loro scadenza, salvo che la cambiale sia non cedibile. La valutazione di tali elementi è indispensabile per valutare il corretto collocamento delle operazioni, ovvero operazioni “effettuate” prima del 30.09.2013 e operazioni “effettuate” a partire dal 1° ottobre 2013 e la conseguente corretta indicazione in dichiarazione. 100 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.5.1. La composizione del quadro VE Il quadro è suddiviso in cinque sezioni: 1. conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati; 2. operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali; 3. totale imponibile e imposta; 4. altre operazioni; 5. volume d’affari. 3.5.2. Sezione I: Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati La sezione 1 è riservata: → ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), 101 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione ai sensi dell’articolo 34, comma 7, con l’applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione (confronta circolare n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6); → agricoltori esonerati di cui all’art. 34, comma 6, cioè che nell’anno precedente non hanno superato il limite di volume d’affari di 7.000 euro, che riscontrano, alla fine dell’anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633/72. Come precisato nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 (par. 6.7.2), per tali soggetti che alla fine dell’anno solare riscontrino di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici, resta ferma per l’intero anno solare l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, alle cessioni di prodotti agricoli e delle aliquote loro proprie alle operazioni diverse (queste ultime da indicare nella sezione 2). In corrispondenza di ciascun rigo, in base alla percentuale di compensazione applicata, da determinare nel quadro VF, sezione 3-B, devono essere indicati: → in colonna 1, l’imponibile risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi registrate nel 2013; Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con IVA incorporata si ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l’annotazione dell’ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi. → in colonna 2, la relativa imposta che risulta dall’applicazione delle percentuali di compensazione alla cessione di prodotti agricoli e ittici. Imponibile 102 Imposta secondo percentuali di compensazione da determinare nel quadro VF s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.5.3. Operazioni imponibili agricole, commerciali e professionali 4% 10% 21% 22% La sezione 2 va utilizzata per indicare le operazioni attive imponibili, distinte per aliquota (4%, 10%, 21% e 22%) effettuate e registrate nell'anno dalle imprese commerciali o dagli esercenti arti e professioni. Si precisa che: → gli editori che usufruiscono della riduzione della base imponibile (art. 74, comma 1 lett. c) indicano la base imponibile nel quadro VE al netto della riduzione prevista per tale settore (resa analitica o resa forfetizzata); → le imprese fornitrici di lavoro interinale indicano nel quadro VE la sola parte di corrispettivo soggetta ad IVA; non va invece indicata in dichiarazione, in quanto esclusa dalla base imponibile, la parte corrispondente al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali (art. 26-bis L. 196/1997); → il produttore agricolo che applica sia le percentuali di compensazione sia le aliquote IVA deve compilare la Sezione II limitatamente alle operazioni assoggettate ad aliquota IVA ordinaria. Come precedentemente accennato, l’art. 11, co. 1, D.L. n. 76/2013 ha posticipato, modificando le originarie previsioni dell’art. 40, co. 1 – ter, D.L. 98/2011, conv. con mod. L. 111/2011, la decorrenza dell’incremento dell’aliquota IVA ordinaria al 1° Ottobre 2013. Nei righi da VE20 a VE23 vanno riportati: → nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d’imposta per le quali si sia verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2013 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno; → nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta. 103 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Imponibile Imposta Di conseguenza, nella Sezione II è stato inserito il rigo VE23 per tener conto della nuova aliquota IVA ordinaria del 22%. 3.5.4. Le operazioni con detraibilità limitata Nel caso di operazioni attive che concorrono solo in parte alla formazione della base imponibile, come ad esempio nel caso delle auto o dei cellulari, la parte esclusa non va indicata nella dichiarazione, in base a quanto disposto dall’art. 13, D.P.R. 633/1972: "Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile, ai sensi di tali disposizioni, l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti". La norma, che definisce il c.d. "principio di simmetria", trova pacifica applicazione: nel caso di vendita di autoveicoli per i quali l'IVA relativa al costo di acquisto è stata detratta nella misura del 40% prevista dal vigente art. 19-bis1 lett. c), Decreto Iva; per la cessione di auto per le quali l'imposta è stata detratta nella misura del 10% o 15% (in funzione delle disposizioni contenute nell'art. 30 comma 4 della L. 388/2000); o per la cessione di apparecchi telefonici cellulari per i quali è stata applicata la detrazione del 50% sulla base dell'abrogata lettera g) dell'art. 19-bis1o nella diversa misura oggettiva determinata ai sensi dell'art. 19. L’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 8/E/2009 ha sancito che “nonostante l'ultimo comma dell'art. 13 faccia riferimento alle cessioni di beni, l'applicazione di tale disposizione è stata ritenuta applicabile anche alla cessione di contratti di leasing (prestazione di servizio) di un'autovettura 104 per la quale l'IVA è stata detratta nella misura del s 40%”. IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Si ritiene che la disposizione non risulti invece applicabile per la cessione di beni con IVA totalmente indetraibile, come è, ad esempio, per le auto acquistate entro il 31/12/2000, nel qual caso trova, invece, applicazione l'esenzione di cui all'art. 10 comma 27-quinquies. 3.5.5. Le operazioni ad esigibilità differita Per quanto riguarda le operazioni ad esigibilità differita è da segnalare innanzitutto la soppressione dell’indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “IVA per cassa” ex art. 7, DL n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall’1.12.2012. Rimane in vigore l’art.32-bis, D.L. 83/2012, che disciplina il nuovo regime dell’Iva per cassa, ovvero il regime che presuppone il differimento dell’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento del corrispettivo. Tale differimento è rilevabile attraverso la compilazione del Rigo VE36 indicando nel campo 1 l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi. Si tratta, tra l’altro, delle operazioni: – effettuate ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 (regime dell’Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012). Tali operazioni devono essere distintamente evidenziate anche nel campo 2 del rigo VE36. Tali operazioni, indicate al rigo VE 36 e la relativa imposta non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE. Saranno comprese nella Sezione II del quadro VE quando si verificherà l’esigibilità dell’imposta o, comunque, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. La nuova disciplina è già operante a tutti gli effetti dal 01° dicembre 2012, grazie alla pubblicazione del provv. del Min Economia e del Min Finanze, datato 11 ottobre 2012, che ne ha individuato la data di entrata in vigore e le modalità di attuazione. 105 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Le novità introdotte dall’art.32-bis del DL n.83/2012 1. IL VOLUME D’AFFARI Un primo effetto della nuova disciplina è quello di aumentare notevolmente la platea dei soggetti potenzialmente interessati ad applicare tale sistema, prima riservato alle aziende di piccole e medie dimensioni, in quanto il sistema dell’IVA per cassa viene esteso alle imprese con volume d’affari fino a due milioni di euro. Tale possibilità era già consentita ai sensi dell’art. 7 del DL n. 185 del 2008, ma solo per i soggetti passivi IVA con volume d’affari fino a 200.000 euro. 2. ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE In merito alla nascita del diritto alla detrazione, il regime di Iva per cassa previsto dall’art.32-bis del D.L. n.83/12 contiene importanti e sostanziali novità, ed in particolare: • l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, in capo ai soggetti che si avvalgono dell’esigibilità differita, sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi; • il diritto alla detrazione dell’imposta, in capo al cessionario o committente, sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti sorge: Per cedente o prestatore -> pagamento del corrispettivo Per cessionario o committente -> momento di effettuazione dell’operazione Al Rigo VF20 nel campo 1 va indicato l’ammontare complessivo degli acquisti con Iva esigibile in anni successivi annotati nel 2012, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Tra questi quelli: - effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’Iva per cassa di cui all’articolo 32-bis del DL n. 83 del 2012, in vigore dal 1° dicembre 2012. Tali operazioni devono essere distintamente indicate anche nel campo 2. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato dai cessionari o committenti di soggetti che hanno aderito al regime dell’Iva per cassa. 106 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Come chiarito anche con la Circolare n. 44 del 26 novembre 2012, per i cessionari o committenti che non hanno optato per il predetto regime il diritto alla detrazione sorge, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione. 3. LA SCELTA DEL REGIME E’OPZIONALE Mentre il sistema previgente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185 del 2008 si riferiva a singole operazioni, quello disciplinato dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 è un vero e proprio regime che, in via di principio, riguarda l’intera attività realizzata dai soggetti interessati. L’articolo 32-bis dispone che la liquidazione dell’IVA per cassa è adottata, dunque, in base ad opzione. Come stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia l’opzione o la revoca per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa si desumono dal comportamento concludente del contribuente e, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, dovranno essere comunicate nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione, da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione mediante comportamento concludente. Coloro che intendono avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività. A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Tale annotazione sulle fatture non costituisce, tuttavia, un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura, come avveniva nel sistema dell’IVA per cassa di cui al DL n.185/2008, ma risponde all’esigenza della regolare tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che assoggetti all’IVA per cassa solo alcune operazioni, escludendo ad esempio quelle effettuate nell’ambito di regimi speciali. L’amministrazione finanziaria nella Circolare n.44/E/12 conferma che l’omessa indicazione di tale dicitura non inficia l’applicazione del regime per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile. 107 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione L’Agenzia Entrate ha previsto un rigo ad hoc per l’opzione: il rigo VO15, ricordando come l’omessa opzione sia sanzionata con la sanzione residuale fissa da 258 euro a 2065 euro, ex D.Lgs. 472/97: Si propone il seguente esempio. Un soggetto passivo Iva nel 2013 ha aderito al nuovo regime dell’Iva per cassa. Le operazioni effettuate dal contribuente nel 2013 ammontano ad euro 100.000 + IVA 21%. Di queste sono state incassate fatture per euro 50.000 + IVA. 50.000 10.500 50.000 50.000 Ipotizziamo che nel 2014: → vengono incassate le fatture del 2013 per euro 50.000; → le operazioni effettuate dal contribuente ammontano ad euro 100.000 + IVA 21%; di queste sono state incassate fatture per euro 50.000 + IVA. Si dovrà compilare la seguente situazione (si utilizza ovviamente il Modello Iva 2014, periodo d’imposta 2013) 100.000 108 21.000 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 50.000 50.000 3.5.6. Che hanno concorso a formare il volume d’affari nel 2013 Sezione III: Determinazione degli imponibili Nella Sezione III devono essere indicati le somme degli importi indicati nelle sezioni I e II, rispettivamente: → il totale degli imponibili e delle imposte nel rigo VE24 in cui va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando: gli importi riportati ai righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte. Rigo VE24 nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni Nel rigo VE25 bisogna indicare il totale dell’IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l’importo risultante al rigo VE24 dell’ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE25. 109 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.5.7. Sezione IV: altre operazioni Nella sezione IV vanno comprese tutte le operazioni diverse da quelle indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2. Da rilevare: → nel rigo VE30 indicare, nel campo 1, il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Di tali operazioni, si dovrà indicare distintamente nei seguenti campi: nel campo 2 l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell’anno di cui all’art. 8, primo comma, lettere a) e b), tra le quali sono ricomprese anche: • le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio 110 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari; • le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g), del D.L. n. 331/1993); campo 3 il dato complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24); nel campo 4 l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. → Nel rigo VE34 indicare, nel campo 1, il totale delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge riportate distintamente nei seguenti campi: campo 2 cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta. Nel campo devono essere comprese anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi. Le cessioni dei predetti beni effettuate nei confronti di privati consumatori sono invece assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie e, pertanto, devono essere comprese esclusivamente nella sezione 2 del quadro VE; campo 3 cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché l’ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta; campo 4 prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a). Nel campo devono essere indicate anche le prestazioni di servizi rese dagli appaltatori nei confronti dei soggetti individuati dal decreto del 10 luglio 2012, in vigore dal 1° settembre 2012; 111 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione campo 5 cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario,ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-bis); campo 6 cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera b); campo 7 cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione, in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera c). 112 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.6. Il quadro VF Aumento aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% è stato eliminato il campo 2 destinato all’indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “IVA per cassa” ex art. 7, DL n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall’1.12.2012. 113 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 114 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Il quadro si compone di quattro sezioni: 1. ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni; 2. totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino; 3. determinazione dell’Iva ammessa in detrazione; 4. iva ammessa in detrazione. 3.6.1. Sezione I: Ammontare acquisti interni, intracomunitari e importazioni Nei righi VF1 – VF12 vanno riportati, distinti per aliquota o percentuale di compensazione, l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell’anno 2013 sul registro degli acquisti di cui all’articolo 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 registrate nello stesso anno. La sezione presenta due novità: → a seguito dell’innalzamento dell’aliquota ordinaria Iva dal 21% al 22% è stato introdotto il rigo VF12 e conseguentemente rinumerati i seguenti; 115 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione → l’eliminazione nel rigo VF20 del campo 2 destinato alle operazioni assoggettate al regime IVA per cassa ex art. 7, D.L. n. 185/2008, soppresso a decorrere dall’1.12.2012; → per quanto riguarda la determinazione del pro – rata, al rigo VF34, campo 5, non devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad IVA già indicate a rigo VE39, Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”, per tener conto, nella determinazione del volume d’affari 2013, delle operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura. In tale sezione vanno compresi: → acquisti e importazioni di oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero ai quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge; → prestazioni di servizi ricevute in edilizia alle quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge; → acquisti di telefoni cellulari ai quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge; → acquisti di microprocessori ai quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge; → acquisti di fabbricati strumentali ai quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge; Il meccanismo del reverse charge si applica, ai sensi dell’art. 17, co. 6 lett. abis), alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali e abitativi di cui al numero 8-ter e b- bis dell’art.10, D.P.R. 633/1972; → gli acquisti realizzati mediante estrazione da depositi IVA; → gli acquisti intracomunitari effettuati all'atto dell'estrazione dei beni da parte del depositario nell'ipotesi di consignment stock; → gli acquisti effettuati negli anni precedenti la cui imposta è diventata esigibile nel 2013; → acquisto con detrazione parziale per la parte di imponibile corrispondente all’imposta detratta. Non vanno inclusi: → gli acquisti con Iva indetraibile ai sensi dell’art. 19bis1, D.P.R. 633/1972; → gli acquisti con Iva indetraibile relative a operazioni esenti. 116 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione RIGO VF13 Tale rigo interessa i cosiddetti esportatori abituali, ovvero coloro che effettuano esportazioni dirette e operazioni assimilate, per più del 10% del volume d'affari, e possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) per acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta entro la disponibilità di un determinato plafond e dietro presentazione di apposite dichiarazioni di intento ai fornitori o alla Dogana. L'ammontare complessivo di tali acquisti va indicato nel rigo VF13. Tali contribuenti devono compilare il quadro VC, al quale si rinvia per approfondimenti. RIGO VF14 In questo rigo vanno indicati gli altri acquisti non imponibili, non compresi nel precedente VF12. In particolare vi rientrano: → gli acquisti interni, compresi quelli effettuati in triangolazione nazionale ai sensi dell'art. 58 D.L. 331/1993; → gli acquisti intracomunitari non imponibili ai sensi dell'art. 42 comma 1 D.L. 331/1993; → gli acquisti effettuati in una triangolazione comunitaria come cessionario-cedenti di cui all'art. 40 comma 2 D.L. 331/1993; → gli acquisti di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; → gli acquisti di beni introdotti nei depositi IVA ai sensi dell'art. 50-bis comma 4 lett. a), b) e d) D.L. 331/1993; → gli acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi IVA ai sensi dell'art. 50-bis comma 4 lett. e) e h) D.L. 331/1993; → gli acquisti relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995 da parte di soggetti che applicano il regime analitico ed il metodo globale, comprese le agenzie di vendita all'asta; → gli acquisti relativi ad operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio con applicazione del regime speciale previsto dall'art. 74-ter. 117 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Non vanno indicati in tale rigo gli acquisti non imponibili da soggetti che nell’anno 2013 sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011. RIGO VF15 Nel rigo VF15 vanno indicati: → gli acquisti effettuati all'interno dello Stato esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972; → gli acquisti intracomunitari esenti di cui all’art. 42, comma 1, D.L. 331/1993; → le importazioni non soggette ad imposta di cui all’art. 68, D.P.R. 633/1972, esclusa la lett. a); → gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento. RIGO VF16 In tale rigo vanno indicati gli acquisti da soggetti che nel 2013 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011). Le operazioni poste in essere da tali soggetti vanno effettuate senza addebito di IVA, con indicazione nel relativo documento (fattura o ricevuta) dell'esclusione ai sensi dell’art. 1, comma 100, L. 244/2007. RIGO VF17 In tale rigo vanno indicati gli acquisti effettuati senza pagamento dell'imposta da parte dei soggetti colpiti da terremoti o altre calamità naturali, in applicazione di specifiche disposizioni agevolative di legge. 118 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione RIGO VF18 In tale rigo vanno indicati gli acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell’art. 19bis1, D.P.R. 633/1972, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Nel rigo devono essere compresi anche gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, non muniti di partita IVA, ai sensi dell'art. 1, comma 109, L. 311/2004. Per tali acquisti il cessionario deve emettere autofattura, versando l'imposta relativa alle operazioni autofatturate, senza diritto alla detrazione della stesse. L'operazione va evidenziata anche al rigo VJ12. Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (esempio 40%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF12. Esempio Acquisto autovettura euro 10.000,00 + IVA 22%. Quota imponibile con IVA indetraibile 2.220 *60% sarà indicata in questo rigo. Quota imponibile con IVA detraibile (4.000 e 2.220 *40%) sarà indicata nel rigo VF12. RIGO VF19 Nel rigo VF19 vanno inseriti → gli acquisti effettuati dai soggetti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per i quali l'Iva sugli acquisti è indetraibile ai sensi dell’art. 19 co. 2, D.P.R. 633/1972; → gli acquisti effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa da adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 633/1972; 119 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione → gli acquisti afferenti operazioni esenti in via occasionale, ovvero operazioni esenti di cui ai n. da 1 a 9 dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili; → gli acquisti afferenti attività esenti nel caso di effettuazione di operazioni imponibili occasionali. RIGO VF20 Nel rigo VF20, campo 1, vanno indicati gli acquisti per i quali nel 2013 non si è verificata l'esigibilità dell'imposta in assenza del relativo pagamento. Si tratta, tra l’altro, degli acquisti effettuati dai soggetti che adottano il regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32 – bis, D.L. 83/2012. Tali operazioni devono essere distintamente indicate nel campo 2. Nel rigo VF21 andranno indicati gli acquisti registrati negli anni precedenti per i quali l’imposta è divenuta esigibile nel 2013. Tali operazioni vanno indicate anche in corrispondenza delle rispettive aliquote nei righi VF1 a VF12. 3.6.2. Sezione II: totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino 120 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione RIGO VF22 In questo rigo vanno indicati: → in colonna 1, il totale degli importi annotati nei righi da VF1 a VF20 a cui va sottratto l'importo del rigo VF21; → ed in colonna 2 l'IVA ottenuta sommando gli importi delle colonne 2 dei righi da VF1 a VF12. L'importo di colonna 1 va poi slittato secondo il dettaglio richiesto dal rigo VF26. RIGO VF25 I contribuenti che nel corso del 2013 hanno effettuato acquisti intracomunitari, siano essi imponibili, non imponibili o esenti, devono indicare il relativo importo, nel campo 1 del corrispondente rigo VF25, e la relativa IVA, anche se non detraibile, a colonna 2. 121 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Il contribuente che effettua un'operazione di acquisto intracomunitario deve compilare nella dichiarazione IVA 2014: → righi VF1 - VF12 a seconda della relativa aliquota IVA; → rigo VF25 dedicato; → rigo VJ9. Esempio 1 La società Alfa riceve una fattura di acquisto intracomunitario relativa all'acquisto di beni per 10.000 euro assoggettati ad aliquota IVA del 21%. Di seguito gli adempimenti dichiarativi: 10.000 10.000 2.100 2.100 10.000 2.100 1.200 Esempio 2 La società Beta riceve una fattura di acquisto intracomunitario di libri per 1.200 Euro. 1.200 1.200 122 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Nel rigo VF25, campi 1 e 2 relativo agli acquisti intracomunitari, devono inoltre essere compresi: → i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall’art. 42,comma 1 del D.L. 331/1993; → i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993; → i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. n. 90 del 27 aprile 1990; → i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993. I contribuenti che hanno effettuato importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel corso del 2012 devono rilevare il relativo ammontare nel campo 3 del rigo VF24 e la relativa imposta nel campo 4, anche se non detraibile. Le importazioni di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero, per le quali l'IVA non è assolta in Dogana, vanno indicate anche nel quadro VJ ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Nel rigo VF25, campi 3 e 4, devono essere compresi: → l'ammontare delle importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 e degli art. 68, lett. a) e 70, comma 2; → l'ammontare delle altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68), comprese le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, relative a beni destinati a proseguire verso altro Stato membro dell' Unione europea ovvero le immissioni in libera pratica effettuate senza pagamento del tributo, relative a beni non comunitari destinati a essere introdotti nei depositi IVA; → l'ammontare delle importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati. 123 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione I contribuenti che hanno effettuato acquisti di beni da San Marino devono indicare: → nel campo 5 l'ammontare degli acquisti per i quali l'operatore sammarinese ha emesso fattura con addebito dell'IVA; → nel campo 6 l'ammontare degli acquisti per i quali l'operatore sammarinese ha emesso fattura senza addebito dell'IVA, fattura integrata dal cessionario italiano che ha provveduto anche all'emissione di autofattura da rilevarsi nel quadro VJ. 3.6.3. Sezione III - determinazione dell'iva ammessa in detrazione La sezione III del quadro VF va compilata dai contribuenti che operano in settori di attività per i quali è previsto uno speciale regime di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione. Essi devono pertanto barrare la relativa casella. Non può essere barrata su uno stesso modulo più di una casella. Se coesistono più regimi è necessario compilare un modulo per ciascuno di essi. Non devono compilare il rigo VF30 ma i righi da VF53 a VF55 i contribuenti che nel corso dell’anno d’imposta hanno effettuato: → operazioni esenti occasionali ovvero operazioni imponibili occasionali in assenza di acquisti ad esse inerenti; → esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie a operazioni imponibili; → cessioni occasionali di beni usati; → operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse. Si evidenzia che i contribuenti che effettuano operazioni relative all’oro rientranti sia nella disciplina di cui all’art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due moduli, al fine di evidenziare l’IVA ammessa in detrazione per ciascun metodo di determinazione dell’imposta. 124 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.7.Il quadro VJ La regola generale enunciata dal c.1 dell’art.17 del DPR 633/72 stabilisce che è soggetto passivo ai fini IVA chiunque effettui cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili. Nello specifico viene definito debitore d’imposta colui che risulta tenuto nei confronti dell'Erario all’effettuazione degli adempimenti contabili e al versamento dell'imposta relativa a ciascuna 125 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione operazione; imposta che, tuttavia, dovrà essere versata non per singola operazione, ma cumulativamente per tutte le operazioni imponibili effettuate in un determinato periodo (mese o trimestre), al netto della detrazione relativa agli acquisti, se e in quanto detraibile. Per diverse ragioni, in taluni casi motivate da finalità antielusive, in altri giustificate dall’esigenza di assolvere correttamente l’imposta, il Legislatore nazionale ha introdotto eccezioni a tale principio generale, assegnando la veste di debitore dell’imposta al cessionario dei beni piuttosto che al committente di taluni servizi. Spetta dunque a tali soggetti: - assolvere l’imposta mediante emissione di autofattura piuttosto che integrazione del documento ricevuto dal cedente o dal prestatore; - e, contemporaneamente, esercitare il diritto alla detrazione secondo le disposizioni generali e con le limitazioni previste dagli artt.19 e seguenti del decreto Iva. Poiché l’autofattura, così come il documento integrato, annotati nel registro vendite rappresentano, di fatto, “finte” operazioni attive (in quanto non concorrono a formare il volume d’affari del soggetto acquirente o committente poiché rappresentano unicamente la modalità con la quale tali soggetti sono tenuti ad assolvere l’imposta), non vengono collocate nel quadro VE, dedicato tradizionalmente alle operazioni attive, bensì nel quadro VJ specificamente dedicato a tali operazioni. Prima di entrare nel dettaglio della compilazione dei diversi righi che compongono il quadro VJ, appare opportuno riepilogare le disposizioni normative in base alle quali trova applicazione il meccanismo del reverse charge (o inversione contabile): Settore Oro industriale ed argento Art.17, co.5, del D.P.R. n.633/72 Subappalti in edilizia Art.17, co. 6, lett. a, del D.P.R. n.633/72 Cessione di immobili strumentali e abitativi Art.17, co. 6, lett.a-bis), del D.P.R. n.633/72 Telefonia Art.17, co. 6, lett. b, del D.P.R. n.633/72 Personal computer ed accessori Art.17, co.6, lett. c, del D.P.R. n.633/72 Materiali e prodotti lapidei provenienti da cave 126 Norma: art.17 D.P.R. 633/72 Art.17, co.6, lett. d, del D.P.R. n.633/72 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Settore Norma Acquisto di rottami ed assimilati Art.74, co.7 e 8, del D.P.R. n.633/72 Provvigioni corrisposte da agenzie di Art.74-ter, co.8, del D.P.R. n.633/72 viaggio ai lori intermediari Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti Art.1, co.109, L. n.311/04 ed occasionali Estrazione beni da depositi Iva Art.50-bis, D.L. n.331/93 Acquisti da non residenti territorialmente Art.17, co.3, D.P.R. n.733/72 rilevanti in Italia (compreso S. Marino e Città del Vaticano Acquisti intracomunitari di beni e servizi Art.46 e 47 del D.L. n.331/93 Importazioni di oro industriale e argento Art.70, co.5, D.P.R. n.633/72 puro Importazione di rottami ed assimilati Art.70, co.6, D.P.R. n.633/72 Procediamo ora all’esame dei vari righi che compongono il quadro VJ evidenziando i tratti principali delle relative discipline che prevedono l’assolvimento dell’imposta mediante applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge): Acquisti di beni dalla Città del Vaticano e da San Marino Gli importi di imponibile ed imposta relativi agli acquisti di beni provenienti dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino vanno indicati nel rigo VJ1. Per gli acquisti di beni dalla Città del Vaticano si deve procedere, in ogni caso, all’autofatturazione ai sensi dell’art.17, co.3 del decreto Iva, mentre per gli acquisti di beni da operatori di San Marino ci sono invece due diverse alternative: Il cedente sammarinese Con l'indicazione del proprio numero di identificazione emetta la fattura in fiscale e di partita Iva e di quello del cessionario italiano; quattro copie deve poi essere indicata la natura, la qualità e la quantità dei ADDEBITANDO L’IVA beni oggetto della compravendita, esponendo separatamente l'ammontare dell'Iva dovuta e, quindi, 127 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione trasmettere poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino. L'importo dell'Iva risultante dalla fattura andrà versata dal cedente sanmarinese all'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino (che la riverserà all'Ufficio Iva di Pesaro), mentre il cessionario italiano registrerà le fatture originali a norma dell'art.25 e detrarrà l'imposta, nei limiti oggettivi e soggettivi definiti dall'art.19. indicando il proprio numero di identificazione fiscale e di partita Iva, quella del cessionario italiano e la natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita; trasmette poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata Il cedente sammarinese emetta la fattura in tre copie SENZA ADDEBITO DELL’IVA dall'Ufficio Tributario di San Marino. Il cessionario italiano deve integrare con l’Iva la fattura vidimata dall'Ufficio Tributario sammarinese, riportandola poi nel registro degli acquisti, ed emettere autofattura in base al co.3 dell'art.17 del decreto Iva, da rilevare in seguito nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Deve inoltre comunicare all'Ufficio Iva competente l'avvenuta annotazione della fattura nei registri Iva vendite e acquisti entro il termine di 5 giorni dalla registrazione, indicando il numero progressivo. Gli acquisti di beni provenienti da San Marino vanno poi riportati in dichiarazione anche nel rigo VF24, in colonna 5 o in colonna 6 a seconda della modalità adottata. VF 25 COL. 6: ACQUISTI SENZA PAGAMENTO IVA VF 25 COL. 5: ACQUISTI CON PAGAMENTO IVA 128 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Nel rigo VJ2 vanno indicati imponibile ed imposta relativi ai beni estratti da un deposito Iva (disciplinato all’art.50-bis del D.L. n.331/93), e, quindi, in sospensione d’imposta, da parte di un soggetto passivo ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione nel territorio dello Stato. Il soggetto passivo che pone in essere l’operazione di estrazione diventa debitore dell’imposta e deve assolverla mediante emissione di autofattura ai sensi dell’art.17, co.3 del decreto Iva. I depositi fiscali Iva sono regolati dall'art.50-bis del D.L. n.331/93 e sono istituiti per la custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi stessi e non soggetti all'imposta sul valore aggiunto. All’interno dei depositi fiscali è possibile trasferire merci senza assoggettare i singoli passaggi ad Iva, mentre l’imposta viene assolta dall’acquirente finale al momento dell’immissione in consumo dei beni nel territorio nazionale. In generale l'art. 50-bis, co. 4 del D.L. 331/1993, elenca una serie di operazioni che possono essere eseguite senza pagamento dell'imposta: mediante introduzione dei beni nel deposito Iva (acquisti intracomunitari, immissioni in libera pratica, cessioni intracomunitarie e cessioni di beni particolari); durante la giacenza nel deposito Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi); mediante l'estrazione dei beni dal deposito Iva (utilizzo o commercializzazione in Italia o invio all'estero); mediante il trasferimento di beni tra depositi Iva. In particolare, per quanto riguarda le operazioni eseguibili durante la giacenze dei beni nel deposito Iva, l’articolo 50 – bis, comma 4, lettera h), D.L. 331/1993, sancisce che sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto “le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni”. La norma, inizialmente non particolarmente chiara dal punto di vista materiale e operativo, è stata oggetto di interpretazione autentica con l'articolo 16, comma 5-bis, del D.L. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009. In seguito all'intervento, la lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del D.L. 331/93 si interpreta definitivamente nel senso che le prestazioni di servizi indicate, relative a beni consegnati in custodia al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva. Inoltre, per effetto della modifica contenuta nell'articolo 8, comma 21-bis, del D.L. 16/2012, le operazioni di lavorazione (articolo 50-bis del D.L. 331/93) eseguite negli spazi limitrofi 129 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione costituiscono a tutti gli effetti introduzione nel deposito Iva anche «senza tempi minimi di giacenza, né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto» Ciò indica che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto, cosi come stabilito dalle norme interpretative . Il decreto Sviluppo bis interviene sulla norma di interpretazione autentica recata dal Dl 185/2008. In particolare, l’articolo 34, comma 44 del D.L. 179/2012, conv. con mod. L. 221/2012, delinea il seguente quadro: - l'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito, senza necessità della preventiva introduzione della merce; - le prestazioni di servizi di cui alla lettera h), comma 4 dell'articolo 50-bis si devono ritenere sufficienti ad assolvere le funzioni di stoccaggio e di custodia e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del Codice civile in tema di contratto di deposito; - all'estrazione della merce per l'immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risulti correttamente posta in essere la procedura di autofatturazione, l'Iva si deve ritenere assolta. Tale intervento interpretativo risolve, con efficacia retroattiva, la complicata questione dell'utilizzo "virtuale" del deposito Iva, oggetto di numerose contestazioni da parte dell’ Amministrazione Finanziaria finalizzate al recupero dell'Iva che si asseriva non versata in seguito alla destinazione delle merci al deposito. Infatti, una simile impostazione normativa consente di vincere definitivamente l'obiezione dell'Amministrazione sull’ inapplicabilità dell’articolo 50 – bis, D.L. 331/1993, nel caso di prestazioni di servizi relative a beni (solo) consegnati al depositario, rese esternamente al deposito, a prescindere dai temi tempi minimi di giacenza, per la mancanza di un valido contratto di deposito, con conseguente disconoscimento dell'autofattura quale mezzo di assolvimento dell'Iva. Quanto agli effetti nel tempo della novella, trattandosi di una norma di interpretazione autentica, la modifica deve considerarsi dotata di efficacia retroattiva e quindi in grado di influenzare anche i contenziosi in corso. Acquisti di beni da soggetti non residenti Nel rigo VJ3 vanno indicati imponibile ed imposta relativi ai beni e servizi acquisiti da parte di un acquirente italiano con fornitore o prestatore residente all’estero. Il cessionario o 130 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione committente italiano, nel caso in cui il soggetto non residente non abbia nominato un rappresentante fiscale o si sia identificato direttamente in Italia in base all’art.35-ter del decreto Iva, è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell’art.17, co.2 del decreto Iva, che va annotata nel registro degli acquisti e in quello delle fatture emesse, ma che non viene considerato ai fini della determinazione del volume d’affari. Un soggetto passivo italiano fa effettuare ad uno spagnolo la manutenzione su un immobile situato in Italia. Il fornitore spagnolo non ha nominato un rappresentante fiscale e non si è identificato direttamente; il soggetto italiano, quindi, a fronte del documento fuori campo Iva ricevuto dallo spagnolo indicante un corrispettivo di€7.500, deve emettere autofattura per assolvere l’imposta in Italia. L’aliquota da applicare è quella del 10% e cioè quella prevista in Italia per tale tipo di prestazioni. Acquisti di rottami e di altri materiali da recupero Gli acquisti di rottami ed altri materiali di recupero e di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili con oggetto la trasformazione di rottami non ferrosi, vanno indicati nel rigo VJ6. In base all’art.74, co.7 e 8 del decreto Iva, in queste fattispecie si applica il meccanismo del reverse charge: l’Iva non è quindi dovuta dal cedente, ma dal cessionario soggetto passivo d’imposta, che deve integrare la fattura ricevuta con indicazione dell’aliquota applicabile e della relativa imposta dovuta, procedendo poi alla sua annotazione sia nel registro degli acquisti, che in quello delle fatture emesse. Le importazioni di rottami e altri materiali di recupero individuati dall’art.74, co.7 e 8 per le quali l’imposta non viene versata in dogana (ma assolta mediante annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti ed in quello delle fatture emesse o dei corrispettivi, sulla base di quanto previsto dall’art.70, co.6), vanno indicate, invece, nel rigo VJ10. 131 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Acquisti intracomunitari di beni Gli acquisti intracomunitari di beni vanno riportati nel rigo VJ9: Il contribuente che riceve una fattura di acquisto intracomunitario deve numerarla ed integrarla con indicazione del controvalore in euro dell’imponibile, se espresso in valuta diversa, dell’ammontare dell’Iva o del titolo di non imponibilità o esenzione. La fattura, entro il mese di ricevimento o nel mese successivo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, deve essere registrata: - nel registro delle fatture emesse secondo la numerazione prevista e con imputazione nel mese in cui la fattura è stata ricevuta; - ed in quello degli acquisti. In alternativa, è possibile la tenuta di un unico registro sezionale per gli acquisti intracomunitari, tale da assolvere le funzioni sia di registro delle fatture emesse che di quello degli acquisti. Subappalto nel settore edile Gli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile, soggetti al regime dell’inversione contabile ai sensi dell’art.17, co.6 lett. a), vanno indicati nel rigo VJ13: La disciplina risale al D.L. n.223/06 (Manovra Prodi) che, dal 2007, ha introdotto per le operazioni di subappalto in edilizia, la regola dell’inversione contabile per l’assolvimento dell’imposta. L’obiettivo perseguito è quello di contrastare le frodi Iva, in un settore considerato ad alto rischio quale quello edile, evitando che il cessionario porti in detrazione un’imposta che il cedente non ha mai versato, con un duplice danno a carico dell’Erario. Il meccanismo del reverse charge o inversione contabile, come chiarito dalla circolare n.37 del 2006, si applica solo alle prestazioni di subappalto (esclusi quindi i contratti di fornitura e di fornitura con posa in opera) intercorrenti tra imprese che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici Ateco riferiti alla sezione F “Costruzioni”. Il regime del reverse charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendano servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a l oro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. 132 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Operativamente: – il prestatore emette la fattura senza addebito di Iva, indicando la norma che prevede l’applicazione dell’inversione contabile: “fattura senza addebito di Iva ai sensi dell’art.17, comma 6, del D.P.R. n.633/72”. – il committente deve integrare la fattura emessa dal prestatore indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa Iva, e annotarla nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti nel mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Esempio Un imprenditore individuale ha eseguito in base ad un contratto di appalto stipulato con una società delle prestazioni di servizi su un immobile. Ha emesso fattura per €60.000 senza addebito di Iva ex art.17, co.6, lett. a) DPR n.633/72. Dichiarazione Iva prestatore: Dichiarazione Iva società: Acquisti di fabbricati Il rigo VJ14 è stato ridenominato “Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)” a seguito delle modifiche introdotte negli articoli 10, numeri 8-bis) e 8 ter) e 17, comma 6, lettera a-bis), dall’articolo 9 del DL n. 83 del 2012. In tale rigo vanno indicati gli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-bis). 133 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Secondo il meccanismo dell’inversione contabile: - il cedente emette fattura senza addebito d’imposta ex art.17 co.6 lett.a-bis) del decreto Iva; - mentre il cessionario deve integrare la fattura con indicazione dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, annotarla nel registro degli acquisti e in quello delle fatture emesse o dei corrispettivi. 3.8.Il quadro VH e le liquidazioni periodiche La Finanziaria 2012, anche conosciuta come Legge di stabilità, ha arrotondato le soglie il cui mancato superamento consente di effettuare le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale, al fine di allineare gli stessi ai nuovi limiti fissati dal “Decreto Sviluppo” per la tenuta della contabilità semplificata (€ 400.000 per i soggetti che forniscono prestazioni di servizi e € 700.000 in caso di esercizio di altre attività). In merito l’Agenzia delle Entrate con la Ris. 15/E del 13.02.2012 ha precisato che l’innalzamento dei limiti relativi alle liquidazioni periodiche IVA non ha modificato le altre norme che disciplinano tale adempimento e conseguentemente, come in passato: - i limiti vanno riferiti all’ammontare del volume d’affari conseguito l’anno precedente; - per i soggetti IVA trimestrali, il termine di versamento del saldo finale rimane fissato al 16.3 dell’anno successivo ovvero al termine di pagamento delle somme dovute in base al mod. UNICO. L’art. 7, c. 1 del DPR n. 542/99 stabilisce che: che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a - le imprese - i lavoratori autonomi determinati limiti, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale anziché mensile. Tale scelta comporta la maggiorazione nella misura dell’1% del saldo a debito della liquidazione, a titolo di interessi. 134 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione L’art. 14, c. 11 della Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha innalzato, a decorrere dal 2012, l’ammontare dei citati limiti con lo scopo di allineare gli stessi alle nuove soglie (di ricavi) che consentono la tenuta della contabilità semplificata, fissate dall’art. 7, comma 2, lett. m), DL n. 70/2011 (Decreto sviluppo) a decorrere dal 14.5.2011. Il citato comma 11 dispone infatti che: “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”. La formulazione della citata disposizione ha indotto alcuni a ritenere che con la stessa il Legislatore avesse voluto uniformare non soltanto l’ammontare dei limiti in esame ma anche la natura degli importi da confrontare con i limiti stessi. Secondo tali interpretazioni, infatti, sia per la tenuta della contabilità semplificata che per l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali si sarebbe dovuto fare riferimento all’ammontare dei ricavi. Ora l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 13.2.2012, n. 15/E scioglie ogni dubbio specificando che: “… sebbene la modifica operata con la legge di stabilità 2012 sia stata introdotta con disposizione autonoma ovvero senza intervenire direttamente nel testo del citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, è a quest’ultimo che si deve fare esclusivo riferimento al fine di rinvenire il parametro al quale i nuovi valori monetari devono essere ricollegati. Ne consegue che il richiamo operato dal comma 11 dell’articolo 14 ai limiti «fissati per il regime di contabilità semplificata» non implica che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, sia l’importo dei ricavi …”. Da ciò deriva quindi che: “Ai fini della predetta determinazione continua a rilevare esclusivamente il volume d’affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In altre parole, …, possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”. 135 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione È quindi confermato, che il citato art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011 modifica esclusivamente l’ammontare dei limiti di riferimento senza apportare alcuna variazione al restante assetto normativo che disciplina le liquidazioni periodiche IVA. La verifica del rispetto dei nuovi limiti va quindi oggi come allora effettuata con riferimento: - al volume d’affari conseguito l’anno precedente -- per determinare se è possibile effettuare le liquidazioni IVA trimestrali; - ai ricavi conseguiti l’anno precedente -- per verificare se è possibile tenere la contabilità semplificata. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI (IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI) (IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI) VOLUME ATTIVITÀ VOLUME D’AFFARI ANNO D’AFFARI ANNO PRECEDENTE Fino al 31.12.2011 Prestazioni non superiori a € di servizi 309.874,14 Altre non superiori a € attività 516.456,90 PRECEDENTE ATTIVITÀ Fino al Dall’1.1.2012 non superiori a € 400.000 non superiori a € 700.000 31.12.2011 Dall’1.1.2012 non Prestazioni superiori non superiori a € di servizi a€ 400.000 309.874,14 non Altre superiori non superiori a € attività a€ 700.000 516.456,90 In caso di contemporaneo esercizio di attività di servizi e di altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, va fatto riferimento al volume d’affari relativo a tutte le attività esercitate che non deve superare € 700.000. Per individuare le attività rientranti nelle “prestazioni di servizi” va fatto riferimento al DM 17.01.92 in base al quale si considerano tali quelle che hanno per oggetto le operazioni di cui all’art. 3, commi da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c), e), f), h), D.P.R. n. 633/72. 136 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETÀ DI PERSONE ED ENTI NON COMMERCIALI) RICAVI ANNO PRECEDENTE ATTIVITÀ Fino al 13.5.2011 Dal 14.5.2011 Prestazioni di servizi non superiori a € 309.874,14 non superiori a € 400.000 Altre attività non superiori a € 516.456,90 non superiori a € 700.000 Nella Risoluzione n. 15/E l’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che la citata conferma dell’assetto normativo che disciplina le liquidazioni IVA periodiche comporta il mantenimento dei termini entro i quali vanno effettuati i relativi versamenti: 1. entro il 16.03 dell’anno successivo (con maggiorazione 1% interessi); 2. entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata (maggiorazione dell’1% per interessi e ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).” Esempio La società Titanic S.n.c. esercita un’attività di servizi e nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi Volume d’affari € 380.000 € 340.000 € 430.000 € 380.000 € 395.000 € 405.000 € 430.000 € 430.000 contabilità contabilità semplificata contabilità ordinaria contabilità semplificata contabilità ordinaria Scadenza liquidazioni IVA liquidazioni IVA trimestrali liquidazioni IVA trimestrali liquidazioni IVA mensili liquidazioni IVA mensili La società Folli S.n.c. esercita l’attività di commercio di beni e nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi Volume d’affari € 690.000 € 705.000 € 720.000 € 720.000 € 550.000 € 530.000 € 710.000 € 680.000 contabilità Scadenza liquidazioni IVA contabilità semplificata contabilità ordinaria liquidazioni IVA mensili liquidazioni IVA mensili liquidazioni IVA trimestrali liquidazioni IVA trimestrali contabilità semplificata contabilità ordinaria 137 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione La compilazione del quadro VH Il quadro VH del mod. IVA 2013 si compone di 2 Sezioni dedicate rispettivamente all’esposizione: - dei saldi delle liquidazioni periodiche (Sezione 1, righi da VH1 a VH14); - dei versamenti effettuati con il mod. F24 Auto UE (Sezione 2, righi da VH20 a VH31). SEZIONE 1 – Liquidazioni periodiche Nei righi da VH1 a VH13 della Sezione 1 deve essere indicato il saldo a debito o a credito risultante dalle liquidazioni IVA periodiche del 2013. Il saldo a debito va indicato nella colonna “DEBITI”: - al netto di eventuali crediti d’imposta e dei crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nei versamenti periodici; - comprensivo degli interessi dell’1% a carico dei contribuenti trimestrali; - indipendentemente dal fatto che il relativo importo sia stato o meno effettivamente versato. 138 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Va evidenziato che, gli importi da riportare nei righi in esame non sono influenzati dall’eventuale regolarizzazione, con il ravvedimento operoso, delle liquidazioni periodiche. Ciò comporta che, in linea generale, se i versamenti periodici sono stati regolarmente effettuati, gli importi da esporre nella colonna “DEBITI” della Sezione 1 coincideranno con gli importi della colonna “Importi a debito versati” del mod. F24. L’ammontare complessivo dei versamenti effettuati deve essere ricompreso a rigo VL29: Si rammenta che, in presenza di un saldo a debito della liquidazione periodica pari o inferiore a € 25,82, lo stesso: - non deve essere versato; - va riportato nella liquidazione del periodo successivo; - non deve essere indicato nella colonna “DEBITI” del periodo al quale si riferisce. Regolarizzazione dei versamenti periodici Nel mod. IVA 2014 il trattamento delle somme versate a seguito di ravvedimento operoso vanno indicate nel modo seguente: - nella Sezione 1 a colonna 3 in corrispondenza di ogni rigo riferito alle liquidazioni periodiche va barrata la casella denominata “Ravvedimento”, da barrare nel caso in cui il relativo versamento sia stato oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente; 139 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione - a rigo VL29 deve essere ricompreso esclusivamente l’ammontare versato a titolo di IVA, con esclusione quindi degli importi versati a titolo di interessi e di sanzione ridotta. ammontare IVA versata, al netto di interessi e sanzione ridotta REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI PERIODICI Quadro IMPOSTA (IVA) VH SI saldo a debito INTERESSI NO VL SANZIONE RIDOTTA NO SI versamento Versamenti periodici non regolarizzati La compilazione del quadro VH non è influenzata dall’aver o meno effettuato il versamento risultante dalla liquidazione periodica. Tuttavia l’omesso versamento periodico, in mancanza della regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso, si riflette sulla determinazione del saldo annuale. Infatti, non potendo ricomprendere a rigo VL29 (ammontare dei versamenti effettuati) il saldo a debito della liquidazione periodica non versato, il saldo annuale di rigo VL33/VL32 risulta di fatto maggiorato/diminuito dell’IVA periodica non versata. L’importo così determinato però non è il vero saldo annuale! Si pensi alle conseguenze connesse con l’eventuale rateizzazione o al riporto nell’anno successivo. Al fine di poter chiudere correttamente il mod. IVA 2014 e soprattutto di consentire al contribuente il ricorso al ravvedimento operoso, è opportuno avere un riscontro dal cliente in merito al comportamento che intende assumere. 140 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione RIGO VH13 – acconto dovuto ammontare acconto IVA dovuto Metodo scelto per la determinazione dell’acconto A rigo VH13 deve essere indicato l’ammontare dell’acconto IVA dovuto determinato, come di consueto, utilizzando uno dei 3 metodi a disposizione (storico, previsionale o delle operazioni effettuate). Nel mod. IVA2014, a rigo VH13 è stata introdotta la casella “Metodo” nella quale va indicato il metodo scelto dal contribuente per la determinazione dell’acconto dovuto, utilizzando uno dei seguenti codici: “1” → storico; “2” → previsionale; “3” → analitico-effettivo (delle operazioni effettuate); “4” → soggetti operanti in particolari settori (telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.). Come in passato: - il rigo VH13 va compilato anche se l’importo dovuto non è stato effettivamente versato; - qualora il contribuente abbia scelto di adottare il metodo previsionale (nella casella “Metodo” è indicato il codice “2”) ed abbia effettuato un versamento presunto (con riferimento al 2012) inferiore all’acconto calcolato sulla base del metodo storico, a rigo VH13 va indicato l’ammontare del minor acconto dovuto determinato utilizzando il metodo previsionale; 141 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione - il rigo VH13 non va compilato se: l’acconto non è stato versato perché inferiore a € 103,29; il versamento non è stato effettuato perché il contribuente ha previsto di chiudere la dichiarazione IVA annuale a credito. Sempre con riferimento ai righi in esame (da VH1 a VH13) si rammenta infine che la compilazione è ancorata alla periodicità adottata dal contribuente per le liquidazioni IVA periodiche (mensile, trimestrale, trimestrale speciale o mensile “posticipato”) come di seguito schematizzato. PERIODICITÀ RIGO DATI DA INDICARE MOD. F24 Saldo (debito/credito) di ogni liquidazione mensile (VH1 per la liquidazione di gennaio, da VH1 MENSILE a VH12 VH2 per quella di febbraio, ..., VH12 per la liquidazione di dicembre, al lordo dell’eventuale acconto). In caso di versamento ravvedimento va barrata operoso la del da 6001 a 6012 casella “Ravvedimento” corrispondente al periodo regolarizzato. VH13 Ammontare dell’acconto dovuto e metodo utilizzato. 6013 Saldo (debito/credito) liquidazione I trimestre. (*) VH3 In caso di versamento ravvedimento va barrata operoso la del 6031 casella “Ravvedimento”. TRIMESTRALE Saldo (debito/credito) liquidazione II trimestre. (*) VH6 In caso versamento di ravvedimento va barrata operoso la del 6032 casella “Ravvedimento”. 142 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Saldo (debito/credito) liquidazione III trimestre. (*) VH9 In caso di versamento ravvedimento va barrata operoso la del 6033 casella “Ravvedimento”. VH13 Ammontare dell’acconto dovuto e metodo utilizzato. 6035 Saldo (debito/credito) liquidazione I trimestre. VH3 In caso di versamento ravvedimento va barrata operoso la del 6031 casella “Ravvedimento”. Saldo (debito/credito) liquidazione II trimestre. VH6 In caso di versamento va barrata operoso la del 6032 casella “Ravvedimento”. TRIMESTRALE SPECIALE Saldo (debito/credito) liquidazione III trimestre. (distributori di carburante, ravvedimento VH9 autotrasportatori, In caso di versamento ecc.) ravvedimento va barrata operoso la del 6033 casella “Ravvedimento”. Saldo (debito/credito) liquidazione IV trimestre, al lordo dell’eventuale acconto. VH12 In caso versamento di ravvedimento va barrata operoso la del 6034 casella “Ravvedimento”. VH13 Ammontare dell’acconto dovuto e metodo utilizzato. 6035 (*) L’importo dell’IVA a debito deve comprendere la maggiorazione a titolo di interessi pari all’1%. 143 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione (**) Il codice tributo indicato nel mod. F24 è quello corrispondente al mese di liquidazione. Rigo VH14 - Compilazione del quadro VH da parte dei subfornitori (art. 74, comma 5) I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l’IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura, utilizzando gli appositi codici tributo, devono barrare la casella del rigo VH14. Si evidenzia che l’imposta relativa a tali operazioni deve essere compresa nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trimestrale ( senza corresponsione di interessi) anziché mensile (cfr. circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999). SEZIONE 2 – Versamenti effettuati con il mod. f24 auto UE La Sezione 2 del quadro VH, composta dai righi da VH20 a VH31, è dedicata all’indicazione dei versamenti (mensili o trimestrali) effettuati con il mod. F24 - Auto UE, con riferimento all’IVA dovuta in occasione della prima cessione interna di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi), anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario. 144 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.9. Quadri VL, VT, VK e VO In ultima analisi si evidenziano alcuni elementi dei quadri VL, VT, VK e VO. 3.9.1. Il quadro VL Il quadro VL è composto da tre sezioni dedicate: → alla determinazione dell'IVA dovuta o del credito IVA relativo all'esercizio; → al credito dell'esercizio precedente; → alla determinazione dell'IVA dovuta o del credito IVA relativo a tutte le attività esercitate. Nel caso di contribuente che adotta contabilità separate e compila quindi più moduli, la sezione 1 del presente quadro va compilata in ogni modulo, mentre le sezioni 2 e 3 devono essere compilate, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate, solo sul primo modulo. 145 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Nella Sezione I si determina l'IVA dovuta o del credito IVA relativo all'esercizio. In particolare: - nel rigo VL1 si indica l’imposta a debito data dalla somma dei righi VE26 e VJ17; - nel rigo VL2 si indica l’IVA detraibile di cui al rigo VF57. Nel rigo VL3 si indicherà un debito se: VL1 = VE26 + VJ17 Maggiore VL2=VF57 Minore VL2=VF57 Oppure un credito se: VL1 = VE26 + VJ17 La Sezione II deve essere compilata dai contribuenti che chiudevano la dichiarazione relativa all'anno 2012 con un credito IVA che non hanno chiesto a rimborso. Tale sezione andrà inoltre compilata dai soggetti aderenti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo a decorrere dal 2012, che non possono far confluire nella predetta liquidazione il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente a quello di adesione alla procedura. Stessa regola si applica per il credito Iva di una società incorporata e non aderente all'Iva di gruppo, maturato nel periodo precedente alla fusione. Questo credito rimane utilizzabile solo direttamente dall'incorporante e non per l'Iva di gruppo e va indicato nel rigo VL10 (R.M. 92/E/2010). Nel rigo VL8 va riportato il credito 2012 non chiesto a rimborso, risultante dal rigo VX5 (o corrispondente rigo del quadro RX). Nel rigo VL9 va indicata la parte del credito IVA riportato in detrazione o compensazione nella dichiarazione relativa all'anno 2012 utilizzato in compensazione con il Mod. F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 2013. 146 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Esempio La società Beta ha indicato a rigo VX5 della dichiarazione relativa al 2012 un credito pari a 7.200 Euro che ha utilizzato in compensazione per euro 1.000,00. Nella dichiarazione IVA 2014 andrà indicato. 6.200 3.9.2. Il quadro VT Il presente quadro permette la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di: → consumatori finali; → e di soggetti titolari di partita IVA. Sussiste obbligo di ripartire anche per Regione e Province autonome le operazioni verso privati consumatori. 147 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Il presente quadro è destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione e deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01. Nelle ipotesi di contabilità separate ovvero di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione. 3.9.3. Il quadro VX Il quadro VX va compilato esclusivamente dai soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma, e, in caso di dichiarazione composta da più moduli, solo nel primo modulo. I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma unificata indicheranno i dati richiesti nel quadro RX. Con il quadro VX si riepilogano i dati da versare o a debito esposti nel quadro VL. In caso vengano compilate più sezioni del quadro VL, nel quadro VX devono essere sommati gli importi derivanti dalle Sezioni III del quadro VL. 148 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3.9.4. Quadro VO 149 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello UNICO 2014 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto. Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio Il quadro VO comprende cinque sezioni: – Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA; – Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi; – Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi; – Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti; – Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell’IRAP. 150 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Capitolo 4 – Dichiarazione IVA 2014: Esempi di compilazione 4.1. Esempio: Artigiano che effettua operazioni esenti occasionali OPE R AZIONI ATTIVE 1° Trimes tre Imponibile 21% € 9.917,35 2° Trimes tre 3° Trimes tre Imponibile 22% IVA 21% IVA 22% Operazioni esenti € 2.082,64 € 250,00 € 7.438,02 € 1.561,98 € 250,00 € 12.396,69 € 2.603,30 6.247,93 € 1.803,28 € 500,00 4° Trimes tre € Totale Totale € 29.752,06 € 8.196,72 € 1.803,28 8.196,72 € 37.948,78 € Totale IVA 8.051,21 Totali € Cons umatori finali € 13.752,06 € 1.196,72 € 14.948,78 € 2.887,93 € 263,28 € 3.151,21 S oggetti IVA € 16.000,00 € 7.000,00 € 23.000,00 € 3.360,00 € 1.540,00 € 4.900,00 OP E R AZIONI P AS S IVE Imponibile 21% 1° Trimes tre 2° Trimes tre 3° Trimes tre IVA 21% Indetraibilità IVA 22% Imponibile IVA € 4.132,23 € 867,77 € 247,93 € 52,07 € 1.900,83 € 399,17 € 165,29 € 34,71 € 2.727,27 € 572,73 € 330,58 € 69,42 382,30 € 743,80 € 156,20 4° Trimes tre Totale Imponibile 22% € 1.737,70 € 8.760,33 € 1.737,70 € € 1.839,67 € 382,30 151 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Interessi Iva a debito – Liquidazion Iva a credito i trimestrali Acconto IVA 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale € € € € 1.214,88 1.162,81 2.030,58 1.420,98 € € € € € 12,15 11,62 20,31 - € IVA € € € 1.200,00 € 44,08 Gli acquisti sono così ripartiti: → 5.900,00 beni destinati alla produzione di servizi; → Resto altri acquisti Il volume d’affari è realizzato interamente in Calabria. 152 1.227,03 1.174,43 2.050,89 220,98 Versamenti € € € € € 1.227,03 1.174,43 2.050,89 1.200,00 5.652,35 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 29.752 8.197 37.949 6.248 1.803 8.051 8.051 500 38.449 153 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 8.760 1.738 1.840 382 744 11.242 2.222 2.222 5.900 154 5.342 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione x 2.222 155 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 1.227 2.051 1.174 1.200 156 1 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 8.051 2.222 5.829 44 5.652 221 2 223 x X x x x x x 157 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 37.949 8.051 14.949 3.151 23.000 4.900 14.949 3.151 223 158 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 4.2. Esempio: acquisti intracomunitari e acquista dalla Repubblica di San Marino Alfa snc che effettua la vendita di articoli di cancelleria ha effettuato le seguenti operazioni: Operazioni attive Operazioni Importo IVA IVA a debito Cessioni interne € € 100.000,00 € 100.000,00 10% 21% 22% € € 21.000,00 € 22.000,00 Prestazioni di servizi - 21% - € 20.000 21% Acquisti intracomunitari di beni € 4.200 22% Prestazioni di servizi generici ad operatori UE - Fuori campo IVA --- Esportazioni - Non imponibili --- Acquisti dalla RSM € 12.000,00 21% 22% Totale € 232.000,00 € 2.640,00 € 49.840,00 Operazioni passive Operazioni Importo IVA % IVA € -- 10% -- € 70.000 21% € 14.700 € 15.000 22% € 3.300 Acquisti intracomunitari € 20.000 21% € 4.200 Acquisti RSM € 12.000 22% € 2.640 Totale 117.000 -- 24.840 Acquisti interni Servizi da operatori nazionali 159 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE € € € € TOTALE € Cessioni 40.000,00 20.000,00 30.000,00 110.000,00 200.000,00 € Cessioni 25.000,00 17.000,00 28.000,00 15.000,00 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE € € € € TOTALE € I° TRIMESTRE II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE Liquidazione IVA € 3.150,00 € 630,00 € 420,00 € 20.800,00 160 OPERAZIONI ATTIVE Acquisti intracomunitari Acquisti RSM € 4.000,00 € 7.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 € € € € IVA 21% IVA 22 % 9.240,00 5.670,00 € 8.190,00 2.100,00 € 24.640,00 20.000,00 € 12.000,00 € 25.200,00 € 24.640,00 OPERAZIONI PASSIVE Acquisti intracomunitari Acquisti RSM € 4.000,00 € 7.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 85.000,00 € € € € € 20.000,00 € 12.000,00 € Interessi Trimestrali Acconto IVA IVA € 31,50 € € 6,30 € € 4,20 € € - € 3.700,00 € Metodo storico IVA 21% IVA 22 % 6.090,00 5.040,00 € 7.770,00 - € 5.940,00 18.900,00 € 3.181,50 636,30 424,20 17.100,00 5.940,00 Versamenti € 3.181,50 € 636,30 € 424,20 € 3.700,00 € 7.942,00 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 100.000 100.000 200.000 21.000 22.000 43.000 43.000 200.000 161 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 90.000 27.000 18.900 5.940 117.000 24.840 24.840 20.000 4.200 12.000 97.000 162 20.000 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 24.840 163 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 12.000 2.640 20.000 4.200 6.840 3.182 424 636 3.700 164 1 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 49.840 24.840 25.000 42 7.942 17.100 171 17.271 X x x x x x x 165 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Capitolo 5 - Comunicazione annuale dati IVA: aspetti generali La Comunicazione dati IVA va presentata, dai soggetti obbligati, entro il 28.02.2014 esclusivamente in via telematica. La Comunicazione annuale dei dati Iva deve essere presentata con il modello approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11. Con il Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014 sono state approvate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011, al fine di: adeguare alla normativa in vigore le istruzioni del modello di comunicazione annuale dati IVA; semplificarne la compilazione. Tali istruzioni sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2013 e devono essere utilizzate a partire dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2013. Modello Comunicazione Dati IVA Istruzioni Comunicazione Dati IVA Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014, Protocollo n. 4877 L’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario, come sottolinea lo stesso Provvedimento, per l’obbligo di emissione della fattura e inclusione nel volume d’affari ai fini IVA, come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012), per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6-bis, art. 21, D.P.R. 633/1972 quando non sono soggette all’imposta per carenza del presupposto territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, la fattura deve essere emessa per: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 – 4 e 9 del DPR 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE → annotazione “inversione contabile”; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE → annotazione “operazione non soggetta”. 167 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione In particolare, per tali operazioni si sottolinea che le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA prevedono la loro inclusione nel rigo CD1, campo 1. Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 17 gennaio 2011 e del 15 gennaio 2010. La nascita di tale comunicazione risale al 2001. L’art. 9 del DPR n. 435/01 (come modificato dall’art.10 co.1 del DL 78/09) ha, infatti, introdotto l’art. 8-bis nel testo del DPR n. 322/98, disciplinante le varie dichiarazioni fiscali. Così facendo venne abrogato l’obbligo delle dichiarazioni periodiche Iva, prevedendosi in loro vece, la presentazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, di una Comunicazione annuale dei dati Iva. Tale nuova incombenza rispondeva, e risponde ancor oggi, all’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alle disposizioni dettate dalla VI Direttiva Cee in materia di obblighi, posti a carico dei debitori dell’imposta che, all’art. 22, par. 4, lett. a), dispone come il termine della presentazione dei dati Iva non possa superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Dato che il periodo d’imposta, agli effetti dell’Iva, si conclude al 31 dicembre di ogni anno e che, invece, il termine finale di presentazione della relativa dichiarazione risultava fissato, a seconda se presentato a banche o poste o se inoltrata per via telematica, al 31 luglio o al 31 ottobre dell’anno successivo, si rese appunto necessaria l’introduzione di tale nuovo adempimento, che sussiste tutt’oggi, da espletarsi entro il mese di febbraio di ogni anno. Chiusura periodo d’imposta ai fini IVA Termine presentazione Comunicazione dati IVA 31.12.xx 31.12.x+1 Attualmente, anche se il termine d’inoltro della dichiarazione annuale Iva è fissato, sia per quella in forma autonoma sia per quella unificata, entro il 30 settembre di ogni anno, la 168 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Comunicazione annuale dei dati Iva è tutt’oggi necessaria e deve essere presentata con il modello approvato dal Provvedimento del 17 gennaio 2011, prot. n. 4275/11. Art. 22 paragrafo 4 DIR CEE 77/388 del 17.05.1977 INTRODUCE L’OBBLIGO Art. 8-bis del DPR 322/98 – Circolare 6/E del 25.01.2002 Art.10 del DL 78/2009 – Circolare n.1/11 Provv. AdE del 17 gennaio 2011, prot. n. 4275/11 ESONERO DALLA PRESENTAZIONE IN CASO DI DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA MODELLO COMUNICAZIONE IVA 2014 (ANNO 2013) Nel presente modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento), al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. 5.1. Aspetti generali Nel presente capitolo analizzeremo gli aspetti generali relativi alla Comunicazione annuale dati IVA, con particolare riferimento ai seguenti temi → Soggetti obbligati e soggetti esonerati alla presentazione del modello; → Termini di presentazione; → Modalità di presentazione; → Termini e modalità di versamento; → Casi particolari. In via preliminare, pare opportuno affrontare lo spinoso tema della “natura” della Comunicazione dati IVA. 169 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 5.2. Natura NON dichiarativa della Comunicazione dati IVA Le istruzioni alla Comunicazione dati Iva affermano che “La natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA” bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’impostadovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”. La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA, oltre a rinvenirsi nelle istruzioni al Modello, era stata sancita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 6/E/2002. Come chiarito dalle istruzioni all’adempimento, il suo obiettivo è quello di consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria. OBIETTIVO DELL’ADEMPIMENTO consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria Nella Comunicazione in esame vanno riepilogate le risultanze relative al 2013 delle liquidazioni: - periodiche o ; - annuali (in caso di esonero dalle liquidazioni periodiche); al fine di determinare l’IVA a debito / credito. Non vanno considerate le operazioni tipiche eseguite in sede di dichiarazione annuale, ossia: - calcolo definitivo del pro-rata, - compensazioni effettuate nell’anno, - riporto del credito IVA relativo all’anno precedente, - i rimborsi infrannuali richiesti, - la parte di credito IVA concernente l’anno d’imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso, ecc. La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, anziché di “dichiarazione” ha importanti conseguenze anche in termini di sanzioni irrogabili (alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97 e non quelle per omessa o infedele dichiarazione) e di utilizzo del ravvedimento operoso (strumento, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, non applicabile per violazioni relative alla Comunicazione IVA). 170 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione No Ravvedimento operoso Comunicazione dati IVA Omessa comunicazione punita con sanzione da euro 258 a 2.065 Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA. 5.3. Soggetti obbligati e soggetti esonerati Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d’imposta: - titolari di partita Iva - e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale, anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE IVA titolari di partita iva + tenuti DICH. IVA Imprese individuali e lavoratori autonomi con V.A. > 25.000 euro Società di persone e soggetti assimilati Società di capitali e altri enti titolari di partita Iva Nuove attività imprenditoriale (art.10 L. 388/2000) Ne sono invece esclusi, ai sensi del co.2 dell’art. 8-bis, del D.Lgs. n. 322/98, così come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 78/09: a) I contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè: 171 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. In tal caso, l’esonero non si applica: → purchè nel corso dell’anno non venga meno la condizione di esonero; → anche in caso di contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis ma che debbano presentare la dichiarazione annuale per effettuare le rettifiche di cui all’art. 19bis 2, D.P.R. 633/1972. i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98 (c.d. SUPER MINIMI); i giornalai e tabaccai che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6. Si tratta di agricoltori in regime di esonero ex art. 34 comma 6, ovvero agricoltori che hanno realizzato nel corso del 2013 un volume di affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni relative a beni di cui alla Tabella A, parte I, DPR 633/1972. gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, co. 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. La disciplina di cui all'art. 74 comma 6 costituisce il regime naturale IVA per i soggetti che esercitano le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al DPR 640/1972: essi possono in ogni caso optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. Le attività d’intrattenimento di cui alla Tariffa allegata D.P.R. 640/1972, come sostituita dal D.Lgs. 60/1999, sono: → esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio; → utilizzazione di biliardi, di elettrogrammofoni, di bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go- 172 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione kart. Per tali attività l'imposta sugli intrattenimenti non si applica quando sono svolte a scopo agonistico-sportivo; → ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse; → esercizio del gioco nelle case da gioco (casinò) e negli altri luoghi destinati a tale scopo (ad esempio navi da crociera). Le attività di intrattenimento, soggette all'imposta sugli intrattenimenti (ISI), sono disciplinate ai fini IVA dall'art. 74 comma 6, che prevede: l'applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; la forfetizzazione della detrazione; l'esonero dagli obblighi di fatturazione (salvo per le operazioni pubblicità, di sponsorizzazione e di cessione o concessione di diritti televisivi e radiofonici connessi): la certificazione dei corrispettivi avviene mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate; l'esonero dagli obblighi di registrazione delle operazioni attive: nel registro degli acquisti vanno registrate anche le fatture attive di cui è obbligatoria l'emissione; l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA; l'obbligo di adozione della contabilità separata (art. 36 comma 4) per le attività diverse da quelle di intrattenimento; versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti: utilizzo modello F24 con codice tributo 6729 (IVA forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti). Non rientrano tra i soggetti esclusi coloro che svolgono altre attività di spettacolo (elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. 633/1972): sono soggette ad IVA con le modalità ordinarie, salva l'applicazione di un regime semplificato forfetario per i contribuenti minori (con volume d'affari relativo all'anno solare precedente non superiore a 25.822,84 euro) e per gli spettacoli viaggianti (indipendentemente dal volume d'affari). Ai fini dell'individuazione del tipo di attività svolta, la C.M. 165/E/2000 ha precisato che l'intrattenimento comprende attività che presentano come prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento, mentre lo spettacolo è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione di tipo culturale. 173 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. Circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986); L’esonero riguarda il soggetto che non esercita nel frattempo alcuna attività rilevante ai fini IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell’azienda stessa (Circolari Agenzia Entrate nn. 154/1995, punto 7.4, 72/1986 e 26/1985). i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, co. 3, secondo periodo del DL n. 331 del 993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; i soggetti che hanno optato per la L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74 quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. b) I soggetti di cui all'art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.; c) I soggetti sottoposti a procedure concorsuali; d) Le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale ad €25.000; Questi soggetti: se hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente devono assumere come riferimento il volume d’affari realizzato nel periodo ragguagliato ad anno (C.M. n.98/00); se tengono, per opzione o per obbligo normativo, la contabilità separata, ai sensi dell’art.36 del DPR n.633/72, devono far riferimento al volume d’affari complessivo, comprendendovi anche le attività per le quali è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva (C.M. n.113/00). I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, sia per obbligo che per opzione, devono presentare un’unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l’esonero dalla presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l’obbligo di presentazione del modello. Per determinare il superamento del limite di € 25.000 (in base al quale 174 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione sussiste o meno l’obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero. Le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale ad € 25.000: Se hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente Volume d’affari realizzato nel periodo ragguagliato all’anno Se tengono, per opzione o per obbligo Volume d’affari complessivo normativo, la contabilità separata e) Le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011) (c.d. SUPER MINIMI) f) I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall’art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo del DPR n. 322/98, introdotto dall’art. 10, DL n. 78/09. Ricapitolando in una tabella i casi di esonero, non sono tenuti alla presentazione della Comunicazione in esame: Soggetti esonerati dalla DICHIARAZIONE IVA: - hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; - produttori agricoli (V. Affari < o = 7.000) -giornalai e tabaccai 1. - esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività (art. 74, co. 6) - ditte individuali che affittano l’unica azienda - soggetti UE che effettuano solo op. NI, esenti, NON SOGG. - associazioni ASD con opzione 398/91 - soggetti extra-UE identificati ai fini IVA in Italia ex art. 74-quinquies, DPR n. 633/72 2. Organi e amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed Enti gestori di demanio collettivo, Comunità montane, Province, Regioni ed enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, A.S.L. (art. 74 del TUIR) 175 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 3. Soggetti sottoposti a procedure concorsuali 4. PF che nel 2013 hanno realizzato un V. affari < o = € 25.000; 5. Contribuenti SUPER MINIMI (art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011) 6. Soggetti che entro 02.2014 presentano la dichiarazione IVA (mod. IVA 2014- anno 2013) in forma autonoma 5.4. Termini e modalità di presentazione La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, non essendo ammessa la presentazione tramite banche o uffici postali. Al relativo adempimento il contribuente può attendere sia direttamente che per il tramite di intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria o tramite una società appartenente allo stesso gruppo di controllo). Come disposto dall’art. 8-bis, DPR n. 322/98, la Comunicazione dati IVA va presentata entro il mese di febbraio di ogni anno (la Comunicazione del 2013 va quindi presentata entro il 28.02.2014 utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 17.1.2011). Comunicazione dati IVA 28.02.2014 La Comunicazione si considera trasmessa tempestivamente se inviata entro il 28.02.2013 e scartata dal sistema telematico, a condizione che la stessa (corretta) sia nuovamente inviata entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di scarto dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione della Comunicazione in via telematica può essere effettuata: direttamente; tramite intermediario abilitato. 176 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Presentazione comunicazione dati IVA Via TELEMATICA Direttamente Tramite intermediario abilitato TRASMISSIONE DIRETTA II contribuente che predispone personalmente la comunicazione dati IVA può trasmetterla direttamente utilizzando: → il servizio telematico Entratel, se sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di soggetti superiore a 20; → il servizio telematico Fisconline, se non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste ma per un numero di soggetti non superiore a 20; Presentazione comunicazione dati IVA Via TELEMATICA Direttamente ENTRATEL FISCOONLINE 177 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Per una trattazione approfondita di tale aspetti si rinvia al cap. 2, par. 4, “Modalità di presentazione della Dichiarazione IVA”. PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARO ABILITATO I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica sono individuati dall'art. 3 comma 3 DPR 322/98, ovvero: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 241/1997; associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche; i Caf-dipendenti; i Caf-imprese; coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, per le dichiarazioni da loro predisposte. Secondo le disposizione del DPR n. 322/98, l’intermediario abilitato alla trasmissione telematica, deve: 1. rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. 178 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione; 2. rilasciare al dichiarante entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, (30 gg. dal 28 febbraio 2014) l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione della medesima Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/73 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 3. conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale (DM 23 gennaio 2004 e delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004). 5.5. Casi particolari di presentazione Esamineremo ora i seguenti casi particolari: → Esercizio di più attività con contabilità separate; → Soggetto non residente; → Liquidazione Iva di gruppo; → Operazioni straordinarie. 179 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 5.5.1. Esercizio di più attività con contabilità separate I soggetti che nel corso del 2013 hanno svolto più attività e che, per obbligo o per opzione, hanno adottato la contabilità separata ai sensi dell'art. 36 devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività esercitate. Esercizio più attività e Unico Modello di Comunicazione dati IVA contabilità separate (riepilogativo per tutte le attività) Nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra cui un'attività per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione, e quindi anche della comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione. Esercizio più attività e contabilità separate Esonero comunicazione per talune attività Dati dell’attività “esonerata” da non ricomprendere Le persone fisiche che esercitano più attività, per stabilire l'obbligo o l'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale (volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro), devono far riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate. Si propone il seguente esempio. Esempio Un contribuente svolge le seguenti attività: → Commercio al minuto con volume d’affari di euro 13.000; → Riparazione auto volume d’affari di euro 17.000 Poiché il limite di 25.000 euro è stato superato, il contribuente deve presentare la comunicazione annuale con i dati riepilogativi di tutte le attività. 5.5.2. Soggetto non residente I soggetti non residenti in Italia debbono adempiere ai loro obblighi in modo diverso a seconda della struttura organizzativa esistente nel nostro Paese: 180 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 1. rappresentante fiscale; 2. identificazione diretta; 3. stabile organizzazione. I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell’art. 17, terzo comma, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l’indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell’anno 2013 e nel riquadro “DICHIARANTE” della Sezione I del modello va riportato il codice carica “6”. I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell’anno 2011. della Comunicazione in via telematica può essere effettuata: direttamente; tramite intermediario abilitato. Soggetto non residente Comunicazione dati IVA Identificazione Diretta Presentata da soggetto non residente Rappresentante fiscale Presentata da rappresentante fiscale Se nel corso del 2013 lo stesso soggetto ha operato sia tramite identificazione diretta che tramite rappresentante fiscale dovrà presentare una unica Comunicazione IVA del soggetto operante al momento della presentazione del modello (identificazione diretta o rappresentante fiscale) 181 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente deve essere presentata una comunicazione annuale dati IVA con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell’anno 2013. A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 17, secondo comma, dall’art. 11 del D.L. n. 135/2009, in vigore dal 26 settembre 2009, conseguenti alla necessità di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria dell’IVA il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione IVA. Ai sensi dell’art. 17, DPR n. 633/72, il soggetto non residente non può infatti avere due posizioni IVA in Italia, ossia non può operare sia tramite una stabile organizzazione che tramite un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta. In particolare, in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione. Di conseguenza, in presenza di un soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia, va presentata una Comunicazione dati IVA riferita alle operazioni imputabili alla stessa e nel riquadro “Dichiarante” della Sezione I del modello va riportato il codice carica “1”. 5.5.3. Liquidazione IVA di gruppo Nel modello di Comunicazione non è prevista l’indicazione dei debiti e dei crediti trasferiti nell’ambito delle liquidazioni Iva di gruppo, pertanto le società controllanti e quelle controllate presentano comunicazioni distinte, ognuna evidenziandovi solo i dati relativi alla propria attività. La controllante pertanto NON deve presentare una comunicazione con riferimento all'intero gruppo. 5.5.4. Operazioni straordinarie Nel caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione d'azienda, successione ereditaria, ecc…) in cui vi è una generale situazione di continuità tra i soggetti partecipanti, le modalità di compilazione della comunicazione dati IVA divergono a seconda che la trasformazione sia avvenuta nel corso del 2013 o tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della comunicazione stessa. 182 s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Trasformazione avvenuta nel corso del periodo di imposta 2013 Con estinzione del soggetto dante causa Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2013 che hanno comportato l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, scissa, conferente, cedente,...), il soggetto avente causa (società incorporante, beneficiarie, conferitaria, soggetto cessionario,...), deve presentare due distinte comunicazioni dati: → la prima con i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nel 2013; → la seconda con i dati delle operazioni effettuate dal dante causa nella frazione d'anno 2013 fino all'ultima liquidazione eseguita prima della trasformazione; indicando quale contribuente il soggetto incorporato e quale dichiarante il soggetto risultante dalla trasformazione (codice "9"). Senza estinzione del soggetto dante causa Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2013 che non ha comportato l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione d'azienda), la comunicazione dati deve essere presentata: → dal soggetto avente causa se l'operazione ha comportato la cessione del debito/cre dito IVA. L'avente causa presenterà la comunicazione IVA con le stesse modalità descritte nel caso di estinzione del soggetto dante causa. Il soggetto dante causa non deve pertanto presentare la comunicazione con riferimento all'attività oggetto dell'operazioni straordinaria. → da entrambi i soggetti se l'operazione non ha comportato la cessione del debito/cre dito IVA. Trasformazione avvenuta tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della comunicazione dati IVA Con estinzione del soggetto dante causa Il soggetto risultante dalla trasformazione dovrà presentare oltre la propria comunicazione dati anche quella del soggetto dante causa estinto, sempre che quest'ultimo non abbia già adempiuto prima dell'estinzione. Senza estinzione del soggetto dante causa Entrambi i soggetti presenteranno la propria comunicazione dati. 183 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Capitolo 6 - Comunicazione annuale dati IVA: compilazione Il modello ministeriale per la Comunicazione annuale dati IVA non è variato rispetto a quello approvato con Provv. del 17 gennaio 2011. Il modello di “Comunicazione annuale dati Iva 2014”, è quindi identico a quello utilizzato nel 2013 per l’anno d’imposta 2012. Non vi devono, inoltre, essere indicate né eventuali compensazioni effettuate nell’anno d’imposta, né i rimborsi infrannuali richiesti né il riporto del credito Iva dell’anno precedente. Il modello è composto da 3 Sezioni: sezione I: dati anagrafici e relativi all’attività IVA; sezione II: dati relativi alle operazioni effettuate; sezione III: determinazione dell’IVA dovuta o a credito. 6.1. Sezione I: dati generali Nella Sezione I, oltre ai dati del contribuente, vanno riportati innanzitutto: Anno d’imposta 2013 Dati del Sia per i contribuenti persone fisiche che persone giuridiche deve essere contribuente riportato in numero di partita IVA. Codice attività Inserire il codice attività desunto dalla Tabella ATECO 2007. In presenza di più attività va riportato il codice dell'attività prevalente in base al relativo volume d’affari. 185 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione In particolare: Anno d’imposta 2013 Partita IVA Codice attività Per quanto riguarda il codice di attività, in caso di svolgimento di più attività, andrà indicato il codice dell’attività prevalente, che ha realizzato un maggior volume d’affari nel periodo d’imposta. Un contribuente esercita due attività: commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria (Codice Ateco 2007 46.32.20); commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari e uova (Codice Ateco 2007 46.33.10). Per la prima attività il volume d’affari ammonta ad Euro 100.000,00. Per la seconda attività il volume d’affari ammonta ad euro 140.000,00. Nel campo Codice Attività andrà indicata la seconda attività “commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari e uova” (Codice Ateco 2007 46.33.10). 2013 463310 186 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Nel caso di soggetti che esercitano più attività con contabilità separata ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 633/72 va barrata l’apposita casella “Contabilità separata”: La casella deve essere barrata anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività, una delle quali risulti esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e conseguentemente anche della presente comunicazione. La casella “Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA” va barrata se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si è avvalso nell’anno 2013 della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’ultimo comma dell’art.73 del D.P.R. 633/72. La casella “Eventi eccezionali” va barrata se il termine di presentazione della comunicazione cade durante il periodo di sospensione degli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di eventi eccezionali. Di seguito si riporta la tabella degli eventi eccezionali allegati all’Appendice della Dichiarazione IVA 2014 – anno 2013: Vittime di richieste estorsive e dell’usura – i soggetti che esercitano un’attività 1. commerciale, imprenditoriale o di lavoro autonomo, che avendo rifiutato richieste estorsive, subiscono nel territorio dello Stato danni ai beni mobili e immobili possono ai sensi dell’art. 20, co. 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, godere della proroga di tre 187 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale. Soggetti colpiti dagli eventi metereologici verificatesi nel 2013 nella Regione Sardegna. Per i soggetti che alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 di cui all’elenco approvato con l’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, il Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel 2. periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza n. 16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013. Il D.L. calamità naturali (D.L. 151/2013) estende sino al 17 febbraio 2014 la sospensione dei pagamenti e introduce la possibilità di richiedere un finanziamento per reperire le risorse relative ai tributi. Soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 3 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall’articolo 23, comma 12 octies, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall’art. 1, comma 612, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 4 188 Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali. IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Dichiarante Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui il dichiarante, che sottoscrive la comunicazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione. La casella “Codice carica” deve riportare uno dei codici seguenti: 1) Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2) Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito 5) Custode giudiziario o amministratore giudiziario rappresentante dei beni sequestrati o commissario giudiziale (amministrazione controllata) 6) Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7) Erede 8) Liquidatore (liquidazione volontaria) 9) Soggetto tenuto a presentare la comunicazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.) Nell’ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la comunicazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche questo campo, compilando anche il codice carica relativo. A titolo esemplificativo, può trattarsi: della società dichiarante nominata rappresentante fiscale dal soggetto non residente (codice carica 6); 6 189 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione della società dichiarante in qualità di: - società beneficiaria di società scissa; - società incorporante di società incorporata; utilizza il codice carica 9. 9 Della società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente. 6.2. Sezione II Nella Sezione II vanno riportati i dati relativi alle operazioni effettuate nel 2013, annotate nei registri IVA (fatture emesse/corrispettivi o acquisti). La Sezione II si compone: del rigo CD1, per le operazioni attive; del rigo CD2, per le operazioni passive; del rigo CD3, per le importazioni senza pagamento dell’IVA in Dogana. Non rileva la periodicità di liquidazione (mensile o trimestrale). I soggetti trimestrali devono includere anche i dati relativi alle operazioni del quarto trimestre (ottobre dicembre), anche se saranno liquidate nella dichiarazione annuale. 190 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione I soggetti mensili c.d. posticipati devono includere i dati delle operazioni relative al 2013 (gennaio - dicembre), a nulla rilevando le modalità seguite per le liquidazioni periodiche, così come avviene nella dichiarazione annuale. 6.2.1. RIGO CD1 - OPERAZIONI ATTIVE: Nel campo 1 va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2013 (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero, ecc…) al netto dell’IVA, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti e ad aliquota "zero" annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis. CD1 - Campo 1 da ricomprendere Cessione di beni e prestazioni di servizi all’interno Cessione di beni intracomunitari Esportazioni Tra tali operazioni vanno ricomprese: le operazioni ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, comprese quelle per le quali è stata applicata la c.d. “IVA per cassa”; le operazioni per le quali in fattura non è stata addebitata l’IVA per effetto dell’applicazione del c.d. “reverse charge” (cessioni di rottami, prestazioni di subappalto nell’edilizia, ecc.), per le quali l’imposta è dovuta dall'acquirente/committente soggetto passivo IVA. Si evidenzia, inoltre, che nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 191 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto. Si segnala, infine, che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (editori) devono indicare nel rigo l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante. Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine rientra in tale campo l’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Non devono essere comprese tra le operazioni attive: gli acquisti intracomunitari annotati anche nel registro delle fatture emesse; le autofatture ex art. 17 D.P.R. 633/1972 (acquisti di servizi intracomunitari, acquisti con applicazione del reverse charge); Esempio Si ipotizzi un contribuente che nel corso del 2013 ha effettuato le seguenti cessioni: Operazioni Imponibile Esigibilità immediata 10.000 Esigibilità differita (incassate) 15.000 Esigibilità differita emesse 2013 (NON 20.000 incassate) Esigibilità differita emesse 2012 (incassate nel 30.000 2013) Totale 75.000 45.000 Vanno comprese le operazioni a esigibilità differita anche se non incassate 192 10.000 + 15.000 + 20.000 Non vanno comprese le operazioni a esigibilità differita registrate nel 2012 ma incassate nel 2013 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Nei campi di dettaglio vanno specificati gli importi delle seguenti operazioni, già ricomprese nel campo 1: Operazioni non Operazioni esenti imponibili Cessioni intracomunitarie di beni Nel rigo CD1 campo 2, è necessario indicare l'ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (già comprese nel campo 1), e quindi: → le esportazioni e le altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond, quali: esportazioni dirette e triangolari (art. 8 co. 1 lett. a), D.P.R. 633/1972); esportazioni di beni effettuate a soggetti non residenti che procedono all'esportazione entro 90 giorni dalla consegna (art. 8 co. 1 lett. b), D.P.R. 633/1972); operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, D.P.R. 633/1972); sezioni connessi agli scambi internazionali (art. 9 co.1 D.P.R. 633/1972); cessioni di beni poste in essere nei riguardi degli operatori residenti nella repubblica di San Marino e nella città del Vaticano (art. 71, D.P.R. 633/1972); cessioni e prestazioni non imponibili in base a trattati o accordi internazionali (art. 72, D.P.R. 633/1972). Sono escluse: le operazioni intracomunitarie di cui le sole cessioni di beni devono essere indicate nel successivo campo 4; le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che hanno presentato la dichiarazione di intento; le altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond, tra cui: • la parte non imponibile dei corrispettivi inerenti ad operazioni rientranti nel regime del margine (beni usati, ecc.); • cessioni a viaggiatori extracomunitari; • cessioni di beni o prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA. 193 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Esempio Si ipotizzi un contribuente che nel corso del 2013 abbia effettuato le seguenti cessioni: Operazioni Imponibile Cessione di beni e prestazioni di servizi 200.000 Di cui Esportazioni dirette 20.000 Cessioni a San Marino 10.000 200.000 30.000 Nel rigo CD1 campo 3, è necessario indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo: delle operazioni esenti di cui all'art. 10, Decreto IVA (cessione fabbricati strumentali e abitativi, locazione di fabbricati, ecc.); delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni. Operazioni esenti Nel rigo CD1 campo 4, va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni intracomunitari non imponibili già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro IVA delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. 194 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Esempio Si ipotizzi un contribuente che nel corso del 2013 ha effettuato le seguenti cessioni: Operazioni Imponibile Cessione di beni e prestazioni di servizi 200.000 Di cui Esportazioni dirette 20.000 Cessioni intracomunitarie 40.000 Cessioni a San Marino 10.000 Cessioni esenti 2.000 200.000 30.000 2.000 40.000 RIGO CD1 campo 5: cessioni di beni strumentali. Le cessioni da indicare nel campo sono “già ricomprese nei campi precedenti”. Pertanto, se la cessione del bene strumentale è stata effettuata in regime di esenzione o non imponibilità oppure la stessa costituisce una cessione UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche nel campo 5. 6.2.2. RIGO CD2 - OPERAZIONI PASSIVE: Al rigo CD2 campo 1, è necessario indicare l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle operazioni passive all'interno, intracomunitarie e di importazione effettuate nel corso dell'anno 195 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 2013, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti. CD2 - Campo 1 da ricomprendere Acquisti di beni e servizi all’interno Acquisti intracomunitari Importazioni Vanno altresì riportati: gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale); le autofatture emesse in relazione ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, co. 2, Decreto IVA; i servizi ricevuti in ambito UE per i quali il soggetto italiano ha integrato la fattura emessa dall’operatore UE; gli acquisti di rottami. Vanno ricompresi anche gli acquisti ad esigibilità differita, con applicazione della c.d. “IVA per cassa” (indipendentemente dal pagamento della relativa fattura). Si ritiene che in tale campo, analogamente a quanto previsto per la compilazione del quadro VF del mod. IVA 2014, devono essere ricompresi anche gli acquisti effettuati dai contribuenti minimi, ancorché le relative fatture siano state emesse senza applicazione dell’IVA. Vanno inclusi inoltre gli acquista con IVA indetraibile ex. art. 19 bis1 e art. 19 del Decreto IVA. Nei campi di dettaglio vanno specificati gli importi delle seguenti operazioni, già ricomprese nel campo 1: - campo 2: acquisti non imponibili (ad esempio, NI art. 9) compresi quelli con utilizzo del plafond e quelli relativi al regime del margine. Nel campo in esame non vanno compresi gli acquisti INTRA non imponibili che rientrano nel campo 4; 196 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione - campo 3: acquisti esenti, importazioni non soggette ad IVA (art. 68, esclusa lett. a) e importazioni di oro da investimento. Non vanno compresi gli acquisti INTRA esenti (che vanno evidenziati a campo 4); - campo 4: vanno riportati gli acquisti INTRA di beni, compresi quelli di rottami. Non vanno considerati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano; - campo 5: acquisti di beni strumentali. Gli acquisti da indicare nel campo sono “già ricompresi nei campi precedenti”. Di conseguenza, se il bene strumentale è stato acquistato in regime di esenzione o non imponibilità oppure lo stesso costituisce un acquisto UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche a campo 5. In tale campo va indicato l’importo relativo all’acquisto di beni ammortizzabili, materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a € 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni in leasing, nonché i beni non ammortizzabili, considerando il corrispettivo relativo all’acquisto ovvero, per i beni in leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso, i relativi canoni. Esempio Si ipotizzi un contribuente che presenti la seguente situazione: Operazioni Imponibile Acquisti di beni da operatori nazionali 200.000 Acquisti di beni da operatori intracomunitari 20.000 Servizi ricevuti da operatori nazionali 50.000 270.000 20.000 200.000 + 20.000 50.000 Acquisti intracomunitari di beni 197 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 6.2.3 RIGO CD3 - IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA: Va indicato l’ammontare delle importazioni per le quali l'IVA non è stata versata in Dogana, bensì assolta mediante l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti. In particolare si tratta delle importazioni di: → materiali d'oro, semilavorati in oro e argento puro (campi 1 e 2); → rottami e altri materiali di recupero (campi 3 e 4). 6.3. Sezione III: DETERMINAZIONE DELL’IVA DOVUTA O A CREDITO - RIGHI DA CD4 A CD6 Nella sezione III del modello di comunicazione dei dati IVA va indicata: - l'IVA esigibile (CD4), relativa alle operazioni effettuate nel 2013, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in anni precedenti per le quali l'imposta è diventata esigibile nel 2012; - l'IVA detratta (CD5), relativa agli acquisti registrati nel 2013 per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione. In questa sezione gli importi vanno indicati tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 633/72. L'IVA relativa: 198 - alle autofatture ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72; - ai servizi in ambito UE per i quali è stata integrata la fattura estera; - agli acquisti INTRA di beni; - agli acquisti di rottami; - alle prestazioni di subappalto nel settore edile; IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione - agli acquisti di immobili strumentali, imponibili ex art. 10, comma 1, n. 8-ter, lett. b) e d), D.P.R. n. 633/72; - assolta con il c.d. “reverse charge” da parte dell'acquirente/committente; va indicata sia a rigo CD4 che a rigo CD5. I soggetti che applicano regimi particolari di determinazione dell'IVA dovuta o detraibile (ad esempio, regime speciale agricoltura, agriturismo, ecc.) devono indicare ai righi CD4 e CD5 l'imposta risultante dall'applicazione del regime di appartenenza. Nel rigo CD6 va indicata l’IVA dovuta (campo 1) ovvero IVA a credito (campo 2), riferibile al 2013, risultante dalla differenza tra rigo CD4 e rigo CD5. Esempio Si ipotizzi un contribuente che nel corso del 2013 ha effettuato le seguenti operazioni: Operazioni effettuate Operazioni Esigibilità immediata Imponibile Aliquota 21% 10.000 2.100 Aliquota 22% Esigibilità differita 15.000 3.300 20.000 4.400 (incassate) Esigibilità differita emesse 2013 (NON incassate) Esigibilità differita emesse 2012 30.000 6.300 75.000 8.400 (incassate nel 2013) Totale 7.700 16.100 199 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Acquisti Operazioni Acquisti di beni da operatori nazionali Imponibile Imposta 21% Imposta 22% 200.000 21.000 22.000 4.200 Acquisti di beni da operatori 20.000 intracomunitari Servizi ricevuti da operatori nazionali 8.400 40.000 260.000 33.600 22.000 15.900 55.600 39.700 2.100 + 3.300 + 6.300 = 11.700. A tali importi va aggiunta l’IVA sugli acquisti INTRA 11.700 + 4.200 = 15.900 CD5 – CD6 15.900 – 55.600 = (39.700) 6.4 Firma della Dichiarazione e impegno alla presentazione telematica 200 21.000 + 4.200 + 22.000 + 8.400 = 55 600 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione La comunicazione deve essere sempre sottoscritta o direttamente dal contribuente, soggetto obbligato oppure dal rappresentante legale o negoziale o da uno dei soggetti dichiaranti, indicati nella tabella codice carica. Il riquadro dedicato all'impegno alla presentazione telematica è riservato all'intermediario che la effettua, il quale dovrà riportare: il proprio codice fiscale; il numero di iscrizione all'albo, se trattasi di CAF; la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione; la propria firma. Nel momento in cui riceve la comunicazione predisposta dal contribuente o assume l'incarico di predisporla, l'intermediario deve rilasciare al contribuente l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, impegno da redigersi senza particolari formalità (in carta libera, datato e sottoscritto). La casella "Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente" andrà barrata se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente e l'intermediario pertanto si occupa solo della sua trasmissione; quella "Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette" andrà invece barrata se la comunicazione è stata predisposta dall'intermediario. 6.5 Regime sanzionatorio e adempimenti in caso di errori L’omessa presentazione ovvero l’invio della Comunicazione dati IVA con dati incompleti o errati non comporta l’applicazione delle sanzioni applicabili all’omessa o infedele dichiarazione, poiché la stessa non ha natura dichiarativa. In tal caso trova applicazione la sanzione da € 258 a € 2.065 di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per “l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ... o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”. Eventuali errori/omissioni riportati nella Comunicazione non possono essere integrati o rettificati utilizzando il ravvedimento operoso. I dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione IVA annuale. Il concetto sopra esposto è stato precisato dalla C.M. n. 6/02, nella quale si chiarisce che la Comunicazione annuale dei dati Iva non ha natura di dichiarazione: con la stessa, infatti, il contribuente non procede alla autodeterminazione dell’imposta dovuta, bensì a quella di comunicazione di dati e notizie relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente, nonché 201 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione alla funzione di fornire all’Amministrazione i dati sintetici relativi alle operazioni, effettuate nell’anno di riferimento, costituenti una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario. “Non si rendono applicabili, prosegue la circolare, attesa la riconosciuta natura non dichiarativa della Comunicazione, le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, di cui all’art. 8 sempre del D.Lgs. n. 471/97, nonché le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso”; ciò in quanto, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una Comunicazione già presentata, eventuali errori potranno essere corretti solo in sede di successiva dichiarazione annuale. Quest’ultima affermazione, di cui non vi è traccia nel Regolamento n. 435/01, appare per il vero criticabile, non certo sotto l’aspetto della comminatoria della sanzione (peraltro espressamente codificata con l’ultimo comma dell’art.9 del precitato regolamento), quanto per la negata possibilità di rettifica e del conseguente ravvedimento operoso. Al riguardo, infatti, risulta difficile comprendere quale sia il fondamento della tesi secondo cui integrazioni o rettifiche sarebbero possibili solo per gli adempimenti di natura dichiarativa e non anche per le comunicazioni in genere. La stessa Amministrazione Fiscale, con la C.M. n.180/98, così si espresse: “[…] l’ambito applicativo del ravvedimento è stato dal nuovo ordinamento sanzionatorio ampliato a tal punto da riguardare tendenzialmente la totalità delle violazioni tributarie”. Allora viene da chiedersi perché eventuali infrazioni all’obbligo della Comunicazione dovrebbero ritenersi escluse dalla disciplina del ravvedimento operoso. Il contribuente che abbia risposto in modo incompleto o inesatto a un questionario o a una richiesta di chiarimenti dovrebbe avere il diritto di correggersi, indipendentemente dai riflessi sul piano sanzionatorio. Se tra Comunicazione e dichiarazioni periodiche esiste una continuità e normatività sostanziale, basterebbe ravvisarvi applicabile lo stesso termine di ravvedimento (30 giorni) previsto dalla lett. c) dell’art. 13, del D.Lgs. n. 472/97, per le regolarizzazioni delle soppresse dichiarazioni periodiche. L’art. 10, co. 3, della L. n. 212/00, c.d. Statuto del Contribuente, prevede la non irrogabilità delle sanzioni “quando la violazione […] si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito 202 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione d’imposta”. Il comma 5-bis, dell’art.6 del D.Lgs. (introdotto dall’art.7 del D.Lgs. n.32/01), a sua volta recita: “Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”. Con la C.M. n.77/01, l’Amministrazione Finanziaria ha esplicitato quelle che, a suo dire, possono considerarsi, in relazione alla non punibilità di cui ai citati artt.10 della L. n. 212/00 e 7 del D.Lgs. n. 32/01, violazioni formali non sanzionabili e ha ribadito che sono tali quelle che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l’attività di controllo, restando punibile ogni altra violazione che vi sia d’ostacolo. Aggiungendo poi: - che ai fini della non punibilità della violazione commessa, le condizioni negative richiamate devono intendersi alternative e non concorrenti, con la conseguenza che non può configurarsi una violazione meramente formale, quindi non sanzionabile, ove in concreto venga a mancare una sola di esse; - che la natura meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme tributarie punibili con sanzioni amministrative comminate in misura fissa, non legata cioè all’ammontare del tributo. Per quel che attiene, poi, in particolare, all’attività di controllo e all’individuazione del momento in cui occorre stabilire se le violazioni siano state o meno di ostacolo all’esercizio del potere d’accertamento, la circolare stessa parla esplicitamente di sanzionabilità solo per quelle “violazioni (formali) potenzialmente idonee a incidere negativamente su atti che per definizione sono soggetti a controllo”, citando tutta una serie di dichiarazioni aventi tale caratteristica (per es.: dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d’imposta, dichiarazione annuale Iva, omessa tenuta di scritture contabili), nonché la mancata o tardiva restituzione di questionari, l’inottemperanza all’invito di comparizione, il rifiuto all’esibizione di scritture contabili. Per tale ultimo gruppo di violazioni, pur formali in quanto non incidenti direttamente sull’imponibile, sull’imposta o sul versamento della stessa, la sanzionabilità discende dal fatto che arrecano sempre pregiudizio a un’attività di controllo già avviata. 203 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Sempre in detta circolare viene, poi precisato come il carattere meramente formale della violazione debba, al fine della sua o meno punibilità, essere comunque valutato non a priori e astrattamente, bensì a posteriori e concretamente e che, conseguentemente: “violazioni potenzialmente idonee a incidere negativamente sull’attività di controllo, come per esempio le irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni, non sono sanzionabili quando risulti in caso concreto che le stesse, anche per effetto dell’eventuale loro regolarizzazione, non hanno ostacolato l’azione dell’ufficio”. Di rilievo, per quanto si dirà in seguito, è da notare che tra dette “dichiarazioni” la circolare cita, come esempio, quelle di cui “all’art.8, co.1 del D.Lgs. n.471/97”, ebbene tra le stesse figurano anche le (ora soppresse) dichiarazioni periodiche Iva. Alla luce di tutto quanto detto, alla violazione di cui trattasi, eccezion fatta naturalmente per l’omissione della presentazione della Comunicazione, si ritiene che possa riconoscersi il carattere “meramente formale”, in quanto, con specifico riferimento alle sopra esposte due condizioni previste per la relativa non sanzionabilità: a) l’irregolarità commessa non può “in concreto” ostacolare un eventuale accertamento dell’ufficio. I controlli, infatti, si espletano compiutamente solo sui dati emergenti dalla contabilità e dalla dichiarazione annuale, in quanto completi e definitivi, e non su quelli della Comunicazione che tali non sono mancando per esempio delle rettifiche e dei conguagli ex artt. 19 e 19-bis2; b) la Comunicazione, non essendo una dichiarazione, non incide sulla determinazione e sul versamento del tributo (come dalla stessa Amministrazione Fiscale riconosciuto, giusta precitata C.M. n.6/02) né rileva per la determinazione della base imponibile su cui calcolarlo (i versamenti periodici o annuali vengono, infatti, effettuati sulla base delle liquidazioni periodiche e non tenendo conto delle risultanze della Comunicazione); c) la stessa Amministrazione Finanziaria, nel riconoscere “sostanziale continuità e normatività” tra dichiarazioni periodiche e Comunicazione, non fa che attribuire carattere di mera formalità non sanzionabile anche alle violazioni relative al contenuto di quest’ultima, quando dette violazioni non siano, come in effetti non sono, per quanto prima detto sub. lettere a) e b), di ostacolo a controlli, ad accertamenti e non influiscono, come in effetti non influiscono, sempre per quanto prima esposto, sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta e sul suo versamento. Le suesposte conclusioni portano, peraltro, a ritenere che qualsiasi inesattezza e/o omissione nella compilazione della Comunicazione possa ritenersi sempre e comunque “meramente formale” e, quindi, non sanzionabile. 204 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Ciò stante appunto il fatto, giova ribadirlo, che i controlli fiscali non potranno mai compiutamente incentrarsi su di essa e che, quindi, non potranno mai essere in qualche modo ostacolati dalle relative inesattezze od omissioni, e che queste mai rileveranno ai fini della determinazione e del versamento del tributo dovuto periodicamente o in sede annuale. Non sembra, peraltro, potersi opporre al riguardo che Comunicazioni inesatte comportino difficoltà/impossibilità per lo Stato di determinare quanto più esattamente possibile (per una prima base di calcolo) le “risorse proprie” da versare alla Comunità. Ciò in quanto, a prescindere dal fatto che riesce difficile immaginare quale utilità possa trarsi dal fatto di conoscere anzitempo, in prima approssimazione (non trattandosi, a motivo della stessa struttura della Comunicazione, di dati né completi né definitivi), una parte delle informazioni che acquisirà solo qualche mese più tardi attraverso le dichiarazioni annuali, tale evenienza non può, per quanto peraltro sostenuto dalla stessa Amministrazione, servire a qualificare “sostanziale”, quindi punibile, una violazione. È da ritenersi, invece, sempre sanzionabile (in quanto trattasi pur sempre di inottemperanza a un obbligo normativamente previsto), ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97, l’omessa presentazione della Comunicazione; violazione che dovrebbe però essere considerata, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione Fiscale, comunque ravvedibile. 205 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Capitolo 7 – Comunicazione IVA: Esempi di compilazione Nel presente capitolo si effettuano esempi di compilazione della Comunicazione annuale dati IVA. 7.1. Esempio: cessioni di beni e prestazioni di servizi ad operatori UE Un contribuente nel 2013 presenta la situazione esposta nella seguente tabella. Operazioni attive Operazioni Importo IVA IVA a debito €- 10% €- € 90.000,00 21% € 18.900 € 15.000,00 22% € 3.300 Prestazioni di servizi € 10.000,00 21% € 2.100 Cessioni intracomunitarie di beni € 7.000,00 Non imponibili --- Prestazioni di servizi ad operatori UE € 1.000,00 Fuori campo IVA --- Esportazioni €- Non imponibili --- Totale € 123.000 Cessioni interne € 24.300 Operazioni passive Operazioni Acquisti interni Servizi da operatori nazionali Totale Importo IVA % IVA € -- 10% -- € 50.000 21% € 10.500 € 10.000 22% € 2.200 € 5.000 21% € 1.050 65.000 -- 13.750 207 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 123.000 7.000 65.000 24.300 13.750 10.550 In riferimento all’esempio proposto, il Modello andrà compilato con le seguenti modalità: → nel rigo CD1, campo 1, va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2013 (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero, ecc…) al netto dell’IVA. Nell’esempio proposto, andrà indicato l’importo pari ad euro 123.000. Di fatto, in tale campo, andranno indicate anche le prestazioni di servizi escluse da IVA di cui all’art. 7 – 7 septies D.P.R. 633/1972, come chiarito dalle istruzioni della Comunicazione annuale dati IVA. → nel rigo CD1, campo 4, vanno indicate le cessioni intracomunitarie pari ad euro 7.000; → nel rigo CD2, campo 1, vanno indicate le operazioni passive pari ad euro 65.000,00; → nel rigo CD4 andrà indicata l’IVA esigibile pari ad euro 24.300; → nel rigo CD5 andrà indicata l’IVA detratta pari ad euro 13.750; → nel rigo CD6 va indicata la differenza tra il rigo CD5 e CD6, che essendo positiva andrà indicata nel campo 1 per euro 10.550. 208s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 7.2. Esempio: acquisto di beni e servizi da operatori UE Sempre in riferimento all’esempio precedente, ipotizziamo ora che tra gli acquisti siano stati registrati anche: → acquisti intracomunitari per euro 2.000,00; → prestazioni di servizi generici da operatori UE. La situazione è la seguente: Operazioni attive Operazioni Imponibile Cessioni interne di beni € 90.000,00 Cessioni interne di beni € 15.000,00 € 7.000,00 Prestazioni di servizi interni € 10.000,00 Prestazioni di servizi generici resi a operatori UE (escluse da IVA 7 – ter, D.P.R. 633/1972) € 1.000,00 Cessioni intracomunitarie di beni Aliquota 21% Aliquota 22% € 18.900,00 € 3.300,00 (non imponibili art. 41, D.L. 331/1993) € 123.000,00 Totale € 2.100,00 € 21.000,00 € 3.300,00 € 24.300,00 Operazioni passive Operazioni Imponibile Imposta 21% Imposta 22% Acquisti di beni da operatori nazionali € 60.000,00 € 10.500,00 € Servizi ricevuti da operatori nazionali € € 1.050,00 5.000,00 Totale Imposta 2.200,00 209 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Acquisti di beni intracomunitari € 2.000,00 € 420,00 Servizi generici da operatori UE € 1.000,00 € 210,00 € 68.000,00 € 12.180,00 Totale € 2.200,00 € 14.380,00 Nel caso di specie, il Modello andrà compilato con le seguenti modalità: 123.000 7.000 68.000 68.000 2.000 2.000 26.820 24.930 10.550 7.000 10.550 210s 16.270 14.380 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Il Modello andrà compilato con le seguenti modalità: → nel rigo CD1, campo 1, va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2013 (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero, ecc…) al netto dell’IVA. Nell’esempio proposto, andrà indicato l’importo pari ad euro 123.000. Di fatto, in tale campo, andranno indicate anche le prestazioni di servizi escluse da IVA di cui all’art. 7 – 7 septies D.P.R. 633/1972, come chiarito dalle istruzioni della Comunicazione annuale dati IVA. Nell’esempio proposto, andrà indicato l’importo pari ad euro 123.000,00. → Nel rigo CD1, campo 4, vanno indicate le cessioni intracomunitarie pari ad euro 7.000,00; → nel rigo CD2, campo 1, vanno indicate le operazioni passive pari ad euro 68.000,00 (60.000 + 5.000 + 2.000 +1.000); → nel rigo CD2, campo 4, vanno indicati gli acquisti intracomunitari pari ad euro 2.000,00; → nel rigo CD4 andrà indicata l’IVA esigibile pari ad euro 24.930,00 (18.900 + 2.100 + 3.300 + 420 + 210); → nel rigo CD5 andrà indicata l’IVA detratta pari ad euro 14.380,00; → nel rigo CD6 va indicata la differenza tra il rigo CD5 e CD6, che essendo positiva andrà indicata nel campo 1 per euro 10.550. 211 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 7.3. Esempio: importazioni ed esportazioni Operazioni attive Operazioni Imponibile Aliquota 21% Cessioni interne di beni € 300.000,00 € 63.000,00 Cessioni interne di beni € 30.000,00 Esportazioni € 20.000,00 Cessioni intracomunitarie di beni € 10.000,00 € 10.000,00 € 2.100,00 € 370.000,00 € 65.100,00 Aliquota 22% € 6.600,00 € 6.600,00 (non imponibili art. 41, D.L. 331/1993) Prestazioni di servizi interni Totale € 71.700,00 Operazioni passive Operazioni Imponibile Imposta 21% Imposta 22% Acquisti di beni da operatori nazionali e importazioni € 100.000,00 € 10.500,00 € Servizi ricevuti da operatori nazionali € 10.000,00 € 2.100,00 Acquisti di beni intracomunitari € 30.000,00 € 6.300,00 Servizi generici da operatori UE € € 1.050,00 212s 5.000,00 11.000,00 Totale Imposta IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione Totale € 145.000,00 € 19.950,00 € 370.000 11.000,00 € 30.950,00 300.000 + 30.000 + 20.000 + 10.000 + 10.000 20.000 10.000 145.000 100.000 + 30.000 + 5.000 + 10.000 30.000 71.700 + 6.300 + 1.050 79.050 30.950 48.100 213 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 7.4. Esempio: cessioni non imponibili e acquisti con utilizzo del plafond Operazioni attive Operazioni Importo IVA IVA a debito € 900.000,00 10% € 90.000,00 € 700.000,00 21% € 147.000,00 € 100.000,00 22% € 22.000,00 Prestazioni di servizi € 1.250,00 Esenti --- Cessioni intracomunitarie di beni € 300.000,00 Non imponibili --- Cessioni verso S. Marino € 5.000,00 Non imponibili --- Esportazioni € 85.250,00 Non imponibili --- Totale € 2.091.500,00 Cessioni interne € 259.000,00 Operazioni passive Operazioni Importo IVA % IVA € 550.000 10% 55.000 400.000 21% 88.000 100.000 22% 22.000 90.000 --- --- 5.000 21% --- 2.500 22% --- 31.000 21% 6.510 25.000 22% 5.500 Acquisti UE beni 100.000 22% 22.000 Acquisti UE servizi 13.000 21% 2.730 Acquisti interni Acquisti interni con utilizzo del plafond Acquisti con IVA indetraibile Importazioni Totale 214s 1.316.500 201.740 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 2.091.500 90.250 1.250 300.000 1.316.500 90.000 100.000 283.730 201.740 81.990 rigo CD1 - Totale operazioni attive = € 2.091.500 di cui: - operazioni non imponibili (5.000 + 85.250) = € 90.250 - operazioni esenti = € 1.250 215 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione - cessioni intracomunitarie di beni = € 300.000 rigo CD2 - Totale operazioni passive = € 1.316.500 di cui: - acquisti non imponibili € 90.000 - acquisti intracomunitari di beni € 100.000 rigo CD4 - IVA esigibile = € 283.730 IVA su cessioni interne (€ 90.000 + € 147.000 +€ 22.000) = € 259.000 + IVA su acquisti UE (€ 22.000 + € 2.730) = € 24.730 rigo CD5 - IVA detratta = € 201.740 IVA su acquisti interni (€ 55.000 + € 88.000 + € 22.000) = € 165.000 + IVA su importazioni € 12.010 IVA su acquisti UE beni € 22.000 + IVA su acquisti servizi in ambito UE € 2.730 rigo CD6 - IVA dovuta = € 81.990 IVA esigibile (CD4) € 283.730 + IVA detratta (CD5) € 201.740 - 216s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 7.5. Esempio: la comunicazione dati IVA del medico che svolge attività esenti e in via occasionale attività imponibili Operazioni attive Operazioni Cessioni Totale Importo IVA % IVA € € 100.000 Esenti -- € 3.000 21% € 630,00 € 103.000,00 € 630,00 Operazioni passive – inerenti alle operazioni esenti Operazioni Acquisti Totale Importo IVA% IVA € € 3.000,00 10% € 300,00 € 2.000,00 21% € 420,00 € 5.000,00 22% € 1.100,00 € 10.000,00 1.820,00 217 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 103.000 100.000 10.000 630 630 rigo CD1 - Totale operazioni attive = € 103.000 di cui: - operazioni esenti = € 100.000 rigo CD2 - Totale operazioni passive = € 10.000 di cui: - rigo CD4 - IVA esigibile = € 630,00 IVA su cessioni imponibili € 630,00 rigo CD5 - IVA detratta = € 0 Operazioni di acquisto relative ad attività esente rigo CD6 - IVA dovuta = € 630,00 IVA esigibile (CD4) € 630,00 IVA detratta (CD5) € 0,00 . 218s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 7.6. Esempio: subappalto nel settore edile Un’impresa di costruzioni, avvalendosi delle prestazioni di alcuni artigiani per il completamento delle opere edilizie, riceve fatture senza IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972. → Compilazione della comunicazione dati IVA dell’impresa; → compilazione della comunicazione da parte di uno dei soggetti che ha emesso fatture senza addebito dell’IVA. Compilazione della comunicazione dati IVA dell’impresa Operazioni attive Operazioni Cessioni interne Totale Importo IVA% IVA € € 300.000 21% € 63.000,00 € 13.000 10% € 1.300,00 € 100.000 4% € 4.000,00 € 413.000,00 € 68.300,00 Operazioni passive – inerenti alle operazioni esenti Operazioni Importo IVA % IVA € € 200.000,00 21% Reverse charge 21% Reverse charge 22% Reverse charge 10% € 42.000,00 € 100.000,00 Acquisti € 10.000,00 € 5.000,00 Totale € 315.000,00 € 21.000,00 € 2.200,00 € 500,00 € 65.700,00 Nei 200.000,00 euro al 21% è compreso l’acquisto di beni strumentali per euro 10.000,00. 219 IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 413.000 315.000 10.000 92.000 65.700 26.300 68.300,00 + 21.000,00 + 2.200,00 + 500,00 92.000,00 – 65.700,00 SOGGETTO CHE RICEVE IN APPALTO LE OPERE EDILIZIE Come anticipato, si propone anche la compilazione della comunicazione dati IVA da parte di uno dei soggetti che ha emesso fatture senza addebito dell’IVA. Si supponga che un artigiano abbia emesso esclusivamente fatture ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 per un importo complessivo di € 100.000. 220s IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione 221
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