IVA 2014 - Dichiarazione e Comunicazione

IVA 2014:
DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE
a cura di Antonio Gigliotti
GLI AUTORI
Antonio Gigliotti
Direttore e autore della collana di aggiornamento professionale “Fiscal-Focus.it” e del
quotidiano “Fiscal-Focus.info”.
Dottore Commercialista dello “Studio Tributario Gigliotti & Associati”, revisore legale,
pubblicista, specializzato in materia tributaria, autore di diverse pubblicazioni in materia fiscale.
Collabora con importanti quotidiani di carattere nazionale.
Esperto fiscale in materia tributaria per le rubriche di RAI 1 e Radio Rai 1
Ha collaborato:
Gioacchino De Pasquale
I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo
(comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche
responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.
Testo chiuso in redazione in data 17 Gennaio 2014
Indice
Indice
1.
NOVITÀ DICHIARAZIONE IVA 2014
Pag. 1
1.1. Le novità del quadro VE
Pag. 3
1.2. Le novità del quadro VF
Pag. 5
1.3. Le novità del quadro VO
Pag. 6
1.4. Altre novità
Pag. 7
2.
Pag. 9
DICHIARAZIONE IVA 2014: ASPETTI GENERALI
2.1. Soggetti Obbligati e Soggetti esonerati
Pag. 9
2.2. Dichiarazione IVA in forma autonoma e in forma unificata
Pag. 13
2.3. Termini di presentazione
Pag. 17
2.4. Modalità di presentazione
Pag. 18
2.5. Termini e modalità di versamento
Pag. 24
2.6. Casi particolari
Pag. 25
2.6.1. Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Pag. 25
2.6.2. Cessazione Attività
Pag. 27
2.6.3. Soggetti non residenti
Pag. 28
2.6.4. Contabilità separata e contabilità unificata
Pag. 31
2.6.5. Affitto dell’unica azienda dell’imprenditore individuale
Pag. 31
2.7. Operazioni straordinarie
Pag. 32
2.8. Modello IVA base 2014
Pag. 34
3.
DICHIARAZIONE IVA 2014: COMPILAZIONE
3.1. Frontespizio
Pag. 37
Pag. 37
3.1.1.
Tipo di dichiarazione
Pag. 40
3.1.2.
I dati del contribuente
Pag.42
3.1.3.
Dichiarante diverso dal contribuente
Pag.45
3.1.4.
Firma della dichiarazione
Pag.49
3.1.5.
Impegno alla presentazione telematica
Pag.50
3.1.6.
Visto di conformità
Pag.51
3.2. Il quadro VA
Pag.63
3.2.1.
Sezione I: DATI ANALITICI GENERALI
Pag.65
3.2.2.
Sezione II: Dati riepilogativi relativi a tutte le attività
Pag.68
3.2.3.
Sezione III: Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti Finanziari
Pag.74
3.3. La compilazione del quadro VC per gli esportatori abituali
Pag.77
3.3.1.
dati del quadro VC
Pag. 80
3.3.2.
Acquisti con utilizzo del plafond e divergenze con il rigo VF13
Pag.86
3.3.3.
Il trasferimento del Plafond nelle operazioni straordinarie
Pag.88
3.3.4.
Esempio di compilazione quadro VC
Pag.93
3.4 Il quadro VD
Pag.94
3.5. Il quadro VE
Pag.96
3.5.1.
La composizione del quadro VE
Pag.101
3.5.2. Sezione I: Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori
esonerati
3.5.3. Operazioni imponibili agricole, commerciali e professionali
Pag.101
Pag.103
3.5.4. Le operazioni con detraibilità limitata
Pag.104
3.5.5. Le operazioni ad esigibilità differita
Pag.105
Indice
3.5.6. Sezione III: Determinazione degli imponibili
Pag.109
3.5.7. Sezione IV: altre operazioni
Pag.110
3.6. Il quadro VF
4.
5.
6.
7.
Pag.113
3.6.1. Sezione I: Ammontare acquisti interni, intracomunitari e importazioni
Pag.115
3.6.2. Sezione II: totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti
intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino
3.6.3. Sezione III - determinazione dell'iva ammessa in detrazione
Pag.120
Pag.124
3.7. Il quadro VJ
Pag.125
3.8. Il quadro VH e le liquidazioni periodiche
Pag.134
3.9. Quadri VL, VT, VK e VO
Pag.145
3.9.1. Il quadro VL
Pag.145
3.9.2. Il quadro VT
Pag.147
3.9.3. Il quadro VX
Pag.148
3.9.4. Quadro VO
Pag.149
DICHIARAZIONE IVA 2014: ESEMPI DI COMPILAZIONE
Pag. 151
4.1. Esempio: Artigiano che effettua operazioni occasionali
Pag. 151
4.2. Esempio: acquisti intracomunitari e acquista dalla Repubblica di San Marino
Pag. 159
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: ASPETTI GENERALI
Pag. 167
5.1. Aspetti generali
Pag. 169
5.2. Natura NON dichiarativa della Comunicazione dati IVA
Pag. 170
5.3. Soggetti obbligati e soggetti esonerati
Pag. 171
5.4. Termini e modalità di presentazione
Pag. 176
5.5. Casi particolari di presentazione
Pag. 179
5.5.1. Esercizio di più attività con contabilità separate
Pag. 180
5.5.2. Soggetto non residente
Pag. 180
5.5.3. Liquidazione IVA di gruppo
Pag. 182
5.5.4. Operazioni straordinarie
Pag. 182
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: COMPILAZIONE
Pag. 185
6.1. Sezione I: dati generali
Pag. 185
6.2. Sezione II
Pag. 190
6.2.1. RIGO CD1 - OPERAZIONI ATTIVE:
Pag. 191
6.2.2. RIGO CD2 - OPERAZIONI PASSIVE:
Pag. 195
6.2.3. RIGO CD3 - IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA
Pag. 198
6.3. Sezione III: DETERMINAZIONE DELL’IVA DOVUTA O A CREDITO - RIGHI DA CD4 A CD6
Pag. 198
6.4. Firma della Dichiarazione e impegno alla presentazione telematica
Pag. 200
6.5. Regime sanzionatorio e adempimenti in caso di errori
Pag. 201
COMUNICAZIONE IVA: ESEMPI DI COMPILAZIONE
Pag. 207
7.1. Esempio: cessioni di beni e prestazioni di servizi ad operatori UE
Pag. 207
7.2. Esempio: acquisto di beni e servizi da operatori UE
Pag. 209
7.3. Esempio: importazioni ed esportazioni
Pag. 212
7.4. Esempio: cessioni non imponibili e acquisti con utilizzo del plafond
Pag. 214
7.5. Esempio: la comunicazione dati IVA del medico che svolge attività esenti e in via occasionale
imponibili
7.6. Esempio: subappalto nel settore edile
Pag. 217
Pag. 219
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Capitolo 1 – Novità Dichiarazione IVA 2014
Gli adempimenti annuali IVA sono:
 la Comunicazione dati IVA;
 la Dichiarazione annuale.
In merito alla Comunicazione annuale dati IVA 2014 relativa all’anno 2013 questa va
presentata, dai soggetti obbligati, entro il 28.02.2014 esclusivamente in via telematica.
La Comunicazione annuale dei dati Iva deve essere presentata con il modello approvato dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n.
4275/11.
Con il Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014 sono state approvate le istruzioni per la
compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del
17 gennaio 2011, al fine di:
 adeguare alla normativa in vigore le istruzioni del modello di comunicazione annuale
dati IVA;
 semplificarne la compilazione.
Tali istruzioni sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2013 e devono
essere utilizzate a partire dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2013.
Modello
Comunicazione Dati
IVA
Istruzioni
Comunicazione Dati
IVA
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n.
4275/11.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 15 gennaio 2014, Protocollo n. 4877
L’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario, come sottolinea lo stesso Provvedimento,
per l’obbligo di emissione della fattura e inclusione nel volume d’affari ai fini IVA, come previsto
dalla Legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012), per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 6-bis, art. 21, D.P.R. 633/1972 quando non sono soggette all’imposta per carenza del
presupposto territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, la fattura deve essere emessa per:

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 –
4 e 9 del DPR 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di
soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE → annotazione “inversione contabile”;
1
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE → annotazione
“operazione non soggetta”.
In particolare, per tali operazioni si sottolinea che le istruzioni alla compilazione
del modello di comunicazione annuale dati IVA prevedono la loro inclusione nel
rigo CD1, campo 1.
Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli
approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 17 gennaio 2011 e del 15 gennaio 2010.
Per quanto riguarda la Dichiarazione Annuale, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate n. 4869 del 15.01.2014 sono stati pubblicati i modelli definitivi delle dichiarazioni
Iva, modelli Iva/2014 e Iva Base/2014, e relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta
2013.
In dettaglio, il citato Provvedimento ha reso disponibili:
 la Dichiarazione IVA 2014 per l’anno 2013, “modello ordinario” con le relative istruzioni
per la compilazione;
 il Modello IVA base 2014 per l’anno 2013 e relative istruzioni da utilizzare in determinati
casi che presentano un minore grado di complessità.
Il Modello IVA 2014 per l’anno d’imposta 2013 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti
alla presentazione in via autonoma della dichiarazione sia dai contribuenti obbligati a
comprendere la dichiarazione annuale Iva nel Modello Unico 2014.
Varie le novità presenti:
l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria efficace dal 1°
ottobre 2013, che ha prodotto effetti sia nel quadro VF che nel quadro VE;
l’introduzione nel quadro VE delle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di
emissione della fattura e che, dal 2013, concorrono alla determinazione del
volume d’affari anche se non sono soggette all’Iva perché carenti del requisito
della territorialità (articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972);
eliminazione modello 26/LP;
eliminazione nel quadro VO, delle opzioni per i regimi fiscali introdotti dalla
Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in
agricoltura di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, L. 296/2006, non più
esercitabili dalle società agricole per l’anno 2013 . Rimane invece la casella
per effettuare la revoca dei regimi opzionale;
per quanto riguarda le operazioni con esigibilità differita è stata eliminata
l’indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “IVA per
2
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
cassa” ex art. 7, D.L. n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere
dall’1.12.2012, sia nel quadro VE che nel quadro VF.
si è tenuto conto, nel quadro VO, dell’ingresso della Croazia nella UE a partire
dal 1° luglio 2013.
Analizziamo nel dettaglio le principali novità della Dichiarazione IVA 2014 per l’anno 2013.
1.1. Le novità del quadro VE
Nel quadro VE tre sono le principali novità da segnalare:
 l’inserimento nella sezione II, dell’apposito rigo VE23 riservato all’indicazione delle
operazioni con aliquota Iva al 22%.
Al riguardo si ricorda che il recente incremento dell’aliquota ordinaria Iva, dal 21 al 22
per cento, efficace dal 1° ottobre 2013, è frutto delle disposizioni dall’art. 11, co. 1, D.L.
n. 76/2013 che ha posticipato la decorrenza dell’incremento al 1° ottobre 2013, mentre
originariamente era stato fissato al 1° luglio 2013 a opera della Finanziaria 2013.
Imponibile operazioni con aliquota 22%
Imposta
 Nel rigo VE36 relativo alle “Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in
anni successivi” è stato eliminato il campo 2 destinato all’indicazione delle operazioni
rientranti nel regime della liquidazione “IVA per cassa” ex art. 7, D.L. n. 185/2008, in
quanto soppresso a decorrere dall’1.12.2012.
3
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
MODELLO 2013
MODELLO 2014
Soppresso a
partire dal
01.12.2012
 È stato ridenominato il rigo VE39, “Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli
articoli da 7 a 7-septies”, per tener conto, nella determinazione del volume d’affari 2013,
delle operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura.
Si tratta, nello specifico, delle operazioni disciplinate dall’art. 21, co. 6 – bis, D.P.R.
633/1972, ovvero:
→ cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’articolo
10, nn. Da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è
debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’unione europea, per le quali
va emessa fattura con la descrizione "inversione contabile”;
→ cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori
dell’unione europea, per le quali va emessa fattura con l’annotazione
“operazione non soggetta” (C.M. 12/E/2013).
La previgente normativa prevedeva, invece, l’obbligo di emissione della fattura relativamente
alle operazioni escluse da IVA in difetto del presupposto territoriale, per le sole prestazioni di
servizi “generiche” rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.
Le operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72 non devono
essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale, pur
concorrendo alla formazione del volume d’affari (quadro VC).
MODELLO 2013
MODELLO 2014
4
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
1.2. Le novità del quadro VF
Nel quadro VF, le novità da evidenziare sono:
 l’introduzione del rigo VF12 dedicato all’indicazione delle operazioni assoggettate, a
decorrere dall’1.10.2013, all’aliquota IVA ordinaria del 22%;
 l’eliminazione nel rigo VF20 del campo 2 destinato alle operazioni assoggettate al
regime IVA per cassa ex art. 7, D.L. n. 185/2008, soppresso a decorrere dall’1.12.2012;
MODELLO 2013
MODELLO 2014
Rinumerato
 per quanto riguarda la determinazione del pro – rata, al rigo VF34, campo 5, non
devono essere ricomprese le operazioni non soggette a IVA già indicate a rigo VE39,
Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”, per tener
conto, nella determinazione del volume d’affari 2013, delle operazioni non soggette
ad IVA per le quali è stata emessa fattura.
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IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
1.3. Le novità del quadro VO
Nel quadro VO, per tener conto dell’ingresso nell’UE della Croazia dal 1° luglio 2013, al rigo
VO10, appare la ventottesima casella, denominata “HR”, per il ventottesimo Paese Ue: la
Croazia.
Tale rigo riguarda la possibilità, per chi ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni in base a
cataloghi, per corrispondenza e simili in un altro Stato membro, per un importo non superiore a
100mila euro, di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva nello Stato comunitario di
destinazione.
Da evidenziare che nelle Bozze della Dichiarazione IVA 2014, pubblicate l’11.12.2013, era stata
inserita la ventottesima casella, denominata “HR”, anche nel rigo VO11, per effettuare la revoca
dell’opzione precedentemente descritta.
Tale casella è stata eliminata nei modelli definitivi.
Sempre nel quadro VO, per tener conto delle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità per
il 2013 (articolo 1, comma 513, della legge di stabilità 2013 – L. 228/2012) erano state eliminate,
nei modelli in bozza della Dichiarazione IVA 2014, le indicazioni di due regimi fiscali opzionali
introdotti dalla Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in
agricoltura:
 quello dedicato alle società agricole (società di persone, a responsabilità limitata e
cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola e che prevedono nel loro
oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione o
denominazione l’indicazione di “società agricola”) che potevano scegliere di tassare il
reddito in base ai criteri catastali, piuttosto che secondo le regole ordinarie;
 quello per le compagini costituite da imprenditori agricoli (che esercitano
esclusivamente
le
attività
di
manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci), che potevano
invece, sempre in deroga al regime naturale, optare per la determinazione del reddito
applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.
La scelta andava indicata nel quadro VO del modello di dichiarazione Iva e valeva tre anni.
6
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Più in dettaglio, il comma 513 della Legge di Stabilità 2013 aveva abrogato i commi 1093 e 1094
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare:
→ si evidenza che il predetto comma 1093 consentiva alle:
 società di persone;
 alle società a responsabilità limitata;
 alle società cooperative;
che rivestissero la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.
99, di optare per l’imposizione dei redditi su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.
Il comma 1094, invece, prevedeva per gli imprenditori agricoli, ovvero società di persone e
società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero
esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la possibilità di optare
per la determinazione forfetaria del reddito mediante l’applicazione all’ammontare dei ricavi
del coefficiente di redditività del 25%.
Sulla base di quanto stabilito dal comma 513 della Legge di Stabilità 2013, a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013, non potevano più essere esercitate le opzioni
summenzionate (C.M. 12/E/2013).
Sulla base del tenore letterale del comma 513, tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria, nella
C.M. 12/E/2013, aveva sottolineato che le opzioni già esercitate ai sensi dei commi 1093 e 1094
perdono efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2014 (dal 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Per tener conto delle citate disposizioni erano stati eliminati i righi VO23 e VO24, che
permettevano di esercitare o revocare l’opzione dei regimi summenzionati.
La legge di stabilità 2014 ridà efficacia dal 1° gennaio 2014 alle norme contenute
nei commi 1093 e 1094 della L. 296/2006 (che consentono l'opzione per il reddito
agrario).
In sostanza, il disposto congiunto della Legge di Stabilità 2013 e della Legge di Stabilità 2014,
NON consente di optare per i regimi opzionali descritti esclusivamente per il periodo
d’imposta 2013, Dichiarazione IVA 2014.
7
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Per tale ragione nei modelli definitivi della Dichiarazione IVA 2014 sono stati reinseriti i righi
V023 e VO24, per effettuare la revoca dei regimi fiscali opzionali introdotti dalla Finanziaria
2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura.
Tra gli effetti del cambio di rotta, ad esempio, si segnala che le società agricole
che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2013 (ovvero con il primo periodo
d'imposta in corso a tale data), per il primo esercizio dovranno determinare il
reddito in base al bilancio e potranno esercitare l'opzione per il reddito agrario dal periodo
di imposta successivo, cioè nella maggior parte dei casi, dal 1° gennaio 2014.
1.4. Altre novità
Tra le altre novità, si segnala la soppressione del mod. IVA 26/LP.
Tale modello doveva essere presentato dalla società controllante al competente Agente della
riscossione unitamente alle eventuali garanzie per le eccedenze di credito compensate.
I dati di tale modello sono desunti direttamente dal quadro VH dei singoli mod. annuali IVA
2014 delle società controllate. Di conseguenza anche le società partecipanti alla liquidazione
IVA di gruppo dovranno compilare il rigo VH13 del mod. IVA 2014.
Infine, ora non è più prevista la presentazione all’Agente della riscossione da parte della società
controllante del mod. IVA 26/PR.
Si segnala, infine, che nel quadro VL, rigo VL8, nella sezione 2 è stato inserito il campo
2 riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo di cui all’art. 73
al fine di indicare il credito, chiesto a rimborso e non accettato dall’Ufficio, che non può essere
trasferito al gruppo.
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IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Capitolo 2 - Dichiarazione IVA 2014: aspetti generali
Nel presente capitolo analizzeremo gli aspetti generali relativi alla Dichiarazione IVA
2014 per l’anno 2013, con particolare riferimento ai seguenti temi:
→ Soggetti obbligati e soggetti esonerati alla presentazione del modello,
→ Dichiarazione IVA in forma autonoma e in forma unificata,
→ Termini di presentazione,
→ Modalità di presentazione,
→ Termini e modalità di versamento,
→ Casi particolari.
Si analizzeranno, infine, i medesimi elementi in merito al Modello IVA Base 2014 per
l’anno 2013.
2.1. Soggetti Obbligati e Soggetti esonerati
Sono obbligati in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, tutti i
contribuenti che nel corso del 2013 o degli anni precedenti abbiano presentato il modello di
inizio attività (AA7 o AA9).
Si tratta, dunque, degli esercenti attività d’impresa, ovvero attività artistiche o
professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2014
SOGGETTI IN POSSESSO NUMERO P.IVA
ESERCENTI ATTIVITA’ D’ IMPRESA
ESERCENTI ATTIVITA’ ARTISTICHE O PROFESSIONALI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, CULTURALI (se
hanno optato, ex L. 398/91)
9
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Sono, altresì, obbligati a presentare la Dichiarazione IVA 2014 per il periodo 2013:
Il curatore fallimentare e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura
1.
concorsuale abbia avuto inizio nel 2013,.
La Dichiarazione IVA va presentata relativamente a tutto il periodo d’imposta.
2.
Gli eredi del contribuente deceduto nel 2013
3.
Le società beneficiarie in caso di scissione.
4.
Le società incorporanti
5.
Gli agricoltori e gli esercenti attività di intrattenimento che avevano optato per
l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari
6.
I contribuenti che si avvalgono del regime semplificato degli ex. minimi, previsto dall’art.
27, comma 3, D.L. 98/2011
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti:
 i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni
esenti, di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi
di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto
operazioni esenti.
In tal caso, l’esonero non si applica:
→ qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché
riferite ad attività gestite con contabilità separata);
→ se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331
del 1993);
→ se siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2, Decreto IVA;
→ se siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni,
l’imposta è dovuta da parte del cessionario:
 compravendita di oro e di argento;
 compravendita di rottami e altro materiale di recupero;
 prestazioni di contratto di subappalto nell’ambito del settore edile, ecc.
 i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012,
n. 98 (c.d. SUPER MINIMI);
 i giornalai e tabaccai che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA;
 i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, ai sensi dell’art. 34, comma 6. Si tratta
di agricoltori in regime di esonero, ovvero agricoltori che hanno realizzato nel corso del
10s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
2013 un volume di affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni relative a beni, di cui alla Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972.
 gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti ed altre attività
indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli
adempimenti IVA, ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione
dell’IVA nei modi ordinari.
La disciplina, di cui all'art. 74 comma 6, costituisce il regime naturale IVA per i soggetti
che esercitano le attività di intrattenimento, di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972:
essi possono in ogni caso optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
Le attività d’intrattenimento, di cui alla Tariffa allegata D.P.R. 640/1972 come sostituita
dal D.Lgs. 60/1999, sono:
→ esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali
e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo,
quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario
complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
→ utilizzazione di biliardi, di elettrogrammafoni, di bigliardini e di qualsiasi tipo di
apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o
intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati, sia nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie;
utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio gokart. Per tali attività l'imposta sugli intrattenimenti non si applica quando sono
svolte a scopo agonistico-sportivo;
→ ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio
delle scommesse;
→ esercizio del gioco nelle case da gioco (casinò) e negli altri luoghi destinati a tale
scopo (ad esempio navi da crociera).
Le attività di intrattenimento, soggette all'imposta sugli intrattenimenti (ISI), sono
disciplinate ai fini IVA dall'art. 74 comma 6, Decreto IVA, che prevede:
 l'applicazione
dell'IVA
sulla
stessa
base
imponibile
dell'imposta
sugli
intrattenimenti;
 la forfetizzazione della detrazione;
 l'esonero dagli obblighi di fatturazione (salvo per le operazioni pubblicità, di
sponsorizzazione e di cessione o concessione di diritti televisivi e radiofonici
connessi): la certificazione dei corrispettivi avviene mediante titoli di accesso
emessi
attraverso
appositi
apparecchi,
misuratori
fiscali
o
biglietterie
automatizzate;
 l'esonero dagli obblighi di registrazione delle operazioni attive: nel registro degli
acquisti vanno registrate anche le fatture attive, di cui è obbligatoria l'emissione;
11
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
 l'obbligo di adozione della contabilità separata (art. 36 comma 4) per le attività
diverse da quelle di intrattenimento;
 versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli
intrattenimenti: utilizzo modello F24 con codice tributo 6729 (IVA forfetaria
connessa all'imposta sugli intrattenimenti);
Non rientrano tra i soggetti esclusi coloro che svolgono altre attività di spettacolo
(elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. 633/1972): sono soggette ad IVA con le
modalità ordinarie, salva l'applicazione di un regime semplificato forfetario per i
contribuenti minori (con volume d'affari relativo all'anno solare precedente non superiore a
25.822,84 euro) e per gli spettacoli viaggianti (indipendentemente dal volume d'affari).
Ai fini dell'individuazione del tipo di attività svolta, la C.M. 165/E/2000 ha precisato che
l'intrattenimento comprende attività che presentano come prevalente l'aspetto ludico e di puro
divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento, mentre lo spettacolo è caratterizzato
dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che
assume anche una connotazione di tipo culturale.
 le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre
attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. Circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4
novembre 1986);
L’esonero riguarda il soggetto che NON esercita nel frattempo alcuna attività
rilevante ai fini IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti
nell’azienda stessa (Circolari Agenzia Entrate nn. 154/1995, punto 7.4, 72/1986 e 26/1985).
 i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione Europea,
nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 993, qualora
abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non
soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
 i soggetti che hanno optato per la L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
 i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in ambito
comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le
modalità previste dall’art. 74 quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai
servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta,
domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
12s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
2.2. Dichiarazione IVA in forma autonoma e in forma unificata
La dichiarazione IVA può essere presentata in forma unificata o in forma autonoma.
Con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione IVA si deve tener conto di
quanto disposto:
–
dal D.L. n. 78/2009, secondo il quale i contribuenti tenuti alla presentazione della
dichiarazione IVA in forma unificata (se a credito d’imposta) possono scegliere di
presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal modello UNICO;
–
dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha esteso la
facoltà di presentare la dichiarazione IVA a febbraio anche ai contribuenti con saldo IVA
annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a
credito.
La possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di
febbraio, permette al contribuente di sottrarsi all’ulteriore adempimento della
presentazione della Comunicazione annuale dati IVA.
Pertanto, la dichiarazione IVA può essere presentata in forma autonoma (per obbligo o per
scelta) da tutti i contribuenti.
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2014
AUTONOMA
PER FACOLTÀ
Contribuenti con saldo annuale
IVA a credito
Art.3, comma 1 del D.P.R. 322/98,
per effetto delle modifiche D.L.
78/2009
Contribuenti con saldo annuale
IVA a debito
Circolare Agenzia Entrate n.1 del
25 gennaio 2011
ENTRO FEBBRAIO 2014
13
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
La dichiarazione va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei
seguenti casi:
→ società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare;
→ soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al
31.12.2013 (ad esempio, la società di persone cessata il 14.12.2013, senza messa in
liquidazione);
→ società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo
(art.73);
→ curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare
per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni
periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
→ soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R n.
633/72);
→ soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72);
→ soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della
dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi;
→ soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali
soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 01.01.2014 e la data di presentazione
della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto
dei soggetti estinti.
Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma:
i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito
–
d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 322 del
1998, come modificato dall’art. 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78);
i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter
–
usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva come
chiarito dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2011.
Possono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma:
•
i soggetti che intendono:
 utilizzare in compensazione o
 chiedere a rimborso,
il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale;
•
i soggetti che presentano la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio, al fine di poter
usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva.
14s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
La dichiarazione in forma unificata comprende due distinte dichiarazioni:
→ redditi,
→ IVA.
La dichiarazione in forma unificata NON può comprendere:
→ il Modello 770, ordinario e semplificato;
→ la dichiarazione Irap.
Possono presentare la dichiarazione IVA in forma unificata, i contribuenti:
 con periodo di imposta coincidente con l'anno solare;
 tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che di quella IVA.
In mancanza di uno dei suddetti requisiti si dovrà presentare obbligatoriamente la
dichiarazione IVA in forma autonoma.
Per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide sempre con l’anno solare, come disposto
dall’art. 7, comma 1, D.P.R. 917/1986.
Diversamente:
→ per le società di persone, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare quando termina il
31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni;
→ per le società di capitali, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare quando termina il
31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA
PER FACOLTA’
UNIFICATA
Se sono rispettate entrambe le
condizioni:
- presentazione Dichiarazione redditi
e IVA,
- periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare.
15
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
PER OBBLIGO
Se è rispettata almeno 1 delle condizioni:
- presentazione della sola Dichiarazione
IVA,
AUTONOMA
- periodo d’imposta NON coincidente
anno solare,
PER FACOLTA’
- sempre se saldo a credito,
- se saldo a debito entro febbraio 2014.
Si propongono i seguenti esempi.
Esempio n. 1
Impresa individuale che ha iniziato l’attività il 30.03.2013.
Può presentare la dichiarazione unificata.
Esempio n. 2
Impresa individuale che ha cessato l’attività il 30.06.2013.
Può presentare la dichiarazione unificata, se presenta anche la dichiarazione dei redditi.
Esempio n. 3
Professionista che ha iniziato l’attività il 30.06.2013.
Può presentare la dichiarazione unificata.
Esempio n. 4
Srl che ha iniziato l'attività in data 1° luglio 2013 e termina il primo periodo d’imposta il
31.12.2013.
Può presentare la dichiarazione unificata.
Esempio n. 5
Srl che ha cessato l'attività in data 1° luglio 2013.
Presentazione dichiarazione in forma autonoma.
16s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Esempio n. 6
Srl che ha iniziato l'attività in data 1° luglio 2012 e termina il primo periodo d’imposta il
31.12.2013.
Presentazione dichiarazione in forma autonoma.
2.3. Termini di presentazione
I soggetti:
– obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma;
– che potrebbero presentare la dichiarazione unificata, ma che, tuttavia, scelgono di
presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma,
devono presentare la dichiarazione annuale a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre,
in via esclusivamente telematica.
È, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro il
mese di febbraio, al fine di beneficiare dell’esonero dalla presentazione della “Comunicazione
annuale dati IVA” (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1).
In caso di dichiarazione unificata, invece, il contribuente dovrà:
– includere la dichiarazione redditi e la dichiarazione annuale IVA nella dichiarazione
unificata;
– inviare telematicamente la dichiarazione unificata dal 1° maggio ed entro il 30 settembre.
Anche la dichiarazione unificata dovrà essere presentata in via telematica.
PRESENTAZIONE DICHIRAZIONE IVA 2014
(telematica)
IN VIA AUTONOMA
UNIFICATA IN UNICO
DAL 01 FEBBRAIO 2014
DAL 01 MAGGIO 2014
AL 30 SETTEMBRE 2014
AL 30 SETTEMBRE 2014
17
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione, da
parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati trasmessi tramite procedure telematiche.
La dichiarazione IVA:
→
presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati si considera
valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge;
→
presentata dopo 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione
dell'imposta che risulta dovuta.
Dichiarazione presentata oltre 90
giorni dalla scadenza
Si considerano omesse
Le conseguenze dipendono dalle risultanze della dichiarazione IVA, ovvero:
→ se dichiarazione senza debito IVA, sanzione da euro 258 a euro 2.065;
→ se dichiarazione con debito IVA, sanzione varia dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
con un minimo di euro 258.
2.4. Modalità di presentazione
La dichiarazione IVA deve essere presentata in via telematica.
Le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non
conforme a quello approvato, e quindi deve applicarsi la sanzione stabilita dall'art. 8 comma 1
D.Lgs. 471/1997, che va da 258 Euro a 2.065 Euro.
La trasmissione della dichiarazione in via telematica può essere effettuata:
 direttamente o
 tramite intermediario abilitato.
18s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Presentazione dichiarazione IVA
2014
Via TELEMATICA
Direttamente
Tramite intermediario abilitato
TRASMISSIONE DIRETTA
II contribuente che predispone personalmente la propria dichiarazione può trasmetterla
direttamente utilizzando:
→ il servizio telematico Entratel, se sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione
dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di
soggetti superiore a 20;
→ il servizio telematico Fisconline, se non sussiste l'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste,
ma per un numero di soggetti non superiore a 20.
Presentazione dichiarazione IVA
2014
Via TELEMATICA
Direttamente
ENTRATEL
FISCOONLINE
19
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:
 richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella
sezione: "Se non sei ancora registrato ai servizi..." del sito internet dell'Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
 stampare l'esito della pre-iscrizione;
 compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente;
 presentare la domanda ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate della Regione nel cui
territorio è fissato il domicilio fiscale del richiedente, allegando la documentazione
necessaria.
Prima di utilizzare il servizio è necessario generare un ambiente di sicurezza con le credenziali
di ciascun utente in modo da garantire l'identità del soggetto che effettua le operazioni. Esso
consiste in due coppie di chiavi di cui una pubblica (conosciuta sia all'utente che all'agenzia) e
una privata (nota solo all'utente), che dovranno essere utilizzate per la firma elettronica e la
cifratura dei file.
Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Fiscoonline è necessario ottenere il relativo PIN
(personal identification number), tramite:
 il sito internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
 telefono al numero verde 848.800.444;
 presso qualsiasi ufficio.
Il contribuente ottiene subito una prima parte del codice Pin e, successivamente, tramite
servizio postale, riceve la password e la seconda parte del codice Pin.
Per accedere al servizio sarà necessario indicare codice fiscale e password, che dopo il primo
accesso dovrà essere sostituita con una nuova, che sarà soggetta a scadenza periodica ogni 90
giorni.
I contribuenti che presentano direttamente la dichiarazione, devono conservare la
dichiarazione trasmessa fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell’eventuale esibizione
all’Amministrazione Finanziaria, in caso di controllo (fatto salvo il raddoppio dei
termini di accertamento in caso di violazioni di natura penale).
Nell'ambito di un gruppo, la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative a soggetti ad
esso appartenente, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo
esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
20s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Si considerano appartenenti al gruppo:
 l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante;
 le società controllate, ovvero le società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società
controllante, o tramite altra società controllata da questa, per una percentuale superiore
al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.
Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del
bilancio consolidato.
Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria
dichiarazione, la società dichiarante deve consegnare la dichiarazione, sottoscritta, alla società
incaricata.
La società incaricata deve osservare tutti gli adempimenti previsti per gli intermediari abilitati,
cioè:
→ rilasciare l'impegno alla trasmissione;
→ trasmettere telematicamente nei termini la dichiarazione;
→ rilasciare l'originale della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione di
avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARO ABILITATO
I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, sono individuati
dall'art. 3, comma 3, D.P.R. 322/98, ovvero:
 gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e dei
consulenti del lavoro;
 gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti, tenuti dalle
Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
 gli iscritti negli albi degli avvocati;
 gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al D.Lgs. 88/1992;
 le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, di cui all'art. 32, comma 1, lettere
a), b) e c) del D.Lgs. 241/1997;
 associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche;
 i Caf-dipendenti;
 i Caf-imprese;
 coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
 gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei
periti agrari;
21
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 gli studi professionali e le società di servizi, in cui almeno la metà degli associati o più
della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o
ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, per le dichiarazioni da
loro predisposte.
Con il provvedimento dell’11 giugno 2012, l’Amministrazione Finanziaria ha incluso i “notai” tra i
soggetti abilitati alla presentazione telematica della dichiarazione.
Gli intermediari abilitati devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate:
→ obbligatoriamente, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante;
→ obbligatoriamente, le dichiarazioni predisposte dal contribuente, per le quali hanno
assunto l'impegno della presentazione per via telematica. L'accettazione all'invio
telematico delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa.
Presentazione tramite
intermediario
Predisposta dall’intemediario
Obbligo di trasmettere
Predisposta dal contribuente
Facoltà di accettare, Obbligo di
trasmettere
Gli obblighi dell’intermediario sono:
1. Rilascio al dichiarante dell'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione
Contestualmente
alla ricezione
della dichiarazione
predisposta dal contribuente
o
dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'intermediario deve rilasciare al
dichiarante in forma libera l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare per via telematica
all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, precisando se essa gli è stata
consegnata già compilata o è stata da lui predisposta.
2. Trasmissione della dichiarazione
Entro il termine legislativo previsto (dichiarazione IVA 2014: 30 settembre 2014), l'intermediario
deve provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali si è assunto il
relativo impegno. Si considerano, in ogni caso, tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i
22s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni
lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che
attesta il motivo dello scarto.
3. Rilascio al dichiarante dell'originale della dichiarazione e della copia della
comunicazione dell'avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate
Trasmessa la dichiarazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della
dichiarazione per via telematica, l'originale della stessa, debitamente sottoscritta dal
contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta
l'avvenuto ricevimento, deve essere rilasciata al dichiarante da parte dell'intermediario. La
comunicazione
dell'Agenzia
delle
Entrate,
attestante
l'avvenuta
presentazione
della
dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'intermediario che ha
effettuato l'invio, che deve a sua volta consegnare una copia al dichiarante. Quest'ultimo deve
conservarla, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il
periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, in cui possono essere effettuati i controlli da
parte dell'Amministrazione finanziaria.
4. Conservazione di copia delle dichiarazioni trasmesse
L'intermediario deve conservare, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, ai fini
dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo, copia delle
dichiarazioni trasmesse.
Le copie delle dichiarazioni IVA 2014 trasmesse entro il 30 settembre 2014, dovranno, pertanto,
essere conservate fino al 31 dicembre 2018. La conservazione può avvenire anche su supporto
informatico.
5. Responsabilità dell’intermediario
Sono:
→
in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241), con possibilità di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso,
sanzione da euro 516 a euro 5.164;
→
revoca dell'abilitazione, in caso di gravi o ripetute irregolarità commesse nello
svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni, o in presenza di
provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista,
o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di
assistenza fiscale.
23
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
2.5. Termini e modalità di versamento
Il termine ultimo di versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, risulta diverso a
seconda che il contribuente presenti la dichiarazione IVA:
– in forma unificata o
– in forma autonoma.
La modalità con la quale è possibile versare l’IVA derivante dalla dichiarazione annuale,
indipendentemente dalla modalità di presentazione utilizzata dal contribuente è unica, ed è il
modello F24 (telematico).
Si ricorda che il limite minimo di versamento/rimborso dell’IVA è fissato dal D.P.R. n.
126/2003, nella misura pari a € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti
effettuati in dichiarazione).
Dichiarazione IVA in forma autonoma
I soggetti che compilano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere,
tassativamente, a versare l’eventuale IVA a debito, entro il 17 marzo 2014 (il 16 Marzo 2014
cade di Domenica)
Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto, a partire dal 16 marzo.
Dichiarazione IVA in forma unificata
Anche in questo caso il termine di pagamento dell’IVA a debito risultante da dichiarazione,
rimane ancorato alla data del 17 marzo 2014 (il 16 Marzo 2014 cade di Domenica) ed è
parimenti possibile usufruire della rateizzazione.
È, tuttavia, prevista la possibilità per i soggetti che presentano dichiarazione unificata di
corrispondere l’IVA a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla
dichiarazione, con l’applicazione dell’interesse mensile dello 0,4%.
In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la dichiarazione IVA
in forma autonoma, il quale deve versare l’IVA a debito, tassativamente, entro il 17 marzo 2014,
il contribuente che presenta la dichiarazione IVA unificandola ai redditi può versare l’imposta a
debito entro: 

–
24s
il 17 marzo 2014 senza maggiorazioni;
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
–
il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale,
maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di
mese.
Soggetti che compilano
DICHIARAZIONE IVA 2014
AUTONOMA
OBBLIGATORIO VERSAMENTO IVA A DEBITO entro
il 17.03.2014
VERSAMENTO IVA A DEBITO
Soggetti che compilano
DICHIARAZIONE IVA 2014
UNIFICATA
entro il 17.03.2014 senza maggiorazioni
VERSAMENTO IVA A DEBITO
entro il termine di versamento delle imposte di
Unico (maggiorazione 0,40% mese o fraz.)
Per il versamento dell’IVA annuale deve essere utilizzato il codice tributo 6099 , versamento IVA
sulla base della dichiarazione annuale.
Lo stesso codice deve essere utilizzato anche qualora dalla dichiarazione annuale scaturisca
un’IVA a credito che il contribuente intende compensare con altri debiti tributari/contributivi.
2.6. Casi particolari
Esamineremo ora i seguenti casi particolari:
→ Fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
→ Cessazione attività ed esistenza di due o più partite IVA nel corso del 2013;
→ Soggetto non residente;
→ Contabilità unificata e contabilità separate;
→ Affitto dell’unica azienda dell’imprenditore individuale;
→ Operazioni straordinarie (cenni).
2.6.1. Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
L’analisi di tale fattispecie rende necessario distinguere:
→ Il fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, dichiarati nel corso del periodo
2013;
25
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
→ Il fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo la chiusura del
periodo d’imposta 2013.
Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dichiarati nel corso del periodo 2013
In merito a tale fattispecie, la dichiarazione IVA relativa a tutto l’anno d’imposta,
 deve essere presentata in forma autonoma e deve comporsi di due moduli:
→ uno per le operazioni registrate dal 1° gennaio alla data di dichiarazione di fallimento o
liquidazione coatta amministrativa, ovvero per le operazioni effettuate prima
dell'assoggettamento alla procedura concorsuale; va inoltre barrata la casella di cui al
rigo VA3. Per tali operazioni, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono
presentare in via telematica, entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione (Modello
IVA 74-bis) con riferimento alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare
anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. La
funzione di questa dichiarazione è quella di consentire all'Erario, l'eventuale
insinuazione al passivo della procedura concorsuale, mentre non legittima la richiesta di
rimborso dell'eventuale credito IVA dell'impresa fallita.
→ uno per le operazioni che vanno dal giorno successivo alla data di dichiarazione di
fallimento o liquidazione coatta amministrativa fino al 31 dicembre, ovvero le
operazioni effettuate dal curatore a partire dall'inizio della procedura.
In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA
e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, ad eccezione dei quadri VT e VX, che vanno compilati solo nel
modulo 01.
La dichiarazione IVA:
→ deve essere presentata in via autonoma e trasmessa telematicamente;
→ va compilato il quadro del Frontespizio dedicato al "Dichiarante diverso dal
contribuente", riportando i seguenti dati in relazione al curatore o commissario
liquidatore:
 codice fiscale,
 codice carica ("3" in caso di curatore, "4" in caso di commissario liquidatore),
 dati anagrafici,
 va, inoltre, barrata la casella "Art. 74 bis", indicando la data di nomina del
curatore o commissario liquidatore e la data di inizio della procedura.
26s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dichiarati dopo la chiusura del periodo
d’imposta 2013.
Nell'ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2014 periodo
d’imposta 2013, e quest'ultima dichiarazione non sia stata ancora presentata, essa deve essere
presentata dal curatore o dal commissario liquidatore:
→ nei termini ordinari, ovvero
→ entro 4 mesi dalla nomina se questo termine scade successivamente al termine ordinario
di presentazione.
Anche in questo caso resta fermo l'obbligo di presentare al competente Ufficio dell'Agenzia
delle Entrate, esclusivamente per via telematica, ed entro quattro mesi alla nomina del curatore
fallimentare, lo specifico modello Iva 74-bis.
Esempio n. 1
Fallimento società Alfa Srl dichiarato in data 15 Febbraio 2014.
Presentazione dichiarazione IVA entro il 30 settembre 2014.
Esempio n. 2
Fallimento società Alfa Srl dichiarato in data 15 Giugno 2014, con contestuale nomina del
curatore.
Presentazione dichiarazione IVA entro il 15 Ottobre 2014.
2.6.2. Cessazione Attività
I soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2013 devono presentare l'ultima
dichiarazione annuale IVA entro i normali termini di presentazione.
Di conseguenza, si rende necessario distinguere tra persone fisiche e società.
 Le persone fisiche presenteranno la dichiarazione IVA in forma unificata, nel caso in cui
sussista l’obbligo alla trasmissione della dichiarazione dei redditi;
 Per le società, deve essere trasmessa la dichiarazione in forma autonoma, ad eccezione
del caso in cui la cessazione dell'attività abbia effetto al 31 dicembre 2013, e quindi il
periodo di imposta coincida con l'anno solare, e sussista l'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
27
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Cessazione attività 2013
Persone fisiche
Società
Dichiarazione IVA in forma
unificata
Dichiarazione IVA in forma
autonoma, salvo coincidenza tra
cessazione attività e termine
cessazione periodo d’imposta
Nell’ipotesi in cui un contribuente abbia cessato l'attività con chiusura della partita IVA nel
corso del 2013, per poi riaprirne una nuova nel corso dello stesso anno, per la stessa attività o
per un'altra, va presentata un'unica dichiarazione IVA composta da:
→ frontespizio, con indicazione della partita IVA in essere per l’ultima attività esercitata nel
2013;
→ modulo 1, con compilazione di tutti i quadri relativamente all’ultima attività esercitata,
compresi i quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati di entrambe le attività;
→ modulo 2, con compilazione di tutti i quadri relativamente alla prima attività esercitata e
indicazione nel campo 1 del rigo VA1 della corrispondente partita IVA.
2.6.3. Soggetti non residenti
In merito ai soggetti non residenti, le istruzioni alla Dichiarazione IVA 2014 periodo d’imposta
2013, distinguono i seguenti casi:
 soggetto non residente che ha operato tramite stabile organizzazione;
 soggetto non residente che ha operato mediante rappresentane fiscale;
 soggetto non residente che ha operato mediante identificazione diretta;
 passaggio, in corso d’anno, da rappresentate fiscale a identificazione diretta;
 passaggio, in corso d’anno, da identificazione diretta a rappresentate fiscale.
Nella seguente tabella si descrivono le modalità di compilazione della Dichiarazione Iva nei
casi prospettati.
28s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Caso
Modalità di compilazione dichiarazione IVA
La dichiarazione IVA, relativa al soggetto estero, deve essere
presentata in forma autonoma indicando nel Frontespizio come
contribuente il soggetto non residente e come dichiarante il
Rappresentante
fiscale
rappresentante fiscale.
In caso di variazione del rappresentante fiscale nel corso del periodo
di imposta, la dichiarazione, comprensiva di un unico modulo per tutte
le operazioni effettuate nell'anno, deve essere presentata dal
rappresentante vigente al momento della presentazione della
dichiarazione.
La dichiarazione IVA deve essere presentata in forma autonoma
indicando nel Frontespizio come contribuente il soggetto non
Identificazione diretta
residente.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, va compilata anche la
sezione dedicata al dichiarante, nella quale va indicato il relativo
rappresentante, legale o negoziale, riportando il codice carica 1.
Nel corso del 2013:
La dichiarazione IVA deve essere costituita da:
→ frontespizio: indicazione del soggetto non residente quale
contribuente e della partita IVA attribuita a seguito della
presentazione del modello ANR utilizzato per l'identificazione
diretta;
→ modulo 1: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi
Passaggio da
rappresentate fiscale
a identificazione
diretta
dell'identificazione diretta, compilando solo in questo modulo
la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL,
nonché i quadri VC,VH,VT, VX e VO riepilogativi di tutte le
operazioni effettuate dal soggetto non residente;
→ modulo 2: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi
del rappresentante fiscale. Nel campo 5 del rigo VA1 va
indicata la partita IVA utilizzata da quest'ultimo e rilasciata a
seguito della presentazione del modello AA7 o AA9.
Tra il 1° Gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione IVA relativa al 2013, deve essere costituita da un solo
modulo nel quale vanno riepilogate le operazioni effettuate nel corso
29
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
del periodo di imposta. Nella sezione del Frontespizio dedicata al
contribuente, vanno indicati i dati del soggetto non residente a seguito
della presentazione del modello ANR utilizzato per l'identificazione
diretta.
Nel campo 5 del rigo VA1 va indicata la partita IVA estinta, utilizzata
dal rappresentante fiscale.
Nel corso del 2013
La dichiarazione IVA deve essere costituita dal frontespizio e da due
moduli:
→ frontespizio: indicazione del soggetto non residente, quale
contribuente e della partita IVA attribuita a seguito della
presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal
rappresentante
fiscale:
nel
riquadro
dichiarante
il
rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il
codice carica 6;
→
modulo 1: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi
dell'istituto del rappresentante fiscale, compilando solo in
questo modulo la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del
Passaggio da
identificazione diretta
a rappresentate
fiscale
quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VT, VX e VO riepilogativi di
tutte le operazioni effettuate dal soggetto non residente;
→ modulo 2: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi
dell'istituto dell'identificazione diretta. Nel campo 5 del rigo
VA1 va indicata la partita IVA, utilizzata dal soggetto non
residente ed estinta.
Tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione IVA relativa al 2013, deve essere costituita da un solo
modulo nel quale vanno riepilogate le operazioni effettuate nel corso
del periodo di imposta. Nella sezione del Frontespizio dedicata al
contribuente, vanno indicati i dati del soggetto non residente a seguito
della presentazione del modello AA7 o AA9.
Nel campo 5 del rigo VA1 va indicata la partita IVA estinta, utilizzata
dal rappresentante fiscale.
Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i
propri dati riportando il codice carica 6.
30s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
La dichiarazione IVA deve essere presentata in forma autonoma o
Stabile
organizzazione
unificata, sulla base delle norme generali, con indicazione della stabile
organizzazione nel Frontespizio come contribuente e del relativo
rappresentante, legale o negoziale (codice carica "1"), quale
dichiarante.
2.6.4. Contabilità separata e contabilità unificata
Il contribuente con contabilità unica, ai fini IVA deve compilare un frontespizio e un modulo
composto dai quadri: VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO.
Il contribuente che esercita più attività e che, per obbligo o per opzione, ha adottato la
contabilità separata, ai sensi dell'art. 36 del Decreto IVA, dovrà presentare la dichiarazione IVA
composta da:
→ un frontespizio;
→ tanti moduli quante sono le contabilità separate, tenendo presente che: in ogni modulo
devono essere indicati i dati relativi alla sezione 1 del quadro VA e alla sezione 1 del
quadro VL, nonché i dati dei quadri VE, VF e VJ, in quanto essi riguardano ogni singola
contabilità;
→ nel modulo 1, oltre i dati esposti nel punto precedente e relativi alla contabilità separata
descritta nel modulo stesso, vanno compilate la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3
del quadro VL, nonché i quadri VC, VD, VH, VK, VT, VX e VO, in quanto i dati in essi
contenuti riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente.
2.6.5. Affitto dell’unica azienda dell’imprenditore individuale
In merito alla dichiarazione Iva dell’imprenditore che affitta l’unica azienda, l’Amministrazione
Finanziaria con la C.M. 72/14522 del 1986, ha chiarito che il “locatore dell'unica azienda data in
affitto perde lo status di soggetto passivo di imposta”, anche se conserva la partita IVA.
Nella seguente tabella si riassumono i casi che possono presentarsi.
31
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Soggetto
Concedente persona fisica
Fattispecie
Dichiarazione IVA
Affitto unica azienda tutto
No dichiarazione IVA.
2013
No tenuta contabilità
Affitto unica azienda parte
2013
Concedente Società
Iva limitatamente al periodo
di esercizio dell’attività
Affitto azienda o ramo
Nessuna sospensione attività.
d’azienda tutto 2013
Si Dichiarazione IVA
Affitto unica azienda parte
Nessuna sospensione attività.
2013
Si Dichiarazione IVA
Affitto azienda o ramo
Locatario
Presentazione Dichiarazione
d’azienda tutto 2013
Si Dichiarazione IVA
Affitto unica azienda parte
Dichiarazione IVA per periodo
2013
d’attività.
2.7. Operazioni straordinarie
Nel caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, quali:
 Fusione,
 Scissione,
 Conferimento,
 Cessione o donazione d'azienda, ecc…,
bisogna distinguere a seconda che vi sia continuità o meno tra i soggetti partecipanti.
In sostanza:
→ nel caso in cui vi sia una generale situazione di continuità tra i soggetti partecipanti, le
modalità di compilazione della dichiarazione IVA divergono a seconda che la
trasformazione sia avvenuta nel corso del 2013 o tra il 1° gennaio 2013, e la data di
presentazione della dichiarazione stessa.
Trasformazione avvenuta nel corso del periodo di imposta 2013
Con estinzione del soggetto dante causa
Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2013, che ha comportato
l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, scissa, conferente, cedente,...), la
32s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
dichiarazione IVA deve essere presentata dal soggetto avente causa (società incorporante,
beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario,...), che deve presentare il modello composto da:
 frontespizio con indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale,
partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione;
 modulo 1 (soggetto avente causa) con compilazione di tutti i quadri, compresa la sezione
2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL, in cui vanno indicati i dati relativi alle
operazioni effettuate nel corso del 2013 dal soggetto avente causa e quelli relativi alle
operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre, nel
corso del quale è avvenuta la trasformazione soggettiva. Vanno, inoltre, compilati i
quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione;
 modulo 2 (soggetto dante causa) con compilazione di tutti i quadri, compresa la sezione
2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL, in cui vanno indicati i dati relativi alle
operazioni effettuate nel corso del 2013 dal soggetto dante causa fino all'ultimo mese o
trimestre conclusosi anteriormente alla data in cui è avvenuta la trasformazione
soggettiva. Vanno, inoltre, compilati i quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati relativi ai
soggetti partecipanti all'operazione. Nel campo 1 del rigo VA1 deve essere indicata la
partita IVA del soggetto, cui il modulo si riferisce.
Senza estinzione del soggetto dante causa
Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2013 che non ha comportato
l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione
d'azienda), la dichiarazione IVA deve essere presentata:
 Dal soggetto avente causa se l'operazione ha comportato la cessione del debito/credito
IVA
L'avente causa presenterà la dichiarazione IVA con le stesse modalità descritte nel caso di
estinzione del soggetto dante causa, indicando, nel campo 1 del rigo VA1, la partita IVA del
soggetto cui il modulo si riferisce, e barrando la casella 2.
Il soggetto dante causa presenterà, invece, la propria dichiarazione per rilevare le operazioni
effettuate nel corso del 2013 relativamente alle attività non trasferite, barrando la casella 3 del
rigo VA1 per comunicare di aver partecipato ad un'operazione straordinaria e indicando nel
campo 4 il credito risultante dalla dichiarazione IVA 2012 ceduto, in tutto o in parte, a seguito
dell'operazione.
33
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 Da entrambi i soggetti se l'operazione non ha comportato la cessione del debito/credito
IVA
Trasformazione avvenuta tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione
annuale IVA
Con estinzione del soggetto dante causa
II soggetto risultante dalla trasformazione dovrà presentare oltre la propria dichiarazione anche
quella del soggetto dante causa estinto, sempre che quest'ultimo non abbia già adempiuto
prima dell'estinzione. Quest'ultima dichiarazione dovrà essere presentata in forma autonoma
con indicazione del soggetto estinto quale contribuente e del soggetto avente causa quale
dichiarante (con indicazione del codice carica "9").
Senza estinzione del soggetto dante causa
Entrambi i soggetti presenteranno la propria dichiarazione.
2.8. Modello IVA base 2014
Si tratta di una versione semplificata della dichiarazione annuale, che può essere utilizzato, in
alternativa al modello ordinario, sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione in forma
unificata, sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione in via autonoma.
Possono presentare il modello IVA BASE/2014 i soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti
diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
 hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le
regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto,non hanno applicato gli specifici
criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’art. 34 per gli
agricoltori o dall’art. 74-ter per le agenzie di viaggio;
 hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni, per le quali è
stato applicato il regime per le attività agricole connesse, di cui all’art. 34-bis;
 non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari,
cessioni all’esportazione ed importazioni, eccetera);
 non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta
avvalendosi dell’istituto del plafond, di cui all’art. 2, comma 2, della L. n. 28 del 1997;
 non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali
soggettive.
34s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Non possono utilizzare il modello IVA BASE/2014:
 i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione, ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o
dell’identificazione diretta;
 le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
 i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
 i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione
annuale per conto dei soggetti Iva, sottoposti a procedura concorsuale;
 le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, di
cui all’art. 73.
Il modello di dichiarazione IVA BASE è costituito dal frontespizio che deve essere utilizzato
esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata in via autonoma (in caso di
presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello
UNICO 2013) e da un modulo, composto dai quadri:
→ VA – informazioni sull’attività;
→ VE – determinazione del volume d’affati;
→ VF – operazioni passive e IVA ammessa in detrazione;
→ VJ – imposta relativa a particolari tipologie di operazioni;
→ VH – liquidazioni periodiche;
→ VL – liquidazione dell’imposta annuale;
→ VT – ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti
IVA;
→ VX – determinazione dell’imposta da versare o del credito d’imposta.
Le modalità e i termini di presentazione del modello IVA BASE/2014 sono le stesse previste per
la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2014 (sia in via autonoma che in
forma unificata).
PRESENTAZIONE MODELLO IVA BASE 2014
(telematica)
IN VIA AUTONOMA
UNIFICATA IN UNICO
DAL 01 FEBBRAIO 2014
DAL 01 MAGGIO 2014
AL 30 SETTEMBRE 2014
AL 30 SETTEMBRE 2014
35
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Capitolo 3 - Dichiarazione IVA 2014: compilazione
Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale (mod. IVA 2014) è stato predisposto con la
consueta struttura modulare.
In tale sede pare opportuno segnalare che fino al 31.01.2014 è stata effettuata la consultazione
pubblica per la Dichiarazione Iva standard, inizialmente fissata al 03 Gennaio 2014 con
comunicato stampa del MEF del 26 Novembre 2013.
Il citato documento, deriva dall’adozione da parte della Commissione Europea, il 23 ottobre
2013, della proposta di direttiva del Consiglio COM(2013)721, che modifica la direttiva
2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, con la finalità di
introdurre una dichiarazione IVA standard armonizzata tra gli Stati membri dell’Unione
Europea.
Si ricorda che lo schema base di dichiarazione Iva proposto dalla Commissione prevede la
compilazione obbligatoria soltanto di cinque caselle concernenti l’importo totale: i) delle
operazioni attive; ii) delle operazioni passive; iii) dell’Iva esigibile; iv) dell’Iva detraibile; v) del
saldo complessivo dell’imposta dovuta o a credito.
Accanto al contenuto standard indicato, sarà facoltà di ciascuno Stato membro introdurre
elementi “aggiuntivi”, con un limite massimo, ovvero non deve essere superato il limite massimo
di 26 caselle. Tali informazioni “aggiuntive” saranno concesse solo se finalizzate al reperimento
di dati utili a conseguire la finalità di un efficace controllo da parte del Fisco nazionale.
Tutti gli Stati membri dovranno conformarsi alle scadenze comuni fissate dalle disposizioni UE,
con la possibilità che la dichiarazione standardizzata debba essere presentata con cadenza
mensile con l’abolizione dell’obbligo di inviare una dichiarazione Iva annuale riepilogativa.
3.1. Frontespizio
A seconda che un contribuente presenti la Dichiarazione IVA in forma “autonoma” o in forma
“unificata” lo stesso dovrà compilare rispettivamente:
→ il frontespizio del modello IVA 2014, se la dichiarazione IVA viene presentata “in via
autonoma”;
→ ovvero quello del modello UNICO/2014 se il contribuente è tenuto alla presentazione
della dichiarazione unificata.
37
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Dichiarazione IVA 2014
Frontespizio
Autonoma
Unificata
Frontespizio IVA 2014
Frontespizio Unico 2014
Di seguito, si illustrano le principali modalità di compilazione del Frontespizio per il
contribuente che presenta la Dichiarazione in forma “autonoma”.
Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente.
Il frontespizio si compone di 2 facciate:
 la prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
38
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 la seconda facciata richiede l’indicazione:
– del codice fiscale del contribuente posto nella parte superiore del modello;
–
dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante;
–
la firma della dichiarazione;
–
l’impegno alla presentazione telematica;
–
i dati relativi al visto di conformità;
–
la sottoscrizione dell’organo di controllo.
39
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.1.1.
Tipo di dichiarazione
La prima parte della seconda facciata del Frontespizio riguarda il “Tipo” di dichiarazione
presentata, ovvero:
-
Correttiva nei termini;
-
Dichiarazione integrativa a favore;
-
Dichiarazione Integrativa.
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione,
rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova
dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Anche quando sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può
rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue
parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente
presentata la dichiarazione originaria.
A tal fine si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta
giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
In ogni caso è tuttavia necessario distinguere la c.d. “integrativa a favore” dall’ ”integrativa a
sfavore”.
La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata in due diversi casi:
1. per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior
debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale
dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997,
ovvero richiesto a rimborso. Tale dichiarazione deve essere presentata entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo;
2. per correggere errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base
imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo
all’esercizio dell’attività di controllo.
40
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
La “Dichiarazione integrativa a sfavore” deve essere presentata per correggere errori od
omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor debito d’imposta o un maggior
credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Se viene presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno è
possibile ravvedere gli importi, ma è comunque possibile presentarla entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
È infine possibile presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n.
322/98, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta
esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato
già erogato anche in parte.
Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione.
Correzione delle dichiarazioni
Entro i termini per la presentazione
della dichiarazione
Dichiarazione correttiva
Oltre i termini per la presentazione della
dichiarazione
Dich.
integrativ
a a favore
Dich.
integrativ
aa
sfavore
Dich.
integrativa
per la
correzione
della
richiesta di
rimborso
41
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.1.2.
I dati del contribuente
Nella Sezione “Dati del Contribuente” vanno indicati:
–
i dati generali del contribuente;
–
i dati personali del contribuente persona fisica;
–
i dati personali del contribuente diverso da persona fisica.
Da segnalare che:
→ per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel campo natura giuridica deve essere
apposto un codice desumibile dalle istruzioni alla Dichiarazione IVA 2014.
42
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
→ per quanto riguarda i soggetti non residenti:
 il “codice Stato estero” va desunto dall’elenco degli Stati esteri riportato in
Appendice;
43
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
44
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 il campo “numero di identificazione IVA Stato estero” deve essere in ogni caso
compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell’Unione
Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato
di appartenenza.
3.1.3.
Dichiarante diverso dal contribuente
Il riquadro va compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la
dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione.
Alcuni dei casi possibili sono:
 rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
 rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero
curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione
sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
 curatore fallimentare;
 commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione
straordinaria);
 custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di
rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione
controllata);
 rappresentante fiscale di soggetto non residente;
 erede;
 liquidatore (liquidazione volontaria);
 soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a
seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive
(cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai
fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria
(scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione;
45
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44,
comma 3, del D.L. n. 331/1993;
 soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione
istituzionale rivestita;
 liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in
liquidazione);
 amministratore di condominio;
 soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una Pubblica Amministrazione;
 commissario liquidatore di una Pubblica Amministrazione.
Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione:
 del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione;

del codice di carica corrispondente;

nonché dei dati anagrafici richiesti.
I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono
all’estero.
Per quanto riguarda il codice carica, andrà inserito uno dei seguenti codici.
Nelle istruzioni alla Dichiarazione IVA 2014 viene sottolineato che “la seguente tabella è
comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in
funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la
dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica
rivestita”.
46
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Compilazione nei
casi in cui il
dichiarante sia
diverso dal
contribuente
Codice fiscale
dichiarante (chi
sottoscrive la
dichiarazione)
Uno dei codici
carica indicati nella
tabella generale dei
codici carica
Caso in cui una
società presenti la
dichiarazione per un
altro contribuente
Dati anagrafici dichiarante: Cognome,
nome, Data e Comune di nascita,
Località di residenza
47
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Con riferimento ai codici sopra elencati si evidenzia che:
 nelle ipotesi di cui ai codici 3 e 4 deve essere indicata la data di inizio della
procedura concorsuale e la data di nomina dei predetti soggetti. Se la
dichiarazione è relativa all’anno in cui si è aperto il fallimento o la procedura
concorsuale, deve essere barrata l’apposita casella art. 74-bis. Inoltre deve
essere indicata la data di fine procedura nella dichiarazione relativa all’anno di
chiusura della stessa, mentre fino a tale momento deve essere barrata l’apposita
casella “Procedura non ancora terminata”;
 per l’apposita dichiarazione (Modello IVA 74-bis), da presentare da parte dei
curatori fallimentari o commissari liquidatori:
– nell’ipotesi di cui al codice 5 va indicata la data del relativo
provvedimento di nomina;
–
nell’ipotesi in cui il rappresentante fiscale, codice 6, sia un soggetto
diverso da persona fisica, nel riquadro “Dichiarante diverso dal
contribuente” devono essere indicati il codice fiscale del soggetto che
sottoscrive la dichiarazione, i relativi dati anagrafici nonché il codice
fiscale della società che rappresenta l’operatore non residente. Si pone in
evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono
sempre essere indicati negli spazi riservati ai “Dati del contribuente”;
– nell’ipotesi di cui al codice 7 devono essere indicati i dati di uno degli
eredi, con l’indicazione nell’apposito campo della data di decesso del
contribuente;
– nell’ipotesi di cui al codice 8 indicare anche la data di nomina;
–
nell’ipotesi di cui al codice 9 da utilizzare, ad esempio, nell’ipotesi di
fusione per incorporazione avvenuta tra il 1° gennaio e la data di
presentazione della dichiarazione annuale, va indicata come contribuente
la società incorporata e come dichiarante la società incorporante, il cui
codice fiscale deve essere indicato nel relativo campo “Codice fiscale
società dichiarante”, mentre nei restanti campi devono essere indicati il
codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società
incorporante.
48
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.1.4.
Firma della dichiarazione
Tale riquadro si compone:
 del numero di moduli di cui si compone la dichiarazione (nel quadro VL sono riportate le
caselle per l’indicazione dei quadri compilati);
Generalmente nella casella relativa al numero di moduli, viene indicato il valore “1”.
Tuttavia, in caso di contabilità separate o di trasformazioni sostanziali
soggettive (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc…) devono essere compilati più
moduli e quindi indicato il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione.
 dello spazio per la firma che deve essere apposta dal contribuente o dal soggetto
dichiarante diverso dal contribuente;
49
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 la casella “invio avviso telematico dell’intermediario” da barrare qualora l’intermediario
assuma l’impegno di ricevere e comunicare al contribuente, su esplicita richiesta del
contribuente, gli esiti della dichiarazione e gli inviti a fornire chiarimenti.
In riferimento a tale indicazione, si sottolinea che il D.L. n. 159/2007 ha modificato l’articolo 2bis del Decreto-Legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l’invito a fornire
chiarimenti, previsto dall’art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle
dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n.
633/1972 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all’intermediario
incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia
fatto richiesta (avviso telematico).
I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati
tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/
1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà
inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).
L’intermediario accetta tale richiesta barrando la casella “ricezione avviso telematico” nel
riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
3.1.5.
Impegno alla presentazione telematica
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la
dichiarazione.
L’intermediario deve riportare:
 il proprio codice fiscale;
 se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
50
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la dichiarazione.
Inoltre, nella casella relativa all’impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve
essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il
codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
COMUNICAZIONE ESITI DICHIARAZIONE
Intermediario
Contribuente
Ha presentato
direttamente la
propria
dichiarazione
3.1.6.
Non ha conferito l’incarico
all’intermediario
(non ha barrato la casella
“Invio avviso telematico
all’intermediario”)
Ha assunto l’impegno alla
ricezione dell’avviso
telematico nel riquadro
Impegno alla presentazione
telematica
Visto di conformità
51
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al
responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo
allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile
dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che
attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Sul tema, pare opportuno delineare la necessità del visto di conformità, nonché le relative
procedure da espletare.
In via preliminare, si osserva che la compensazione c.d. “orizzontale” del credito IVA annuale (o
trimestrale) trova una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende
utilizzare per il versamento di imposte/contributi/premi dovuti dallo stesso.
L’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014
→ aumenta da €. 516.456,90 a € 700.000 il limite di crediti fiscali e
contributivi che possono essere compensati mediante modello F24;
→
il limite aumenta ad € 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il
volume d’affari
registrato nell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da
prestazioni rese in subappalto.
Il D.L. n. 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali” ha ridotto da € 10.000 a € 5.000 il limite
entro il quale è consentito l’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 del credito IVA
annuale (trimestrale) senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale (apposita
istanza).
Come previsto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 16.3.2012 la riduzione del citato
limite è applicabile alle compensazioni effettuate a decorrere dall’1.4.2012.
In sintesi, a seconda dell’ammontare del credito IVA, per il contribuente trovano applicazione le
seguenti disposizioni:

la compensazione c.d. “orizzontale” del credito IVA annuale (o trimestrale), nel mod. F24,
per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza
trimestrale);
52
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione

per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 5.000 è necessario
utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o
Fisconline). In tal caso il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la
presentazione della dichiarazione;

per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è
richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Si rammenta innanzitutto che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare
15.1.2010,
n.
1/E,
costituisce
compensazione
“orizzontale”
la
compensazione
che
necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con
imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o
versamento periodico.
L’utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l’imposta dovuta a saldo, acconto o versamento
periodico configurando “di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione
dell’eccedenza IVA a credito”, non identifica una compensazione “orizzontale” in quanto può
essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale.
L’Agenzia nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E ha aggiunto che “le compensazioni che non
soggiacciono alle limitazioni … sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un
debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di
maturazione del credito”.
Si pensi, ad esempio, al saldo IVA 2013 a debito (codice tributo 6099) compensato con il
credito IVA primo trimestre 2014 (codice tributo 6031).
In tale situazione il credito è relativo ad un periodo successivo a quello del debito da
“estinguere” e pertanto, considerato che “per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità
di esposizione in dichiarazione”, la stessa va necessariamente effettuata tramite il mod. F24.
È possibile sostenere, al contrario, che non concorre al raggiungimento dei predetti limiti
l’utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito 2012 (codice tributo 6099, anno di
riferimento 2012) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2013 (codice tributo 6099, anno
di riferimento 2013). Tale forma di “detrazione” trova infatti esposizione nel quadro VL del mod.
IVA 2014.
53
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
In presenza di un credito IVA 2013 di importo pari o inferiore a €
Utilizzo pari o
inferiore a € 5.000
5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione,
ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la
compensazione dei crediti tributari/previdenziali.
Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA
2013 utilizzato
in compensazione
e
non all’ammontare
complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.
Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2013 pari a €
40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione
“orizzontale” senza la necessità di presentare la dichiarazione
Utilizzo superiore
a € 5.000
annuale fino all’ammontare di € 5.000.
Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può
avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione del mod. IVA 2014.
Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme
superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata
del visto di conformità.
Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 5.000 è necessario
utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Per la compensazione del credito IVA per importi superiori ad € 5.000 annui il mod. F24 va
inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
54
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Aspetti operativi connessi alla trasmissione
telematica di una delega di pagamento
In seguito alla trasmissione telematica di una delega di pagamento, il
Acquisizione
contribuente (o l’intermediario preposto) riceve una prima comunicazione
del file
attestante l’avvenuta acquisizione del file da parte dei servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di utilizzo di un credito IVA, la delega è successivamente
Esito di
sottoposta ad ulteriori controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei
accettazione
requisiti previsti dall’art. 10 del D.L. 78/2009, a fronte dei quali è prodotta
una seconda comunicazione attestante l’esito di accettazione o di scarto.
Deleghe
contenenti Nel caso in cui non sia stata preventivamente
compensazioni di crediti presentata la dichiarazione ovvero l’istanza
IVA superiori a € 5.000 da cui emerge il credito stesso.
annui.
Deleghe
contenenti Nel caso in cui la dichiarazione da cui
compensazioni di crediti emerge il medesimo credito non presenti il
IVA superiori a € 15.000 visto di conformità.
Deleghe
oggetto di
scarto
annui.
Deleghe
contenenti Sono oggetto di scarto, in ogni caso.
compensazioni di crediti
IVA
che
l’importo
superino
del
risultante
credito
dalla
dichiarazione presentata,
decurtato
di
quanto
eventualmente
già
utilizzato
in
compensazione.
Lo scarto delle deleghe avviene successivamente all’accettazione delle
Motivazioni
stesse da parte del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria ed è
dello scarto
evidenziato, nelle relative ricevute telematiche, con le motivazioni della
mancata accettazione.
Se la delega è scartata, in caso di pagamento mediante addebito su conto
Storno del
corrente bancario e postale dell’intermediario abilitato, si procede allo
pagamento
storno dell’ammontare dei relativi saldi dall’importo dell’addebito
complessivamente richiesto.
55
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
È prudente procedere alla trasmissione delle deleghe contenenti
Spedizione con
congruo
anticipo
compensazioni IVA con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei
termini di versamento, così da avere la possibilità, in caso di scarto della
delega, di ritrasmetterla previa rimozione dell’errore che ne ha
determinato la mancata accettazione, evitando di incorrere nelle
conseguenti sanzioni.
Presentazione della dichiarazione Iva annuale
Prevedendo di utilizzare in compensazione il credito IVA è possibile presentare “in via
anticipata” la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dall’1.2 di ciascun anno. Ciò è
consentito anche nel caso in cui l’importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia
inferiore o pari a € 5.000.
Come sopra accennato l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2013 per importi
superiori a € 5.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione del mod. IVA 2014.
I contribuenti possono in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all’interno del mod.
UNICO fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in
compensazione il credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui.
La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo del
credito in compensazione ad € 15.000, può comunque essere sostituita da una dichiarazione
correttiva “nei termini”/integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo
superiore. Anche con riferimento a tale “nuova” dichiarazione la compensazione è possibile a
decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
La presentazione del mod. IVA 2014 in forma autonoma entro febbraio, esonera il
contribuente dall’invio della Comunicazione dati IVA relativa al 2013.
I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità
I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono individuati dall’art. 35, D.Lgs. n.
241/97, e sono:

i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

i Consulenti del Lavoro;

i periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la
CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del
diploma di ragioneria;

56
i responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Il rilascio del visto di conformità
Per poter apporre il visto di conformità, devono essere soddisfatte alcune condizioni.
Le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione deve essere predisposta dal
soggetto che appone il visto.
Come disposto dall’art. 23, D.M. n. 164/99, e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare 23.12.2009, n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si
intende predisposta dal professionista abilitato anche quando sono tenute e predisposte:

direttamente dal contribuente;

da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza
assoluta del capitale sociale.
Tali attività devono essere eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del
professionista abilitato.
Nella Circolare n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate consente al contribuente di “rivolgersi a un CAF
imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto”, nel caso in cui le scritture
contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità.
In tal caso, il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la
documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità
dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.
In riferimento alle società di servizi, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E
precisa che:

in presenza di più di 2 soci “tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la
maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più
professionisti che siano abilitati all’apposizione del visto di conformità”;

il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei
professionisti abilitati “deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio del
visto”. In mancanza di tale requisito temporale si configura un’ipotesi di tenuta delle
scritture contabili da parte di un soggetto non abilitato al rilascio del visto con
conseguente possibilità, per il contribuente, di rivolgersi ad un CAF imprese ovvero a un
professionista abilitato.
La polizza assicurativa
Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza
assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al
contribuente, anche di minima entità.
57
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
A tal fine:

la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale senza
alcuna limitazione della garanzia a un solo specifico modello di dichiarazione;

il massimale della polizza, come previsto dall’art. 6, DM n. 164/99, deve essere adeguato
al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle
asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e non deve essere inferiore a €
1.032.913,80;

la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la
società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato,
riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo
rientrante in franchigia.
La comunicazione alla preventiva DRE
I requisiti per il rilascio del visto di conformità sono stabiliti dal D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997,
dal D.M. n. 164 del 31 maggio 1999 e dalla circolare 21/E del 4 maggio 2009. In particolare,
l’articolo 21 del Decreto n. 164/1999, prevede che i professionisti che intendono esercitare la
facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, devono darne comunicazione
preventiva alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale.
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
 la richiesta di essere inserito nell’elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei
soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
 i dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA;
 il domicilio e altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale;
 la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il
consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi
delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla comunicazione dovranno essere allegati:
 la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di
appartenenza;
 la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti (art. 8, comma 1, D.M. n. 164/1999);
 la dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
58
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve
essere riservata all’attività di assistenza fiscale.
Le dichiarazioni previste dall’art. 21 del D.M. n. 164/1999 devono essere rese ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
La comunicazione, con la documentazione allegata, va inviata, alle direzioni regionali
competenti tramite:
 consegna a mano;
 raccomandata A/R;
 oppure tramite PEC.
Per il rilascio del visto di conformità non è previsto un provvedimento esplicito dell’Agenzia
delle Entrate, ma ci sarà l’inserimento nell’Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati al
rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto per coloro che risulteranno in regola
con la documentazione richiesta e prevista dal citato D.M. 164/1999.
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati devono essere comunicati, ai
sensi del comma 3, art. 21 citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano con le medesime
modalità.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 24.2.2010:
 “tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti
nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità a
decorrere dalla data della comunicazione”.
L’iscrizione nell’elenco è effettuata con effetto retroattivo, ossia con valenza dalla data di
presentazione della comunicazione alla DRE.
I professionisti che risultano già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere,
senza soluzione di continuità, l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE
il rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è stato
suddiviso in rate.
Una nota della DRE del Piemonte, indirizzata agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili e dei Consulenti del Lavoro delle provincie piemontesi, ha fornito alcuni chiarimenti in
merito all’elenco informatizzato dei professionisti che sono abilitati al rilascio del visto di
conformità. La nota della Direzione Regionale, ricorda ai professionisti abilitati all’apposizione
del visto, che gli stessi hanno l’obbligo di produrre, alla scadenza della polizza assicurativa, il
rinnovo o la quietanza successiva. La polizza deve contenere i requisiti che sono prescritti
dall’articolo 22 del D.M. 164/99, tra cui figura anche la validità della copertura assicurativa.
59
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Il rinnovo della polizza o gli attestati delle quietanze devono essere comunicati alla DRE entro
30 giorni dalla scadenza, consegnati a mano, via fax, PEC, o raccomandata A/R. Il mancato
rispetto di tale temine comporterà che il professionista non potrà apporre il visto e sarà
cancellato dall’elenco; tuttavia lo stesso può nuovamente iscriversi producendo una nuova e
completa comunicazione ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 164/99.
Un punto importante sottolineato dalla nota della Direzione Regionale del Piemonte, sta nel
fatto che il professionista deve garantire la continuità della copertura assicurativa. Inoltre, è
possibile utilizzare una polizza stipulata da una società di servizi, solo nel caso in cui nel
contratto di assicurazione la società è il contraente e il professionista risulti come soggetto
assicurato per l’attività di apposizione del visto.
La nota della DRE del Piemonte precisa ancora che nell’ipotesi di variazione di domicilio fiscale,
il professionista deve comunicare il nuovo domicilio entro 30 giorni, qualora lo stesso sia in un
Comune fuori regione, l’iscrizione del professionista nell’elenco risulterà senza soluzione di
continuità e la Direzione che ha ricevuto la comunicazione dovrà comunicare i dati alla nuova
DRE competente.
Per poter rilasciare il visto di conformità, è necessario porre in essere una serie di controlli e
conservare una traccia del lavoro svolto.
Il “certificatore” attesta la correttezza formale delle dichiarazioni, nonché la regolare tenuta e
conservazione delle scritture contabili (si veda la Check-list allegata nella Guida Operativa del
Visto di conformità).
Finalità del controllo
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 57/E, ha chiarito che:
 il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di
calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del
credito dell’anno precedente;
 il controllo implica la verifica:
 della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
 della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture
contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla
documentazione.
L’attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro
documentale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini IVA.
60
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
I controlli da effettuare
L’Agenzia delle Entrate richiede al “certificatore” l’esecuzione dei seguenti controlli:

il controllo del codice attività;

il controllo documentale;

la conservazione della documentazione.
Il professionista dovrà verificare che il codice attività indicato nella dichiarazione IVA annuale
corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella
ATECO 2007.
L’Agenzia delle Entrate ha individuato una serie di verifiche sufficienti per l’attestazione della
corretta esecuzione dei controlli richiesti dal citato art. 2, comma 2.
A tal fine, va verificata la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a
generare il credito IVA, ossia la presenza:

prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti
sugli acquisti e sulle importazioni;

di operazioni non imponibili;

di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;

di operazioni non soggette all’imposta;

di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
La Circolare n. 12/E precisa che:
 il “certificatore” deve specificare “quali fattispecie hanno generato l’eccedenza di
imposta anche integrando la check-list con altre fattispecie idonee a generare
l’eccedenza di imposta, in tale ottica, la prevalenza delle operazioni va considerata
in funzione della capacità di generare il credito nel caso concreto […]”.
La check-list delle fattispecie che possono aver generato il credito IVA fornita nella Circolare n.
57/E, va considerata esemplificativa e non esaustiva quindi, se necessario, va integrata dal
soggetto che appone il visto con lo specifico caso analizzato (si veda un fac-simile nella Guida
Operativa).
È necessario verificare l’integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle
scritture contabili nel caso particolare in cui il credito IVA “destinato dal contribuente
all’utilizzo in compensazione” sia pari o superiore al volume d’affari.
Diversamente, nei casi più frequenti, ossia qualora il credito IVA sia inferiore al volume d’affari,
l’Agenzia ritiene sufficiente verificare la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta
superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta nell’anno.
61
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Si ritiene che tale ultimo riferimento vada inteso nel senso che il controllo va effettuato non
solo per le fatture d’acquisto, bensì anche per le fatture emesse.
E’ anche opportuno procedere al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche
(mensili/trimestrali) e dei relativi versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA
annuale (quadri VH e VL).
In presenza di un credito IVA formatosi in anni precedenti, è necessario procedere alla verifica
dell’esposizione del credito nella dichiarazione presentata.
Con riferimento al credito IVA 2010, riportato nel 2011, si dovrà verificare che l’ammontare dello
stesso sia quello risultante dal mod. IVA 2011.
62
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.2. Il quadro VA
63
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Il quadro VA del Modello IVA 2014 si compone di tre sezioni dedicate a:
→ dati analitici generali;
→ dati riepilogativi relativi a tutte le attività;
→ dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari.
Nell'ipotesi più frequente in cui il contribuente eserciti un'unica attività, e in assenza di
trasformazioni soggettive, le presenti sezioni vanno compilate nell'ambito di un unico modulo.
Se invece il contribuente esercita più attività con contabilità separate ex art. 36 o se nell'anno
sono intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni,
scissioni, conferimento, cessioni..), vanno presentati tanti moduli con tante Sezioni 1 quante sono
le attività separate o i soggetti partecipanti alle operazioni straordinarie, mentre la sezione 2
andrà compilata una sola volta per ciascun soggetto con i dati complessivi.
La compilazione di più moduli a causa della presenza di più sezioni 3 non modifica il
numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.
Tabella – Il quadro VA
Sezione 1
Sezione 2
Tante Sezioni 1 quante sono le attività separate o i soggetti partecipanti alle
operazioni straordinarie.
Deve essere compilata una sola volta e deve contenere il riepilogo di tutti i dati
del soggetto dichiarante.
La compilazione di più moduli a causa della presenza di più sezioni 3 non
Sezione 3
modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul
frontespizio.
In caso di compilazione di più moduli, essi vanno numerati progressivamente.
64
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.2.1. Sezione I: DATI ANALITICI GENERALI
Il rigo VA1 è composto dalle seguenti cinque caselle:
→ da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie.
Nei casi di fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di azienda, altre operazioni straordinarie o
trasformazioni sostanziali soggettive, nella casella 1 va indicata la partita IVA della società
incorporata, scissa, ecc….
Il relativo modulo dovrà essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultima
esercitata nel periodo antecedente l'operazione straordinaria.
Va inoltre barrata la casella 2 nel caso in cui il soggetto fuso, scisso, trasformato continui
un'attività rilevante ai fini IVA.
→ da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie.
La casella 3 deve essere barrata dal soggetto dante causa che ha partecipato ad operazioni
straordinarie o ad altre trasformazioni sostanziali soggettive. Nel caso in cui il soggetto dante
causa eserciti più attività con contabilità separate, la casella andrà barrata solo nel modulo 1.
Nella casella 4 va indicato il credito risultante dalla dichiarazione IVA 2013, ceduto in tutto o in
parte, a seguito dell'operazione straordinaria.
→ Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a
identificazione diretta e viceversa.
La casella 5 deve essere compilata nel caso in cui un soggetto non residente nell'anno oggetto
della dichiarazione abbia operato, non contemporaneamente in quanto i due istituti sono
alternativi, sia tramite rappresentante fiscale che successivamente mediante identificazione
diretta, o viceversa.
65
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Nell'ipotesi in questione, va presentata dalla partita IVA "attiva" alla data di presentazione
della dichiarazione, un'unica dichiarazione composta da più moduli, uno per ogni istituto di cui
si è avvalso il soggetto non residente.
Pertanto nel modulo 02, dedicato all'istituto non più utilizzato, dovrà essere indicata la relativa
partita IVA.
Si rinvia al cap. 2 parte relativa alla presentazione della Dichiarazione IVA da parte di soggetti
non residenti.
La casella va compilata anche se la variazione è intervenuta tra il 1° gennaio e la data di
presentazione della dichiarazione in oggetto.
Nel rigo VA2 va indicato il codice dell'attività svolta dal contribuente desumibile dalla tabella di
classificazione
delle
attività
economiche
ATECO
2007,
reperibile
sui
siti
internet
www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.
Nell'ipotesi di esercizio di più attività, si possono verificare due casi distinti:
→ contabilità unica: in tal caso di dovrà indicare il codice attività relativo all'attività che ha
realizzato il maggior volume d'affari;
→ contabilità separata: in tal caso si dovranno compilare tanti quadri VA quante sono le
attività svolte: in ogni quadro si dovrà quindi indicare il codice attività relativo.
66
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Nel caso di variazione del codice attività non comunicata o comunicata in modo non corretto,
l'indicazione
nella dichiarazione del
codice
corretto
unitamente
alla
presentazione
della dichiarazione di variazione ex art. 35 precludono l'applicazione di sanzioni.
Il rigo VA3
va barrato nel caso in cui il modulo della dichiarazione si riferisce alla parte
dell'anno solare che precede la dichiarazione di fallimento o la liquidazione coatta
amministrativa, fattispecie che può, evidentemente, verificarsi solo nell'anno di inizio della
procedura.
Il rigo VA4
va compilato dalle società di gestione del risparmio di cui all'art. 8 D.L. 351/2001, le
quali sono soggetti IVA relativamente alle operazioni poste in essere dai fondi da esse istituiti:
l'IVA di ciascun fondo va determinata e liquidata separatamente, mentre il versamento è
cumulativo.
Nel modulo relativo all'attività di ogni fondo vanno pertanto indicati:
 la denominazione;
 il numero identificativo attribuito al fondo dalla Banca d'Italia;
 il numero di partita Iva della società di gestione del risparmio sostituita, nell'ipotesi di
sostituzione nella gestione del fondo di una società di gestione del risparmio ad un'altra,
verificatasi nel corso dell'anno di imposta.
67
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Il rigo VA5 va compilato dai contribuenti che hanno detratto l’IVA relativa a spese per telefonia
mobile (acquisto e gestione) in misura superiore al 50%.
Si dovrà indicare:
→ nelle caselle 1 e 2 l'ammontare di imponibile ed imposta dei costi di acquisizione, anche
mediante leasing, delle apparecchiature cellulari;
→ nelle caselle 3 e 4, imponibile ed imposta delle spese di gestione.
Le istruzioni alla dichiarazione precisano che il rigo va compilato anche dai contribuenti la cui
detrazione effettiva risulti poi ridotta per la presenza di limitazioni della detrazione
conseguenti all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette (ad esempio pro-rata di
detrazione).
3.2.2.
Sezione II: Dati riepilogativi relativi a tutte le attività
Il rigo VA10 va compilato dai soggetti che nel corso del 2013 hanno fruito di agevolazioni agli
effetti dell'IVA, previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità
naturali o altri eventi eccezionali, con l'indicazione del relativo codice, così come previsto dalle
istruzioni alla dichiarazione.
Se il contribuente ha usufruito di agevolazioni previste da diversi provvedimenti di legge, deve
riportare il codice attribuito dall'evento che prevede il maggior differimento del termine di
presentazione.
Vittime di richieste estorsive e dell’usura – i soggetti che esercitano un’attività
commerciale, imprenditoriale o di lavoro autonomo, che avendo rifiutato richieste
estorsive, subiscono nel territorio dello Stato danni ai beni mobili e immobili possono
1.
ai sensi dell’art. 20, co. 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, godere della proroga di tre
anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali, ricadenti entro un anno dalla
data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di
presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Soggetti colpiti dagli eventi metereologici verificatesi nel 2013 nella Regione
Sardegna.
2.
Per i soggetti che alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede
operativa nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi
meteorologici del novembre 2013 di cui all’elenco approvato con l’ordinanza del
Commissario delegato per l’emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, il Decreto del
ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013, ha previsto la
68
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel
periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del ministro
dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la
sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede
operativa nel territorio dei Comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del
Commissario delegato per l’emergenza n. 16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12
dicembre 2013.
Il D.L. calamità naturali (D.L. 151/2013) estende sino al 17 febbraio 2014 la sospensione
dei pagamenti e introduce la possibilità di richiedere un finanziamento per reperire le
risorse relative ai tributi.
Soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord
Africa
Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio
2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata
all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011
3
ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi
agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la
sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall’articolo 23, comma 12 octies,
del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall’art. 1, comma
612, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
4
Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.
I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di
adempimenti e versamenti d’imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali
(vedi l’apposita Tabella) devono comunque indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei
singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e
dell’acconto.
Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato:
→ nel rigo VL29, campo 1 l’importo dei versamenti periodici e dell’acconto dovuti, anche se
non versati per effetto della sospensione;
69
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
→ nel rigo VL29, campo 3 esclusivamente l’importo dei versamenti non eseguiti per effetto
della sospensione.
I contribuenti che, per l'anno di imposta 2012 hanno adeguato il volume d'affari alle risultanze
dei parametri, devono indicare nel rigo VA11:
- in colonna 1 i maggiori corrispettivi;
- in colonna 2 la relativa imposta versata tramite modello F24 e codice tributo 6493.
Maggiori
corrispettivi
La relativa imposta
versata tramite modello
F24 e codice tributo 6493
Il maggior imponibile con la relativa imposta derivanti dall'adeguamento non devono
essere indicati nel quadro VE poiché si riferiscono all'anno 2012 e non a quello 2013.
I contribuenti che vogliono adeguarsi ai parametri per il 2013 devono versare la maggiore IVA
dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2014, relativa al periodo
di imposta 2013, tramite modello F24 e codice tributo 6493.
II maggiore imponibile e la maggiore imposta risultante andranno indicati nella dichiarazione
IVA 2015.
Si propone il seguente prospetto di sintesi.
Fattispecie
Versamento
Dichiarazione
Iva da versare entro il termine
Adeguamento parametri
di presentazione della
Indicare in Dichiarazione
2012 ai fini IVA
dichiarazione IVA 2013 con
IVA 2014, quadro VA.
F24 codice tributo 6493
70
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Iva da versare entro il termine
Adeguamento parametri
di presentazione della
Indicare in Dichiarazione
2013 ai fini IVA
dichiarazione 2014 con F24
IVA 2014, quadro VA.
codice tributo 6493
Il rigo VA12 è riservato agli enti o società che nell'anno/i precedente/i hanno aderito, in qualità
di controllanti, alla liquidazione IVA di gruppo di cui al D.M. 13 dicembre 1979.
Nel caso di mancato rinnovo della stessa o di cessazione del controllo nel corso dell'anno,
l'eventuale eccedenza di credito di gruppo non chiesta a rimborso può essere computata in
detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione esclusivamente
dall'ente o società controllante.
Nel rigo VA12 è quindi necessario indicare:
→ in casella 1 l'anno cui si riferisce il credito di gruppo;
→ in casella 2 l'importo compensato nel 2013, per il quale devono essere presentate le
garanzie di cui all’art. 6, comma 3 D.M. 13.12.1979 (titoli di Stato o garantiti dallo Stato,
fideiussione rilasciata da aziende o istituti di credito, polizza fideiussoria rilasciata da
istituti o imprese di assicurazione).
Il rigo va compilato anche nel caso in cui una società esterna al gruppo abbia incorporato nel
corso del 2013 una società controllante, con conseguente cessazione della liquidazione IVA di
gruppo nel corso dell'anno, per indicare l'eccedenza di credito di gruppo compensata nell'anno
2012 dalla incorporante.
Qualora invece la procedura di liquidazione IVA di gruppo prosegua fino alla fine dell'anno con
contabilità separata, il credito acquisito dalla società incorporante potrà da questa essere
utilizzato solo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'incorporazione;
di conseguenza, per la parte compensata e quindi da garantire, il relativo credito IVA andrà
indicato
nella
dichiarazione
dell'anno
in
cui
il
credito
è
stato
utilizzato.
Nel rigo VA13 vanno indicate le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate
nei confronti dei condomini nel corso del 2013 con esclusione di quelle di cui alle lett. a) e b)
dell’art.1, comma 2 del D.M. 12.11.1998, ovvero forniture di acqua, energia elettrica e gas,
71
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
nonché delle operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute
alla fonte.
Il rigo VA14 va compilato dai contribuenti che a partire dal 2014 intendono avvalersi del
particolare regime di cui all'art. 27 D.L. 98/2011.
In particolare:
→ la
casella
1
va
barrata
per
comunicare
che
si
tratta
dell'ultima
dichiarazione annuale Iva precedente all'applicazione del regime;
→ nella casella 2 va indicato l'importo dell'IVA da versare ai sensi dell'art. 19-bis2, D.P.R.
633/1972 per effetto della rettifica della detrazione.
La maggiore imposta dovuta a seguito della rettifica della detrazione IVA deve essere versata:
 in un'unica soluzione;
 ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione di interessi mediante
modello F24 utilizzando il codice tributo 6497 (sezione Erario).
La prima o l'unica rata deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo
dell'IVA relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti
minimi: di conseguenza coloro che aderiscono al regime dal 1° gennaio 2014 devono effettuare
il versamento entro il 16.3.2014.
L'importo della rettifica indicata nella casella 2 non deve essere compreso nel rigo VF56.
Il rigo VA15 è riservato alle società che risultano non operative ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994,
ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies del
D.L. 138/2011. Quest'ultima norma ha previsto ulteriori casi che determinano la non operatività
di una società:
→ in perdita fiscale per 3 periodi di imposta;
→ in perdita fiscale per 2 periodi di imposta e in un terzo periodo abbia dichiarato un
reddito inferiore all'ammontare minimo fissato dall'art. 30, comma 3, L. 724/1994.
Ha inoltre previsto per tali soggetti l'aumento di 10,5 punti percentuali dell'aliquota Ires.
72
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Per
le
società
e
gli
enti
non
operativi
il
credito IVA risultante
dalla
relativa
dichiarazione annuale:
→ non può essere chiesto a rimborso;
→ non può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
→ non può costituire oggetto di cessione a terzi.
Qualora, inoltre, per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente risulti non operativo e
non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per un ammontare
complessivo non inferiore all'importo che risulta dall'applicazione dei coefficienti di cui all'art.
30 comma 1 della legge 724/1994, il credito IVA non può essere riportato e viene quindi "perso"
definitivamente.
Come chiarito dell’Amministrazione Finanziaria con la C.M. n. 23/2012 la disciplina delle
società di comodo opera nei confronti dei soggetti in perdita sistematica a partire dal periodo
d’imposta successivo al triennio in cui è stata evidenziata, in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi, una situazione di perdita fiscale ovvero una situazione di perdita
fiscale per un biennio e per un anno un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto.
La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta
hanno partecipato alla liquidazione dell’Iva di gruppo.
Nella casella 1 del rigo VA15 va indicato uno dei seguenti codici:
→ “1” società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione;
→ "2" società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
→ “3” società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
→ “4” società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e
che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori
all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali stabilite per il cosiddetto test
di operatività ai fini del reddito.
La società che si trova nella situazione "4" perde quindi l'eccedenza IVA detraibile risultante
dalla dichiarazione: tale eccedenza andrà comunque indicata nel rigo VX2 o nel corrispondente
rigo della sezione 3 del quadro RX del Modello Unico 2014 in caso di presentazione
della dichiarazione in forma unificata
73
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.2.3.
Sezione III: Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti Finanziari
La sezione 3 va compilata dai contribuenti che intendono avvalersi di quanto previsto dal
comma 36-vicies ter, dell'articolo 2, del D.L. n. 138/2011 (cd. "Manovra di ferragosto"), introdotto
in sede di conversione dalla Legge n. 148/2011, che così stabilisce: "Per gli esercenti imprese o
arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per
tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi
dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le
sanzioni amministrative previste dagli dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, sono ridotte alla metà”.
Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili nell'esercizio di imprese o
arti e professioni, la norma prevede quindi la riduzione del 50% delle sanzioni amministrative
riguardanti:
→ le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette (art. 1, D.lgs. n. 471/97);
→ le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi (art. 5, D.lgs. n. 471/97);
74
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
→ le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione
delle operazioni soggette ad IVA (art. 6, D.lgs. n. 471/97).
La riduzione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei contribuenti:
 con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro;
 che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano
solo strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;
 indicano nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA i rapporti intrattenuti
con gli operatori finanziari di cui all'art. 7 DPR 605/1973 nel corso del periodo d'imposta.
In particolare dei righi VA20-VA26 va indicato:
– il codice fiscale dell'operatore finanziario rilasciato dall'Amministrazione
Finanziaria italiana (colonna 1) o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale
estero (colonna 2);
– in colonna 3, la denominazione dell'operatore finanziario;
75
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
– in colonna 4, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente
(provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2011):
Nel caso in cui i righi previsti non fossero sufficienti per indicare i rapporti con gli operatori
finanziari deve essere compilata un'altra sezione 3 indicando "02" nel campo " Mod. N." e così
via.
In presenza di operazioni straordinarie i dati richiesti nella sezione se riguardanti il soggetto
dante causa vanno indicati nel modulo ad esso relativo.
La compilazione di più moduli a causa della presenza di più sezioni 3 non modifica il numero di
moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.
76
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.3. La compilazione del quadro VC per gli esportatori abituali
Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i
soggetti che effettuano cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali
e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione
dell’IVA.
In sostanza, il quadro VC della dichiarazione annuale è dedicato agli esportatori abituali,
soggetti che nell’anno precedente o, nel caso di utilizzo del metodo mensile, nei dodici mesi
precedenti, hanno: effettuato, fatturato e registrato più del 10% di operazioni in esportazione o
altre operazioni assimilate.
Anno precedente
“Plafond fisso”
12 mesi precedenti
esportazioni
>10%
Registrano
Operazioni ad essa assimilate
“Plafond mobile”
Del proprio volume d’affari
rettificato
La scelta del metodo avviene nel rigo VC14, barrando l’apposita casella.
L’istituto del plafond consente agli esportatori abituali di effettuare acquisti (nel limite del
plafond disponibile) senza pagare l’Iva al fornitore (o alla Dogana nel caso di importazioni),
inviando al medesimo la cosiddetta dichiarazione d’intento, di cui si riporta un fac-simile:
77
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
La dichiarazione d’intento autorizza, infatti, il fornitore ad emettere fattura senza addebito
d’imposta ai sensi dell’art.8, co.1, lett. c) del DPR n.633/72.
La dichiarazione ha validità per l’anno solare di riferimento e, se utilizzata per importazioni
senza applicazione dell’IVA, va consegnata all’Ufficio doganale d’ingresso prima di effettuare
ogni singola operazione.
78
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Le lettere d’intento devono:
 essere redatte in duplice copia;
 essere numerate progressivamente per ogni anno solare;
 essere consegnate o inviate al fornitore prima dell’effettuazione del primo acquisto per
il quale si richiede la non applicabilità dell’IVA;
 iscriverle entro 15 giorni nel registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o nel registro
delle dichiarazioni di intento.
I soggetti che ricevono le dichiarazioni d’intento emesse da esportatori abituali sono tenuti
all’invio telematico dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate tramite la compilazione di un
apposito modello.
Recentemente è stato modificata la scadenza di presentazione, prevedendo che la relativa
comunicazione debba essere inviata entro il termine previsto per la prima liquidazione IVA
periodica (mensile o trimestrale), nella quale confluiscono le operazioni non imponibili ai sensi
dell’art.8 c.1 lett. c) del DPR 633/72, a nulla rilevando il momento di ricezione della
dichiarazione d’intento.
NUOVA SCADENZA ( art. 2 c. 4 DL 16/2012)
termine di presentazione della comunicazione connesso:
- data di emissione della fattura all’esportatore abituale;
- periodicità di liquidazione adottata dal cedente/prestatore
contribuente mensile (entro il 16 del
mese successivo a quello nel quale è
stata emessa e registrata la “prima
fattura” senza applicazione dell’IVA)
contribuente trimestrale (entro il 16 del
secondo mese successivo al trimestre nel
quale è stata emessa e registrata la
“prima fattura” senza applicazione
dell’IVA)
Riassumendo, gli operatori nazionali che intendano usufruire della facoltà di effettuare acquisti
(nel limite del plafond disponibile) senza pagare l’Iva al fornitore (o alla Dogana nel caso di
importazioni), devono effettuare le seguenti operazioni:
79
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
→ Verificare il proprio status di esportatore abituale che sussisterà qualora il rapporto
operazioni non imponibili/volume d’affari sia maggiore del 10%;
→ Inviare la dichiarazione d’intento al fornitore per giustificare l’emissione della fattura
senza addebito dell’iva;
→ Tenere apposito registro delle dichiarazioni rilasciate ai fornitori o registrarle nel
registro delle fatture emesse.
3.3.1.
I dati del quadro VC
I dati richiesti nella compilazione del quadro VC sono quelli previsti dall’art.10 del DPR n.435/01.
Già dal 2002 non è teoricamente più previsto l’obbligo per gli esportatori abituali che si
avvalgono del plafond di annotare mensilmente, in apposito prospetto nel registro Iva vendite
(registro corrispettivi o registro delle dichiarazioni d’intento), i dati relativi all’andamento del
plafond poiché tali dati vanno indicati nel citato quadro VC (C.M. n.6/02).
Non va tuttavia dimenticato che, per espressa previsione dello stesso regolamento, gli
esportatori abituali dovranno fornire agli organi dell'amministrazione, se ne faranno eventuale
richiesta (fino al secondo mese precedente a quello della richiesta):
→ l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle
operazioni comunitarie utilizzabile all'inizio di ciascun mese;
→ l’ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati in ciascun mese senza
pagamento dell’imposta.
È bene, pertanto, che i vecchi prospetti, ancorché non necessariamente annotati nei registri,
vengano comunque conservati.
80
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Nel quadro VC trovano collocazione le informazioni necessarie all’Amministrazione Finanziaria
al fine di verificare se il contribuente ha correttamente utilizzato il plafond spettante.
Il quadro si compone di sei colonne nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righi da VC1
a VC12, i seguenti dati:
→ colonna 1: ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti
intracomunitari;
→ colonna 2: ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni.
Nelle ipotesi di trasferimento del beneficio di utilizzo del plafond, ad esempio affitto
d’azienda o cessione d’azienda, le colonne 1 e 2, devono essere compilate dal
soggetto subentrante a partire dalla data di utilizzo del plafond ricevuto.
→ colonna 3: volume d’affari, suddiviso per ogni mese, relativo all’anno d’imposta 2013.
A partire dall’anno d’imposta 2013 la colonna deve essere compilata indicando
l’ammontare mensile delle operazioni effettuate con esclusione di quelle individuate
dall’articolo 21, comma 6- bis. Tali operazioni, infatti, concorrono alla determinazione
del volume d’affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di
esportatore abituale.
→ colonna 4: ammontare delle cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi
internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente nello stesso
periodo d’imposta 2013.
Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato
nell’anno 2013 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito mentre i
dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel
corso dell’anno 2013 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond
rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del
riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2013, dello status di esportatore agevolato,
nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.
→ colonna 5: volume d’affari suddiviso per ogni mese dell’anno 2012;
81
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
→ colonna 6: ammontare delle cessioni all’esportazione; operazioni assimilate, servizi
internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell’anno
2012.
In particolare, si dovrà indicare:
Ammontare del plafond
utilizzato per acquisti in
Italia e per acquisti
intracomunitari
Ammontare del
plafond utilizzato per
importazione di beni
In colonna 3 deve essere indicato il volume d’affari, suddiviso per mese, relativo all’anno
d’imposta 2013.
Nel volume d’affari non vanno incluse le operazioni di cui al co. 6 - bis, art. 21, D.P.R.
633/1972. Tali operazioni infatti, pur rientrando nel volume d’affari non devono
essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale.
Si tratta delle seguenti operazioni:
→ cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’articolo 10, nn.
Da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta
in un altro Stato membro dell’Unione Europea, per le quali va emessa fattura con la
descrizione "inversione contabile”;
→ cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione
eEuropea, per le quali va emessa fattura con l’annotazione “operazione non
soggetta” (C.M. 12/E/2013).
82
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Volume d’affari 2013
suddiviso per mese
L’ammontare delle cessioni
all’esportazione, operazioni
assimilate e/o servizi internazionali
ecc…effettuate mensilmente nello
stesso periodo d’imposta 2013.
Le colonne 5 e 6 devono essere compilate solo dai contribuenti che nel corso dell’anno 2013
hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni
agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della
sussistenza, nel corso del 2013, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità
del plafond in ciascun mese.
Nel rigo VC14 va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2013 ovvero alla data del
trasferimento del beneficio di utilizzo nelle ipotesi, ad esempio, di affitto o cessione d’azienda.
Plafond disponibile al 1°
Gennaio 2013
83
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che
ovviamente diminuisce con l’effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno ed
una validità per il solo mese di gennaio 2013 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile,
atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.
È bene, tuttavia, osservare come:
→ dal quadro VC non emerga direttamente l’importo del plafond disponibile ad inizio di
ogni mese (tranne il dato di inizio anno), ma risultino semplicemente i dati che rilevano
ai fini dell’istituto;
→ non sempre i dati riportati in questo quadro risultino perfettamente correlati a quelli
contenuti in altri righi della dichiarazione (in particolare VE30 e VF13), a causa della non
perfetta coincidenza fra le regole che disciplinano la compilazione della dichiarazione
annuale e quelle che riguardano l’istituto del plafond.
Le operazioni attive che generano plafond sono individuabili dal rigo VE30 della dichiarazione
annuale.
Si tratta, pertanto, delle:
-
Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) di cui all’art. 8, comma 1, lett.
a), D.P.R. 633/1972;
-
Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all'esportazione
entro 90 giorni dalla consegna 
di cui all’art. 8, comma 1, lett. b),
-
Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla
UE ex art. art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993;
-
Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o
spedizione in altro Stato UE 

ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. f), D.L. n.
331/1993;
84
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
-
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, effettuate nell'esercizio
dell'attività propria dell'impresa 

ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972;
-
Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati
nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. n.
633/1972;
-
Cessioni e prestazioni a residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del
Vaticano (a
rt. 71, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
-
Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o accordi
internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.) ai sensi dell’art. 72, D.P.R. n. 633/1972;
-
Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese le operazioni
triangolari), ai sensi dell’art. 41, D.L. n. 331/1993;
-
Triangolazione UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato
membro (es.: una ditta italiana vende a una ditta francese ma su incarico della ditta
francese consegna a una ditta tedesca) 

ai sensi dell’art. 41, D.L. n. 331/1993;
-
Triangolazione UE promossa da soggetto passivo nazionale (es.: una ditta tedesca
vende ad una ditta italiana ma consegna a una ditta francese su incarico della ditta
italiana) ex arrt. 41, D.L. n. 331/1993;
-
Triangolazioni nazionali (operatore italiano cede beni ad altro operatore nazionale,
con consegna ad operatore comunitario) 

ex art. 58, comma 1, D.L. 331/1993;
-
Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati 
- art. 37, comma 1,
D.L. n. 41/1995.
Non concorrono a formare il plafond (l’esclusione è spontanea poiché si tratta di operazioni che
non compaiono nel quadro VE):
-
le esportazioni gratuite di beni non oggetto dell’attività di costo unitario non
superiore a €25,82 o di quelli per i quali al momento dell’acquisto od importazione
non è stata detratta l’Iva ai sensi dell’art.19 (sono operazioni FCI e va emessa, ai fini
doganali, fattura pro-forma con indicazione del valore effettivo dei beni ai soli fini
doganali);
-
esportazioni di campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati
in modo indelebile (sono operazioni FCI e va emessa, ai soli fini doganali, fattura
“proforma” con valore effettivo);
85
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
-
cessioni gratuite a soggetti UE di campioni gratuiti di modico valore e
appositamente contrassegnati in modo indelebile (sono operazioni FCI – va emesso
DDT con causale “campione gratuito ai sensi art.2, co.3, lett. d) del DPR n.633/72” –
non va compilato Intrastat);
-
esportazioni per sostituzioni in garanzia (sono operazioni FCI e va emessa, ai fini
doganali, fattura “pro-forma” con indicazione del valore effettivo dei beni ai soli fini
doganali);
-
sostituzioni in garanzia relative a cessioni intracomunitarie (sono operazioni FCI – va
emesso DDT con causale “sostituzione in garanzia” – no Intrastat);
-
cessioni gratuite di beni a soggetti UE (non sono cessioni intracomunitarie in quanto
manca il requisito dell’onerosità e quindi subiscono lo stesso trattamento Iva delle
operazioni interne);
-
esportazioni definitiva “franco valuta in conto deposito” (risoluzione n.1024
Dipartimento delle dogane del 05/06/00);
-
esportazioni temporanee, riferite a beni inviati all’estero per subire determinati
trattamenti al termine del quale rientrano nel territorio dello Stato (c.d.
perfezionamento passivo – viene emessa fattura “pro forma” ai fini doganali);
-
esportazioni temporanee (art.214 TULD) o con utilizzo di carnet ATA (art.91 C.d.C.) di
beni inviati all’estero per la tentata vendita e successivamente venduti dall’estero
(risoluzione Dogane n.839/V/SD del 05/06/00);
-
esportazioni definitiva senza passaggio della proprietà con “lista valorizzata” (C.M.
n.156/E/99, C.Ad. n.8/D del 27/02/03 e C.M. n.19/E/02).
Il metodo utilizzato nell’anno per determinare il plafond va indicato (in sede di dichiarazione
annuale, a posteriori) nel rigo VC14, compilando:
-
la casella 2: se si è usato il metodo solare;
-
la casella 3: se si è usato il metodo mensile.
3.3.2.
Acquisti con utilizzo del plafond e divergenze con il rigo VF13
L’esportatore abituale che, previo invio della dichiarazione d’intento al fornitore, ha effettuato e
registrato nell’anno solare acquisti NI ai sensi dell’ art.8, c.1 lett. c), li deve collocare nel rigo
VF13 della dichiarazione Iva.
86
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Analoga collocazione vale per le importazioni (dichiarazioni d’intento presentate alla Dogana)
con la precisazione che in quest’ultimo caso il medesimo importo (corrispondente alla base
imponibile indicata in bolletta doganale) andrà indicato anche nel rigo di dettaglio VF25,
casella 3.
È utile evidenziare come il totale del rigo VF (operazioni registrate) possa divergere dalla
somma di colonna 1 e 2 del quadro VC (plafond utilizzato).
Il motivo, come evidenziato in precedenza, è rappresentato dal fatto che il plafond disponibile
va “svuotato” con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione e non, invece, in base
al criterio del registrato (che dal 14/03/97 vale, invece, dal lato attivo ai fini della formazione
del plafond).
Indipendentemente dal ricevimento delle fatture o delle bollette doganali e dalla loro
registrazione nel registro di cui all’art.25 del DPR n.633/73 (registro Iva acquisti), occorre quindi
fare riferimento all’evento che si verifica per primo tra quelli di seguito evidenziati:
-
consegna dei beni (art.6 DPR n.633/72);
-
pagamento (art.6 d.P.R. n.633/72);
-
emissione della fattura (art.6, co.4, DPR n.633/72);
-
accettazione della bolletta doganale (art.36, co.2, T.U.L.D. – R.M. n.161/E/08).
Altro fattore che potrebbe influire sulla divergenza dei due dati è costituito dalla presenza di
note di variazione riferite ad acquisti con l’utilizzo del plafond.
Ricordiamo, infine, che dal 14/03/98 il plafond può potenzialmente essere utilizzato per
l’acquisto di qualsiasi bene (anche strumentale) o servizio oltre che per l’importazioni di beni
(anche strumentali), con le seguenti eccezioni:
-
fabbricati;
-
aree fabbricabili;
87
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
-
beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi dell’art.19 e seguenti del DPR n.633/72,
compresi quelli che rientrano nel regime del margine (C.M. n.177/E/95 p.5).
3.3.3.
Il trasferimento del Plafond nelle operazioni straordinarie
In via generale, la legittimità del trasferimento del Plafond è subordinata al verificarsi di
determinate condizioni, indicate per il conferimento, e applicabile con i necessari adattamenti
alle altre operazioni straordinarie, nella R.M. 16/E/1996 e R.M. 165/E/2008.
I citati interventi di prassi, chiariscono che “Il conferimento d’azienda o di ramo aziendale
determina il subentro nella posizione di esportatore abituale da parte del conferitario il quale
può fruire del plafond maturato dalla conferente quando ricorrono due condizioni:
1. il conferitario continua, senza soluzione di continuità, l’attività relativa ai complessi
aziendali oggetto del conferimento, in precedenza svolta dal conferente;
2. il conferente subentra nei rapporti giuridici (attivi
e
passivi) relativi ai complessi
aziendali conferiti (cfr. Ris. Min. n. 360030 del 18 marzo 1977; Ris. Min. n. 505229 del 7
novembre 1987; Ri. Min. n. 621099 del 4 luglio 1989).”
Ai requisiti sostanziali dettati dall’Amministrazione Finanziaria si aggiungono adempimenti di
carattere formale, dettati dall’art. 35 del D.P.R. 633/1972.
La disposizione richiamata prevede la presentazione del modello di variazioni dati IVA entro 30
giorni, utilizzando i modelli AA9/10 per le persone fisiche e modello AA7/10 per le società.
Subentro nel Plafond:
Condizioni
Il conferitario prosegue
l’attività relativa ai
complessi aziendali
trasferiti,
precedentemente svolta
dal conferente
Presentazione del
modello di variazioni
dati IVA entro 30 giorni
88
Subentro del
conferitario nei
rapporti giuridici
(attivi e passivi)
relativi ai complessi
aziendali conferiti
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
L’art. 8, co. 4, del D.P.R. 633/1972 disciplina il trasferimento del Plafond nel caso di affitto
d’azienda.
La norma richiamata recita “Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il
trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per
cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai
sensi
del
terzo
comma,
è
necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che
ne
sia
data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA
competente per territorio”.
Le condizioni dettate dal disposto normativo affinché sia possibile operare nei casi di affitto
d’azienda il trasferimento del Plafond sono le seguenti 1:
1. dichiarazione esplicita di voler operare il trasferimento del plafond nel contratto di
affitto d’azienda;
2. presentazione del modello di variazioni dati IVA entro 30 giorni, utilizzando i modelli
AA9/10 per le persone fisiche e modello AA7/10 per le società.
Nello specifico, per ciò che riguarda la presentazione del modello di variazioni dati IVA, dovrà
essere compilata la sezione 3, del quadro D, del modello AA7/10.
Al fine di analizzare la possibilità di trasferire il plafond Iva nelle operazione di conferimento
aziendale, considerato il vuoto normativo sul tema, sarà necessario rifarsi ad alcuni interventi di
prassi ed, in particolare, alla già richiamata R.M. 165/E/2008, che detta le condizioni necessarie
per operare il trasferimento del Plafond Iva nelle operazioni di conferimento, e la R.M.
124/E/2011, che oltre a ribadire e puntualizzare i concetti espressi dalla R.M. 165/E/2008
analizza un caso particolare di trasferimento del Plafond indicando, altresì, le necessarie
procedure per operare una sua ripartizione.
Partiamo dall’analisi delle condizioni necessarie per operare il trasferimento del Plafond Iva.
L’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 165/E/2008, in parziale modifica della R.M. 16/E/1996,
subordina il passaggio del plafond iva non "al trasferimento di tutti i debiti/crediti dell'azienda
ma solo delle posizioni attive e passive necessarie ad assicurare, in situazione di continuità la
prosecuzione dell'attività di impresa rivolta ai clienti non residenti".
1
Si veda R.M. 450173/1992.
89
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
In altri termini, l'Agenzia, richiamando quanto espresso dalla Ctr del Piemonte con la Sentenza
5.3.2007, n. 8, ammette il trasferimento del plafond a condizione che si realizzi il passaggio dei
rapporti giuridici strettamente collegati e generatori del plafond Iva 2.
Tale concetto viene ribadito nella R.M. 124/E/2011. Infatti, nel documento menzionato
l’Amministrazione Finanziaria è “dell’avviso che il trasferimento
del
plafond
non sia
condizionato al trasferimento di tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale,
di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative al ramo d'azienda conferito. Il diritto a fruire
dello speciale trattamento fiscale previsto dalla norma nasce,
infatti,
dalla
situazione
obiettiva, ovverosia dall'essere esportatore abituale nei limiti quantitativi previsti dalla
relativa disciplina. Situazione nella quale il conferitario subentra per effetto del conferimento
del ramo aziendale dedito all'attività di esportazione”.
Subentro nel Plafond Conferimento :
Condizioni
Il conferitario prosegue
l’attività relativa ai
complessi aziendali
trasferiti,
precedentemente svolta
dal conferente
Passaggio dei rapporti
giuridici strettamente
collegati e generatori
del plafond Iva nei
limiti quantitativi
necessari ad acquisire la
qualifica di esportatore
abituale
Nella R.M. 124/E/2011, l’Amministrazione Finanziaria affronta una particolare questione,
riguardante
il trasferimento del plafond iva per effetto di un'operazione di conferimento e
l'effettuazione di operazioni di triangolazione da parte delle società partecipanti al
conferimento.
In particolare, la società istante (Alfa S.r.l.) nella propria istanza d'interpello fa presente che, a
seguito dell'operazione di conferimento del ramo aziendale afferente la produzione di
macchinari in una società di nuova costituzione (Beta S.r.l.), l'intera attività produttiva sarà
2
La Settimana Fiscale 2.3.2012 - n. 8 - p. 37 Conferimento d'azienda - Trasferimento del plafond Iva di Pietrobon
Leonardo-
90
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
svolta dalla società beneficiaria (Beta S.r.l.), mentre l'attività di vendita a favore dei soggetti
extra Ue sarà ad essa riservata.
In sostanza, quindi, la società interpellante (Alfa S.r.l.) da vita ad un'operazione di
triangolazione, di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972, in cui:
•
la società istante - conferente (Alfa S.r.l.) assume la qualifica di promotore
dell'operazione di triangolazione;
•
la società beneficiaria dell'operazione di conferimento - conferitaria (Beta S.r.l. di nuova
costituzione) assume, invece, il ruolo di primo cedente nazionale.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il plafond iva maturato dalla società conferente (Alfa S.r.l.)
nell'anno precedente e trasferibile alla società conferitaria (Beta S.r.l.), è utilizzabile nel modo
seguente:
 dalla società conferitaria (Beta S.r.l.) in misura pari al rapporto tra l'ammontare stimato
delle operazioni di natura non imponibile che, si presume, verranno realizzate nell'anno
successivo dalla medesima società (Beta S.r.l.) e la somma di tali operazioni e delle
operazioni non imponibili che la società conferente (Alfa S.r.l.) si presume realizzerà nel
medesimo anno. Con riferimento a tali ultime operazioni – in merito alle cessioni ed alle
prestazioni non imponibili ipoteticamente realizzabili dalla società conferente (Alfa
S.r.l.) - l'Agenzia, stante l'effettuazione di operazioni triangolari, precisa la necessità di
assumere a riferimento la differenza tra i corrispettivi praticati dalla conferente (Alfa
S.r.l.) ai clienti extra ue ed i corrispettivi praticati dalla società conferitaria (Beta S.r.l.)
alla conferente (Alfa S.r.l.);
 dalla società conferente (Alfa S.r.l.) per la quota residua, rispetto a quanto attribuito alla
società conferitaria secondo le indicazioni di cui sopra.
Si propone il seguente esempio.
Suddivisione Plafond IVA
A
B
C
D
E
Plafond di Alfa Srl anno 2012 da suddividere
per l’anno 2013
Operazioni stimate non imponibili Alfa Srl
Operazioni stimate non imponibili Beta Srl
Margine da attribuire ad Alfa Srl
Ripartizione Plafond a beta
300.000
200.000
100.000
100.000
100.000/100.000+130.000=
43,5%
F
Plafond Trasferito a Beta
87.000
H
Plafond Trasferito ad Alfa
113.000
91
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Infine, in merito alle procedure operative, nella R.M. 124/E/2011 viene chiarito che:
 la società conferente indicherà il passaggio del plafond e i criteri di attribuzione dello
stesso in parte alla stessa società e in parte alla conferitaria;
 la società conferitaria, a sua volta, dovrà provvedere all’indicazione dell’operazione
nella comunicazione di variazione dati da rendere ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del
DPR n. 633 del 1972, compilando il modello AA7/10, quadro D, sezione 1, barrando la
casella PL, concernente il trasferimento del plafond Iva.
Per la cessione d’azienda o di ramo d’azienda valgono le stesse considerazioni effettuate in
merito al conferimento.
Per
quanto
concerne,
invece,
le
altre
operazioni
straordinarie
ed
il
trasferimento del plafond Iva l'Agenzia delle Entrate ha stabilito:
•
con la R.M. 27.6.1974 n. 525029 che, qualora due o più società si concentrino in una sola,
sia per incorporazione che mediante fusione, la società incorporante ovvero la società
derivante dalla fusione subentra in tutti gli obblighi ed i diritti delle società preesistenti,
ivi compresa quindi la facoltà di fruire della qualità di esportatore abituale,
eventualmente spettante a queste ultime;
•
con le R.M. 7.7.1978, n. 410792 e 9.8.1978 n. 410683, la possibilità per una società
derivante da un'operazione di trasformazione di fruire della qualifica di esportatore
abituale, sempreché la medesima società abbia assorbito a tutti gli effetti i rapporti
giuridici attivi e passivi e continui l' attività esortativa della ditta individuale cessata per
effetto dell'operazione di trasformazione sociale;
•
per quanto riguarda la scissione, si possono estendere, con i relativi adattamenti, le
considerazioni effettuate in merito al conferimento;
•
infine, per quanto riguarda la trasformazione si sottolinea che l’operazione comporta
solo un cambio di veste giuridica, che non inficia lo status di esportatore abituale.
92
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.3.4.
Esempio di compilazione quadro VC
Alfa srl:
→ Ha registro esportazioni nel 2013 per euro 250.000,00;
→ Nel 2013 ha realizzato un volume di affari di euro 500.000,00, comprensive di operazioni
escluse dal campo di applicazione dell’IVA (Art. 7 – 7 septies, D.P.R. 633/1972) per euro
20.000,00 (mese di Febbraio 2013);
→ Nel corso del 2013, avendone i requisiti (esportazioni superiori al 10% del volume d’affari
2012) con plafond di euro 200.000,00 (esportazioni effettuate nel 2012), ha effettuato:
-
Acquisti interni in sospensione d’imposta per euro 100.000;
-
Importazioni in sospensione d’imposta per euro 40.000,00.
Le suddette somme andranno indicate come di seguito esposto (per semplicità si riportano solo i
totali):
100.000
40.000
480.000
250.000
200.000
I 20.000 euro per operazioni art. 21, co. 6 –bis,
D.P.R. 633/1972 concorrono alla determinazione
del volume d’affari ma non devono essere
considerate ai fini della verifica dello status di
esportatore abituale.
La parte di plafond non utilizzata (200.000 – (100.000 + 40.000) non potrà essere riportata nel
2014.
Per il 2014:
→ Sussiste la condizione di esportatore abituale essendo le esportazioni superiori al 10%
del volume d’affari;
→ Il plafond utilizzabile sarà pari ad euro 250.000,00.
93
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.4. Il quadro VD
L’articolo 8 del D.L. 351/2001 prevede per le società di gestione del risparmio la possibilità di
cedere il credito emergente dalla dichiarazione annuale dell’IVA oltre che ai sensi dell’art. 43bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 43-ter
dello stesso Decreto.
Il presente quadro deve essere utilizzato:
→ sia dalle società di gestione del risparmio per l’indicazione del credito IVA risultante
dalla presente dichiarazione, ceduto in tutto o in parte ad altri soggetti ai sensi del
citato art. 8, comma 2, del d.l. n. 351/2001 e secondo le modalità previste dal citato art.
43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
→ sia dai cessionari, appartenenti allo stesso gruppo come definito dal citato art. 43-ter, ai
quali tali crediti sono stati ceduti.
La compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della
cessione del credito di cui trattasi, a norma del comma 2, dell’art. 43-ter, del D.P.R. n. 602 del
1973.
94
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Il cessionario acquisisce la titolarità del credito ricevuto con la presentazione della
dichiarazione
Si ricorda che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione dal cessionario, ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, a partire dall’inizio del periodo d’imposta successivo
a quello in cui gli stessi si sono generati in capo al soggetto cedente (1° gennaio 2014 atteso che
ai fini dell’IVA il periodo d’imposta coincide con l’anno solare).
Tale credito costituisce quindi un importo da utilizzare a scomputo dei versamenti periodici o
annuale, a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta.
95
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.5. Il quadro VE
Novità: aumento aliquota IVA
ordinaria dal 21% al 22%
ridenominato il rigo VE39, “Operazioni non soggette ad
imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”, per tener
conto, nella determinazione del volume d’affari 2013,
delle operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata
emessa fattura.
Novità: è stata eliminata
l’indicazione delle
operazioni rientranti nel
regime della liquidazione
“IVA per cassa” ex art. 7, DL
n. 185/2008, in quanto
soppresso a decorrere
dall’1.12.2012.
96
Si tratta, nello specifico, delle operazioni
disciplinate dall’art. 21, co. 6 – bis, D.P.R. 633/1972
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Il quadro VE ha per oggetto l’indicazione delle operazioni attive effettuate dal contribuente, che
concorrono a formare il “volume d’affari IVA”.
Sono innanzitutto da evidenziare le novità:
→ introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012);
→ l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria frutto delle disposizioni dall’art. 11, co. 1, D.L. n.
76/2013.
La normativa richiamata, infatti, ha posticipato, modificando le originarie previsioni
dell’art. 40, co. 1 – ter, D.L. 98/2011, conv. con mod. L. 111/2011, la decorrenza
dell’incremento al 1° Ottobre 2013.
Per quanto riguarda le novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2013, in via preliminare, si
osserva che ai sensi dell’art. 20, D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 1, comma 1,
lett. 1), D.Lgs. n. 18/2010:
“Per volume d’affari del contribuente si intende l’ammontare complessivo delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o
soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare a norma degli articoli 23
e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26.
L’articolo 1 comma 325 della Legge di Stabilità 2013 (ex art. 1, co. 2, lett. c) del D.L. n.216/12)
rivede significativamente il sistema delle esclusioni dal computo del volume d’affari di cui
all’art.20, co.1, primo periodo, del D.P.R. n.633/72:
“all’articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Non
concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi
quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello
stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36.”
Viene, quindi, confermato il principio di irrilevanza nella determinazione del Volume d’affari:
-
dei passaggi di beni tra attività separate (art.36, co.5, del Decreto Iva)
-
e delle cessioni di beni ammortizzabili, precisando, però, che rientrano anche le voci
B.I.3) e B.I.4) dello Stato patrimoniale attivo di cui all’art.2424 c.c. (diritti di brevetto
industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi
e diritti simili), in luogo dell’attuale formulazione che citata, invece, l’art.2425, n.3) c.c.,
ovvero i lavori in corso su ordinazione;
97
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
-
è sta ta sop p re ssa l’
e sclusione
, introdotta dall’art.1, co.1 del D.Lgs. n.18 dell’11/02/10,
delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Paese UE, non soggette
all’imposta ai sensi dell’art.7- 7 septies del D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni non rilevano,
tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della
modifica che la Legge di Stabilità 2013 opera sull’art.1, co.1, lett. a) del D.L. n. 746/83.
Il decreto, dunque, modifica in senso estensivo il concetto di volume d'affari, in cui confluiscono:
→
I servizi sia i servizi generici che non generici;
→
le cessioni di beni fuori campo per carenza del requisito territoriale. Ne risultano
influenzati (in negativo) tutti gli istituti dell'Iva che prendono in considerazione tale
grandezza (compreso il regime dell'Iva per cassa), tranne il plafond, per il quale, in
conformità a quanto suggerito su queste pagine in occasione della consultazione
lanciata a settembre dalle Finanze, il legislatore ha escluso le operazioni non territoriali
dal denominatore del rapporto di cui al D.L. 746/83.
Per quanto riguarda l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, l’Amministrazione
Finanziaria consapevole delle difficoltà operative connesse a tale evento, con il comunicato
stampa del 30 settembre 2013, ha fornito le prime indicazioni.
Con il richiamato comunicato stampa, l’Amministrazione Finanziaria ha rimandato per la
corretta gestione Iva delle operazioni nel periodo transitorio alla C.M. 45/E del 12 ottobre 2011,
emanata a seguito dell’incremento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21% avvenuto nel 2011.
Nel citato documento di prassi e, in particolare, nel par. 3, della C.M. 45/E del 12 ottobre 2011, si
fa riferimento, relativamente alla gestione delle operazioni nel periodo transitorio, all’art. 6 del
D.P.R. 633/1972 che, come noto, detta i criteri generali per l’individuazione del momento di
effettuazione dell’operazione al quale è collegata l’individuazione della corretta aliquota Iva
applicabile.
Inoltre, risulteranno decisivi:
-
in relazione agli acquisti intracomunitari di beni, la nuova formulazione dell'art. 39 del
D.L. 331/93;
-
i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 16/E/2013 in merito al
momento di effettuazione dei servizi generici resi/ricevuti a/da soggetti passivi non
stabiliti in Italia, contenute nel co. 6, art. 6, D.P.R. 633/1972 introdotto ad opera della
Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011).
Pare opportuno riportare, una tabella riepilogativa relativa all’indicazione del momento di
effettuazione dell’operazione ai fini Iva per le varie fattispecie oggetto di analisi.
98
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Tabella - Il momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva
Fattispecie
Momento effettuazione operazione
Cessione di beni immobili
Cessione di beni mobili
Prestazione di servizi
Servizi internazionali
Contratti di somministrazione
Stipula dell'atto notarile
Momento di consegna o di spedizione (anche
con fatturazione differita)
Il momento di effettuazione è individuato con
riferimento al pagamento del corrispettivo
Momento di ultimazione
Vale la data del pagamento
Destinazione di beni al consumo personale o
familiare dell’imprenditore o ad altre finalità
Prelievo dei beni
estranee all’esercizio dell’impresa
Prestazione di servizi effettuate per l’uso
Il momento di effettuazione è quello in cui le
personale o familiare dell’imprenditore
stesse sono rese o, se le prestazioni hanno
oppure effettuate gratuitamente per altre
carattere periodico o continuativo, il mese
finalità estranee all’esercizio dell’impresa
successivo a quello in cui sono rese
Se commissionari alla vendita il momento di
effettuazione
Contratti di commissione
è
quello
in
cui
il
commissionario vende i beni al terzo, mentre
nel caso di commissionari all’acquisto è
quello in cui il commissionario acquista i beni
dal terzo.
Si
considerano
effettuate
all’atto
della
rivendita a terzi, oppure, per i beni non
Contratti estimatori
restituiti,
alla
scadenza
del
termine
convenuto per la restituzione e comunque
dopo il decorso di un anno dalla consegna o
spedizione.
Cessione e acquisti intracomunitari
Vale il momento di spedizione dallo Stato
Membro d’origine
Il differimento riguarda solo il momento del
pagamento dell’imposta, e, di conseguenza,
Operazioni c.d. ad esigibilità differita
dovrà verificarsi il momento di effettuazione
dell’operazione in base alle indicazioni art. 6,
D.P.R. 633/1972.
99
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Secondo l’art. 201 del codice doganale
Importazioni
comunitario
dell’accettazione
sorge
della
al
momento
dichiarazione
doganale.
La schematizzazione proposta deve tener conto di una serie di “deroghe” presenti nel sistema
dell'Iva.
Ad esempio, in base all’art. 6, co. 4, D.P.R. 633/1972 si anticipa il momento di effettuazione
dell'operazione all'atto del pagamento o dell'emissione della fattura sia per la cessione di
beni, mobili e immobili, sia per le prestazioni di servizi.
Nella gestione dei pagamenti si dovrà considerare anche lo strumento utilizzato per il
pagamento:
 in caso accredito in conto corrente (bancario o postale) l'operazione si considera
effettuata in coincidenza con il momento in cui si riceve la comunicazione dell'avvenuto
accreditamento da parte della banca (o posta);
 nel pagamento con cambiali, l'effettuazione coincide con il rilascio dei titoli e non con la
loro scadenza, salvo che la cambiale sia non cedibile.
La valutazione di tali elementi è indispensabile per valutare il corretto collocamento delle
operazioni, ovvero operazioni “effettuate” prima del 30.09.2013 e operazioni “effettuate” a
partire dal 1° ottobre 2013 e la conseguente corretta indicazione in dichiarazione.
100
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.5.1.
La composizione del quadro VE
Il quadro è suddiviso in cinque sezioni:
1. conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati;
2. operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali;
3. totale imponibile e imposta;
4. altre operazioni;
5. volume d’affari.
3.5.2.
Sezione I: Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati
La sezione 1 è riservata:
→ ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o
ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi),
101
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
ai sensi dell’articolo 34, comma 7, con l’applicazione delle percentuali forfettarie di
compensazione (confronta circolare n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6);
→ agricoltori esonerati di cui all’art. 34, comma 6, cioè che nell’anno precedente non hanno
superato il limite di volume d’affari di 7.000 euro, che riscontrano, alla fine dell’anno, di
aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei
prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633/72.
Come precisato nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 (par. 6.7.2), per tali soggetti
che alla fine dell’anno solare riscontrino di aver superato il limite di un terzo previsto per
le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici, resta ferma per l’intero
anno
solare
l’applicazione
delle
aliquote
corrispondenti
alle
percentuali
di
compensazione, alle cessioni di prodotti agricoli e delle aliquote loro proprie alle
operazioni diverse (queste ultime da indicare nella sezione 2).
In corrispondenza di ciascun rigo, in base alla percentuale di compensazione applicata, da
determinare nel quadro VF, sezione 3-B, devono essere indicati:
→ in colonna 1, l’imponibile risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro
dei corrispettivi registrate nel 2013;
Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con IVA incorporata si
ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei
rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori,
possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la
non obbligatorietà dell’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l’annotazione
dell’ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.
→ in colonna 2, la relativa imposta che risulta dall’applicazione delle percentuali di
compensazione alla cessione di prodotti agricoli e ittici.
Imponibile
102
Imposta secondo percentuali
di compensazione da
determinare nel quadro VF
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.5.3.
Operazioni imponibili agricole, commerciali e professionali
4%
10%
21%
22%
La sezione 2 va utilizzata per indicare le operazioni attive imponibili, distinte per aliquota (4%,
10%, 21% e 22%) effettuate e registrate nell'anno dalle imprese commerciali o dagli esercenti
arti e professioni.
Si precisa che:
→ gli editori che usufruiscono della riduzione della base imponibile (art. 74, comma 1 lett.
c) indicano la base imponibile nel quadro VE al netto della riduzione prevista per tale
settore (resa analitica o resa forfetizzata);
→ le imprese fornitrici di lavoro interinale indicano nel quadro VE la sola parte di
corrispettivo soggetta ad IVA; non va invece indicata in dichiarazione, in quanto esclusa
dalla base imponibile, la parte corrispondente al rimborso degli oneri retributivi e
previdenziali (art. 26-bis L. 196/1997);
→ il produttore agricolo che applica sia le percentuali di compensazione sia le aliquote IVA
deve compilare la Sezione II limitatamente alle operazioni assoggettate ad aliquota IVA
ordinaria.
Come precedentemente accennato, l’art. 11, co. 1, D.L. n. 76/2013 ha posticipato,
modificando le originarie previsioni dell’art. 40, co. 1 – ter, D.L. 98/2011, conv. con
mod. L. 111/2011, la decorrenza dell’incremento dell’aliquota IVA ordinaria al 1°
Ottobre 2013.
Nei righi da VE20 a VE23 vanno riportati:
→ nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota
d’imposta per le quali si sia verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2013 annotate o
da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi
(art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno;
→ nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta.
103
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Imponibile
Imposta
Di conseguenza, nella Sezione II è stato inserito il rigo VE23 per tener conto della nuova
aliquota IVA ordinaria del 22%.
3.5.4.
Le operazioni con detraibilità limitata
Nel caso di operazioni attive che concorrono solo in parte alla formazione della base
imponibile, come ad esempio nel caso delle auto o dei cellulari, la parte esclusa non va indicata
nella dichiarazione, in base a quanto disposto dall’art. 13, D.P.R. 633/1972:
"Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione
la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di
indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la
percentuale detraibile, ai sensi di tali disposizioni, l'importo determinato ai sensi dei commi
precedenti".
La norma, che definisce il c.d. "principio di simmetria", trova pacifica applicazione:
 nel caso di vendita di autoveicoli per i quali l'IVA relativa al costo di acquisto è stata
detratta nella misura del 40% prevista dal vigente art. 19-bis1 lett. c), Decreto Iva;
 per la cessione di auto per le quali l'imposta è stata detratta nella misura del 10% o 15%
(in funzione delle disposizioni contenute nell'art. 30 comma 4 della L. 388/2000);
 o per la cessione di apparecchi telefonici cellulari per i quali è stata applicata la
detrazione del 50% sulla base dell'abrogata lettera g) dell'art. 19-bis1o nella diversa
misura oggettiva determinata ai sensi dell'art. 19.
L’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 8/E/2009 ha sancito che “nonostante l'ultimo comma
dell'art. 13 faccia riferimento alle cessioni di beni, l'applicazione di tale disposizione è stata
ritenuta applicabile anche alla cessione di contratti di leasing (prestazione di servizio) di
un'autovettura
104
per
la
quale
l'IVA
è
stata
detratta
nella
misura
del
s
40%”.
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Si ritiene che la disposizione non risulti invece applicabile per la cessione di beni con IVA
totalmente indetraibile, come è, ad esempio, per le auto acquistate entro il 31/12/2000, nel qual
caso trova, invece, applicazione l'esenzione di cui all'art. 10 comma 27-quinquies.
3.5.5.
Le operazioni ad esigibilità differita
Per quanto riguarda le operazioni ad esigibilità differita è da segnalare innanzitutto la
soppressione dell’indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “IVA per
cassa” ex art. 7, DL n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall’1.12.2012.
Rimane in vigore l’art.32-bis, D.L. 83/2012, che disciplina il nuovo regime dell’Iva per cassa,
ovvero il regime che presuppone il differimento dell’esigibilità dell’Iva al momento del
pagamento del corrispettivo.
Tale differimento è rilevabile attraverso la compilazione del Rigo VE36 indicando nel campo 1
l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni
successivi.
Si tratta, tra l’altro, delle operazioni:
–
effettuate ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 (regime dell’Iva per
cassa in vigore dal 1° dicembre 2012). Tali operazioni devono essere distintamente
evidenziate anche nel campo 2 del rigo VE36.
Tali operazioni, indicate al rigo VE 36 e la relativa imposta non devono essere
comprese nelle prime due sezioni del quadro VE. Saranno comprese nella Sezione II
del quadro VE quando si verificherà l’esigibilità dell’imposta o, comunque, entro un
anno dall’effettuazione dell’operazione.
La nuova disciplina è già operante a tutti gli effetti dal 01° dicembre 2012, grazie alla
pubblicazione del provv. del Min Economia e del Min Finanze, datato 11 ottobre 2012, che ne ha
individuato la data di entrata in vigore e le modalità di attuazione.
105
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Le novità introdotte dall’art.32-bis del DL n.83/2012
1. IL VOLUME D’AFFARI
Un primo effetto della nuova disciplina è quello di aumentare notevolmente la platea dei
soggetti potenzialmente interessati ad applicare tale sistema, prima riservato alle aziende di
piccole e medie dimensioni, in quanto il sistema dell’IVA per cassa viene esteso alle imprese con
volume d’affari fino a due milioni di euro.
Tale possibilità era già consentita ai sensi dell’art. 7 del DL n. 185 del 2008, ma solo per i
soggetti passivi IVA con volume d’affari fino a 200.000 euro.
2. ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
In merito alla nascita del diritto alla detrazione, il regime di Iva per cassa previsto dall’art.32-bis
del D.L. n.83/12 contiene importanti e sostanziali novità, ed in particolare:
•
l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, in capo ai soggetti che si
avvalgono dell’esigibilità differita, sorge al momento del pagamento dei relativi
corrispettivi;
•
il diritto alla detrazione dell’imposta, in capo al cessionario o committente, sorge al
momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora
pagato.
Diritto alla detrazione
dell’iva sugli acquisti
sorge:
Per cedente o prestatore ->
pagamento del corrispettivo
Per cessionario o committente ->
momento di effettuazione
dell’operazione
Al Rigo VF20 nel campo 1 va indicato l’ammontare complessivo degli acquisti con Iva esigibile in
anni successivi annotati nel 2012, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata
l’esigibilità dell’imposta.
Tra questi quelli:
-
effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’Iva per cassa di cui all’articolo
32-bis del DL n. 83 del 2012, in vigore dal 1° dicembre 2012. Tali operazioni devono
essere distintamente indicate anche nel campo 2. Si evidenzia che il campo non deve
essere compilato dai cessionari o committenti di soggetti che hanno aderito al
regime dell’Iva per cassa.
106
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Come chiarito anche con la Circolare n. 44 del 26 novembre 2012, per i cessionari o
committenti che non hanno optato per il predetto regime il diritto alla detrazione
sorge, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione.
3. LA SCELTA DEL REGIME E’OPZIONALE
Mentre il sistema previgente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185 del 2008 si riferiva a singole
operazioni, quello disciplinato dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 è un vero e proprio regime che,
in via di principio, riguarda l’intera attività realizzata dai soggetti interessati.
L’articolo 32-bis dispone che la liquidazione dell’IVA per cassa è adottata, dunque, in base ad
opzione.
Come stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia l’opzione o la revoca per la
liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa si desumono dal comportamento
concludente del contribuente e, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, dovranno
essere comunicate nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione, da
intendersi, ordinariamente, come quella relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione mediante
comportamento concludente.
Coloro che intendono avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, comunicheranno tale
scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.
A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione che si
tratta di operazione con “IVA per cassa”, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83.
Tale annotazione sulle fatture non costituisce, tuttavia, un adempimento funzionale al
differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura, come avveniva
nel sistema dell’IVA per cassa di cui al DL n.185/2008, ma risponde all’esigenza della regolare
tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che assoggetti all’IVA per cassa solo alcune
operazioni, escludendo ad esempio quelle effettuate nell’ambito di regimi speciali.
L’amministrazione finanziaria nella Circolare n.44/E/12 conferma che l’omessa indicazione di
tale dicitura non inficia l’applicazione del regime per cassa nel presupposto che il
comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile.
107
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
L’Agenzia Entrate ha previsto un rigo ad hoc per l’opzione: il rigo VO15, ricordando come
l’omessa opzione sia sanzionata con la sanzione residuale fissa da 258 euro a 2065 euro, ex
D.Lgs. 472/97:
Si propone il seguente esempio.
Un soggetto passivo Iva nel 2013 ha aderito al nuovo regime dell’Iva per cassa.
Le operazioni effettuate dal contribuente nel 2013 ammontano ad euro 100.000 + IVA 21%.
Di queste sono state incassate fatture per euro 50.000 + IVA.
50.000
10.500
50.000
50.000
Ipotizziamo che nel 2014:
→ vengono incassate le fatture del 2013 per euro 50.000;
→ le operazioni effettuate dal contribuente ammontano ad euro 100.000 + IVA 21%; di
queste sono state incassate fatture per euro 50.000 + IVA.
Si dovrà compilare la seguente situazione (si utilizza ovviamente il Modello Iva 2014, periodo
d’imposta 2013)
100.000
108
21.000
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
50.000
50.000
3.5.6.
Che hanno
concorso a
formare il
volume
d’affari nel
2013
Sezione III: Determinazione degli imponibili
Nella Sezione III devono essere indicati le somme degli importi indicati nelle sezioni I e II,
rispettivamente:
→ il totale degli imponibili e delle imposte nel rigo VE24 in cui va indicato il totale degli
imponibili e delle imposte, determinato sommando:
 gli importi riportati ai righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23, rispettivamente della
colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.
Rigo VE24 nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle
operazioni
Nel rigo VE25 bisogna indicare il totale dell’IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene
aumentando o diminuendo l’importo risultante al rigo VE24 dell’ammontare delle variazioni in
più o in meno indicato al rigo VE25.
109
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.5.7.
Sezione IV: altre operazioni
Nella sezione IV vanno comprese tutte le operazioni diverse da quelle indicate nelle precedenti
sezioni 1 e 2.
Da rilevare:
→ nel rigo VE30 indicare, nel campo 1, il totale delle esportazioni e delle altre operazioni
non imponibili che concorrono alla formazione del plafond di cui all’art. 2, comma 2,
della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Di tali operazioni, si dovrà indicare distintamente nei seguenti campi:
 nel campo 2 l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate
nell’anno di cui all’art. 8, primo comma, lettere a) e b), tra le quali sono
ricomprese anche:
•
le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi,
eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio
110
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi
commissionari;
•
le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o
spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea (art. 50-bis, comma
4, lett. g), del D.L. n. 331/1993);
 campo 3 il dato complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo
conto delle variazioni di cui all’art. 26, annotate nel registro delle fatture emesse
(art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24);
 nel campo 4 l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di
operatori sammarinesi.
→ Nel rigo VE34 indicare, nel campo 1, il totale delle operazioni effettuate con
applicazione del reverse charge riportate distintamente nei seguenti campi:
 campo 2 cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di
cui all’articolo 74, commi 7 e 8, per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da
parte del cessionario soggetto passivo d’imposta. Nel campo devono essere
comprese anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di
appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi.
Le cessioni dei predetti beni effettuate nei confronti di privati consumatori sono
invece assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie e, pertanto, devono
essere comprese esclusivamente nella sezione 2 del quadro VE;
 campo 3 cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione
e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato
nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché l’ammontare delle cessioni di
oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti
di soggetti passivi di imposta;
 campo 4 prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza
addebito d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a). Nel campo devono
essere indicate anche le prestazioni di servizi rese dagli appaltatori nei confronti
dei soggetti individuati dal decreto del 10 luglio 2012, in vigore dal 1° settembre
2012;
111
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 campo 5 cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è
dovuta dal cessionario,ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-bis);
 campo 6 cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal
cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera b);
 campo 7 cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della
loro installazione, in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta
è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera c).
112
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.6. Il quadro VF
Aumento
aliquota IVA
ordinaria dal 21%
al 22%
è stato eliminato il campo
2 destinato all’indicazione
delle operazioni rientranti nel
regime della liquidazione “IVA
per cassa” ex art. 7, DL n.
185/2008, in quanto soppresso
a decorrere dall’1.12.2012.
113
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
114
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Il quadro si compone di quattro sezioni:
1. ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti
intracomunitari e delle importazioni;
2. totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e
acquisti da San Marino;
3. determinazione dell’Iva ammessa in detrazione;
4. iva ammessa in detrazione.
3.6.1.
Sezione I: Ammontare acquisti interni, intracomunitari e importazioni
Nei righi VF1 – VF12 vanno riportati, distinti per aliquota o percentuale di compensazione,
l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa,
arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate
nell’anno 2013 sul registro degli acquisti di cui all’articolo 25 ovvero su altri registri previsti da
disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26
registrate nello stesso anno.
La sezione presenta due novità:
→ a seguito dell’innalzamento dell’aliquota ordinaria Iva dal 21% al 22% è stato introdotto
il rigo VF12 e conseguentemente rinumerati i seguenti;
115
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
→ l’eliminazione nel rigo VF20 del campo 2 destinato alle operazioni assoggettate al
regime IVA per cassa ex art. 7, D.L. n. 185/2008, soppresso a decorrere dall’1.12.2012;
→ per quanto riguarda la determinazione del pro – rata, al rigo VF34, campo 5, non
devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad IVA già indicate a rigo VE39,
Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”, per tener
conto, nella determinazione del volume d’affari 2013, delle operazioni non soggette ad
IVA per le quali è stata emessa fattura.
In tale sezione vanno compresi:
→ acquisti e importazioni di oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero ai
quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge;
→ prestazioni di servizi ricevute in edilizia alle quali è stato applicato il meccanismo del
reverse charge;
→ acquisti di telefoni cellulari ai quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge;
→ acquisti di microprocessori ai quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge;
→ acquisti di fabbricati strumentali ai quali è stato applicato il meccanismo del reverse
charge; Il meccanismo del reverse charge si applica, ai sensi dell’art. 17, co. 6 lett. abis), alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali e abitativi di cui al
numero 8-ter e b- bis dell’art.10, D.P.R. 633/1972;
→ gli acquisti realizzati mediante estrazione da depositi IVA;
→ gli acquisti intracomunitari effettuati all'atto dell'estrazione dei beni da parte del
depositario nell'ipotesi di consignment stock;
→ gli acquisti effettuati negli anni precedenti la cui imposta è diventata esigibile nel 2013;
→ acquisto con detrazione parziale per la parte di imponibile corrispondente all’imposta
detratta.
Non vanno inclusi:
→ gli acquisti con Iva indetraibile ai sensi dell’art. 19bis1, D.P.R. 633/1972;
→ gli acquisti con Iva indetraibile relative a operazioni esenti.
116
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
RIGO VF13
Tale rigo interessa i cosiddetti esportatori abituali, ovvero coloro che effettuano esportazioni
dirette e operazioni assimilate, per più del 10% del volume d'affari, e possono avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) per acquistare beni e servizi senza applicazione
dell'imposta entro la disponibilità di un determinato plafond e dietro presentazione di apposite
dichiarazioni di intento ai fornitori o alla Dogana.
L'ammontare complessivo di tali acquisti va indicato nel rigo VF13.
Tali contribuenti devono compilare il quadro VC, al quale si rinvia per approfondimenti.
RIGO VF14
In questo rigo vanno indicati gli altri acquisti non imponibili, non compresi nel precedente VF12.
In particolare vi rientrano:
→ gli acquisti interni, compresi quelli effettuati in triangolazione nazionale ai sensi dell'art.
58 D.L. 331/1993;
→ gli acquisti intracomunitari non imponibili ai sensi dell'art. 42 comma 1 D.L. 331/1993;
→ gli acquisti effettuati in una triangolazione comunitaria come cessionario-cedenti di cui
all'art. 40 comma 2 D.L. 331/1993;
→ gli acquisti di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
→ gli acquisti di beni introdotti nei depositi IVA ai sensi dell'art. 50-bis comma 4 lett. a), b) e
d) D.L. 331/1993;
→ gli acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi IVA ai sensi
dell'art. 50-bis comma 4 lett. e) e h) D.L. 331/1993;
→ gli acquisti relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995
da parte di soggetti che applicano il regime analitico ed il metodo globale, comprese le
agenzie di vendita all'asta;
→ gli acquisti relativi ad operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio con applicazione del
regime speciale previsto dall'art. 74-ter.
117
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Non vanno indicati in tale rigo gli acquisti non imponibili da soggetti che nell’anno 2013 sono
avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di
cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011.
RIGO VF15
Nel rigo VF15 vanno indicati:
→ gli acquisti effettuati all'interno dello Stato esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, D.P.R.
633/1972;
→ gli acquisti intracomunitari esenti di cui all’art. 42, comma 1, D.L. 331/1993;
→ le importazioni non soggette ad imposta di cui all’art. 68, D.P.R. 633/1972, esclusa la lett.
a);
→ gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento.
RIGO VF16
In tale rigo vanno indicati gli acquisti da soggetti che nel 2013 si sono avvalsi del regime fiscale
di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011).
Le operazioni poste in essere da tali soggetti vanno effettuate senza addebito di IVA, con
indicazione nel relativo documento (fattura o ricevuta) dell'esclusione ai sensi dell’art. 1, comma
100, L. 244/2007.
RIGO VF17
In tale rigo vanno indicati gli acquisti effettuati senza pagamento dell'imposta da parte dei
soggetti colpiti da terremoti o altre calamità naturali, in applicazione di specifiche disposizioni
agevolative di legge.
118
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
RIGO VF18
In tale rigo vanno indicati gli acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al
netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell’art. 19bis1, D.P.R. 633/1972, o di altre disposizioni, non è
ammessa la detrazione dell'imposta.
Nel rigo devono essere compresi anche gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed
occasionali, non muniti di partita IVA, ai sensi dell'art. 1, comma 109, L. 311/2004. Per tali
acquisti il cessionario deve emettere autofattura, versando l'imposta relativa alle operazioni
autofatturate, senza diritto alla detrazione della stesse.
L'operazione va evidenziata anche al rigo VJ12.
Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (esempio 40%) va
indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La
restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF12.
Esempio
Acquisto autovettura euro 10.000,00 + IVA 22%.
Quota imponibile con IVA indetraibile 2.220 *60% sarà indicata in questo rigo.
Quota imponibile con IVA detraibile (4.000 e 2.220 *40%) sarà indicata nel rigo VF12.
RIGO VF19
Nel rigo VF19 vanno inseriti
→ gli acquisti effettuati dai soggetti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per i
quali l'Iva sugli acquisti è indetraibile ai sensi dell’art. 19 co. 2, D.P.R. 633/1972;
→ gli acquisti effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa da adempimenti ai
sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 633/1972;
119
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
→ gli acquisti afferenti operazioni esenti in via occasionale, ovvero operazioni esenti di cui
ai n. da 1 a 9 dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o
accessorie ad operazioni imponibili;
→ gli acquisti afferenti attività esenti nel caso di effettuazione di operazioni imponibili
occasionali.
RIGO VF20
Nel rigo VF20, campo 1, vanno indicati gli acquisti per i quali nel 2013 non si è verificata
l'esigibilità dell'imposta in assenza del relativo pagamento.
Si tratta, tra l’altro, degli acquisti effettuati dai soggetti che adottano il regime dell’IVA per cassa
di cui all’art. 32 – bis, D.L. 83/2012. Tali operazioni devono essere distintamente indicate nel
campo 2.
Nel rigo VF21 andranno indicati gli acquisti registrati negli anni precedenti per i quali l’imposta
è divenuta esigibile nel 2013. Tali operazioni vanno indicate anche in corrispondenza delle
rispettive aliquote nei righi VF1 a VF12.
3.6.2.
Sezione II: totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari,
importazioni e acquisti da San Marino
120
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
RIGO VF22
In questo rigo vanno indicati:
→ in colonna 1, il totale degli importi annotati nei righi da VF1 a VF20 a cui va sottratto
l'importo del rigo VF21;
→ ed in colonna 2 l'IVA ottenuta sommando gli importi delle colonne 2 dei righi da VF1 a
VF12.
L'importo di colonna 1 va poi slittato secondo il dettaglio richiesto dal rigo VF26.
RIGO VF25
I contribuenti che nel corso del 2013 hanno effettuato acquisti intracomunitari, siano essi
imponibili, non imponibili o esenti, devono indicare il relativo importo, nel campo 1 del
corrispondente rigo VF25, e la relativa IVA, anche se non detraibile, a colonna 2.
121
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Il contribuente che effettua un'operazione di acquisto intracomunitario deve compilare nella
dichiarazione IVA 2014:
→ righi VF1 - VF12 a seconda della relativa aliquota IVA;
→ rigo VF25 dedicato;
→ rigo VJ9.
Esempio 1
La società Alfa riceve una fattura di acquisto intracomunitario relativa all'acquisto di beni per
10.000 euro assoggettati ad aliquota IVA del 21%.
Di seguito gli adempimenti dichiarativi:
10.000
10.000
2.100
2.100
10.000
2.100
1.200
Esempio 2
La società Beta riceve una fattura di acquisto intracomunitario di libri per 1.200 Euro.
1.200
1.200
122
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Nel rigo VF25, campi 1 e 2 relativo agli acquisti intracomunitari, devono inoltre essere compresi:
→ i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con
utilizzo del plafond, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall’art. 42,comma 1 del
D.L. 331/1993;
→ i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati
senza utilizzo del plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti
nei depositi IVA, ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
→ i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di
biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. n.
90 del 27 aprile 1990;
→ i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10,
richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993.
I contribuenti che hanno effettuato importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali
registrate nel corso del 2012 devono rilevare il relativo ammontare nel campo 3 del rigo VF24 e
la relativa imposta nel campo 4, anche se non detraibile.
Le importazioni di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero,
per le quali l'IVA non è assolta in Dogana, vanno indicate anche nel quadro VJ ai fini
della determinazione dell'imposta dovuta.
Nel rigo VF25, campi 3 e 4, devono essere compresi:
→ l'ammontare delle importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo
del plafond, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 e degli
art. 68, lett. a) e 70, comma 2;
→ l'ammontare delle altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68), comprese le
operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta,
relative a beni destinati a proseguire verso altro Stato membro dell' Unione europea
ovvero le immissioni in libera pratica effettuate senza pagamento del tributo, relative a
beni non comunitari destinati a essere introdotti nei depositi IVA;
→ l'ammontare delle importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle
disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti
assimilati.
123
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
I contribuenti che hanno effettuato acquisti di beni da San Marino devono indicare:
→ nel campo 5 l'ammontare degli acquisti per i quali l'operatore sammarinese ha emesso
fattura con addebito dell'IVA;
→ nel campo 6 l'ammontare degli acquisti per i quali l'operatore sammarinese ha emesso
fattura senza addebito dell'IVA, fattura integrata dal cessionario italiano che ha
provveduto anche all'emissione di autofattura da rilevarsi nel quadro VJ.
3.6.3.
Sezione III - determinazione dell'iva ammessa in detrazione
La sezione III del quadro VF va compilata dai contribuenti che operano in settori di attività per i
quali è previsto uno speciale regime di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione. Essi
devono pertanto barrare la relativa casella.
Non può essere barrata su uno stesso modulo più di una casella. Se coesistono più
regimi è necessario compilare un modulo per ciascuno di essi.
Non devono compilare il rigo VF30 ma i righi da VF53 a VF55 i contribuenti che nel
corso dell’anno d’imposta hanno effettuato:
→ operazioni esenti occasionali ovvero operazioni imponibili occasionali in
assenza di acquisti ad esse inerenti;
→ esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti
nell’attività propria dell’impresa o accessorie a operazioni imponibili;
→ cessioni occasionali di beni usati;
→ operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis per le attività
agricole connesse.
Si evidenzia che i contribuenti che effettuano operazioni relative all’oro rientranti sia nella
disciplina di cui all’art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis,
devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due
moduli, al fine di evidenziare l’IVA ammessa in detrazione per ciascun metodo di
determinazione dell’imposta.
124
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.7.Il quadro VJ
La regola generale enunciata dal c.1 dell’art.17 del DPR 633/72 stabilisce che è soggetto passivo
ai fini IVA chiunque effettui cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili. Nello specifico
viene definito debitore d’imposta colui che risulta tenuto nei confronti dell'Erario
all’effettuazione degli adempimenti contabili e al versamento dell'imposta relativa a ciascuna
125
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
operazione; imposta che, tuttavia, dovrà essere versata non per singola operazione, ma
cumulativamente per tutte le operazioni imponibili effettuate in un determinato periodo (mese
o trimestre), al netto della detrazione relativa agli acquisti, se e in quanto detraibile.
Per diverse ragioni, in taluni casi motivate da finalità antielusive, in altri giustificate
dall’esigenza di assolvere correttamente l’imposta, il Legislatore nazionale ha introdotto
eccezioni a tale principio generale, assegnando la veste di debitore dell’imposta al cessionario
dei beni piuttosto che al committente di taluni servizi.
Spetta dunque a tali soggetti:
-
assolvere l’imposta mediante emissione di autofattura piuttosto che integrazione del
documento ricevuto dal cedente o dal prestatore;
-
e, contemporaneamente, esercitare il diritto alla detrazione secondo le disposizioni
generali e con le limitazioni previste dagli artt.19 e seguenti del decreto Iva.
Poiché l’autofattura, così come il documento integrato, annotati nel registro vendite
rappresentano, di fatto, “finte” operazioni attive (in quanto non concorrono a formare il volume
d’affari del soggetto acquirente o committente poiché rappresentano unicamente la modalità
con la quale tali soggetti sono tenuti ad assolvere l’imposta), non vengono collocate nel quadro
VE, dedicato tradizionalmente alle operazioni attive, bensì nel quadro VJ specificamente
dedicato a tali operazioni.
Prima di entrare nel dettaglio della compilazione dei diversi righi che compongono il quadro VJ,
appare opportuno riepilogare le disposizioni normative in base alle quali trova applicazione il
meccanismo del reverse charge (o inversione contabile):
Settore
Oro industriale ed argento
Art.17, co.5, del D.P.R. n.633/72
Subappalti in edilizia
Art.17, co. 6, lett. a, del D.P.R. n.633/72
Cessione di immobili strumentali e
abitativi
Art.17, co. 6, lett.a-bis), del D.P.R. n.633/72
Telefonia
Art.17, co. 6, lett. b, del D.P.R. n.633/72
Personal computer ed accessori
Art.17, co.6, lett. c, del D.P.R. n.633/72
Materiali e prodotti lapidei provenienti
da cave
126
Norma: art.17 D.P.R. 633/72
Art.17, co.6, lett. d, del D.P.R. n.633/72
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Settore
Norma
Acquisto di rottami ed assimilati
Art.74, co.7 e 8, del D.P.R. n.633/72
Provvigioni corrisposte da agenzie
di
Art.74-ter, co.8, del D.P.R. n.633/72
viaggio ai lori intermediari
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti
Art.1, co.109, L. n.311/04
ed occasionali
Estrazione beni da depositi Iva
Art.50-bis, D.L. n.331/93
Acquisti da non residenti territorialmente
Art.17, co.3, D.P.R. n.733/72
rilevanti in Italia (compreso S. Marino e
Città del Vaticano
Acquisti intracomunitari di beni e servizi
Art.46 e 47 del D.L. n.331/93
Importazioni di oro industriale e argento
Art.70, co.5, D.P.R. n.633/72
puro
Importazione di rottami ed assimilati
Art.70, co.6, D.P.R. n.633/72
Procediamo ora all’esame dei vari righi che compongono il quadro VJ evidenziando i tratti
principali delle relative discipline che prevedono l’assolvimento dell’imposta mediante
applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge):
Acquisti di beni dalla Città del Vaticano e da San Marino
Gli importi di imponibile ed imposta relativi agli acquisti di beni provenienti dalla Città del
Vaticano e dalla Repubblica di San Marino vanno indicati nel rigo VJ1. Per gli acquisti di beni
dalla Città del Vaticano si deve procedere, in ogni caso, all’autofatturazione ai sensi dell’art.17,
co.3 del decreto Iva, mentre per gli acquisti di beni da operatori di San Marino ci sono invece
due diverse alternative:
Il cedente sammarinese
Con l'indicazione del proprio numero di identificazione
emetta la fattura in
fiscale e di partita Iva e di quello del cessionario italiano;
quattro copie
deve poi essere indicata la natura, la qualità e la quantità dei
ADDEBITANDO L’IVA
beni
oggetto
della
compravendita,
esponendo
separatamente l'ammontare dell'Iva dovuta e, quindi,
127
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
trasmettere poi al cessionario italiano la fattura originale
vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino. L'importo
dell'Iva risultante dalla fattura andrà versata dal cedente
sanmarinese all'Ufficio Tributario della Repubblica di San
Marino (che la riverserà all'Ufficio Iva di Pesaro), mentre il
cessionario italiano registrerà le fatture originali a norma
dell'art.25 e detrarrà l'imposta, nei limiti oggettivi e
soggettivi definiti dall'art.19.
indicando il proprio numero di identificazione fiscale e di
partita Iva, quella del cessionario italiano e la natura, qualità
e quantità dei beni oggetto della compravendita; trasmette
poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata
Il cedente sammarinese
emetta la fattura in tre
copie SENZA ADDEBITO
DELL’IVA
dall'Ufficio Tributario di San Marino. Il cessionario italiano
deve integrare con l’Iva la fattura vidimata dall'Ufficio
Tributario sammarinese, riportandola poi nel registro degli
acquisti, ed emettere autofattura in base al co.3 dell'art.17
del decreto Iva, da rilevare in seguito nel registro delle
fatture emesse o dei corrispettivi. Deve inoltre comunicare
all'Ufficio Iva competente l'avvenuta annotazione della
fattura nei registri Iva vendite e acquisti entro il termine di 5
giorni dalla registrazione, indicando il numero progressivo.
Gli acquisti di beni provenienti da San Marino vanno poi riportati in dichiarazione anche nel rigo
VF24, in colonna 5 o in colonna 6 a seconda della modalità adottata.
VF 25 COL. 6: ACQUISTI SENZA
PAGAMENTO IVA
VF 25 COL. 5: ACQUISTI CON
PAGAMENTO IVA
128
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Nel rigo VJ2 vanno indicati imponibile ed imposta relativi ai beni estratti da un deposito Iva
(disciplinato all’art.50-bis del D.L. n.331/93), e, quindi, in sospensione d’imposta, da parte di un
soggetto passivo ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione nel territorio dello Stato.
Il soggetto passivo che pone in essere l’operazione di estrazione diventa debitore dell’imposta e
deve assolverla mediante emissione di autofattura ai sensi dell’art.17, co.3 del decreto Iva.
I depositi fiscali Iva sono regolati dall'art.50-bis del D.L. n.331/93 e sono istituiti per la custodia di
beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi stessi e
non soggetti all'imposta sul valore aggiunto. All’interno dei depositi fiscali è possibile trasferire
merci senza assoggettare i singoli passaggi ad Iva, mentre l’imposta viene assolta
dall’acquirente finale al momento dell’immissione in consumo dei beni nel territorio nazionale.
In generale l'art. 50-bis, co. 4 del D.L. 331/1993, elenca una serie di operazioni che possono
essere eseguite senza pagamento dell'imposta:
 mediante introduzione dei beni nel deposito Iva (acquisti intracomunitari, immissioni in
libera pratica, cessioni intracomunitarie e cessioni di beni particolari);
 durante la giacenza nel deposito Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi);
 mediante l'estrazione dei beni dal deposito Iva (utilizzo o commercializzazione in Italia
o invio all'estero);
 mediante il trasferimento di beni tra depositi Iva.
In particolare, per quanto riguarda le operazioni eseguibili durante la giacenze dei beni nel
deposito Iva, l’articolo 50 – bis, comma 4, lettera h), D.L. 331/1993, sancisce che sono effettuate
senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto “le prestazioni di servizi, comprese le
operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un
deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali
limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta
giorni”.
La norma, inizialmente non particolarmente chiara dal punto di vista materiale e operativo, è
stata oggetto di interpretazione autentica con l'articolo 16, comma 5-bis, del D.L. 185/2008,
convertito dalla legge 2/2009.
In seguito all'intervento, la lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del D.L. 331/93 si
interpreta definitivamente nel senso che le prestazioni di servizi indicate, relative a beni
consegnati in custodia al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
Iva.
Inoltre, per effetto della modifica contenuta nell'articolo 8, comma 21-bis, del D.L. 16/2012, le
operazioni di lavorazione (articolo 50-bis del D.L. 331/93) eseguite negli spazi limitrofi
129
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
costituiscono a tutti gli effetti introduzione nel deposito Iva anche «senza tempi minimi di
giacenza, né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto»
Ciò indica che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza
né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto, cosi come stabilito dalle norme interpretative .
Il decreto Sviluppo bis interviene sulla norma di interpretazione autentica recata dal Dl
185/2008.
In particolare, l’articolo 34, comma 44 del D.L. 179/2012, conv. con mod. L. 221/2012,
delinea il seguente quadro:
-
l'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito, senza
necessità della preventiva introduzione della merce;
-
le prestazioni di servizi di cui alla lettera h), comma 4 dell'articolo 50-bis si devono
ritenere sufficienti ad assolvere le funzioni di stoccaggio e di custodia e la condizione
posta agli articoli 1766 e seguenti del Codice civile in tema di contratto di deposito;
-
all'estrazione della merce per l'immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora
risulti correttamente posta in essere la procedura di autofatturazione, l'Iva si deve
ritenere assolta.
Tale intervento interpretativo risolve, con efficacia retroattiva, la complicata questione
dell'utilizzo "virtuale" del deposito Iva, oggetto di numerose contestazioni da parte dell’
Amministrazione Finanziaria finalizzate al recupero dell'Iva che si asseriva non versata in
seguito alla destinazione delle merci al deposito.
Infatti, una simile
impostazione normativa consente di vincere definitivamente l'obiezione
dell'Amministrazione sull’ inapplicabilità dell’articolo 50 – bis, D.L. 331/1993, nel caso di
prestazioni di servizi relative a beni (solo) consegnati al depositario, rese esternamente al
deposito, a prescindere dai temi tempi minimi di giacenza, per la mancanza di un valido
contratto di deposito, con conseguente disconoscimento dell'autofattura quale mezzo di
assolvimento dell'Iva.
Quanto agli effetti nel tempo della novella, trattandosi di una norma di interpretazione
autentica, la modifica deve considerarsi dotata di efficacia retroattiva e quindi in grado di
influenzare anche i contenziosi in corso.
Acquisti di beni da soggetti non residenti
Nel rigo VJ3 vanno indicati imponibile ed imposta relativi ai beni e servizi acquisiti da parte di
un acquirente italiano con fornitore o prestatore residente all’estero. Il cessionario o
130
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
committente italiano, nel caso in cui il soggetto non residente non abbia nominato un
rappresentante fiscale o si sia identificato direttamente in Italia in base all’art.35-ter del decreto
Iva, è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell’art.17, co.2 del decreto Iva, che va annotata
nel registro degli acquisti e in quello delle fatture emesse, ma che non viene considerato ai fini
della determinazione del volume d’affari.
Un soggetto passivo italiano fa effettuare ad uno spagnolo la manutenzione su un
immobile situato in Italia. Il fornitore spagnolo non ha nominato un rappresentante
fiscale e non si è identificato direttamente; il soggetto italiano, quindi, a fronte del
documento fuori campo Iva ricevuto dallo spagnolo indicante un corrispettivo di€7.500, deve
emettere autofattura per assolvere l’imposta in Italia. L’aliquota da applicare è quella del 10%
e cioè quella prevista in Italia per tale tipo di prestazioni.
Acquisti di rottami e di altri materiali da recupero
Gli acquisti di rottami ed altri materiali di recupero e di servizi dipendenti da contratti d’opera,
di appalto e simili con oggetto la trasformazione di rottami non ferrosi, vanno indicati nel rigo
VJ6.
In base all’art.74, co.7 e 8 del decreto Iva, in queste fattispecie si applica il meccanismo del
reverse charge: l’Iva non è quindi dovuta dal cedente, ma dal cessionario soggetto passivo
d’imposta, che deve integrare la fattura ricevuta con indicazione dell’aliquota applicabile e
della relativa imposta dovuta, procedendo poi alla sua annotazione sia nel registro degli
acquisti, che in quello delle fatture emesse.
Le importazioni di rottami e altri materiali di recupero individuati dall’art.74, co.7 e 8 per le
quali l’imposta non viene versata in dogana (ma assolta mediante annotazione della bolletta
doganale nel registro degli acquisti ed in quello delle fatture emesse o dei corrispettivi, sulla
base di quanto previsto dall’art.70, co.6), vanno indicate, invece, nel rigo VJ10.
131
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Acquisti intracomunitari di beni
Gli acquisti intracomunitari di beni vanno riportati nel rigo VJ9:
Il contribuente che riceve una fattura di acquisto intracomunitario deve numerarla ed integrarla
con indicazione del controvalore in euro dell’imponibile, se espresso in valuta diversa,
dell’ammontare dell’Iva o del titolo di non imponibilità o esenzione. La fattura, entro il mese di
ricevimento o nel mese successivo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, deve essere
registrata:
-
nel registro delle fatture emesse secondo la numerazione prevista e con imputazione nel
mese in cui la fattura è stata ricevuta;
-
ed in quello degli acquisti.
In alternativa, è possibile la tenuta di un unico registro sezionale per gli acquisti intracomunitari,
tale da assolvere le funzioni sia di registro delle fatture emesse che di quello degli acquisti.
Subappalto nel settore edile
Gli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile, soggetti al regime dell’inversione
contabile ai sensi dell’art.17, co.6 lett. a), vanno indicati nel rigo VJ13:
La disciplina risale al D.L. n.223/06 (Manovra Prodi) che, dal 2007, ha introdotto per le
operazioni di subappalto in edilizia, la regola dell’inversione contabile per l’assolvimento
dell’imposta.
L’obiettivo perseguito è quello di contrastare le frodi Iva, in un settore considerato ad alto
rischio quale quello edile, evitando che il cessionario porti in detrazione un’imposta che il
cedente non ha mai versato, con un duplice danno a carico dell’Erario.
Il meccanismo del reverse charge o inversione contabile, come chiarito dalla circolare n.37 del
2006, si applica solo alle prestazioni di subappalto (esclusi quindi i contratti di fornitura e di
fornitura con posa in opera) intercorrenti tra imprese che svolgono, anche se in via non esclusiva
o prevalente, attività identificate dai codici Ateco riferiti alla sezione F “Costruzioni”.
Il regime del reverse charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendano
servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a l oro volta,
quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.
132
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Operativamente:
–
il prestatore emette la fattura senza addebito di Iva, indicando la norma che prevede
l’applicazione dell’inversione contabile: “fattura senza addebito di Iva ai sensi dell’art.17,
comma 6, del D.P.R. n.633/72”.
–
il committente deve integrare la fattura emessa dal prestatore indicando sul documento
l’aliquota ordinaria e la relativa Iva, e annotarla nel registro delle fatture emesse e nel
registro degli acquisti nel mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Esempio
Un imprenditore individuale ha eseguito in base ad un contratto di appalto stipulato con una
società delle prestazioni di servizi su un immobile. Ha emesso fattura per €60.000 senza
addebito di Iva ex art.17, co.6, lett. a) DPR n.633/72.
Dichiarazione Iva prestatore:
Dichiarazione Iva società:
Acquisti di fabbricati
Il rigo VJ14 è stato ridenominato “Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)” a seguito
delle modifiche introdotte negli articoli 10, numeri 8-bis) e 8 ter) e 17, comma 6, lettera a-bis),
dall’articolo 9 del DL n. 83 del 2012.
In tale rigo vanno indicati gli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali l’imposta è
dovuta dal cessionario ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-bis).
133
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Secondo il meccanismo dell’inversione contabile:
-
il cedente emette fattura senza addebito d’imposta ex art.17 co.6 lett.a-bis) del decreto
Iva;
-
mentre il cessionario deve integrare la fattura con indicazione dell’aliquota applicabile e
della relativa imposta, annotarla nel registro degli acquisti e in quello delle fatture
emesse o dei corrispettivi.
3.8.Il quadro VH e le liquidazioni periodiche
La Finanziaria 2012, anche conosciuta come Legge di stabilità, ha arrotondato le soglie il cui
mancato superamento consente di effettuare le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale, al fine
di allineare gli stessi ai nuovi limiti fissati dal “Decreto Sviluppo” per la tenuta della contabilità
semplificata (€ 400.000 per i soggetti che forniscono prestazioni di servizi e € 700.000 in caso di
esercizio di altre attività).
In merito l’Agenzia delle Entrate con la Ris. 15/E del 13.02.2012 ha precisato che l’innalzamento
dei limiti relativi alle liquidazioni periodiche IVA non ha modificato le altre norme che
disciplinano tale adempimento e conseguentemente, come in passato:
-
i limiti vanno riferiti all’ammontare del volume d’affari conseguito l’anno precedente;
-
per i soggetti IVA trimestrali, il termine di versamento del saldo finale rimane fissato al
16.3 dell’anno successivo ovvero al termine di pagamento delle somme dovute in base al
mod. UNICO.
L’art. 7, c. 1 del DPR n. 542/99 stabilisce che:
che nell'anno precedente hanno realizzato
un volume d'affari non superiore a
- le imprese
- i lavoratori autonomi
determinati limiti, differenziati a seconda
del tipo di attività esercitata possono
optare per l'effettuazione delle
liquidazioni IVA con periodicità trimestrale
anziché mensile.
Tale scelta comporta la maggiorazione nella misura dell’1% del saldo a debito della
liquidazione, a titolo di interessi.
134
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
L’art. 14, c. 11 della Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha innalzato, a decorrere dal 2012,
l’ammontare dei citati limiti con lo scopo di allineare gli stessi alle nuove soglie (di ricavi) che
consentono la tenuta della contabilità semplificata, fissate dall’art. 7, comma 2, lett. m), DL n.
70/2011 (Decreto sviluppo) a decorrere dal 14.5.2011.
Il citato comma 11 dispone infatti che: “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i
medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.
La formulazione della citata disposizione ha indotto alcuni a ritenere che con la stessa il
Legislatore avesse voluto uniformare non soltanto l’ammontare dei limiti in esame ma anche la
natura degli importi da confrontare con i limiti stessi.
Secondo tali interpretazioni, infatti, sia per la tenuta della contabilità semplificata che per
l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali si sarebbe dovuto fare riferimento
all’ammontare dei ricavi.
Ora l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 13.2.2012, n. 15/E scioglie ogni dubbio
specificando che:
“… sebbene la modifica operata con la legge di stabilità 2012 sia stata introdotta
con disposizione autonoma ovvero senza intervenire direttamente nel testo del
citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, è a
quest’ultimo che si deve fare esclusivo riferimento al fine di rinvenire il parametro al quale i
nuovi valori monetari devono essere ricollegati. Ne consegue che il richiamo operato dal
comma 11 dell’articolo 14 ai limiti «fissati per il regime di contabilità semplificata» non
implica che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, sia
l’importo dei ricavi …”.
Da ciò deriva quindi che:
“Ai fini della predetta determinazione continua a rilevare esclusivamente il volume d’affari,
costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In altre parole, …, possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che
nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila
euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o
professioni, ovvero a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”.
135
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
È quindi confermato, che il citato art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011 modifica
esclusivamente l’ammontare dei limiti di riferimento senza apportare alcuna variazione al
restante assetto normativo che disciplina le liquidazioni periodiche IVA.
La verifica del rispetto dei nuovi limiti va quindi oggi come allora effettuata con riferimento:
-
al volume d’affari conseguito l’anno precedente -- per determinare se è possibile
effettuare le liquidazioni IVA trimestrali;
-
ai ricavi conseguiti l’anno precedente -- per verificare se è possibile tenere la
contabilità semplificata.
LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI
LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI
(IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI)
(IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI)
VOLUME
ATTIVITÀ
VOLUME D’AFFARI ANNO
D’AFFARI ANNO
PRECEDENTE
Fino al 31.12.2011
Prestazioni
non superiori a €
di servizi
309.874,14
Altre
non superiori a €
attività
516.456,90
PRECEDENTE
ATTIVITÀ
Fino al
Dall’1.1.2012
non
superiori a
€ 400.000
non
superiori a
€ 700.000
31.12.2011
Dall’1.1.2012
non
Prestazioni
superiori
non superiori a €
di servizi
a€
400.000
309.874,14
non
Altre
superiori
non superiori a €
attività
a€
700.000
516.456,90
In caso di contemporaneo esercizio di attività di servizi e di altre attività, senza
distinta annotazione dei corrispettivi, va fatto riferimento al volume d’affari relativo
a tutte le attività esercitate che non deve superare € 700.000.
Per individuare le attività rientranti nelle “prestazioni di servizi” va fatto riferimento al DM
17.01.92 in base al quale si considerano tali quelle che hanno per oggetto le operazioni di cui
all’art. 3, commi da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c), e), f), h), D.P.R. n. 633/72.
136
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
(IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETÀ DI PERSONE ED ENTI NON COMMERCIALI)
RICAVI ANNO PRECEDENTE
ATTIVITÀ
Fino al 13.5.2011
Dal 14.5.2011
Prestazioni di servizi
non superiori a € 309.874,14
non superiori a € 400.000
Altre attività
non superiori a € 516.456,90
non superiori a € 700.000
Nella Risoluzione n. 15/E l’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che la citata conferma
dell’assetto normativo che disciplina le liquidazioni IVA periodiche comporta il mantenimento
dei termini entro i quali vanno effettuati i relativi versamenti:
1.
entro il 16.03 dell’anno successivo (con maggiorazione 1% interessi);
2.
entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione annuale unificata (maggiorazione dell’1% per interessi e ulteriore
maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del
saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).”
Esempio
La società Titanic S.n.c. esercita un’attività di servizi e nel 2013 presenta la seguente
situazione:
Ricavi
Volume
d’affari
€ 380.000
€ 340.000
€ 430.000
€ 380.000
€ 395.000
€ 405.000
€ 430.000
€ 430.000
contabilità
contabilità
semplificata
contabilità
ordinaria
contabilità
semplificata
contabilità
ordinaria
Scadenza liquidazioni IVA
liquidazioni IVA trimestrali
liquidazioni IVA
trimestrali
liquidazioni IVA
mensili
liquidazioni IVA
mensili
La società Folli S.n.c. esercita l’attività di commercio di beni e nel 2013 presenta la seguente
situazione:
Ricavi
Volume
d’affari
€ 690.000
€ 705.000
€ 720.000
€ 720.000
€ 550.000
€ 530.000
€ 710.000
€ 680.000
contabilità
Scadenza liquidazioni IVA
contabilità
semplificata
contabilità ordinaria
liquidazioni IVA
mensili
liquidazioni IVA
mensili
liquidazioni IVA
trimestrali
liquidazioni IVA
trimestrali
contabilità
semplificata
contabilità ordinaria
137
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
La compilazione del quadro VH
Il quadro VH del mod. IVA 2013 si compone di 2 Sezioni dedicate rispettivamente
all’esposizione:
-
dei saldi delle liquidazioni periodiche (Sezione 1, righi da VH1 a VH14);
-
dei versamenti effettuati con il mod. F24 Auto UE (Sezione 2, righi da VH20 a VH31).
SEZIONE 1 – Liquidazioni periodiche
Nei righi da VH1 a VH13 della Sezione 1 deve essere indicato il saldo a debito o a credito
risultante dalle liquidazioni IVA periodiche del 2013.
Il saldo a debito va indicato nella colonna “DEBITI”:
-
al netto di eventuali crediti d’imposta e dei crediti ricevuti da società di
gestione del risparmio utilizzati nei versamenti periodici;
-
comprensivo degli interessi dell’1% a carico dei contribuenti trimestrali;
-
indipendentemente dal fatto che il relativo importo sia stato o meno
effettivamente versato.
138
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Va evidenziato che, gli importi da riportare nei righi in esame non sono influenzati
dall’eventuale regolarizzazione, con il ravvedimento operoso, delle liquidazioni
periodiche.
Ciò comporta che, in linea generale, se i versamenti periodici sono stati regolarmente effettuati,
gli importi da esporre nella colonna “DEBITI” della Sezione 1 coincideranno con gli importi della
colonna “Importi a debito versati” del mod. F24.
L’ammontare complessivo dei versamenti effettuati deve essere ricompreso a rigo VL29:
Si rammenta che, in presenza di un saldo a debito della liquidazione periodica pari o inferiore
a € 25,82, lo stesso:
-
non deve essere versato;
-
va riportato nella liquidazione del periodo successivo;
-
non deve essere indicato nella colonna “DEBITI” del periodo al quale si
riferisce.
Regolarizzazione dei versamenti periodici
Nel mod. IVA 2014 il trattamento delle somme versate a seguito di ravvedimento operoso vanno
indicate nel modo seguente:
-
nella Sezione 1 a colonna 3 in corrispondenza di ogni rigo riferito alle liquidazioni
periodiche va barrata la casella denominata “Ravvedimento”, da barrare nel caso in cui il
relativo versamento sia stato oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente;
139
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
-
a rigo VL29 deve essere ricompreso esclusivamente l’ammontare versato a titolo di IVA,
con esclusione quindi degli importi versati a titolo di interessi e di sanzione ridotta.
ammontare IVA versata, al netto di interessi e sanzione ridotta
REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI PERIODICI
Quadro
IMPOSTA (IVA)
VH
SI saldo a debito
INTERESSI
NO
VL
SANZIONE
RIDOTTA
NO
SI versamento
Versamenti periodici non regolarizzati
La compilazione del quadro VH non è influenzata dall’aver o meno effettuato il versamento
risultante dalla liquidazione periodica. Tuttavia l’omesso versamento periodico, in mancanza
della regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso, si riflette sulla determinazione del
saldo annuale. Infatti, non potendo ricomprendere a rigo VL29 (ammontare dei versamenti
effettuati) il saldo a debito della liquidazione periodica non versato, il saldo annuale di rigo
VL33/VL32 risulta di fatto maggiorato/diminuito dell’IVA periodica non versata. L’importo così
determinato però non è il vero saldo annuale!
Si pensi alle conseguenze connesse con l’eventuale rateizzazione o al riporto nell’anno
successivo.
Al fine di poter chiudere correttamente il mod. IVA 2014 e soprattutto di consentire al
contribuente il ricorso al ravvedimento operoso, è opportuno avere un riscontro dal cliente in
merito al comportamento che intende assumere.
140
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
RIGO VH13 – acconto dovuto
ammontare acconto IVA dovuto
Metodo scelto per la
determinazione dell’acconto
A rigo VH13 deve essere indicato l’ammontare dell’acconto IVA dovuto determinato, come di
consueto, utilizzando uno dei 3 metodi a disposizione (storico, previsionale o delle operazioni
effettuate).
Nel mod. IVA2014, a rigo VH13 è stata introdotta la casella “Metodo” nella quale va indicato il
metodo scelto dal contribuente per la determinazione dell’acconto dovuto, utilizzando uno dei
seguenti codici:
“1” → storico;
“2” → previsionale;
“3” → analitico-effettivo (delle operazioni effettuate);
“4” →
soggetti operanti in particolari settori (telecomunicazioni, somministrazione di acqua,
energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.).
Come in passato:
- il rigo VH13 va compilato anche se l’importo dovuto non è stato effettivamente versato;
- qualora il contribuente abbia scelto di adottare il metodo previsionale (nella casella “Metodo”
è indicato il codice “2”) ed abbia effettuato un versamento presunto (con riferimento al 2012)
inferiore all’acconto calcolato sulla base del metodo storico, a rigo VH13 va indicato
l’ammontare del minor acconto dovuto determinato utilizzando il metodo previsionale;
141
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
- il rigo VH13 non va compilato se:
 l’acconto non è stato versato perché inferiore a € 103,29;
 il versamento non è stato effettuato perché il contribuente ha previsto di chiudere la
dichiarazione IVA annuale a credito.
Sempre con riferimento ai righi in esame (da VH1 a VH13) si rammenta infine che la
compilazione è ancorata alla periodicità adottata dal contribuente per le liquidazioni IVA
periodiche (mensile, trimestrale, trimestrale speciale o mensile “posticipato”) come di seguito
schematizzato.
PERIODICITÀ
RIGO
DATI DA INDICARE
MOD. F24
Saldo (debito/credito) di ogni liquidazione
mensile (VH1 per la liquidazione di gennaio,
da
VH1
MENSILE
a
VH12
VH2 per quella di febbraio, ..., VH12 per la
liquidazione
di
dicembre,
al
lordo
dell’eventuale acconto).
In
caso
di
versamento
ravvedimento
va
barrata
operoso
la
del
da 6001
a 6012
casella
“Ravvedimento” corrispondente al periodo
regolarizzato.
VH13
Ammontare dell’acconto dovuto e metodo
utilizzato.
6013
Saldo (debito/credito) liquidazione I trimestre.
(*)
VH3
In
caso
di
versamento
ravvedimento
va
barrata
operoso
la
del
6031
casella
“Ravvedimento”.
TRIMESTRALE
Saldo (debito/credito) liquidazione II trimestre.
(*)
VH6
In
caso
versamento
di
ravvedimento
va
barrata
operoso
la
del
6032
casella
“Ravvedimento”.
142
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Saldo (debito/credito) liquidazione III trimestre.
(*)
VH9
In
caso
di
versamento
ravvedimento
va
barrata
operoso
la
del
6033
casella
“Ravvedimento”.
VH13
Ammontare dell’acconto dovuto e metodo
utilizzato.
6035
Saldo (debito/credito) liquidazione I trimestre.
VH3
In
caso
di
versamento
ravvedimento
va
barrata
operoso
la
del
6031
casella
“Ravvedimento”.
Saldo (debito/credito) liquidazione II trimestre.
VH6
In
caso
di
versamento
va
barrata
operoso
la
del
6032
casella
“Ravvedimento”.
TRIMESTRALE
SPECIALE
Saldo
(debito/credito)
liquidazione
III
trimestre.
(distributori di
carburante,
ravvedimento
VH9
autotrasportatori,
In
caso
di
versamento
ecc.)
ravvedimento
va
barrata
operoso
la
del
6033
casella
“Ravvedimento”.
Saldo
(debito/credito)
liquidazione
IV
trimestre, al lordo dell’eventuale acconto.
VH12
In
caso
versamento
di
ravvedimento
va
barrata
operoso
la
del
6034
casella
“Ravvedimento”.
VH13
Ammontare dell’acconto dovuto e metodo
utilizzato.
6035
(*) L’importo dell’IVA a debito deve comprendere la maggiorazione a titolo di interessi pari
all’1%.
143
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
(**) Il codice tributo indicato nel mod. F24 è quello corrispondente al mese di liquidazione.
Rigo VH14 - Compilazione del quadro VH da parte dei subfornitori (art. 74, comma 5)
I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l’IVA relativa alle
operazioni derivanti da contratti di subfornitura, utilizzando gli appositi codici tributo, devono
barrare la casella del rigo VH14. Si evidenzia che l’imposta relativa a tali operazioni deve essere
compresa nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui sono state effettuate,
ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trimestrale ( senza corresponsione di
interessi) anziché mensile (cfr. circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999).
SEZIONE 2 – Versamenti effettuati con il mod. f24 auto UE
La Sezione 2 del quadro VH, composta dai righi da VH20 a VH31, è dedicata all’indicazione dei
versamenti (mensili o trimestrali) effettuati con il mod. F24 - Auto UE, con riferimento all’IVA
dovuta in occasione della prima cessione interna di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi), anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario.
144
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.9. Quadri VL, VT, VK e VO
In ultima analisi si evidenziano alcuni elementi dei quadri VL, VT, VK e VO.
3.9.1. Il quadro VL
Il quadro VL è composto da tre sezioni dedicate:
→ alla determinazione dell'IVA dovuta o del credito IVA relativo all'esercizio;
→ al credito dell'esercizio precedente;
→ alla determinazione dell'IVA dovuta o del credito IVA relativo a tutte le attività
esercitate.
Nel caso di contribuente che adotta contabilità separate e compila quindi più moduli, la sezione
1 del presente quadro va compilata in ogni modulo, mentre le sezioni 2 e 3 devono essere
compilate, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate, solo sul primo modulo.
145
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Nella Sezione I si determina l'IVA dovuta o del credito IVA relativo all'esercizio.
In particolare:
-
nel rigo VL1 si indica l’imposta a debito data dalla somma dei righi VE26 e VJ17;
-
nel rigo VL2 si indica l’IVA detraibile di cui al rigo VF57.
Nel rigo VL3 si indicherà un debito se:
VL1 = VE26 + VJ17
Maggiore
VL2=VF57
Minore
VL2=VF57
Oppure un credito se:
VL1 = VE26 + VJ17
La Sezione II deve essere compilata dai contribuenti che chiudevano la dichiarazione relativa
all'anno 2012 con un credito IVA che non hanno chiesto a rimborso.
Tale sezione andrà inoltre compilata dai soggetti aderenti alla procedura di liquidazione IVA di
gruppo a decorrere dal 2012, che non possono far confluire nella predetta liquidazione il credito
IVA risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente a quello di adesione
alla procedura. Stessa regola si applica per il credito Iva di una società incorporata e non
aderente all'Iva di gruppo, maturato nel periodo precedente alla fusione. Questo credito rimane
utilizzabile solo direttamente dall'incorporante e non per l'Iva di gruppo e va indicato nel rigo
VL10 (R.M. 92/E/2010).
Nel rigo VL8 va riportato il credito 2012 non chiesto a rimborso, risultante dal rigo VX5 (o
corrispondente rigo del quadro RX).
Nel rigo VL9 va indicata la parte del credito IVA riportato in detrazione o compensazione nella
dichiarazione relativa all'anno 2012 utilizzato in compensazione con il Mod. F24 anteriormente
alla presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 2013.
146
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Esempio
La società Beta ha indicato a rigo VX5 della dichiarazione relativa al 2012 un credito pari a
7.200 Euro che ha utilizzato in compensazione per euro 1.000,00.
Nella dichiarazione IVA 2014 andrà indicato.
6.200
3.9.2. Il quadro VT
Il presente quadro permette la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di:
→ consumatori finali;
→ e di soggetti titolari di partita IVA.
Sussiste obbligo di ripartire anche per Regione e Province autonome le operazioni
verso privati consumatori.
147
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Il presente quadro è destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della
dichiarazione e deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01.
Nelle ipotesi di contabilità separate ovvero di operazioni straordinarie o trasformazioni
sostanziali soggettive, il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati relativi
alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.
3.9.3. Il quadro VX
Il quadro VX va compilato esclusivamente dai soggetti che presentano la dichiarazione IVA in
forma autonoma, e, in caso di dichiarazione composta da più moduli, solo nel primo modulo.
I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma unificata indicheranno i dati richiesti nel
quadro RX.
Con il quadro VX si riepilogano i dati da versare o a debito esposti nel quadro VL.
In caso vengano compilate più sezioni del quadro VL, nel quadro VX devono essere sommati gli
importi derivanti dalle Sezioni III del quadro VL.
148
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.9.4. Quadro VO
149
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia
di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento
concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il
quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro
VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è
prevista nel frontespizio del modello UNICO 2014 una specifica casella la cui
barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti.
Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si
rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la
dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla
circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.
Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella
corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un
regime contabile diverso da quello proprio Il quadro VO comprende cinque sezioni:
– Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA;
– Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
– Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi;
– Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti;
– Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell’IRAP.
150
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Capitolo 4 – Dichiarazione IVA 2014: Esempi di compilazione
4.1. Esempio: Artigiano che effettua operazioni esenti occasionali
OPE R AZIONI ATTIVE
1° Trimes tre
Imponibile
21%
€ 9.917,35
2° Trimes tre
3° Trimes tre
Imponibile 22%
IVA 21%
IVA 22%
Operazioni esenti
€
2.082,64
€
250,00
€ 7.438,02
€
1.561,98
€
250,00
€ 12.396,69
€
2.603,30
6.247,93 € 1.803,28 €
500,00
4° Trimes tre
€
Totale
Totale
€ 29.752,06 €
8.196,72
€ 1.803,28
8.196,72 €
37.948,78 €
Totale IVA
8.051,21 Totali
€
Cons umatori finali
€ 13.752,06 €
1.196,72 €
14.948,78 €
2.887,93 €
263,28 €
3.151,21
S oggetti IVA
€ 16.000,00 €
7.000,00 €
23.000,00 €
3.360,00 € 1.540,00 €
4.900,00
OP E R AZIONI P AS S IVE
Imponibile
21%
1°
Trimes tre
2°
Trimes tre
3°
Trimes tre
IVA 21%
Indetraibilità
IVA 22%
Imponibile
IVA
€
4.132,23
€
867,77
€
247,93 € 52,07
€
1.900,83
€
399,17
€
165,29 € 34,71
€
2.727,27
€
572,73
€
330,58 € 69,42
382,30 €
743,80 € 156,20
4°
Trimes tre
Totale
Imponibile
22%
€ 1.737,70
€
8.760,33 € 1.737,70 €
€
1.839,67 €
382,30
151
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Interessi
Iva a debito –
Liquidazion
Iva a credito
i trimestrali Acconto IVA
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
Totale
€
€
€
€
1.214,88
1.162,81
2.030,58
1.420,98
€
€
€
€
€
12,15
11,62
20,31
- €
IVA
€
€
€
1.200,00 €
44,08
Gli acquisti sono così ripartiti:
→ 5.900,00 beni destinati alla produzione di servizi;
→ Resto altri acquisti
Il volume d’affari è realizzato interamente in Calabria.
152
1.227,03
1.174,43
2.050,89
220,98
Versamenti
€
€
€
€
€
1.227,03
1.174,43
2.050,89
1.200,00
5.652,35
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
29.752
8.197
37.949
6.248
1.803
8.051
8.051
500
38.449
153
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
8.760
1.738
1.840
382
744
11.242
2.222
2.222
5.900
154
5.342
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
x
2.222
155
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
1.227
2.051
1.174
1.200
156
1
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
8.051
2.222
5.829
44
5.652
221
2
223
x
X
x
x
x
x
x
157
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
37.949
8.051
14.949
3.151
23.000
4.900
14.949
3.151
223
158
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
4.2. Esempio: acquisti intracomunitari e acquista dalla Repubblica di San
Marino
Alfa snc che effettua la vendita di articoli di cancelleria ha effettuato le seguenti operazioni:
Operazioni attive
Operazioni
Importo
IVA
IVA a debito
Cessioni interne
€
€ 100.000,00
€ 100.000,00
10%
21%
22%
€ € 21.000,00
€ 22.000,00
Prestazioni di servizi
-
21%
-
€ 20.000
21%
Acquisti
intracomunitari di beni
€ 4.200
22%
Prestazioni di servizi
generici ad operatori
UE
-
Fuori campo IVA
---
Esportazioni
-
Non imponibili
---
Acquisti dalla RSM
€ 12.000,00
21%
22%
Totale
€ 232.000,00
€ 2.640,00
€ 49.840,00
Operazioni passive
Operazioni
Importo
IVA %
IVA €
--
10%
--
€ 70.000
21%
€ 14.700
€ 15.000
22%
€ 3.300
Acquisti intracomunitari
€ 20.000
21%
€ 4.200
Acquisti RSM
€ 12.000
22%
€ 2.640
Totale
117.000
--
24.840
Acquisti interni
Servizi da operatori nazionali
159
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
1° TRIMESTRE
2° TRIMESTRE
3° TRIMESTRE
4° TRIMESTRE
€
€
€
€
TOTALE
€
Cessioni
40.000,00
20.000,00
30.000,00
110.000,00
200.000,00 €
Cessioni
25.000,00
17.000,00
28.000,00
15.000,00
1° TRIMESTRE
2° TRIMESTRE
3° TRIMESTRE
4° TRIMESTRE
€
€
€
€
TOTALE
€
I° TRIMESTRE
II° TRIMESTRE
III° TRIMESTRE
IV° TRIMESTRE
Liquidazione IVA
€
3.150,00
€
630,00
€
420,00
€
20.800,00
160
OPERAZIONI ATTIVE
Acquisti intracomunitari Acquisti RSM
€
4.000,00
€
7.000,00
€
9.000,00
€ 12.000,00
€
€
€
€
IVA 21%
IVA 22 %
9.240,00
5.670,00 €
8.190,00
2.100,00 € 24.640,00
20.000,00 € 12.000,00 €
25.200,00 € 24.640,00
OPERAZIONI PASSIVE
Acquisti intracomunitari Acquisti RSM
€
4.000,00
€
7.000,00
€
9.000,00
€ 12.000,00
85.000,00 €
€
€
€
€
20.000,00 € 12.000,00 €
Interessi Trimestrali
Acconto IVA IVA
€
31,50
€
€
6,30
€
€
4,20
€
€
- € 3.700,00 €
Metodo storico
IVA 21%
IVA 22 %
6.090,00
5.040,00 €
7.770,00
- € 5.940,00
18.900,00 €
3.181,50
636,30
424,20
17.100,00
5.940,00
Versamenti
€ 3.181,50
€ 636,30
€ 424,20
€ 3.700,00
€ 7.942,00
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
100.000
100.000
200.000
21.000
22.000
43.000
43.000
200.000
161
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
90.000
27.000
18.900
5.940
117.000
24.840
24.840
20.000
4.200
12.000
97.000
162
20.000
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
24.840
163
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
12.000
2.640
20.000
4.200
6.840
3.182
424
636
3.700
164
1
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
49.840
24.840
25.000
42
7.942
17.100
171
17.271
X
x
x
x
x
x
x
165
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Capitolo 5 - Comunicazione annuale dati IVA: aspetti generali
La Comunicazione dati IVA va presentata, dai soggetti obbligati, entro il 28.02.2014
esclusivamente in via telematica.
La Comunicazione annuale dei dati Iva deve essere presentata con il modello approvato dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n.
4275/11.
Con il Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014 sono state approvate le istruzioni per la
compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del
17 gennaio 2011, al fine di:
 adeguare alla normativa in vigore le istruzioni del modello di comunicazione annuale
dati IVA;
 semplificarne la compilazione.
Tali istruzioni sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2013 e devono
essere utilizzate a partire dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2013.
Modello
Comunicazione Dati
IVA
Istruzioni
Comunicazione Dati
IVA
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n.
4275/11.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 15 gennaio 2014, Protocollo n. 4877
L’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario, come sottolinea lo stesso Provvedimento,
per l’obbligo di emissione della fattura e inclusione nel volume d’affari ai fini IVA, come previsto
dalla Legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012), per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 6-bis, art. 21, D.P.R. 633/1972 quando non sono soggette all’imposta per carenza del
presupposto territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, la fattura deve essere emessa per:

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 –
4 e 9 del DPR 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di
soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE → annotazione “inversione contabile”;

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE → annotazione
“operazione non soggetta”.
167
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
In particolare, per tali operazioni si sottolinea che le istruzioni alla compilazione
del modello di comunicazione annuale dati IVA prevedono la loro inclusione nel
rigo CD1, campo 1.
Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli
approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 17 gennaio 2011 e del 15 gennaio 2010.
La nascita di tale comunicazione risale al 2001.
L’art. 9 del DPR n. 435/01 (come modificato dall’art.10 co.1 del DL 78/09) ha, infatti, introdotto
l’art. 8-bis nel testo del DPR n. 322/98, disciplinante le varie dichiarazioni fiscali.
Così facendo venne abrogato l’obbligo delle dichiarazioni periodiche Iva, prevedendosi in loro
vece, la presentazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, di una Comunicazione annuale
dei dati Iva.
Tale nuova incombenza rispondeva, e risponde ancor oggi, all’esigenza di adeguare
l’ordinamento interno alle disposizioni dettate dalla VI Direttiva Cee in materia di obblighi, posti
a carico dei debitori dell’imposta che, all’art. 22, par. 4, lett. a), dispone come il termine della
presentazione dei dati Iva non possa superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale.
Dato che il periodo d’imposta, agli effetti dell’Iva, si conclude al 31 dicembre di ogni anno e che,
invece, il termine finale di presentazione della relativa dichiarazione risultava fissato, a seconda
se presentato a banche o poste o se inoltrata per via telematica, al 31 luglio o al 31 ottobre
dell’anno successivo, si rese appunto necessaria l’introduzione di tale nuovo adempimento, che
sussiste tutt’oggi, da espletarsi entro il mese di febbraio di ogni anno.
Chiusura periodo
d’imposta ai fini IVA
Termine presentazione
Comunicazione dati
IVA
31.12.xx
31.12.x+1
Attualmente, anche se il termine d’inoltro della dichiarazione annuale Iva è fissato, sia per
quella in forma autonoma sia per quella unificata, entro il 30 settembre di ogni anno, la
168
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Comunicazione annuale dei dati Iva è tutt’oggi necessaria e deve essere presentata con il
modello approvato dal Provvedimento del 17 gennaio 2011, prot. n. 4275/11.
Art. 22 paragrafo 4 DIR CEE
77/388 del 17.05.1977
INTRODUCE L’OBBLIGO
Art. 8-bis del DPR 322/98 –
Circolare 6/E del 25.01.2002
Art.10 del DL 78/2009 –
Circolare n.1/11
Provv. AdE del 17 gennaio
2011, prot. n. 4275/11
ESONERO DALLA PRESENTAZIONE IN CASO DI
DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA
MODELLO COMUNICAZIONE IVA 2014 (ANNO 2013)
Nel presente modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l’indicazione complessiva
delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti
non tenuti a quest’ultimo adempimento), al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza
tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo
del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.
5.1. Aspetti generali
Nel presente capitolo analizzeremo gli aspetti generali relativi alla Comunicazione annuale dati
IVA, con particolare riferimento ai seguenti temi
→ Soggetti obbligati e soggetti esonerati alla presentazione del modello;
→ Termini di presentazione;
→ Modalità di presentazione;
→ Termini e modalità di versamento;
→ Casi particolari.
In via preliminare, pare opportuno affrontare lo spinoso tema della “natura” della
Comunicazione dati IVA.
169
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
5.2. Natura NON dichiarativa della Comunicazione dati IVA
Le istruzioni alla Comunicazione dati Iva affermano che “La natura e gli effetti
dell’adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA” bensì quelli riferibili alle
comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente
non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’impostadovuta, che avverrà invece
attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”.
La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA, oltre a rinvenirsi nelle istruzioni al
Modello, era stata sancita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 6/E/2002.
Come chiarito dalle istruzioni all’adempimento, il suo obiettivo è quello di consentire il calcolo
delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini
previsti dalla normativa comunitaria.
OBIETTIVO DELL’ADEMPIMENTO
consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al
bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria
Nella Comunicazione in esame vanno riepilogate le risultanze relative al 2013 delle
liquidazioni:
-
periodiche o ;
-
annuali (in caso di esonero dalle liquidazioni periodiche);
al fine di determinare l’IVA a debito / credito.
Non vanno considerate le operazioni tipiche eseguite in sede di dichiarazione annuale, ossia:
-
calcolo definitivo del pro-rata,
-
compensazioni effettuate nell’anno,
-
riporto del credito IVA relativo all’anno precedente,
-
i rimborsi infrannuali richiesti,
-
la parte di credito IVA concernente l’anno d’imposta che il contribuente intende
richiedere a rimborso, ecc.
La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, anziché di
“dichiarazione” ha importanti conseguenze anche in termini di sanzioni irrogabili
(alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a
2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97 e non quelle per omessa o infedele dichiarazione) e di
utilizzo del ravvedimento operoso (strumento, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, non
applicabile per violazioni relative alla Comunicazione IVA).
170
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
No Ravvedimento operoso
Comunicazione dati IVA
Omessa comunicazione
punita con sanzione da
euro 258 a 2.065
Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i
dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.
5.3. Soggetti obbligati e soggetti esonerati
Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d’imposta:
-
titolari di partita Iva
-
e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale,
anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti ad
effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni.
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE IVA
titolari di partita iva + tenuti DICH. IVA
Imprese individuali e lavoratori autonomi con V.A. > 25.000 euro
Società di persone e soggetti assimilati
Società di capitali e altri enti titolari di partita Iva
Nuove attività imprenditoriale (art.10 L. 388/2000)
Ne sono invece esclusi, ai sensi del co.2 dell’art. 8-bis, del D.Lgs. n. 322/98, così come modificato
dall’art. 10 del D.L. n. 78/09:
a) I contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
171
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni
esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi
di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto
operazioni esenti.
In tal caso, l’esonero non si applica:
→ purchè nel corso dell’anno non venga meno la condizione di esonero;
→ anche in caso di contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di
fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis ma che debbano presentare
la dichiarazione annuale per effettuare le rettifiche di cui all’art. 19bis 2, D.P.R.
633/1972.
 i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 98 (c.d. SUPER MINIMI);
 i giornalai e tabaccai che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA,
 i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6. Si tratta
di agricoltori in regime di esonero ex art. 34 comma 6, ovvero agricoltori che hanno
realizzato nel corso del 2013 un volume di affari non superiore a 7.000 euro, costituito
per almeno due terzi da cessioni relative a beni di cui alla Tabella A, parte I, DPR
633/1972.
 gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti ed altre attività
indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli
adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, co. 6, che non hanno optato per l’applicazione
dell’IVA nei modi ordinari.
La disciplina di cui all'art. 74 comma 6 costituisce il regime naturale IVA per i soggetti
che esercitano le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al DPR 640/1972:
essi possono in ogni caso optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
Le attività d’intrattenimento di cui alla Tariffa allegata D.P.R. 640/1972, come sostituita
dal D.Lgs. 60/1999, sono:
→ esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali
e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo,
quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario
complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
→ utilizzazione di biliardi, di elettrogrammofoni, di bigliardini e di qualsiasi tipo di
apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o
intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie;
utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-
172
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
kart. Per tali attività l'imposta sugli intrattenimenti non si applica quando sono
svolte a scopo agonistico-sportivo;
→ ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio
delle scommesse;
→ esercizio del gioco nelle case da gioco (casinò) e negli altri luoghi destinati a tale
scopo (ad esempio navi da crociera).
Le attività di intrattenimento, soggette all'imposta sugli intrattenimenti (ISI), sono
disciplinate ai fini IVA dall'art. 74 comma 6, che prevede:
 l'applicazione
dell'IVA
sulla
stessa
base
imponibile
dell'imposta
sugli
intrattenimenti;
 la forfetizzazione della detrazione;
 l'esonero dagli obblighi di fatturazione (salvo per le operazioni pubblicità, di
sponsorizzazione e di cessione o concessione di diritti televisivi e radiofonici
connessi): la certificazione dei corrispettivi avviene mediante titoli di accesso
emessi
attraverso
appositi
apparecchi
misuratori
fiscali
o
biglietterie
automatizzate;
 l'esonero dagli obblighi di registrazione delle operazioni attive: nel registro degli
acquisti vanno registrate anche le fatture attive di cui è obbligatoria l'emissione;
 l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
 l'obbligo di adozione della contabilità separata (art. 36 comma 4) per le attività
diverse da quelle di intrattenimento;
 versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli
intrattenimenti: utilizzo modello F24 con codice tributo 6729 (IVA forfetaria
connessa all'imposta sugli intrattenimenti).
Non rientrano tra i soggetti esclusi coloro che svolgono altre attività di spettacolo
(elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. 633/1972): sono soggette ad IVA con le
modalità ordinarie, salva l'applicazione di un regime semplificato forfetario per i
contribuenti minori (con volume d'affari relativo all'anno solare precedente non superiore a
25.822,84 euro) e per gli spettacoli viaggianti (indipendentemente dal volume d'affari).
Ai fini dell'individuazione del tipo di attività svolta, la C.M. 165/E/2000 ha precisato che
l'intrattenimento comprende attività che presentano come prevalente l'aspetto ludico e di puro
divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento, mentre lo spettacolo è caratterizzato
dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che
assume anche una connotazione di tipo culturale.
173
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre
attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. Circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4
novembre 1986);
L’esonero riguarda il soggetto che non esercita nel frattempo alcuna attività rilevante ai fini
IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell’azienda stessa
(Circolari Agenzia Entrate nn. 154/1995, punto 7.4, 72/1986 e 26/1985).
 i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione europea,
nell’ipotesi di cui all’art. 44, co. 3, secondo periodo del DL n. 331 del 993, qualora
abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non
soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
 i soggetti che hanno optato per la L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
 i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito
comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le
modalità previste dall’art. 74 quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai
servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta,
domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
b) I soggetti di cui all'art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le
province e i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.;
c) I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
d) Le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore
o uguale ad €25.000;
Questi soggetti:
 se hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente devono assumere come
riferimento il volume d’affari realizzato nel periodo ragguagliato ad anno (C.M.
n.98/00);
 se tengono, per opzione o per obbligo normativo, la contabilità separata, ai sensi
dell’art.36 del DPR n.633/72, devono far riferimento al volume d’affari complessivo,
comprendendovi anche le attività per le quali è previsto l’esonero dalla dichiarazione
annuale Iva (C.M. n.113/00). I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità
separata, sia per obbligo che per opzione, devono presentare un’unica Comunicazione,
riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività
è previsto l’esonero dalla presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno
esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l’obbligo di presentazione del
modello. Per determinare il superamento del limite di € 25.000 (in base al quale
174
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
sussiste o meno l’obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate
tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è
previsto l’esonero.
Le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore
o uguale ad € 25.000:
Se hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno
precedente
Volume d’affari realizzato nel periodo
ragguagliato all’anno
Se tengono, per opzione o per obbligo
Volume d’affari complessivo
normativo, la contabilità separata
e) Le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità (art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011) (c.d. SUPER MINIMI)
f) I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come
previsto dall’art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo del DPR n. 322/98, introdotto dall’art. 10, DL n. 78/09.
Ricapitolando in una tabella i casi di esonero, non sono tenuti alla presentazione della
Comunicazione in esame:
Soggetti esonerati dalla DICHIARAZIONE IVA:
- hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
- produttori agricoli (V. Affari < o = 7.000)
-giornalai e tabaccai
1.
- esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività (art. 74, co. 6)
- ditte individuali che affittano l’unica azienda
- soggetti UE che effettuano solo op. NI, esenti, NON SOGG.
- associazioni ASD con opzione 398/91
- soggetti extra-UE identificati ai fini IVA in Italia ex art. 74-quinquies, DPR n. 633/72
2.
Organi e amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed
Enti gestori di demanio collettivo, Comunità montane, Province, Regioni ed enti pubblici
che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, A.S.L. (art. 74 del
TUIR)
175
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
3.
Soggetti sottoposti a procedure concorsuali
4.
PF che nel 2013 hanno realizzato un V. affari < o = € 25.000;
5.
Contribuenti SUPER MINIMI (art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011)
6.
Soggetti che entro 02.2014 presentano la dichiarazione IVA (mod. IVA 2014- anno 2013)
in forma autonoma
5.4. Termini e modalità di presentazione
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, non essendo
ammessa la presentazione tramite banche o uffici postali. Al relativo adempimento il
contribuente può attendere sia direttamente che per il tramite di intermediari abilitati
(commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria o tramite una società
appartenente allo stesso gruppo di controllo).
Come disposto dall’art. 8-bis, DPR n. 322/98, la Comunicazione dati IVA va presentata entro il
mese di febbraio di ogni anno (la Comunicazione del 2013 va quindi presentata entro il
28.02.2014 utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento 17.1.2011).
Comunicazione dati IVA
28.02.2014
La Comunicazione si considera trasmessa tempestivamente se inviata entro il
28.02.2013 e scartata dal sistema telematico, a condizione che la stessa (corretta) sia
nuovamente inviata entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di scarto
dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione della Comunicazione in via telematica può essere effettuata:
 direttamente;
 tramite intermediario abilitato.
176
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Presentazione comunicazione dati
IVA
Via TELEMATICA
Direttamente
Tramite intermediario abilitato
TRASMISSIONE DIRETTA
II contribuente che predispone personalmente la comunicazione dati IVA può trasmetterla
direttamente utilizzando:
→ il servizio telematico Entratel, se sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione
dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di
soggetti superiore a 20;
→ il servizio telematico Fisconline,
se non sussiste l'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste
ma per un numero di soggetti non superiore a 20;
Presentazione comunicazione dati
IVA
Via TELEMATICA
Direttamente
ENTRATEL
FISCOONLINE
177
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Per una trattazione approfondita di tale aspetti si rinvia al cap. 2, par. 4, “Modalità di
presentazione della Dichiarazione IVA”.
PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARO ABILITATO
I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica sono individuati dall'art.
3 comma 3 DPR 322/98, ovvero:
 gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei
consulenti del lavoro;
 gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle
Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
 gli iscritti negli albi degli avvocati;
 gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992;
 le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32 comma 1 lettere a),
b) e c) del D.Lgs. 241/1997;
 associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
 i Caf-dipendenti;
 i Caf-imprese;
 coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
 gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei
periti agrari;
 gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più
della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o
ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, per le dichiarazioni da
loro predisposte.
Secondo le disposizione del DPR n. 322/98, l’intermediario abilitato alla trasmissione telematica,
deve:
1. rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o
dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione
gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere
datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in
forma libera.
178
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio
codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla
presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione;
2. rilasciare al dichiarante entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione per via telematica, (30 gg. dal 28 febbraio 2014) l’originale della
comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, debitamente sottoscritta dal
contribuente, unitamente a copia della comunicazione della medesima Agenzia che ne
attesta l’avvenuto ricevimento.
Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della
comunicazione annuale dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo,
unitamente all’originale della comunicazione ed alla restante documentazione per
il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/73 in cui possono essere effettuati i controlli da
parte dell’Amministrazione Finanziaria.
3. conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso
periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione
all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni
tributarie è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto
informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato
l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre,
devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi
informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla
partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione
termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale (DM 23
gennaio 2004 e delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004).
5.5. Casi particolari di presentazione
Esamineremo ora i seguenti casi particolari:
→ Esercizio di più attività con contabilità separate;
→ Soggetto non residente;
→ Liquidazione Iva di gruppo;
→ Operazioni straordinarie.
179
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
5.5.1. Esercizio di più attività con contabilità separate
I soggetti che nel corso del 2013 hanno svolto più attività e che, per obbligo o per opzione,
hanno adottato la contabilità separata ai sensi dell'art. 36 devono presentare un unico modello
di comunicazione riepilogativo di tutte le attività esercitate.
Esercizio più attività e
Unico Modello di Comunicazione dati IVA
contabilità separate
(riepilogativo per tutte le attività)
Nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra cui un'attività per la
quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione, e quindi anche della
comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione.
Esercizio più attività e contabilità separate
Esonero comunicazione per talune attività
Dati dell’attività “esonerata” da
non ricomprendere
Le persone fisiche che esercitano più attività, per stabilire l'obbligo o l'esonero dalla
presentazione della comunicazione annuale (volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro),
devono far riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate.
Si propone il seguente esempio.
Esempio
Un contribuente svolge le seguenti attività:
→ Commercio al minuto con volume d’affari di euro 13.000;
→ Riparazione auto volume d’affari di euro 17.000
Poiché il limite di 25.000 euro è stato superato, il contribuente deve presentare la
comunicazione annuale con i dati riepilogativi di tutte le attività.
5.5.2. Soggetto non residente
I soggetti non residenti in Italia debbono adempiere ai loro obblighi in modo diverso a seconda
della struttura organizzativa esistente nel nostro Paese:
180
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
1. rappresentante fiscale;
2. identificazione diretta;
3. stabile organizzazione.
I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell’art. 17, terzo comma, sono
tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l’indicazione dei dati delle
operazioni effettuate nell’anno 2013 e nel riquadro “DICHIARANTE” della Sezione I del modello
va riportato il codice carica “6”.
I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, sono tenuti a
presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate
nell’anno 2011.
della Comunicazione in via telematica può essere effettuata:
 direttamente;
 tramite intermediario abilitato.
Soggetto non residente
Comunicazione dati IVA
Identificazione Diretta
Presentata da soggetto non
residente
Rappresentante fiscale
Presentata da rappresentante
fiscale
Se nel corso del 2013 lo stesso soggetto ha operato sia tramite identificazione
diretta
che
tramite
rappresentante
fiscale
dovrà
presentare
una
unica
Comunicazione IVA del soggetto operante al momento della presentazione del
modello (identificazione diretta o rappresentante fiscale)
181
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente deve essere
presentata una comunicazione annuale dati IVA con riferimento esclusivo ai dati delle
operazioni ad essa imputabili effettuate nell’anno 2013.
A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 17, secondo comma, dall’art. 11 del D.L. n.
135/2009, in vigore dal 26 settembre 2009, conseguenti alla necessità di adeguare la normativa
nazionale a quella comunitaria dell’IVA il soggetto non residente non può assumere una duplice
posizione IVA.
Ai sensi dell’art. 17, DPR n. 633/72, il soggetto non residente non può infatti avere due posizioni
IVA in Italia, ossia non può operare sia tramite una stabile organizzazione che tramite un
rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta. In particolare, in presenza di una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante
fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni
effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella
posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione. Di conseguenza, in presenza di un soggetto
non residente con stabile organizzazione in Italia, va presentata una Comunicazione dati IVA
riferita alle operazioni imputabili alla stessa e nel riquadro “Dichiarante” della Sezione I del
modello va riportato il codice carica “1”.
5.5.3. Liquidazione IVA di gruppo
Nel modello di Comunicazione non è prevista l’indicazione dei debiti e dei crediti trasferiti
nell’ambito delle liquidazioni Iva di gruppo, pertanto le società controllanti e quelle controllate
presentano comunicazioni distinte, ognuna evidenziandovi solo i dati relativi alla propria
attività.
La controllante pertanto NON deve presentare una comunicazione con riferimento all'intero
gruppo.
5.5.4. Operazioni straordinarie
Nel caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione,
scissione, conferimento, cessione o donazione d'azienda, successione ereditaria, ecc…) in cui vi è
una generale situazione di continuità tra i soggetti partecipanti, le modalità di compilazione
della comunicazione dati IVA divergono a seconda che la trasformazione sia avvenuta nel corso
del 2013 o tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della comunicazione stessa.
182
s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Trasformazione avvenuta nel corso del periodo di imposta 2013
Con estinzione del soggetto dante causa
Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2013 che hanno comportato
l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, scissa, conferente, cedente,...), il
soggetto avente causa (società incorporante, beneficiarie, conferitaria, soggetto cessionario,...),
deve presentare due distinte comunicazioni dati:
→ la prima con i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nel 2013;
→ la seconda con i dati delle operazioni effettuate dal dante causa nella frazione d'anno
2013 fino all'ultima liquidazione eseguita prima della trasformazione; indicando quale
contribuente il soggetto incorporato e quale dichiarante il soggetto risultante dalla
trasformazione (codice "9").
Senza estinzione del soggetto dante causa
Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2013 che non ha comportato
l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione
d'azienda), la comunicazione dati deve essere presentata:
→ dal soggetto avente causa se l'operazione ha comportato la cessione del debito/cre dito
IVA.
L'avente causa presenterà la comunicazione IVA con le stesse modalità descritte nel caso di
estinzione del soggetto dante causa. Il soggetto dante causa non deve pertanto presentare la
comunicazione con riferimento all'attività oggetto dell'operazioni straordinaria.
→ da entrambi i soggetti se l'operazione non ha comportato la cessione del debito/cre dito
IVA.
Trasformazione avvenuta tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della comunicazione
dati IVA
Con estinzione del soggetto dante causa
Il soggetto risultante dalla trasformazione dovrà presentare oltre la propria comunicazione dati
anche quella del soggetto dante causa estinto, sempre che quest'ultimo non abbia già
adempiuto prima dell'estinzione.
Senza estinzione del soggetto dante causa
Entrambi i soggetti presenteranno la propria comunicazione dati.
183
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Capitolo 6 - Comunicazione annuale dati IVA: compilazione
Il modello ministeriale per la Comunicazione annuale dati IVA non è variato rispetto a quello
approvato con Provv. del 17 gennaio 2011.
Il modello di “Comunicazione annuale dati Iva 2014”, è quindi identico a quello utilizzato nel
2013 per l’anno d’imposta 2012.
Non vi devono, inoltre, essere indicate né eventuali compensazioni effettuate nell’anno
d’imposta, né i rimborsi infrannuali richiesti né il riporto del credito Iva dell’anno precedente.
Il modello è composto da 3 Sezioni:
 sezione I: dati anagrafici e relativi all’attività IVA;
 sezione II: dati relativi alle operazioni effettuate;
 sezione III: determinazione dell’IVA dovuta o a credito.
6.1. Sezione I: dati generali
Nella Sezione I, oltre ai dati del contribuente, vanno riportati innanzitutto:
Anno
d’imposta
2013
Dati del
Sia per i contribuenti persone fisiche che persone giuridiche deve essere
contribuente riportato in numero di partita IVA.
Codice
attività
Inserire il codice attività desunto dalla Tabella ATECO 2007. In presenza di più
attività va riportato il codice dell'attività prevalente in base al relativo volume
d’affari.
185
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
In particolare:
Anno d’imposta 2013
Partita IVA
Codice attività
Per quanto riguarda il codice di attività, in caso di svolgimento di più attività, andrà
indicato il codice dell’attività prevalente, che ha realizzato un maggior volume
d’affari nel periodo d’imposta.
Un contribuente esercita due attività:
 commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria (Codice Ateco 2007 46.32.20);
 commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari e uova (Codice Ateco 2007 46.33.10).
Per la prima attività il volume d’affari ammonta ad Euro 100.000,00.
Per la seconda attività il volume d’affari ammonta ad euro 140.000,00.
Nel campo Codice Attività andrà indicata la seconda attività “commercio all’ingrosso di
prodotti lattiero caseari e uova” (Codice Ateco 2007 46.33.10).
2013
463310
186
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Nel caso di soggetti che esercitano più attività con contabilità separata ai sensi dell’art.36 del
D.P.R. 633/72 va barrata l’apposita casella “Contabilità separata”:
La casella deve essere barrata anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia gestito con
contabilità separate due attività, una delle quali risulti esonerata dalla presentazione della
dichiarazione annuale IVA e conseguentemente anche della presente comunicazione.
La casella “Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA” va barrata se la
comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si è avvalso nell’anno 2013 della
procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’ultimo comma dell’art.73 del D.P.R.
633/72.
La casella “Eventi eccezionali” va barrata se il termine di presentazione della comunicazione
cade durante il periodo di sospensione degli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi
di eventi eccezionali.
Di seguito si riporta la tabella degli eventi eccezionali allegati all’Appendice della
Dichiarazione IVA 2014 – anno 2013:
Vittime di richieste estorsive e dell’usura – i soggetti che esercitano un’attività
1.
commerciale, imprenditoriale o di lavoro autonomo, che avendo rifiutato richieste
estorsive, subiscono nel territorio dello Stato danni ai beni mobili e immobili possono
ai sensi dell’art. 20, co. 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, godere della proroga di tre
187
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali, ricadenti entro un anno dalla
data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di
presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Soggetti colpiti dagli eventi metereologici verificatesi nel 2013 nella Regione
Sardegna.
Per i soggetti che alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede
operativa nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi
meteorologici del novembre 2013 di cui all’elenco approvato con l’ordinanza del
Commissario delegato per l’emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, il Decreto del
ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013, ha previsto la
sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel
2.
periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del ministro
dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la
sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede
operativa nel territorio dei Comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del
Commissario delegato per l’emergenza n. 16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12
dicembre 2013.
Il D.L. calamità naturali (D.L. 151/2013) estende sino al 17 febbraio 2014 la sospensione
dei pagamenti e introduce la possibilità di richiedere un finanziamento per reperire le
risorse relative ai tributi.
Soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord
Africa
Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio
2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata
all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011
3
ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi
agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la
sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall’articolo 23, comma 12 octies,
del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall’art. 1, comma
612, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
4
188
Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Dichiarante
Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui il dichiarante, che sottoscrive la
comunicazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.
La casella “Codice carica” deve riportare uno dei codici seguenti:
1) Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2) Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero
curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione
sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
5) Custode giudiziario o amministratore giudiziario rappresentante dei beni sequestrati o
commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6) Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7) Erede
8) Liquidatore (liquidazione volontaria)
9) Soggetto tenuto a presentare la comunicazione per conto del soggetto estinto a seguito di
operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda,
società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)
Nell’ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la comunicazione IVA per conto di
un altro contribuente, deve essere compilato anche questo campo, compilando anche il codice
carica relativo.
A titolo esemplificativo, può trattarsi:
 della società dichiarante nominata rappresentante fiscale dal soggetto non residente
(codice carica 6);
6
189
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
 della società dichiarante in qualità di:
-
società beneficiaria di società scissa;
-
società incorporante di società incorporata;
utilizza il codice carica 9.
9
 Della società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del
contribuente.
6.2. Sezione II
Nella Sezione II vanno riportati i dati relativi alle operazioni effettuate nel 2013, annotate nei
registri IVA (fatture emesse/corrispettivi o acquisti).
La Sezione II si compone:
 del rigo CD1, per le operazioni attive;
 del rigo CD2, per le operazioni passive;
 del rigo CD3, per le importazioni senza pagamento dell’IVA in Dogana.
Non rileva la periodicità di liquidazione (mensile o trimestrale). I soggetti trimestrali
devono includere anche i dati relativi alle operazioni del quarto trimestre (ottobre dicembre), anche se saranno liquidate nella dichiarazione annuale.
190
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
I soggetti mensili c.d. posticipati devono includere i dati delle operazioni relative al 2013
(gennaio - dicembre), a nulla rilevando le modalità seguite per le liquidazioni periodiche, così
come avviene nella dichiarazione annuale.
6.2.1. RIGO CD1 - OPERAZIONI ATTIVE:
Nel campo 1 va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2013 (operazioni
imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero, ecc…) al netto dell’IVA, rilevanti agli effetti
dell'IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti e ad aliquota "zero" annotate nel
registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione,
ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli
adempimenti di cui all'art. 36-bis.
CD1 - Campo 1
da ricomprendere
Cessione di beni e
prestazioni di servizi
all’interno
Cessione di beni
intracomunitari
Esportazioni
Tra tali operazioni vanno ricomprese:
 le operazioni ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, comprese
quelle per le quali è stata applicata la c.d. “IVA per cassa”;
 le operazioni per le quali in fattura non è stata addebitata l’IVA per effetto
dell’applicazione del c.d. “reverse charge” (cessioni di rottami, prestazioni di subappalto
nell’edilizia, ecc.), per le quali l’imposta è dovuta dall'acquirente/committente soggetto
passivo IVA.
Si evidenzia, inoltre, che nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non
soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n.
191
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
633 del 1972 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni
contenute nell’art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto.
Si segnala, infine, che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile
(editori) devono indicare nel rigo l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione
spettante.
Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine rientra in tale campo
l’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni.
Non devono essere comprese tra le operazioni attive:
 gli acquisti intracomunitari annotati anche nel registro delle fatture emesse;
 le autofatture ex art. 17 D.P.R. 633/1972 (acquisti di servizi intracomunitari, acquisti con
applicazione del reverse charge);
Esempio
Si ipotizzi un contribuente che nel corso del 2013 ha effettuato le seguenti cessioni:
Operazioni
Imponibile
Esigibilità immediata
10.000
Esigibilità differita (incassate)
15.000
Esigibilità differita emesse 2013 (NON
20.000
incassate)
Esigibilità differita emesse 2012 (incassate nel
30.000
2013)
Totale
75.000
45.000
Vanno comprese le
operazioni a esigibilità
differita anche se non
incassate
192
10.000 + 15.000 +
20.000
Non vanno comprese le
operazioni a esigibilità
differita registrate nel 2012
ma incassate nel 2013
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Nei campi di dettaglio vanno specificati gli importi delle seguenti operazioni, già ricomprese nel
campo 1:
Operazioni non
Operazioni esenti
imponibili
Cessioni
intracomunitarie di
beni
Nel rigo CD1 campo 2, è necessario indicare l'ammontare complessivo delle operazioni non
imponibili (già comprese nel campo 1), e quindi:
→
le esportazioni e le altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla
formazione del plafond, quali:
 esportazioni dirette e triangolari (art. 8 co. 1 lett. a), D.P.R. 633/1972);
 esportazioni di beni effettuate a soggetti non residenti che procedono
all'esportazione entro 90 giorni dalla consegna (art. 8 co. 1 lett. b), D.P.R.
633/1972);
 operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, D.P.R. 633/1972);
 sezioni connessi agli scambi internazionali (art. 9 co.1 D.P.R. 633/1972);
 cessioni di beni poste in essere nei riguardi degli operatori residenti nella
repubblica di San Marino e nella città del Vaticano (art. 71, D.P.R. 633/1972);
 cessioni e prestazioni non imponibili in base a trattati o accordi internazionali
(art. 72, D.P.R. 633/1972).
Sono escluse:
 le operazioni intracomunitarie di cui le sole cessioni di beni devono essere
indicate nel successivo campo 4;
 le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che hanno
presentato la dichiarazione di intento;
 le altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del
plafond, tra cui:
•
la parte non imponibile dei corrispettivi inerenti ad operazioni rientranti nel regime
del margine (beni usati, ecc.);
•
cessioni a viaggiatori extracomunitari;
•
cessioni di beni o prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA.
193
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Esempio
Si ipotizzi un contribuente che nel corso del 2013 abbia effettuato le seguenti cessioni:
Operazioni
Imponibile
Cessione di beni e prestazioni di servizi
200.000
Di cui
Esportazioni dirette
20.000
Cessioni a San Marino
10.000
200.000
30.000
Nel rigo CD1 campo 3, è necessario indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del
medesimo rigo:
 delle operazioni esenti di cui all'art. 10, Decreto IVA (cessione fabbricati strumentali e
abitativi, locazione di fabbricati, ecc.);
 delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni.
Operazioni esenti
Nel rigo CD1 campo 4, va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni
intracomunitari non imponibili già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel
registro IVA delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.
194
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Esempio
Si ipotizzi un contribuente che nel corso del 2013 ha effettuato le seguenti cessioni:
Operazioni
Imponibile
Cessione di beni e prestazioni di servizi
200.000
Di cui
Esportazioni dirette
20.000
Cessioni intracomunitarie
40.000
Cessioni a San Marino
10.000
Cessioni esenti
2.000
200.000
30.000
2.000
40.000
RIGO CD1 campo 5: cessioni di beni strumentali. Le cessioni da indicare nel campo sono “già
ricomprese nei campi precedenti”. Pertanto, se la cessione del bene strumentale è stata
effettuata in regime di esenzione o non imponibilità oppure la stessa costituisce una cessione
UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche nel campo 5.
6.2.2. RIGO CD2 - OPERAZIONI PASSIVE:
Al rigo CD2 campo 1, è necessario indicare l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle
operazioni passive all'interno, intracomunitarie e di importazione effettuate nel corso dell'anno
195
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
2013, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè operazioni
imponibili, non imponibili, esenti.
CD2 - Campo 1
da ricomprendere
Acquisti di beni e servizi
all’interno
Acquisti intracomunitari
Importazioni
Vanno altresì riportati:
 gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale);
 le autofatture emesse in relazione ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, co.
2, Decreto IVA;
 i servizi ricevuti in ambito UE per i quali il soggetto italiano ha integrato la fattura
emessa dall’operatore UE;
 gli acquisti di rottami.
Vanno ricompresi anche gli acquisti ad esigibilità differita, con applicazione della c.d. “IVA per
cassa” (indipendentemente dal pagamento della relativa fattura).
Si ritiene che in tale campo, analogamente a quanto previsto per la compilazione
del quadro VF del mod. IVA 2014, devono essere ricompresi anche gli acquisti
effettuati dai contribuenti minimi, ancorché le relative fatture siano state emesse
senza applicazione dell’IVA.
Vanno inclusi inoltre gli acquista con IVA indetraibile ex. art. 19 bis1 e art. 19 del Decreto IVA.
Nei campi di dettaglio vanno specificati gli importi delle seguenti operazioni, già ricomprese nel
campo 1:
-
campo 2: acquisti non imponibili (ad esempio, NI art. 9) compresi quelli con utilizzo
del plafond e quelli relativi al regime del margine. Nel campo in esame non vanno
compresi gli acquisti INTRA non imponibili che rientrano nel campo 4;
196
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
-
campo 3: acquisti esenti, importazioni non soggette ad IVA (art. 68, esclusa lett. a) e
importazioni di oro da investimento. Non vanno compresi gli acquisti INTRA esenti
(che vanno evidenziati a campo 4);
-
campo 4: vanno riportati gli acquisti INTRA di beni, compresi quelli di rottami. Non
vanno considerati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano;
-
campo 5: acquisti di beni strumentali. Gli acquisti da indicare nel campo sono “già
ricompresi nei campi precedenti”.
Di conseguenza, se il bene strumentale è stato acquistato in regime di esenzione o non
imponibilità oppure lo stesso costituisce un acquisto UE, il relativo importo va ricompreso, oltre
che in uno dei campi da 2 a 4, anche a campo 5.
In tale campo va indicato l’importo relativo all’acquisto di beni ammortizzabili,
materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a € 516,46 e compreso il
prezzo di riscatto per i beni in leasing, nonché i beni non ammortizzabili,
considerando il corrispettivo relativo all’acquisto ovvero, per i beni in leasing, usufrutto,
locazione o altro titolo oneroso, i relativi canoni.
Esempio
Si ipotizzi un contribuente che presenti la seguente situazione:
Operazioni
Imponibile
Acquisti di beni da operatori nazionali
200.000
Acquisti di beni da operatori intracomunitari
20.000
Servizi ricevuti da operatori nazionali
50.000
270.000
20.000
200.000 + 20.000
50.000
Acquisti
intracomunitari di beni
197
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
6.2.3 RIGO CD3 - IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA:
Va indicato l’ammontare delle importazioni per le quali l'IVA non è stata versata in Dogana,
bensì assolta mediante l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture
emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti.
In particolare si tratta delle importazioni di:
→ materiali d'oro, semilavorati in oro e argento puro (campi 1 e 2);
→ rottami e altri materiali di recupero (campi 3 e 4).
6.3. Sezione III: DETERMINAZIONE DELL’IVA DOVUTA O A CREDITO - RIGHI DA CD4 A CD6
Nella sezione III del modello di comunicazione dei dati IVA va indicata:
- l'IVA esigibile (CD4), relativa alle operazioni effettuate nel 2013, per le quali si è verificata
l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in anni precedenti per le quali l'imposta è
diventata esigibile nel 2012;
- l'IVA detratta (CD5), relativa agli acquisti registrati nel 2013 per i quali è stato esercitato il
diritto alla detrazione.
In questa sezione gli importi vanno indicati tenendo conto delle variazioni eseguite ai
sensi dell’art. 26 del D.P.R. 633/72.
L'IVA relativa:
198
-
alle autofatture ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72;
-
ai servizi in ambito UE per i quali è stata integrata la fattura estera;
-
agli acquisti INTRA di beni;
-
agli acquisti di rottami;
-
alle prestazioni di subappalto nel settore edile;
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
-
agli acquisti di immobili strumentali, imponibili ex art. 10, comma 1, n. 8-ter, lett. b) e
d), D.P.R. n. 633/72;
-
assolta con il c.d. “reverse charge” da parte dell'acquirente/committente;
va indicata sia a rigo CD4 che a rigo CD5.
I soggetti che applicano regimi particolari di determinazione dell'IVA dovuta o detraibile (ad
esempio, regime speciale agricoltura, agriturismo, ecc.) devono indicare ai righi CD4 e CD5
l'imposta risultante dall'applicazione del regime di appartenenza.
Nel rigo CD6 va indicata l’IVA dovuta (campo 1) ovvero IVA a credito (campo 2), riferibile al
2013, risultante dalla differenza tra rigo CD4 e rigo CD5.
Esempio
Si ipotizzi un contribuente che nel corso del 2013 ha effettuato le seguenti operazioni:
Operazioni effettuate
Operazioni
Esigibilità
immediata
Imponibile
Aliquota 21%
10.000
2.100
Aliquota 22%
Esigibilità
differita
15.000
3.300
20.000
4.400
(incassate)
Esigibilità
differita
emesse 2013
(NON
incassate)
Esigibilità
differita
emesse 2012
30.000
6.300
75.000
8.400
(incassate
nel 2013)
Totale
7.700
16.100
199
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Acquisti
Operazioni
Acquisti di beni da
operatori nazionali
Imponibile
Imposta 21%
Imposta 22%
200.000
21.000
22.000
4.200
Acquisti di beni da
operatori
20.000
intracomunitari
Servizi ricevuti da
operatori nazionali
8.400
40.000
260.000
33.600
22.000
15.900
55.600
39.700
2.100 + 3.300 + 6.300 =
11.700. A tali importi va
aggiunta l’IVA sugli
acquisti INTRA 11.700 +
4.200 = 15.900
CD5 – CD6
15.900 – 55.600 = (39.700)
6.4 Firma della Dichiarazione e impegno alla presentazione telematica
200
21.000 + 4.200 +
22.000 + 8.400 =
55 600
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
La comunicazione deve essere sempre sottoscritta o direttamente dal contribuente, soggetto
obbligato oppure dal rappresentante legale o negoziale o da uno dei soggetti dichiaranti,
indicati nella tabella codice carica.
Il riquadro dedicato all'impegno alla presentazione telematica è riservato all'intermediario che
la effettua, il quale dovrà riportare:
 il proprio codice fiscale;
 il numero di iscrizione all'albo, se trattasi di CAF;
 la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione;
 la propria firma.
Nel momento in cui riceve la comunicazione predisposta dal contribuente o assume l'incarico di
predisporla, l'intermediario deve rilasciare al contribuente l'impegno a trasmettere in via
telematica la dichiarazione, impegno da redigersi senza particolari formalità (in carta libera,
datato e sottoscritto).
La casella "Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal
contribuente" andrà barrata se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente e
l'intermediario pertanto si occupa solo della sua trasmissione; quella "Impegno a presentare in
via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette" andrà invece
barrata se la comunicazione è stata predisposta dall'intermediario.
6.5 Regime sanzionatorio e adempimenti in caso di errori
L’omessa presentazione ovvero l’invio della Comunicazione dati IVA con dati incompleti o errati
non comporta l’applicazione delle sanzioni applicabili all’omessa o infedele dichiarazione,
poiché la stessa non ha natura dichiarativa.
In tal caso trova applicazione la sanzione da € 258 a € 2.065 di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per
“l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ... o invio di tali
comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.
Eventuali errori/omissioni riportati nella Comunicazione non possono essere
integrati o rettificati utilizzando il ravvedimento operoso. I dati corretti dovranno
essere riportati in sede di dichiarazione IVA annuale.
Il concetto sopra esposto è stato precisato dalla C.M. n. 6/02, nella quale si chiarisce che la
Comunicazione annuale dei dati Iva non ha natura di dichiarazione: con la stessa, infatti, il
contribuente non procede alla autodeterminazione dell’imposta dovuta, bensì a quella di
comunicazione di dati e notizie relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente, nonché
201
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
alla funzione di fornire all’Amministrazione i dati sintetici relativi alle operazioni, effettuate
nell’anno di riferimento, costituenti una prima base di calcolo per la determinazione delle
risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario.
“Non si rendono applicabili, prosegue la circolare, attesa la riconosciuta natura non
dichiarativa della Comunicazione, le sanzioni previste in caso di omessa o infedele
dichiarazione, di cui all’art. 8 sempre del D.Lgs. n. 471/97, nonché le disposizioni di
cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso”; ciò in quanto, non
essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una Comunicazione già presentata,
eventuali errori potranno essere corretti solo in sede di successiva dichiarazione annuale.
Quest’ultima affermazione, di cui non vi è traccia nel Regolamento n. 435/01, appare per il vero
criticabile, non certo sotto l’aspetto della comminatoria della sanzione (peraltro espressamente
codificata con l’ultimo comma dell’art.9 del precitato regolamento), quanto per la negata
possibilità di rettifica e del conseguente ravvedimento operoso.
Al riguardo, infatti, risulta difficile comprendere quale sia il fondamento della tesi secondo cui
integrazioni o rettifiche sarebbero possibili solo per gli adempimenti di natura dichiarativa e
non anche per le comunicazioni in genere.
La stessa Amministrazione Fiscale, con la C.M. n.180/98, così si espresse:
“[…] l’ambito applicativo del ravvedimento è stato dal nuovo ordinamento
sanzionatorio ampliato a tal punto da riguardare tendenzialmente la totalità delle
violazioni tributarie”.
Allora viene da chiedersi perché eventuali infrazioni all’obbligo della Comunicazione
dovrebbero ritenersi escluse dalla disciplina del ravvedimento operoso. Il contribuente che
abbia risposto in modo incompleto o inesatto a un questionario o a una richiesta di chiarimenti
dovrebbe avere il diritto di correggersi, indipendentemente dai riflessi sul piano sanzionatorio.
Se tra Comunicazione e dichiarazioni periodiche esiste una continuità e normatività sostanziale,
basterebbe ravvisarvi applicabile lo stesso termine di ravvedimento (30 giorni) previsto dalla
lett. c) dell’art. 13, del D.Lgs. n. 472/97, per le regolarizzazioni delle soppresse dichiarazioni
periodiche.
L’art. 10, co. 3, della L. n. 212/00, c.d. Statuto del Contribuente, prevede la non irrogabilità delle
sanzioni “quando la violazione […] si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito
202
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
d’imposta”. Il comma 5-bis, dell’art.6 del D.Lgs. (introdotto dall’art.7 del D.Lgs. n.32/01), a sua
volta recita:
“Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle
azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Con la C.M. n.77/01, l’Amministrazione Finanziaria ha esplicitato quelle che, a suo dire, possono
considerarsi, in relazione alla non punibilità di cui ai citati artt.10 della L. n. 212/00 e 7 del D.Lgs.
n. 32/01, violazioni formali non sanzionabili e ha ribadito che sono tali quelle che, oltre a non
incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo,
non pregiudicano l’attività di controllo, restando punibile ogni altra violazione che vi sia
d’ostacolo.
Aggiungendo poi:
- che ai fini della non punibilità della violazione commessa, le condizioni negative richiamate
devono intendersi alternative e non concorrenti, con la conseguenza che non può configurarsi
una violazione meramente formale, quindi non sanzionabile, ove in concreto venga a mancare
una sola di esse;
- che la natura meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme tributarie
punibili con sanzioni amministrative comminate in misura fissa, non legata cioè all’ammontare
del tributo.
Per quel che attiene, poi, in particolare, all’attività di controllo e all’individuazione del momento
in cui occorre stabilire se le violazioni siano state o meno di ostacolo all’esercizio del potere
d’accertamento, la circolare stessa parla esplicitamente di sanzionabilità solo per quelle
“violazioni (formali) potenzialmente idonee a incidere negativamente su atti che per definizione
sono soggetti a controllo”, citando tutta una serie di dichiarazioni aventi tale caratteristica (per
es.: dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d’imposta, dichiarazione annuale Iva, omessa tenuta di
scritture contabili), nonché la mancata o tardiva restituzione di questionari, l’inottemperanza
all’invito di comparizione, il rifiuto all’esibizione di scritture contabili.
Per tale ultimo gruppo di violazioni, pur formali in quanto non incidenti direttamente
sull’imponibile, sull’imposta o sul versamento della stessa, la sanzionabilità discende dal fatto
che arrecano sempre pregiudizio a un’attività di controllo già avviata.
203
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Sempre in detta circolare viene, poi precisato come il carattere meramente formale della
violazione debba, al fine della sua o meno punibilità, essere comunque valutato non a priori e
astrattamente, bensì a posteriori e concretamente e che, conseguentemente:
“violazioni potenzialmente idonee a incidere negativamente sull’attività di controllo, come per
esempio le irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni, non sono sanzionabili
quando risulti in caso concreto che le stesse, anche per effetto dell’eventuale loro
regolarizzazione, non hanno ostacolato l’azione dell’ufficio”.
Di rilievo, per quanto si dirà in seguito, è da notare che tra dette “dichiarazioni” la circolare cita,
come esempio, quelle di cui “all’art.8, co.1 del D.Lgs. n.471/97”, ebbene tra le stesse figurano
anche le (ora soppresse) dichiarazioni periodiche Iva.
Alla luce di tutto quanto detto, alla violazione di cui trattasi, eccezion fatta naturalmente per
l’omissione della presentazione della Comunicazione, si ritiene che possa riconoscersi il
carattere “meramente formale”, in quanto, con specifico riferimento alle sopra esposte due
condizioni previste per la relativa non sanzionabilità:
a) l’irregolarità commessa non può “in concreto” ostacolare un eventuale accertamento
dell’ufficio. I controlli, infatti, si espletano compiutamente solo sui dati emergenti dalla
contabilità e dalla dichiarazione annuale, in quanto completi e definitivi, e non su quelli della
Comunicazione che tali non sono mancando per esempio delle rettifiche e dei conguagli ex artt.
19 e 19-bis2;
b) la Comunicazione, non essendo una dichiarazione, non incide sulla determinazione e sul
versamento del tributo (come dalla stessa Amministrazione Fiscale riconosciuto, giusta precitata
C.M. n.6/02) né rileva per la determinazione della base imponibile su cui calcolarlo (i versamenti
periodici o annuali vengono, infatti, effettuati sulla base delle liquidazioni periodiche e non
tenendo conto delle risultanze della Comunicazione);
c) la stessa Amministrazione Finanziaria, nel riconoscere “sostanziale continuità e normatività”
tra dichiarazioni periodiche e Comunicazione, non fa che attribuire carattere di mera formalità
non sanzionabile anche alle violazioni relative al contenuto di quest’ultima, quando dette
violazioni non siano, come in effetti non sono, per quanto prima detto sub. lettere a) e b), di
ostacolo a controlli, ad accertamenti e non influiscono, come in effetti non influiscono, sempre
per quanto prima esposto, sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta e sul suo
versamento. Le suesposte conclusioni portano, peraltro, a ritenere che qualsiasi inesattezza e/o
omissione nella compilazione della Comunicazione possa ritenersi sempre e comunque
“meramente formale” e, quindi, non sanzionabile.
204
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Ciò stante appunto il fatto, giova ribadirlo, che i controlli fiscali non potranno mai
compiutamente incentrarsi su di essa e che, quindi, non potranno mai essere in qualche modo
ostacolati dalle relative inesattezze od omissioni, e che queste mai rileveranno ai fini della
determinazione e del versamento del tributo dovuto periodicamente o in sede annuale.
Non sembra, peraltro, potersi opporre al riguardo che Comunicazioni inesatte comportino
difficoltà/impossibilità per lo Stato di determinare quanto più esattamente possibile (per una
prima base di calcolo) le “risorse proprie” da versare alla Comunità.
Ciò in quanto, a prescindere dal fatto che riesce difficile immaginare quale utilità possa trarsi
dal fatto di conoscere anzitempo, in prima approssimazione (non trattandosi, a motivo della
stessa struttura della Comunicazione, di dati né completi né definitivi), una parte delle
informazioni che acquisirà solo qualche mese più tardi attraverso le dichiarazioni annuali, tale
evenienza non può, per quanto peraltro sostenuto dalla stessa Amministrazione, servire a
qualificare “sostanziale”, quindi punibile, una violazione.
È da ritenersi, invece, sempre sanzionabile (in quanto trattasi pur sempre di inottemperanza a
un obbligo normativamente previsto), ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97, l’omessa
presentazione della Comunicazione; violazione che dovrebbe però essere considerata,
contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione Fiscale, comunque ravvedibile.
205
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Capitolo 7 – Comunicazione IVA: Esempi di compilazione
Nel presente capitolo si effettuano esempi di compilazione della Comunicazione annuale dati
IVA.
7.1. Esempio: cessioni di beni e prestazioni di servizi ad operatori UE
Un contribuente nel 2013 presenta la situazione esposta nella seguente tabella.
Operazioni attive
Operazioni
Importo
IVA
IVA a debito
€-
10%
€-
€ 90.000,00
21%
€ 18.900
€ 15.000,00
22%
€ 3.300
Prestazioni di
servizi
€ 10.000,00
21%
€ 2.100
Cessioni
intracomunitarie di
beni
€ 7.000,00
Non imponibili
---
Prestazioni di
servizi ad operatori
UE
€ 1.000,00
Fuori campo IVA
---
Esportazioni
€-
Non imponibili
---
Totale
€ 123.000
Cessioni interne
€ 24.300
Operazioni passive
Operazioni
Acquisti interni
Servizi da operatori nazionali
Totale
Importo
IVA
%
IVA €
--
10%
--
€ 50.000
21%
€ 10.500
€ 10.000
22%
€ 2.200
€ 5.000
21%
€ 1.050
65.000
--
13.750
207
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
123.000
7.000
65.000
24.300
13.750
10.550
In riferimento all’esempio proposto, il Modello andrà compilato con le seguenti modalità:
→ nel rigo CD1, campo 1, va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2013
(operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero, ecc…) al netto dell’IVA.
Nell’esempio proposto, andrà indicato l’importo pari ad euro 123.000. Di fatto, in tale
campo, andranno indicate anche le prestazioni di servizi escluse da IVA di cui all’art. 7 –
7 septies D.P.R. 633/1972, come chiarito dalle istruzioni della Comunicazione annuale
dati IVA.
→ nel rigo CD1, campo 4, vanno indicate le cessioni intracomunitarie pari ad euro 7.000;
→ nel rigo CD2, campo 1, vanno indicate le operazioni passive pari ad euro 65.000,00;
→ nel rigo CD4 andrà indicata l’IVA esigibile pari ad euro 24.300;
→ nel rigo CD5 andrà indicata l’IVA detratta pari ad euro 13.750;
→ nel rigo CD6 va indicata la differenza tra il rigo CD5 e CD6, che essendo positiva andrà
indicata nel campo 1 per euro 10.550.
208s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
7.2. Esempio: acquisto di beni e servizi da operatori UE
Sempre in riferimento all’esempio precedente, ipotizziamo ora che tra gli acquisti siano stati
registrati anche:
→ acquisti intracomunitari per euro 2.000,00;
→ prestazioni di servizi generici da operatori UE.
La situazione è la seguente:
Operazioni attive
Operazioni
Imponibile
Cessioni interne di beni
€
90.000,00
Cessioni interne di beni
€
15.000,00
€
7.000,00
Prestazioni di servizi interni
€
10.000,00
Prestazioni di servizi generici
resi a operatori UE (escluse da
IVA 7 – ter, D.P.R. 633/1972)
€
1.000,00
Cessioni intracomunitarie di
beni
Aliquota
21%
Aliquota
22%
€ 18.900,00
€
3.300,00
(non imponibili art. 41, D.L.
331/1993)
€ 123.000,00
Totale
€ 2.100,00
€ 21.000,00
€
3.300,00
€
24.300,00
Operazioni passive
Operazioni
Imponibile
Imposta 21%
Imposta 22%
Acquisti di beni
da operatori
nazionali
€ 60.000,00
€
10.500,00
€
Servizi ricevuti
da operatori
nazionali
€
€
1.050,00
5.000,00
Totale Imposta
2.200,00
209
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Acquisti di beni
intracomunitari
€
2.000,00
€
420,00
Servizi generici
da operatori UE
€
1.000,00
€
210,00
€ 68.000,00
€
12.180,00
Totale
€
2.200,00
€ 14.380,00
Nel caso di specie, il Modello andrà compilato con le seguenti modalità:
123.000
7.000
68.000
68.000
2.000
2.000
26.820
24.930
10.550
7.000
10.550
210s
16.270
14.380
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Il Modello andrà compilato con le seguenti modalità:
→ nel rigo CD1, campo 1, va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2013
(operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero, ecc…) al netto dell’IVA.
Nell’esempio proposto, andrà indicato l’importo pari ad euro 123.000. Di fatto, in tale
campo, andranno indicate anche le prestazioni di servizi escluse da IVA di cui all’art. 7 –
7 septies D.P.R. 633/1972, come chiarito dalle istruzioni della Comunicazione annuale
dati IVA.
Nell’esempio proposto, andrà indicato l’importo pari ad euro 123.000,00.
→ Nel rigo CD1, campo 4, vanno indicate le cessioni intracomunitarie pari ad euro 7.000,00;
→ nel rigo CD2, campo 1, vanno indicate le operazioni passive pari ad euro 68.000,00
(60.000 + 5.000 + 2.000 +1.000);
→ nel rigo CD2, campo 4, vanno indicati gli acquisti intracomunitari pari ad euro 2.000,00;
→ nel rigo CD4 andrà indicata l’IVA esigibile pari ad euro 24.930,00 (18.900 + 2.100 + 3.300 +
420 + 210);
→ nel rigo CD5 andrà indicata l’IVA detratta pari ad euro 14.380,00;
→ nel rigo CD6 va indicata la differenza tra il rigo CD5 e CD6, che essendo positiva andrà
indicata nel campo 1 per euro 10.550.
211
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
7.3. Esempio: importazioni ed esportazioni
Operazioni attive
Operazioni
Imponibile
Aliquota 21%
Cessioni interne di beni
€ 300.000,00
€ 63.000,00
Cessioni interne di beni
€
30.000,00
Esportazioni
€
20.000,00
Cessioni
intracomunitarie di
beni
€
10.000,00
€
10.000,00
€ 2.100,00
€ 370.000,00
€ 65.100,00
Aliquota 22%
€
6.600,00
€
6.600,00
(non imponibili art. 41,
D.L. 331/1993)
Prestazioni di servizi
interni
Totale
€
71.700,00
Operazioni passive
Operazioni
Imponibile
Imposta 21%
Imposta 22%
Acquisti di beni
da operatori
nazionali e
importazioni
€ 100.000,00
€
10.500,00
€
Servizi ricevuti
da operatori
nazionali
€ 10.000,00
€
2.100,00
Acquisti di beni
intracomunitari
€ 30.000,00
€
6.300,00
Servizi generici
da operatori UE
€
€
1.050,00
212s
5.000,00
11.000,00
Totale Imposta
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
Totale
€ 145.000,00
€
19.950,00
€
370.000
11.000,00
€ 30.950,00
300.000 + 30.000 +
20.000 + 10.000 + 10.000
20.000
10.000
145.000
100.000 + 30.000 + 5.000
+ 10.000
30.000
71.700 + 6.300 + 1.050
79.050
30.950
48.100
213
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
7.4. Esempio: cessioni non imponibili e acquisti con utilizzo del plafond
Operazioni attive
Operazioni
Importo
IVA
IVA a debito
€ 900.000,00
10%
€ 90.000,00
€ 700.000,00
21%
€ 147.000,00
€ 100.000,00
22%
€ 22.000,00
Prestazioni di servizi
€ 1.250,00
Esenti
---
Cessioni
intracomunitarie di
beni
€ 300.000,00
Non imponibili
---
Cessioni verso S.
Marino
€ 5.000,00
Non imponibili
---
Esportazioni
€ 85.250,00
Non imponibili
---
Totale
€ 2.091.500,00
Cessioni interne
€ 259.000,00
Operazioni passive
Operazioni
Importo
IVA
%
IVA €
550.000
10%
55.000
400.000
21%
88.000
100.000
22%
22.000
90.000
---
---
5.000
21%
---
2.500
22%
---
31.000
21%
6.510
25.000
22%
5.500
Acquisti UE beni
100.000
22%
22.000
Acquisti UE servizi
13.000
21%
2.730
Acquisti interni
Acquisti interni con utilizzo del plafond
Acquisti con IVA indetraibile
Importazioni
Totale
214s
1.316.500
201.740
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
2.091.500
90.250
1.250
300.000
1.316.500
90.000
100.000
283.730
201.740
81.990

rigo CD1 - Totale operazioni attive = € 2.091.500 di cui:
- operazioni non imponibili (5.000 + 85.250) = € 90.250
- operazioni esenti = € 1.250
215
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
- cessioni intracomunitarie di beni = € 300.000

rigo CD2 - Totale operazioni passive = € 1.316.500 di cui:
- acquisti non imponibili € 90.000
- acquisti intracomunitari di beni € 100.000

rigo CD4 - IVA esigibile = € 283.730
IVA su cessioni interne (€ 90.000 + € 147.000 +€ 22.000) = € 259.000 + IVA su acquisti UE
(€ 22.000 + € 2.730) = € 24.730

rigo CD5 - IVA detratta = € 201.740
IVA su acquisti interni (€ 55.000 + € 88.000 + € 22.000) = € 165.000 +
IVA su importazioni € 12.010
IVA su acquisti UE beni € 22.000 +
IVA su acquisti servizi in ambito UE € 2.730

rigo CD6 - IVA dovuta = € 81.990
IVA esigibile (CD4) € 283.730 +
IVA detratta (CD5) € 201.740 -
216s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
7.5. Esempio: la comunicazione dati IVA del medico che svolge attività esenti e in via
occasionale attività imponibili
Operazioni attive
Operazioni
Cessioni
Totale
Importo
IVA %
IVA €
€ 100.000
Esenti
--
€ 3.000
21%
€ 630,00
€ 103.000,00
€ 630,00
Operazioni passive – inerenti alle operazioni esenti
Operazioni
Acquisti
Totale
Importo
IVA%
IVA €
€ 3.000,00
10%
€ 300,00
€ 2.000,00
21%
€ 420,00
€ 5.000,00
22%
€ 1.100,00
€ 10.000,00
1.820,00
217
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
103.000
100.000
10.000
630
630

rigo CD1 - Totale operazioni attive = € 103.000 di cui:
- operazioni esenti = € 100.000

rigo CD2 - Totale operazioni passive = € 10.000 di cui:
- rigo CD4 - IVA esigibile = € 630,00
IVA su cessioni imponibili € 630,00

rigo CD5 - IVA detratta = € 0
Operazioni di acquisto relative ad attività esente

rigo CD6 - IVA dovuta = € 630,00
IVA esigibile (CD4) € 630,00 IVA detratta (CD5) € 0,00 .
218s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
7.6. Esempio: subappalto nel settore edile
Un’impresa di costruzioni, avvalendosi delle prestazioni di alcuni artigiani per il completamento
delle opere edilizie, riceve fatture senza IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n.
633/1972.
→ Compilazione della comunicazione dati IVA dell’impresa;
→ compilazione della comunicazione da parte di uno dei soggetti che ha emesso fatture
senza addebito dell’IVA.
Compilazione della comunicazione dati IVA dell’impresa
Operazioni attive
Operazioni
Cessioni interne
Totale
Importo
IVA%
IVA €
€ 300.000
21%
€ 63.000,00
€ 13.000
10%
€ 1.300,00
€ 100.000
4%
€ 4.000,00
€ 413.000,00
€ 68.300,00
Operazioni passive – inerenti alle operazioni esenti
Operazioni
Importo
IVA %
IVA €
€ 200.000,00
21%
Reverse
charge
21%
Reverse
charge
22%
Reverse
charge
10%
€ 42.000,00
€ 100.000,00
Acquisti
€ 10.000,00
€ 5.000,00
Totale
€ 315.000,00
€ 21.000,00
€ 2.200,00
€ 500,00
€ 65.700,00
Nei 200.000,00 euro al 21% è compreso l’acquisto di beni strumentali per euro 10.000,00.
219
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
413.000
315.000
10.000
92.000
65.700
26.300
68.300,00 + 21.000,00 +
2.200,00 + 500,00
92.000,00 – 65.700,00
SOGGETTO CHE RICEVE IN APPALTO LE OPERE EDILIZIE
Come anticipato, si propone anche la compilazione della comunicazione dati IVA da parte di
uno dei soggetti che ha emesso fatture senza addebito dell’IVA. Si supponga che un artigiano
abbia emesso esclusivamente fatture ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 per
un importo complessivo di € 100.000.
220s
IVA 2014: Dichiarazione e Comunicazione
221