Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA Disposizioni complementari per la determinazione di un eventuale obbligo fiscale all’estero Edizione 03.2014 Ambito di applicabilità e durata Le presenti disposizioni complementari regolano gli obblighi e i doveri relativi alla determinazione di eventuali rapporti fiscali in cui siano coinvolti Paesi stranieri e le relative conseguenze. Se vi sono disposizioni di legge o accordi tra Stati che prevedono, per persone diverse dalla controparte contrattuale o di una persona terza con diritti contrattuali, effetti giuridici collegati agli obblighi fiscali esteri che possono avere effetti uguali o analoghi per Allianz Suisse, tali disposizioni si intendono valide per analogia anche per queste persone. C’è coinvolgimento fiscale di un Paese straniero se per la controparte contrattuale o per una persona terza con diritti contrattuali esiste un obbligo fiscale in un Paese diverso dalla Svizzera o del Principato del Liechtenstein. Tale obbligo è regolato dal diritto tributario estero applicabile di volta in volta in base al diritto svizzero o a un accordo tra Stati. Le presenti disposizioni complementari restano valide anche dopo la data di risoluzione del contratto; esse integrano le condizioni generali di assicurazione valevoli per le assicurazioni sulla vita, le condizioni relative al conto premi e le condizioni relative al conto di pagamento e, in caso di divergenze, prevalgono su queste ultime. Obbligo di dichiarazione La controparte contrattuale è tenuta a rispondere completamente e correttamente a tutte le domande sottoposte da Allianz Suisse in forma testuale e che potrebbero servire a stabilire se esiste un obbligo fiscale all’estero, se dette domande riguardano la controparte contrattuale stessa; se le domande riguardano invece una persona terza, la controparte contrattuale deve far sì che detta persona risponda completamente e correttamente alle domande. Tale obbligo riguarda anche tutte le domande formulate in forma testuale riguardanti circostanze che potrebbero indicare l’esistenza per la persona interessata di un obbligo fiscale all’estero. Autodichiarazione e comunicazione dei dati Allianz Suisse può pretendere che la controparte contrattuale ovvero una persona terza con diritti contrattuali presenti un’autodichiarazione sul suo status fiscale. Qualora esista un obbligo fiscale all’estero, i dati necessari vengono comunicati all’autorità tributaria secondo le modalità previste dalla legge o dall’accordo tra gli Stati. Tale comunicazione viene effettuata direttamente presso l’autorità tributaria estera se la persona interessata l’ha autorizzata oppure presso l’autorità tributaria svizzera se la persona interessata non ha autorizzato una comunicazione diretta all’autorità tributaria estera. Se dall’autodichiarazione emerge l’esistenza di un obbligo fiscale all’estero, Allianz Suisse può richiedere alla persona interessata di compilare e sottoscrivere un apposito modulo di dichiarazione, in cui sia indicato il codice fiscale estero e che confermi il suo status fiscale estero e di restituire ad Allianz Suisse tale modulo, correttamente compilato in tutte le sue parti e corredato di tutti i documenti dimostrativi previsti nel modulo stesso nonché dell’autorizzazione scritta e firmata a comunicare agli uffici tributari i dati richiesti. In caso di mancata o tardiva presentazione dei documenti richiesti, la persona interessata viene trattata come se fosse fiscalmente imponibile all’estero e non avesse autorizzato la comunicazione all’autorità tributaria estera. Se dall’autodichiarazione non emerge l’esistenza di un obbligo fiscale all’estero ma altri dati fanno comunque supporre la sua esistenza, Allianz Suisse può richiedere alla persona interessata di presentare determinati moduli di dichiarazione e documenti dimostrativi entro i termini stabiliti dalla stessa. Variazione dello status fiscale Se lo status fiscale dichiarato della persona interessata cambia oppure se detta persona viene successivamente a conoscenza di un obbligo fiscale all’estero a suo carico, Allianz Suisse deve esserne informata immediatamente per iscritto. Risoluzione del contratto Se la persona interessata non concede l’autorizzazione richiesta da Allianz Suisse a comunicare i dati raccolti all’autorità tributaria competente oppure se la documentazione richiesta non viene presentata o non viene presentata puntualmente, Allianz Suisse ha facoltà di risolvere il contratto anche con effetto retroattivo a partire dal momento in cui sorge l’obbligo fiscale all’estero e, al più tardi, dal momento in cui Allianz Suisse è tenuta a effettuare un prelievo fiscale alla fonte, sempre che Allianz Suisse sia giuridicamente obbligata a procedere alla risoluzione. VLEB019I Per le assicurazioni sulla vita, le regole per il riscatto da applicare alla data della risoluzione contrattuale sono quelle previste dal contratto. In caso di risoluzione con effetto retroattivo di un’assicurazione sulla vita, i premi corrisposti ad Allianz Suisse e le prestazioni erogate, ma non dovute, da Allianz Suisse dal momento della risoluzione vanno rimborsati. Prestazioni e premi da rimborsare possono essere compensati tra loro senza distinzione tra soggetti tenuti al rimborso e aventi diritto. 1 Autorizzazione alla comunicazione dei dati e trattenuta dell’imposta alla fonte L’autorizzazione richiesta da Allianz Suisse per la comunicazione dei dati necessari all’autorità tributaria estera va inviata per iscritto e non è revocabile. La trattenuta viene riaccreditata all’avente diritto, senza applicazione di interessi, non appena emerga che l’imposta non era dovuta. Se invece viene appurato che l’imposta alla fonte era dovuta, la trattenuta viene inviata all’autorità tributaria nella misura necessaria; l’eventuale importo residuo viene riaccreditato all’avente diritto, senza applicazione di interessi. In caso di mancata o non puntuale autorizzazione, Allianz Suisse ha facoltà di ridurre la prestazione contrattualmente prevista per le assicurazioni sulla vita oppure il saldo pagabile del conto trattenendo l’importo dell’imposta alla fonte previsto dalla legge o dall’accordo tra gli Stati. In tal caso, è dovuto solo l’importo al netto di detta trattenuta. La comunicazione dei dati all’autorità tributaria estera e l’effettuazione della trattenuta presuppongono l’esistenza di misure corrispondenti nella legge o nell’accordo tra Stati. Divieto di cessione e costituzione in pegno a persone con obblighi fiscali all’estero Qualora le condizioni generali dell’assicurazione sulla vita, le condizioni relative al conto premi e le condizioni del conto di pagamento prevedano la possibilità di cessione e costituzione in pegno, i diritti non possono essere costituiti in pegno o ceduti a persone fiscalmente assoggettate a Paesi diversi dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein. Pagamenti Allianz Suisse soddisfa i propri obblighi di pagamento tramite bonifico all’istituto finanziario indicato obbligatoriamente dall’avente diritto. Se vi sono leggi o accordi tra Stati che stabiliscono l’obbligo di notificare ad autorità fiscali svizzere o estere i pagamenti ad istituti finanziari, Allianz Suisse effettua il pagamento solo verso quegli istituti finanziari che autorizzano per iscritto detta notifica. Allianz Suisse può esigere che il conto sul quale accreditare il bonifico sia a nome esclusivamente dell’avente diritto. In caso di ritardi nei bonifici, questi si intendono a carico dell’avente diritto, escludendo qualsiasi messa in mora per Allianz Suisse. VLEB019I 2
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