Disposizioni complementari per la determinazione di un

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Disposizioni complementari
per la determinazione di un eventuale obbligo fiscale all’estero
Edizione 03.2014
Ambito di applicabilità e durata
Le presenti disposizioni complementari regolano gli obblighi e i doveri
relativi alla determinazione di eventuali rapporti fiscali in cui siano coinvolti
Paesi stranieri e le relative conseguenze.
Se vi sono disposizioni di legge o accordi tra Stati che prevedono, per
persone diverse dalla controparte contrattuale o di una persona terza con
diritti contrattuali, effetti giuridici collegati agli obblighi fiscali esteri che
possono avere effetti uguali o analoghi per Allianz Suisse, tali disposizioni
si intendono valide per analogia anche per queste persone.
C’è coinvolgimento fiscale di un Paese straniero se per la controparte
contrattuale o per una persona terza con diritti contrattuali esiste un
obbligo fiscale in un Paese diverso dalla Svizzera o del Principato del
Liechtenstein. Tale obbligo è regolato dal diritto tributario estero applicabile di volta in volta in base al diritto svizzero o a un accordo tra Stati.
Le presenti disposizioni complementari restano valide anche dopo la data
di risoluzione del contratto; esse integrano le condizioni generali di assicurazione valevoli per le assicurazioni sulla vita, le condizioni relative al
conto premi e le condizioni relative al conto di pagamento e, in caso di
divergenze, prevalgono su queste ultime.
Obbligo di dichiarazione
La controparte contrattuale è tenuta a rispondere completamente e correttamente a tutte le domande sottoposte da Allianz Suisse in forma testuale
e che potrebbero servire a stabilire se esiste un obbligo fiscale all’estero,
se dette domande riguardano la controparte contrattuale stessa; se le
domande riguardano invece una persona terza, la controparte contrattuale
deve far sì che detta persona risponda completamente e correttamente
alle domande.
Tale obbligo riguarda anche tutte le domande formulate in forma testuale
riguardanti circostanze che potrebbero indicare l’esistenza per la persona
interessata di un obbligo fiscale all’estero.
Autodichiarazione e comunicazione dei dati
Allianz Suisse può pretendere che la controparte contrattuale ovvero una
persona terza con diritti contrattuali presenti un’autodichiarazione sul suo
status fiscale.
Qualora esista un obbligo fiscale all’estero, i dati necessari vengono
comunicati all’autorità tributaria secondo le modalità previste dalla legge o
dall’accordo tra gli Stati. Tale comunicazione viene effettuata direttamente
presso l’autorità tributaria estera se la persona interessata l’ha autorizzata
oppure presso l’autorità tributaria svizzera se la persona interessata non
ha autorizzato una comunicazione diretta all’autorità tributaria estera.
Se dall’autodichiarazione emerge l’esistenza di un obbligo fiscale all’estero, Allianz Suisse può richiedere alla persona interessata di compilare e
sottoscrivere un apposito modulo di dichiarazione, in cui sia indicato il
codice fiscale estero e che confermi il suo status fiscale estero e di
restituire ad Allianz Suisse tale modulo, correttamente compilato in tutte le
sue parti e corredato di tutti i documenti dimostrativi previsti nel modulo
stesso nonché dell’autorizzazione scritta e firmata a comunicare agli uffici
tributari i dati richiesti.
In caso di mancata o tardiva presentazione dei documenti richiesti, la
persona interessata viene trattata come se fosse fiscalmente imponibile
all’estero e non avesse autorizzato la comunicazione all’autorità tributaria
estera.
Se dall’autodichiarazione non emerge l’esistenza di un obbligo fiscale
all’estero ma altri dati fanno comunque supporre la sua esistenza, Allianz
Suisse può richiedere alla persona interessata di presentare determinati
moduli di dichiarazione e documenti dimostrativi entro i termini stabiliti
dalla stessa.
Variazione dello status fiscale
Se lo status fiscale dichiarato della persona interessata cambia oppure se
detta persona viene successivamente a conoscenza di un obbligo fiscale
all’estero a suo carico, Allianz Suisse deve esserne informata immediatamente per iscritto.
Risoluzione del contratto
Se la persona interessata non concede l’autorizzazione richiesta da Allianz Suisse a comunicare i dati raccolti all’autorità tributaria competente
oppure se la documentazione richiesta non viene presentata o non viene
presentata puntualmente, Allianz Suisse ha facoltà di risolvere il contratto
anche con effetto retroattivo a partire dal momento in cui sorge l’obbligo
fiscale all’estero e, al più tardi, dal momento in cui Allianz Suisse è tenuta
a effettuare un prelievo fiscale alla fonte, sempre che Allianz Suisse sia
giuridicamente obbligata a procedere alla risoluzione.
VLEB019I
Per le assicurazioni sulla vita, le regole per il riscatto da applicare alla
data della risoluzione contrattuale sono quelle previste dal contratto.
In caso di risoluzione con effetto retroattivo di un’assicurazione sulla vita, i
premi corrisposti ad Allianz Suisse e le prestazioni erogate, ma non
dovute, da Allianz Suisse dal momento della risoluzione vanno rimborsati.
Prestazioni e premi da rimborsare possono essere compensati tra loro
senza distinzione tra soggetti tenuti al rimborso e aventi diritto.
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Autorizzazione alla comunicazione dei dati e trattenuta dell’imposta alla fonte
L’autorizzazione richiesta da Allianz Suisse per la comunicazione dei dati
necessari all’autorità tributaria estera va inviata per iscritto e non è revocabile.
La trattenuta viene riaccreditata all’avente diritto, senza applicazione di
interessi, non appena emerga che l’imposta non era dovuta. Se invece
viene appurato che l’imposta alla fonte era dovuta, la trattenuta viene
inviata all’autorità tributaria nella misura necessaria; l’eventuale importo
residuo viene riaccreditato all’avente diritto, senza applicazione di interessi.
In caso di mancata o non puntuale autorizzazione, Allianz Suisse ha
facoltà di ridurre la prestazione contrattualmente prevista per le assicurazioni sulla vita oppure il saldo pagabile del conto trattenendo l’importo
dell’imposta alla fonte previsto dalla legge o dall’accordo tra gli Stati. In tal
caso, è dovuto solo l’importo al netto di detta trattenuta.
La comunicazione dei dati all’autorità tributaria estera e l’effettuazione
della trattenuta presuppongono l’esistenza di misure corrispondenti nella
legge o nell’accordo tra Stati.
Divieto di cessione e costituzione in pegno a persone con obblighi fiscali all’estero
Qualora le condizioni generali dell’assicurazione sulla vita, le condizioni
relative al conto premi e le condizioni del conto di pagamento prevedano
la possibilità di cessione e costituzione in pegno, i diritti non possono
essere costituiti in pegno o ceduti a persone fiscalmente assoggettate a
Paesi diversi dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein.
Pagamenti
Allianz Suisse soddisfa i propri obblighi di pagamento tramite bonifico
all’istituto finanziario indicato obbligatoriamente dall’avente diritto.
Se vi sono leggi o accordi tra Stati che stabiliscono l’obbligo di notificare
ad autorità fiscali svizzere o estere i pagamenti ad istituti finanziari, Allianz
Suisse effettua il pagamento solo verso quegli istituti finanziari che autorizzano per iscritto detta notifica.
Allianz Suisse può esigere che il conto sul quale accreditare il bonifico sia
a nome esclusivamente dell’avente diritto.
In caso di ritardi nei bonifici, questi si intendono a carico dell’avente
diritto, escludendo qualsiasi messa in mora per Allianz Suisse.
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