Protocollo n.163/U-FP 2014 Roma 5 maggio 2014 Alle Segreterie Regionali FP CGIL Alle Segreterie Territoriali FP CGIL Oggetto: Credito fiscale Dl 66/2014. Care Compagne, cari Compagni Con il DL 66/2014 ha finalmente visto la luce il provvedimento sugli 80 euro per i lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Diversamente da quello che si era percepito dalle informazioni della stampa, con tale provvedimento non c’è stato un intervento modificativo sul sistema di calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Si tratta di un “credito” (di imposta) che, al momento, varrà per il solo anno 2014 e dovrebbe essere erogato a partire dalla mensilità di maggio 2014. Qualora il “credito” spettante in termini annuali non avvenisse a partire dalla mensilità di maggio, l’importo annuale spettante dovrà essere suddiviso per i mesi residui dell’anno. L’ammontare massimo di tale credito, per l’anno 2014, è pari a € 640,00. Per beneficiare di tale credito, oltre la tipologia di redditi prima indicati, i limiti di reddito 2014 sono: Fino a € 24.000,00: o In tal caso si beneficia dell’intero credito (€ 640,00), pari a € 80,00 mese fino al 31/12/2014. Oltre € 24.000,00 e fino a € 26.000,00: o In tal caso si beneficia di quota parte del credito totale secondo la seguente formula: Credito = 640 * ((26.000 – Reddito) / 2.000) Fermo restando l’esclusione da tale beneficio dei cosiddetti “incapienti” (cioè i contribuenti fino a € 8.000,00 di reddito), gli interessati al beneficio pieno sono coloro che percepiscono un reddito oltre 8.000,00 euro e fino a 24.000,00 euro; nella tabella allegata trovate lo sviluppo mensile del credito cui si avrà diritto in ragione del proprio reddito. Ferme le tipologie reddituali e i limiti degli importi, il credito spetta nel caso in cui l’imposta lorda sia di importo superiore alle detrazioni di lavoro spettanti. Senza ombra di dubbio si tratta di una operazione rilevante nel suo complesso e molto positiva per i beneficiari di tale credito; c’è ovviamente da auspicare che questo non si limiti al solo anno 2014, ma che diventi strutturale nella sua interezza per gli anni a venire e che possa vedere coinvolti soggetti oggi esclusi quali gli “incapienti” e i pensionati. È utile rammentare che nel caso in cui si percepisca tale “credito” in tutto o in parte non spettante, la restituzione dovrà avvenire in sede di dichiarazione dei redditi nel 2015. Tale evenienza, ovvero la restituzione del credito percepito o quota parte di esso, si verifica quando il reddito dichiarato è superiore a 26.000,00 euro o superando i 24.000,00 euro si attesta fra 24.000,00 e 26.000,00 euro. In quest’ultimo caso, per avere un riferimento, al di sopra dei 24.000,00 per ogni cento euro in più di reddito annuo, il valore del credito decresce di 32 euro fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a € 26.000,00. Fermo restando che il sostituto d’imposta (datore di lavoro) deve riconoscere il “credito” in modo automatico sulla base delle informazioni in suo possesso (reddito previsionale); nel caso in cui il lavoratore sia a conoscenza di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio titolari di reddito complessivo superiore a 26.000,00 euro derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta) è tenuto ad informare il sostituto d’imposta in modo che questi possa, dalla data di comunicazione, sospendere l’erogazione del credito e recuperare il credito eventualmente erogato nelle mensilità successive e comunque in sede di operazione di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. p. il Dipartimento sindacale (V. Di Biasi)
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