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Fasccicolo Inform
mativo
Mod. H254 - Ed. 07/2014
La tua Assicuraz
zione svizzera
a.
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
Nota Informativa, comprensiva del Glossario
Condizioni di Assicurazione
Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
****************************************************
Nota Informativa
Mod. H255 - Ed. 07/2014
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto
alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della
sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
*M DPOUSBUUP Ò DPODMVTP DPO MB TFEF MFHBMF EFMMB 4PDJFUË TJUB JO *UBMJB 7JB (# $BTTJOJT O¡ .JMBOP 5FM 'BY
4JUP*OUFSOFUXXXIFMWFUJBJU1PTUBFMFUUSPOJDBNBSLFUJOH!IFMWFUJBJU
-B4PDJFUËHelvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’ItaliaÒJTDSJUUBBMM"MCP
*NQSFTFEJ"TTJDVSB[JPOFOFEBQQBSUJFOFBMGruppo AssicurativoHelvetiaJTDSJUUPBMM"MCP(SVQQJ"TTJDVSBUJWJOEPSEJOF
-B4PDJFUËPQFSBOUFJO*UBMJBJOSFHJNFEJTUBCJMJNFOUPTPUUPJMDPOUSPMMPEFMM*7"44ÒTUBUBBVUPSJ[[BUBBMMFTFSDJ[JPEFMMBUUJWJUËBTTJDVSBUJWBDPO%FDSFUP
EJSJDPHOJ[JPOFEFM.JOJTUFSPEFMM*OEVTUSJB$PNNFSDJPFE"SUJHJBOBUPEFMQVCCMJDBUPTVMTVQQMFNFOUPO(B[[FUUB6GGJDJBMFO
EFMFDPO1SPWWFEJNFOUP*47"1OEFMQVCCMJDBUPTVMMB(B[[FUUB6GGJDJBMFOEFM
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
I dati relativi all'ultimo bilancio approvato (2013) indicano che la Società ha un patrimonio netto di 80,6 milioni di euro, di cui 20 milioni di
euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di
solvibilità riferito alla gestione danni del 142,5% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità
disponibile
e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)
1BHJOBEJ
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO BTTJDVSB MB 3FTQPOTBCJMJUË $JWJMF QFS EBOOJ DBVTBUJ B UFS[J EVSBOUF MP TWPMHJNFOUP
EFMMBUUJWJUËQSPGFTTJPOBMFNFEJDPTBOJUBSJB
*MDPOUSBUUPQVÛFTTFSFFNFTTPDPOEVSBUBBOOVBMFOFMMBGPSNVMBDPOiUBDJUPSJOOPWPw
AVVERTENZA: "MMB TDBEFO[BQBUUVJUBJONBODBO[B EJ EJTEFUUB NFEJBOUFMFUUFSB SBDDPNBOEBUB TQFEJUBBMNFOPTFTTBOUBHJPSOJQSJNBEFMMBTDBEFO[B
EFMDPOUSBUUPM"TTJDVSB[JPOFEJEVSBUBOPOJOGFSJPSFBMMBOOPÒQSPSPHBUBQFSVOBOOPFDPTÖTVDDFTTJWBNFOUF
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
-BTTJDVSB[JPOF Ò QSFTUBUB QFS MB SFTQPOTBCJMJUË DJWJMF QFS J EBOOJ EFSJWBOUJ EB DPNQPSUBNFOUJ DPMQPTJ DIF DBVTBOP EBOOJ B UFS[J DPNF NPSUF MFTJPOJ
QFSTPOBMJEJTUSV[JPOFFEFUFSJPSBNFOUPEJDPTFDBVTBUJEBVOGBUUPBDDJEFOUBMFBWWFOVUPOFMMhFTFSDJ[JPEFMMBUUJWJUËQSPGFTTJPOBMFNFEJDPTBOJUBSJBPHHFUUP
EFMMBTTJDVSB[JPOF
Garanzie Prestate
-B QPMJ[[B UJFOF JOEFOOF M"TTJDVSBUP EJ RVBOUP RVFTUJ TJB UFOVUP B QBHBSF B UJUPMP EJ SJTBSDJNFOUP B GSPOUF EJ VO DPNQPSUBNFOUP DPMQPTP PDDPSTP JO
SFMB[JPOFBMMFTFSDJ[JPEFMMBUUJWJUËQSPGFTTJPOBMFBTTJDVSBUBFJOEJDBUBJOQPMJ[[BDPNQSFTJJEBOOJEFSJWBOUJEB
JNQJFHPEJBQQBSFDDIJBSBHHJ9FBMUSFUFDOJDIFEJNNBHJOFQFSTDPQJEJBHOPTUJDJOPODIÏMJNJUBUBNFOUFBJNFEJDJSBEJPMPHJQFSTDPQJUFSBQFVUJDJ
JNQJFHPEJBQQBSFDDIJBUVSFFTUSVNFOUJNFEJDBMJOFDFTTBSJBMMFTFSDJ[JPEFMMBUUJWJUË
VTPEJBQQBSFDDIJQFSMBEJBUFSNJBFEFMFUUSPUFSBQJB
DPOEV[JPOFEFJMPDBMJBEJCJUJBTUVEJPQSPGFTTJPOBMFOPODIÏEBMGBUUPEFMQFSTPOBMFJOGFSNJFSJTUJDPEFMMPTUVEJP
JOUFSWFOUJ EJ QSJNP TPDDPSTP QFS NPUJWJ EFPOUPMPHJDJ BODIF RVBOEP MPQFSB QSPGFTTJPOBMF QSFTUBUB EBMM"TTJDVSBUP OPO SJFOUSB OFMMBNCJUP EFMMB
TQFDJGJDBBUUJWJUËEJDIJBSBUBJOQPMJ[[BQVSDIÏTJUSBUUJEJB[JPOFDPNQJVUBJOTUBUPEJOFDFTTJUË
BUUJWJUËEJWPMPOUBSJBUPJOTUSVUUVSFQVCCMJDIFPFOUJQSJWBUJ
JEBOOJDPOTFHVFOUJBMMFGGFUUVB[JPOFEJQJDDPMJJOUFSWFOUJDIJSVSHJDJBNCVMBUPSJBMJFPEPNJDJMJBSJBODIFRVBOEPMBQSPGFTTJPOFEJDIJBSBUBOPOQSFWFEB
MFTFSDJ[JPEFMMBDIJSVSHJB
JEBOOJEFSJWBOUJEBMMBQSPQSJFUËEJJOTFHOFQVCCMJDJUBSJFPWVORVFVCJDBUFFTDMVTJJEBOOJBMMFPQFSFTVMMFRVBMJTPOPBQQMJDBUF
TFSWJ[JP EJ HVBSEJB NFEJDB TWPMUP QSFTTP TUSVUUVSF EJ 1SPOUP 4PDDPSTP F EBDPOTVMFO[B QSFTTP $FOUSBMJ 0QFSBUJWF BUUF BMMB QSFTUB[JPOF EJ TFSWJ[J EJ
BTTJTUFO[BTBOJUBSJB
AVVERTENZA: Le prestazioni di polizza offerte operano in regime di “Claims made”: la copertura per la responsabilità civile
verso terzi può essere attivata quando all’Assicurato perviene una richiesta di risarcimento danni durante il periodo di efficacia
della polizza, relativamente ad una prestazione professionale erogata dallo stesso Assicurato nel medesimo periodo.
L’assicurazione opera retroattivamente nei casi e con le modalità di cui all’art. 16 “Efficacia della garanzia” - delle “Norme che
regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale del Medico”.
AVVERTENZA: &QSFWJTUBQFSUBMVOJDBTJNFHMJPJEFOUJGJDBUJOFMTVEEFUUP"SUVOBDBSFO[BPWWFSPJMUFNQPDIFJOUFSDPSSFUSBMBEBUBEJTUJQVMB[JPOF
EFMMBQPMJ[[BFMFGGFUUJWBEFDPSSFO[BEFMMBHBSBO[JBQBSJBDFOUPUUBOUB
HJPSOJ
AVVERTENZA: -JNJUB[JPOF BMMPQFSBUJWJUË EFMMB HBSBO[JB -BTTJDVSB[JPOF WBMF TFNQSFDIÏ M"TTJDVSBUP TJB SFHPMBSNFOUF BCJMJUBUP BMMFTFSDJ[JP EFMMB
QSPGFTTJPOFFEJTDSJUUPBMSFMBUJWPBMCPJTUJUVJUPBJTFOTJEJMFHHFFOPOTJBTPTQFTPQFSRVBMVORVFDBVTBEBMMFTFSDJ[JPEFMMBQSPGFTTJPOF
AVVERTENZA: *M NBTTJNBMF BTTJDVSBUP JOEJDBUP JO QPMJ[[B SBQQSFTFOUB MB TPNNB NBTTJNB DIF MB 4PDJFUË NFUUFSË B EJTQPTJ[JPOF QFS PHOJ TJOHPMP
TJOJTUSPNBBODIFQFSPHOJBOOPBTTJDVSBUJWPJOEJQFOEFOUFNFOUFEBMOVNFSPEFMMFSJDIJFTUFEJSJTBSDJNFOUPQSFTFOUBUFBMM"TTJDVSBUPOFMMPTUFTTPQFSJPEP
Garanzie Prestate:MBQPMJ[[BUJFOFJOEFOOFM"TTJDVSBUPEJRVBOUPRVFTUJTJBUFOVUPBQBHBSFBGSPOUFEJVODPNQPSUBNFOUPDPMQPTPDPNQSFTJJEBOOJ
DPOTFHVFOUJB
JNQJFHPEJBQQBSFDDIJBSBHHJ9FBMUSFUFDOJDIFEJNNBHJOFQFSTDPQJEJBHOPTUJDJOPODIÏMJNJUBUBNFOUFBJNFEJDJSBEJPMPHJQFSTDPQJUFSBQFVUJDJ
JNQJFHPEJBQQBSFDDIJBUVSFFTUSVNFOUJNFEJDBMJOFDFTTBSJBMMFTFSDJ[JPEFMMBUUJWJUË
VTPEJBQQBSFDDIJQFSMBEJBUFSNJBFEFMFUUSPUFSBQJB
DPOEV[JPOFEFJMPDBMJBEJCJUJBTUVEJPQSPGFTTJPOBMFOPODIÏEBMGBUUPEFMQFSTPOBMFJOGFSNJFSJTUJDPEFMMPTUVEJP
JOUFSWFOUJ EJ QSJNP TPDDPSTP QFS NPUJWJ EFPOUPMPHJDJ BODIF RVBOEP MPQFSB QSPGFTTJPOBMF QSFTUBUB EBMM"TTJDVSBUP OPO SJFOUSB OFMMBNCJUP EFMMB
TQFDJGJDBBUUJWJUËEJDIJBSBUBJOQPMJ[[Bpurché si tratti di azione compiuta in stato di comprovata necessità allo scopo di salvare dal
pericolo di un danno grave la persona;
BUUJWJUËEJWPMPOUBSJBUPJOTUSVUUVSFQVCCMJDIFPFOUJQSJWBUJ
TFSWJ[JP EJ HVBSEJB NFEJDB TWPMUP QSFTTP TUSVUUVSF EJ 1SPOUP 4PDDPSTP F EBDPOTVMFO[B QSFTTP $FOUSBMJ 0QFSBUJWF BUUF BMMB QSFTUB[JPOF EJ TFSWJ[J EJ
BTTJTUFO[BTBOJUBSJB
AVVERTENZE: Per il dettaglio delle estensioni di cui sopra si rimanda all’Art. 15 – Altri Rischi assicurati delle “Norme che
regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale”.
AVVERTENZE: -FQSJODJQBMJFTDMVTJPOJTPOPSJQPSUBUFBMM"SUo%FMJNJUB[JPOFEFMMBTTJDVSB[JPOFoFTDMVTJPOJoEFMMFi/PSNFDIFSFHPMBOP
MBTTJDVSB[JPOFEJ3FTQPOTBCJMJUË$JWJMF1SPGFTTJPOBMFw
AVVERTENZE: &CFOFSJDPSEBSFDIF il diritto all’indennizzo può venir meno BODIFOFJDBTJEJmancata indicazione dell’esistenza di
pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro.
Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Art. 2 - Altre Assicurazioni e dell’Art. 7 – Obblighi dell’Assicurato in
caso di sinistro delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
1BHJOBEJ
AVVERTENZA: &QSFWJTUPJOGJOFBOPSNBEFMMBSUEFMDPEJDFDJWJMFDIFRVBMPSBJM$POUSBFOUFOPOQSPWWFEBBMQBHBNFOUPEFMQSFNJPPEFMMF
SBUFEJQSFNJPTVDDFTTJWFMBTTJDVSB[JPOFSFTUBsospesaEBMMFPSFEFM¡HJPSOPTVDDFTTJWPBRVFMMPEFMMBTDBEFO[BFSJQSFOEFWJHPSFEBMMFPSF
EFMHJPSOPEJQBHBNFOUP
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
"M GJOF EJ QPUFS FGGFUUVBSF VOB DPSSFUUB WBMVUB[JPOF M"TTJDVSBUPSF EFWF OFDFTTBSJBNFOUF DPOPTDFSF UVUUF MF DJSDPTUBO[F DIF QPTTPOP BWFSF JOGMVFO[B TVM
SJTDIJP
AVVERTENZA: Queste informazioni sono contenute nel “Questionario Responsabilità Civile Professionale Medici” che deve
essere compilato e sottoscritto.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio –
delle Norme che regolano l’assicurazione in generale).
AVVERTENZA: E’ infine previsto, alla voce “Dichiarazioni” presente nel retro del frontespizio di polizza, che, ai fini della validità
della garanzia, il Contraente dichiari di non aver avuto in corso, nell’ultimo triennio, polizze annullate in seguito a sinistri
implicanti la sua responsabilità.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all’Art. 5 Aggravamento del rischio delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
(MJBHHSBWBNFOUJ EJSJTDIJP OPO OPUJP OPOBDDFUUBUJEBMMB 4PDJFUËQPTTPOPDPNQPSUBSFMBQFSEJUBUPUBMF PQBS[JBMFEFMEJSJUUP BMMJOEFOOJ[[POPODIÏMB
TUFTTBDFTTB[JPOFEFMMBTTJDVSB[JPOF"SU$PEJDF$JWJMF
Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che
modificano la descrizione originaria del rischio (ad esempio il conseguimento da parte dell’Assicurato di una specializzazione
medica, che possa comportare una modifica alla propria attività).
1PJDIÏMhBHHSBWBNFOUPEFMSJTDIJPEFUFSNJOBVOBTJUVB[JPOFOVPWBFQJáSJTDIJPTBQFSMB4PDJFUËRVFTUhVMUJNBQVÛDIJFEFSFVOBEFHVBNFOUPEFMQSFNJPF
EFMMFDPOEJ[JPOJPQVÛSFDFEFSFEBMDPOUSBUUP
/FM DBTP EJ EJNJOV[JPOF EFM SJTDIJP MB 4PDJFUË B EFDPSSFSF EBMMB TDBEFO[B EFM QSFNJP P EFMMB SBUB EJ QSFNJP TVDDFTTJWB BMMB DPNVOJDB[JPOF
EFMM"TTJDVSBUP$POUSBFOUFÒUFOVUBDPNFJOEJDBUPBMM"SUi%JNJOV[JPOFEFMSJTDIJPwBSJEVSSFJMQSFNJP"SU$PEJDF$JWJMF
FSJOVODJBBMSFMBUJWP
EJSJUUPEJSFDFTTP
6. Premi
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il
frazionamento in più rate.
-JNQPSUPJOEJDBUPJOQPMJ[[BÒHJËDPNQSFOTJWPEFMMFUBTTFFEFMMFQSPWWJHJPOJSJDPOPTDJVUFBMMJOUFSNFEJBSJP
& QSFWJTUB MB QPTTJCJMJUË EJ DPSSJTQPOEFSF MBNNPOUBSF EPWVUP JO SBUF TFNFTUSBMJ NFEJBOUF VO BVNFOUP EFM EFM QSFNJP BOOVP MPSEP * NF[[J EJ
QBHBNFOUPEFMQSFNJPBDDFUUBUJEBMMB4PDJFUËBJTFOTJEFMMBWJHFOUFOPSNBUJWBBOUJSJDJDMBHHJP%-HTO¡EFMOPWFNCSFTPOPHMJBTTFHOJJM
CPOJGJDPFEJMEFOBSPDPOUBOUFDPOJMJNJUJFMFNPEBMJUËQSFWJTUJEBMMBDJUBUBOPSNB
7. Diritto di recesso
AVVERTENZA: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere
dall’assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30
giorni.
La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte,
relativa al periodo di rischio non corso.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.
Il diritto dell’Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.
Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
9. Legge applicabile al contratto
"MDPOUSBUUPDIFWFSSËTUJQVMBUPTBSËBQQMJDBUBMBMFHHFJUBMJBOB
-F1BSUJQPUSBOOPDPOWFOJSFEJBTTPHHFUUBSFJMDPOUSBUUPBEVOBMFHJTMB[JPOFEJWFSTBEBRVFMMBJUBMJBOBTBMWJJMJNJUJEFSJWBOUJEBMMBQQMJDB[JPOFEJOPSNF
JNQFSBUJWFOB[JPOBMJFTBMWBMBQSFWBMFO[BEFMMFEJTQPTJ[JPOJTQFDJGJDIFSFMBUJWFBMMFBTTJDVSB[JPOJPCCMJHBUPSJFQSFWJTUFEBMMPSEJOBNFOUPJUBMJBOP
10. Regime fiscale
*MSFHJNFGJTDBMFBQQMJDBUPBMDPOUSBUUPEJBTTJDVSB[JPOFQSFWFEFMJNQPTJ[JPOFEJVOBMJRVPUBQBSJBMDPNFEJTQPTUPEBMMBWJHFOUFOPSNBUJWBEJ
TFUUPSF
1BHJOBEJ
11. Informativa in corso di contratto
*O SFMB[JPOF BE FWFOUVBMJ WBSJB[JPOJ EFMMF JOGPSNB[JPOJ DPOUFOVUF OFM 'BTDJDPMP *OGPSNBUJWP JOUFSWFOVUF EPQP MB TUJQVMB EFM DPOUSBUUP TF MF TUFTTF
EFSJWBTTFSPEBJOOPWB[JPOJOPSNBUJWFMB4PDJFUËMFDPNVOJDIFSËQFSJTDSJUUPBM$POUSBFOUF/FHMJBMUSJDBTJTVMTJUPJOUFSOFUTBSËQSFWJTUBVOBTF[JPOFQFSMB
DPOTVMUB[JPOFEFJTVDDFTTJWJBHHJPSOBNFOUJEFM'BTDJDPMP*OGPSNBUJWP
-B 4PDJFUË IB MhPCCMJHP EJ GPSOJSF SJTDPOUSP QFS JTDSJUUP BE PHOJ SJDIJFTUB EJ JOGPSNB[JPOF QSFTFOUBUB EBM $POUSBFOUF P EBHMJ BWFOUJ EJSJUUP JO NFSJUP BM
SBQQPSUPBTTJDVSBUJWPFOUSPWFOUJHJPSOJEBMSJDFWJNFOUPEFMMBSJDIJFTUB
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono dare avviso scritto del sinistro all’Agenzia che ha emesso la
polizza o alla Società entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza. L’Assicurato o il Contraente
devono inoltre fornire tempestivamente tutte le informazioni ulteriori in merito alle circostanze del fatto oggetto di richiesta di
risarcimento, segnalare la presenza di altri contratti di assicurazione per la responsabilità civile, i nominativi dei testimoni e
trasmettere la documentazione rilevante, anche in copia, nonché gli originali degli atti giudiziari eventualmente notificati e/o
pervenuti. Il dettaglio degli obblighi del Contraente e dell’Assicurato in caso di sinistro sono indicati all’art. 7 – Obblighi
dell’Assicurato in caso di sinistro – delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
1FSMBEFGJOJ[JPOFEFMMFNPEBMJUËEJHFTUJPOFEFMMFWFSUFO[FEJEBOOPTJSJNBOEBBRVBOUPQSFWJTUPBMMBSU(FTUJPOFEFMMFWFSUFO[FEJEBOOPoTQFTF
MFHBMJEFMMFi/PSNFDIFSFHPMBOPMBTTJDVSB[JPOFJOHFOFSBMFw
13. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo
operativo dell’Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l’Ufficio Reclami7JB(#$BTTJOJT.JMBOP
'BY1PTUBFMFUUSPOJDBSFDMBNJ!IFMWFUJBJU
1PTTPOPFTTFSFQSFTFOUBUJBMM*7"44JO7JBEFM2VJSJOBMF3PNBPQQVSFBJGBY
JSFDMBNJ
QFS MBDDFSUBNFOUP EFMMPTTFSWBO[B EFMMF EJTQPTJ[JPOJ EFM %-HT O 1BSUF *** 5JUPMP *** $BQP * 4F[JPOF *7CJT SFMBUJWF BMMB
DPNNFSDJBMJ[[B[JPOF B EJTUBO[B EJ TFSWJ[J GJOBO[JBSJ BM DPOTVNBUPSF EB QBSUF EFMMF JNQSFTF EJ BTTJDVSB[JPOF F EJ SJBTTJDVSB[JPOF EFHMJ
JOUFSNFEJBSJFEFJQFSJUJBTTJDVSBUJWJ
HJË QSFTFOUBUJ EJSFUUBNFOUF BMMF JNQSFTF EJ BTTJDVSB[JPOF F DIF OPO IBOOP SJDFWVUP SJTQPTUB FOUSP JM UFSNJOF EJ RVBSBOUBDJORVF HJPSOJ EBM
SJDFWJNFOUPEBQBSUFEFMMFJNQSFTFTUFTTFPDIFIBOOPSJDFWVUPVOBSJTQPTUBSJUFOVUBOPOTPEEJTGBDFOUF
QFS MB SJTPMV[JPOF EFMMF MJUJ USBOTGSPOUBMJFSF P EJSFUUBNFOUF BM TJTUFNB FTUFSP DPNQFUFOUF JOEJWJEVBCJMF BDDFEFOEP BM TJUP JOUFSOFU
IUUQFDFVSPQBFVJOUFSOBM@NBSLFUGJOOFUJOEFY@FOIUNDIJFEFOEPMBUUJWB[JPOFEFMMBQSPDFEVSB'*//&5
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
OPNFDPHOPNFFEPNJDJMJPEFMSFDMBNBOUFDPOFWFOUVBMFSFDBQJUPUFMFGPOJDP
JOEJWJEVB[JPOFEFMTPHHFUUPPEFJTPHHFUUJEJDVJTJMBNFOUBMPQFSBUP
CSFWFEFTDSJ[JPOFEFMNPUJWPEFMMBMBNFOUFMB
DPQJBEFMSFDMBNPFWFOUVBMNFOUFQSFTFOUBUPBMMJNQSFTBEJBTTJDVSB[JPOFFEFMMFWFOUVBMFSJTDPOUSPGPSOJUPEBMMBTUFTTB
PHOJEPDVNFOUPVUJMFQFSEFTDSJWFSFQJáDPNQJVUBNFOUFMFSFMBUJWFDJSDPTUBO[F
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
/FM DBTP JO DVJ MB MFHJTMB[JPOF TDFMUB EBMMF QBSUJ TJB EJWFSTB EB RVFMMB JUBMJBOB HMJ FWFOUVBMJ SFDMBNJ JO NFSJUP BM DPOUSBUUP EPWSBOOP FTTFSF SJWPMUJ
BMM"VUPSJUË EJ 7JHJMBO[B EFM 1BFTF MB DVJ MFHJTMB[JPOF Ò TUBUB QSFTDFMUB *O UBM DBTP M*7"44 GBDJMJUFSË MF DPNVOJDB[JPOJ USB M"VUPSJUË DPNQFUFOUF F JM
$POUSBFOUF
14. Arbitrato
-BQPMJ[[BOPOQSFWFEFTQFDJGJDBDMBVTPMBEJBSCJUSBUPTJSJNBOEBQFSUBOUPBMMFOPSNBUJWFEJMFHHFJOWJHPSF
15. Mediazione per la conciliazione delle controversie
"MMF DPOUSPWFSTJF OBTDFOUJ EBM QSFTFOUF DPOUSBUUP TJ BQQMJDBOP MF EJTQPTJ[JPOJ OPSNBUJWF UFNQP QFS UFNQP WJHFOUJ JO UFNB EJ QSFMJNJOBSF SJDPSTP BM
QSPDFEJNFOUP EJ NFEJB[JPOF JOOBO[J BHMJ 0SHBOJTNJ EJ .FEJB[JPOF JTDSJUUJ JO BQQPTJUP 3FHJTUSP JTUJUVJUP QSFTTP JM .JOJTUFSP EFMMB (JVTUJ[JB % -HT O
FTVDDFTTJWJQSPWWFEJNFOUJNPEJGJDBUJWJJOUFHSBUJWJFEBUUVBUJWJ
-h"VUPSJUË(JVEJ[JBSJBDPNQFUFOUFQFSMBSJTPMV[JPOFEFMMFDPOUSPWFSTJFEFSJWBOUJ
EBMQSFTFOUFDPOUSBUUPWJFOFJOEJWJEVBUBJORVFMMBEFMMVPHPEJSFTJEFO[BPEPNJDJMJPFMFUUJWPEFM$POUSBFOUFP"TTJDVSBUP
1BHJOBEJ
D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA
%JTFHVJUPTJSJQPSUBOPMFEFGJOJ[JPOJEFJUFSNJOJBTTJDVSBUJWJVUJMJ[[BUJOFMQSFTFOUF'BTDJDPMP*OGPSNBUJWP
*MTPHHFUUPJMDVJJOUFSFTTFÒQSPUFUUPEBMMhBTTJDVSB[JPOF
Assicurato
*MDPOUSBUUPEJBTTJDVSB[JPOF
Assicurazione
µ JM SFHJNF BTTJDVSBUJWP DIF MJNJUB MPQFSBUJWJUË EFMMBTTJDVSB[JPOF BMMF SJDIJFTUF EJ SJTBSDJNFOUP GPSNVMBUF OFJ DPOGSPOUJ
EFMMBTTJDVSBUP EB UFS[J F SFMBUJWF B GBUUJ DPNNFTTJ EBMMhBTTJDVSBUP BODIF BOUFSJPSNFOUF BMMB TUJQVMB EFMMB QPMJ[[B TF
Claims Made
WFSJGJDBUJTJOFMQFSJPEPJEFOUJGJDBUPOFMMFDPOEJ[JPOJDPOUSBUUVBMJFBDPOEJ[JPOFDIFMFTVEEFUUFSJDIJFTUFTJBOPQSFTFOUBUF
OFMDPSTPEFMQFSJPEPEJWJHFO[BEFMMBQPMJ[[BTUFTTB
6OBPQJáB[JPOJFPPNJTTJPOJDIFDBVTBOPJEBOOJPHHFUUPEFMMBSJDIJFTUBEJSJTBSDJNFOUPFDIFTPOPQPTUFJOFTTFSF
Comportamento colposo
EBMMBTTJDVSBUPDPOJNQSVEFO[BOFHMJHFO[BPJNQFSJ[JBPQQVSFOPOSJTQFUUBOEPMFHHJSFHPMBNFOUJPSEJOJPEJTDJQMJOF
*MTPHHFUUPDIFTUJQVMBMBTTJDVSB[JPOF
Contraente
4JBHMJPHHFUUJNBUFSJBMJTJBHMJBOJNBMJ
Cose
*QSFHJVEJ[JFDPOPNJDJDPOTFHVFOUJBNPSUFMFTJPOJQFSTPOBMJEJTUSV[JPOJPEFUFSJPSBNFOUJEJDPTF
Danni
-JNQPSUP QSFTUBCJMJUP DIF JO DBTP EJ EBOOJ QFS NPSUF MFTJPOJ QFSTPOBMJ F QFS EBOOFHHJBNFOUJ B DPTF F QFSEJUF
Franchigia
QBUSJNPOJBMJM"TTJDVSBUPUJFOFBTVPDBSJDPQFSDJBTDVOTJOJTUSP
*OUFSWFOUPFPQSPDFEVSBDIFWJFOFFTFHVJUBJOTBMBPQFSBUPSJBDPOMBQSFTFO[BEJVONFEJDPBOFTUFTJTUBFMBTTJTUFO[B
Intervento chirurgico
EJVOBFRVJQFPQFSBUPSJB
µ JM SFHJNF BTTJDVSBUJWP DIF MJNJUB MhPQFSBUJWJUË EFMMB HBSBO[JB BTTJDVSBUJWB BJ GBUUJ QFS J RVBMJ M"TTJDVSBUP EFCCB
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Loss Occurrence
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Massimale
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Medico
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Parti
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Perdite Patrimoniali
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Polizza
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Premio
-BTPNNBEPWVUBEBMMB4PDJFUËBMUFS[PJODBTPEJTJOJTUSP
Risarcimento
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-BSJDIJFTUBEJSJTBSDJNFOUPEBOOJQSFTFOUBUBEBVOUFS[POFJDPOGSPOUJEFMMBTTJDVSBUPQFSNPSUFMFTJPOJQFSTPOBMJQFSEJUF
Sinistro
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Società
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Stato di necessità
BMUSJNFOUJFWJUBCJMF
G LOSSARIO
(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale –
SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)
Anno (annuo - annuale):
Bimestre (bimestrale):
Età assicurativa:
Mese (mensile):
Poliennale (durata):
Quadrimestre
(quadrimestrale):
Quinquennio
(quinquennale):
Semestre (semestrale):
Settimana (settimanale):
Trimestre (trimestrale):
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QFSJPEPEJUFNQPMBDVJEVSBUBÒDPNQSFTBUSBFHJPSOJJOGVO[JPOFEFMMBEBUBJOJ[JBMFEFMDPOUFHHJP
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è responsabile della
veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Generale e Direttore per l’Italia
Francesco La Gioia
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Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. H254
INDICE
DEFINIZIONI
1
GLOSSARIO
1
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO
3
ANNOTAZIONI
6
DEFINIZIONI
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Claims Made
È il regime assicurativo che limita l’operatività dell’assicurazione alle richieste di risarcimento formulate nei
confronti dell’assicurato da terzi e relative a fatti commessi dall'assicurato anche anteriormente alla stipula della
polizza, se verificatisi nel periodo identificato nelle condizioni contrattuali e a condizione che le suddette richieste
siano presentate nel corso del periodo di vigenza della polizza stessa.
Comportamento colposo
Una o più azioni e/o omissioni che causano i danni oggetto della richiesta di risarcimento e che sono poste in
essere dall’assicurato con imprudenza, negligenza o imperizia oppure non rispettando leggi, regolamenti, ordini
o discipline.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose
Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Danni
I pregiudizi economici conseguenti a morte, lesioni personali, distruzioni o deterioramenti di cose.
Franchigia
L’importo prestabilito che, in caso di danni per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e perdite
patrimoniali, l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro.
Intervento chirurgico
Intervento e/o procedura che viene eseguita in sala operatoria con la presenza di un medico anestesista e
l’assistenza di una equipe operatoria.
Loss Occurrence
È il regime assicurativo che limita l'operatività della garanzia assicurativa ai fatti per i quali l’Assicurato debba
rispondere per il proprio comportamento colposo, avvenuti esclusivamente durante il periodo di vigenza della
polizza, a prescindere dalla data di richiesta di risarcimento o di denuncia del sinistro.
Massimale
La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia
assicurativa. Quando il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, questi rappresenta la massima
esposizione per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione.
Medico
Il professionista laureato in discipline mediche, abilitato all’esercizio della professione medica attraverso il
superamento di apposito esame di stato e iscritto all’albo.
Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società
Perdite Patrimoniali
Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e
distruzione o deterioramento di cose.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dall’assicurato alla Società.
Risarcimento
La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro.
Scoperto
La quota di danno risarcibile per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e di perdite patrimoniali,
espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato.
Sinistro
La richiesta di risarcimento danni presentata da un terzo nei confronti dell’assicurato per morte, lesioni personali,
perdite patrimoniali e per danneggiamenti a cose.
Società
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.
Stato di necessità
Situazione che porta l’Assicurato a porre in essere il comportamento colposo in quanto costretto dalla necessità di
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, da lui non volontariamente causato e non
altrimenti evitabile.
GLOSSARIO
(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)
Anno (annuo - annuale)
Periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).
Bimestre (bimestrale)
Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Età assicurativa
Età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
Mese (mensile)
Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Poliennale (durata)
Periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).
Quadrimestre (quadrimestrale)
Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Quinquennio (quinquennale)
Periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
Semestre (semestrale)
Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Settimana (settimanale)
Periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Trimestre (trimestrale)
Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Mod. H256 - Ed. 02/2014
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e
1894 C.C.)
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti
di assicurazione per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivamente avviso a tutti gli
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle
ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Devono essere provate dalle Parti per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non
accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art.
1898 C.C.).
Art- 6 - Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato e
rinuncia al relativo diritto di recesso (art. 1897 C.C.).
Art. 7 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza
oppure alla Società, entro 15 (quindici) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del C.C.).
Il Contraente o l’Assicurato devono inoltre comunicare all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, nel
più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulla modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente
sia venuto a conoscenza, le informazioni di cui all’art. 2 del presente contratto, nonché trasmettere i documenti e gli atti
giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del C.C.).
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può
recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In tal caso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa al Contraente la parte di premio, al
netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione intercorrente tra la data di efficacia del recesso e l’originaria scadenza
del contratto.
Art. 9 – Durata del contratto
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del
contratto, quest’ultimo è prorogato per un anno e così successivamente.
Art. 10 - Oneri fiscali
Sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Foro competente
Valgono le Norme di legge.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
Art. 13 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome
dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
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L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere alla Società la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in
giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato di ogni pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad quarto del
massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in
proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di
multe o ammende.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO
Art. 14 – Oggetto dell’assicurazione – Responsabilità Civile professionale nei confronti di terzi (R.C.T.)
Premesso che l’assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni e informazioni fornite dal Contraente/Assicurato, anche tramite questionario che
forma parte integrante del presente contratto, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni
personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di un comportamento colposo verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività
professionale assicurata e indicata in polizza.
L’assicurazione opera solo ed esclusivamente se l’Assicurato al momento del comportamento colposo è regolarmente abilitato
all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo istituito ai sensi di legge e non è sospeso per qualunque causa
dall’esercizio della professione.
L’Assicurazione opera per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere.
Art. 15 - Altri Rischi Assicurati
L’Assicurazione si intende operante anche per :
a)
i danni conseguenti all’effettuazione di interventi chirurgici ambulatoriali e/o domiciliari anche quando la professione dichiarata non preveda
l’esercizio della chirurgia;
b)
i danni conseguenti all’impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche d’immagine per scopi diagnostici nonché, limitatamente ai medici
radiologi, per scopi terapeutici;
c)
d)
e)
i danni derivanti dall’uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;
f)
i danni derivanti dal servizio di guardia medica svolto presso strutture di Pronto Soccorso e da consulenza presso Centrali Operative atte alla
prestazione di servizi di assistenza sanitaria;
g)
i danni derivanti dalla proprietà di insegne pubblicitarie ovunque ubicate, esclusi i danni alle opere sulle quali sono applicate;
i danni conseguenti alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale nonché al fatto del personale infermieristico dello studio;
i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici, anche quando l’opera professionale prestata dall’Assicurato non
rientra nell’ambito della specifica attività dichiarata in polizza, purché si tratti di azione compiuta in stato di necessità;
Art. 16 - Efficacia della garanzia
16.1- Medici che non sono stati precedentemente assicurati con la Società o con altra Compagnia Assicuratrice per il medesimo
rischio
La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia
dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato:
a) durante il periodo di efficacia dell’assicurazione;
b) non oltre i due anni precedenti rispetto alla data di decorrenza dell’efficacia dell’assicurazione, solo ed esclusivamente se tali comportamenti non
erano noti all’Assicurato prima della stipulazione della polizza e se le relative richieste di risarcimento sono presentate all’Assicurato dopo 180
(centottanta) giorni dalla data di decorrenza dell’efficacia dell’assicurazione.
La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato di non essere a
conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
16.2- Medici che sono stati assicurati con altra Compagnia assicuratrice, per il medesimo rischio
a) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia della stessa (claims made)
La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia
dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato non oltre i due anni
precedenti rispetto alla data di decorrenza dell’efficacia dell’assicurazione e che tali comportamenti non fossero noti all’Assicurato prima della
stipulazione della polizza.
La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato di non essere a
conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
b) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa (loss occurrence).
La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia
dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato durante il periodo di
efficacia della presente assicurazione.
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La presente assicurazione non opera con riferimento alle richieste di risarcimento riferibili o conseguenti a comportamenti colposi posti in essere
dall’Assicurato precedentemente rispetto alla decorrenza dell’efficacia dell’assicurazione stessa.
16.3 - Medici che sono stati assicurati con altra polizza stipulata con la Società
a) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia della stessa (claims made).
Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità un diverso contratto di assicurazione, precedentemente stipulato con la
Società per il medesimo rischio, ed il precedente contratto operava a copertura delle richieste di risarcimento presentate durante il relativo periodo di
efficacia, le Parti convengono che, relativamente alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di
efficacia della presente assicurazione, i reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente assicurazione. Le Parti rinunciano pertanto ad
ogni diritto derivante dalla polizza sostituita.
La presente assicurazione è stipulata in base alla dichiarazione dell’Assicurato di non essere a conoscenza di comportamenti colposi posti in essere
durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, che comportino richieste di risarcimento in base alla presente assicurazione.
In caso di dichiarazione inesatta, e purché l’Assicurato non abbia agito con dolo nel rendere tale dichiarazione, si applicheranno le condizioni tutte
della polizza sostituita.
b) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa (loss occurrence).
Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità un diverso contratto di assicurazione precedentemente stipulato con la
Società per il medesimo rischio ed il precedente contratto operava a copertura dei comportamenti colposi posti in essere durante il relativo periodo di
efficacia, la presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia della
stessa, relative a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo.
I sinistri cagionati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita saranno regolati dalle norme contenute
nella stessa.
16.4 - La copertura assicurativa non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all’Assicurato all’inizio
del periodo di assicurazione.
A tale effetto l’Assicurato dichiara ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver
ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di
un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile.
Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla cessazione della
presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del
periodo di validità della stessa.
Art. 17 - Massimale assicurato
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ciascun sinistro e per ciascun
periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello
stesso periodo.
Art. 18 - Estensione Territoriale
L’assicurazione opera per i danni che avvengono nel territorio dell’Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.
Art. 19 – Delimitazione dell’assicurazione – esclusioni
I) Non sono considerati “terzi” ai fini della presente assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce
l’assicurazione.
II) L’assicurazione non opera se al momento del compimento del comportamento colposo che ha originato il sinistro
l’Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale o era comunque sospeso dall’esercizio della professione.
III) L’assicurazione non opera per i danni per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o per le perdite
patrimoniali:
a) di natura estetica e fisionomica;
b) conseguenti ad interventi, terapie e applicazioni estetiche;
c) conseguenti ad interventi di implantologia odontoiatrica;
d) derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali di Direttore Sanitario,
nonché quelle di Dirigente responsabile di reparti o di altra unità nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private,
ferma l’operatività della garanzia per la responsabilità professionale dell’Assicurato;
e) conseguenti all’uso e detenzione di sostanze radioattive naturali o artificiali o di apparecchi per l’accelerazione di particelle
atomiche ovvero verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da
trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione
e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non
ebbe alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto dall’art.15 lett. b;
f) determinati da responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza o irregolarità del consenso informato, salvo i casi
previsti da leggi o regolamenti vigenti;
Mod. H256 - Ed. 02/2014
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g) direttamente o indirettamente attribuibili all’HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata
all’HIV incluso l’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di
qualunque genere da essi provocati;
h) limitatamente ai medici che non effettuano interventi chirurgici, i danni derivanti da atti invasivi diagnostici e terapeutici
salvo quanto previsto dall’art. 15 lett. e);
i) derivanti da pratiche di procreazione assistita salvo il caso di morte e lesioni personali;
j) derivanti dalla permanenza dello stato di gravidanza a seguito dell’esecuzione di tecniche di interruzione volontaria di
gravidanza;
k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivategli dalla legge;
l) derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti
relativi alla professione per la quale è prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto dall’art. 15 lett. e);
m) derivanti da attività di sperimentazione clinica e di ricerca;
n) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da questi detenute;
o) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
p) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di
natanti a motore e da impiego di aeromobili;
q) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma
delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
r) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
s) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e
corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
t) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in
qualunque forma o misura l’amianto;
u) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
v) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
w) derivanti all’Assicurato da rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato stesso a titolo di compenso
professionale;
x) causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.
y) limitatamente ai medici Dermatologi/Venerologi, derivanti dall'uso di apparecchiature laser, salvo che non siano
espressamente comprese nella descrizione dell'attività professionale indicata nel frontespizio di polizza.
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Mod. H256 - Ed. 02/2014
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ANNOTAZIONI
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Helvetia Compagnia Sviz
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/1984 pubbl. su
ul suppl. n.2
G.U. n. 357 del
d 31/12/198
84 Provv. ISVAP n. 00757
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997 pubbl. su G.U.
G
n. 298 del 23/12/1997
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mprese di Ass
s. n. 2.00002
Iscr. Albo G
Gruppi Ass. n°d’ord. 031
La tua Assiccurazione sviz
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