PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 Commissione per le petizioni 29.8.2014 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: 1. Petizione 1598/2013, presentata da Bernhard Zündorff, cittadino tedesco, e da altri due firmatari, sul commercio interbancario dei debiti ipotecari Sintesi della petizione Il firmatario ha stipulato un mutuo con un creditore ipotecario tedesco per costruire una casa. La banca in questione ha successivamente venduto il suo prestito a un'altra banca quale parte di un pacchetto di crediti in sofferenza. Successivamente, il suo prestito è stato scambiato da altre istituzioni finanziarie tedesche e americane. Quando è rimasto in arretrato con i pagamenti, l'attuale detentore del debito ha sottoposto a pignoramento il prestito senza tener conto della difficile situazione personale del debitore. A seguito di ciò, il firmatario ha subito perdite finanziarie. Chiede il sostegno del Parlamento nella sua controversia con la banca. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 4 giugno 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 agosto 2014 "L'UE ha adottato il 4 febbraio 2014 la direttiva sul credito ipotecario (MCD). Le sue disposizioni, che dovranno essere recepite dagli Stati membri al più tardi il 21 marzo 2016, si applicheranno solo ai contratti di credito stipulati dopo il termine di recepimento. L'articolo 28 della MCD obbliga gli Stati membri ad adottare misure volte a incoraggiare i creditori a esercitare una tolleranza ragionevole prima di avviare procedimenti e impone loro di garantire che, ove il debito insoluto rimanga in essere dopo gli atti di pignoramento, siano messe in atto misure volte a facilitare il rimborso al fine di tutelare i consumatori. CM\1034260IT.doc IT PE537.471v01-00 Unita nella diversità IT L'articolo 28 dispone, inoltre, che gli Stati membri adottino misure o procedure per ottenere il miglior prezzo possibile per il bene immobile pignorato. L'attuazione di questi principi da parte degli Stati membri sarà strettamente monitorata durante la fase di recepimento, tenendo conto del diritto contrattuale nazionale e delle procedure giudiziarie. Nell'esempio di cui sopra, sembrava che la proprietà fosse stata venduta dalla coppia di sua iniziativa e prima dell'avvio di una procedura formale di pignoramento per estinguere il debito. Le regole MCD non sono applicabili al contratto di credito del firmatario in quanto si applicano solo ai contratti conclusi dopo il termine di recepimento. La Commissione è altresì consapevole del fatto che la traslazione del credito ipotecario vantato da un creditore non è disciplinata a livello UE, ma nazionale. Sarà molto probabilmente necessario determinare a livello tedesco, nel corso dei procedimenti giudiziari, se i nuovi creditori siano stati sufficientemente legittimati e rispettati. In base alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, una clausola contrattuale che determini un significativo squilibrio tra le parti a danno del consumatore si considera abusiva e come tale non vincolante. L'allegato della direttiva contiene un elenco di clausole contrattuali da ritenersi abusive, ad esempio quelle volte a constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto [punto 1, lettera i), dell'allegato] o ad autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso [punto 1, lettera j), dell'allegato]. Anche se le clausole abusive non sono vincolanti per i consumatori, spetta alle autorità e ai giudici nazionali stabilire se i termini specifici di un contratto stipulato con i consumatori debbano essere considerate abusive sulla base della normativa nazionale di attuazione della direttiva. Inoltre, la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori impedisce agli operatori commerciali di mettere in atto pratiche sleali nei confronti dei consumatori. Essa impone agli operatori di operare in conformità della diligenza professionale e di fornire informazioni concrete, quali le caratteristiche principali e il prezzo del prodotto, in modo chiaro, comprensibile e tempestivo al fine di consentire ai consumatori di prendere una decisione consapevole. Conclusione Nel settore della tutela dei consumatori, la Commissione non dispone di poteri esecutivi nei confronti di singoli operatori. Tuttavia, il firmatario può portare il suo caso all'attenzione delle autorità preposte alla tutela dei consumatori in Germania. I contatti per rivolgersi a tali autorità sono i seguenti: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit BVL – Numero di telefono: +49 0531/21497-0 E-mail: [email protected] PE537.471v01-00 IT 2/3 CM\1034260IT.doc http://www.bvl.bund.de/ 'Verbraucherzentrale Nordrheinwestfalen' Il link al sito dell'organizzazione è il seguente: http://www.vz-nrw.de/beratung-beratung Va osservato che i servizi non sono gratuiti. Le tariffe applicabili sono riportate sul relativo sito web. La Commissione è altresì consapevole del fatto che i cittadini che non possono permettersi di adire le vie legali hanno in determinate circostanze accesso all'assistenza legale nei procedimenti civili in Germania." CM\1034260IT.doc 3/3 PE537.471v01-00 IT
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