Slides 21 maggio 2014

BANCA
La tassazione delle attività finanziarie:
temi di aggiornamento
La disciplina della collaborazione
volontaria in materia fiscale
Il trattamento fiscale degli strumenti
finanziari nel risparmio amministrato e gestito
1. Il quadro generale di tassazione delle attività
finanziarie e le novità fiscali 2014
2. I redditi diversi: uno schema di sintesi
3. I redditi di capitale: uno schema di sintesi
4. La tassazione dei prodotti di risparmio gestito
5. Il quadro RW: novità 2014
21 maggio 2014
D.L. 66/2014 - Misure
urgenti per la competitività e la
giustizia sociale
21 maggio 2014
Se si è residenti nello Stato italiano, il fisco tassa tutti i redditi prodotti in
Italia e all’estero (worldwide taxation). Se si è non residenti in Italia, il fisco
italiano tassa i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato (domestic
income), perché quelli prodotti all’estero si presume siano già tassati
(SALVO
EVENTUALI
CONVENZIONI
CONTRO
LE
DOPPIE
IMPOSIZIONI).
Di conseguenza, un buon numero di cittadini italiani ha trovato conveniente
trasferire la residenza in paesi a più bassa pressione fiscale o, addirittura,
in paradisi fiscali. In questo modo essi pagano le imposte italiane solo per la
parte di redditi eventualmente prodotta nel territorio dello Stato italiano.
La legge finanziaria 1999 ha introdotto un cambiamento. Chi è residente in
un paese a regime fiscale privilegiato (compreso cioè nella così detta “lista
nera”) per il fisco è residente in Italia, salvo che sia in grado di fornire una
prova contraria.
Rispetto al passato, è stato quindi invertito l’onere della prova per quei
contribuenti che cerchino di eludere le imposte prendendo la residenza
in un paradiso fiscale (articolo 2,comma 2 bis del Tuir, in vigore dal 1°
gennaio 1999).
21 maggio 2014
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento
Ordinario
TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo I Disposizioni generali
Articolo 1
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti
nelle categorie indicate nell'art. 6 .
TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo I - Disposizioni generali
Articolo 2
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo
d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio
(luogo in cui una persona ha posto la sede principale dei propri interessi o affari) o la residenza ai sensi del
Codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (1)
21 maggio 2014
21 maggio 2014
Perché è necessario distinguere fra redditi di capitale e redditi diversi?
Sapere se un reddito è di un tipo o dell’altro è fondamentale perché essi sono
assoggettati a diversi meccanismi di tassazione e, soprattutto, non sono
compensabili fra di loro. Occorre allora chiedersi quali siano i redditi di capitale
e i redditi diversi delle differenti macro-categorie di attività finanziarie.
REDDITI DI CAPITALE
REDDITI DIVERSI
CEDOLE E SCARTI DI
EMISSIONE
PLUSVALENZE/MINUS
VALENZE
AZIONI
DIVIDENDI
PLUSVALENZE/MINUS
VALENZE
DERIVATI
NESSUNO
PLUSVALENZE/MINUS
VALENZE
VALUTE
NESSUNO
PLUSVALENZE/MINUS
VALENZE
TITOLI A REDDITO
FISSO
21 maggio 2014
Più complesso è il caso delle quote di fondi comuni di investimento
(cui sono equiparate, dal punto di vista tributario, le azioni di
SICAV). A seconda dei casi, da esse possono derivare redditi di
capitale (proventi su parti di OICR) e redditi diversi (perdite su parti
di OICR).
21 maggio 2014
REDDITI DI CAPITALE
REDDITI DIVERSI
PROVENTI
PERDITE
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21 maggio 2014
Cosa accade invece per i redditi diversi (plus e minusvalenze)
su azioni, obbligazioni, derivati e valute realizzati dopo 1° luglio
2014?
Dal 1° luglio 2014 il vecchio prezzo di carico fiscale (costo di acquisto
o sottoscrizione) può essere sostituito dal prezzo di mercato al 30
giugno 2014 a condizione che – in caso di regime di risparmio
amministrato – il contribuente:
- abbia optato per il calcolo delle plus/minusvalenze a quella data,
dando disposizione all’intermediario entro il 30.09.2014 di affrancare
le plus/minuvalenze maturate alla data del 30.06.2014.
L’affrancamento si estende a tutti gli strumenti finanziari presenti nel
dossier a quella data.;
- abbia provveduto al versamento dell’imposta entro il 16 novembre
2014 mettendo a disposizione dell’intermediario la provvista.
Ove non si sia provveduto all’affrancamento, l’aliquota del 26%
si applica sull’intero reddito, anche se maturato in esercizi
precedenti.
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Cosa accade alle minusvalenze realizzate entro il
30.06.2014?
Mantengono la loro scadenza consueta ante cambiamento di
aliquota (lo stesso periodo di imposta e i quattro successivi),
ma il loro importo viene decurtato per tener conto del
cambiamento di aliquota ad un ammontare pari al 76,92%
del loro valore (20%/26%=76,92%).
Nel caso di minusvalenze realizzate prima del 31.12.2011, il
relativo importo è ridotto al 48,08% del loro ammontare
(12,50%/26%=48,08%).
Gli stessi criteri si applicano ai risultati negativi di gestione
maturati sulle gestioni patrimoniali sino al 30.06.2014
.
21 maggio 2014
Che cosa accade, dopo il 01.07.2014, agli OICR che investono in
strumenti finanziari con tassazione al 12,50%? E alle gestioni
patrimoniali?
La quota di risultato derivante da titoli di Stato italiani ed “equiparati” e titoli di
Stato esteri di paesi della white list fuoriesce dal risultato tassabile al 26% e
sconta il 12,50% sulla base di un criterio così detto “forfetario di tipo
patrimoniale”, in base al quale la quota dei proventi riferibile a titoli pubblici
è determinata in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita,
direttamente o indirettamente, nei titoli medesimi a prescindere dalla effettiva
redditività degli stessi. In particolare, la percentuale media è rilevata sulla
base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il
semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di
riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni.
Anche nel caso delle gestioni patrimoniali la quota parte di risultato derivante
da titoli di Stato italiani ed “equiparati” e titoli di Stato esteri di paesi della white
list fuoriesce dal risultato tassabile al 26% e continua a scontare il 12,50%.
Nel caso di GPM, sulla base della quota parte di risultato effettivamente
derivante da titoli di Stato ed equiparati al 12,50%. Nel caso di GPF sulla base
del criterio fortettario di tipo patrimoniale applicato ai fondi inseriti nella
gestione.
21 maggio 2014
21 maggio 2014
Regime della dichiarazione dei redditi
Con il regime “della dichiarazione” sono tassati i redditi diversi di
natura finanziaria realizzati attraverso la cessione di attività
finanziarie: tali redditi sono assoggettati a imposta in sede di
modello Unico.
Il regime della dichiarazione consente di compensare tutte le
plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel corso dell’anno.
Non consente di mantenere l’anonimato fiscale
21 maggio 2014
Regime del risparmio amministrato
Con il regime “del risparmio amministrato” sono tassati i redditi
diversi realizzati attraverso la cessione di attività finanziarie: ciò
avviene operazione per operazione e l’imposta dovuta è
misurata e versata da parte dell’intermediario.
Il regime del risparmio amministrato consente di compensare le
plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite
presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo (fino al quarto
anno successivo) le eccedenze negative.
Consente di mantenere l’anonimato fiscale.
21 maggio 2014
Regime del risparmio gestito
La tassazione, calcolata sulla base del principio della maturazione
del risultato di gestione, colpisce il complesso dei redditi di capitale e
dei redditi diversi imputati al patrimonio gestito. Tale regime ha
coinvolto i fondi comuni di diritto italiano sino al 30.06.2011 e,
anche dopo tale data, continua a coinvolgere le gestioni individuali di
portafoglio (GPM e GPF).
Il regime del risparmio gestito consente di compensare i redditi
delle due categorie.
Permette di riportare a nuovo, nei periodi di imposta successivi, i
risultati negativi di gestione.
Consente di mantenere l’anonimato fiscale.
21 maggio 2014
21 maggio 2014
L’opzione per il regime del risparmio amministrato deve essere
esercitata con dichiarazione sottoscritta all’atto della stipula del
contratto e, nel caso dei rapporti già in essere, anteriormente all’inizio del
periodo di imposta.
L’opzione ha effetto per un intero periodo di imposta e può essere
revocata entro la fine di ciascun anno solare, con effetto dal periodo di
imposta successivo.
Le plus/minusvalenze sulle diverse attività finanziarie emergono dalla
differenza tra prezzi di vendita e di acquisto, tenendo conto che:
- gli oneri di diretta imputazione sono deducibili dagli stessi (le
commissioni di intermediazione sono sommate al prezzo di acquisto e
dedotte dal prezzo di vendita);
-nel caso di acquisti “stratificati”, occorre determinare il prezzo di carico
dei titoli (esempio: acquisto 1 titolo Alfa al prezzo di 11 euro;
successivamente acquisto 1 titolo Alfa al prezzo di 10; infine vendo 1 titolo
Alfa al prezzo di 12 euro. A quanto ammonta la plusvalenza?
21 maggio 2014
Nel caso di titoli appartenenti a categorie omogenee (per esempio: azioni
ordinarie di una stessa società,acquistate a più riprese e a prezzi diversi),il
prezzo di carico viene determinato:
• con il criterio LIFO, se il contribuente è nel regime della dichiarazione dei
redditi,
• con il criterio del costo medio ponderato, se il contribuente ha optato per il
regime del risparmio amministrato.
Con riferimento all’esempio precedente, nel regime della dichiarazione,
applicando il criterio LIFO (il prezzo di carico del titolo venduto è quello
dell’ultimo titolo acquistato), la plusvalenza è pari a 2, sulla base della
differenza tra 12 e 10. Nel regime del risparmio amministrato, applicando il
criterio del costo medio ponderato (il prezzo di carico è il prezzo medio dei
titoli acquistati, ponderato con le quantità acquistate), la plusvalenza è
invece pari a 1,5.
Allegato 1 (tabella tassazione redditi diversi)
21 maggio 2014
TIPOLOGIA DI REDDITO
DIVERSO
TASSAZIONE
Plusvalenze e minusvalenze su
azioni e partecipazioni non
qualificate
20% (a partire al 01.07.2014: 26%) della differenza fra prezzo di vendita e
prezzo di acquisto, tenuto conto dei costi di transazione caricati sui prezzi di acquisto e
decurtati dai prezzi di vendita.
Plusvalenze e minusvalenze su
azioni e partecipazioni qualificate
Irpef al netto di una franchigia di esenzione del 50,28% (in origine la franchigia era
del 60% ed è stata abbassata per tener conto del cambio di Ires). La base imponibile
è data dalla della differenza fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, tenuto conto
dei costi di transazione caricati sui prezzi di acquisto e decurtati dai prezzi di vendita.
Non è ammesso il regime del risparmio amministrato.
Plusvalenze e minusvalenze su titoli
di stato italiani, titoli emessi dagli
enti territoriali italiani, buoni postali
fruttiferi e titoli equiparati, oltre che
su titoli di stato di paesi della white
list
Dal 01.07.2014 l’aliquota permane al 12,50% della differenza fra prezzo di
vendita e prezzo di acquisto, tenuto conto dei costi di transazione caricati sui
prezzi di acquisto e decurtati dai prezzi di vendita.
Plusvalenze e minusvalenze su
obbligazioni corporate e su titoli di
stato di paesi non della white list
20% (a partire al 01.07.2014: 26%) della differenza fra prezzo di vendita e
prezzo di acquisto, tenuto conto dei costi di transazione caricati sui prezzi di
acquisto e decurtati dai prezzi di vendita
Plusvalenze e minusvalenze su
futures, opzioni, warrant, covered
warrant, investment certificates,
ETC,ETN ecc..
20% (a partire al 01.07.2014: 26%) della differenza fra prezzo di vendita e
prezzo di acquisto, tenuto conto dei costi di transazione caricati sui prezzi di
acquisto e decurtati dai prezzi di vendita
Plusvalenze e minusvalenze su
valute estere nei casi previsti dalla
normativa corrente
20% (a partire al 01.07.2014: 26%) della differenza fra cambio a pronti alla data di
stipula del contratto e cambio a termine stabilito dalle parti in caso di cessione a
termine; 20% (a partire al 01.07.2014: 26%) sui differenziali di cambio conseguiti
nell’ipotesi che il controvalore dei depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia
superiore a 51.645,69 euro per 7 giorni lavorativi consecutivi.
In questo secondo caso, non è ammesso il regime del risparmio amministrato.
* Sono “partecipazioni qualificate” quelle che conferiscono diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società per
un ammontare superiore al 2% o al 20%, a seconda che si tratti di società quotate o non quotate.
21 maggio 2014
21 maggio 2014
Tipologia di reddito di
capitale
Tassazione
Dividendi su azioni e
partecipazioni
non qualificate
20% (a partire al 01.07.2014: 26%) del dividendo incassato.
Dividendi su azioni e
partecipazioni
qualificate
Irpef al netto di una franchigia di esenzione del 50,28% (in origine la
franchigia era del 60% ed è stata ridotta per tener conto del cambio di
aliquota Ires).
Cedole e scarto di emissione su
titoli di stato italiani, titoli emessi
dagli enti territoriali italiani, buoni
postali fruttiferi e titoli equiparati,
oltre che su titoli di stato di paesi
della white list
Dal 01.07.2014 l’aliquota permane al 12,50% della cedola e del disaggio di
emissione
Cedole e scarto di emissione su
obbligazioni corporate e titoli di
stato di paesi non della white list
20% (a partire al 01.07.2014: 26%) della cedola e del disaggio di
emissione pro rata temporis (la parte maturata sino al 31.12.2011 viene
tassata alla precedente aliquota).
Cedole e altri redditi di capitale
sui titoli di risparmio per
l’economia meridionale
5% del reddito di capitale.
Forme di previdenza
complementare
11,00% sul risultato netto maturato (dal 01.01.2012 permane all’11%, salvo
quanto sarà definito per il punto successivo).
Piani di risparmio a lungo termine
appositamente costituiti
Non ancora prevista ma inferiore all’aliquota standard.
21 maggio 2014
4. La tassazione delle forme di
risparmio gestito
Il tema della tassazione dei prodotti di risparmio gestito
impone di distinguere:
• i fondi comuni di diritto italiano;
• i fondi comuni di diritto estero “armonizzati-UE”
(regime esteso a tutti i fondi esteri UE e SEE di paesi
white list dal 1° luglio 2011. Di fatto, tutti i fondi UE,
quelli norvegesi e quelli islandesi);
• gli altri fondi comuni di diritto estero;
• le gestioni individuali di portafoglio (comprendendo i
casi delle gestioni “in titoli” o GPM e delle gestioni “in
fondi o GPF.
21 maggio 2014
La tassazione dei fondi comuni
Tassazione in capo al sottoscrittore
FONDI COMUNI
DI DIRITTO ITALIANO
Per il sottoscrittore persona fisica, il provento (sia
l’eventuale flusso periodico sia la differenza tra il valore di
riscatto, di liquidazione o di cessione e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o acquisto) è soggetto a
imposta del 20% (26% dal 01.07.2014) al momento del
realizzo. La quota parte investita in titoli di Stato italiani ed
esteri ancora sottoposta al 12,50% sconta pro quota il
12,50% sulla base di un criterio forfetario-patrimoniale.
FONDI COMUNI ESTERI UE E FONDI
COMUNI ESTERI SEE DI PAESI
DELLA WHITE LIST
IDEM
GLI “ALTRI” OICR ESTERI (di
fatto extra-UE, extra SEE o
SEE ma non della white list)
Per il sottoscrittore persona fisica, il provento (differenza
fra prezzo di vendita e di acquisto) è soggetto a imposta
progressiva al momento del realizzo.
21 maggio 2014
21 maggio 2014
Il sottoscrittore di quote di un fondo comune di investimento può
percepire redditi in due forme: attraverso l’incasso periodico di un
“dividendo” pagato dal fondo (caso dei c.d. “fondi a distribuzione”) o
attraverso il riscatto della quota del fondo in un momento
successivo rispetto al momento della sottoscrizione.
Al riguardo, si consideri, in primo luogo, che mentre il provento
periodico può essere positivo o nullo, ma mai negativo, il
differenziale tra prezzo di sottoscrizione e di riscatto della quota può
anche essere negativo, ovviamente in funzione dei risultati ottenuti
dal fondo attraverso la gestione del portafoglio collettivo.
Post riforma fiscale, il “dividendo” periodico e il provento
costituiscono redditi di capitale tassati in capo all’investitore al
momento del realizzo.
La
perdita
costituisce
invece
un
reddito
diverso
(minusvalenza) e come tale non compensabile con redditi di
capitale ma solo con successive plusvalenze su azioni,
obbligazioni, derivati e valute.
21 maggio 2014
5. Quadro RW del Modello Unico Circ. Ag.
Entrate 23.12.2013, n. 38/E
Alcune domande chiave:
1. Chi deve compilare il quadro RW?
2. Che cosa si indica nel quadro RW?
3. Quindi il limite di 10.000 euro al di sotto del quale le attività
finanziarie all’estero e gli investimenti all’estero non andavano
indicati (valido sino al periodo di imposta 2012), non vale più?
4. Che cosa accade in caso di attività cointestate?
5. Chi è esonerato dalla compilazione del quadro RW?
6. Quali sono le sanzioni per la mancata compilazione del quadro
RW?
7. Si tratta di un solo obbligo di monitoraggio?
21 maggio 2014
RILIEVI MOSSI DALL’UNIONE EUROPEA SULLE GRAVOSE MISURE
SANZIONATORIE: conseguenze
Legge Europea
- Legge n. 97 del 6 agosto 2013
(G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)
riduce e semplifica gli adempimenti a carico
dei contribuenti che detengono attività all’estero o
attività estere di natura finanziaria;
 riformula le sanzioni;
 rivede i compiti degli intermediari ancorandoli
alla struttura già prevista dalla normativa
antiriciclaggio.

21 maggio 2014
IL QUADRO NORMATIVO VIENE INTEGRATO DA:
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 18 dicembre
2013, n. 2013/151663


Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013

Provvedimento Direttore Ade del 31 gennaio 2014 – Approvazione
Modello UNICO PF – Quadro RW

Bozza Modello dichiarazione spontanea (Voluntary Disclosure)
Provvedimento Direttore AdE 19 febbraio 2014 (sospensione nuovi
obblighi di sostituzione tributaria su redditi di capitale e diversi)

21 maggio 2014
1. Chi deve compilare il quadro RW?
Il quadro RW deve essere compilato dalle persone fisiche,
enti non commerciali, società semplici ed associazioni
artistiche e professionali equiparate residenti in Italia che
detengono investimenti all’estero e attività estere di natura
finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale
indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che
sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. A titolo
esemplificativo: gli immobili situati all’estero o i diritti reali
immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di
essi (ad esempio,comproprietà o multiproprietà), gli oggetti
preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello
Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili
detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri.
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da
cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura
finanziaria di fonte estera.
21 maggio 2014
I soggetti obbligati a compilare RW devono includere nel quadro
anche:
- le partecipazioni in società estere localizzate in “Paesi non
collaborativi” di cui siano, anche indirettamente “titolari
effettivi”; le partecipazioni detenute attraverso società italiane
vanno indicate solo nel caso in cui unitamente a quelle detenute
direttamente o per il tramite di entità giuridiche estere, servano
ad integrare la titolarità effettiva;
- gli investimenti all’estero e le attività finanziarie estere detenute
da società localizzate in “Paesi non collaborativi” o entità
giuridiche (trust, fondazioni, ecc.) ovunque localizzate di cui
siano “titolari effettivi”. Tale criterio deve essere adottato fino a
quando nella catena partecipativa sia presente una società
localizzata nei suddetti Paesi e semprechè risulti integrato il
controllo secondo la normativa antiriciclaggio.
21 maggio 2014
Gli obblighi dei titolari effettivi (art. 1 comma 2, del d. lgs.
231/2007 (lett. u))
La nozione di “titolare effettivo” prende spunto dalla normativa
antiriciclaggio: è il soggetto che in ultima istanza possiede o
controlla almeno il 25% di una società o di un’entità giuridica,
con la particolarità che nel calcolo si computano anche le
posizioni dei familiari di cui all’articolo 5, comma 5 del Testo
unico e si tiene conto, nel caso di possesso o controllo indiretto,
dell’eventuale effetto demoltiplicativo. Lo status di “titolare
effettivo” è riferibile anche ai soggetti tenuti al quadro RW
diversi dalle persone fisiche e cioè agli enti non commerciali e
alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.
21 maggio 2014
2. Che cosa si indica nel quadro RW?
Nel quadro RW va indicata la consistenza degli investimenti e delle
attività
detenuti
all’estero
nel
periodo
d’imposta,
indipendentemente dal valore complessivo degli stessi.
Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del
periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
Non è più previsto l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti
da, verso e sull’estero effettuati con riferimento agli
investimenti e alle attività detenute all’estero
21 maggio 2014
3. Quindi il limite di 10.000 euro al di sotto del quale le attività
finanziarie all’estero e gli investimenti all’estero non andavano
indicati (valido sino al periodo di imposta 2012), non vale più?
Non è più prevista la soglia di 10.000 euro al di sotto della quale –
sino al periodo di imposta 2012 – il modulo non deve essere compilato.
Le attività all'estero vanno indicate anche se non più detenute al
termine del periodo d'imposta.
Vanno indicate non solo le attività detenute all'estero per il tramite di
soggetti fittiziamente interposti, ma anche quelle detenute
indirettamente e delle quali si sia semplicemente "titolari effettivi"
ai fini delle norme antiriciclaggio.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo
complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia
superiore a 10.000 euro (art. 4-bis del decreto legge 28 gennaio 2014,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50);
resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta
l’IVAFE.
21 maggio 2014
4. Che cosa accade in caso di attività cointestate?
Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o
cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico
di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero
valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di
possesso.
Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda
proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale
adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il
titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi
sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera .
21 maggio 2014
5. Chi è esonerato dalla compilazione del quadro RW?
Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in
gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti
comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i
redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste, inoltre per:
a) le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una
sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone
fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce
l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
b) i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via
continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute
nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Tale esonero viene
riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via
continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che
entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non
detenga più le attività all’estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data
non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare
tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta .
21 maggio 2014
6. Quali sono le sanzioni nel caso di omessa compilazione del quadro
RW?
A seguito dell’entrata in vigore delle legge n. 97/2013, la mancata indicazione nel
quadro RW degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all’estero non
comporta più la sanzione dal 10% al 50% del valore delle attività non
dichiarate, né la possibile confisca di beni di corrispondente valore.
La nuova sanzione:
- va dal 3% al 15% del valore degli investimenti e delle attività non dichiarate,
senza che sia più possibile disporre la confisca di beni di corrispondente valore;
- è applicata in misura fissa di 258 euro ove la violazione sia sanata entro 90
giorni;
- va dal 6% al 30% del valore degli investimenti e delle attività non dichiarate, in
caso di detenzione in paesi della black list.
In applicazione del principio del favor rei, le nuove sanzioni trovano applicazione
anche per il passato, tranne che per gli atti di irrorazione di sanzione divenuti
definitivi.
21 maggio 2014
7. Si tratta di un solo obbligo di monitoraggio?
No, in quanto il così detto decreto “Salva Italia” (decreto
legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con la legge n.
214 del 22 dicembre 2011) ha introdotto – in aggiunta alla
preesistente fiscalità sui redditi prodotti da investimenti
all’estero – due nuove forme di imposizione patrimoniale di
tipo proporzionale volte a creare uniformità con analoghe
forme di investimento realizzate nel territorio dello Stato
italiano da privati persone fisiche:
a. l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all’estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti in Italia;
b. l'imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE),
a qualunque uso destinati da persone fisiche residenti in
Italia.
21 maggio 2014
Annotazioni:
Tener conto delle normative differenti ai fini IVIE IVAFE e
RW. Ad esempio:
• Immobili: Periodo di possesso di almeno 15 giorni per pagare
IVIE, con minimo versamento 200 euro.
• Attività finanziarie (non conti correnti): basta il possesso anche
per un solo giorno e per qualunque importo per essere obbligati
alla compilazione RW. Per pagamento IVAFE c’è solo il limite
comune del versamento di 12 euro per ciascuna imposta
risultante dalla dichiarazione.
21 maggio 2014
Conti correnti bancari e cointestazione
Il D L 4/2014 esonera dall’indicare in RW i c/c esteri
«il cui valore massimo complessivo raggiunto nel
corso del periodo d'imposta non sia superiore a
10.000 euro"». MA per IVAFE bisogna pagare imposta
fissa di 34,2 euro se la giacenza media per i c c
complessivamente intrattenuti presso una singola
banca supera i 5.000 euro.
21 maggio 2014
LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE
VOLONTARIA
L’emersione dei capitali italiani all’estero
• La voluntary disclosure a livello internazionale è un consolidato metodo alternativo di lotta all’evasione ed è l’unico strumento lecito per gli Stati e per i contribuenti che vogliano sanare la loro posizione, in vista degli imminenti scambi di informazione e accordi di cooperazione amministrativa bilaterali, tra cui quello con la Svizzera.
21 maggio 2014
• La voluntary disclosure italiana prevista dall’art. 1 del DL 4/2014
ricalca lo schema che hanno adottato gli Stati Uniti nel 2008; in sintesi, i
soggetti che detengono attività e beni all’estero ed hanno
omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei
confronti dell’erario pagando le imposte dovute (in tutto o in
parte) e le sanzioni (in misura ridotta), ottenendo inoltre alcuni
benefici anche sul piano delle sanzioni penali tributarie.
• Non sarà un condono perché le imposte evase saranno esatte per
intero,
• Non sarà uno scudo fiscale perché i titolari dei capitali non rimarranno
anonimi.
• Quest’ultimo fatto avrà importanti ripercussioni anche sul professionista
coinvolto nella procedura perché questi potrà richiedere all’Agenzia delle
Entrate solo informazioni generali senza svelare il nome del contribuente
e i dettagli della sua specifica situazione, mentre, nell’interesse del proprio
cliente, potrà trovarsi nelle condizioni di dover adempiere a tutte le
verifiche e agli obblighi cui è tenuto dalla normativa antiriciclaggio.
21 maggio 2014
• A seguito dello stralcio dell’art.1 del DL. 4/2014 si resta ad
oggi in attesa di un provvedimento legislativo da
coordinare con il nuovo monitoraggio fiscale, con cui il
governo conta di fare cassa agevolando il rientro di capitali
all’estero e di una successiva circolare operativa con cui
il contribuente potrà valutare la convenienza o meno,
caso per caso, dell’accesso allo strumento,
anche tenendo conto delle potenziali conseguenze penali .
21 maggio 2014
• Il Governo sta ancora decidendo se fare propria la nuova
figura di reato denominata autoriciclaggio con cui
verrebbe estesa la punibilità anche all’autore del reato
da cui proviene il denaro,mentre attualmente è
punito a titolo di riciclaggio soltanto chi non abbia
commesso, o non abbia concorso a commettere, anche
il reato presupposto:
Il contribuente che avrà esportato capitali sarà
anch’egli responsabile del reato di riciclaggio, il che
dovrebbe spingere chi detiene capitali all’estero a cogliere
l’opportunità dell’autodenuncia per non incorrere in
reati penali davvero molto più gravi.
21 maggio 2014
Il 1° aprile 2014 la VI Commissione Finanze ha avviato
l'esame delle proposte di legge A.C. 2247 Causi e 2248
Capezzone, in materia di "voluntary disclosure", ossia di
procedure di collaborazione volontaria del contribuente con
l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di
capitali detenuti all'estero.
21 maggio 2014
Si prevedono ulteriori incrementi, a tempo indeterminato,
dell’organico dell’Agenzia delle Entrate nel triennio 2014-2016,
aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati dalla normativa
vigente. Trattasi di incrementi da attuare nel limite di un
contingente corrispondente a una spesa non superiore a un
determinato tetto:
- Euro 4,5 milioni nel 2014;
- Euro 24 milioni nel 2015;
- Euro 41,5 milioni nel 2016;
- Euro 55 milioni nel 2017.
21 maggio 2014
Paesi non White List
1. Alderney
2. Andorra
3. Anguilla
4. Antigua e Barbuda
5. Antille Olandesi
6. Aruba
7. Bahama
8. Bahrein
9. Barbados
10. Belize
11. Bermuda
12. Brunei
13. Costa Rica
14. Dominica
15. Emirati Arabi Uniti
16. Ecuador
17. Filippine
18. Gibilterra
19. Gibuti
20. Grenada
21. Guernsey
22. Hong Kong
21 maggio 2014
23. Isola di Man
24. Isole Cayman
25. Isole Cook
26. Isole Marshall
27. Isole Vergini
Britanniche
28. Jersey
29. Libano
30. Liberia
31. Liechtenstein
32. Macao
33. Malaysia
34. Maldive
35. Maurizio
36. Monserrat
37. Nauru
38. Niue
39. Oman
40. Panama
41. Polinesia Francese
42. Monaco
43. San Marino
44. Sark
45. Seicelle
46. Singapore
47. Saint Kitts e Nevis
48. Saint Lucia
49. Saint Vincent e
Grenadine
50. Svizzera
51. Taiwan
52. Tonga
53. Turks e Caicos
54. Tuval u
55. Uruguay
56. Vanuatu
57. Samoa
7 maggio 2014
Accordo Ocse sul fisco: addio al segreto bancario
in Svizzera (e a Singapore)
di Marco Bellinazzo e Alessandro Galimberti
Svizzera e Singapore hanno ufficialmente deciso di uscire dalla black list dei paradisi fiscali difensori del segreto bancario
allinenadosi ai criteri di trasparenza fiscale imposti dagli Usa.
Con l'intesa, raggiunta ieri in sede Ocse a Parigi, sulla adesione al protocollo per lo scambio automatico di informazioni bancarie
- che andrà a regime nel 2017 – la quarta e la quinta piazza finanziaria del globo si sono impegnate a svelare la situazione
patrimoniale dei propri correntisti ai Paesi (soprattutto alle autorità fiscali) d'origine. Ciò significa, tra l'altro, che le banche delle
due capitali finanziarie non accetteranno più denaro senza la preventiva dichiarazione di "tassazione assolta", fatta sotto la
responsabilità, anche penale, dal cliente.
Il protocollo sullo scambio automatico si applicherà a 44 paesi già firmatari (i cosiddetti "early adopters"), ma potrebbe
estendersi anche ad altri paesi Ocse e del G-20 (tra cui Russia, Cina, Brasile, Indonesia) che potrebbero partecipare al prossimo
incontro di fine maggio a Parigi.
All'intesa di ieri di Berna e Singapore, che ha un significato simbolico enorme - vista la loro posizione nel ranking finanziario
mondiale e per le cifre di "nero" in ballo – dovrà comunque seguire un periodo di messa a regime piuttosto lungo, sotto il
cappello di accordi politici tra gli Stati. Percorso che dovrebbe avere una tappa cruciale a fine ottobre a Berlino, in occasione del
Forum mondiale sulla trasparenza fiscale.
Il modello di riferimento per il nuovo sistema Ocse è il Fatca di matrice Usa (Foreign Account Tax Compliance Act), ma è ancora
più gravoso rispetto al modello statunitense. Si tratta dello standard globale basato sullo scambio automatico delle informazioni
fiscali, il cosiddetto Crs, Common Reporting Standard, approvato dall'Ocse a fine gennaio. Lo scorso marzo erano appunto 44 i
Paesi che si erano formalmente impegnati a implementarlo secondo un calendario che, nel dettaglio, prevede per gli intermediari
finanziari l'obbligo di raccogliere le informazioni sia sui conti intrattenuti al 31 dicembre 2015 sia su quelli aperti
successivamente da cittadini stranieri, mentre il primo invio di informazioni tra le autorità fiscali avrà luogo nel 2017 .
P.I.
21 maggio 2014
grazie
Per ulteriori chiarimenti, delucidazioni, approfondimenti:
Massimo Mazzinghi
Family Banker Office Ponsacco
0587 734585
329 9811836
21 maggio 2014
[email protected]