4feb14- RW - ODCEC Torino

STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
Dottori Commercialisti - Revisori Dei Conti
Dr. TAMBURELLI Roberto
Dr. GRIGIONI Federica
Dr. MARZANO Alessandra
Dr. MARCHETTI Laura
Dr. L’EPISCOPO Lucia
Dr. LIBRE’ Annalisa
Studi di Commercialisti Associati
RW : PERSISTONO DUBBI E CRITICITA’
Le modifiche introdotte alla normativa sul quadro RW dalla legge 6 agosto 2013 n° 97 sono
state solo parzialmente chiarite dalla circolare 38/E del 23 dicembre, molti dubbi interpretativi
e sostanziali rimangono aperti. Di seguito ne indichiamo solo alcuni.
RW e sanzioni
La norma ha ridotto le sanzioni ma non ha apportato alcun cambiamento alla loro definizione.
Esse sono rapportate all’ammontare degli importi non dichiarati. Ora nella versione precedente
della sezione II dell’RW si indicava la “fotografia” al 31 dicembre di ogni anno delle attività
che si detenevano all’estero. Si doveva quindi indicare il valore di ogni attività in una sola
casella valorizzandone la giacenza a tale data. Non sorgevano quindi dubbi sul fatto che la
sanzione andasse commisurata a tale ammontare.
Ora con la modifica le caselle da riempire, per ogni attività, si moltiplicano. Ad
esempio per le attività va compilata la colonna 7 indicando il valore all’inizio del periodo
d’imposta o al primo giorno di detenzione; la colonna 8 indicando il valore al termine del
periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione dell’attività. In aggiunta, per i conti
correnti ed i libretti di risparmio detenuti in paesi non collaborativi si deve compilare anche la
colonna 9 con l’ ammontare massimo del saldo nel corso del periodo.
Un primo dubbio interpretativo riguarda la nozione di attività: si deve compilare un rigo
per ogni singolo titolo o asset oppure, per masse omogenee, un rigo per ogni paese ? Alcuna
parte della dottrina sembra paventare la prima ipotesi. In tale caso è evidente che ogni
investimento e disinvestimento comporterebbe l’obbligo di compilazione di un rigo.
Ora viene spontaneo chiedersi: su quale delle grandezze da indicare vada calcolata la
sanzione dal 3 al 15 % ( elevata dal 6 al 30% per attività detenute in paesi non collaborativi) ?E
nel caso di eventuale obbligo di compilazione di più righi per la stessa somma investita e
disinvestita più volte in diverse attività nel corso del periodo d’imposta la sanzione andrà
applicata su ciascuna casella di ciascun rigo omesso ? Se così fosse si potrebbe arrivare in
resolve: Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino,
1
An indipendent member of
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
Dottori Commercialisti - Revisori Dei Conti
Dr. TAMBURELLI Roberto
Dr. GRIGIONI Federica
Dr. MARZANO Alessandra
Dr. MARCHETTI Laura
Dr. L’EPISCOPO Lucia
Dr. LIBRE’ Annalisa
Studi di Commercialisti Associati
taluni casi a superare con l’importo delle sanzioni di gran lunga l’ammontare del valore delle
attività detenute.
E’ evidente che ci dovrà essere un intervento chiarificatore sull’argomento che
individui una sola grandezza, in caso contrario ci sarebbe un chiaro contrasto con l’intento della
norma modificativa che era quello di sfuggire alle critiche avanzate dall’ Unione Europea
all’impinato normativo precedente.
RW e delegati di firma sui c/c
L’amministrazione ribadisce nella circolare 38/E e nelle istruzioni alla compilazione
del modello RW UNICO PF 2014, che l’obbligo di compilazione è a carico anche di coloro che
hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle attività detenute all’estero. Vi
ricadono, secondo l’ Amministrazione, anche i delegati di firma sui C/C esteri. Da quest’anno
si è all’uopo introdotta la colonna 2 in cui va indicato, in questi casi, il codice “1”.Ricordiamo che tale previsione è stata introdotta, in via interpretativa, dalla circolare
45/E del 13 settembre 2010. Ora riteniamo che la previsione non trovi fondamento nella
disposizione di legge in quanto l’ Art. 4 del DL 167/1990 sancisce l’obbligo di indicare nel
quadro RW gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di
produrre redditi imponibili in Italia. Riteniamo scontato che l’imponibilità potenziale debba
riferirsi in capo al dichiarante e non ad un soggetto terzo. Nella fattispecie di conto corrente
non si riesce proprio ad immaginare quale reddito imponibile in Italia possa derivare al delegato
di firma il quale NON ha la proprietà del conto e quindi la competenza economica dei redditi
che ne derivano. La tassazione dei redditi derivanti dalle somme giacenti sul conto non potrà
che avvenire in capo al titolare del conto stesso ( al limite, in caso di interposizione, al
beneficial owner delle somme).
Tale adempimento produce il moltiplicarsi di segnalazioni della stessa grandezza da
parte dei vari soggetti: delegati e titolare. Se il problema non sembrava così rilevante fino a
poco tempo fa ora, in tempi di “Voluntary Disclosure” ( di seguito VD) lo diventa in quanto
aumenta il costo dell’operazione: la sanzione andrà pagata, sulla stessa grandezza, da ciascuno
dei soggetti che hanno la titolarità del conto o la delega ad operarvi. Ipotizziamo un C/C che sia
intestato ad un genitore che, prudenzialmente, ha dato delega di firma ai suoi tre figli è evidente
resolve: Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino,
2
An indipendent member of
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
Dottori Commercialisti - Revisori Dei Conti
Dr. TAMBURELLI Roberto
Dr. GRIGIONI Federica
Dr. MARZANO Alessandra
Dr. MARCHETTI Laura
Dr. L’EPISCOPO Lucia
Dr. LIBRE’ Annalisa
Studi di Commercialisti Associati
che il costo della VD viene moltiplicato per 4 e passa, in caso di somme detenute da più di dieci
anni all’estero e di loro valore costante fino ad oggi, per le sole violazioni dell’ RW da circa il
9% al 36 % delle stesse. Ora sarebbe opportuna una revisione della posizione della
Amministrazione anche al fine di dare un maggiore appeal ad una operazione, la VD, che ad
oggi genera già diversi dubbi e perplessità sia fra gli operatori che fra i soggetti passivi
interessati.
RW e conti cointestati
L’amministrazione ha inoltre ribadito, sia nella circolare 38/E che nelle istruzioni alla
compilazione che, in caso di cointestazione di attività l’obbligo di compilazione è a carico di
ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività. Anche in questo
caso è di difficile comprensione la motivazione di questo obbligo mentre è del tutto evidente la
conseguenza negativa in caso di adesione alla VD. Infatti ci sarà il moltiplicarsi, per un numero
pari a quanti sono i soggetti contestatari, del costo dell’operazione in termini di sanzioni per
l’omessa compilazione del quadro RW.
STUDIO TAMBURELLI
& PARTNERS
Dr.
resolve: Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino,
3
Roberto TAMBURELLI
An indipendent member of