STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Dottori Commercialisti - Revisori Dei Conti Dr. TAMBURELLI Roberto Dr. GRIGIONI Federica Dr. MARZANO Alessandra Dr. MARCHETTI Laura Dr. L’EPISCOPO Lucia Dr. LIBRE’ Annalisa Studi di Commercialisti Associati RW : PERSISTONO DUBBI E CRITICITA’ Le modifiche introdotte alla normativa sul quadro RW dalla legge 6 agosto 2013 n° 97 sono state solo parzialmente chiarite dalla circolare 38/E del 23 dicembre, molti dubbi interpretativi e sostanziali rimangono aperti. Di seguito ne indichiamo solo alcuni. RW e sanzioni La norma ha ridotto le sanzioni ma non ha apportato alcun cambiamento alla loro definizione. Esse sono rapportate all’ammontare degli importi non dichiarati. Ora nella versione precedente della sezione II dell’RW si indicava la “fotografia” al 31 dicembre di ogni anno delle attività che si detenevano all’estero. Si doveva quindi indicare il valore di ogni attività in una sola casella valorizzandone la giacenza a tale data. Non sorgevano quindi dubbi sul fatto che la sanzione andasse commisurata a tale ammontare. Ora con la modifica le caselle da riempire, per ogni attività, si moltiplicano. Ad esempio per le attività va compilata la colonna 7 indicando il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione; la colonna 8 indicando il valore al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione dell’attività. In aggiunta, per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in paesi non collaborativi si deve compilare anche la colonna 9 con l’ ammontare massimo del saldo nel corso del periodo. Un primo dubbio interpretativo riguarda la nozione di attività: si deve compilare un rigo per ogni singolo titolo o asset oppure, per masse omogenee, un rigo per ogni paese ? Alcuna parte della dottrina sembra paventare la prima ipotesi. In tale caso è evidente che ogni investimento e disinvestimento comporterebbe l’obbligo di compilazione di un rigo. Ora viene spontaneo chiedersi: su quale delle grandezze da indicare vada calcolata la sanzione dal 3 al 15 % ( elevata dal 6 al 30% per attività detenute in paesi non collaborativi) ?E nel caso di eventuale obbligo di compilazione di più righi per la stessa somma investita e disinvestita più volte in diverse attività nel corso del periodo d’imposta la sanzione andrà applicata su ciascuna casella di ciascun rigo omesso ? Se così fosse si potrebbe arrivare in resolve: Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino, 1 An indipendent member of STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Dottori Commercialisti - Revisori Dei Conti Dr. TAMBURELLI Roberto Dr. GRIGIONI Federica Dr. MARZANO Alessandra Dr. MARCHETTI Laura Dr. L’EPISCOPO Lucia Dr. LIBRE’ Annalisa Studi di Commercialisti Associati taluni casi a superare con l’importo delle sanzioni di gran lunga l’ammontare del valore delle attività detenute. E’ evidente che ci dovrà essere un intervento chiarificatore sull’argomento che individui una sola grandezza, in caso contrario ci sarebbe un chiaro contrasto con l’intento della norma modificativa che era quello di sfuggire alle critiche avanzate dall’ Unione Europea all’impinato normativo precedente. RW e delegati di firma sui c/c L’amministrazione ribadisce nella circolare 38/E e nelle istruzioni alla compilazione del modello RW UNICO PF 2014, che l’obbligo di compilazione è a carico anche di coloro che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle attività detenute all’estero. Vi ricadono, secondo l’ Amministrazione, anche i delegati di firma sui C/C esteri. Da quest’anno si è all’uopo introdotta la colonna 2 in cui va indicato, in questi casi, il codice “1”.Ricordiamo che tale previsione è stata introdotta, in via interpretativa, dalla circolare 45/E del 13 settembre 2010. Ora riteniamo che la previsione non trovi fondamento nella disposizione di legge in quanto l’ Art. 4 del DL 167/1990 sancisce l’obbligo di indicare nel quadro RW gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Riteniamo scontato che l’imponibilità potenziale debba riferirsi in capo al dichiarante e non ad un soggetto terzo. Nella fattispecie di conto corrente non si riesce proprio ad immaginare quale reddito imponibile in Italia possa derivare al delegato di firma il quale NON ha la proprietà del conto e quindi la competenza economica dei redditi che ne derivano. La tassazione dei redditi derivanti dalle somme giacenti sul conto non potrà che avvenire in capo al titolare del conto stesso ( al limite, in caso di interposizione, al beneficial owner delle somme). Tale adempimento produce il moltiplicarsi di segnalazioni della stessa grandezza da parte dei vari soggetti: delegati e titolare. Se il problema non sembrava così rilevante fino a poco tempo fa ora, in tempi di “Voluntary Disclosure” ( di seguito VD) lo diventa in quanto aumenta il costo dell’operazione: la sanzione andrà pagata, sulla stessa grandezza, da ciascuno dei soggetti che hanno la titolarità del conto o la delega ad operarvi. Ipotizziamo un C/C che sia intestato ad un genitore che, prudenzialmente, ha dato delega di firma ai suoi tre figli è evidente resolve: Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino, 2 An indipendent member of STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Dottori Commercialisti - Revisori Dei Conti Dr. TAMBURELLI Roberto Dr. GRIGIONI Federica Dr. MARZANO Alessandra Dr. MARCHETTI Laura Dr. L’EPISCOPO Lucia Dr. LIBRE’ Annalisa Studi di Commercialisti Associati che il costo della VD viene moltiplicato per 4 e passa, in caso di somme detenute da più di dieci anni all’estero e di loro valore costante fino ad oggi, per le sole violazioni dell’ RW da circa il 9% al 36 % delle stesse. Ora sarebbe opportuna una revisione della posizione della Amministrazione anche al fine di dare un maggiore appeal ad una operazione, la VD, che ad oggi genera già diversi dubbi e perplessità sia fra gli operatori che fra i soggetti passivi interessati. RW e conti cointestati L’amministrazione ha inoltre ribadito, sia nella circolare 38/E che nelle istruzioni alla compilazione che, in caso di cointestazione di attività l’obbligo di compilazione è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività. Anche in questo caso è di difficile comprensione la motivazione di questo obbligo mentre è del tutto evidente la conseguenza negativa in caso di adesione alla VD. Infatti ci sarà il moltiplicarsi, per un numero pari a quanti sono i soggetti contestatari, del costo dell’operazione in termini di sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW. 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