circolare informativa n. 5/2014 voluntary disclosure

ENRICO MARIA BIGNAMI
dottore commercialista
FEDERICO GENTILE
dottore commercialista
ANDREA BIGNAMI
dottore commercialista
CARLO GIROTTI
dottore commercialista
GAETANO PIGNATTI MORANO
dottore commercialista
DOMENICO BIANCHI
dottore in economia e commercio
CESARE BEOLCHI
dottore commercialista
ARIANNA VITALI
dottoressa in economia e commercio
ROGER OLIVIERI
dottore commercialista
LIVIO CATERNUOLO
dottore in economia e commercio
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2014
VOLUNTARY DISCLOSURE
Milano, 12 febbraio 2014
INDICE
1
SOGGETTI INTERESSATI E ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE ........... 2
2
PERIODI DI IMPOSTA INTERESSATI ................................. 3
3
LA PROCEDURA ................................................... 4
4
PRINCIPALI VANTAGGI E ASPETTI CRITICI .......................... 5
A
seguito
della
pubblicazione
sulla
Gazzetta
Ufficiale
del
29 gennaio del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4, sono entrate in vigore le
disposizioni
riguardanti
volontaria,
c.d.
regolarizzazione
la
nuova
“voluntary
delle
attività
procedura
di
finalizzata
disclosure”,
detenute
collaborazione
all’estero
in
alla
violazione
degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale (errata o omessa
compilazione del quadro RW del Modello Unico).
Tale procedura non presenta le caratteristiche di un condono o
di uno “scudo fiscale”, ma si configura piuttosto come una tipologia
di “ravvedimento”, in quanto prevede il pagamento integrale delle
imposte
sui
redditi
evase
negli
anni
ancora
accertabili
e
dei
relativi interessi.
I
vantaggi
per
i
contribuenti
che
vi
aderiranno
sono
rappresentati principalmente dall’applicazione di sanzioni ridotte e
codice fiscale e partita iva 03380670962 20145 milano
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dalla
non
rilevanza
penale
dei
reati
di
omessa
e
infedele
dichiarazione.
La convenienza ad aderire ad un simile istituto deve essere
valutata nell’ottica del mutato scenario internazionale che vede, per
motivi legati alla lotta contro il terrorismo internazionale, una
progressiva apertura delle informazioni finanziarie, anche con scambi
automatici di dati, da paesi che
hanno sempre fatto del segreto
bancario un baluardo insormontabile. Quindi, la prospettiva concreta
è che nel giro di pochi mesi queste barriere vengano completamente
rimosse e rendano trasparenti le intestazioni di conti e investimenti
esteri, tanto in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list)
quanto in paesi white list.
Le concrete modalità di accesso alla procedura di collaborazione
volontaria dovranno essere definite con un apposito provvedimento del
Direttore
dell’Agenzia
delle
Entrate,
ancora
da
emanare.
Inoltre,
sperabilmente, la disciplina attualmente in vigore potrà subire delle
modifiche in sede di conversione in Legge.
1
Soggetti interessati e attività oggetto di emersione
Possono avvalersi della procedura di ““voluntary disclosure””:
−
Le persone fisiche;
−
Le società semplici e associazioni equiparate;
−
Gli enti non commerciali,
fiscalmente residenti in Italia, che abbiano omesso di indicare nella
dichiarazione annuale dei redditi (nel quadro RW) gli investimenti
detenuti all’estero, ovvero attività estere di natura finanziaria,
suscettibili di produrre redditi imponibili.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sanabili
sono rappresentate da:
•
conti correnti e depositi esteri,
•
partecipazioni in società o enti non residenti,
•
atti di disposizione patrimoniale a favore di trust esteri,
•
obbligazioni estere e titoli similari,
2
•
contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non
residenti,
•
polizze
estere
di
assicurazione
sulla
vita
e
di
capitalizzazione,
•
contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di
fuori dell’Italia,
•
metalli preziosi e beni mobili registrati (auto di lusso e
barche) detenuti all’estero,
•
beni immobili situati all’estero
La
procedura
di
emersione
dovrà
riguardare
tutti
gli
investimenti patrimoniali e finanziari non dichiarati costituiti o
detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona.
La
norma
beneficiario
diverso
prevede
effettivo
infatti
che
dei
capitali
dall’intestatario.
All’atto
debba
essere
esteri,
pratico,
che
identificato
può
questa
essere
il
anche
disposizione
potrebbe presentare dei seri problemi applicativi nel momento in cui
si
debba
dimostrare,
dichiarazioni
rese
in
dal
via
documentale,
contribuente
in
la
veridicità
merito
delle
all’effettiva
titolarità delle somme.
2
Periodi di imposta interessati
Devono essere denunciate le attività detenute all’estero
per
tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione
della richiesta, non siano scaduti i termini per l’accertamento.
Si tratta, quindi,
dal
2008
in
avanti
dei periodi d’imposta dal 2009 in avanti, o
in
caso
di
omessa
presentazione
della
dichiarazione. In caso di investimenti detenuti in paesi a fiscalità
privilegiata (black list), tra i quali figura anche la Svizzera, i
termini di accertamento sono raddoppiati (dal 2005 in poi, o dal 2003
in poi in caso di dichiarazione omessa), pertanto la collaborazione
3
volontaria per beni detenuti in paesi black list dovrà riguardare
tutte queste annualità.
Le violazioni che possono essere
sono quelle commesse fino al 31
oggetto di regolarizzazione
dicembre 2013, quindi fino alle
violazioni commesse con il Modello Unico 2013 (anno d’imposta 2012),
mentre il Modello Unico 2014 (da presentare entro il 30 settembre
2014) non potrà
essere sanato, se
non con le
modalità ordinarie
(ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa) e senza copertura
penale.
La collaborazione volontaria non è ammessa se l'autore della
violazione abbia precedentemente avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni,
verifiche
accertamento
o
dell'inizio
amministrativo
o
di
di
qualunque
procedimenti
attività
penali,
per
di
la
violazione di norme tributarie relativamente alle attività detenute
all’estero. Si ritiene che anche il semplice invio di un questionario
da
parte
dell’Agenzia
sulle
potenziali
attività
estere
inibisca
l’adesione alla procedura.
Il termine per aderire alla “voluntary disclosure” è fissato al
30 settembre 2015.
3
La procedura
Per
aderire
alla
procedura
di
collaborazione
volontaria,
il
contribuente dovrà presentare un’apposita richiesta di ammissione,
secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia
delle
investimenti
e
detenuti
Entrate,
le
nella
attività
all’estero.
Dovrà
di
quale
dovrà
natura
inoltre
indicare
finanziaria
produrre
i
tutti
costituiti
documenti
e
gli
o
le
informazioni per la ricostruzione dei redditi che sono serviti a
costituire o acquistare tali investimenti, o che derivano dalla loro
dismissione o utilizzo a qualunque titolo.
Successivamente,
accertamento
interessi
e
per
le
l’Agenzia
eventuali
sanzioni
per
delle
Entrate
maggiori
emanerà
imposte,
dichiarazione
l’avviso
oltre
infedele,
e
a
di
relativi
l’atto
di
4
contestazione per le sanzioni legate alla compilazione del quadro RW.
Il contribuente, laddove ritenga che vi siano margini per ridurre la
pretesa
impositiva,
potrà
presentare
istanza
di
accertamento
con
adesione o anche impugnare gli atti dell’Agenzia, ma in tale ultimo
caso decadrà dai benefici previsti per l’adesione alla procedura di
collaborazione volontaria.
Ai fini del perfezionamento della procedura, il contribuente
dovrà versare tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e
interessi,
mediante
modello
F24
in
un’unica
soluzione,
senza
possibilità di rateazione e di compensazione.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’autorità
giudiziaria competente la conclusione della procedura.
4
Principali vantaggi e aspetti critici
La scelta di aderire alla procedura di collaborazione volontaria
deve derivare da un’attenta valutazione della sua convenienza e delle
possibili conseguenze anche in termini penali.
Occorre
“fiscalmente
tenere
in
occulta”
considerazione
di
rimpatrio
per
utilizzo
difficili
e
complessi,
tradizionalmente
il
investimenti
in
Italia,
complice
riservati,
di
fatto
che
all’estero,
sono
detenzione
nonchè
diventatati
l’adozione,
norme
la
anche
antiriciclaggio
il
loro
sempre
in
più
paesi
sempre
più
spinte e l’estensione a carico degli intermediari finanziari italiani
degli obblighi di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero.
Inoltre, lo scenario internazionale è profondamente mutato per
via, tra l’altro, della caduta del segreto bancario a San Marino,
della decisione della Svizzera di firmare la convenzione OCSE sulla
reciproca
assistenza
fiscale
e
diversi
accordi
per
lo
scambio
automatico di dati con le amministrazioni fiscali estere e, infine,
della
prossima
definizione
Svizzera per il
informazioni.
del
negoziato
tecnico
rientro dei capitali e lo scambio
L’Italia
e
altri
paesi
firmato accordi per lo scambio di
occidentali
tra
Italia
e
automatico di
hanno
inoltre
dati fiscali (FATCA - Foreign
5
Account Tax Compliance Act) con altri paradisi fiscali, tra cui le
Isole del Canale
(Jersey, Guernsey) l’isola di Man, le Cayman Island
ecc..
In questo scenario, la “voluntary disclosure” si presenta come
l’ultima
opportunità
per
far
emergere
e
poter
quindi
impiegare
lecitamente gli investimenti esteri precedentemente non dichiarati al
fisco, usufruendo di uno sconto sulle sanzioni.
In termini sanzionatori, il vantaggio di aderire alla procedura
è rappresentato da:
a) riduzione
alla
metà
del
minimo
delle
sanzioni
per
omessa
indicazione nel quadro RW degli investimenti detenuti all’estero
(ordinariamente previste in misura pari dal 3% al 15%, o dal 6% al
30% in caso di investimenti detenuti in paesi black list) se gli
investimenti esteri sono detenuti o trasferiti in Paesi della UE o
del SEE (Spazio Economico Europeo) o se il contribuente autorizza
l’intermediario
estero
all’Amministrazione
a
trasmettere
Finanziaria.
Nei
tutti
casi
i
dati
più
rilevanti
favorevoli
le
sanzioni complessive possono essere nell’ordine del 10%/15% (anche
se una valutazione deve essere fatta caso per caso e solo una volta
che saranno stati approvati i modelli di dichiarazione);
b) non rilevanza penale dei reati di omessa e infedele dichiarazione;
c) riduzione
fino
alla
metà
delle
pene
previste
per
il
reato
di
dichiarazione fraudolenta;
d) il fatto che in caso di capitali ereditati, le sanzioni non si
trasmettono agli eredi. Per cui essi sono sanzionabili solo per le
imposte eventualmente ancora accertabili in capo al defunto (senza
sanzioni) e per le violazioni da essi stessi commesse nel quadro
RW.
Gli aspetti critici, da tenere in considerazione al fine di
valutare
la
convenienza
di
aderire
alla
procedura,
sono
invece
rappresentati da:
−
il costo della procedura, che a seconda dei casi può essere molto
onerosa in quanto imposte per gli anni ancora accertabili e i
6
relativi interessi dovranno essere pagati integralmente. Se vi sono
somme
esportate
illegalmente
in
anni
recenti,
la
tassazione
ordinaria e le relative sanzioni possono arrivare a erodere quasi
interamente il capitale (fino al 90% di costo);
−
la presunzione che gli investimenti detenuti in paesi a fiscalità
privilegiata siano stati costituiti con redditi evasi in Italia
(inversione dell’onere della prova a carico del contribuente);
−
le
sanzioni
penali
rimangono
applicabili
per
il
reato
di
dichiarazione fraudolenta (ancorché ridotte fino alla metà);
−
è prevista la trasmissione degli atti della procedura dall’Agenzia
delle Entrate alla Procura competente, anche nei casi in cui non
sia punibile il reato;
−
la possibilità che le notizie fornite all’Agenzia per l’emersione
siano utilizzate a sfavore dei soggetti collegati al contribuente
che non aderiscono, per volontà o impossibilità, alla procedura (ad
es. altri soci o cointestatari che non aderiscono alla procedura,
coeredi,
società
e
amministratori
di
società
che
non
sono
ricompresi tra i destinatari della norma);
−
la necessità inderogabile di esporre tutte le informazioni e tutti
i documenti sulle disponibilità estere non dichiarate (disclosure
totale)
e
sulle
modalità
adottate
per
la
formazione
e
la
conservazione negli anni passati, senza la quale l’Agenzia non
applicherà le sanzioni ridotte. A corollario di questo obbligo di
apertura totale la legge prevede la punibilità con la reclusione da
18 mesi a 6 anni per l’esibizione o trasmissione nel corso della
procedura di documenti e notizie falsi. Tale punibilità si estende
al
professionista
che
ha
concorso
a
presentare
le
false
informazioni;
−
la difficoltà nel reperire la documentazione (bancaria ma non solo)
necessaria
a
dimostrare
all’Agenzia
la
veridicità
di
quanto
dichiarato;
−
la difficoltà nel calcolare i redditi derivanti dalle attività
finanziarie detenute all’estero (interessi, dividendi, capital gain
7
e simili) sulla base di documentazione che potrebbe non riportare
tutte le informazioni necessarie;
−
la sostanziale impossibilità di impugnare l’atto di accertamento
pena la perdita dei benefici sulle sanzioni;
−
l’applicabilità
professionisti
della
e
gli
normativa
intermediari
antiriciclaggio
finanziari
per
coinvolti
i
nelle
operazioni di collaborazione volontaria che potrebbe portare, in
determinate fattispecie, all’obbligo di segnalazione di operazioni
sospette.
Tutti i professionisti dello studio sono a Vostra disposizione
per ogni chiarimento o approfondimento che riterrete necessario.
Con i nostri migliori saluti.
Bignami Associati
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