ENRICO MARIA BIGNAMI dottore commercialista FEDERICO GENTILE dottore commercialista ANDREA BIGNAMI dottore commercialista CARLO GIROTTI dottore commercialista GAETANO PIGNATTI MORANO dottore commercialista DOMENICO BIANCHI dottore in economia e commercio CESARE BEOLCHI dottore commercialista ARIANNA VITALI dottoressa in economia e commercio ROGER OLIVIERI dottore commercialista LIVIO CATERNUOLO dottore in economia e commercio CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2014 VOLUNTARY DISCLOSURE Milano, 12 febbraio 2014 INDICE 1 SOGGETTI INTERESSATI E ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE ........... 2 2 PERIODI DI IMPOSTA INTERESSATI ................................. 3 3 LA PROCEDURA ................................................... 4 4 PRINCIPALI VANTAGGI E ASPETTI CRITICI .......................... 5 A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4, sono entrate in vigore le disposizioni riguardanti volontaria, c.d. regolarizzazione la nuova “voluntary delle attività procedura di finalizzata disclosure”, detenute collaborazione all’estero in alla violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale (errata o omessa compilazione del quadro RW del Modello Unico). Tale procedura non presenta le caratteristiche di un condono o di uno “scudo fiscale”, ma si configura piuttosto come una tipologia di “ravvedimento”, in quanto prevede il pagamento integrale delle imposte sui redditi evase negli anni ancora accertabili e dei relativi interessi. I vantaggi per i contribuenti che vi aderiranno sono rappresentati principalmente dall’applicazione di sanzioni ridotte e codice fiscale e partita iva 03380670962 20145 milano via leone XIII, 14 00199 roma [email protected] via sabazio, 42 www.bignamiassociati.it t. +39 02 48002168 t. +39 06 45599972 f. +39 02 48008416 f. +39 06 87860621 dalla non rilevanza penale dei reati di omessa e infedele dichiarazione. La convenienza ad aderire ad un simile istituto deve essere valutata nell’ottica del mutato scenario internazionale che vede, per motivi legati alla lotta contro il terrorismo internazionale, una progressiva apertura delle informazioni finanziarie, anche con scambi automatici di dati, da paesi che hanno sempre fatto del segreto bancario un baluardo insormontabile. Quindi, la prospettiva concreta è che nel giro di pochi mesi queste barriere vengano completamente rimosse e rendano trasparenti le intestazioni di conti e investimenti esteri, tanto in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list) quanto in paesi white list. Le concrete modalità di accesso alla procedura di collaborazione volontaria dovranno essere definite con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ancora da emanare. Inoltre, sperabilmente, la disciplina attualmente in vigore potrà subire delle modifiche in sede di conversione in Legge. 1 Soggetti interessati e attività oggetto di emersione Possono avvalersi della procedura di ““voluntary disclosure””: − Le persone fisiche; − Le società semplici e associazioni equiparate; − Gli enti non commerciali, fiscalmente residenti in Italia, che abbiano omesso di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi (nel quadro RW) gli investimenti detenuti all’estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sanabili sono rappresentate da: • conti correnti e depositi esteri, • partecipazioni in società o enti non residenti, • atti di disposizione patrimoniale a favore di trust esteri, • obbligazioni estere e titoli similari, 2 • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, • polizze estere di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, • contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori dell’Italia, • metalli preziosi e beni mobili registrati (auto di lusso e barche) detenuti all’estero, • beni immobili situati all’estero La procedura di emersione dovrà riguardare tutti gli investimenti patrimoniali e finanziari non dichiarati costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona. La norma beneficiario diverso prevede effettivo infatti che dei capitali dall’intestatario. All’atto debba essere esteri, pratico, che identificato può questa essere il anche disposizione potrebbe presentare dei seri problemi applicativi nel momento in cui si debba dimostrare, dichiarazioni rese in dal via documentale, contribuente in la veridicità merito delle all’effettiva titolarità delle somme. 2 Periodi di imposta interessati Devono essere denunciate le attività detenute all’estero per tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l’accertamento. Si tratta, quindi, dal 2008 in avanti dei periodi d’imposta dal 2009 in avanti, o in caso di omessa presentazione della dichiarazione. In caso di investimenti detenuti in paesi a fiscalità privilegiata (black list), tra i quali figura anche la Svizzera, i termini di accertamento sono raddoppiati (dal 2005 in poi, o dal 2003 in poi in caso di dichiarazione omessa), pertanto la collaborazione 3 volontaria per beni detenuti in paesi black list dovrà riguardare tutte queste annualità. Le violazioni che possono essere sono quelle commesse fino al 31 oggetto di regolarizzazione dicembre 2013, quindi fino alle violazioni commesse con il Modello Unico 2013 (anno d’imposta 2012), mentre il Modello Unico 2014 (da presentare entro il 30 settembre 2014) non potrà essere sanato, se non con le modalità ordinarie (ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa) e senza copertura penale. La collaborazione volontaria non è ammessa se l'autore della violazione abbia precedentemente avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche accertamento o dell'inizio amministrativo o di di qualunque procedimenti attività penali, per di la violazione di norme tributarie relativamente alle attività detenute all’estero. Si ritiene che anche il semplice invio di un questionario da parte dell’Agenzia sulle potenziali attività estere inibisca l’adesione alla procedura. Il termine per aderire alla “voluntary disclosure” è fissato al 30 settembre 2015. 3 La procedura Per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, il contribuente dovrà presentare un’apposita richiesta di ammissione, secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle investimenti e detenuti Entrate, le nella attività all’estero. Dovrà di quale dovrà natura inoltre indicare finanziaria produrre i tutti costituiti documenti e gli o le informazioni per la ricostruzione dei redditi che sono serviti a costituire o acquistare tali investimenti, o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo. Successivamente, accertamento interessi e per le l’Agenzia eventuali sanzioni per delle Entrate maggiori emanerà imposte, dichiarazione l’avviso oltre infedele, e a di relativi l’atto di 4 contestazione per le sanzioni legate alla compilazione del quadro RW. Il contribuente, laddove ritenga che vi siano margini per ridurre la pretesa impositiva, potrà presentare istanza di accertamento con adesione o anche impugnare gli atti dell’Agenzia, ma in tale ultimo caso decadrà dai benefici previsti per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Ai fini del perfezionamento della procedura, il contribuente dovrà versare tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, mediante modello F24 in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione e di compensazione. Successivamente l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura. 4 Principali vantaggi e aspetti critici La scelta di aderire alla procedura di collaborazione volontaria deve derivare da un’attenta valutazione della sua convenienza e delle possibili conseguenze anche in termini penali. Occorre “fiscalmente tenere in occulta” considerazione di rimpatrio per utilizzo difficili e complessi, tradizionalmente il investimenti in Italia, complice riservati, di fatto che all’estero, sono detenzione nonchè diventatati l’adozione, norme la anche antiriciclaggio il loro sempre in più paesi sempre più spinte e l’estensione a carico degli intermediari finanziari italiani degli obblighi di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero. Inoltre, lo scenario internazionale è profondamente mutato per via, tra l’altro, della caduta del segreto bancario a San Marino, della decisione della Svizzera di firmare la convenzione OCSE sulla reciproca assistenza fiscale e diversi accordi per lo scambio automatico di dati con le amministrazioni fiscali estere e, infine, della prossima definizione Svizzera per il informazioni. del negoziato tecnico rientro dei capitali e lo scambio L’Italia e altri paesi firmato accordi per lo scambio di occidentali tra Italia e automatico di hanno inoltre dati fiscali (FATCA - Foreign 5 Account Tax Compliance Act) con altri paradisi fiscali, tra cui le Isole del Canale (Jersey, Guernsey) l’isola di Man, le Cayman Island ecc.. In questo scenario, la “voluntary disclosure” si presenta come l’ultima opportunità per far emergere e poter quindi impiegare lecitamente gli investimenti esteri precedentemente non dichiarati al fisco, usufruendo di uno sconto sulle sanzioni. In termini sanzionatori, il vantaggio di aderire alla procedura è rappresentato da: a) riduzione alla metà del minimo delle sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW degli investimenti detenuti all’estero (ordinariamente previste in misura pari dal 3% al 15%, o dal 6% al 30% in caso di investimenti detenuti in paesi black list) se gli investimenti esteri sono detenuti o trasferiti in Paesi della UE o del SEE (Spazio Economico Europeo) o se il contribuente autorizza l’intermediario estero all’Amministrazione a trasmettere Finanziaria. Nei tutti casi i dati più rilevanti favorevoli le sanzioni complessive possono essere nell’ordine del 10%/15% (anche se una valutazione deve essere fatta caso per caso e solo una volta che saranno stati approvati i modelli di dichiarazione); b) non rilevanza penale dei reati di omessa e infedele dichiarazione; c) riduzione fino alla metà delle pene previste per il reato di dichiarazione fraudolenta; d) il fatto che in caso di capitali ereditati, le sanzioni non si trasmettono agli eredi. Per cui essi sono sanzionabili solo per le imposte eventualmente ancora accertabili in capo al defunto (senza sanzioni) e per le violazioni da essi stessi commesse nel quadro RW. Gli aspetti critici, da tenere in considerazione al fine di valutare la convenienza di aderire alla procedura, sono invece rappresentati da: − il costo della procedura, che a seconda dei casi può essere molto onerosa in quanto imposte per gli anni ancora accertabili e i 6 relativi interessi dovranno essere pagati integralmente. Se vi sono somme esportate illegalmente in anni recenti, la tassazione ordinaria e le relative sanzioni possono arrivare a erodere quasi interamente il capitale (fino al 90% di costo); − la presunzione che gli investimenti detenuti in paesi a fiscalità privilegiata siano stati costituiti con redditi evasi in Italia (inversione dell’onere della prova a carico del contribuente); − le sanzioni penali rimangono applicabili per il reato di dichiarazione fraudolenta (ancorché ridotte fino alla metà); − è prevista la trasmissione degli atti della procedura dall’Agenzia delle Entrate alla Procura competente, anche nei casi in cui non sia punibile il reato; − la possibilità che le notizie fornite all’Agenzia per l’emersione siano utilizzate a sfavore dei soggetti collegati al contribuente che non aderiscono, per volontà o impossibilità, alla procedura (ad es. altri soci o cointestatari che non aderiscono alla procedura, coeredi, società e amministratori di società che non sono ricompresi tra i destinatari della norma); − la necessità inderogabile di esporre tutte le informazioni e tutti i documenti sulle disponibilità estere non dichiarate (disclosure totale) e sulle modalità adottate per la formazione e la conservazione negli anni passati, senza la quale l’Agenzia non applicherà le sanzioni ridotte. A corollario di questo obbligo di apertura totale la legge prevede la punibilità con la reclusione da 18 mesi a 6 anni per l’esibizione o trasmissione nel corso della procedura di documenti e notizie falsi. Tale punibilità si estende al professionista che ha concorso a presentare le false informazioni; − la difficoltà nel reperire la documentazione (bancaria ma non solo) necessaria a dimostrare all’Agenzia la veridicità di quanto dichiarato; − la difficoltà nel calcolare i redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute all’estero (interessi, dividendi, capital gain 7 e simili) sulla base di documentazione che potrebbe non riportare tutte le informazioni necessarie; − la sostanziale impossibilità di impugnare l’atto di accertamento pena la perdita dei benefici sulle sanzioni; − l’applicabilità professionisti della e gli normativa intermediari antiriciclaggio finanziari per coinvolti i nelle operazioni di collaborazione volontaria che potrebbe portare, in determinate fattispecie, all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Tutti i professionisti dello studio sono a Vostra disposizione per ogni chiarimento o approfondimento che riterrete necessario. Con i nostri migliori saluti. Bignami Associati 8
© Copyright 2024 ExpyDoc