VO anticipata:penalizzazioni

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01 ottobre 2014
VO anticipata:penalizzazioni
Lo “stato delle cose”
sulla penalizzazione della pensione di anticipata ottenuta con
età inferiore ai 62 anni.
In questo numero:
Vo anticipata e
riduzione percentuale
dell’importo
pag.1-2-3
Normativa e prassi:
Notizie in breve
pag.4

comma 10 articolo 24 legge 214/2011;
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articolo 6, comma 2-quater legge 14/2012;
articolo 4-bis, comma 1, legge 125/2013;
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
art.1, comma 493, legge 147/2013;
INPS, circolari n°35 e n°37 del 2012; messaggio n°219/2013; messaggio

5280/2014
Newsletter Informazione n° 18, n°25, n°34 del 2014.
La riduzione, pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di
anticipo rispetto all’età di 62 anni, è elevata al 2 percento per
ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai primi due anni.
La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento
pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo.
Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:
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
pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla
quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate
al 31 dicembre 2011;
inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la riduzione si applica
sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive
maturate al 31dicembre 1995.
La penalizzazione sarà operante a regime sulle pensioni con
requisiti maturati dal 01.01.2018, indipendentemente dal tipo
segue a pag 2
La penalizzazione sarà operante a regime su tutte le
pensioni con requisiti maturati dal 01.01.2018
di contribuzione utilizzata per perfezionare il
requisito di accesso alla pensione.
Nel periodo transitorio, requisiti maturati
entro il 31.12.2017, non si applicherà alcuna
penalizzazione (legge 14/2012) a condizione
che la contribuzione utile alla maturazione
dell’anzianità contributiva prevista derivi
esclusivamente da prestazione effettiva di
lavoro, includendo i periodi di:
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astensione obbligatoria per maternità (artt.
16, 20, 26, 28, 31 d.lgs 151/2001)
assolvimento obblighi di leva
infortunio
malattia
cig ordinaria
la contribuzione da riscatto ex articolo 13
della legge n. 1338/1962 (punto 5 del
messaggio 219/2013)può essere inclusa tra la
contribuzione da prestazione effettiva di
lavoro in quanto si tratta di contribuzione per
la quale è stato accertato lo svolgimento di
attività lavorativa.
Successivamente, con DL 101/2013
convertito in L. 125/2013, sono stati inclusi
anche i periodi di:
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giornate di riposo per donazione di sangue e
di emocomponenti (art. 8, comma 1 legge
219/2005)
congedo parentale di maternità e paternità
( per congedo parentale si intende
l’astensione facoltativa della lavoratrice o
del lavoratore - art. 32 e 36 d.lgs. 151/2001)
Con legge 147/2013 (legge stabilità 2014)
sono stati inclusi i periodi di:


permessi retribuiti mensili (tre gg/mese o
frazionati in ore)concessi ai sensi dell’art.33
legge 104/1992
prolungamento del congedo parentale
fruito entro l’ottavo anno di vita del
bambino riconosciuto con handicap grave
(art. 33 comma 1 Dlgs 151/2011).
In ultimo ricordiamo che a parere della
Gestione dipendenti pubblici ex-Inpdap,
direzione centrale (in risposta al quesito
posto da una Provincia) rientrano nella
nozione di servizio effettivo anche i

permessi concessi ai sensi dell’art. 39 del
D.Lgs. 151/2001(riposi giornalieri per
allattamento).
L’elencazione, descrittiva dei periodi che
escludono la riduzione percentuale, è
tassativa.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali con nota del 21.11.2013 ha ritenuto
di escludere la possibilità di operare
un’interpretazione estensiva della norma.
Dunque, la contribuzione derivante da
periodi non in elenco, utilizzata per
perfezionare il requisito contributivo entro il
31.12.2017, comporta la riduzione
percentuale della pensione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
nota del 25.11.2013, ha ulteriormente
specificato cosa si intende per “prestazione
effettiva di lavoro”: trattasi dell’insieme di
tutti i periodi effettivamente lavorati,
includendo nel concetto solo gli istituti
esplicitamente citati nella norma.
Unica eccezione al principio enunciato, è
rappresentata dai periodi di fruizione delle
ferie, in quanto istituto a fruizione
obbligatoria per il lavoratore.
Sempre secondo la Presidenza del
Consiglio dei Ministri non rientrano nella
prestazione effettiva di lavoro i periodi
inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il
dipendente e non espressamente
menzionati come il congedo per
matrimonio, il congedo per cure termali, i
giorni di sciopero nonché i periodi di
anzianità maggiorati in virtù di norme
speciali ( maggiorazione amianto,
maggiorazione per non vedenti, per invalidi
superiori al 74%).
Tenendo conto di dette interpretazioni,
ecco un elenco dei periodi di contribuzione
il cui utilizzo comporta la riduzione
percentuale della pensione:
segue a pag.3
2
INCA INFormazione – N.43
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Mobilità/Aspi/MiniAspi/disoccupazione
CIGS
Contratti di solidarietà, con contribuzione
a “copertura” INPS nel caso di riduzione
dell’orario di lavoro di tipo settimanale e
verticale.
Legge 300
Congedo biennale retribuito per assistere
portatori di Handicap grave (art. 42 d.lgs.
151/2001)
Riscatto periodi di studio (laurea….)
Maternità extra rapporto di lavoro
Preavviso
Versamenti Volontari
Periodi inerenti la fruizione di istituti
facoltativi come congedo matrimoniale,
cure termali, giorni di sciopero (vedi note
riferite al lavoro dipendente privato)
Periodi di maggiorazione contributiva
(esposizione amianto, invalidi >74%, non
vedenti, ecc,)
Periodi di TBC (malattia specifica) a
carico INPS senza integrazione da parte
del datore di lavoro quindi con
contribuzione a “copertura”.
matrimoniale, giornate di sciopero, giorni di
assenza per lutto familiare?
Anzitutto vale la pena precisare che i
periodi sopra citati non rientrano in alcuna
tipologia di contribuzione settimanale,
questi eventi non sono cioè registrati in
posizione assicurativa personale del
lavoratore.
Quindi nel caso di utilizzo in un anno di:
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

Se tali periodi, vengono “recuperati”
lavorando altrettante settimane in più per
ottenere un nuovo requisito “pulito”, entro il
31.12.2017,alla pensione anticipata, non si
applicherà la riduzione percentuale.
Note
Lavoratori dipendenti privati: tutte le
tipologie di contribuzione da lavoro
dipendente(comune, figurativa, volontaria,
da riscatto) è accreditata in numero di
settimane, oppure in giornate per il settore
agricolo e in mesi per il lavoro autonomo..
In un anno (gen.-dic.), se sono state
lavorate o coperte comunque da
contribuzione tutte le settimane, nel rispetto
dei minimali di retribuzione previsti dall’art. 7
della legge 638/83 (retribuzione minima
settimanale per accredito contributi)
risulteranno accreditate 52 settimane,
mentre il lavoratore agricolo dovrà avere
accreditate almeno 270 gg per avere
l’anno pieno. Il calcolo viene effettuato
sulla retribuzione annuale.
Cosa avviene se nell’anno vi sono periodi i
quali non rientrano nella nozione di effettiva
prestazione di lavoro, come ad esempio
periodi di cure termali, congedo
3

Cure termali disposte da INPS (a carattere
preventivo, due settimane/anno non
retribuite) in posizione assicurativa del
lavoratore interessato saranno registrate 50
settimane anziché 52
Congedo matrimoniale (15 gg retribuiti; per
gli operai, una settimana a carico del datore
di lavoro con versamento della relativa
contribuzione e una settimana a carico INPS
senza versamento alcuno), in posizione
assicurativa saranno registrate 51 settimane
anziché 52
Giornate di sciopero, con almeno un giorno
di lavoro in tutte le settimane dell’anno, non
comportano alcuna perdita di contribuzione
sempreché sia rispettata la retribuzione
minima settimanale per l’accredito della
contribuzione. Nei casi di sciopero ad
oltranza per una o più settimane intere,
invece, si avrà una carenza di settimane
lavorate con la conseguente contrazione
delle settimane accreditate in un anno.
3 gg di assenza per lutto, vale quanto detto
per lo sciopero, nessuna incidenza sulla
contribuzione per 3gg/anno complessivi per
eventi luttuosi.
Lavoratori dipendenti P.A.
Le precisazioni sopra riportate non si
possono applicare per i dipendenti della
Pubblica Amministrazione, la cui
contribuzione è fondata sul servizio
effettivo- periodi che intercorrono tra la
data di assunzione con diritto alla
retribuzione (decorrenza economica) e
quella di cessazione dal servizio-.
Per i dipendenti pubblici si applicano quindi
in toto le note, prima riportate, del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto tutti i periodi non tassativamente
elencati, se utilizzati per perfezionare il
requisito contributivo per l’accesso alla
pensione anticipata, comportano la
riduzione percentuale della pensione.
INCA INFormazione – N.43
Notizie in breve
INPS: Assenze per malattia e
rientro anticipato in servizio
Inps, con il messaggio n. 6973 del 12
settembre 2014, afferma la necessità di
richiedere un certificato medico di rettifica
nel caso in cui il lavoratore voglia
anticipare il rientro dalla malattia.
Il datore di lavoro dispone, infatti,
esclusivamente dell’attestato di malattia,
non la diagnosi e, pertanto, non è in grado
di valutare se e in che misura il dipendente
– che desideri rientrare in servizio
anticipatamente rispetto la prognosi
formulata nel certificato prodotto – abbia
effettivamente recuperato le proprie
energie psicofisiche tali da garantire se
stesso e l’ambiente di lavoro.
Il rischio per il datore potrebbe consistere
nell’impossibilità di assolvere agli obblighi
imposti dalle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
“Pertanto, per le ragioni suesposte, si
chiarisce che ogni dipendente assente per
malattia che, considerandosi guarito,
intenda riprendere anticipatamente il
lavoro rispetto alla prognosi formulata dal
proprio medico curante, potrà essere
riammesso in servizio solo in presenza di un
certificato medico di rettifica dell’originaria
prognosi.”
Trasformazione delle domande di
mini-ASpI in domande di ASpI
L’Inps, con il messaggio n. 7111 del 19
settembre 2014, fornisce alcune precisazioni in
merito alla trasformazione delle domande di
indennità mini-ASpI accolte e/o in corso di
erogazione in domande di indennità ASpI.
Nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia
presentato domanda di indennità mini ASpI e
successivamente si sia accorto di possedere i
requisiti per l’indennità ASpI, potrà ottenere il
riconoscimento della indennità ASpI solo nel
caso in cui presenti una apposita domanda di
indennità ASpI nei termini previsti di 2 mesi e 8
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In tale ipotesi, la nuova prestazione ASpI
richiesta ed accolta in presenza dei requisiti
richiesti, avrà quale decorrenza il giorno
successivo alla data di presentazione della
domanda.
L’importo già erogato a titolo di indennità miniASpI verrà portato in detrazione a carico della
nuova prestazione ASpI.
Non è invece possibile riconoscere al
lavoratore – che aveva già presentato
domanda di indennità mini-ASpI – la indennità
ASpI qualora la relativa domanda sia stata
presentata dopo il termine previsto di 2 mesi e
8 giorni dalla cessazione del rapporto di
lavoro.
Ex Enpals – domande di rmnr a favore
di eredi di pensionati deceduti
L’Inps, con il messaggio n. 7170 del 22
settembre 2014, informa che sono estesi,
anche per la presentazione delle domande di
rate maturate e non riscosse a favore di eredi
di pensionati deceduti – Fondo Lavoratori
dello Spettacolo e Fondo Sportivi Professionisti
– i medesimi canali e le medesime modalità di
inoltro in via telematica previsti per la gestione
privata.
La presentazione delle istanze di rate
maturate e non riscosse a favore di eredi di
pensionati deceduti, quindi, sarà effettuata, in
via esclusiva, con modalità telematica, a
decorrere dal 6 ottobre 2014.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20132 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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INCA INFormazione – N.43