COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.5.2014 C(2014) 3195 final Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) Via Isonzo 21/b I-00198 Roma Italia All’attenzione del Prof. Angelo Marcello Cardani Presidente Fax: +39 06 696 44 933 Egregio professor Cardani, Oggetto: Decisione della Commissione relativa al caso IT/2014/1585: Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali in Italia – Servizi WLR Decisione della Commissione relativa al caso IT/2014/1586: Accesso all’ingrosso (wholesale) alla rete locale per i servizi in banda larga e/o vocali in Italia – servizi NGA Decisione della Commissione relativa al caso IT/2014/1587: Accesso all’ingrosso alla banda larga in Italia - Prezzi dei servizi VULA, bitstream NGA e relativi servizi accessori Osservazioni ai sensi direttiva 2002/21/CE I. dell’articolo 7, paragrafo 3, della PROCEDURA Il 9 aprile 2014, la Commissione ha registrato una notifica trasmessa dall’autorità nazionale italiana di regolamentazione, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)1, relativa ai mercati per l’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (prezzi WLR), per l’accesso all’ingrosso (wholesale) alla rete locale per i servizi in banda larga e/o vocali (prezzi NGA) e per l’accesso all’ingrosso alla banda larga (provvedimenti correttivi in relazione ai prezzi VULA, prezzi dei servizi bitstream NGA e relativi servizi accessori)2 in Italia. 1 2 A norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33, modificata dalla direttiva 2009/140/CE, GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37, e dal regolamento (CE) n. 544/2009, GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12. Corrispondenti ai mercati n. 1, 4 e 5 della raccomandazione 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (raccomandazione sui mercati rilevanti), GU L 344 Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIO - Telefono: +32 22991111 La consultazione nazionale3 per il mercato dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (prezzi WLR) si è tenuta dall’11 gennaio al 26 febbraio 2013. La consultazione nazionale per il mercato dell’accesso all’ingrosso (wholesale) alla rete locale per i servizi in banda larga e/o vocali (prezzi NGA) si è tenuta dall’11 giugno al 26 luglio 2013. La consultazione nazionale per il mercato dell’accesso all’ingrosso alla banda larga (interventi correttivi relativi ai prezzi VULA, prezzi dei servizi bitstream NGA e relativi servizi accessori) si è tenuta dal 14 giugno al 29 luglio 2013. Il 22 aprile 2014 la Commissione ha inviato all’AGCOM una richiesta di informazioni4; la risposta è pervenuta il 28 aprile 2014. Un’ulteriore richiesta di informazioni è stata inviata all’AGCOM il 5 maggio 2014. La risposta è pervenuta il 5 maggio 2014. A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e la Commissione possono trasmettere all’ANR interessata le proprie osservazioni sui progetti di provvedimento notificati. II. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO II.1. Contesto Mercato 1 Obblighi di controllo dei prezzi sul mercato dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali in Italia sono già stati notificati alla Commissione, e da essa valutati, nell’ambito del caso IT/2012/13845. L’AGCOM aveva proposto di fissare prezzi WLR orientati al costo tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2012 e di rimuovere il network cap precedentemente imposto6. La Commissione aveva chiesto all’AGCOM di valutare la coerenza tra i prezzi WLR, ULL e WBA e di rivederli di conseguenza al più tardi nell’ambito della successiva analisi dei relativi mercati rilevanti. La Commissione aveva inoltre chiesto all’AGCOM di non includere i costi di commercializzazione WLR nel calcolo dei prezzi WLR orientati al costo, bensì di basare i prezzi WLR (inclusi i costi di commercializzazione) sui costi ULL al netto dei costi di commercializzazione ULL. Infine, la Commissione aveva chiesto all’AGCOM di accertarsi che la proposta applicazione retroattiva dei prezzi WLR non incidesse sulla certezza del diritto per gli operatori. Prezzi NGA nei mercati 4 e 5 I mercati dell’accesso all’ingrosso (wholesale) alla rete locale per i servizi in banda larga e/o vocali e dell’accesso all’ingrosso alla banda larga in Italia sono stati precedentemente notificati alla Commissione, e da essa valutati, nell’ambito dei casi IT/2011/1230 e del 28.12.2007, pag. 65. 3 4 5 6 Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva quadro. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro. C(2012) 9112. La AGCOM ha proposto nello specifico di calcolale i costi di rete del servizio WLR come la somma di i) il prezzo regolamentato ULL fissato al livello dei costi derivanti dal modello BU-LRIC e ii) i costi degli altri elementi di rete e dei servizi supplementari necessari per la fornitura del servizio WLR. L’AGCOM ha inoltre proposto di tenere conto dei costi di commercializzazione all’ingrosso per il servizio WLR al fine di ricavare il prezzo WLR orientato al costo. 2 IT/2011/12317. L’AGCOM aveva proposto di imporre provvedimenti correttivi per l’accesso NGA in entrambi i mercati8. La Commissione aveva invitato l’AGCOM a riesaminare la necessità di imporre un obbligo finalizzato alla disaggregazione fisica delle linee in fibra esistenti, laddove tecnicamente fattibile. La Commissione aveva inoltre invitato l’AGCOM a imporre sollecitamente il servizio end-to-end (“e2e”) non appena l’accesso disaggregato alla rete in fibra si fosse rivelato una soluzione praticabile. Essa aveva inoltre chiesto all’AGCOM di fornire, nel suo provvedimento definitivo, elementi aggiuntivi indicanti che l’obbligo di fornire il servizio “e2e” era giustificato in casi specifici. La Commissione aveva altresì invitato l’AGCOM a tenere conto - nella sua consultazione sulla differenziazione dei provvedimenti correttivi - della necessità di valutare adeguatamente le differenze nelle condizioni di concorrenza tra aree geografiche nel mercato dell’accesso alla banda larga. Infine, la Commissione aveva chiesto all’AGCOM di notificarle lo schema dei provvedimenti relativi alla decisione sulla definizione delle aree geografiche e la differenziazione dei provvedimenti correttivi. Nel 2013 l’AGCOM ha comunicato i prezzi 2013 per l’accesso alla rete in rame nei mercati dell’accesso all’ingrosso (wholesale) alla rete locale per i servizi in banda larga e/o vocali e dell’accesso all’ingrosso alla banda larga (mercati 4 e 5 - casi IT/2013/14891490).9 A seguito di un’indagine a norma dell’articolo 7 bis della direttiva quadro, la Commissione ha pubblicato una raccomandazione in cui chiedeva all’AGCOM di modificare o ritirare lo schema di provvedimento e di inserire, nel provvedimento modificato o nuovo notificato, un aggiornamento di determinati parametri per il calcolo del WACC. L’AGCOM ha adottato una decisione finale che, pur modificando alcuni valori WACC, mantiene inalterato il livello di quest’ultimo (9,36%). II.2. Schema del provvedimento proposto Mercato 1 L’AGCOM propone di approvare l’offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2013 relativa al servizio WLR (wholesale line rental - affitto di linee all’ingrosso). Nello schema di provvedimento proposto l’AGCOM aggiorna i prezzi del 2013 per il servizio WLR a seguito di una serie di aggiornamenti della sua metodologia di fissazione dei prezzi e sulla base dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per il 201310. La metodologia di fissazione dei prezzi dell’AGCOM per il 2013 utilizza una metodologia bottom-up basata sui costi correnti (BU-CCA) ed è coerente con il modello dei costi introdotto nel 2012 per i prezzi WLR. Per quanto riguarda il calcolo dei costi di 7 8 9 10 C(2011) 4763. Per il mercato 4: i) accesso a condotte, a trincee e alla fibra spenta (compreso l’accesso a un servizio end-to-end (“e2e”); ii) trasparenza, compresa un’offerta di riferimento; iii) non discriminazione; iv) separazione contabile; v) controllo dei prezzi in base all’orientamento ai costi; vi) contabilizzazione dei costi basata su una metodologia BU-LRIC e comprensiva di un premio di rischio. Per il mercato 5: i) accesso, compresa la fornitura di un servizio di accesso bitstream con protocollo ethernet; ii) trasparenza, compresa un’offerta di riferimento; iii) non discriminazione; iv) separazione contabile; v) controllo dei prezzi in base all’orientamento ai costi per l’accesso VULA e l’accesso bitstream al feeder parent e distant. L’AGCOM aveva inoltre proposto di fissare limiti temporali per la dismissione dell’accesso su rame al sito MDF e di imporre un obbligo di preavviso di 5 anni agli operatori alternativi per lo spegnimento delle centrali locali laddove sono disponibili servizi disaggregati su rame. L’AGCOM aveva proposto altresì di imporre a Telecom Italia l’obbligo di annunciare con un preavviso di 9 mesi agli operatori alternativi la costruzione di nuove infrastrutture di accesso in fibra. C(2013) 5418, C(2013) 8862. Nello schema di provvedimento l’AGCOM aggiorna i costi di ingresso per il servizio ULL, il bonus di traffico e il contributo aggiuntivo di attivazione, il costo orario della manodopera, i canoni una tantum e altre condizioni. 3 commercializzazione, l’AGCOM ha chiarito che, come nei casi IT/2013/1489-1490, non sussiste alcuna duplicazione degli stessi nel calcolo dei prezzi WLR e ciò grazie al suo specifico approccio normativo che permette di evitare il doppio conteggio standardizzando i costi commerciali ULL in relazione al numero complessivo di linee di accesso vendute per i servizi LLU, WLR e WBA, con conseguente riduzione del ricarico unitario applicato all’accesso ULL. L’AGCOM propone quindi di fissare un prezzo di 11,4 EUR/mese per il canone WLR POTS e di 13,78 EUR/mese per il canone WLR BRA, il che rappresenta in entrambi i casi una riduzione di 0,56 EUR/mese rispetto al 2012. Mercato 4 L’AGCOM propone di approvare l’offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2013 relativa ai servizi di accesso NGA11. Telecom Italia è tenuta a calcolare i propri prezzi di accesso sulla base di un modello BU-LRIC (modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom up), comprensivo di un adeguato premio di rischio12. Secondo l’AGCOM13, in attesa della definizione del modello BU-LRIC, i prezzi indicati nell’attuale notifica si basano su una metodologia di determinazione dei costi FDC di tipo bottom-up14, che tiene conto dei costi reali di scavo e posa di minitubi, delle fibre spente, dei DSLAM, degli armadi, del costo delle opere, ecc. Tali costi sono pienamente distribuiti sui volumi considerati (ad esempio, numero di minitubi e fibre spente installate). I volumi sono valutati tenendo in considerazione la domanda attesa di servizi su un periodo DCF (flussi di cassa attualizzati) di 15 anni. Lo schema di provvedimento conferma inoltre per il 2013 alcuni parametri del modello di determinazione dei costi del 2012, tra cui il WACC al 9,36%15. Per quanto riguarda l’accesso all’infrastruttura di installazione locale, l’AGCOM stima (su un periodo di 15 anni) il costo IRU (diritti irrevocabili d’uso) dei minitubi a 6,44 EUR/mese in caso di infrastrutture miste e a 10,60 EUR/mese in caso di infrastrutture nuove. Per quanto riguarda la fornitura di una connessione in fibra ottica nelle reti primaria e secondaria, l’AGCOM stima (su un periodo di 15 anni) il costo IRU a 3 900,35 EUR nella rete primaria e a 1 700,91 EUR nella rete secondaria. Infine l’AGCOM stima a 5,96 EUR/mese il prezzo dei segmenti di terminazione delle reti in fibra ottica. Mercato 5 11 12 13 14 15 Compresa l’installazione dell’infrastruttura locale, le condotte, le fibre ottiche primarie e secondarie e i segmenti di terminazione in fibra ottica. Provvedimenti correttivi relativi ai servizi NGA notificati alla Commissione nell’ambito del caso IT/2011/1230. Risposta dell’AGCOM alla richiesta di informazioni complementari. Nella risposta alla richiesta di informazioni complementari l’AGCOM ha indicato che la metodologia FDC di tipo bottom-up è stata definita nella delibera 9/13/CIR, che, come indicato dall’AGCOM, non è stata notificata alla Commissione al pari della delibera 10/13/CIR. L’AGCOM ha confermato inoltre che i prezzi del 2012 per i servizi di accesso NGA per i mercati 4 e 5 non sono stati notificati. L’AGCOM asserisce di essersi limitata ad attuare gli obblighi di controllo dei prezzi definiti nella delibera 1/12/CONS precedentemente notificata (casi IT/2011/1230-1231). Sempre secondo l’AGCOM i transfer charge dal mercato 4 (rete in rame) e il valore WACC utilizzati sono già stati notificati come parte della delibera 578/10/CONS (network cap ULL 2010-2012) registrata nell’ambito del caso IT/2010/1133. Un WACC identico è utilizzato anche ai fini del calcolo dei canoni di accesso ULL, come notificato precedentemente nell’ambito del caso IT/2013/1489. 4 L’AGCOM propone di approvare l’offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2013 relativa ai servizi bitstream/VULA16, NGA e relativi servizi accessori. Come nel mercato 4, in attesa della definizione del modello BU-LRIC, i prezzi dei servizi bitstream/VULA sono basati su una metodologia di determinazione dei costi FDC di tipo bottom-up17. Come nel mercato 4, lo schema di provvedimento conferma, per il 2013, parametri differenti per il modello di determinazione dei costi precedentemente notificato (IT/2013/1490), tra cui il WACC al 9,36%. Infine, l’AGCOM propone variabili di ingresso per l’accesso alla banda ethernet significativamente ridotte rispetto a quelle del 2012 (risultato dell’aumento dei volumi di traffico trasportati su tale infrastruttura) e in linea con quelle già approvate per il 2013 per i servizi bitstream sulla rete in rame (IT/2013/1490). Tenendo conto di quanto sopra, l’AGCOM stima un canone mensile di 13,94 EUR per l’accesso FTTC, di 20,63 EUR per l’accesso FTTC naked, di 24,90 EUR per l’accesso FTTH naked a 100/10 Mbps, di 35,53 EUR per l’accesso FTTH a 40/40 Mbps e di 86,49 EUR per l’accesso FTTH a 100/100 Mbps. Per la porta 1 Gigabit ethernet sui nodi locali di Telecom Italia per il servizio VULA, l’AGCOM stima un canone mensile per porta di 157,32 EUR. In entrambi i mercati 4 e 5, oltre al WACC viene aggiunto un premio di rischio del 4% ai servizi FTTH e IRU18 (applicato esclusivamente ai nuovi investimenti in infrastrutture in fibra ottica e in assenza di un meccanismo di coinvestimento) e del 2% agli investimenti negli armadi19. III. OSSERVAZIONI La Commissione ha esaminato la notifica e le informazioni complementari fornite da AGCOM e formula le osservazioni seguenti20. Necessità di garantire la trasparenza delle misure regolamentari imposte e la trasparenza e la coerenza nella notifica dei provvedimenti correttivi nell’ambito della procedura di consultazione a livello dell’Unione La Commissione rileva che l’AGCOM ha omesso di notificarle i prezzi NGA relativi ai mercati 4 e 5 per l’anno 2012, come pure il modello utilizzato per 16 17 18 19 20 Dalle informazioni fornite dall’AGCOM nel corso di una comunicazione telefonica (del 5 maggio 2014) emerge che, secondo l’Autorità, i servizi NGA forniti nel mercato 5 sono definiti come servizi VULA/bitstream al livello della centrale locale o in un punto più remoto della rete. In quest’ultimo caso il richiedente l’accesso dovrebbe acquistare da Telecom Italia anche un servizio di trasporto regolamentato. Cfr. nota 15. I prezzi dei servizi seguenti sono espressi in IRU su un periodo di 15 anni: l’accesso alla fibra spenta nella rete primaria e secondaria e l’accesso all’infrastruttura civile (minitubi nella rete primaria e secondaria e tratte di adduzione). In risposta alla richiesta di informazioni l’AGCOM ha chiarito che il premio di rischio è stato adottato con le delibere n. 9/13/CIR e n. 10/13/CIR relative all’approvazione delle offerte di riferimento per i servizi NGA nei mercati 4 e 5 relative al 2012. I premi di rischio sono determinati facendo un raffronto dei valori adottati da alcune ANR (il premio di rischio medio applicato da OPTA, ARCEP e CMT per i servizi FTTH è pari al 4.1%, mentre il premio di rischio applicato dalla BIPT ai servizi FTTC è pari all’1,5%). Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro. 5 valutare i prezzi di accesso e il premio di rischio. Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall’AGCOM nella risposta alla richiesta di informazioni complementari, in cui l’Autorità sostiene che gli schemi di provvedimento si limitavano ad attuare gli obblighi di controllo dei prezzi definiti in una delibera precedentemente notificata, la Commissione fa presente all’AGCOM che, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva quadro e dell’articolo 13 della direttiva accesso, i prezzi devono essere comunicati alla Commissione in quanto costituiscono un elemento essenziale dell’obbligo di controllo dei prezzi. A tale proposito va rammentato che, a norma della raccomandazione della Commissione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva quadro, i livelli dei prezzi e le modifiche apportate ai metodi utilizzati per calcolare costi o prezzi si considerano modifiche rilevanti della natura o della portata degli interventi correttivi, cioè modifiche che hanno un’incidenza apprezzabile sul mercato e che devono quindi essere notificate. La Commissione invita pertanto l’AGCOM a notificarle in futuro i progetti di delibere intese a fissare i prezzi a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro. Inoltre, e tenendo conto del fatto che l’AGCOM non ha notificato né i prezzi del servizio NGA per i mercati 4 e 5 relativamente al 2012 né il modello utilizzato per valutare i prezzi di accesso e i premi di rischio, la Commissione esorta l’AGCOM a notificare integralmente la prossima analisi di mercato, tra cui il previsto modello per la determinazione dei costi, per consentirle di effettuare una valutazione accurata dell’adeguatezza della metodologia utilizzata e della sua conformità alla raccomandazione della Commissione sull’applicazione di obblighi di non discriminazione e metodologie di determinazione dei costi21 e dell’applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. La Commissione invita inoltre l’AGCOM a migliorare la trasparenza della procedura decisionale, in particolare per quanto riguarda la metodologia di determinazione dei costi effettivamente applicata per calcolare i prezzi dei pertinenti servizi NGA. In particolare, la Commissione invita l’AGCOM a indicare con chiarezza se e in che misura un provvedimento notificato di controllo dei prezzi si discosta da misure adottate in precedenti delibere, soprattutto quando si tratta di basi e metodologie di calcolo dei costi, e per quanto tempo si prevede che la misura/metodologia proposta resterà in vigore. Necessità di una maggiore cooperazione in materia di calcolo del costo di capitale (WACC) A seguito della conferma del parametro WACC indicato in una precedente notifica, e oggetto di una raccomandazione della Commissione22, la Commissione invita l’AGCOM a operare in stretta collaborazione con le altre ANR, la Commissione e il BEREC allo scopo di definire una prassi regolamentare coerente nel mercato interno in relazione al WACC e ai suoi parametri specifici e 21 22 Raccomandazione della Commissione, dell’11 settembre 2013, relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga, GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13. Raccomandazione della Commissione dell’11.12.2013 ai sensi dell’articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nei casi IT/2013/1489-1490: dettagli dell’obbligo di controllo dei prezzi nei mercati dell’accesso all’ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (compreso l’accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa e dell’accesso a banda larga all’ingrosso in Italia. 6 di assicurare un’applicazione coerente del quadro normativo nell’UE. Necessità di chiarire il calcolo dei costi di commercializzazione del servizio WLR La Commissione prende atto del fatto che l’AGCOM utilizza un approccio regolamentare specifico per evitare la duplicazione dei costi di commercializzazione nel calcolo dei prezzi WLR per il 2013, dato che tali costi sono già presenti nei canoni ULL utilizzati per il calcolo dei prezzi WLR. Tuttavia, la Commissione ritiene che la metodologia utilizzata dall’AGCOM, e in particolare il modo in cui permette di evitare la duplicazione dei costi di commercializzazione, non sia illustrata in modo sufficientemente chiaro nello schema di provvedimento che fissa i prezzi WLR e che ciò possa generare incertezza tra gli operatori quanto alle modalità di calcolo dei costi in questione. Pertanto, la Commissione chiede all’AGCOM di chiarire meglio, nella proposta di provvedimento, l’approccio regolamentare utilizzato per calcolare i costi di commercializzazione nella definizione dei prezzi WLR. Retroattività della regolamentazione proposta La Commissione ribadisce le proprie osservazioni precedenti e torna a chiedere che l’AGCOM eviti di fissare nuovi prezzi con effetto retroattivo (ovvero al 2013), in quanto ciò è fonte di incertezza giuridica per gli operatori del mercato e può avere un impatto disincentivante sugli operatori che intendono investire nella realizzazione delle reti NGA in Italia. Si chiede pertanto all’AGCOM di far sì che le tariffe proposte per i mercati 1, 4 e 5, applicabili retroattivamente, non incidano sulla certezza del diritto per gli operatori che prestano attualmente servizi in base ad obblighi imposti in precedenza. La Commissione è al corrente del fatto che l’AGCOM sta realizzando un’organica analisi dei mercati all’ingrosso della banda larga in Italia per il periodo 2014-2016. La Commissione esorta l’AGCOM a concludere quanto prima possibile l’analisi di mercato, in particolare per quanto riguarda le reti di accesso di nuova generazione. La Commissione ritiene essenziale, per la concorrenza e il contesto per gli investimenti in Italia, che l’AGCOM fissi in modo lungimirante i futuri prezzi di accesso e, in ogni caso, prima del periodo oggetto dell’analisi. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, della direttiva quadro, l’AGCOM tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione (ANR), del BEREC e della Commissione e può adottare lo schema di provvedimento risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione. La presente posizione della Commissione sulla notifica in oggetto non pregiudica l’eventuale adozione di altre posizioni riguardo ad altri schemi di provvedimento notificati. Ai sensi del punto 15 della raccomandazione 2008/850/CE23, la Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito web. La Commissione ritiene che le informazioni ivi contenute non abbiano carattere riservato. La invitiamo a informare la Commissione24, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente, se ritiene che, 23 24 Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, GU L 301 del 12.11.2008, pag. 23. La richiesta deve essere trasmessa tramite 7 posta elettronica all’indirizzo CNECT- conformemente alle norme unionali e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che desidera siano rimosse prima della pubblicazione.25 Una richiesta in tal senso deve essere motivata. Distinti saluti Per la Commissione Robert Madelin Direttore Generale [email protected] o via fax al numero +32 2 298 87 82. 25 La Commissione può informare il pubblico dell’esito della sua valutazione prima della scadenza di tale periodo di tre giorni. 8
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