Informazioni utili sul 1° pilastro/

Previdenza statale
Informazioni utili
sul 1° pilastro/
Assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità (AVS/AI)
in Svizzera
Stato gennaio 2014
Sommario
Il 1° pilastro nel sistema previdenziale svizzero
3
Obbligo contributivo all’AVS/AI
4
Ammontare dei contributi
6
Periodo di contribuzione e lacune contributive
7
Diritto alla rendita personale
8
Accrediti per compiti educativi e assistenziali
10
Splitting dei redditi
12
Momento del pensionamento
13
Prestazioni per la vecchiaia
14
Prestazioni in caso d’invalidità
15
Prestazioni in caso di decesso
16
Altri punti di particolare importanza
18
AXA non si assume alcuna responsabilità in merito all’esaustività
e alla correttezza dei dati del presente documento. A tal riguardo
fanno sempre stato le vigenti leggi e ordinanze. Stato gennaio 2014.
Il 1° pilastro
nel sistema previdenziale svizzero/
La previdenza svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità fa parte del sistema dei tre pilastri sancito
dalla Costituzione federale. Nell’ambito del cosiddetto patto generazionale, la popolazione attiva finanzia i
versamenti in corso delle rendite.
Il 1° pilastro è formato dalla previdenza
statale e ha lo scopo di assicurare il
fabbisogno vitale dei beneficiari di rendita
nonché degli invalidi e dei superstiti.1
In Svizzera, tuttavia, lo stato dell’economia
e soprattutto l’evoluzione demografica
fanno sì che la copertura del fabbisogno
vitale da parte della previdenza statale
possa essere garantita solo grazie a
eventuali prestazioni complementari (PC).
La struttura del sistema previdenziale svizzero
Previdenza commisurata alle esigenze
1° pilastro
2° pilastro
3° pilastro
Previdenza statale
Previdenza professionale
Previdenza privata
Obbligatoria
AVS/AI
Prestazioni
complementari
(PC)
Responsabilità dello Stato
Contributi AVS/AI
–Datore di lavoro e dipendenti: 50 % cad.
–Indipendenti e persone che non svolgono un’attività lucrativa:
a totale carico dell’assicurato
Contributi PC
Finanziati con le entrate fiscali della
Confederazione e dei cantoni
Rendita di vecchiaia
Rendita per figli
Rendita d’invalidità
Rendita per figli d’invalido
Rendita per vedove/vedovi
Rendita per orfani
Facoltativa
Obbligatoria
LPP/LAINF
Previdenza
sovraobbligatoria
Responsabilità del datore di lavoro
Contributi LAINF
–Infortuni professionali: datore di lavoro
–Infortuni non professionali: dipendenti
Contributi LPP
–Datore di lavoro e dipendenti:
il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno pari a tutti i contributi
versati dai suoi dipendenti.
–Indipendenti:
a totale carico dell’assicurato
Indennità giornaliera
Rendita/capitale di vecchiaia
Rendita per figli di pensionato
Rendita d’invalidità
Rendita per figli d’invalido
Rendita per vedove/vedovi
Rendita per orfani
Previdenza vincolata
(pilastro 3a)
Previdenza libera
(pilastro 3b)
Responsabilità personale
A totale carico dell’assicurato
(per colmare eventuali lacune previdenziali
individuali)
Soluzione assicurativa o bancaria
Risparmi e valori patrimoniali di ogni tipo
1 La base legale è data dall’art. 111 cpv. 1 della Costituzione federale
3
Obbligo contributivo all’AVS/AI/
Di norma in Svizzera da ogni salario sono da dedurre i contributi AVS/AI/IPG e AD. Questo vale in modo
illimitato per tutti coloro che hanno compiuto il 17°anno d’età e svolgono un’attività lavorativa. L’obbligo di
contribuzione termina al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, pari a 64 anni per le donne
e 65 anni per gli uomini.
Persone assicurate a titolo
obbligatorio
Tutte le persone che hanno domicilio
in Svizzera;
le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera;
i cittadini svizzeri che lavorano all’estero per conto della Confederazione o per istituzioni designate dal Consiglio federale.
Persone assicurate a titolo
facoltativo
Se soddisfano determinate condizioni,
le persone elencate qui di seguito possono
proseguire l’assicurazione oppure aderire
a titolo facoltativo all’AVS/AI:
le persone che, previo accordo della ditta, lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro svizzero;
i cittadini svizzeri e quelli degli stati membri dell’UE o dell’AELS non domici liati nell’UE o nell’AELS, a condizione che immediatamente prima dell’uscita
dall’assicurazione obbligatoria siano stati assicurati ininterrottamente per almeno cinque anni.
4
Persone con attività lucrativa
Inizio: 1° gennaio successivo al compi-
mento del 17° anno di età
Fine: cessazione dell’attività lucrativa
e comunque non prima del raggiungi-
mento dell’età ordinaria di pensiona mento AVS
Le persone che proseguono l’attività
lavorativa anche dopo il raggiungimento
dell’età ordinaria di pensionamento ai
sensi dell’AVS rimangono soggette
all’obbligo contributivo, tuttavia i contributi vengono prelevati solo sulla parte
del salario che supera l’importo di
CHF 1400.– al mese o di CHF 16 800.–
all’anno.
Persone senza attività lucrativa
Inizio: 1° gennaio successivo al compi-
mento del 20° anno di età
Fine: raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS
Per evitare lacune contributive, le persone
non esercitanti un’attività lucrativa si
devono rivolgere alla cassa di compensazione cantonale del loro cantone di
domicilio o all’agenzia comunale.
Le persone invalide e quelle prepensionate vengono considerate non esercitanti
un’attività lucrativa. I coniugi non esercitanti un’attività lucrativa e le persone
vedove sono altresì soggette all’obbligo
di contribuzione.
Se il coniuge esercitante un’attività
lucrativa ha versato un importo pari
almeno al doppio del contributo minimo
AVS/AI/IPG (2 x CHF 480.– = CHF 960.–),
i contributi del coniuge non esercitante
un’attività lucrativa saranno considerati
versati. Ciò vale anche se il coniuge che
svolge un’attività lucrativa ha già raggiunto l’età di pensionamento AVS.
Persone in pensionamento
anticipato
Le persone che vanno anticipatamente
in pensione devono versare i contributi
AVS/AI/IPG fino al raggiungimento dell’età
ordinaria di pensionamento.
Due distinti criteri vengono tenuti in conto
per il calcolo dei contributi da versare:
nessuna attività lucrativa: il calcolo dei contributi è analogo a quello eseguito per le persone non esercitanti un’attività lavorativa;
attività lucrativa a tempo parziale: se
la somma dei contributi annui del dipen-
dente e del datore di lavoro è superiore alla metà di quelli applicabili alle per sone non esercitanti un’attività lavora tiva, il contributo dovuto per l’intero anno è pari a quello previsto per le persone esercitanti un’attività lucrativa.
Chi in Svizzera versa
contributi o usufruisce
di prestazioni riceve un
certificato AVS con un
numero AVS individuale.
Il numero a 13 cifre viene
assegnato una volta e
non cambia più. Il numero
è composto di tre parti:
codice per la Svizzera
(756), numero casuale di
9 cifre e cifra di controllo.
Ammontare dei contributi/
Il principio di solidarietà del 1° pilastro caratterizza anche il calcolo dei contributi. Coloro che godono di
un livello retributivo più elevato versano più contributi di quanto sia necessario per il finanziamento della
propria rendita, mentre i dipendenti con una situazione economica meno favorevole usufruiscono di maggiori
prestazioni rispetto ai contributi versati. In tal modo si ottiene una compensazione tra poveri e ricchi.
Attività lucrativa parziale o
totale
I contributi AVS/AI/IPG vengono pagati
in parti uguali dal lavoratore e dal datore
di lavoro. Le relative aliquote contributive
si calcolano in percentuale sul salario
lordo.
Aliquote contributive AVS/AI/IPG
AVS 8,4 %
AI 1,4 %
IPG
0,5 %
(indennità per perdita di guadagno)
Totale 10,3 %
Persone senza attività lucrativa
Lavoratori indipendenti
I contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa sono calcolati
in base alla sostanza e al reddito annuo
percepito sotto forma di rendita moltiplicato per venti (senza prestazioni
AI e PC). In caso di persone coniugate,
il calcolo dei contributi prescinde dal
regime dei beni e considera unicamente
la metà della sostanza coniugale e del
reddito sotto forma di rendita.
L’aliquota contributiva dipende dal reddito
annuo.
Contributo AVS/AI/IPG annuo
Contributo minimo
CHF 480.–
6
Contributo
massimo
CHF 24 000.–
Ammontare dei contributi AVS/AI/IPG
Reddito annuo
<CHF 9400.–
Contributo minimo
CHF 480.–
Reddito annuo
da CHF 9400.– a CHF 56 199.– Scala dei contributi
dal 5,223 %
al 9,202 %
Reddito annuo
≥CHF 56 200.– Aliquota contributiva
9,7 %
Periodo di contribuzione e lacune contributive/
Ogni anno di contribuzione mancante comporta una riduzione delle rendite. Per questo è importante colmare
i vuoti contributivi entro 5 anni. Presso la cassa di compensazione è possibile richiedere un estratto conto
gratuito a titolo di verifica.
Periodo contributivo completo
Uomini: 44 anni di contribuzione (pensionamento a 65 anni)
Donne: 43 anni di contribuzione (pensionamento a 64 anni)
Affinché non si verifichino lacune contributive in caso di pensionamento anticipato, è necessario continuare a versare
i contributi annui fino al 31 dicembre
dell’anno precedente il pensionamento
ordinario.
Copertura delle lacune
contributive
Anni giovanili
Il periodo di contribuzione determinante
per la durata contributiva completa inizia
Pagamento successivo dei contributi
il 1° gennaio successivo al compimento
AVS/AI/IPG fino a massimo 5 anni
del 20° anno di età. Se qualcuno ha
dal verificarsi delle lacune contributive
Conteggio da parte dell’AVS dei periodi già pagato i contributi AVS/AI/IPG il 1°
gennaio successivo al compimento del
contributivi anteriori a più di 5 anni
(anni per compiti educativi/assistenziali‚ 17° anno di età, questi periodi di contri anni giovanili‚ periodi contributivi durante buzione possono essere tenuti in conto
al fine di colmare le lacune contributive.
l’anno in cui si è verificato il caso di La procedura vige anche nel caso in cui
rendita oppure anni supplementari)
sia possibile assegnare a una persona
compiti educativi e assistenziali per il
Accrediti per compiti educativi e
periodo susseguente il compimento del
assistenziali
17° anno d’età.
Non possono sorgere lacune contributive
negli anni in cui una persona ha figli di
Periodo contributivo nell’anno in cui
età inferiore ai 16 anni o assiste parenti
viene assegnata la rendita
stretti. L’adempimento dell’obbligo perLa durata di contribuzione determinante
sonale di contribuzione ha però la preceai fini del periodo contributivo completo,
denza. Unicamente quando i contributi
ma non dell’obbligo contributivo, termina
personalmente dovuti non possono più
il 31 dicembre che precede l’assegnazione
essere riscossi vengono computati lassi
della rendita (età pensionabile, insorgenza
di tempo quali periodi di contribuzione
dell’invalidità, decesso). Gli accrediti vercon accrediti per compiti educativi e
sati nell’anno in cui viene assegnata la
assistenziali.
rendita possono essere tenuti in conto e
utilizzati per colmare eventuali lacune.
I redditi da attività lucrativa conseguiti
durante questo periodo non sono presi in
considerazione per il calcolo della rendita.
Anni supplementari
Se una persona ha lacune contributive
risalenti a prima del 1° gennaio 1979,
è possibile computare a suo favore fino
a un massimo di 3 anni di contribuzione.
Periodo contri- butivo completo Anni di contribuzione
supplementari
computabili
20–26 anni Fino a 1 anno
27–33 anni Fino a 2 anni
Pari o superiore a 34 anni
Fino a 3 anni
7
Diritto alla rendita personale/
La base per il calcolo del diritto alla rendita di ciascuna persona è costituita dal conto individuale (CI)
che registra il reddito personale generato.
Calcolo della rendita AVS/AI
Conto individuale (CI)
Fattore di rivalutazione
Ogni persona assicurata ha diritto a
una propria rendita dell’AVS/AI (rendita
individuale). Ogni coniuge riceve una
rendita di vecchiaia/d’invalidità. L’ammontare della rendita individuale si
basa sul reddito e sulla durata della
contribuzione. Coloro che hanno figli
di età inferiore ai 16 anni o assistono
parenti prossimi bisognosi di cure
ricevono in più accrediti per compiti
educativi o assistenziali.
Sul conto individuale (CI) vengono
annotati tutti i redditi personalmente
conseguiti che sono stati percepiti nel
periodo compreso fra il 1° gennaio
successivo al compimento del 17° anno
di età e l’età ordinaria di pensionamento.
Essi costituiscono la base per il calcolo
di una rendita di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità.
Il reddito medio viene adeguato all’evoluzione dei prezzi e degli stipendi mediante
un fattore di rivalutazione. A esso si
aggiungono eventuali accrediti per compiti
educativi e assistenziali. I redditi da lavoro
di anni con un livello salariale più basso
vengono così rivalutati in misura corrispondente. Risulta determinante il primo
accredito contributivo sul CI nel periodo
di tempo intercorso fra il 1° gennaio
successivo al compimento del 20° anno
di età e la riscossione della rendita anticipata od ordinaria.
Rendita intera o parziale
Le persone che presentano una durata
completa di contribuzione ricevono una
rendita intera, il cui ammontare dipende
dal reddito annuo medio determinante.
Se la durata di contribuzione è incompleta,
viene corrisposta una rendita parziale.
Ammontare delle rendite annue AVS
Persone singole
Rendita minima CHF 14 040.–
Rendita massima CHF 28 080.–
Coniugi
8
Rendita minima CHF 28 080.–
Rendita massima CHF 42 120.–
Adeguamento al rincaro
L’ammontare delle rendite o l’aumento
delle rendite in corso dipende dall’indice
delle rendite (cosiddetto indice misto).
Questo indice è formato per il 50 %
dall’indice dei salari nominali determinato dall’Ufficio federale di statistica
e per il 50 % dall’indice nazionale dei
prezzi al consumo (indice dei prezzi).
Di regola, l’adeguamento delle rendite
avviene ogni 2 anni con effetto dal
1° gennaio. Se l’indice dei prezzi è
aumentato di oltre il 4 % nell’arco di un
anno, l’adeguamento avviene invece
con un intervallo più breve.
Calcolo della rendita AVS/AI
L’ammontare della rendita viene calcolato con l’apposita formula sulla base
del reddito annuo medio determinante.
Reddito da attività lucrativa
× fattore di rivalutazione
Accrediti per compiti
educativi + accrediti per
compiti assistenziali
+
=
Reddito annuo medio
determinante
anni contributivi
anni contributivi
Sempre meno
soggetti attivi
finanziano un numero
crescente di pensionati.
Quota % popolazione
Rapporti di finanziamento
Fino al 2060
28 %
25
22 %
20
15
12 %
10
5
0
1985
1995
2005
2015
1948= 18 pensionati (ogni 100 lavoratori)
2020= 36 pensionati
2030= 45 pensionati
2025
Tempo
2035
Persone oltre i 65 anni
Persone fino a 15 anni
Accrediti per compiti educativi e assistenziali/
Gli accrediti per compiti educativi e assistenziali comportano un aumento del reddito annuo medio determinante e quindi una rendita più elevata. Mentre gli accrediti per compiti educativi vengono conteggiati
automaticamente, quelli assistenziali devono essere richiesti di anno in anno.
Compiti educativi
Alle persone con obblighi educativi che
hanno figli di età inferiore ai 16 anni
vengono conteggiati accrediti per compiti
educativi. Ogni coniuge ha diritto alla
metà di tali accrediti. Determinanti sono
gli anni di educazione e non il numero di
figli. Nell’anno di nascita del primo figlio
non vengono conteggiati accrediti per
compiti educativi, mentre nell’anno in
cui l’ultimo figlio compie 16 anni viene
conteggiato un accredito intero per
compiti educativi.
Gli accrediti per compiti educativi permettono di aumentare il reddito annuo
medio e quindi di incrementare l’importo
della rendita. Tuttavia gli accrediti non
possono far aumentare le prestazioni
AVS/AI oltre la rendita massima di
CHF 28 080.– annui.
Gli accrediti per compiti educativi vengono conteggiati automaticamente dalle
casse di compensazione al momento del
calcolo delle rendite e corrispondono a
tre volte la rendita minima annua AVS
nel momento in cui sussiste il diritto alla
rendita (3 × CHF 14 040.– = CHF 42 120.–).
Accrediti per compiti educativi
Nascita
1° figlio
1970
1970
Nascita
2° figlio
1974
1975
Nascita
3° figlio
1980
1980
1985
1990
Anni educativi non computabili
Anni educativi computabili (26 × CHF 42120.– = CHF 1095120.–)
Durata effettiva educazione
10
1996
Compiti assistenziali
Una persona che si occupa di familiari
bisognosi di cure riceve accrediti per
compiti assistenziali se è soddisfatto il
seguente requisito della necessità di
cure.
I familiari sono bisognosi di cure e percepiscono assegni per grandi invalidi di
grado medio o grave dall’AVS, AI, dall’assicurazione infortuni o militare. Sono
equiparati all’assegno per grandi invalidi i
sussidi di assistenza per bambini d’età
inferiore a 18 anni, con grado d’invalidità
medio o grave.
Determinante è il numero degli anni di
assistenza e non quello delle persone
assistite. Per l’anno in cui ha inizio l’attività assistenziale non viene attribuito
alcun accredito. Un conteggio totale
avviene tuttavia nell’anno in cui tale attività cessa.
L’ammontare degli accrediti per compiti
assistenziali corrisponde a tre volte la
rendita minima annua AVS nel momento
in cui sussiste il diritto alla rendita
(3 × CHF 14 040.– = CHF 42 120.–).
Diritto
Il diritto agli accrediti per compiti educativi e assistenziali sussiste indipendentemente dal fatto che qualcuno eserciti
un’attività lucrativa o meno.
Qualora nel corso di un anno venissero
soddisfatte le condizioni per ricevere
entrambi gli accrediti, verrà assegnato
solamente l’accredito per compiti educativi.
L’accredito per compiti assistenziali deve
essere fatto valere ogni anno presso la
cassa di compensazione cantonale nel
luogo di domicilio della persona assistita.
Una notifica annuale è dunque importante in quanto, a differenza degli accrediti per compiti educativi, è molto difficile
verificare un diritto che risale a 10 o più
anni addietro. Le notifiche retroattive
possono essere tenute in considerazione
per un periodo di 5 anni. Qualora più persone partecipino all’assistenza, l’accredito per compiti assistenziali sarà ripartito tra loro.
11
Splitting dei redditi/
Con lo splitting dei redditi introdotto nel 1997, il reddito complessivo conseguito dai due coniugi durante
gli anni di matrimonio viene accreditato a ciascun coniuge in ragione del 50 %.
Persone divorziate
La suddivisione dei redditi da attività
lucrativa per le persone divorziate
avviene al momento del divorzio su
richiesta dei coniugi (richiesta di entrambi i coniugi o di uno solo di essi)
oppure d’ufficio quando la rendita
diventa esigibile.
Ripartizione di redditi e accrediti
Momento dello splitting
In via di principio i redditi da attività
lucrativa conseguiti durante gli anni di
matrimonio vengono suddivisi solo
quando entrambi i coniugi hanno diritto
alla rendita. Fino a quando un solo
coniuge ha diritto alla rendita, la prestazione viene calcolata senza suddivisione
dei redditi.
Persone vedove
La suddivisione dei redditi da attività
lucrativa per le persone vedove viene
effettuata solo quando hanno diritto a
una rendita di vecchiaia o d’invalidità.
Per calcolare il reddito annuo medio
determinante per le prestazioni a favore di
una persona sposata, divorziata o vedova,
si procede a una suddivisione (splitting)
del reddito conseguito dai due coniugi
durante gli anni di matrimonio e si accredita il 50 % di questo reddito al conto
individuale AVS di ciascun coniuge. Inoltre
vengono suddivisi tra i due coniugi anche
gli accrediti per compiti educativi e assistenziali attribuiti durante gli anni di matrimonio.
Calcolo delle rendite per i coniugi
Donna
100 % del proprio reddito
50 % del proprio reddito
50 % del reddito del marito
50 % degli accrediti per compiti
educativi/assistenziali
Rendita donna
12
Uomo
100 % del proprio reddito
50 % del proprio reddito
50 % del reddito della moglie
50 % degli accrediti per compiti
educativi/assistenziali
Rendita uomo
Prima del matrimonio
Durante il matrimonio
Momento del pensionamento/
In luogo del pensionamento ordinario all’età di 64/65 anni, gli assicurati possono richiedere di anticipare per
un massimo di due anni o di posticipare per un massimo di cinque anni l’erogazione della rendita di vecchiaia.
I coniugi possono stabilire individualmente il momento in cui iniziare a fruire della rendita di vecchiaia.
Pensionamento anticipato
Differimento del pensionamento
Donne e uomini possono andare in pensione con 1 o 2 anni di anticipo rispetto
all’età ordinaria. Le persone che richiedono
il versamento anticipato della rendita di
vecchiaia devono accettare una riduzione
vitalizia della prestazione. La riduzione
della rendita ammonta per gli uomini e le
donne al 6,8 % per ogni anno di anticipo
del versamento.
Donne e uomini che hanno diritto a una
rendita di vecchiaia possono differire
l’inizio del versamento della rendita da
un minimo di 1 a un massimo di 5 anni.
In seguito al differimento, alla rendita di
vecchiaia viene aggiunto un supplemento
percentuale dipendente dalla durata del
periodo di differimento (se di 1 anno:
supplemento del 5,2 %; se di 5 anni:
supplemento del 31,5 %). Entro questo
termine è possibile percepire la rendita in
qualsiasi momento.
Deduzioni e supplementi in caso di pensionamento flessibile
Numero anni
Pensionamento anticipato
Pensionamento ordinario Pensionamento differito –2
–1
Riduzione
della rendita
Supplemento
sulla rendita
13,6 %–
6,8 %–
2014 (donne classe 1950/uomini classe 1949)
+ 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 5
–
–
–
–
–
5,2 %
10,8 %
17,1 %
24,0 %
31,5 %
(Situazione 2014)
13
Prestazioni per la vecchiaia/
L’età di pensionamento ordinaria inizia a 64 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. Se i contributi
sono stati versati completamente e senza interruzioni, la rendita intera ordinaria è compresa, a seconda
del reddito medio, fra CHF 1170.– e CHF 2340.– al mese.
Rendita di vecchiaia
Ogni persona ha diritto a una rendita
dell’AVS. La rendita minima individuale
ammonta a CHF 14 040.– annui, mentre
quella massima a CHF 28 080.– annui.
Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge
il primo giorno del mese successivo al
compimento dell’età ordinaria di pensionamento. In determinati casi, il versamento
della rendita di vecchiaia può essere
anticipato o differito.
Supplemento di rendita
Se una persona soddisfa entrambe le
condizioni per aver diritto a una rendita
di vecchiaia e a una per vedove/vedovi,
viene versata in questo caso la rendita
d’importo maggiore.
14
Le vedove/i vedovi hanno diritto a un
supplemento del 20 % sulla loro rendita
di vecchiaia. La somma della rendita e
del supplemento per vedovanza non può
superare il limite massimo della rendita
di vecchiaia (CHF 28 080.–).
Rendita per figli
Le persone con obblighi educativi che
beneficiano di una rendita di vecchiaia
hanno diritto a una rendita per ciascun
figlio d’età inferiore a 18 anni (o fino a
quando il figlio ha terminato la formazione,
al massimo tuttavia fino al compimento
del 25° anno d’età). La rendita per figli è
pari al 40 % della corrispondente rendita
di vecchiaia.
Limite massimo
Le rendite individuali di vecchiaia percepite da entrambi i coniugi vengono ridotte
se la loro somma è superiore al 150 %
del limite massimo della rendita AVS
(150 % di CHF 28 080.– = CHF 42 120.–).
Se entrambi i genitori percepiscono una
rendita, le rendite per figli vengono ridotte
se la loro somma supera il 60 % del
limite massimo della rendita di vecchiaia
(60 % di CHF 28 080.– = CHF 16 848.–).
Prestazioni in caso d’invalidità/
L’obiettivo di una rendita AI è quello di ridurre le conseguenze economiche di una limitazione della capacità
di guadagno per motivi di salute. L’ammontare della rendita dipende dal grado di invalidità. Il diritto alla rendita
AI si estingue al più tardi con l’inizio del pagamento della rendita di vecchiaia.
Principio
Rendita d’invalidità
Rendita per figli
La «priorità dell’integrazione sulla rendita»
costituisce l’obiettivo principale dell’AI.
Una rendita d’invalidità viene concessa
solamente se un’integrazione non è
possibile o lo è solo in misura limitata.
Il diritto sussiste alle seguenti condizioni:
l’integrazione non è possibile
incapacità lavorativa di minimo il 40 %
in media nel corso di un anno senza interruzioni significative
invalidità di almeno il 40 % al termine
di tale anno
non prima del compimento del 18° anno di età
tre anni di contribuzione interamente computabili prima del versamento
della rendita
Le persone con compiti educativi che
percepiscono una rendita d’invalidità
hanno diritto per ciascun figlio minore di
18 anni (o fino a quando il figlio ha terminato la formazione, al massimo tuttavia
fino al compimento del 25° anno d’età)
a una rendita per figli pari al 40 % della
corrispondente rendita d’invalidità. Se
entrambi i genitori percepiscono una
rendita d’invalidità, ognuno di loro ha
diritto a una rendita per figli.
Il diritto a una rendita d’invalidità si
estingue con l’inizio del versamento
di una rendita di vecchiaia dell’AVS.
Qualora il grado d’invalidità variasse
sensibilmente, la rendita va adeguata
in maniera corrispondente o annullata.
Limite massimo
Provvedimenti d’integrazione
Provvedimenti di ordine medico
Misure d’integrazione in vista
dell’inserimento professionale
Provvedimenti professionali
Istruzione scolastica speciale,
provvedimenti pedagogico-terapeutici
e assistenza di grandi invalidi di età inferiore ai 20 anni
Consegna di mezzi ausiliari
Rilevamento precoce e intervento tempestivo
Indennità giornaliera e spese di
viaggio
Consulenza e assistenza per il
reinserimento professionale
Diritto a prestazione transitoria in
caso di nuovo peggioramento della capacità lavorativa durante i primi
tre anni dalla ripresa della stessa
Svolgimento di attività lavorativa a
titolo di prova per 6 mesi, senza contratto di lavoro, con indennità giornaliera o rendita
Grado d’invalidità Tipo di rendita
dal 40 % un quarto di rendita
dal 50 % mezza rendita
dal 60 % tre quarti di rendita
dal 70 % rendita intera
Se entrambi i genitori sono invalidi, le
rendite vengono ridotte se la loro somma
è superiore al 150 % del limite massimo
della rendita AI (150 % di CHF 28 080.– =
CHF 42 120.–).
Le rendite per figli vengono ridotte se
la loro somma supera il 60 % del limite
massimo della rendita d’invalidità
(60 % di CHF 28 080.– = CHF 16 848.–).
Supplemento per vedovanza
Le persone vedove che riscuotono una
rendita d’invalidità hanno diritto a un
supplemento del 20 % sulla loro rendita
d’invalidità. La somma della rendita e
del supplemento per vedovanza non può
superare il limite massimo della rendita
d’invalidità (CHF 28 080.–).
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Prestazioni in caso di decesso/
Le rendite per i superstiti mirano a evitare difficoltà finanziarie in caso di decesso del coniuge o di un genitore.
Se sussiste contemporaneamente il diritto a una rendita AVS o AI, viene versata la rendita più alta.
Rendita per vedove
Mogli
Le mogli ricevono una rendita vedovile
illimitata nel tempo pari all’80 % della
rendita di vecchiaia del marito deceduto,
se al momento della vedovanza soddisfano i seguenti requisiti:
hanno figli, indipendentemente
dall’età, oppure
hanno almeno 45 anni di età e il matrimonio è durato almeno 5 anni
(in caso di persone sposate più
volte, i periodi matrimoniali vengono sommati).
Rendita per vedovi
Mariti e mariti divorziati
Per i mariti e i mariti divorziati valgono
le medesime disposizioni: ricevono una
rendita vedovile limitata nel tempo pari
all’80 % della rendita di vecchiaia della
moglie deceduta, fino a quando il figlio
minore non abbia compiuto il 18° anno
di età.
Mogli divorziate
Le mogli divorziate ricevono una rendita
vedovile illimitata nel tempo pari all’80 %
della rendita di vecchiaia del marito divorziato, a condizione che venga soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
hanno figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni,
al momento del divorzio avevano più di 45 anni di età e il matrimonio è durato almeno 10 anni,
il figlio minore ha compiuto il 18° anno di età dopo che la madre divorziata ha compiuto 45 anni.
Le mogli divorziate che non soddisfano
nessuno di questi requisiti hanno diritto a
una rendita vedovile fino al compimento
del 18° anno di età del figlio minore.
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Nuove nozze
Limite massimo
Supplemento per vedovanza
In caso di nuove nozze, il diritto a
una rendita vedovile si estingue.
Se il nuovo matrimonio dura meno
di 10 anni (divorzio, annullamento), sussiste nuovamente il diritto a una
rendita vedovile.
Le due rendite per orfani vengono ridotte
se la loro somma supera il 60 % del
limite massimo della rendita di vecchiaia
(60 % di CHF 28 080.– = CHF 16 848.–).
Le persone vedove che riscuotono una
rendita di vecchiaia hanno diritto a un
supplemento del 20 % sulla loro rendita
di vecchiaia. La somma della rendita e
del supplemento per vedovanza non può
superare il limite massimo della rendita
di vecchiaia (CHF 28 080.–).
Rendita per orfani
In caso di decesso del padre o della
madre, i figli hanno diritto fino all’età di
18 anni o di 25 anni (se non hanno
ancora terminato la formazione) a una
rendita per orfani pari al 40 % della rendita di vecchiaia del genitore defunto.
Se sono morti entrambi i genitori, i figli
hanno diritto a due rendite per orfani.
Supplemento di carriera
Se una persona decede prima del 45°
anno di età, il reddito medio determinante
per il calcolo della rendita viene maggiorato
di un supplemento percentuale.
A quanto ammontano le rendite AVS nel 2014?
Per il calcolo
delle rendite per
i figli e delle rendite
vedovili, il dato di
riferimento è sempre
la rendita personale AVS/AI.
Importi mensili della
rendita ordinaria completa (CHF) Minimo Massimo
Rendita di vecchiaia/invalidità 100 %
1170 2340
Rendita per vedove/vedovi 80 % 936 1872
Rendita per orfani/figli 40 % 468 936
Tutti gli importi di rendite si basano sull’importo della rendita
principale (cfr. legge sull’AVS art. 35 segg.).
Altri punti di particolare importanza/
La previdenza statale rappresenta un insieme di regole complesso che, per quanto possibile, deve rendere
giustizia a ogni singolo caso.
Assegno per grandi invalidi
Coloro che, a seguito di un danno alla
salute, necessitano in modo permanente
dell’aiuto di terzi per compiere atti ordinari quotidiani oppure di una sorveglianza
speciale, possono richiedere un assegno
per grandi invalidi presso l’AVS o l’AI.
Le richieste vanno inoltrate all’istituzione
che eroga già le prestazioni.
Unione domestica registrata
Dall’entrata in vigore della legge sulle
unioni domestiche registrate di coppie
omosessuali, vale quanto segue:
un’unione registrata viene equiparata
al matrimonio,
uno scioglimento giuridico dell’unione viene equiparato a un divorzio,
se un partner decede, la persona superstite acquisisce la posizione giuridica di un vedovo.
Diritto contemporaneo a una
rendita di vecchiaia/d’invalidità
e a una rendita per vedove/vedovi
Se una persona adempie contemporaneamente le condizioni per la riscossione di
una rendita di vecchiaia o d’invalidità e
per una rendita per vedove/vedovi, viene
versata in questo caso la rendita d’importo maggiore.
Il diritto all’indennità sussiste nella misura in cui risultino adempiuti i seguenti
requisiti:
domicilio e soggiorno abituale in Svizzera
grado di grande invalidità elevato o medio (AI: anche grado esiguo)
grande invalidità ininterrotta per almeno 1 anno (AVS) o permanente (AI)
nessun assegno per grandi invalidi derivato dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall’assicurazione
militare
L’ammontare dell’assegno per grandi
invalidi viene stabilito in base al grado di
grande invalidità nonché alla situazione
abitativa e viene sempre valutato tenendo
conto della situazione finanziaria complessiva.
Assegno mensile per grandi invalidi
Grado di grande invalidità Esiguo
Medio
Elevato
18
Prestazioni Presso un istituto Presso il domicilio
AVS
–
CHF234.–
CHF117.–
CHF
AVS
AI
CHF585.–
CHF 585.–
468.–
AI
CHF 293.–
CHF1170.–
AVS
CHF936.–
CHF 936.–
AI
CHF 468.–
CHF1872.–
Contributo per assistenza
Prestazioni complementari
Questo contributo permette alle persone
bisognose di cure di continuare a vivere
a casa malgrado la loro menomazione.
L’assistenza può essere organizzata individualmente. L’AI corrisponde un importo
di CHF 32.80 l’ora. Se la persona che
assiste necessita di qualifiche particolari
per fornire l’assistenza adeguata per il
pregiudizio di cui soffre la persona assicurata, l’importo per l’assistenza ammonta a CHF 49.15 l’ora. La quota per il
servizio notturno viene determinata nel
singolo caso e in base all’intensità
dell’assistenza da fornire. Essa ammonta
tuttavia al massimo a CHF 87.40 a notte.
Lo scopo delle prestazioni complementari
è quello di assicurare il minimo vitale ai
beneficiari di una rendita AVS o AI che
sono in condizioni disagiate. Queste
prestazioni vengono versate dai cantoni.
Questo assegno di assistenza deve
permettere ai minori di frequentare la
scuola normale. Ne hanno diritto inoltre
anche bambini e giovani notevolmente
bisognosi di cure che vengono assistiti a
casa. L’assegno di assistenza sostiene
genitori e familiari e permette soluzioni
alternative al ricovero in un istituto di cura.
Le prestazioni complementari vengono
concesse alle persone che
hanno diritto a una rendita AVS, una rendita o un assegno per grandi invalidi AI, oppure percepiscono un’indennità giornaliera dell’AI per un periodo di
almeno 6 mesi;
sono domiciliate in Svizzera e vi dimo rano effettivamente, e
hanno la cittadinanza svizzera.
Le prestazioni complementari possono
essere versate anche a favore di stranieri
che dimorano ininterrottamente da almeno
10 anni in Svizzera (di regola per i cittadini
dell’UE e per quelli appartenenti all’area
dell’AELS non viene imposto alcun periodo
di attesa). Le prestazioni complementari
dipendono dal reddito e dalla sostanza
personali.
Interessati ad altre
pubblicazioni di questa serie?
1° pilastro: Previdenza statale
2° pilastro: Previdenza professionale
3° pilastro: Previdenza privata
Assicurazioni sociali: Sistema previdenziale in Svizzera
Attuale legislazione del 2° pilastro
Cassa pensione e proprietà abitativa: Promozione della proprietà abitativa (PPA)
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