Previdenza statale Informazioni utili sul 1° pilastro/ Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) in Svizzera Stato gennaio 2014 Sommario Il 1° pilastro nel sistema previdenziale svizzero 3 Obbligo contributivo all’AVS/AI 4 Ammontare dei contributi 6 Periodo di contribuzione e lacune contributive 7 Diritto alla rendita personale 8 Accrediti per compiti educativi e assistenziali 10 Splitting dei redditi 12 Momento del pensionamento 13 Prestazioni per la vecchiaia 14 Prestazioni in caso d’invalidità 15 Prestazioni in caso di decesso 16 Altri punti di particolare importanza 18 AXA non si assume alcuna responsabilità in merito all’esaustività e alla correttezza dei dati del presente documento. A tal riguardo fanno sempre stato le vigenti leggi e ordinanze. Stato gennaio 2014. Il 1° pilastro nel sistema previdenziale svizzero/ La previdenza svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità fa parte del sistema dei tre pilastri sancito dalla Costituzione federale. Nell’ambito del cosiddetto patto generazionale, la popolazione attiva finanzia i versamenti in corso delle rendite. Il 1° pilastro è formato dalla previdenza statale e ha lo scopo di assicurare il fabbisogno vitale dei beneficiari di rendita nonché degli invalidi e dei superstiti.1 In Svizzera, tuttavia, lo stato dell’economia e soprattutto l’evoluzione demografica fanno sì che la copertura del fabbisogno vitale da parte della previdenza statale possa essere garantita solo grazie a eventuali prestazioni complementari (PC). La struttura del sistema previdenziale svizzero Previdenza commisurata alle esigenze 1° pilastro 2° pilastro 3° pilastro Previdenza statale Previdenza professionale Previdenza privata Obbligatoria AVS/AI Prestazioni complementari (PC) Responsabilità dello Stato Contributi AVS/AI –Datore di lavoro e dipendenti: 50 % cad. –Indipendenti e persone che non svolgono un’attività lucrativa: a totale carico dell’assicurato Contributi PC Finanziati con le entrate fiscali della Confederazione e dei cantoni Rendita di vecchiaia Rendita per figli Rendita d’invalidità Rendita per figli d’invalido Rendita per vedove/vedovi Rendita per orfani Facoltativa Obbligatoria LPP/LAINF Previdenza sovraobbligatoria Responsabilità del datore di lavoro Contributi LAINF –Infortuni professionali: datore di lavoro –Infortuni non professionali: dipendenti Contributi LPP –Datore di lavoro e dipendenti: il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari a tutti i contributi versati dai suoi dipendenti. –Indipendenti: a totale carico dell’assicurato Indennità giornaliera Rendita/capitale di vecchiaia Rendita per figli di pensionato Rendita d’invalidità Rendita per figli d’invalido Rendita per vedove/vedovi Rendita per orfani Previdenza vincolata (pilastro 3a) Previdenza libera (pilastro 3b) Responsabilità personale A totale carico dell’assicurato (per colmare eventuali lacune previdenziali individuali) Soluzione assicurativa o bancaria Risparmi e valori patrimoniali di ogni tipo 1 La base legale è data dall’art. 111 cpv. 1 della Costituzione federale 3 Obbligo contributivo all’AVS/AI/ Di norma in Svizzera da ogni salario sono da dedurre i contributi AVS/AI/IPG e AD. Questo vale in modo illimitato per tutti coloro che hanno compiuto il 17°anno d’età e svolgono un’attività lavorativa. L’obbligo di contribuzione termina al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, pari a 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. Persone assicurate a titolo obbligatorio Tutte le persone che hanno domicilio in Svizzera; le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera; i cittadini svizzeri che lavorano all’estero per conto della Confederazione o per istituzioni designate dal Consiglio federale. Persone assicurate a titolo facoltativo Se soddisfano determinate condizioni, le persone elencate qui di seguito possono proseguire l’assicurazione oppure aderire a titolo facoltativo all’AVS/AI: le persone che, previo accordo della ditta, lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro svizzero; i cittadini svizzeri e quelli degli stati membri dell’UE o dell’AELS non domici liati nell’UE o nell’AELS, a condizione che immediatamente prima dell’uscita dall’assicurazione obbligatoria siano stati assicurati ininterrottamente per almeno cinque anni. 4 Persone con attività lucrativa Inizio: 1° gennaio successivo al compi- mento del 17° anno di età Fine: cessazione dell’attività lucrativa e comunque non prima del raggiungi- mento dell’età ordinaria di pensiona mento AVS Le persone che proseguono l’attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento ai sensi dell’AVS rimangono soggette all’obbligo contributivo, tuttavia i contributi vengono prelevati solo sulla parte del salario che supera l’importo di CHF 1400.– al mese o di CHF 16 800.– all’anno. Persone senza attività lucrativa Inizio: 1° gennaio successivo al compi- mento del 20° anno di età Fine: raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS Per evitare lacune contributive, le persone non esercitanti un’attività lucrativa si devono rivolgere alla cassa di compensazione cantonale del loro cantone di domicilio o all’agenzia comunale. Le persone invalide e quelle prepensionate vengono considerate non esercitanti un’attività lucrativa. I coniugi non esercitanti un’attività lucrativa e le persone vedove sono altresì soggette all’obbligo di contribuzione. Se il coniuge esercitante un’attività lucrativa ha versato un importo pari almeno al doppio del contributo minimo AVS/AI/IPG (2 x CHF 480.– = CHF 960.–), i contributi del coniuge non esercitante un’attività lucrativa saranno considerati versati. Ciò vale anche se il coniuge che svolge un’attività lucrativa ha già raggiunto l’età di pensionamento AVS. Persone in pensionamento anticipato Le persone che vanno anticipatamente in pensione devono versare i contributi AVS/AI/IPG fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Due distinti criteri vengono tenuti in conto per il calcolo dei contributi da versare: nessuna attività lucrativa: il calcolo dei contributi è analogo a quello eseguito per le persone non esercitanti un’attività lavorativa; attività lucrativa a tempo parziale: se la somma dei contributi annui del dipen- dente e del datore di lavoro è superiore alla metà di quelli applicabili alle per sone non esercitanti un’attività lavora tiva, il contributo dovuto per l’intero anno è pari a quello previsto per le persone esercitanti un’attività lucrativa. Chi in Svizzera versa contributi o usufruisce di prestazioni riceve un certificato AVS con un numero AVS individuale. Il numero a 13 cifre viene assegnato una volta e non cambia più. Il numero è composto di tre parti: codice per la Svizzera (756), numero casuale di 9 cifre e cifra di controllo. Ammontare dei contributi/ Il principio di solidarietà del 1° pilastro caratterizza anche il calcolo dei contributi. Coloro che godono di un livello retributivo più elevato versano più contributi di quanto sia necessario per il finanziamento della propria rendita, mentre i dipendenti con una situazione economica meno favorevole usufruiscono di maggiori prestazioni rispetto ai contributi versati. In tal modo si ottiene una compensazione tra poveri e ricchi. Attività lucrativa parziale o totale I contributi AVS/AI/IPG vengono pagati in parti uguali dal lavoratore e dal datore di lavoro. Le relative aliquote contributive si calcolano in percentuale sul salario lordo. Aliquote contributive AVS/AI/IPG AVS 8,4 % AI 1,4 % IPG 0,5 % (indennità per perdita di guadagno) Totale 10,3 % Persone senza attività lucrativa Lavoratori indipendenti I contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in base alla sostanza e al reddito annuo percepito sotto forma di rendita moltiplicato per venti (senza prestazioni AI e PC). In caso di persone coniugate, il calcolo dei contributi prescinde dal regime dei beni e considera unicamente la metà della sostanza coniugale e del reddito sotto forma di rendita. L’aliquota contributiva dipende dal reddito annuo. Contributo AVS/AI/IPG annuo Contributo minimo CHF 480.– 6 Contributo massimo CHF 24 000.– Ammontare dei contributi AVS/AI/IPG Reddito annuo <CHF 9400.– Contributo minimo CHF 480.– Reddito annuo da CHF 9400.– a CHF 56 199.– Scala dei contributi dal 5,223 % al 9,202 % Reddito annuo ≥CHF 56 200.– Aliquota contributiva 9,7 % Periodo di contribuzione e lacune contributive/ Ogni anno di contribuzione mancante comporta una riduzione delle rendite. Per questo è importante colmare i vuoti contributivi entro 5 anni. Presso la cassa di compensazione è possibile richiedere un estratto conto gratuito a titolo di verifica. Periodo contributivo completo Uomini: 44 anni di contribuzione (pensionamento a 65 anni) Donne: 43 anni di contribuzione (pensionamento a 64 anni) Affinché non si verifichino lacune contributive in caso di pensionamento anticipato, è necessario continuare a versare i contributi annui fino al 31 dicembre dell’anno precedente il pensionamento ordinario. Copertura delle lacune contributive Anni giovanili Il periodo di contribuzione determinante per la durata contributiva completa inizia Pagamento successivo dei contributi il 1° gennaio successivo al compimento AVS/AI/IPG fino a massimo 5 anni del 20° anno di età. Se qualcuno ha dal verificarsi delle lacune contributive Conteggio da parte dell’AVS dei periodi già pagato i contributi AVS/AI/IPG il 1° gennaio successivo al compimento del contributivi anteriori a più di 5 anni (anni per compiti educativi/assistenziali‚ 17° anno di età, questi periodi di contri anni giovanili‚ periodi contributivi durante buzione possono essere tenuti in conto al fine di colmare le lacune contributive. l’anno in cui si è verificato il caso di La procedura vige anche nel caso in cui rendita oppure anni supplementari) sia possibile assegnare a una persona compiti educativi e assistenziali per il Accrediti per compiti educativi e periodo susseguente il compimento del assistenziali 17° anno d’età. Non possono sorgere lacune contributive negli anni in cui una persona ha figli di Periodo contributivo nell’anno in cui età inferiore ai 16 anni o assiste parenti viene assegnata la rendita stretti. L’adempimento dell’obbligo perLa durata di contribuzione determinante sonale di contribuzione ha però la preceai fini del periodo contributivo completo, denza. Unicamente quando i contributi ma non dell’obbligo contributivo, termina personalmente dovuti non possono più il 31 dicembre che precede l’assegnazione essere riscossi vengono computati lassi della rendita (età pensionabile, insorgenza di tempo quali periodi di contribuzione dell’invalidità, decesso). Gli accrediti vercon accrediti per compiti educativi e sati nell’anno in cui viene assegnata la assistenziali. rendita possono essere tenuti in conto e utilizzati per colmare eventuali lacune. I redditi da attività lucrativa conseguiti durante questo periodo non sono presi in considerazione per il calcolo della rendita. Anni supplementari Se una persona ha lacune contributive risalenti a prima del 1° gennaio 1979, è possibile computare a suo favore fino a un massimo di 3 anni di contribuzione. Periodo contri- butivo completo Anni di contribuzione supplementari computabili 20–26 anni Fino a 1 anno 27–33 anni Fino a 2 anni Pari o superiore a 34 anni Fino a 3 anni 7 Diritto alla rendita personale/ La base per il calcolo del diritto alla rendita di ciascuna persona è costituita dal conto individuale (CI) che registra il reddito personale generato. Calcolo della rendita AVS/AI Conto individuale (CI) Fattore di rivalutazione Ogni persona assicurata ha diritto a una propria rendita dell’AVS/AI (rendita individuale). Ogni coniuge riceve una rendita di vecchiaia/d’invalidità. L’ammontare della rendita individuale si basa sul reddito e sulla durata della contribuzione. Coloro che hanno figli di età inferiore ai 16 anni o assistono parenti prossimi bisognosi di cure ricevono in più accrediti per compiti educativi o assistenziali. Sul conto individuale (CI) vengono annotati tutti i redditi personalmente conseguiti che sono stati percepiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e l’età ordinaria di pensionamento. Essi costituiscono la base per il calcolo di una rendita di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità. Il reddito medio viene adeguato all’evoluzione dei prezzi e degli stipendi mediante un fattore di rivalutazione. A esso si aggiungono eventuali accrediti per compiti educativi e assistenziali. I redditi da lavoro di anni con un livello salariale più basso vengono così rivalutati in misura corrispondente. Risulta determinante il primo accredito contributivo sul CI nel periodo di tempo intercorso fra il 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età e la riscossione della rendita anticipata od ordinaria. Rendita intera o parziale Le persone che presentano una durata completa di contribuzione ricevono una rendita intera, il cui ammontare dipende dal reddito annuo medio determinante. Se la durata di contribuzione è incompleta, viene corrisposta una rendita parziale. Ammontare delle rendite annue AVS Persone singole Rendita minima CHF 14 040.– Rendita massima CHF 28 080.– Coniugi 8 Rendita minima CHF 28 080.– Rendita massima CHF 42 120.– Adeguamento al rincaro L’ammontare delle rendite o l’aumento delle rendite in corso dipende dall’indice delle rendite (cosiddetto indice misto). Questo indice è formato per il 50 % dall’indice dei salari nominali determinato dall’Ufficio federale di statistica e per il 50 % dall’indice nazionale dei prezzi al consumo (indice dei prezzi). Di regola, l’adeguamento delle rendite avviene ogni 2 anni con effetto dal 1° gennaio. Se l’indice dei prezzi è aumentato di oltre il 4 % nell’arco di un anno, l’adeguamento avviene invece con un intervallo più breve. Calcolo della rendita AVS/AI L’ammontare della rendita viene calcolato con l’apposita formula sulla base del reddito annuo medio determinante. Reddito da attività lucrativa × fattore di rivalutazione Accrediti per compiti educativi + accrediti per compiti assistenziali + = Reddito annuo medio determinante anni contributivi anni contributivi Sempre meno soggetti attivi finanziano un numero crescente di pensionati. Quota % popolazione Rapporti di finanziamento Fino al 2060 28 % 25 22 % 20 15 12 % 10 5 0 1985 1995 2005 2015 1948= 18 pensionati (ogni 100 lavoratori) 2020= 36 pensionati 2030= 45 pensionati 2025 Tempo 2035 Persone oltre i 65 anni Persone fino a 15 anni Accrediti per compiti educativi e assistenziali/ Gli accrediti per compiti educativi e assistenziali comportano un aumento del reddito annuo medio determinante e quindi una rendita più elevata. Mentre gli accrediti per compiti educativi vengono conteggiati automaticamente, quelli assistenziali devono essere richiesti di anno in anno. Compiti educativi Alle persone con obblighi educativi che hanno figli di età inferiore ai 16 anni vengono conteggiati accrediti per compiti educativi. Ogni coniuge ha diritto alla metà di tali accrediti. Determinanti sono gli anni di educazione e non il numero di figli. Nell’anno di nascita del primo figlio non vengono conteggiati accrediti per compiti educativi, mentre nell’anno in cui l’ultimo figlio compie 16 anni viene conteggiato un accredito intero per compiti educativi. Gli accrediti per compiti educativi permettono di aumentare il reddito annuo medio e quindi di incrementare l’importo della rendita. Tuttavia gli accrediti non possono far aumentare le prestazioni AVS/AI oltre la rendita massima di CHF 28 080.– annui. Gli accrediti per compiti educativi vengono conteggiati automaticamente dalle casse di compensazione al momento del calcolo delle rendite e corrispondono a tre volte la rendita minima annua AVS nel momento in cui sussiste il diritto alla rendita (3 × CHF 14 040.– = CHF 42 120.–). Accrediti per compiti educativi Nascita 1° figlio 1970 1970 Nascita 2° figlio 1974 1975 Nascita 3° figlio 1980 1980 1985 1990 Anni educativi non computabili Anni educativi computabili (26 × CHF 42120.– = CHF 1095120.–) Durata effettiva educazione 10 1996 Compiti assistenziali Una persona che si occupa di familiari bisognosi di cure riceve accrediti per compiti assistenziali se è soddisfatto il seguente requisito della necessità di cure. I familiari sono bisognosi di cure e percepiscono assegni per grandi invalidi di grado medio o grave dall’AVS, AI, dall’assicurazione infortuni o militare. Sono equiparati all’assegno per grandi invalidi i sussidi di assistenza per bambini d’età inferiore a 18 anni, con grado d’invalidità medio o grave. Determinante è il numero degli anni di assistenza e non quello delle persone assistite. Per l’anno in cui ha inizio l’attività assistenziale non viene attribuito alcun accredito. Un conteggio totale avviene tuttavia nell’anno in cui tale attività cessa. L’ammontare degli accrediti per compiti assistenziali corrisponde a tre volte la rendita minima annua AVS nel momento in cui sussiste il diritto alla rendita (3 × CHF 14 040.– = CHF 42 120.–). Diritto Il diritto agli accrediti per compiti educativi e assistenziali sussiste indipendentemente dal fatto che qualcuno eserciti un’attività lucrativa o meno. Qualora nel corso di un anno venissero soddisfatte le condizioni per ricevere entrambi gli accrediti, verrà assegnato solamente l’accredito per compiti educativi. L’accredito per compiti assistenziali deve essere fatto valere ogni anno presso la cassa di compensazione cantonale nel luogo di domicilio della persona assistita. Una notifica annuale è dunque importante in quanto, a differenza degli accrediti per compiti educativi, è molto difficile verificare un diritto che risale a 10 o più anni addietro. Le notifiche retroattive possono essere tenute in considerazione per un periodo di 5 anni. Qualora più persone partecipino all’assistenza, l’accredito per compiti assistenziali sarà ripartito tra loro. 11 Splitting dei redditi/ Con lo splitting dei redditi introdotto nel 1997, il reddito complessivo conseguito dai due coniugi durante gli anni di matrimonio viene accreditato a ciascun coniuge in ragione del 50 %. Persone divorziate La suddivisione dei redditi da attività lucrativa per le persone divorziate avviene al momento del divorzio su richiesta dei coniugi (richiesta di entrambi i coniugi o di uno solo di essi) oppure d’ufficio quando la rendita diventa esigibile. Ripartizione di redditi e accrediti Momento dello splitting In via di principio i redditi da attività lucrativa conseguiti durante gli anni di matrimonio vengono suddivisi solo quando entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Fino a quando un solo coniuge ha diritto alla rendita, la prestazione viene calcolata senza suddivisione dei redditi. Persone vedove La suddivisione dei redditi da attività lucrativa per le persone vedove viene effettuata solo quando hanno diritto a una rendita di vecchiaia o d’invalidità. Per calcolare il reddito annuo medio determinante per le prestazioni a favore di una persona sposata, divorziata o vedova, si procede a una suddivisione (splitting) del reddito conseguito dai due coniugi durante gli anni di matrimonio e si accredita il 50 % di questo reddito al conto individuale AVS di ciascun coniuge. Inoltre vengono suddivisi tra i due coniugi anche gli accrediti per compiti educativi e assistenziali attribuiti durante gli anni di matrimonio. Calcolo delle rendite per i coniugi Donna 100 % del proprio reddito 50 % del proprio reddito 50 % del reddito del marito 50 % degli accrediti per compiti educativi/assistenziali Rendita donna 12 Uomo 100 % del proprio reddito 50 % del proprio reddito 50 % del reddito della moglie 50 % degli accrediti per compiti educativi/assistenziali Rendita uomo Prima del matrimonio Durante il matrimonio Momento del pensionamento/ In luogo del pensionamento ordinario all’età di 64/65 anni, gli assicurati possono richiedere di anticipare per un massimo di due anni o di posticipare per un massimo di cinque anni l’erogazione della rendita di vecchiaia. I coniugi possono stabilire individualmente il momento in cui iniziare a fruire della rendita di vecchiaia. Pensionamento anticipato Differimento del pensionamento Donne e uomini possono andare in pensione con 1 o 2 anni di anticipo rispetto all’età ordinaria. Le persone che richiedono il versamento anticipato della rendita di vecchiaia devono accettare una riduzione vitalizia della prestazione. La riduzione della rendita ammonta per gli uomini e le donne al 6,8 % per ogni anno di anticipo del versamento. Donne e uomini che hanno diritto a una rendita di vecchiaia possono differire l’inizio del versamento della rendita da un minimo di 1 a un massimo di 5 anni. In seguito al differimento, alla rendita di vecchiaia viene aggiunto un supplemento percentuale dipendente dalla durata del periodo di differimento (se di 1 anno: supplemento del 5,2 %; se di 5 anni: supplemento del 31,5 %). Entro questo termine è possibile percepire la rendita in qualsiasi momento. Deduzioni e supplementi in caso di pensionamento flessibile Numero anni Pensionamento anticipato Pensionamento ordinario Pensionamento differito –2 –1 Riduzione della rendita Supplemento sulla rendita 13,6 %– 6,8 %– 2014 (donne classe 1950/uomini classe 1949) + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 – – – – – 5,2 % 10,8 % 17,1 % 24,0 % 31,5 % (Situazione 2014) 13 Prestazioni per la vecchiaia/ L’età di pensionamento ordinaria inizia a 64 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. Se i contributi sono stati versati completamente e senza interruzioni, la rendita intera ordinaria è compresa, a seconda del reddito medio, fra CHF 1170.– e CHF 2340.– al mese. Rendita di vecchiaia Ogni persona ha diritto a una rendita dell’AVS. La rendita minima individuale ammonta a CHF 14 040.– annui, mentre quella massima a CHF 28 080.– annui. Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età ordinaria di pensionamento. In determinati casi, il versamento della rendita di vecchiaia può essere anticipato o differito. Supplemento di rendita Se una persona soddisfa entrambe le condizioni per aver diritto a una rendita di vecchiaia e a una per vedove/vedovi, viene versata in questo caso la rendita d’importo maggiore. 14 Le vedove/i vedovi hanno diritto a un supplemento del 20 % sulla loro rendita di vecchiaia. La somma della rendita e del supplemento per vedovanza non può superare il limite massimo della rendita di vecchiaia (CHF 28 080.–). Rendita per figli Le persone con obblighi educativi che beneficiano di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ciascun figlio d’età inferiore a 18 anni (o fino a quando il figlio ha terminato la formazione, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d’età). La rendita per figli è pari al 40 % della corrispondente rendita di vecchiaia. Limite massimo Le rendite individuali di vecchiaia percepite da entrambi i coniugi vengono ridotte se la loro somma è superiore al 150 % del limite massimo della rendita AVS (150 % di CHF 28 080.– = CHF 42 120.–). Se entrambi i genitori percepiscono una rendita, le rendite per figli vengono ridotte se la loro somma supera il 60 % del limite massimo della rendita di vecchiaia (60 % di CHF 28 080.– = CHF 16 848.–). Prestazioni in caso d’invalidità/ L’obiettivo di una rendita AI è quello di ridurre le conseguenze economiche di una limitazione della capacità di guadagno per motivi di salute. L’ammontare della rendita dipende dal grado di invalidità. Il diritto alla rendita AI si estingue al più tardi con l’inizio del pagamento della rendita di vecchiaia. Principio Rendita d’invalidità Rendita per figli La «priorità dell’integrazione sulla rendita» costituisce l’obiettivo principale dell’AI. Una rendita d’invalidità viene concessa solamente se un’integrazione non è possibile o lo è solo in misura limitata. Il diritto sussiste alle seguenti condizioni: l’integrazione non è possibile incapacità lavorativa di minimo il 40 % in media nel corso di un anno senza interruzioni significative invalidità di almeno il 40 % al termine di tale anno non prima del compimento del 18° anno di età tre anni di contribuzione interamente computabili prima del versamento della rendita Le persone con compiti educativi che percepiscono una rendita d’invalidità hanno diritto per ciascun figlio minore di 18 anni (o fino a quando il figlio ha terminato la formazione, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d’età) a una rendita per figli pari al 40 % della corrispondente rendita d’invalidità. Se entrambi i genitori percepiscono una rendita d’invalidità, ognuno di loro ha diritto a una rendita per figli. Il diritto a una rendita d’invalidità si estingue con l’inizio del versamento di una rendita di vecchiaia dell’AVS. Qualora il grado d’invalidità variasse sensibilmente, la rendita va adeguata in maniera corrispondente o annullata. Limite massimo Provvedimenti d’integrazione Provvedimenti di ordine medico Misure d’integrazione in vista dell’inserimento professionale Provvedimenti professionali Istruzione scolastica speciale, provvedimenti pedagogico-terapeutici e assistenza di grandi invalidi di età inferiore ai 20 anni Consegna di mezzi ausiliari Rilevamento precoce e intervento tempestivo Indennità giornaliera e spese di viaggio Consulenza e assistenza per il reinserimento professionale Diritto a prestazione transitoria in caso di nuovo peggioramento della capacità lavorativa durante i primi tre anni dalla ripresa della stessa Svolgimento di attività lavorativa a titolo di prova per 6 mesi, senza contratto di lavoro, con indennità giornaliera o rendita Grado d’invalidità Tipo di rendita dal 40 % un quarto di rendita dal 50 % mezza rendita dal 60 % tre quarti di rendita dal 70 % rendita intera Se entrambi i genitori sono invalidi, le rendite vengono ridotte se la loro somma è superiore al 150 % del limite massimo della rendita AI (150 % di CHF 28 080.– = CHF 42 120.–). Le rendite per figli vengono ridotte se la loro somma supera il 60 % del limite massimo della rendita d’invalidità (60 % di CHF 28 080.– = CHF 16 848.–). Supplemento per vedovanza Le persone vedove che riscuotono una rendita d’invalidità hanno diritto a un supplemento del 20 % sulla loro rendita d’invalidità. La somma della rendita e del supplemento per vedovanza non può superare il limite massimo della rendita d’invalidità (CHF 28 080.–). 15 Prestazioni in caso di decesso/ Le rendite per i superstiti mirano a evitare difficoltà finanziarie in caso di decesso del coniuge o di un genitore. Se sussiste contemporaneamente il diritto a una rendita AVS o AI, viene versata la rendita più alta. Rendita per vedove Mogli Le mogli ricevono una rendita vedovile illimitata nel tempo pari all’80 % della rendita di vecchiaia del marito deceduto, se al momento della vedovanza soddisfano i seguenti requisiti: hanno figli, indipendentemente dall’età, oppure hanno almeno 45 anni di età e il matrimonio è durato almeno 5 anni (in caso di persone sposate più volte, i periodi matrimoniali vengono sommati). Rendita per vedovi Mariti e mariti divorziati Per i mariti e i mariti divorziati valgono le medesime disposizioni: ricevono una rendita vedovile limitata nel tempo pari all’80 % della rendita di vecchiaia della moglie deceduta, fino a quando il figlio minore non abbia compiuto il 18° anno di età. Mogli divorziate Le mogli divorziate ricevono una rendita vedovile illimitata nel tempo pari all’80 % della rendita di vecchiaia del marito divorziato, a condizione che venga soddisfatto uno dei seguenti requisiti: hanno figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni, al momento del divorzio avevano più di 45 anni di età e il matrimonio è durato almeno 10 anni, il figlio minore ha compiuto il 18° anno di età dopo che la madre divorziata ha compiuto 45 anni. Le mogli divorziate che non soddisfano nessuno di questi requisiti hanno diritto a una rendita vedovile fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore. 16 Nuove nozze Limite massimo Supplemento per vedovanza In caso di nuove nozze, il diritto a una rendita vedovile si estingue. Se il nuovo matrimonio dura meno di 10 anni (divorzio, annullamento), sussiste nuovamente il diritto a una rendita vedovile. Le due rendite per orfani vengono ridotte se la loro somma supera il 60 % del limite massimo della rendita di vecchiaia (60 % di CHF 28 080.– = CHF 16 848.–). Le persone vedove che riscuotono una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 % sulla loro rendita di vecchiaia. La somma della rendita e del supplemento per vedovanza non può superare il limite massimo della rendita di vecchiaia (CHF 28 080.–). Rendita per orfani In caso di decesso del padre o della madre, i figli hanno diritto fino all’età di 18 anni o di 25 anni (se non hanno ancora terminato la formazione) a una rendita per orfani pari al 40 % della rendita di vecchiaia del genitore defunto. Se sono morti entrambi i genitori, i figli hanno diritto a due rendite per orfani. Supplemento di carriera Se una persona decede prima del 45° anno di età, il reddito medio determinante per il calcolo della rendita viene maggiorato di un supplemento percentuale. A quanto ammontano le rendite AVS nel 2014? Per il calcolo delle rendite per i figli e delle rendite vedovili, il dato di riferimento è sempre la rendita personale AVS/AI. Importi mensili della rendita ordinaria completa (CHF) Minimo Massimo Rendita di vecchiaia/invalidità 100 % 1170 2340 Rendita per vedove/vedovi 80 % 936 1872 Rendita per orfani/figli 40 % 468 936 Tutti gli importi di rendite si basano sull’importo della rendita principale (cfr. legge sull’AVS art. 35 segg.). Altri punti di particolare importanza/ La previdenza statale rappresenta un insieme di regole complesso che, per quanto possibile, deve rendere giustizia a ogni singolo caso. Assegno per grandi invalidi Coloro che, a seguito di un danno alla salute, necessitano in modo permanente dell’aiuto di terzi per compiere atti ordinari quotidiani oppure di una sorveglianza speciale, possono richiedere un assegno per grandi invalidi presso l’AVS o l’AI. Le richieste vanno inoltrate all’istituzione che eroga già le prestazioni. Unione domestica registrata Dall’entrata in vigore della legge sulle unioni domestiche registrate di coppie omosessuali, vale quanto segue: un’unione registrata viene equiparata al matrimonio, uno scioglimento giuridico dell’unione viene equiparato a un divorzio, se un partner decede, la persona superstite acquisisce la posizione giuridica di un vedovo. Diritto contemporaneo a una rendita di vecchiaia/d’invalidità e a una rendita per vedove/vedovi Se una persona adempie contemporaneamente le condizioni per la riscossione di una rendita di vecchiaia o d’invalidità e per una rendita per vedove/vedovi, viene versata in questo caso la rendita d’importo maggiore. Il diritto all’indennità sussiste nella misura in cui risultino adempiuti i seguenti requisiti: domicilio e soggiorno abituale in Svizzera grado di grande invalidità elevato o medio (AI: anche grado esiguo) grande invalidità ininterrotta per almeno 1 anno (AVS) o permanente (AI) nessun assegno per grandi invalidi derivato dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall’assicurazione militare L’ammontare dell’assegno per grandi invalidi viene stabilito in base al grado di grande invalidità nonché alla situazione abitativa e viene sempre valutato tenendo conto della situazione finanziaria complessiva. Assegno mensile per grandi invalidi Grado di grande invalidità Esiguo Medio Elevato 18 Prestazioni Presso un istituto Presso il domicilio AVS – CHF234.– CHF117.– CHF AVS AI CHF585.– CHF 585.– 468.– AI CHF 293.– CHF1170.– AVS CHF936.– CHF 936.– AI CHF 468.– CHF1872.– Contributo per assistenza Prestazioni complementari Questo contributo permette alle persone bisognose di cure di continuare a vivere a casa malgrado la loro menomazione. L’assistenza può essere organizzata individualmente. L’AI corrisponde un importo di CHF 32.80 l’ora. Se la persona che assiste necessita di qualifiche particolari per fornire l’assistenza adeguata per il pregiudizio di cui soffre la persona assicurata, l’importo per l’assistenza ammonta a CHF 49.15 l’ora. La quota per il servizio notturno viene determinata nel singolo caso e in base all’intensità dell’assistenza da fornire. Essa ammonta tuttavia al massimo a CHF 87.40 a notte. Lo scopo delle prestazioni complementari è quello di assicurare il minimo vitale ai beneficiari di una rendita AVS o AI che sono in condizioni disagiate. Queste prestazioni vengono versate dai cantoni. Questo assegno di assistenza deve permettere ai minori di frequentare la scuola normale. Ne hanno diritto inoltre anche bambini e giovani notevolmente bisognosi di cure che vengono assistiti a casa. L’assegno di assistenza sostiene genitori e familiari e permette soluzioni alternative al ricovero in un istituto di cura. Le prestazioni complementari vengono concesse alle persone che hanno diritto a una rendita AVS, una rendita o un assegno per grandi invalidi AI, oppure percepiscono un’indennità giornaliera dell’AI per un periodo di almeno 6 mesi; sono domiciliate in Svizzera e vi dimo rano effettivamente, e hanno la cittadinanza svizzera. Le prestazioni complementari possono essere versate anche a favore di stranieri che dimorano ininterrottamente da almeno 10 anni in Svizzera (di regola per i cittadini dell’UE e per quelli appartenenti all’area dell’AELS non viene imposto alcun periodo di attesa). Le prestazioni complementari dipendono dal reddito e dalla sostanza personali. Interessati ad altre pubblicazioni di questa serie? 1° pilastro: Previdenza statale 2° pilastro: Previdenza professionale 3° pilastro: Previdenza privata Assicurazioni sociali: Sistema previdenziale in Svizzera Attuale legislazione del 2° pilastro Cassa pensione e proprietà abitativa: Promozione della proprietà abitativa (PPA) Tutti gli opuscoli e le informazioni su previdenza e assicurazioni possono essere richiesti gratuitamente in ogni momento o scaricati dal sito www.AXA.ch 19 Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente. AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate. 8003985 - 05.14 Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante. AXA Winterthur General-Guisan-Strasse 40 Casella postale 357 8401 Winterthur 24 ore su 24: 0800 809 809 AXA.ch AXA Vita SA
© Copyright 2024 ExpyDoc