Lecce_10_9_14_slides - Consulenti del Lavoro

IL PUNTO
SULL'OPERAZIONE
POSEIDONE E SUL
CONTENZIOSO
GIUDIZIARIO AVVIATO
CONTRO L'INPS IN TUTTA
ITALIA DALL'UFFICIO
LEGALE ANCL-SU
Avv. Danilo Volpe - Lecce, 10/9/2014
L'OPERAZIONE POSEIDONE
- QUESITI -
1. DI COSA SI TRATTA?
2. PERCHE' L'INTERESSE
DELL'UFFICIO LEGALE
ANCL-SU?
L'OPERAZIONE POSEIDONE
-
RATIO DELL'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO
CONTRIBUTIVO ANCHE AI COMMERCIANTI-
Prima: tutela contributiva pensata
esclusivamente per il lavoratore
dipendente
Dopo: welfare state pensa a soggetti,
non lavoratori dipendenti, ma
comunque “deboli” dal punto di vista
reddituale
L'OPERAZIONE POSEIDONE
-
NORME
-
- L. 22/7/1966, n. 613, art. 1;
- L. 3/6/1975, n. 160, art. 1 (che modifica art.
1, L. 1397/1960);
- L. 23/12/1996, n. 662, art. 1 commi 202 e
208;
- L. 08/08/1995, n. 335, art. 2 co. 26
- D.L. 31/5/2010, n. 78, conv. con modif. in L.
30/7/2010, n. 122
L'OPERAZIONE POSEIDONE
-
NORME
-
L. 22/7/1966, N. 613
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti
piccole imprese commerciali iscritti negli
elenchi degli aventi diritto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie istituita con legge
27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del
commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti
nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari
coadiutori, indicati nell'articolo seguente.
-
NORME
-
Art. 1, L. 1397/1960, modificato da L.
3/6/1975,
n.
160,
art.
1
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni,
sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a
prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o
dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini
entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori
preposti al punto di vendita;
Art.
1,
co.
NORME
202
L.
662/1996
A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, è estesa
ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori
autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1,
lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con
esclusione
dei
professionisti
ed
artisti
lettera d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi
comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e
prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività
professionali ed artistiche; nonché per le relative attività
ausiliarie;
Art.
1,
co.
NORME
208
L.
662/1996
Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi
esercitino contemporaneamente, anche in
un'unica impresa, varie attività autonome
assoggettabili a diverse forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti,
sono
iscritti
nell'assicurazione
prevista per l'attività alla quale gli stessi
dedicano
personalmente
la
loro
opera
professionale in misura prevalente.
-
NORME
-
Art. 2, co. 26 L. 335/1995
A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono
tenuti all'iscrizione presso una apposita
Gestione separata, presso l'INPS, e
finalizzata
all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitano per
professione
abituale,
ancorché
non
esclusiva, attività di lavoro autonomo
- PROBLEMA PRATICO -
PERSONE FISICHE CHE IN
SOCIETA' COMMERCIALI
RICOPRIVANO
CONTEMPORANEAMENTE
DOPPIO RUOLO:
1. SOCI => GEST. COMM.
2. AMMINISTRATORI => GEST.
SEPARATA
- RISPOSTA DELLA
GIURISPRUDENZA ALTALENANTE
- UNICA CONTRIBUZIONE PER
ATTIVITA' PREVALENTE
- DOPPIA CONTRIBUZIONE
- CONTRASTO
GIURISPRUDENZIALE -
SANATO
CASSAZIONE, SS.UU.,
12/2/2010, N. 3240
CASSAZIONE,
SEZIONI
UNITE, 12/2/2010, N. 3240
Sancito il principio dell'UNICITÀ
CONTRIBUTIVA
Occorre confrontare le due attività per verificare
quale fosse quella esercitata prevalentemente (ai
sensi dell'art. 1 co. 208, L. 662/96) e, dunque,
iscrivere i predetti soggetti o nella Gestione
Separata o nella Gestione Commercianti
ASSURDITA' DEGLI SVILUPPI
SUCCESSIVI
DECISIONE FOLLE DEL LEGISLATORE DI
SOVVERTIRE
I
PRINCIPI
GIURISPRUDENZIALI: EMANAZIONE DI
UNA
NORMA
D'INTERPRETAZIONE
AUTENTICA (DOPO LE SS.UU.!!!)
NORMA DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
ART. 12, CO. 11, D.L. 31/5/2010, N. 78, CONV.
IN L. 30/7/2010, N. 122
L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
si interpreta nel senso che le attività autonome, per le
quali
opera
il
principio
di
assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8
agosto 1995, n. 335
NORMA DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
SENSO
IL CONFRONTO TRA LE VARIE ATTIVITA'
ESERCITATE DA UNA PERSONA FISICA VA
EFFETTUATO
RIGUARDO
ALLE
SOLE
ATTIVITA'
ARTIGIANE,
AGRICOLE
O
COMMERCIALI,
SVOLTE
CONTEMPORANEAMENTE
IL
CONFRONTO
NON
DEVE
ESSERE
EFFETTUATO RIGUARDO ALLE ATTIVITA'
AUTONOME
SOGGETTE
ALL'ISCRIZIONE
ALLA GESTIONE SEPARATA
NORMA DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
EFFETTO
PER I SOCI – AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
COMMERCIALI = DOPPIA CONTRIBUZIONE
per l'attività lavorativa espletata in qualità di
socio
=
Gestione
Commercianti;
per l'attività di amministrazione = Gestione
Separata
NORMA DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
PROBLEMA DELLA RETROATTIVITA'
PRINCIPIO GENERALE: IRRETROATTIVITA' DELLA
LEGGE
ART. 12, CO. 11 SI APPLICA INVECE ANCHE PER IL
PASSATO (tranne per i giudizi già definiti) E QUINDI
ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO
DELL'EMANAZIONE.
RETROATTIVITA'
CONFERMATA
DA:
1.
CASS.,
SS.UU.,
N.
17076/2011;
2. CORTE COSTITUZIONALE, N. 15 del 23 gennaio
2012 (che ha anche accertato la legittimità
costituzionale
della
norma
d'interpretazione
autentica.)
NORMA DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
PROBLEMA DELLA
RETROATTIVITA'
PERCHE' RETROATTIVA?
Perchè la norma non introduce
un'interpretazione nuova rispetto a
quelle formatesi nel corso del
contrasto giurisprudenziale, ma
opta per una delle due
interpretazioni possibili.
OPERAZIONE POSEIDONE
PROBLEMI PER I C.D.L.
1. Iscrizione d'ufficio da parte
dell'INPS + azione recupero
2. Importo delle sanzioni
3. Minacce di azioni di
responsabilità professionale
OPERAZIONE POSEIDONE
AZIONE RECUPERO
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE –
ART. 3 CO. 9 L. 335/95
OPERAZIONE POSEIDONE
SANZIONI
SINORA: APPLICAZIONE DI
QUELLE PRESCRITTE EX ART. 116
CO. 8 LETT. a) e b) L. 388/2000
(rispettivamente x omissione ed
evasione contributiva)
OPERAZIONE POSEIDONE
SANZIONI
TESI
UFFICIO
LEGALE
ANCL:
INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI
PER
EVASIONE
(+
ONEROSE)
1.
CONTRASTO
GIURISPRUDENZIALE
2. LETT. b) CITA ESCLUSIVAMENTE
“DATORE DI LAVORO” - QUESTI
INVECE SONO CONTRIBUTI PERSONALI
OPERAZIONE POSEIDONE
SANZIONI
Circolare
INPS
78
del
14/5/2013
INPS dispone applicazione delle sole
sanzioni per omissione contributiva
(nella misura non superiore a quella
degli interessi legali) quando omissione
contributiva
derivi
da
oggettive
incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali
OPERAZIONE POSEIDONE
SANZIONI
Circolare
INPS
78
del
14/5/2013
Omissione contributiva non derivante da
una scelta arbitraria del contribuente
Circolare dovrebbe salvare i C.D.L. da
possibili azioni di responsabilità (creditore
stesso
riconosce
complessità
della
questione)
OPERAZIONE POSEIDONE
CONSIDERAZIONI POLITICHE
1. UTILIZZO DELLA NORMATIVA DI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DOPO LA
PRONUNCIA DELLE SS.UU.
2.
EFFICACIA
RETROATTIVA
RICONOSCIUTA DALLA STESSA CORTE
COSTITUZIONALE
3. IMPORTO DELLE SANZIONI
OPERAZIONE POSEIDONE
ATTIVITA 'UFFICIO LEGALE
ANCL SU
1. PREVENTIVA: CONSULENZA - verifica
preventiva (quando è notificata iscrizione
d'ufficio) della genuinità di tale iscrizione
2. SUCCESSIVA: ASSISTENZA LEGALE patrocinio in giudizio per la proposizione
di opposizione giudiziale agli avvisi di
addebito
OPERAZIONE POSEIDONE
OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AGLI
AVVISI DI ADDEBITO
1. NO CONFRONTO FRA ATTIVITA' EX
ART. 1 CO. 208 L. 662/96 – non più
possibile dopo la norma di intepretazione
autentica
2. VERIFICA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
OGGETTIVI
E
SOGGETTIVI
PER
L'ISCRIZIONE
NELLA
GESTIONE
COMMERCIANTI
OPERAZIONE POSEIDONE
ISCRIZIONE GESTIONE
COMMERCIANTI
1. PRESUPPOSTI OGGETTIVI: ART. 1 L.
613/66
2.
PRESUPPOSTI
SOGGETTIVI:
L.
3/6/1975, n. 160, art. 1 (che modifica art.
1, L. 1397/1960)
OPERAZIONE POSEIDONE
GESTIONE COMMERCIANTI –
PRESUPPOSTI OGGETTIVI
ART. 1 L. 613/66
“esercenti piccole imprese commerciali”
DUE PRESUPPOSTI OGGETTIVI:
1. DIMENSIONE ATTIVITA'
2. NATURA ATTIVITA'
OPERAZIONE POSEIDONE
GESTIONE COMMERCIANTI –
PRESUPPOSTI OGGETTIVI
1. DIMENSIONE ATTIVITA'
ART. 2083 C.C.: sono piccoli imprenditori
i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani,
i piccoli commercianti e coloro che
esercitano
un'attività
professionale
organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio o dei componenti della famiglia
OPERAZIONE POSEIDONE
GESTIONE COMMERCIANTI –
PRESUPPOSTI OGGETTIVI
2. NATURA COMMERCIALE
DELL'ATTIVITA'
INTERMEDIAZIONE NELLO SCAMBIO DI
BENI E SERVIZI
OPERAZIONE POSEIDONE
GESTIONE COMMERCIANTI –
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
ART. 1 L. 1397/1960, come
modificato dall'art. 29, L.
3/6/1975, n. 160
OPERAZIONE POSEIDONE
GESTIONE COMMERCIANTI –
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
1. Siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a
prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia;
2. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed
assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua
gestione (…);
3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza;
4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti,
di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi,
registri o ruoli
OPERAZIONE POSEIDONE
GESTIONE COMMERCIANTI –
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
COME VALUTARE QUESTA PREVALENZA?
Confronto con:
1.altre
attività
lavorative
del
commerciante;
2.- apporto lavorativo offerto da soggetti
terzi;
3.- semplici apporti di capitale
OPERAZIONE POSEIDONE
GESTIONE COMMERCIANTI –
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
DISTINZIONE
PREVALENZA (OGGETTIVA) EX ART. 1
CO. 208 L. 662/96
PREVALENZA (SOGGETTIVA) EX ART. 1
L. 1397/1960
OPERAZIONE POSEIDONE
GESTIONE COMMERCIANTI –
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
REQUISITO
PREVALENZA
DALL'INPS?
SOGGETTIVO
DELLA
COME
VERIFICATO
NON CON ACCERTAMENTI ISPETTIVI, MA
MEDIANTE
ESAME
DELLE
DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELLE
SOCIETA' COMMERCIALI (MOD. UNICO –
QUADRO RK – CASELLA
“attività
prevalente”)
OPERAZIONE POSEIDONE
GESTIONE COMMERCIANTI –
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
- RETTIFICABILE
NON
ASSUME
IL
VALORE
DI
CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE (perchè
resa ad un soggetto diverso dall'INPS e
può essere vinta da una prova contraria)
OPERAZIONE POSEIDONE
GESTIONE COMMERCIANTI –
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
UNICO EFFETTO: Inversione dell'onere
della prova che nei giudizi di opposizione
ad avviso di addebito incombe in capo
all'INPS
OPERAZIONE POSEIDONE
ONERE DELLA PROVA IN
GIUDIZIO
REGOLA GENERALE EX ART. 2697 C.C.:
“chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono
fondamento”
Con la notifica dell'avviso di addebito,
l'INPS assume di essere creditore; in
giudizio, quindi, deve dimostrare
questa pretesa
OPERAZIONE POSEIDONE
ONERE DELLA PROVA IN
GIUDIZIO
REGOLA
GENERALE
–
DEROGA
–
INVERSIONE
ONERE
PROVA
CHE
INCOMBE SUL CONTRIBUENTE
1. SOCIO HA BARRATO LA CASELLA
“OCCUPAZIONE PREVALENTE”;
2. SOCI ACCOMANDATARI DI S.A.S.
3.
SOCI
UNICI
DI
S.R.L.
SENZA
DIPENDENTI
OPERAZIONE POSEIDONE
PRIMI RISULTATI UFF.LEGALE
ANCL - SU
1. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA
ESECUTIVA
DEGLI
AVVISI DI ADDEBITO OPPOSTI;
2. TRIBUNALE FORLI'
3. ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE
4. RIDUZIONE DEL 50% DEI CONTRIBUTI
DOVUTI EX ART. 59 CO. 15 L. 449/97
OPERAZIONE POSEIDONE
PRIMI RISULTATI UFF.LEGALE
ANCL - SU
ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE
CASS., SEZ. LAV., 11 febbraio 2013, n.
3145
“La mera attività di locazione di immobili di
proprietà non costituisce attività commerciale
ai fini previdenziali a prescindere da ogni
considerazione
sull'attività
prevalente
del
socio”
OPERAZIONE POSEIDONE
PRIMI RISULTATI UFF.LEGALE
ANCL - SU
ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE
CASS., SEZ. LAV., 11 febbraio 2013, n.
3145
Ipotesi diversa è l'attività di intermediazione
immobiliare (assistenza alla compravendita di
immobili) che è invece commerciale ai fini
previdenziali
OPERAZIONE POSEIDONE
PRIMI RISULTATI UFF.LEGALE
ANCL - SU
RIDUZIONE DEL 50% DEI CONTRIBUTI
DOVUTI EX ART. 59 CO. 15 L. 449/97
RICHIESTA ACCOLTA IN PRESENZA DEI
SEGUENTI REQUISITI:
1. LAVORATORI AUTONOMI GIA' PENSIONATI
C/O SEDI INPS;
2. OVER 65 ANNI
UFFICIO LEGALE ANCL - SU
ATTIVITA' ESPLETATA
1. CONSULENZA E ASSISTENZA ON LINE;
2.
PATROCINIO
DIRETTO
INSTAURAZIONE DI CAUSE PILOTA;
3. ASSISTENZA AI LEGALI DELL'AZIENDA
–
UFFICIO LEGALE ANCL - SU
ATTIVITA' FUTURA
1. redazione di un Libro Bianco con tutti i disservizi
segnalatici dai CDL;
2. instaurazione di cause pilota per il riconoscimento
dei
benefici
contributivi
anche
agli
studi
professionali (sent. C.G.C.E.)
3. impugnazione innanzi al TAR di Circolari e
Messaggi contenenti interpretazioni contra legem
4. presentazione di interrogazioni parlamentari per
dissipare dubbi interpretativi
UFFICIO LEGALE ANCL - SU
SCOPO
CREAZIONE
DI
UNA
SINERGIA
COMPATTA,
EFFETTIVA ED EFFICACE CON I C.D.L., PRIMA, E
CON LE IMPRESE, POI, CHE LE DIFENDA DAGLI
ABUSI (SOVENTI) PERPETRATI DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E CHE GARANTISCA LA TANTO
AUSPICATA CERTEZZA DEL DIRITTO, UNICA VERA
NECESSITA'
DELLE
IMPRESE
ITALIANE,
SOPRATTUTTO MEDIO - PICCOLE