IL PUNTO SULL'OPERAZIONE POSEIDONE E SUL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO AVVIATO CONTRO L'INPS IN TUTTA ITALIA DALL'UFFICIO LEGALE ANCL-SU Avv. Danilo Volpe - Lecce, 10/9/2014 L'OPERAZIONE POSEIDONE - QUESITI - 1. DI COSA SI TRATTA? 2. PERCHE' L'INTERESSE DELL'UFFICIO LEGALE ANCL-SU? L'OPERAZIONE POSEIDONE - RATIO DELL'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO ANCHE AI COMMERCIANTI- Prima: tutela contributiva pensata esclusivamente per il lavoratore dipendente Dopo: welfare state pensa a soggetti, non lavoratori dipendenti, ma comunque “deboli” dal punto di vista reddituale L'OPERAZIONE POSEIDONE - NORME - - L. 22/7/1966, n. 613, art. 1; - L. 3/6/1975, n. 160, art. 1 (che modifica art. 1, L. 1397/1960); - L. 23/12/1996, n. 662, art. 1 commi 202 e 208; - L. 08/08/1995, n. 335, art. 2 co. 26 - D.L. 31/5/2010, n. 78, conv. con modif. in L. 30/7/2010, n. 122 L'OPERAZIONE POSEIDONE - NORME - L. 22/7/1966, N. 613 L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente. - NORME - Art. 1, L. 1397/1960, modificato da L. 3/6/1975, n. 160, art. 1 L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; Art. 1, co. NORME 202 L. 662/1996 A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti lettera d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie; Art. 1, co. NORME 208 L. 662/1996 Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. - NORME - Art. 2, co. 26 L. 335/1995 A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo - PROBLEMA PRATICO - PERSONE FISICHE CHE IN SOCIETA' COMMERCIALI RICOPRIVANO CONTEMPORANEAMENTE DOPPIO RUOLO: 1. SOCI => GEST. COMM. 2. AMMINISTRATORI => GEST. SEPARATA - RISPOSTA DELLA GIURISPRUDENZA ALTALENANTE - UNICA CONTRIBUZIONE PER ATTIVITA' PREVALENTE - DOPPIA CONTRIBUZIONE - CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE - SANATO CASSAZIONE, SS.UU., 12/2/2010, N. 3240 CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 12/2/2010, N. 3240 Sancito il principio dell'UNICITÀ CONTRIBUTIVA Occorre confrontare le due attività per verificare quale fosse quella esercitata prevalentemente (ai sensi dell'art. 1 co. 208, L. 662/96) e, dunque, iscrivere i predetti soggetti o nella Gestione Separata o nella Gestione Commercianti ASSURDITA' DEGLI SVILUPPI SUCCESSIVI DECISIONE FOLLE DEL LEGISLATORE DI SOVVERTIRE I PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI: EMANAZIONE DI UNA NORMA D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA (DOPO LE SS.UU.!!!) NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 12, CO. 11, D.L. 31/5/2010, N. 78, CONV. IN L. 30/7/2010, N. 122 L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA SENSO IL CONFRONTO TRA LE VARIE ATTIVITA' ESERCITATE DA UNA PERSONA FISICA VA EFFETTUATO RIGUARDO ALLE SOLE ATTIVITA' ARTIGIANE, AGRICOLE O COMMERCIALI, SVOLTE CONTEMPORANEAMENTE IL CONFRONTO NON DEVE ESSERE EFFETTUATO RIGUARDO ALLE ATTIVITA' AUTONOME SOGGETTE ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA EFFETTO PER I SOCI – AMMINISTRATORI DI SOCIETA' COMMERCIALI = DOPPIA CONTRIBUZIONE per l'attività lavorativa espletata in qualità di socio = Gestione Commercianti; per l'attività di amministrazione = Gestione Separata NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA PROBLEMA DELLA RETROATTIVITA' PRINCIPIO GENERALE: IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE ART. 12, CO. 11 SI APPLICA INVECE ANCHE PER IL PASSATO (tranne per i giudizi già definiti) E QUINDI ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DELL'EMANAZIONE. RETROATTIVITA' CONFERMATA DA: 1. CASS., SS.UU., N. 17076/2011; 2. CORTE COSTITUZIONALE, N. 15 del 23 gennaio 2012 (che ha anche accertato la legittimità costituzionale della norma d'interpretazione autentica.) NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA PROBLEMA DELLA RETROATTIVITA' PERCHE' RETROATTIVA? Perchè la norma non introduce un'interpretazione nuova rispetto a quelle formatesi nel corso del contrasto giurisprudenziale, ma opta per una delle due interpretazioni possibili. OPERAZIONE POSEIDONE PROBLEMI PER I C.D.L. 1. Iscrizione d'ufficio da parte dell'INPS + azione recupero 2. Importo delle sanzioni 3. Minacce di azioni di responsabilità professionale OPERAZIONE POSEIDONE AZIONE RECUPERO PRESCRIZIONE QUINQUENNALE – ART. 3 CO. 9 L. 335/95 OPERAZIONE POSEIDONE SANZIONI SINORA: APPLICAZIONE DI QUELLE PRESCRITTE EX ART. 116 CO. 8 LETT. a) e b) L. 388/2000 (rispettivamente x omissione ed evasione contributiva) OPERAZIONE POSEIDONE SANZIONI TESI UFFICIO LEGALE ANCL: INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI PER EVASIONE (+ ONEROSE) 1. CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE 2. LETT. b) CITA ESCLUSIVAMENTE “DATORE DI LAVORO” - QUESTI INVECE SONO CONTRIBUTI PERSONALI OPERAZIONE POSEIDONE SANZIONI Circolare INPS 78 del 14/5/2013 INPS dispone applicazione delle sole sanzioni per omissione contributiva (nella misura non superiore a quella degli interessi legali) quando omissione contributiva derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali OPERAZIONE POSEIDONE SANZIONI Circolare INPS 78 del 14/5/2013 Omissione contributiva non derivante da una scelta arbitraria del contribuente Circolare dovrebbe salvare i C.D.L. da possibili azioni di responsabilità (creditore stesso riconosce complessità della questione) OPERAZIONE POSEIDONE CONSIDERAZIONI POLITICHE 1. UTILIZZO DELLA NORMATIVA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DOPO LA PRONUNCIA DELLE SS.UU. 2. EFFICACIA RETROATTIVA RICONOSCIUTA DALLA STESSA CORTE COSTITUZIONALE 3. IMPORTO DELLE SANZIONI OPERAZIONE POSEIDONE ATTIVITA 'UFFICIO LEGALE ANCL SU 1. PREVENTIVA: CONSULENZA - verifica preventiva (quando è notificata iscrizione d'ufficio) della genuinità di tale iscrizione 2. SUCCESSIVA: ASSISTENZA LEGALE patrocinio in giudizio per la proposizione di opposizione giudiziale agli avvisi di addebito OPERAZIONE POSEIDONE OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AGLI AVVISI DI ADDEBITO 1. NO CONFRONTO FRA ATTIVITA' EX ART. 1 CO. 208 L. 662/96 – non più possibile dopo la norma di intepretazione autentica 2. VERIFICA SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ISCRIZIONE NELLA GESTIONE COMMERCIANTI OPERAZIONE POSEIDONE ISCRIZIONE GESTIONE COMMERCIANTI 1. PRESUPPOSTI OGGETTIVI: ART. 1 L. 613/66 2. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: L. 3/6/1975, n. 160, art. 1 (che modifica art. 1, L. 1397/1960) OPERAZIONE POSEIDONE GESTIONE COMMERCIANTI – PRESUPPOSTI OGGETTIVI ART. 1 L. 613/66 “esercenti piccole imprese commerciali” DUE PRESUPPOSTI OGGETTIVI: 1. DIMENSIONE ATTIVITA' 2. NATURA ATTIVITA' OPERAZIONE POSEIDONE GESTIONE COMMERCIANTI – PRESUPPOSTI OGGETTIVI 1. DIMENSIONE ATTIVITA' ART. 2083 C.C.: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia OPERAZIONE POSEIDONE GESTIONE COMMERCIANTI – PRESUPPOSTI OGGETTIVI 2. NATURA COMMERCIALE DELL'ATTIVITA' INTERMEDIAZIONE NELLO SCAMBIO DI BENI E SERVIZI OPERAZIONE POSEIDONE GESTIONE COMMERCIANTI – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ART. 1 L. 1397/1960, come modificato dall'art. 29, L. 3/6/1975, n. 160 OPERAZIONE POSEIDONE GESTIONE COMMERCIANTI – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI 1. Siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia; 2. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (…); 3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; 4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli OPERAZIONE POSEIDONE GESTIONE COMMERCIANTI – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI COME VALUTARE QUESTA PREVALENZA? Confronto con: 1.altre attività lavorative del commerciante; 2.- apporto lavorativo offerto da soggetti terzi; 3.- semplici apporti di capitale OPERAZIONE POSEIDONE GESTIONE COMMERCIANTI – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DISTINZIONE PREVALENZA (OGGETTIVA) EX ART. 1 CO. 208 L. 662/96 PREVALENZA (SOGGETTIVA) EX ART. 1 L. 1397/1960 OPERAZIONE POSEIDONE GESTIONE COMMERCIANTI – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI REQUISITO PREVALENZA DALL'INPS? SOGGETTIVO DELLA COME VERIFICATO NON CON ACCERTAMENTI ISPETTIVI, MA MEDIANTE ESAME DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI (MOD. UNICO – QUADRO RK – CASELLA “attività prevalente”) OPERAZIONE POSEIDONE GESTIONE COMMERCIANTI – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DICHIARAZIONE DEI REDDITI - RETTIFICABILE NON ASSUME IL VALORE DI CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE (perchè resa ad un soggetto diverso dall'INPS e può essere vinta da una prova contraria) OPERAZIONE POSEIDONE GESTIONE COMMERCIANTI – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO EFFETTO: Inversione dell'onere della prova che nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito incombe in capo all'INPS OPERAZIONE POSEIDONE ONERE DELLA PROVA IN GIUDIZIO REGOLA GENERALE EX ART. 2697 C.C.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento” Con la notifica dell'avviso di addebito, l'INPS assume di essere creditore; in giudizio, quindi, deve dimostrare questa pretesa OPERAZIONE POSEIDONE ONERE DELLA PROVA IN GIUDIZIO REGOLA GENERALE – DEROGA – INVERSIONE ONERE PROVA CHE INCOMBE SUL CONTRIBUENTE 1. SOCIO HA BARRATO LA CASELLA “OCCUPAZIONE PREVALENTE”; 2. SOCI ACCOMANDATARI DI S.A.S. 3. SOCI UNICI DI S.R.L. SENZA DIPENDENTI OPERAZIONE POSEIDONE PRIMI RISULTATI UFF.LEGALE ANCL - SU 1. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO OPPOSTI; 2. TRIBUNALE FORLI' 3. ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE 4. RIDUZIONE DEL 50% DEI CONTRIBUTI DOVUTI EX ART. 59 CO. 15 L. 449/97 OPERAZIONE POSEIDONE PRIMI RISULTATI UFF.LEGALE ANCL - SU ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE CASS., SEZ. LAV., 11 febbraio 2013, n. 3145 “La mera attività di locazione di immobili di proprietà non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente del socio” OPERAZIONE POSEIDONE PRIMI RISULTATI UFF.LEGALE ANCL - SU ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE CASS., SEZ. LAV., 11 febbraio 2013, n. 3145 Ipotesi diversa è l'attività di intermediazione immobiliare (assistenza alla compravendita di immobili) che è invece commerciale ai fini previdenziali OPERAZIONE POSEIDONE PRIMI RISULTATI UFF.LEGALE ANCL - SU RIDUZIONE DEL 50% DEI CONTRIBUTI DOVUTI EX ART. 59 CO. 15 L. 449/97 RICHIESTA ACCOLTA IN PRESENZA DEI SEGUENTI REQUISITI: 1. LAVORATORI AUTONOMI GIA' PENSIONATI C/O SEDI INPS; 2. OVER 65 ANNI UFFICIO LEGALE ANCL - SU ATTIVITA' ESPLETATA 1. CONSULENZA E ASSISTENZA ON LINE; 2. PATROCINIO DIRETTO INSTAURAZIONE DI CAUSE PILOTA; 3. ASSISTENZA AI LEGALI DELL'AZIENDA – UFFICIO LEGALE ANCL - SU ATTIVITA' FUTURA 1. redazione di un Libro Bianco con tutti i disservizi segnalatici dai CDL; 2. instaurazione di cause pilota per il riconoscimento dei benefici contributivi anche agli studi professionali (sent. C.G.C.E.) 3. impugnazione innanzi al TAR di Circolari e Messaggi contenenti interpretazioni contra legem 4. presentazione di interrogazioni parlamentari per dissipare dubbi interpretativi UFFICIO LEGALE ANCL - SU SCOPO CREAZIONE DI UNA SINERGIA COMPATTA, EFFETTIVA ED EFFICACE CON I C.D.L., PRIMA, E CON LE IMPRESE, POI, CHE LE DIFENDA DAGLI ABUSI (SOVENTI) PERPETRATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CHE GARANTISCA LA TANTO AUSPICATA CERTEZZA DEL DIRITTO, UNICA VERA NECESSITA' DELLE IMPRESE ITALIANE, SOPRATTUTTO MEDIO - PICCOLE
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