LA “NUOVA” IMPOSTA “UNICA” COMUNALE (IUC) IUC • Il comma 639 della Legge di stabilità 2014 istituisce la IUC, la nuova imposta unica comunale • In realtà il tributo non è del tutto nuovo perché riassume i vari prelievi in qualche modo collegati al possesso o all’utilizzo degli immobili • Non è unico in quanto costituito da tre distinti tributi • 1) la TARI per il servizio rifiuti (tassa) • 2) la TASI per i servizi comunali indivisibili (imposta), che costituisce la vera novità (tuttavia l’applicazione del tributo si rivela di fatto molto critica) • 3) l’IMU sugli immobili non esenti, che continua ad essere regolata da una disciplina autonoma • La IUC si basa su due presupposti impositivi: • A) uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore • B) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali IUC • La IUC non è un tributo autonomo ma un’etichetta sotto la quale convivono tre distinti tributi, dotati di apposita e specifica disciplina • TARI: commi da 641 a 668 • TASI: commi da 669 a 679, commi 640, 681 e 731 • TARI e TASI (disciplina comune): commi da 682 a 691 • IMU: commi da 707 a 730 DISCIPLINA COMUNE • IUC (TARI, TASI e forse IMU): commi da 692 a 702 (funzionario responsabile, procedimento sanzionatorio, circostanze esimenti, potestà regolamentare, “mini testo unico” tributi locali LF 2007) IL NUOVO TRIBUTO SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI TASI TASI • • • • • • • È la vera novità della IUC ma anche la componente più critica Il nuovo tributo sui servizi comunali indivisibili è destinato a finanziare i costi per l’illuminazione, la manutenzione delle strade, il verde pubblico, ecc. Di fatto la TASI sostituisce la maggiorazione sulla Tares (30 centesimi a metro quadro), che i contribuenti hanno versato entro il 24 gennaio scorso, solo che ora la base imponibile non è più legata alla superficie degli immobili (nella versione originaria la LS 2014 dava la possibilità ai comuni di optare tra la superficie e la rendita catastale). La disciplina del tributo presenta però elementi comuni sia all’IMU che alla TARI (la componente sui rifiuti), circostanza che ne rende particolarmente difficile la piena comprensione la TASI si basa sul valore catastale degli immobili e quindi di fatto assume i connotati di un’addizionale IMU, anche se applicabile fino a un tetto massimo. Si applica infatti la seguente regola generale: “l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU”: (c. 640 LS 2014) Viene quindi fissato un tetto massimo con l’intento di non aumentare il carico fiscale per il contribuente TASI • • • • I SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI Quali sono? Sono quelli forniti dai comuni all’intera collettività e per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettivo utilizzo (trattasi di servizi non a domanda individuale) Manutenzione stradale, verde pubblico, illuminazione, servizi socioassistenziali, tutela del patrimonio artistico e culturale, vigilanza, ecc. 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: (omissis) b) per quanto riguarda la TASI: 1) (omissis); 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. NOTE • E’ evidente che il gettito della TASI non può coprire integralmente il costo di tutti i servizi indivisibili, ma può finanziarne solo una parte • Nel regolamento vanno quindi indicati i soli servizi che si intendono coprire con la TASI • Disposizione molto opinabile perché la TASI non è un’entrata vincolata alla copertura di determinati servizi (come l’imposta di scopo); inoltre l’obbligo di indicare i SI è un appesantimento perché l’utilizzo delle entrate è già dichiarato in diversi documenti dell’ente (bilancio, rendiconto, RPP, ecc.) TASI • • • LE FATTISPECIE IMPONIBILI L’originario c. 669 della LS 2014 fa riferimento ai “fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale” e alle “aree scoperte” nonché a “quelle edificabili” Manca invece un espresso riferimento ai terreni agricoli, che attraverso un ragionamento logico deduttivo dovrebbero ritenersi tassabili poiché rientranti nelle aree scoperte non edificabili Il MEF sostiene invece che la TASI non si applica ai terreni agricoli e non scatta neppure la finzione giuridica per le aree edificabili coltivate (risposte a Telefisco 2014) TASI • • LE FATTISPECIE IMPONIBILI Con il D.L. 16/2014 il comma 669 viene completamente riscritto “669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.” • I terreni agricoli sono espressamente esclusi dall’imponibilità TASI • Il riferimento alla definizione IMU delle aree edificabili consente di applicare alla TASI la finzione giuridica per le aree edificabili coltivate • D.L. 16/2014: viene abrogato il c. 670 ( “aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali”, “aree comuni condominiali”), quindi vengono eliminati gli elementi di contaminazione presenti nella TASI (le aree scoperte pertinenziali sono normalmente inglobate nella base imponibile IMU) • Con il D.L. 16/2014 la disciplina della TASI è molto vicina a quella dell’IMU: la relazione illustrativa parla infatti di “rapporto osmotico” tra i due tributi TASI • • • • • LE ESENZIONI NELLA VERSIONE ORIGINARIA La disciplina TASI prevede la possibilità per il comune di introdurre apposite agevolazioni (riduzioni ed esenzioni) oltre alle detrazioni per le abitazioni principali e alcune fattispecie assimilate Non è possibile invece estendere alla TASI le stesse fattispecie di esonero previste per l’IMU (ex art. 7 d.lgs. 504/92). Infatti il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati o aree “a qualsiasi uso adibiti”, quindi la legge non prevede alcuna esenzione. Conseguentemente tutti gli immobili esonerati dall’IMU (fabbricati posseduti da enti pubblici, Onlus, enti religiosi, fabbricati rurali strumentali, ecc.) rientrano invece nel campo di applicazione della TASI Andrebbero semmai esclusi dall’imposizione solo i fabbricati di categoria E (immobili a destinazione particolare: stazioni, cimiteri, chiese, eccetera), dal momento che la disciplina IMU non detta alcun criterio per la quantificazione della base imponibile. TASI • • • • • • • • LE ESENZIONI DOPO IL D.L. 16/2014 Estese le stesse fattispecie dell’IMU, di cui all’articolo 7, D. Lgs. n. 504/’92, ad eccezione dei terreni agricoli (in quanto non imponibili) immobili pubblici destinati a fini istituzionali (ex lett. a) fabbricati di categoria E (stazioni, cimiteri, chiese, ecc.) (ex lett. b) fabbricati ad usi culturali (musei, biblioteche, ecc.) (ex lett. c) fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto (ex lett. d) fabbricati di proprietà della Santa Sede (ex lett. e) fabbricati Stati esteri e alle organizzazioni internazionali (ex lett. f) immobili degli enti non commerciali destinati allo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali, ricettive, ecc. (ex lett. i); resta ferma l’applicazione della norma che disciplina l’esenzione per i fabbricati degli enti non commerciali adibiti ad uso promiscuo (articolo 91-bis del Dl 1/2012) TASI • PERIODO DI RIFERIMENTO Manca nella disciplina della TASI il periodo di riferimento del tributo (stesso problema che ritroviamo nella TARI): per giorni o per mesi? • Decorrenza dal giorno in cui ha avuto inzio il possesso o la detenzione soluzione regolamento ANUTEL (“in mancanza di diversa previsione di legge, l’obbligazione tributaria ha una durata temporale computata in giorni, non essendovi una norma, come nell’IMU, che stabilisca un’applicazione su base mensile del tributo”) • Tra le scelte possibili, quella a giorni prevista per la Tari e quella a mesi prevista per l’Imu, va sicuramente preferita quest’ultima, anche in ragione dell’unicità dei criteri di determinazione della base imponibile (ANCI Emilia Romagna nota 11/2/2014) • La soluzione dell’ANCI E.R. è più aderente alla logica del tributo (rapporto di complementarietà con l’IMU), che ha la stessa base imponibile dell’IMU ed una serie di parametri univoci (fattispecie, riferimento a definizioni IMU, esenzioni, ecc.) specialmente dopo il D.L. 16/2014 TASI LE AGEVOLAZIONI • 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; • 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: (omissis) b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) (omissis) TASI • • • • • • BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE (LS 2014) Il valore di riferimento per calcolare il nuovo tributo è lo stesso dell’Imu, cioè la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per gli appositi coefficienti (160 per le abitazioni) L’aliquota di base è pari all’1 per mille e i comuni possono azzerare del tutto il tributo L’aliquota massima per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille La normativa pone peraltro il vincolo che la somma della Tasi e dell’Imu non possa eccedere il 10,6 per mille, che è l’aliquota massima di legge vigente per l’Imu Questo significa che se il comune ha deliberato l’aliquota massima della Tasi (2,5 per mille), l’Imu non potrà eccedere l’8,1 per mille Con il limite al 2,5 per mille per le abitazioni principali non si ricostituisce tutta la leva fiscale, non si riottiene tutto il gettito IMU perduto se le aliquote IMU sono già verso i massimi per gli altri immobili e significativamente sopra lo standard per l’abitazione principale (4,5 per mille) TASI AUMENTO ALIQUOTE (D.L. 16/2014) • D.L. 16/2014: “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille” a condizione che siano finanziate detrazioni o altri sconti per le abitazioni principali o equiparate • Lo 0,8 per mille è da intendersi come incremento massimo spendibile o interamente sulle abitazioni principali o sugli altri fabbricati ed aree fabbricabili, oppure in combinazione sulle diverse fattispecie imponibili • In tal senso è da leggere l’avverbio “complessivamente” presente nella norma • Si tratta quindi un mix tra le diverse fattispecie imponibili Esempi: 1) caricare tutto sull’abitazione principale = Tasi abp 3,3 per mille; altri immobili 10,6 (Imu + Tasi) 2) caricare tutto sulle seconde case = Tasi abp 2,5 per mille; altri immobili 11,4 (Imu + Tasi) 3) scaricare l’aumento pro quota = Tasi abp 2,9 per mille; altri immobili 11 (Imu + Tasi) 4) fare un mix tra abitazione principale (ad es. 2,8 o 3 per mille); altri immobili 11,1 o 10,9 (Imu + Tasi) NO Tasi abitazione principale 3,3 per mille e altri immobili 11,4 TASI • • • LE DETRAZIONI L’originario c. 731 della LS 2014 prevede per il 2014 l’attribuzione ai comuni di un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonchè dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) Il D.L. 16/2014 riscrive il comma 731, che prevede ora l’attribuzione ai comuni di un contributo di 625 milioni di euro, da ripartire con apposito decreto “tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI". Il D.L. 16/2014 subordina l’aumento dello 0,8 per mille per finanziare, “relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011” (periodo aggiunto al comma 677) TASI • • • • LE DETRAZIONI Dopo il D.L. 16/2014 in materia di detrazioni per l’abitazione principale il riferimento normativo non è più il comma 731 ma il comma 677 Il nuovo c. 677 fa riferimento anche alle abitazioni equiparate alle principali di cui all’art. 13/2° DL 201/2011, quindi coop edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, casa coniugale assegnata a seguito di separazione, abitazioni del comparto sicurezza e fattispecie assimilate con regolamento (anziani o disabili, residenti all’estero, comodati): in tali casi la detrazione non può operare come l’Imu, ovvero in funzione della quota di destinazione, ma deve essere ripartita in ragione della quota di pagamento della Tasi (dal 10 al 30%) “effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili” (??) Qual è il periodo di riferimento? Il 2013 non può essere (in quanto sarebbe limitato alla sola mini-Imu), quindi è il 2012, come si evince dal comunicato stampa del Governo del 28/2/2014 TASI • • • LE DETRAZIONI La concessione di una detrazione fissa per tutti i contribuenti non solo non raggiunge l’obiettivo di mantenere invariato il carico fiscale, ma favorisce ingiustificatamente le abitazioni con rendita più alta, che già, senza detrazione, pagherebbero comunque meno (Anci E.R: 18/3/2014) Detrazione fissa effetto regressivo Detrazioni mobili garantiscono l’invarianza del gettito a seconda della rendita catastale e dell’aliquota IMU per abitazione principale Rendita catastale Detrazione Comuni aliquota Imu abp 4 Detrazione Comuni aliquota Imu abp 5 Detrazione Comuni aliquota Imu abp 6 200 150 110 100 250 150 110 75 300 140 100 50 350 140 80 25 400 130 65 0 450 130 30 0 500 110 15 0 TASI • • • • VERSAMENTO: autoliquidazione o invio di modelli precompilati? Il c. 689 demanda ad un DM le modalità di versamento prevedendo in particolare “l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori” Ciò presuppone che l’ente abbia l’esatta conoscenza dei soggetti passivi e delle basi imponibili, per cui occorrerebbe un software che riesca ad integrare i dati degli identificativi catastali con quelli degli occupanti (sarebbe opportuno inviare un questionario ai contribuenti al fine di costruire la banca dati per l’applicazione della TASI) Bozza bollettino ccp prevede il versamento in autoliquidazione Si ritiene quindi che si tratti di un versamento in autoliquidazione con il supporto dell’ente TASI • • • • • • • RISCOSSIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO Il D.L. 16/2014 elimina la possibilità di utilizzare le modalità alternative al modello F24 (o bollettino centralizzato), ovvero i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (Mav, Rid, Pos, ecc.) La relazione illustrativa evidenzia la necessità di rendere disponibili i dati relativi al gettito della TASI anche ai fini delle regolazioni finanziarie nell’ambito del FSC L’F24 diventa quindi il canale esclusivo di pagamento della TASI analogamente all’Imu Deve essere rispettato il termine del giorno 16 del mese? No; sul punto l’Anci Emilia Romagna (nota 18/3/2014) ribadisce quanto già evidenziato in materia di Tares circa la piena facoltà del comune di stabilire la scadenza delle rate in un giorno diverso dal 16 del mese. Il D.L. 16/2014 elimina la facoltà di affidare la gestione del tributo ai concessionari dell’IMU, prima prevista dalla legge di stabilità 2014 La relazione illustrativa sottolinea che l’intervento è teso ad evitare problemi di contrasto con la normativa europea, trattandosi di affidamento diretto di un nuovo tributo La relazione sostiene che la Tasi è collegata all’Imu per alcuni limitati aspetti, ma in altra parte viene invece evidenziato il “rapporto osmotico” tra i due tributi; infatti dopo il D.L. 16/2014 i due tributi sono molto simili TASI I SOGGETTI PASSIVI • 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. IN CASO DI COMPROPRIETA’ • Ma se un'abitazione è posseduta da due fratelli e solo uno dei due la utilizza, volendo introdurre la Tasi non solo per le abitazioni principali ma anche per gli altri immobili si dovrebbe applicare l'aliquota Tasi per abitazione principale ad uno dei fratelli e l'aliquota per altri fabbricati all'altro fratello. • E’ ovvio che i due comproprietari hanno un'obbligazione tributaria che dipende dall'utilizzo della loro quota di possesso. • Come si fa allora a dire che l'obbligazione tributaria è unica? • Si tratta di un’altra disposizione ispirata chiaramente alla tassazione relativa al prelievo sui rifiuti (tares o tari) • Per risolvere il problema si dovrebbe applicare lo stesso sistema dell’Imu, chiedendo a ciascun comproprietario l’imposta da versare sulla base della quota di possesso; poi nel caso di mancato versamento dell’imposta da tutti i comproprietari, ciascuno di essi potrà essere costretto, in seconda istanza, all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri dall'unica obbligazione tributaria. TASI RIPARTIZIONE DELLA TASI TRA PROPRIETARI ED INQUILINI • 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. • I comuni dovranno ripartire il tributo tra inquilini e proprietari: i primi nella misura tra il 10 e il 30%, la restante parte a carico dei proprietari In caso di abitazione principale la Tasi è comunque a carico del solo proprietario, che coincide con l’utilizzatore Per le case in locazione invece il tributo va ripartito tra proprietario ed inquilino, ad eccezione delle detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi, per le quali la Tasi è dovuta dal solo possessore. Si tratta di un’obbligazione tributaria autonoma da quella del possessore, per cui non vi è alcuna solidarietà tra i due soggetti passivi: il proprietario non può pagare la quota dell’inquilino • • • • IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DALL’IMU ALLA IUC IMU “ANTICIPATA” (dal 2012) (art. 13 Legge 214/2011) DISCIPLINA APPLICATIVA 1) Art. 13 d.l. 201/2011 conv. Legge 214/2011 2) Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011 (IMU) “in quanto compatibili” 3) D.lgs. n. 504/92 (ICI) ed altre norme esterne • La disciplina dell’”IMU anticipata” non è unitaria ma è distribuita in almeno tre fonti diverse NOVITA’ RISPETTO ALL’ICI • Assorbimento dell’Irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati (mentre non copre l’Irpef per gli immobili locati e l’Ires) L. 147/2013 • Reintroduzione dell’imposta sull’abitazione principale (con sistema di detrazioni e possibilità di intervenire sull’aliquota) • Aumento della base imponibile (moltiplicatori aumentati sino al 60%) • Aliquota base dello 0,76% ritoccabile in +/- 0,3% (da 0,46 a 1,06%) • Delimitazione del numero di pertinenze (massimo tre) • Fabbricati rurali assoggettati all’IMU (prevista agevolazione solo per gli immobili strumentali) • Riserva a favore dello Stato di una quota del 50% sull’importo ad aliquota base (0,76%), escluse le abitazioni principali e altre fattispecie (l’introduzione della quota “statale” si pone in contrasto alla stessa definizione dell’imposta “municipale”) dal 2013 intero gettito ai comuni tranne i fabbricati ad uso produttivo di categoria D IMU • • LA BASE IMPONIBILE Fabbricati = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore Terreni agricoli = rendita dominicale x 1,25% x moltiplicatore Categoria catastale Moltiplicatore ICI Moltiplicatore IMU Incremento A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7 - Abitazioni 100 160 + 60% B - Caserme, comunità, edifici pubblici 140 140 invariato C/3, C/4, C/5 - Laboratori artigianali 100 140 + 40% A/10 e D/5 - Uffici e Istituti finanziari 50 80 + 60% D (escluso D/5) Edifici industriali e commerciali 50 60 (*) + 20% C/1 - Negozi 34 55 + 61,8% Esenti Esenti -- 75 135 (**) + 80% E - Immobili a destinazione particolare Terreni agricoli (*) coefficiente elevato a 65 dal 1° gennaio 2013 (**) moltiplicatore ridotto a 110 (75 dal 1° gennaio 2014) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola IMU • 18 MODIFICHE NEGLI ULTIMI DUE ANNI: L. 214/2011, D.L. 1/2012, L. 27/2012, D.L. 16/2012, L. 44/2012, D.L. 174/2012, L. 213/2012, L. 228/2012, D.L. 35/2013, L. 64/2013, D.L. 54/2013, L. 85/2013, D.L. 102/2013, D.L. 120/2013, L. 124/2013, D.L. 133/2013, L. 147/2013. D.L. 16/2014 LEGGE DI STABILITA’ 2013 • Attribuzione dell’intero gettito ai comuni: riservato allo Stato solo il gettito degli immobili ad uso produttivo di cat. D (opifici e capannoni) con aliquota standard 0,76%; i comuni possono aumentare sino a 0,3% l’aliquota per tali immobili allo scopo di acquisire tutto l’extra gettito (rischio aumento pressione fiscale sugli immobili produttivi) Profili critici: • portata applicativa della norma: tutti i fabbricati di cat. D? • Le riduzione disposte dai comuni (sotto lo 0,76%) non sono più applicabili IMU: ALTRE NOVITÀ 2013 Decreto-Legge n. 35 dell’8/4/2013 (L. 64/2013) • Versamento prima rata: aliquota e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente • Versamento saldo: sulla base degli atti pubblicati sul sito del MEF alla data del 28 ottobre 2013 (invio entro il 21/10/2013), in mancanza di applicano gli atti adottati per l’anno precedente ( ulteriori modifiche D.L. 102/2013) D.L. 54/2013 - Sospensione prima rata: 1) abitazione principale e relative pertinenze, escluse le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9); 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 3) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con analoghe finalità (Ater, Aler, ecc.); 4) terreni agricoli e fabbricati rurali anche strumentali all’attività • Entro il 31/8/2013 riforma imposizione immobiliare (compresa la Tares) • Copertura con ricorso all’anticipazione di tesoreria, pari al 50% del mancato gettito effettivo 2012 (interessi a carico Stato) CASI PARTICOLARI • Pertinenze “eccedenti”: sospensione entro i limiti delle tre unità (C/2, C/6, C/7) • Coniuge separato assegnatario della casa coniugale: si alla sospensione • Anziani ricoverati in strutture di lungodegenza, cittadini Aire: sospensione se il comune le ha equiparate all’abitazione principale • Fabbricati strumentali: nella sospensione rientrano non solo i terreni agricoli ma anche i fabbricati rurali strumentali IMU: ALTRE NOVITÀ 2013 D.L. 102/2013 conv. L. 124/2013: QUADRO GENERALE • • • • • • • abolizione prima rata: 1) abitazione principale e relative pertinenze, escluse le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9); 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 3) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con analoghe finalità (Ater, Aler, ecc.); 4) terreni agricoli e fabbricati rurali anche strumentali all’attività FABBRICATI-MERCE: non è dovuta la seconda rata per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; per il 2013 l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno; dal 2014 esenti COOPERATIVE INDIVISE: sono equiparate all’abitazione principale (disposizione a regime); per il 2013 l’equiparazione si applica dal 1° luglio 2013 ALLOGGI SOCIALI: a decorrere dal 2014 sono equiparati all’abitazione principale IMMOBILE PERSONALE COMPARTO SICUREZZA: dal 1° luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; deve trattarsi di unico immobile non di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) e non concesso in locazione IMMOBILI ENTI DI RICERCA SCIENTIFICA: esenti dal 2014 Obbligo dichiarativo per l’applicazione dei benefici (art. 2 comma 5-bis) IMU: ALTRE NOVITÀ 2013 D.L. 102/2013 conv. L. 124/2013 • abolizione prima rata: 1) abitazione principale e relative pertinenze, escluse le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9); 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 3) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con analoghe finalità (Ater, Aler, ecc.); 4) terreni agricoli e fabbricati rurali anche strumentali all’attività • Case di lusso: si tratta di circa 74.000 immobili (lo 0,2% delle unità accatastate in cat. A), distribuite sul territorio nazionale in maniera eterogenea • Fabbricati rurali: l’ampio riferimento normativo contenuto nel D.L. 54/2013 (che ha «sospeso» il pagamento della prima rata, poi abolita dal D.L. 102/2013) lascia intendere che la previsione riguarda tutti i fabbricati rurali, sia quelli strumentali sia quelli ad uso abitativo, comprese le ulteriori abitazioni rispetto a quella principale). IMU: ALTRE NOVITÀ (L. 124/2013) • FABBRICATI-MERCE: non è dovuta la seconda rata per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; per il 2013 l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno; dal 2014 esenti • La disposizione sostituisce l’agevolazione prevista dal comma 9-bis del D.L. 201/2011 (che autorizzava i comuni a ridurre l’aliquota fino allo 0,38%) limitata ad un “periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori” • Viene meno il limite temporale al beneficio fiscale e quindi si amplia la platea degli immobili oggetto di agevolazione (fabbricati costruiti anche 5 anni fa) • Requisito soggettivo: deve trattarsi di impresa costruttrice (sono quindi escluse le società immobiliari) • Requisiti oggettivi: fabbricati (abitativi o ad uso diverso), costruiti (quindi ultimati), destinati alla vendita, non locati IMU: ALTRE NOVITÀ (L. 124/2013) • • • • EDILIZIA SOCIALE Sono equiparate all’abitazione principale i 40.000 alloggi costruiti dalle COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA Il Dl 201/2011 ha previsto la detrazione di 200 euro per ogni unità immobiliare adibita a prima casa dall’assegnatario, agevolazione che il Dl 102/2013 ha trasformato in assimilazione totale all’abitazione principale. La novità scatta formalmente dal saldo 2013, ma copre tutto l’anno perché la prima rata è stata già cancellata dall’articolo 1 del decreto 102. Per le 800.000 CASE POPOLARI (alloggi Iacp, Ater, Aler, eccetera) è stata invece confermata la sola detrazione di 200 euro (con aliquota ordinaria eventualmente riducibile dai comuni), ma di fatto sono anch’esse escluse dal pagamento 2013 sia per via dello stop alla prima rata (disposta dal Dl 102) e della abolizione della seconda rata, sia perché si tratta di alloggi a bassa rendita che difficilmente superano la soglia della detrazione. Il Dl 102 ha precisato che il regime previsto per gli alloggi regolamentate assegnati dagli IACP è applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Ciò in quanto alcune regioni hanno adottato il modulo dell’ente pubblico economico trasformando gli IACP in aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER); altre regioni hanno invece preferito optare per l’ente pubblico non economico o per le società di capitali; vi sono infine regioni dove continuano ad operare gli IACP nella loro struttura originaria. IMU: ALTRE NOVITÀ (L. 124/2013) EDILIZIA SOCIALE • Il D.L. 102/2013, con effetti dall’anno prossimo, equipara all’abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad ALLOGGI SOCIALI, definiti dal DM Infrastrutture del 22/4/2008 • si tratta di alloggi realizzati da operatori pubblici e privati, finanziati con contributi o altre forme di agevolazioni pubbliche, destinati alle fasce di popolazione svantaggiate che non hanno la possibilità di pagare l’affitto con i prezzi del libero mercato; gli alloggi in questione svolgono quindi un’importante funzione di interesse generale e sociale • L’assimilazione alla prima casa e la conseguente esenzione dei 40.000 alloggi sociali scatta comunque dal 1° gennaio 2014. L’intervento sull’housing sociale dovrebbe ridurre il disagio abitativo di molti nuclei familiari e creare un effetto incentivante all’attrazione di investimenti in alloggi sociali con lo scopo di incrementare l’offerta abitativa, con conseguenti, importanti ricadute anche dal punto di vista occupazionale. IMU: ALTRE NOVITÀ (L. 124/2013) EDILIZIA SOCIALE: RIEPILOGO • • Coop. indivise e alloggi sociali (Dm del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008): non si applica l’IMU in quanto c’è un’assimilazione piena all’abitazione principale Case popolari IACP e di altri enti di edilizia residenziale pubblica (ATER, ALER, ecc.): a parte la parentesi del 2013 (esonero) il regime impositivo resta invariato, cioè continua ad applicarsi la sola detrazione di 200 euro NOTE: • Inizialmente le abitazioni delle cooperative indivise e gli alloggi IACP godevano dello stesso trattamento (detrazione per l’abitazione principale e non applicabilità della riserva statale) • Con il D.L. 102/2013 il trattamento viene differenziato • Anci ER aveva osservato che in realtà dal 1° gennaio 2014 anche gli alloggi Iacp potevano considerarsi esclusi dall’Imu, in quanto alloggi sociali • L’interpretazione è stata posta in dubbio dalla legge di stabilità 2014, che ha confermato la sola detrazione per gli alloggi Iacp • Il Ministero con le FAQ del 20/1/2014 ha precisato che per gli immobili posseduti dagli Iacp aventi anche le caratteristiche di alloggio sociale di cui al Dm 22/4/2008, dal 2014 può applicarsi lo stesso regime dell’abitazione principale IMU: ALTRE NOVITÀ 2013 D.L. 102/2013 conv. L. 124/2013 • IMMOBILE PERSONALE COMPARTO SICUREZZA: dal 1° luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; deve trattarsi di unico immobile non di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) e non concesso in locazione • nuova fattispecie di assimilazione “automatica” per le case possedute dal personale del comparto sicurezza: forze armate, polizia, vigili del fuoco e funzionari di prefettura. • Si tratta di una deroga al principio generale - introdotto dal Dl 201/2011 - della necessaria coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica, che non consente peraltro di fornire alcuna prova contraria. • Viene così risolta la questione del personale che per ragioni di lavoro è costretto a risiedere nel luogo dove presta servizio (ad esempio in caserma) e non nel comune ove è situato l’immobile di proprietà. E’ sufficiente che la casa sia di proprietà del personale indicato dalla norma e che non sia locato. • Il beneficio decorre comunque dal 1° luglio 2013, precisazione introdotta dalla legge 124/2013, per esigenze di copertura finanziaria (5 milioni di euro per il 2013 e 10 milioni per il 2014). Non sarà quindi possibile chiedere il rimborso dell’acconto di giugno. IMU: ALTRE NOVITÀ 2013 (L. 124/2013) • • • • • OBBLIGO DICHIARATIVO PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI (art. 2 comma 5-bis) La legge 124/2013 stabilisce che gli aventi diritto ai benefici previsti dallo stesso articolo 2 (imprese costruttrici per i fabbricati-merce, cooperative edilizie a proprietà indivisa, personale delle forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco, appartenente alla carriera prefettizia) debbano presentare apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Tale dichiarazione va presentata - a pena di decadenza - entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell’IMU (cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo) utilizzando il modello ministeriale già predisposto. Le modifiche eventualmente necessarie da apportare a detto modello sono demandate ad un successivo decreto del Ministero delle finanze. La presentazione della dichiarazione ha valore costitutivo dell’agevolazione, essendo prevista la sua presentazione “a pena di decadenza” entro il 30 giugno di ciascun anno Il legislatore ha ritenuto applicabile l’attuale modello di dichiarazione, il quale potrà essere “eventualmente”, ma non necessariamente modificato, evitando così di riproporre il problema esistente per gli enti non commerciali tuttora sforniti dell’apposito modello di dichiarazione IMU: FABBRICATI RURALI ESENZIONE DAL 2014 • 708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. • La norma riguarda i fabbricati rurali strumentali ubicati in tutti i comuni, anche in quelli classificati montani e parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT (esenti) • La LS 2014 non ha cancellato la precedente fattispecie di esonero, ma essa di fatto è ininfluente per effetto della disposizione generalizzata ora prevista per tutti i predetti fabbricati, ovunque ubicati • Quali sono? Fabbricati D/10 e quelli di diversa categoria con specifica “annotazione” • Si segnala che, a fronte dell’esonero totale per l’IMU, la LS 2014 ha introdotto un’aliquota agevolata (massimo 1 per mille) per la TASI IMU: TERRENI AGRICOLI • • • • • • ICI (art. 9 D.Lgs. 504/92): terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, purché dai medesimi condotti, limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.823 e con le seguenti riduzioni: del 70%, sulla parte eccedente e fino a € 61.975; del 50% sulla parte eccedente € 61.975 e fino a € 103.291; del 25% sulla parte eccedente €103.291 e fino a € 129.114 IMU: il D.L. 201/2011 non ripropone le agevolazioni ICI, ma la legge 44/2012 reintroduce (in forma più attenuata) una franchigia per i primi 6.000 euro e sconti progressivamente più limitati con il crescere del valore del terreno (70% dell’imposta sulla parte di valore da 6.000 a 15.500; 50% da 15.500 a 25.500 e 25% da 25.500 fino a 32.000) Il moltiplicatore per i terreni agricoli è 135 (rispetto a 130 iniziale), mentre per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella “previdenza agricola” è pari a 110; L’aliquota ordinaria di imposta è 0,76% manovrabile del +/- 0,3% E’ applicabile la finzione giuridica prevista dall’art. 2/1°-b D.Lgs. 504/92 (che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti di cui all’art. 9/1° sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale) Legge 44/12: i soggetti sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali (IAP) del d.lgs. 99/04 iscritti nella previdenza agricola (quindi la presunzione di non edificabilità si estende anche alle persone giuridiche) IMU: TERRENI AGRICOLI ESENZIONI • Restano comunque esenti i terreni ricadenti in aree montane o collinari (art. 7-h D.Lgs. 504/92): si tratta di 6.100 comuni (circ. MEF n. 9/93) • La legge 44/2012 permette al Governo di intervenire rivedendo l’elenco non solo sulla base dell’altitudine ma anche sulla base della redditività dei terreni IMU: TERRENI AGRICOLI 2014 DAL 2014 RIDUZIONE MOLTIPLICATORE LS 2014 • 707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: • (omissis) • c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»; Art. 13 comma 5 D.L. 201/2011 • 5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell‘articolo 3 comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. • Si allarga la forbice tra i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli IAP (il cui moltiplicatore scende a 75 dal 2014) e tutti gli altri terreni, il cui moltiplicatore resta a 135 IMU: ALTRE NOVITÀ 2013 • COMODATI: l’art. 2-bis della legge 124/2013 ripristina l’assimilazione all’abitazione principale delle case concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), purché non “di lusso” • L’assimilazione è comunque facoltativa (rimessa alla decisione dei comuni), può riguardare una sola unità immobiliare e non è applicabile alle abitazioni signorili, ville e palazzi di pregio (A/1, A/8 e A/9). • I comuni dovranno definire i criteri e le modalità per l’applicazione del beneficio, subordinandolo eventualmente ad un determinato livello di situazione economica (ISEE) • è possibile inoltre condizionare la spettanza del beneficio alla presentazione, a pena di decadenza, di un’apposita comunicazione su modello predisposto dall’ente impositore. • L’assimilazione può operare solo sul secondo semestre del 2013 ed è possibile al massimo per una unità immobiliare: il genitore con due immobili e due figli potrà applicare i benefici solo per uno dei due immobili in comodato Attenzione • l’assimilazione è limitata ai “parenti in linea retta entro il primo grado” ed è decisamente più ristretta rispetto alla disciplina ICI (fino al 2011 i comuni godevano di un’ampia discrezionalità nell’individuazione del “grado” e del tipo di parentela, “in linea retta o collaterale”, al quale applicare il beneficio) • Con la legge 124/2013 l’assimilazione può invece operare solamente tra genitore e figlio. Vengono così esclusi i comodati tra nonno e nipote - perché in linea retta di secondo grado - e quelli tra fratelli, poiché in linea collaterale. Esclusi anche i comodati tra marito e moglie, poiché tra i coniugi non c’è un rapporto di parentela IMU: COMODATI • DL 102/2013: “per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata .. i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio. • C. 707 LS 2014 «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale .. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. REGIME 2014: DIFFERENZE RISPETTO AL 2013 • Non è prevista l’esclusione delle categorie di lusso, ma può ritenersi implicita poiché si tratta di assimilazione all’abitazione principale (quindi valgono le regole generali che non consentono l’agevolazione alle unità di lusso) • Oltre all’ISEE di 15.000 euro (rispetto al 2013 senza limite) viene introdotto il parametro della rendita catastale di 500 euro • Viene considerata la capacità contributiva del comodatario (non del proprietario) IMU: ALTRE NOVITÀ IMMOBILI ENTI DI RICERCA SCIENTIFICA ESENTI DAL 2014 • l’art. 2 del D.L. 102/2013 introduce dal 2014 l’esenzione dall’Imu per gli immobili destinati alla ricerca scientifica, mediante l’integrazione dell’elenco di cui lettera i) del comma 1 dell’art. 7, D.Lgs. 504/1992. • È stata così colmata una lacuna normativa, che non consentiva di ricomprendere nel campo di applicazione della norma esonerativa gli immobili utilizzati per scopi scientifici e di ricerca, non essendo peraltro possibile assimilare tali scopi a quelli «culturali» (in tal senso, si è espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione 11.11.1996, n. 247/E). • Rientrano nel campo di applicazione della disposizione di esonero, ad esempio, gli immobili degli enti di ricerca scientifica (tra cui l’Enea, l’Airc e il Cnr) e delle Università ad indirizzo scientifico. • Nell’art. 1, co. 1, L. 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università si legge difatti che «Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica». Dunque non solo l’attività didattica ma anche l’attività di ricerca fa parte dell’attività istituzionale di una università. Difficoltà applicative • Manca comunque una definizione puntuale dell’attività, che non è stata presa in considerazione neppure per determinare i criteri di applicazione dell’imposta in caso di uso promiscuo. Il decreto MEF 200/2012 non contiene alcun riferimento all’attività di ricerca scientifica nella bozza di istruzioni al modello di dichiarazione il MEF si rimette agli atti ufficiali UE IMU: ALTRE NOVITÀ 2014 LEGGE STABILITÀ 2014 • conferma dell’esonero per le fattispecie contemplate dal d.l. 102/2013: abitazioni principali e pertinenze (ad eccezione delle A/1, A/8 e A/9), unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, casa coniugale assegnata a seguito di separazione, abitazioni principali del personale del comparto sicurezza. • I comuni possono inoltre assimilare all’abitazione principale: 1) le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero; 2) le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale. E’ prevista la possibilità di limitare l’agevolazione alla rendita catastale o all’ISEE. • Resta la detrazione di 200 euro per le abitazioni principali di pregio (A/1, A/8 e A/9) e per gli alloggi assegnati dagli IACP o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica (ATER, ALER, ecc.). Scompare invece la detrazione integrativa di 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni, che il d.l. 201/2011 limitava alle annualità 2012 e 2013. • Tra le altre novità si segnala l’introduzione della deducibilità parziale (20%-30%) dell'IMU pagata dagli immobili strumentali e il ripristino parziale (50%) dell'imponibilità ai fini Irpef limitato alle abitazione sfitte, con decorrenza dal periodo d’imposta 2013. • Ritoccata anche la disciplina del nuovo fondo di solidarietà comunale (FSC), ripartito per almeno il 10% sulla base dei fabbisogni standard IMU: ALTRE NOVITÀ 2014 DEFINITIVITA’ DELL’IMPOSTA • Viene sancito il passaggio dall’IMU sperimentale all’IMU definitiva • ABITAZIONE PRINCIPALE non più imponibile ai fini IMU • Le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9: abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi eminenti) continuano invece a pagare l’IMU: si fa riferimento alla classificazione catastale e non al concetto di abitazione di lusso (D.M. 2 agosto 1969), l’imponibilità è quindi sganciata dalle caratteristiche oggettive e reali Rappresentano un gruppo assai ristretto (circa 74.000 abitazioni in Italia, su un totale di oltre 21 milioni, cioè lo 0,3 % del totale e valgono poco più del 2,4% del gettito) • • Situazione estremamente diversificata da comune a comune • DETRAZIONI AGGIUNTIVE di 50 euro per i figli sotto i 26 anni non più applicabili IMU: ALTRE NOVITÀ 2014 DEDUCIBILITA’ IRPEF IMMOBILI STRUMENTALI DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI • Al fine di allentare la morsa sulle imprese, i commi 715 e 716 della LS 2014 hanno previsto la deducibilità parziale dell’Imu sui fabbricati strumentali (per destinazione e per natura), con effetto retroattivo, a valere già dal 2013, nella misura del 30% • A partire dal 2014 - e quindi a regime - la deducibilità scende invece al 20% • Ovviamente gli effetti del 2013 si avranno quest’anno in sede di presentazione dell’Unico 2014 entro il 30 settembre. In seguito, cioè a partire dalla dichiarazione dell’anno prossimo, la quota deducibile a regime sarà del 20%. • Si evidenzia che l’IMU (come anche l’ICI) è indeducibile dai fini Irap. ABITAZIONI SFITTE • Il comma 717 sottopone a IRPEF, nella misura del 50%, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’IMU • Tali modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 718). In sostanza, dopo appena un anno di mancata applicazione, torna l’Irpef sulle case sfitte. Per l’anno d’imposta 2013 - quindi con effetto in Unico e nel 730 presentati nel 2014 entro il 30 settembre - viene tassato al 50% il reddito degli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale del proprietario • Il discrimine è rappresentato dal fatto che la seconda casa sia ubicata nello stesso comune dell’abitazione principale, quindi la seconda casa al mare o in montagna continuerà a non pagare nulla a titolo di Irpef IMU: ALTRE NOVITÀ 2014 ENTI NON COMMERCIALI DICHIARAZIONE TELEMATICA: il comma 720 della LS 2014 introduce l’obbligo di inviare la dichiarazione IMU in via telematica e ciò già da quella relativa all’anno 2012, per la quale manca tuttora l’approvazione del relativo modello da parte del MEF ( decreto in corso di adozione), che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2014 VERSAMENTO IN TRE RATE: • Sempre per gli enti non commerciali, la LS 2014 prevede il versamento dell’IMU in tre rate: le prime due, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente (da versare entro il 16 giugno e il 16 dicembre), l’ultima a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell’anno successivo COMPENSAZIONE DEI CREDITI • Gli enti non commerciali possono eseguire i versamenti a mezzo F24 compensando gli eventuali crediti nei confronti dello stesso comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2014) IMU: ALTRE NOVITÀ 2014 • • • • • • • • • ERRORI NEI VERSAMENTI E RIMBORSI La disciplina originaria dell’IMU non prevede nulla in caso di errori nell’indicazione dei codici tributo o di rimborso della quota statale MEF ris. n. 2/DF del 13/12/2012: non è possibile presentare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per la correzione dei codici tributo indicati nel modello F24; la richiesta di rimborso (anche per la quota statale) deve essere presa in carico dal Comune e…. “saranno impartite successive istruzioni” La LS 2014 risolve il problema (c. 722-727) Versamento a comune incompetente (2012): effettuare riversamento a comune competente (c. 722) Versamento a comune incompetente (dal 2013): comunicazione al MEF e al Mininterno circa l’esito della procedura di riversamento (c. 723) Rimborso al contribuente: istanza al comune, che restituisce la quota di propria spettanza e segnala il tutto al MEF (c. 724) Rimborso di una somma versata erroneamente allo Stato: comune da notizia dell’esito dell’istruttoria al MEF e al Mininterno il quale effettua le regolazioni contabili (c. 725) Regolazione rapporti finanziari Stato-Comune: versamento allo Stato invece che al Comune (c. 726) e viceversa (c. 727) Il D.L. 16/2014 estende la suddetta disciplina a tutti i tributi locali, previa adozione di apposito decreto attuativo
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