La fiscalita immobiliare

LA “NUOVA” IMPOSTA
“UNICA” COMUNALE
(IUC)
IUC
• Il comma 639 della Legge di stabilità 2014 istituisce la IUC, la
nuova imposta unica comunale
• In realtà il tributo non è del tutto nuovo perché riassume i vari
prelievi in qualche modo collegati al possesso o all’utilizzo degli
immobili
• Non è unico in quanto costituito da tre distinti tributi
• 1) la TARI per il servizio rifiuti (tassa)
• 2) la TASI per i servizi comunali indivisibili (imposta), che
costituisce la vera novità (tuttavia l’applicazione del tributo si
rivela di fatto molto critica)
• 3) l’IMU sugli immobili non esenti, che continua ad essere
regolata da una disciplina autonoma
• La IUC si basa su due presupposti impositivi:
• A) uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro
natura e valore
• B) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali
IUC
• La IUC non è un tributo autonomo ma un’etichetta sotto la quale
convivono tre distinti tributi, dotati di apposita e specifica
disciplina
• TARI: commi da 641 a 668
• TASI: commi da 669 a 679, commi 640, 681 e 731
• TARI e TASI (disciplina comune): commi da 682 a 691
• IMU: commi da 707 a 730
DISCIPLINA COMUNE
• IUC (TARI, TASI e forse IMU): commi da 692 a 702
(funzionario responsabile, procedimento sanzionatorio,
circostanze esimenti, potestà regolamentare, “mini testo unico”
tributi locali LF 2007)
IL NUOVO TRIBUTO SUI SERVIZI
COMUNALI INDIVISIBILI
TASI
TASI
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È la vera novità della IUC ma anche la componente più critica
Il nuovo tributo sui servizi comunali indivisibili è destinato a finanziare
i costi per l’illuminazione, la manutenzione delle strade, il verde
pubblico, ecc.
Di fatto la TASI sostituisce la maggiorazione sulla Tares (30
centesimi a metro quadro), che i contribuenti hanno versato entro il
24 gennaio scorso, solo che ora la base imponibile non è più legata
alla superficie degli immobili (nella versione originaria la LS 2014
dava la possibilità ai comuni di optare tra la superficie e la rendita
catastale).
La disciplina del tributo presenta però elementi comuni sia all’IMU
che alla TARI (la componente sui rifiuti), circostanza che ne rende
particolarmente difficile la piena comprensione
la TASI si basa sul valore catastale degli immobili e quindi di fatto
assume i connotati di un’addizionale IMU, anche se applicabile fino a
un tetto massimo.
Si applica infatti la seguente regola generale: “l'aliquota massima
complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati
per la sola IMU”: (c. 640 LS 2014)
Viene quindi fissato un tetto massimo con l’intento di non aumentare
il carico fiscale per il contribuente
TASI
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I SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI
Quali sono? Sono quelli forniti dai comuni all’intera collettività e per i
quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettivo
utilizzo (trattasi di servizi non a domanda individuale)
Manutenzione stradale, verde pubblico, illuminazione, servizi socioassistenziali, tutela del patrimonio artistico e culturale, vigilanza, ecc.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione
della IUC, concernente tra l'altro: (omissis) b) per quanto riguarda la TASI: 1)
(omissis);
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è
diretta.
NOTE
•
E’ evidente che il gettito della TASI non può coprire integralmente il
costo di tutti i servizi indivisibili, ma può finanziarne solo una parte
•
Nel regolamento vanno quindi indicati i soli servizi che si intendono
coprire con la TASI
•
Disposizione molto opinabile perché la TASI non è un’entrata
vincolata alla copertura di determinati servizi (come l’imposta di
scopo); inoltre l’obbligo di indicare i SI è un appesantimento
perché l’utilizzo delle entrate è già dichiarato in diversi documenti
dell’ente (bilancio, rendiconto, RPP, ecc.)
TASI
•
•
•
LE FATTISPECIE IMPONIBILI
L’originario c. 669 della LS 2014 fa
riferimento ai “fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale” e alle “aree
scoperte” nonché a “quelle edificabili”
Manca invece un espresso riferimento ai
terreni agricoli, che attraverso un
ragionamento logico deduttivo dovrebbero
ritenersi tassabili poiché rientranti nelle aree
scoperte non edificabili
Il MEF sostiene invece che la TASI non si
applica ai terreni agricoli e non scatta
neppure la finzione giuridica per le aree
edificabili coltivate (risposte a Telefisco
2014)
TASI
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LE FATTISPECIE IMPONIBILI
Con il D.L. 16/2014 il comma 669 viene completamente riscritto
“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”
•
I terreni agricoli sono espressamente esclusi dall’imponibilità TASI
•
Il riferimento alla definizione IMU delle aree edificabili consente di
applicare alla TASI la finzione giuridica per le aree edificabili coltivate
•
D.L. 16/2014: viene abrogato il c. 670 ( “aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali”, “aree comuni condominiali”), quindi vengono
eliminati gli elementi di contaminazione presenti nella TASI (le aree
scoperte pertinenziali sono normalmente inglobate nella base
imponibile IMU)
•
Con il D.L. 16/2014 la disciplina della TASI è molto vicina a quella
dell’IMU: la relazione illustrativa parla infatti di “rapporto osmotico” tra
i due tributi
TASI
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LE ESENZIONI NELLA VERSIONE ORIGINARIA
La disciplina TASI prevede la possibilità per il comune di introdurre
apposite agevolazioni (riduzioni ed esenzioni) oltre alle detrazioni per
le abitazioni principali e alcune fattispecie assimilate
Non è possibile invece estendere alla TASI le stesse fattispecie di
esonero previste per l’IMU (ex art. 7 d.lgs. 504/92).
Infatti il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di
fabbricati o aree “a qualsiasi uso adibiti”, quindi la legge non prevede
alcuna esenzione.
Conseguentemente tutti gli immobili esonerati dall’IMU (fabbricati
posseduti da enti pubblici, Onlus, enti religiosi, fabbricati rurali
strumentali, ecc.) rientrano invece nel campo di applicazione della
TASI
Andrebbero semmai esclusi dall’imposizione solo i fabbricati di
categoria E (immobili a destinazione particolare: stazioni, cimiteri,
chiese, eccetera), dal momento che la disciplina IMU non detta alcun
criterio per la quantificazione della base imponibile.
TASI
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LE ESENZIONI DOPO IL D.L. 16/2014
Estese le stesse fattispecie dell’IMU, di cui all’articolo 7, D.
Lgs. n. 504/’92, ad eccezione dei terreni agricoli (in quanto
non imponibili)
immobili pubblici destinati a fini istituzionali (ex lett. a)
fabbricati di categoria E (stazioni, cimiteri, chiese, ecc.) (ex
lett. b)
fabbricati ad usi culturali (musei, biblioteche, ecc.) (ex lett. c)
fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto (ex
lett. d)
fabbricati di proprietà della Santa Sede (ex lett. e)
fabbricati Stati esteri e alle organizzazioni internazionali (ex
lett. f)
immobili degli enti non commerciali destinati allo svolgimento
di attività assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, culturali, ricettive, ecc. (ex lett. i); resta ferma
l’applicazione della norma che disciplina l’esenzione per i
fabbricati degli enti non commerciali adibiti ad uso promiscuo
(articolo 91-bis del Dl 1/2012)
TASI
•
PERIODO DI RIFERIMENTO
Manca nella disciplina della TASI il periodo di riferimento del tributo
(stesso problema che ritroviamo nella TARI): per giorni o per mesi?
•
Decorrenza dal giorno in cui ha avuto inzio il possesso o la
detenzione
soluzione regolamento ANUTEL (“in mancanza di
diversa previsione di legge, l’obbligazione tributaria ha una durata
temporale computata in giorni, non essendovi una norma, come
nell’IMU, che stabilisca un’applicazione su base mensile del tributo”)
•
Tra le scelte possibili, quella a giorni prevista per la Tari e quella a
mesi prevista per l’Imu, va sicuramente preferita quest’ultima, anche
in ragione dell’unicità dei criteri di determinazione della base
imponibile (ANCI Emilia Romagna nota 11/2/2014)
•
La soluzione dell’ANCI E.R. è più aderente alla logica del tributo
(rapporto di complementarietà con l’IMU), che ha la stessa base
imponibile dell’IMU ed una serie di parametri univoci (fattispecie,
riferimento a definizioni IMU, esenzioni, ecc.) specialmente dopo il
D.L. 16/2014
TASI
LE AGEVOLAZIONI
•
679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico
occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o
ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate
da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
•
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
(omissis) b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina
delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione
dell'ISEE; 2) (omissis)
TASI
•
•
•
•
•
•
BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE (LS 2014)
Il valore di riferimento per calcolare il nuovo tributo è lo stesso
dell’Imu, cioè la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per
gli appositi coefficienti (160 per le abitazioni)
L’aliquota di base è pari all’1 per mille e i comuni possono
azzerare del tutto il tributo
L’aliquota massima per il 2014 non può eccedere il 2,5 per
mille
La normativa pone peraltro il vincolo che la somma della Tasi
e dell’Imu non possa eccedere il 10,6 per mille, che è
l’aliquota massima di legge vigente per l’Imu
Questo significa che se il comune ha deliberato l’aliquota
massima della Tasi (2,5 per mille), l’Imu non potrà eccedere
l’8,1 per mille
Con il limite al 2,5 per mille per le abitazioni principali non si
ricostituisce tutta la leva fiscale, non si riottiene tutto il gettito
IMU perduto se le aliquote IMU sono già verso i massimi per
gli altri immobili e significativamente sopra lo standard per
l’abitazione principale (4,5 per mille)
TASI
AUMENTO ALIQUOTE (D.L. 16/2014)
•
D.L. 16/2014: “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille” a condizione che siano finanziate
detrazioni o altri sconti per le abitazioni principali o equiparate
•
Lo 0,8 per mille è da intendersi come incremento massimo
spendibile o interamente sulle abitazioni principali o sugli altri
fabbricati ed aree fabbricabili, oppure in combinazione sulle diverse
fattispecie imponibili
•
In tal senso è da leggere l’avverbio “complessivamente” presente
nella norma
•
Si tratta quindi un mix tra le diverse fattispecie imponibili
Esempi:
1) caricare tutto sull’abitazione principale = Tasi abp 3,3 per mille; altri
immobili 10,6 (Imu + Tasi)
2) caricare tutto sulle seconde case = Tasi abp 2,5 per mille; altri immobili
11,4 (Imu + Tasi)
3) scaricare l’aumento pro quota = Tasi abp 2,9 per mille; altri immobili 11
(Imu + Tasi)
4) fare un mix tra abitazione principale (ad es. 2,8 o 3 per mille); altri
immobili 11,1 o 10,9 (Imu + Tasi)
NO Tasi abitazione principale 3,3 per mille e altri immobili 11,4
TASI
•
•
•
LE DETRAZIONI
L’originario c. 731 della LS 2014 prevede per il 2014 l’attribuzione ai
comuni di un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare
la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI
a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
nonchè dei familiari dimoranti abitualmente e residenti
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, ovvero in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE)
Il D.L. 16/2014 riscrive il comma 731, che prevede ora l’attribuzione
ai comuni di un contributo di 625 milioni di euro, da ripartire con
apposito decreto “tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi
dell'IMU e della TASI".
Il D.L. 16/2014 subordina l’aumento dello 0,8 per mille per finanziare,
“relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011” (periodo
aggiunto al comma 677)
TASI
•
•
•
•
LE DETRAZIONI
Dopo il D.L. 16/2014 in materia di detrazioni per l’abitazione
principale il riferimento normativo non è più il comma 731 ma il
comma 677
Il nuovo c. 677 fa riferimento anche alle abitazioni equiparate
alle principali di cui all’art. 13/2° DL 201/2011, quindi coop
edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, casa coniugale
assegnata a seguito di separazione, abitazioni del comparto
sicurezza e fattispecie assimilate con regolamento (anziani o
disabili, residenti all’estero, comodati): in tali casi la detrazione
non può operare come l’Imu, ovvero in funzione della quota di
destinazione, ma deve essere ripartita in ragione della quota di
pagamento della Tasi (dal 10 al 30%)
“effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili” (??)
Qual è il periodo di riferimento? Il 2013 non può essere (in
quanto sarebbe limitato alla sola mini-Imu), quindi è il 2012,
come si evince dal comunicato stampa del Governo del
28/2/2014
TASI
•
•
•
LE DETRAZIONI
La concessione di una detrazione fissa per tutti i contribuenti non solo
non raggiunge l’obiettivo di mantenere invariato il carico fiscale, ma
favorisce ingiustificatamente le abitazioni con rendita più alta, che già,
senza detrazione, pagherebbero comunque meno (Anci E.R:
18/3/2014)
Detrazione fissa effetto regressivo
Detrazioni mobili
garantiscono l’invarianza del gettito a seconda
della rendita catastale e dell’aliquota IMU per abitazione principale
Rendita catastale
Detrazione Comuni
aliquota Imu abp 4
Detrazione Comuni
aliquota Imu abp 5
Detrazione Comuni
aliquota Imu abp 6
200
150
110
100
250
150
110
75
300
140
100
50
350
140
80
25
400
130
65
0
450
130
30
0
500
110
15
0
TASI
•
•
•
•
VERSAMENTO: autoliquidazione o invio di modelli
precompilati?
Il c. 689 demanda ad un DM le modalità di
versamento prevedendo in particolare “l’invio di
modelli di pagamento preventivamente compilati da
parte degli enti impositori”
Ciò presuppone che l’ente abbia l’esatta conoscenza
dei soggetti passivi e delle basi imponibili, per cui
occorrerebbe un software che riesca ad integrare i
dati degli identificativi catastali con quelli degli
occupanti (sarebbe opportuno inviare un questionario
ai contribuenti al fine di costruire la banca dati per
l’applicazione della TASI)
Bozza bollettino ccp prevede il versamento in
autoliquidazione
Si ritiene quindi che si tratti di un versamento in
autoliquidazione con il supporto dell’ente
TASI
•
•
•
•
•
•
•
RISCOSSIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO
Il D.L. 16/2014 elimina la possibilità di utilizzare le modalità alternative
al modello F24 (o bollettino centralizzato), ovvero i servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali (Mav, Rid, Pos, ecc.)
La relazione illustrativa evidenzia la necessità di rendere disponibili i
dati relativi al gettito della TASI anche ai fini delle regolazioni
finanziarie nell’ambito del FSC
L’F24 diventa quindi il canale esclusivo di pagamento della TASI
analogamente all’Imu
Deve essere rispettato il termine del giorno 16 del mese? No; sul
punto l’Anci Emilia Romagna (nota 18/3/2014) ribadisce quanto già
evidenziato in materia di Tares circa la piena facoltà del comune di
stabilire la scadenza delle rate in un giorno diverso dal 16 del mese.
Il D.L. 16/2014 elimina la facoltà di affidare la gestione del tributo ai
concessionari dell’IMU, prima prevista dalla legge di stabilità 2014
La relazione illustrativa sottolinea che l’intervento è teso ad evitare
problemi di contrasto con la normativa europea, trattandosi di
affidamento diretto di un nuovo tributo
La relazione sostiene che la Tasi è collegata all’Imu per alcuni limitati
aspetti, ma in altra parte viene invece evidenziato il “rapporto
osmotico” tra i due tributi; infatti dopo il D.L. 16/2014 i due tributi sono
molto simili
TASI
I SOGGETTI PASSIVI
•
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria.
IN CASO DI COMPROPRIETA’
•
Ma se un'abitazione è posseduta da due fratelli e solo uno dei due la
utilizza, volendo introdurre la Tasi non solo per le abitazioni principali
ma anche per gli altri immobili si dovrebbe applicare l'aliquota Tasi
per abitazione principale ad uno dei fratelli e l'aliquota per altri
fabbricati all'altro fratello.
•
E’ ovvio che i due comproprietari hanno un'obbligazione tributaria
che dipende dall'utilizzo della loro quota di possesso.
•
Come si fa allora a dire che l'obbligazione tributaria è unica?
•
Si tratta di un’altra disposizione ispirata chiaramente alla tassazione
relativa al prelievo sui rifiuti (tares o tari)
•
Per risolvere il problema si dovrebbe applicare lo stesso sistema
dell’Imu, chiedendo a ciascun comproprietario l’imposta da versare
sulla base della quota di possesso; poi nel caso di mancato
versamento dell’imposta da tutti i comproprietari, ciascuno di essi
potrà essere costretto, in seconda istanza, all'adempimento per la
totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri dall'unica
obbligazione tributaria.
TASI
RIPARTIZIONE DELLA TASI TRA PROPRIETARI ED INQUILINI
•
681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI
nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di
cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare.
•
I comuni dovranno ripartire il tributo tra inquilini e proprietari: i
primi nella misura tra il 10 e il 30%, la restante parte a carico dei
proprietari
In caso di abitazione principale la Tasi è comunque a carico
del solo proprietario, che coincide con l’utilizzatore
Per le case in locazione invece il tributo va ripartito tra
proprietario ed inquilino, ad eccezione delle detenzioni
temporanee di durata non superiore a sei mesi, per le quali la
Tasi è dovuta dal solo possessore.
Si tratta di un’obbligazione tributaria autonoma da quella del
possessore, per cui non vi è alcuna solidarietà tra i due soggetti
passivi: il proprietario non può pagare la quota dell’inquilino
•
•
•
•
IMU
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
DALL’IMU ALLA IUC
IMU “ANTICIPATA” (dal 2012)
(art. 13 Legge 214/2011)
DISCIPLINA APPLICATIVA
1) Art. 13 d.l. 201/2011 conv. Legge 214/2011
2) Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011 (IMU) “in quanto compatibili”
3) D.lgs. n. 504/92 (ICI) ed altre norme esterne
• La disciplina dell’”IMU anticipata” non è unitaria ma è distribuita in
almeno tre fonti diverse
NOVITA’ RISPETTO ALL’ICI
• Assorbimento dell’Irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati
(mentre non copre l’Irpef per gli immobili locati e l’Ires) L. 147/2013
• Reintroduzione dell’imposta sull’abitazione principale (con sistema di
detrazioni e possibilità di intervenire sull’aliquota)
• Aumento della base imponibile (moltiplicatori aumentati sino al 60%)
• Aliquota base dello 0,76% ritoccabile in +/- 0,3% (da 0,46 a 1,06%)
• Delimitazione del numero di pertinenze (massimo tre)
• Fabbricati rurali assoggettati all’IMU (prevista agevolazione solo per gli
immobili strumentali)
• Riserva a favore dello Stato di una quota del 50% sull’importo ad
aliquota base (0,76%), escluse le abitazioni principali e altre fattispecie
(l’introduzione della quota “statale” si pone in contrasto alla stessa
definizione dell’imposta “municipale”) dal 2013 intero gettito ai comuni
tranne i fabbricati ad uso produttivo di categoria D
IMU
•
•
LA BASE IMPONIBILE
Fabbricati = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
Terreni agricoli = rendita dominicale x 1,25% x moltiplicatore
Categoria catastale
Moltiplicatore
ICI
Moltiplicatore
IMU
Incremento
A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7 - Abitazioni
100
160
+ 60%
B - Caserme, comunità, edifici pubblici
140
140
invariato
C/3, C/4, C/5 - Laboratori artigianali
100
140
+ 40%
A/10 e D/5 - Uffici e Istituti finanziari
50
80
+ 60%
D (escluso D/5) Edifici industriali e commerciali
50
60 (*)
+ 20%
C/1 - Negozi
34
55
+ 61,8%
Esenti
Esenti
--
75
135 (**)
+ 80%
E - Immobili a destinazione particolare
Terreni agricoli
(*) coefficiente elevato a 65 dal 1° gennaio 2013
(**) moltiplicatore ridotto a 110 (75 dal 1° gennaio 2014) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola
IMU
•
18 MODIFICHE NEGLI ULTIMI DUE ANNI: L. 214/2011, D.L.
1/2012, L. 27/2012, D.L. 16/2012, L. 44/2012, D.L. 174/2012, L.
213/2012, L. 228/2012, D.L. 35/2013, L. 64/2013, D.L. 54/2013,
L. 85/2013, D.L. 102/2013, D.L. 120/2013, L. 124/2013, D.L.
133/2013, L. 147/2013. D.L. 16/2014
LEGGE DI STABILITA’ 2013
•
Attribuzione dell’intero gettito ai comuni: riservato allo Stato
solo il gettito degli immobili ad uso produttivo di cat. D (opifici e
capannoni) con aliquota standard 0,76%; i comuni possono
aumentare sino a 0,3% l’aliquota per tali immobili allo scopo di
acquisire tutto l’extra gettito (rischio aumento pressione fiscale
sugli immobili produttivi)
Profili critici:
•
portata applicativa della norma: tutti i fabbricati di cat. D?
•
Le riduzione disposte dai comuni (sotto lo 0,76%) non sono più
applicabili
IMU: ALTRE NOVITÀ 2013
Decreto-Legge n. 35 dell’8/4/2013 (L. 64/2013)
• Versamento prima rata: aliquota e detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente
• Versamento saldo: sulla base degli atti pubblicati sul sito del MEF alla data
del 28 ottobre 2013 (invio entro il 21/10/2013), in mancanza di applicano gli
atti adottati per l’anno precedente ( ulteriori modifiche D.L. 102/2013)
D.L. 54/2013 - Sospensione prima rata: 1) abitazione principale e relative
pertinenze, escluse le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9); 2) unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 3) alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica con analoghe finalità (Ater, Aler, ecc.); 4) terreni
agricoli e fabbricati rurali anche strumentali all’attività
• Entro il 31/8/2013 riforma imposizione immobiliare (compresa la Tares)
• Copertura con ricorso all’anticipazione di tesoreria, pari al 50% del mancato
gettito effettivo 2012 (interessi a carico Stato)
CASI PARTICOLARI
• Pertinenze “eccedenti”: sospensione entro i limiti delle tre unità (C/2, C/6, C/7)
• Coniuge separato assegnatario della casa coniugale: si alla sospensione
• Anziani ricoverati in strutture di lungodegenza, cittadini Aire: sospensione se il
comune le ha equiparate all’abitazione principale
• Fabbricati strumentali: nella sospensione rientrano non solo i terreni agricoli
ma anche i fabbricati rurali strumentali
IMU: ALTRE NOVITÀ 2013
D.L. 102/2013 conv. L. 124/2013: QUADRO GENERALE
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abolizione prima rata: 1) abitazione principale e relative pertinenze, escluse
le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9); 2) unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari; 3) alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica con analoghe finalità (Ater, Aler, ecc.); 4) terreni agricoli
e fabbricati rurali anche strumentali all’attività
FABBRICATI-MERCE: non è dovuta la seconda rata per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati; per il 2013 l’IMU resta dovuta
fino al 30 giugno; dal 2014 esenti
COOPERATIVE INDIVISE: sono equiparate all’abitazione principale
(disposizione a regime); per il 2013 l’equiparazione si applica dal 1° luglio
2013
ALLOGGI SOCIALI: a decorrere dal 2014 sono equiparati all’abitazione
principale
IMMOBILE PERSONALE COMPARTO SICUREZZA: dal 1° luglio 2013 non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
deve trattarsi di unico immobile non di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) e non
concesso in locazione
IMMOBILI ENTI DI RICERCA SCIENTIFICA: esenti dal 2014
Obbligo dichiarativo per l’applicazione dei benefici (art. 2 comma 5-bis)
IMU: ALTRE NOVITÀ 2013
D.L. 102/2013 conv. L. 124/2013
• abolizione prima rata: 1) abitazione principale e relative pertinenze,
escluse le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9); 2) unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 3) alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con analoghe finalità (Ater,
Aler, ecc.); 4) terreni agricoli e fabbricati rurali anche strumentali all’attività
• Case di lusso: si tratta di circa 74.000 immobili (lo 0,2% delle unità
accatastate in cat. A), distribuite sul territorio nazionale in maniera
eterogenea
• Fabbricati rurali: l’ampio riferimento normativo contenuto nel D.L.
54/2013 (che ha «sospeso» il pagamento della prima rata, poi abolita dal
D.L. 102/2013) lascia intendere che la previsione riguarda tutti i fabbricati
rurali, sia quelli strumentali sia quelli ad uso abitativo, comprese le
ulteriori abitazioni rispetto a quella principale).
IMU: ALTRE NOVITÀ (L. 124/2013)
• FABBRICATI-MERCE: non è dovuta la seconda rata
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati; per il 2013
l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno; dal 2014 esenti
• La disposizione sostituisce l’agevolazione prevista dal
comma 9-bis del D.L. 201/2011 (che autorizzava i
comuni a ridurre l’aliquota fino allo 0,38%) limitata ad
un “periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione
dei lavori”
• Viene meno il limite temporale al beneficio fiscale e
quindi si amplia la platea degli immobili oggetto di
agevolazione (fabbricati costruiti anche 5 anni fa)
• Requisito soggettivo: deve trattarsi di impresa
costruttrice (sono quindi escluse le società immobiliari)
• Requisiti oggettivi: fabbricati (abitativi o ad uso
diverso), costruiti (quindi ultimati), destinati alla vendita,
non locati
IMU: ALTRE NOVITÀ (L. 124/2013)
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EDILIZIA SOCIALE
Sono equiparate all’abitazione principale i 40.000 alloggi costruiti dalle
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA
Il Dl 201/2011 ha previsto la detrazione di 200 euro per ogni unità
immobiliare adibita a prima casa dall’assegnatario, agevolazione che il Dl
102/2013 ha trasformato in assimilazione totale all’abitazione principale.
La novità scatta formalmente dal saldo 2013, ma copre tutto l’anno
perché la prima rata è stata già cancellata dall’articolo 1 del decreto 102.
Per le 800.000 CASE POPOLARI (alloggi Iacp, Ater, Aler, eccetera) è
stata invece confermata la sola detrazione di 200 euro (con aliquota
ordinaria eventualmente riducibile dai comuni), ma di fatto sono
anch’esse escluse dal pagamento 2013 sia per via dello stop alla prima
rata (disposta dal Dl 102) e della abolizione della seconda rata, sia perché
si tratta di alloggi a bassa rendita che difficilmente superano la soglia
della detrazione.
Il Dl 102 ha precisato che il regime previsto per gli alloggi regolamentate
assegnati dagli IACP è applicabile anche agli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
Ciò in quanto alcune regioni hanno adottato il modulo dell’ente pubblico
economico trasformando gli IACP in aziende territoriali per l’edilizia
residenziale (ATER); altre regioni hanno invece preferito optare per l’ente
pubblico non economico o per le società di capitali; vi sono infine regioni
dove continuano ad operare gli IACP nella loro struttura originaria.
IMU: ALTRE NOVITÀ (L. 124/2013)
EDILIZIA SOCIALE
• Il D.L. 102/2013, con effetti dall’anno prossimo, equipara
all’abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione
destinati ad ALLOGGI SOCIALI, definiti dal DM Infrastrutture del
22/4/2008
• si tratta di alloggi realizzati da operatori pubblici e privati, finanziati
con contributi o altre forme di agevolazioni pubbliche, destinati alle
fasce di popolazione svantaggiate che non hanno la possibilità di
pagare l’affitto con i prezzi del libero mercato; gli alloggi in
questione svolgono quindi un’importante funzione di interesse
generale e sociale
• L’assimilazione alla prima casa e la conseguente esenzione dei
40.000 alloggi sociali scatta comunque dal 1° gennaio 2014.
L’intervento sull’housing sociale dovrebbe ridurre il disagio
abitativo di molti nuclei familiari e creare un effetto incentivante
all’attrazione di investimenti in alloggi sociali con lo scopo di
incrementare l’offerta abitativa, con conseguenti, importanti
ricadute anche dal punto di vista occupazionale.
IMU: ALTRE NOVITÀ (L. 124/2013)
EDILIZIA SOCIALE: RIEPILOGO
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Coop. indivise e alloggi sociali (Dm del Ministro delle infrastrutture
22/4/2008): non si applica l’IMU in quanto c’è un’assimilazione piena
all’abitazione principale
Case popolari IACP e di altri enti di edilizia residenziale pubblica (ATER,
ALER, ecc.): a parte la parentesi del 2013 (esonero) il regime impositivo
resta invariato, cioè continua ad applicarsi la sola detrazione di 200 euro
NOTE:
• Inizialmente le abitazioni delle cooperative indivise e gli alloggi IACP
godevano dello stesso trattamento (detrazione per l’abitazione principale
e non applicabilità della riserva statale)
• Con il D.L. 102/2013 il trattamento viene differenziato
• Anci ER aveva osservato che in realtà dal 1° gennaio 2014 anche gli
alloggi Iacp potevano considerarsi esclusi dall’Imu, in quanto alloggi
sociali
• L’interpretazione è stata posta in dubbio dalla legge di stabilità 2014, che
ha confermato la sola detrazione per gli alloggi Iacp
• Il Ministero con le FAQ del 20/1/2014 ha precisato che per gli immobili
posseduti dagli Iacp aventi anche le caratteristiche di alloggio sociale di
cui al Dm 22/4/2008, dal 2014 può applicarsi lo stesso regime
dell’abitazione principale
IMU: ALTRE NOVITÀ 2013
D.L. 102/2013 conv. L. 124/2013
• IMMOBILE PERSONALE COMPARTO SICUREZZA: dal 1° luglio
2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica; deve trattarsi di unico immobile non di lusso
(cat. A/1, A/8, A/9) e non concesso in locazione
• nuova fattispecie di assimilazione “automatica” per le case possedute
dal personale del comparto sicurezza: forze armate, polizia, vigili
del fuoco e funzionari di prefettura.
• Si tratta di una deroga al principio generale - introdotto dal Dl
201/2011 - della necessaria coincidenza tra dimora abituale e
residenza anagrafica, che non consente peraltro di fornire alcuna
prova contraria.
• Viene così risolta la questione del personale che per ragioni di lavoro
è costretto a risiedere nel luogo dove presta servizio (ad esempio in
caserma) e non nel comune ove è situato l’immobile di proprietà. E’
sufficiente che la casa sia di proprietà del personale indicato dalla
norma e che non sia locato.
• Il beneficio decorre comunque dal 1° luglio 2013, precisazione
introdotta dalla legge 124/2013, per esigenze di copertura finanziaria
(5 milioni di euro per il 2013 e 10 milioni per il 2014). Non sarà quindi
possibile chiedere il rimborso dell’acconto di giugno.
IMU: ALTRE NOVITÀ 2013 (L. 124/2013)
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OBBLIGO DICHIARATIVO PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI (art.
2 comma 5-bis)
La legge 124/2013 stabilisce che gli aventi diritto ai benefici previsti dallo
stesso articolo 2 (imprese costruttrici per i fabbricati-merce, cooperative
edilizie a proprietà indivisa, personale delle forze armate, di polizia, dei
vigili del fuoco, appartenente alla carriera prefettizia) debbano presentare
apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e indichi gli
identificativi catastali sui quali il beneficio si applica.
Tale dichiarazione va presentata - a pena di decadenza - entro il termine
ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell’IMU
(cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo) utilizzando il modello
ministeriale già predisposto. Le modifiche eventualmente necessarie da
apportare a detto modello sono demandate ad un successivo decreto del
Ministero delle finanze.
La presentazione della dichiarazione ha valore costitutivo
dell’agevolazione, essendo prevista la sua presentazione “a pena di
decadenza” entro il 30 giugno di ciascun anno
Il legislatore ha ritenuto applicabile l’attuale modello di dichiarazione, il
quale potrà essere “eventualmente”, ma non necessariamente modificato,
evitando così di riproporre il problema esistente per gli enti non
commerciali tuttora sforniti dell’apposito modello di dichiarazione
IMU: FABBRICATI RURALI
ESENZIONE DAL 2014
•
708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
•
La norma riguarda i fabbricati rurali strumentali ubicati in tutti i comuni,
anche in quelli classificati montani e parzialmente montani di cui
all’elenco ISTAT (esenti)
•
La LS 2014 non ha cancellato la precedente fattispecie di esonero, ma
essa di fatto è ininfluente per effetto della disposizione generalizzata ora
prevista per tutti i predetti fabbricati, ovunque ubicati
•
Quali sono? Fabbricati D/10 e quelli di diversa categoria con specifica
“annotazione”
•
Si segnala che, a fronte dell’esonero totale per l’IMU, la LS 2014 ha
introdotto un’aliquota agevolata (massimo 1 per mille) per la TASI
IMU: TERRENI AGRICOLI
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ICI (art. 9 D.Lgs. 504/92): terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli a titolo principale, purché dai medesimi condotti,
limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.823 e con le seguenti
riduzioni: del 70%, sulla parte eccedente e fino a € 61.975; del 50% sulla
parte eccedente € 61.975 e fino a € 103.291; del 25% sulla parte
eccedente €103.291 e fino a € 129.114
IMU: il D.L. 201/2011 non ripropone le agevolazioni ICI, ma la legge
44/2012 reintroduce (in forma più attenuata) una franchigia per i primi
6.000 euro e sconti progressivamente più limitati con il crescere del
valore del terreno (70% dell’imposta sulla parte di valore da 6.000 a
15.500; 50% da 15.500 a 25.500 e 25% da 25.500 fino a 32.000)
Il moltiplicatore per i terreni agricoli è 135 (rispetto a 130 iniziale), mentre
per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
“previdenza agricola” è pari a 110;
L’aliquota ordinaria di imposta è 0,76% manovrabile del +/- 0,3%
E’ applicabile la finzione giuridica prevista dall’art. 2/1°-b D.Lgs. 504/92
(che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
di cui all’art. 9/1° sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale)
Legge 44/12: i soggetti sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali (IAP) del d.lgs. 99/04 iscritti nella
previdenza agricola (quindi la presunzione di non edificabilità si estende
anche alle persone giuridiche)
IMU: TERRENI AGRICOLI
ESENZIONI
• Restano comunque esenti i terreni
ricadenti in aree montane o collinari (art.
7-h D.Lgs. 504/92): si tratta di 6.100
comuni (circ. MEF n. 9/93)
• La legge 44/2012 permette al Governo di
intervenire rivedendo l’elenco non solo
sulla base dell’altitudine ma anche sulla
base della redditività dei terreni
IMU: TERRENI AGRICOLI 2014
DAL 2014 RIDUZIONE MOLTIPLICATORE
LS 2014
• 707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
• (omissis)
• c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle
seguenti: «pari a 75»;
Art. 13 comma 5 D.L. 201/2011
• 5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell‘articolo 3 comma
51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i
terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 75.
•
Si allarga la forbice tra i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli IAP (il
cui moltiplicatore scende a 75 dal 2014) e tutti gli altri terreni, il cui
moltiplicatore resta a 135
IMU: ALTRE NOVITÀ 2013
•
COMODATI: l’art. 2-bis della legge 124/2013 ripristina l’assimilazione
all’abitazione principale delle case concesse in comodato a parenti di primo
grado (genitori e figli), purché non “di lusso”
• L’assimilazione è comunque facoltativa (rimessa alla decisione dei comuni),
può riguardare una sola unità immobiliare e non è applicabile alle abitazioni
signorili, ville e palazzi di pregio (A/1, A/8 e A/9).
• I comuni dovranno definire i criteri e le modalità per l’applicazione del
beneficio, subordinandolo eventualmente ad un determinato livello di
situazione economica (ISEE)
• è possibile inoltre condizionare la spettanza del beneficio alla presentazione,
a pena di decadenza, di un’apposita comunicazione su modello predisposto
dall’ente impositore.
• L’assimilazione può operare solo sul secondo semestre del 2013 ed è
possibile al massimo per una unità immobiliare: il genitore con due immobili e
due figli potrà applicare i benefici solo per uno dei due immobili in comodato
Attenzione
• l’assimilazione è limitata ai “parenti in linea retta entro il primo grado” ed è
decisamente più ristretta rispetto alla disciplina ICI (fino al 2011 i comuni
godevano di un’ampia discrezionalità nell’individuazione del “grado” e del tipo
di parentela, “in linea retta o collaterale”, al quale applicare il beneficio)
• Con la legge 124/2013 l’assimilazione può invece operare solamente tra
genitore e figlio. Vengono così esclusi i comodati tra nonno e nipote - perché
in linea retta di secondo grado - e quelli tra fratelli, poiché in linea collaterale.
Esclusi anche i comodati tra marito e moglie, poiché tra i coniugi non c’è un
rapporto di parentela
IMU: COMODATI
•
DL 102/2013: “per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata .. i comuni possono
equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta,
le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal
medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può
essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e
le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi
compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
• C. 707 LS 2014 «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale .. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel
solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE
non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
REGIME 2014: DIFFERENZE RISPETTO AL 2013
• Non è prevista l’esclusione delle categorie di lusso, ma può ritenersi implicita
poiché si tratta di assimilazione all’abitazione principale (quindi valgono le regole
generali che non consentono l’agevolazione alle unità di lusso)
• Oltre all’ISEE di 15.000 euro (rispetto al 2013 senza limite) viene introdotto il
parametro della rendita catastale di 500 euro
• Viene considerata la capacità contributiva del comodatario (non del proprietario)
IMU: ALTRE NOVITÀ
IMMOBILI ENTI DI RICERCA SCIENTIFICA ESENTI DAL 2014
• l’art. 2 del D.L. 102/2013 introduce dal 2014 l’esenzione dall’Imu per gli
immobili destinati alla ricerca scientifica, mediante l’integrazione dell’elenco di
cui lettera i) del comma 1 dell’art. 7, D.Lgs. 504/1992.
• È stata così colmata una lacuna normativa, che non consentiva di
ricomprendere nel campo di applicazione della norma esonerativa gli immobili
utilizzati per scopi scientifici e di ricerca, non essendo peraltro possibile
assimilare tali scopi a quelli «culturali» (in tal senso, si è espresso il Ministero
delle Finanze con la risoluzione 11.11.1996, n. 247/E).
• Rientrano nel campo di applicazione della disposizione di esonero, ad
esempio, gli immobili degli enti di ricerca scientifica (tra cui l’Enea, l’Airc e il
Cnr) e delle Università ad indirizzo scientifico.
• Nell’art. 1, co. 1, L. 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di
organizzazione delle università si legge difatti che «Le università sono sede
primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle
conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il
progresso culturale, civile ed economico della Repubblica». Dunque non solo
l’attività didattica ma anche l’attività di ricerca fa parte dell’attività istituzionale
di una università.
Difficoltà applicative
• Manca comunque una definizione puntuale dell’attività, che non è stata presa
in considerazione neppure per determinare i criteri di applicazione
dell’imposta in caso di uso promiscuo. Il decreto MEF 200/2012 non contiene
alcun riferimento all’attività di ricerca scientifica nella bozza di istruzioni al
modello di dichiarazione il MEF si rimette agli atti ufficiali UE
IMU: ALTRE NOVITÀ 2014
LEGGE STABILITÀ 2014
• conferma dell’esonero per le fattispecie contemplate dal d.l. 102/2013:
abitazioni principali e pertinenze (ad eccezione delle A/1, A/8 e A/9), unità
immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali, casa coniugale assegnata a seguito di
separazione, abitazioni principali del personale del comparto sicurezza.
• I comuni possono inoltre assimilare all’abitazione principale: 1) le unità
immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero;
2) le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro
il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale.
E’ prevista la possibilità di limitare l’agevolazione alla rendita catastale o
all’ISEE.
• Resta la detrazione di 200 euro per le abitazioni principali di pregio (A/1,
A/8 e A/9) e per gli alloggi assegnati dagli IACP o dagli altri enti di edilizia
residenziale pubblica (ATER, ALER, ecc.). Scompare invece la detrazione
integrativa di 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni, che il d.l.
201/2011 limitava alle annualità 2012 e 2013.
• Tra le altre novità si segnala l’introduzione della deducibilità parziale
(20%-30%) dell'IMU pagata dagli immobili strumentali e il ripristino
parziale (50%) dell'imponibilità ai fini Irpef limitato alle abitazione sfitte,
con decorrenza dal periodo d’imposta 2013.
• Ritoccata anche la disciplina del nuovo fondo di solidarietà comunale
(FSC), ripartito per almeno il 10% sulla base dei fabbisogni standard
IMU: ALTRE NOVITÀ 2014
DEFINITIVITA’ DELL’IMPOSTA
•
Viene sancito il passaggio dall’IMU sperimentale all’IMU definitiva
•
ABITAZIONE PRINCIPALE non più imponibile ai fini IMU
•
Le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9: abitazioni di tipo signorile, ville,
castelli e palazzi eminenti) continuano invece a pagare l’IMU: si fa
riferimento alla classificazione catastale e non al concetto di abitazione
di lusso (D.M. 2 agosto 1969), l’imponibilità è quindi sganciata dalle
caratteristiche oggettive e reali
Rappresentano un gruppo assai ristretto (circa 74.000 abitazioni in
Italia, su un totale di oltre 21 milioni, cioè lo 0,3 % del totale e valgono
poco più del 2,4% del gettito)
•
•
Situazione estremamente diversificata da comune a comune
•
DETRAZIONI AGGIUNTIVE di 50 euro per i figli sotto i 26 anni non più
applicabili
IMU: ALTRE NOVITÀ 2014
DEDUCIBILITA’ IRPEF
IMMOBILI STRUMENTALI DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI
• Al fine di allentare la morsa sulle imprese, i commi 715 e 716 della LS 2014
hanno previsto la deducibilità parziale dell’Imu sui fabbricati strumentali (per
destinazione e per natura), con effetto retroattivo, a valere già dal 2013, nella
misura del 30%
• A partire dal 2014 - e quindi a regime - la deducibilità scende invece al 20%
• Ovviamente gli effetti del 2013 si avranno quest’anno in sede di
presentazione dell’Unico 2014 entro il 30 settembre. In seguito, cioè a partire
dalla dichiarazione dell’anno prossimo, la quota deducibile a regime sarà del
20%.
• Si evidenzia che l’IMU (come anche l’ICI) è indeducibile dai fini Irap.
ABITAZIONI SFITTE
• Il comma 717 sottopone a IRPEF, nella misura del 50%, il reddito degli
immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si
trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’IMU
• Tali modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2013 (comma 718). In sostanza, dopo appena un anno di mancata
applicazione, torna l’Irpef sulle case sfitte. Per l’anno d’imposta 2013 - quindi
con effetto in Unico e nel 730 presentati nel 2014 entro il 30 settembre - viene
tassato al 50% il reddito degli immobili abitativi non locati situati nello stesso
Comune in cui si trova l’abitazione principale del proprietario
• Il discrimine è rappresentato dal fatto che la seconda casa sia ubicata nello
stesso comune dell’abitazione principale, quindi la seconda casa al mare o in
montagna continuerà a non pagare nulla a titolo di Irpef
IMU: ALTRE NOVITÀ 2014
ENTI NON COMMERCIALI
DICHIARAZIONE TELEMATICA: il comma 720 della LS 2014 introduce
l’obbligo di inviare la dichiarazione IMU in via telematica e ciò già da
quella relativa all’anno 2012, per la quale manca tuttora l’approvazione
del relativo modello da parte del MEF ( decreto in corso di adozione),
che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2014
VERSAMENTO IN TRE RATE:
• Sempre per gli enti non commerciali, la LS 2014 prevede il versamento
dell’IMU in tre rate: le prime due, pari al 50% dell’imposta
complessivamente corrisposta per l’anno precedente (da versare entro il
16 giugno e il 16 dicembre), l’ultima a conguaglio dell’imposta
complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell’anno
successivo
COMPENSAZIONE DEI CREDITI
• Gli enti non commerciali possono eseguire i versamenti a mezzo F24
compensando gli eventuali crediti nei confronti dello stesso comune,
risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2014)
IMU: ALTRE NOVITÀ 2014
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ERRORI NEI VERSAMENTI E RIMBORSI
La disciplina originaria dell’IMU non prevede nulla in caso di errori
nell’indicazione dei codici tributo o di rimborso della quota statale
MEF ris. n. 2/DF del 13/12/2012: non è possibile presentare all’ufficio
locale dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per la correzione dei codici
tributo indicati nel modello F24; la richiesta di rimborso (anche per la
quota statale) deve essere presa in carico dal Comune e…. “saranno
impartite successive istruzioni”
La LS 2014 risolve il problema (c. 722-727)
Versamento a comune incompetente (2012): effettuare riversamento a
comune competente (c. 722)
Versamento a comune incompetente (dal 2013): comunicazione al MEF e
al Mininterno circa l’esito della procedura di riversamento (c. 723)
Rimborso al contribuente: istanza al comune, che restituisce la quota di
propria spettanza e segnala il tutto al MEF (c. 724)
Rimborso di una somma versata erroneamente allo Stato: comune da
notizia dell’esito dell’istruttoria al MEF e al Mininterno il quale effettua le
regolazioni contabili (c. 725)
Regolazione rapporti finanziari Stato-Comune: versamento allo Stato
invece che al Comune (c. 726) e viceversa (c. 727)
Il D.L. 16/2014 estende la suddetta disciplina a tutti i tributi locali, previa
adozione di apposito decreto attuativo