Slides a cura del Dott. Bodo - prima parte

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi
ai fini IVA
Prima parte:
La Comunicazione e la Dichiarazione IVA
Torino, 25 marzo 2014
Dott. Marco Bodo
La Comunicazione IVA
E’ un modello con cui vengono indicati all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle operazioni
attive e passive dell’esercizio precedente, nonché le risultanze delle liquidazioni periodiche.
Tale comunicazione viene effettuata al fine di consentire agli Stati UE il calcolo delle risorse
proprie da versare al bilancio comunitario.
Scadenza  28 Febbraio
Se viene inviata entro tale data la dichiarazione IVA sono esonerati dalla presentazione della
Comunicazione.
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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
Sono obbligati alla presentazione della comunicazione dati IVA i soggetti titolari di partita IVA
tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se:
•non hanno effettuato operazioni imponibili nel periodo di riferimento;
•non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche dell’imposta.
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SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE
- i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione annuale in forma separata entro il
28.2.2014, indipendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla
dichiarazione stessa;
- le persone fisiche che, nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione, hanno realizzato
un volume d’affari non superiore a 25.000,00 euro, ancorché tenute a presentare la
dichiarazione IVA annuale;
- i contribuenti che, per l’anno cui si riferisce la comunicazione, sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- i Contribuenti minimi (all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111);
- i Soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
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SANZIONI
Le istruzioni, in linea con l’art. 8-bis co. 6 del DPR 322/98, precisano che l’omissione,
l’incompletezza o l’inesattezza della comunicazione dati IVA dà luogo all’applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 del DLgs. 18.12.97 n. 471 (da 258,00 a 2.065,00
euro).
Gli errori commessi nella redazione della comunicazione dati devono essere corretti in sede di
dichiarazione annuale.
Non è ammesso l’istituto del ravvedimento operoso. L’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472,
infatti, non è applicabile alla comunicazione in esame, in quanto non ha natura di
“dichiarazione”.
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LA DICHIARAZIONE IVA
Rappresenta il riepilogo delle operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio solare
precedente.
Determina la liquidazione definitiva del debito o del credito dell’imposta.
Evidenzia il volume d’affari dell’attività, la quota detraibile dell’imposta, la % del pro-rata per
l’esercizio successivo, la possibilità di rettifiche di errori compiuti nelle liquidazioni periodiche
ed infine di esercitare le eventuali opzioni previste dalla normativa.
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SOGGETTI OBBLIGATI / ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE
In via generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i
contribuenti esercenti attività d’impresa, ovvero attività artistiche o professionali, titolari di
partita IVA.
Sono Esonerati:
• i contribuenti che, per l’anno d’imposta, hanno:
- registrato esclusivamente operazioni esenti (di cui all’art. 10 del DPR 633/72);
- effettuato esclusivamente operazioni esenti essendosi avvalsi della dispensa dagli
adempimenti (di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72);
• i nuovi contribuenti minimi, di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98);
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• i produttori agricoli in regime IVA di esonero (art. 34 co. 6 DPR 633/72);
• imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e che non esercitano altre
attività rilevanti ai fini IVA;
• soggetti passivi d’imposta residenti in altri stati UE che abbiano solo identificato il
rappresentante fiscale “leggero” o qualora abbiano effettuato operazioni non assoggettate
all’imposta (non imponibili, esenti, ecc.);
• associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) qualora abbiano optato per il
regime forfetario ex L. 398/91;
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COINCIDENZA CON L’ANNO SOLARE
Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare anche per quei soggetti che non hanno
l’esercizio coincidente con lo stesso.
La dichiarazione IVA infatti può essere presentata sia unitamente al Modello Unico che in via
separata (es. Liquidazione, soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, curatori
fallimentari, soggetti che intendono compensare o chiedere a rimborso il credito iva, ecc.);
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PRINCIPALI QUADRI DELLA DICHIARAZIONE
VA – attività svolta dalla società;
VE – determinazione del volume d’affari e dell’imposta relativa alle operazioni imponibili;
VF – acquisiti effettuati nel territorio dello Stato, acquisiti intracomunitari, importazioni e
determinazione dell’IVA ammessa in detrazione;
VJ – determinazione dell’IVA relativa a particolari tipi di operazioni (reverse charge);
VH – risultanze dalle liquidazioni periodiche;
VL – liquidazione dell’imposta annuale;
VT – operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e nei confronti di soggetti IVA;
VX – determinazione dell’IVA da versare o a credito (compensazione o rimborso);
VO – esercizio di particolari opzioni o revoche (liquidazione trimestrale);
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