d e l £gja$j%fy - Comune di Formia

C O M U N E DI F O R M I A
PROVINCIA
DI
LATINA
ORDINANZA
N. A
del
£gja$j%fy
OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE
ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE IN
CONTENITORE DI VETRO-
IL SINDACO
PREMESSO che per il giorno 8 agosto 2014 l’Assessorato alla Cultura del Comune di Formia
ha promosso nell'ambito della rassegna “I Grandi Interpreti” il Concerto di ENZO AVITABILE
& “I BOTTARI “ con inizio alle ore 22.00 in P.zza della Vittoria;
RITENUTO dover adottare idoneo ed opportuno provvedimento al fine di consentire una maggiore
attuazione dei divieti e delle prescrizioni a tutela del territorio e della pubblica incolumità, della
sicurezza urbana e dell’igiene pubblica, vietando la somministrazione e vendita di bevande
aicoliche, superalcoliche ed analcoliche in contenitore di vetro dalle ore 9.00 alle ore 24.00
giorno 8 agosto 2014, in occasione del suddetto evento musicale;
VISTO l’articolo 14 bis della Legge 30.03.2001 n° 125, come modificato dalla Legge 07.07.2009
n° 88 che dispone il divieto della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche su aree e
spazi pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi pubblici regolarmente autorizzati ai sensi
dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
VISTO inoltre il D.L. 23.05.2008 n° 92 convertito in Legge 24.07.2008 n° 125;
VISTO l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con decreto Lgs.vo 267 del 18/08/2000;
RITENUTO che le autorità delegate alla verifica e controllo del rispetto del presente
provvedimento debbano adottare ogni utile provvedimento applicando le sanzioni previste dalla
normativa;
VISTO gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000;
€
*
ORDINA
- è fatto divieto, per le motivazioni sopraespresse, di somministrare bevande alcoliche, dalle ore
9,00 alle ore 24.00 del giorno 8 agosto 2014 nell’area di Piazza della Vittoria e nelle vie contigue
alla stessa area, fatto salvo la somministrazione di tali bevande da parte di pubblici esercizi
regolarmente autorizzati ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei
propri locali e relative aree di pertinenze;
- è fatto obbligo per i pubblici esercizi di somministrare bevande in contenitori di plastica morbida
o di carta anziché in lattine e bottiglie di vetro;
- e’ fatto altresì divieto, della somministrazione e vendita di superalcolici nei pubblici esercizi e
loro pertinenze, dalle ore 9,00 alle ore 24.00 del giorno 8 agosto 2014 nell’area di Piazza della
Vittoria e nelle vie contigue nell’area stessa;
- gli organi preposti alla vigilanza adotteranno ogni provvedimento accessorio ritenuto necessario al
fine di dare concreta attuazione al presente provvedimento, provvedendo anche al sequestro di
quanto oggetto di divieto;
AVVERTE
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- chiunque viola il presente divieto è soggetto alla sanzione amministrazione del pagamento della
somma di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n.267/2000.
- L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è quello individuato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Copia della presente viene comunicata via fax al Comando di Polizia Locale, al Comando
Stazione Carabinieri, al Comando P.S. per gli adempimenti di competenza.
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio - Sez. di Latina nel termine
di 60 gg. dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
4
*