Circolare di studio n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Sommario Bene a sapersi ..................................................................................................................................... 3 Approvata la legge sulla c.d. "voluntary disclosure", inerente all'emersione ed al rientro di capitali detenuti all'estero e al potenziamento della lotta all'evasione fiscale............................................... 3 Mod. 730 precompilato: finalità e termini........................................................................................ 4 Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie tramite iscrizione all’archivio Vies ..... 6 Società in perdita sistematica ........................................................................................................... 8 Invertiti gli adempimenti delle lettere d’intento degli esportatori abituali ....................................... 8 Comunicazione operazioni black list ............................................................................................... 9 Deducibilità del pranzo o della cena di natale con i lavoratori dipendenti da parte degli esercenti attività d’impresa ............................................................................................................................ 10 Fringe benefit del lavoratore dipendente e/o del collaboratore per i mezzi di trasporto ................ 11 Agenda............................................................................................................................................... 14 Scadenzario dal 16 al 31 dicembre 2014 ........................................................................................ 14 Indici & dati...................................................................................................................................... 21 Termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva ............................................... 21 • Adempimento dichiarativo presentato nei termini di validità ............................................. 21 • Adempimento dichiarativo non presentato nei termini di validità (dichiarazione omessa) 21 • Adempimento dichiarativo presentato nei termini di validità in presenza di reato (raddoppio termini) ..................................................................................................................... 21 • Adempimento dichiarativo non presentato nei termini di validità (dichiarazione omessa in presenza di reato – raddoppio termini) ....................................................................................... 22 Valute estere-medie dei cambi calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato ..................................................................................................................... 22 Scheda operativa .............................................................................................................................. 28 Applicabilità dell’Iva per le cessioni di abitazioni ......................................................................... 28 Dossier Casi ...................................................................................................................................... 33 Valutazione dell’opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2014 – 2016 ....................... 33 Tardiva trasmissione telematica dell’adempimento dichiarativo da parte dell’intermediario ....... 36 Bonus immobili destinati alla locazione ........................................................................................ 38 2 | Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Bene a sapersi Approvata la legge sulla c.d. "voluntary disclosure", inerente all'emersione ed al rientro di capitali detenuti all'estero e al potenziamento della lotta all'evasione fiscale È stata definitivamente approvata la legge cosiddetta “voluntary disclosure”, riguardante sia il rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero da parte di contribuenti residenti in Italia, sia l’autoriciclaggio. La collaborazione volontaria costituisce una criterio fondamentalmente diverso rispetto a quello dello scudo fiscale, in quanto sussiste la necessità di documentare e, quindi, dichiarare all’Amministrazione finanziaria la propria situazione sia patrimoniale, sia reddituale in relazione alle attività che sono state non lecitamente detenute all’estero. In pratica, il contribuente o soggetto interessato, al fine di beneficiare dell’attenuazione del regime sanzionatorio, deve procedere a palesare gli illeciti a suo tempo posti in essere, in modo da poter effettivamente corrispondere tutte le imposte dovute. Ai fini procedurali, assume rilievo il rapporto con il professionista incaricato a seguire l’operazione di regolarizzazione, anche se la normativa ha espressamente previsto la presenza di una indispensabile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve essere attestato che gli atti e/o i documenti che vengono messi a disposizione per la realizzazione dell’incarico sono veri e che le informazioni contenute non sono false o incomplete. Inoltre, risulta anche prevista la possibilità di richiedere la determinazione forfettaria delle imposte dovute, se l’entità complessiva annua delle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione non è superiore a 2.000.000 di euro, con la determinazione forfettaria è possibile applicare al valore complessivo della consistenza a fine anno un coefficiente di redditività nella misura del 5% e calcolare la corrispondente imposta da corrispondere con l’aliquota del 27%. La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 in relazione alle violazioni che risultano commesse fino al 30 settembre 2014, tenendo presente, al riguardo, che l’adesione viene meno se la richiesta risulta presentata successivamente alla formale conoscenza: di accessi, ispezioni, verifiche; oppure: dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo; e/o: di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, attinenti all’ambito oggettivo della regolarizzazione. Per quanto attiene alle modalità: di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria; e: di pagamento dei relativi debiti tributari; dovrà essere emanato un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. 3 | Bene a sapersi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Mod. 730 precompilato: finalità e termini Con gli articoli da 1 a 7 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, è stato confermato, in via sperimentale, che con decorrenza dal 2015, l’Agenzia delle entrate - entro il 15 aprile di ciascun anno - renderà disponibile il mod. 730 precompilato per i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (ex artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l), del Tuir). In pratica, il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che: hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013; e che, inoltre; hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la “Certificazione Unica 2015” con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014. La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della “Certificazione Unica 2015”, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico 2014-PF, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del predetto modello Unico, tenendo, in ogni caso, presente che, come regola, la dichiarazione precompilata non verrà predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente risulta aver presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Per permettere la tempistica di precompilazione, è stato stabilito che entro: il 28 febbraio, deve essere eseguita la trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte delle banche, delle assicurazioni, degli enti previdenziali, ecc., i dettagli inerenti agli oneri deducibili e/o detraibili dell’anno precedente oggetto di adempimento dichiarativo ed, in particolare, per quanto attiene: - gli interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui; - i contributi previdenziali e assistenziali; - i contributi versati alle forme di previdenza complementare; - i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; il 7 marzo, deve avvenire la trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica da parte dei sostituti d’imposta, nonché i riferimenti per la ricezione dei modd. 730-4; il 7 luglio, deve risultare attuata la presentazione del mod. 730 direttamente al sostituto d’imposta o al Caf o al professionista abilitato, termine che si ritiene operativo anche nelle situazioni di “assenza” di sostituto d’imposta. Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che la consegna del mod. 730 al contribuente da parte del sostituto d’imposta o del Caf o del professionista abilitato deve necessariamente avvenire prima della trasmissione della dichiarazione e, quindi, comunque, entro il 7 luglio; il 7 luglio, in caso di adempimento dichiarativo a debito, deve essere effettuata la corresponsione seguendo le modalità e i termini previsti per i versamenti Irpef; il 7 luglio, i contribuenti direttamente o tramite i sostituiti d’imposta o i Caf o i professionisti abilitati devono procedere ad eseguire la trasmissione all’Agenzia delle entrate del mod. 730. A partire dalle spese sostenute nel 2015, l’Agenzia delle entrate procederà ad acquisire dal cosiddetto “Sistema tessera sanitaria” i dettagli e le informazioni relativi alle prestazioni sanitarie rese da: - Asl; - aziende ospedaliere; - farmacie, pubbliche e private; - istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; - policlinici universitari; - presidi di specialistica ambulatoriale; 4 | Bene a sapersi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre - strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; - altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici e/o odontoiatri. Da quanto brevemente accennato, si deduce che, per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate procederà ad utilizzare le seguenti informazioni: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta, riguardante, tra l’altro, il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico; i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali; alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, come, a titolo meramente indicativo, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili); gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria, come, ad esempio, i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici. In pratica, il contribuente, che avrà la possibilità di prendere visione del modello in esame: • direttamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle entrate, che come detto, viene messo a disposizione, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet, tenendo presente che per accedere alla medesima è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto: - online, accedendo al sito “www.agenziaentrate.gov.it” e inserendo alcuni dati personali; - per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana); - in ufficio, presentando un documento di identità. oppure: • tramite il proprio sostituto d’imposta oppure tramite il Caf e/o il professionista abilitato, che necessariamente deve essere previamente autorizzato con apposita delega. Nella sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato, sarà possibile visualizzare: il modello 730 precompilato; l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga; il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione; un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione, come, ad esempio, i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo. Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte in un ulteriore prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto vengono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che, quindi, richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella 5 | Bene a sapersi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre dichiarazione dell’anno precedente, in quanto gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari, generalmente, diminuiscono nel corso degli anni. Il contribuente, come già accennato, dopo aver “ricevuto” il modello dichiarativo precompilato, ha la possibilità di: accettarlo integralmente (cioè senza apportare alcuna modifica), nel qual caso se viene presentato direttamente o tramite il sostituto d’imposta si rende operativa l’esclusione dai controlli formali per quanto attiene il dettaglio degli oneri messi a disposizione dai soggetti terzi, ad eccezione per la fondatezza delle condizioni soggettive che consentono di beneficiare delle detrazioni e/o delle deduzioni o delle agevolazioni, mentre se viene trasmessa per il tramite di un Caf o di un professionista abilitato i previsti controlli formali e preventivi continuano ad esplicare la loro operatività; non accettarlo integralmente e, quindi, procedere all’adempimento dichiarativo dopo aver apportato variazioni e/o integrazioni, nel qual caso se la presentazione avviene direttamente o per il tramite del sostituto d’imposta la dichiarazione si deve considerare oggetto del controllo formale da parte del contribuente, mentre se avviene utilizzando un Caf o un professionista abilitato, il riscontro formale viene eseguito nei riguardi di questi ultimi, salvo il controllo dell’effettiva spettanza delle condizioni soggettive che consentono al soggetto interessato di beneficiare delle detrazioni e/o delle deduzioni o delle agevolazioni; rifiutare il modello precompilato e, conseguentemente, procedere come nel passato e, quindi, fare riferimento al sostituto d’imposta o ad un Caf o a un professionista abilitato per porre in essere l’adempimento dichiarativo. Ai fini sanzionatori, si ritiene opportuno puntualizzare che l’eventuale apposizione del visto di conformità “infedele” da parte del Caf o del professionista abilitato determina, a carico dei medesimi, l’onere di procedere al pagamento non solamente della maggiore imposta, ma anche delle sanzioni amministrative e degli interessi conseguenti che, ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sarebbero stati a carico del contribuente, salva l’ipotesi in cui la causa del visto infedele non sia derivata da un comportamento doloso o gravemente colposo del soggetto interessato. In ogni caso, se entro il 10 novembre successivo alla presentazione dell’adempimento dichiarativo il Caf o il professionista abilitato procede a: - trasmettere una dichiarazione rettificativa; oppure, se il contribuente non è concorde a ripetere la stessa: - inviare un’apposita specifica comunicazione delle informazioni o dei dati riguardanti la rettifica; a carico dell’intermediario incaricato si rende operativa solamente la sanzione amministrativa, tenendo presente che sussiste la riduzione della medesima ad un ottavo se il pagamento risulta eseguito entro il termine citato, mentre compete al contribuente corrispondere la dovuta maggiore imposta, oltre agli inerenti interessi. Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie tramite iscrizione all’archivio Vies Con decorrenza dal 13 dicembre 2014 è operativa, per disposto dell’art. 22 del decreto “Semplificazioni” (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), la modifica dell’art. 35 del decreto Iva in base alla quale l’operatore economico contribuente Iva si deve ritenere abilitato ad effettuare le operazioni intracomunitarie, come regola, dalla data di attribuzione della partita Iva senza necessità di attendere il trentunesimo giorno successivo, tenendo, in ogni caso, presente che: per coloro che sono già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle entrate per porre in essere le predette operazioni; 6 | Bene a sapersi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre è prevista la cancellazione dall’archivio Vies dei soggetti che non risultano aver presentato modelli Intrastat per quattro trimestri consecutivi. Per quanto attiene all’iscrizione nell’archivio Vies-Vat information exchange system, si rammenta che la richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività o, successivamente, inviando un’istanza all’ufficio o un’istanza telematica in modalità diretta. L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale. La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi), in quanto vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta. I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo mediante apposita istanza, da presentare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, direttamente, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata o tramite posta elettronica certificata (Pec), tenendo presente che in caso di utilizzo della Pec, sono valide le istanze allegate a messaggi, che siano sottoscritte digitalmente dal contribuente o che siano sottoscritte e presentate mediante copia per immagine dell’istanza (firmata) unitamente a copia non autenticata di un documento di identità di chi fa richiesta. Ai fini procedurali, si ritiene opportuno rammentare che: alle istanze presentate tramite raccomandata o tramite Pec non sottoscritta digitalmente, deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identificazione del dichiarante, in quanto l’eventuale mancanza rende irricevibile l’istanza; i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro possono presentare l’istanza anche alla struttura della direzione regionale competente per il controllo; i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) devono presentare l’istanza al Centro Operativo di Pescara. Per completezza, si ritiene opportuno precisare che l’iscrizione nell’archivio VIES è l’unica condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomunitarie, per cui la mancata iscrizione non consente alla controparte comunitaria, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva Iva del cedente o prestatore o del cessionario o committente italiano, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari. Ne deriva, di conseguenza, che le eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´archivio Vies si devono ritenere assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria. La ratio predetta, per converso, applicata al caso di un soggetto passivo italiano non regolarmente iscritto al Vies che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, determina che il predetto acquisto non si possa configurare come una operazione intracomunitaria e, pertanto, l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore. Ne consegue che, sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, ricevuta la fattura senza Iva dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo 7 | Bene a sapersi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre dell’inversione contabile, in quanto tale comportamento determina una illegittima detrazione dell’Iva con applicazione della sanzione amministrativa (ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997). Si rammenta, inoltre, che in sede di cooperazione amministrativa e a seguito di precisa richiesta in tal senso da parte dello Stato membro del fornitore, l’Agenzia delle entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’Iva non assolta per effetto della errata qualificazione dell’operazione come intracomunitaria. Società in perdita sistematica Con l’art. 18 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, è stato modificato, con decorrenza “dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” (e, quindi, dal “2014” per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, è convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, prevedendo che il periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell’individuazione delle condizioni per la coerente applicazione delle disposizioni operative per le società di comodo passa da tre a cinque periodi d’imposta. Ne deriva, di conseguenza, che una società sarà considerata in perdita sistematica se nel 2014 risulta: in perdita d’esercizio negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013; in perdita per quattro periodi d’imposta e per uno ha dichiarato un reddito inferiore a quello minimo individuato ai sensi dell’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724. In pratica, le società commerciali di capitali e di persone, sono considerate di comodo solamente se per cinque esercizi consecutivi dichiarano una perdita fiscale o quattro volte una perdita e una volta un reddito inferiore alla soglia degli enti non operativi Al riguardo, si rammenta che le società in perdita quinquennale sono tenute a dichiarare il reddito minimo presunto Ires e Irap, nonché ad applicare l’addizionale Ires del 10,50% o la cosiddetta super Ires del 38%, oltre a subire il congelamento del credito Iva (non rimborsabile né compensabile). La nuova regola procedurale, come accennato, si rende operativa dal 2014 (specificamente in sede di redazione del modello Unico 2015), in relazione alla situazione risultante dall’arco temporale “2009-2013”. Pertanto, anche la società che, in concreto, era già diventata di comodo per il 2014 in relazione al precedente testo della norma (perdita fiscale nel triennio 2011-2013), esce dalla penalizzazione se nei due anni precedenti (2009-2010) aveva dichiarato, almeno per un periodo d’imposta, un risultato di effettivo reddito. Per completezza, si pone in rilievo che non hanno subito modifiche e, quindi, sono invariate le diverse situazioni di esonero revenienti da: cause di disapplicazione automatica di cui al provvedimento dell'11 giugno 2012, da verificare in almeno uno dei cinque esercizi o periodi d’imposta di osservazione e monitoraggio; cause legali di esclusione, da riscontrare in relazione all'esercizio di applicazione; nonché per procedere alla presentazione dell’interpello disapplicativo. Invertiti gli adempimenti delle lettere d’intento degli esportatori abituali Con l’art. 20 del decreto “Semplificazioni” (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) viene, di fatto, attuato, con decorrenza dalle “operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”, il “trasferimento” dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le informazioni contenuti nelle dichiarazioni d’intento in capo all’esportatore abituale. 8 | Bene a sapersi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre In pratica, viene disposto che: l’esportatore abituale deve procedere a: - trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse; e, quindi: - inviare al proprio fornitore, o alla Dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle entrate. Per l’effettiva operatività è necessario, però, attendere che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi, entro l’11 aprile 2015), l’Agenzia delle entrate proceda a mettere a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d’intento, in modo che l’esportatore abituale risulterà dispensato dall’invio in Dogana delle dichiarazioni d’intento con le inerenti ricevute di presentazione all’Agenzia delle entrate; il soggetto cedente o il prestatore del servizio o, meglio, il fornitore dell’esportatore abituale sarà tenuto: - ad eseguire la cessione o la prestazione senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente dopo che avrà ricevuto la lettera d’intento e l’inerente ricevuta di presentazione all’Agenzia delle entrate da parte del soggetto acquirente o cliente. Al riguardo, in relazione a quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 20, si desume che il soggetto cedente o il prestatore, prima di porre in essere l’operazione in sospensione d’imposta, devono necessariamente procedere a riscontrare telematicamente l’avvenuta trasmissione dei dati e delle informazioni inerenti alla lettera o dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate da parte del proprio cliente; - a riepilogare, nella propria dichiarazione annuale Iva, le lettere o dichiarazioni d’intento ricevute. Al riguardo, si ritiene opportuno porre in evidenza che il vigente art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevede a carico del soggetto cedente o prestatore del servizio (fornitore) che pone in essere l’operazione in sospensione d’imposta prima di aver: - sia ricevuto la lettera a dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale, - sia riscontrato telematicamente l’effettiva avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della stessa, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3 del citato art. 7 operativa nell’ipotesi di mancanza della dichiarazione d’intento, pari cioè nella misura dal 100% al 200% dell’imposta. Poiché per l’assolvimento di detti adempimenti è necessaria la predisposizione e definizione delle relative modalità applicative e tecniche che l’Agenzia delle entrate deve attuare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (e, quindi, entro il 12 marzo 2015), si ritiene che fino a quando non saranno definite le nuove modalità, gli operatori sono bloccati all’adempimento dei nuovi obblighi. Pertanto, si ritiene che gli esportatori abituali che, dall’1 gennaio 2015, intendono porre in essere acquisizioni di beni e/o servizi in sospensione d’imposta con utilizzo del proprio plafond, in mancanza delle nuove modalità operative, hanno la possibilità di procedere a consegnare la lettera d’intento al proprio fornitore e provvedere alla successiva “regolarizzazione” nei termini che potranno essere stabiliti dall’Agenzia delle Entrate (come avvenuto nel 2005 in occasione della non immediata disponibilità del modello definitivo che i fornitori dovevano utilizzare per l’invio dei dati delle dichiarazioni d’intento). Al riguardo, in ogni caso, è auspicabile, almeno con un “comunicato stampa” un tempestivo intervento dell’Agenzia delle entrate. Comunicazione operazioni black list Dalle operazioni “poste in essere nell’anno solare in corso nel 2014”, ai sensi dell’art. 21 del decreto “Semplificazioni” (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), la comunicazione inerente alle cosiddette “operazioni black list”, operativa con cadenza “mensile” o “trimestrale”, diventa “annuale”, mentre la soglia delle 9 | Bene a sapersi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre operazioni che costituiscono oggetto di adempimento passa da € 500,00 a € 10.000,00, tenendo in considerazione che il limite deve essere considerato quale entità complessiva annua. Al riguardo, per quanto attiene alla tipologia di operazioni oggetto di comunicazione si rammenta che devono essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle entrate: le cessioni di beni; le prestazioni di servizi rese; gli acquisti di beni; le prestazioni di servizi ricevute. Coerentemente con la finalità di monitorare tutte le operazioni intercorse con operatori economici stabiliti nei paradisi fiscali, il riferimento all’acquisto e alla cessione di beni si deve intendere comprensivo anche delle operazioni di acquisto e di cessione effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi posti al di fuori del territorio della Comunità Europea e, dunque, anche alle importazioni e alle esportazioni. L’obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cui l’esportazione dei beni sia preceduta dalla custodia degli stessi presso un “deposito Iva” o nel caso in cui l’importazione dei beni sia seguita dall’introduzione degli stessi in un “deposito Iva”. L’adempimento in argomento ha ad oggetto tutte le operazioni effettuate con operatori economici localizzati in Paesi black list, siano esse soggette (imponibili, non imponibili, esenti) o non soggette ad imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda tale ultima categoria di operazioni, si ritiene che l’adempimento interessi le sole operazioni rispetto alle quali risulti carente il requisito territoriale di applicazione del tributo. Pertanto, come regola, sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Pertanto, nell’ambito delle operazioni Iva effettuate con operatori economici localizzati in Paesi black list rilevano: le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi effettuati da e verso soggetti dell’Unione europea; le prestazioni di servizi rese verso soggetti extra- Unione europea e quelle fornite da soggetti extraUnione europea; le importazioni e le esportazioni di beni. Per quanto attiene il momento rilevante per determinare il periodo d’imposta in cui comprendere le operazioni da segnalare, questo coincide, in generale, con la data di registrazione – nei registri Iva o, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie – delle operazioni realizzate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. Per le prestazioni di servizi rese, non soggette ad Iva per carenza del requisito della territorialità da ritenere incluse tra quelle oggetto di comunicazione anche se non rientrano tra quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura, il periodo d’imposta rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell’operatore economico. Deducibilità del pranzo o della cena di natale con i lavoratori dipendenti da parte degli esercenti attività d’impresa Tra le “spese di rappresentanza” si devono ritenere rientranti quelle “per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose”. 10 | Bene a sapersi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 13 luglio 2009, n. 34/E, ha puntualizzato che nel caso di spese sostenute per tali feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento” non possono essere qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente lavoratori dipendenti dell’impresa, in quanto le medesime non possono considerarsi sostenute nell’ambito di “significative attività promozionali” dei prodotti dell’impresa e per carenza, in definitiva, del requisito della ragionevolezza (collegamento con i ricavi dell’impresa). Pertanto, l’esborso sostenuto per il pranzo o per la cena di Natale organizzati dall’esercente attività d’impresa: esclusivamente per i propri lavoratori dipendenti, poiché non può essere considerata “di rappresentanza”, si ritiene che possa essere inquadrato come una particolare “liberalità” è come tale: - ai fini Iva, il tributo risulta non detraibile, in quanto inerente ad un onere sostenuto per i lavoratori dipendenti e, quindi, mancante del requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa; - ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), il costo sostenuto può essere considerato deducibile nel limite del 75% dell’entità dell’onere sostenuto, come previsto per le spese di ristorante, e del 5‰ dell’entità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dall’adempimento dichiarativo ex art. 100, comma 1, del Tuir; - ai fini dell’Irap, attualmente, deve essere rilevato come componente negativo indeducibile in quanto qualificabile quale “costo del personale”; con la presenza anche di soggetti terzi, quali clienti, potenziali nuovi clienti, istituzioni, ecc., si deve considerare rientrante tra le spese di rappresentanza per cui: - ai fini Iva, il tributo risulta non detraibile; - ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), il costo sostenuto può essere considerato deducibile, come regola, nel limite del 75% dell’entità dell’onere sostenuto, come previsto per le spese di ristorante, da ricalcolare in relazione al limite dell’entità massima deducibile nel periodo d’imposta. Infatti, le spese di rappresentanza sono deducibili in misura percentuale a scaglioni in base ai proventi e ricavi conseguiti dalla “gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta”, tenendo presente che i limiti di deducibilità (che costituiscono il plafond) sono pari all’1,3% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro, dello 0,5% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro e dello 0,1% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro; - ai fini dell’Irap, l’onere imputato si deve valutare come deducibile per i soggetti che applicano il metodo da bilancio e come non deducibile per coloro che applicano il metodo fiscale. Fringe benefit del lavoratore dipendente e/o del collaboratore per i mezzi di trasporto Al fine di quantificare l’entità del fringe benefit di competenza del lavoratore dipendente e/o del collaboratore, relativamente ai mezzi di trasporto in possesso del datore di lavoro a titolo di proprietà aziendale, noleggio, locazione o leasing, è necessario individuare se i medesimi sono concessi per utilizzo aziendale, privato o promiscuo. Infatti, se il mezzo di trasporto risulta concesso per uso promiscuo si deve assumere, quale reddito di lavoro dipendente, il 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui determinato sulla base degli oneri complessivi chilometrici di esercizio desumibili dalle tabelle elaborate dall’Aci-Automobile Club Italiano, al netto degli importi eventualmente trattenuti al lavoratore nel corso del medesimo periodo d’imposta. La misura del suddetto compenso in natura, comunemente definito come “fringe benefit”, deve 11 | Bene a sapersi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre necessariamente essere determinato in relazione ad una presunzione assoluta ed è, pertanto, del tutto indipendente dall’effettivo utilizzo del veicolo. Si ritiene utile puntualizzare che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro metta anche a disposizioni dei servizi aggiuntivi e collaterali all’utilizzo del mezzo di trasporto, come, a titolo meramente indicativo custodia, garage e/o lavaggio, i medesimi devono essere considerati nella base imponibile della retribuzione del soggetto interessato e, quindi, come regola, sono soggetti a imposizione, tenendo, in ogni caso, presente le regole operative per quanto attiene alle retribuzioni in natura. Poiché la percorrenza convenzionale viene fissata su base annua, il compenso predeterminato deve necessariamente essere ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al lavoratore dipendente viene accordato l’uso promiscuo dell’automezzo. Le modalità di calcolo possono essere così schematizzate: 1) determinazione del valore normale stimato o presunto di riferimento: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- costo chilometrico d’esercizio (valore da rilevare dalla tabella) ............................................ euro ............ da moltiplicare per - percorrenza convenzionale annua ......................................... Km 15.000 e per la - percentuale fissa di riferimento ............................................. 30% con il quale si determina il - reddito teorico di lavoro dipendente (valore normale stimato o presunto) ..................................... euro ............ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) calcolo del reddito da attribuire al lavoratore dipendente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- reddito teorico di lavoro dipendente (valore normale stimato o presunto) ..................................... euro ............ moltiplicato: - numero dei giorni per i quali il mezzo risulta assegnato (indipendentemente dall’effettivo utilizzo) ........... n. ............ diviso: - numero dei giorni di competenza dell’anno ......................... n. 365 uguale: - reddito di riferimento da considerare di competenza del lavoratore dipendente................................. euro ............ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) individuazione del reddito annuo imponibile ai fini del lavoro dipendente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- reddito di riferimento da considerare di competenza del lavoratore dipendente................................. euro ............ meno: - importo addebitato e trattenuto al lavoratore 12 | Bene a sapersi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre dipendente o corrisposto dallo stesso per l’utilizzo del mezzo (al lordo dell’Iva) .................................................. euro ............ uguale: - reddito annuo imponibile di riferimento da considerare per l’applicazione delle modalità di imposizione fiscale diretta ................................................. euro ............ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 | Bene a sapersi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Agenda Scadenzario dal 16 al 31 dicembre 2014 Fatto/ da fare Giorno Adempimento 16 ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell’addizionale comunale e/o di quella regionale all’IRPEF di competenza del mese precedente. 16 16 16 16 16 16 ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale. BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%). CEDOLARE SECCA Pagamento della seconda o unica rata o quota di acconto dell’IRPEF e/o della cedolare secca sulle locazioni trattenuta a novembre nei riguardi dei lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che hanno utilizzato il mod. 730. CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell’esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell’art. 67, co. 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate. CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente, nonché dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, inerenti al trimestre aprile-giugno 2014. CONTRIBUZIONE INPS-ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 14 | Agenda Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre I soggetti associanti che, nel corso del mese precedente, hanno erogato a titolo di utile competenze agli associati in partecipazione con apporto esclusivo dell’attività di lavoro, devono procedere al pagamento dei relativi contributi dovuti. 16 16 16 16 16 16 16 16 CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS I soggetti che svolgono l’attività nell’ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l’entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l’importo eccedente il limite predetto. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l’entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell’importo eccedente il limite predetto. CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente. EREDI Versamento, da parte degli eredi delle persone decedute dopo il mese di febbraio scorso, delle somme dovute dal de cuius per l’anno 2013. ESPORTATORI ABITUALI Invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni 15 | Agenda Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre d’intenti ricevute dagli esportatori abituali, se già non precedentemente comunicate, inerenti alle operazioni comprese nella liquidazione Iva del mese precedente. 16 16 16 16 16 16 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell’imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente. IMU E TASI Versamento del saldo dell’Imu e/o Tasi dovuta per l’anno in corso. IVA-SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO (O NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI) Pagamento dell’Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d’imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime di vantaggio (o nuovi contribuenti minimi). IVA-SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell’Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente, tenendo presente che per i soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, l’eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del secondo mese precedente. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE-IMPOSTA SOSTITUTIVA I datori di lavoro privati che, nel corso del mese precedente hanno erogato somme dovute in relazione ad incrementi di produttività dal lavoro, devono procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali. RITENUTE ALLA FONTE I sostituti d’imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: compensi per avviamento commerciale; contributi degli enti pubblici; indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi): premi e vincite; provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; redditi diversi; devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte. 16 | Agenda Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre 16 16 16 17 18 20 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA Pagamento della terza ed ultima rata o quota dell’imposta sostitutiva dovuta per l’eventuale: - rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2012; - conseguente affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; - riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. RIVALUTAZIONE TFR-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I datori di lavoro sostituti d’imposta devono procedere al pagamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del Tfr-trattamento di fine rapporto maturate nel 2014. TOBIN TAX Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché operazioni considerate “ad alta frequenza”. RAVVEDIMENTO-RITENUTE ALLA FONTE E IVA Regolarizzazione degli adempimenti inerenti all’insufficiente o mancato versamento delle ritenute alla fonte e dell’iva del mese di agosto, la cui termine è scaduto il 17 novembre 2014, con pagamento dell’importo delle ritenute operate, della sanzione amministrativa ridotta del 3% e degli interessi legali. REGOLARIZZAZIONE OMESSA PRESENTAZIONE IN TERMINI DEI MODD. 770 Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione dell’omessa presentazione dei modelli 770/2014 mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato, oltre al versamento della prevista sanzione amministrativa ridotta. CONTRIBUTO CONAI-PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese precedente e invio al ConaiConsorzio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni del mese e/o del trimestre precedente, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell’addebito. 22 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI Pagamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori riscossi nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre. 29 ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP E IVA I contribuenti tenuti all’invio telematico delle dichiarazioni entro lo scorso 30 17 | Agenda Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre settembre 2014, in caso di omesso adempimento, hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione mediante presentazione telematica dei modelli Unico 2014, IRAP 2014 e/o Iva (se non compresa nel modello Unico), oltre al versamento della prevista sanzione amministrativa ridotta. 29 29 29 29 29 CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia. CONTRIBUZIONE ENPALS Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività nell’ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva inerente al mese precedente. IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Pagamento dell’acconto Iva 2014. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi. PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete telematica, del terzo pagamento per il periodo contabile novembre-dicembre, di entità pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto. 30 CONTABILITÀ CON SISTEMI MECCANOGRAFICI I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno attivato la contabilità con sistemi meccanografici devono procedere alla stampa su carta delle scritture contabili relative all’anno 2013. 30 LIBRO INVENTARIO Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono procedere alla redazione e alla sottoscrizione dell’inventario relativo all’esercizio 2013. 30 31 LOCAZIONI-REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Termine per procedere alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall’inizio del mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese. ACQUISTI DA SAN MARINO 18 | Agenda Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Comunicazione per il tramite del modello polivalente, in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, da parte degli operatori economici italiani, delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino mediante emissione di autofattura annotata nel corso del mese precedente. 31 31 31 31 CONTRIBUZIONI INPS Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché dei compensi corrisposti nel medesimo periodo: agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; ai collaboratori coordinati e continuativi; ai lavoratori a progetto; ai lavoratori autonomi occasionali; ai venditori a domicilio; agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. ENTI NON COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI Gli enti non commerciali e/o i produttori agricoli esonerati devono procedere sia a corrispondere l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e su quelli di beni e servizi da soggetti non residenti, annotati in relazione al precedente mese di aprile (secondo mese precedente), sia ad effettuare la presentazione della inerente denuncia mensile, con specificazione dell’imposta dovuta e corrisposta. FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine per procedere all’emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese. INTERMEDIARI E OPERATORI DEL CREDITO E FINANZIARI-SEGNALAZIONE Le banche, le poste, le Sim, le Sgr, le assicurazioni, le società fiduciarie e gli altri intermediari finanziari, devono precedere, se ne ricorrono le condizioni, a trasmettere in via telematica: all’Agenzia delle entrate e/o all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le risposte negative cumulative riguardanti le richieste di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti e consegnate nel mese precedente; all’Anagrafe tributaria, dei dati e delle informazioni inerenti alle variazioni, comprese le cessazioni, o all’instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel corso del mese precedente; all’Anagrafe tributaria, delle informazioni e dei dati, inerenti al mese precedente, riguardanti le operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate, nonché qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li pongono in essere; 19 | Agenda Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre all’Agenzia delle entrate, delle informazioni inerenti ai pagamenti di interessi effettuati nell’anno solare precedente a persone fisiche non residenti. 31 31 31 31 LIBRO UNICO DEL LAVORO Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese. PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete telematica, della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, accordata per situazione di difficoltà. SCHEDA CARBURANTE Gli esercenti attività d’impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall’automezzo nel corso del mese di riferimento. SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO I soggetti che pongono in essere operazioni in oro devono procedere ad inviare la dichiarazione alla Banca d’Italia delle operazioni, di entità pari o superiore a € 12.500,00, poste in essere nel corso del mese precedente. 20 | Agenda Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Indici & dati Termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva • Adempimento dichiarativo presentato nei termini di validità Periodo d'imposta 2009 2010 2011 2012 2013 Anno presentazione della dichiarazione 2010 2011 2012 2013 2014 Termine per l’accertamento ordinario 2014 2015 2016 2017 2019 • Adempimento dichiarativo non presentato nei termini di validità (dichiarazione omessa) Periodo d'imposta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anno presentazione della dichiarazione 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Termine per l’accertamento (dichiarazione omessa) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 • Adempimento dichiarativo presentato nei termini di validità in presenza di reato (raddoppio termini) Periodo d'imposta 2005 Anno presentazione della dichiarazione 2006 Termine per l’accertamento (in presenza di reato) 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013 2014 2022 21 | Indici & dati Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre • Adempimento dichiarativo non presentato nei termini di validità (dichiarazione omessa in presenza di reato – raddoppio termini) Periodo d’imposta 2003 Anno presentazione della dichiarazione Termine per l’accertamento (in presenza di reato) 2004 2014 2004 2005 2015 2005 2006 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2013 2014 2024 Valute estere-medie dei cambi calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 12 ottobre 2014) Stato AFGHANISTAN ALBANIA ALGERIA ANGOLA ANTIGUA E BARBUDA ANTILLE OLANDESI ARABIA SAUDITA ARGENTINA ARMENIA ARUBA AUSTRALIA (*) AZERBAIGIAN BAHAMAS BAHRAIN BANGLADESH BARBADOS BELIZE BENIN Valuta o moneta Afghani Lek Dinaro Algerino Readjustado Kwanza Dollaro Caraibi Est Fiorino Antille Olandesi Riyal Saudita Peso Argentina Dram Fiorino Aruba Dollaro Australiano Manat Azerbaigian Dollaro Bahamas Dinaro Bahrain Taka Dollaro Barbados Dollaro Belize Franco CFA Sigla valuta AFN ALL DZD AOA XCD ANG SAR ARS AMD AWG AUD AZN BSD BHD BDT BBD BZD XOF Rif. 115 47 106 87 137 132 75 216 246 211 109 271 135 136 174 195 152 209 Cambio ottobre 2014 73,0146 139,387 105,63 125,15 3,42164 2,26842 4,75421 10,7412 519,635 2,26842 1,44358 0,994176 1,26727 0,476495 98,0847 2,53455 2,53776 655,957 22 | Indici & dati Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre BERMUDA BHUTAN BIELORUSSIA BOLIVIA BOSNIA ERZEGOVINA BOTSWANA BRASILE (*) BRUNEI DARUSSALAM BULGARIA (*) BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMERUN CANADA (*) CAPO VERDE CAYMAN (Isole) CECA (Repubblica) (*) CENTRAFRICANA(Repubblica) CIAD CILE Dollaro Bermuda Ngultrum Rublo Bielorussia Boliviano Marco Convertibile Pula Real Dollaro Brunei Lev Bulgaria Franco CFA Franco Burundi Riel Kampuchea Franco CFA Dollaro Canadese Escudo Capo Verde Dollaro Isole Cayman Corona Ceca Franco CFA Franco CFA Peso Cileno BMD BTN BYR BOB BAM BWP BRL BND BGN XOF BIF KHR XAF CAD CVE KYD CZK XAF XAF CLP 138 180 263 74 240 171 234 139 262 209 140 141 43 12 181 205 223 43 43 29 1,26727 77,7896 13507,5 8,75686 1,9558 11,6179 3,10181 1,61542 1,9558 655,957 1.975,94 5.172,09 655,957 1,42142 110,265 1,0455 27,588 655,957 655,957 745,57 CINA (Rep, Popolare di) (*) Renminbi(Yuan) CNY 144 7,76346 COLOMBIA COMORE (Isole) CONGO (Rep, Democratica) CONGO (Repubblica del) COREA DEL NORD COREA DEL SUD (*) COSTA D AVORIO COSTA RICA CROAZIA (*) CUBA DANIMARCA (*) DOMINICA DOMINICANA (Repubblica) EGITTO EL SALVADOR EMIRATI ARABI UNITI ERITREA ETIOPIA FALKLAND o MALVINE (Isole) Peso Colombiano Franco Isole Comore Franco Congolese Franco CFA Won Nord Won Sud Franco CFA Colon Costa Rica Kuna Peso Cubano Corona Danese Dollaro Caraibi Est Peso Dominicano Lira Egiziana Colon Salvadoregno Dirham Emirati Arabi Nakfa Birr Sterlina Falkland COP KMF CDF XAF KPW KRW XOF CRC HRK CUP DKK XCD DOP EGP SVC AED ERN ETB FKP 40 210 261 43 182 119 209 77 229 67 7 137 116 70 117 187 243 68 146 2595,77 491,968 1171,22 655,957 2,788 1.345,25 655,957 683,92 7,65731 1,26727 7,4448 3,42164 55,5004 9,06617 11,0886 4,65471 19,0409 25,373 0,788609 23 | Indici & dati Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre FIJI FILIPPINE (*) FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE GABON GAMBIA GEORGIA GHANA GIAMAICA GIAPPONE (*) GIBILTERRA GIBUTI GIORDANIA GRENADA GUATEMALA GUINEA GUINEA BISSAU GUINEA EQUATORIALE GUYANA HAITI HONDURAS HONG KONG (Cina) (*) INDIA (*) INDONESIA (*) IRAN Dollaro Fiji Peso Filippino DSP FJD PHP XDR 147 66 188 2,45481 56,8073 0,852599 Franco CFA Dalasi Lari Cedi Dollaro Giamaicano Yen Giapponese Sterlina Gibilterra Franco Gibuti Dinaro Giordano Dollaro Caraibi Est Quetzal Franco Guineano Franco CFA Franco CFA Dollaro Guyana Gourde Lempira Dollaro Hong Kong Rupia Indiana Rupia Indonesiana Rial Iraniano XAF GMD GEL GHS JMD JPY GIP DJF JOD XCD GTQ GNF XOF XAF GYD HTG HNL HKD INR IDR IRR 43 193 230 276 142 71 44 83 89 137 78 129 209 43 149 151 118 103 31 123 57 655,957 54,2374 2,22291 4,05075 142,496 136,845 0,788609 225,221 0,898497 3,42164 9,69309 8.933,23 655,957 655,957 262,592 58,1072 26,9334 9,83087 77,7896 15.389,8 33820,4 IRAQ Dinaro Iracheno IQD 93 1.476,37 ISLANDA ISRAELE (*) KAZAKISTAN KENYA KIRGHIZISTAN KUWAIT LAOS LESOTHO LIBANO LIBERIA LIBIA LITUANIA (*) MACAO MACEDONIA Corona Islanda Shekel Tenge Kazakistan Scellino Keniota Som Dinaro Kuwait Kip Loti Lira Libanese Dollaro Liberia Dinaro Libico Litas Pataca Denar Macedonia ISK ILS KZT KES KGS KWD LAK LSL LBP LRD LYD LTL MOP MKD 62 203 231 22 225 102 154 172 32 155 69 221 156 236 153,062 4,72492 229,996 113,053 70,2031 0,366099 10199,8 14,0266 1.910,42 107,085 1,55271 3,4528 10,126 61,6208 24 | Indici & dati Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre MADAGASCAR MALAWI MALAYSIA (*) MALDIVE MALI MAROCCO MAURITANIA MAURITIUS MESSICO (*) MOLDAVIA MONGOLIA MOZAMBICO MYANMAR (Birmania) NAMIBIA NEPAL NICARAGUA NIGER NIGERIA NORVEGIA (*) NUOVA ZELANDA (*) OMAN PAKISTAN PANAMA PAPUA NUOVA GUINEA PARAGUAY PERU POLINESIA FRANCESE POLONIA (*) QATAR Ariary Kwacha Malawi Ringgit Rufiyaa Franco CFA Dirham Marocco Ouguiya Rupia Mauritius Peso Messicano Leu Moldavia Tugrik Metical Kyat Dollaro Namibia Rupia Nepalese Cordoba Oro Franco CFA Naira Corona Norvegese Dollaro Neozelandese Rial Oman Rupia Pakistana Balboa Kina Guarani Nuevo Sol Franco CFP Zloty Riyal Qatar MGA MWK MYR MVR XOF MAD MRO MUR MXN MDL MNT MZN MMK NAD NPR NIO XOF NGN NOK NZD OMR PKR PAB PGK PYG PEN XPF PLN QAR 268 157 55 158 209 84 196 170 222 235 160 272 107 252 161 120 209 81 8 113 184 26 162 190 101 201 105 237 189 3.186,4 548,611 4,1436 19,5025 655,957 11,0695 385,156 39,7696 17,0713 18,5978 2.344,38 39,0977 1260,77 14,0266 124,56 33,3683 655,957 208,787 8,31363 1,60896 0,487689 130,284 1,26727 3,17436 5.783,82 3,68305 119,332 4,20664 4,61492 REGNO UNITO (*) ROMANIA (*) RUSSIA (*) RWANDA SALOMONE ISOLE SAMOA OCCIDENTALI SANT ELENA SAO TOME e PRINCIPE SENEGAL SERBIA SEYCHELLES Sterlina Gran Bretagna Leu Rublo Russia Franco Ruanda Dollaro Isole Salomone Tala Sterlina SElena Dobra Franco CFA Dinaro Serbo Rupia Seychelles GBP RON RUB RWF SBD WST SHP STD XOF RSD SCR 2 270 244 163 206 164 207 191 209 274 185 0,788609 4,41527 51,938 874,737 9,40843 3,02712 0,788609 24.500,00 655,957 119,214 17,3796 25 | Indici & dati Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre SIERRA LEONE SINGAPORE (*) SIRIA SOMALIA SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT E GRENADINES STKITTIS E NEVIS STATI UNITI (*) SUD AFRICA (*) SUD SUDAN SUDAN SURINAME SVEZIA (*) SVIZZERA (*) SWAZILAND TAGIKISTAN TAIWAN TANZANIA THAILANDIA (*) TOGO TONGA ISOLA TRINIDAD e TOBAGO TUNISIA TURCHIA (*) TURKMENISTAN UCRAINA UGANDA UNGHERIA (*) URUGUAY UZBEKISTAN VANUATU VENEZUELA Leone Dollaro Singapore Lira Siriana Scellino Somalo Rupia Sri Lanka Dollaro Caraibi Est Dollaro Caraibi Est Dollaro Caraibi Est Dollaro USA Rand Sterlina Sud Sudanese Sterlina Sudanese Dollaro Suriname Corona Svedese Franco Svizzero Lilangeni Somoni Tagikistan Dollaro Taiwan Scellino Tanzania Baht Franco CFA Pa Anga Dollaro Trinidad e Tobago Dinaro Tunisino Lira Turca Manat Turkmenistan Hryvnia Scellino Ugandese Forint Ungherese Peso Uruguaiano Sum Uzbekistan Vatu Bolivar SLL SGD SYP SOS LKR XCD XCD XCD USD ZAR SSP SDG SRD SEK CHF SZL TJS TWD TZS THB XOF TOP TTD TND TRY TMT UAH UGX HUF UYU UZS VUV VEF 165 124 36 65 58 137 137 137 1 82 279 275 266 9 3 173 264 143 125 73 209 167 166 80 267 278 241 126 153 53 232 208 277 5,52533 1,61542 206,363 984,564 165,553 3,42164 3,42164 3,42164 1,26727 14,0266 3,73846 7,27593 4,182 9,17974 1,20781 14,0266 6,33285 38,5288 2.145,47 41,1387 655,957 2,37508 8,03933 2,28274 2,85774 3,61173 16,4213 3.395,58 307,846 30,8386 3.009,48 125,123 7,97381 VIETNAM Dong VND 145 26.921,7 YEMEN (Repubblica) ZAMBIA Rial Kwacha Zambia YER ZMW 122 148 272,36 8,02212 Nota Bene: Per le sole valute evidenziate con l’asterisco (*), si tratta di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del Sebc, 26 | Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre 27 | Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Scheda operativa Applicabilità dell’Iva per le cessioni di abitazioni ABITAZIONE DI LUSSO Sono considerate “di lusso” le abitazioni accatastate A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico), oltre alla categoria A/10 (uffici e studi privati) in quanto non abitativa. Soggetto cedente Aliquota Iva Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa costruttrice o ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa non costruttrice o non ristrutturatrice 22% € 200,00 € 200,00 € 200,00 22% su opzione (1) Operazione esente € 200,00 € 200,00 € 200,00 9% (2) € 50,00 € 50,00 Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E). 1 ( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 9%), sia alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo 2 il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto acquirente sia soggetto passivo Iva. ( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. ABITAZIONE NON DI LUSSO - CON AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Possono beneficiare dell’agevolazione “prima casa” le unità accatastate nel Gruppo A, ad eccezione delle categorie considerate “di lusso”, ossia A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico) e della categoria A/10 (uffici e studi privati) in quanto non abitativa. Soggetto cedente Aliquota Iva Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa costruttrice o ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa non costruttrice o non ristrutturatrice 4% € 200,00 € 200,00 € 200,00 4% su opzione (1) Operazione esente € 200,00 € 200,00 € 200,00 2% (2) € 50,00 € 50,00 Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E). 1 ( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 2%), sia alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. 28 | Scheda operativa Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre 2 ( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. ABITAZIONE NON DI LUSSO - SENZA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Sono considerate “di lusso” le abitazioni accatastate A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico), oltre alla categoria A/10 (uffici e studi privati) in quanto non abitativa. Soggetto cedente Aliquota Iva Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa costruttrice o ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa non costruttrice o non ristrutturatrice 10% € 200,00 € 200,00 € 200,00 10% su opzione (1) Operazione esente € 200,00 € 200,00 € 200,00 9% (2) € 50,00 € 50,00 Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E). 1 ( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 9%), sia alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo 2 il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto acquirente sia soggetto passivo Iva. ( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. ALLOGGI SOCIALI Per “alloggio sociale” si intende quello definito dal D.M. 22 aprile 2008 come unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo, nei confronti di coloro che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano, tra questi, anche gli alloggi realizzati, o recuperati, da operatori pubblici o privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà ((cfr.: circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E). Soggetto cedente Aliquota Iva Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa costruttrice o ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa non costruttrice o non ristrutturatrice 4% € 200,00 € 200,00 € 200,00 4% su opzione (1) 4% su opzione (1) € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E). 1 ( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquote del 2% o del 9%, a seconda se ricorrano, o meno, i requisiti “prima casa”) sia alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto 29 | Scheda operativa Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre acquirente sia soggetto passivo Iva. BOX, CANTINA, SOFFITTA PERTINENZIALI AD UN ALLOGGIO SOCIALE (una per ciascuna categoria catastale) Le regole operative previste per gli “alloggi sociali” si devono ritenere estese all’acquisto, anche se con atto separato, delle unità immobiliari pertinenziali classificate nelle categorie catastali C2 (cantina), C6 (box) e C7 (soffitta), limitatamente ad una per ciascuna categoria. Soggetto cedente Aliquota Iva Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa costruttrice o ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa non costruttrice o non ristrutturatrice 4% € 200,00 € 200,00 € 200,00 4% su opzione (1) 4% su opzione (1) € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E). 1 ( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquote del 2% o del 9%, a seconda se ricorrano, o meno, i requisiti “prima casa”) sia alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto acquirente sia soggetto passivo Iva. BOX, CANTINA, SOFFITTA PERTINENZIALI ALLA PRIMA CASA NON DI LUSSO CON SPECIFICA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA (una per ciascuna categoria catastale) Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” si devono ritenere estese all’acquisto, anche se con atto separato, delle unità immobiliari pertinenziali classificate nelle categorie catastali C2 (cantina), C6 (box) e C7 (soffitta), limitatamente ad una per ciascuna categoria. Soggetto cedente Aliquota Iva Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa costruttrice o ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa non costruttrice o non ristrutturatrice 4% € 200,00 € 200,00 € 200,00 4% su opzione (1) Operazione esente € 200,00 € 200,00 € 200,00 2% (2) € 50,00 € 50,00 Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E). 1 ( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 2%), sia alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. 2 ( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. 30 | Scheda operativa Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre BOX, CANTINA, SOFFITTA PERTINENZIALI ALL’ABITAZIONE ABITAZIONE DI LUSSO Sono considerate “di lusso” le abitazioni accatastate A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico), oltre alla categoria A/10 (uffici e studi privati) in quanto non abitativa. Soggetto cedente Aliquota Iva Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa costruttrice o ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa non costruttrice o non ristrutturatrice 22% € 200,00 € 200,00 € 200,00 22% su opzione (1) Operazione esente € 200,00 € 200,00 € 200,00 9% (2) € 50,00 € 50,00 Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E). 1 ( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 9%), sia alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo 2 il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto acquirente sia soggetto passivo Iva. ( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. BOX, CANTINA, SOFFITTA PERTINENZIALI ALL’ABITAZIONE NON DI LUSSO SENZA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Soggetto cedente Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa costruttrice o ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa non costruttrice o non ristrutturatrice Aliquota Iva Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale 10% € 200,00 € 200,00 € 200,00 10% su opzione (1) Operazione esente € 200,00 € 200,00 € 200,00 9% (2) € 50,00 € 50,00 Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E). 1 ( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 9%), sia alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo 2 il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto acquirente sia soggetto passivo Iva. ( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. ULTERIORE BOX, CANTINA, SOFFITTA PERTINENZIALI ALLA PRIMA CASA NON DI LUSSO CON SPECIFICA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 31 | Scheda operativa Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Soggetto cedente Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa costruttrice o ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori Impresa non costruttrice o non ristrutturatrice Aliquota Iva Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale 10% € 200,00 € 200,00 € 200,00 10% su opzione (1) Operazione esente € 200,00 € 200,00 € 200,00 9% (2) € 50,00 € 50,00 Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E). 1 ( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 9%), sia alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo 2 il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto acquirente sia soggetto passivo Iva. ( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. 32 | Scheda operativa Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Dossier Casi Valutazione dell’opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2014 – 2016 Le società di capitali hanno la possibilità, se sussistono specifici requisiti, di esercitare l’opzione per il “regime di trasparenza”, in relazione al quale il reddito prodotto dalla società viene imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Ai sensi degli artt. 115 e 116, del Tuir, tale possibilità riguarda: le società di capitali i cui soci sono altre società di capitali; le società a “ristretta base societaria”, nel qual caso è necessario, invece, che i soci siano persone fisiche e che il loro numero, durante tutto il periodo d'imposta trasparente, non ecceda le dieci unità (venti per i soci delle cooperative), tenendo presente che per la verifica di tale numero occorre considerare, inoltre, gli eventuali comproprietari della medesima quota, nel caso in cui i relativi diritti vengano esercitati a mezzo di rappresentante comune. Inoltre, la medesima non è subordinata al possesso di determinate percentuali di diritti di voto o di partecipazioni gli utili, ma al mero possesso della qualità di socio. Poiché, con decorrenza dal 2015, per disposto dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 175/2014, viene meno l’invio della comunicazione in quanto l’opzione verrà esercitata in sede di adempimento dichiarativo che deve essere presentato “nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”. Ne deriva, di conseguenza, che l’esercizio dell’opzione al regime di trasparenza per il triennio: 2014-2016, la società deve procedere a presentare telematicamente, entro la fine del primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione (quindi: entro il 31 dicembre 2014 se l’anno 2014 è il primo anno del triennio) all’Agenzia delle entrate una specifica comunicazione evidenziante la propria opzione, nonché quelle esplicitate dai soci, mediante l’utilizzo dell’apposito modello “Comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali” approvato con il provvedimento del 4 agosto 2004; 2015-2017, deve essere comunicato nel modello Unico 2015, la cui presentazione deve avvenire entro il 30 settembre 2015, acquisendo, entro lo stesso termine, l’adesione dei soci. Il regime di trasparenza consente di pervenire all’eliminazione dell’effetto della doppia imposizione conseguente all’abolizione del credito d’imposta sui dividendi. Infatti, gli utili distribuiti ai soci dalla società, che sono già stati assoggettati all’Ires con l’aliquota del 27,50%, sono soggetti ulteriormente alla tassazione in capo ai soci, tenendo presente che se si tratta di: partecipazione qualificata, con applicazione delle aliquote Irpef nella misura del 49,72%; partecipazione non qualificata, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%. Pertanto, allo scopo di individuare la convenienza per il regime in argomento è necessario calcolare l’entità dell’onere fiscale complessivo sostenuto dalla società e dai soci conseguente all’operatività di tale regime rispetto a quello ordinario di tassazione. Caso – si ipotizzi una società a responsabilità limitata costituita da due soci (Paolo Rossi e Maria Bianchi), che non possiedono altri redditi da conteggiare nell’imponibile fiscale personale, la cui partecipazione al capitale sociale è pari rispettivamente al 55% e al 45% (oltre all’Irpef i soci persone fisiche sono soggetti all’addizionale comunale e regionale complessiva del 1,50%). Ai fini dichiarativi della società a responsabilità limitata si rilevano i seguenti dati: 33 | Dossier Casi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre descrizione Utile d’esercizio Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Reddito imponibile ai fini fiscali Irap corrisposta dalla società Ires [27,50% di € 60.000,00] Importi in euro 49.000,00 13.000,00 2.000,00 60.000,00 4.500,00 16.500,00 Rif. A B C D=A+B-C E F Soluzione: • individuazione del carico fiscale della società a responsabilità limitata: - tassazione ordinaria: descrizione Utile d’esercizio [A] Reddito imponibile società [D] Irap dovuta dalla società [E] Ires dovuta dalla società [F] Utile netto [A-E-F] Dividendo di competenza del socio Paolo Rossi [55% di € 27.500,00] Dividendo spettante al socio Maria Bianchi [45% di € 27.500,00] - tassazione per trasparenza: descrizione Tassazione ordinaria in euro 49.000,00 60.000,00 4.500,00 16.500,00 27.500,00 15.125,00 12.375,00 Tassazione per trasparenza in euro Utile d’esercizio [A] Reddito imponibile società [D] Irap dovuta dalla società [E] Ires dovuta dalla società [F] Utile netto [A-E-F] Imputazione quota reddito imponibile al socio Paolo Rossi [55% di € 60.000,00] Imputazione quota reddito imponibile al socio Maria Bianchi [45% di € 60.00,00] 49.000,00 60.000,00 4.500,00 0,00 44.500,00 33.000,00 27.000,00 • individuazione del carico fiscale del socio Paolo Rossi (quota di partecipazione: 55%): - tassazione ordinaria: descrizione Dividendo percepito [55% di € 27.500,00] Quota imponibile del dividendo percepito [49,72% di € 15.125,00 – arr.] Altri redditi Reddito imponibile ai fini Irpef Imposta Irpef dovuta [23% di € 7.520,00 – arr.] Addizionale regionale comunale [1,50% di € 7.520,00 – arr.] Totale Irpef e addizionali dovute Tassazione ordinaria in euro 15.125,00 7.520,00 0,00 7.520,00 1.730,00 113,00 1.843,00 34 | Dossier Casi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre - tassazione per trasparenza: descrizione Utile imputato per competenza [55% di € 60.000,00] Quota imponibile dell’utile di competenza Altri redditi Reddito imponibile ai fini Irpef Imposta Irpef dovuta [(23% di € 15.000,00) + (27% di € 13.000,00) + (38% di € 5.000,00)] = [€ 3.450,00 + € 3.510,00 + € 1.900,00] Addizionale regionale comunale [1,50% di € 33.000,00] Totale Irpef e addizionali dovute Tassazione per trasparenza in euro 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 8.860,00 495,00 9.355,00 • individuazione del carico fiscale del socio Maria Bianchi (quota di partecipazione: 45%): - tassazione ordinaria: descrizione Dividendo percepito [45% di € 27.500,00] Quota imponibile del dividendo percepito [49,72% di € 12.375,00 – arr.] Altri redditi Reddito imponibile ai fini Irpef Imposta Irpef dovuta [23% di € 6.153,00 – arr.] Addizionale regionale comunale [1,50% di € 6.153,00 – arr.] Totale Irpef e addizionali dovute - tassazione per trasparenza: descrizione Utile imputato per competenza [45% di € 60.000,00] Quota imponibile dell’utile di competenza Altri redditi Reddito imponibile ai fini Irpef Imposta Irpef dovuta [(23% di € 15.000,00) + (27% di € 12.000,00) = [€ 3.450,00 + € 3.240,00] Addizionale regionale comunale [1,50% di € 27.000,00] Totale Irpef e addizionali dovute • analisi della tassazione: - ordinaria: descrizione Ires a carico della società Irpef e addizionali dovute dal socio Paolo Rossi Irpef e addizionali dovute dal socio Maria Bianchi Tassazione complessiva Tassazione ordinaria in euro 12.375,00 6.153,00 0,00 6.153,00 1.415,00 92,00 1.507,00 Tassazione per trasparenza in euro 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 6.690,00 405,00 7.095,00 Importi in euro 16.500,00 1.843,00 1.507,00 19.850,00 35 | Dossier Casi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre - per trasparenza: descrizione Ires a carico della società Irpef e addizionali dovute dal socio Paolo Rossi Irpef e addizionali dovute dal socio Maria Bianchi Tassazione complessiva da cui: descrizione Ammontare tassazione ordinaria Ammontare tassazione per trasparenza Differenza (tassazione ordinaria maggiore di quella per trasparenza) Importi in euro 00,00 9.355,00 7.095,00 16.450,00 Importi in euro 19.850,00 16.450,00 3.400,00 Tardiva trasmissione telematica dell’adempimento dichiarativo da parte dell’intermediario Nell’ipotesi di omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si rende operativa una specifica sanzione in capo all’intermediario abilitato. Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, “le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse”. Si ritiene che tale qualificazione possa valere esclusivamente per il contribuente, ma non per l’intermediario, atteso che sempre ai sensi del citato comma 7 le dichiarazione presentate con ritardo superiore a novanta giorni “… costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”. Pertanto, vi sarà omessa trasmissione telematica da parte dell’intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine. Per converso, vi sarà tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione delle dichiarazione, benché l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. E’, infine, opportuno precisare che vi sarà tardiva trasmissione telematica per l’intermediario che esegue la trasmissione oltre un mese dall’assunzione dell’impegno, nel caso in cui l’impegno medesimo sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni; tanto si desume dal comma 7-ter dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998, secondo cui: “le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati […] successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente”. In sintesi, la trasmissione telematica si deve ritenere: omessa, se non è stata effettuata o se non è andata a buon fine; tardiva, se è stata effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione, se l’impegno alla trasmissione risulta assunto entro tale termine; tardiva oltre un mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione, se il medesimo risulta assunto dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione; tenendo in considerazione che in presenza di omessa o di tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nella misura da € 516,00 a € 5.164,00. 36 | Dossier Casi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Pertanto, l’intermediario che intende avvalersi del ravvedimento operoso deve corrispondere l’importo di € 64,50 (un ottavo di € 516,00) per ciascuna trasmissione telematica che risulta omessa o tardiva. Ai fini del ravvedimento è necessario, però, distinguere la posizione del contribuente da quella del soggetto incaricato della trasmissione telematica, in quanto: per il contribuente, ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione unificata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo (da € 258,00 a € 1.032,00) e, quindi, € 25,00, tenendo presente che: - è necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta prevista per ciascuna delle suddette dichiarazioni presentate tardivamente; - l'obbligo di presentazione in forma unificata delle dichiarazioni è una mera modalità di adempimento dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'autonomia di ciascuna dichiarazione, essendo il relativo obbligo previsto dalle singole leggi d'imposta; - il modello Unico, in altri termini, è un modello unificato mediante il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi e dell'Iva; per l’intermediario, invece, è prevista un’unica sanzione per il tardivo od omesso invio “delle dichiarazioni”. Non vi è, dunque, simmetria tra la posizione del contribuente, a carico del quale sono previste specifiche sanzioni per la mancata presentazione di ciascuna delle dichiarazioni che confluiscono nel modello Unico e la sanzione posta a carico dell’intermediario per la tardiva od omessa “trasmissione delle dichiarazioni” che è unica. Ciò comporta che ai fini del ravvedimento l’intermediario, in caso di mancato invio di un modello Unico in cui sono confluite più dichiarazioni, deve versare un’unica volta la sanzione prevista dall’articolo 7-bis citato, maggiorata di un quarto del minimo (€ 129,00) e non, come il contribuente, tante sanzioni ridotte quante sono le dichiarazioni che confluiscono nel modello Unico presentate in ritardo. In sintesi, nell’ipotesi di: diverse dichiarazioni contenute in un singolo file, che determinano la presenza di “un’unica azione o omissione, anche se in presenza di diverse violazioni della medesima disposizione concretizzando il cosiddetto concorso formale omogeneo (cumulo giuridico) soggetto alla sanzione amministrativa di € 645,00 [€ 516 + un quarto di € 516,00] = [€ 516,00 + € 129,00] per le diverse dichiarazioni presenti nel file non inviato o trasmesso tardivamente; presenza di diversi file, che determinano la presenza di diverse azioni e/o omissioni o diverse violazioni formali della medesima disposizione concretizzando il cosiddetto concorso materiale (cumulo materiale) soggetto alla sanzione amministrativa di € 516,00 per ogni file contenente una sola dichiarazione, tenendo presente che il modello Unico contenente le dichiarazione dei redditi e dell’Iva, deve necessariamente essere valutato come un “solo adempimento” o, in alternativa, soggetto alla sanzione amministrativa di € 645,00 per ogni file contenente più dichiarazioni. Allo scopo di sottrarsi dall’applicazione delle sanzioni amministrative predette, l’intermediario abilitato ha la possibilità di procedere a regolarizzare violazioni utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, se, ovviamente, non risultano iniziate attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. In concreto, per regolarizzare l’eventuale omesso invio telematico del modello Unico 2014 l’intermediario deve procedere a: eseguire la trasmissione dell’adempimento dichiarativo entro 90 giorni dal termine di scadenza, e, quindi, entro e non oltre il 29 dicembre 2014; corrispondere la sanzione amministrativa ridotta di € 51,00 (pari a un decimo di € 516,00), utilizzando il modello F24, nel qual deve specificare il codice tributo “8924” e il dato temporale di competenza “2014” per individuare il periodo o “Anno di riferimento” in cui risulta commessa la violazione. 37 | Dossier Casi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre Poiché la data di assunzione dell’impegno all’effettuazione della trasmissione risulta indicata nel frontespizio della dichiarazione, nell’ipotesi di dichiarazioni inviate oltre il termine del 30 settembre 2014 per motivi non imputabili all’intermediario è necessario riscontrare che tra la data di assunzione dell’impegno) e quella di effettivo invio non risulti passato più di un mese. Caso 1 – si ipotizzi che l’intermediario abilitato Paolo Rossi ha assunto, in data 20 luglio 2014, l’impegno ad eseguire la trasmissione dell’adempimento dichiarativo di una società della Alfa s.a.s. (che ha corrisposto le imposte dovute in termine), composto da modello Unico 2014-SP (imposte sui redditi e Iva) e del modello Irap 2014), ma ha provveduto ad eseguire la trasmissione telematica dopo il termine del 30 settembre 2014. Soluzione Ai fini del ravvedimento è necessario provvedere: - all’invio telematico delle dichiarazioni entro il 29 dicembre 2014, specificando quale data di impegno alla trasmissione “20 luglio 2014”; - al pagamento della sanzione amministrativa ridotta pari a € 75,00 (€ 25,00 x 3), utilizzando il modello F24 e specificando il codice tributo “8911”, per sanare la “dichiarazione tardiva” in capo al contribuente; - al versamento della sanzione amministrativa ridotta pari a € 102,00 (€ 51 x 2), utilizzando il modello F24 e specificando il codice tributo “8924”, per regolarizzare la “tardiva presentazione telematica” in capo all’intermediario abilitato. Caso 2 – si ipotizzi che l’intermediario abilitato Paolo Rossi ha assunto, in data 3 novembre 2014, l’impegno ad eseguire la trasmissione dell’adempimento dichiarativo per il contribuente privato Mario Bianchi, rilasciando allo stesso l’impegno alla trasmissione telematica del modello Unico 2014-PF con indicata la data di assunzione predetta (3 novembre 2014). Soluzione Se l’intermediario abilitato procede ad eseguire la trasmissione telematica entro i successivi 30 giorni dal 3 novembre 2014, annotando nel frontespizio del modello Unico 2014-PF la data “3.11.2014” quale data di impegno: - l’intermediario abilitato ha posto in essere il suo impegno nei termini previsti e, quindi, non ha commesso alcuna violazione e, conseguentemente, non è soggetto ad alcuna sanzione; - il contribuente, invece, poiché ha consegnato in ritardo l’adempimento dichiarativo all’intermediario abilitato per la trasmissione, si è la fattispecie della “dichiarazione tardiva”, che può essere regolarizzata, entro il 29 dicembre 2014, con l’istituto del ravvedimento operoso, mediane corresponsione della sanzione amministrativa ridotta di € 25,00 (un decimo di € 258,00), utilizzando il modello F24 e specificando il codice tributo “8911”. Bonus immobili destinati alla locazione L’art. 21 del decreto «Sblocca Italia» (D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), ha previsto una specifica deduzione per gli acquisti di unità immobiliari destinate alla locazione a canone «concordato» posti in essere da parte di persone fisiche private e, quindi, non esercenti attività commerciali destinate alla locazione, tenendo presente che per le acquisizioni successive alla data dell’11 novembre 2014, i beni agevolabili sono quelli che risultavano “invenduti” a tale data. Ai fini procedurali, si pone in rilievo che l’agevolazione compete per l’acquisto di unità immobiliari: 38 | Dossier Casi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre a destinazione abitativa di nuova realizzazione o rientranti nell’ambito di operazioni oggetto di restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione (ex art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); effettuato, nel periodo dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, da cooperative edilizie, da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare oppure da imprese che li ha costruiti o ristrutturati, diverse dalle precedenti; nonché per gli oneri di appalto per la costruzione di unità abitative su aree edificabili che risultavano già possedute prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti i previsti diritti edificatori. L’unità immobiliare oggetto di compravendita e di locazione, deve necessariamente rispettare le seguenti caratteristiche oggettive: - destinazione residenziale “non di lusso” e, quindi, sono agevolabili sono quelli rientranti nella categoria catastale A, con esclusione di A/1, A/8 e A/9; - non deve risultare localizzati nelle zone omogenee classificate E di cui al D.M. 1° aprile 1968, n. 1444, per cui non devono essere costruzione realizzate in zone del territorio destinate ad usi agricoli; - deve conseguire prestazioni energetiche rientranti nell’ambito della classe A o B nazionale oppure in relazione alla relativa normativa regionale; - deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo, tenendo in considerazione che il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto. Per quanto attiene al contratto di locazione è necessario puntualizzare che: − non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario; − il canone di locazione non deve risultare di entità superiore a quello definito dalla convenzione-tipo di cui all’art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata oppure al minore ammontare previsto per i cosiddetti contratti a “canone concordato” tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431) e per i contratti a “canone speciale”, per i quali il medesimo non deve superare il 5% del valore convenzionale dell’alloggio oggetto di locazione (art. 3, comma 114, della L. 24 dicembre 2003, n. 350). si prevede che non debbano sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario e che il canone non deve essere superiore a quello «concordato». La deduzione, che compete: nella misura del 20% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare risultante dall’atto di compravendita o dell’importo complessivo degli oneri di costruzione attestati dall’impresa che ha eseguito i lavori, tenendo presente, inoltre, che l’agevolazione è anche beneficiabile in relazione agli interessi passivi dipendenti dal mutuo stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare; fino ad un’entità massima complessiva di spesa di € 300.000,00, tenendo presente che la medesima spetta per l’acquisto e/o la realizzazione anche di più unità immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando il limite massimo complessivo predetto; deve necessariamente risultare ripartita in otto quote annuali di pari importo con decorrenza dall’anno in cui è stato stipulato il contratto di locazione, tenendo, in ogni caso, in considerazione che non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per la medesima iniziativa. L’agevolazione, configurandosi come deduzione dal reddito, potrebbe essere di interesse per gli investitori che vogliono conseguire un risparmio fiscale, il quale da un lato è collegato all’aliquota Irpef marginale riferita al reddito del contribuente e dall’altro deve tener conto anche della minor tassazione del canone di 39 | Dossier Casi Circ. n. 22/2014 Periodo 16-31 dicembre locazione a seguito dell’applicazione della cedolare secca (aliquota del 10%), anche se il proprietario ha l’obbligo di locare il bene ad un canone generalmente più basso rispetto a quello di mercato. Caso – si consideri una persona fisica che possiede un reddito imponibile 2014 la cui aliquota marginale Irpef è del 43% (reddito superiore a € 75.000,00), oltre ad una addizionale regionale Irpef dell’1,23%, che ha effettuato l’acquisizione di una unità immobiliare del costo complessivo di € 250.000,00, avente le caratteristiche di cui all’art. 21 del decreto «Sblocca Italia», immediatamente locata ad un canone agevolato di € 4.800,00 annui. Soluzione La persona fisica privata (non esercente attività commerciale) per l’unità immobiliare - avente le caratteristiche di cui all’art. 21 predetto - destinata alla locazione, ha diritto di beneficiare di una deduzione di € 50.000,00 [20% di € 250.000,00], da suddividere in otto quote annuali da € 6.250,00 [€ 50.000,00 : 8]. Considerando che l’unità immobiliare acquistata è stata locata ad un canone annuo di € 4.800,00, il risparmio fiscale del contribuente può essere così individuato: • € 2.764,00, per minor Irpef e addizionale (aliquota complessiva di 44,23% dato dalla somma del 43% dell’Irpef e dell’1,23% dell’addizionale) derivante dall’onere deducibile [44,23% di € 6.250,00 = € 2.764,00]; • € 1.537,00, per minor Irpef e addizionale (aliquota complessiva di 44,23% dato dalla somma del 43% dell’Irpef e dell’1,23% dell’addizionale) dovuta rispetto alla cedolare secca del 10% su € 4.800,00 (10% di € 480,00). La non tassazione del reddito fondiario al netto della deduzione del 5% è pari a € 1.537,00 [44,23% x (95% di € 4.800,00) - € 480,00] = [(44,23% di € 4.560,00) € 480,00] = [€ 2.017,00 - € 480,00]. Ne deriva, pertanto, che il risparmio fiscale complessivo risulta di entità pari a € 4.301,00 [€ 2.764,00 + € 1.537,00], non tenendo in considerazione, tra l’altro, del risparmio derivante dal mancato versamento dell’imposta di registro conseguente all’opzione per l’applicazione della “cedolare secca”. 40 | Dossier Casi
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