Circolare di - STUDIO MARIANO

Circolare di
studio n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Sommario
Bene a sapersi ..................................................................................................................................... 3
Approvata la legge sulla c.d. "voluntary disclosure", inerente all'emersione ed al rientro di capitali
detenuti all'estero e al potenziamento della lotta all'evasione fiscale............................................... 3
Mod. 730 precompilato: finalità e termini........................................................................................ 4
Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie tramite iscrizione all’archivio Vies ..... 6
Società in perdita sistematica ........................................................................................................... 8
Invertiti gli adempimenti delle lettere d’intento degli esportatori abituali ....................................... 8
Comunicazione operazioni black list ............................................................................................... 9
Deducibilità del pranzo o della cena di natale con i lavoratori dipendenti da parte degli esercenti
attività d’impresa ............................................................................................................................ 10
Fringe benefit del lavoratore dipendente e/o del collaboratore per i mezzi di trasporto ................ 11
Agenda............................................................................................................................................... 14
Scadenzario dal 16 al 31 dicembre 2014 ........................................................................................ 14
Indici & dati...................................................................................................................................... 21
Termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva ............................................... 21
•
Adempimento dichiarativo presentato nei termini di validità ............................................. 21
•
Adempimento dichiarativo non presentato nei termini di validità (dichiarazione omessa) 21
• Adempimento dichiarativo presentato nei termini di validità in presenza di reato
(raddoppio termini) ..................................................................................................................... 21
• Adempimento dichiarativo non presentato nei termini di validità (dichiarazione omessa in
presenza di reato – raddoppio termini) ....................................................................................... 22
Valute estere-medie dei cambi calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di
quotazioni di mercato ..................................................................................................................... 22
Scheda operativa .............................................................................................................................. 28
Applicabilità dell’Iva per le cessioni di abitazioni ......................................................................... 28
Dossier Casi ...................................................................................................................................... 33
Valutazione dell’opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2014 – 2016 ....................... 33
Tardiva trasmissione telematica dell’adempimento dichiarativo da parte dell’intermediario ....... 36
Bonus immobili destinati alla locazione ........................................................................................ 38
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Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Bene a sapersi
Approvata la legge sulla c.d. "voluntary disclosure", inerente
all'emersione ed al rientro di capitali detenuti all'estero e al
potenziamento della lotta all'evasione fiscale
È stata definitivamente approvata la legge cosiddetta “voluntary disclosure”, riguardante sia il rientro di
capitali illecitamente detenuti all’estero da parte di contribuenti residenti in Italia, sia l’autoriciclaggio.
La collaborazione volontaria costituisce una criterio fondamentalmente diverso rispetto a quello dello
scudo fiscale, in quanto sussiste la necessità di documentare e, quindi, dichiarare all’Amministrazione
finanziaria la propria situazione sia patrimoniale, sia reddituale in relazione alle attività che sono state non
lecitamente detenute all’estero.
In pratica, il contribuente o soggetto interessato, al fine di beneficiare dell’attenuazione del regime
sanzionatorio, deve procedere a palesare gli illeciti a suo tempo posti in essere, in modo da poter
effettivamente corrispondere tutte le imposte dovute.
Ai fini procedurali, assume rilievo il rapporto con il professionista incaricato a seguire l’operazione di
regolarizzazione, anche se la normativa ha espressamente previsto la presenza di una indispensabile
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve essere attestato che gli atti e/o i documenti
che vengono messi a disposizione per la realizzazione dell’incarico sono veri e che le informazioni
contenute non sono false o incomplete.
Inoltre, risulta anche prevista la possibilità di richiedere la determinazione forfettaria delle imposte dovute,
se l’entità complessiva annua delle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione non è superiore a
2.000.000 di euro, con la determinazione forfettaria è possibile applicare al valore complessivo della
consistenza a fine anno un coefficiente di redditività nella misura del 5% e calcolare la corrispondente
imposta da corrispondere con l’aliquota del 27%.
La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 in relazione alle violazioni che
risultano commesse fino al 30 settembre 2014, tenendo presente, al riguardo, che l’adesione viene meno
se la richiesta risulta presentata successivamente alla formale conoscenza:
di accessi, ispezioni, verifiche;
oppure:
dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo;
e/o:
di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, attinenti all’ambito oggettivo della
regolarizzazione.
Per quanto attiene alle modalità:
di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria;
e:
di pagamento dei relativi debiti tributari;
dovrà essere emanato un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge.
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Mod. 730 precompilato: finalità e termini
Con gli articoli da 1 a 7 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, è stato confermato, in via sperimentale, che
con decorrenza dal 2015, l’Agenzia delle entrate - entro il 15 aprile di ciascun anno - renderà disponibile il
mod. 730 precompilato per i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (ex artt. 49 e 50, comma 1,
lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l), del Tuir).
In pratica, il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:
 hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013;
e che, inoltre;
 hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la “Certificazione Unica 2015” con le informazioni relative ai
redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della “Certificazione
Unica 2015”, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico 2014-PF, pur avendo i requisiti per
presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del
predetto modello Unico, tenendo, in ogni caso, presente che, come regola, la dichiarazione precompilata
non verrà predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente risulta aver
presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento dell’elaborazione
della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai
sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Per permettere la tempistica di precompilazione, è stato stabilito che entro:
il 28 febbraio, deve essere eseguita la trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte delle banche, delle
assicurazioni, degli enti previdenziali, ecc., i dettagli inerenti agli oneri deducibili e/o detraibili dell’anno
precedente oggetto di adempimento dichiarativo ed, in particolare, per quanto attiene:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- i contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
il 7 marzo, deve avvenire la trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica da parte dei
sostituti d’imposta, nonché i riferimenti per la ricezione dei modd. 730-4;
il 7 luglio, deve risultare attuata la presentazione del mod. 730 direttamente al sostituto d’imposta o al
Caf o al professionista abilitato, termine che si ritiene operativo anche nelle situazioni di “assenza” di
sostituto d’imposta. Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che la consegna del mod. 730 al
contribuente da parte del sostituto d’imposta o del Caf o del professionista abilitato deve
necessariamente avvenire prima della trasmissione della dichiarazione e, quindi, comunque, entro il 7
luglio;
il 7 luglio, in caso di adempimento dichiarativo a debito, deve essere effettuata la corresponsione
seguendo le modalità e i termini previsti per i versamenti Irpef;
il 7 luglio, i contribuenti direttamente o tramite i sostituiti d’imposta o i Caf o i professionisti abilitati
devono procedere ad eseguire la trasmissione all’Agenzia delle entrate del mod. 730.
A partire dalle spese sostenute nel 2015, l’Agenzia delle entrate procederà ad acquisire dal cosiddetto
“Sistema tessera sanitaria” i dettagli e le informazioni relativi alle prestazioni sanitarie rese da:
- Asl;
- aziende ospedaliere;
- farmacie, pubbliche e private;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
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- strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici e/o odontoiatri.
Da quanto brevemente accennato, si deduce che, per la predisposizione del modello 730 precompilato,
l’Agenzia delle entrate procederà ad utilizzare le seguenti informazioni:
 i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle entrate dai
sostituti d’imposta, riguardante, tra l’altro, il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le
trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei
familiari a carico;
 i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che
vengono comunicati all’Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle
imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
 alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, come, a titolo meramente
indicativo, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze
riportabili);
 gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria, come, ad esempio, i versamenti effettuati con il modello
F24 e i contributi versati per lavoratori domestici.
In pratica, il contribuente, che avrà la possibilità di prendere visione del modello in esame:
• direttamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle entrate, che come detto, viene messo a
disposizione, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet, tenendo presente che per
accedere alla medesima è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:
- online, accedendo al sito “www.agenziaentrate.gov.it” e inserendo alcuni dati personali;
- per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una
telefonata urbana);
- in ufficio, presentando un documento di identità.
oppure:
• tramite il proprio sostituto d’imposta oppure tramite il Caf e/o il professionista abilitato, che
necessariamente deve essere previamente autorizzato con apposita delega.
Nella sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato, sarà possibile
visualizzare:
 il modello 730 precompilato;
 l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che
saranno trattenute in busta paga;
 il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione;
 un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle
principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione, come, ad esempio, i dati del sostituto
che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi
sul mutuo.
Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite
direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte in un ulteriore prospetto per consentire al contribuente
di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato.
Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si
conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.).
Nello stesso prospetto vengono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che, quindi,
richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato
gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella
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dichiarazione dell’anno precedente, in quanto gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari,
generalmente, diminuiscono nel corso degli anni.
Il contribuente, come già accennato, dopo aver “ricevuto” il modello dichiarativo precompilato, ha la
possibilità di:
accettarlo integralmente (cioè senza apportare alcuna modifica), nel qual caso se viene presentato
direttamente o tramite il sostituto d’imposta si rende operativa l’esclusione dai controlli formali per
quanto attiene il dettaglio degli oneri messi a disposizione dai soggetti terzi, ad eccezione per la
fondatezza delle condizioni soggettive che consentono di beneficiare delle detrazioni e/o delle deduzioni
o delle agevolazioni, mentre se viene trasmessa per il tramite di un Caf o di un professionista abilitato i
previsti controlli formali e preventivi continuano ad esplicare la loro operatività;
non accettarlo integralmente e, quindi, procedere all’adempimento dichiarativo dopo aver apportato
variazioni e/o integrazioni, nel qual caso se la presentazione avviene direttamente o per il tramite del
sostituto d’imposta la dichiarazione si deve considerare oggetto del controllo formale da parte del
contribuente, mentre se avviene utilizzando un Caf o un professionista abilitato, il riscontro formale
viene eseguito nei riguardi di questi ultimi, salvo il controllo dell’effettiva spettanza delle condizioni
soggettive che consentono al soggetto interessato di beneficiare delle detrazioni e/o delle deduzioni o
delle agevolazioni;
rifiutare il modello precompilato e, conseguentemente, procedere come nel passato e, quindi, fare
riferimento al sostituto d’imposta o ad un Caf o a un professionista abilitato per porre in essere
l’adempimento dichiarativo.
Ai fini sanzionatori, si ritiene opportuno puntualizzare che l’eventuale apposizione del visto di conformità
“infedele” da parte del Caf o del professionista abilitato determina, a carico dei medesimi, l’onere di
procedere al pagamento non solamente della maggiore imposta, ma anche delle sanzioni amministrative e
degli interessi conseguenti che, ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sarebbero stati
a carico del contribuente, salva l’ipotesi in cui la causa del visto infedele non sia derivata da un
comportamento doloso o gravemente colposo del soggetto interessato.
In ogni caso, se entro il 10 novembre successivo alla presentazione dell’adempimento dichiarativo il Caf o il
professionista abilitato procede a:
- trasmettere una dichiarazione rettificativa;
oppure, se il contribuente non è concorde a ripetere la stessa:
- inviare un’apposita specifica comunicazione delle informazioni o dei dati riguardanti la rettifica;
a carico dell’intermediario incaricato si rende operativa solamente la sanzione amministrativa, tenendo
presente che sussiste la riduzione della medesima ad un ottavo se il pagamento risulta eseguito entro il
termine citato, mentre compete al contribuente corrispondere la dovuta maggiore imposta, oltre agli
inerenti interessi.
Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie tramite
iscrizione all’archivio Vies
Con decorrenza dal 13 dicembre 2014 è operativa, per disposto dell’art. 22 del decreto “Semplificazioni”
(D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), la modifica dell’art. 35 del decreto Iva in base alla quale l’operatore
economico contribuente Iva si deve ritenere abilitato ad effettuare le operazioni intracomunitarie, come
regola, dalla data di attribuzione della partita Iva senza necessità di attendere il trentunesimo giorno
successivo, tenendo, in ogni caso, presente che:
per coloro che sono già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla
presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle entrate per porre in essere le predette operazioni;
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è prevista la cancellazione dall’archivio Vies dei soggetti che non risultano aver presentato modelli
Intrastat per quattro trimestri consecutivi.
Per quanto attiene all’iscrizione nell’archivio Vies-Vat information exchange system, si rammenta che la
richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività o, successivamente,
inviando un’istanza all’ufficio o un’istanza telematica in modalità diretta.
L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i
soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una
stabile organizzazione.
Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per
l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante
fiscale.
La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del
quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori
autonomi), in quanto vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la
selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti
passivi d’imposta.
I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività,
possono farlo mediante apposita istanza, da presentare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate,
direttamente, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata o tramite posta elettronica certificata
(Pec), tenendo presente che in caso di utilizzo della Pec, sono valide le istanze allegate a messaggi, che
siano sottoscritte digitalmente dal contribuente o che siano sottoscritte e presentate mediante copia per
immagine dell’istanza (firmata) unitamente a copia non autenticata di un documento di identità di chi fa
richiesta.
Ai fini procedurali, si ritiene opportuno rammentare che:
 alle istanze presentate tramite raccomandata o tramite Pec non sottoscritta digitalmente, deve essere
allegata copia non autenticata di un documento di identificazione del dichiarante, in quanto
l’eventuale mancanza rende irricevibile l’istanza;
 i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro possono presentare
l’istanza anche alla struttura della direzione regionale competente per il controllo;
 i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello
ANR) devono presentare l’istanza al Centro Operativo di Pescara.
Per completezza, si ritiene opportuno precisare che l’iscrizione nell’archivio VIES è l’unica condizione che
legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomunitarie, per cui la mancata iscrizione non
consente alla controparte comunitaria, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva Iva del
cedente o prestatore o del cessionario o committente italiano, dovrebbe esimersi dal qualificare
fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari.
Ne deriva, di conseguenza, che le eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un
soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´archivio Vies si devono ritenere assoggettate ad
imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria.
La ratio predetta, per converso, applicata al caso di un soggetto passivo italiano non regolarmente iscritto
al Vies che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, determina che il predetto acquisto non si
possa configurare come una operazione intracomunitaria e, pertanto, l’imposta sul valore aggiunto non è
dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore.
Ne consegue che, sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies,
ricevuta la fattura senza Iva dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa
nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo
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dell’inversione contabile, in quanto tale comportamento determina una illegittima detrazione dell’Iva con
applicazione della sanzione amministrativa (ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997).
Si rammenta, inoltre, che in sede di cooperazione amministrativa e a seguito di precisa richiesta in tal senso
da parte dello Stato membro del fornitore, l’Agenzia delle entrate provvederà a segnalare tale operazione
come irregolare e l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare
l’Iva non assolta per effetto della errata qualificazione dell’operazione come intracomunitaria.
Società in perdita sistematica
Con l’art. 18 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, è stato modificato, con decorrenza “dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” (e, quindi, dal “2014” per i
contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies,
del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, è
convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, prevedendo che il periodo di monitoraggio
rilevante ai fini dell’individuazione delle condizioni per la coerente applicazione delle disposizioni operative
per le società di comodo passa da tre a cinque periodi d’imposta.
Ne deriva, di conseguenza, che una società sarà considerata in perdita sistematica se nel 2014 risulta:
in perdita d’esercizio negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
in perdita per quattro periodi d’imposta e per uno ha dichiarato un reddito inferiore a quello minimo
individuato ai sensi dell’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
In pratica, le società commerciali di capitali e di persone, sono considerate di comodo solamente se per
cinque esercizi consecutivi dichiarano una perdita fiscale o quattro volte una perdita e una volta un reddito
inferiore alla soglia degli enti non operativi
Al riguardo, si rammenta che le società in perdita quinquennale sono tenute a dichiarare il reddito minimo
presunto Ires e Irap, nonché ad applicare l’addizionale Ires del 10,50% o la cosiddetta super Ires del 38%,
oltre a subire il congelamento del credito Iva (non rimborsabile né compensabile).
La nuova regola procedurale, come accennato, si rende operativa dal 2014 (specificamente in sede di
redazione del modello Unico 2015), in relazione alla situazione risultante dall’arco temporale “2009-2013”.
Pertanto, anche la società che, in concreto, era già diventata di comodo per il 2014 in relazione al
precedente testo della norma (perdita fiscale nel triennio 2011-2013), esce dalla penalizzazione se nei due
anni precedenti (2009-2010) aveva dichiarato, almeno per un periodo d’imposta, un risultato di effettivo
reddito.
Per completezza, si pone in rilievo che non hanno subito modifiche e, quindi, sono invariate le diverse
situazioni di esonero revenienti da:
cause di disapplicazione automatica di cui al provvedimento dell'11 giugno 2012, da verificare in
almeno uno dei cinque esercizi o periodi d’imposta di osservazione e monitoraggio;
cause legali di esclusione, da riscontrare in relazione all'esercizio di applicazione;
nonché per procedere alla presentazione dell’interpello disapplicativo.
Invertiti gli adempimenti delle lettere d’intento degli esportatori
abituali
Con l’art. 20 del decreto “Semplificazioni” (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) viene, di fatto, attuato, con
decorrenza dalle “operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio
2015”, il “trasferimento” dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le informazioni
contenuti nelle dichiarazioni d’intento in capo all’esportatore abituale.
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In pratica, viene disposto che:
 l’esportatore abituale deve procedere a:
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse;
e, quindi:
- inviare al proprio fornitore, o alla Dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di
avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
Per l’effettiva operatività è necessario, però, attendere che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del
decreto (quindi, entro l’11 aprile 2015), l’Agenzia delle entrate proceda a mettere a disposizione della
Dogana la banca dati delle dichiarazioni d’intento, in modo che l’esportatore abituale risulterà
dispensato dall’invio in Dogana delle dichiarazioni d’intento con le inerenti ricevute di presentazione
all’Agenzia delle entrate;
 il soggetto cedente o il prestatore del servizio o, meglio, il fornitore dell’esportatore abituale sarà tenuto:
- ad eseguire la cessione o la prestazione senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
solamente dopo che avrà ricevuto la lettera d’intento e l’inerente ricevuta di presentazione
all’Agenzia delle entrate da parte del soggetto acquirente o cliente. Al riguardo, in relazione a quanto
stabilito dal comma 2 del citato art. 20, si desume che il soggetto cedente o il prestatore, prima di
porre in essere l’operazione in sospensione d’imposta, devono necessariamente procedere a
riscontrare telematicamente l’avvenuta trasmissione dei dati e delle informazioni inerenti alla lettera
o dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate da parte del proprio cliente;
- a riepilogare, nella propria dichiarazione annuale Iva, le lettere o dichiarazioni d’intento ricevute.
Al riguardo, si ritiene opportuno porre in evidenza che il vigente art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 471, prevede a carico del soggetto cedente o prestatore del servizio (fornitore) che pone in essere
l’operazione in sospensione d’imposta prima di aver:
- sia ricevuto la lettera a dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia
delle Entrate da parte dell’esportatore abituale,
- sia riscontrato telematicamente l’effettiva avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della
stessa,
l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3 del citato art. 7 operativa nell’ipotesi di
mancanza della dichiarazione d’intento, pari cioè nella misura dal 100% al 200% dell’imposta.
Poiché per l’assolvimento di detti adempimenti è necessaria la predisposizione e definizione delle relative
modalità applicative e tecniche che l’Agenzia delle entrate deve attuare entro 90 giorni dall’entrata in
vigore del decreto (e, quindi, entro il 12 marzo 2015), si ritiene che fino a quando non saranno definite le
nuove modalità, gli operatori sono bloccati all’adempimento dei nuovi obblighi.
Pertanto, si ritiene che gli esportatori abituali che, dall’1 gennaio 2015, intendono porre in essere
acquisizioni di beni e/o servizi in sospensione d’imposta con utilizzo del proprio plafond, in mancanza delle
nuove modalità operative, hanno la possibilità di procedere a consegnare la lettera d’intento al proprio
fornitore e provvedere alla successiva “regolarizzazione” nei termini che potranno essere stabiliti
dall’Agenzia delle Entrate (come avvenuto nel 2005 in occasione della non immediata disponibilità del
modello definitivo che i fornitori dovevano utilizzare per l’invio dei dati delle dichiarazioni d’intento).
Al riguardo, in ogni caso, è auspicabile, almeno con un “comunicato stampa” un tempestivo intervento
dell’Agenzia delle entrate.
Comunicazione operazioni black list
Dalle operazioni “poste in essere nell’anno solare in corso nel 2014”, ai sensi dell’art. 21 del decreto
“Semplificazioni” (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), la comunicazione inerente alle cosiddette “operazioni
black list”, operativa con cadenza “mensile” o “trimestrale”, diventa “annuale”, mentre la soglia delle
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operazioni che costituiscono oggetto di adempimento passa da € 500,00 a € 10.000,00, tenendo in
considerazione che il limite deve essere considerato quale entità complessiva annua.
Al riguardo, per quanto attiene alla tipologia di operazioni oggetto di comunicazione si rammenta che
devono essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle entrate:
 le cessioni di beni;
 le prestazioni di servizi rese;
 gli acquisti di beni;
 le prestazioni di servizi ricevute.
Coerentemente con la finalità di monitorare tutte le operazioni intercorse con operatori economici stabiliti
nei paradisi fiscali, il riferimento all’acquisto e alla cessione di beni si deve intendere comprensivo anche
delle operazioni di acquisto e di cessione effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi posti al di fuori del territorio della Comunità Europea e, dunque, anche alle importazioni e
alle esportazioni.
L’obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cui l’esportazione dei beni sia preceduta dalla custodia
degli stessi presso un “deposito Iva” o nel caso in cui l’importazione dei beni sia seguita dall’introduzione
degli stessi in un “deposito Iva”.
L’adempimento in argomento ha ad oggetto tutte le operazioni effettuate con operatori economici
localizzati in Paesi black list, siano esse soggette (imponibili, non imponibili, esenti) o non soggette ad
imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda tale ultima categoria di operazioni, si ritiene che
l’adempimento interessi le sole operazioni rispetto alle quali risulti carente il requisito territoriale di
applicazione del tributo.
Pertanto, come regola, sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni registrate o soggette a
registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, nell’ambito delle operazioni Iva effettuate con operatori economici localizzati in Paesi black list
rilevano:
 le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi effettuati da e verso soggetti dell’Unione
europea;
 le prestazioni di servizi rese verso soggetti extra- Unione europea e quelle fornite da soggetti extraUnione europea;
 le importazioni e le esportazioni di beni.
Per quanto attiene il momento rilevante per determinare il periodo d’imposta in cui comprendere le
operazioni da segnalare, questo coincide, in generale, con la data di registrazione – nei registri Iva o, se
precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie – delle operazioni realizzate con soggetti
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.
Per le prestazioni di servizi rese, non soggette ad Iva per carenza del requisito della territorialità da ritenere
incluse tra quelle oggetto di comunicazione anche se non rientrano tra quelle per le quali è obbligatoria
l’emissione della fattura, il periodo d’imposta rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della
registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte
dell’operatore economico.
Deducibilità del pranzo o della cena di natale con i lavoratori
dipendenti da parte degli esercenti attività d’impresa
Tra le “spese di rappresentanza” si devono ritenere rientranti quelle “per feste, ricevimenti e altri eventi di
intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose”.
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| Bene a sapersi
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 13 luglio 2009, n. 34/E, ha puntualizzato che nel caso di
spese sostenute per tali feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento” non possono essere qualificabili
come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente
lavoratori dipendenti dell’impresa, in quanto le medesime non possono considerarsi sostenute nell’ambito
di “significative attività promozionali” dei prodotti dell’impresa e per carenza, in definitiva, del requisito
della ragionevolezza (collegamento con i ricavi dell’impresa).
Pertanto, l’esborso sostenuto per il pranzo o per la cena di Natale organizzati dall’esercente attività
d’impresa:
esclusivamente per i propri lavoratori dipendenti, poiché non può essere considerata “di
rappresentanza”, si ritiene che possa essere inquadrato come una particolare “liberalità” è come tale:
- ai fini Iva, il tributo risulta non detraibile, in quanto inerente ad un onere sostenuto per i lavoratori
dipendenti e, quindi, mancante del requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa;
- ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), il costo sostenuto può essere considerato deducibile nel
limite del 75% dell’entità dell’onere sostenuto, come previsto per le spese di ristorante, e del 5‰
dell’entità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dall’adempimento
dichiarativo ex art. 100, comma 1, del Tuir;
- ai fini dell’Irap, attualmente, deve essere rilevato come componente negativo indeducibile in
quanto qualificabile quale “costo del personale”;
con la presenza anche di soggetti terzi, quali clienti, potenziali nuovi clienti, istituzioni, ecc., si deve
considerare rientrante tra le spese di rappresentanza per cui:
- ai fini Iva, il tributo risulta non detraibile;
- ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), il costo sostenuto può essere considerato deducibile,
come regola, nel limite del 75% dell’entità dell’onere sostenuto, come previsto per le spese di
ristorante, da ricalcolare in relazione al limite dell’entità massima deducibile nel periodo d’imposta.
Infatti, le spese di rappresentanza sono deducibili in misura percentuale a scaglioni in base ai
proventi e ricavi conseguiti dalla “gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta”, tenendo presente che i limiti di deducibilità (che
costituiscono il plafond) sono pari all’1,3% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro, dello 0,5%
dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro e dello 0,1% dei
ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro;
- ai fini dell’Irap, l’onere imputato si deve valutare come deducibile per i soggetti che applicano il
metodo da bilancio e come non deducibile per coloro che applicano il metodo fiscale.
Fringe benefit del lavoratore dipendente e/o del collaboratore per
i mezzi di trasporto
Al fine di quantificare l’entità del fringe benefit di competenza del lavoratore dipendente e/o del
collaboratore, relativamente ai mezzi di trasporto in possesso del datore di lavoro a titolo di proprietà
aziendale, noleggio, locazione o leasing, è necessario individuare se i medesimi sono concessi per utilizzo
aziendale, privato o promiscuo.
Infatti, se il mezzo di trasporto risulta concesso per uso promiscuo si deve assumere, quale reddito di lavoro
dipendente, il 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
annui determinato sulla base degli oneri complessivi chilometrici di esercizio desumibili dalle tabelle
elaborate dall’Aci-Automobile Club Italiano, al netto degli importi eventualmente trattenuti al lavoratore
nel corso del medesimo periodo d’imposta.
La misura del suddetto compenso in natura, comunemente definito come “fringe benefit”, deve
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| Bene a sapersi
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
necessariamente essere determinato in relazione ad una presunzione assoluta ed è, pertanto, del tutto
indipendente dall’effettivo utilizzo del veicolo.
Si ritiene utile puntualizzare che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro metta anche a disposizioni dei servizi
aggiuntivi e collaterali all’utilizzo del mezzo di trasporto, come, a titolo meramente indicativo custodia,
garage e/o lavaggio, i medesimi devono essere considerati nella base imponibile della retribuzione del
soggetto interessato e, quindi, come regola, sono soggetti a imposizione, tenendo, in ogni caso, presente le
regole operative per quanto attiene alle retribuzioni in natura.
Poiché la percorrenza convenzionale viene fissata su base annua, il compenso predeterminato deve
necessariamente essere ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al lavoratore dipendente viene
accordato l’uso promiscuo dell’automezzo.
Le modalità di calcolo possono essere così schematizzate:
1) determinazione del valore normale stimato o presunto di riferimento:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- costo chilometrico d’esercizio
(valore da rilevare dalla tabella) ............................................
euro
............
da moltiplicare per
- percorrenza convenzionale annua .........................................
Km
15.000
e per la
- percentuale fissa di riferimento .............................................
30%
con il quale si determina il
- reddito teorico di lavoro dipendente
(valore normale stimato o presunto) .....................................
euro
............
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) calcolo del reddito da attribuire al lavoratore dipendente:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- reddito teorico di lavoro dipendente
(valore normale stimato o presunto) .....................................
euro
............
moltiplicato:
- numero dei giorni per i quali il mezzo risulta
assegnato (indipendentemente dall’effettivo utilizzo) ...........
n.
............
diviso:
- numero dei giorni di competenza dell’anno .........................
n.
365
uguale:
- reddito di riferimento da considerare di
competenza del lavoratore dipendente.................................
euro
............
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) individuazione del reddito annuo imponibile ai fini del lavoro dipendente:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- reddito di riferimento da considerare di
competenza del lavoratore dipendente.................................
euro
............
meno:
- importo addebitato e trattenuto al lavoratore
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| Bene a sapersi
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
dipendente o corrisposto dallo stesso per l’utilizzo
del mezzo (al lordo dell’Iva) ..................................................
euro
............
uguale:
- reddito annuo imponibile di riferimento da
considerare per l’applicazione delle modalità
di imposizione fiscale diretta .................................................
euro
............
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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| Bene a sapersi
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Agenda
Scadenzario dal 16 al 31 dicembre 2014
Fatto/
da fare
Giorno
Adempimento
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ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF
I datori di lavoro o sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro
dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell’addizionale comunale
e/o di quella regionale all’IRPEF di competenza del mese precedente.
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16
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ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS
I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente
hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus
e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al
pagamento della conseguente addizionale.
BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che
sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli
oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione
energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).
CEDOLARE SECCA
Pagamento della seconda o unica rata o quota di acconto dell’IRPEF e/o della
cedolare secca sulle locazioni trattenuta a novembre nei riguardi dei lavoratori
dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, che hanno utilizzato il mod. 730.
CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI
I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per
appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell’esercizio di impresa
o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell’art. 67, co. 1, lett. i) del
Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla
fonte operate.
CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO
Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi
erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente,
nonché dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato,
inerenti al trimestre aprile-giugno 2014.
CONTRIBUZIONE INPS-ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
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| Agenda
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
I soggetti associanti che, nel corso del mese precedente, hanno erogato a titolo di
utile competenze agli associati in partecipazione con apporto esclusivo dell’attività
di lavoro, devono procedere al pagamento dei relativi contributi dovuti.
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CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS
I soggetti che svolgono l’attività nell’ambito dei settori dello sport e dello
spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese
precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello
spettacolo.
CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO
I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la
frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per
attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al
mese precedente.
CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI
I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a
collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono
procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.
CONTRIBUZIONE
INPS-GESTIONE
SEPARATA-LAVORATORI
AUTONOMI
OCCASIONALI
I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori
autonomi occasionali, devono procedere, se l’entità del reddito annuo che deriva
da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al
pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l’importo eccedente il
limite predetto.
CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A
DOMICILIO
I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per
vendite a domicilio, devono procedere, se l’entità del reddito annuo che deriva da
tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento
dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell’importo
eccedente il limite predetto.
CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI
Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel
corso del mese precedente.
EREDI
Versamento, da parte degli eredi delle persone decedute dopo il mese di febbraio
scorso, delle somme dovute dal de cuius per l’anno 2013.
ESPORTATORI ABITUALI
Invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni
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| Agenda
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
d’intenti ricevute dagli esportatori abituali, se già non precedentemente
comunicate, inerenti alle operazioni comprese nella liquidazione Iva del mese
precedente.
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento
devono procedere al pagamento dell’imposta inerente alle attività che sono state
svolte nel corso del mese precedente.
IMU E TASI
Versamento del saldo dell’Imu e/o Tasi dovuta per l’anno in corso.
IVA-SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO (O NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI)
Pagamento dell’Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni
passive di cui risultino debitori d’imposta, poste in essere nel corso del mese
precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime di vantaggio (o
nuovi contribuenti minimi).
IVA-SOGGETTI IN REGIME MENSILE
Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell’Iva
con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente,
tenendo presente che per i soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a
terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, l’eventuale versamento riguarda le
risultanze della liquidazione Iva del secondo mese precedente.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE-IMPOSTA SOSTITUTIVA
I datori di lavoro privati che, nel corso del mese precedente hanno erogato somme
dovute in relazione ad incrementi di produttività dal lavoro, devono procedere al
pagamento dell’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali.
RITENUTE ALLA FONTE
I sostituti d’imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:
compensi per avviamento commerciale;
contributi degli enti pubblici;
indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;
interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi):
premi e vincite;
provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
redditi di lavoro autonomo;
redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del
rapporto di lavoro;
redditi diversi;
devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute
alla fonte.
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| Agenda
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
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RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Pagamento della terza ed ultima rata o quota dell’imposta sostitutiva dovuta per
l’eventuale:
- rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2012;
- conseguente affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
- riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
RIVALUTAZIONE TFR-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono procedere al pagamento dell’acconto
dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del Tfr-trattamento di fine
rapporto maturate nel 2014.
TOBIN TAX
Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei
notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o
contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno
posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli
rappresentativi, nonché operazioni considerate “ad alta frequenza”.
RAVVEDIMENTO-RITENUTE ALLA FONTE E IVA
Regolarizzazione degli adempimenti inerenti all’insufficiente o mancato
versamento delle ritenute alla fonte e dell’iva del mese di agosto, la cui termine è
scaduto il 17 novembre 2014, con pagamento dell’importo delle ritenute operate,
della sanzione amministrativa ridotta del 3% e degli interessi legali.
REGOLARIZZAZIONE OMESSA PRESENTAZIONE IN TERMINI DEI MODD. 770
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione dell’omessa presentazione dei
modelli 770/2014 mediante trasmissione telematica diretta o tramite un
intermediario abilitato, oltre al versamento della prevista sanzione amministrativa
ridotta.
CONTRIBUTO CONAI-PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI
IMBALLAGGI
Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese precedente e invio al ConaiConsorzio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni del mese e/o del
trimestre precedente, tenendo presente che il contributo risultante dalla
dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione
della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento
dell’addebito.
22
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
Pagamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori riscossi nel mese di
novembre, nonché per gli eventuali conguagli sui premi ed accessori incassati nel
mese di ottobre.
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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP E IVA
I contribuenti tenuti all’invio telematico delle dichiarazioni entro lo scorso 30
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| Agenda
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
settembre 2014, in caso di omesso adempimento, hanno la possibilità di procedere
alla regolarizzazione mediante presentazione telematica dei modelli Unico 2014,
IRAP 2014 e/o Iva (se non compresa nel modello Unico), oltre al versamento della
prevista sanzione amministrativa ridotta.
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29
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CONTRIBUTI ENPAIA
I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi
inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della
inerente denuncia.
CONTRIBUZIONE ENPALS
Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività
nell’ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva
inerente al mese precedente.
IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Pagamento dell’acconto Iva 2014.
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE
Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre
precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di €
50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione
che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per
almeno quattro trimestri consecutivi.
PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO
Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli
apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete
telematica, del terzo pagamento per il periodo contabile novembre-dicembre, di
entità pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto.
30
CONTABILITÀ CON SISTEMI MECCANOGRAFICI
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno
attivato la contabilità con sistemi meccanografici devono procedere alla stampa su
carta delle scritture contabili relative all’anno 2013.
30
LIBRO INVENTARIO
Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio
coincidente con l’anno solare devono procedere alla redazione e alla sottoscrizione
dell’inventario relativo all’esercizio 2013.
30
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LOCAZIONI-REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
Termine per procedere alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di beni
immobili aventi decorrenza dall’inizio del mese e pagamento della relativa imposta
di registro, nonché corresponsione dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di
contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.
ACQUISTI DA SAN MARINO
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| Agenda
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Comunicazione per il tramite del modello polivalente, in via telematica all’Agenzia
delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, da parte
degli operatori economici italiani, delle operazioni di acquisto da operatori
economici di San Marino mediante emissione di autofattura annotata nel corso del
mese precedente.
31
31
31
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CONTRIBUZIONI INPS
Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello
Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti
del mese precedente, nonché dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:
agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;
ai collaboratori coordinati e continuativi;
ai lavoratori a progetto;
ai lavoratori autonomi occasionali;
ai venditori a domicilio;
agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.
ENTI NON COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI
Gli enti non commerciali e/o i produttori agricoli esonerati devono procedere sia a
corrispondere l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e su quelli di
beni e servizi da soggetti non residenti, annotati in relazione al precedente mese di
aprile (secondo mese precedente), sia ad effettuare la presentazione della inerente
denuncia mensile, con specificazione dell’imposta dovuta e corrisposta.
FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE
Termine per procedere all’emissione delle fatture, anche eventualmente in forma
semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di
un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni
consegnati o spediti nel corso del precedente mese.
INTERMEDIARI E OPERATORI DEL CREDITO E FINANZIARI-SEGNALAZIONE
Le banche, le poste, le Sim, le Sgr, le assicurazioni, le società fiduciarie e gli altri
intermediari finanziari, devono precedere, se ne ricorrono le condizioni, a
trasmettere in via telematica:
all’Agenzia delle entrate e/o all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le
risposte negative cumulative riguardanti le richieste di informazioni sui
rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti e consegnate
nel mese precedente;
all’Anagrafe tributaria, dei dati e delle informazioni inerenti alle variazioni,
comprese le cessazioni, o all’instaurazione di nuovi rapporti, intervenute
nel corso del mese precedente;
all’Anagrafe tributaria, delle informazioni e dei dati, inerenti al mese
precedente, riguardanti le operazioni di natura finanziaria poste in essere al
di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei
soggetti che le hanno effettuate, nonché qualsiasi altro rapporto,
unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li pongono in essere;
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| Agenda
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
all’Agenzia delle entrate, delle informazioni inerenti ai pagamenti di
interessi effettuati nell’anno solare precedente a persone fisiche non
residenti.
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LIBRO UNICO DEL LAVORO
Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese
precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la
registrazione può avvenire con il differimento di un mese.
PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO
Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli
apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete
telematica, della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, accordata per
situazione di difficoltà.
SCHEDA CARBURANTE
Gli esercenti attività d’impresa che hanno attivato le schede carburanti devono
procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi
dall’automezzo nel corso del mese di riferimento.
SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO
I soggetti che pongono in essere operazioni in oro devono procedere ad inviare la
dichiarazione alla Banca d’Italia delle operazioni, di entità pari o superiore a €
12.500,00, poste in essere nel corso del mese precedente.
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| Agenda
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Indici & dati
Termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva
• Adempimento dichiarativo presentato nei termini di validità
Periodo
d'imposta
2009
2010
2011
2012
2013
Anno presentazione
della dichiarazione
2010
2011
2012
2013
2014
Termine per
l’accertamento ordinario
2014
2015
2016
2017
2019
• Adempimento dichiarativo non presentato nei termini di validità
(dichiarazione omessa)
Periodo
d'imposta
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Anno presentazione
della dichiarazione
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Termine per l’accertamento
(dichiarazione omessa)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
• Adempimento dichiarativo presentato nei termini di validità in presenza di
reato (raddoppio termini)
Periodo
d'imposta
2005
Anno presentazione
della dichiarazione
2006
Termine per l’accertamento
(in presenza di reato)
2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2013
2014
2022
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| Indici & dati
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
• Adempimento dichiarativo non presentato nei termini di validità
(dichiarazione omessa in presenza di reato – raddoppio termini)
Periodo
d’imposta
2003
Anno presentazione
della dichiarazione
Termine per l’accertamento
(in presenza di reato)
2004
2014
2004
2005
2015
2005
2006
2016
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2013
2014
2024
Valute estere-medie dei cambi calcolati a titolo indicativo dalla
Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato
(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 12 ottobre 2014)
Stato
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ANTIGUA E BARBUDA
ANTILLE OLANDESI
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA (*)
AZERBAIGIAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELIZE
BENIN
Valuta o moneta
Afghani
Lek
Dinaro Algerino
Readjustado Kwanza
Dollaro Caraibi Est
Fiorino Antille Olandesi
Riyal Saudita
Peso Argentina
Dram
Fiorino Aruba
Dollaro Australiano
Manat Azerbaigian
Dollaro Bahamas
Dinaro Bahrain
Taka
Dollaro Barbados
Dollaro Belize
Franco CFA
Sigla
valuta
AFN
ALL
DZD
AOA
XCD
ANG
SAR
ARS
AMD
AWG
AUD
AZN
BSD
BHD
BDT
BBD
BZD
XOF
Rif.
115
47
106
87
137
132
75
216
246
211
109
271
135
136
174
195
152
209
Cambio
ottobre 2014
73,0146
139,387
105,63
125,15
3,42164
2,26842
4,75421
10,7412
519,635
2,26842
1,44358
0,994176
1,26727
0,476495
98,0847
2,53455
2,53776
655,957
22
| Indici & dati
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
BERMUDA
BHUTAN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE (*)
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA (*)
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CANADA (*)
CAPO VERDE
CAYMAN (Isole)
CECA (Repubblica) (*)
CENTRAFRICANA(Repubblica)
CIAD
CILE
Dollaro Bermuda
Ngultrum
Rublo Bielorussia
Boliviano
Marco Convertibile
Pula
Real
Dollaro Brunei
Lev Bulgaria
Franco CFA
Franco Burundi
Riel Kampuchea
Franco CFA
Dollaro Canadese
Escudo Capo Verde
Dollaro Isole Cayman
Corona Ceca
Franco CFA
Franco CFA
Peso Cileno
BMD
BTN
BYR
BOB
BAM
BWP
BRL
BND
BGN
XOF
BIF
KHR
XAF
CAD
CVE
KYD
CZK
XAF
XAF
CLP
138
180
263
74
240
171
234
139
262
209
140
141
43
12
181
205
223
43
43
29
1,26727
77,7896
13507,5
8,75686
1,9558
11,6179
3,10181
1,61542
1,9558
655,957
1.975,94
5.172,09
655,957
1,42142
110,265
1,0455
27,588
655,957
655,957
745,57
CINA (Rep, Popolare di) (*)
Renminbi(Yuan)
CNY
144
7,76346
COLOMBIA
COMORE (Isole)
CONGO (Rep, Democratica)
CONGO (Repubblica del)
COREA DEL NORD
COREA DEL SUD (*)
COSTA D AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA (*)
CUBA
DANIMARCA (*)
DOMINICA
DOMINICANA (Repubblica)
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ETIOPIA
FALKLAND o MALVINE (Isole)
Peso Colombiano
Franco Isole Comore
Franco Congolese
Franco CFA
Won Nord
Won Sud
Franco CFA
Colon Costa Rica
Kuna
Peso Cubano
Corona Danese
Dollaro Caraibi Est
Peso Dominicano
Lira Egiziana
Colon Salvadoregno
Dirham Emirati Arabi
Nakfa
Birr
Sterlina Falkland
COP
KMF
CDF
XAF
KPW
KRW
XOF
CRC
HRK
CUP
DKK
XCD
DOP
EGP
SVC
AED
ERN
ETB
FKP
40
210
261
43
182
119
209
77
229
67
7
137
116
70
117
187
243
68
146
2595,77
491,968
1171,22
655,957
2,788
1.345,25
655,957
683,92
7,65731
1,26727
7,4448
3,42164
55,5004
9,06617
11,0886
4,65471
19,0409
25,373
0,788609
23
| Indici & dati
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
FIJI
FILIPPINE (*)
FONDO MONETARIO
INTERNAZIONALE
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GHANA
GIAMAICA
GIAPPONE (*)
GIBILTERRA
GIBUTI
GIORDANIA
GRENADA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
GUYANA
HAITI
HONDURAS
HONG KONG (Cina) (*)
INDIA (*)
INDONESIA (*)
IRAN
Dollaro Fiji
Peso Filippino
DSP
FJD
PHP
XDR
147
66
188
2,45481
56,8073
0,852599
Franco CFA
Dalasi
Lari
Cedi
Dollaro Giamaicano
Yen Giapponese
Sterlina Gibilterra
Franco Gibuti
Dinaro Giordano
Dollaro Caraibi Est
Quetzal
Franco Guineano
Franco CFA
Franco CFA
Dollaro Guyana
Gourde
Lempira
Dollaro Hong Kong
Rupia Indiana
Rupia Indonesiana
Rial Iraniano
XAF
GMD
GEL
GHS
JMD
JPY
GIP
DJF
JOD
XCD
GTQ
GNF
XOF
XAF
GYD
HTG
HNL
HKD
INR
IDR
IRR
43
193
230
276
142
71
44
83
89
137
78
129
209
43
149
151
118
103
31
123
57
655,957
54,2374
2,22291
4,05075
142,496
136,845
0,788609
225,221
0,898497
3,42164
9,69309
8.933,23
655,957
655,957
262,592
58,1072
26,9334
9,83087
77,7896
15.389,8
33820,4
IRAQ
Dinaro Iracheno
IQD
93
1.476,37
ISLANDA
ISRAELE (*)
KAZAKISTAN
KENYA
KIRGHIZISTAN
KUWAIT
LAOS
LESOTHO
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA (*)
MACAO
MACEDONIA
Corona Islanda
Shekel
Tenge Kazakistan
Scellino Keniota
Som
Dinaro Kuwait
Kip
Loti
Lira Libanese
Dollaro Liberia
Dinaro Libico
Litas
Pataca
Denar Macedonia
ISK
ILS
KZT
KES
KGS
KWD
LAK
LSL
LBP
LRD
LYD
LTL
MOP
MKD
62
203
231
22
225
102
154
172
32
155
69
221
156
236
153,062
4,72492
229,996
113,053
70,2031
0,366099
10199,8
14,0266
1.910,42
107,085
1,55271
3,4528
10,126
61,6208
24
| Indici & dati
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA (*)
MALDIVE
MALI
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO (*)
MOLDAVIA
MONGOLIA
MOZAMBICO
MYANMAR (Birmania)
NAMIBIA
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NORVEGIA (*)
NUOVA ZELANDA (*)
OMAN
PAKISTAN
PANAMA
PAPUA NUOVA GUINEA
PARAGUAY
PERU
POLINESIA FRANCESE
POLONIA (*)
QATAR
Ariary
Kwacha Malawi
Ringgit
Rufiyaa
Franco CFA
Dirham Marocco
Ouguiya
Rupia Mauritius
Peso Messicano
Leu Moldavia
Tugrik
Metical
Kyat
Dollaro Namibia
Rupia Nepalese
Cordoba Oro
Franco CFA
Naira
Corona Norvegese
Dollaro Neozelandese
Rial Oman
Rupia Pakistana
Balboa
Kina
Guarani
Nuevo Sol
Franco CFP
Zloty
Riyal Qatar
MGA
MWK
MYR
MVR
XOF
MAD
MRO
MUR
MXN
MDL
MNT
MZN
MMK
NAD
NPR
NIO
XOF
NGN
NOK
NZD
OMR
PKR
PAB
PGK
PYG
PEN
XPF
PLN
QAR
268
157
55
158
209
84
196
170
222
235
160
272
107
252
161
120
209
81
8
113
184
26
162
190
101
201
105
237
189
3.186,4
548,611
4,1436
19,5025
655,957
11,0695
385,156
39,7696
17,0713
18,5978
2.344,38
39,0977
1260,77
14,0266
124,56
33,3683
655,957
208,787
8,31363
1,60896
0,487689
130,284
1,26727
3,17436
5.783,82
3,68305
119,332
4,20664
4,61492
REGNO UNITO (*)
ROMANIA (*)
RUSSIA (*)
RWANDA
SALOMONE ISOLE
SAMOA OCCIDENTALI
SANT ELENA
SAO TOME e PRINCIPE
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
Sterlina Gran Bretagna
Leu
Rublo Russia
Franco Ruanda
Dollaro Isole Salomone
Tala
Sterlina SElena
Dobra
Franco CFA
Dinaro Serbo
Rupia Seychelles
GBP
RON
RUB
RWF
SBD
WST
SHP
STD
XOF
RSD
SCR
2
270
244
163
206
164
207
191
209
274
185
0,788609
4,41527
51,938
874,737
9,40843
3,02712
0,788609
24.500,00
655,957
119,214
17,3796
25
| Indici & dati
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
SIERRA LEONE
SINGAPORE (*)
SIRIA
SOMALIA
SRI LANKA
ST LUCIA
ST VINCENT E GRENADINES
STKITTIS E NEVIS
STATI UNITI (*)
SUD AFRICA (*)
SUD SUDAN
SUDAN
SURINAME
SVEZIA (*)
SVIZZERA (*)
SWAZILAND
TAGIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILANDIA (*)
TOGO
TONGA ISOLA
TRINIDAD e TOBAGO
TUNISIA
TURCHIA (*)
TURKMENISTAN
UCRAINA
UGANDA
UNGHERIA (*)
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
Leone
Dollaro Singapore
Lira Siriana
Scellino Somalo
Rupia Sri Lanka
Dollaro Caraibi Est
Dollaro Caraibi Est
Dollaro Caraibi Est
Dollaro USA
Rand
Sterlina Sud Sudanese
Sterlina Sudanese
Dollaro Suriname
Corona Svedese
Franco Svizzero
Lilangeni
Somoni Tagikistan
Dollaro Taiwan
Scellino Tanzania
Baht
Franco CFA
Pa Anga
Dollaro Trinidad e Tobago
Dinaro Tunisino
Lira Turca
Manat Turkmenistan
Hryvnia
Scellino Ugandese
Forint Ungherese
Peso Uruguaiano
Sum Uzbekistan
Vatu
Bolivar
SLL
SGD
SYP
SOS
LKR
XCD
XCD
XCD
USD
ZAR
SSP
SDG
SRD
SEK
CHF
SZL
TJS
TWD
TZS
THB
XOF
TOP
TTD
TND
TRY
TMT
UAH
UGX
HUF
UYU
UZS
VUV
VEF
165
124
36
65
58
137
137
137
1
82
279
275
266
9
3
173
264
143
125
73
209
167
166
80
267
278
241
126
153
53
232
208
277
5,52533
1,61542
206,363
984,564
165,553
3,42164
3,42164
3,42164
1,26727
14,0266
3,73846
7,27593
4,182
9,17974
1,20781
14,0266
6,33285
38,5288
2.145,47
41,1387
655,957
2,37508
8,03933
2,28274
2,85774
3,61173
16,4213
3.395,58
307,846
30,8386
3.009,48
125,123
7,97381
VIETNAM
Dong
VND
145
26.921,7
YEMEN (Repubblica)
ZAMBIA
Rial
Kwacha Zambia
YER
ZMW
122
148
272,36
8,02212
Nota Bene:
Per le sole valute evidenziate con l’asterisco (*), si tratta di medie calcolate sulla base dei cambi
indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del Sebc,
26
|
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
27
|
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Scheda operativa
Applicabilità dell’Iva per le cessioni di abitazioni
ABITAZIONE DI LUSSO
Sono considerate “di lusso” le abitazioni accatastate A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o
palazzo di pregio artistico e storico), oltre alla categoria A/10 (uffici e studi privati) in quanto non abitativa.
Soggetto cedente
Aliquota Iva
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice entro i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa non costruttrice o non
ristrutturatrice
22%
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
22% su
opzione (1)
Operazione
esente
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
9% (2)
€ 50,00
€ 50,00
Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia
quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella
che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti
di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E).
1
( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve
necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 9%), sia alle imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo
2
il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto acquirente sia soggetto passivo Iva.
( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione
dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi
speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
ABITAZIONE NON DI LUSSO - CON AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Possono beneficiare dell’agevolazione “prima casa” le unità accatastate nel Gruppo A, ad eccezione delle categorie considerate “di
lusso”, ossia A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico) e della
categoria A/10 (uffici e studi privati) in quanto non abitativa.
Soggetto cedente
Aliquota Iva
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice entro i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa non costruttrice o non
ristrutturatrice
4%
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
4% su
opzione (1)
Operazione
esente
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
2% (2)
€ 50,00
€ 50,00
Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia
quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella
che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti
di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E).
1
( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve
necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 2%), sia alle imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna.
28
| Scheda operativa
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
2
( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione
dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi
speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
ABITAZIONE NON DI LUSSO - SENZA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Sono considerate “di lusso” le abitazioni accatastate A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o
palazzo di pregio artistico e storico), oltre alla categoria A/10 (uffici e studi privati) in quanto non abitativa.
Soggetto cedente
Aliquota Iva
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice entro i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa non costruttrice o non
ristrutturatrice
10%
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
10% su
opzione (1)
Operazione
esente
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
9% (2)
€ 50,00
€ 50,00
Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia
quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella
che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti
di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E).
1
( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve
necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 9%), sia alle imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo
2
il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto acquirente sia soggetto passivo Iva.
( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione
dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi
speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
ALLOGGI SOCIALI
Per “alloggio sociale” si intende quello definito dal D.M. 22 aprile 2008 come unità immobiliare adibita ad uso residenziale in
locazione permanente, che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo, nei confronti di coloro che non sono in grado di
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano, tra questi, anche gli alloggi realizzati, o recuperati, da operatori
pubblici o privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed
anche alla proprietà ((cfr.: circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E).
Soggetto cedente
Aliquota Iva
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice entro i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa non costruttrice o non
ristrutturatrice
4%
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
4% su
opzione (1)
4% su
opzione (1)
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia
quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella
che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti
di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E).
1
( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve
necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquote del 2% o del 9%, a seconda se ricorrano,
o meno, i requisiti “prima casa”) sia alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di
esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto
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| Scheda operativa
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
acquirente sia soggetto passivo Iva.
BOX, CANTINA, SOFFITTA PERTINENZIALI AD UN ALLOGGIO SOCIALE
(una per ciascuna categoria catastale)
Le regole operative previste per gli “alloggi sociali” si devono ritenere estese all’acquisto, anche se con atto separato, delle unità
immobiliari pertinenziali classificate nelle categorie catastali C2 (cantina), C6 (box) e C7 (soffitta), limitatamente ad una per
ciascuna categoria.
Soggetto cedente
Aliquota Iva
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice entro i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa non costruttrice o non
ristrutturatrice
4%
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
4% su
opzione (1)
4% su
opzione (1)
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia
quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella
che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti
di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E).
1
( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve
necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquote del 2% o del 9%, a seconda se ricorrano,
o meno, i requisiti “prima casa”) sia alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di
esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto
acquirente sia soggetto passivo Iva.
BOX, CANTINA, SOFFITTA PERTINENZIALI ALLA PRIMA CASA NON DI LUSSO CON SPECIFICA
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA (una per ciascuna categoria catastale)
Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” si devono ritenere estese all’acquisto, anche se con atto separato, delle unità
immobiliari pertinenziali classificate nelle categorie catastali C2 (cantina), C6 (box) e C7 (soffitta), limitatamente ad una per
ciascuna categoria.
Soggetto cedente
Aliquota Iva
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice entro i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa non costruttrice o non
ristrutturatrice
4%
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
4% su
opzione (1)
Operazione
esente
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
2% (2)
€ 50,00
€ 50,00
Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia
quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella
che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti
di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E).
1
( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve
necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 2%), sia alle imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna.
2
( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione
dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi
speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
30
| Scheda operativa
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
BOX, CANTINA, SOFFITTA PERTINENZIALI ALL’ABITAZIONE ABITAZIONE DI LUSSO
Sono considerate “di lusso” le abitazioni accatastate A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o
palazzo di pregio artistico e storico), oltre alla categoria A/10 (uffici e studi privati) in quanto non abitativa.
Soggetto cedente
Aliquota Iva
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice entro i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa non costruttrice o non
ristrutturatrice
22%
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
22% su
opzione (1)
Operazione
esente
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
9% (2)
€ 50,00
€ 50,00
Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia
quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella
che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti
di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E).
1
( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve
necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 9%), sia alle imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo
2
il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto acquirente sia soggetto passivo Iva.
( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione
dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi
speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
BOX, CANTINA, SOFFITTA PERTINENZIALI ALL’ABITAZIONE NON DI LUSSO
SENZA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Soggetto cedente
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice entro i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa non costruttrice o non
ristrutturatrice
Aliquota Iva
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
10%
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
10% su
opzione (1)
Operazione
esente
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
9% (2)
€ 50,00
€ 50,00
Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia
quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella
che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti
di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E).
1
( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve
necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 9%), sia alle imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo
2
il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto acquirente sia soggetto passivo Iva.
( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione
dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi
speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
ULTERIORE BOX, CANTINA, SOFFITTA PERTINENZIALI ALLA PRIMA CASA NON DI LUSSO
CON SPECIFICA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
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| Scheda operativa
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Soggetto cedente
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice entro i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla
fine dei lavori
Impresa non costruttrice o non
ristrutturatrice
Aliquota Iva
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
10%
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
10% su
opzione (1)
Operazione
esente
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
9% (2)
€ 50,00
€ 50,00
Per “impresa costruttrice” si deve intendere sia quella che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, sia
quella che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, mentre per “impresa ristrutturatrice” si deve intendere sia quella
che ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - “Testo Unico dell’edilizia”, sia quella che affida a terzi tali lavori, mediante contratti
di appalto (cfr.: da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22/E).
1
( ) nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, la cessione deve essere considerata operazione esente da Iva e, quindi, deve
necessariamente essere assoggettata sia all’imposta di registro proporzionale (aliquota del 9%), sia alle imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna. Inoltre, nel caso di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva, si rende operativo
2
il meccanismo del “reverse charge”, a condizione che il soggetto acquirente sia soggetto passivo Iva.
( ) l’ammontare mimino dell’imposta di registro non può essere inferiore a € 1.000,00, tenendo presente, inoltre, che l’applicazione
dell’imposta di registro in proporzionale, determina, per lo stesso trasferimento, l’esenzione da imposta di bollo, dai tributi
speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
32
| Scheda operativa
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Dossier Casi
Valutazione dell’opzione per il regime di trasparenza per il
triennio 2014 – 2016
Le società di capitali hanno la possibilità, se sussistono specifici requisiti, di esercitare l’opzione per il
“regime di trasparenza”, in relazione al quale il reddito prodotto dalla società viene imputato a ciascun
socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
Ai sensi degli artt. 115 e 116, del Tuir, tale possibilità riguarda:
 le società di capitali i cui soci sono altre società di capitali;
 le società a “ristretta base societaria”, nel qual caso è necessario, invece, che i soci siano persone
fisiche e che il loro numero, durante tutto il periodo d'imposta trasparente, non ecceda le dieci unità
(venti per i soci delle cooperative), tenendo presente che per la verifica di tale numero occorre
considerare, inoltre, gli eventuali comproprietari della medesima quota, nel caso in cui i relativi diritti
vengano esercitati a mezzo di rappresentante comune. Inoltre, la medesima non è subordinata al
possesso di determinate percentuali di diritti di voto o di partecipazioni gli utili, ma al mero possesso
della qualità di socio.
Poiché, con decorrenza dal 2015, per disposto dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 175/2014, viene meno
l’invio della comunicazione in quanto l’opzione verrà esercitata in sede di adempimento dichiarativo che
deve essere presentato “nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Ne deriva, di conseguenza, che l’esercizio dell’opzione al regime di trasparenza per il triennio:
 2014-2016, la società deve procedere a presentare telematicamente, entro la fine del primo periodo
d’imposta di efficacia dell’opzione (quindi: entro il 31 dicembre 2014 se l’anno 2014 è il primo anno del
triennio) all’Agenzia delle entrate una specifica comunicazione evidenziante la propria opzione,
nonché quelle esplicitate dai soci, mediante l’utilizzo dell’apposito modello “Comunicazione relativa al
regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali” approvato con il
provvedimento del 4 agosto 2004;
 2015-2017, deve essere comunicato nel modello Unico 2015, la cui presentazione deve avvenire entro
il 30 settembre 2015, acquisendo, entro lo stesso termine, l’adesione dei soci.
Il regime di trasparenza consente di pervenire all’eliminazione dell’effetto della doppia imposizione
conseguente all’abolizione del credito d’imposta sui dividendi.
Infatti, gli utili distribuiti ai soci dalla società, che sono già stati assoggettati all’Ires con l’aliquota del
27,50%, sono soggetti ulteriormente alla tassazione in capo ai soci, tenendo presente che se si tratta di:
 partecipazione qualificata, con applicazione delle aliquote Irpef nella misura del 49,72%;
 partecipazione non qualificata, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del
26%.
Pertanto, allo scopo di individuare la convenienza per il regime in argomento è necessario calcolare l’entità
dell’onere fiscale complessivo sostenuto dalla società e dai soci conseguente all’operatività di tale regime
rispetto a quello ordinario di tassazione.
Caso – si ipotizzi una società a responsabilità limitata costituita da due soci (Paolo Rossi e Maria Bianchi),
che non possiedono altri redditi da conteggiare nell’imponibile fiscale personale, la cui
partecipazione al capitale sociale è pari rispettivamente al 55% e al 45% (oltre all’Irpef i soci
persone fisiche sono soggetti all’addizionale comunale e regionale complessiva del 1,50%).
Ai fini dichiarativi della società a responsabilità limitata si rilevano i seguenti dati:
33
| Dossier Casi
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
descrizione
Utile d’esercizio
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Reddito imponibile ai fini fiscali
Irap corrisposta dalla società
Ires [27,50% di € 60.000,00]
Importi in euro
49.000,00
13.000,00
2.000,00
60.000,00
4.500,00
16.500,00
Rif.
A
B
C
D=A+B-C
E
F
Soluzione:
• individuazione del carico fiscale della società a responsabilità limitata:
- tassazione ordinaria:
descrizione
Utile d’esercizio [A]
Reddito imponibile società [D]
Irap dovuta dalla società [E]
Ires dovuta dalla società [F]
Utile netto [A-E-F]
Dividendo di competenza del socio Paolo Rossi
[55% di € 27.500,00]
Dividendo spettante al socio Maria Bianchi
[45% di € 27.500,00]
- tassazione per trasparenza:
descrizione
Tassazione ordinaria in euro
49.000,00
60.000,00
4.500,00
16.500,00
27.500,00
15.125,00
12.375,00
Tassazione per trasparenza in euro
Utile d’esercizio [A]
Reddito imponibile società [D]
Irap dovuta dalla società [E]
Ires dovuta dalla società [F]
Utile netto [A-E-F]
Imputazione quota reddito imponibile al socio Paolo Rossi
[55% di € 60.000,00]
Imputazione quota reddito imponibile al socio Maria
Bianchi [45% di € 60.00,00]
49.000,00
60.000,00
4.500,00
0,00
44.500,00
33.000,00
27.000,00
• individuazione del carico fiscale del socio Paolo Rossi (quota di partecipazione: 55%):
- tassazione ordinaria:
descrizione
Dividendo percepito [55% di € 27.500,00]
Quota imponibile del dividendo percepito
[49,72% di € 15.125,00 – arr.]
Altri redditi
Reddito imponibile ai fini Irpef
Imposta Irpef dovuta
[23% di € 7.520,00 – arr.]
Addizionale regionale comunale
[1,50% di € 7.520,00 – arr.]
Totale Irpef e addizionali dovute
Tassazione ordinaria in euro
15.125,00
7.520,00
0,00
7.520,00
1.730,00
113,00
1.843,00
34
| Dossier Casi
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
- tassazione per trasparenza:
descrizione
Utile imputato per competenza [55% di € 60.000,00]
Quota imponibile dell’utile di competenza
Altri redditi
Reddito imponibile ai fini Irpef
Imposta Irpef dovuta
[(23% di € 15.000,00) + (27% di € 13.000,00) + (38% di €
5.000,00)] = [€ 3.450,00 + € 3.510,00 + € 1.900,00]
Addizionale regionale comunale
[1,50% di € 33.000,00]
Totale Irpef e addizionali dovute
Tassazione per trasparenza in euro
33.000,00
33.000,00
0,00
33.000,00
8.860,00
495,00
9.355,00
• individuazione del carico fiscale del socio Maria Bianchi (quota di partecipazione: 45%):
- tassazione ordinaria:
descrizione
Dividendo percepito [45% di € 27.500,00]
Quota imponibile del dividendo percepito
[49,72% di € 12.375,00 – arr.]
Altri redditi
Reddito imponibile ai fini Irpef
Imposta Irpef dovuta
[23% di € 6.153,00 – arr.]
Addizionale regionale comunale
[1,50% di € 6.153,00 – arr.]
Totale Irpef e addizionali dovute
- tassazione per trasparenza:
descrizione
Utile imputato per competenza [45% di € 60.000,00]
Quota imponibile dell’utile di competenza
Altri redditi
Reddito imponibile ai fini Irpef
Imposta Irpef dovuta
[(23% di € 15.000,00) + (27% di € 12.000,00) = [€ 3.450,00
+ € 3.240,00]
Addizionale regionale comunale
[1,50% di € 27.000,00]
Totale Irpef e addizionali dovute
• analisi della tassazione:
- ordinaria:
descrizione
Ires a carico della società
Irpef e addizionali dovute dal socio Paolo Rossi
Irpef e addizionali dovute dal socio Maria Bianchi
Tassazione complessiva
Tassazione ordinaria in euro
12.375,00
6.153,00
0,00
6.153,00
1.415,00
92,00
1.507,00
Tassazione per trasparenza in euro
27.000,00
27.000,00
0,00
27.000,00
6.690,00
405,00
7.095,00
Importi in euro
16.500,00
1.843,00
1.507,00
19.850,00
35
| Dossier Casi
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
- per trasparenza:
descrizione
Ires a carico della società
Irpef e addizionali dovute dal socio Paolo Rossi
Irpef e addizionali dovute dal socio Maria Bianchi
Tassazione complessiva
da cui:
descrizione
Ammontare tassazione ordinaria
Ammontare tassazione per trasparenza
Differenza (tassazione ordinaria maggiore di quella per
trasparenza)
Importi in euro
00,00
9.355,00
7.095,00
16.450,00
Importi in euro
19.850,00
16.450,00
3.400,00
Tardiva trasmissione telematica dell’adempimento dichiarativo da
parte dell’intermediario
Nell’ipotesi di omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si rende operativa una specifica
sanzione in capo all’intermediario abilitato.
Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322, “le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse”.
Si ritiene che tale qualificazione possa valere esclusivamente per il contribuente, ma non per
l’intermediario, atteso che sempre ai sensi del citato comma 7 le dichiarazione presentate con ritardo
superiore a novanta giorni “… costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in
base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”.
Pertanto, vi sarà omessa trasmissione telematica da parte dell’intermediario soltanto nei casi di
trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine.
Per converso, vi sarà tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la
presentazione delle dichiarazione, benché l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della
scadenza del suddetto termine.
E’, infine, opportuno precisare che vi sarà tardiva trasmissione telematica per l’intermediario che esegue la
trasmissione oltre un mese dall’assunzione dell’impegno, nel caso in cui l’impegno medesimo sia stato
assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni; tanto si desume dal comma
7-ter dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998, secondo cui: “le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati […]
successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse
entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al
contribuente”.
In sintesi, la trasmissione telematica si deve ritenere:
 omessa, se non è stata effettuata o se non è andata a buon fine;
 tardiva, se è stata effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione, se l’impegno alla
trasmissione risulta assunto entro tale termine;
 tardiva oltre un mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione, se il medesimo risulta assunto
dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
tenendo in considerazione che in presenza di omessa o di tardiva trasmissione telematica della
dichiarazione si rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, nella misura da € 516,00 a € 5.164,00.
36
| Dossier Casi
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Pertanto, l’intermediario che intende avvalersi del ravvedimento operoso deve corrispondere l’importo di €
64,50 (un ottavo di € 516,00) per ciascuna trasmissione telematica che risulta omessa o tardiva.
Ai fini del ravvedimento è necessario, però, distinguere la posizione del contribuente da quella del soggetto
incaricato della trasmissione telematica, in quanto:
per il contribuente, ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione
unificata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, è previsto il pagamento
delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo (da € 258,00 a € 1.032,00) e, quindi, € 25,00,
tenendo presente che:
- è necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta prevista per ciascuna
delle suddette dichiarazioni presentate tardivamente;
- l'obbligo di presentazione in forma unificata delle dichiarazioni è una mera modalità di
adempimento dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'autonomia di ciascuna
dichiarazione, essendo il relativo obbligo previsto dalle singole leggi d'imposta;
- il modello Unico, in altri termini, è un modello unificato mediante il quale è possibile presentare
più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi e dell'Iva;
per l’intermediario, invece, è prevista un’unica sanzione per il tardivo od omesso invio “delle
dichiarazioni”. Non vi è, dunque, simmetria tra la posizione del contribuente, a carico del quale
sono previste specifiche sanzioni per la mancata presentazione di ciascuna delle dichiarazioni che
confluiscono nel modello Unico e la sanzione posta a carico dell’intermediario per la tardiva od
omessa “trasmissione delle dichiarazioni” che è unica. Ciò comporta che ai fini del ravvedimento
l’intermediario, in caso di mancato invio di un modello Unico in cui sono confluite più dichiarazioni,
deve versare un’unica volta la sanzione prevista dall’articolo 7-bis citato, maggiorata di un quarto
del minimo (€ 129,00) e non, come il contribuente, tante sanzioni ridotte quante sono le
dichiarazioni che confluiscono nel modello Unico presentate in ritardo.
In sintesi, nell’ipotesi di:
 diverse dichiarazioni contenute in un singolo file, che determinano la presenza di “un’unica azione o
omissione, anche se in presenza di diverse violazioni della medesima disposizione concretizzando il
cosiddetto concorso formale omogeneo (cumulo giuridico) soggetto alla sanzione amministrativa di
€ 645,00 [€ 516 + un quarto di € 516,00] = [€ 516,00 + € 129,00] per le diverse dichiarazioni presenti
nel file non inviato o trasmesso tardivamente;
 presenza di diversi file, che determinano la presenza di diverse azioni e/o omissioni o diverse
violazioni formali della medesima disposizione concretizzando il cosiddetto concorso materiale
(cumulo materiale) soggetto alla sanzione amministrativa di € 516,00 per ogni file contenente una
sola dichiarazione, tenendo presente che il modello Unico contenente le dichiarazione dei redditi e
dell’Iva, deve necessariamente essere valutato come un “solo adempimento” o, in alternativa,
soggetto alla sanzione amministrativa di € 645,00 per ogni file contenente più dichiarazioni.
Allo scopo di sottrarsi dall’applicazione delle sanzioni amministrative predette, l’intermediario abilitato ha
la possibilità di procedere a regolarizzare violazioni utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, se,
ovviamente, non risultano iniziate attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In concreto, per regolarizzare l’eventuale omesso invio telematico del modello Unico 2014 l’intermediario
deve procedere a:
 eseguire la trasmissione dell’adempimento dichiarativo entro 90 giorni dal termine di scadenza, e,
quindi, entro e non oltre il 29 dicembre 2014;
 corrispondere la sanzione amministrativa ridotta di € 51,00 (pari a un decimo di € 516,00),
utilizzando il modello F24, nel qual deve specificare il codice tributo “8924” e il dato temporale di
competenza “2014” per individuare il periodo o “Anno di riferimento” in cui risulta commessa la
violazione.
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| Dossier Casi
Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
Poiché la data di assunzione dell’impegno all’effettuazione della trasmissione risulta indicata nel
frontespizio della dichiarazione, nell’ipotesi di dichiarazioni inviate oltre il termine del 30 settembre 2014
per motivi non imputabili all’intermediario è necessario riscontrare che tra la data di assunzione
dell’impegno) e quella di effettivo invio non risulti passato più di un mese.
Caso 1 – si ipotizzi che l’intermediario abilitato Paolo Rossi ha assunto, in data 20 luglio 2014, l’impegno ad
eseguire la trasmissione dell’adempimento dichiarativo di una società della Alfa s.a.s. (che ha
corrisposto le imposte dovute in termine), composto da modello Unico 2014-SP (imposte sui
redditi e Iva) e del modello Irap 2014), ma ha provveduto ad eseguire la trasmissione telematica
dopo il termine del 30 settembre 2014.
Soluzione
Ai fini del ravvedimento è necessario provvedere:
- all’invio telematico delle dichiarazioni entro il 29 dicembre 2014, specificando quale data di
impegno alla trasmissione “20 luglio 2014”;
- al pagamento della sanzione amministrativa ridotta pari a € 75,00 (€ 25,00 x 3), utilizzando il
modello F24 e specificando il codice tributo “8911”, per sanare la “dichiarazione tardiva” in
capo al contribuente;
- al versamento della sanzione amministrativa ridotta pari a € 102,00 (€ 51 x 2), utilizzando il
modello F24 e specificando il codice tributo “8924”, per regolarizzare la “tardiva presentazione
telematica” in capo all’intermediario abilitato.
Caso 2 – si ipotizzi che l’intermediario abilitato Paolo Rossi ha assunto, in data 3 novembre 2014, l’impegno
ad eseguire la trasmissione dell’adempimento dichiarativo per il contribuente privato Mario
Bianchi, rilasciando allo stesso l’impegno alla trasmissione telematica del modello Unico 2014-PF
con indicata la data di assunzione predetta (3 novembre 2014).
Soluzione
Se l’intermediario abilitato procede ad eseguire la trasmissione telematica entro i successivi 30
giorni dal 3 novembre 2014, annotando nel frontespizio del modello Unico 2014-PF la data
“3.11.2014” quale data di impegno:
- l’intermediario abilitato ha posto in essere il suo impegno nei termini previsti e, quindi, non ha
commesso alcuna violazione e, conseguentemente, non è soggetto ad alcuna sanzione;
- il contribuente, invece, poiché ha consegnato in ritardo l’adempimento dichiarativo
all’intermediario abilitato per la trasmissione, si è la fattispecie della “dichiarazione tardiva”,
che può essere regolarizzata, entro il 29 dicembre 2014, con l’istituto del ravvedimento
operoso, mediane corresponsione della sanzione amministrativa ridotta di € 25,00 (un decimo
di € 258,00), utilizzando il modello F24 e specificando il codice tributo “8911”.
Bonus immobili destinati alla locazione
L’art. 21 del decreto «Sblocca Italia» (D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L.
11 novembre 2014, n. 164), ha previsto una specifica deduzione per gli acquisti di unità immobiliari
destinate alla locazione a canone «concordato» posti in essere da parte di persone fisiche private e, quindi,
non esercenti attività commerciali destinate alla locazione, tenendo presente che per le acquisizioni
successive alla data dell’11 novembre 2014, i beni agevolabili sono quelli che risultavano “invenduti” a tale
data.
Ai fini procedurali, si pone in rilievo che l’agevolazione compete per l’acquisto di unità immobiliari:
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Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
a destinazione abitativa di nuova realizzazione o rientranti nell’ambito di operazioni oggetto di
restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione (ex art. 3, comma 1, lettere c) e d), del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
effettuato, nel periodo dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, da cooperative edilizie, da imprese di
costruzione o di ristrutturazione immobiliare oppure da imprese che li ha costruiti o ristrutturati,
diverse dalle precedenti;
nonché per gli oneri di appalto per la costruzione di unità abitative su aree edificabili che risultavano già
possedute prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti i previsti diritti edificatori.
L’unità immobiliare oggetto di compravendita e di locazione, deve necessariamente rispettare le seguenti
caratteristiche oggettive:
- destinazione residenziale “non di lusso” e, quindi, sono agevolabili sono quelli rientranti nella categoria
catastale A, con esclusione di A/1, A/8 e A/9;
- non deve risultare localizzati nelle zone omogenee classificate E di cui al D.M. 1° aprile 1968, n. 1444,
per cui non devono essere costruzione realizzate in zone del territorio destinate ad usi agricoli;
- deve conseguire prestazioni energetiche rientranti nell’ambito della classe A o B nazionale oppure in
relazione alla relativa normativa regionale;
- deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione
per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo, tenendo in
considerazione che il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al
locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene
stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.
Per quanto attiene al contratto di locazione è necessario puntualizzare che:
− non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
− il canone di locazione non deve risultare di entità superiore a quello definito dalla convenzione-tipo di
cui all’art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire
relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata oppure al minore ammontare previsto
per i cosiddetti contratti a “canone concordato” tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei
conduttori maggiormente rappresentative (art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431) e per i
contratti a “canone speciale”, per i quali il medesimo non deve superare il 5% del valore convenzionale
dell’alloggio oggetto di locazione (art. 3, comma 114, della L. 24 dicembre 2003, n. 350).
si prevede che non debbano sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario e
che il canone non deve essere superiore a quello «concordato».
La deduzione, che compete:
nella misura del 20% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare risultante dall’atto di compravendita
o dell’importo complessivo degli oneri di costruzione attestati dall’impresa che ha eseguito i lavori,
tenendo presente, inoltre, che l’agevolazione è anche beneficiabile in relazione agli interessi passivi
dipendenti dal mutuo stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare;
fino ad un’entità massima complessiva di spesa di € 300.000,00, tenendo presente che la medesima
spetta per l’acquisto e/o la realizzazione anche di più unità immobiliari da destinare alla locazione,
fermo restando il limite massimo complessivo predetto;
deve necessariamente risultare ripartita in otto quote annuali di pari importo con decorrenza dall’anno in
cui è stato stipulato il contratto di locazione, tenendo, in ogni caso, in considerazione che non è cumulabile
con altre agevolazioni fiscali previste per la medesima iniziativa.
L’agevolazione, configurandosi come deduzione dal reddito, potrebbe essere di interesse per gli investitori
che vogliono conseguire un risparmio fiscale, il quale da un lato è collegato all’aliquota Irpef marginale
riferita al reddito del contribuente e dall’altro deve tener conto anche della minor tassazione del canone di
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Circ. n. 22/2014
Periodo 16-31 dicembre
locazione a seguito dell’applicazione della cedolare secca (aliquota del 10%), anche se il proprietario ha
l’obbligo di locare il bene ad un canone generalmente più basso rispetto a quello di mercato.
Caso – si consideri una persona fisica che possiede un reddito imponibile 2014 la cui aliquota marginale
Irpef è del 43% (reddito superiore a € 75.000,00), oltre ad una addizionale regionale Irpef
dell’1,23%, che ha effettuato l’acquisizione di una unità immobiliare del costo complessivo di €
250.000,00, avente le caratteristiche di cui all’art. 21 del decreto «Sblocca Italia»,
immediatamente locata ad un canone agevolato di € 4.800,00 annui.
Soluzione
La persona fisica privata (non esercente attività commerciale) per l’unità immobiliare - avente le
caratteristiche di cui all’art. 21 predetto - destinata alla locazione, ha diritto di beneficiare di una
deduzione di € 50.000,00 [20% di € 250.000,00], da suddividere in otto quote annuali da €
6.250,00 [€ 50.000,00 : 8].
Considerando che l’unità immobiliare acquistata è stata locata ad un canone annuo di € 4.800,00,
il risparmio fiscale del contribuente può essere così individuato:
• € 2.764,00, per minor Irpef e addizionale (aliquota complessiva di 44,23% dato dalla somma
del 43% dell’Irpef e dell’1,23% dell’addizionale) derivante dall’onere deducibile [44,23% di €
6.250,00 = € 2.764,00];
• € 1.537,00, per minor Irpef e addizionale (aliquota complessiva di 44,23% dato dalla somma
del 43% dell’Irpef e dell’1,23% dell’addizionale) dovuta rispetto alla cedolare secca del 10% su
€ 4.800,00 (10% di € 480,00). La non tassazione del reddito fondiario al netto della deduzione
del 5% è pari a € 1.537,00 [44,23% x (95% di € 4.800,00) - € 480,00] = [(44,23% di € 4.560,00) € 480,00] = [€ 2.017,00 - € 480,00].
Ne deriva, pertanto, che il risparmio fiscale complessivo risulta di entità pari a € 4.301,00 [€
2.764,00 + € 1.537,00], non tenendo in considerazione, tra l’altro, del risparmio derivante dal
mancato versamento dell’imposta di registro conseguente all’opzione per l’applicazione della
“cedolare secca”.
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