Contratto di agenzia: il nuovo Accordo Economico Collettivo del 30.7.2014 Settore Industria Avv. Nicolò Maggiora Studio legale ELEXI video & more AEC 2014 Industria Accordo di diritto privato fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli agenti e rappresentanti di commercio e dei preponenti del settore industriale e della cooperazione Si applicano, in linea di principio, ai soggetti iscritti alle associazioni firmatarie dell’AEC o a quei soggetti manifestino la loro adesione alle previsioni dell’AEC AEC 30 luglio 2014 sostituisce il precedente del 20 marzo 2002 Entrata in vigore: il 1° settembre 2014, salvo le diverse decorrenze (indennità di scioglimento del rapporto) 2 AEC 2014 Industria Le principali novità del nuovo AEC riguardano: - l’indennità di scioglimento del rapporto - le variazioni di zona - i termini entro cui il preponente deve comunicare il rifiuto degli ordini - l’ammontare degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioni Alcune modifiche sono state riprese dall’AEC del settore Commercio del 2009, mentre altre rappresentano delle novità assolute nell’ambito della contrattazione collettiva in materia di agenzia In generale, modifiche migliorative per l’agente 3 AEC 2014 Industria Variazioni di zona (art. 2) Tipologia: • lieve entità: riduzioni fino al 5%; • media entità: riduzioni tra il 5% e il 15% (AEC commercio 20%) • rilevante entità: riduzioni superiori 15% Termini di preavviso: • lieve entità: no preavviso • media entità: 2 mesi, salvo diverso accordo • rilevante entità: preavviso della risoluzione, salvo diverso accordo Reazione agente: mancata accettazione, entro il termine perentorio di trenta giorni, per le variazione di rilevante entità e di media entità (AEC commercio solo in caso di sensibile variazione). Da 12 a 18 mesi (24 mesi per i monomandatari) il periodo temporale in cui le variazioni di lieve entità si devono sommare ed essere considerate come un’unica variazione. 4 AEC 2014 Industria Termine per il rifiuto ordine (Art. 5) Salvo diverso accordo, il termine entro cui il preponente deve comunicare il proprio rifiuto è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle proposte (altri AEC, 60 giorni) In assenza di tale rifiuto, le proposte d'ordine si intendono accettate con il conseguente diritto dell’agente ad esigere la provvigione 5 AEC 2014 Industria Trattative in corso ed interessi moratori in caso di mancato pagamento (artt. 6 e 7) Il periodo entro il quale vengono, di regola, riconosciute le provvigioni per gli affari conclusi derivanti da ordini trasmessi dall’agente al momento della cessazione del contratto viene esteso da 4 a 6 mesi, fatto comunque salvo un termine diverso In caso di ritardato pagamento delle somme dovute all’agente da parte della casa mandante, si applicano gli interessi moratori previsti dal Decreto legislativo n. 231/2002 così come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali Preponente può fornire all’agente, anche con cadenza trimestrale (negli altri AEC, la cadenza è mensile), “un riepilogo”, in alternativa alla trasmissione delle copie delle fatture 6 AEC 2014 Industria Indennità di mancato preavviso (art. 9) Il nuovo AEC 2014 Industria prevede che l’indennità per mancato preavviso sia pari a “tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso Altri AEC: si parla di somme “liquidate” 7 AEC 2014 Industria Indennità di fine rapporto (artt. 10 e 11) Emolumenti: a) l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), accantonata dal preponente nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco e che deve essere riconosciuta all’agente anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari; b) l’indennità suppletiva di clientela, riconosciuta all’agente anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari; c) l’indennità meritocratica riconosciuta qualora, alla cessazione del contratto, l’agente abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi. 8 AEC 2014 Industria Segue Nuova è la disciplina per l’indennità meritocratica Calcolo complesso basato sul modello c.d. alla tedesca: 1) determinare, tramite i criteri indicati nell’AEC, il valore dell’incremento della clientela e/o del giro d’affari 2) individuare il “periodo di prognosi” (cfr. tabella) 3) determinare il “tasso di migrazione” della clientela (cfr. tabella) 4) sottrarre, per il primo anno del periodo di prognosi, il tasso di migrazione dal valore dell’incremento 5) diminuire forfetariamente l’importo ottenuto di una percentuale (cfr. tabella) 6) confrontare l’indennità meritocratica AEC con il valore massimo dell’indennità previsto dall’’art. 1751 Codice Civile 7) sottrarre dall’indennità meritocratica ottenuta, la somma dell’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e l’indennità di clientela 9 AEC 2014 Industria Segue Esempio contratto di agenzia con agente plurimandatario della durata di 5 anni. • Punto 1: ipotizziamo un incremento realizzato dall’agente di € 45.000. • Punti 2 e 3: secondo la tabella del nuovo AEC, quindi, il periodo di prognosi sarà di 2 anni e il tasso di migrazione sarà del 17 %. • Punto 4: applichiamo il tasso di migrazione all’importo dell’incremento (€ 45.000) per il periodo di prognosi: I anno € 45.000 – 17 % = 37.350,00 € II anno € 37.350 – 17 % = 31.000,50 € Totale = 68.350,50 € • Punto 5: riduciamo l’importo di 68.350,50 € della cifra forfetaria del 10 % pari all’importo di 6.835,05 ottenendo l’importo di € 61.515,45. • Punto 6: ipotizzando un importo massimo di cui all’art. 1751 c.c. pari a € 55.000,00 € (inferiore dunque a 61.5151,45), l’indennità meritocratica viene ridotta a tale cifra. • Punto 7: ipotizzando che la somma di FIRR ed indennità supplettiva sia pari a € 20.000,00, l’indennità meritocratica definitivamente spettante all’agente sarà pari a € 35.000,00 € (€ 55.000 – € 20.000). 10 AEC 2014 Industria Segue Entrata in vigore delle norme sull’indennità di fine rapporto (art. 10 e 11): - per i contratti in corso al 30 luglio 2014 e stipulati prima del 1o gennaio 2014, si applicherà ancora, a determinate condizioni e fino al 31.12.2015, la disciplina del vecchio AEC 2002 Industria; - per i contratti stipulati dopo il 1o settembre 2014, si applicherà la nuova disciplina prevista dal nuovo AEC 2014. 11 AEC 2014 Industria Altre novità Responsabilità per il campionario (art. 3) Periodo di prova (art. 4) 12 www.directio.it le strade nell’Economia informazione ed esperienze economiche al servizio di professionisti, imprese, istituzioni. video & more news & more scadenze & more
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