Contratto di agenzia

Contratto di agenzia: il nuovo
Accordo Economico Collettivo del
30.7.2014 Settore Industria
Avv. Nicolò Maggiora
Studio legale ELEXI
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AEC 2014 Industria
Accordo di diritto privato fra le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative degli agenti e rappresentanti di commercio e dei
preponenti del settore industriale e della cooperazione
Si applicano, in linea di principio, ai soggetti iscritti alle associazioni
firmatarie dell’AEC o a quei soggetti manifestino la loro adesione alle
previsioni dell’AEC
AEC 30 luglio 2014 sostituisce il precedente del 20 marzo 2002
Entrata in vigore: il 1° settembre 2014, salvo le diverse decorrenze
(indennità di scioglimento del rapporto)
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AEC 2014 Industria
Le principali novità del nuovo AEC riguardano:
- l’indennità di scioglimento del rapporto
- le variazioni di zona
- i termini entro cui il preponente deve comunicare il rifiuto degli
ordini
- l’ammontare degli interessi in caso di ritardato pagamento delle
provvigioni
Alcune modifiche sono state riprese dall’AEC del settore
Commercio del 2009, mentre altre rappresentano delle novità
assolute nell’ambito della contrattazione collettiva in materia di
agenzia
In generale, modifiche migliorative per l’agente
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AEC 2014 Industria
Variazioni di zona (art. 2)
Tipologia:
• lieve entità: riduzioni fino al 5%;
• media entità: riduzioni tra il 5% e il 15% (AEC commercio 20%)
• rilevante entità: riduzioni superiori 15%
Termini di preavviso:
• lieve entità: no preavviso
• media entità: 2 mesi, salvo diverso accordo
• rilevante entità: preavviso della risoluzione, salvo diverso accordo
Reazione agente: mancata accettazione, entro il termine perentorio di
trenta giorni, per le variazione di rilevante entità e di media entità (AEC
commercio solo in caso di sensibile variazione).
Da 12 a 18 mesi (24 mesi per i monomandatari) il periodo temporale in cui
le variazioni di lieve entità si devono sommare ed essere considerate
come un’unica variazione.
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AEC 2014 Industria
Termine per il rifiuto ordine (Art. 5)
Salvo diverso accordo, il termine entro cui il preponente deve
comunicare il proprio rifiuto è di 30 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle proposte (altri AEC, 60 giorni)
In assenza di tale rifiuto, le proposte d'ordine si intendono accettate
con il conseguente diritto dell’agente ad esigere la provvigione
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AEC 2014 Industria
Trattative in corso ed interessi moratori in caso di mancato
pagamento (artt. 6 e 7)
Il periodo entro il quale vengono, di regola, riconosciute le provvigioni
per gli affari conclusi derivanti da ordini trasmessi dall’agente al
momento della cessazione del contratto viene esteso da 4 a 6 mesi,
fatto comunque salvo un termine diverso
In caso di ritardato pagamento delle somme dovute all’agente da
parte della casa mandante, si applicano gli interessi moratori
previsti dal Decreto legislativo n. 231/2002 così come modificato dal
decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 relativo alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Preponente può fornire all’agente, anche con cadenza trimestrale
(negli altri AEC, la cadenza è mensile), “un riepilogo”, in alternativa
alla trasmissione delle copie delle fatture
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AEC 2014 Industria
Indennità di mancato preavviso (art. 9)
Il nuovo AEC 2014 Industria prevede che l’indennità per mancato
preavviso sia pari a “tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri
corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1° gennaio - 31
dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma
a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del
preavviso
Altri AEC: si parla di somme “liquidate”
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AEC 2014 Industria
Indennità di fine rapporto (artt. 10 e 11)
Emolumenti:
a) l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), accantonata dal
preponente nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione
Enasarco e che deve essere riconosciuta all’agente anche in
assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari;
b) l’indennità suppletiva di clientela, riconosciuta all’agente anche
in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari;
c) l’indennità meritocratica riconosciuta qualora, alla cessazione del
contratto, l’agente abbia apportato al preponente un sensibile
incremento della clientela e/o del giro d’affari, in modo da procurare
al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali
vantaggi.
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AEC 2014 Industria
Segue
Nuova è la disciplina per l’indennità meritocratica
Calcolo complesso basato sul modello c.d. alla tedesca:
1) determinare, tramite i criteri indicati nell’AEC, il valore dell’incremento della
clientela e/o del giro d’affari
2) individuare il “periodo di prognosi” (cfr. tabella)
3) determinare il “tasso di migrazione” della clientela (cfr. tabella)
4) sottrarre, per il primo anno del periodo di prognosi, il tasso di migrazione dal
valore dell’incremento
5) diminuire forfetariamente l’importo ottenuto di una percentuale (cfr. tabella)
6) confrontare l’indennità meritocratica AEC con il valore massimo dell’indennità
previsto dall’’art. 1751 Codice Civile
7) sottrarre dall’indennità meritocratica ottenuta, la somma dell’indennità di
risoluzione del rapporto (FIRR) e l’indennità di clientela
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AEC 2014 Industria
Segue
Esempio
contratto di agenzia con agente plurimandatario della durata di 5 anni.
• Punto 1: ipotizziamo un incremento realizzato dall’agente di € 45.000.
• Punti 2 e 3: secondo la tabella del nuovo AEC, quindi, il periodo di prognosi sarà di 2
anni e il tasso di migrazione sarà del 17 %.
• Punto 4: applichiamo il tasso di migrazione all’importo dell’incremento (€ 45.000) per
il periodo di prognosi:
I anno
€ 45.000 – 17 %
= 37.350,00 €
II anno
€ 37.350 – 17 %
= 31.000,50 €
Totale
= 68.350,50 €
• Punto 5: riduciamo l’importo di 68.350,50 € della cifra forfetaria del 10 % pari
all’importo di 6.835,05 ottenendo l’importo di € 61.515,45.
• Punto 6: ipotizzando un importo massimo di cui all’art. 1751 c.c. pari a € 55.000,00 €
(inferiore dunque a 61.5151,45), l’indennità meritocratica viene ridotta a tale cifra.
• Punto 7: ipotizzando che la somma di FIRR ed indennità supplettiva sia pari a €
20.000,00, l’indennità meritocratica definitivamente spettante all’agente sarà pari a €
35.000,00 € (€ 55.000 – € 20.000).
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AEC 2014 Industria
Segue
Entrata in vigore delle norme sull’indennità di fine rapporto (art. 10 e 11):
- per i contratti in corso al 30 luglio 2014 e stipulati prima del 1o gennaio
2014, si applicherà ancora, a determinate condizioni e fino al 31.12.2015, la
disciplina del vecchio AEC 2002 Industria;
- per i contratti stipulati dopo il 1o settembre 2014, si applicherà la nuova
disciplina prevista dal nuovo AEC 2014.
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AEC 2014 Industria
Altre novità
Responsabilità per il campionario (art. 3)
Periodo di prova (art. 4)
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