Newslettter EAM - Marzo 2014

Banchieri svizzeri da 140 anni
Newsletter EAM
Marzo 2014
EAM
www.bsibank.com
Editoriale
Care lettrici, cari lettori
collezione privata e raccolta pubblica: due poli da sempre agli antipodi. L’una, la
collezione privata, dove la passione del singolo compera e vende seguendo i venti
alterni dell’innamoramento e del rifiuto per le opere che possiede. L’altra, il museo,
con la vocazione di conservare e tramandare l’arte. Motto: mai vendere! Piuttosto,
anche a spese dei sacrifici di una comunità, acquistare. Considerate l’esempio dei
cittadini di Basilea che nel 1967 si fanno mendicanti per salvare al loro Kunstmuseum due opere di Picasso. Dove si posiziona tra le due la collezione d’impresa?
BSI Art Collection nasce dalla fusione di almeno due nuclei collezionistici ispirati da
persone a cui probabilmente faceva da faro e guida la raccolta d’arte della banca
Monte dei Paschi di Siena con le sue radici quattrocentesche. La parte centrale
della collezione, composta da una prima serie di acquisizioni effettuate presso gallerie d’arte attive nel luganese, ha respiro internazionale dal volgere del nuovo millennio. Nel 2008 è confluita nel patrimonio artistico di BSI la collezione di “giovane
arte svizzera” e di fotografie costituita da Banca del Gottardo a partire dal 1968.
Oggi BSI possiede la più grande collezione d’arte d’impresa in Ticino. I manuali di
economia aziendale ci raccontano che le corporate art collection sono il paradigma
che dichiara la responsabilità sociale di un’impresa. Nel contempo ne accrescono la
competitività. L’intervento di arte pubblica commissionato all’artista francese Daniel Buren nel 2005 per uno dei palazzi in via Canova s’inserisce nelle attività di
formazione, educazione ed espositive di BSI. Esso arricchisce e illumina la città alla
stregua della nuova installazione site-specific di Felice Varini per l’autosilo del LAC.
Lugano guarda a futuri progetti. Le auguriamo che accorrano al nascente centro
culturale opere provenienti da collezioni private attraverso lo strumento del comodato d’uso di lunga durata. Già lo si ipotizza per alcune opere di BSI Art Collection.
BSI da luglio di quest’anno porterà all’Istituto Svizzero di Roma una decina di opere
della sua collezione. Segue così uno spleen tanto caro agli anglosassoni, affezionati
a questo comune virtuoso vibrare di pubblico e privato.
Ma questi sono tempi di difficoltà e incertezze, in cui tutti devono risparmiare e
talvolta si deve alienare. Non andrebbe però messa in discussione la missione con
cui gli istituti finanziari manifestano il proprio impegno e legame con il territorio e
la comunità. Ma come far fronte ad un’incessante necessità di fondi per la gestione
anche solo ordinaria di una collezione d’arte? Tralasciamo per un momento l’ammirazione per gli illuminati intenti di chi promosse cultura all’interno di un’impresa
quasi vestendo l’abito dell’appassionato conservatore di museo. Non possiamo nascondere che risanare casse pubbliche o società alla ricerca di capitali fa porre mente a possibili vendite di opere d’arte. Un esempio. Alla Commerzbank apparteneva
la scultura L’uomo che cammina di Alberto Giacometti, venduta nel 2010 per la cifra
stratosferica di 65 milioni di sterline.
Come salvarci? Ripetiamoci ogni mattina che l’arte è un bisogno primario e non è
barattabile. Ci sostiene nelle lotte dello spirito contro le cose. Non c’è spazio per
nessun compromesso? Qui ci aiuta a scendere dall’empireo la necessità di pragmatismo. Dobbiamo concedere che l’opera d’arte s’impregna anche del colore dei
soldi. La prova: chi l’acquista non ne trascura l’aspetto oggettivo di investimento
finanziario. Ed ecco che certe vendite, valutate con criteri di razionalità di magazzino, possono essere sensate anche per ridefinire e sanare squilibri evidenti di una
collezione. Nella prospettiva della storia dell’umanità e alla luce di una sana filosofia
noi ci adattiamo ad essere solo custodi temporanei dei beni artistici. Questo ci fa
dire che qualsiasi trasferimento di proprietà non dovrebbe tormentare eccessivamente la nostra sensibilità etica a condizione che l’opera venduta non sia sottratta
alla vista e al godere dei più. Mi piace Antonio Paolucci, dal 2007 gran signore dei
Musei Vaticani: alla domanda cosa direbbe a chi pensa che la Chiesa debba vendere tutti i suoi beni e darli ai poveri ha risposto che se così facesse i poveri sarebbero
ancora più poveri. In Vaticano, dice, tutto è per gli abitanti di tutto il mondo.
Francesca Martinoli
Head of Art Management
Contatti
Martin Hutter
Lugano
+41 (0)58 809 34 76
[email protected]
Christian Moser
Lugano
+41 (0)58 808 14 04
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Christophe Zuchuat
Ginevra/Losanna
+41 (0)58 809 13 52
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Lucia Althaus-Manco
Zurigo
+41 (0)58 809 80 14
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Newsletter EAM – N. 16 – marzo 2014
Messa in opera delle
raccomandazioni del GAFI
2.Alcuni commenti al disegno di legge
2.1 Trasparenza delle persone giuridiche e azioni al portatore
Le misure adottate in ambito di trasparenza delle persone
giuridiche consentono sia di disciplinare i nuovi obblighi
risultanti dalla revisione delle norme del GAFI sia di colmare le lacune constatate nell’ambito dell’ultima valutazione della Svizzera. Le norme rivedute esigono in particolare che il nostro Paese introduca misure intese, da un
lato, all’identificazione dell’avente economicamente diritto di persone giuridiche e, d’altro lato, alla trasparenza
delle società non quotate che emettono azioni al portatore. Per quanto riguarda le azioni al portatore, le misure
adottate devono anche corrispondere alle norme del Forum mondiale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni ai fini fiscali, che esigono l’identificazione del singolo proprietario delle azioni.
Il diritto della società anonima prevede, fin dal lontano 1938,
l’emissione di titoli al portatore. La proposta del Consiglio
federale introduce una serie di modifiche che vanno fondamentalmente a snaturare il concetto di società anonima, introducendo obblighi di notifica in capo agli azionisti.
Il dispositivo legale proposto dal Consiglio federale permetterà comunque alle società con azioni al portatore di
optare tra alcune soluzioni per adempiere ai requisiti imposti dalla legge, in particolare attraverso:
i. l’annuncio dell’azionista alla società in ordine alla sua
identità e l’annuncio dell’identità degli aventi economicamente diritto alle azioni, qualora la partecipazione dell’azionista ammonti almeno al 25 per cento del
capitale o dei diritti di voto,
ii. una variante secondo la quale la società possa decidere che l’annuncio dell’azionista sia indirizzato ad un
intermediario finanziario soggetto alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e non alla società,
iii. la conversione agevolata delle azioni al portatore in
azioni nominative (dunque la rinuncia alle azioni al
portatore in favore di azioni nominative) oppure
iv. l’emissione di azioni al portatore quali titoli contabili.
Messaggio del 13 dicembre 2013 del Consiglio federale
1.Introduzione
Il 13 dicembre scorso il Consiglio federale ha licenziato
all’attenzione del Parlamento il messaggio sulla nuova
legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI (Gruppo d’azione finanziaria), rivedute
nel 2012.
Il progetto dovrà ancora passare in Parlamento e quindi
non può ancora essere considerato definitivo. Ritenuto
come nel 2015 il GAFI eseguirà nuovamente una valutazione della Svizzera per verificare la conformità tecnica del
dispositivo svizzero alle 40 raccomandazioni rivedute, l’adozione di questo progetto di legge dovrà necessariamente essere concluso ancora nel corso del corrente anno. All’ordine del giorno della sessione primaverile 2014
delle Camere federali la legge verrà approvata verosimilmente ancora entro la fine di quest’anno.
Il nuovo disegno di legge tiene conto dei risultati della
prima procedura di consultazione. Ampiamente dibattuta,
controversa e di non facile applicazione, la legge propone, in particolare, le seguenti sette novità:
– miglioramento della trasparenza per quanto concerne
le persone giuridiche e le azioni al portatore;
– inasprimento degli obblighi degli intermediari finanziari nell’accertamento relativo all’avente economicamente diritto di persone giuridiche;
– estensione della definizione di persona politicamente
esposta a persone politicamente esposte svizzere e a
persone politicamente esposte di organizzazioni intergovernative nonché introduzione dei relativi obblighi di
diligenza basati sul rischio;
– introduzione di un reato preliminare in casi gravi in ambito di imposte dirette ed estensione alle imposte indirette della vigente fattispecie penale del contrabbando
in ambito doganale;
– coinvolgimento obbligatorio di un intermediario finanziario per pagamenti in contanti superiori a 100’000
franchi in caso di vendite di fondi e cose mobili;
– aumento dell’efficacia del sistema di comunicazione in
caso di sospetto;
– miglioramento dell’attuazione dello standard del GAFI
concernente le sanzioni finanziarie in relazione con il
terrorismo e il finanziamento del terrorismo.
In quest’ultimo caso l’ente di custodia centrale delle azioni
deve essere designato dalla società e dovrà essere in grado
di accedere ai dati concernenti l’identificazione rilevati dall’intermediario finanziario che ha eseguito l’identificazione dell’azionista.
2.2 Infrazioni fiscali gravi come reato preliminare al riciclaggio di denaro
Nell’elenco dei reati che devono imperativamente costituire reati preliminari al riciclaggio di denaro, il GAFI ha introdotto i «reati fiscali in ambito di imposte dirette e indirette»
senza peraltro definirli nel dettaglio. Per quanto riguarda
l’attuazione nel diritto interno i Paesi possono limitarsi ai
reati considerati gravi nel diritto nazionale. Fino all’elaborazione del presente progetto, in Svizzera si trattava i reati
a monte di riciclaggio erano unicamente i crimini ai sensi
dell’articolo 10 capoverso 2 del Codice penale, reati che
prevedono una pena detentiva di oltre tre anni.
In materia di imposte indirette il disegno di legge prevede
La Svizzera attribuisce grande importanza al mantenimento
di una piazza finanziaria integra per garantire la sua attrattiva nei confronti degli investitori internazionali. Pur disponendo di un sistema solido e completo di lotta contro il riciclaggio di denaro, occorrono determinati adeguamenti
affinché le rivedute raccomandazioni del 2012 siano effettivamente attuate in Svizzera e affinché vengano eliminate
alcune lacune accertate in occasione dell’esame dei Paesi
condotto dal GAFI nel 2005.
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Newsletter EAM – N. 16 – marzo 2014
LRD. Al contrario il progetto di legge prevede l’introduzione nella LRD dell’obbligo di ricorrere a un intermediario
finanziario sottoposto alla LRD per effettuare il pagamento
della parte del prezzo di una transazione immobiliare che
supera 100’000 franchi. Un obbligo analogo è parimenti
proposto per quanto riguarda la vendita di cose mobili. La
LRD prevede una sanzione penale in caso di violazione di
questo nuovo obbligo.
Per il fatto la proposta del Consiglio federale evita di assoggettare alla LRD le professioni del settore immobiliare
e lascia la responsabilità in capo alle banche, in qualità di
intermediari finanziari ai sensi della LRD.
Infine, nella legge sull’esecuzione e sul fallimento viene
introdotta una soluzione analoga a quella prevista nella
LRD per le vendite di cose mobili e fondi. In questo senso
nelle aggiudicazioni i pagamenti in contati dovranno essere possibili unicamente fino a 100’000 franchi.
di estendere l’articolo 14 capoverso 4 della legge sul diritto
penale amministrativo oltre il traffico transfrontaliero di merci per coprire altre imposte prelevate dalla Confederazione,
in particolare l’IVA sulle forniture effettate sul territorio svizzero e sulle prestazioni di servizio o l’imposta preventiva.
Per quanto attiene alle imposte dirette in luogo di una revisione della legislazione tributaria – per introdurvi una
fattispecie di crimine – il disegno propone una modifica
del principio contenuto nel Codice penale relativo ai reati preliminari al riciclaggio di denaro. La novità consiste nel
fatto che non solo i crimini sono considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro, ma anche la frode fiscale secondo l’articolo 186 della legge federale sull’imposta federale diretta o secondo l’articolo 59 della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni – ove trattasi di delitto – purché le imposte
sottratte superino i 200’000 franchi per periodo fiscale.
Con la definizione di un valore soglia di oltre 200’000 franchi
di imposte sottratte si intende, da un lato, limitare il nuovo
reato preliminare a casi gravi e, d’altro lato, impedire che
l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(MROS) sia invaso da comunicazioni di sospetto riguardanti
casi di minore importanza. Il Consiglio federale ritiene adeguato questo limite. Il pregiudizio agli interessi patrimoniali
dell’ente pubblico che esso rappresenta è abbastanza ampio
per giustificare la classificazione quale reato preliminare al
riciclaggio di denaro. Inoltre, secondo l’approccio del GAFI
un valore più elevato non sarebbe sostenibile.
Su questo punto sarà auspicabile che nel corso del dibattito parlamentare sulle modifiche legislative o, più tardi al
momento dell’emissione delle norme d’applicazione venga chiaramente definito se quest’importo è da intendersi
come valore soglia assoluto (ciò che alla luce delle differenze d’imposizione cantonali / nazionali comporterebbe
delle disparità di trattamento; in effetti, a parità di reddito
sottratto, la relativa imposta subisce notevoli variazioni a
dipendenza del domicilio/dello stato civile del contribuente) o se a quest’importo verrà “abbinato” un valore
soglia di reddito e/o di sostanza sottratti (ad esempio:
600’000 franchi di reddito sottratto per periodo fiscale).
La discussione di questo punto sarà di notevole importanza
per gli intermediari finanziari, poiché il mantenimento di un
generico valore soglia di 200’000 franchi di “imposte sottratte” ribalterebbe sull’intermediario finanziario l’onere di complicati calcoli e la necessità di una tale mole d’informazioni
su patrimonio e flussi finanziari dell’ADE della relazione d’affari da rendere estremamente oneroso – se non d’impossibile attuazione – l’applicazione di questa disposizione.
2.4 Competenze dell’Ufficio di comunicazione in materia
di riciclaggio di denaro (MROS)
La modifica della LRD del 21 giugno 2013, entrata in vigore il
1° novembre 2013, consente di scambiare a determinate condizioni informazioni finanziarie con gli omologhi esteri e di
disciplinare le modalità di collaborazione con questi ultimi.
Una modifica importante riguarda il blocco dei beni, che
non sarà più automatico con la comunicazione all’MROS,
ma verrà effettuato unicamente se il MROS trasmette tale
comunicazione all’autorità penale competente. Il termine
di blocco passerà dagli attuali 5 giorni a 30 giorni feriali
per l’analisi delle comunicazioni di sospetto secondo l’articolo 9 LRD da parte del MROS.
3.Conclusione
Il progetto di legge proposto del Consiglio federale introduce alcune novità particolarmente importanti e nuovi obblighi
per gli intermediari finanziari, che comporteranno notevoli
cambiamenti sia a livello organizzativo che procedurale; per
ora, prevale l’impressione che questo progetto non abbia
tenuto sufficientemente in considerazione la difficile concretizzazione di concetti apparentemente semplici.
Filippo Recalcati
BSI Legal Headquarter Swiss Branches
Voluntary Disclosure italiana
(aggiornamento)
Il 12 marzo 2014 (data in cui scriviamo) come debitamente riportato da diverse testate giornalistiche, si è assistito alla mancata conversione in legge del DL.4/14 (Decreto Legge) del 28
gennaio u.s. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio
2014) concernente la Voluntary Disclosure italiana.
Lo stralcio del decreto è dovuto essenzialmente ad “alcuni
aspetti problematici emersi durante le audizioni avute in Commissione Finanze con le categorie interessate che hanno messo in luce aspetti problematici che meritano di essere discussi
in Parlamento”.
2.3 Prescrizioni in materia di pagamento in contanti nelle
operazioni di vendita sia per le cose mobili sia per i fondi
Nell’ultima valutazione della Svizzera il GAFI ha costatato
lacune concernenti l’assoggettamento di determinate professioni non finanziarie alle esigenze poste dalla lotta contro il riciclaggio di denaro. In queste categorie professionali rientra anche il commercio immobiliare.
A livello nazionale diversi interventi parlamentari postulano
l’assoggettamento degli agenti immobiliari e dei notai alla
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Newsletter EAM – N. 16 – marzo 2014
Così infatti è già successo nel canton Ginevra nel 2011,
quando l’iniziativa per un’amnistia cantonale fu sottoposta
alla doppia verifica, popolare e giudiziaria; in quel frangente il progetto fu respinto in votazione, e in seguito il ricorso
fu ritirato. Anche nel caso ticinese, i giudici di Mon Repos
si esprimeranno solo se l’amnistia supererà lo scoglio referendario, e sarebbe auspicabile che la suprema autorità
giudicante della Confederazione possa esprimersi nel merito su un tema così attuale e sensibile.
La Divisione cantonale delle contribuzioni in data 11 febbraio
2014 ha comunicato che per tutte le procedure di autodenuncia, presentate a partire dal 1 gennaio 2014, l’ufficio delle procedure speciali emanerà una decisione solo dopo che la situazione giuridica sarà definitivamente chiarita. In caso di
approvazione definitiva dell’amnistia cantonale, queste autodenunce beneficeranno a posteriori delle aliquote agevolate.
Cosa succederà ora? Dalle informazioni recepite al momento
in cui scriviamo, il DL. 4/14 potrà decadere e fungere comunque da base di lavoro per i nuovi DdL. (Disegni Di Legge) il cui
iter dovrebbe partire il 29 aprile e concludersi a fine maggio,
altrimenti potrebbe essere reiterato come Dl. al fine di non
farne decadere gli effetti.
Aggiornamenti sulla tematica saranno presenti anche nelle
prossime EAM Newsletter.
Nel frattempo, per qualsiasi domanda non esitate a contattare i vostri consulenti che fin da ora sono a vostra disposizione.
Amnistia fiscale cantonale ticinese
(aggiornamento)
Il Consiglio di Stato ha stabilito che , nella giornata di votazione del 18 maggio 2014, i cittadini ticinesi saranno
chiamati ad esprimersi anche sul referendum contro l’amnistia fiscale cantonale.
L’amnistia si compone di alcune norme transitorie da inserire nella Legge tributaria cantonale con validità limitata fino al 31 dicembre 2015. Queste norme vanno a integrarsi
nell’istituto dell’autodenuncia esente da pena in vigore nella normativa federale e cantonale dal 1 gennaio 2010, introducendo uno sgravio ulteriore sul recupero delle imposte cantonali e comunali sottratte negli ultimi 10 anni.
Le imposte che beneficiano di questo sgravio sono quindi:
le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza
delle persone fisiche, le imposte cantonali e comunali
sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche, le imposte
cantonali di donazione e successione, l’imposta cantonale
sugli utili immobiliari. Lo sgravio consiste in uno sconto del
70% da applicare alle aliquote d’imposta e agli interessi di
mora. Invece sulle componenti federali delle imposte sottratte (imposta federale diretta sul reddito delle persone
fisiche e sull’utile delle persone giuridiche) si applicherà il
recupero ordinario su 10 anni con aliquote piene.
Questo sgravio è valido ovviamente se sono rispettati anche gli altri presupposti di un’autodenuncia esente da pena così come previsto nella Legge federale sull’imposta
federale diretta e nella Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. In particolare, deve trattarsi della prima autodenuncia nella vita
del contribuente, e l’autorità fiscale non deve essere ancora conoscenza dei beni emersi. Inoltre, il contribuente
deve collaborare con l’autorità fiscale e deve procedere al
pagamento immediato della cifra concordata.
Dopo essere stato respinto dal Gran Consiglio una prima
volta nel 2011, il progetto di amnistia cantonale è stato ripresentato (sulla base del messaggio nr. 6328 del 23 febbraio 2010) tramite un’iniziativa parlamentare approvata il
25 novembre 2013. Contro questo atto sono state raccolte
le 7’000 firme necessarie per indire il referendum facoltativo, che si terrà come detto il 18 maggio. I referendisti hanno inoltre impugnato l’atto tramite un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale. In questa situazione
è molto probabile che la massima corte sospenda il giudizio
fintanto che non sarà espressa la volontà popolare sul tema.
Aurelio Francioli
BSI Wealth Planning
Nuove classi “M” per fondi BSI
Durante gli ultimi anni, l’industria del risparmio svizzero sta
fronteggiando molteplici stimoli e pressioni di diversa natura, non solo commerciale, ma anche fiscale e legale. L’aspetto commerciale, la domanda di nuove e più efficienti
soluzioni d’investimento da parte dei clienti, l’analisi dei
competitor non costituiscono più, ormai, i principali driver
a favore dell’innovazione di prodotto. Nuovi limiti legali e
di compliance, nonché esigenze fiscali legati alla globalizzazione del cliente dichiarato che utilizza i servizi delle Banca, aggiungono complessità ad un’industria che si trova costantemente sottoposta a nuove sfide.
In questo contesto si inserisce, inoltre, la sentenza del Tribunale Federale svizzero (Ottobre 2012) che ha sancito l’illegittimità di trattenere le commissioni di distribuzione (retrocessione) che le banche percepiscono per i fondi utilizzati in
mandati di gestione1. La sentenza, di fatto, obbliga le Banche
svizzere ad aggiornare l’approccio nei confronti dei fondi utilizzati dai mandati.
Cit. Comunicazione FINMA 41 (2012) – 26 Novembre 2012
www.finma.ch/i/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/48/finma-mitteilung-41-2012-i.pdf
“Le commissioni di portafoglio percepite dalle banche da parte di offerenti per la
vendita di fondi di investimento e di prodotti strutturati spettano ai clienti. È quanto ha stabilito il Tribunale federale in una sentenza di principio emessa il 30 ottobre
2012. Sebbene la FINMA, in qualità di autorità di vigilanza, non abbia le competenze per valutare e attuare le pretese di diritto civile che sorgono tra gli istituti
sottoposti alla sua vigilanza e i relativi clienti, essa esige che le banche adottino
adeguate misure ai sensi del diritto prudenziale.”
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Newsletter EAM – N. 16 – marzo 2014
L’offerta fondi BSI ed i vantaggi delle classi M
Investire in una classe M significa:
– Beneficiare della medesima gestione professionale del
fondo di investimento, ma a un pricing ridotto
– Investire in un portafoglio gestito in modo attivo con
un pricing simile a quello di un ETF
– Sfruttare un veicolo d’investimento efficiente e accedere ad asset class,- core o di nicchia - per poter implementare portafogli personalizzati per il cliente
– Ridurre il carico complessivo dei costi di gestione del
portafoglio
– Garantire al cliente finale un approccio fair e trasparente nella gestione del patrimonio
– Allinearsi alle normative vigenti in Svizzera e a livello
Europeo, senza rinunciare a flessibilità ed efficienza di
gestione.
Le nuove classi M saranno disponibili per i fondi BSI entro
il mese di Giugno.
L’approccio di BSI e le principali novità
A seguito della crescente richiesta di strumenti di investimento sempre più efficienti, BSI ha deciso di adottare una
politica particolarmente tutelante nei confronti dei clienti
con mandato BSI e/o terzi. Il nuovo approccio, che si confronta anche con il risultato della sentenza menzionata e
con il nuovo contesto normativo svizzero sempre più “europeo”, comporta importanti novità.
In particolare, BSI ha deciso di non percepire ulteriormente le commissioni di distribuzione che i fund manager terzi pagano alla Banca sui fondi utilizzati dai mandati di gestione BSI; lo stesso principio sarà applicato anche nel
rapporto con gli EAM. Annullare la componente di commissioni di distribuzione significa soprattutto sgravare i
mandati di gestione da un’importante fonte di costo, a
beneficio della performance netta del cliente.
L’implementazione attraverso le classi “M”
L’implementazione sarà possibile attraverso la sostituzione
delle classi retail (o “A”) dei fondi con l’equivalente classe
destinata ai mandati (“M”); lo switch prevede l’esenzione
dalla commissione di borsa e il pagamento del bollo.
La principale differenza tra le due classi risiede nella struttura commissionale, mancando la commissione di distribuzione nella classe M.
Idealmente, la commissione “All-In” di un fondo – la commissione che il cliente paga e che viene detratta quotidianamente dal NAV del fondo stesso - remunera tre componenti di servizio, tipici della gestione:
– l’amministrazione: costi di custodia, gestione ordini, domiciliazione e rappresentanza legale, contabilità, etc.;
– la gestione del portafoglio: l’attività principale, la movimentazione del portafoglio del fondo e tutte le attività correlate (analisi, definizione di modelli qualitativi e
quantitivi di gestione, etc.);
– la distribuzione del fondo, nel paese di domicilio e all’estero, attraverso canali bancari.
La classe M (o “I”, come Institutional) non differisce rispetto al
fondo di origine in termini di portafoglio, politica d’investimento o divisa di riferimento. La classe M si presenta, tuttavia,
con una struttura di commissioni differente: è, infatti, disponibile con un pricing più basso rispetto al livello dell’equivalente classe A (circa 40% in meno), perché non include le commissioni di distribuzione descritte nello schema precedente.
Luca Cattaneo
BSI Product Management
BSI Informa – Nuovi statement generici
Con l’obiettivo di fornire un servizio sempre più in linea con
le esigenze fiscali dei nostri clienti, abbiamo il piacere di
informarvi che è stata ampliata la nostra offerta di Tax statements generici.
Sono pertanto disponibili i documenti che seguono l’anno
fiscale dei seguenti paesi:
– Regno Unito (periodo di riferimento 6 Aprile – 5 Aprile)
– Sud Africa (periodo di riferimento 1 Marzo – 28 Febbraio)
– Australia (periodo di riferimento 1 Luglio – 30 Giugno)
Il costo è rimasto invariato e corrisponde a CHF 200 per
anno.
Eventi
Eam Forum
– 15.04.2014 Lugano
– 16.04.2014 Zurigo
Special Guest Stefano Coduri BSI Group CEO.
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Il presente documento ha finalità puramente informative. In particolare esso non è, né può essere interpretato, come un’offerta, un invito o una raccomandazione (né generica né personale)
all’acquisto o alla vendita di alcun tipo di strumento finanziario. Inoltre esso non deve sostituire
il giudizio proprio di chi lo riceve. Il presente documento è stato elaborato da BSI SA con le informazioni disponibili alla data in cui lo stesso è stato redatto. Pertanto le informazioni, opinioni e
stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di
redazione dello stesso e sono suscettibili di variazioni in qualunque momento senza che da cio’
derivi un obbligo di comunicazione e/o aggiornamento in capo a BSI SA. Le informazioni, opinioni e stime contenute nel presente documento si basano su dati e ricerche tratte da fonti pubbliche o pubblicamente accessibili che sono considerate affidabili. Tuttavia BSI non garantisce la
loro correttezza, accuratezza e completezza e non assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti o indiretti che possano trarre origine dall’utilizzo del materiale contenuto nel
presente documento.
Gli investimenti e le strategie trattate nel presente documento potrebbero non essere adatti ad
ogni tipo e categoria di investitore. In generale, occorre considerare che tutti gli investimenti
comportano un certo grado di rischio. Il valore di ogni investimento puo’ aumentare o diminuire
sensibilmente e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero ammontare investito. Deve essere inoltre tenuto presente che le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri. Laddove indicati, i prezzi riportati in questo documento hanno una
finalità meramente informativa e non sono necessariamente corrispondenti alle contabilizzazioni o registrazioni interne di BSI. Non si danno garanzie in merito al fatto che una transazione potrebbe o avrebbe potuto essere effettuata a tali prezzi. Si evidenzia come assunzioni diverse, da
parte di BSI o di altra fonte, possono portare a risultati sostanzialmente differenti. Infine, oscillazioni nel cambio delle valute possono impattare sui valori e prezzi eventualmente indicati in questo documento.
In alcuni Paesi determinati prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali; le informazioni relative a tali prodotti si intendono pertanto destinate unicamente ai Paesi nei quali tali restrizioni
non sono operanti. Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato in tutto o in parte solo citando il nome BSI.
© BSI Bank 2014/marzo – BSI Business Communication
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