Torino, 13 maggio 2014 La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche GLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI Dott.ssa Federica Balbo – Dott. Salvatore Regalbuto DEFINIZIONI o ONERI DEDUCIBILI: sono le spese che possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo, su cui, successivamente, si calcola l’imposta lorda. o ONERI DETRAIBILI: sono le spese che riducono l’ammontare dell’imposta lorda dovuta. 3 REDDITO COMPLESSIVO meno Oneri deducibili (ed eventuali altre deduzioni) uguale Reddito Imponibile IMPOSTA LORDA meno Detrazione per oneri (ed eventuali altre detrazioni) uguale Imposta Netta 4 QUADRO NORMATIVO Art. 10 TUIR D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – disciplina gli oneri deducibili; Art. 15 TUIR D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – disciplina gli oneri detraibili; Art. 16 TUIR D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – disciplina le detrazioni per canoni di locazione. Art. 16 bis TUIR D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – disciplina le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. 5 ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI REQUISITI: Sono spese personali e possono essere usufruite solo da parte del contribuente cui spettano. La parte di detrazione eventualmente eccedente rispetto all’imposta lorda non è riportabile all’esercizio successivo (vedi C.M. n. 21/E del 23/04/2010 e C.M. n. 39/E del 01/07/2010). La detrazione spetta, generalmente, nella misura del 19% dell’onere sostenuto. 6 …segue Sia la deduzione sia la detrazione dell’onere avvengono con riferimento all’anno in cui il relativo costo è stato sostenuto (=pagato), ossia in base al c.d. principio di cassa. In linea generale, la detrazione o deduzione per gli oneri contenuti nel quadro RP del Modello Unico spettano al contribuente che li ha effettivamente sostenuti per conto proprio e che, quindi, risulta intestatario della documentazione. Tuttavia, il legislatore ha previsto che determinate tipologie di oneri possano essere portate in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari. 7 FAMILIARI – ART. 5 c.5 TUIR Possono essere considerati familiari: coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (naturali o adottivi); i discendenti dei figli; i genitori; ascendenti prossimi; generi e nuore; il suocero e la suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali. 8 …segue In particolare, per verificare la possibilità o meno di portare in detrazione l’importo sostenuto nell’interesse dei familiari, è necessario verificare la tipologia di onere e si tratta di distinguere se sono spese sostenute nell’interesse di familiari: fiscalmente a carico; fiscalmente non a carico. 9 SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO Limite reddituale: REDDITO pari ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili 10 ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DETRAIBILI • Spese sanitarie • Acq.veic.handicap •Sp.mezzi per disabili • Ass.vita/infortuni • Sp.istruz/asilo nido • Att.sport.ragazzi • Can.loc.stud.univ. DEDUCIBILI • Contr. Prev. ed assistenziali; • Contr. Prev. complementare; • Contr. Fondi Integrativi SSN FISCALMENTE NON A CARICO DETRAIBILI • Spese per patologie esenti; • Spese per addetti all’assistenza personale; • Spese funebri DEDUCIBILI • Spese sanitarie per portatori di handicap 11 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA In base alle norme in vigore dal 1° gennaio 2007, l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del D.P.R. 917/1986, le relative aliquote per scaglioni di reddito. 12 …segue L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste: articolo 12 (carichi di famiglia); articolo 13 (detrazioni per lavoro); artt. 15,16 (altre detrazioni per oneri e spese) e 16 bis. 13 REDDITO COMPLESSIVO Oneri deducibili = REDDITO IMPONIBILE Aliquote IRPEF X IMPOSTA LORDA Detrazioni carichi di famiglia Detrazioni per redditi lavoro Altre detrazioni per spese Crediti d’imposta Ritenute d’acconto IMPOSTA NETTA = = 14 ALIQUOTE IRPEF – ART. 11 TUIR Fino ad € 15.000,00 23% Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 27% Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00 38% Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 41% Oltre € 75.000,00 43% 15 DETRAZIONI D’IMPOSTA DEL 19% 16 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE – QUADRO RP Nel quadro RP sono indicati gli oneri sostenuti (cioè pagati) nell’anno (ad es. Modello Unico 2014 – anno 2013) che danno diritto ad una detrazione di imposta (in diminuzione dell’imposta dovuta) oppure una deduzione dal reddito complessivo (in diminuzione del reddito complessivo). 17 Sezione quadro RP Descrizione Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% e del 24% Sezione II Spese ed oneri deducibili dal reddito complessivo Sezione III Sezione III-A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione di imposta del 36% - 41% - 50% - 65% Sezione III-B Dati catastali identificativi degli immobili ed altri dati per fruire della detrazione del 36% - 50% - 65% Sezione III-C Spese arredo immobili ristrutturati – 50% Sezione IV Spese per le quali spetta la detrazione di imposta del 55% - 65% intervento di risparmio energetico Sezione V Detrazione per inquilini con contratto di locazione Sezione VI Dati per fruire di altre detrazioni 18 DETRAZIONI DI IMPOSTA DEL 19% - SEZIONE I Gli oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta del 19% vanno indicati nella prima sezione del quadro RP di Unico, la quale è così strutturata: 19 Nella SEZIONE I trovano collocazione varie tipologie di spese per le quali è possibile richiedere la detrazione del 19% o del 24%: Oneri detraibili Righi Da RP1 a RP6 RP7 Da RP08 a RP14 - spese sanitarie - interessi passivi su mutui per abitazione principale - Altre detrazioni da individuare in base alla specifica codifica 20 SPESE SANITARIE – SEZIONE I Le spese sanitarie, di qualunque tipo: generiche, specialistiche, farmaceutiche, chirurgiche, etc., sono tra loro cumulabili ai fini del calcolo della detrazione di imposta nella misura del 19%. L’acquisto dei medicinali da banco è certificato, dal 01/01/08 da fattura o scontrino parlante, attestante la natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché il CF del destinatario. 21 SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6) Acquisti di medicinali Detrazione = € 20,19 x 19% Nel Mod. UNICO 2014 per poter godere della detrazione fiscale, gli scontrini “parlanti” devono necessariamente riportare il codice AIC in luogo della denominazione specifica del farmaco/medicinale 22 PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY DEL 29 APRILE 2009: Lo scontrino fiscale parlante non deve più riportare la specifica denominazione commerciale del medicinale acquistato. E’ stata sostituita dal numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC) 23 PARAFARMACI ED INTEGRATORI ALIMENTARI Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396 NON POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE I PRODOTTI FARMACEUTICI QUALIFICABILI COME “PARAFARMACI” TRATTASI DI PRODOTTI QUALI: COLLIRI, POMATE, CEROTTI, GARZE, PRODOTTI FITOTERAPICI ED INTEGRATORI ALIMENTARI CHE, SECONDO L’AE, NON POSSONO ESSERE ASSIMILATI AI FARMACI. 24 SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6) PRESTAZIONI SANITARIE PRESTAZIONI GENERICHE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Rese da: medico-chirurgo generico; medico che opera in una branca diversa dalla sua specializzazione Rese da: un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione 25 SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6) ANALISI, ESAMI E TERAPIE Rientrano tra le prestazioni specialistiche i seguenti esami e terapie, purché prescritti da un medico, anche se privo di specializzazione: esami di laboratorio, elettrocardiogramma, encefalogramma e altri controlli ordinari; particolari terapie quali cobaltoterapia, neuropsichiatria, ecc.; esami complessi come TAC, ecografia, indagine laser, ecc.; psicoterapia resa da medici specialistici; Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, diagnosi prenatale; altri esami complessi e particolari terapie. 26 SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6) AFFITTO O ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l’affitto o l’acquisto di dispositivi medici quali, ad esempio: macchine per aerosol e macchine per la misurazione della pressione sanguigna; siringhe e relativi aghi 27 …segue L’AE, ricordando la definizione “dispositivi medici”, anche in base al parere acquisito dal Ministero della Salute, afferma che la generica dicitura “dispositivo medico” riportata sul documento non è sufficiente. E’ bensì necessario: nello scontrino/fattura risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; per ciascuna tipologia di prodotto, il contribuente sia in grado di provare che la spesa riguarda dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE, attestante la conformità alle Direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. 28 SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6) SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (RIGO RP2) Il contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologia esenti dalla partecipazione sanitaria pubblica per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta possono compilare il rigo RP2. La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del Mod.730 o dal quadro RN, rigo RN43, col.1, del Mod.Unico 2014 dello stesso. L’ammontare massimo, nella misura del 19%, non può superare € 6.197,48. 29 SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6) SPESE SANITARIE PER I PORTATORI DI HANDICAP (RIGO RP3) Le spese sostenute per: I mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, con ridotte o impedite capacità motorie, incluse le autovetture adattate alla deambulazione dei portatori di handicap; Sussidi tecnici e informatici tali da agevolare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap. 30 SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6) Spese sanitarie per i portatori di handicap (rigo RP3) 1. acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale; 2. acquisto di arti artificiali per la deambulazione; 3. trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella; 4. costruzione di rampe per eliminare barriere architettoniche interne ed esterne all’abitazione; 31 SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6) Spese sanitarie per i portatori di handicap (rigo RP3) 5. installazione e/o manutenzione di pedana di sollevamento per portatore di handicap. 6. trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap. Le eventuali prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie (RP1) con franchigia di € 129,11; 7. sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer) rivolti a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap. 8. installazione di pedana sollevatrice su veicolo per portatore di handicap. 32 SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6) IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RELATIVE A VISITE MEDICHE Risoluzione 18 novembre 2008, n. 444/E In particolare va precisato che, nel caso tale imposta (pari ad € 2,00 per importi > € 77,47) sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte nella fattura, è detraibile quale onere accessorio in dichiarazione dei redditi. Diversamente, qualora l’imposta di bollo non sia stata addebitata al cliente, l’importo non può essere detratto, in quanto è rimasto a carico del professionista. 33 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Il rigo RP7, nonché le altre detrazioni distinte dai codici da 7 a 11, sono riservati all’indicazione degli interessi passivi, degli oneri accessori (relativi al contratto di mutuo per il capitale preso a prestito), delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati nel 2013 indipendentemente dalla scadenza della rata (secondo il principio di cassa) in relazione a mutui per i quali spetta una detrazione d’imposta pari al 19%. 34 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ABITAZIONE PRINCIPALE RIGO RP 7: Gli importi relativi ad interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sono detraibili nella misura del 19% calcolato su un importo massimo di € 4.000,00. Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile si possono portare in detrazione solo gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo. 35 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ABITAZIONE PRINCIPALE Gli interessi passivi risultano detraibili in base al rapporto tra: COSTO DI ACQUISTO DELL’IMMOBILE – RIENTRANO ANCHE TALUNI ACCESSORI DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALL’OPERAZIONE DI ACQUISTO E CAPITALE PRESO A MUTUO 36 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ABITAZIONE PRINCIPALE Costo di acquisto Il costo da considerare ai fini della detraibilità degli interessi non deve essere rapportato alla quota di proprietà dell’immobile Il contribuente unico intestatario del contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà con l’altro coniuge, può: esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati e non solo sul 50%; considerare, ai fini del calcolo dell’ammontare degli interessi detraibili, l’intero prezzo pattuito (e non il 50%) per l’acquisto dell’immobile come risulta dall’atto di acquisto. 37 ABITAZIONE PRINCIPALE – RISPETTO DEI REQUISITI Una definizione generale di abitazione principale è data dall’articolo 10 c. 3 bis del TUIR SI INTENDE QUELLA IN CUI IL CONTRIBUENTE O I SUOI FAMILIARI DIMORANO ABITUALMENTE 38 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ONERI ACCESSORI: Circolare n. 26/2005 e Risoluzione n. 128/2005 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALL’ACQUISTO l’onorario del notaio relativo all’atto acquisto spese di mediazione immobiliare; Imposte di registro, ipotecarie e catastali; Spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle per acquisto nell’ambito di una procedura concorsuale. 39 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Oneri accessori relativi al contratto di mutuo Sono da considerarsi oneri accessori al contratto di mutuo l’onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo; la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria; le spese di istruttoria e perizia tecnica; gli oneri fiscali (compresa iscrizione/cancellazione di ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato); la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o altra valuta estera. 40 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Oneri accessori relativi al contratto di mutuo PERCENTUALE DI DETRAIBILITÀ Nel costo di acquisto rientrano anche alcuni oneri accessori collegati al contratto di mutuo, sebbene gli stessi non afferiscano direttamente all’atto d’acquisto dell’immobile D = Costo di acquisto dell’immobile + oneri accessori relativi all’acquisto e alla stipula del mutuo / Capitale preso a mutuo 41 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Oneri accessori relativi al contratto di mutuo PERCENTUALE DI DETRAIBILITÀ Il coefficiente di detraibilità (D): dovrà essere quindi moltiplicato per l’ammontare degli interessi passivi aumentato, eventualmente, degli oneri accessori relativi al contratto di mutuo corrisposti nel corso dell’anno. Interessi passivi effettivamente detraibili = D x (interessi passivi + oneri L’ammontare degli accessori interessi passivi effettivamente detraibili sarà pari a: contratto di mutuo) 42 ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19% (RIGHI DA RP08 A RP14) PREMI DI ASSICURAZIONE (CODICE12) La detrazione relativa ai premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31/12/2000 è pari al 19% per un importo complessivo non superiore ad € 630,00 (Dal 2014 ridotto a 530,00). Per i contratti stipulati dal 01/01/2001, ai sensi del D.Lgs. n. 47/2000, la detrazione è ammessa, entro lo stesso limite, a condizione che il contratto abbia per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente ≥5% ovvero di non autosufficienza. 43 PREMI ASSICURATIVI Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni PREMI ASSICURATIVI corrisposti nel 2013 VECCHIE REGOLE Polizze vita e contro gli infortuni Se stipulate o rinnovate entro il 31.12.2000 NUOVE REGOLE Polizze rischi: morte invalidità permanente ≥ 5% non autosufficienza SE stipulate o rinnovate a partire dall’1.1.2001 44 SPESE DI ISTRUZIONE (CODICE 13) Sono detraibili, nel limite del 19%, le spese di istruzione sostenute nel 2013 dal contribuente nell’interesse proprio e dei propri familiari a carico per la frequenza di corsi di istruzione: secondaria; universitaria e di specializzazione universitaria PRESSO ISTITUTI O UNIVERSITA’ ITALIANE O STRANIERE, PUBBLICHE O PRIVATE, IN MISURA NON SUPERIORE A QUELLA STABILITA PER LE TASSE ED I CONTRIBUTI DEGLI ISTITUTI STATALI ITALIANI 45 SPESE FUNEBRI (CODICE 14) • Cerimonia funebre; • Necrologi; • Loculi o lapidi; •Ecc. NEL LIMITE DI € 1.549,37 PER DECESSO La detraibilità della spesa, nel limite del 19%, è in capo al soggetto che l’ha effettivamente sostenuta; può essere ripartita tra più aventi diritto qualora il documento riporti una dichiarazione di ripartizione delle spese. 46 SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE – CODICE15: La detrazione, pari al 19% compete, per un importo non superiore ad € 2.100,00, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza; è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera € 40.000,00. SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVE PRATICATE DA RAGAZZI – CODICE 16: Le spese per un importo non superiore a € 210,00 per ciascun ragazzo di età compresa tra i 5 e i 18 anni, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti dilettantistici, hanno diritto alla detrazione del 19%. 47 SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE– CODICE 17: La detrazione è relativa ai compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale; l’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% ammonta ad €1.000,00. SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE – CODICE 18: Le spese sostenute da studenti universitari iscritti presso Università situate in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/98, se il comune dista almeno 100 km. L’importo massimo detraibile è pari al 19% di € 2.633,00. 48 ALTRI ONERI DETRAIBILI – CODICI DA 20 A 99 EROGAZIONI LIBERALI A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA’– CODICE 20: Le erogazioni liberali in denaro sono detraibili, nella misura del 19%, per un importo non superiore ad € 2.065,83 a favore delle iniziative umanitarie, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del CdM nei paesi non appartenenti all’OCSE, danno diritto alla detrazione. 49 …segue EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – CODICE 21 Sono detraibili, nella misura del 19%, le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore ad € 1.500,00. EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO – CODICE 22: Sono detraibili, nella misura del 19%, i contributi associativi versati dai soci fino ad € 1.291,14. 50 …segue EROGAZIONI LIBERALI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE – CODICE 23 Le erogazioni liberali sono detraibili, nella misura del 19%, per un importo non superiore ad € 2.065,83. Tali oneri, in alternativa, possono essere dedotti dal reddito complessivo. EROGAZIONI ALLA BIENNALE DI VENEZIA – CODICE 24: Sono detraibili, nella misura del 19%, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato. 51 …segue SPESE SOSTENUTE SUI BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO – CODICE 25: Sono detraibili, nella misura del 19%, dell’intero importo rimasto a carico del contribuente. La detrazione spetta solo se la spesa è conseguenza di un’espressa previsione legislativa ovvero in quanto risulti da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare al Ministero per i beni e le attività culturali. EROGAZIONI PER ATTIVITA’ CULTURALI ED ARTISTICHE – CODICE 26: Sono detraibili, nella misura del 19%, senza alcun limite di spesa a favore dello Stato, Regioni, Enti Locali ed Istituzioni pubbliche, che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale ed artistico. 52 …segue EROGAZIONI AD ENTI OPERANTI NELLO SPETTACOLO – CODICE 27: Sono detraibili, nella misura del 19%, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, le erogazioni a favore di Enti o Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. EROGAZIONI A FONDAZIONI DEL SETTORE MUSICALE – CODICE 28: Sono detraibili, nella misura del 19%, per un importo non superiore al 2% (elevabile al 30% in specifici casi) del reddito complessivo dichiarato, le erogazioni a favore di Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale per i quali è prevista la trasformazione in Fondazioni di diritto privato. 53 …segue SPESE VETERINARIE – CODICE 29: Sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per la parte eccedente l’importo di €129,11 nel limite massimo di € 387,34. SERVIZI DI INTERPRETARIATO PER SORDI – CODICE 30: Sono detraibili, nella misura del 19%, senza alcun limite di spesa. EROGAZIONI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI – COD.31: Sono detraibili, nella misura del 19%, senza alcun limite di spesa, le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici (sia statali che paritari) finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica o all’ampliamento dell’offerta formativa. 54 …segue RISCATTO CONTRIBUTI ANNI DI LAUREA PER FAMILIARI A CARICO – CODICE 32: Sono detraibili, nella misura del 19%, senza alcun limite di spesa, le spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per i familiari a carico non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e che non abbia iniziato l’attività lavorativa. 55 …segue SPESE PER ASILI NIDO – CODICE 33 La detrazione, nella misura del 19%, per le spese relative alla retta dell’asilo nido dei figli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, sia pubblico che privato. LIMITE DI SPESA € 632,00 56 …segue EROGAZIONI LIBERALI AL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO – CODICE 35: Sono detraibili, nella misura del 19%, senza alcun limite, le somme versate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS – COD. 41: Sono detraibili, nella misura del 24% (26% DAL 2014), le erogazioni liberali a favore delle Onlus per un importo non superiore ad € 2.065,00 annui. EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI – CODICE 42: Sono detraibili, nella misura del 24%, le erogazioni liberali a favore di partiti politici, per importi compresi tra € 50,00 ed € 10.000,00 annui. 57 ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO – SEZIONE II 58 Nella Sezione II del quadro RP, si indicano: gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo; le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione. 59 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (RP 21): Al rigo RP21, si devono riportare i contributi previdenziali ed assistenziali (ex art. 10, comma 1, lett. e, TUIR), versati nel corso del 2013: OBBLIGATORIAMENTE In ottemperanza a disposizioni di legge (ad es. i contributi IVS) FACOLTATIVAMENTE Alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza 60 …segue CONTRIBUTI FACOLTATIVI – OBBLIGATORIA DI APPARTENENZA: GESTIONE PENSIONISTICA ricongiunzione di differenti periodi assicurativi; riscatto di laurea; prosecuzione volontaria. CONTRIBUTI VERSATI ALLE RISPETTIVE CASSE: cassa forense; cassa dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri; cassa geometri; Inarcassa; ENPAM 61 ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO A CONIUGE (RP 22) AL RIGO RP22, VANNO INDICATI GLI ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI ALL’EX CONIUGE, IN CONSEGUENZA DI SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA, DI SCIOGLIMENTO OD ANNULLAMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (CON L’ESCLUSIONE DELLA QUOTA DESTINATA AL MANTENIMENTO DEI FIGLI). 62 CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI FAMILIARI (RP 23) AL RIGO RP23, POSSONO ESSERE INDICATI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VERSATI NEL 2013 PER GLI ADDETTI DOMESTICI E FAMILIARI ( AD ESEMPIO: COLF, BABYSITTER, E ASSISTENTI DELLE PERSONE ANZIANE) – PER LA PARTE RIMASTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, NEL LIMITE DI € 1.549,37. 63 CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE (RP 24) AL RIGO RP24, DEVONO ESSERE INDICATE LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO A FAVORE DI ENTI RELIGIOSI ITALIANI (ELENCO DEFINITO) FINO A UN IMPORTO MASSIMO DI E 1.032,91 PER ENTE RELIGIOSO. 64 SPESE MEDICHE E DI ASSITENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP (RP 25) AL RIGO RP25, IL CONTRIBUENTE PORTATORE DI HANDICAP INDICA LE SPESE MEDICHE GENERICHE E QUELLE DI ASSISTENZA SPECIFICA SOSTENUTE NEL 2013. IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ DEL SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP DEVE AVVENIRE ATTRAVERSO: Una commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4,L. 104/92. Altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. 65 …segue TIPOLOGIE DI SPESE Possono beneficiare della deduzione le: Spese mediche generiche: ossia quelle prestazioni rese dal medico generico; l’acquisto di medicinali deve essere certificato da fattura o da scontrino fiscale parlante. Spese per l’assistenza specifica dei portatori di handicap: riconosciuti tali ai sensi della Legge n. 104/1992. 66 PREVIDENZA COMPLEMENTARE (RIGHI DA RP27 A RP 31) Righi da RP27 a RP31 - Vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali, la cui disciplina è stata oggetto di un’importante riforma ad opera del D.Lgs. n. 252/2005 (come modificato dalla Finanziaria 2007) a decorrere dal 1° gennaio 2007. 67 COMUNICAZIONE AL FONDO PENSIONE DEGLI IMPORTI NON DEDOTTI Qualora in dichiarazione dei redditi non sia stato possibile dedurre l’intero ammontare versato, il contribuente è tenuto ad effettuare una comunicazione al proprio fondo pensione o alla compagnia di assicurazione, al fine di specificare gli importi non dedotti. CONTRIBUTI A DEDUCIBILITÀ ORDINARIA (RIGO RP27) Al rigo RP27, vanno indicati i contributi ed i premi versati nel corso del 2013 alle forme pensionistiche complementari per le quali il limite massimo di deducibilità è fissato, in misura ordinaria, ad € 5.164,57. 68 DETRAZIONE 36%-41%-50%-65% SEZIONE III 69 DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – SEZIONE III A PREMESSA DECORRENZA: 1° GENNAIO 2012 LA DETRAZIONE FISCALE DEL 36% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, INTRODOTTA NEL 1998 E PROROGATA PIU’ VOLTE, E’ STATA RESA PERMANENTE DAL DECRETO “SALVA ITALIA” CHE HA PREVISTO IL SUO INSERIMENTO TRA GLI ONERI DETRAIBILI AI FINI IRPEF (art. 16 Bis TUIR). 70 …segue Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono: manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari; manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali; restauro e risanamento conservativo; altre spese di ristrutturazione edilizia. Il limite massimo di spesa è di € 48.000,00 riferito alla singola unità immobiliare e la detrazione é pari al 36% deve essere ripartita in 10 anni. 71 …segue Con il D.L. 70 del 13/05/2011: è stato abolito l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara; non è più necessario evidenziare in fattura il costo della manodopera; facoltà per il venditore, nel caso di vendita dell’unità immobiliare, di scegliere se trasferire il diritto all’acquirente; obbligo di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali e dal 2012 non è più prevista la ripartizione in 3 o 5 anni, per i contribuenti tra i 75 e gli 80 anni. Dal 6 luglio 2011 - riduzione della percentuale (dal 10% al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici, che banche e poste hanno l’obbligo di operare. 72 …segue CHI PUO’ USARE LA DETRAZIONE Oltre ai proprietari, l’agevolazione spetta anche ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che sostengono le spese ad esempio: proprietari o nudi proprietari; titolari di diritti reali di godimento; locatari o comodatari; soci società semplici; imprenditori individuali, per gli immobili non strumentali. 73 Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale e dallo stesso devono risultare: la causale del versamento; il CF del soggetto che paga; il CF o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Ritenute sui bonifici Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 questa ritenuta è pari al 4%. 74 La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando: non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL, se obbligatoria; il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico; non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate; non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione; le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali; sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. 75 DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – SEZIONE III B VANNO INDICATI I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% In seguito all’eliminazione, con il D.L. 70 del 13/05/2011, della comunicazione al Centro Operativo di Pescara. solo per i lavori iniziati dal 2011; per i lavori effettuati dal conduttore, occorre indicare anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione (o comodato). 76 BENEFICI NON CUMULABILI La detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico (detrazione Irpef del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici realizzati entro il 31 dicembre 2012 – prorogata al 30/06/2013). Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. 77 Dal 1° gennaio 2012, la detrazione del 36% non ha più scadenza Articolo 4 del D.L. 201/2011 E’ stato inserito nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86): l’articolo 16 bis – “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”. 78 INCREMENTI TEMPORANEI DELLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione del 36% passa al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa: 96.000,00 €. Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, la detrazione del 36% passa al 40% e raddoppia il limite massimo di spesa: 96.000,00€. L. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, comma 139 (Legge di Stabilità per il 2014) 79 DETRAZIONE 50% – SEZIONE III C SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI 80 Il D.L. 63/2013 e successivamente la L. 147/2013 hanno previsto, per i contribuenti che eseguono interventi di ristrutturazione edilizia, la possibilità di detrarre il 50% delle ulteriori spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione compete, in 10 rate annuali, per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014, per un ammontare complessivo di spesa non superiore ad € 10.000,00. 81 LA DETRAZIONE FISCALE DEL 55% - 65% – SEZIONE IV 82 DETRAZIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO – QUADRO NORMATIVO La detrazione d’imposta del 55% è stata introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), essa riguarda le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti. 83 IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE Consiste nel riconoscimento della detrazione d’imposta nella misura del 55% - 65% delle spese sostenute, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. 84 IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE Si tratta di riduzioni dall’Irpef e dall’Ires concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che in particolare riguardano, le spese sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); l’installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 85 QUALI SONO GLI EDIFICI INTERESSATI ALLE AGEVOLAZIONI Fabbricati interessati L’agevolazione per la riqualificazione energetica a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Sono esclusi quindi gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile. 86 I SOGGETTI BENEFICIARI Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese per interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti. Sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. 87 INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI La detrazione del 55% - 65% è prevista anche per le spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti: le strutture opache verticali; le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori determinati dalla normativa. 88 INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI Spese detraibili Fornitura e installazione di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti. Fornitura e installazione in opera di nuove finestre e infissi. Integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati e accessori. Demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi. 89 Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale Intervento Requisiti da rispettare Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, integrale o Requisiti previsti dall’art. 9, comma 2, del parziale, con impianti dotati di caldaie a DM 19 febbraio 2007 condensazione Requisiti individuati dall’art. 9, commi 2-bis Sostituzione di impianti di e 2-ter del DM 19febbraio 2007 e nel climatizzazione invernale, integrale o relativo Allegato H. parziale, con impianti con pompe di Per i lavori realizzati a partire dal periodo calore ad alta efficienza, o con d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, impianti geotermici a bassa entalpia. Allegato I al DM 6 agosto 2009 90 Limiti massimi delle detrazioni Tipologia di intervento Riqualificazione energetica. Tetto massimo della detrazione 100.000 euro (55%-65% di 181.818,18 – 153.846,15 euro) Interventi sull’involucro di edifici esistenti, riguardanti 60.000 euro strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di (55%-65% di 109.090,90 - 92.307,69 euro) infissi. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua 60.000 euro calda. (55%-65% di 109.090,90 - 92.307,69 euro) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. 30.000 euro (55%-65% di 54.545,45 – 46.153,84 euro) 91 COME FUNZIONA L’AGEVOLAZIONE DEL 55% - 65% Ritenute sui bonifici A decorrere dal 1° luglio 2010, viene operata una ritenuta d’acconto sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono della detrazione alle imprese che hanno realizzato gli interventi. La ritenuta, in origine fissata al 10% del totale del bonifico, al netto dell’Iva, è stata ridotta al 4% a decorrere dal 6 luglio 2011. 92 CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI La detrazione d’imposta del 55%-65% non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come , ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). La detrazione d’imposta del 55%-65% non è cumulabile con la tariffa incentivante prevista per impianti fotovoltaici (c.d. Conto Energia) 93 NOVITA’ La detrazione fiscale compete nelle seguenti misure: 55% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 05 giugno 2013; 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014; 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 94 LA DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE – SEZIONE V 95 Nella Sezione V del quadro RP, trovano collocazione le detrazioni “forfetarie” previste per i titolari di contratti di locazione di immobili, di cui all’art. 16, TUIR. Rigo RP71 - Canone di locazione riconosciute agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale In tale rigo va indicata la: detrazione generica per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (cod. 1); detrazione relativa ad immobili locati con contratti a canone convenzionale (cod. 2); detrazione spettante ai giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni (cod. 3). 96 Rigo RP71 - Canone di locazione riconosciute agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Le detrazioni per canoni di locazione in esame sono riconosciute: per un importo forfetario che varia a seconda del reddito complessivo del dichiarante; solo qualora l’immobile in affitto sia utilizzato dal contribuente come propria abitazione principale (cioè quella in cui il soggetto o i suoi familiari hanno la dimora abituale). 97 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Copia del contratto di affitto, da cui risulti che lo stesso sia stato stipulato/rinnovato Autocertificazione o le risultanze dei registri anagrafici, che dimostrino che l’immobile locato è utilizzato dal contribuente come propria abitazione principale. 98 REGIME DI DETRAIBILITA’ CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE € 300,00 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 150,00 se il reddito complessivo supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41 99 REGIME DI DETRAIBILITA’ CONTRATTI EX ART.2, co 3 e 4, L. 431/98 – “CONTRATTI ASSISTITI” (3+2) € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 247,90 se il reddito complessivo supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41 100 REGIME DI DETRAIBILITA’ LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER LAVORO € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 495,80 se il reddito complessivo supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41 101 ALTRE DETRAZIONI – SEZIONE VI 102 INVESTIMENTI IN START UP, MANTENIMENTO CANI GUIDA, “BONUS ARREDO” 2009 ED ALTRE DETRAZIONI La sezione dedicata ai “Dati per fruire di altre detrazioni”, è formata da quattro righi (da RP80 a RP83) dedicati rispettivamente, alle detrazioni spettanti per: Detrazione 19% (25%) della somma investita in start up innovative nel limite di € 500.000,00 (rigo RP80); Mantenimento dei cani da guida (rigo RP 81) il c.d. “bonus arredo 2009”, ovvero l’acquisto di mobili, elettrodomestici, tv e computer dal 7.2 al 31.12.2009 (rigo RP82); borse di studio delle Regioni o Province autonome di Trento o Bolzano e donazioni all’Ente Ospedaliero Galliera di Genova (rigo RP83). 103 MANTENIMENTO CANI GUIDA L’unica casella del rigo RP81 va barrata nel caso in cui il contribuente: sia un soggetto non vedente; possieda un cane guida, provvedendo al suo mantenimento. Il soggetto ha infatti diritto ad una detrazione forfetaria dall’imposta lorda pari a € 516,46. Detrazione soggetti Spese per fiscalmente a carico l’acquisto Detrazioni cani guida Spese per mantenimento Detrazione solo per il non vedente 104 SPESE ACQUISTO MOBILI, ELETTRODOMENSTICI, TV COMPUTER (ANNO 2009) - RIGO RP82 Il rigo RP82 va compilato al fine di fruire della quinta quota della detrazione del 20% spettante sulle spese sostenute nel periodo 07.02.09 31.12.09, nel limite di spesa massima di € 10.000,00, per l’acquisto di: mobili; elettrodomestici ad alta efficienza energetica; apparecchi televisivi; personal computer, destinati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si è richiesta la detrazione fiscale del 36%. 105 Grazie per l’attenzione Dott.ssa Federica Balbo – Dott. Salvatore Regalbuto 106
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