GLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Torino, 13 maggio 2014
La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
GLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI
Dott.ssa Federica Balbo – Dott. Salvatore Regalbuto
DEFINIZIONI
o ONERI DEDUCIBILI: sono le spese che possono essere
portate in diminuzione del reddito complessivo, su cui,
successivamente, si calcola l’imposta lorda.
o ONERI DETRAIBILI: sono le spese che riducono
l’ammontare dell’imposta lorda dovuta.
3
REDDITO
COMPLESSIVO
meno
Oneri deducibili (ed
eventuali altre deduzioni)
uguale
Reddito
Imponibile
IMPOSTA
LORDA
meno
Detrazione per oneri (ed
eventuali altre detrazioni)
uguale
Imposta
Netta
4
QUADRO NORMATIVO
Art. 10 TUIR D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – disciplina gli oneri
deducibili;
Art. 15 TUIR D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – disciplina gli oneri detraibili;
Art. 16 TUIR D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – disciplina le detrazioni per
canoni di locazione.
Art. 16 bis TUIR D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – disciplina le detrazioni
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici.
5
ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI
REQUISITI:
Sono spese personali e possono essere usufruite solo da parte
del contribuente cui spettano. La parte di detrazione
eventualmente eccedente rispetto all’imposta lorda non è
riportabile all’esercizio successivo (vedi C.M. n. 21/E del
23/04/2010 e C.M. n. 39/E del 01/07/2010). La detrazione spetta,
generalmente, nella misura del 19% dell’onere sostenuto.
6
…segue
Sia la deduzione sia la detrazione dell’onere avvengono con
riferimento all’anno in cui il relativo costo è stato sostenuto
(=pagato), ossia in base al c.d. principio di cassa. In linea
generale, la detrazione o deduzione per gli oneri contenuti nel
quadro RP del Modello Unico spettano al contribuente che li ha
effettivamente sostenuti per conto proprio e che, quindi, risulta
intestatario della documentazione. Tuttavia, il legislatore ha
previsto che determinate tipologie di oneri possano essere portate
in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei
familiari.
7
FAMILIARI – ART. 5 c.5 TUIR
Possono essere considerati familiari:
 coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 i figli (naturali o adottivi);
 i discendenti dei figli;
 i genitori;
 ascendenti prossimi;
 generi e nuore;
 il suocero e la suocera;
 fratelli e sorelle germani o unilaterali.
8
…segue
In particolare, per verificare la possibilità o meno di portare
in detrazione l’importo sostenuto nell’interesse dei familiari, è
necessario verificare la tipologia di onere e si tratta di
distinguere se sono spese sostenute nell’interesse di
familiari:
 fiscalmente a carico;
 fiscalmente non a carico.
9
SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO
Limite reddituale:
REDDITO pari ad € 2.840,51
al lordo degli oneri deducibili
10
ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI
FISCALMENTE A CARICO
DETRAIBILI
• Spese sanitarie
• Acq.veic.handicap
•Sp.mezzi per disabili
• Ass.vita/infortuni
• Sp.istruz/asilo nido
• Att.sport.ragazzi
• Can.loc.stud.univ.
DEDUCIBILI
• Contr. Prev. ed
assistenziali;
• Contr. Prev.
complementare;
• Contr. Fondi
Integrativi SSN
FISCALMENTE NON A CARICO
DETRAIBILI
• Spese per
patologie esenti;
• Spese per addetti
all’assistenza
personale;
• Spese funebri
DEDUCIBILI
• Spese sanitarie
per portatori di
handicap
11
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
In base alle norme in vigore dal 1° gennaio 2007, l’imposta lorda
è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli
oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del D.P.R. 917/1986, le
relative aliquote per scaglioni di reddito.
12
…segue
L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste:
 articolo 12 (carichi di famiglia);
 articolo 13 (detrazioni per lavoro);
 artt. 15,16 (altre detrazioni per oneri e spese) e 16 bis.
13
REDDITO COMPLESSIVO
Oneri deducibili
=
REDDITO IMPONIBILE
Aliquote IRPEF
X
IMPOSTA LORDA
Detrazioni carichi di famiglia
Detrazioni per redditi lavoro
Altre detrazioni per spese Crediti d’imposta
Ritenute d’acconto
IMPOSTA NETTA
=
=
14
ALIQUOTE IRPEF – ART. 11 TUIR
 Fino ad € 15.000,00
23%
 Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00
27%
 Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00
38%
 Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00
41%
 Oltre € 75.000,00
43%
15
DETRAZIONI D’IMPOSTA DEL 19%
16
MODELLO UNICO PERSONE FISICHE – QUADRO RP
Nel quadro RP sono indicati gli oneri sostenuti (cioè pagati)
nell’anno (ad es. Modello Unico 2014 – anno 2013) che danno
diritto ad una detrazione di imposta (in diminuzione dell’imposta
dovuta) oppure una deduzione dal reddito complessivo (in
diminuzione del reddito complessivo).
17
Sezione quadro RP
Descrizione
Sezione I
Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% e del 24%
Sezione II
Spese ed oneri deducibili dal reddito complessivo
Sezione III
Sezione III-A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la
detrazione di imposta del 36% - 41% - 50% - 65%
Sezione III-B
Dati catastali identificativi degli immobili ed altri dati per fruire della detrazione del
36% - 50% - 65%
Sezione III-C
Spese arredo immobili ristrutturati – 50%
Sezione IV
Spese per le quali spetta la detrazione di imposta del 55% - 65% intervento di
risparmio energetico
Sezione V
Detrazione per inquilini con contratto di locazione
Sezione VI
Dati per fruire di altre detrazioni
18
DETRAZIONI DI IMPOSTA DEL 19% - SEZIONE I
Gli oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta del 19% vanno indicati nella prima
sezione del quadro RP di Unico, la quale è così strutturata:
19
Nella SEZIONE I trovano collocazione varie tipologie di spese per le quali è
possibile richiedere la detrazione del 19% o del 24%:
Oneri detraibili
Righi
Da RP1 a RP6
RP7
Da RP08 a RP14
- spese sanitarie
- interessi passivi su mutui per abitazione principale
- Altre detrazioni da individuare in base alla specifica
codifica
20
SPESE SANITARIE – SEZIONE I
Le spese sanitarie, di qualunque tipo: generiche, specialistiche,
farmaceutiche, chirurgiche, etc., sono tra loro cumulabili ai fini del
calcolo della detrazione di imposta nella misura del 19%.
L’acquisto dei medicinali da banco è certificato, dal 01/01/08 da
fattura o scontrino parlante, attestante la natura, qualità e quantità dei
prodotti acquistati, nonché il CF del destinatario.
21
SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6)
Acquisti di medicinali
Detrazione =
€ 20,19 x 19%
Nel Mod. UNICO 2014
per poter godere della
detrazione fiscale, gli
scontrini “parlanti”
devono
necessariamente
riportare il codice AIC in
luogo della
denominazione specifica
del farmaco/medicinale
22
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA
PRIVACY DEL 29 APRILE 2009:
Lo scontrino fiscale parlante non deve più
riportare la specifica denominazione
commerciale del medicinale acquistato. E’
stata sostituita dal numero di autorizzazione
all’immissione in commercio (codice AIC)
23
PARAFARMACI ED INTEGRATORI ALIMENTARI
Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396
NON POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE I PRODOTTI
FARMACEUTICI QUALIFICABILI COME “PARAFARMACI”
TRATTASI DI PRODOTTI QUALI: COLLIRI, POMATE, CEROTTI, GARZE,
PRODOTTI FITOTERAPICI ED INTEGRATORI ALIMENTARI CHE,
SECONDO L’AE, NON POSSONO ESSERE ASSIMILATI AI FARMACI.
24
SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6)
PRESTAZIONI SANITARIE
PRESTAZIONI
GENERICHE
PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
Rese da:
 medico-chirurgo generico;
 medico che opera in una branca
diversa dalla sua specializzazione
Rese da:
 un medico specialista nella
particolare branca cui attiene la
specializzazione
25
SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6)
ANALISI, ESAMI E TERAPIE
Rientrano tra le prestazioni specialistiche i seguenti esami e terapie, purché
prescritti da un medico, anche se privo di specializzazione:
 esami di laboratorio, elettrocardiogramma, encefalogramma e altri
controlli ordinari;
 particolari terapie quali cobaltoterapia, neuropsichiatria, ecc.;
 esami complessi come TAC, ecografia, indagine laser, ecc.;
 psicoterapia resa da medici specialistici;
Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, diagnosi prenatale;
 altri esami complessi e particolari terapie.
26
SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6)
AFFITTO O ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI
Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute
per l’affitto o l’acquisto di dispositivi medici quali, ad
esempio: macchine per aerosol e macchine per la
misurazione della pressione sanguigna; siringhe e relativi
aghi
27
…segue
L’AE, ricordando la definizione “dispositivi medici”, anche in base al parere
acquisito dal Ministero della Salute, afferma che la generica dicitura “dispositivo
medico” riportata sul documento non è sufficiente. E’ bensì necessario:
 nello scontrino/fattura risultino il soggetto che sostiene la spesa e
la descrizione del dispositivo medico;
 per ciascuna tipologia di prodotto, il contribuente sia in grado di provare
che la spesa riguarda dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura
CE, attestante la conformità alle Direttive europee 93/42/CEE,
90/385/CEE e 98/79/CE.
28
SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6)
SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (RIGO RP2)
 Il contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologia
esenti dalla partecipazione sanitaria pubblica per conto di familiari non
fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza
nell’imposta da questi ultimi dovuta possono compilare il rigo RP2.
 La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare
è desumibile dalle annotazioni del Mod.730 o dal quadro RN, rigo RN43, col.1,
del Mod.Unico 2014 dello stesso. L’ammontare massimo, nella misura del
19%, non può superare € 6.197,48.
29
SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6)
SPESE SANITARIE PER I PORTATORI DI HANDICAP (RIGO RP3)
Le spese sostenute per:
 I mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione,
locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali
permanenti, con ridotte o impedite capacità motorie, incluse le
autovetture adattate alla deambulazione dei portatori di handicap;
 Sussidi tecnici e informatici tali da agevolare l’autosufficienza e la
possibilità di integrazione dei portatori di handicap.
30
SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6)
Spese sanitarie per i portatori di handicap (rigo RP3)
1. acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il
contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale;
2. acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
3. trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
4. costruzione di rampe per eliminare barriere architettoniche interne ed esterne
all’abitazione;
31
SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6)
Spese sanitarie per i portatori di handicap (rigo RP3)
5. installazione e/o manutenzione di pedana di sollevamento per portatore di handicap.
6. trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap.
Le eventuali prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto
trasporto costituiscono spese sanitarie (RP1) con franchigia di € 129,11;
7. sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer) rivolti a facilitare l’autosufficienza
e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap.
8. installazione di pedana sollevatrice su veicolo per portatore di handicap.
32
SPESE SANITARIE (RIGHI RP1 A RP6)
IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RELATIVE A VISITE MEDICHE
Risoluzione 18 novembre 2008, n. 444/E
In particolare va precisato che, nel caso tale imposta (pari ad € 2,00 per
importi > € 77,47) sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed
evidenziata a parte nella fattura, è detraibile quale onere accessorio in
dichiarazione dei redditi.
Diversamente, qualora l’imposta di bollo non sia stata addebitata al
cliente, l’importo non può essere detratto, in quanto è rimasto a carico del
professionista.
33
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
Il rigo RP7, nonché le altre detrazioni distinte dai codici da
7 a 11, sono riservati all’indicazione degli interessi passivi, degli
oneri accessori (relativi al contratto di mutuo per il capitale
preso a prestito), delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati nel 2013 indipendentemente
dalla scadenza della rata (secondo il principio di cassa) in
relazione a mutui per i quali spetta una detrazione d’imposta
pari al 19%.
34
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
RIGO RP 7:
Gli importi relativi ad interessi passivi e relativi oneri accessori,
pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili contratti per
l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale, sono detraibili nella misura del 19% calcolato su un
importo massimo di € 4.000,00.
Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile si
possono portare in detrazione solo gli interessi relativi alla parte del
mutuo che copre detto costo.
35
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Gli interessi passivi risultano detraibili in base al rapporto tra:
COSTO DI ACQUISTO DELL’IMMOBILE – RIENTRANO ANCHE TALUNI
ACCESSORI DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALL’OPERAZIONE DI ACQUISTO
E CAPITALE PRESO A MUTUO
36
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Costo di acquisto
Il costo da considerare ai fini della detraibilità degli interessi non
deve essere rapportato alla quota di proprietà dell’immobile
Il contribuente unico intestatario del contratto di mutuo stipulato per l’acquisto
dell’abitazione principale in comproprietà con l’altro coniuge, può:
esercitare la detrazione in
relazione a tutti gli interessi
pagati e non solo sul 50%;
considerare, ai fini del calcolo dell’ammontare degli
interessi detraibili, l’intero prezzo pattuito (e non il
50%) per l’acquisto dell’immobile come risulta
dall’atto di acquisto.
37
ABITAZIONE PRINCIPALE – RISPETTO DEI REQUISITI
Una definizione generale di abitazione principale è
data dall’articolo 10 c. 3 bis del TUIR
SI INTENDE QUELLA IN CUI IL
CONTRIBUENTE O I SUOI FAMILIARI
DIMORANO ABITUALMENTE
38
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
ONERI ACCESSORI:
Circolare n. 26/2005 e
Risoluzione n. 128/2005
SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALL’ACQUISTO
l’onorario del notaio relativo all’atto acquisto
 spese di mediazione immobiliare;
Imposte di registro, ipotecarie e catastali;
Spese sostenute per eventuali autorizzazioni
del giudice tutelare e quelle per acquisto
nell’ambito di una procedura concorsuale.
39
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
Oneri accessori relativi al contratto di mutuo
Sono da considerarsi oneri accessori al contratto di mutuo
l’onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo;
la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria;
le spese di istruttoria e perizia tecnica;
gli oneri fiscali (compresa iscrizione/cancellazione di ipoteca, imposta sostitutiva sul
capitale prestato);
 la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
 maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui
stipulati in ECU o altra valuta estera.




40
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
Oneri accessori relativi al contratto di mutuo
PERCENTUALE DI DETRAIBILITÀ
Nel costo di acquisto rientrano anche alcuni oneri accessori collegati al contratto di
mutuo, sebbene gli stessi non afferiscano direttamente all’atto d’acquisto
dell’immobile
D = Costo di acquisto dell’immobile + oneri accessori relativi all’acquisto e alla stipula
del mutuo / Capitale preso a mutuo
41
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
Oneri accessori relativi al contratto di mutuo
PERCENTUALE DI DETRAIBILITÀ
Il coefficiente di detraibilità (D):
dovrà essere quindi moltiplicato per l’ammontare degli interessi passivi
aumentato, eventualmente, degli oneri accessori relativi al contratto di mutuo
corrisposti nel corso dell’anno.
Interessi passivi effettivamente detraibili = D x (interessi passivi + oneri
L’ammontare degli accessori
interessi passivi
effettivamente
detraibili sarà pari a:
contratto
di mutuo)
42
ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%
(RIGHI DA RP08 A RP14)
PREMI DI ASSICURAZIONE (CODICE12)
La detrazione relativa ai premi di assicurazioni sulla vita e contro
gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31/12/2000 è pari al 19%
per un importo complessivo non superiore ad € 630,00 (Dal 2014
ridotto a 530,00).
Per i contratti stipulati dal 01/01/2001, ai sensi del D.Lgs. n. 47/2000, la
detrazione è ammessa, entro lo stesso limite, a condizione che il contratto
abbia per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente ≥5% ovvero
di non autosufficienza.
43
PREMI ASSICURATIVI
Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
PREMI
ASSICURATIVI
corrisposti nel 2013
VECCHIE REGOLE
Polizze vita e contro
gli infortuni
Se stipulate o
rinnovate entro il
31.12.2000
NUOVE REGOLE
Polizze rischi: morte
invalidità
permanente ≥ 5%
non autosufficienza
SE stipulate o
rinnovate a partire
dall’1.1.2001
44
SPESE DI ISTRUZIONE (CODICE 13)
Sono detraibili, nel limite del 19%, le spese di istruzione sostenute nel
2013 dal contribuente nell’interesse proprio e dei propri familiari a carico per
la frequenza di corsi di istruzione:
 secondaria;
 universitaria e di specializzazione universitaria
PRESSO ISTITUTI O UNIVERSITA’ ITALIANE O STRANIERE, PUBBLICHE O
PRIVATE, IN MISURA NON SUPERIORE A QUELLA STABILITA PER LE TASSE
ED I CONTRIBUTI DEGLI ISTITUTI STATALI ITALIANI
45
SPESE FUNEBRI (CODICE 14)
• Cerimonia funebre;
• Necrologi;
• Loculi o lapidi;
•Ecc.
NEL LIMITE DI
€ 1.549,37
PER DECESSO
La detraibilità della spesa, nel limite del 19%, è in capo al soggetto
che l’ha effettivamente sostenuta; può essere ripartita tra più aventi
diritto qualora il documento riporti una dichiarazione di ripartizione
delle spese.
46
SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE – CODICE15:
La detrazione, pari al 19% compete, per un importo non superiore ad €
2.100,00, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei
casi di non autosufficienza; è possibile fruire della detrazione solo se il reddito
complessivo non supera € 40.000,00.
SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVE PRATICATE DA RAGAZZI – CODICE 16:
Le spese per un importo non superiore a € 210,00 per ciascun ragazzo di età
compresa tra i 5 e i 18 anni, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad
associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti dilettantistici,
hanno diritto alla detrazione del 19%.
47
SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE– CODICE 17:
La detrazione è relativa ai compensi pagati ai soggetti di intermediazione
immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale; l’importo
massimo su cui calcolare la detrazione del 19% ammonta ad €1.000,00.
SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE – CODICE 18:
Le spese sostenute da studenti universitari iscritti presso Università situate in un
Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione stipulati o rinnovati ai
sensi della L. 431/98, se il comune dista almeno 100 km. L’importo massimo
detraibile è pari al 19% di € 2.633,00.
48
ALTRI ONERI DETRAIBILI – CODICI DA 20 A 99
EROGAZIONI LIBERALI A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA’–
CODICE 20:
Le erogazioni liberali in denaro sono detraibili, nella misura del 19%, per un importo
non superiore ad € 2.065,83 a favore delle iniziative umanitarie, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del CdM nei paesi
non appartenenti all’OCSE, danno diritto alla detrazione.
49
…segue
EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE – CODICE 21
Sono detraibili, nella misura del 19%, le erogazioni liberali in denaro per
un importo non superiore ad € 1.500,00.
EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
– CODICE 22:
Sono detraibili, nella misura del 19%, i contributi associativi versati dai
soci fino ad € 1.291,14.
50
…segue
EROGAZIONI LIBERALI ALLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE – CODICE 23
Le erogazioni liberali sono detraibili, nella misura del 19%, per un
importo non superiore ad € 2.065,83. Tali oneri, in alternativa,
possono essere dedotti dal reddito complessivo.
EROGAZIONI ALLA BIENNALE DI VENEZIA – CODICE 24:
Sono detraibili, nella misura del 19%, per un importo non superiore al 30% del
reddito complessivo dichiarato.
51
…segue
SPESE SOSTENUTE SUI BENI SOGGETTI A REGIME
VINCOLISTICO – CODICE 25:
Sono detraibili, nella misura del 19%, dell’intero importo rimasto a carico del contribuente.
La detrazione spetta solo se la spesa è conseguenza di un’espressa previsione legislativa
ovvero in quanto risulti da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da
presentare al Ministero per i beni e le attività culturali.
EROGAZIONI PER ATTIVITA’ CULTURALI ED ARTISTICHE –
CODICE 26:
Sono detraibili, nella misura del 19%, senza alcun limite di spesa a favore dello Stato,
Regioni, Enti Locali ed Istituzioni pubbliche, che svolgono o promuovono attività di studio,
ricerca e documentazione di rilevante valore culturale ed artistico.
52
…segue
EROGAZIONI AD ENTI OPERANTI NELLO SPETTACOLO –
CODICE 27:
Sono detraibili, nella misura del 19%, per un importo non superiore al 2% del reddito
complessivo dichiarato, le erogazioni a favore di Enti o Istituzioni pubbliche, Fondazioni e
Associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, che svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo.
EROGAZIONI A FONDAZIONI DEL SETTORE MUSICALE –
CODICE 28:
Sono detraibili, nella misura del 19%, per un importo non superiore al 2% (elevabile al
30% in specifici casi) del reddito complessivo dichiarato, le erogazioni a favore di Enti di
prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale per i quali è prevista la
trasformazione in Fondazioni di diritto privato.
53
…segue
SPESE VETERINARIE – CODICE 29:
Sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute per la cura di animali legalmente
detenuti per la parte eccedente l’importo di €129,11 nel limite massimo di € 387,34.
SERVIZI DI INTERPRETARIATO PER SORDI – CODICE 30:
Sono detraibili, nella misura del 19%, senza alcun limite di spesa.
EROGAZIONI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI – COD.31:
Sono detraibili, nella misura del 19%, senza alcun limite di spesa, le erogazioni liberali a
favore di istituti scolastici (sia statali che paritari) finalizzati all’innovazione tecnologica,
all’edilizia scolastica o all’ampliamento dell’offerta formativa.
54
…segue
RISCATTO CONTRIBUTI ANNI DI LAUREA PER FAMILIARI A
CARICO – CODICE 32:
Sono detraibili, nella misura del 19%, senza alcun limite di spesa, le spese relative ai
contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per i familiari a carico non iscritti ad
alcuna forma di previdenza obbligatoria e che non abbia iniziato l’attività lavorativa.
55
…segue
SPESE PER ASILI NIDO – CODICE 33
La detrazione, nella misura del 19%, per le
spese relative alla retta dell’asilo nido dei figli di
età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, sia
pubblico che privato.
LIMITE DI
SPESA
€ 632,00
56
…segue
EROGAZIONI LIBERALI AL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI
DI STATO – CODICE 35:
Sono detraibili, nella misura del 19%, senza alcun limite, le somme versate al fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato.
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS – COD. 41:
Sono detraibili, nella misura del 24% (26% DAL 2014), le erogazioni liberali a favore
delle Onlus per un importo non superiore ad € 2.065,00 annui.
EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI – CODICE 42:
Sono detraibili, nella misura del 24%, le erogazioni liberali a favore di partiti politici, per
importi compresi tra € 50,00 ed € 10.000,00 annui.
57
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO
COMPLESSIVO – SEZIONE II
58
Nella Sezione II del quadro RP, si indicano:
gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo;
le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro
dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione.
59
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (RP 21):
Al rigo RP21, si devono riportare i contributi previdenziali ed
assistenziali (ex art. 10, comma 1, lett. e, TUIR), versati nel corso del
2013:
OBBLIGATORIAMENTE
In ottemperanza a disposizioni di legge
(ad es. i contributi IVS)
FACOLTATIVAMENTE
Alla gestione della forma pensionistica
obbligatoria di appartenenza
60
…segue
CONTRIBUTI
FACOLTATIVI
–
OBBLIGATORIA DI APPARTENENZA:
GESTIONE
PENSIONISTICA
 ricongiunzione di differenti periodi assicurativi;
 riscatto di laurea;
 prosecuzione volontaria.
CONTRIBUTI VERSATI ALLE RISPETTIVE CASSE:
 cassa forense;
 cassa dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri;
 cassa geometri;
 Inarcassa;
 ENPAM
61
ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO A CONIUGE (RP 22)
AL RIGO RP22, VANNO INDICATI GLI ASSEGNI PERIODICI
CORRISPOSTI ALL’EX CONIUGE, IN CONSEGUENZA DI SEPARAZIONE
LEGALE ED EFFETTIVA, DI SCIOGLIMENTO OD ANNULLAMENTO
DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (CON L’ESCLUSIONE DELLA QUOTA
DESTINATA AL MANTENIMENTO DEI FIGLI).
62
CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI FAMILIARI (RP 23)
AL RIGO RP23, POSSONO ESSERE INDICATI I CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VERSATI NEL 2013 PER GLI
ADDETTI DOMESTICI E FAMILIARI ( AD ESEMPIO: COLF, BABYSITTER, E ASSISTENTI DELLE PERSONE ANZIANE) – PER LA
PARTE RIMASTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, NEL
LIMITE DI € 1.549,37.
63
CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE (RP 24)
AL RIGO RP24, DEVONO ESSERE INDICATE LE EROGAZIONI
LIBERALI IN DENARO A FAVORE DI ENTI RELIGIOSI ITALIANI
(ELENCO DEFINITO) FINO A UN IMPORTO MASSIMO DI E
1.032,91 PER ENTE RELIGIOSO.
64
SPESE MEDICHE E DI ASSITENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI
HANDICAP (RP 25)
AL RIGO RP25, IL CONTRIBUENTE PORTATORE DI HANDICAP INDICA
LE SPESE MEDICHE GENERICHE E QUELLE DI ASSISTENZA
SPECIFICA SOSTENUTE NEL 2013.
IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ DEL SOGGETTO PORTATORE DI
HANDICAP DEVE AVVENIRE ATTRAVERSO:
Una commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4,L. 104/92.
Altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
65
…segue
TIPOLOGIE DI SPESE
Possono beneficiare della deduzione le:
 Spese mediche generiche: ossia quelle prestazioni rese dal
medico generico; l’acquisto di medicinali deve essere certificato
da fattura o da scontrino fiscale parlante.
 Spese per l’assistenza specifica dei portatori di handicap:
riconosciuti tali ai sensi della Legge n. 104/1992.
66
PREVIDENZA COMPLEMENTARE (RIGHI DA RP27 A RP 31)
 Righi da RP27 a RP31 - Vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari ed individuali, la cui disciplina è stata oggetto di un’importante riforma
ad opera del D.Lgs. n. 252/2005 (come modificato dalla Finanziaria 2007) a decorrere dal
1° gennaio 2007.
67
COMUNICAZIONE AL FONDO PENSIONE DEGLI IMPORTI NON DEDOTTI
Qualora in dichiarazione dei redditi non sia stato possibile dedurre l’intero ammontare
versato, il contribuente è tenuto ad effettuare una comunicazione al proprio fondo
pensione o alla compagnia di assicurazione, al fine di specificare gli importi non dedotti.
CONTRIBUTI A DEDUCIBILITÀ ORDINARIA (RIGO RP27)
 Al rigo RP27, vanno indicati i contributi ed i premi versati nel corso del 2013 alle forme
pensionistiche complementari per le quali il limite massimo di deducibilità è fissato, in
misura ordinaria, ad € 5.164,57.
68
DETRAZIONE 36%-41%-50%-65%
SEZIONE III
69
DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO – SEZIONE III A
PREMESSA
DECORRENZA:
1° GENNAIO 2012
LA DETRAZIONE FISCALE DEL 36% SULLE RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE, INTRODOTTA NEL 1998 E PROROGATA PIU’ VOLTE, E’ STATA
RESA PERMANENTE DAL DECRETO “SALVA ITALIA” CHE HA PREVISTO
IL SUO INSERIMENTO TRA GLI ONERI DETRAIBILI AI FINI IRPEF (art.
16 Bis TUIR).
70
…segue
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
 manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari;
 manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di
edifici residenziali;
 restauro e risanamento conservativo;
 altre spese di ristrutturazione edilizia.
Il limite massimo di spesa è di € 48.000,00 riferito alla singola unità
immobiliare e la detrazione é pari al 36% deve essere ripartita in 10
anni.
71
…segue
Con il D.L. 70 del 13/05/2011:
 è stato abolito l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro
Operativo di Pescara;
 non è più necessario evidenziare in fattura il costo della
manodopera;
 facoltà per il venditore, nel caso di vendita dell’unità immobiliare,
di scegliere se trasferire il diritto all’acquirente;
 obbligo di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali e dal 2012
non è più prevista la ripartizione in 3 o 5 anni, per i contribuenti tra i 75
e gli 80 anni.
 Dal 6 luglio 2011 - riduzione della percentuale (dal 10% al 4%) della ritenuta
d’acconto sui bonifici, che banche e poste hanno l’obbligo di operare.
72
…segue
CHI PUO’ USARE LA DETRAZIONE
Oltre ai proprietari, l’agevolazione spetta anche ai titolari di diritti
reali sugli immobili oggetto degli interventi e che sostengono le
spese ad esempio:
 proprietari o nudi proprietari;
 titolari di diritti reali di godimento;
 locatari o comodatari;
 soci società semplici;
 imprenditori individuali, per gli immobili non strumentali.
73
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico
bancario o postale e dallo stesso devono risultare:
la causale del versamento;
il CF del soggetto che paga;
il CF o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Ritenute
sui bonifici
Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste
devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta
dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Dal 6 luglio 2011 questa ritenuta è pari al 4%.
74
La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato
dagli uffici, quando:
 non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL, se obbligatoria;
 il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico;
 non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
 non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da
quella che richiede la detrazione;
 le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie
comunali;
 sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative
agli obblighi contributivi.
75
DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO – SEZIONE III B
VANNO INDICATI I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI
DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%
In seguito all’eliminazione, con il D.L. 70 del 13/05/2011,
della comunicazione al Centro Operativo di Pescara.
 solo per i lavori iniziati dal 2011;
 per i lavori effettuati dal conduttore, occorre indicare anche
gli estremi di registrazione del contratto di locazione (o comodato).
76
BENEFICI NON CUMULABILI
La detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con
l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al
risparmio energetico (detrazione Irpef del 55% per interventi di riqualificazione energetica
negli edifici realizzati entro il 31 dicembre 2012 – prorogata al 30/06/2013).
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni
previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni
edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno
o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti
in relazione a ciascuna di esse.
77
Dal 1° gennaio 2012, la detrazione del 36% non ha più scadenza
Articolo 4 del D.L. 201/2011
E’ stato inserito nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R.
917/86): l’articolo 16 bis – “Detrazione delle spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici”.
78
INCREMENTI TEMPORANEI DELLA PERCENTUALE DI
DETRAZIONE
Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione del 36%
passa al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa: 96.000,00
€.
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, la detrazione del 36%
passa al 40% e raddoppia il limite massimo di spesa: 96.000,00€.
L. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1,
comma 139 (Legge di Stabilità per il 2014)
79
DETRAZIONE 50% – SEZIONE III C
SPESE ARREDO IMMOBILI
RISTRUTTURATI
80
Il D.L. 63/2013 e successivamente la L. 147/2013 hanno previsto,
per i contribuenti che eseguono interventi di ristrutturazione
edilizia, la possibilità di detrarre il 50% delle ulteriori spese per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione compete, in 10 rate annuali, per le spese sostenute a
partire dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014, per un
ammontare complessivo di spesa non superiore ad € 10.000,00.
81
LA DETRAZIONE FISCALE DEL 55% - 65%
– SEZIONE IV
82
DETRAZIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO
ENERGETICO – QUADRO NORMATIVO
La detrazione d’imposta del 55% è stata introdotta dalla Legge 27
dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), essa riguarda le
spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 per la realizzazione di
interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici
esistenti.
83
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
Consiste nel riconoscimento della detrazione d’imposta nella
misura del 55% - 65% delle spese sostenute, da ripartire in 10
rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di
detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
84
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
Si tratta di riduzioni dall’Irpef e dall’Ires concesse per interventi che aumentino
il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che in particolare
riguardano, le spese sostenute per:
 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
 il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi,
coibentazioni, pavimenti);
 l’installazione di pannelli solari;
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
85
QUALI SONO GLI EDIFICI INTERESSATI ALLE AGEVOLAZIONI
Fabbricati interessati
L’agevolazione per la riqualificazione energetica a differenza di quella per le
ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati esistenti di
tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali.
Sono esclusi quindi gli interventi effettuati durante la
costruzione dell’immobile.
86
I SOGGETTI BENEFICIARI
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese per
interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti
posseduti o detenuti.
Sono ammessi all’agevolazione:
 le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
 i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società
di persone, società di capitali);
 le associazioni tra professionisti;
 gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
87
INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI
La detrazione del 55% - 65% è prevista anche per le spese sostenute per
interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti:
le strutture opache verticali;
le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre,
comprensive di infissi, che consentano di ottenere una riduzione della
trasmittanza termica U, in base ai valori determinati dalla normativa.
88
INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI
Spese detraibili
 Fornitura e installazione di materiale coibente sulle pareti esterne
e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle
strutture esistenti.
 Fornitura e installazione in opera di nuove finestre e infissi.
 Integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati e accessori.
 Demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.
89
Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale
Intervento
Requisiti da rispettare
 Sostituzione
degli
impianti
di
climatizzazione invernale, integrale o  Requisiti previsti dall’art. 9, comma 2, del
parziale, con impianti dotati di caldaie a
DM 19 febbraio 2007
condensazione
 Requisiti individuati dall’art. 9, commi 2-bis
 Sostituzione
di
impianti
di
e 2-ter del DM 19febbraio 2007 e nel
climatizzazione invernale, integrale o
relativo Allegato H.
parziale, con impianti con pompe di
 Per i lavori realizzati a partire dal periodo
calore ad alta efficienza, o con
d'imposta in corso al 31 dicembre 2009,
impianti geotermici a bassa entalpia.
Allegato I al DM 6 agosto 2009
90
Limiti massimi delle detrazioni
Tipologia di intervento
Riqualificazione energetica.
Tetto massimo della detrazione
100.000 euro
(55%-65% di 181.818,18 – 153.846,15 euro)
Interventi sull’involucro di edifici esistenti, riguardanti
60.000 euro
strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di
(55%-65% di 109.090,90 - 92.307,69 euro)
infissi.
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
60.000 euro
calda.
(55%-65% di 109.090,90 - 92.307,69 euro)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale
o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con
impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti
geotermici a bassa entalpia.
30.000 euro
(55%-65% di 54.545,45 – 46.153,84 euro)
91
COME FUNZIONA L’AGEVOLAZIONE DEL 55% - 65%
Ritenute sui bonifici
A decorrere dal 1° luglio 2010, viene operata una ritenuta d’acconto sui bonifici
versati dai clienti che usufruiscono della detrazione alle imprese che hanno
realizzato gli interventi. La ritenuta, in origine fissata al 10% del totale del bonifico,
al netto dell’Iva, è stata ridotta al 4% a decorrere dal 6 luglio 2011.
92
CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione d’imposta del 55%-65% non è cumulabile con altre
agevolazioni previste per gli stessi interventi (come , ad esempio, la
detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
La detrazione d’imposta del 55%-65% non è cumulabile con la
tariffa incentivante prevista per impianti fotovoltaici (c.d. Conto
Energia)
93
NOVITA’
La detrazione fiscale compete nelle seguenti misure:
 55% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 05 giugno 2013;
 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
94
LA DETRAZIONE PER CANONI DI
LOCAZIONE – SEZIONE V
95
Nella Sezione V del quadro RP, trovano collocazione le detrazioni
“forfetarie” previste per i titolari di contratti di locazione di immobili, di
cui all’art. 16, TUIR.
Rigo RP71 - Canone di locazione riconosciute agli inquilini di alloggi adibiti
ad abitazione principale
In tale rigo va indicata la:
 detrazione generica per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (cod. 1);
 detrazione relativa ad immobili locati con contratti a canone convenzionale (cod. 2);
 detrazione spettante ai giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni (cod. 3).
96
Rigo RP71 - Canone di locazione riconosciute agli inquilini di
alloggi adibiti ad abitazione principale
Le detrazioni per canoni di locazione in esame sono riconosciute:
per un importo forfetario che varia a seconda del reddito complessivo del dichiarante;
solo qualora l’immobile in affitto sia utilizzato dal contribuente come propria abitazione
principale (cioè quella in cui il soggetto o i suoi familiari hanno la dimora abituale).
97
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Copia del contratto di affitto, da cui risulti che lo stesso sia stato
stipulato/rinnovato
Autocertificazione o le risultanze dei registri anagrafici, che dimostrino
che l’immobile locato è utilizzato dal contribuente come propria abitazione
principale.
98
REGIME DI DETRAIBILITA’
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE
€ 300,00 se il reddito complessivo non supera
€ 15.493,71
€ 150,00 se il reddito complessivo supera €
15.493,71, ma non € 30.987,41
99
REGIME DI DETRAIBILITA’
CONTRATTI EX ART.2, co 3 e 4, L. 431/98 – “CONTRATTI ASSISTITI”
(3+2)
€ 495,80 se il reddito complessivo non supera
€ 15.493,71
€ 247,90 se il reddito complessivo supera €
15.493,71, ma non € 30.987,41
100
REGIME DI DETRAIBILITA’
LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER
LAVORO
€ 991,60 se il reddito complessivo non supera
€ 15.493,71
€ 495,80 se il reddito complessivo supera €
15.493,71, ma non € 30.987,41
101
ALTRE DETRAZIONI – SEZIONE VI
102
INVESTIMENTI IN START UP, MANTENIMENTO CANI GUIDA, “BONUS ARREDO” 2009 ED ALTRE
DETRAZIONI
La sezione dedicata ai “Dati per fruire di altre detrazioni”, è formata da quattro righi (da
RP80 a RP83) dedicati rispettivamente, alle detrazioni spettanti per:
 Detrazione 19% (25%) della somma investita in start up innovative nel limite di € 500.000,00 (rigo
RP80);
 Mantenimento dei cani da guida (rigo RP 81)
 il c.d. “bonus arredo 2009”, ovvero l’acquisto di mobili, elettrodomestici, tv e computer dal 7.2 al
31.12.2009 (rigo RP82);
 borse di studio delle Regioni o Province autonome di Trento o Bolzano e donazioni all’Ente Ospedaliero
Galliera di Genova (rigo RP83).
103
MANTENIMENTO CANI GUIDA
L’unica casella del rigo RP81 va barrata nel caso in cui il contribuente:
 sia un soggetto non vedente;
 possieda un cane guida, provvedendo al suo mantenimento.
Il soggetto ha infatti diritto ad una detrazione forfetaria dall’imposta lorda
pari a € 516,46.
Detrazione soggetti
Spese per
fiscalmente a carico
l’acquisto
Detrazioni
cani guida
Spese per
mantenimento
Detrazione solo per il
non vedente
104
SPESE ACQUISTO MOBILI, ELETTRODOMENSTICI, TV COMPUTER (ANNO 2009) - RIGO RP82
Il rigo RP82 va compilato al fine di fruire della quinta quota della detrazione del 20% spettante
sulle spese sostenute nel periodo 07.02.09 31.12.09, nel limite di spesa massima di € 10.000,00,
per l’acquisto di:
 mobili;
 elettrodomestici ad alta efficienza energetica;
 apparecchi televisivi;
 personal computer,
destinati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio
per i quali si è richiesta la detrazione fiscale del 36%.
105
Grazie per l’attenzione
Dott.ssa Federica Balbo – Dott. Salvatore Regalbuto
106