Criteri autorizzativi appostamenti fissi

Allegato “A” alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 70 del 05/08/2014
1. Destinazione fino al 10% delle “disponibilità” di nuove autorizzazioni a cacciatori che abbiano
un’età anagrafica di massimo 30 anni con applicazione dei punteggi sotto riportati dal punto a)
al punto i) ed in caso di parità di punteggio, rilascio di autorizzazioni con priorità a quelle
presentate dai cacciatori più giovani e in caso di parità di data di nascita priorità a quelle
presentate prima (data di protocollazione)
2. Destinazione fino al 10% delle “disponibilità” di nuove autorizzazioni per appostamenti fissi
richiesti all’interno di AFV applicando i seguenti criteri per la scelta tra le istanze presentate:
• Autorizzazioni alle Aziende Faunistico Venatorie fino al raggiungimento del limite massimo
di n° 1 appostamento ogni 500 ha, compresi quelli già autorizzati
• Nei casi in cui la superficie della AFV risulti inferiore ai 500 ettari, può comunque essere
concesso il primo appostamento richiesto
• Nei casi in cui la superficie delle AFV sia superiore a 500 ha o multipli di 500, un ulteriore
appostamento potrà essere concesso a condizione che la frazione di superficie eccedente sia
superiore a 300ha
• Priorità alle AFV con un rapporto appostamenti/territorio minore
3. Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni:
a) Non sono autorizzabili coloro che sono già titolari di altri appostamenti nella Provincia di
Grosseto anche se provvisti di opzione di cui all’art.28 , comma 3, lettera b) della LRT n° 3/94
b) Rilascio di non più di n° 1 appostamento per ciascun richiedente
c) Punti 1) per ogni anno di permanenza della istanza nella graduatoria triennale delle istanze.
d) Residenza anagrafica, da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda, in uno dei
comuni della provincia (punti 3)
e) Residenza anagrafica nel comune nel quale viene richiesto l’impianto dell’appostamento (punti
1)
f) Residenza anagrafica in uno dei comuni della Regione Toscana (punti 1)
g) Soggetti disabili, provvisti di certificazione attestante l’invalidità, emessa dall’ente competente e
di certificazione medica che dichiari la compatibilità della stessa con l’esercizio venatorio (punti
4)
h) In caso di titolarità di un disabile non potrà comunque essere concessa la titolarità ad altro
cacciatore anche inserito nell’elenco dei frequentatori dell’appostamento
i) Cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell’art, 28,
comma 3, lettera b) della LRT n° 3/94 (punti 1)
j) Soggetti ultrasessantenni ( punti 1, con priorità a parità di punteggio ai cacciatori più anziani)
k) Per tutti, tranne che per i “giovani”che rientrano nella percentuale autorizzabile, priorità a
parità di punteggio ai cacciatori più anziani e, in caso di parità di data di nascita, priorità a
quelle presentate prima (data di protocollazione).
l) Validità della graduatoria limitata a tre anni, dopo di che le istanze saranno archiviate ed, in
caso di nuova richiesta, tutta la documentazione relativa dovrà essere comunque ripresentata dal
richiedente
Pertanto, ad esempio, nella graduatoria relativa al 2015 saranno inserite le istanze presentate a
partire dal 2013.
4. Conferma dell’obbligatorietà, da parte del richiedente, della trasmissione di tutte le
autorizzazioni necessarie alla realizzazione e/o all’utilizzo delle strutture e/o di tutti i
pareri/nulla osta positivi rilasciati dagli enti competenti (Comune, ASL, Uffici provinciali per
l’utilizzo dell’acqua etc….) per quanto riguarda gli appostamenti fissi ai Palmipedi e
Trampolieri, in considerazione della particolare tipologia di struttura e sopratutto per via
dell’incidenza di queste sul territorio. Tale documentazione dovrà essere comunque trasmessa al
momento dell’istanza di nuova autorizzazione e nuova collocazione.
5. Conferma che anche nel caso dei trasferimenti di titolarità siano autorizzabili solo gli aventi
diritto che non siano titolari di altri appostamenti nella Provincia anche se provvisti di opzione
di cui all’art.28 comma 3, lettera b) della LRT n° 3/94.
6. Consentire il trasferimento di titolarità nel caso di decesso del titolare a colui che in possesso dei
requisiti sia stato già inserito nell’elenco degli utilizzatori. Viene concessa la priorità a colui
che è provvisto del consenso del medesimo proprietario del terreno. La domanda di
trasferimento di titolarità dovrà essere presentata entro 4 mesi dal decesso.
7. Accogliere la richiesta di aggiunta e/o revoca di appostamenti complementari con la semplice
“presa d’atto” sulla base delle autodichiarazioni rese dai titolari.
8. Conferma, per quanto riguarda gli appostamenti ex senza richiami vivi successivamente
autorizzati alla modifica della tipologia in minuta selvaggina, che la permanenza degli stessi
nelle ubicazioni rispettanti la distanza di 100 metri da altri appostamenti fissi ai colombacci o
alla minuta selvaggina potrà essere consentita esclusivamente rimanendo nella ubicazione così
come autorizzata a suo tempo allo stesso titolare. In caso di nuova collocazione o cambio di
titolarità dovranno essere rispettate le distanze previste dalla normativa vigente.
9. In caso di inosservanza, anche parziale, delle ulteriori disposizioni contenute negli atti di
autorizzazione relative all’impianto di appostamenti fissi di caccia, nonché di inosservanza di
ogni altra norma di legge vigente nella materia, la provincia, valutando le circostanze dei fatti,
salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di legge da parte delle autorità competenti,
potrà, in luogo delle revoca, applicare la sospensione temporanea dell’autorizzazione durante la
stagione venatoria, con il conseguente divieto dell’attività venatoria nell’appostamento.
10. Conferma di quanto già fissato con la precedente Delibera circa l’intervallo di tempo 1°gennaio
– 28 febbraio di ogni anno, per la presentazione alla Provincia di tutte le istanze di modifica
delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, fatta eccezione per i casi accolti in deroga per
gravi e giustificati motivi.