Finanziamenti bancari e strumenti di finanziamento alternativi alle imprese I minibond e le cambiali finanziarie Università Bocconi di Milano Milano, 25 novembre 2014 RENZO PARISOTTO PREMESSE PREMESSE: il sistema produttivo nazionale è fortemente dipendente dal finanziamento bancario. Risultano secondari i finanziamenti diretti sia attraverso i mercati regolamentati che non bancari (Assonime circolare n. 39/2013); la crisi finanziaria internazionale iniziata dal lontano 2008 e le regole restrittive del sistema di finanziamento bancario (vedi patrimonio di vigilanza) hanno spinto al rafforzamento dei sistemi diretti di finanziamento ovvero ad una maggior patrimonializzazione delle imprese già destinatarie del credito; su questa linea si muovono le iniziative legislative avviate con il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto crescita) proseguite con il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Decreto crescita bis) e completatesi con il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (Decreto destinazione Italia). 2 PREMESSE PREMESSE: La circolare AdE n. 4/E/2013 nel commentare il Decreto Crescita così si esprime: “……….. nonostante la riforma del diritto societario, attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, abbia ampliato la gamma degli strumenti cartolari di debito che le imprese possono emettere sul mercato, le limitazioni patrimoniali all’indebitamento e gli adempimenti amministrativi richiesti finora dalla normativa di settore ne hanno consentito di fatto la fruizione esclusivamente per le società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati e per le banche”. La medesima Circolare così commenta la nuova disciplina su cambiali finanziarie ed obbligazioni: “……….. L’intento del legislatore è, quindi, quello di ridurre sensibilmente la disparità esistente nella previgente disciplina civilistica e fiscale tra società italiane con azioni quotate e società italiane non quotate, rendendo possibile anche per queste ultime l’emissione di strumenti di debito da destinarsi ai mercati domestici ed internazionali. Tale intento è stato realizzato attraverso la riforma delle disposizioni civilistiche e fiscali relative alle cambiali finanziarie e ai titoli obbligazionari”. 3 Cambiali finanziaria: le cambiali sono titoli di credito all’ordine emessi in serie, disciplinati dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43 e dalla relativa normativa secondaria, la cui funzione è quella di offrire alle imprese, non abilitate ad emettere obbligazioni, l’opportunità di raccogliere capitale di credito alternativo rispetto al ricorso al credito bancario (similitudine con le commercial paper): • ampliata la durata minima e massima del titolo; • possibile emissione dematerializzata; • emissione da parte delle società non quotate con l’assistenza di uno sponsor; • sottoscrizione e girata esclusive da parte di investitori professionali; • introduzione di un regime fiscale più favorevole. Obbligazioni: • eliminazione limiti quantitativi di emissione laddove destinate ad essere quotate o convertibili; • modifiche alle c.d. obbligazioni subordinate (= credito postergato) e alle obbligazioni partecipative (= finanziamenti ibridi) laddove emesse da società non quotate; • introduzione di un regime fiscale più favorevole. 4 Cambiali finanziarie • la struttura è quella di un vaglia o pagherò cambiario. E’ un titolo di credito all’ordine che perciò circola con il regime della girata (vedi oltre se dematerializzate); • rappresenta una frazione di un’operazione di finanziamento collettivo (= raccolta tra il pubblico) di importo predeterminato; • sono trasferibili esclusivamente con clausola “senza garanzia” (vedi non assunzione di garanzia da parte del girante); • le emissioni non possono superare i limiti già previsti per l’emissione di obbligazioni (art. 2412 c.c. e art. 2483 per le Srl). • La cambiale finanziaria deve contenere in base alla legge cambiaria e alla legge 43/94: la denominazione del titolo; la promessa incondizionata di pagare una somma determinata ; l’indicazione della scadenza; l’indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale deve farsi il pagamento; l’indicazione della data e del luogo di emissione; la sottoscrizione dell’emittente; l’indicazione del luogo e nascita emittente ovvero del codice fiscale; la denominazione cambiale finanziaria; l’indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti. (segue) 5 Cambiali finanziarie Inoltre secondo le Istruzioni di Vigilanza per la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi da banche (Sez. IV punto B): denominazione, oggetto e sede impresa emittente; indicazione ufficio registro imprese competente; capitale sociale versato ed esistente al momento emissione; ammontare complessivo emissione di cui la cambiale fa parte; in caso di garanzia identità garante e ammontare. • taglio minimo 50 mila euro salvo quelle destinate alla quotazione in mercati regolamentati emesse da società con azioni quotate; • soggetti emittenti: società di capitali (cioè società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni), società cooperative e mutue assicuratrici. Non sono legittimate ad emettere cambiali finanziarie le imprese individuali, le società di persone e le altre forme associative di esercizio dell’impresa nonché banche e microimprese (vedi Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003); • organo sociale competente all’emissione: trattasi di atto di gestione. 6 (segue) Cambiali finanziarie • scadenza non inferiore a un mese e non superiore a 36 mesi. In precedenza 3mesi/12 mesi; • emissione/circolazione cambiali finanziarie: a) società emittenti che hanno titoli rappresentativi di capitale già negoziati in mercati regolamentati / sistemi multilaterali / sistemi internalizzati italiani o di uno stato membro UE: immutato; b) società emittenti non già negoziate assistite da uno sponsor: possono assumere questo ruolo: a) le banche; b) le imprese di investimento; c) le SGR; d) le SICAV; e) le società di gestione armonizzate con succursale costituita in Italia; compito dello sponsor emissione/collocamento. 7 è assistere l’emittente nella fase (segue) di Cambiali finanziarie lo sponsor assegna un rating all’emittente ( buono → negativo) funzione delle garanzie; anche in lo sponsor deve mantenere un investimento diretto (5% 2% scaglioni per importi emissione) nelle stesse cambiali fino a scadenza (esenzione se emissione assistita da garanzia); segnalazione del rapporto individuale/consolidato; tra cambiali e attivo corrente bilancio • possono rinunciare allo sponsor le società che appartengono alla categoria delle grandi imprese; • bilancio revisionato dell’emittente; • le cambiali sono sottoscritte e girate esclusivamente a favore di investitori professionali (art. 2483, art. 2412 c.c. e art. 100 c.1 lett. a) TUF); • Le cambiali possono essere emesse anche in forma dematerializzata (vedi art. 83 bis c.1 TUF). Laddove la quotazione avvenga in mercati regolamentati la dematerializzazione è obbligatoria. 8 (segue) Cambiali finanziarie • Per l’emissione in forma dematerializzata occorre inviare richiesta alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari: – promessa incondizionata di pagare alla scadenza – riferimento alle scritture contabili dei depositari – fornire elementi quali ammontare totale emissione, importo di ciascuna cambiale, numero cambiali, importo proventi totale e per singole cambiale, data emissione, elementi di cui all’art. 100 legge cambiaria, garanzie, capitale sociale, denominazione e sede, ufficio registro competente. • Dematerializzazione: sul piano operativo per ciascun emissione deve essere scelta un’unica società di gestione. Viene acceso un conto a nome dell’emittente. Il trasferimento degli strumenti finanziari e l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali può avvenire esclusivamente attraverso intermediari (vedi appositi conti presso intermediari). Borsa Italiana: segmento professionale del mercato Extramot: ExtraMOT PRO. • L’ emissione di cambiali costituisce attività di raccolta del risparmio (art. 11 TUB) (vedi sopra). 9 Obbligazioni • eliminazione dei limiti quantitativi – art. 2412 c.c. - di emissioni per le obbligazioni destinate ad essere quotate o convertibili (c.d. Minibond). Minibond è un termine atecnico che rinvia alle obbligazioni in genere ed ai titoli similari compresi i titoli di debito emessi da Srl ex art. 2483 c.c. ovvero strumenti partecipativi ex art. 2346 c.c. o con clausole di subordinazione art. 2411 c.c.. • Le società con azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale quotati non possono emettere obbligazioni in base al decreto crescita. Possono quindi emettere obbligazioni subordinate e/o partecipative secondo le previsioni dell’art. 2411 c.c. • Limiti quantitativi: non sono soggette a limiti quantitativi le emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione – a prescindere dal fatto che la società stessa abbia o meno azioni quotate – ovvero che danno diritto di acquisire o sottoscrivere azioni – vedi obbligazioni convertibili dirette – (art. 2412 c.c.). • Obbligazioni con clausole di subordinazione: l’emissione di obbligazioni e similari aventi tali clausole riguarda solo società con azioni non quotate escluse banche e microimprese. Le obbligazioni e titoli similari con clausola di subordinazione devono avere una scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi. (segue) 10 Obbligazioni • Obbligazioni con clausole partecipative: si ha riguardo a strumenti finanziari con scadenza uguale o superiore a 36 mesi. Il corrispettivo spettante al portatore si compone di una parte fissa ed una parte variabile: parte fissa: non inferiore al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento dell’emissione; parte variabile: commisurata al risultato economico dell’esercizio – indicata con l’atto di emissione -. Deve essere proporzionale al rapporto tra obbligazioni partecipative e capitale + (riserve legali e disponibili) – la variabilità non incide sull’ammontare del rimborso – la variabilità è legata a elementi oggettivi - . • Quotazione: 11 - Advisor (vedi attività preliminari e successive) - Arranger (consulente diretto emissione/collocamento) - Investitori qualificati - Segmento di quotazione Borsa Italiana ExtraMOT PRO Regimi fiscali premianti per obbligazioni e cambiali finanziarie • Estensione del regime fiscale D.Lgs 239/96 – c.d. grandi emittenti (lodisti/nettisti/investitori esteri) – agli interessi corrisposti su obbligazioni emesse da società non quotate laddove le obbligazioni o similari siano quotate così come alle cambiali emesse da banche e società con azioni negoziate. • L’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. N. 239 del 1996 si applica così agli interessi ed altri proventi derivanti da: 1. cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; 2. cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list emesse da società diverse da quelle di cui al punto 1. • 12 Le nuove norme si applicano alle emissioni post 26 giugno 2012 per il sottoscrittore. (segue) Regimi fiscali premianti per obbligazioni e cambiali finanziarie • Le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi (art. 3 c. 115 Legge 28 dicembre 1995 n. 549) non si applicano: alle cambiali finanziarie e alle obbligazioni e ai titoli similari, emesse da società con azioni non quotate (diverse dalle banche e dalle microimprese) a condizione che le cambiali finanziarie, le obbligazioni ed i titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell’Unione Europea o di Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list, restano perciò applicabili le sole previsioni dell’art. 96 TUIR. • Le novità si applicano per le emissioni post 20 ottobre 2012 (D.L. 179/2012). • Laddove la quotazione venga meno successivamente, resta comunque ferma l’inapplicabilità dell’art. 3 Legge 549/95 citata. • La disapplicazione può operare anche in caso di “non quotazione” laddove sussistono specifici requisiti: investitori qualificati (art. 100 D. Lgs. 58/98), percentuale detenzione diretta o indiretta non oltre il 2% nella società emittente, beneficiari in paesi trasparenti. (segue) 13 Regimi fiscali premianti per obbligazioni e cambiali finanziarie • Cambiali finanziarie: dematerializzate. imposta di bollo non dovuta (= esente) se • Obbligazioni partecipative subordinate Caratteristiche obbligazioni partecipative: scadenza non inferiore a 36 mesi; presenza anche di clausole di subordinazione; remunerazione con parte fissa e variabile; emissione associata a vincolo di non distribuzione del capitale; sottoscritte da investitori qualificati che non detengono più del 2% del capitale dell’emittente. La componente remunerativa variabile costituisce elemento deducibile del reddito dell’emittente (vedi accantonamento) (applicazione art. 96 TUIR?). Altre agevolazioni • le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari “costituiscono …… attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazioni” e ciò anche se non destinati ad essere negoziati (Decreto Destinazione Italia); • le emissioni di obbligazioni garantite da ipoteca su immobili (art. 2412 c.3) sono soggette a imposta sostitutiva ex artt. 15 e segg. DPR 601/1973; • le spese di emissione di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute (Circolare AdE n. 29/E/2014). 14 Project bond Obbligazioni emesse, anche in deroga ai limiti posti dall’art. 2412 c.c., da società c.d. di progetto aventi lo specifico scopo di realizzare e gestire opere infrastrutturali interessi soggetti al medesimo regime fiscale dei titoli del debito pubblico – D. Lgs 239/96 – vale esclusivamente per interessi e non altri redditi di capitale o redditi diversi; non è applicabile il limite di deducibilità ex art. 3 c.115 Legge 549/95 né l’art. 96 c.5 TUIR; imposte registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. D.L. 133/2014 conv, Legge 164/2014: • eliminazione nominatività; • estensione del periodo di emissione – giugno 2015 – con regime fiscale di favore; • semplificazioni per la costituzione di società. 15 Titoli emessi da società non quotate: come cambia la tassazione Soggetto emittente Negoziazione titoli Emesse ante 26 giugno 2012 Emesse dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2014 Emesse dal 1° luglio 2014 Banche, società per azioni negoziate in mercati regolamentati o SMN, enti pubblici economici trasformati in spa in mercati regolamentati Imposta sostitutiva (D.Lgs n. 239/1996) Imposta sostitutiva (D.Lgs n. 239/1996) Imposta sostitutiva (D.Lgs n. 239/1996) - Imposta sostitutiva (D.Lgs n. 239/1996) Imposta sostitutiva (D.Lgs n. 239/1996) In mercati non regolamentati - Ritenuta 20% (Articolo 26, comma 1, DPR n. 600/1973) Ritenuta 26% (Articolo 26, comma 1, DPR n. 600/1973) in mercati regolamentati Ritenuta 20% (Articolo 26, comma 1, DPR n. 600/1973) Imposta sostitutiva (D.Lgs n. 239/1996) Imposta sostitutiva (D.Lgs n. 239/1996) - Ritenuta 20% (Articolo 26, comma 1, DPR n. 600/1973) Ritenuta 26% (Articolo 26, comma 1, DPR n. 600/1973) - Ritenuta 20% (Articolo 26, comma 1, DPR n. 600/1973) Ritenuta 26% (Articolo 26, comma 1, DPR n. 600/1973) Obbligazioni e titoli similari in mercati regolamentati Soggetti diversi Banche, società per azioni negoziate in mercati regolamentati o SMN, enti pubblici economici trasformati in spa Cambiali finanziarie In mercati regolamentati Soggetti diversi In mercati non regolamentati 16
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