I minibond e le cambiali finanziarie - Content-Egea

Finanziamenti bancari e strumenti
di finanziamento alternativi alle imprese
I minibond e le cambiali
finanziarie
Università Bocconi di Milano
Milano, 25 novembre 2014
RENZO PARISOTTO
PREMESSE
PREMESSE:
 il sistema produttivo nazionale è fortemente dipendente dal finanziamento
bancario. Risultano secondari i finanziamenti diretti sia attraverso i mercati
regolamentati che non bancari (Assonime circolare n. 39/2013);
 la crisi finanziaria internazionale
iniziata dal lontano 2008 e le regole
restrittive del sistema di finanziamento bancario (vedi patrimonio di vigilanza)
hanno spinto al rafforzamento dei sistemi diretti di finanziamento ovvero ad una
maggior patrimonializzazione delle imprese già destinatarie del credito;
 su questa linea si muovono le iniziative legislative avviate con il Decreto
Legge 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto crescita) proseguite con il Decreto Legge
18 ottobre 2012 n. 179 (Decreto crescita bis) e completatesi con il Decreto
Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (Decreto destinazione Italia).
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PREMESSE
PREMESSE:
 La circolare AdE n. 4/E/2013 nel commentare il Decreto Crescita così si
esprime: “……….. nonostante la riforma del diritto societario, attuata con il decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, abbia ampliato la gamma degli strumenti cartolari di
debito che le imprese possono emettere sul mercato, le limitazioni patrimoniali
all’indebitamento e gli adempimenti amministrativi richiesti finora dalla normativa di
settore ne hanno consentito di fatto la fruizione esclusivamente per le società le cui
azioni sono negoziate nei mercati regolamentati e per le banche”.
 La medesima Circolare così commenta la nuova disciplina su cambiali
finanziarie ed obbligazioni: “……….. L’intento del legislatore è, quindi, quello di ridurre
sensibilmente la disparità esistente nella previgente disciplina civilistica e fiscale tra
società italiane con azioni quotate e società italiane non quotate, rendendo possibile
anche per queste ultime l’emissione di strumenti di debito da destinarsi ai mercati
domestici ed internazionali.
Tale intento è stato realizzato attraverso la riforma delle disposizioni civilistiche e fiscali
relative alle cambiali finanziarie e ai titoli obbligazionari”.
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 Cambiali finanziaria: le cambiali sono titoli di credito all’ordine emessi in serie,
disciplinati dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43 e dalla relativa normativa secondaria, la cui
funzione è quella di offrire alle imprese, non abilitate ad emettere obbligazioni,
l’opportunità di raccogliere capitale di credito alternativo rispetto al ricorso al credito
bancario (similitudine con le commercial paper):
• ampliata la durata minima e massima del titolo;
• possibile emissione dematerializzata;
• emissione da parte delle società non
quotate con l’assistenza di uno sponsor;
• sottoscrizione e girata esclusive
da parte di investitori professionali;
• introduzione di un regime fiscale più favorevole.
 Obbligazioni:
• eliminazione limiti quantitativi di emissione
laddove destinate ad essere quotate o convertibili;
• modifiche alle c.d. obbligazioni subordinate (= credito
postergato) e alle obbligazioni partecipative (= finanziamenti
ibridi) laddove emesse da società non quotate;
• introduzione di un regime fiscale più favorevole.
4

Cambiali finanziarie
• la struttura è quella di un vaglia o pagherò cambiario. E’ un titolo di credito all’ordine
che perciò circola con il regime della girata (vedi oltre se dematerializzate);
• rappresenta una frazione di un’operazione di finanziamento collettivo (= raccolta
tra il pubblico) di importo predeterminato;
• sono trasferibili esclusivamente con clausola “senza garanzia” (vedi non
assunzione di garanzia da parte del girante);
• le emissioni non possono superare i limiti già previsti per l’emissione di obbligazioni
(art. 2412 c.c. e art. 2483 per le Srl).
• La cambiale finanziaria deve contenere in base alla legge cambiaria e alla legge
43/94:
la denominazione del titolo;
 la promessa incondizionata di pagare una somma determinata ;
 l’indicazione della scadenza;
 l’indicazione del luogo di pagamento;
 il nome di colui al quale deve farsi il pagamento;
 l’indicazione della data e del luogo di emissione;
 la sottoscrizione dell’emittente;
 l’indicazione del luogo e nascita emittente ovvero del codice fiscale;
 la denominazione cambiale finanziaria;
 l’indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.
(segue)
5

Cambiali finanziarie
Inoltre secondo le Istruzioni di Vigilanza per la raccolta del risparmio da parte di
soggetti diversi da banche (Sez. IV punto B):
 denominazione, oggetto e sede impresa emittente;
 indicazione ufficio registro imprese competente;
 capitale sociale versato ed esistente al momento emissione;
 ammontare complessivo emissione di cui la cambiale fa parte;
 in caso di garanzia identità garante e ammontare.
• taglio minimo 50 mila euro salvo quelle destinate alla quotazione in mercati
regolamentati emesse da società con azioni quotate;
• soggetti emittenti: società di capitali (cioè società per azioni, società a
responsabilità limitata e società in accomandita per azioni), società cooperative e
mutue assicuratrici. Non sono legittimate ad emettere cambiali finanziarie le imprese
individuali, le società di persone e le altre forme associative di esercizio dell’impresa
nonché banche e microimprese (vedi Commissione europea 2003/361/CE del 6
maggio 2003);
• organo sociale competente all’emissione: trattasi di atto di gestione.
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(segue)
 Cambiali finanziarie
• scadenza non inferiore a un mese e non superiore a 36 mesi. In precedenza
3mesi/12 mesi;
• emissione/circolazione cambiali finanziarie:
a) società emittenti che hanno titoli rappresentativi di capitale già negoziati in
mercati regolamentati / sistemi multilaterali / sistemi internalizzati italiani o di
uno stato membro UE: immutato;
b) società emittenti non già negoziate assistite da uno sponsor:
possono assumere questo ruolo: a) le banche; b) le imprese di
investimento; c) le SGR; d) le SICAV; e) le società di gestione armonizzate
con succursale costituita in Italia;
 compito
dello
sponsor
emissione/collocamento.
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è
assistere
l’emittente
nella
fase
(segue)
di

Cambiali finanziarie
 lo sponsor assegna un rating all’emittente ( buono → negativo)
funzione delle garanzie;
anche in
 lo sponsor deve mantenere un investimento diretto (5%
2% scaglioni per
importi emissione) nelle stesse cambiali fino a scadenza (esenzione se
emissione assistita da garanzia);
 segnalazione del rapporto
individuale/consolidato;
tra
cambiali
e
attivo
corrente
bilancio
• possono rinunciare allo sponsor le società che appartengono alla categoria delle
grandi imprese;
• bilancio revisionato dell’emittente;
• le cambiali sono sottoscritte e girate esclusivamente a favore di investitori
professionali (art. 2483, art. 2412 c.c. e art. 100 c.1 lett. a) TUF);
• Le cambiali possono essere emesse anche in forma dematerializzata (vedi art. 83
bis c.1 TUF). Laddove la quotazione avvenga in mercati regolamentati la
dematerializzazione è obbligatoria.
8
(segue)

Cambiali finanziarie
• Per l’emissione in forma dematerializzata occorre inviare richiesta alla società di
gestione accentrata di strumenti finanziari: – promessa incondizionata di pagare alla
scadenza – riferimento alle scritture contabili dei depositari – fornire elementi quali
ammontare totale emissione, importo di ciascuna cambiale, numero cambiali,
importo proventi totale e per singole cambiale, data emissione, elementi di cui
all’art. 100 legge cambiaria, garanzie, capitale sociale, denominazione e sede, ufficio
registro competente.
• Dematerializzazione: sul piano operativo per ciascun emissione deve essere
scelta un’unica società di gestione. Viene acceso un conto a nome dell’emittente. Il
trasferimento degli strumenti finanziari e l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali può
avvenire esclusivamente attraverso intermediari (vedi appositi conti presso
intermediari).
Borsa Italiana: segmento professionale del mercato Extramot: ExtraMOT PRO.
• L’ emissione di cambiali costituisce attività di raccolta del risparmio (art. 11 TUB)
(vedi sopra).
9

Obbligazioni
• eliminazione dei limiti quantitativi – art. 2412 c.c. - di emissioni per le obbligazioni
destinate ad essere quotate o convertibili (c.d. Minibond). Minibond è un termine
atecnico che rinvia alle obbligazioni in genere ed ai titoli similari compresi i titoli di debito
emessi da Srl ex art. 2483 c.c. ovvero strumenti partecipativi ex art. 2346 c.c. o con
clausole di subordinazione art. 2411 c.c..
• Le società con azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale quotati non possono
emettere obbligazioni in base al decreto crescita. Possono quindi emettere obbligazioni
subordinate e/o partecipative secondo le previsioni dell’art. 2411 c.c.
• Limiti quantitativi: non sono soggette a limiti quantitativi le emissioni di obbligazioni
destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione – a prescindere dal fatto che la società stessa abbia o meno azioni
quotate – ovvero che danno diritto di acquisire o sottoscrivere azioni – vedi obbligazioni
convertibili dirette – (art. 2412 c.c.).
• Obbligazioni con clausole di subordinazione: l’emissione di obbligazioni e similari
aventi tali clausole riguarda solo società con azioni non quotate escluse banche e
microimprese. Le obbligazioni e titoli similari con clausola di subordinazione devono avere
una scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi.
(segue)
10

Obbligazioni
• Obbligazioni con clausole partecipative: si ha riguardo a strumenti finanziari
con scadenza uguale o superiore a 36 mesi. Il corrispettivo spettante al portatore si
compone di una parte fissa ed una parte variabile:
 parte fissa: non inferiore al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento
dell’emissione;
 parte variabile: commisurata al risultato economico dell’esercizio – indicata
con l’atto di emissione -.
Deve essere proporzionale al rapporto tra obbligazioni partecipative e capitale +
(riserve legali e disponibili) – la variabilità non incide sull’ammontare del
rimborso – la variabilità è legata a elementi oggettivi - .
• Quotazione:
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- Advisor (vedi attività preliminari e successive)
- Arranger (consulente diretto emissione/collocamento)
- Investitori qualificati
- Segmento di quotazione Borsa Italiana ExtraMOT PRO
 Regimi fiscali premianti per obbligazioni e cambiali finanziarie
• Estensione del regime fiscale D.Lgs 239/96 – c.d. grandi
emittenti
(lodisti/nettisti/investitori esteri) – agli interessi corrisposti su obbligazioni emesse
da società non quotate laddove le obbligazioni o similari siano quotate così
come alle cambiali emesse da banche e società con azioni negoziate.
• L’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. N. 239 del 1996 si applica così agli interessi
ed altri proventi derivanti da:
1. cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da banche, da
società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione;
2.
cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri
dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella white list emesse da società diverse da
quelle di cui al punto 1.
•
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Le nuove norme si applicano alle emissioni post 26 giugno 2012 per il
sottoscrittore.
(segue)
 Regimi fiscali premianti per obbligazioni e cambiali finanziarie
• Le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi (art. 3 c. 115 Legge 28
dicembre 1995 n. 549) non si applicano:
 alle cambiali finanziarie e
 alle obbligazioni e ai titoli similari,
emesse da società con azioni non quotate (diverse dalle banche e dalle microimprese) a condizione che le cambiali finanziarie, le obbligazioni ed i titoli
similari siano negoziati in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali
di negoziazione di Paesi dell’Unione Europea o di Paesi aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella white list, restano perciò
applicabili le sole previsioni dell’art. 96 TUIR.
• Le novità si applicano per le emissioni post 20 ottobre 2012 (D.L. 179/2012).
• Laddove la quotazione venga meno successivamente, resta comunque ferma
l’inapplicabilità dell’art. 3 Legge 549/95 citata.
• La disapplicazione può operare anche in caso di “non quotazione” laddove
sussistono specifici requisiti: investitori qualificati (art. 100 D. Lgs. 58/98),
percentuale detenzione diretta o indiretta non oltre il 2% nella società emittente,
beneficiari in paesi trasparenti.
(segue)
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 Regimi fiscali premianti per obbligazioni e cambiali finanziarie
• Cambiali finanziarie:
dematerializzate.
imposta
di
bollo
non
dovuta
(=
esente)
se
• Obbligazioni partecipative subordinate
Caratteristiche obbligazioni partecipative:
 scadenza non inferiore a 36 mesi;
 presenza anche di clausole di subordinazione;
 remunerazione con parte fissa e variabile;
 emissione associata a vincolo di non distribuzione del capitale;
 sottoscritte da investitori qualificati che non detengono più del 2%
del capitale dell’emittente.
La componente remunerativa variabile costituisce elemento deducibile del reddito
dell’emittente (vedi accantonamento) (applicazione art. 96 TUIR?).
Altre agevolazioni
• le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari “costituiscono …… attivi ammessi
a copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazioni” e ciò anche se
non destinati ad essere negoziati (Decreto Destinazione Italia);
• le emissioni di obbligazioni garantite da ipoteca su immobili (art. 2412 c.3) sono
soggette a imposta sostitutiva ex artt. 15 e segg. DPR 601/1973;
• le spese di emissione di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli sono deducibili
nell’esercizio in cui sono sostenute (Circolare AdE n. 29/E/2014).
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
Project bond
Obbligazioni emesse, anche in deroga ai limiti posti dall’art. 2412 c.c., da società
c.d. di progetto aventi lo specifico scopo di realizzare e gestire opere
infrastrutturali
 interessi soggetti al medesimo regime fiscale dei titoli del debito
pubblico – D. Lgs 239/96 – vale esclusivamente per interessi e non altri
redditi di capitale o redditi diversi;
 non è applicabile il limite di deducibilità ex art. 3 c.115 Legge 549/95 né
l’art. 96 c.5 TUIR;
 imposte registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
D.L. 133/2014 conv, Legge 164/2014:
• eliminazione nominatività;
• estensione del periodo di emissione – giugno 2015 – con regime fiscale di
favore;
• semplificazioni per la costituzione di società.
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Titoli emessi da società non quotate:
come cambia la tassazione
Soggetto emittente
Negoziazione
titoli
Emesse ante 26
giugno 2012
Emesse dal 26
giugno 2012 al
30 giugno 2014
Emesse dal 1°
luglio 2014
Banche, società per azioni negoziate in
mercati regolamentati o SMN, enti pubblici
economici trasformati in spa
in mercati
regolamentati
Imposta
sostitutiva
(D.Lgs n.
239/1996)
Imposta
sostitutiva
(D.Lgs n.
239/1996)
Imposta
sostitutiva
(D.Lgs n.
239/1996)
-
Imposta
sostitutiva
(D.Lgs n.
239/1996)
Imposta
sostitutiva
(D.Lgs n.
239/1996)
In mercati non
regolamentati
-
Ritenuta 20%
(Articolo 26,
comma 1, DPR
n. 600/1973)
Ritenuta 26%
(Articolo 26,
comma 1, DPR
n. 600/1973)
in mercati
regolamentati
Ritenuta 20%
(Articolo 26,
comma 1, DPR
n. 600/1973)
Imposta
sostitutiva
(D.Lgs n.
239/1996)
Imposta
sostitutiva
(D.Lgs n.
239/1996)
-
Ritenuta 20%
(Articolo 26,
comma 1, DPR
n. 600/1973)
Ritenuta 26%
(Articolo 26,
comma 1, DPR
n. 600/1973)
-
Ritenuta 20%
(Articolo 26,
comma 1, DPR
n. 600/1973)
Ritenuta 26%
(Articolo 26,
comma 1, DPR
n. 600/1973)
Obbligazioni e
titoli similari
in mercati
regolamentati
Soggetti diversi
Banche, società per azioni negoziate in
mercati regolamentati o SMN, enti pubblici
economici trasformati in spa
Cambiali
finanziarie
In mercati
regolamentati
Soggetti diversi
In mercati non
regolamentati
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